• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

    Prima di dettagliare ricordiamo che con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 14 dicembre 2021 pubblicato in GU N 33/2022 sono state definiti:

    • i criteri e  le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta per le imprese che contribuiscono a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi (art. 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), 
    •  i requisiti tecnici e  le certificazioni idonee ad attestare, secondo la  vigente  normativa  europea  e  nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti  e degli  imballaggi ammissibili all'agevolazione (per i dettagli dei requisiti tecnici consulta l'art 3 del decreto).

    Sul sito del Ministero della Transizione Ecologica sono stati resi disponibili il fac-simile per la domanda e quello della attestazione delle spese sostenute nel 2019 e nel 2020.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a chi spetta e per quali imballaggi

    Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

    • prodotti finiti realizzati con materiali  provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
    • imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
      •  gli imballaggi in carta e cartone,  ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici  diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli  imballaggi  in carta  accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
      • gli imballaggi in legno non impregnati;
    • imballaggi primari e secondari  derivati dalla raccolta differenziata della carta;
    • imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: a quanto ammonta

    Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36% delle  spese  sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020  per  l'acquisto  dei  prodotti  e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
    Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  recante  il  testo  unico delle imposte sui redditi.
    Attenzione al fatto che l'effettività del sostenimento delle spese risulta da  apposita attestazione rilasciata:

    • dal presidente del collegio sindacale, 
    • ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, 
    • o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti  e degli esperti contabili, o nell'albo  dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
    • ovvero dal responsabile del  centro di assistenza fiscale.

    Il credito di  imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o europea.

    Credito di imposta imballaggi ecosostenibili: come richiederlo

    Riepiloghiamo anche le regole per le domande ormai scadute.

    Le istanze potevano essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it) a partire dal 21 febbraio 2022  e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022. 

    Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID.

    Le  imprese  interessate,  tramite  accesso  alla  piattaforma informatica presentavano apposita richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentante, al Ministero della transizione con domanda specificando:

    • per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi l'ammontare complessivo delle spese sostenute e l'anno di riferimento;
    • l'ammontare del credito di  imposta  richiesto,  distintamente determinato per ciascuna delle categorie di prodotti e imballaggi
    • di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.

    La domanda è corredata, pena esclusione:

    • di copia del documento di identità e del codice  fiscale  del richiedente;
    • dalle certificazioni richieste;
    • dall'attestazione dell'effettività delle spese sostenute.

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE DI ATTESTAZIONE DELLE SPESE

    Il credito di imposta è riconosciuto da parte del  Ministero della transizione ecologica, previa verifica, dell'ammissibilità  in ordine al rispetto  dei  requisiti  previsti, secondo l'ordine di presentazione delle domande e sino all'esaurimento delle risorse.

    Entro novanta giorni dalla data di presentazione  delle singole domande il Ministero della  transizione ecologica comunica all'impresa il riconoscimento ovvero  i  diniego dell'agevolazione e, nel  primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante e la data a decorrere dalla quale lo  stesso è utilizzabile.

    Bonus imballaggi ecosostenibili: il codice tributo per F24

    La Risoluzione n 12 del 20 febbraio 2024 ha riepilogato che l’articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede per ciascuno degli anni 2019 e 2020 il riconoscimento di un credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione da parte delle imprese beneficiarie della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7065” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica spese 2023: domande entro il 28 febbraio

    Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande. 

    Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).

    Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.

    Vediamo ulteriori dettagli.

    Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio

    Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

    • presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
    • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:

    • consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

    Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected].

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    Abolizione ACE: chiarimenti sull’utilizzo dei residui

    Con la Circolare n 2/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, specificano le regole per la progressiva abolizione dell'ACE.

    Il documento di prassi datato 6 febbraio contiene le prime istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che è operativa dal 2024.

    Le istruzioni ADE riguardano l'importante novità della riduzione delle aliquote da 4 a 3 che, per il 2024, sono le seguenti

    1. 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; 
    2. 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila,
    3. 43% sopra questa ultima soglia;

    Inoltre, i chiarimenti del documento di prassi riguardano:

    • le novità sulla detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro
    • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro 
    • ed infine l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE). 

    Vediamo nel dettaglio cosa chiarisce l'ADE sulla abolizione dell'ACE.

    Abolizione ACE: come si utilizzano i residui

    La circolare n 2/2024 ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo n 21672023 dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.
    In particolare, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

    Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
    Ciò premesso, l’articolo 5, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

    Dunque gli ultimi effetti dell'ACE volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023. 

    Tuttavia l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

    La circolare chiarisce infatti che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. 

    Pertanto si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento. 

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    Voucher innovazione PMI: pubblicati gli elenchi degli ammessi

    Con Decreto del 5 febbraio il MIMIT ha definito, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell’applicazione delle riserve previste nell’ambito dell’intervento, l’elenco delle domande di agevolazione che risultano finanziabili, di quelle in approfondimento istruttorio e di quelle che non trovano copertura relative al Voucher consulenza e innovazione.

    Oltre al decreto è possibile visionare tre elenchi delle imprese divisi come segue:

    • Allegata A elenco delle domande accolte,
    • Allegato B elenco delle domande che necessitano integrazioni,
    • Allegato C elenco domande non accolte per esaurimento delle risorse.

    Ricordiamo intanto che con il Decreto MIMIT n 3233 del 16 ottobre venivano disciplinate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto, le modalità e i termini per:

    • la presentazione delle domande,
    • e le procedure di concessione ed erogazione delle agevolazioni in forma di voucher a favore delle PMI e delle reti,

    al fine di sostenere l’acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

    Il “Voucher per consulenza in innovazione” prevede un contributo alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di consulenza rese da un manager dell’innovazione qualificato o da una società iscritti nell’apposito elenco costituito dal MIMIT.

    Il “Voucher”, concedibile per le micro e piccole imprese consisterà:

    • in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro, per le medie imprese 
    • in un contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro, 
    • per le reti di imprese in un contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

    Voucher innovazione PMI e reti: risorse disponibili

    Le risorse finanziarie disponibili ammontano a euro 75.000.000,00.

    Viene precisato che nell’ambito della dotazione finanziaria:

    • a) una quota pari al 25 per cento è destinata alla concessione del voucher alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti; 
    • b) una quota pari al 5 percento delle risorse finanziarie disponibili è destinata alla concessione del voucher alle PMI che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere in possesso, sulla base dell’elenco reso disponibile dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del rating di legalità

    Voucher innovazione PMI e reti: regole per le domanda

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente può presentare domanda, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile dall’apposita sezione dedicata alla misura presente sul sito internet del Ministero (www.mimit.gov.it), secondo le modalità indicate.

    Il soggetto proponente, in fase di presentazione della domanda, è tenuto a trasmettere la seguente documentazione:

    • a) domanda di agevolazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 per le PMI, ovvero all’allegato 2 per le reti;
    • b) offerta sottoscritta digitalmente dal manager qualificato ovvero dal legale rappresentante della società di consulenza, selezionato secondo quanto previsto al comma 8.

    L'accesso alla procedura informatica, ad eccezione di quanto previsto al comma 4:

    • a) prevede l'identificazione e l'autenticazione mediante la Carta nazionale dei servizi; 
    • b) è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale, previo accesso alla procedura informatica tramite la Carta nazionale dei servizi, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

    Clicca qui per tutti i modelli per presentare la domanda.

    Attenzione al fatto che l’iter di compilazione e presentazione della domanda di ammissione ai contributi è articolato nelle seguenti fasi: 

    • a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 12.00 del 26 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del 23 novembre 2023. In tale fase, il soggetto proponente è tenuto a svolgere le seguenti attività:
      • 1) accesso tramite la Carta nazionale dei servizi all’apposita procedura informatica di cui al comma 1; 
      • 2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione del modulo di domanda di cui al comma 2 e caricamento dei relativi allegati; 
      • 3) generazione del modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile, contenente il “codice identificativo della domanda”, le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e successiva apposizione della firma digitale; 
      • 4) caricamento della domanda sottoscritta con firma digitale e conseguente rilascio dei codici necessari per la procedura di invio di cui al punto b): “codice identificativo del soggetto proponente”, “codice di accesso alla procedura di invio” e “codice di predisposizione domanda”.
    • b) presentazione della domanda, a partire dal 29 novembre 2023.In tale fase, sono previste le seguenti attività: 
      • 1) accesso del soggetto proponente alla procedura informatica e immissione del “codice identificativo del soggetto proponente” e del “codice di accesso alla procedura di invio” di cui alla lettera a), numero 4); 
      • 2) immissione, a partire dalle ore 12.00 del 29 novembre 2023, da parte del soggetto proponente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice identificativo della domanda” di cui alla lettera a), numero 3) e del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); 
      • 3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza da parte della procedura informatica 

    Voucher innovazione PMI e reti: le spese ammesse

    Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni previste dal decreto, le spese devono

    • a) essere riferite a un contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra le parti successivamente alla data di invio della domanda di agevolazione. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto, il contratto di consulenza deve avere una durata non inferiore a nove mesi, le relative attività di consulenza, nonché i pagamenti, devono essere completati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni entro 15 mesi dalla data del decreto cumulativo di concessione delle agevolazioni in cui è compreso il soggetto beneficiario, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2; 
    • b) essere costituite esclusivamente da titoli di spesa emessi sulla base dell’avanzamento delle attività previste nel contratto di consulenza.  Ai fini della quantificazione del voucher, viene riconosciuto esclusivamente l’importo imponibile, al netto dell’IVA, dei titoli di spesa riferibile al compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese dal manager qualificato o dalla società di consulenza. A tal fine, resta fermo che i costi che, per la loro natura, non sono inquadrabili nella categoria dei servizi professionali, quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni materiali e immateriali, anche se funzionali allo svolgimento dell’intervento, ovvero il rimborso di costi di trasporto, vitto e alloggio sostenuti dal manager qualificato, non sono ammissibili alle agevolazioni;
    • c) essere relative a prestazioni rese, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto, da manager qualificati e società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto beneficiario. A tal fine, si considerano indipendenti i manager qualificati e le società di consulenza che si trovano in condizioni di terzietà rispetto ai beneficiari tali da garantire l’erogazione del servizio di consulenza specialistica alle normali condizioni di mercato; 
    • d) essere riferibili a prestazioni rese nel periodo di svolgimento dell’incarico manageriale, come risultante dal contratto di consulenza, nonché coerenti con le specializzazioni dichiarate dal manager qualificato ai fini dell’iscrizione nell’elenco MIMIT.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus investimenti pubblicitari 2023: conferma prenotazione entro il 9.02

    Con avviso dell'8 gennaio, il Dipartimento per l'Editoria informa del fatto che, dalle ore 14 del 9 gennaio alle ore 24.00 del 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, possono presentare la “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati” nel medesimo anno.

    Il modello di dichiarazione sostitutiva telematica deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

    Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione del sito del dipartimento o la sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure scarica qui: modello e istruzioni.

    Ricordiamo che il modello è lo stesso utilizzato dal 1 al 31 marzo per prenotare il bonus essendo infatti bivalente, come si legge dal tipo di comunicazione

    Bonus pubblicità 2023: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per :

    • le imprese, 
    • i lavoratori autonomi 
    • e gli enti non commerciali

    in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni).
    Per beneficiare dell’agevolazione è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

    Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis”.

    Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa e con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione.

    Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

    Si ricorda che  l'art 25 bis del DL n 17/2022 c.d. decreto “decreto energia” convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha introdotto importanti modifiche normative prevedendo che, a decorrere dall’anno 2023, il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa (art. 57-bis, 1-quinquies del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

    Si specifica che rispetto all’anno 2022, quind dal 2023:

    • viene ripristinato il “regime agevolativo ordinario”, con il credito d’imposta concesso nella misura del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati ed il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento effettuato sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione;
    • non sono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

    Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica  il regolamento di cui al  DPCM n 90/2018.

    L’agevolazione è soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa. A tale riguardo, si rammenta che il credito di imposta in oggetto è considerato un aiuto automatico, disciplinato dall’art. 10 del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Macchinari innovativi: proroga di 6 mesi per ultimare gli investimenti

    Viene pubblicato in GU n 25 del 31 gennaio l'avviso del MIMIT relativo al decreto 28 dicembre 2023 sulla misura Macchinari Innovativi.

    Ricordiamo che la misura in oggetto è rivolta a PMI e professionisti e finanzia programmi di investimento che devono prevedere:

    • spese non inferiori a euro 400.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. Nel caso di programmi presentati da reti d’impresa, la soglia minima può essere raggiunta mediante la sommatoria delle spese connesse ai singoli programmi di investimento proposti dai soggetti aderenti alla rete, a condizione che ciascun programma preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;
    • essere realizzati esclusivamente presso unità produttive localizzate nei territori delle Regioni meno sviluppate;
    • prevedere l’acquisizione di tecnologie abilitanti atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e/o di soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare.

    Leggi qui per ulteriori approfondimenti sulla misura Macchinari Innovativi

    Con il Decreto MIMIT del 28.12.2023 si dispone:

    • con riferimento alla  misura  Macchinari innovativi, istituita con decreto ministeriale 30 ottobre 2019, la possibilità per i soggetti beneficiari di richiedere una  ulteriore proroga  di sei  mesi del  termine di  ultimazione dei programmi agevolati, 
    • nonché,  con  riferimento   alla  misura  Investimenti sostenibili 4.0, la possibilità per i soggetti beneficiari  delle agevolazioni di richiedere una proroga, non superiore a sei mesi, del termine di ultimazione dei programmi di investimento, previsto dal decreto ministeriale 10 febbraio 2022 istitutivo della misura.

    I soggetti beneficiari delle misure Macchinari innovativi e Investimenti sostenibili 4.0 devono presentare una richiesta di proroga a Invitalia.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo imprese editrici 2023: domande in scadenza il 31 gennaio

    Entro il 31 gennaio è possibile inviare domanda di ammissione ai contributi per l'anno 2023 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali.

    Le domande presentate al di fuori di tale periodo sono inammissibili.

    La domanda e i documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo vanno presentati utilizzando esclusivamente la procedura online accessibile dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2024 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2024, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.

    Attenzione al fatto che, le imprese che hanno presentato domanda di contributo per gli anni precedenti possono utilizzare per l’accesso alla piattaforma le credenziali di cui sono già in possesso.

    Le altre imprese che non le hanno ancora ottenute, possono richiedere le credenziali di accesso fino al giorno 30 gennaio:

    L’Ufficio provvederà ad inviare le credenziali riservate (username e password) e l’indirizzo attraverso il quale accedere alla piattaforma.

    Le imprese editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, entro il termine del 31 gennaio 2024, devono inviare al Dipartimento la domanda e i documenti richiesti utilizzando il modello generato dalla piattaforma per la gestione dei contributi, dopo l’inserimento dei dati richiesti. 

    Entro il medesimo termine del 31 gennaio 2024, la domanda e la documentazione deve essere presentata dalle imprese, a pena di inammissibilità, all'ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente che, verificatane la completezza, la trasmette, entro il 28 febbraio 2024, al Dipartimento al seguente indirizzo PEC: [email protected] e, per conoscenza, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, unitamente alla dichiarazione di propria competenza e al parere del Com.It.Es. di riferimento.

    Per eventuali informazioni, è attiva la seguente casella di posta elettronica: [email protected]

    Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: a chi spettano

    Possono accedere al contributo pubblico all'editoria, a condizione che, in ambito commerciale. esercitino unicamente un’attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale:

    • le cooperative giornalistiche;
    • le imprese editrici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 15 novembre 2016, data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
    • gli enti senza fini di lucro ovvero le imprese editrici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
    • le imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche.

    I requisiti di accesso sono disciplinati dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

    Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: presenta la domanda

    A decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 28.07.2017 recante “Modalità per la concessione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici”.

    La domanda va presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo utilizzando la procedura on line accessibile sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento. A tal fine, tutte le imprese che intendono presentare domanda di contributo devono richiedere le credenziali di accesso alla piattaforma inviando il modulo di richiesta, debitamente compilato, all'indirizzo PEC [email protected].
    Ai fini dell’eventuale erogazione della rata di anticipo, la domanda deve essere corredata dai documenti previsti dall'articolo 2, comma 2, del DPCM suddetto.

    La rata di anticipo spetta soltanto alle imprese che hanno beneficiato del contributo nell'anno precedente.
    Entro lo stesso termine del 31 gennaio, deve essere altresì inviato, a cura e spese dell’editore, un campione dei numeri della testata all’indirizzo:

    Presidenza del Consiglio dei Ministri
    Dipartimento per l’informazione e l’editoria
    Ufficio per il sostegno all'editoria
    Servizio per il sostegno diretto alla stampa
    UFFICIO ACCETTAZIONE
    Via dell’Impresa 90
    00187 – Roma

    Nel caso di domanda presentata per la prima volta, è necessario inviare anche le copie della rivista relative alle due annualità precedenti a quella della domanda.

    Entro il successivo termine del 30 settembre va presentata, secondo le medesime modalità di invio della domanda, l’ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2, commi 4 e 5, del DPCM ovvero l’intera documentazione indicata dal medesimo articolo 2 se non prodotta unitamente alla domanda.

    Contributi imprese editrici di quotidiani e periodici 2023: la modulistica

    Ai fini della domanda, tutta la modulistica sotto elencata è scaricabile all'interno della piattaforma.

    Modulistica per la presentazione della domanda e dei documenti per il pagamento della rata di anticipo (entro il 31 gennaio):

    • Modello di domanda
    • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione su carta
    • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per l’edizione esclusivamente in formato digitale
    • Modello comunicazione coordinate bancarie

    Modulistica per la presentazione dell’ulteriore documentazione istruttoria (entro il 30 settembre). 

    I documenti, certificati dal revisore ove richiesto dalla legge, dovranno essere poi ricaricati sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio ai fini dell'invio.

    Edizione in formato digitale in parallelo con l’edizione cartacea

    1. Prospetto dei ricavi relativi alla testata
    2. Prospetto dei costi per il personale
    3. Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
    4. Prospetto delle copie cartacee distribuite e vendute
    5. Prospetto delle copie digitali vendute
    6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
    7. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali

    Edizione testata esclusivamente in formato digitale

    1. Prospetto dei ricavi relativi alla testata
    2. Prospetto dei costi per il personale
    3. Prospetto dei costi connessi alla produzione della testata
    4. Prospetto delle copie digitali vendute
    5. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul rispetto del limite massimo retributivo
    6. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell'applicazione dei criteri incrementali