• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica: elenco dei beneficiari opere commercializzate 2022

    Con avviso pubblicato sul sito dl MIC, si informa che, ai sensi dell’art. 5 del D.I. 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. 147 del 30 marzo 2023, con il decreto direttoriale 2991 dell’11 settembre 2023 è stato riconosciuto il credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021, per le opere commercializzate nell’anno 2022, alle imprese inserite nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del citato decreto.

    Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

    Consulta qui l'elenco.

    Tax credit musica 2022: che cos'è

    Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • nella misura del trenta per cento,
    • dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

    Tax credit musica : come fare domanda

    In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del  D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, con Decreto del Ministro della cultura del 1 dicembre 2021 si stabilisce che le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di pubblicazione dell’opera digitale, presentano la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica. 

    SCARICA QUI LA GUIDA AL TAX CREDIT MUSICA

    Attenzione al fatto che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di:

    • un indirizzo di posta elettronica certificata 
    • di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

    Nel dettaglio, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere: 

    • a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo www.doc.beniculturali.it “piattaforma DGCOL”;
    • b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID; 
    • c) completa della documentazione prevista nel D.I. 312/2021 – Tax credit musica e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma. In particolare, nell'istanza dovrà essere specificato, per la singola opera: 
      • a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, ai sensi del comma 1; 
      • b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; 
      • c) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 5; 
      • d) il credito d'imposta spettante.
    • d) presentata nei termini previsti all’articolo 1 del presente decreto.

    All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand 

     Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line. 

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla

    • D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, 
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 312/2021.

    Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza.

    Per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]t

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    Contributo straordinario imprese autotrasporto: a chi spetta

    Viene pubblicato in GU n. 213 del 12 settembre il Decreto 8 agosto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con le disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento,  in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi,  di un credito d'imposta sull'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell'anno 2022, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori,  di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

    Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, così come  modificati dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato  a  mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti  eccezionali del prezzo dei carburanti per i settore autotrasporto.
    Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di  credito d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023. 

    Contributo straordinario autotrasporto: i beneficiari

    Il decreto prevede che, beneficiari del credito di imposta sono:

    • le imprese aventi  sede  legale o  stabile  organizzazione in Italia.
    • esercenti le attività di trasporto indicate all'art.  24-ter,  comma 2,  lettera  a),  numero  1) del  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 
    • che utilizzano per  l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

    Contributo straordinario autotrasporto: ammontare

    Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle  spese  sostenute  nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di  gasolio impiegato dai soggetti su indicati in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a  7,5  tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività al netto dell'imposta  sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Per le domande leggi: Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre

    Contributo imprese autotrasporto merci e persone: le modifiche del decreto lavoro

    Ricordiamo che con il Decreto lavoro in vigore dal 5 maggio, sono state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per:

    • il settore dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi,
    • il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

    Nel dettaglio, l’art. 34 del Decreto Lavoro modifica la disciplina del sostegno al settore dell’autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni – previsti dall’art. 14 del decreto legge c.d. Aiuti ter – al riconoscimento:

    • di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio, 
    • alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
    • che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito,
    • invece, le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

    La novità prevede appunto che, con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell’ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio.

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    Progetti innovativi ricerca industriale: 300 ML in arrivo dal MIMIT

    Con un comunicato stampa del 7 agosto il MIMIT informa di nuove risorse per la ricerca industriale per le imprese del SUD.

    In particolare, si informa del fatto che il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato il decreto che assegna 300 milioni di euro a sostegno di progetti innovativi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per la competitività delle piccole e medie imprese delle seguenti regioni:

    • Basilicata, 
    • Calabria,
    • Campania, 
    • Molise,
    • Puglia, 
    • Sardegna
    • Sicilia, 

    che facciano utilizzo di tecnologie abilitanti fondamentali (KETs) e, in particolare:

    • materiali avanzati e nanotecnologia, 
    • fotonica e micro/nano elettronica, 
    • sistemi avanzati di produzione, 
    • tecnologie delle scienze della vita, 
    • intelligenza artificiale, 
    • connessione e sicurezza digitale.

    Progetti innovativi ricerca industriale: 300 ML in arrivo dal MIMIT

    Attenzione al fatto che l’intervento, attivato nell’ambito del Fondo crescita sostenibile, sarà gestito da Mediocredito Centrale,  prevede quanto segue:

    • sarà rivolto a imprese, organismi di ricerca e centri di ricerca
    • prevede, oltre al finanziamento agevolato, la concessione di un contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata sulla base della dimensione dell’impresa proponente: 
      • 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
      • 30 per cento per le imprese di media dimensione; 
      • 25 per cento per le imprese di grande dimensione.

    Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione saranno definite dal Ministero con successivi provvedimenti.

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    IVA su ristrutturazione vecchio mercato del Comune: chiarimenti

    Con Risposta a interpello n 415 del 3 agosto le Entrate chiariscono quale sia l’aliquota IVA applicabile sia all'intervento di recupero del vecchio mercato di quartiere sia alla realizzazione del nuovo mercato di quartiere da occupare temporaneamente dagli espositori in attesa della ristrutturazione del vecchio mercato.

    L'Agenzia spiega che usufruiscono dell’Iva del 10% le prestazioni di servizio previste dal contratto di appalto stipulato da un Comune per le opere urbanistiche, finanziate con fondi del Pnrr, che prevedono la ristrutturazione del “vecchio mercato” di quartiere e la realizzazione di un “nuovo mercato” . Vediamo il perchè.

    Ristrutturazione del mercato comunale: l'aliquota IVA

    Un Comune fa  presente  che  intende  procedere a una serie di interventi chE  consistono nella ristrutturazione dei mercati di quartiere e di altri edifici appartenenti al patrimonio indisponibile o al demanio comunale, mediante:

    • lo svuotamento dell'intero edificio, 
    • il ripristino  e la sostituzione delle strutture di fondazione, delle  strutture portanti, delle  strutture di copertura,
    • e la modificazione volumetrica per promuovere interventi di rigenerazione urbana,

    tutti finanziati dal PNRR. 

    Il Comune  precisa che intende attuare una trasformazione «mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.  Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento di nuovi elementi ed impianti» 

    Al riguardo, il Comune afferma che per poter intervenire sui mercati di quartiere è necessario costruire delle strutture sostitutive in grado di accogliere fino a 200 operatori commerciali con superfici di vendita dell'ordine di 4 mila mq; in buona sostanza, si devono costruire  nuovi mercati  estinati ad accogliere, per un periodo limitato seppur non di breve durata (ipotizzabile in circa tre anni), non solo gli operatori  commerciali, ma l'intera struttura mercatale nel suo complesso, realizzando quindi una  nuova opera di urbanizzazione secondaria in sostituzione, per tutto il tempo necessario,  della precedente struttura mercatale. 

    Ciò posto, il Comune chiede se sia applicabile l'IVA nella misura agevolata del 10 per cento relativamente ai due seguenti distinti interventi: 

    • a) ristrutturazione edilizia del mercato esistente (di seguito vecchio mercato);
    • b) realizzazione del nuovo mercato (di seguito nuovo mercato),destinato a  ospitare temporaneamente gli operatori del vecchio mercato per tutto il tempo necessario  al completamento dei lavori di ristrutturazione.

    L'agenzia, riguardo al primo quesito, replica che la riduzione dell’aliquota prevista dal numero 127-quaterdecies invocato dall’istante, è applicabile, alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi agli interventi di:

    • restauro e risanamento conservativo,
    • ristrutturazione edilizia,
    • ristrutturazione urbanistica.

    Il beneficio fiscale come chiarito dalla circolare dell’Agenzia n. 2/1994, prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero. 

    Inoltre, come previsto dal Testo unico dell’edilizia, la ristrutturazione edilizia può comportare anche un aumento della volumetria a condizione che sia finalizzata alla realizzazione di un progetto di rigenerazione urbana. 

    In merito al secondo quesito ricordiamo che in base al numero 127-quinquies, della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva, l’imposta al 10% può essere applicata, tra l'altro, alle cessioni di “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865”. 

    Secondo il successivo numero 127-septies lo sconto vale anche per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127quinquies”.

    La legge n. 847/1964 che il Tu Edilizia includono i “mercati di quartiere” tra le opere di urbanizzazione secondaria e quindi agevolabili.
    L’Agenzia delle entrate con diversi documenti di prassi, ha  chiarito che le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economica, istruzione, cultura e tempo libero, all’interno di un centro abitato, con lo scopo di migliorare il livello qualitativo di vita dei propri abitanti.
    In sostanza, secondo le finalità della norma, sono agevolabili anche le opere di urbanizzazione che, seppur non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dei cittadini, sono indispensabili per alzare gli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti dalla comunità.
    Dall'istanza si evince che l'oggetto del contratto di appalto del Comune comprende sia la ristrutturazione edilizia del “vecchio mercato” e la riqualificazione delle aree adiacenti sia la realizzazione del “nuovo mercato”.
    Pertanto, in base a quanto su esposto, l’Amministrazione finanziaria ritiene che spetti l'aliquota agevo9lata al 10% ad entrambe le opere e nel dettaglio:

    • riguardo al recupero del “vecchio mercato”, può trovare applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del citato numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte terza, allegata al decreto Iva se rispettate le caratteristiche definite dal Tu Edilia e dalla circolare n. 57/1998, con particolare riferimento al possesso del titolo abilitativo
    • e Iva al 10% anche per la realizzazione del “nuovo mercato” ai sensi del combinato disposto dei numeri 127-quinquies e 127-septies richiamati della Tabella A, parte terza, del decreto Iva. L’agevolazione può essere applicata a prescindere dal fatto che la struttura andrà a ospitare per un periodo limitato di tre anni gli operatori del ''vecchio mercato'' e che al termine del periodo di utilizzo verrà ricollocata in prossimità di un altro e diverso mercato di quartiere per provvedere allo stesso intervento  di  ristrutturazione.  In estrema sintesi, quel che conta è che l’opera risulti di urbanizzazione secondaria, destinata al servizio di zone urbanizzate o da urbanizzare, e che sia diretta a innalzare il livello qualitativo dei residenti di un determinato centro abitato.
    Allegati:
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    Marchi+, Brevetti+, Disegni+: pubblicati i Bandi 2023

    Con la pubblicazione dei nuovi Bandi 2023, diventano operative per l’annualità 2023 le misure:

    per la richiesta di contributi agevolativi alle piccole e medie imprese per favorire:

    • la brevettabilità delle innovazioni tecnologiche
    • la valorizzazione di idee e progetti.

    Le domande potranno essere presentate a partire:

    • dal 24 ottobre 2023 per Brevetti+
    • dal 7 novembre 2023 per Disegni+
    • dal 21 novembre 2023 per Marchi+

    Ricordiamo che nella GU n 162 del 13 luglio, è stato pubblicato il decreto 16 giugno 2023 con la programmazione per l'annualità 2023 per l'immediata riapertura dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ al fine di assicurare continuità al sostegno delle piccole e medie imprese  per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.

    Gli importi delle risorse finanziarie disponibili ammontano a:

    • euro 20.000.000,00 per la misura Brevetti+.
      Ricrodiamo che la misura è rivolta a favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato;
    • euro 10.000.000,00 per la misura Disegni+.
      Ricordiamo che la misura è rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale;
    • euro 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
      Ricordiamo che con la misura si intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all’estero mediante agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale, attraverso le seguenti Misure agevolative:
      • Misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell’Unione europea presso EUIPO
        (Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici;
      •  Misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) attraverso l’acquisto di servizi specialistici.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas 2023 I e II trim: utilizzabili entro il 31.12

    Con Circolare n 24 del 2 agosto le Entrate  forniscono chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas, nonché all’aliquota IVA applicabile alle forniture di gas metano per combustione. 

    Come specificato dall'indice si tratta di chiarimenti su:

    • Crediti d’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2023,
    • Ulteriori chiarimenti rispetto ai crediti d’imposta relativi al terzo e quarto trimestre 2022,
    • Riduzione aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano usato per combustione – terzo trimestre 2023,
    • Riduzione dell’IVA per le somministrazioni di energia termica e le forniture di servizi di teleriscaldamento – terzo trimestre 2023.

    Vediamo una sintesi di quanto viene riepilogato dalle Entrate tra rimandi a documenti precedenti e conferme.

    Crediti energia e gas 2023: ulteriori chiarimenti sulle proroghe

    Con la Circolare 24 l'agenzia delle Entrate offre un quadro aggiornato delle disposizioni in materia di crediti di imposta per le imprese che consumano energia elettrica e gas, già oggetto di numerosi chiarimenti attraverso risoluzioni e risposte ad interpello. 

    Nel dettaglio, per i crediti riguardanti il primo e il secondo trimestre 2023, viene ricordata la scadenza del 31 dicembre prossimo per il loro utilizzo in compensazione.

    Scade invece il 30 settembre la possibilità di compensare i crediti residui del terzo e quarto trimestre 2022, con data ultima al 18 dicembre 2023 per operare la cessione, mediante comunicazione telematica.

    La circolare, inoltre, ribadisce il chiarimento fornito nella Risposta 355/2023secondo cui il credito di imposta di un trimestre non costituisce sussidio e non influisce sui calcoli per la verifica dei requisiti per la spettanza dello stersso credito del trimestre successivo.

    Inoltre, si ricorda che, per i crediti del terzo e quarto trimestre, che dovevano essere comunicati, a pena di decadenza entro il 16 marzo 2023, vi è la possibilità della remissione in bonis inviando il modello entro il 30 settembre (In proposito leggi anche: Crediti energia e gas: possibile la remissione in bonis.)

    L’Agenzia evidenzia l'ulteriore spettanza della riduzione al 5% dell’aliquota Iva sulle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali disposta dal Dl 57/2023 e riguardante gli importi contabilizzati nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del trimestre da luglio a settembre 2023.

    Si sttoliena che, qualora le fatture riportino consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche sui successivi conguagli determinati sulla base dei consumi effettivi riferiti ai tre mesi agevolati, a prescindere dalla data di emissione della fattura.  

    Invece, non beneficiano dell agevolazione Iva le somministrazioni di gas utilizzato per produrre elettricità. 

    Allegati:
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    Credito di imposta ricliclo e riuso: il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 48 del 31 luglio è istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese e dei soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo che acquistano prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34.

    Credito di imposta ricliclo e riuso: che cos'è

    Ricordiamo che l’articolo 26-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, stabilisce per l’anno 2020 il riconoscimento di un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami, nonché di compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. 

    Inoltre, con il comma 2, si prevede che alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, alle condizioni ivi indicate. Il comma 4 del medesimo articolo 26-ter prevede,  il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 

    Con decreto dell’allora Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’allora Ministro dello sviluppo economico, del 6 ottobre 2021, emanato ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 5, del richiamato decreto legge n. 34 del 2019, sono state dettate le disposizioni applicative del credito d’imposta in parola. 

    Il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica comunica all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni e revoche intervenute

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    •  “7052” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso di cui all’articolo 26-ter, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34”. 

    Credito di imposta ricliclo e riuso: istruzioni per l'F24

    La risoluzione di cui si tratta specifica che in sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto:

    • nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, 
    • ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

    Si precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto interministeriale, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati: