• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese microelettronica: domande di agevolazione dal 15.10

    Con decreto MIMIT del 4 settembre vengono definite le regole per richiedere il contributo per la misura IPCEI Microelettronica 2.  Nel dettaglio, a partire dal 15 ottobre le imprese beneficiarie della misura potranno presentare le domande.

    Si tratta di una agevolazione che sostiene attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche comprese nella prima applicazione industriale, e mira ad accelerare la trasformazione verde e digitale nei seguenti modi:

    • creando soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e,
    • sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti sotto il profilo energetico e a basso consumo di risorse.

    IPCEI Microelettronica 2: i beneficiari

    Sono ammissibili alla misura agevolativa i seguenti soggetti beneficiari: 

    • a) imprese in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale che sono state ammesse al sostegno delle autorità italiane nella fase di valutazione preliminare e sono individuate dalla decisione di autorizzazione quali destinatarie degli aiuti di Stato approvati per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2;
    • b) organismi di ricerca, rientranti nella definizione prevista dalla disciplina europea degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, partecipanti alla realizzazione dell’IPCEI Microelettronica 2 e selezionati dal Ministero nella fase di valutazione preliminare e agevolabili ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale, ove presenti.

    Per l’Italia, sono ammissibili alle agevolazioni nell’ambito dell’IPCEI Microelettronica 2 (IPCEI ME/CT), i soggetti selezionati a seguito del primo e del secondo invito a manifestare interesse lanciati per selezione dell’iniziativa e la successiva notifica, individuati nel Decreto direttoriale 28 giugno 2023 – Elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI.

    Ricordiamo che l’intervento del Fondo IPCEI a sostegno dell’IPCEI Microelettronica 2 prevede il finanziamento con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e rientra tra le iniziative attivate con il decreto 27 giugno 2022 del Ministro dello sviluppo economico, a norma dei criteri generali stabiliti dal decreto 21 aprile 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    IPCEI Microelettronica 2: presenta la domanda

    L’istanza, firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto beneficiario, deve essere redatta secondo il facsimile di schema cui all’allegato n. 1 e corredata della seguente documentazione: 

    • a) project portfolio approvato, comprensivo del piano finanziario recante il deficit di finanziamento autorizzato; 
    • b) scheda tecnica, comprensiva della sintesi numerica dei costi di progetto, secondo il facsimile di schema di cui all’allegato n. 2; 
    • c) dichiarazione in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni; 
    • d) indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di firma di straordinaria amministrazione per la sottoscrizione del decreto di concessione; 
    • e) dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi a carico del legale rappresentante (e procuratore speciale ove presente) e del titolare effettivo, redatte secondo il modello di cui all’allegato n. 11.
    Allegati:
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    Credito di imposta microelettronica: stanziati 530 ML dal Decreto Asset

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale de l9 ottobre n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

    Tra le altre misure figura un credito di imposta per le imprese della microelettronica e nel dettaglio, con l’articolo 5, commi 1-6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

    Viene specificato che, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa stabilito. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

    Attenzione al fatto che in caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

    Con decreto del  MIMIT, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa stabiliti.

    Credito di imposta microelettronica: costi ammissibili

    In merito ai costi ammissibili al credito di imposta di cui si trattaricordiamo che, il citato 25 del del Regolamento UE  n. 651/2014 prevede i seguenti (esclusi appunto quelli per gli immobili espressamente esclusi dal decreto):

    • a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
    • b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
    • d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
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    Fondo transizione industriale: domande dal 10.10 fino a esaurimento risorse

    Con un Comunicato stampa del 10 ottobre Invitalia, seoggetto gestore, riepiloga le caratteristiche del Fondo transizione industriale.

    Ricordiamo che con il DD del MIMIT datato 30 agosto sono definite modalità e termini di presentazione delle domande.

    e che il Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 21 ottobre 2022, in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21.12.2022, ha definito criteri, modalità e condizioni per l’accesso a tale Fondo con il fine ultimo di adeguare il sistema produttivo nazionale alle politiche europee nella lotta ai cambiamenti climatici. 

    La misura, a sostegno di programmi di investimento per la tutela ambientale, ha una dotazione iniziale di 300 milioni di euro e opera attraverso una procedura valutativa a graduatoria atta a determinare l’ordine di ammissione alle valutazioni istruttorie delle domande presentate.   

    Invitalia sottoliena che si tratta di uno sportello per le imprese che investono nella tutela ambientale e i progetti devono prevedere un miglioramento dei processi aziendali in termini di tutela ambientale, mediante una maggiore efficienza energetica o attraverso il riciclo e recupero delle materie prime.

    Il Fondo sostiene le spese relative al suolo aziendale, opere murarie, impianti e attrezzature di nuova fabbricazione, programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, formazione del personale.

    Le domande si presentano online dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 12 dicembre 2023 e se saranno valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

    In data 3 ottobre sono anche state pubblicate FAQ per rispondere ai dubbi frequenti delle imprese interessate.

    Fondo transizione industriale: i beneficiari

    I soggetti beneficiari degli interventi del Fondo sono quelle imprese operanti nel territorio nazionale e che alla data di presentazione della domanda di accesso:

    • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
    • operino in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
    • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
    • non siano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come previsto dall’art. 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento GBER;
    • non abbiano ricevuto e, successivamente, non abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
    • abbiano restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
    • siano in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

    Fondo transizione industriale: gli investimenti ammessi

    Sono ammisibili all'intervento del Fondo programmi di investimento che perseguono una o più delle seguenti finalità:

    • conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa
    • uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
    • cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate. 

    I programmi di investimento predetti possono essere eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale.

    Fondo transizione industriale: spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese riferite all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle finalità del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni.

    Dette spese riguardano:

    •  suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
    • opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
    • impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
    • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. 

    Fondo transizione industriale: le domande dal 10.10

    I termini e le modalità per la presentazione delle domande per il Fondo per il sostengo per la transizione industriale sono stati stabiliti con il decreto direttoriale del 30 agosto 2023.

    In particolare, le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on line attraverso la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web di Invitalia a partire dalle ore 12:00 del 10 ottobre 2023 e fino alle ore 12.00 del giorno 12 dicembre 2023. 

    Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria. Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

    Nell’ambito della domanda di agevolazione, l’impresa è tenuta a:

    • dichiarare il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto;
    • allegare uno studio o documento realizzato da soggetti qualificati che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da attuare al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi;
    • indicare le finalità, tra quelle appena dettagliate nel paragrafo programmi di investimenti ambientali ammissibili, alle quali è destinato il programma di investimento;
    • fornire le ulteriori informazioni e allegare la documentazione indicate con successivo provvedimento del Ministero.

    Lo studio realizzato da soggetti qualificati dovrà quindi individuare obiettivi di efficienza del programma proposto, misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.

    L’impresa beneficiaria è tenuta a:

    • avere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento;
    • consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal soggetto gestore, dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell’Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
    • corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal soggetto gestore o dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
    • comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento;
    • adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 125 e seguenti della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modifiche e integrazioni. 
    • mantenere le immobilizzazioni agevolate, per almeno cinque anni, ovvero tre anni per le PMI, dalla data di ultimazione dell’investimento, nel territorio della regione in cui è ubicata l’unità produttiva agevolata, fatta salva la possibile sostituzione di beni che diventino obsoleti o inutilizzabili;
    • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento in Stati non appartenenti all’Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata;
    • non delocalizzare l’attività economica interessata dall’investimento, dal sito incentivato in favore di unità produttiva situata al di fuori dell’ambito territoriale del già menzionato sito, in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell’iniziativa agevolata.

    Fondo transizione industriale: le agevolazioni

    Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: “Aiuti a favore della decarbonizzazione» del “Quadro temporaneo” (sopra specificato).

    Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese al miglioramento dell’efficienza energetica, sono concesse agevolazioni, pari:

    • al 30% delle spese ammissibili, se tali spese sono state individuate confrontando i costi dell'investimento con quelli di uno scenario controfattuale in assenza dell'aiuto.

    Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

    Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità e le relative maggiorazioni vengono ridotte del 50%.

    Qualora venga richiesta l’applicazione dalla sezione 2.6 del Temporary Framework, le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e pari al 40% dei costi agevolabili se determinati come differenza tra i costi del progetto e i risparmi sui costi o le entrate supplementari, rispetto alla situazione in assenza degli aiuti, con meccanismo di Claw-back. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese e del 15% per investimenti in grado di ridurre il consumo energetico di almeno il 25%.

    Qualora le spese ammissibili siano state determinate considerando il 100 % dei costi totali di investimento, l’intensità scende al 30%

    Con riferimento agli investimenti relativi all’installazione di impianti da autoproduzione, sono concesse agevolazioni, pari:

    • al 45% per gli investimenti nell’autoproduzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
    • al 30% per qualsiasi altro investimento. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese e del 10% per le medie imprese;

    Con riferimento agli investimenti relativi all’introduzione di misure tese ad un uso efficiente delle risorse, sono concesse agevolazioni, pari:

    • al 40% delle spese ammissibili. Sono previste maggiorazioni del 20% per le piccole imprese, del 10% per le medie imprese, del 15% per investimenti effettuati nelle zone a e del 5% per investimenti effettuati nelle zone c.

    Per quanto concerne gli investimenti relativi al cambiamento fondamentale del processo produttivo le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto ed il valore dell’intensità è disciplinata dalla carta degli aiuti a finalità regionale in funzione della dimensione aziendale delle imprese richiedenti ed della zona oggetto di investimento.

    Allegati:
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    Contributi per energia PMI Regione Calabria: domande entro il 20 ottobre

    il Dipartimento dello Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della Regione Calabria  con Decreto Dirigenziale n. 13928 del 2 ottobre 2023 ha provveduto a riaprire i termini dell’Avviso SAFE che  interviene a sostegno delle PMI operanti sul territorio regionale per la mitigazione degli effetti della crisi internazionale in corso, con riferimento ai fabbisogni di liquidità determinati dall’incremento delle spese legate al consumo energetico

    In particolare il nuovo decreto stabilisce  la riapertura dei termini per cui  le domande e i relativi allegati potranno 

    • essere inseriti nella piattaforma dal giorno 10 ottobre 2023, dalle ore 10:00 e 
    • fino alle ore 16:00 del giorno 19 ottobre 2023,

    fermo restando tutto quanto previsto dal Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, fatta eccezione esclusivamente per il termine fissato per la presentazione delle domande.

    L’invio definitivo delle domande precedentemente predisposte è fissato per il giorno 20 ottobre 2023 dalle ore 10:00 fino alle 16:00.

     Le domande dovranno essere compilate secondo le linee guida rese pubbliche sul portale Calabria Europa e sul sito di Fincalabra SpA.

    Si precisa, inoltre, che possono presentare domanda tutti i Soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 11611 del 9 agosto 2023, con esclusione dei Soggetti che risultano già aver predisposto ed inviato la domanda entro il precedente termine scaduto il giorno 22 settembre 2023, ore 16.00, salvo che non abbiano preventivamente presentato la rinuncia (da effettuarsi utilizzando il fac-simile reso disponibile nella pagina dedicata dell’Avviso sul portale Calabria Europa), da comunicarsi a mezzo pec al seguente indirizzo [email protected] entro e non oltre il termine ultimo del giorno 9 ottobre 2023, ore 16.00.

    L’avviso è finanziato con risorse del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.

    Di seguito rivediamo  alcuni  dettagli della misura.

    Contributi SAFE Calabria: Beneficiari

    Possono partecipare le PMI di tutti i settori (con la sola esclusione delle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e delle imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, nonché delle imprese operanti nei settori esclusi elencati alla nota 4 dell’Allegato II del regolamento (UE) n. 964/2014 della Commissione dell’11 settembre 2014 ).

    Contributi SAFE Calabria: Spese ammissibili

    Sono determinate in funzione del fabbisogno di liquidità determinato a causa dell’incremento delle spese legate al consumo energetico per la crisi internazionale collegata all’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. In particolare, l’aiuto è calcolato come differenziale tra i costi medi ponderati per unità di misura per il consumo energetico (gas e/o elettrico) nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, («periodo ammissibile») e il periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 ed il 31 gennaio 2022 (“periodo di riferimento”) e sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato nel periodo ammissibile un incremento – determinato per come in Allegato 2 al presente Avviso – pari ad almeno il 10% dei costi energetici rispetto al periodo di riferimento.

    Ai fini del calcolo del contributo concedibile, di cui all’allegato 2, l’importo imponibile Iva per le fatture dei periodi imputati include esclusivamente le seguenti voci di costo rilevabili dalle stesse fatture: spese per la materia energia, spese per il trasporto e la gestione del contatore, spese per oneri di sistema, ricalcoli di importi precedenti (i.e. modifiche prezzi, errori di lettura, malfunzionamenti del sistema di misura), ricadenti nel periodo ammissibile.

    Contributi SAFE Calabria: Agevolazione concedibile

    Gli aiuti sono concessi, nella forma di contributo in conto capitale, solo a seguito di autorizzazione dell’aiuto notificato ex art. 108 (3) TFUE (clausola “stand still”) e in conformità con le disposizioni di cui al par. 2.1 del Quadro Temporaneo di Crisi (Comunicazione Commissione n. 101/2023), nella misura del 100% della spesa ritenuta ammissibile, fino al limite massimo di € 2 milioni per impresa.

     La dotazione finanziaria è pari a 60.000.000 di euro .

    L’Avviso  integrale e la documentazione correlata sono disponibili al seguente link: https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/bando/avviso-pubblico-safe-aiuti-a-imprese-per-il-caro-energia/

    E’ prevista una procedura a sportello, in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande, secondo le modalità meglio specificate nell’Avviso.

    Per eventuali informazioni e/o chiarimenti sull’Avviso, che esulino comunque dal supporto di natura tecnica inerente il funzionamento della piattaforma informati è possibile contattare gli uffici del Soggetto gestore, Fincalabra S.p.A., al seguente indirizzo email: [email protected] oppure ai seguenti numeri telefonici: 0961.7968303 e 0961.7968302.

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    Tax credit musica: elenco dei beneficiari opere commercializzate 2022

    Con avviso pubblicato sul sito dl MIC, si informa che, ai sensi dell’art. 5 del D.I. 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. 147 del 30 marzo 2023, con il decreto direttoriale 2991 dell’11 settembre 2023 è stato riconosciuto il credito d’imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021, per le opere commercializzate nell’anno 2022, alle imprese inserite nell’elenco allegato, che costituisce parte integrante del citato decreto.

    Tale pubblicazione costituisce comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non si procederà all’invio a mezzo PEC delle singole comunicazioni di riconoscimento.

    Consulta qui l'elenco.

    Tax credit musica 2022: che cos'è

    Alle imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali.

    Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo.

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • nella misura del trenta per cento,
    • dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2021 per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche e videografiche musicali.

    Tax credit musica : come fare domanda

    In attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, del  D.I. MIC-MEF n. 312 del 19 agosto 2021, con Decreto del Ministro della cultura del 1 dicembre 2021 si stabilisce che le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di distribuzione e commercializzazione dell’opera, intesa come data di prima messa in distribuzione e commercio del relativo supporto fisico, ovvero a quello di pubblicazione dell’opera digitale, presentano la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica. 

    SCARICA QUI LA GUIDA AL TAX CREDIT MUSICA

    Attenzione al fatto che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di:

    • un indirizzo di posta elettronica certificata 
    • di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale). 

    Nel dettaglio, a pena di inammissibilità, la domanda deve essere: 

    • a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo www.doc.beniculturali.it “piattaforma DGCOL”;
    • b) firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID; 
    • c) completa della documentazione prevista nel D.I. 312/2021 – Tax credit musica e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma. In particolare, nell'istanza dovrà essere specificato, per la singola opera: 
      • a) la data di distribuzione e commercializzazione o di prima pubblicazione, ai sensi del comma 1; 
      • b) il costo complessivo della realizzazione e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4; 
      • c) l’attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 5; 
      • d) il credito d'imposta spettante.
    • d) presentata nei termini previsti all’articolo 1 del presente decreto.

    All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità, idonea documentazione comprovante la distribuzione e la commercializzazione dell’opera su supporto fisico in numero non inferiore a 1.000 copie ovvero, in caso di supporti digitali, in numero non inferiore a 1.000 copie (per opere in download) e in numero non inferiore a 1.300.000 accessi streaming on demand 

     Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line. 

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla

    • D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica, 
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 312/2021.

    Per ricevere assistenza o ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza.

    Per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]t

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    Contributo straordinario imprese autotrasporto: a chi spetta

    Viene pubblicato in GU n. 213 del 12 settembre il Decreto 8 agosto del Ministero delle infrastrutture e trasporti con le disposizioni per l'attuazione delle misure per il riconoscimento,  in favore dell'autotrasporto su strada di merci per conto terzi,  di un credito d'imposta sull'acquisto del gasolio effettuato nel secondo trimestre dell'anno 2022, utilizzato per l'alimentazione di veicoli di categoria euro V o superiori,  di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

    Il decreto definisce i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1, commi 503 e seguenti della legge n. 197/2022, così come  modificati dal decreto-legge n. 48/2023, finalizzato  a  mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti  eccezionali del prezzo dei carburanti per i settore autotrasporto.
    Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento di  credito d'imposta sono pari a euro 200.000.000 per l'anno 2023. 

    Contributo straordinario autotrasporto: i beneficiari

    Il decreto prevede che, beneficiari del credito di imposta sono:

    • le imprese aventi  sede  legale o  stabile  organizzazione in Italia.
    • esercenti le attività di trasporto indicate all'art.  24-ter,  comma 2,  lettera  a),  numero  1) del  testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, 
    • che utilizzano per  l'esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore, di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate.

    Contributo straordinario autotrasporto: ammontare

    Le risorse sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima del 12 per cento delle  spese  sostenute  nel secondo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto di  gasolio impiegato dai soggetti su indicati in veicoli di categoria euro V o superiore di massa complessiva pari o superiore a  7,5  tonnellate, utilizzati per l'esercizio delle predette attività al netto dell'imposta  sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

    Per le domande leggi: Bonus gasolio autotrasporto merci per conto terzi: le domande dal 18 settembre

    Contributo imprese autotrasporto merci e persone: le modifiche del decreto lavoro

    Ricordiamo che con il Decreto lavoro in vigore dal 5 maggio, sono state semplificate le modalità di erogazione del credito di imposta per:

    • il settore dell'autotrasporto merci in conto proprio e in conto terzi,
    • il settore delle imprese che esercitano servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

    Nel dettaglio, l’art. 34 del Decreto Lavoro modifica la disciplina del sostegno al settore dell’autotrasporto merci, destinando gli 85 milioni – previsti dall’art. 14 del decreto legge c.d. Aiuti ter – al riconoscimento:

    • di un contributo, fino al 28 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio, 
    • alle sole imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia,
    • che effettuino attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate e che siano munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e siano iscritte nell'elenco appositamente istituito,
    • invece, le imprese che effettuino ugualmente attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, ma che siano iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono interessate da tale misura non più in maniera diretta, bensì in via residuale e solo fino al 12 per cento della spesa sostenuta.

    La novità prevede appunto che, con riferimento a tale ultima categoria di autotrasportatori, ferma restando la destinazione di 200 milioni di euro prevista nell’ultima legge di bilancio, è ulteriormente specificato che il relativo contributo è riconosciuto nel limite massimo del 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gasolio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti energia e gas III e IV TRIM 2022: cessione entro il 20.09

    Con il Provvedimento n. 24252 del 26 gennaio le Entrate hanno fissato al 20 settembre 2023 il termine per la comunicazione di cessione dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia e gas relativi al mese di dicembre 2022. 

    Scarica qui il Modello e le istruzioni.

    Ricordiamo che il termine del 20 settembre è stato esteso anche alle comunicazioni riguardanti le cessioni dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, in ragione delle modifiche apportate nel corso della conversione in legge del DL Aiuti-quater.

    I crediti d’imposta relativi al mese di dicembre 2022 sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 settembre 2023 e in alternativa possono essere ceduti.

    Crediti energia e gas III e IV TRIM 2022: comunicazione di cessione entro il 20.09

    Nel dettaglio, le Entrate con il Provvedimento n. 24252 stabiliscono che, le disposizioni del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, relative alle cessioni, si applicano anche crediti d’imposta del mese di dicembre 2022, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge13 gennaio 2023, n. 6:

    • a) credito d’imposta a favore delle imprese energivore, in relazione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
    • b) credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022;
    • c) credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese energivore, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022;
    • d) credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022.

    Viene stabilito che, per i suddetti crediti d’imposta la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate dal 26 gennaio al 20 settembre 2023. 

    Facciamo un riepilogo generale.

    Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022 n. 253445 sono state approvate le disposizioni attuative per la cessione e la tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti nel I e nel II trimestre 2022.

    Con i provvedimenti del 6 ottobre 2022 n. 376961 e del 6 dicembre 2022 n. 450517, le disposizioni attuative sono state estese agli ulteriori crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre e novembre 2022.

    In ragione delle novità introdotte dal DL Aiuti-quater convertito in legge, che hanno previsto la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta entro il 30 settembre 2023 sono state aggiornare le scadenze delle comunicazioni.

    Con il Provvedimento n. 24252 del 26 gennaio 2023 sono state estese le disposizioni attuative del citato provvedimento del 30 giugno 2022 agli ulteriori crediti d’imposta con distinzione delle diverse scadenze per la cessione e la fruizione dei crediti da parte dei cessionari.

    Con il provvedimento in oggetto sono state inoltre approvate le nuove versioni del “Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta”, delle istruzioni di compilazione e delle relative specifiche tecniche, che sostituiscono quelle del provvedimento del 6 dicembre 2022.

    Infine, con il provvedimento del 26 gennaio, si dispone che la cessione è comunicata all’Agenzia delle entrate entro il:

    • a) 22 marzo 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera f), del provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – terzo trimestre 2022);
    • b) 21 giugno 2023, per il credito d’imposta di cui al punto 1.1, lettera e), del  provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (carburanti per agricoltura e pesca – quarto trimestre 2022);
    • c) 20 settembre 2023, per i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere b), c), d) ed e),  del citato provvedimento prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 (energia elettrica e gas – terzo trimestre 2022) e al punto 1.1, lettere a), b), c) e d), del citato provvedimento prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022 (energia elettrica e gas – periodo  ottobre/novembre 2022)