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Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio delle richieste per il bonus destinato alle sale cinematografiche per le spese sostenute nel 2024.
Le richieste, da effettuarsi tramite la piattaforma DGCOL, vanno inviate dalle ora 10 del giorno 5 maggio e fino al giorno 6 giugno prossimo.
In particolare, in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024, saranno applicabili le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, i
L'avviso specifica che la presentazione delle richieste non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.
Scarica qui il vademecum per le domande
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:
- consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL)da indirizzare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero informa del fatto che è aperta una sessione ricognitiva per il tax credit funzionamento sale cinematografiche.
Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto del Ministro della cultura, che disciplinerà il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 18 della Legge 14 novembre 2016 , n. 220, ed a seguito delle richieste degli operatori del settore cinematografico, si comunica che dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 e fino alle 23.59 del 6 giugno 2025 sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le domande di credito d’imposta relative alla linea di intervento
- TAX CREDIT FUNZIONAMENTO SALE CINEMATOGRAFICHE (TCF)
in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024.
Contributo sale cinematografiche: che cos’è
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152.
Attenzione al fatto che tale aliquota è incrementata al 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese ed al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di costituzione.
È inoltre previsto un ulteriore incremento di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere, o di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.
L’aliquota massima applicabile non può comunque essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.
Contributo sale cinematografiche: requisiti di accesso
Ai fini dell’accesso al credito di imposta, l’impresa deve aver programmato nell’anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all’aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.
I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.
L’importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.
Ai sensi dell’articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:
- l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.
Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d’imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:
- A1 e A2;
- C1.
Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d’imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziate risultino ancora insufficienti.
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Credito ZLS 2025: via alle domande dal 22 maggio
Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.
ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.
Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio
Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.
La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:
- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre
La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.
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Credito ZES Unica 2025: comunicazioni entro il 30 maggio
Entro il 30 maggio è possibile inviare la comunicazione per usufruire del credito di imposta per gli investimenti realizzati nella ZES Unica Mezzogiorno.
In proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n. 25972 del 31 gennaio con le regole per la comunicazione per il credito di imposta nella ZES Unica e anche per la successiva comunicazione integrativa.
Sul credito ZES Agricoltura leggi: Comunicazione ZES Agricoltura: regole e modelli 2025
Facciamo il punto sugli adempimenti.
Comunicazione ZES Unica: regole e modelli
Il 31 marzo si è aperta la finestra temporale entro la quale le imprese interessate ad usufruire del credito d’imposta Zes devono inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa agli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025, finestra che si concluderà il prossimo 30 maggio 2025, successivamente sarà necessaria la dichiarazione integrativa come di seguito specificato.
Ricordiamo che gli investimenti riguardano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (Zes) delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
Tale possibilità per il 2025 è stata prevista dalla legge di Bilancio 2025.
Con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio viene approvato il Modello di comunicazione con le relative istruzioni
Viene specificato che gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta comunicano l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
Attenzione al fatto che con la Comunicazione iniziale possono essere indicati anche:- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
La Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Come per il 2024, il credito d’imposta Zes 2025 è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione con presentazione del modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il F24 verrà scartato.
L’esito negativo sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 mediante apposita ricevuta.
Comunicazione integrativa ZES Unica: invio dal 18 novembre
A pena di decadenza dall’agevolazione le imprese dovranno presentare anche una comunicazione integrativa, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il termine del 15 novembre 2025.
Nella comunicazione integrativa, i soggetti interessati dovranno allegare gli estremi delle relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione (rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti) circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che devono corrispondere alla documentazione contabile.
Inoltre, l’ammontare di investimenti effettuati non dovrà essere superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
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DL “Bollette” convertito in GU: contributi per il settore sportivo
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2025 il testo della legge 60 2025, di conversione del DL 19/2025 (Decreto “Bollette” o "Energie"), recante misure urgenti in materia di energia, trasparenza dei mercati e tutela dei consumatori. Le norme sono quindi definitivamente in vigore.
Il provvedimento, articolato in sei articoli e numerosi commi aggiuntivi, è stato significativamente integrato durante l’iter alla Camera, con modifiche alle misure per il sostegno energetico alle famiglie e imprese, maggiore trasparenza contrattuale nel mercato libero e interventi per la promozione delle energie rinnovabili e dell’autoconsumo.
Leggi anche Nuovo decreto Energia 2025 convertito in legge
DL Bollette convertito: Sostegno agli impianti sportivi energivori
L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, introduce una misura mirata al contenimento dei costi energetici nel settore sportivo.
In particolare la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Le risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per:
- impianti natatori,
- piscine energivore
gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs. 39/2021).
Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in concerto con il MEF e i ministri competenti.
L’adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.
La copertura dell’intervento è garantita: per 5.238.000 euro, mediante il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009,
mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.
Le altre novità per i privati: Bonus bollette , elettrodomestici, CER
Com'è noto il DL 19 2025 interviene anche con altre agevolazioni verso le famiglie e le imprese.
Si conferma nella legge di conversione per il 2025 un contributo straordinario di:
- 200 euro per le forniture di energia elettrica a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro,
- e di 400 euro per le famiglie con ISEE netro il 9530 euro, già beneficiarie dei bonus sociali mensili,
per un impatto stimato pari a 1,6 miliardi di euro.
Il bonus sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Sempre nell’ambito dell’articolo 1, è stata modificata a disciplina attuativa del bonus elettrodomestici, con l'eliminazione del click day e la definizione di una procedura informatizzata tramite PagoPA e gestione dei controlli a cura di Invitalia.
In tema di Comunità energetiche rinnovabili sono stati introdotti:
- l’allargamento della platea dei soggetti ammessi come membri delle comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis);
- la regolazione degli incentivi per gli impianti attivi prima dell’entrata in vigore del decreto CACER (art. 1-ter);
- il rafforzamento delle garanzie a favore della CSEA per il recupero crediti (art. 1-quater).
Per i clienti vulnerabili si dispone lo slittamento del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027, posticipando la sua entrata in vigore rispetto alla fine del mercato a tutele graduali. Novità importanti riguardano inoltre
- la tutela rafforzata per i clienti vulnerabili, anche in assenza di scelta di fornitore,
- e l’impignorabilità degli immobili di proprietà per debiti da bollette energetiche condominiali, per alcune categorie protette.
DL Bollette: Transizione energetica e incentivi alle imprese
Gli interventi a favore del tessuto produttivo, giudicati insufficienti dalle imprese, prevedono:
- lo stanziamento di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica;
- agevolazioni per le forniture in bassa tensione sopra i 16,5 kW;
- introduzione dei contratti per differenza a due vie (art. 3-ter), volti a stabilizzare la remunerazione dei produttori di energia rinnovabile.
Inoltre, sono stati ampliati:
- i soggetti finanziabili dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (art. 3-quater),
- le procedure semplificate per impianti di accumulo termomeccanico (art. 3-sexies).
Fringe benefits e veicoli in uso promiscuo
In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della disciplina vigente fino al 2024 per la tassazione dei fringe benefits relativi a veicoli in uso promiscuo ai dipendenti:
- concessi tra il 2020 e il 2024,
- oppure ordinati entro il 2024 e concessi nel primo semestre 2025.
DL Bollette: iter autorizzativi rinnovabili e tutela dei consumatori
La conversione in legge ha inoltre snellito le procedure autorizzative per gli impianti FER, riconoscendo carattere prioritario a quelli soggetti ad autorizzazione unica statale, anche ai fini VIA-VAS.
Con gli articoli 5 – 5-bis il decreto convertito in legge rafforza i poteri di ARERA in materia di trasparenza delle offerte energetiche, con :
- obbligo di modelli standardizzati per contratti e offerte,
- sanzioni in caso di violazioni,
- e introduzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze, con criteri di certificazione.
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Contributi formazione per parità di genere: proroga scadenze al 2026
Con il Decreto 24 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, il Ministero del Lavoro di concerto con il Dipartimento per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha disposto la proroga di dodici mesi dei termini previsti dal precedente decreto del 18 gennaio 2024, pubblicato il 6 marzo 2025.
Quest'ultimo decreto attuativo definiva le modalità di utilizzo del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, istituito dall’art. 1, comma 660, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, destinati a sostenere interventi formativi volti a favorire l’accesso delle imprese, in particolare PMI, alla certificazione della parità di genere, così come previsto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Vediamo piu in dettaglio.
Contributi formazione certificazione di parita: le nuove scadenze
Il decreto 18 gennaio 2024 aveva stabilito che:
- Gli interventi formativi rivolti all'ottenimento dei contributi per la Certificazione dovevano concludersi entro il 30 giugno 2025;
- La rendicontazione delle spese dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2025;
- La documentazione preliminare per la richiesta di acconto dovesse essere inviata entro il 30 giugno 2024.
Con il decreto del 24 marzo 2025, tutti questi termini sono stati prorogati di un anno:
- Gli interventi dovranno ora concludersi entro il 30 giugno 2026;
- La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026;
- La documentazione preliminare dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.
Questa proroga, accogliendo una richiesta formale del Coordinamento XI^ Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, risponde alla necessità di garantire tempi adeguati per il completamento delle attività formative, tenuto conto delle difficoltà organizzative registrate da molte amministrazioni regionali e imprese.
I datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono quindi aggiornare tempestivamente i piani di lavoro in corso per rispettare i nuovi termini, evitando il rischio di perdere i contributi già assegnati o di vedere compromesso il percorso di certificazione intrapreso.
Fondo certificazione parità: a cosa serve
La proroga rappresenta un’occasione importante per le aziende che intendono valorizzare il loro impegno sui temi della diversità di genere e della responsabilità sociale d’impresa.
Si ricorda che le attività finanziabili attraverso il Fondo sono finalizzate alla realizzazione di percorsi di formazione interna che riguardino:
- La riduzione del gender pay gap;
- Il miglioramento delle politiche di conciliazione vita-lavoro;
- La promozione di una cultura organizzativa inclusiva;
- Il sostegno alla leadership femminile.
Vedi per maggiori dettagli Certificazione parita le linee guida ministeriali per la formazione
Per poter fruire dei benefici del Fondo dunque , è indispensabile rispettare scrupolosamente le nuove scadenze e predisporre adeguata documentazione amministrativo-contabile. Il decreto 24 marzo 2025 chiarisce infatti che la mancata trasmissione della documentazione per l’acconto entro il 31 dicembre 2025 potrebbe comportare il disimpegno delle somme già assegnate.
Giova ancora sottolineare che ottenere la certificazione di parità di genere non rappresenta solo un adempimento formale, ma un reale vantaggio competitivo. Le imprese certificate possono infatti beneficiare di premialità nell’ambito di bandi pubblici e appalti e migliorare il loro posizionamento sul mercato, aumentando l’attrattività verso talenti e stakeholder.
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Il nuovo decreto Energia 2025 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 24.04.2025 n. 60 di conversione del nuovo Decreto Energia (c.d. Decreto Bollette DL del 28 febbraio 2025 n. 19) che raccoglie una serie di misure per sostenere famiglie e imprese nel fronteggiare l'aumento dei costi energetici.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento prevede contributi straordinari, riduzioni tariffarie e incentivi per migliorare la trasparenza nel settore energetico, brevemente vediamo quali.
Bonus energia per le famiglie a basso reddito
Una delle principali novità riguarda l'estensione del bonus sociale per l'energia elettrica e il gas. Il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere al contributo straordinario è stato innalzato a 25.000 euro. Questo permetterà a un numero maggiore di famiglie di beneficiare di un sostegno economico diretto sulle bollette energetiche.
In particolare si prevede che:
- il contributo previsto per le famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro sarà di 200 euro,
- mentre per i nuclei familiari con un ISEE fino a 9.530 euro, già beneficiari del bonus sociale, l'importo del contributo sarà superiore, superando i 500 euro.
Questa misura mira a garantire un sostegno più consistente alle famiglie con maggiori difficoltà economiche.
Riduzione del costo dell’energia per le imprese
Le imprese beneficeranno di un finanziamento da 600 milioni di euro attraverso il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Il decreto prevede anche l’azzeramento per sei mesi della componente ASOS per le aziende con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, riducendo così il costo dell’energia per il settore produttivo.
Maggiore trasparenza nelle offerte luce e gas
Una delle novità più rilevanti riguarda la trasparenza delle tariffe di energia elettrica e gas. L’ARERA avrà 60 giorni per adottare misure che semplifichino le offerte commerciali, rendendo più chiari i costi per i consumatori. Tra le misure previste:
- Definizione di documenti standardizzati per le offerte di energia e gas.
- Riduzione e semplificazione dei componenti tariffari.
- Obbligo per i fornitori di adottare strumenti più trasparenti per i consumatori.
Proroga per il mercato libero per i clienti vulnerabili
Il decreto include anche una proroga di due anni dell'obbligo per i clienti vulnerabili di passare al mercato libero dell'energia. Questo significa che tali clienti potranno continuare a usufruire delle condizioni del mercato tutelato fino al 31 marzo 2027, offrendo loro maggiore protezione e stabilità in un periodo di volatilità dei prezzi energetici.
Riduzione dei costi energetici nel settore sportivo
L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, prevede l’introduzione di misure di sostegno all’incremento dei costi energetici nel settore sportivo, in particolare, il Fondo per il sostegno del settore sportivo istituito con la legge n. 205/2017 viene incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2025, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di ridurre i costi dell’energia sostenuti da impianti natatori e piscine energivori gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo n. 39/2021.
Allegati: -
Sostegno allo sviluppo delle zone montane: misure per le imprese e i cittadini
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, composto da 33 articoli.
Il provvedimento dichiara che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, considerata la loro importanza strategica per la tutela ambientale, la gestione delle risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, il turismo e la coesione delle comunità locali.
Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per imprese e cittadini. Tutte queste iniziative perseguono alcuni macro-obiettivi comuni:
- Contrastare lo spopolamento e favorire il ripopolamento stabile dei piccoli centri montani;
- Incentivare investimenti produttivi sostenibili;
- Favorire l’inclusione sociale, anche attraverso un miglior accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola, connessione internet);
- Promuovere la tutela ambientale e l'uso consapevole delle risorse naturali.
Misure rivolte alle imprese
Credito d'imposta per imprese agricole, forestali e associazioni fondiarie
Gli imprenditori agricoli, i consorzi forestali e le associazioni fondiarie con sede e attività prevalente nei comuni montani possono ottenere un credito d'imposta per gli investimenti destinati a:
- la produzione di servizi ecosistemici e ambientali;
- il miglioramento della qualità ambientale e climatica.
Questo incentivo è concesso in regime de minimis ai sensi delle normative UE sugli aiuti di Stato.
Credito d'imposta per giovani imprenditori
Un altro credito d'imposta è previsto per:
- le piccole e microimprese localizzate nei comuni montani;
- titolari d'impresa e soci che non abbiano compiuto 41 anni;
- anche per società e cooperative dove più del 50% del capitale è detenuto da under 41.
Sgravi contributivi per il lavoro agile
Questo mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile nelle aree montane e a favorire il ricambio generazionale.
Per le aziende che:
- assumono a tempo indeterminato giovani under 41;
- consentono loro di lavorare in modalità agile da piccoli comuni montani (popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- è previsto uno sgravio contributivo per gli anni 2026-2030.
Condizione essenziale: il lavoratore deve stabilire residenza e domicilio stabile nel comune montano.
Accesso agevolato a infrastrutture e comunicazioni
Il testo prevede il potenziamento della connettività digitale e della copertura della rete mobile nei territori montani, anche tramite accordi tra enti pubblici e operatori privati.
Questo favorirà l'accesso delle imprese alle tecnologie digitali e ai mercati, aumentando la competitività.
Misure rivolte ai cittadini
Contributo alla natalità
È previsto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un comune montano con popolazione ≤ 5.000 abitanti. Il contributo è cumulabile (salvo diversa specifica) con l'assegno unico familiare e mira a contrastare lo spopolamento.
Contributi e crediti d'imposta per l'abitazione
I cittadini (in particolare sanitari e personale scolastico) che si trasferiscono per motivi di lavoro in comuni montani possono accedere a:
- Contributi sotto forma di credito d'imposta per l'affitto o per l'acquisto della casa.
- Importo massimo:
- €2.500 annui (60% della spesa);
- €3.500 nei comuni con minoranze linguistiche.
Il beneficio vale sia per i lavoratori della sanità sia per il personale scolastico, incentivando così la residenzialità.
Agevolazioni per gli studenti
Per favorire l'accesso all'istruzione superiore nei territori montani:
- sono previste borse di studio per studenti universitari o di alta formazione;
- è incentivato anche l'uso della didattica digitale per chi vive lontano dai centri universitari.