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Credito ZES Mezzogiorno: integrativa entro il 2 dicembre
A partire dal 18 novembre e fino al 2 dicembre è possibile presentare la Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno
Riepiloghiamo le regole e vediamo il modello con le istruzioni per procedere.
Credito ZES Mezzogiorno: integrativa entro il 2 dicembre
Le imprese che hanno presentato la comunicazione originaria per il credito d’imposta Zes unica 2025 devono completare l’ultimo adempimento per accedere all’agevolazione, devono inviare la comunicazione integrativa con l’indicazione degli investimenti effettivamente realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
La finestra per l’invio si pare domani e si chiuderà il prossimo 2 dicembre.
Con la comunicazione di cui si tratta si attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025 nella zona economica speciale, che comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.
A tal fine è necessario utilizzare il modello che l'agenzia delle entrate ha pubblicato con il Provvedimento n 25972 del 31 gennaio 2025.
Scarica qui il modello e le istruzioni per la comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno.
Nel provvedimento viene specificato che ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, la Comunicazione integrativa è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAINTEGRATIVA2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
Nel medesimo periodo, con le stesse modalità è possibile:- a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo periodo del comma 486.
La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate
Ricordiamo che il credito d’imposta Zes unica, introdotto dal Dl n. 124/2023 e confermato per il 2025, sostiene le imprese che investono in beni strumentali nuovi destinati, come detto, alle aree produttive delle regioni del Mezzogiorno e dell’Abruzzo.
Gli investimenti devono essere compresi tra 200mila euro e 100 milioni di euro per ciascun progetto.
Conclusa la fase di invio della comunicazione integrativa, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia attesterà la percentuale di fruizione del credito d’imposta, che viene calcolata sulla base dell’ammontare delle richieste pervenute in rapporto al limite massimo di spesa, pari a 2,2 miliardi di euro.
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Semplificazioni per le imprese: cosa prevede il nuovo disegno di legge 2025
Pubblichiamo la bozza del disegno di legge sulle misure di semplificazione per le imprese (approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto 2025) già predisposta per la bollinatura. Si tratta di un provvedimento organico che interviene su quattro macro-aree: fisco, lavoro, ambiente e attività economiche. L’obiettivo è ridurre oneri burocratici, velocizzare i procedimenti amministrativi e facilitare l’operatività delle imprese, con norme applicabili già dopo la definitiva approvazione parlamentare.
Di seguito un’analisi dei contenuti principali del DDL, articolo per articolo, sulla base del testo ufficiale .
Misure di semplificazione in materia fiscale
Transizione 4.0 e 5.0: nuovo codice identificativo in fattura (art. 1)
Il DDL interviene sugli obblighi documentali per fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
Sparisce l’obbligo di riportare in fattura il riferimento normativo: sarà sufficiente indicare un codice identificativo dell’investimento, stabilito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dopo la pubblicazione del provvedimento attuativo.
Dichiarazioni fiscali scartate: niente sanzione se ritrasmesse entro 5 giorni (art. 2)
Viene introdotta un’importante semplificazione:
- se una dichiarazione inviata nei termini è scartata dal sistema,
- non si applica la sanzione,
- purché venga ritrasmessa correttamente entro un massimo di 5 giorni, termine che sarà definito da decreto MEF.
La stessa disciplina si applica alle sanzioni del Testo Unico sulle violazioni tributarie.
Premi in beni e servizi non imponibili IVA: imposta sostitutiva al 20% (art. 3)
L’imposta sostitutiva del 20% sui premi è versata entro il 16 del mese successivo al pagamento o all’emissione della fattura, semplificando la tempistica per le imprese.
Acquiescenza: ampliata la possibilità di ridurre le sanzioni (art. 4)
La rinuncia totale o parziale all’impugnazione dell’atto consente ora una riduzione a un terzo delle sanzioni con regole più flessibili, fatta eccezione per le violazioni con documentazione falsa o fatture inesistenti.
Misure in materia di lavoro
CIG: obbligo di comunicazione per attività lavorative parallele (art. 5)
Il lavoratore in CIG deve informare il datore di lavoro preventivamente o contestualmente all’avvio di un’altra attività lavorativa.
ITS Academy: più flessibilità per i docenti provenienti dalle imprese (art. 6)
Gli ITS Academy possono stipulare protocolli con le imprese per includere nel corpo docente figure professionali con comprovata esperienza.
Formazione sulla sicurezza: ampliamento del personale formativo (art. 7)
Nel D.Lgs. 81/2008, articolo 45 (“Pronto soccorso aziendale”), viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, che prevede che durante la formazione dei lavoratori, il medico competente può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione: di personale infermieristico, oppure di altro personale qualificato, purché dotato delle conoscenze teoriche previste dal programma formativo.
Modifica dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 151/2015 – Divieto di richiedere documenti già disponibili alla PA
Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Ciò significa che le amministrazioni (INPS, INAIL, ASL, Ispettorati, Ministero del lavoro, Comuni ecc.) non possono più chiedere all’azienda la produzione di documenti o informazioni che:- sono già stati trasmessi a qualche ente pubblico;
- oppure sono già archiviati in banche dati pubbliche.
Semplificazioni per attività economiche, SUAP e autorizzazioni
Contratti di sviluppo: ridotti i tempi dei procedimenti (art. 16)
Un decreto MIMIT potrà introdurre regole accelerate per concessione delle agevolazioni.
Insegne di esercizio: SCIA obbligatoria fino alla riforma del Codice della strada (art. 17)
Per installare un’insegna basta la SCIA al SUAP, con asseverazione tecnica. Prevista anche modulistica unica nazionale.
Conferenza di servizi accelerata (art. 18)
Nuova procedura “fast track”:
- 30 giorni per le PA (45 per quelle in materia ambientale e sanitaria),
- riunione telematica entro 15 giorni,
- dissenso motivato obbligatorio o scatta l’assenso.
Ulteriori semplificazioni riguardano gli apparecchi automatici e la meccatronica.
Opere vicino alla linea doganale e nel mare territoriale: silenzio assenso (art. 19)
Autorizzazione preventiva dell’Agenzia Dogane entro 30 giorni, con silenzio assenso.
Microimprese: procedura dedicata per la notifica dei data breach (art. 20)
Imprese con meno di 5 dipendenti avranno una procedura ad hoc definita dal Garante Privacy.
Semplificazioni anche per responsabili tecnici temporanei e per i provvedimenti di sospensione nei cantieri.
Circolazione stradale e abilitazione alla guida (art. 21)
Tra le novità:
- possibilità di individuare i medici delle commissioni anche tra pensionati qualificati;
- criteri più chiari per gestione dei rifiuti dopo incidenti;
- deroghe per autorizzazioni di prova di veicoli in R&S.
Navigazione: interpretazione autentica sul trasbordo del personale (art. 22)
Il trasbordo tra unità dello stesso armatore non comporta disarmo dell’unità di provenienza, se ormeggiata e sotto custodia.
Formazione FER per installatori: corsi aggiornati e attestati telematici (art. 23)
Previsti:
- corsi di aggiornamento di almeno 24 ore;
- attestati trasmessi telematicamente alle Camere di Commercio tramite modulistica standard.
Nuove regole per l’imprenditore agricolo professionale IAP (art. 24)
Per i primi 5 anni dalla domanda non è richiesto il requisito reddituale, facilitando l’avvio di nuove attività agricole.
Allegati: -
Transizione 5.0: altri 742 progetti presentati, il MMIT riepiloga
Il Mimit con il DD 6 novembre ha disposto la chiusura delle domande per la Transizione 5.0.
In data 11 novembre lo stesso Mimit ha reso noto che, risultano caricati sulla piattaforma GSE ulteriori 742 progetti, per un valore complessivo di 231.084.152,50 euro.
Tali progetti si aggiungono ai 12.461 già conteggiati allo scorso 7 novembre, prima dell’annuncio dell’esaurimento delle risorse, per un ammontare complessivo di circa 2,9 miliardi di euro.
Per questi nuovi progetti, come già precisato dal Mimit nel comunicato stampa dello scorso 7 novembre, il Governo sta operando per reperire le risorse aggiuntive necessarie al soddisfacimento delle domande.
La presentazione dei progetti proseguirà fino al 31 dicembre e le richieste saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Dal 1° gennaio sarà invece operativo il nuovo Piano Transizione 5.0, in piena continuità operativa con l’attuale misura.
Il Mimit segnala infine che, dopo l’annuncio dell’esaurimento delle risorse di Transizione 5.0 dovuto all’elevata adesione delle imprese, si è registrata una forte accelerazione nella presentazione dei progetti relativi a Industria 4.0, con la prospettiva di un prossimo esaurimento anche delle risorse destinate a tale misura.
Transizione 5.0: domande fino al 31 dicembre in caso di nuove risorse
Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.
In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.
La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B Legge N 232/2016)
Si specifica che ai fini della applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente
La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
Transizione 5.0: com’è cambiata dopo la legge di bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 ai commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l'ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.
In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell'agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d'imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali.
È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia.
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l'acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali:
- per la sostituzione di macchinari che hanno terminato da oltre 24 mesi il periodo di ammortamento, è stata prevista l'esenzione dal calcolo del risparmio energetico conseguito, con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore;
- per i beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC (Energy Performance Contract) con una ESCo, è stato stabilito il riconoscimento automatico dell'efficientamento energetico previsto con applicazione dei parametri previsti per il primo scaglione di riduzione dei consumi energetici.
Le suddette modifiche trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge.
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Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori
È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.
L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.
Termini e modalità per le domande
Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.
L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.
Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:
- personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
- strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
- autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.
Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.
Screening sanitari e voucher INPS
L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.
Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.
Il sistema dei voucher è pensato per:
- facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
- ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
- promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.
Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)
la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.
Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.
Origini e finalità
Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.
Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.
La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.
La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.
Tra i principali ambiti di intervento rientrano:
- credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
- sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
- progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
- iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.
L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.
Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate
Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.Essere accreditati comporta inoltre:
- visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
- accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
- garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.
È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.
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Bonus veicoli elettrici 2025: domande dal 22 ottobre
Il MASE con una nota ha specificato che per garantire la massima tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa, rende disponibile, all’interno del portale dedicato all’incentivo per l’acquisto di nuovi veicoli elettrici:
l’elenco integrato inclusivo dei 368 nuovi comuni ricadenti nelle aree urbane funzionali, così come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicato oggi.
La perimetrazione delle aree funzionali urbane è stata definita a seguito di un articolato e coordinato lavoro istruttorio svolto congiuntamente alla Commissione europea ed è basata sulla matrice di pendolarismo desunta dal Censimento della popolazione 2021, nonché sui più recenti dati demografici validati a livello nazionale.
Come già chiarito dal Ministero (FAQ 8), i cittadini e le imprese che risultano rispettivamente residenti o aventi la propria sede legale in Comuni ricompresi nelle aree urbane funzionali già vigenti alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 8 agosto 2025, n. 236, conservano in ogni caso il diritto di richiedere la concessione del contributo, anche qualora tali Comuni non risultino più inclusi nell’aggiornamento delle FUA 2021 pubblicati dall’ISTAT.
Pertanto, il bonus per l’acquisto di veicoli elettrici previsto dal decreto resta garantito sia in favore di cittadini ed imprese la cui residenza o sede legale si trovi in Comuni già inclusi nell’elenco FUA 2011, vigente alla data di adozione del decreto, sia – in virtù della nuova perimetrazione ISTAT delle FUA 2021 – coloro che risiedono o hanno sede nei Comuni ora ulteriormente ricompresi.
Il Ministero vuole così assicurare la continuità dei diritti già riconosciuti, evitando ogni potenziale penalizzazione derivante da variazioni sopravvenute, nonché garantire l’estensione della platea degli aventi diritto, valorizzando l’aggiornamento ISTAT quale strumento di maggiore equità e inclusività nell’accesso alla misura.Attenzione al fatto che dal 22 ottobre è possibile effettuare l'accesso alla piattaforma informatica gestita da Sogei per la richiesta degli incentivi a fondo perduto per l'acquisto di nuovi veicoli elettrici a emissioni zero con la rottamazione di veicoli termici.
La data iniziale delle domande è slittata dal 15 ottobre al giorno 22.
Le regole della misura sono state pubblicate in GU n 208 dell'8 settembre con il Decreto 8 agosto del MASE.
L'incentivo riguarda l'acquisto di un nuovo veicolo a emissioni zero con la rottamazione di un veicolo termico, ai fini dell'attuazione di un programma di rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.
Per il riconoscimento degli incentivi si provvede mediante l'utilizzo delle risorse pari complessivamente a euro 597.320.000,00.
La dotazione finanziaria potrà essere integrata con risorse provenienti da ulteriori misure PNRR del MASE eventualmente riprogrammate, senza necessità di aggiornamento del presente decreto.
Bonus veicoli elettrici: requisiti e beneficiari privati e imprese
Il decreto in oggetto fissa le regole per gli incentivi a fondo perduto definito bonus veicoli elettrici rivolti:
- a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
- 11.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso in cui l'acquirente sia residente in un'area urbana funzionale e abbia un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro;
- b) alle microimprese con sede legale in un'area urbana funzionale per l'acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV). Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l'importo dell'incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro.
Il bonus per i privati di cui alla lettera a) è riconosciuto per l'acquisto di un solo veicolo della categoria M1, il quale deve essere intestato al soggetto beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi; per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: il contributo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e puo' generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare così come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; nel documento comprovante l'acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell'incentivo concesso.
Il bonus per le imprese di cui alla lettera b) è riconosciuto per l'acquisto di massimo due veicoli della categoria N1 o N2, che devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni: ogni contributo per l'acquisto di ogni singolo veicolo è subordinato alla rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 5; al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
I bonus di cui alla lettera a) sono corrisposti dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei.
I bonus di cui alla lettera b) sono corrisposti dal venditore alla microimpresa acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto e sono riconosciuti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti ai sensi del «Regolamento "de minimis"» e del «Regolamento "de minimis" settore agricolo».Tali incentivi non sono cumulabili con altri incentivi nazionali ed europei o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati all'acquisto dei medesimi veicoli oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Bonus veicoli elettrici: come registrarsi per averlo
Per ottenere il bonus i richiedenti provvedono a registrarsi nella piattaforma informatica partire dal 15 ottobre prossimo.
La persona fisica richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:- a) della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta di essere residente in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, di cui deve essere primo intestatario da almeno sei mesi;
- c) dell'indicazione se il bonus sara' generato a suo favore oppure a favore di un altro componente maggiorenne appartenente al medesimo nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il titolare della microimpresa richiedente il bonus all'atto della registrazione nella piattaforma informatica procede all'inserimento:
- a) della necessaria dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in cui attesta:
- 1. di essere regolarmente costituita ed iscritta come attiva nel registro delle imprese;
- 2. di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non essere sottoposta a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- 3. di avere meno di dieci dipendenti;
- 4. di avere un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 (due) milioni di euro;
- 5. di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi e fiscali;
- 6. l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti nei trentasei mesi precedenti all'atto della registrazione;
- 7. di non rientrare nelle imprese escluse dal «Regolamento "de minimis"» o dal «Regolamento "de minimis" settore agricolo»;
- 8. che la microimpresa abbia sede legale in un'area urbana funzionale;
- b) della targa del veicolo da rottamare, che deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.
La persona fisica, all'esito della registrazione puo' generare sulla piattaforma informatica il bonus, il cui valore sarà uguale a:
- 11.000 euro, nel caso di ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;
- 9.000 euro, nel caso di ISEE superiore a 30.000 euro ma inferiore o pari a 40.000 euro.
Il bonus è riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare cosi' come definito ai fini dell'ISEE.
La microimpresa, all'esito della registrazione nella piattaforma informatica puo' generare il bonus previo inserimento del prezzo del veicolo da acquistare, tra quelli messi a disposizione da parte dei venditori
Il valore del bonus copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 di euro e spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de minimis» ad un'unica impresa beneficiaria in misura non superiore ai tetti previsti dal «Regolamento "de minimis"» e «Regolamento "de minimis" settore agricolo» nell'arco di tre anni.
Ogni microimpresa ha diritto a un massimo di due bonus.La registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili
Gli esercenti che si possono registrare nella piattaforma informatica sono:
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di persone;
- venditori di veicoli a motore destinati al trasporto di merci;
aventi un codice ATECO prevalente congruente con l'iniziativa cosi' come risulta dal cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
La registrazione è avvenuta dal 18 al 22 settembre.
All'atto della registrazione, il venditore dovra' inserire il codice fiscale della propria azienda, i luoghi dei punti vendita e l'iban del conto corrente dedicato su cui si intende ricevere il rimborso in linea con i principi di tracciabilita' di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulla base del criterio del punteggio ambientale, c.d. «eco-score», che valuta l'impronta di carbonio di un veicolo per l'intero ciclo di vita potra' altresi' essere definito un elenco dei veicoli oggetto di incentivazione.
In tale ipotesi, in data antecedente alla registrazione dei venditori dei veicoli agevolabili sara' cura del MASE provvedere alla pubblicazione con apposita comunicazione sulla sezione «Bandi e avvisi» del sito istituzionale www.mase.gov.it, del predetto elenco dei veicoli incentivabili.
Per ogni punto vendita, il venditore dovra' inserire, all'atto della registrazione, il link alla vetrina dei veicoli acquistabili con il «bonus veicoli elettrici»
La piattaforma informatica mettera' a disposizione nell'area pubblica una pagina di ricerca degli esercenti aderenti all'iniziativa
Bonus veicoli elettrici: la validazione del bonus
Attenzione al fatto che il bonus deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore e, se non validato entro il predetto termine di trenta giorni dalla sua generazione, l'importo del bonus sarà integralmente riversato nel plafond residuo disponibile.
Il soggetto che non ha ottenuto la validazione del bonus da parte del venditore prima della scadenza potra' richiederne un altro fino a esaurimento del plafond residuo disponibile. La validazione del bonus, in ogni caso, non potra' avvenire oltre la data del 30 giugno 2026, termine ultimo per la sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto
Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l'acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo afferente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) e l'indicazione dell'importo versato da parte del beneficiario a titolo di acconto.Il bonus non potra' essere utilizzato ai fini dell'acconto.
I venditori provvedono all'imputazione dei dati nella piattaforma informatica entro il termine di trenta giorni per la validazione del bonus decorrenti dalla data della rispettiva generazione.
Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo.I venditori, entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente, anche avvalendosi del demolitore stesso, alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
L'esercente deve inserire in piattaforma la data di consegna del veicolo nuovo e quella della rottamazione del veicolo termico.
I venditori provvedono all'emissione delle fatture in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalita' di attuazione dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA.
I veicoli usati non possono in nessun caso essere rimessi in circolazione e devono essere consegnati dal venditore, anche per il tramite delle case costruttrici, ai centri di raccolta appositamente autorizzati, eventualmente convenzionati con le stesse case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.Bonus veicoli elettrici: rimborso per i rivenditori
Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rimborsa ai venditori l'importo dei contributi spettanti a seguito della vendita dei veicoli effettuata con le modalita' ed in relazione ai bonus riconosciuti sulla base dei dati presenti sulla piattaforma
Le modalità operative per il rimborso dei contributi spettanti e per l'espletamento delle pertinenti verifiche a cura del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono definite con successive FAQ/Circolari/Linee guida adottate dalla Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Ministero, in linea con la normativa europea e nazionale applicabile al PNRR ed il relativo Sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) - a) alle persone fisiche per l'acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV) e con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice pari o inferiore a 35.000 euro IVA e optional esclusi. L'incentivo e' riconosciuto a un solo soggetto per nucleo familiare ed e' pari a:
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Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse
Con il Decreto direttoriale 7 ottobre 2025 sono ripartite tra le Regioni richiedenti le risorse destinate dal decreto interministeriale 26 giugno 2025 agli interventi in favore dei mercati rionali.
Ricordiamo che si tratta di una misura di sostengo disciplinata dal Decreto Direttoriale 11 agosto 2025 che ha definito le modalità e i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni volte a sostenere le PMI per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche nazionali o internazionali organizzate in Italia e gli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per la realizzazione di progetti finalizzati all’organizzazione in Italia di manifestazioni o eventi fieristici, in presenza, virtuali o “ibridi”, di rilievo internazionale per far conoscere e diffondere anche all’estero l’eccellenza del made in Italy.
Tra le linee di intervnto vi è appunto la LInea 3 gestita dalle Regioni a sostegno dei mercati rionali.
Leggi anche Bonus fiere e mercati: tutte le regole e il calendario delle domande per gli altri aiuti.
Sostegno ai mercati rionali: il MIMIT assegna le risorse
Le Risorse stanziate a sostegno dei mercati rionali ammontano a 10 milioni di euro
L’attuazione dell’intervento volto a sostenere i mercati rionali è demandata alle Regioni. Ai fini dell’accesso alle risorse spettanti, ciascuna Regione ha presentato una specifica richiesta di assegnazione della quota di propria competenza.
Il Ministero ha adotato appunto lo specifico provvedimento per l’attribuzione alle Regioni delle risorse ad esse spettanti sulla base delle percentuali di riparto di cui al Dpcm 30 luglio 2003 e ora provvederà al conseguente trasferimento.
In particolare, con il decreto direttoriale 7 ottobre 2025 sono assegnate le risorse come segue:
.Sostegno ai mercati rionali: finalità degli aiuti 2025-2026
Le risorse assegnate saranno utilizzate dalle Regioni richiedenti per incentivare progetti di investimento nei mercati rionali ricadenti nel proprio territorio finalizzati all’ammodernamento, all’ampliamento, alla riqualificazione strutturale dei medesimi mercati, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico o a una maggiore sostenibilità ambientale.
Nella concessione, le predette Amministrazioni daranno priorità, con le modalità da queste definite con apposito provvedimento, ai mercati rionali attrattivi sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica.
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Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
Viene pubblicata in GU n 228 la Circolare n 37/2025 della Presidenza del Consiglio, con la chiusura dello sportello della Miusra Resto al Sud.
L'agevolazione ricordiamolo proviene dal 2017 con anche delle proroghe e intergrazioni.
Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
In particolare, la Circolare n 37/2025 specifca che:
- visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 con Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
- visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 91/2017 che prevede che, per il finanziamento della misura, sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a:
- 36 milioni di euro per l'anno 2017;
- 280 milioni di euro per l'anno 2018;
- 462 milioni di euro per l'anno 2019;
- 308,5 milioni di euro per l'anno 2020;
- 92 milioni di euro per l'anno 2021;
- 22,5 milioni di euro per l'anno 2022;
- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 14 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17 milioni di euro per l'anno 2025;
e successive modifiche e integrazione, dovendo il soggetto competente comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle isorse disponibili e restituire agli istanti, le cui richieste non sianostate soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese, e vista la nota di Invitalia del 19 settembre 2025, con la quale, facendo seguito a precedenti comunicazioni della medesima società sull'imminente esaurimento dei fondi disponibili, è stata comunicata l'esigenza di procedere alla chiusura dello sportello agevolativo «Resto al Sud» a far data dal 15 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, al contempo, che, a decorrere dalla medesima data del 15 ottobre 2025, sarà operativo lo sportello per la ricezione delle domande relative alle misure «ACN» e «Resto al Sud 2.0», istituite dal decreto-legge n. 60/2024, si dispone quanto segue.
A partire dal 15 ottobre 2025 non è consentita la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo.
I soggetti proponenti, ivi inclusi coloro che presentano domanda nelle more della chiusura dello sportello, hanno diritto alle agevolazioni – ai sensi del gia' menzionato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 – esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 91/2017, tenuto conto delle percentuali di riparto per i contributi previste al punto 2 della delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017.