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Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno
Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.
In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.
Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.
La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.
Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Ora la possibilità slitta al 3 giugno.
Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.
Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.
Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.
Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello
Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.
Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno
Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.
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Transizione 5.0: spetta per le spese sostenute prima della domanda
La legge n 55 di conversione del DL Milleproroghe pubblicata in GU n 45 del 24 febbraio contiene diverse novità dell'ultima ora.
Tra queste ve ne sono per il Piano Transizione 5.0 che in sintesi viene ampliato.
Transizione 5.0 anche su spese sostenute prima della domanda
Il Decreto Milleproroghe convertito in legge contiene appunto novità per il credito di imposta del Piano Transizione 5.0.
Prima di dettagliarla, evidenziamo anche che il 21 febbraio, il MIMIT in proposito ha aggiornato le FAQ con i chiarimenti sulla misura agevolativa: leggi anche, Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?
Per quanto riguarda invece la norma appena entrata in vigore con Milleproroghe, si prevede che il credito d’imposta Transizione 5.0 sia riconosciuto anche se gli investimenti agevolabili sostenuti antecedentemente alla presentazione della relativa domanda di accesso, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Prima della modifica la norma permetteva di agevolare gli investimenti iniziati dal 1° gennaio 2024 ma solo se non ancora ultimati.
Ora il contributo è riconosciuto a tutte le imprese residenti in Italia e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti nel medesimo territorio che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.
Inoltre, restano validi gli scaglioni di investimento ai quali applicare l’aliquota per determinare il credito d’imposta ammissibile, come rideterminati dalla Legge di Bilancio 2025 e in particolare dall’articolo 1, commi 427-429:
• 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro,
• 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
per anno per impresa beneficiaria.
Ricordiamo infine che che nell’ambito del piano “Transizione 5.0” la concessione de del contributo, sotto forma di credito d’imposta, è prevista per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme istitutive.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, entro la data del 31 dicembre 2025.
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
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Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio
Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.
In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:
- le caratteristiche generali del Piano,
- la procedura per l’accesso all’agevolazione,
- i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
- il calcolo del risparmio energetico,
- la determinazione dell’importo del credito d’imposta,
- gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
- la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni,
- i controlli e le verifiche.
In particolare, l’aggiornamento riguarda:
- nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
- FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
- FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
- FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
- revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
- FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?
Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione
Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?
Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.
Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo.
Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:
- Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
- il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.
Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole
Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.
Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire:
- “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
- “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.
Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici
Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.
La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0:
- la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
- la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro;
- a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di:
- un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE;
- di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.
Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19.
Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.
Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.
Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.
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Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
Con la Risposta a interpello n 37 del 18 febbraio le Entrate hanno replicato ad una società che ha rideterminato il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno e chiede istruzioni su come correggerlo.
Vediamo le istruzioni per il caso di specie di una società che ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento e relativo all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali e, dopo l'approvazione del credito da parte dell'ADE, lo ha rideterminato in diminuzione.
L'agenzia spiega come procedere nel caso di credito autorizzato e poi rideterminato.
Credito ZES rideterminato: il caso di specie dell’interpello
L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato l'investimento complessivo e il relativo credito di imposta regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
All'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
L'istante fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE
L'agenzia dopo aver evidenziato la normativa di riferimento, per quanto di interesse alla replica al quesito dell'istante rileva che il comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ADE, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazionealla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti.Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi'' disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
Viene precistato che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente'' senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
Le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:- nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».
In base alle indicazioni su indicata il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.
Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.
Nella fattispecie in esame alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024
e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024. In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.
La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Allegati: -
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento ADE n 39039 del 10 febbraio 2025, viene determinata la percentuale spettante per il credito di imposta per le Zone Logistiche Speciali.
In particolare la % è fissata 100% di fruizione in base all'ultima domanda preventata validamente.
Credito d’imposta ZLS: ecco la % spettante
Con il Provvedimento in oggetto del 10 febbraio viene previsto che la percentuale di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR è pari al 100 per cento.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 445771 del 12 dicembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.Le Entrate evidenziano anche che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, è risultato pari a 876.806 euro, a fronte di 80 milioni di euro di risorse disponibili.
Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento (80.000.000 / 876.806) dell’importo del credito richiesto.Per tutte le altre regoole della agevolazionie in oggetto leggi anche: Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24..
Allegati: -
Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24
Con la Risoluzione n 10 del 6 febbraio le Entrate istituiscono il codice tributo per utilizzare in F24 il credito di imposta spettante alle imprese che investono nelle ZLS o zone logistiche speciali.
Leggi anche Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01.
Credito ZLS: ecco il codice tributo per F24
L’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Con decreto 30 agosto 2024 del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR sono state definite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS, di cui al citato articolo 13 del decreto- legge 7 maggio 2024, n. 60.
In particolare, tale credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamentoCon provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:- “7038” denominato “Credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 13, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60”.
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Credito Zone Logistiche Speciali: comunicazioni delle spese entro il 30.01
Per accedere al contributo per le ZLS occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 30 gennaio l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio al 15 novembre 2024.
A tal proposito il 12 dicembre, l'Ade ha pubblicato il relativo Provvedimento n 455771/2024 con le regole attuative e il modello necessario alla comunicazione, scarica qui:
Ricordiamo che è stato il DL Coesione con l'art 13 commi da 1 a 3 a introdurre Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate e sulla GU n 226 del 26 settembre è stato pubblicato il Decreto 30 agosto con le relative Modalità di accesso.
Crediti di imposta ZLS: che cos’è
Con il decreto 30 agosto si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
In particolare, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell'art. 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all'art. 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS di cui all'art. 1, comma 1.
L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonche' nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività compreso nella tabella ATECO 2024, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZLS, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.
L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficolta' come definite dall'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.Crediti di imposta ZLS: investimenti ammessi
Viene previsto che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attivita' nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1.
Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonche' i materiali di consumo.
Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni gia' utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attivita' economica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del regolamento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014.
Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.
Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non puo' superare il cinquanta per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Ai fini del presente decreto, sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.
Fermo restando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 1, comma 2, il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.Crediti di imposta ZLS: presenta la domanda
Per ottenere il credito di imposta, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.
Con provvedimento n 4551 del 12 dicembre è approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
Nello stesso periodo è possibile:- a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalita' di cui al comma 2.
Ai fini del rispetto del limite di spesa l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni e quindi 10 giorni dal 15 novembre.
La % è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.
Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale e' pari al cento per cento.
Con le comunicazioni le imprese devono dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis in relazione ai medesimi costi ammissibili oggetto della comunicazione e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensita' di aiuto piu' elevata, o dell'importo di aiuto piu' elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.
Attenzione al fatto che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne stabilisce la % di fruizione.
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.