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ZLS: entrano anche Marche e Umbria
Dal 20 novembre 2025 Marche e Umbria entrano in ZES unica. A stabilirlo è la legge n 171/2025 pubblicata in GU n 269 del 19 novembre.
Vediamo i dettagli dalle norme in gazzetta ufficiale.
Leggi anche Credito d'imposta ZLS: nuovo modello per l'integrativa per Marche e Umbria.
ZLS: entrano anche Marche e Umbria
In particolare, a decorrere dal 20 novembre 2025, si prevede l'ampliamento della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, che gode di specifiche agevolazioni, includendovi anche la Regione Marche e la Regione Umbria.
Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Per le finalità suddette e a decorrere dal 20 novembre:- a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
- b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche' quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacita' per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.
L'art. 3 della Legge n. 171/2025, prevede che gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle Regioni Marche e Umbria, in presenza dei requisiti normativamente previsti, sono agevolabili con il credito d'imposta ZLS di cui all'articolo 3, D.L. n. 202/2024.
A tal fine, i soggetti interessati per ottenere detta agevolazione sono tenuti esclusivamente a presentare la comunicazione integrativa di cui all'art. 3, comma 14-novies, secondo periodo, D.L. n. 202/2024.
Le modifiche sono state recepite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 19 novembre 2025, n. 503079 e conseguente aggiornamento del modello utile.
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Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa per Marche e Umbria
Con il Provvedimento n 503079 del 19 novembre, le Entrate modificano il Modello per la comunicazione integrativa, per il creto d'imposta delle ZLS, da inviare entro il 2 dicembre per l'igresso di Marche e Umbria nelle zone logistiche speciali.
Ciò a seguito della inclusione delle due regioni nelle zone logistiche speciali.
Leggi anche: ZLS: entrano anche Marche e Umbria.
Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa
L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 ha esteso l’agevolazione del credito d'imposta per le zone logistiche speciali, prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14- decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge, per attestare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione
integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di
trasmissione telematica, in proposito leggi: Credito per le ZLS: tutte le regole 2025.Con il provvedimento del 19 novembre sono disposte le modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria di presentare la Comunicazione integrativa, scarica qui modello e istruzioni per la comunicazione integrativa.Attenzione al fatto che il provvedimento, al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 e delle successive modifiche
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Dichiarazione “de minimis”: nuove soglie e moduli INPS per gli incentivi alle imprese
Con il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, l’Istituto comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.
L’intervento si è reso necessario per recepire le disposizioni dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore tra il 2023 e il 2024 — in particolare i Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014 — che ridefiniscono i massimali di aiuto e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori produttivi.L’INPS, oltre ad aggiornare i criteri applicativi, ha messo a disposizione una nuova modulistica conforme ai nuovi limiti comunitari, disponibile sul proprio portale. La revisione garantisce una gestione uniforme e trasparente degli aiuti economici, in linea con la normativa UE aggiornata
Le regole sul De minimis
Il regime “de minimis” consente la concessione di aiuti di modesta entità alle imprese, senza obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, purché vengano rispettate le soglie massime e i limiti temporali stabiliti dalla disciplina UE.
L’INPS precisa che, alla data del messaggio, sono quattro i regolamenti europei con le soglie attualmente applicabili ai diversi ambiti economici:
- Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, per il settore generale, con massimale fissato a 300.000 euro nel triennio di riferimento;
- Regolamento (UE) 2023/2832, anch’esso operativo dal 1° gennaio 2024, per i servizi di interesse economico generale (SIEG), con soglia pari a 750.000 euro;
- Regolamento (UE) 717/2014, relativo al settore pesca e acquacoltura, con massimale di 40.000 euro a partire dal 25 ottobre 2023;
- Regolamento (UE) 1408/2013, per il settore agricolo, con limite fissato a 50.000 euro per gli aiuti concessi dal 16 dicembre 2024
Un aspetto rilevante riguarda la soppressione del precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013, che è stato abrogato: per tali attività si applica ora il massimale generale di 300.000 euro ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.
Definizione soglie e triennio di riferimento – Tabella riepilogo
Un punto centrale del messaggio è la definizione del triennio di riferimento per il calcolo degli aiuti concessi.
Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, il periodo da considerare è di tre anni, riferito alla stessa impresa unica.
L’INPS chiarisce che:
- per i settori generale, agricolo e SIEG, il triennio corrisponde a tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto;
- per il settore pesca e acquacoltura, invece, il periodo è rappresentato dall’esercizio finanziario in corso e dai due precedenti
Nozione di “impresa unica”
Ai fini del computo complessivo degli aiuti ricevuti, il concetto di impresa unica assume un ruolo determinante.
Rientrano in questa definizione tutte le imprese tra cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni:
- una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra;
- una impresa nomina o revoca la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o direzione;
- una impresa esercita influenza dominante su un’altra tramite contratto o statuto;
- una impresa controlla la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con altri soci.
Le imprese collegate indirettamente tramite una o più società intermedie sono anch’esse considerate parte della stessa impresa unica, ai fini del rispetto dei limiti “de minimis”.
Settore Regolamento UE Massimale triennio Decorrenza nuovi aiuti Calcolo del triennio Settore generale Reg. (UE) 2023/2831 € 300.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione Servizi d’interesse economico generale (SIEG) Reg. (UE) 2023/2832 € 750.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione Pesca e acquacoltura Reg. (UE) 717/2014 € 40.000 dal 25 ottobre 2023 Esercizio finanziario in corso + due precedenti Agricoltura Reg. (UE) 1408/2013 € 50.000 dal 16 dicembre 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione Nota trasporto su strada: il precedente massimale di € 100.000 (Reg. 1407/2013) è abrogato; ora si applica il limite generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.
Novità operative e modulistica aggiornata
In applicazione dei nuovi regolamenti, l’INPS ha aggiornato la dichiarazione “de minimis” che deve essere allegata alle domande di agevolazione o incentivo rientranti nel regime agevolativo.
Il nuovo modulo di dichiarazione è disponibile sul portale istituzionale www.inps.it , accedendo alla sezione: “Moduli” → “Aziende e Contributi” → Ricerca codice “SC105”.
Le modifiche sono già state integrate anche nei moduli telematici gestiti tramite il Portale delle Agevolazioni, garantendo la piena operatività del sistema informatico.
Per le istanze non supportate da un modulo online, la dichiarazione aggiornata potrà comunque essere utilizzata in formato cartaceo o digitale allegato.
Tra gli esempi citati nel messaggio, rientra l’incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, che continua a beneficiare del regime “de minimis” ma con le nuove soglie comunitarie applicabili
L’aggiornamento della modulistica risponde all’esigenza di uniformare i modelli dichiarativi e assicurare la coerenza normativa tra le diverse tipologie di aiuti. Le imprese e i consulenti sono pertanto invitati a verificare la corretta applicazione delle nuove soglie prima della presentazione delle domande.
Grazie all’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, disponibile anche per le domande prive di modulo telematico, le imprese possono ora presentare le istanze con modelli allineati ai più recenti criteri europei, garantendo così un sistema di incentivi più chiaro, coerente e affidabile.
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ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione
L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.
Vediamo tutti i dettagli.
ZES UNICA: proroga al 2028
In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:
- a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».
Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:
- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027,
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029
all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta
maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024.
Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.
Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
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Bonus parco macchine Autotrasporto: 13 milioni per le imprese
Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato in GU n 244 del 20 ottobre si pubblicano Disposizioni per l'erogazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: beneficiari
Il decreto disciplina le modalita' di erogazione delle risorse finanziarie nel limite complessivo di spesa pari a 13 milioni di euro destinate agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2025.
Le disposizioni possono essere applicate anche ad ulteriori risorse finanziarie stanziate nell'annualita' 2025 con le stesse finalita'
Le risorse sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attivita' prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti.Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: spese ammissibili
In particolare, i contributi relativi al presente decreto sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti.
Ad ogni tipologia dei seguenti investimenti sono destinati gli importi di seguito specificati a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, al netto di quanto dovuto alla societa' RAM Logistica, infrastrutture e trasporti – Societa' per azioni, quale soggetto gestore dell'attivita' istruttoria giusta quanto disposto dall'art. 6 del presente decreto:
- a) 1,0 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonche' per l'acquisizione di dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica, ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- b) 8,2 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, nonche' Euro 6 E ed Euro 6 E-bis ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007 con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia, intendendo per medesima tipologia quelli con massa compresa nell'intervallo definito dal successivo art. 5, o superiore, per la quantificazione del contributo massimo riconosciuto;
- c) 3,8 milioni di euro per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla risoluzione MSC 479 per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all'allegato 1 al presente decreto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresi', le acquisizioni di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 tonnellate allestiti per trasporti in regime ATP, rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 17 e 36 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonche' allo standard ADR;
L'importo massimo ammissibile e' omnicomprensivo per la totalita' dei veicoli acquisiti dall'impresa che richiede il beneficio.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilita' del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 marzo 2029, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresi' all'erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilita' dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione ai sensi del presente decreto devono, a pena di inammissibilita', essere stati detenuti in proprieta' o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto.
Bonus adeguamento parco macchine autotrasporto 2025: le domande e i controlli
Le istanze sono esaminate solo in caso di accertata disponibilita' di risorse utilizzabili. Il aggiungimento di detto limite è verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I contributi erogati a chiusura della rendicontazione non potranno in alcun caso superare le somme stanziate sulla base dell'istanza volta ad ottenere la prenotazione del beneficio.
Le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite saranno esaminate solo ove si rendessero disponibili ulteriori risorse.
La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle predette aree di intervento puo' essere rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identita' del richiedente.
In mancanza del contratto di acquisizione, e' possibile allegare all'istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'impresa.
Nei termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il soggetto gestore di cui al successivo art. 6 provvede a verificare la ammissibilita' delle istanze ricevute ed a predisporre l'elenco delle istanze giudicate ammissibili, ordinate secondo l'ordine di presentazione.Nel caso di carenza di requisiti richiesti a pena di inammissibilita', il soggetto gestore provvede ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assegnando un termine di 10 giorni per la produzione di memorie o documenti, decorsi i quali la richiesta è riesaminata e definita alla luce della documentazione in possesso e delle eventuali memorie ricevute.
L'ammissibilita' del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento secondo le modalita' fissate con il decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto.
Nel caso l'aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell'investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all'art. 7 del presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo, con possibilita' di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza.In relazione alla acquisizione dei beni gli aspiranti ai benefici hanno l'onere di fornire, nella fase di rendicontazione, ed a pena di inammissibilità la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal presente decreto.
Le somme erogate non potranno in ogni caso superare quelle accantonate nella fase di prenotazione.
Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici.Con il medesimo decreto sono definite le modalità di presentazione delle domande.
Si rimanda alla consultazione del decreto per tutti gli altri dettagli.
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Bonus acquisto carta imprese editrici: domande dal 1° ottobre
Dal 1° ottobre è possibile presentare le domande per il bonus acquisto carta imprese editrici anno 2025.
Ricordiamo che con il Decreto del 9 luglio 2025 del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria è stato approvato l’elenco dei beneficiari 2024 del credito d’imposta previsto a favore delle case editrici iscritte al Roc (Registro operatori della comunicazione), per l’acquisto della carta necessaria per la stampa delle testate edite nel 2023. L’elenco è stato inviato all’Agenzia delle entrate.
Ricordiamo inoltre che si tratta del bonus riconosciuto in base alla Circolare n 2/2024 del Dipartimento per l'Editoria.
L’articolo 1, comma 319 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha previsto che il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2024 e 2025, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite, rispettivamente negli anni 2023 e 2024, ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, che costituisce limite massimo di spesa.
La misura agevolativa è stata notificata alla Commissione europea che, con la decisione positiva C(2024) 4652 final del 4 luglio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea in data 14 agosto 2024, pronunciandosi sulla compatibilità della misura con le disposizioni normative europee sugli aiuti di Stato, ne ha autorizzato l’applicazione per gli anni 2024-2025.
Con la circolare n. 2 del 10 settembre 2024 si disciplinano le modalità attuative del suddetto credito d'imposta.
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: i beneficiari
Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici aventi i seguenti requisiti:
- a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
- b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58 ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
- 58.13 (edizione di quotidiani)
- 58.14 (edizione di riviste e periodici);
- d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; e) non essere sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale.
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: spese ammesse
Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici, non rientranti tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 4, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 3501 , e con l’esclusione della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie.
Le spese ammesse al credito devono risultare da certificazione rilasciata da soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La certificazione, rilasciata dai soggetti abilitati sopracitati, deve riguardare le sole spese sostenute nell’anno 2023 e nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata, rispettivamente, nei medesimi anni, per la pubblicazione dei giornali quotidiani e dei periodici che non rientrino tra i prodotti editoriali espressamente esclusi ai sensi dell’articolo 1, comma 183, della L. 24 dicembre 2003, n. 350, e calcolate al netto della spesa relativa all’acquisto della carta utilizzata per la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie
Bonus acquisto carta imprese editrici 2024-2025: elenco beneficiari delle domane 2024
Le imprese editrici di quotidiani e periodici che intendono accedere al beneficio devono presentare domanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, con le modalità di cui al punto 7. entro i seguenti termini:
- per l’anno 2024, dal 19 novembre al 19 dicembre 2024 (pubblicato l'elenco dei beneficiari che potranno beneficiare del credito in F24 utilizzando il codice tributo “6974”, istituito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n 19/2022)
- per l’anno 2025, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2025.
La domanda è presentata, per ciascuna annualità, dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), cliccando sul link “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria” – “credito d’imposta per le spese per l’acquisto della carta” del menù “Servizi on line”
Allegati: -
Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
Viene pubblicata in GU n 228 la Circolare n 37/2025 della Presidenza del Consiglio, con la chiusura dello sportello della Miusra Resto al Sud.
L'agevolazione ricordiamolo proviene dal 2017 con anche delle proroghe e intergrazioni.
Resto al sud: sportello in chiusura dal 15 ottobre
In particolare, la Circolare n 37/2025 specifca che:
- visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge del 3 agosto 2017, n. 123 con Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno;
- visto l'art. 1, comma 16, del decreto-legge n. 91/2017 che prevede che, per il finanziamento della misura, sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 1.250 milioni di euro, previa rimodulazione delle assegnazioni gia' disposte con apposita delibera del CIPE, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a:
- 36 milioni di euro per l'anno 2017;
- 280 milioni di euro per l'anno 2018;
- 462 milioni di euro per l'anno 2019;
- 308,5 milioni di euro per l'anno 2020;
- 92 milioni di euro per l'anno 2021;
- 22,5 milioni di euro per l'anno 2022;
- 18 milioni di euro per l'anno 2023;
- 14 milioni di euro per l'anno 2024;
- 17 milioni di euro per l'anno 2025;
e successive modifiche e integrazione, dovendo il soggetto competente comunicare tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle isorse disponibili e restituire agli istanti, le cui richieste non sianostate soddisfatte, la documentazione da essi inviata a loro spese, e vista la nota di Invitalia del 19 settembre 2025, con la quale, facendo seguito a precedenti comunicazioni della medesima società sull'imminente esaurimento dei fondi disponibili, è stata comunicata l'esigenza di procedere alla chiusura dello sportello agevolativo «Resto al Sud» a far data dal 15 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, al contempo, che, a decorrere dalla medesima data del 15 ottobre 2025, sarà operativo lo sportello per la ricezione delle domande relative alle misure «ACN» e «Resto al Sud 2.0», istituite dal decreto-legge n. 60/2024, si dispone quanto segue.
A partire dal 15 ottobre 2025 non è consentita la presentazione delle domande per l'ammissione ai benefici di cui alla misura «Resto al Sud» per effetto della chiusura, in coerenza con quanto statuito all'art. 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 123/1998, del relativo sportello agevolativo.
I soggetti proponenti, ivi inclusi coloro che presentano domanda nelle more della chiusura dello sportello, hanno diritto alle agevolazioni – ai sensi del gia' menzionato art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998 e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017 – esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 1, comma 16, del medesimo decreto-legge n. 91/2017, tenuto conto delle percentuali di riparto per i contributi previste al punto 2 della delibera CIPE n. 74 del 7 agosto 2017.