• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, ossia l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere cambia forma.

    Le nuove disposizioni arrivano con due Decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax crediti consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. 

    Esso spetta a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
    Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

    Il bonus è regolato dalla Legge Cinema o legge n 220/2016 e numerosi decreti ministeriali hanno completato la disciplina, demandando a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

    • a) il Decreto Direttoriale n 2540 del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale
    • b) il Decreto Direttoriale n 2541 del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale.

    Entrambi gli atti delineano in modo specifico le procedure di accesso per le imprese al fine dell'ottenimento del credito di imposta.

    Vediamo le principali novità che essi hanno apportato alla disciplina:

    • viene previsto l’obbligo di un conto corrente dedicatoda parte dei beneficiari degli incentivi. Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste a consuntivo, sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
    • la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente e in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate;
    • rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Tra gli allegati da fornire dai richiedenti vi sarà l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: 
      • i. l’assenza di sub contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”;
      •  ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfr articolo 2 di entrambi i decreti)
    • per il tax credit internazionale arriva l’obbligo di consegna della copia dell’opera.

    Attenzione al fatto che il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi, consultare il sito di riferimento, clicca qui, per ulteriori novità.

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    Decreto Omnibus 2025: novità per i lavoratori del turismo

    Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge del 20 giugno 2025 contenente una serie di interventi urgenti in materia economica, sociale e infrastrutturale. 

    Tra le misure più significative figurano in tema di lavoro,  per il Terzo settore ed il  turismo,   fondi dedicati al sostegno  contro i  cambiamenti del mercato e dai costi della vita per  l’accesso a servizi essenziali e strumenti di welfare abitativo. Vediamo piu in dettaglio.

    Misure per il lavoro e per il Terzo settore

    In tema di lavoro e coesione sociale, il decreto introduce nuove risorse per la sanità, il volontariato e le fasce vulnerabili, intervenendo su più livelli

    Si potenzia l’assistenza sanitaria attraverso uno stanziamento triennale a favore degli IRCCS specializzati in dermatologia, finalizzato al miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. Contestualmente, si rafforza il sostegno alle organizzazioni del Terzo settore, con contributi aggiuntivi sia per le attività generali che per la tenuta operativa degli enti.

    Di seguito, la tabella riassuntiva con le principali voci di spesa:

    Ambito Beneficiari Risorse stanziate
    Sanità IRCCS dermatologici 5 mln €/anno (2025–2027)
    Assistenza sociale Interventi vari (ex art. 1, c. 186 L. 232/2016) 250 mln € (2025–2028)
    Terzo settore ODV, APS, Fondazioni 10 mln € (2025)
    Fondo garanzia Credito enti Terzo settore 10 mln € (2025)

    Turismo: alloggi agevolati per i lavoratori stagionali

    Una delle misure più  importanti per i datori di lavoro riguarda il settore turistico-ricettivo, che beneficia di un intervento articolato volto a migliorare il benessere abitativo dei lavoratori del settore, cercando di migliorare il reperimento del personale.

     Il decreto prevede lo stanziamento di 44 milioni di euro nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per finanziare:

    • Investimenti nella riqualificazione energetica e sostenibile di immobili destinati ai lavoratori del comparto.
    • Contributi per sostenere i costi di locazione agevolata degli alloggi, con affitti ridotti di almeno il 30% rispetto al mercato.

    I beneficiari sono i soggetti (aziende o enti) che gestiscono alloggi o strutture per personale turistico.

     Il contributo è subordinato alla garanzia che l’alloggio venga messo a disposizione per almeno 5 anni a condizioni agevolate. 

    Il beneficio riguarda imprese che gestiscono alloggi, strutture ricettive o esercizi di somministrazione. Gli immobili dovranno essere destinati ai lavoratori per almeno 5 anni, con contratto agevolato. Il contributo è concesso previa verifica dei requisiti da parte del Ministero del Turismo.

    Si tratta di un intervento di portata nazionale che mira a ridurre il disagio abitativo, aumentare la stabilità lavorativa stagionale e valorizzare i territori a forte vocazione turistica.

    Per l'operatività è espressamente previsto un decreto attuativo  da emanarsi entro 30 giorni  dall'entrata in vigore del DL,   che specificherà:

    • l’entità del contributo per singolo progetto;
    • le condizioni minime contrattuali (es. canone ribassato del 30%);
    • i criteri di priorità e selezione;
    • le modalità di controllo e la revoca delle somme in caso di inadempienze.

    I soggetti interessati (imprese ricettive, gestori di alloggi per dipendenti) dovranno quindi attendere l’apertura della piattaforma o delle modalità di domanda che saranno indicate nel decreto attuativo.

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    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Con la Risposta a interpello n 168 del 23 giugno le Entrate replicano a dubbi sulle agevolazioni fiscali:

    • Credito di imposta ZES Unica e, 
    • Credito Transizione 5.0

    L'agenzia ricorda che entrambe sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.

    Viene innanzitutto evidenziato che:

    • il Credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo. L’incentivo varia in base alla dimensione aziendale e alla zona in cui si trova lo stabilimento.
    • il Credito Transizione 5.0 riguarda invece investimenti in tecnologie che consentano risparmi energetici. Il beneficio dipende dall’efficientamento ottenuto, ma per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.

    Ciò ricordato in modo sintetito le Entrate replica ai seguenti dubbi del contribuente:

    • il primo dubbio riguarda il momento in cui determinare la dimensione d’impresa. La società ha presentato la comunicazione iniziale “ex ante” qualificandosi come media impresa, ma al momento dell’approvazione del bilancio (entro 180 giorni) potrebbe diventare grande impresa. Chiede quale sia il requisito valido ai fini della agevolazione;
    • il secondo dubbio riguarda il divieto di doppio finanziamento, cioè l’impossibilità di ricevere due contributi pubblici per gli stessi costi. Dato che il credito ZES è finanziato con fondi diversi da quelli del PNRR, mentre Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, il contribuente chiede come gestire correttamente il cumulo dei due crediti.

    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Le Entrate relativamente alla dimensione d’impresa, chiariscono che per il credito ZES Unica conta la classificazione al momento della comunicazione integrativa (“ex post”), da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. 

    Quindi, se l’impresa nel frattempo è passata da media a grande, dovrà adeguare la percentuale del credito richiesto.

    Per il credito Transizione 5.0, invece, l’Agenzia si è dichiarata non competente, dato che la gestione è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

    Tuttavia, essa ricorda che le regole del GSE potrebbero differire, e suggerisce quindi di verificare direttamente con gli enti competenti.

    Sulla questione del cumulo dei benefici, l’Agenzia ha precisato che il tema del divieto di doppio finanziamento non è di stretta competenza fiscale. Ha comunque ricordato che tale principio è regolato dalla Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indicazioni generali su come evitare sovrapposizioni di spesa finanziate da fondi diversi.

    Le imprese che vogliono beneficiare di entrambi i crediti devono prestare particolare attenzione alla documentazione, ai tempi di invio delle comunicazioni e all’aggiornamento dei dati societari:

    • verificare entro l’invio della comunicazione integrativa ZES se sono ancora PMI o diventate grandi imprese.
    • coordinare le comunicazioni per il credito Transizione 5.0 con il GSE, tenendo conto delle soglie di risparmio energetico e delle eventuali spese agevolabili.
    • evitare la sovrapposizione tra credito ZES e Transizione 5.0 per la stessa quota di spesa, rispettando i limiti imposti sul cumulo.

    Concludendo l'Ade ribadisce un principio chiave: per accedere correttamente agli incentivi fiscali serve coerenza tra i dati dichiarati e quelli ufficiali, soprattutto in presenza di passaggi dimensionali.

    Allo stesso tempo, è essenziale non dare per scontata la cumulabilità tra misure diverse, soprattutto se finanziate da fonti differenti (PNRR vs altri fondi).

    Per evitare errori o decadenze, si raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione normativa e consultare i siti istituzionali (Agenzia Entrate, GSE, MIMIT) per eventuali aggiornamenti.

    Allegati:
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    Tax credit cinema: il Decreto con le novità

    Il Decreto n 141/2025 del Ministero della Cultura contiene modifiche alla disciplina del credito di imposta spettante alle sale cinematografiche.

    Il decreto in oggetto reca modifiche al decreto del Ministero della cultura di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 luglio 2024, n. 225, recante “Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220” 

    Tax credit cinema: le domande sulla piattaforma DIGICOL

    La Direzione generale Cinema e audiovisivo ha anche contenstualmente fornito le informazioni relative alla procedura di presentazione delle domande sulla piattaforma telematica Dgcol:

    • la sessione per la presentazione delle richieste preventive e definitive del credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, attualmente in corso, consentirà unicamente il completamento delle domande già aperte in piattaforma, che dovrà avvenire entro le 23:59 del 15 giugno 2025.
    • a conclusione delle necessarie attività di aggiornamento della piattaforma, il 18 giugno 2025 si procederà alla riapertura della sessione per la presentazione delle richieste di credito d’imposta, come previsto dal decreto n. 225/2024 modificato e integrato dalle nuove disposizioni contenute nel decreto correttivo.

    Attenzione al fatto che in particolare, sarà possibile presentare, alternativamente:

    • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi delle disposizioni di cui al decreto n. 225/2024, comprensivo delle modifiche apportate dal decreto correttivo
    • le richieste di credito d’imposta per le quali il richiedente intende avvalersi della “disciplina transitoria”, che consente l’applicazione del decreto n. 70/2021 e successive modifiche, in relazione alle opere per le quali, alla data del 14 agosto 2024, alternativamente: erano stati stipulati contratti, aventi data certa, con fornitori di servizi di media audiovisivi o con distributori cinematografici; erano state realizzate almeno quattro settimane consecutive di riprese o il 50% delle giornate di lavorazione. in entrambi i casi resta fermo l’obbligo del versamento delle spese istruttorie.

    Allegati:
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    Incentivi alle PMI per l’intelligenza artificiale: nuovo disegno di legge

    L’intelligenza artificiale (IA), soprattutto nelle sue applicazioni generative e predittive, sta trasformando radicalmente i modelli di produzione, distribuzione e gestione nelle imprese di tutto il mondo. Automatizzazione dei processi, ottimizzazione delle filiere, personalizzazione dell’offerta, cybersecurity e capacità di analisi predittiva sono solo alcune delle aree in cui l’IA sta già ridefinendo le regole della competitività.

    Per le piccole e medie imprese italiane, che rappresentano la spina dorsale dell’economia nazionale, adeguarsi rapidamente a questi cambiamenti non è più un’opzione ma una necessità. Il rischio, altrimenti, è quello di un crescente divario tecnologico rispetto ai concorrenti internazionali e alle grandi aziende già dotate di strumenti avanzati.

     In questo contesto si inserisce il nuovo disegno di legge presentato al Senato, che mira a colmare le lacune normative e operative attualmente esistenti nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle PMI.

    DDL AI nelle PMI Obiettivi e ambito di applicazione

    Il disegno di legge n. 494, presentato al Senato il 15 maggio 2025 su iniziativa del senatore Gelmetti, punta a colmare un vuoto normativo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane. La proposta si inserisce nel solco dei precedenti strumenti di politica industriale (Piano Industria 4.0, PNRR, Transizione 5.0), ma con un focus specifico sulle tecnologie di IA, comprese quelle generative.

    La legge è destinata alle PMI con sede operativa in Italia, attive in settori strategici come il manifatturiero, la logistica, l’agroalimentare, il sanitario e il turistico.

     Per accedere alle misure, le imprese dovranno dimostrare di non aver effettuato investimenti significativi in IA o di voler ampliare l’uso di tali tecnologie nei propri processi.

     Il provvedimento mira, quindi, a favorire l’introduzione di soluzioni basate sull’IA nei processi decisionali e operativi, sostenendo l’innovazione e la competitività delle imprese di piccole e medie dimensioni.

    Qui il testo del disegno di legge

    Interventi ammissibili e tecnologie coperte

    Le misure di sostegno riguardano interventi pratici e differenziati. Tra questi: l’acquisto e l’implementazione di software basati su IA, l’accesso a servizi di consulenza tecnica, la realizzazione di progetti pilota e attività di formazione per il personale. Le tecnologie ammesse spaziano dall’ottimizzazione dei processi produttivi all’automazione, fino alla personalizzazione dei servizi tramite IA generativa e alla protezione dei dati aziendali tramite strumenti di cybersecurity.

    L’intento del legislatore è quindi quello di fornire un quadro di supporto modulare e concreto che possa adattarsi sia alle imprese già orientate all’innovazione, sia a quelle che si avvicinano per la prima volta a queste tecnologie. Inoltre, si vuole favorire l’adozione di soluzioni che generino benefici ambientali ed energetici misurabili, premiando i progetti più virtuosi con incentivi maggiorati

    DDL IA nelle PMI: misure economiche e attuazione

    Sul piano economico, il disegno di legge prevede quattro principali forme di sostegno:

    • Contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 200.000 euro;
    • Crediti d’imposta fino al 20% delle spese per l’integrazione dell’IA nei processi aziendali;
    • Contributi specifici per consulenza e formazione fino a 10.000 euro;
    • Premialità aggiuntiva fino al 10% per progetti che migliorano la sostenibilità ambientale o l’efficienza energetica.

    L’attuazione sarà regolata da un decreto interministeriale che definirà criteri, modalità operative, sistemi di monitoraggio e risorse annuali disponibili, in coerenza con i fondi stanziati per l’innovazione tecnologica. Le risorse proverranno principalmente dal Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con possibile cofinanziamento europeo.

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    Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno

    Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.

    A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:

    • imprese, 
    • cooperative e consorzi 

    del settore trasporto merci. 

    Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito

    La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.

    Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi

    La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024. 

    Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati. 

    La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo. 

    Sono ammessi:

    • Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
    • Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
    • Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).

    È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.

    Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari

    Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:

    • Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
    • Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
    • Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
    • Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica

    Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto

    Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024. 

    L’importo rimborsabile è calcolato:

    • In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
    • Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
    • Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.

    In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.

    Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno

    La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:

    1. Prenotazione della domandadal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
    2. Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00

    Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).

    La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.

    Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider. 

    Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
     È obbligatorio:

    • Dotarsi di firma digitale qualificata,
    • Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
    • Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,

    Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno

    Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio delle richieste per il bonus destinato alle sale cinematografiche per le spese sostenute nel 2024.

    Le richieste, da effettuarsi tramite la piattaforma DGCOL, vanno inviate dalle ora 10 del giorno 5 maggio e fino al giorno 6 giugno prossimo.

    In particolare, in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024, saranno applicabili le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, i

    L'avviso specifica che la presentazione delle richieste non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Il credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.

    Scarica qui il vademecum per le domande

    Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:

    • consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
    • consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
    • attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL)da indirizzare a:
      1. il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
      2. il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.

    Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno

    Il Ministero informa del fatto che è aperta una sessione ricognitiva per il tax credit funzionamento sale cinematografiche.

    Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto del Ministro della cultura, che disciplinerà il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 18 della Legge 14 novembre 2016 , n. 220, ed a seguito delle richieste degli operatori del settore cinematografico, si comunica che dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 e fino alle 23.59 del 6 giugno 2025 sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le domande di credito d’imposta relative alla linea di intervento

    • TAX CREDIT FUNZIONAMENTO SALE CINEMATOGRAFICHE (TCF)

    in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024.

    Contributo sale cinematografiche: che cos’è

    Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152.

    Attenzione al fatto che tale aliquota è incrementata al 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese ed al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di costituzione.

    È inoltre previsto un ulteriore incremento di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere, o di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.

    L’aliquota massima applicabile non può comunque essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.

    Contributo sale cinematografiche: requisiti di accesso

    Ai fini dell’accesso al credito di imposta, l’impresa deve aver programmato nell’anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all’aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.

    I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.

    L’importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.

    Ai sensi dell’articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:

    1. l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
    2. quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.

    Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d’imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:

    1. A1 e A2;
    2. C1.

    Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d’imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziate risultino ancora insufficienti.