• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Infrastrutture 2025 convertito in legge: tutte le novità

    Il Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025, pubblicato il 22 maggio in Gazzetta Ufficiale, ha introdotto  una serie di misure urgenti in materia di infrastrutture, trasporti e appalti pubblici.  Tra le  disposizioni, rivolte soprattutto al settore pubblico  ci sono anche alcune novità che coinvolgono direttamente le imprese private, in particolare nei settori dell’autotrasporto, con nuovi fondi per l'ammodernamento dei mezzi. Per i contratti pubblici si segnalano invece nuove deroghe per  eventi eccezionali.

     Altri articoli riguardano i settori della logistica e  delle energie rinnovabili.

    La legge di conversione n. 105/2025 del Decreto-Legge n. 73/2025,   pubblicata il 19 luglio nella Gazzetta ufficiale N. 166 ha introdotto numerose modifiche e integrazioni al testo originario, intervenendo non solo con correzioni tecniche ma soprattutto con disposizioni innovative che arricchiscono l’impianto iniziale del decreto. 

    Vediamo in sintesi  in attesa dei decreti attuativi e relative istruzioni operative.

    SCARICA QUI IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO 73 CONVERTITO IN LEGGE 105-2025.

    Novità autotrasporto: indennizzi e nuovi fondi per rinnovo veicoli

    Per le imprese di autotrasporto si segnalano in particolare due misure:

    1 . Indennizzo automatico per i ritardi nel carico e scarico merci e sanzioni per ritardo pagamenti 

    L’art. 4 del decreto modifica la disciplina dei tempi di attesa per carico e scarico nel settore dell’autotrasporto. È previsto un indennizzo automatico di 100 euro per ogni ora (o frazione) di ritardo oltre una franchigia di 90 minuti. Tale somma è a carico solidale del committente e del caricatore. L'importo sarà rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT FOI.

    Il decreto introduce anche  un nuovo comma 15-bis all’art. 83-bis del DL 112/2008, prevedendo che eventuali violazioni contrattuali nei tempi di pagamento possano dar luogo a sanzioni da parte dell’Autorità garante della concorrenza, su iniziativa del creditore o del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

    2. Fondi per l’ammodernamento dei mezzi di trasporto

    Sono stanziati 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per incentivare il rinnovo della flotta veicolare del settore dell’autotrasporto. Le modalità di accesso saranno definite da un decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il MEF.

    Deroghe e semplificazioni nei contratti pubblici – Cruscotto di controllo logistica CIGAL

    Per le imprese di costruzione e fornitura che operano con la PA l’art. 2 del decreto prevede semplificazioni temporanee e deroghe al Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023) in caso di emergenze (ad es. eventi alluvionali o sismici), consentendo anche :

    • l’affidamento diretto sopra soglia entro un limite temporale di 30 giorni e solo per situazioni non differibili. e 
    • l’esclusione automatica delle offerte anomale in gare con meno di 5 partecipanti.

    Tra le semplificazioni più rilevanti, figura l’estensione dell’uso del criterio del prezzo più basso e l’eliminazione di alcuni vincoli formali nelle comunicazioni. Per interventi su infrastrutture strategiche o strutture temporanee destinate a esigenze abitative, scolastiche, civili o produttive, si amplia la possibilità di ricorrere a Consip e centrali di committenza tramite procedura negoziata.

    ANAC vigilerà sulla corretta applicazione delle deroghe, ma le verifiche antimafia potranno avvalersi di un’informativa liberatoria provvisoria, che consente la stipula dei contratti sotto condizione risolutiva, in attesa delle verifiche integrative da completarsi entro 60 giorni.

    Per il settore della logistica è istituito una nuova piattaforma telematica  di raccolta e condivisione dati, alimentata dai principali  enti, tra cui INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Ispettorato del Lavoro, Unioncamere e regioni per in tempo reale  informazioni funzionali alla verifica di conformità fiscale, contributiva e lavoristica dei soggetti appaltatori. È prevista anche una sezione dedicata alle sanzioni irrogate dagli organi di vigilanza.

    Accelerazione su zone impianti fonti rinnovabili

    L’articolo 13 del decreto introduce modifiche rilevanti per accelerare la pianificazione e la realizzazione degli impianti FER (fonti di energia rinnovabile), con l’obiettivo di rispettare le scadenze del PNIEC 2030 e del PNRR.

    Il nuovo comma 7-bis dell’art. 12 del D.lgs. 190/2024 prevede che:

    • Sono considerate zone di accelerazione anche le aree industriali, così come definite dagli strumenti urbanistici regionali, sovracomunali o comunali.
    • Queste aree devono coincidere con quelle individuate dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) tramite una mappatura nazionale.
    • Il GSE ha 10 giorni dalla pubblicazione del DL (quindi entro il 31 maggio 2025) per rendere disponibile una rappresentazione cartografica ufficiale online.

    Dunque non sarà più necessario attendere delibere regionali per sapere dove è possibile costruire un impianto con iter semplificato. Saranno immediatamente identificabili le aree idonee.

    Modifiche e novità della legge di conversione

    Ecco un riepilogo delle  novità apportate in sede di conversione del decreto in legge :

     1. Nuovi interventi infrastrutturali strategici

    ● Art. 1-bis – Interventi per il GNL

    Viene autorizzata una nuova spesa (15 mln € nel 2027, 2028 e 5 mln € nel 2029) per aumentare la capacità di stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquido, in particolare nel settore marittimo. Il finanziamento è destinato a opere già autorizzate ma non coperte dal PNRR

    Art. 1-ter – Opere indifferibili e urgenti

    Si autorizza ANAS S.p.A. alla progettazione di 5 nuovi tratti stradali prioritari, tra cui la SS 700 (Reggia di Caserta), la Galleria della Guinza e la variante Armo-Cantarana

    2. Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e vigilanza

     Art. 2-bis – Efficienza del monitoraggio finanziario

    Viene potenziato il sistema SIMOI per il controllo della spesa nelle infrastrutture strategiche, con un nuovo stanziamento triennale (1,17 mln € nel 2025, 480.000 €/anno dal 2026)

    Art. 3-quinquies – Tavolo per le opere incompiute

    È istituito presso il MIT un tavolo tecnico per la ricognizione e il completamento delle opere pubbliche incompiute, con la partecipazione delle Regioni e del MEF

    3. Settore autotrasporto e motorizzazione: norme innovative

    Indennizzo per attese nei carichi/scarichi

    Il nuovo art. 6-bis del D.lgs. 286/2005 definisce un indennizzo automatico di 100 € l’ora per i ritardi oltre 90 minuti nelle operazioni di carico e scarico, a carico di committenti e caricatori.

    Corridoi per i trasporti eccezionali

    L’art. 4 (comma 3-bis) potenzia AINOP come infrastruttura digitale di riferimento per pianificare i trasporti in condizioni di eccezionalità, interconnettendo sistemi GIS, archivi telematici, enti locali e concessionari

     4. Concessioni e governance autostradale

     Art. 11-ter – Avvio di Autostrade dello Stato S.p.A.

    È finanziata l’operatività della nuova società pubblica con contributi crescenti fino al 2027. Essa sarà chiamata a gestire nuove concessioni autostradali e progetti innovativi per la sicurezza stradale

     5. Valorizzazione e memoria storica

     Art. 13-bis – Collegamento Sant’Anna di Stazzema – Farnocchia

    È stanziato un contributo straordinario per la realizzazione di una nuova infrastruttura viaria a servizio del Parco nazionale della Pace e dei luoghi della memoria in Toscana

    6. Sicurezza e circolazione ferroviaria

     Art. 10-bis e 10-ter – Norme su passaggi a livello e sanzioni

    Si amplia il novero dei soggetti abilitati a presidiare i passaggi a livello e si aggiornano le sanzioni pecuniarie per infrazioni in ambito ferroviario, in alcuni casi quintuplicandole rispetto agli importi originari in lire.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax credit relativo alla produzione nazionale e internazionale di opere audiovisive, ossia l’incentivo fiscale che consente all’industria cinematografica di sostenere la produzione, la distribuzione e la promozione di tali opere cambia forma.

    Le nuove disposizioni arrivano con due Decreti della direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura, che rafforzano la trasparenza e la tracciabilità dell’agevolazione fiscale.

    Tax credit opere audiovisive: nuove regole

    Il tax crediti consiste nel riconoscimento di crediti di imposta calcolati sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione, la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv, opere web, videogiochi e per l’apertura o ristrutturazione di sale cinematografiche, per i costi di funzionamento delle sale stesse e per le industrie tecniche. 

    Esso spetta a condizione che l’opera per la quale viene richiesto abbia “eleggibilità culturale”, determinata in base a un punteggio minimo.
    Il tax credit è previsto anche in relazione alla spesa sostenuta, sul territorio nazionale, per la realizzazione di opere audiovisive non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere (tax credit internazionale).

    Il bonus è regolato dalla Legge Cinema o legge n 220/2016 e numerosi decreti ministeriali hanno completato la disciplina, demandando a decreti direttoriali la definizione delle ulteriori modalità, disposizioni tecniche e applicative per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Con l’obiettivo di rafforzare la trasparenza e garantire un controllo più efficace sui costi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura ha ritenuto di aggiornare il quadro provvedimentale, emanando:

    • a) il Decreto Direttoriale n 2540 del 26 giugno 2025, in materia di tax credit produzione internazionale
    • b) il Decreto Direttoriale n 2541 del 26 giugno 2025, per la produzione nazionale.

    Entrambi gli atti delineano in modo specifico le procedure di accesso per le imprese al fine dell'ottenimento del credito di imposta.

    Vediamo le principali novità che essi hanno apportato alla disciplina:

    • viene previsto l’obbligo di un conto corrente dedicatoda parte dei beneficiari degli incentivi. Sempre al fine di garantire la tracciabilità, e con riferimento alle richieste a consuntivo, sono state dettate regole precise per la fatturazione. Le fatture, i documenti di spesa e la documentazione attestante i pagamenti, di importo superiore a mille euro, emessi a partire dalla data di pubblicazione dei decreti direttoriali, devono riportare obbligatoriamente l’indicazione del titolo dell’opera a cui si riferiscono, pena l’ineleggibilità del costo; sempre a pena di ineleggibilità del costo, tutte le fatture e i documenti attestanti i costi eleggibili devono essere pagati mediante strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari e a valere sul conto dedicato. Non sono considerati eleggibili i costi la cui regolazione è avvenuta con lo strumento della compensazione di posizioni di debito e credito con i fornitori di beni o servizi;
    • la direzione generale Cinema e Audiovisivo (Dgca) potrà richiedere, anche ai fini della cedibilità del credito di imposta, una perizia di congruità sui costi eleggibili dichiarati, redatta da un soggetto terzo e indipendente e in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalità e secondo metodologie e standard di riferimento preventivamente comunicate;
    • rafforzate le regole già in vigore per l’assunzione del personale e l’affidamento di servizi a soggetti esterni. Tra gli allegati da fornire dai richiedenti vi sarà l’elenco del personale coinvolto in ciascuna prestazione, con indicazione del codice fiscale e del relativo costo; la documentazione attestante il pagamento in favore del fornitore, secondo le modalità indicate dai decreti stessi; l’autodichiarazione del fornitore attestante: 
      • i. l’assenza di sub contrattazione a soggetti terzi in modalità “a cascata”;
      •  ii. l’eleggibilità delle spese sostenute; iii. con riferimento alla propria impresa e relativamente alla specifica fornitura, le autodichiarazioni sugli aspetti lavoristici (cfr articolo 2 di entrambi i decreti)
    • per il tax credit internazionale arriva l’obbligo di consegna della copia dell’opera.

    Attenzione al fatto che il Ministero ha comunicato che sono in arrivo altri dettagli tecnici con ulteriori avvisi, consultare il sito di riferimento, clicca qui, per ulteriori novità.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    IVA commercio opere d’arte: le novità in vigore dal 1° luglio

    Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il DL n 95 in vigore dal 1° luglio con diverse novità in ambito fiscale.

    Tra le misure attese quelle previste dall'art 9  Modifiche al regime del margine per la cessione  di  beni  usati,  di  oggetti d'arte, di antiquariato  o  da  collezione  e  applicazione  dell'aliquota IVA ridotta.

    Vediamo di cosa si tratta.

    IVA ridotta commercio opere d’arte: in vigore dal 1° luglio

    Il DL Omnibus prevede l’applicazione dell’Iva agevolata al 5 per cento per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione.

    In proposito il ministro della Cultura Alessandro Giuli aveva assicurato che il Mef avrebbe trovato le risorse necessarie per garantire competittività al mercato italiano delle gallerie e delle mostre d’arte stimolando gli investimenti dall’estero. 

    La novità prevede che le opere d’arte, d’antiquariato e da collezione potranno beneficiare dell’Iva ridotta al 5%, purché non vendute sotto il regime speciale del margine. 

    La nuova misura dell’aliquota ridotta si applica alle importazioni e alle cessioni “interne” ampliando la platea di beneficiari. 

    Inoltre, l’agevolazione non è più limitata ai soli beni ceduti dagli autori delle opere, ovvero dai loro eredi o legatari.

    L'aliquota viene estesa a tutti gli acquisti intracomunitari di oggetti d’arte, antiquariato e collezione d’arte come indicato al comma 5 dell’articolo 43 del Dl n. 331/93. 

    La riduzione di aliquota si applica a partire dal 1° luglio 2025, considerando valido il momento della consegna o spedizione del bene, salvo che il pagamento o la fattura avvengano prima. 

    L'Italia è stata allineata agli standard fiscali degli altri Paesi europei e concretamente con l'entrata in vigore della norma:

    • per i collezionisti e gli acquirenti si verifica una riduzione dell'Iva al 5% con risparmio netto su ogni acquisizione, rendendo gli acquisti in Italia più convenienti rispetto al passato e più competitivi rispetto ad altri paesi europei;
    • per le gallerie e i mercanti d'arte la riduzione dell'Iva rende il mercato italiano più attrattivo per la clientela finale, che prima preferiva acquistare in UE a causa del costo fiscale complessivo più basso. Pur se le gallerie recuperano l'Iva nelle loro operazioni, beneficiano indirettamente di un mercato più competitivo a livello internazionale: 
    • secondo le stime di Nomisma, per le piccole gallerie questo potrebbe significare una crescita del fatturato fino al 50%, mentre per il settore nel complesso si prevede un incremento del 28%. 
    • le gallerie potranno inoltre partecipare con maggiore competitività alle fiere internazionali, proponendo opere a prezzi più allettanti;
    • per le case d'asta infine, l'impatto fiscale ridotto sulle commissioni di vendita rende le aste italiane più attraenti per i consegnatori di opere di alto valore, che in passato preferivano rivolgersi a case d'asta estere.

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    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Con la Risposta a interpello n 168 del 23 giugno le Entrate replicano a dubbi sulle agevolazioni fiscali:

    • Credito di imposta ZES Unica e, 
    • Credito Transizione 5.0

    L'agenzia ricorda che entrambe sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.

    Viene innanzitutto evidenziato che:

    • il Credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo. L’incentivo varia in base alla dimensione aziendale e alla zona in cui si trova lo stabilimento.
    • il Credito Transizione 5.0 riguarda invece investimenti in tecnologie che consentano risparmi energetici. Il beneficio dipende dall’efficientamento ottenuto, ma per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.

    Ciò ricordato in modo sintetito le Entrate replica ai seguenti dubbi del contribuente:

    • il primo dubbio riguarda il momento in cui determinare la dimensione d’impresa. La società ha presentato la comunicazione iniziale “ex ante” qualificandosi come media impresa, ma al momento dell’approvazione del bilancio (entro 180 giorni) potrebbe diventare grande impresa. Chiede quale sia il requisito valido ai fini della agevolazione;
    • il secondo dubbio riguarda il divieto di doppio finanziamento, cioè l’impossibilità di ricevere due contributi pubblici per gli stessi costi. Dato che il credito ZES è finanziato con fondi diversi da quelli del PNRR, mentre Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, il contribuente chiede come gestire correttamente il cumulo dei due crediti.

    Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale

    Le Entrate relativamente alla dimensione d’impresa, chiariscono che per il credito ZES Unica conta la classificazione al momento della comunicazione integrativa (“ex post”), da inviare tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025. 

    Quindi, se l’impresa nel frattempo è passata da media a grande, dovrà adeguare la percentuale del credito richiesto.

    Per il credito Transizione 5.0, invece, l’Agenzia si è dichiarata non competente, dato che la gestione è affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

    Tuttavia, essa ricorda che le regole del GSE potrebbero differire, e suggerisce quindi di verificare direttamente con gli enti competenti.

    Sulla questione del cumulo dei benefici, l’Agenzia ha precisato che il tema del divieto di doppio finanziamento non è di stretta competenza fiscale. Ha comunque ricordato che tale principio è regolato dalla Circolare n. 33/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, che fornisce indicazioni generali su come evitare sovrapposizioni di spesa finanziate da fondi diversi.

    Le imprese che vogliono beneficiare di entrambi i crediti devono prestare particolare attenzione alla documentazione, ai tempi di invio delle comunicazioni e all’aggiornamento dei dati societari:

    • verificare entro l’invio della comunicazione integrativa ZES se sono ancora PMI o diventate grandi imprese.
    • coordinare le comunicazioni per il credito Transizione 5.0 con il GSE, tenendo conto delle soglie di risparmio energetico e delle eventuali spese agevolabili.
    • evitare la sovrapposizione tra credito ZES e Transizione 5.0 per la stessa quota di spesa, rispettando i limiti imposti sul cumulo.

    Concludendo l'Ade ribadisce un principio chiave: per accedere correttamente agli incentivi fiscali serve coerenza tra i dati dichiarati e quelli ufficiali, soprattutto in presenza di passaggi dimensionali.

    Allo stesso tempo, è essenziale non dare per scontata la cumulabilità tra misure diverse, soprattutto se finanziate da fonti differenti (PNRR vs altri fondi).

    Per evitare errori o decadenze, si raccomanda di monitorare costantemente l’evoluzione normativa e consultare i siti istituzionali (Agenzia Entrate, GSE, MIMIT) per eventuali aggiornamenti.

    Allegati:
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    Albo imprese culturali e creative, ICC: tutte le regole

    Il Decreto della Cultura n 460/2024 contiene le modalità di attuazione dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 e a tal fine disciplina la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
    Per “imprese culturali e creative di interesse nazionale” si intendono i soggetti di cui all’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 del Ministero della cultura di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, i quali in ragione della loro storia, prestigio e importanza strategica nel settore produttivo e culturale italiano, rappresentano un’eccellenza collegata al territorio nazionale.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: entrata in vigore

    Il decreto ha previsto che entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, viene istituito presso la Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura (di seguito anche “DGCC”), l’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale tenuto con modalità telematiche.
    L’albo è pubblicato sul sito istituzionale della DGCC del Ministero della Cultura, che ne cura l’aggiornamento ed è liberamente consultabile.
    L’iscrizione all’albo è condizione per l’utilizzazione della denominazione “Impresa culturale e creativa di interesse nazionale”.
    L’iscrizione al presente albo comporta altresì, per quei soggetti che abbiano un archivio di impresa riconosciuto di interesse storico particolarmente importante, che lo stesso sia registrato, per il tramite degli uffici competenti del Ministero, nel portale afferente al Sistema archivistico nazionale del Ministero della Cultura (SAN)

    Albo imprese culturali e creative, ICC: requisiti per iscriversi

    Possono richiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 i soggetti che, al momento della presentazione della domanda:

    • a) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402;
    • b) svolgono, da almeno 5 anni, attività che contribuiscono, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese oppure attività capaci di connettere la propria organizzazione con il
      territorio in cui è localizzata e di valorizzare il territorio medesimo attraverso la propria attività;
    • c) abbiano un archivio di impresa, inteso come l’insieme della documentazione strumentale o funzionale all’attività dell’impresa stessa.

    Le ICC riconosciute ai sensi dell’articolo 25 della legge n. 206 del 2023 e del decreto 25 ottobre 2024 rep. 402 che alla data della presentazione della domanda di iscrizione all’albo siano titolari o licenziatarie esclusive di un marchio storico di interesse nazionale come definito all’articolo 11- ter del Codice della proprietà industriale e iscritto nel registro speciale dei marchi storici di

    interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis del Codice della proprietà industriale tenuto presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, sono automaticamente ammesse all’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2, senza la necessità di dimostrare il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

    Albo imprese culturali e creative, ICC: modalità di iscrizione

    L’istanza di iscrizione è presentata alla DGCC del Ministero della Cultura esclusivamente con modalità telematica accedendo all’area riservata del portale bandi della DGCC, previa registrazione. La domanda, completa dei documenti richiesti e firmata digitalmente, dovrà
    contenere le seguenti informazioni:

    • a) i dati e la qualifica del richiedente;
    • b) gli estremi dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
    • c) la sede legale, la sede operativa e l’oggetto principale della propria attività;
    • d) documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento di attività continuativa ai sensi dell’articolo 3 del presente decreto;
    • e) lo Statuto o l’atto costitutivo;
    • f) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, da cui risulti che il soggetto di cui si chiede la registrazione svolge attività che:
      • contribuisce, in ambito nazionale e internazionale, alla definizione dell’identità nazionale
      • valorizza il territorio in cui è localizzato il soggetto richiedente;
    • g) la dichiarazione circa il possesso di un marchio storico di interesse nazionale registrato;
    • h) la dichiarazione circa il possesso di un archivio di impresa;
    • i) la dichiarazione che l’archivio di impresa di cui alla precedente lettera h) abbia il riconoscimento di archivio di interesse storico particolarmente importante ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
      e del paesaggio).

    Ai fini della presentazione dell’istanza di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, con riguardo alla lettera h), il soggetto richiedente deve comunicare alla DGCC:

    • a) una breve descrizione dell’archivio con gli estremi cronologici della documentazione;
    • b) la localizzazione dell’archivio (indicazione di Regione, Provincia, Comune in cui è attualmente conservata la documentazione);
    • c) il Soggetto conservatore;
    • d) il Soggetto proprietario o detentore;
    • e) la trasmissione della copia della comunicazione inviata all’organo periferico del Ministero della cultura, competente ai fini dell’eventuale accertamento dell’interesse storico particolarmente importante.

    L’iscrizione all’albo è gratuita e con decreto del direttore generale della DGCC sono definite ulteriori modalità applicative per l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 2 del decreto.

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  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 41 dell'11 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per la Transizione 4.0

    Vediamo il riepilogo delle regole, il codice tributo e le istruzioni operative.

    Transizione 4.0: codice tributo per F24

    La Risolzione n 41 dell'11 giugno ha istituito il codice tributo per il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

    Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge il
    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

    Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento, dispone che, ai sensi del comma 448, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
    Si rammenta che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Transizione 4.0 – articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.

    Attenzione al fatto che il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. 

    In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45

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  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Durante il Cdm di fine maggio il Governo ha deciso di rivedere una parte del PNRR il Piano nazionale di ripresa e resilienza sostenuto dall'Unione europea, modificando alcuni degli obiettivi.

    Alcuni bandi, ad esempio quello per le colonnine, sono andati quasi deserti con residuo di risorse da convogliare ad altri incentivi.

    Per questo motivo ci saranno circa 600 milioni di euro da destinare alle auto con un nuovo bonus per il 2025.

    Bonus auto 2025: arrivano altre risorse dal PNRR

    Secondo quanto indicato nella proposta di revisione del PNRR inviata alla Commissione europea il 21 marzo scorso e approvata solo in data 19 maggio, il nuovo programma di incentivazione prevederebbe la sostituzione, entro il 30 giugno 2026, di 39 mila veicoli a combustione interna con vetture elettriche. 

    Secondo le anticipazioni alla stampa, la modulazione dell'ecobonus, dovrebbe contenere limiti legati all'Isee del richiedente e al prezzo di listino. 

    Il contributo potrebbe arrivare a:

    • 11.000 euro per chi ha un Isee fino a 30 mila euro 
    • 9.000 per chi arriva a 40 mila

    Dovrebbe essere un bonus accessibile anche alle piccole imprese intenzionate a sostituire i loro mezzi da lavoro con parametri differenti quali:

    • bonus fino al 30% del listino
    • fino a un massimo di 20.000 euro.  

    A margine è utile evidenziare il commento della Associazione italiana dell'industria della mobilità elettrica che ha commentato la novità come segue: "grande soddisfazione per la decisione del governo e in particolare del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica do convogliare sugli incentivi ai veicoli elettrici un’importante quota dei fondi residui a disposizione del Pnrr". 

    Il Presidente della Associaizone Fabio Pressi ha commentato: "si ascoltano le esigenze dei cittadini e si accolgono le nostre istanze. Ora sarà decisivo conoscere tutti i dettagli della misura, da cui dipenderanno la platea dei beneficiari e il successo dell’iniziativa, e andrà definita in tempi rapidi la messa a terra delle risorse, per scongiurare effetti penalizzanti sul mercato"