• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Dichiarazione “de minimis”: nuove soglie e moduli INPS per gli incentivi alle imprese

    Con il messaggio INPS n. 3339 del 6 novembre 2025, l’Istituto comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” utilizzata per la concessione di incentivi e agevolazioni economiche subordinati a tale regime.
    L’intervento si è reso necessario per recepire le disposizioni dei nuovi regolamenti europei entrati in vigore tra il 2023 e il 2024 — in particolare i Regolamenti (UE) 2023/2831, 2023/2832, 1408/2013 e 717/2014 — che ridefiniscono i massimali di aiuto e le modalità di calcolo del triennio di riferimento per i diversi settori produttivi.

    L’INPS, oltre ad aggiornare i criteri applicativi, ha messo a disposizione una nuova modulistica conforme ai nuovi limiti comunitari, disponibile sul proprio portale. La revisione garantisce una gestione uniforme e trasparente degli aiuti economici, in linea con la normativa UE aggiornata

    Le regole sul De minimis

    Il regime “de minimis” consente la concessione di aiuti di modesta entità alle imprese, senza obbligo di preventiva notifica alla Commissione europea, purché vengano rispettate le soglie massime e i limiti temporali stabiliti dalla disciplina UE.

    L’INPS precisa che, alla data del messaggio, sono quattro i regolamenti europei  con le soglie attualmente applicabili ai diversi ambiti economici:

    • Regolamento (UE) 2023/2831, in vigore dal 1° gennaio 2024, per il settore generale, con massimale fissato a 300.000 euro nel triennio di riferimento;
    • Regolamento (UE) 2023/2832, anch’esso operativo dal 1° gennaio 2024, per i servizi di interesse economico generale (SIEG), con soglia pari a 750.000 euro;
    • Regolamento (UE) 717/2014, relativo al settore pesca e acquacoltura, con massimale di 40.000 euro a partire dal 25 ottobre 2023;
    • Regolamento (UE) 1408/2013, per il settore agricolo, con limite fissato a 50.000 euro per gli aiuti concessi dal 16 dicembre 2024

    Un aspetto rilevante riguarda la soppressione del precedente limite di 100.000 euro per il trasporto merci su strada, previsto dal Regolamento (UE) 1407/2013, che è stato abrogato: per tali attività si applica ora il massimale generale di 300.000 euro ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831.

    Definizione soglie e triennio di riferimento – Tabella riepilogo

    Un punto centrale del messaggio è la definizione del triennio di riferimento per il calcolo degli aiuti concessi.

    Secondo l’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, il periodo da considerare è di tre anni, riferito alla stessa impresa unica.

    L’INPS chiarisce che:

    1. per i settori generale, agricolo e SIEG, il triennio corrisponde a tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto;
    2. per il settore pesca e acquacoltura, invece, il periodo è rappresentato dall’esercizio finanziario in corso e dai due precedenti

    Nozione di “impresa unica”

    Ai fini del computo complessivo degli aiuti ricevuti, il concetto di impresa unica assume un ruolo determinante.

    Rientrano in questa definizione tutte le imprese tra cui intercorre almeno una delle seguenti relazioni:

    • una impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto di un’altra;
    • una impresa nomina o revoca la maggioranza dei membri degli organi di amministrazione o direzione;
    • una impresa esercita influenza dominante su un’altra tramite contratto o statuto;
    • una impresa controlla la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con altri soci.

    Le imprese collegate indirettamente tramite una o più società intermedie sono anch’esse considerate parte della stessa impresa unica, ai fini del rispetto dei limiti “de minimis”.

    Settore Regolamento UE Massimale triennio Decorrenza nuovi aiuti Calcolo del triennio
    Settore generale Reg. (UE) 2023/2831 € 300.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione
    Servizi d’interesse economico generale (SIEG) Reg. (UE) 2023/2832 € 750.000 dal 1° gennaio 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione
    Pesca e acquacoltura Reg. (UE) 717/2014 € 40.000 dal 25 ottobre 2023 Esercizio finanziario in corso + due precedenti
    Agricoltura Reg. (UE) 1408/2013 € 50.000 dal 16 dicembre 2024 3 anni solari a ritroso dalla data di concessione

    Nota trasporto su strada: il precedente massimale di € 100.000 (Reg. 1407/2013) è abrogato; ora si applica il limite generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.

    Novità operative e modulistica aggiornata

    In applicazione dei nuovi regolamenti, l’INPS ha aggiornato la dichiarazione “de minimis” che deve essere allegata alle domande di agevolazione o incentivo rientranti nel regime agevolativo.

    Il nuovo modulo di dichiarazione è disponibile sul portale istituzionale www.inps.it , accedendo alla sezione: “Moduli” → “Aziende e Contributi” → Ricerca codice “SC105”.

    Le modifiche sono già state integrate anche nei moduli telematici gestiti tramite il Portale delle Agevolazioni, garantendo la piena operatività del sistema informatico.

    Per le istanze non supportate da un modulo online, la dichiarazione aggiornata potrà comunque essere utilizzata in formato cartaceo o digitale allegato.

    Tra gli esempi citati nel messaggio, rientra l’incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012, che continua a beneficiare del regime “de minimis” ma con le nuove soglie comunitarie applicabili

    L’aggiornamento della modulistica risponde all’esigenza di uniformare i modelli dichiarativi e assicurare la coerenza normativa tra le diverse tipologie di aiuti. Le imprese e i consulenti sono pertanto invitati a verificare la corretta applicazione delle nuove soglie prima della presentazione delle domande.

    Grazie all’aggiornamento della dichiarazione “de minimis”, disponibile anche per le domande prive di modulo telematico, le imprese possono ora presentare le istanze con modelli allineati ai più recenti criteri europei, garantendo così un sistema di incentivi più chiaro, coerente e affidabile.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati

    Il DM 7 agosto 2025 disciplina le regole per richiedere l'agevolazione ormai nota come Conto Termico 3.0

    In particolare tra le regole, vediamo cosa si prevede per le componenti ricondizionate.

    Conto termico 3.0: cosa prevede per i beni ricondizionati

    Il Conto termico 3.0 riconosce piena dignità al riuso tecnologico, valorizzando il ricondizionamento come pratica virtuosa di economia circolare.

    In particolore all'art 10 del Decreto in oggetto tra le condizioni di ammissibilità alla agevolazione, al comma 4 è previsto che sono ammissibili gli interventi che utilizzano esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione o ricondizionati, i quali devono essere correttamente dimensionati, sulla base della normativa tecnica di settore, in funzione dei reali fabbisogni di energia termica asseverati da un tecnico abilitato.

    L'art 2 dello stesso decreto stabilisce che  per apparecchio o componente ricondizionato si intende: un prodotto, o parte di esso, già immesso nel mercato, che, dopo essere stato dismesso, è stato sottoposto ad azioni di pulizia, manutenzione, eventuale riparazione e infine testato al fine di ripristinarne la funzionalità e le prestazioni originarie, così da poter essere riutilizzato per lo scopo previsto senza modifiche sostanziali, contribuen-do a promuovere l’economia circolare e la riduzione dei rifiuti, in linea con gli obiettivi di sostenibilità UE.
    Il fabbricante, ovvero l’operatore, che effettua il ricondizionamento è responsabile di verificare la conformità del componente ricondizionato alle specifiche normative di prodotto e alle disposizioni legislative applicabili, prima di immetterlo nuovamente sul mercato come apparecchio ricondizionato o che contiene componenti ricondizionati.

    A titolo di esempio gli apparecchi ricondizionati potranno essere impiegati negli interventi come la sostituzione di:

    • impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore;
    • caldaie a biomassa o sistemi ibridi;
    • installazione di pannelli solari termici o sistemi di solar cooling;
    • sostituzione di scaldacqua elettrici con modelli più efficienti;
    • realizzazione di interventi di isolamento termico e automazione energetica degli edifici.

    L’uso di componenti ricondizionati non è solo una scelta ecologica ma anche economicamente vantaggiosa. 

    Tali componenti avranno un prezzo più basso rispetto ai beni nuovi e potranno ottenere contributi fino al 65% del costo sostenuto, a condizione che l’intervento porti a una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% o del 20% in caso di interventi combinati da certificare da un tecnico abilitato, che redige due attestati di prestazione energetica, in forma asseverata.

    Il ricondizionatore o il produttore che rimette sul mercato i beni ha la responsabilità di garantirne la conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, assicurando che le prestazioni siano equivalenti a quelle di un apparecchio nuovo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati

    Il Conto termico 3.0, agevolazione molto attesa, è disciplianta dal DM 7 agosto 2025.

    Ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso mediante prenotazione del bonus prima della realizzazione degli interventi agevolati, si accede alla misura con una richiesta presentata, non oltre 90 giorni, dopo la conclusione dei lavoro ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lett a) primo periodo dello stesso decreto.

    Conto termico 3.0: i termini a inteventi ultimati

    In particolare, ai sensi dell'articolo 14 del DM 7 agosto ai fini dell’accesso agli incentivi il soggetto responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portal termico, attraverso la scheda-domanda.

    L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

    • a) tramite accesso diretto: la richiesta deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, pena la non ammissibilità ai medesimi incentivi. La dilazione dei pagamenti può protrarsi fino a centoventi giorni, ad esclusione dei pagamenti per le prestazioni professionali di cui all’art. 6, comma 1, lettera i) e all’art. 9, comma 1, lettera c). Esclusivamente per i soggetti privati, è ammessa una dilazione dei pagamenti per un periodo maggiore a centoventi giorni, a condizione che l’ultima quota pagata sia superiore al 10% della spesa totale sostenuta per la realizzazione dell’intervento;
    • b) tramite prenotazione (opzione riservata alla PA): i soggetti ammessi di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) e all’art. 7, comma 1, lettera a) che operano direttamente o attraverso la ESCO che agisce per loro conto per i successivi punti ii. e iii., trasmettono al GSE una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo.La richiesta di prenotazione può essere presentata al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
      • i. presenza di una diagnosi energetica e di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno degli interventi ricompresi nella diagnosi energetica e coerenti con le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. Nel caso in cui si dichiari di avvalersi di un contratto di prestazione energetica, lo schema tipo dello stesso è allegato all’atto amministrativo. Per gli edifici interessati da eventi di calamità naturale, in deroga all’obbligo di presentazione della diagnosi energetica, è possibile inviare il progetto esecutivo;
      • ii. presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile;
      • iii. presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato per la riqualificazione energetica dei sistemi interessati da cui poter desumere le spese ammissibili previste per l’intervento proposto, nel caso in cui l’amministrazione pubblica sia il soggetto responsabile. Alla domanda è allegata, oltre a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo con riferimento all’intervento da eseguire, copia del contratto firmato da entrambe le parti ed immediatament esecutivo dalla data del riconoscimento della prenotazione dell’incentivo da parte del GSE;
      • iv. presenza di un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

    Nel caso di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione, lo stesso GSE procede ad impegnare a favore del richiedente la somma corrispondente all’incentivo spettante da intendersi come massimale a preventivo. 

    Conto termico 3.0: cosa fare dopo la prenotazione nel caso della PA

    L’atto di conferma della prenotazione rilasciato dal GSE costituisce impegno all’erogazione delle risorse fermo restando, a tal fine, il rispetto delle

    condizioni

    In particolare, ove espressamente previsto nel contratto di cui al comma 2, lettera b), punto ii., l’amministrazione pubblica richiedente può chiedere che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richie sta. 

    Alla procedura d’accesso, è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore al 50% di quanto previsto all’art. 3, comma 2, e, a tal fine, il GSE accetta le domande presentate secondo tale modalità fino al sessantesimo giorno successivo al raggiungimento di tale contingente di spesa, provvedendo a dare evidenza sul proprio sito internet del volume di risorse impegnate a tale scopo.

    Sempre relativamente alla prenotazione, opzione riservata alla PA, Nei casi di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, la scheda-domanda è firmata dal soggetto responsabile e contiene l’impegno ad eseguire o affidare i lavori nei termini previsti dal contratto o dal provvedimento o altro atto amministrativo di cui al comma 2 del presente articolo. 

    A pena di decadenza dal diritto alla prenotazione dell’incentivo, il soggetto responsabile:

    • a) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punto i.:
      • i. entro diciotto mesi a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;
      • ii. entro dodici mesi dalla data di presentazione al GSE della dichiarazione che attesti l’avvio dei lavori di cui al punto precedente, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la conclusione dei lavori di realizzazione dell’intervento previsto. Tale termine è esteso a trentasei mesi nel caso degli interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettera d);
    • b) nei casi in cui al comma 2, lettera b), punti ii. e iii. e iv.:
      • i. entro novanta giorni a decorrere dalla data di accettazione, da parte del GSE, della prenotazione dell’intervento, presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l’avvio dei lavori per la realizzazione dell’intervento previsto;

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Accreditamento INPS 2025 per centri medici e laboratori

    È stato pubblicato il nuovo Avviso di accreditamento 2025 dell'INPS   rivolto a strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento di programmi di screening sanitari rivolti alla prevenzione e diagnosi precoce di patologie oncologiche e cardiovascolari.

    L’iniziativa, promossa dall’INPS, mira a potenziare la rete di strutture sanitarie qualificate e a offrire agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (cosiddetto Fondo Credito) la possibilità di usufruire di contributi agevolati per controlli e visite specialistiche preventive.

    Termini e modalità per le domande

    Le strutture sanitarie pubbliche e private interessate potranno presentare domanda di accreditamento dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2025 alle ore 12:00 del 31 marzo 2026, esclusivamente in modalità telematica.

    L’invio dovrà essere effettuato tramite il servizio online “Screening patologie oncologiche e cardiovasculopatie: accreditamento strutture sanitarie”, disponibile sul portale INPS.

    Potranno partecipare centri medici, ambulatori polispecialistici e laboratori di analisi in possesso di:

    • personale medico specializzato nelle discipline oggetto degli screening;
    • strumentazioni idonee per l’esecuzione di test e diagnosi;
    • autorizzazioni e requisiti sanitari previsti dalla normativa vigente.

    Una volta accreditate, le strutture saranno inserite nell’elenco ufficiale degli operatori abilitati presso cui i beneficiari potranno utilizzare i voucher rilasciati dall’Istituto.

    Qui  il testo dell'Avviso.

    Screening sanitari e voucher INPS

    L’iniziativa rientra nel più ampio programma di prevenzione sanitaria e promozione della salute dedicato agli iscritti alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali.

    Gli aderenti potranno ricevere contributi sotto forma di voucher elettronici, dotati di QR-Code, da utilizzare presso le strutture accreditate per eseguire visite e controlli preventivi.

    Il sistema dei voucher è pensato per:

    • facilitare l’accesso a screening oncologici e cardiovascolari di qualità;
    • ridurre i tempi di attesa e favorire la diagnosi precoce;
    • promuovere la cultura della prevenzione sanitaria tra i lavoratori e i pensionati pubblici.

    Cos’è la Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali (Fondo Credito)

    la Gestione Unitaria è un fondo a carattere creditizio e sociale istituito presso l’INPS per offrire prestazioni integrative rispetto a quelle strettamente previdenziali.

    Nasce per sostenere dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione attraverso servizi, agevolazioni economiche e iniziative di welfare in ambiti come credito, istruzione, salute e benessere.

    Origini e finalità

    Istituita con la legge n. 662 del 1996, la Gestione Unitaria (ex gestione INPDAP) opera in forma autonoma e autofinanziata, senza oneri per il bilancio dello Stato.

    Le risorse provengono da un contributo mensile a carico degli iscritti e dai rendimenti delle attività del Fondo stesso.

    La finalità principale è quella di migliorare la qualità della vita dei dipendenti pubblici e dei pensionati, offrendo strumenti di sostegno economico e sociale accessibili, complementari rispetto alle tradizionali prestazioni previdenziali.

    La Gestione Unitaria non eroga solo prestiti o mutui, ma finanzia anche iniziative sociali e sanitarie.

    Tra i principali ambiti di intervento rientrano:

    • credito agevolato, per l’acquisto della prima casa o per esigenze personali;
    • sostegno allo studio, tramite borse di studio e contributi per la formazione;
    • progetti di welfare sanitario, come campagne di prevenzione e diagnosi precoce;
    • iniziative culturali e ricreative, soggiorni per anziani e programmi di benessere.

    L’avviso di accreditamento 2025 per gli screening oncologici e cardiovascolari rappresenta un’estensione di queste finalità, con un’attenzione specifica alla tutela della salute pubblica e alla diagnosi precoce di malattie gravi.

    Opportunità per le strutture sanitarie private accreditate

    Per i centri medici e gli ambulatori polispecialistici, l’accreditamento rappresenta un’importante opportunità di collaborazione con l’INPS.
    Le strutture selezionate entreranno a far parte del circuito ufficiale di erogazione dei voucher, ampliando la propria utenza con l’accesso diretto ai lavoratori e pensionati pubblici iscritti al Fondo.

    Essere accreditati comporta inoltre:

    • visibilità attraverso i canali informativi dell’Istituto;
    • accesso a un bacino stabile di utenti con contributo già riconosciuto;
    • garanzia di pagamento tramite il sistema di voucher elettronico da parte dell'istituto.

    È quindi un’opportunità sia economica che reputazionale per gli operatori sanitari, che potranno inserirsi in un programma di prevenzione di rilievo nazionale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autoproduzione energia PMI da rinnovabili: proroga al 10 novembre

    Con DD del 29 settembre il MIMIT proroga al 10 novembre l'invio delle domande per la misura agevolativa per le PMI relativa alla autoproduzioni di enerhia da fonti rinnovabili.

    Ricordiamo che la scadenza originaria era oggi 30 settembre.

    Le regole della misura agevolativa sono state fissate con il Decreto 30 giugno che ha fissato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di investimento coerenti con le finalità della Misura 7, Investimento 16 – Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI, finanziato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

    Il medesimo decreto disciplina, altresì, gli schemi di presentazione della domanda di agevolazione nonché l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria, nonché gli ulteriori elementi atti a definirne i criteri di ammissibilità.

    Le risorse residue – rivenienti dall’attuazione dello sportello agevolativo disciplinato dal decreto 14 marzo 2025 – destinate alla misura sono 178.668.093,00 euro, di cui il 40% riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese.

    Autoproduzione energia PMI da fotovoltaico: beneficiari

    Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI operanti sull’intero territorio nazionale, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. 

    Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: interventi ammessi

    La misura “Sostegno per l’autoproduzione di energia da Fonti Rinnovabili nelle Pmi – FER” prevede un regime di agevolazioni, concesse sotto forma di contributo in conto impianti, per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica ricavata da impianti solari fotovoltaici o minieolici, per l’autoconsumo immediato e per sistemi di accumulo/stoccaggio dell’energia dietro il contatore per autoconsumo differito,

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a graduatoria e assegnate ai programmi di investimento realizzati per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 (trentamila) e non superiore a euro 1.000.000,00 (un milione) nella misura massima del:

    • 30% per le medie imprese;
    • 40% per le micro e piccole imprese;
    • 30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;
    • 50% per la diagnosi energetica.

    Autoproduzione di energia PMI da fotovoltaico: domande di agevolazione entro il 10 novembre

    La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 12.00 del giorno 8 luglio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 novembre (termine originario 30 settembre prorogato con DD MIMIT del 29 settembre).

    Il Soggetto Attuatore provvede, con congruo anticipo rispetto alla predetta data di apertura dello sportello, a rendere disponibili nel proprio sito internet e su quello del MIMIT i modelli e le modalità in base alle quali deve essere redatta la domanda di agevolazione e la documentazione da allegare alla stessa.
    L’accesso alla piattaforma informatica:

    • a) prevede l’identificazione e l’autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
    • b) è riservato al rappresentante legale dell’impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo Transizione industriale: nuovo sportello dal 17 settembre

    Con decreto direttoriale MIMIT del 18 luglio, si attiva il nuovo sportello per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, in attuazione dell’investimento M2C2 – 5.1, sottoinvestimento 1 del Pnrr.

    Le domande potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 17 settembre alle ore 12:00 del 10 dicembre 2025, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.

    Le risorse disponibili ammontano a circa 135 milioni, somma residua non utilizzata nella precedente edizione del bando (decreto direttoriale 23 dicembre 2024), a valere sullo strumento agevolativo del Fondo per il sostegno alla transizione industriale, che ha l’obiettivo di incentivare l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici. 

    Tale importo potrà essere eventualmente incrementato con ulteriori risorse, anche di provenienza comunitaria.

    Fondo Transizione industriale: riepilogo delle regole

    Il MIMIT ricorda che gli investimenti oggetto di agevolazione devono prevedere costi ammissibili compresi tra 3 e 20 milioni di euro e riguardare interventi finalizzati a: 

    • efficientamento energetico, 
    • produzione di energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione o di idrogeno rinnovabile per autoconsumo, 
    • riduzione del consumo di acqua, della quantità di materie prime e semilavorati utilizzati e/o dei rifiuti conferiti in discarica. 

    L’intensità dell’aiuto sarà modulata in funzione della natura e della localizzazione dell’investimento, oltre che della tipologia dei costi.

    Sono previste due riserve specifiche in favore dei progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (il 40% delle risorse stanziate) e delle imprese energivore (il 50% delle risorse stanziate).

    Ai fini dell’ammissibilità, è richiesta la presentazione di una relazione tecnica in forma di perizia asseverata, redatta secondo lo schema disponibile sul sito di Invitalia e potrà essere predisposta da: 

    • geologi, 
    • ingegneri e periti industriali, anche facenti parte dell’organico della società richiedente, iscritti all’ordine professionale di riferimento; 
    • esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo; 
    • società di servizi energetici (ESCO) certificate secondo la norma UNI CEI 11352 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo; 
    • i legali rappresentanti dei soggetti richiedenti le agevolazioni, limitatamente ai propri programmi di investimento che si intendono porre in essere all’interno del perimetro del sistema di gestione dell’energia, per il quale è stata ottenuta la certificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO50001 da un Organismo accreditato per lo specifico scopo.

    Al momento della presentazione della domanda, unitamente al possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con gli obblighi previsti dal decreto legge 31 marzo 2025, n. 39,Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

    Attenzione al fatto che a differenza del precedente bando, non è più concessa la possibilità di richiedere l’attivazione nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Ucraina, regime ormai prossimo alla scadenza (31/12/2025).

    Al termine dell'attività istruttoria, e tenuto conto delle risorse disponibili, Invitalia redigerà una graduatoria entro 120 giorni dalla chiusura dello sportello.

    La graduatoria indicherà le domande ammissibili e finanziabili, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi, nonché le domande non ammissibili

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025

    Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.

    Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.

    La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.

    Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.

    Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.

    Di seguito il riepilogo delle regole.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari

    Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:

    • ATECO 13 (Industrie Tessili);
    • ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione

    Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:

    • a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
    • b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
      1. nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
      2. nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).

    Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).

    Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.

    Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili

    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.

    I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).

    Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:

    • a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
    • b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
    • c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
    • d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
    • e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
    • f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
      1. spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
      2. strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

    Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento

    Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:

    • "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
    • "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.

    Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.

    Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.

    Le spese dovranno riguardare:

    • l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
    • la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari; 
    • l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera; 
    • attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.

    Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

    Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.

    Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno

    I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
    Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.

    Dal sito di invitalia si legge che:
    • dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
    • la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.

    A tal fine è necessario:

    • essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
    • accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
    • disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

    L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.

    A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.

    Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”. 

    Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

    Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.