• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021

    Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente

    Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
    Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.

    Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
    entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    I dati di cui si tratta sono:

    • a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    • b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
    • c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
    • d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
    • e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
    • f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
    • g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.

    Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate

    Con Risposta a interpello n 128 del 13 maggio le Entrate replicano a dubbi di un armatore che vorrebbe sapere se è soddisfatto il requisito della territorialità per i beni installati su una nave battente bandiera italiana ma in nagivazione spesso fuori dalle acque territoriali e che vorrebbe per questi bene godere del bonus investimenti 4.0.

    Vediamo il dettaglio e la replica delle Entrate.

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: idettagli dell’interpello

    La società Alfa S.r.l. ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità al credito d’imposta 4.0 per un investimento in beni strumentali nuovi installati a bordo di una nave. 

    L’investimento riguarda attrezzature considerate rientranti negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), ammissibili al beneficio fiscale previsto dalle Leggi di Bilancio 2020 (art. 1, commi 185 e ss., L. 160/2019) e 2021 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020).

    Tali beni sono collocati su una nave registrata nel Registro Internazionale Italiano, che opera in gran parte in acque internazionali. 

    La normativa richiede che i beni agevolabili siano destinati a “strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

    Il quesito dell’azienda, quindi, è se la nave e quindi i beni a bordo possano essere considerati come parte integrante di una struttura produttiva italiana, nonostante l’operatività extra-territoriale.

    La società ha evidenziato che:

    • la nave è di bandiera italiana ed è iscritta nei registri nazionali;
    • è inserita nel bilancio d’esercizio della società;
    • è gestita e controllata da una struttura operativa italiana, con personale dedicato alla pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività;
    • svolge un ruolo centrale nella catena produttiva dell’impresa.

    Il Codice della Navigazione e alcune pronunce della Corte costituzionale riconoscono alle navi italiane, anche in alto mare, lo status di “territorio italiano”. 

    Inoltre,vengono indicate precedenti documenti di prassi in cui l’Agenzia ha considerato le navi con strutture organizzative e tecniche complesse come “strutture produttive” a pieno titolo.

    Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: la replica delle entrate

    L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione dell'istante confermando che nel caso specifico è possibile considerare soddisfatto il requisito territoriale per l’accesso al credito d’imposta 4.0.

    Tuttavia, l’Amministrazione ha precisato che tale valutazione è condizionata dalla presenza di una serie di elementi di fatto ben circostanziati, che nel caso di specie appunto sono soddisfatti.

    Il solo fatto che la nave sia iscritta in Italia o che i beni siano contabilizzati nel bilancio della società non è sufficiente. 

    È necessario un legame concreto con una struttura produttiva “a terra” situata nel territorio nazionale. 

    In questo caso, l’istanza descrive in modo dettagliato che l’attività della nave è pianificata, gestita e controllata da un team italiano, e che l’impresa utilizza la nave come elemento centrale del proprio ciclo produttivo.

    L’Agenzia richiama anche la propria prassi pregressa, in particolare riferita a crediti d’imposta analoghi per investimenti in beni mobili, come le navi, che operano in ambito marittimo. 

    Già in tali casi si era evidenziata la necessità che i beni mobili fossero integrati all’interno di un’organizzazione aziendale nazionale per poter beneficiare dell’agevolazione.

    In conclusione, l’Agenzia ritiene che, sulla base dei fatti rappresentati da Alfa S.r.l., si possa ritenere integrato il requisito territoriale previsto dalle normative sopra citate

    La nave e i beni ivi installati sono parte di una struttura produttiva riconducibile al territorio italiano. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Aiuti Filiera del Legno: domande dal 15 maggio

    Con Decreto interministeriale del 20 febbraio si pubblicano le regole per gli aiuti alla Filiara del Legno.

    In particolare, il decreto, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 206/2023, disciplina le modalità di accesso alle risorse stanziate dal medesimo articolo 8 per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.

    Con Decreto del 4 aprile sono state fisssate le regole per le domande, vediamo i dettagli.

    Aiuti Filiera del Legno: sintesi delle regole per le domande

    Il MIMIT avvisa della pubblicazione delle regole, con decreto, per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive, nonché della filiera della prima lavorazione del legno

    Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, ha firmato – d’intesa con i ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – il decreto interministeriale che, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023), mette in campo 25 milioni di euro per la misura.

    Le risorse saranno così suddivise:

    • 5 milioni di euro in contributi a fondo perduto alle Regioni per il sostegno e lo sviluppo della vivaistica forestale;
    • 20 milioni di euro per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, di cui 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni con finanziamenti agevolati.

    Il 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese.

    Le spese ammissibili dovranno essere comprese tra i 50.000 e i 600.000 euro.

    Attenzinoe al fatto che le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti in un successivo provvedimento direttoriale e Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.

    Le Regioni interessate alla vivaistica forestale potranno presentare la domanda al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto. 

    Per quanto riguarda il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, potranno beneficiare delle agevolazioni:

    • le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura (codici ATECO 02.20 e 02.40.00)
    • le imprese operanti nella filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 16.11, 16.12 e 16.21), a condizione che la produzione non sia destinata all’utilizzo energetico.

    Le agevolazioni saranno concesse a fronte della realizzazione di programmi funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, costituiti da investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relativi a: 

    • mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali (esclusi acquisti di attrezzature minute, di consumo e motoseghe); mezzi mobili, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno;
    • software e hardware strettamente funzionali alla digitalizzazione e all’evoluzione tecnologica del processo produttivo.

    Aiuti imprese del legno: domande 15 maggio

    Le domande di agevolazione di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore Invitalia.it pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica
    individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese.

    All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    DL “Bollette” convertito in GU: contributi per il settore sportivo

    È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2025 il testo della legge 60 2025, di conversione del DL 19/2025  (Decreto “Bollette” o "Energie"), recante misure urgenti in materia di energia, trasparenza dei mercati e tutela dei consumatori. Le norme sono quindi definitivamente in vigore.

    Il provvedimento, articolato in sei articoli e numerosi commi aggiuntivi, è stato significativamente integrato durante l’iter alla Camera, con  modifiche alle  misure per il sostegno energetico alle famiglie e imprese, maggiore trasparenza contrattuale nel mercato libero e interventi per la promozione delle energie rinnovabili e dell’autoconsumo.

    Leggi anche Nuovo decreto Energia 2025 convertito in legge

    DL Bollette convertito: Sostegno agli impianti sportivi energivori

    L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, introduce una misura mirata al contenimento dei costi energetici nel settore sportivo.

    In particolare la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Le risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per:

    • impianti natatori,
    • piscine energivore

    gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs. 39/2021).

    Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in concerto con il MEF e i ministri competenti. 

    L’adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.

    La copertura dell’intervento è garantita: per 5.238.000 euro, mediante il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009,

    mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.

    Le altre novità per i privati: Bonus bollette , elettrodomestici, CER

    Com'è noto il DL 19 2025 interviene anche con altre agevolazioni verso le famiglie e le imprese.

    Si conferma nella legge di conversione per il 2025 un contributo straordinario di:

    • 200 euro per le forniture di energia elettrica a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro, 
    • e di 400 euro per le famiglie con ISEE netro il 9530 euro, già beneficiarie dei bonus sociali mensili,

    per un impatto stimato pari a 1,6 miliardi di euro. 

    Il bonus sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Sempre nell’ambito dell’articolo 1, è stata modificata a disciplina attuativa del bonus elettrodomestici, con l'eliminazione del click day e  la definizione di una procedura informatizzata tramite PagoPA e gestione dei controlli a cura di Invitalia.

    In tema di Comunità energetiche rinnovabili  sono stati introdotti:

    • l’allargamento della platea dei soggetti ammessi come membri delle comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis);
    • la regolazione degli incentivi per gli impianti attivi prima dell’entrata in vigore del decreto CACER (art. 1-ter);
    • il rafforzamento delle garanzie a favore della CSEA per il recupero crediti (art. 1-quater).

    Per i clienti vulnerabili si dispone lo slittamento del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027, posticipando la sua entrata in vigore rispetto alla fine del mercato a tutele graduali. Novità importanti riguardano inoltre

    • la tutela rafforzata per i clienti vulnerabili, anche in assenza di scelta di fornitore,
    • e l’impignorabilità degli immobili di proprietà per debiti da bollette energetiche condominiali, per alcune categorie protette.

    DL Bollette: Transizione energetica e incentivi alle imprese

    Gli interventi a favore del tessuto produttivo, giudicati insufficienti dalle imprese, prevedono: 

    • lo stanziamento di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica;
    • agevolazioni per le forniture in bassa tensione sopra i 16,5 kW;
    • introduzione dei contratti per differenza a due vie (art. 3-ter), volti a stabilizzare la remunerazione dei produttori di energia rinnovabile.

    Inoltre, sono stati ampliati:

    • i soggetti finanziabili dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (art. 3-quater),
    • le procedure semplificate per impianti di accumulo termomeccanico (art. 3-sexies).

    Fringe benefits e veicoli in uso promiscuo

    In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della disciplina vigente fino al 2024 per la tassazione dei fringe benefits relativi a veicoli in uso promiscuo ai dipendenti:

    • concessi tra il 2020 e il 2024,
    • oppure ordinati entro il 2024 e concessi nel primo semestre 2025.

    DL Bollette: iter autorizzativi rinnovabili e tutela dei consumatori

    La conversione in legge ha inoltre snellito le procedure autorizzative per gli impianti FER, riconoscendo carattere prioritario a quelli soggetti ad autorizzazione unica statale, anche ai fini VIA-VAS.

    Con gli articoli 5 – 5-bis il decreto  convertito in legge rafforza i poteri di ARERA in materia di trasparenza delle offerte energetiche, con :

    • obbligo di modelli standardizzati per contratti e offerte,
    • sanzioni in caso di violazioni,
    • e introduzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze, con criteri di certificazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03

    Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.

    In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).

    La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.

    Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.

    Borghi Linea A: i beneficiari

    Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.

     Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.

    Borghi Linea A: spese finanziabili

    Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.

    Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

    La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

    L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

    Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

    Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

    Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

    Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

    L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

     L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

    Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

    La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

    L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

    Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

     Tabella di riepilogo 

    Requisiti Dettagli
    Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
    Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
    Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
    Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
    Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
    Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
    Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili

    Con Risposta a interpello n 60/2025 le Entrate hanno replicato a dubbi sull'applicabilità del credito di imposta 4.0.

    In particolare, la replica è ad una impresa istante che ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva, pagando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.

    Nel corso del 2022 durante la realizzazione di tale impianto, l'impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all'Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.

    L'installazione dell'intera linea produttiva, comprensiva quindi del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto. 

    Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell'anno 2022 e non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto.

    Pertanto l'impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del “credito d’imposta 4.0” per i due investimenti effettuati e in particolare domanda quale sia la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per tali interventi. 

    Precisa a tal proposito che il versamento dell'acconto per la prenotazione, copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere al beneficio.

    Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili

    Al caso di specie l'Agenzia ha replicato che il credito d’imposta in esame è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato. 

    Dopo l'analisi della normativa di riferimento a partire dalla legge di Bilancio 2020 che ha dato il via all’agevolazione fino alla proroga e alla rimodulazione, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) viene chiarito che relativamente alle percentuali di fruibilità del credito si ricorda che: “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);

    per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.

    Pertanto l'Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell'impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetti nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056 della legge n. 178/2020).

    Per l’investimento nel macchinario 2 e oneri accessori l’impresa potrà fruire del credito d’imposta nella misura del 40%, (articolo 1, comma 1057 della legge n. 178/2020) trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione.

    Nei confronti degli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l'impianto sia il secondo macchinario, potrà fruire del credito nella misura del 40%.