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Credito ZLS 2025: via alle domande dal 22 maggio
Con il Provvedimento n 153474/2025 le Entrate dettano le regole per richiedere il credito di imposta per le ZLS.
ll provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 3, comma 14-novies, del decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i modelli di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle Zone Logistiche Semplificate con le relative istruzioni.
Credito ZLS 2025: la comunicazione da inviare dal 22 maggio
Gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024 comunicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 relative all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle ZLS.
La Comunicazione è inviata dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZLS2025”, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.
Attenzione al fatto che con la Comunicazione possono essere indicati anche:
- a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024. Resta fermo che le spese ammissibili sono solo quelle sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025;
- b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima dell’8 maggio 2024, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 60 del 2024, o, se successiva, della data del DPCM istitutivo della ZLS nella quale è stato effettuato l’investimento) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine, ossia entro il 23 giugno, e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.Credito ZLS: la comunicazione integrativa entro il 15 novembre
La comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto legge deve essere inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dai soggetti interessati per attestare l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti effettuati.
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Fondo Nazionale del Made in Italy: operativo il decreto MEF 25 febbraio 2025
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2025, entra ufficialmente in vigore il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2025, che disciplina il funzionamento del Fondo nazionale del Made in Italy (FNMI).
Il decreto attua quanto previsto dall’art. 4 della Legge 206/2023 e successive modifiche, definendo obiettivi, modalità operative, soggetti gestori e criteri di intervento del Fondo.
Il FNMI ha l’obiettivo di sostenere le imprese italiane strategiche e attrarre investimenti, pubblici e privati, in filiere ad alto valore aggiunto, favorendo processi di transizione, innovazione e sviluppo sostenibile del tessuto industriale nazionale.
Dotazione e struttura del Fondo: due veicoli di investimento
La dotazione iniziale del FNMI è fissata in 900 milioni di euro, ripartiti su due distinti strumenti:
- il Fondo Real Asset (FRA) con 300 milioni di euro per investimenti immobiliari strumentali
- e il Fondo Imprese (FI) con 600 milioni di euro per operazioni di private equity.
Entrambi sono fondi alternativi italiani (FIA) e prevedono la partecipazione obbligatoria di investitori privati per almeno un importo pari alla dotazione pubblica. I veicoli sono gestiti da Società di Gestione del Risparmio italiane:
- Investimenti Immobiliari Italiani SGR per il FRA,
- mentre per il FI il gestore sarà selezionato tramite procedura pubblica.
Ambiti strategici e imprese beneficiarie
Gli investimenti del FNMI si concentrano su filiere strategiche dell’industria italiana, con priorità a settori come l’approvvigionamento e riciclo delle materie prime critiche, in linea con gli obiettivi di politica industriale nazionale.
Possono accedere al Fondo le imprese costituite in forma di società di capitali (comprese le cooperative), con sede in Italia, escluse quelle operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo. È richiesta solidità patrimoniale, potenzialità di crescita e assenza di cause ostative (es. procedure concorsuali, condanne dei legali rappresentanti).
Per il Fondo FRA, sono ammissibili anche investimenti indiretti in asset immobiliari strategici, pubblici e privati, purché strumentali allo sviluppo delle imprese target.
Interventi del Fondo FRA: asset immobiliari strumentali
Il Fondo Real Asset (FRA) è finalizzato a investire indirettamente in beni immobiliari (pubblici o privati), strumentali alle attività di imprese strategiche italiane.
Modalità di intervento:
- Investimenti indiretti in beni immobiliari attraverso “Fondi Target” immobiliari.
- Coinvolgimento di investitori privati, in rapporto almeno paritario con il pubblico.
- Possibilità di affitto o concessione d’uso degli asset alle imprese target, dopo regolarizzazione.
Settori prioritari:
- Materie prime critiche.
- Filiere industriali strategiche, definite dal Comitato tecnico.
Strumenti finanziari ammessi:
- Quote patrimoniali, strumenti partecipativi, leasing, vendor loan, contratti di godimento.
Interventi del Fondo FI: sostegno alla crescita via private equity
Il Fondo Imprese (FI) è orientato a finanziare direttamente o indirettamente imprese italiane strategiche, tramite strumenti di private equity, anche mediante la costituzione o la sottoscrizione di fondi tematici.
Modalità di intervento:
- Investimenti diretti in capitale di rischio (quote, strumenti partecipativi).
- Partecipazione in fondi di investimento diretti e indiretti (fondo di fondi – FOF).
- Coinvolgimento obbligatorio di investitori privati fino al 50% dell’investimento.
Beneficiari:
- Società di capitali (anche cooperative), non finanziarie, con sede in Italia.
- Imprese con solidità patrimoniale e potenziale di crescita.
Vincoli e garanzie:
- Rispetto dei criteri ESG e della finanza responsabile.
- Obbligo di rendicontazione al Ministero e controlli sulla gestione del fondo.
Governance, controlli e principio di finanza responsabile
Il coordinamento del FNMI è affidato a un Comitato tecnico strategico istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con rappresentanti di vari ministeri e delle Regioni. Questo organismo definisce le strategie d’investimento, controlla l’operato dei gestori e valuta gli impatti economici e settoriali degli interventi. Il decreto stabilisce inoltre che gli investimenti devono avvenire a condizioni di mercato e in conformità alle normative UE in materia di aiuti di Stato. Viene infine introdotto l’obbligo per i gestori di adottare politiche ESG e pratiche di finanza responsabile, integrando criteri ambientali, sociali e di governance nei processi di investimento.
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Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: ok Entrate
Con Risposta a interpello n 128 del 13 maggio le Entrate replicano a dubbi di un armatore che vorrebbe sapere se è soddisfatto il requisito della territorialità per i beni installati su una nave battente bandiera italiana ma in nagivazione spesso fuori dalle acque territoriali e che vorrebbe per questi bene godere del bonus investimenti 4.0.
Vediamo il dettaglio e la replica delle Entrate.
Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: idettagli dell’interpello
La società Alfa S.r.l. ha richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sull’ammissibilità al credito d’imposta 4.0 per un investimento in beni strumentali nuovi installati a bordo di una nave.
L’investimento riguarda attrezzature considerate rientranti negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016), ammissibili al beneficio fiscale previsto dalle Leggi di Bilancio 2020 (art. 1, commi 185 e ss., L. 160/2019) e 2021 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020).
Tali beni sono collocati su una nave registrata nel Registro Internazionale Italiano, che opera in gran parte in acque internazionali.
La normativa richiede che i beni agevolabili siano destinati a “strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Il quesito dell’azienda, quindi, è se la nave e quindi i beni a bordo possano essere considerati come parte integrante di una struttura produttiva italiana, nonostante l’operatività extra-territoriale.
La società ha evidenziato che:
- la nave è di bandiera italiana ed è iscritta nei registri nazionali;
- è inserita nel bilancio d’esercizio della società;
- è gestita e controllata da una struttura operativa italiana, con personale dedicato alla pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività;
- svolge un ruolo centrale nella catena produttiva dell’impresa.
Il Codice della Navigazione e alcune pronunce della Corte costituzionale riconoscono alle navi italiane, anche in alto mare, lo status di “territorio italiano”.
Inoltre,vengono indicate precedenti documenti di prassi in cui l’Agenzia ha considerato le navi con strutture organizzative e tecniche complesse come “strutture produttive” a pieno titolo.
Credito d’imposta 4.0 anche per beni su navi: la replica delle entrate
L’Agenzia delle Entrate ha accolto l’interpretazione dell'istante confermando che nel caso specifico è possibile considerare soddisfatto il requisito territoriale per l’accesso al credito d’imposta 4.0.
Tuttavia, l’Amministrazione ha precisato che tale valutazione è condizionata dalla presenza di una serie di elementi di fatto ben circostanziati, che nel caso di specie appunto sono soddisfatti.
Il solo fatto che la nave sia iscritta in Italia o che i beni siano contabilizzati nel bilancio della società non è sufficiente.
È necessario un legame concreto con una struttura produttiva “a terra” situata nel territorio nazionale.
In questo caso, l’istanza descrive in modo dettagliato che l’attività della nave è pianificata, gestita e controllata da un team italiano, e che l’impresa utilizza la nave come elemento centrale del proprio ciclo produttivo.
L’Agenzia richiama anche la propria prassi pregressa, in particolare riferita a crediti d’imposta analoghi per investimenti in beni mobili, come le navi, che operano in ambito marittimo.
Già in tali casi si era evidenziata la necessità che i beni mobili fossero integrati all’interno di un’organizzazione aziendale nazionale per poter beneficiare dell’agevolazione.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che, sulla base dei fatti rappresentati da Alfa S.r.l., si possa ritenere integrato il requisito territoriale previsto dalle normative sopra citate.
La nave e i beni ivi installati sono parte di una struttura produttiva riconducibile al territorio italiano.
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Aiuti Filiera del Legno: domande dal 15 maggio
Con Decreto interministeriale del 20 febbraio si pubblicano le regole per gli aiuti alla Filiara del Legno.
In particolare, il decreto, in attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 8, comma 2, della legge n. 206/2023, disciplina le modalità di accesso alle risorse stanziate dal medesimo articolo 8 per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e gli investimenti per la vivaistica forestale, nonché la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno, attraverso l’incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio.
Con Decreto del 4 aprile sono state fisssate le regole per le domande, vediamo i dettagli.
Aiuti Filiera del Legno: sintesi delle regole per le domande
Il MIMIT avvisa della pubblicazione delle regole, con decreto, per promuovere lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile, sostenere la vivaistica forestale e favorire la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive, nonché della filiera della prima lavorazione del legno.
Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Sen. Adolfo Urso, ha firmato – d’intesa con i ministri dell’Economia e delle Finanze, dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, nonché dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – il decreto interministeriale che, in attuazione della Legge “Made in Italy” (206/2023), mette in campo 25 milioni di euro per la misura.
Le risorse saranno così suddivise:
- 5 milioni di euro in contributi a fondo perduto alle Regioni per il sostegno e lo sviluppo della vivaistica forestale;
- 20 milioni di euro per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, di cui 10 milioni a fondo perduto e 10 milioni con finanziamenti agevolati.
Il 60% delle risorse è riservato alle micro, piccole e medie imprese.
Le spese ammissibili dovranno essere comprese tra i 50.000 e i 600.000 euro.
Attenzinoe al fatto che le modalità e i termini per la presentazione delle domande saranno definiti in un successivo provvedimento direttoriale e Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Le Regioni interessate alla vivaistica forestale potranno presentare la domanda al Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Per quanto riguarda il rafforzamento delle imprese boschive e della filiera della prima lavorazione del legno, potranno beneficiare delle agevolazioni:
- le imprese che offrono servizi di supporto alla silvicoltura (codici ATECO 02.20 e 02.40.00)
- le imprese operanti nella filiera della prima lavorazione del legno (codici ATECO 16.11, 16.12 e 16.21), a condizione che la produzione non sia destinata all’utilizzo energetico.
Le agevolazioni saranno concesse a fronte della realizzazione di programmi funzionali all’evoluzione tecnologica e digitale dei processi produttivi e alla creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, costituiti da investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali relativi a:
- mezzi mobili e attrezzature per utilizzazioni forestali (esclusi acquisti di attrezzature minute, di consumo e motoseghe); mezzi mobili, macchinari, impianti e attrezzature per la lavorazione del legno;
- software e hardware strettamente funzionali alla digitalizzazione e all’evoluzione tecnologica del processo produttivo.
Aiuti imprese del legno: domande 15 maggio
Le domande di agevolazione di cui all’articolo 11, comma 2 del decreto 20 febbraio 2025, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito istituzionale del Soggetto gestore Invitalia.it pena l’invalidità e l’irricevibilità, a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 maggio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 10 luglio 2025.
L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. Il rappresentante legale dell’impresa richiedente potrà delegare alla compilazione della domanda una persona fisica
individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva e iscritta nel Registro delle imprese.
All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41
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Tecnologie critiche ed emergenti: domanda di aiuti dal 30 aprile
Il MIMIT Ministero delle imprese e del Made in Italy con Decreto direttoriale del 3 aprile, ha definito i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti la misura STEP (STEP PN RIC 2021-27).
Lo sportello gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. aprirà ufficialmente alle ore 10:00 del 14 maggio 2025.
Attenzione al fatto che, già a partire dal 30 aprile, i soggetti interessati potranno precompilare le domande di agevolazione utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito.
La dotazione finanziaria a disposizione della misura è di 400 milioni di euro a valere sul “Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27”.Tecnologie critiche ed emergenti: i beneficiari di STEP
I soggetti beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane e i Centri di ricerca.
Gli Organismi di ricerca, le imprese agricole e le imprese di servizi all’industria possono essere co-proponenti di un progetto congiunto con i citati soggetti.
Tecnologie critiche ed emergenti: cosa finanzia STEP
I progetti devono riguardare attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti tramite lo sviluppo delle tecnologie critiche individuate dal regolamento STEP.
I progetti, a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.1.4 – Ricerca collaborativa, devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati in forma collaborativa, secondo in alternativa una delle seguenti modalità:
- progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
- un massimo di tre soggetti proponenti, ivi compresa l’impresa capofila;
- almeno una micro, piccola o media impresa tra i soggetti proponenti;
- che ciascuno dei soggetti proponenti sostenga almeno il 10 per cento dei costi ammissibili;
- il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.
- progetto realizzato da una micro, piccola o media impresa ovvero da una piccola impresa a media capitalizzazione, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all’impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10 per cento dei costi complessivi ammissibili del progetto.
I progetti a valere sulle risorse di cui all’Azione 1.6.1 – Sostegno alle tecnologie critiche STEP devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milione di euro e non superiore a 20 milioni di euro ed avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.
L’avvio delle attività progettuali deve avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione e comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse.
I soggetti ammissibili, di qualsiasi dimensione, possono presentare progetti di ricerca e sviluppo come singolo soggetto proponente o progetti congiunti, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.
Tecnologie critiche ed emergenti: l’agevolazione per la misura STEP
Come evidenziato dallo stesso MIMIT, le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall’articolo 25 e dall’articolo 4 del regolamento GBER, nelle seguenti forme in concorso tra loro:
- nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 50 per cento dei costi e delle spese ammissibili;
- nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
- 35 per cento per le imprese di piccola dimensione;
- 30 per cento per le imprese di media dimensione;
- 25 per cento per le imprese di grande dimensione.
Attenzione al fatto che per gli Organismi di ricerca, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale pari al 60 per cento dei costi e delle spese ammissibili per attività di ricerca industriale e pari al 40 per cento dei costi e delle spese ammissibili di sviluppo sperimentale.
Tecnologie critiche ed emergenti: domande dal 14 maggio
Con Decreto direttoriale del 3 aprile, sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.
Dalle ore 10.00 del giorno 14 maggio 2025 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione.
La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 30 aprile 2025.
Allegati: - progetto realizzato congiuntamente, che preveda:
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DL “Bollette” convertito in GU: contributi per il settore sportivo
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2025 il testo della legge 60 2025, di conversione del DL 19/2025 (Decreto “Bollette” o "Energie"), recante misure urgenti in materia di energia, trasparenza dei mercati e tutela dei consumatori. Le norme sono quindi definitivamente in vigore.
Il provvedimento, articolato in sei articoli e numerosi commi aggiuntivi, è stato significativamente integrato durante l’iter alla Camera, con modifiche alle misure per il sostegno energetico alle famiglie e imprese, maggiore trasparenza contrattuale nel mercato libero e interventi per la promozione delle energie rinnovabili e dell’autoconsumo.
Leggi anche Nuovo decreto Energia 2025 convertito in legge
DL Bollette convertito: Sostegno agli impianti sportivi energivori
L’articolo 4-quinquies, aggiunto dalla Camera, introduce una misura mirata al contenimento dei costi energetici nel settore sportivo.
In particolare la norma incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2025 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, istituito dall’articolo 1, comma 369 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017). Le risorse sono destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per:
- impianti natatori,
- piscine energivore
gestiti da associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (D.lgs. 39/2021).
Le modalità e i termini di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di erogazione dei contributi saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in concerto con il MEF e i ministri competenti.
L’adozione tempestiva del decreto è finalizzata al rispetto del tetto di spesa previsto.
La copertura dell’intervento è garantita: per 5.238.000 euro, mediante il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009,
mentre la restante parte è coperta con fondi disponibili nello stesso Fondo unico.
Le altre novità per i privati: Bonus bollette , elettrodomestici, CER
Com'è noto il DL 19 2025 interviene anche con altre agevolazioni verso le famiglie e le imprese.
Si conferma nella legge di conversione per il 2025 un contributo straordinario di:
- 200 euro per le forniture di energia elettrica a favore dei clienti domestici con ISEE fino a 25.000 euro,
- e di 400 euro per le famiglie con ISEE netro il 9530 euro, già beneficiarie dei bonus sociali mensili,
per un impatto stimato pari a 1,6 miliardi di euro.
Il bonus sarà erogato nei limiti delle risorse disponibili presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).Sempre nell’ambito dell’articolo 1, è stata modificata a disciplina attuativa del bonus elettrodomestici, con l'eliminazione del click day e la definizione di una procedura informatizzata tramite PagoPA e gestione dei controlli a cura di Invitalia.
In tema di Comunità energetiche rinnovabili sono stati introdotti:
- l’allargamento della platea dei soggetti ammessi come membri delle comunità energetiche rinnovabili (art. 1-bis);
- la regolazione degli incentivi per gli impianti attivi prima dell’entrata in vigore del decreto CACER (art. 1-ter);
- il rafforzamento delle garanzie a favore della CSEA per il recupero crediti (art. 1-quater).
Per i clienti vulnerabili si dispone lo slittamento del servizio di vulnerabilità al 31 marzo 2027, posticipando la sua entrata in vigore rispetto alla fine del mercato a tutele graduali. Novità importanti riguardano inoltre
- la tutela rafforzata per i clienti vulnerabili, anche in assenza di scelta di fornitore,
- e l’impignorabilità degli immobili di proprietà per debiti da bollette energetiche condominiali, per alcune categorie protette.
DL Bollette: Transizione energetica e incentivi alle imprese
Gli interventi a favore del tessuto produttivo, giudicati insufficienti dalle imprese, prevedono:
- lo stanziamento di 600 milioni di euro al Fondo per la transizione energetica;
- agevolazioni per le forniture in bassa tensione sopra i 16,5 kW;
- introduzione dei contratti per differenza a due vie (art. 3-ter), volti a stabilizzare la remunerazione dei produttori di energia rinnovabile.
Inoltre, sono stati ampliati:
- i soggetti finanziabili dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese (art. 3-quater),
- le procedure semplificate per impianti di accumulo termomeccanico (art. 3-sexies).
Fringe benefits e veicoli in uso promiscuo
In sede di conversione è stata confermata l'applicazione della disciplina vigente fino al 2024 per la tassazione dei fringe benefits relativi a veicoli in uso promiscuo ai dipendenti:
- concessi tra il 2020 e il 2024,
- oppure ordinati entro il 2024 e concessi nel primo semestre 2025.
DL Bollette: iter autorizzativi rinnovabili e tutela dei consumatori
La conversione in legge ha inoltre snellito le procedure autorizzative per gli impianti FER, riconoscendo carattere prioritario a quelli soggetti ad autorizzazione unica statale, anche ai fini VIA-VAS.
Con gli articoli 5 – 5-bis il decreto convertito in legge rafforza i poteri di ARERA in materia di trasparenza delle offerte energetiche, con :
- obbligo di modelli standardizzati per contratti e offerte,
- sanzioni in caso di violazioni,
- e introduzione della figura professionale del consulente per la gestione delle utenze, con criteri di certificazione.
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Contributi formazione per parità di genere: proroga scadenze al 2026
Con il Decreto 24 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, il Ministero del Lavoro di concerto con il Dipartimento per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha disposto la proroga di dodici mesi dei termini previsti dal precedente decreto del 18 gennaio 2024, pubblicato il 6 marzo 2025.
Quest'ultimo decreto attuativo definiva le modalità di utilizzo del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, istituito dall’art. 1, comma 660, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, destinati a sostenere interventi formativi volti a favorire l’accesso delle imprese, in particolare PMI, alla certificazione della parità di genere, così come previsto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Vediamo piu in dettaglio.
Contributi formazione certificazione di parita: le nuove scadenze
Il decreto 18 gennaio 2024 aveva stabilito che:
- Gli interventi formativi rivolti all'ottenimento dei contributi per la Certificazione dovevano concludersi entro il 30 giugno 2025;
- La rendicontazione delle spese dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2025;
- La documentazione preliminare per la richiesta di acconto dovesse essere inviata entro il 30 giugno 2024.
Con il decreto del 24 marzo 2025, tutti questi termini sono stati prorogati di un anno:
- Gli interventi dovranno ora concludersi entro il 30 giugno 2026;
- La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026;
- La documentazione preliminare dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.
Questa proroga, accogliendo una richiesta formale del Coordinamento XI^ Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, risponde alla necessità di garantire tempi adeguati per il completamento delle attività formative, tenuto conto delle difficoltà organizzative registrate da molte amministrazioni regionali e imprese.
I datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono quindi aggiornare tempestivamente i piani di lavoro in corso per rispettare i nuovi termini, evitando il rischio di perdere i contributi già assegnati o di vedere compromesso il percorso di certificazione intrapreso.
Fondo certificazione parità: a cosa serve
La proroga rappresenta un’occasione importante per le aziende che intendono valorizzare il loro impegno sui temi della diversità di genere e della responsabilità sociale d’impresa.
Si ricorda che le attività finanziabili attraverso il Fondo sono finalizzate alla realizzazione di percorsi di formazione interna che riguardino:
- La riduzione del gender pay gap;
- Il miglioramento delle politiche di conciliazione vita-lavoro;
- La promozione di una cultura organizzativa inclusiva;
- Il sostegno alla leadership femminile.
Vedi per maggiori dettagli Certificazione parita le linee guida ministeriali per la formazione
Per poter fruire dei benefici del Fondo dunque , è indispensabile rispettare scrupolosamente le nuove scadenze e predisporre adeguata documentazione amministrativo-contabile. Il decreto 24 marzo 2025 chiarisce infatti che la mancata trasmissione della documentazione per l’acconto entro il 31 dicembre 2025 potrebbe comportare il disimpegno delle somme già assegnate.
Giova ancora sottolineare che ottenere la certificazione di parità di genere non rappresenta solo un adempimento formale, ma un reale vantaggio competitivo. Le imprese certificate possono infatti beneficiare di premialità nell’ambito di bandi pubblici e appalti e migliorare il loro posizionamento sul mercato, aumentando l’attrattività verso talenti e stakeholder.