• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ML disponibili per le domande

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT con avviso del 22 novembre informa del fatto che sono ancora disponibili 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge Made in Italy (n. 206/2023).

    Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ml disponibili per le domande

    In particolare, viene specificato che il provvedimento, a cui erano stati assegnati, nel 2021, 100 milioni di euro di risorse PNRR (Decreto interministeriale 24 novembre 2021) ha come obiettivo quello di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.

    L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.

    Le iniziative ammesse devono riguardare:

    • produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
    • fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
    • commercio di beni e servizi;
    • turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

    Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.

    Viene specificato nell'avviso del 22.11 che, le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni

    Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.

    L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.

    L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

    • a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
    • b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
    • c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

    Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.

    Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.

    Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo

    Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:

    • Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
    • Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
    • Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.

    Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.

    L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:

    • Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
    • Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria

    Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00. 

    Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.

    Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.

    Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: [email protected].

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostenibilità processi produttivi: via alle domande dall’11 novembre

    Il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 18 ottobre con le regole per il nuovo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione.  Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo

    In dettaglio si tratta di modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi

    L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.

    Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 350 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

    Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11

    Come specificato dalla circolare in oggetto l'investimento risulta articolato in due sottoinvestimenti destinati ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere:

    • a) i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo (sottoinvestimento 1);
    • b) le catene di approvvigionamento industriali (sottoinvestimento 2).

    Le finalità proprie del sottoinvestimento 1 oggetto della circolare sono perseguite attraverso il finanziamento di domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 che risultino coerenti con quanto previsto nel seguito della presente circolare.
    In particolare, potranno essere utilmente valutate:

    • a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
    • b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare

    Sostenibilità processi produttivi: contenuti dei progetti

    Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:

    • a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
    • b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
    • c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
    • d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione versoun’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.

    Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11

    Le istanze di accesso alle risorse di cui alla presente circolare possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia Invitalia.

    Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento, da parte dell’Agenzia, della conformità dei programmi di sviluppo con le specifiche di cui alla presente circolare connesse all’utilizzo delle risorse del PNRR nonché, ove richiesto, con i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N).

    Per tutti i dettagli si rimanda alla rimanda alla Circolare del 18 ottobre.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Crediti 4.0: consultazione pubblica del MEF

    Il MEF con un avviso del 22 ottobre informa della Consultazione pubblica sui crediti d’imposta beni materiali 4.0 ai sensi degli articoli 16 e 18 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169

    La Consultazione è iniziata il 22 ottobre e terminerà il 19 novembre.

    Crediti 4.0: consultazione pubblica del MEF

    L’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione delle precedenti discipline del super ammortamento e dell’iper ammortamento introdotte nell’ambito dei cc.dd. “Piano Nazionale Industria 4.0” e “Piano Nazionale Impresa 4.0”, ha introdotto nell’ambito del “Piano Transizione 4.0” – in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa – un credito d’imposta correlato agli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cc.dd. “beni materiali 4.0”), effettuati nel periodo dal 1.1.2020 fino al 31.12.2020, in misura differenziata in relazione all’entità degli investimenti realizzati.

    L’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – nel rafforzare il programma “Transizione 4.0” e al fine di creare un quadro più stabile per la programmazione degli investimenti da parte delle imprese con un orizzonte pluriennale – ha riproposto il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 prevedendo nel contempo un aumento delle intensità e dell’ammontare massimo degli investimenti ammissibili.

    Dal sito MEF sono resi disponibili:

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Comunicazione Credito ZES: entro il 2 dicembre

    Scade lunedì 2 dicembre il termine per l'invio della Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno,

    Ricordiamo che il Decreto Collegato Fiscale pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre ha previsto novità anche per il Credito d'imposta ZES.

    Ad occuparsi della modifica è stoto l'art 8 del DL che in sintesi prevede che le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.

    Attenzione al fatto che con un provvedimento dell’Agenzia sarà determinato l’importo massimo del bonus fruibile in relazione agli ulteriori investimenti realizzati.

    Riepiloghiamo tutte le regole per adempiere.

    Comunicazione Credito ZES: invio entro il 2 dicembre

    Il DL n 155/2024 modifica ancora la procedura per fruire dell’agevolazione con la previsione dell'art 8.

    In particolare, intervenendo sull’art 1 del DL n 113/2024 convertito noto come DL “Omnibus, modifica ancora la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno (art 16 del DL n 124/2023), prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione iniziale.

    Ricordiamo che per fruire dell’agevolazione i soggetti che hanno già presentato la comunicazione (che scadeva il 12 luglio scorso) devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.

    Il necessario modello con le istruzioni è stato pubblicato dall'ADE con il provvedimento n 350036 /2024. In proposito leggi: Credito ZES Unica: nuovo modello per comunicazione integrativa.

    Occorre evidenziare che le prime istruzioni al modello in questione (che verosimilmente verranno modificate) prevedevano che rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:

    • aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
    • modificare la dimensione impresa,
    • aumentare il numero progetti,
    • aumentare il numero strutture produttive,
    • modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati,
    • modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati,
    • modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
    • aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi B11-B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

    Con le previsioni dell'art 8 invece si prevede che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande

    Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

    Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)

    In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1,  comma  842,  della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:

    • favorire la promozione  dei  territori,  anche  in  chiave turistica; 
    • recuperare   antiche   tradizioni   legate   alla    cultura enogastronomica del Paese

    Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.

    Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano

    Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i  seguenti soggetti:

    • a) produttori di vino DOP, che  esercitino  altresi'  l'attività agrituristica ovvero l'attività  enoturistica,  nel  rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente;
    • b) produttori di vino IGP, che  esercitino  altresi'  l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica,  nel  rispetto  della normativa nazionale e regionale vigente;
    • c)  produttori  di  vino  biologico,  che   esercitino   altresi' l'attività agrituristica  ovvero  l'attività   enoturistica,   nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

    Per «produttori» si intendono i viticoltori ed  i  trasformatori di vino DOP, IGP o biologico,  nonché  gli  imbottigliatori  qualora siano altresì viticoltori o trasformatori. 

    Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili

    Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di  un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle  etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue  nel quale siano presenti una descrizione delle  caratteristiche  peculiari  del territorio di riferimento, dal punto  di  vista  storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati  alla promozione culturale, turistica e rurale dei  territori  locali di produzione.
    Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
    L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve  avvenire  nel  rispetto  del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  (UE)  2019/33  della  Commissione,  del  17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
    Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per  un  periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice  a  barre bidimensionale (QR code)  sulle  etichette di  una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza  di contributo  pari almeno al 25% della produzione stessa.
    Il soggetto ammesso a contributo deve garantire,  altresi',  per un periodo minimo di tre anni il  collegamento  ipertestuale  tra  il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.

    Attenzione al fatto che le risorse  sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la  procedura  a sportello.
    L'importo del contributo concedibile ad un singolo  beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00  euro  e  sino  ad  un  massimo  di 30.000,00 euro.
    L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti  dalla  Commissione giudicatrice.

    Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda

    Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.

    Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.

    Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

    Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.

    Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.

    Il decreto contiene i  con i criteri e modalità di applicazione  e  di fruizione del  credito d'imposta nonché requisiti  tecnici  e  certificazioni  idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

    Il decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690,  della  legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei  limiti di spesa annui, nonché i  requisiti  tecnici  e  le certificazioni idonee ad  attestare,  secondo  la  vigente  normativa  europea  e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e  degli  imballaggi ammissibili  all'agevolazione.

    Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari

    I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:

    • a) sono costituite, regolarmente iscritte e  «attive»  presso  il registro delle imprese;
    • b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo  di  una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
    • c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri  diritti  e non  sono  in  liquidazione  volontaria  o  sottoposte  a   procedure concorsuali;
    • d)  hanno   acquistato   prodotti,   realizzati   con   materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno  acquistato  imballaggi  biodegradabili  e  compostabili secondo la  normativa  UNI  EN  13432:2002, imballaggi  in  carta  e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;

    Sono, in ogni  caso, escluse dalle  agevolazioni  di  cui  al presente decreto le imprese:

    • a) destinatarie di sanzioni interdittive ai  sensi  dell'art.  9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    • b) che si trovino in altre condizioni previste dalla  legge  come causa  di  incapacita'  a  beneficiare  di  agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.              

    Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre

    Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.

    In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.

    Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.

    Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.

    Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.

    Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.

    Scarica qui la modulistica necessaria

    Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
    Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e  riportano l'ammontare complessivo  delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4. 

    Al solo fine di consentire lo svolgimento  dei controlli previsti i  soggetti  beneficiari  allegano all'istanza  la documentazione giustificativa delle  spese  e  del relativo pagamento, nonché quella  comprovante  il possesso  delle certificazioni.

    Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante

    L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17  del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241.  

    L'agevolazione  massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7,  comma  2,  non  può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
    Nel  caso  in  cui  l'importo  complessivo  delle  agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità  di cui all'art. 7, comma  1, il  Ministero  procede  al riparto  delle risorse  disponibili  in  proporzione  all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
    L'agevolazione  non è cumulabile,  con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o comunicati  ai sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
    Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle  attività  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
    Il credito di imposta è cumulabile con altre  agevolazioni  che non si configurino come aiuti di Stato e che  abbiano  ad oggetto i medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche della non concorrenza  alla  formazione  del reddito e  della  base imponibile dell'imposta regionale  sulle attività  produttive,  non porti al superamento del costo sostenuto.

    Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili

    Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

    • a) prodotti realizzati con materiali provenienti  dalla  raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica; 
    • b) imballaggi primari e secondari biodegradabili  e  compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
      • i) gli imballaggi  in  carta  e  cartone,  ad  eccezione  degli imballaggi in carta stampati  con  inchiostri,  degli imballaggi  in carta trattata o spalmata con  prodotti  chimici  diversi  da  quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e  degli imballaggi  in carta  accoppiati  con   altri   materiali   non   biodegradabili   e compostabili;
      • ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
    • c)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata della carta;
    • d)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata dell'alluminio;
    • e)  imballaggi  primari  e  secondari  derivanti  dalla  raccolta differenziata del vetro.

    I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni  previste dall'allegato  1  al presente decreto.
    L'effettività del  sostenimento  delle   spese   oggetto   di agevolazione deve risultare  da  un'apposita attestazione  resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da  un  revisore legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali,   o da   un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e  degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti  del  lavoro, ovvero  dal  responsabile  del  centro   di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata  attestazione, è certificato:

    • a. l'elenco delle spese ammissibili ad  agevolazione  nonché  il periodo  d'imposta  cui  sono  riferite.  Le  spese  si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
    • b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo  produttivo del soggetto proponente;
    • c.  l'integrale  pagamento  delle  fatture  di  acquisto  cui  si riferiscono  le  spese  rendicontate,  che  deve  essere   effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e  con modalità che consentano la  piena tracciabilità dei  pagamenti  e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
    • d. che l'impresa proponente  non  ha  ottenuto,  a  fronte  delle medesime  spese  oggetto  della  richiesta  di agevolazione,   altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai  sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea  o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che  dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

    Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate  nel  ciclo  produttivo  del   soggetto   proponente,   si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.