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Credito transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva
Il MIMIT ha pubblicato la corposa circolare del 16 agosto 2024 operativa sul credito di imposta transizione 5.0.
Il documento risulta molto utile a chi intende avvalersi di questa agevolazione poiché ricco di indicazione pratiche ed esempi, vediamo le modalità di invio della comunicazione preventiva.
Transizione 5.0: come si invia la comunicazione preventiva
Secondo quanto disposto all’art. 12 del DM “Transizione 5.0”, l’Impresa beneficiaria deve trasmettere una comunicazione preventiva, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE.
La Circolare specifica che la comunicazione preventiva deve essere trasmessa, pena l’improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposita Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.
Eventuali comunicazioni pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0” non saranno tenute in considerazione.
Per poter accedere alla Piattaforma informatica, l’Impresa beneficiaria, qualora non sia già registrata, deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il profilo Operatore, sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) e, solo dopo, richiedere il servizio “TRANSIZIONE 5.0”, accessibile esclusivamente tramite SPID, attraverso il quale è possibile procedere alla trasmissione della comunicazione preventiva.
Si ricorda che i dati anagrafici e fiscali dell’Impresa beneficiaria indicati nel form di registrazione della sezione Area Clienti sono necessari ai fini della corretta compilazione della comunicazione di ammissione al contributo all’interno della Piattaforma informatica “TRANSIZIONE 5.0”.
Pertanto, qualora venga riscontrato dall’Impresa beneficiaria un dato errato e/o variato, è necessario aggiornare tali dati nel profilo dell’Impresa beneficiaria dell’Area Clienti, prima della compilazione della comunicazione preventiva. -
Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?
Il Decreto PNRR all'art 38 contiene un credito di imposta ormai noto come Transizione 5.0 le cui regole attuative sono state messe a punto dal DD MIMIT/MEF pubblicato in GU n183 del 6 agosto 2024.
Ricordiamo che il credito transizione 5.0 è un contributo rivolta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, che dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.
Vediamo le comunicazioni necessarie alla procedura e il calendario di presentazione riscontro del GSE gestore della misura.
Credito Transizione 5.0: quali comunicazioni servono?
Comunicazione preventiva: le imprese devono inviare telematicamente, con modello da definire dal gestore GSE, una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
- soggetto beneficiario;
- progetto di innovazione, con data di avvio e di completamento;
- investimenti agevolabili e relativo ammontare;
- importo del credito d’imposta potenzialmente spettante;
- impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.
Certificazione ex ante: la comunicazione preventiva è accompagnata da una certificazione tecnica ex ante attestante (da un certificatore indipendente) l’entità della riduzione dei consumi conseguibili tramite gli investimenti.
Comunicazione importo del credito d’imposta prenotato: il GSE, dopo opportune verifiche, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunicherà all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato nel limite delle risorse stanziate per la misura.
Comunicazione periodica: da inviare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato. L’impresa dovrà trasmettere una comunicazione con:
- gli estremi delle fatture, per effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, sia degli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, sia degli investimenti in beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.
Conferma credito d’imposta prenotato: entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione periodica, il GSE effettuati i controlli, se con esito positivo, trametterà all’impresa la conferma dell’importo del credito d’imposta prenotato. Attenzione, se l’investimento è inferiore a quanto indicato nella comunicazione preventiva, l’importo del credito di imposta prenotato sarà ridotto.
Comunicazione finale e relativi allegati: dopo il completamento del progetto di innovazione, e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa dovrà trasmettere apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni per individuare:
- il progetto di innovazione completato, con data di effettivo completamento;
- l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati;
- l’importo del relativo credito d’imposta;
- l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti dal PNRR.
Certificazione ex post: alla comunicazione di completamento dovrà essere allegata la certificazione ex post, sempre a firma di un valutatore indipendente, attestante l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante in termini tecnici ovvero, nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione, il progetto di innovazione effettivamente realizzato e i consumi energetici effettivamente conseguiti.
Leggi anche: Credito Transizione 5.0: regole attuative con il dettaglio delle norme di riferimento, degli ammessi e degli esclusi alla misura.
Credito Transizione 5.0: calendario delle comunicazioni
Per la prenotazione del credito d’Imposta le imprese inviano una Comunicazione Preventiva, corredata dalla Certificazione ex-ante, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall’Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit
Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa
all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento
del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzioneRiepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit
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A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette una Comunicazione di completamento, corredata dalla Certificazione ex-post, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato
Riepiloghiamo il calendario con una slide del Mimit
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Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge – Testo coordinato
Pubblicati in GU Serie Generale n.194 del 20 agosto 2024 :
- la legge 120 2024 di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.»( Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2024),
- e il testo coordinato del DL 89 2024 con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 che entra in vigore il 21 agosto 2024.
Ricordiamo di seguito le principali misure contenute nel provvedimento , mirate a ottimizzare e accelerare diversi progetti e interventi infrastrutturali di rilevanza strategica per l’Italia.
- Infrastrutture
Aggiornamento delle concessioni autostradali: vengono introdotte norme per l'adeguamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali;
Operatività della società Stretto di Messina S.p.A.: si assicura la rapida entrata in funzione della società responsabile della costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, con semplificazioni amministrative per accelerare l'approvazione del progetto esecutivo;
Razionalizzazione dei commissari straordinari: si prevede una riduzione e riorganizzazione dei commissari straordinari per migliorare l'efficienza e l'impiego delle risorse;
Rete transeuropea dei trasporti: si promuove la realizzazione e il completamento di infrastrutture che fanno parte della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;
Operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia: vengono adottate misure per l’avvio dell’operatività dell’Autorità per la gestione della laguna di Venezia;
Interventi infrastrutturali: si assicura la realizzazione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali nei settori stradale, idrico, ferroviario e del trasporto rapido di massa;
Accelerazione delle bonifiche: si accelera l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani;
Governance della CCS: si ridefinisce l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente per la cattura e lo stoccaggio della CO2;
Interventi in Liguria e Genova: si sostengono le infrastrutture della Regione Liguria e il completamento della Scuola Politecnica di Genova;
Fondazione Petruzzelli: si rafforza l’operatività della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari;
Efficienza del procedimento penale: si introducono misure per migliorare l’efficienza del procedimento penale in Cassazione.
- Investimenti strategici
Il testo introduce anche misure per incentivare investimenti strategici, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE. Previsto anche un cofinanziamento a fondo perduto per iniziative nelle regioni del Sud Italia. Inoltre, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti nell'ambito del Piano Mattei, con priorità per l'Africa.
- Sport
il provvedimento proroga, di un anno dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:
- l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
- l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.
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Disciplina fiscale buoni pasto 2024
Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare, all'interno del proprio sistema di welfare aziendale:
- per l'erogazione di buoni pasto o "ticket restaurant" (sia in formato cartaceo che elettronico);
- per il riconoscimento di un'indennità sostitutiva;
- oppure per la somministrazione del vitto tramite l'organizzazione di una mensa interna (o anche tramite terzi).
Vediamo il trattamento fiscale dei buoni pasto e le indicazioni fornite nel merito, nel corso del tempo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Buoni pasto: disciplina generale
I datori di lavoro possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi.
La fornitura dei buoni pasto rappresenta infatti un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.
BUONI PASTO
DEFINIZIONE
Documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro
CARATTERISTICHE
Non risultano:
- cedibili,
- commercializzabili,
- cumulabili
- convertibili in denaro.
Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura
Buoni pasto: definizione
L’articolo 2, comma 1, lett. c), D.M. 122/2017 definisce il buono pasto come:
“il documento di legittimazione, anche in forma elettronica (…) che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’articolo 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione”.
L’articolo 4 dello stesso decreto dispone poi che i buoni pasto:
- consentono al “titolare” di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono (ossia il valore della prestazione indicato sul buono, IVA inclusa);
- consentono all’esercizio convenzionato di provare documentalmente l’avvenuta prestazione nei confronti delle società emittente i buoni;
- sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato (a tempo pieno o parziale), anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che “hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato”;
- non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
- sono utilizzabili esclusivamente per l’intero valore facciale.
Trattamento fiscale dei buoni pasto
Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente.
Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:
- € 4 se in formato cartaceo,
- € 8 se in formato elettronico.
Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del buono , la R.M. 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8.
Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione.
Esempio
Un lavoratore ha ricevuto
- buoni pasto elettronici dal datore di lavoro;
- del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato;
Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef
Invece per il datore di lavoro tali spese, analogamente a quelle relative ad una convenzione con un esercizio pubblico, rappresentano il costo per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.
L’acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile e, dunque, non sconta il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.
Cumulabilità del buono pasto
In relazione alla cumulabilità dei buoni, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di 8 buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente. Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei ticket opera, nei limiti di 4/8 € giornalieri, a prescindere dal numero di buoni utilizzati.
Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati.
Buono pasto e indennità sostitutiva la non imponibilità in capo al dipendente
Fiscalmente, l’art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro:
- presso la propria azienda;
- in quelle inter-aziendali;
- effettuate in mense aziendali organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.
ATTENZIONE l’indennità sostitutiva di mensa è considerata a tutti gli effetti parte integrante della retribuzione, pertanto viene inserita in busta paga, moltiplicata per i giorni in cui il lavoratore è stato presente in azienda ed è esente fino alla soglia di 5,29 euro.
Fornire buoni pasto/ticket spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti. In questi casi, quindi, l’irrilevanza fiscale del benefit erogato coincide con il valore nominale dello stesso – non esiste cioè un limite – come avviene invece per le prestazioni sostitutive) e quindi il sostituto d’imposta non opera alcuna ritenuta fiscale o trattenuta contributiva.
Art. 51 c. 2 Tuir
“Non concorrono a formare il reddito (di lavoro dipendente) (omissis) lett. c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione“
Con riferimento alla fattispecie del “buono pasto” – in relazione ai quali, ai fini dell’esclusione, si deve fare riferimento al valore nominale del buono – è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:
- i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere
- cedibili,
- cumulabili,
- commerciabili,
- convertibili in denaro;
- i buoni devono consentire esclusivamente l’espletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.
Part- time
L’esenzione fino all’importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l’orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo
Categorie omogenee
Non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, eccetera), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello).
Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l’importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione
Modalità diverse di somministrazione
Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare più sistemi contemporaneamente (ad esempio istituendo il servizio di mensa per una categoria di dipendenti o implementando il sistema dei c.d. “ticket restaurant” per un’altra categoria e provvedere all’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora – magari per chi non possa usufruire del servizio mensa).
Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito
Alla luce di quanto chiarito, va ricordato che qualora il contribuente si rechi in trasferta la fornitura del buono pasto in aggiunta al rimborso del vitto, determina la riduzione della franchigia di imposta relativa all’indennità di trasferta, e comporta l’integrale tassazione del predetto ticket.
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Transizione 5.0: Ecco il testo della Circolare Operativa del 16 agosto 2024 Mimit e Gse
La Circolare Operativa del 16 agosto 2024, n. 25877, offre importanti chiarimenti tecnici per l'applicazione corretta della disciplina agevolativa prevista dal Piano "Transizione 5.0" e fornisce un nutrito numero di fac-simili per la corretta applicazione della norma.
Questa iniziativa agevolativa, parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha l’obiettivo di sostenere la transizione digitale ed energetica delle imprese italiane, con particolare attenzione alla riduzione dei consumi energetici e all'uso di energie rinnovabili.
Il contenuto della circolare
La Circolare Operativa n. 25877 del 16 agosto 2024 è di 192 pagine e tratta i seguenti argomenti:
1. Ambito soggettivo e oggettivo e intensità del beneficio
– Definizione dei soggetti ammissibili.
– Tipologia di investimenti e progetti agevolabili.
– Percentuali di credito d'imposta applicabili.
2. Criteri per la determinazione dei risparmi energetici
– Definizione della struttura produttiva e del processo interessato.
– Concetto di scenario controfattuale.
– Esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici:
– In relazione al processo interessato.
– In relazione alla struttura produttiva.
3. Requisiti impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili
– Investimenti ammessi per l’autoproduzione di energia elettrica.
– Requisiti specifici per i moduli fotovoltaici.
– Autoconsumo individuale a distanza.
– Determinazione del fabbisogno energetico e dimensionamento degli impianti.
– Spese ammissibili.
4. Indicazioni rispetto principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH)
– Applicazione del principio DNSH per la conformità agli obiettivi ambientali.
– Check-list di verifica e controllo per i settori di intervento.
5. Procedura di invio e gestione della Comunicazione Preventiva
– Modalità di trasmissione.
– Documentazione richiesta.
– Processo di gestione della comunicazione.
6. Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione
– Modalità di trasmissione.
– Processo di gestione.
7.Procedura per la comunicazione di completamento del progetto di innovazione
– Documentazione da trasmettere.
– Processo di gestione.
8. Attività di vigilanza e controlli
– Attività di vigilanza.
– Modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.
9. Esempi di calcolo del credito d’imposta spettante
– Calcolo del credito d’imposta per un processo interessato dall’investimento.
– Calcolo del credito d’imposta per la struttura produttiva.
Fac-simili allegati alla circolare
La Circolare è corredata da un ricco pacchetto di fac-simili riguardanti
– Delega per l’invio delle comunicazioni.
– Dichiarazione dati titolare effettivo.
– Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente.
– Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili.
– Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile.
– Modelli di Perizia tecnica asseverata.
– Schede tecniche DNSH.
– Certificazione Ex Ante e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Ante.
– Certificazione Ex Post e Modello Relazione Tecnica di Certificazione Ex Post.
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione preventiva.
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di avanzamento del progetto.
– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la comunicazione di completamento del progetto.
Allegati: -
Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
Con Risoluzione n 38 del 22 luglio le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES) ai sensi dell’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Investimenti nelle ZES: codice tributo per la restituzione dei decaduti dall’agevolazione
L’articolo 1, commi da 173 a 176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha introdotto disposizioni in materia di agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124), una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, consistenti in una riduzione del 50 per cento dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES, prevedendo, tra l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.
In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, successivamente alla fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, è istituito il seguente codice tributo:
- “2022” denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
Viene anche specificato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.
Allegati: -
Bonus edicole: elenco dei beneficiari spese 2022
Con Decreto del Dipartimento dell'editoria datato 11 luglio, viene pubblicato l'elenco dei beneficiari del bonus edicole spese 2022.
Ricordiamo che le domande sono state presentate dal 15 marzo al 15 aprile 2024, e si tratta del contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all’art. 2, comma 2, del DPCM 10 agosto 2023 recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria.
Con il DPCM del 10 agosto 2023 sono state ripartite le risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria, pari a 140 milioni per il 2023.
In particolare, l’articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.C.M. ha previsto come misura di sostegno alle edicole un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute per:
- IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI,
- canoni di locazione,
- servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet,
- acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico,
entro il limite di 6 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, nel rispetto del regolamento UE “de minimis” vigente.
Con successivo Decreto del 28 novembre 202 sono state definite, all’articolo 2, le modalità per la fruizione di tale agevolazione.
Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti punti vendita esclusivi di giornali e riviste:
- con indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario;
- non sottoposte a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale
Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del DPCM del 10 agosto 2023 il contributo è pari al 50 per cento delle spese sostenute, al netto dell’IVA, ove prevista, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.
Il contributo concorre alla formazione del reddito e, pertanto, è erogato al netto della ritenuta fiscale.
Si evidenzia che questo bonus è una misura differente rispetto al bonus una tantum edicole da poco conclusosi.
Bonus edicole spese 2022: elenco dei beneficiari
Il decreto di cui si tratta prevede che ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria 28 novembre 2023, è approvato l’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, dei soggetti cui è riconosciuto il contributo previsto dall’articolo 2, comma 2, del D.P.C.M. 10 agosto 2023, con l’indicazione dell’importo spettante a ciascuno
Inoltre lo stesso decreto prevede che il contributo sarà erogato mediante accredito sul conto corrente intestato all’impresa
beneficiaria, dichiarato nella domanda.Il suddetto contributo concorre alla formazione del reddito e verrà erogato agli aventi diritto, secondo gli importi indicati nel predetto elenco, al netto della ritenuta IRES o e IRPEF, pari al 4 per cento, che sarà versata entro il 15 del mese successivo alla liquidazione del contributo stesso sul Capo della Tesoreria Centrale dello Stato.
Consulta qui l'elenco.
Ricordiamo infine che le disposizioni applicative per la fruizione del contributo sono contenute nell’art. 2 del DPCM 28 novembre 2023 e nella Circolare n 1/2024.
Allegati: