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Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ML disponibili per le domande
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT con avviso del 22 novembre informa del fatto che sono ancora disponibili 15 milioni di euro di agevolazioni destinati alla misura “Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero”, rifinanziata attraverso la Legge Made in Italy (n. 206/2023).
Nuove Imprese a Tasso Zero: 15 ml disponibili per le domande
In particolare, viene specificato che il provvedimento, a cui erano stati assegnati, nel 2021, 100 milioni di euro di risorse PNRR (Decreto interministeriale 24 novembre 2021) ha come obiettivo quello di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e giovani e favorire lo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale.
L’accesso ai contributi è riservato alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e quote di partecipazione, da donne di età compresa tra i 18 ed i 35 anni e da persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa.
Le iniziative ammesse devono riguardare:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone, compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
Le agevolazioni saranno erogate sotto forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivo non superiore al 90% della spesa ammissibile che è di 1.500.000 euro per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 3.000.000 euro per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi.
Viene specificato nell'avviso del 22.11 che, le domande e le eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate a Invitalia che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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Registro Fotovoltaico attivo: ENEA pubblica le istruzioni
Enea con un avviso del 13 novembre informa del fatto è attiva la piattaforma dedicata all’Accesso al Registro dei Moduli Fotovoltaici.
L’applicazione permette ai produttori di moduli fotovoltaici di registrare i propri prodotti in riferimento all’art.12 del decreto-legge n.181 del 2023.
L'articolo prevede che l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ENEA, procede alla formazione e alla tenuta di un registro in cui sono iscritti, in tre distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
- a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
- b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
- c) moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.
Inoltre prevede che l'ENEA pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei prodotti, nonché dei produttori e distributori che hanno ottenuto l'inserimento nel registro, fatta salva la possibilità di procedere a controlli documentali e prestazionali sui prodotti indicati come rientranti nelle categorie di cui alle tre sezioni del registro, con oneri a carico dei richiedenti l'iscrizione.
Vediamo ora maggiori dettagli sul registro in questione consultando anche la guida pubblicata il 13 novembre.
Registro Fotovoltaico dell’ENEA Attivo
Viene evidenziato che l’applicazione web per la registrazione si articola in tre sezioni principali:
- Dichiarazione sostitutiva: fornire i dettagli dell’impresa e del rappresentante legale, oltre alle caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici da registrare.
- Allegato Tecnico: inserire i dati dettagliati relativi ai moduli, comprese le specifiche tecniche, la potenza nominale e l’efficienza.
- Allegati da Produrre: caricare una serie di documenti necessari per completare la registrazione, tra cui la visura camerale, le certificazioni di efficienza e la ricevuta di pagamento tramite PagoPA.
Per iniziare la registrazione, cliccate qui: https://webapps.enea.it/rfv.nsf.
L'ENEA precisa che l’iscrizione al Registro è soggetta al pagamento di una quota tramite il sistema PagoPA:
- Prima iscrizione: € 1.000,00 per ciascuna categoria di moduli fotovoltaici.
- Iscrizioni successive: € 300,00 per moduli nella stessa categoria
Nello specifico per ogni richiesta di iscrizione di un modulo FV ad una categoria per la quale lo stesso richiedente ha già inoltrato l’iscrizione di un primo prodotto, il costo è di € 300,00.
Per ogni richiesta di iscrizione successiva alla prima, ma avanzata per una categoria per la quale il richiedente non abbia ancora iscritto alcun modulo, il costo è di € 1.000,00.
Maggiori dettagli sulle categorie e i costi sono disponibili all’interno nella documentazione allegata.
Infine viene pubblicato l'indirizzo mail per richiedere assistenza: [email protected].
Allegati: -
Sostenibilità processi produttivi: via alle domande dall’11 novembre
Il MIMIT ha pubblicato la Circolare del 18 ottobre con le regole per il nuovo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione per lo sviluppo di una maggiore efficienza energetica e per rendere più sostenibili i processi di produzione. Le richieste andranno a valere sullo strumento dei Contratti di sviluppo.
In dettaglio si tratta di modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche” del PNRR per la parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi
L’obiettivo è incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo.
Le risorse finanziarie disponibili ammontano a 350 milioni di euro, nell’ambito della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, pari a 2 miliardi di euro, della Missione 1, Componente 2, Investimento 7, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Come specificato dalla circolare in oggetto l'investimento risulta articolato in due sottoinvestimenti destinati ad incentivare gli investimenti privati e migliorare l’accesso ai finanziamenti per sostenere:
- a) i settori dell’efficienza energetica, la produzione rinnovabile per l’autoconsumo e la trasformazione sostenibile del processo produttivo (sottoinvestimento 1);
- b) le catene di approvvigionamento industriali (sottoinvestimento 2).
Le finalità proprie del sottoinvestimento 1 oggetto della circolare sono perseguite attraverso il finanziamento di domande di Contratto di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’articolo 6 del decreto 9 dicembre 2014 che risultino coerenti con quanto previsto nel seguito della presente circolare.
In particolare, potranno essere utilmente valutate:- a) previa presentazione di specifica istanza da parte del proponente, domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter di valutazione istruttoria risulti, alla data di pubblicazione della presente circolare, sospeso per carenza di risorse finanziarie;
- b) nuove domande di Contratto di sviluppo, presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, per le quali il soggetto proponente faccia istanza di accesso alle risorse di cui alla presente circolare
Sostenibilità processi produttivi: contenuti dei progetti
Le domande devono avere ad oggetto un programma di sviluppo per la tutela ambientale concernente un’iniziativa imprenditoriale finalizzata alla salvaguardia dell’ambiente, per la cui realizzazione possono essere necessari uno o più progetti per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo IV del decreto 9 dicembre 2014, ed, eventualmente, progetti di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all’obiettivo di salvaguardia ambientale. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 28 del richiamato decreto 9 dicembre 2014 e con gli obiettivi del sottoinvestimento 1 i progetti d’investimento devono essere volti:
- a) alla tutela dell’ambiente, compresi gli aiuti per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 36 del Regolamento GBER;
- b) all’introduzione di misure di efficienza energetica, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 38 e 38-bis del Regolamento GBER;
- c) alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’idrogeno rinnovabile e della cogenerazione ad alto rendimento, conformemente alle disposizioni di cuiall’articolo 41 del Regolamento GBER, solo qualora gli investimenti riguardino interventi destinati all’autoconsumo dell’impresa beneficiaria e risultino inseriti in un più ampio programma di investimenti;
- d) all’efficienza nell’utilizzo delle risorse e al sostegno alla transizione versoun’economia circolare, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 47 del Regolamento GBER.
Sostenibilità processi produttivi: domande di aiuto dall’11.11
Le istanze di accesso alle risorse di cui alla presente circolare possono essere presentate all’Agenzia a partire dalle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia Invitalia.
Le istanze dovranno contenere tutti gli elementi utili a consentire l’accertamento, da parte dell’Agenzia, della conformità dei programmi di sviluppo con le specifiche di cui alla presente circolare connesse all’utilizzo delle risorse del PNRR nonché, ove richiesto, con i requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni nell’ambito del regime SA.109439 (2023/N).
Per tutti i dettagli si rimanda alla rimanda alla Circolare del 18 ottobre.
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Crediti 4.0: consultazione pubblica del MEF
Il MEF con un avviso del 22 ottobre informa della Consultazione pubblica sui crediti d’imposta beni materiali 4.0 ai sensi degli articoli 16 e 18 del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169
La Consultazione è iniziata il 22 ottobre e terminerà il 19 novembre.
Crediti 4.0: consultazione pubblica del MEF
L’articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in sostituzione delle precedenti discipline del super ammortamento e dell’iper ammortamento introdotte nell’ambito dei cc.dd. “Piano Nazionale Industria 4.0” e “Piano Nazionale Impresa 4.0”, ha introdotto nell’ambito del “Piano Transizione 4.0” – in favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa – un credito d’imposta correlato agli investimenti in beni strumentali nuovi ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cc.dd. “beni materiali 4.0”), effettuati nel periodo dal 1.1.2020 fino al 31.12.2020, in misura differenziata in relazione all’entità degli investimenti realizzati.
L’articolo 1, commi 1051-1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – nel rafforzare il programma “Transizione 4.0” e al fine di creare un quadro più stabile per la programmazione degli investimenti da parte delle imprese con un orizzonte pluriennale – ha riproposto il credito d’imposta per investimenti in beni materiali 4.0 prevedendo nel contempo un aumento delle intensità e dell’ammontare massimo degli investimenti ammissibili.
Dal sito MEF sono resi disponibili:
- il file Questionario beni materiali 4.0_def da allegare al form di partecipazione,
- il Form di partecipazione alla consultazione
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Comunicazione Credito ZES: entro il 2 dicembre
Scade lunedì 2 dicembre il termine per l'invio della Comunicazione integrativa per il credito ZES Mezzogiorno,
Ricordiamo che il Decreto Collegato Fiscale pubblicato in GU n 246 del 19 ottobre ha previsto novità anche per il Credito d'imposta ZES.
Ad occuparsi della modifica è stoto l'art 8 del DL che in sintesi prevede che le imprese che operano nelle Zes possono beneficiare del credito d’imposta anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.
Attenzione al fatto che con un provvedimento dell’Agenzia sarà determinato l’importo massimo del bonus fruibile in relazione agli ulteriori investimenti realizzati.
Riepiloghiamo tutte le regole per adempiere.
Comunicazione Credito ZES: invio entro il 2 dicembre
Il DL n 155/2024 modifica ancora la procedura per fruire dell’agevolazione con la previsione dell'art 8.
In particolare, intervenendo sull’art 1 del DL n 113/2024 convertito noto come DL “Omnibus, modifica ancora la procedura relativa al credito d’imposta ZES unica per il Mezzogiorno (art 16 del DL n 124/2023), prevedendo la possibilità di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti superiori rispetto a quanto dichiarato nella comunicazione iniziale.
Ricordiamo che per fruire dell’agevolazione i soggetti che hanno già presentato la comunicazione (che scadeva il 12 luglio scorso) devono presentare all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024.
Il necessario modello con le istruzioni è stato pubblicato dall'ADE con il provvedimento n 350036 /2024. In proposito leggi: Credito ZES Unica: nuovo modello per comunicazione integrativa.
Occorre evidenziare che le prime istruzioni al modello in questione (che verosimilmente verranno modificate) prevedevano che rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:
- aumentare l’importo dell’investimento complessivo e del relativo credito d’imposta;
- modificare la dimensione impresa,
- aumentare il numero progetti,
- aumentare il numero strutture produttive,
- modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati,
- modificare l’ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati,
- modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi B11-B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).
Con le previsioni dell'art 8 invece si prevede che mediante la comunicazione integrativa possano essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024 ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell’art 5 comma 1 del decreto 17 maggio 2024.
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Fondo perduto per QR code bottiglie di vino: via alle domande
Il MASAF ha pubblicato il decreto Direttoriale 1 ottobre con le regole attuative per l’assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.
Ricordiamo che il decreto ministeriale con le regole per questa misura era stato pubblicato in GU n 292 del 15 dicembre del 2022 (Decreto MIPAAF 30 giugno)
In particolare, si tratta dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
- recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese
Vediamo le regole generali e come presentare le domande dal 18 ottobre.
Produttori di vino: agevolazioni per il digitale, a chi spettano
Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
- a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
- c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi' l'attività agrituristica ovvero l'attività enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.
Produttori di vino e agevolazioni per il digitale: spese ammissibili
Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
Il sito web deve rispettare i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue.Attenzione al fatto che le risorse sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo è determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.Agevolazioni per il digitale produttori vino: presenta la domanda
Le istanze di contributo, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto esclusivamente a mezzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet www.sian.it, alla pagina web dedicata alla presente misura (servizio «CONTRIBUTI QR CODE AGRITURISMO/ENOTURISMO VINI DOP, IGP, BIO»), previa registrazione, a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024.
Una volta trasmessa l’istanza di contributo, il sistema trasmetterà, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza, l’attestazione di avvenuta presentazione dell’istanza stessa, riportante la data e l’orario di trasmissione e la data e il numero di protocollo. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le istanze di contributo si intenderanno correttamente trasmesse.
Le istanze di contributo devono essere presentate dal legale rappresentante del soggetto ammissibile di cui al precedente comma 1, pena l’improcedibilità delle stesse.
Allegati: -
Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre
Il MASE con avviso pubblicato sulla pagina preposta del proprio sito comunica l'avvio delle domande dalle ore 12 del giorno 21 ottobre per il tax credit eco imballaggi.
Ricordiamo che le regole attuative per questo bonus sono state previste con il Decreto MASE del 2 aprile pubblicato nella GU n 117 del 21 maggio 2024.
Il decreto contiene i con i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690, della legge di bilancio 2023, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare, secondo la vigente normativa europea e nazionale, la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione.
Credito d’imposta eco imballaggi: i beneficiari
I beneficiari sono tutte le imprese che, alla data di presentazione dell'istanza:
- a) sono costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
- b) svolgono un'attivita' economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
- c) si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- d) hanno acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero hanno acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, secondo quanto previsto dall'art. 4;
Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese:
- a) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacita' a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a cio' ostative.
Credito d’imposta eco imballaggi: domande dal 21 ottobre
Per accedere all'agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano apposita istanza secondo le modalità indicate dal MASE con avviso.
In particolare, il MASE evidenzia che il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2023 e nel 2024 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi provenienti da materiali di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milione di euro per ciascuna annualità.
Lo sportello per la presentazione delle istanze relative alle spese sostenute nel 2023 sarà attivo dalle ore 12:00 del 21 ottobre 2024, fino alle ore 12:00 del 20 dicembre 2024.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2023 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al link: https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home.
Come previsto dal decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Scarica qui la modulistica necessaria
- FAQ
- Schema modulo di domanda
- Schema attestazione spese
- Informativa trattamento dati personali
- Oneri informativi
Per ciascuno degli sportelli annuali il soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle spese sostenute allegando l'attestazione di cui al comma 3 del medesimo art. 4.Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti i soggetti beneficiari allegano all'istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché quella comprovante il possesso delle certificazioni.
Credito d’imposta eco imballaggi: la % spettante
L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria ai sensi dell'art. 8, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 36% per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 4, ed è fruita sotto forma di credito d'imposta ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, di cui all'art. 7, comma 2, non può comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.
Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità di cui all'art. 7, comma 1, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.
L'agevolazione non è cumulabile, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.Credito d’imposta eco imballaggi: spese ammissibili
Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024, relative all'acquisto di:
- a) prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:
- i) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
- ii) gli imballaggi in legno non impregnati;
- c) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
- d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
- e) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.
I prodotti e gli imballaggi devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste dall'allegato 1 al presente decreto.
L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da un'apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. A tal fine, con la già menzionata attestazione, è certificato:- a. l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite. Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR;
- b. l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
- c. l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture;
- d. che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.