-
Contributi formazione per parità di genere: proroga scadenze al 2026
Con il Decreto 24 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2025, il Ministero del Lavoro di concerto con il Dipartimento per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, ha disposto la proroga di dodici mesi dei termini previsti dal precedente decreto del 18 gennaio 2024, pubblicato il 6 marzo 2025.
Quest'ultimo decreto attuativo definiva le modalità di utilizzo del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere, istituito dall’art. 1, comma 660, della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Il Fondo ha una dotazione iniziale di 3 milioni di euro, destinati a sostenere interventi formativi volti a favorire l’accesso delle imprese, in particolare PMI, alla certificazione della parità di genere, così come previsto anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Vediamo piu in dettaglio.
Contributi formazione certificazione di parita: le nuove scadenze
Il decreto 18 gennaio 2024 aveva stabilito che:
- Gli interventi formativi rivolti all'ottenimento dei contributi per la Certificazione dovevano concludersi entro il 30 giugno 2025;
- La rendicontazione delle spese dovesse avvenire entro il 31 dicembre 2025;
- La documentazione preliminare per la richiesta di acconto dovesse essere inviata entro il 30 giugno 2024.
Con il decreto del 24 marzo 2025, tutti questi termini sono stati prorogati di un anno:
- Gli interventi dovranno ora concludersi entro il 30 giugno 2026;
- La rendicontazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2026;
- La documentazione preliminare dovrà essere trasmessa entro il 31 dicembre 2025.
Questa proroga, accogliendo una richiesta formale del Coordinamento XI^ Commissione della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, risponde alla necessità di garantire tempi adeguati per il completamento delle attività formative, tenuto conto delle difficoltà organizzative registrate da molte amministrazioni regionali e imprese.
I datori di lavoro e i consulenti del lavoro devono quindi aggiornare tempestivamente i piani di lavoro in corso per rispettare i nuovi termini, evitando il rischio di perdere i contributi già assegnati o di vedere compromesso il percorso di certificazione intrapreso.
Fondo certificazione parità: a cosa serve
La proroga rappresenta un’occasione importante per le aziende che intendono valorizzare il loro impegno sui temi della diversità di genere e della responsabilità sociale d’impresa.
Si ricorda che le attività finanziabili attraverso il Fondo sono finalizzate alla realizzazione di percorsi di formazione interna che riguardino:
- La riduzione del gender pay gap;
- Il miglioramento delle politiche di conciliazione vita-lavoro;
- La promozione di una cultura organizzativa inclusiva;
- Il sostegno alla leadership femminile.
Vedi per maggiori dettagli Certificazione parita le linee guida ministeriali per la formazione
Per poter fruire dei benefici del Fondo dunque , è indispensabile rispettare scrupolosamente le nuove scadenze e predisporre adeguata documentazione amministrativo-contabile. Il decreto 24 marzo 2025 chiarisce infatti che la mancata trasmissione della documentazione per l’acconto entro il 31 dicembre 2025 potrebbe comportare il disimpegno delle somme già assegnate.
Giova ancora sottolineare che ottenere la certificazione di parità di genere non rappresenta solo un adempimento formale, ma un reale vantaggio competitivo. Le imprese certificate possono infatti beneficiare di premialità nell’ambito di bandi pubblici e appalti e migliorare il loro posizionamento sul mercato, aumentando l’attrattività verso talenti e stakeholder.
-
Sostegno allo sviluppo delle zone montane: misure per le imprese e i cittadini
La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 27 marzo 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge recante "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane" (C. 2126-A), già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Bilancio, composto da 33 articoli.
Il provvedimento dichiara che la crescita economica e sociale delle aree montane è un obiettivo di interesse nazionale, considerata la loro importanza strategica per la tutela ambientale, la gestione delle risorse naturali, la biodiversità, il paesaggio, il turismo e la coesione delle comunità locali.
Vediamo nel dettaglio alcune delle misure previste per imprese e cittadini. Tutte queste iniziative perseguono alcuni macro-obiettivi comuni:
- Contrastare lo spopolamento e favorire il ripopolamento stabile dei piccoli centri montani;
- Incentivare investimenti produttivi sostenibili;
- Favorire l’inclusione sociale, anche attraverso un miglior accesso ai servizi essenziali (sanità, scuola, connessione internet);
- Promuovere la tutela ambientale e l'uso consapevole delle risorse naturali.
Misure rivolte alle imprese
Credito d'imposta per imprese agricole, forestali e associazioni fondiarie
Gli imprenditori agricoli, i consorzi forestali e le associazioni fondiarie con sede e attività prevalente nei comuni montani possono ottenere un credito d'imposta per gli investimenti destinati a:
- la produzione di servizi ecosistemici e ambientali;
- il miglioramento della qualità ambientale e climatica.
Questo incentivo è concesso in regime de minimis ai sensi delle normative UE sugli aiuti di Stato.
Credito d'imposta per giovani imprenditori
Un altro credito d'imposta è previsto per:
- le piccole e microimprese localizzate nei comuni montani;
- titolari d'impresa e soci che non abbiano compiuto 41 anni;
- anche per società e cooperative dove più del 50% del capitale è detenuto da under 41.
Sgravi contributivi per il lavoro agile
Questo mira a sostenere l'imprenditorialità giovanile nelle aree montane e a favorire il ricambio generazionale.
Per le aziende che:
- assumono a tempo indeterminato giovani under 41;
- consentono loro di lavorare in modalità agile da piccoli comuni montani (popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- è previsto uno sgravio contributivo per gli anni 2026-2030.
Condizione essenziale: il lavoratore deve stabilire residenza e domicilio stabile nel comune montano.
Accesso agevolato a infrastrutture e comunicazioni
Il testo prevede il potenziamento della connettività digitale e della copertura della rete mobile nei territori montani, anche tramite accordi tra enti pubblici e operatori privati.
Questo favorirà l'accesso delle imprese alle tecnologie digitali e ai mercati, aumentando la competitività.
Misure rivolte ai cittadini
Contributo alla natalità
È previsto un contributo una tantum per ogni figlio nato o adottato e iscritto all'anagrafe di un comune montano con popolazione ≤ 5.000 abitanti. Il contributo è cumulabile (salvo diversa specifica) con l'assegno unico familiare e mira a contrastare lo spopolamento.
Contributi e crediti d'imposta per l'abitazione
I cittadini (in particolare sanitari e personale scolastico) che si trasferiscono per motivi di lavoro in comuni montani possono accedere a:
- Contributi sotto forma di credito d'imposta per l'affitto o per l'acquisto della casa.
- Importo massimo:
- €2.500 annui (60% della spesa);
- €3.500 nei comuni con minoranze linguistiche.
Il beneficio vale sia per i lavoratori della sanità sia per il personale scolastico, incentivando così la residenzialità.
Agevolazioni per gli studenti
Per favorire l'accesso all'istruzione superiore nei territori montani:
- sono previste borse di studio per studenti universitari o di alta formazione;
- è incentivato anche l'uso della didattica digitale per chi vive lontano dai centri universitari.
-
Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio
Con decreto del 4 aprile viene prorogato lo sportello per le domande per i mini contratti di sviluppo in scadenza il giorno 8 aprile.
Ricordiamo che le domande sono partire dal 5 febbraio scorso e con il Decreto Direttoriale 20 dicembre 2024 il MIMIT aveva pubblicato le regole per l'agevolazione rivolta alle PMI che investono in ambito tecnologico.
Lo strumento del Mini contratto di sviluppo è stato introdotto dal DL Coesione pubblicato in GU n 107 del 7 maggio, con una dotazione iniziale di 300 milioni di euro.
Leggi anche Mini contratti di sviluppo: nuova agevolazione per le PMI per tutti i dettagli.
Mini contratti di sviluppo PMI: agevolazioni per investimenti tecnologici
Con il DD 20 dicembre il MIMIT ha fissato le regole per presentare le domande di accesso alle agevolazioni per la realizzazione di investimenti per sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore negli ambiti del regolamento UE n 795/2024 istitutivo della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa STEP.
All’attuazione dello sportello sono destinate risorse per un importo complessivo di 300 milioni così articolati:
- a) euro 100.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 1, Obiettivo specifico 1.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi”, Azione 1.3.1 “Sostegno degli investimenti produttivi” del PN RIC 2021 – 2027, destinate a sostenere la realizzazione dei piani di investimento presentati da PMI;
- b) euro 200.000.000,00 a valere sulle risorse della Priorità 4, Obiettivo.
Mini contratti di sviluppo PMI: i piani di investimento ammissibili
Ai fini dell’accesso allo sportello disciplinato dal presente provvedimento, i piani di investimento proposti dai soggetti di cui all’articolo 4 del decreto, da realizzare presso un’unica unità produttiva ubicata nelle Regioni meno sviluppate, devono essere volti allo sviluppo e/o alla fabbricazione delle tecnologie critiche previste dal Regolamento STEP o lo sviluppo della relativa catena del valore, al fine di favorire la sicurezza degli approvvigionamenti nonché la resilienza e la produttività del sistema.
Attenzione, non sono in ogni caso ammissibili i piani di investimento che prevedono l’implementazione delle richiamate tecnologie critiche nell’ambito di processi produttivi che non siano riferiti agli ambiti di intervento del Regolamento STEP.
I piani di investimento devono riguardare i seguenti settori, come puntualmente declinati negli ambiti produttivi previsti dall’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto:
- a) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie deeptech;
- b) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette;
- c) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici.
I piani di investimento devono rispettare, nel complesso, i requisiti di cui all’articolo 5 del decreto ossia le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER, nella sola forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, a copertura delle spese ammissibili secondo le seguenti percentuali:
- a) piccole imprese: 55% (cinquantacinque percento);
- b) medie imprese: 45% (quarantacinque percento);
- c) imprese di grandi dimensioni: 35% (trentacinque percento).
Per le sole spese relative a consulenze connesse alla realizzazione del piano di investimenti, di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto, le agevolazioni sono concesse ai sensi dell’articolo 18 del Regolamento GBER nella misura del 50% delle spese ammissibili.
Mini contratti di sviluppo PMI: domande prorogate al 20 maggio
La domanda di agevolazioni deve essere presentata esclusivamente in via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione del sito internet dell’Agenzia Invitalia a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025, termine ora prorogato.
Infatti, con Decreto MIMIT del 4 aprile viene previsto che le domande sono prorogate fino alle ore 12.00 del giorno 27 maggio 2025.
A tal fine occorre effettuare l’accesso alla piattaforma informatica di Invitalia da parte del rappresentante legale dell’impresa richiedente, con identificazione e autenticazione dell’impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica.
La domanda di agevolazione, redatta in lingua italiana, deve essere formulata secondo le modalità e gli schemi resi disponibili sul sito Invitali pena l’improcedibilità della stessa.
-
Polizza rischi catastrofali: il decreto convertito in legge
Nella seduta del 21.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (AS 1482) di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, precedente approvato dalla Camera l’8 maggio 2025, che ha introdotto modifiche rilevanti alla normativa sulle assicurazioni obbligatorie per i danni da calamità naturali e catastrofali previste dalla legge di Bilancio 2024 (legge 213/2023, art. 1, comma 101), prevedendo il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.
Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).
Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.
Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze
In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto è intervenuto posticipando l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:
- per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
- per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
- per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.
In sede di conversione è stata corretta la definizione di micro, piccole e medie imprese, ora coerente con la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (e non più con la direttiva UE 2023/2775)
Determinazione del valore assicurabile
Una delle novità introdotte in conversione riguarda la definizione del valore dei beni da assicurare, che dovrà essere calcolato su base:
- valore di ricostruzione a nuovo per gli immobili;
- costo di rimpiazzo per i beni mobili;
- ripristino delle condizioni originarie per i terreni danneggiati.
Questa precisazione è volta a garantire una copertura più adeguata rispetto al rischio effettivo subito.
Esclusioni e vincoli per immobili non conformi
l nuovo testo stabilisce che gli assicuratori potranno garantire solo immobili costruiti o ampliati con valido titolo edilizio, o già esistenti prima dell’introduzione dell’obbligo del titolo. Rientrano anche gli immobili sanati o in via di sanatoria.
In caso contrario, l’immobile non sarà assicurabile e non potrà accedere a indennizzi o agevolazioni pubbliche, anche in caso di eventi calamitosi.
Copertura di beni di terzi e tutela dell’imprenditore
Il legislatore disciplina inoltre l’ipotesi in cui l’imprenditore assicuri beni di terzi utilizzati nell’attività:
- Il risarcimento spetta al proprietario, che dovrà usare le somme per il ripristino del bene;
- In caso di inadempienza del proprietario, l’imprenditore avrà comunque diritto al lucro cessante, fino al 40% dell’indennizzo ricevuto dal proprietario;
- L’imprenditore potrà esercitare un privilegio sul rimborso dei premi e delle spese sostenute per il contratto assicurativo, secondo l’art. 1891 c.c.
-
Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03
Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.
In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).
La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.
Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.
Borghi Linea A: i beneficiari
Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.
Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.
Borghi Linea A: spese finanziabili
Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.
Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.
-
Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio
La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.
L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese.
Il bando prevede contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali.
Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus.
Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti
Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento
L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.
L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili.
Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.
La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali.
L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese.
Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo
Tabella di riepilogo
Requisiti Dettagli Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili. Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo. Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa. Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili. Spesa minima rendicontabile 30.000 euro. Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario). Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione. -
Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili
Con Risposta a interpello n 60/2025 le Entrate hanno replicato a dubbi sull'applicabilità del credito di imposta 4.0.
In particolare, la replica è ad una impresa istante che ha acquistato un impianto 4.0 da destinare alla propria attività produttiva, pagando l’acconto del 20% e formalizzando l’accordo con l’accettazione da parte del fornitore.
Nel corso del 2022 durante la realizzazione di tale impianto, l'impresa ha effettuato un ulteriore investimento con un secondo macchinario che, pur essendo collegato all'Impianto originario, costituisce un elemento autonomo della stessa linea produttiva.
L'installazione dell'intera linea produttiva, comprensiva quindi del secondo macchinario, ha comportato la necessità di realizzare dei lavori idraulici per consentire il funzionamento complessivo dell’impianto.
Tali oneri accessori sono stati sostenuti nell'anno 2022 e non avrebbero potuto essere programmati né stimati in fase di progettazione dell'impianto.
Pertanto l'impresa chiede chiarimenti sulla corretta applicazione del “credito d’imposta 4.0” per i due investimenti effettuati e in particolare domanda quale sia la percentuale di agevolazione da applicare agli oneri sostenuti per tali interventi.
Precisa a tal proposito che il versamento dell'acconto per la prenotazione, copriva una quota dell’investimento che a posteriori si è rivelata inferiore al 20% dell’investimento totale, fissato dalla norma per accedere al beneficio.
Credito 4.0: la spettanza per oneri non preventivabili
Al caso di specie l'Agenzia ha replicato che il credito d’imposta in esame è un’agevolazione riconosciuta alle imprese per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture che operano nel territorio dello Stato.
Dopo l'analisi della normativa di riferimento a partire dalla legge di Bilancio 2020 che ha dato il via all’agevolazione fino alla proroga e alla rimodulazione, introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178/2020) viene chiarito che relativamente alle percentuali di fruibilità del credito si ricorda che: “per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1056);
per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro (comma 1057)”.
Pertanto l'Agenzia ritiene che, in presenza di tutti i presupposti richiesti dalla disciplina, nei confronti del costo dell'impianto principale, sempre che sia stata correttamente effettuata la relativa prenotazione nel corso del 2021, il credito d’imposta spetti nella misura del 50% (articolo 1, comma 1056 della legge n. 178/2020).
Per l’investimento nel macchinario 2 e oneri accessori l’impresa potrà fruire del credito d’imposta nella misura del 40%, (articolo 1, comma 1057 della legge n. 178/2020) trattandosi di un investimento effettuato tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022 per il quale non vi è stata alcuna prenotazione.
Nei confronti degli oneri non preventivabili accessori eseguiti nel 2022, riguardanti sia l'impianto sia il secondo macchinario, potrà fruire del credito nella misura del 40%.