• Agricoltura

    PiĂą Impresa ISMEA: tutte le regole per l’agevolazione

    Con un avviso di dicembre scorso, ISMEA comunicava l'apertura della piattaforma per presentare le domande per la misua agevolativa Più Impresa rivolta ai giovani e alle donne:

    • imprenditori da meno di sei mesi, che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola 
    • o attivi in agricoltura da almeno due anni che intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività

    con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    Vediamo tutte le regole.

    PiĂą Impresa agevolazione ISMEA: domande entro il 27 febbraio

    ISME comunica l'apertura del portale Più Impresa 2025 (Decreto Interministeriale del 23 febbraio 2024 del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 86 del 12 aprile 2024). Viene precisato che con riferimento alle domande per la misura Più Impresa sono stabiliti:

    • un periodo di preconvalida: dal 19 dicembre 2025, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00, e
    • un periodo di convalida: dal 17 febbraio 2026, alle ore 12:00, al 27 febbraio 2026, alle ore 12:00.

    Inoltre, si presicsa che ad eccezione del giorno di apertura (il 19 dicembre 2025, dalle ore 12:00 alle ore 18:00) e di quello di chiusura (il 27 febbraio 2026, dalle ore 09:00 alle ore 12:00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

    Durante il periodo di preconvalida sarà possibile compilare e preconvalidare le domande di ammissione alle agevolazioni. 

    Durante il periodo di convalida sarà possibile compilare, preconvalidare e convalidare le domande di ammissione alle agevolazioni.

    La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni Più Impresa. 

    La data e l'ora di convalida della domanda costituiscono data ed ora di presentazione della stessa.

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. In nessun caso, la data e l'ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande che si svolgerà esclusivamente secondo l'ordine cronologico di convalida delle stesse. La domanda deve essere sottoscritta con firma elettronica, da appore esclusivamente in modalità PAdES.

    PiĂą Impresa ISMEA: i beneficiari

    Ricordiamo che possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi forma costituite, come individuate all’art. 2 del Decreto, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
    Le PMI beneficiarie, anche in seguito all’intervento richiesto, dovranno esercitare esclusivamente l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. 

    Dovrà essere, inoltre, rispettato il principio di prevalenza dell’attività agricola principale sull’attività connessa. 

    In seguito all’intervento, l’attività prevalente deve rientrare tra quelle classificate nella sezione A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca – della classificazione ISTAT delle attività economiche – ATECO.
    Le PMI beneficiarie devono inoltre essere, in termini di quote, a prevalente partecipazione giovanile o femminile ed essere amministrate e condotte da un giovane o da una donna con la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto come risultante dall’iscrizione alla gestione previdenziale agricola.

    Scarica qui il manuale operativo con tutte le regole per requisiti e domande.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bando Agrisole 2026: in attesa della data per la domanda

    Pubblicato il Decreto 17 dicembre 2025 del MASAF Ministero dell'agricoltura con le regole per dare attuazione alla Misura del PNRR M2C1- I4 “Facility Parco Agrisolare”  di cui alla Decisione di esecuzione (CID) COM (2025) 15106 del 27 novembre 2025 la cui dotazione finanziaria ammonta a 789 milioni di euro destinate alla erogazione di agevolazioni in conto capitale per nuovi progetti, selezionati sulla base di uno o più Avvisi, che verranno emanati dal MASAF e attuati dal GSE, in applicazione del presente decreto. 

    I progetti ammessi alle agevolazioni dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Vediamo in cosa consiste l'incentivo per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e chi può beneficiarne.

    Bando Agrisole 2026: beneficiari del contributo per autoproduzione da fonti rinnovabili

    I Soggetti beneficiari delle agevolazioni del decreto sono gli stessi indicati all’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 211444 del 19 aprile 2023 e di seguito riportati:

    • gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    • le imprese agroindustriali;
    • indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;
    • i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

    Bando Agrisole 2026: come sono ripartite le risorse

    L’investimento è rivolto alla modernizzazione del patrimonio edilizio produttivo agricolo tramite:

    • installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici esistenti;
    • miglioramento dell’efficienza energetica;
    • riduzione dei costi energetici a carico delle imprese;
    • contributo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

    La dotazione finanziaria è ripartita secondo le seguenti percentuali:

    • almeno il 40% delle risorse, al netto degli oneri di gestione, è riservato alle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
    • euro 470 milioni sono destinati alle imprese della produzione agricola primaria;
    • euro 150 milioni sono riservati alle imprese attive nella trasformazione dei prodotti agricoli;
    • euro 10 milioni sono destinati alle imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli;
    • euro 140 milioni sono assegnati nuovamente alla produzione agricola primaria, senza l’applicazione di specifici vincoli.

    Si attende dal MASAF l'avvio delle domande con decreto che indichi le modalità e itermini, nel fratempo però si evidenzia che le agevolazioni saranno riconosciute come contributo in conto capitale, cumulabili con altri aiuti di Stato o fondi pubblici relativi agli stessi costi, a patto che non venga superata l’intensità di aiuto massima consentita o il costo totale dell’intervento. 

    Inoltre i progetti ammessi dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla data dell’atto di concessione del finanziamento.

    Il contributo spettante sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo le modalità e i limiti definiti con uno o più Avvisi, emanati dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare.

  • Agricoltura

    Piano gestione rischi in agricoltura 2026: le nuove regole

    Pubblicato in GU n 14 del 19 gennaio il Decreto 22 dicembre 2025 con il Piano della gestione rischi in agricoltura 2026.

    Il provvedimento contiene 5 articoli con le nuove regole in vigore dal 2026. 

    Il Piano disciplina il sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante per  la campagna 2026 e i criteri e le modalità d'intervento del  Fondo  Agricoltura di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234 del 2021, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102; dal regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano strategico della PAC (PSP) 2023-2027.
    Il sostegno pubblico alle misure di aiuto nazionali, complementari a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/2115, è attuato nei  limiti delle risorse  disponibili in bilancio stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e delle  foreste  ai sensi decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 

    Il Piano si applica  alla  campagna  2026;  le relative  disposizioni  continuano  ad   applicarsi  alla   campagna successiva qualora entro il 30 novembre 2026  non  sia  approvato  un nuovo Piano.

    Polizze assicurative

    In particolare con l'articolo 2 si prevede che sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le modalita' stabilite dal Piano, i premi  delle  polizze  assicurative agevolate stipulate a copertura di  produzioni  vegetali  e  animali, strutture  aziendali  e allevamenti  zootecnici  con  compagnie di assicurazione che operano nell'ambito del  sistema  di  gestione  del rischio – SGR, a seguito di sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero dell'agricoltura, e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea ; in caso di polizze collettive, anche l'Organismo collettivo di difesa di riferimento deve risultare abilitato ad operare nel sistema tramite sottoscrizione di apposito accordo con il Ministero ed Agea; nelle more della sottoscrizione degli accordi, ferme restando tutte le altre condizioni, si considerano agevolabili anche le polizze o i certificati di polizza emessi prima della predetta sottoscrizione.
    Gli accordi disciplinano  le  informazioni accessibili e i relativi criteri di utilizzo, oltre che le specifiche in merito ai dati da trasmettere al sistema di gestione del rischio – SGR.
    In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause impreviste e non  prevedibili,  i  termini  di  sottoscrizione  delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze  collettive riportati nel piano possono essere differiti, con  provvedimento  del direttore della Direzione generale  dello  sviluppo  rurale, per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni.
    Le polizze devono  essere  trasmesse  al  sistema  SGR  entro  i termini stabiliti con successivo provvedimento  del  direttore  della Direzione generale dello sviluppo rurale.
    La mancata trasmissione, ovvero  la  trasmissione  parziale  dei bollettini e  dei  risarcimenti  entro  ulteriori trenta  giorni  dai termini stabiliti dal Piano, comporta la revoca per la  compagnia  di assicurazione della possibilita' di operare nell'ambito  del  sistema SGR.

    Fondi di mutualitĂ 

    In  caso  di  andamento  climatico  anomalo,  ovvero  per  cause impreviste e non  prevedibili,  i  termini  di  sottoscrizione  delle coperture mutualistiche riportati nel Piano possono essere differiti, con  provvedimento  del  direttore  della  Direzione  generale  dello sviluppo rurale, per il tempo strettamente  necessario  a  consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura e comunque per un  periodo non superiore a dieci giorni.

    Per i Fondi di mutualità danni, la mancata trasmissione, ovvero la trasmissione parziale dei  bollettini  e  dei  risarcimenti  entro ulteriori trenta giorni dai termini stabiliti dal Piano, comporta  la revoca del riconoscimento.

  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novitĂ  2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

  • Agricoltura

    Ismea investe 2026: regole per le domande

    Pubblicato il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura. 

    La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. 

    Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

    Ricordiamo in breve che, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
    1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
    2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.

    Ismea investe 2026: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

    Ismea investe 2026: le condizioni

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. 

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

    • non più di 5 anni di preammortamento,
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:

    • con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.

    In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

    Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. 

    Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

    Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF: nuova procedura online

    Con la Circolare INPS n. 108 del 2 luglio 2025, l’Istituto ha reso note le disposizioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF) per l’anno 2025, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 488/1968 e dell’art. 7 della legge 233/1990.

    Con il messaggio 3930 del 24 dicembre INPS ha   comunicato che è stata rilasciata la nuova piattaforma online per la gestione degli adempimenti dichiarativi .

    I soggetti  preposti  ammessi all’accesso alla nuova applicazione sono i seguenti: 

    1. “Concedente”, “
    2. Concessionario” e
    3.  “Soggetti delegati”.

    La nuova procedura è raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “Domande di costituzione, prosecuzione, variazione e cancellazione di rapporto di lavoro agricolo di piccola colonia o compartecipazione familiare”, sempre previa  autenticazione con identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS).

    Contributi 2025 piccoli coloni e compartecipanti familiari – Aliquote e agevolazioni

    Le aliquote contributive  includono le componenti previdenziali, assistenziali e assicurative, nonché le agevolazioni per territori svantaggiati. Il versamento è previsto in quattro rate, con prima scadenza fissata al 16 luglio 2025.

    L’aliquota per il FPLD è confermata al 30,19%, così suddivisa:

    • 21,35% a carico del concedente
    • 8,84% a carico del concessionario

    Agevolazioni e riduzioni

    Per i concedenti restano in vigore i seguenti esoneri:

    • Assegni familiari: -0,43%
    • Tutela maternità: -0,03%
    • Disoccupazione: -0,34% + ulteriore -1,00%

    Contributi INAIL

    Resta invariato il contributo per l’assicurazione infortuni sul lavoro:

    • Aliquota ordinaria: 10,125%
    • Addizionale: 3,1185%

    Confermata la riduzione dei premi INAIL pari al 14,80% per le aziende agricole aventi diritto.

    Contributi 2025 Agevolazioni per zone tariffarie

    Di seguito le aliquote di riduzione per le zone  montane e svantaggiate:

    Territorio Agevolazione Contributo dovuto
    Non svantaggiati 100%
    Montani 75% 25%
    Svantaggiati 68% 32%

    Tabella aliquote contributive 2025

    tabella  contributiva 2025
    Voci contributive Totale Concedente Concessionario
    Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti 30,19% 21,35% 8,84%
    Quota base 0,11% 0,11%
    Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125% 10,125%
    Addizionale Infortuni sul lavoro 3,1185% 3,1185%
    Disoccupazione 2,75% 2,75%
    Esonero art. 120 L. 388/2000 -0,34% -0,34%
    Esonero art.1 Legge 266/2005 -1,00% -1,00%
    Prestazioni economiche di malattia 0,683% 0,683%
    Tutela lavoratrici madri 0,03% 0,03%
    Esonero art. 120 L. 388/2000 (maternità) -0,03% -0,03%
    Assegni familiari 0,43% 0,43%
    Esonero art. 120 L. 388/2000 (AF) -0,43% -0,43%

    Scadenze e modalitĂ  di pagamento

    Come ricordato anche nel messaggio del 20 giugno 2025 le quattro rate dovranno essere versate entro:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    L'istituto ha comunicato anche che dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione sia  per i lavoratori autonomi agricoli  che per piccoli coloni e compartecipanti non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. 

    Tutti i contribuenti  devono  fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”, accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    1. SPID (livello ≥ 2)
    2. CIE 3.0
    3. CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

    La nuova procedura online

    Come anticipato il messaggio INPS ha comunicato la disponibilità di una nuova procedura online per la gestione degli adempimenti.

    In merito alle deleghe si specifica che gli utenti profilati come “Cittadino” (il “Concedente” o, in sua vece, il “Concessionario”) e gli intermediari che hanno una delega attiva  possono procedere direttamente all’inserimento di una nuova denuncia.

    Gli utenti non ancora in possesso di una delega attiva devono provvedere a inserire la stessa utilizzando l’apposito servizio presente nel sito internet dell’Istituto al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Gestione delle deleghe sindacali in agricoltura”.

    Per denunciare un nuovo rapporto di lavoro da parte degli intermediari, deve essere utilizzata preliminarmente la funzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”, operando con le seguenti modalità:

    – nella pagina iniziale della nuova procedura selezionare l’opzione “Censimento nuovi rapporti lavorativi”;

    – inserire il codice fiscale del concessionario e del concedente, il comune in cui si svolge il rapporto di lavoro e la data di decorrenza del rapporto stesso.

    Il sistema, effettuata una verifica nei propri archivi, validerà i dati trasmessi e permetterà ai soggetti interessati di inserire la relativa delega.

  • Agricoltura

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Nella Legge di Bilancio 2026 con emendamente si stanno introducendo altre novità rispetto a quelle previste nel testo approvato in principio dal Governo.

    Tra questi ve n'è uno che prevede l'accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di ISMEA, vediamo di che si tratta.

    Terreni agricoli ISMEA: regole per l’accesso dei giovani

    Con l'art 16-bis rubricato Accesso delle giovani generazioni ai terreni agricoli di proprietà dell'ISMEA si prevede una agevolazione per i giovani in agricoltura.
    ISMEA nell'ambito degli interventi fondiari dedicati all'imprenditoria agricola giovanile, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, avvia procedure di concessione in comodato gratuito dei terreni di cui all'articolo 13, comma 4-quater, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per i quali non è stata conclusa positivamente la procedura di dismissione.

    Il comodatario è selezionato tramite una procedura competitiva a evidenza pubblica. 

    All'esito della procedura l'ISMEA emana una delibera di affidamento, cui segue la stipula del relativo contratto. 

    Possono partecipare alle procedure:

    • i cittadini italiani o di altro paese dell'Unione europea o i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo di cui agli articoli 9, 9-bis e 9-ter e seguenti del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 
    • di età superiore a diciotto anni e inferiore a quarantuno anni compiuti.

    Attenzione al fatto che hanno diritto di preferenza i soggetti che sono in possesso di un'elevata professionalità in materia agricola o agroalimentare, risultante dal conseguimento di un titolo di laurea in agraria nella classe L-25 e L-26 ovvero un titolo di laurea equivalente o equipollente, o che abbiano concluso il Servizio civile agricolo. 

    I medesimi soggetti possono partecipare anche nelle forme societarie previste dalla legge, a condizione che, in caso di domanda presentata da società di capitali, i componenti degli organi di direzione e controllo e il titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, abbiano i predetti requisiti. 

    La partecipazione alle procedure richiede la presentazione di un piano aziendale avente una proiezione temporale di almeno cinque anni, da sottoporre all'approvazione dell'Istituto. 

    Ove l'Istituto ritenga inadeguato il piano aziendale proposto, formula motivati rilievi al proponente, chiedendone la riformulazione. 

    Il piano aziendale può prevedere anche lo svolgimento di:

    • attività agrituristiche o comunque connesse alla conduzione del fondo agricolo,
    • visite nei luoghi di coltura e di produzione, 
    • esposizione degli strumenti utili alla conduzione del fondo, 
    • degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali, anche in abbinamento ad altri alimenti, 
    • iniziative a carattere didattico e ricreativo, in conformità alle leggi vigenti.

    In conformità con il piano aziendale, il contratto di comodato è stipulato per una durata non inferiore a dieci anni.

    L'imposta di registro, di bollo e ogni altro onere fiscale o assimilato è a carico del comodatario.
    Al termine della durata del contratto, al comodatario che non sia inadempiente è riconosciuto il diritto di opzione all'acquisto del terreno per
    una somma pari al 50 per cento del valore dei terreni, come risultanti dai bilanci dell'Istituto. 

    Ove l'opzione sia esercitata nel termine di trenta giorni dalla scadenza del contratto di comodato e alle condizioni di cui al primo periodo, l'ISMEA è obbligata ad accettare la proposta. 

    I costi e gli oneri relativi, connessi e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita sono a carico dell'acquirente. L'Istituto procede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano aziendale presentato dall'assegnatario, segnalando al comodatario gli inadempimenti al contratto o al piano aziendale. Il perdurante o grave inadempimento al contratto o al piano aziendale comporta la risoluzione del contratto di comodato."