• Agricoltura

    Bando pratiche ecologiche: domande entro il 26 settembre

    Il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 che approva un Avviso pubblico per disciplinare la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare" Misura "Pratiche Ecologichedi cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a 193 milioni di euro.

    Attenzione al fatto che lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 con domande da trasmettere esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE.

    Vediamo quali sono i beneficiari e le regole per le domande.

    Bando pratiche ecologiche: circa 193 milioni di risorse per i contributi alle imprese

    L'investimento si propone di:

    • sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano,
    • riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
    • sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
    • promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).

    Bando pratiche ecologiche: beneficiari e costi ammessi al contributo 2025

    Sono beneficiari del Bando “Pratiche ecologiche” le imprese e aziende agricole, consorzi e ATI.
    Ricordiamo che le modalità di attuazione dell'intervento sono state individuate con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 marzo 2024, n. 99 mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto n. 235 del 21 luglio 2025.
    Gli investimenti devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento:

    • 1) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
      • 1.a) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
      • 1.b) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica. Per tale categoria di intervento, sono ammissibili le seguenti spese:
        • creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
        • diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
    • 2) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’
      allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine. Per tale tipologia di interventi sono agevolati i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione
    • 3) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza. Per tali interventi, sono ammissibili:
      • i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
      • i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili.

    Per gli interventi di cui ai punti 1) e 3) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
    L’avvio dei lavori dovrà essere successivo alla data di presentazione dell’istanza di contributo.
    Per gli interventi di cui di cui ai punti 1) e 3), le attività e le opere a essi relativi dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre per gli interventi di cui al punto 2), la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore dovranno avvenire entrambi entro il 30 giugno 2026.
    Attenzione al fatto che ill contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun investimento ed:

    • è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale che si configurano come aiuti di Stato destinati ai medesimi costi ammissibili, entro il predetto tetto massimo di 600.000 euro e nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
    • non è cumulabile con incentivi o regimi di sostegno derivanti da fondi comunitari.

  • Agricoltura

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La concessione del patrocinio da parte di ISMEA, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, è vincolata al rispetto dei criteri presenti nell' Allegato 1 – "Procedura di richiesta del patrocinio", pubblicato sul sito dell'Istituto in data 1° settembre:Scarica qui il FAC Simile.
    Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento da parte dell’Istituto a iniziative ritenute pertinenti e meritevoli.

    Il patrocinio può essere richiesto esclusivamente per iniziative riguardanti le materie di competenza di ISMEA.

    Esso è concesso a titolo gratuito per iniziative a finalità commerciali o di carattere strettamente locale.

    Una volta ottenuta la concessione del patrocinio, l’interessato potrà richiedere il logo ISMEA e il manuale d’uso seguendo le istruzioni che saranno contenute nella stessa lettera di concessione del patrocinio.

    Vediamo come richiederlo.

    Patrocinio ISMEA: come richiederlo per eventi in ambito agricoltura

    La richiesta di patrocinio dell’ISMEA- Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare dovrà essere presentata utilizzando il modello di domanda in allegato, all’indirizzo PEC: [email protected]

    È necessario che la domanda sia presentata in tempo utile a consentire l'istruttoria preliminare da parte di ISMEA, almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'iniziativa, salvo eventuale urgenza comprovata dalla stessa documentazione inviata dal richiedente e motivata nella descrizione dell’iniziativa prevista dal modulo di domanda

  • Agricoltura

    Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre

    Con il Decreto n 318209 del 10 luglio pubblicato il 1° settembre, il Ministero dell'Agricoltura pubblica le regole per richiedere contributi per la valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.

    Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio PQA I, esclusivamente a mezzo p.e.c., entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero:

    • all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]
    • e pertanto entro il 1° ottobre prossimo.

    Le risorse da assegnare nel quadro di applicazione della presente misura ammontano complessivamente a 450.000,00 euro. Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della presente misura, mediante ulteriori risorse
    disponibili.
    I soggetti beneficiari sono ammessi a contributo in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla commissione di valutazione di cui all’articolo 9 del presente decreto, nei limiti delle intensità di aiuto previste nell’articolo 3, comma 8, del presente decreto, fino ad un importo massimo di contributo pari a 250.000,00 euro per soggetto beneficiario.

    Vediamo chi può fare domanda.

    Prodotti DOP e IGP: domande di contributo entro il 1° ottobre

    Il decreto 1° settembre 2025 dell'Agricoltura provvede alla determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti la valorizzazione e la salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette (DOP) e indicazioni geografiche protette (IGP) ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143.

    Il decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

    • a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti
      agricoli e alimentari;
    • b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
    • c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell’innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti
      agricoli;
    • d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale
      obbligatoria;
    • e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall’art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.

    Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: tipologia di aiuto

    L’intensità di aiuto è limitata:

    • a) nel caso delle attività previste dalle lettere a), b) e c) del precedente comma 1:
      •  per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 50% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 651/2014;
      • per i prodotti agricoli: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
    • b) nel caso delle attività previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma 1:
      •  per gli altri prodotti agricoli e alimentari: al 70% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014;
      • per i prodotti agricoli: al 90% dei costi ammissibili, relativamente alle attività svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) 2022/2472

    Contributi per valorizzare i prodotti DOP e IGP: soggetti beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:

    • a) Consorzi di tutela;
    • b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
    • c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
    • d) Enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano tra i soci Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf e/o Associazioni dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Masaf, il cui statuto preveda esplicitamente come obiettivo la valorizzazione delle Indicazioni Geografiche e/o Prodotti agroalimentari DOP e IGP.

  • Agricoltura

    Lavoro familiare in agricoltura: precisazioni dalla Cassazione

    L'ordinanza di Cassazione n. 23919 del 26 agosto 2025  precisa i criteri per definire  lavoro subordinato e lavoro familiare  gratuit), e  trae origine da un accertamento dell’INPS che aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato agricolo tra un datore di lavoro e cinque dipendenti, tra cui il figlio dello stesso. In particolare INPS affermava che non era provata la onerosita del rapporto con il familiare.

    Riepiloghiamo i gradi  di giudizio sulla vicenda e le regole generali sul lavoro familiare 

    Il caso: lavoro subordinato e retribuzione

    In primo grado il giudice aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell’imprenditore agricolo, riconoscendo la validità dei rapporti per quattro lavoratori ma confermando il disconoscimento per il figlio, ritenendo insufficienti le prove presentate dall'inps per dimostrare che il rapporto era a titolo oneroso. 

    La Corte d’Appello di Caltanissetta ha successivamente confermato tale impostazione, sottolineando che nei rapporti familiari la prova del vincolo di subordinazione deve essere particolarmente rigorosa, poiché si tratta di prestazioni che possono essere rese per motivi di solidarietà o benevolenza.  

    Secondo i giudici territoriali, dunque non bastavano le buste paga a dimostrare la natura onerosa del rapporto, e occorreva l’effettiva prova del pagamento delle retribuzioni. Inoltre, le dichiarazioni testimoniali rese da chi avrebbe materialmente corrisposto in contanti i compensi erano state considerate generiche e prive della necessaria precisione

    L’imprenditore agricolo ha proposto ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova (art. 2697 c.c.), sostenendo che spettasse all’INPS dimostrare il disconoscimento del rapporto.

     La Suprema Corte ha tuttavia respinto tali doglianze, ricordando che in caso di annullamento di rapporti di lavoro dichiarati ai fini previdenziali è il lavoratore o il datore a dover dimostrare l’effettiva esistenza della subordinazione e l’onerosità della prestazione.

    La motivazioni della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha respinto integralmente il ricorso dell'imprenditore. È stata confermata infatti  la correttezza della decisione della Corte d’Appello, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002.

    Nello specifico si richiamano precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 12001/2018; Cass. ord. n. 809/2021; Cass. ord. n. 19144/2021) ribadendo che  anche in assenza di convivenza tra datore e familiare lavoratore, non opera una presunzione automatica di onerosità. 

    È pertanto necessario fornire prova chiara e rigorosa di tutti gli elementi tipici del lavoro subordinato, ovvero:

    •  continuità della prestazione,
    •  vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare del datore, 
    • osservanza di un orario di lavoro, 
    • effettivo pagamento della retribuzione.

    Sul piano processuale, la Cassazione ha inoltre precisato che il verbale ispettivo dell’INPS fa piena prova, fino a querela di falso, solo per i fatti attestati direttamente dal pubblico ufficiale, ma che l’Istituto può comunque, in esercizio del potere di autotutela, disconoscere rapporti di lavoro e cancellare periodi contributivi già dichiarati, salvo che l’interessato dimostri il contrario

    La pronuncia riveste particolare importanza per il settore agricolo, dove i rapporti di lavoro tra parenti sono frequenti ma ha valore generale.

     La Suprema Corte ha chiarito che l’onere probatorio rimane in capo al lavoratore o al datore che intenda far valere tali rapporti ai fini previdenziali, senza che sia sufficiente esibire documentazione formale come buste paga prive di riscontro effettivo. In conclusione, per ottenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e il riconoscimento dei periodi contributivi è indispensabile dimostrare con precisione sia la subordinazione sia la natura onerosa del rapporto, anche quando la convivenza familiare sia cessata

    Onere della prova nei rapporti di lavoro subordinato agricolo tra familiari.- SINTESI

    Nei rapporti di lavoro tra parenti la prova deve essere rigorosa: non basta la documentazione formale (es. buste paga).

    Onere della prova: spetta al lavoratore o al datore dimostrare subordinazione e onerosità, se l’INPS disconosce il rapporto.
    Verbale ispettivo INPS: fa piena prova solo per i fatti direttamente constatati dall’ispettore; l’INPS può disconoscere rapporti e cancellare contributi versati.
    Convivenza familiare: comporta presunzione di gratuità della prestazione; la non convivenza non genera automaticamente presunzione di onerosità.

    Elementi da dimostrare:

    • continuità della prestazione;
    • osservanza di orario e direttive;
    • vincolo di soggezione al potere organizzativo e disciplinare;
    • effettivo pagamento della retribuzione.

    Riferimenti normativi

    Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)

    Art. 9 D.Lgs. 375/1993 (iscrizione lavoratori agricoli)

    Art. 152 disp. att. c.p.c. (esonero spese processuali)

    Art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 (contributo unificato)

  • Agricoltura

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Pubblicato in GU n 195 del 23 agosto il Decreto 8 agosto del MIMIT, già anticipato sulla sua pagina istituzionale la scorsa settimana, con le regole per chi produce e vende prodotti di salumeria.

    Le novità sono in vigore dal 24 agosto e riguardano salumi di largo consumo abrogando e sostituendo la precedente disciplina aggiornata nel 2016.

    Prodotti salumeria: regole di produzione e vendita

    Tra gli altri prodotti il decreto ridisegna la denominazione di:

    • prosciutto cotto: la denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita). Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD). Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.
    • prosciutto crudo stagionato: ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
      Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
      Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.
    • salame: definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
      Vietato l’uso di carni separate meccanicamente. Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Prodotti salumeria: i controlli nella produzione

    Relativamente ai controlli il Capo VII del decreto  con gli articoli 46 e 47 evidenzia rispettivamente che:

    • le modalità dei controlli a carico delle imprese interessate sono indicate dall'Allegato A che e' parte integrante del decreto.
    • l'uso delle denominazioni di vendita, in difformita' dalle disposizioni del presente decreto, e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 67 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

    L'allegato A evidenzia che i controlli ufficiali finalizzati alla verifica del corretto utilizzo delle denominazioni di vendita sono effettuati presso l'impianto di produzione e/o di confezionamento del prodotto.
    Con riferimento alle caratteristiche e modalita' di prelievo del campione da analizzare, le analisi vengono eseguite, con metodi accreditati, sui campioni preparati secondo le modalita' riportate di seguito per ciascun prodotto.

    I campioni ottenuti devono essere confezionati sottovuoto e conservati in refrigerazione fino all'analisi.

  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: domande dal 25 agosto

    Con il Provvedimento n. 305754 del 24 luglio 2025, le Entrate hanno pubblicato il modello e le regole per le  richieste del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola da parte degli imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e sotto i 41 anni. Il beneficio fiscale è pari all’80% delle spese sostenute nel 2024 e opportunamente documentate, fino a un importo massimo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

    Scarica qui il Modello con le istruzioni

    Le comunicazioni delle spese effettuate nel 2024 dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate, dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica.

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato e sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prossimo provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. 

    Le Entrate pubblicheranno il codice tributo da utilizzare con risoluzione successiva.

    Bonus giovani agricoltori: benificiari e spese ammesse

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli in possesso dei seguenti requisiti:

    • età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti alla data di sostenimento delle spese,
    • che abbiano iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021.

    Sono ammessi al credito solo i soggetti che svolgono attività individuate con codice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01.

    Ai fini della agevolazione sono ammesse due tipi di spese:

    • a) le spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda agricola
    • b) le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione a tali iniziative, fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle spese agevolabili.

    L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    Le spese devono essere tracciabili e pertanto sostenute tramite conti correnti intestati al beneficiario e con modalità di pagamento che ne permettano l’immediata riconducibilità a fatture o ricevute.

    Bonus giovani agricoltori: presenta la domanda dal 25 agosto

    Il provvedimento delle entrate prevede che gli aventi dirittto possono inviare dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025 in via telematica, la comunicazione per la fruizione dell’agevolazione, utilizzando l’apposito modello, nel quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute e il credito spettante.

    Le comunicazioni devono essere inviate esclusivamente mediante il canale telematico dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione della dichiarazione.

    La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”.

    Nella stessa finestra temporale e con le stesse modalità è possibile inviare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, o presentare la rinuncia integrale al credito di imposta già comunicato.

    Attenzione al fatto che si considera tempestiva anche la comunicazione trasmessa dal 20 settembre al 24 settembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 29 settembre 2025, con l’avvertenza che, in caso di scarto dell’intero file (ad esempio, per “codice di autenticazione non riconosciuto”, “codice fiscale del fornitore incoerente con il codice fiscale di autenticazione del file”, “file non elaborabile”) non è consentito l’invio della comunicazione oltre la data del 24 settembre 2025.

    Bonus giovani agricoltori: come utilizzare il credito d’imposta

    Il credito d’imposta riconosciuto è cumulabile con altri aiuti di Stato purché riguardino costi diversi o non comportino un doppio finanziamento e sempre che il cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati in caso di altri aiuti di Stato concessi o richiesti in relazione alle stesse tipologie di spese, nonché a causa del superamento del limite massimo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica.

    Sarà utilizzabile a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che renderà nota la percentuale massima fruibile, tenendo conto del limite di spesa complessivo previsto.

    L’utilizzo è in compensazione tramite modello F24, da inviare solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un apposito codice tributo verrà reso noto con specifica risoluzione dell’Agenzia.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

    Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.

    Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
    L’obiettivo è duplice:

    • tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
    • regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.

    Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.

    Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria

    Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.

    Prosciutto cotto

    La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
    Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
    Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.

    Prosciutto crudo stagionato

    Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
    Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
    Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.

    Salame

    Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
    Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
    Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Culatello

    Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
    Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
    Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.

    Bresaola

    Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
    Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
    Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.

    Speck

    Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
    Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
    Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
    Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).

    Controlli, sanzioni e decorrenza

    Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
    Entrata in vigore:

    • dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
    • dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).

    È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.

    Allegati: