• Agricoltura

    Aiuti per fermo pesca: pubblicate nuove graduatorie

    Sul sito del Ministero sono stati pubblicati la scorsa settimana quattro decreti direttoriali con graduatorie parziali  relative ad aiuti  per  le imprese di pesca 

    Si tratta in particolare dei seguenti 

    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559363 del 20 ottobre 2025 –  Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca PICCOLA PESCA classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 559361 del 20 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 10 (Mar Tirreno centrale/meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 – Decreto Direttoriale n. 536072 del 09 ottobre 2025 – Approvazione della seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art.1 del Decreto Direttoriale n. 142369 del 27 marzo 2025
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550586 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 18 (Mar Adriatico meridionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 18<=LFT<24 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.
    • FEAMPA 2021/2027 Decreto Direttoriale prot. n. 550573 del 15 ottobre 2025 – Approvazione della sub graduatoria relativa alla GSA 17 (Mar Adriatico centro settentrionale) sistema di pesca STRASCICO classe di lunghezza 06<=LFT<12 redatta ai sensi dell'art. 4 del Decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024.

    Aiuti fermo pesca: le risorse

    Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto di marzo 2025 era  di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi. 

    Il contributi alle singole imprese saranno   calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139. 

    In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:

    • la potenza del motore (kW),
    • la stazza dell’imbarcazione (GT),
    • l’indice SHI (legato alla produttività).

    Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo 

    È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.

    Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta. 

    Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.

    Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione

    Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

    • Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
    • Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
    • Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
    • Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
    • Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
    • Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
    • Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
      • malattia,
      • infortunio,
      • sbarco volontario,
      • motivi non imputabili all’armatore.
    • Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
    • Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
    • Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.

    Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.

    Casi di esclusione dall’aiuto

    Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

    • L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
    • Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
    • La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
    • Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
    • L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
    • Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
    • L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
    • L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
    • I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Aiuti fermo pesca graduatoria, criteri e pagamento

    Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria. 

    Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.

    L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.

    Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.

  • Agricoltura

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    Il DDL di Bilancio 2026 estende al 2026 le agevolazioni per il settore agricolo anche al 2026.

    Riepiloghiamo la norma originaria che con l'art 6 della bozza di legge di bilancio viene ulteriormente ampliata.

    Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026

    L'articolo 3 in bozza prevede che all'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».

    In particolare si tratta della norma che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'arti 1 del Dlgs n 99/2004 iscritti nella previdenza agricola. 

    Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto  articolo 1 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 1093 della Legge n 296/2006 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento. 

    La legge di bilancio 2026 ancora in bozza prevede di ampliare al 2026 la misura.

  • Agricoltura

    Avvisi bonari agricoltura contributi 2024 in arrivo

    INPS comunica con il messaggio 2955 del 6 ottobre 2025  che sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi Bonari relativi alla Gestione contributiva agricola.  relativi al residuo debito per i contributi previdenziali e assistenziali e le somme aggiuntive, riferiti ai periodi richiesti con l’emissione dell’anno 2024 per i lavoratori autonomi agricoli e con le emissioni del 3° e 4° trimestre dell’anno 2023 e del 1° e 2° trimestre dell’anno 2024 per i datori di lavoro agricolo.

    Sono disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Dati complementari”, alla voce:

     “Lista Av. Bonari AZ AGRI” e

     “Lista Avvisi Bonari AUT” gli Avvisi Bonari 

    Avvisi bonari agricoltura: modalità di pagamento

    I contribuenti troveranno nella comunicazione  anche un documento contenente i riferimenti per la compilazione del modello di pagamento F24 o per la presentazione dell’istanza telematica di rateazione.

    Se nel frattempo il pagamento fosse già stato effettuato  si  potrà allegare la copia del versamento o indicare gli estremi dello stesso utilizzando l’apposito modello, reperibile all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, nella sezione “Contatti” > “Comunicazione bidirezionale ”.

    L'istituto ricorda che, invece,  in caso di mancato pagamento,  verrà emesso l’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

  • Agricoltura

    Compensazione IVA settore legno: ecco le % 2024-2025

    Pubblicato in GU n 215 del 16 settembre il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura con l'aliquota IVA di forfettizzazione per legno e legna da ardere anni 2024 e 2025.

    Ricordiamo che il comma 1 dell'art. 34 del DPR 633/72 prevede che per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell'articolo 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

    L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo. 

    Vediamo le percentuali fissate per il comparto del legno.

    Regime produttori agricoli: fissate le % per il settore legno

    Il Decreto 6 agosto del Ministero dell'agricoltura, considerato che,  per  l'anno  2023  non è stato  emanato  alcun decreto; e  considerato che, al fine di rispettare, per gli anni 2024  e  2025, il limite massimo di spesa di 1  milione  di  euro  annui derivanti dall'innalzamento delle percentuali di compensazione per il  legno  e la legna da ardere, le percentuali di compensazione di cui all'art. 34  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti  elencati nei punti 43) e 45) della  tabella  A,  parte  prima,  allegata  allo stesso decreto n. 633 del 1972, sono stabilite nelle seguenti  misure per gli anni 2024 e 2025:

    • n. 43) legna da ardere in tondelli, ceppi,  ramaglie  o  fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01) … 6,4 per cento;
    • n. 45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno  tropicale (v.d. 44.04) ... 6,4 per cento

  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: ulteriori risorse per le domande al 2 settembre

    Con avviso del 2 settembre ISMEA informa dell'aumento delle risorse del Fondo Innovazione Agricoltura.

    In particolare, con il comma 2 dell'art. 15 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, la dotazione del Fondo per l'Innovazione in Agricoltura è stata incrementata di 47 milioni di euro, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. 

    Pertanto, in considerazione della somma di 175 milioni di euro già prevista, le risorse totali complessivamente destinate alla misura consistono in 222 milioni di euro, oltre agli eventuali importi residui a chiusura definitiva del bando 2023. 

    Ricordiamo che già nel mese di marzo scorso, a seguito dell'elevato numero di domande di accesso alle agevolazioni, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste autorizzava ISMEA ad utilizzare le risorse per il 2025, pari a 75 milioni di euro, per il finanziamento delle domande pervenute nell'ambito del bando 2024, consentendo così lo scorrimento nella graduatoria che si andrà formando con il progresso delle relative istruttorie. Scarica da qui l'elenco delle domande pervenute e lo stato della loro lavorazione.

    Fondo innovazione agricoltura: scorrimento risorse 2025

    Il Fondo innovazione Agricoltura finanzia investimenti volti a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti. 

    Leggi: Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole per un riepilogo.

  • Agricoltura

    Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.

    Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.

    Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
    L’obiettivo è duplice:

    • tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
    • regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.

    Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.

    Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria

    Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.

    Prosciutto cotto

    La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
    Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
    Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.

    Prosciutto crudo stagionato

    Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
    Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
    Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.

    Salame

    Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
    Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
    Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.

    Culatello

    Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
    Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
    Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.

    Bresaola

    Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
    Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
    Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.

    Speck

    Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
    Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
    Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
    Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).

    Controlli, sanzioni e decorrenza

    Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
    Entrata in vigore:

    • dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
    • dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).

    È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Come si determina il reddito agrario e domenicale dei terreni?

    I redditi riconducibili alle attività agricole si distinguono in redditi agrari e redditi dominicali

    Aggiornato al D.lgs. 192/2024 e alla Circolare AE 12/E del 8 agosto 2025. Le modifiche si applicano ai redditi prodotti dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (per i contribuenti con anno solare, dal 2024).

    Il reddito dominicale

    È definito come “la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole” (art. 27 TUIR) ed è determinato sulla base delle tariffe d’estimo catastali, più volte rivalutate nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28 TUIR).

    Il reddito dominicale attualmente è rivalutato dell’80% e ulteriormente del 30%. Quest’ultima rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le tariffe variano in funzione delle colture effettivamente praticate e possono ridursi o aumentare a seguito di fattori naturali (calamità, fitopatie, eventi eccezionali).

    In tali casi, ai sensi dell’art. 30 TUIR, occorre una denuncia di variazione colturale all’Agenzia delle Entrate–Territorio:

    • variazioni in diminuzione → effetti nello stesso anno della perdita, se la denuncia è presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo;
    • variazioni in aumento → stessa scadenza, ma gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.

    Novità dal 2025: per i terreni soggetti al monitoraggio AGEA (PAC), la denuncia non è più richiesta al contribuente, in quanto i dati colturali vengono trasmessi direttamente da AGEA all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione entro il 31 gennaio rimane invece per i terreni non monitorati.

    Infine, se la perdita di reddito supera il 30%, il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.

    Il reddito agrario

    Il reddito agrario è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell’attività agricola, come definita dall’articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse).

    Novità dal 2025
    Con il D.lgs. 192/2024 è stata modificata la definizione di reddito agrario nell’art. 32 TUIR:

    • prima era calcolato come la parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale e al lavoro “impiegati nei limiti della potenzialità del terreno”;
    • ora, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, il reddito agrario è riferito alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse).

    In altre parole, sparisce il criterio della “potenzialità del terreno” e la disciplina viene pienamente allineata alla nozione civilistica di attività agricola, rendendo più chiara la distinzione con il reddito d’impresa.

    Anche il reddito agrario, come il reddito dominicale, è calcolato sulla base di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale, più volte rivalutate (art. 34 TUIR), ed è considerato inesistente se l’attività agricola non è svolta per cause naturali o per semplice mancata coltivazione.

    Attualmente il reddito agrario è rivalutato del 70% e ulteriormente del 30%. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli, anche non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola.

    Le attività produttive di reddito agrario sono definite dall’articolo 32 del TUIR e da altre disposizioni normative specifiche (ad esempio, l’acquacoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 102 del 1992, o la produzione di energia elettrica da biocombustibili di origine forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005).

    Elemento caratterizzante del reddito agrario è che deriva dall’esercizio normale delle attività agricole. Tale principio segna il discrimine tra attività produttiva di reddito agrario e quella che genera reddito d’impresa, ed è precisato in varie disposizioni volte a individuare la linea di confine tra le due tipologie di reddito.

    Ad esempio:

    • per l’allevamento di animali, l’attività è considerata agricola se almeno un quarto dei mangimi deriva dai terreni utilizzati,
    • per la produzione di vegetali in serre o strutture fisse o mobili, anche provvisorie, la superficie destinata non può eccedere il doppio di quella del terreno su cui insistono,
    • dal 2025, con le nuove lettere b-bis e b-ter dell’art. 32 TUIR, rientrano nel reddito agrario anche:
      • la produzione di vegetali in immobili accatastati (colture “indoor”), entro i limiti fissati dal decreto MEF–MASAF e con criteri transitori già previsti;
      • i proventi da beni, anche immateriali, ottenuti da attività agricole “green” (es. crediti di carbonio certificati), nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni agricoli ex art. 2135 c.c.

    Oltre tali limiti, i redditi eccedenti concorrono come reddito d’impresa ai sensi dell’art. 56-bis TUIR.