• Agricoltura

    Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24

    Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35. 

    Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:

    • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 
    • nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

    In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.  

    Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)

    Garanzia U35 che cos’è

    Ricordiamo per chiarezza che, U35 è  la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
    U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. 

    U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2023 al via i pagamenti

    Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali significativi che  hanno colpito le regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche, influenzando notevolmente il settore agricolo  il governo ha introdotto misure specifiche per sostenere i lavoratori agricoli colpiti, compresa l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico.

    Con il messaggio 1905 rivolto alle proprie sedi INPS  riassume le linee guida e le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2023, il cui termine di presentazione è scaduto il 2 aprile scorso.

    Sulle regole generali leggi anche  Disoccupazione agricola regole e novità 2024 

    Disoccupazione agricola e ammortizzatore unico alluvioni 2023

    Valorizzazione dei Trattamenti di Integrazione al Reddito

    L'articolo 7 del Decreto Legge n. 61 del 2023, convertito in legge n. 100 del 2023, ha previsto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori del settore privato, incluso quello agricolo, che non hanno potuto lavorare a causa delle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023. 

    La fruizione  dell'ammortizzatore  è stato equiparata al lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrate con la circolare  22 del 26 gennaio 2024.

    La norma prevede che i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico richiesti dalle aziende agricole siano considerati nel calcolo delle giornate lavorative effettive, tenendo conto del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.

    Misura della Prestazione

    L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 è determinato come il 40% della retribuzione di riferimento per i lavoratori OTD (operai a tempo determinato) e il 30% per gli OTI (operai a tempo indeterminato). La retribuzione di riferimento è una media ponderata tra  quella dei giorni di lavoro effettivo e i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.

    Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per il 2023 era il 2 aprile 2024. La procedura di liquidazione respinge automaticamente le domande presentate oltre tale termine con la causale "LA DOMANDA È STATA PRESENTATA FUORI TERMINE".

    Disoccupazione agricola 2023: il calcolo dei contributi figurativi

    Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola comporta l'accreditamento della contribuzione figurativa.

     L'ammortizzatore unico comporta l'accredito della contribuzione figurativa, che viene calcolata detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro e quelle indennizzate.

     Le giornate coperte da tale prestazione non sono ancora esposte nella procedura interna denominata ARLA, ma il processo di alimentazione della posizione assicurativa è in corso.

    Disoccupazione agricola 2023: precisazioni su ANF e cittadini extracomunitari

     Il messaggio precisa infine che: 

    • Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 2023, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
    • Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • Agricoltura

    Agevolazioni contributive Agricoltura: slitta la scadenza del 16 setembre

    L'Articolo 2 del decreto-legge 63 2024 con misure per l'agricoltura  ha introdotto,  tra l'altro,   delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Inoltre si  prevede un ulteriore obbligo di informazione da parte dell'INPS in materia di elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Vediamo più in dettaglio.

    Agevolazioni contributive 2024 zone alluvionate

     Le agevolazioni contributive previste dal dl 63 sono in sostanza rinnovi delle riduzioni dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro previste dalla Legge 11 marzo 1988, n. 67, Articolo 9, Commi 5, 5-bis e 5-ter  e riguardano  specifiche tipologie di coltivazioni e zone svantaggiate come i territori montani e per le aziende colpite da calamità naturali.

    La misura delle agevolazioni contributive può arrivare fino al 68% 

    Le zone agricole beneficiarie delle agevolazioni sono specificate nell'allegato 1 del Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100 e  comprendono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     Le risorse necessarie ammontano a  83,7 milioni di euro per il 2024 e per 2025 .

    Pubblicazione elenchi lavoratori agricoli trimestrali

    Il comma 3, inserendo i  commi 7-bis e 7-ter all’art. 38 del Decreto-legge 98/2011, stabilisce che l’INPS deve  nuovamente pubblicare  online  con cadenza trimestrale gli elenchi dei lavoratori agricoli   subordinati , sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG,   che erano stati abrogati.

    Inps dovrà inoltre provvedere a pubblicare entro il 31 dicembre 2024  un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente  notificati. 

  • Agricoltura

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Pubblicato in GU n  68 del 21 marzo il DM 9 febbraio 2024 ( in vigore dal 22.03.2024) con le regole per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da:

    • avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
    • o eventi di portata catastrofica, da apizoozie, da organismi nocivi e vegetali, 
    • nonché ai danni causati da animali protetti,
    • e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

    Beneficiari della misura sono le PMI, vediamo i dettagli.

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Il Decreto con l'art 2 prevede che sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento. 

    Inoltre, sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.  

    Il decreto specifica che per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi

    • a) i tre anni precedenti; 
    • b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 

    Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

    Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

    Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto. 

    Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Giovani imprenditori agricoli: il credito d’imposta formazione

    Il Ddl approvato definitivamente dal Parlamento in data 28 febbraio e atteso il GU prevede diverse misure a sostegno del comparto giovanile dell'agricoltura.

    In dettaglio, il disegno di legge riguarda la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e mira a sostenere l'insediamento e la permanenza dei giovani in agricoltura, prevedendo misure specifiche come:

    • la creazione di un fondo per il primo insediamento,
    • agevolazioni fiscali, 
    • crediti d'imposta per la formazione.

    L'intento è rilanciare il settore agricolo favorendo il ricambio generazionale e rispettando la normativa dell'Unione Europea.

    Vediamo il credito di imposta per la formazione.

    Ddl imprenditorialità agricola giovanile: credito per la formazione

    Il credito di imposta per la formazione, come descritto nell'articolo 6 del disegno di legge, prevede la concessione di un credito di imposta pari all'80% delle spese sostenute e documentate per la partecipazione a corsi di formazione relativi alla gestione dell'azienda agricola. 

    Le condizioni sono le seguenti:

    • l'agevolazione è rivolta ai giovani imprenditori agricoli che hanno iniziato la propria attività a partire dal 1° gennaio 2021,
    • il limite massimo annuale del credito d'imposta è fissato a 2.500 euro.,

    è prevista una copertura degli oneri derivanti da credito d'imposta per l'anno 2024 fino a un limite massimo di 2 milioni di euro, attraverso una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

  • Agricoltura

    Aiuti imprese agricole: le regole per i danni da plasmopara viticola

    Pubblicato in GU n 54 del 5 marzo il Decreto MASAF 24 gennaio 2024 con le regole gli interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo,  nelle aree  colpite  da  infezione  da  plasmopara   viticola,   ai   sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE)  2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.

    Vediamo le imprese agricole incluse e quelle escluse dal sostegno ministeriale.

    Aiuti imprese agricole: le regole per danni da plasmopara viticola

    Il decreto prevede che per i danni a  produzioni viticole causati  da infezioni di plasmopara viticola nel corso della campagna  2023,  sono  concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e  produttiva,  di  cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di uva che a causa delle  suddette  infezioni  abbiano  subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.

    Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:

    • a)  sono   versati   unicamente   a   seguito   di   disposizioni amministrative  nazionali  di  contenimento  della  peronospora,  che saranno emanate per la campagna 2024;
    • b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
      • i. un programma pubblico, a livello  dell'Unione,  nazionale  o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia  o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
      • ii.  misure  di  emergenza  imposte   dall'autorita'   pubblica competente dello Stato membro;
      • iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30,  paragrafo  1,  e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
      • iv. misure  atte  a  prevenire,  controllare  ed  eradicare  le epizoozie in conformita' del regolamento (UE) 2016/429.

    Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata e sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle  produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
    Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla  data  in cui  sono  state  registrate  le  perdite  causate  dalla plasmopara viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro quattro  anni  da tale data.

    Gli aiuti  e  gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di  altre  misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono  limitati all'80% dei costi ammissibili.  

    L'intensità di aiuto  può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali. 

    Aiuti danni plasmopara viticola: le imprese escluse

    Il decreto prevede inoltre che sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:

    • a) le grandi imprese;
    • b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficolta' a causa degli eventi di cui all'art. 1.

    Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che  dichiara  gli aiuti  illegittimi  e  incompatibili con   il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par.  4  del  regolamento (UE) n. 2022/2472. 

  • Agricoltura

    Esenzione irpef agricoltori: cosa prevede il Milleproroghe

    La Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) pubblicata in GU n 49/2024 contiene tra le altre anche la proroga per l'esenzione Irpef per gli agricoltori.

    Si tratta in dettaglio di una esenzione per due anni per i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e una riduzione del 50% per i redditi tra 10mila e 15mila euro.

    Ricordiamo anche i contenuti dell'accordo che il Ministero dell'Agricoltura, a seguito delle proteste dei trattori, ha raggiunto con il comparto agricolo come evidenziati dal comunicato del 12 febbraio il MASAF Ministero dell'Agricoltura.

    Esenzione irpef agricoltori: accordo raggiunto

    Come riporta il dossier alla legge di converisone del Decreto Milleproroghe per l'irpef degli agricoltori si prevede quanto segue.

    L’articolo 13, comma 3-bis, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. 

    In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, con alcune eccezioni, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 

    • a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; 
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; 
    • c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento. 

    Inoltre, dopo l'incontro tenutosi presso il MASAF con rappresentanti del Governo e gli Agricoltori si è giunti ad un accordo su diversi punti a sostegno del comparto.

    Il Sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra li ha riassunti in un corposo comunicato stampa del 12 febbraio pubblicato sul sito istituzionale MASAF.

    Il Governo sosterrà il comparto dell'Agricoltura contenendo per quanto possibile rispetto alle decisioni prese dall'Europa prima dell'avvento del governo Meloni, la diffusione della farina di insetti, tramite etichettature chiare e scaffali separati.
    Una chiarezza che è stata richiesta dagli agricoltori anche nell'applicare un rigoroso divieto di vendita dei prodotti agricoli sotto i costi di produzione, assicurando allo stesso tempo un riconoscimento del giusto prezzo per gli agricoltori.
    Per rendere efficace la misura prevista nel decreto legislativo contro le pratiche sleali il Governo rafforzerà i controlli dell'autorità di contrasto (ICQRF), così come rafforzerà il ruolo di Ismea nell'individuazione, mensile, del prezzo medio dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere.
    Sull'Irpef deve valere un concetto chiaro ed equo secondo cui non sarà prevista un'esenzione generalizzata che riguardi anche le grandi imprese ma si andrà incontro agli agricoltori con redditi più bassi, limitando l'esenzione IRPEF ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di 10.000 euro. La maggioranza degli agricoltori ne beneficerà.
    Il Governo ha assicurato disponibilità nella lotta alla concorrenza sleale attuata da Paesi terzi che non rispettano gli standard sanitari, la tracciabilità e le norme sull'origine. 

    In merito al sostegno al credito, per il 2024 sono disponibili 80 milioni di euro per le operazioni di credito agrario, ma nel tempo Ismea verrà potenziata e sarà sempre più una valida garanzia per l'agricoltore che si rivolgerà agli istituti bancari.
    Per far fronte alle emergenze in agricoltura il Governo ha stanziato con la legge di bilancio 300 milioni di euro per il prossimo triennio.
    Nelle prossime settimane il Governo aprirà un confronto con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno, ma come giustamente evidenziato dagli agricoltori bisogna anche lavorare a una organica riforma del sistema assicurativo, così da abbassare i costi delle polizze assicurative per gli agricoltori, ampliare la platea degli assicurati e sostenere gli agricoltori contro i rischi catastrofali.
    Massima comunione di intenti tra governo e agricoltori anche nella volontà di sostenere le filiere al 100% italiane.
    Il Governo intende rafforzare il vincolo di origine 100% italiana delle produzioni, come aiuto diretto alla filiera agroalimentare nazionale.
    Sul versante della gestione della fauna selvatica, dopo decenni di diktat impartiti dagli animalisti più radicali, visti i danni e gli squilibri prodotti, il governo ha elaborato il piano straordinario di contenimento e gestione della fauna selvatica finalizzato a ridurre drasticamente i danni per l'agricoltura derivanti dalla proliferazione incontrollata degli ungulati, ma su questo punto occorre una forte collaborazione da parte delle Regioni, sul cui operato vigileremo affinché,  nell'ambito delle proprie competenze, attuino gli obiettivi del Piano, accelerandone l'attuazione. 

    La posizione italiana, espressa in Europa, è nel senso della revisione della direttiva Habitat, affinché, sulla base di dati scientifici, sia consentito contenere il numero dei grandi carnivori, la cui incontrollata diffusione costituisce un danno per l'allevamento.
    Ciò che deve essere chiaro ha affermato il sottosegretario è che "nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi generati da una politica europea che nell'agricoltore ha visto, per lungo tempo, un avversario e non un prezioso alleato. Un nemico dell'ambiente e non il suo primo custode".