• Agricoltura

    Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità

    Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
    nazionale.

    Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.

    Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:

    1. INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
    2. Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
    3. Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
    4. Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
    5. Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.

    Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

    Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:

    • una riduzione del volume d’affari di almeno il 20% 
    • o una riduzione della produzione di almeno il 30%,

    possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.

    Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.

    Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo

    L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

    • nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
    • e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,

    è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni 
    • e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, 

    che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi agricoltori autonomi 2024

    E' stata pubblicata il 25 giugno 2024  la  circolare INPS 74   con le tabelle degli importi e le istruzioni per i versamenti dei  contributi  IVS dovuti dai

    •  coltivatori diretti, 
    • coloni, mezzadri 
    • e imprenditori agricoli professionali IAP, 

    definiti  applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.

    Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2024

    Per l’anno 2024 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del  Ministero del Lavoro  in misura   pari a 63,06 euro. 

    Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono  pari alla misura del 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

    Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

     Restano confermati :

    1. riduzione del 50% per  lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
    2. contribuzione di maternità   nella misura di € 7,49 . 
    3.  contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:
      • € 768,50 (per le zone normali);
      • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate); 

    Ma attenzione al fatto che il decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 15,11% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL  Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL.

    Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

    I termini di scadenza per il pagamento sono 

    •  16 luglio 2024, 
    •  16 settembre 2024, i
    • 18 novembre 2024 e 
    • 16 gennaio 2025.

    Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore   e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

    L'istituto informa infine che tenuto conto dell’adeguamento annuale da applicare all’addizionale fissa giornaliera IVS, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per l’anno 2023, pari a +8,1%, si è reso necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell’esercizio 2023 applicando l’addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.

  • Agricoltura

    Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24

    Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35. 

    Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:

    • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 
    • nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

    In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.  

    Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)

    Garanzia U35 che cos’è

    Ricordiamo per chiarezza che, U35 è  la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
    U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. 

    U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Agricoltura

    Retribuzioni medie lavoratori agricoli 2024

    Con il decreto 370 del 22.5.2024 Il ministero del lavoro e delle Politiche sociali   ha fornito le retribuzioni medie giornaliere, da valere per l’anno 2024, ai fini dei contributi e delle  prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari ,  stabilite, per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo  determinato  come da tabella allegata al decreto.

    Reddito medio convenzionale giornalieri

    Si ricorda che ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione  dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni  il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere  per l’anno 2024, per ciascuna fascia di reddito agrario è  determinato nella misura di € 63,06.

    Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione  nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori  dipendenti, per l’anno 2024, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di  cui al primo capoverso del presente decreto per la categoria dei salariati fissi.

    Nel caso sia  previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata .

  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2023 al via i pagamenti

    Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali significativi che  hanno colpito le regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche, influenzando notevolmente il settore agricolo  il governo ha introdotto misure specifiche per sostenere i lavoratori agricoli colpiti, compresa l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico.

    Con il messaggio 1905 rivolto alle proprie sedi INPS  riassume le linee guida e le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2023, il cui termine di presentazione è scaduto il 2 aprile scorso.

    Sulle regole generali leggi anche  Disoccupazione agricola regole e novità 2024 

    Disoccupazione agricola e ammortizzatore unico alluvioni 2023

    Valorizzazione dei Trattamenti di Integrazione al Reddito

    L'articolo 7 del Decreto Legge n. 61 del 2023, convertito in legge n. 100 del 2023, ha previsto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori del settore privato, incluso quello agricolo, che non hanno potuto lavorare a causa delle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023. 

    La fruizione  dell'ammortizzatore  è stato equiparata al lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrate con la circolare  22 del 26 gennaio 2024.

    La norma prevede che i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico richiesti dalle aziende agricole siano considerati nel calcolo delle giornate lavorative effettive, tenendo conto del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.

    Misura della Prestazione

    L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 è determinato come il 40% della retribuzione di riferimento per i lavoratori OTD (operai a tempo determinato) e il 30% per gli OTI (operai a tempo indeterminato). La retribuzione di riferimento è una media ponderata tra  quella dei giorni di lavoro effettivo e i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.

    Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per il 2023 era il 2 aprile 2024. La procedura di liquidazione respinge automaticamente le domande presentate oltre tale termine con la causale "LA DOMANDA È STATA PRESENTATA FUORI TERMINE".

    Disoccupazione agricola 2023: il calcolo dei contributi figurativi

    Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola comporta l'accreditamento della contribuzione figurativa.

     L'ammortizzatore unico comporta l'accredito della contribuzione figurativa, che viene calcolata detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro e quelle indennizzate.

     Le giornate coperte da tale prestazione non sono ancora esposte nella procedura interna denominata ARLA, ma il processo di alimentazione della posizione assicurativa è in corso.

    Disoccupazione agricola 2023: precisazioni su ANF e cittadini extracomunitari

     Il messaggio precisa infine che: 

    • Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 2023, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
    • Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • Agricoltura

    Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

    Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

    Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

    • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
    • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
    • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

    Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

    I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

    Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

    Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
    Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
    Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

    Fondo Filiera Apistica: finalità

    Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

    • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
    • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
    • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
    • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

    Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

    Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

    Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

    All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

    Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

    • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
    • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
    • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
    • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

    Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

    • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
    • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

    Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

    Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

  • Agricoltura

    Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l’Agricoltura Innovativa e Sostenibile

    Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo  è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

    In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. 

    Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. 

    Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame. 

    Nuove categorie di attività agricole

    Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, si applica la disciplina dell’articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR, di nuova introduzione che prevede che sono considerate attività agricole:

    "b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione.

    Nell’ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica.

    A un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. 

    Si prevede che, fino all’emanazione del decreto interministeriale i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati, sono determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.  La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.

    Altra novità è quella contenuta nella lettera b ter del comma 2 (di nuova introduzione) che fa rientrare nelle attività agricole quelle dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In tale categoria vi rientrano le cessioni di crediti di carbonio.

    Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

    Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.