-
Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024
Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.
Attenzione al fatto che l'organismo pagatore AGEA provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.
Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari
Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole comprese nello strato informativo grafico, determinato con la metodologia di cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12 settembre 2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.
Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno
Il sostegno è calcolato con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:
- a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
- b) seminativi euro 380/ha;
- c) colture permanenti euro 1.500/ha.
Il sostegno è parametrato al danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione dell'agricoltore al 15 maggio 2023 risultante nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022, il sostegno è ridotto nella medesima percentuale di riduzione della superficie agricola.
In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno.
In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno aziendale accertato, il restante importo pari al 60% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti nei territori nei quali nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Allegati: -
Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI
Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher per il settore agricolo .
Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL
Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni sulla compatibilità fra
- percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
- prestazioni subordinate occasionali di lavoro agricolo,
Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali del settore agricolo e si riferisce solo al biennio 2023-2024.
L'Istituto precisa in particolare i limiti di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso
La circolare INPS ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono le
- attività di natura stagionale
- di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore
- svolte SOLO da precise categorie di lavoratori, ovvero
-
- disoccupati,
- percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà.
- percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
-
La norma precisa che sono ammessi esclusivamente i soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale "
Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Sono dovuti i contributi unificati previdenziale e assistenziale nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).
Tali prestazioni possono essere svolte senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.
Dalla norma sopracitata deriva che le indennità NASPI e DISCOLL percepite da durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.
I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili anche con i trattamenti pensionistici
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per queste prestazioni lavorative risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Gli accrediti figurativi delle indennità sono ridotti in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.
Lavoro occasionale in agricoltura: esclusi anche ex somministrati
Nella nota 1002 2023 di giugno 2023 l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda”.
Viene ricordato che il regime contrattuale sperimentale introdotto dalla legge 197 2022 per il biennio 2023- 2024, consente alle imprese agricole il ricorso a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.
Per espressa previsione normativa,inoltre, il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.
Per questo l'Ispettorato afferma il divieto di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.
Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori impiegati nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste, assicurarsi attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di tali rapporti precedenti
-
Conduzione associata dei terreni: spetta l’esenzione IMU?
Il quesito n. 3 al quale risponde la RisoluzioneMEF n 4 del 16 novembre 2023 riguarda la conduzione associata di terreni e la eventuale esenzione IMU.
Conduzione associata terreni: che cos'è?
Viene evidenziato che, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione del genere da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta di prodotti agricoli. Viene, altresì, puntualizzato che le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono:
- il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009 e art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014)
- il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56, della legge n. 203 del 1982)
- e che in entrambe le suddette fattispecie l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo.
Conduzione associata terreni: spetta l'esenzione IMU?
Nei due casi prospettati,
- il coltivatore diretto,
- lo IAP
- la società agricola
che hanno stipulato i contratti, non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in tali ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.
Nel quesito in esame si conclude di per poter usufruire della suddetta esenzione, al contempo viene segnalato che “Alcune amministrazioni comunali, tuttavia, non sono dello stesso avviso ed interpretano la norma in modo restrittivo nonostante non ci sia nemmeno giurisprudenza che supporti tale interpretazione”.
In proposito il MEF sottoliena che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore IMU (di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).
-
Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia
Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.
Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.
C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio:
- restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
- sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività:
- allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
- produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
- attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
- prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
- commercializzazione di prodotti della floricoltura.
Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo.
A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.
Ricordiamo infine che per la flat tax:
- occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.
-
Prodotti DOP-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi
Con un comunicato stampa del 5 settembre, il MASAF informa della firma, da parte del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del 12 luglio, dello schema di decreto recante interventi per la filiera agroalimentare dei prodotti DOP–IGP sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura".
Viene precidato che il provvedimento, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, individua:
- modalità e i criteri di ripartizione del fondo individuato,
- per finanziare le attività di promozione nazionale ed internazionale delle indicazioni geografiche.
Nel dettaglio potranno beneficiare della misura i 168 Consorzi di tutela delle DOP – IGP del settore agroalimentare legalmente riconosciuti.
Prodotti DPO-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi
Obiettivi del decreto, come specificato dallo stesso Ministero, sono:
- l'incremento della commercializzazione dei prodotti agroalimentari DOP–IGP,
- una migliore comunicazione sulla loro origine, caratteristiche e qualità,
- lo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi,
- l'accrescimento della rappresentatività dei Consorzi.
Il Ministro Lollobrigida ha dichiarato con soddisfazione che: "La misura costituisce un importante strumento per favorire la promozione dei nostri prodotti, traino per l'economia delle intere filiere agricole, sia nel mercato interno sia dal punto di vista delle esportazioni. Oggi, grazie anche al lavoro svolto nei nostri uffici e dalle Regioni, rafforziamo le nostre Indicazioni geografiche, conosciute in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza, esaltiamo le potenzialità della nostra Nazione e incentiviamo il nostro export. L'obiettivo è sviluppare ancora di più gli scambi commerciali e ottenere risultati sempre più importanti",
-
Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità
Con Decreto del 22 maggio 2023 pubblicato in GU n 2023 del 31 agosto il Ministero dell'Agricoltura disciplina:
- i contributi per il pagamento dei premi assicurativi,
- e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.
Beneficiare degli aiuti sono:
- le microimprese, piccole e medie imprese
- attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
- colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale,
- che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto.
Aiuti imprese agricole: contributi per il pagamento premi assicurativi
Sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
Le polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:- a) le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
- b) danni a strutture aziendali e ad impianti di produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
- c) costo di rimozione e distruzione degli animali morti per qualunque causa (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)
Attenzione, viene precisato che:
- l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata al 70 per cento del costo del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono un indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione,
- l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento del costo del premio assicurativo, l'assicurazione compensa solo il costo necessario per ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo o la quantità della produzione agricola futura, conformemente all'art. 28, paragrafo 4, lettere a) e b) del regolamento (UE) 2022/2472.
Gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi sono concessi successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.
La domanda di aiuto deve contenere le seguenti informazioni:
- a) nome dell'impresa;
- b) descrizione dei rischi coperti;
- c) le date di inizio e fine copertura;
- d) ubicazione delle colture, strutture e allevamenti oggetto di assicurazione;
- e) premio assicurativo e relativa percentuale di aiuto.
Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamatià naturali
In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si dispone l'indennizzo dei danni subiti alle produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante la concessione di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'art. 25 del regolamento (UE) 2022/2472.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà
Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.
Il regime di aiuto deve essere attivato entro tre anni dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.
Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472, sono indennizzabili esclusivamente i danni per cui sussista un nesso causale diretto con gli eventi climatici avversi indicati al comma 1.
Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento climatico avverso, previa valutazione dell'autorita' regionale competente designata per l'istruttoria; i danni calcolati includono la perdita di reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.
Gli aiuti sono concessi a seguito dell'adozione del pertinente provvedimento regionale e all'emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario, secondo le modalita' previste dalla regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.102/2004.
Allegati: -
Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo
E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).
La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate da un tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato
La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Vediamo di seguito i dettagli sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .
Tirocinio laurea in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto
- area agraria;
- area zootecnica;
- area alimentare;
- area forestale.
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02 (tecniche agrarie, alimentari e forestali) sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e verranno ulteriormente specificate nei regolamenti didattici definiti da decreti rettorali di ciascun ateneo e si applicheranno dall'anno accademico successivo .
In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti
- “Fondamenti di produzioni vegetali”
- “Fondamenti di produzioni animali”
- “Fondamenti di tecnologia alimentare”
- “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”
Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa
Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».