• Agricoltura

    Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024

    Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.

    Attenzione al fatto che l'organismo  pagatore AGEA  provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base  delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari

    Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole  comprese nello strato informativo grafico, determinato con  la  metodologia  di  cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei  territori di cui ai decreti  di declaratoria 12 settembre  2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.

    Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.

    Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente  la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
    Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni  in  conseguenza della  siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e  delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno

    Il sostegno è calcolato  con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:

    • a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
    • b) seminativi euro 380/ha;
    • c) colture permanenti euro 1.500/ha. 

    Il sostegno è parametrato al  danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione  dell'agricoltore  al  15  maggio  2023  risultante  nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel  fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022,  il  sostegno è ridotto nella medesima  percentuale  di  riduzione  della  superficie agricola. 

    In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada  su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. 

    In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7  giugno  2023 del Ministro dell'agricoltura,  l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno  aziendale  accertato, il  restante  importo  pari  al  60%  delle  risorse  destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale  al  danno  accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti  nei  territori nei quali nel periodo considerato è stato  dichiarato  lo stato  di emergenza  in  relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle  seguenti  Regioni:  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI

    Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale  secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher  per il settore agricolo  . 

    Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL

    Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni  sulla compatibilità fra 

    • percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
    •  prestazioni  subordinate occasionali di lavoro agricolo,

    Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali  del settore agricolo  e si riferisce solo al biennio   2023-2024.

    L'Istituto precisa in particolare i limiti  di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.

    Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso

    La circolare INPS  ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato   sono le 

    • attività di natura stagionale 
    • di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore 
    • svolte SOLO  da precise categorie di lavoratori, ovvero
        1.  disoccupati, 
        2. percettori di  reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri  ammortizzatori sociali
        3.  pensionati di vecchiaia o di anzianità; 
        4. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da  impegni scolastici;
        5.  detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in  semilibertà.
        6. percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

    La norma precisa che sono ammessi  esclusivamente i  soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto  di lavoro occasionale "

    Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

    Sono dovuti  i contributi unificati previdenziale e assistenziale  nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).

    Tali prestazioni  possono essere svolte  senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.

    Dalla norma sopracitata deriva che le indennità  NASPI e DISCOLL percepite da  durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.

    I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili  anche con i trattamenti pensionistici 

    La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per  queste prestazioni lavorative  risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

    Gli accrediti figurativi delle indennità  sono ridotti  in misura pari agli accrediti  contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.

    Lavoro occasionale in  agricoltura:  esclusi anche ex somministrati 

    Nella nota 1002 2023 di giugno 2023  l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se  “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia  per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la   stessa azienda”.

    Viene ricordato che il regime contrattuale  sperimentale  introdotto dalla legge 197 2022  per il biennio 2023-  2024, consente  alle imprese  agricole  il ricorso a forme  semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato  per  attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.

    Per espressa previsione normativa,inoltre,  il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per  determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.

    Per questo  l'Ispettorato  afferma  il divieto  di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.

    Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori  impiegati  nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste,  assicurarsi  attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di  tali rapporti precedenti

  • Agricoltura

    Conduzione associata dei terreni: spetta l’esenzione IMU?

    Il quesito n. 3 al quale risponde la RisoluzioneMEF n 4 del 16 novembre 2023  riguarda la conduzione associata di terreni e la eventuale esenzione IMU.

    Conduzione associata terreni: che cos'è?

    Viene evidenziato che, negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre di più forme di conduzione del genere da parte degli imprenditori agricoli per rispondere alla crescente richiesta di prodotti agricoli. Viene, altresì, puntualizzato che le forme contrattuali più utilizzate di conduzione associata sono:

    1. il contratto di rete agricolo (art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 2009 e art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 91 del 2014) 
    2. il contratto di compartecipazione agraria per le coltivazioni stagionali (art. 56, della legge n. 203 del 1982) 
    3. e che in entrambe le suddette fattispecie l’imprenditore agricolo coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, possessore dei terreni, conduce per un determinato numero di anni (contratto di rete) o per alcuni mesi all’anno (contratto di compartecipazione agraria) i propri terreni, solitamente, con un altro imprenditore agricolo.

    Conduzione associata terreni: spetta l'esenzione IMU?

    Nei due casi prospettati,

    • il coltivatore diretto, 
    • lo IAP 
    • la società agricola 

    che hanno stipulato i contratti, non perdono mai la conduzione dei propri terreni ma li conducono in forma associata, per cui, a parere degli istanti, in tali ipotesi non verrebbe meno il requisito oggettivo per poter applicare l’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1, comma 758 della legge n. 160 del 2019, il quale dispone che sono esenti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D. Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

    Nel quesito in esame si conclude di per poter usufruire della suddetta esenzione, al contempo viene segnalato che “Alcune amministrazioni comunali, tuttavia, non sono dello stesso avviso ed interpretano la norma in modo restrittivo nonostante non ci sia nemmeno giurisprudenza che supporti tale interpretazione”.

    In proposito il MEF sottoliena che, se vengono rispettati tutti i requisiti che caratterizzano tali contratti di tipo associativo, non può ritenersi che venga meno il requisito oggettivo della conduzione che legittima l’applicazione del regime di favore IMU (di cui al comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019).

  • Agricoltura

    Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia

    Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.

    Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.

    C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.

    Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio: 

    • restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
    • sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività: 
      1. allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
      2. produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
      3. attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
      4. prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
      5. commercializzazione di prodotti della floricoltura. 

    Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo. 

    A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.

    Ricordiamo infine che per la flat tax:

    • occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022. 
    • a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%.  L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.

    Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.

  • Agricoltura

    Prodotti DOP-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi

    Con un comunicato stampa del 5 settembre, il MASAF informa della firma, da parte del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dopo l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni del 12 luglio, dello schema di decreto recante interventi per la filiera agroalimentare dei prodotti DOPIGP sul "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura".

    Viene precidato che il provvedimento, per un importo complessivo pari a 25 milioni di euro, individua:

    • modalità e i criteri di ripartizione del fondo individuato,
    • per finanziare le attività di promozione nazionale ed internazionale delle indicazioni geografiche.

    Nel dettaglio potranno beneficiare della misura i 168 Consorzi di tutela delle DOPIGP del settore agroalimentare legalmente riconosciuti.

    Prodotti DPO-IGP: in arrivo 25 ML per la promozione dei consorzi

    Obiettivi del decreto, come specificato dallo stesso Ministero, sono:

    • l'incremento della commercializzazione dei prodotti agroalimentari DOPIGP
    • una migliore comunicazione sulla loro origine, caratteristiche e qualità,
    • lo sviluppo della sostenibilità dei processi produttivi,
    • l'accrescimento della rappresentatività dei Consorzi.

    Il Ministro Lollobrigida ha dichiarato con soddisfazione che: "La misura costituisce un importante strumento per favorire la promozione dei nostri prodotti, traino per l'economia delle intere filiere agricole, sia nel mercato interno sia dal punto di vista delle esportazioni. Oggi, grazie anche al lavoro svolto nei nostri uffici e dalle Regioni, rafforziamo le nostre Indicazioni geografiche, conosciute in tutto il mondo come sinonimo di eccellenza, esaltiamo le potenzialità della nostra Nazione e incentiviamo il nostro export. L'obiettivo è sviluppare ancora di più gli scambi commerciali e ottenere risultati sempre più importanti",

  • Agricoltura

    Aiuti imprese agricole: contributi per polizze e danni da calamità

    Con Decreto del 22 maggio 2023  pubblicato in GU n 2023 del 31 agosto il Ministero dell'Agricoltura disciplina:

    • i contributi per il  pagamento dei premi assicurativi,
    • e interventi compensativi ex-post dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da avversità atmosferiche assimilabili a  calamità naturali. 

    Beneficiare degli aiuti sono:

    • le microimprese, piccole e medie imprese 
    • attive nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca  e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del  regolamento  (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
    • colpite dall'evento climatico avverso assimilabile a calamita' naturale, 
    • che soddisfino le condizioni di cui al presente decreto. 

    Aiuti imprese agricole: contributi per il  pagamento premi assicurativi

    Sono concessi contributi  per la  sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del Capo I, art. 2, del decreto legislativo  n. 102/2004 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese  attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.
    Le polizze assicurative possono coprire, in conformità a quanto disposto dal regolamento (UE) 2022/2472:

    • a) le perdite causate da  avversità atmosferiche  assimilabili alle calamita' naturali (art. 28 «Aiuti per  il  pagamento  di premi assicurativi  e   per  i contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • b) danni a  strutture  aziendali e ad  impianti di  produzioni arboree ed arbustive causati da avverse condizioni atmosferiche (art. 28 «Aiuti per il pagamento di premi assicurativi e per  i  contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione»);
    • c) costo di rimozione e  distruzione  degli  animali  morti  per qualunque causa  (art.  28  «Aiuti  per  il   pagamento   di   premi assicurativi  e   per   i   contributi   finanziari   ai   fondi   di mutualizzazione» in conformita' alle disposizioni di cui all'art.  27 «Aiuti al settore zootecnico e per i capi morti» – comma 3)

    Attenzione, viene precisato che:

    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettera a) è limitata  al  70  per  cento  del  costo  del premio assicurativo per contratti assicurativi che prevedono  un  indennizzo qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione,
    • l'intensita' massima di aiuto sulle polizze di cui alla lettere b) e c), e' limitata al 50 per cento  del  costo  del premio assicurativo, l'assicurazione compensa solo il costo  necessario  per  ovviare alle perdite e non comporta obblighi di indicazione circa il tipo  o  la  quantità  della  produzione  agricola  futura, conformemente  all'art.  28,  paragrafo  4,  lettere  a)  e  b)   del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Gli aiuti per il  pagamento  dei  premi  assicurativi  sono  concessi  successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario.

    La domanda di aiuto deve contenere le seguenti  informazioni:

    • a) nome dell'impresa;
    • b) descrizione dei rischi coperti;
    • c) le  date  di inizio e fine copertura;
    • d) ubicazione  delle  colture,  strutture  e allevamenti  oggetto  di  assicurazione;  
    • e)  premio  assicurativo  e relativa percentuale di aiuto. 

    Aiuti imprese agricole: aiuti compensativi calamatià naturali

    In merito agli aiuti compensativi destinati a indennizzare i danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, si  dispone  l'indennizzo  dei danni subiti  alle  produzioni agricole, alle strutture aziendali ed agli impianti produttivi non inseriti nel piano annuale di gestione dei rischi in agricoltura, a causa di eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, che abbiano causato un danno superiore al 30% della produzione mediante  la   concessione  di contributi finalizzati a favorire la ripresa economica  e  produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive  nella  produzione agricola primaria ai sensi dell'art. 5, commi  2  e  3,  del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e  dell'art.  25  del  regolamento (UE) 2022/2472.

    Le regioni e le  Province autonome di  Trento e  di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il  termine perentorio  di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza  di  eccezionali motivate difficoltà

    Il Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e delle  foreste  emette  formale   provvedimento   di   riconoscimento dell'evento climatico avverso  assimilabile a  calamita'  naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese agricole, ai fini dell'attivazione del regime di aiuto.

    Il regime di aiuto deve  essere  attivato  entro  tre  anni  dal verificarsi dell'avversita' atmosferica assimilabile a una calamita' naturale e gli aiuti sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorrere da tale data in conformita' a quanto disposto dall'art. 25, comma 5, del regolamento (UE) 2022/2472.

    Ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2472,  sono  indennizzabili  esclusivamente  i  danni per  cui sussista un nesso causale diretto con gli  eventi  climatici  avversi indicati al comma 1.

    Gli aiuti sono concessi nel limite dell'importo dei danni subiti come  conseguenza  diretta  dell'evento  climatico  avverso,   previa valutazione  dell'autorita'  regionale   competente   designata   per l'istruttoria; i danni calcolati  includono  la  perdita di  reddito dovuta alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e i danni materiali subiti dalle strutture aziendali quali: immobili, attrezzature e macchinari, scorte, mezzi di produzione.

    Gli aiuti sono concessi a seguito  dell'adozione  del  pertinente  provvedimento  regionale   e all'emissione del provvedimento formale, previa presentazione della domanda di aiuto  da  parte  del beneficiario,   secondo   le   modalita'   previste  dalla  regione territorialmente competente ed entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo n.102/2004. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo

    E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo  degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche  agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).

    La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate da un  tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato 

     La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Vediamo  di seguito i dettagli  sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree  professionali previste dal decreto

    1. area agraria;
    2. area zootecnica; 
    3. area alimentare;
    4.  area forestale. 

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02  (tecniche  agrarie, alimentari e forestali)  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e verranno  ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici  definiti da decreti rettorali  di ciascun ateneo  e si applicheranno dall'anno accademico successivo .  

    In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti 

    1.  “Fondamenti di produzioni vegetali”  
    2. “Fondamenti di produzioni animali”
    3.   “Fondamenti di tecnologia alimentare” 
    4.  “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”

    Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e  potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti  Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari 

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi  

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella  del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa 

    Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali   Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    • una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

    Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di  perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni

    tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono  iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie  alimentari».