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Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale
La circolare INPS 91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile. In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa entro 30 giorni.
Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole ma anche coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative.
Nella circolare sono ricordate le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione, con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.
Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA
Tipologia di impresa Normativa di riferimento Imprese agricole art. 2135 del c.c. Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
art. 6 della legge n. 92/1979Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa
Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo.
Viene precisato che in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione.
Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio.
La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.
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Anticipi PAC: regole Agea per le domande dal 16 ottobre
Con la Circolare n 775 del 16 settembre Agea, Agenzia per la promozione dell'agricoltura, ha pubblicato le regole per gli Anticipi PAC 2024 – Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.
Anticipi PAC 2024: regole Agea
Come evidenziato in premessa del documento si disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre 2024 fino al 30 novembre 2024.
In particoalre, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell’art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
Con Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all’85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.
Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 352518 del 5 agosto 2024, ha demandato ad AGEA l’attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.
Gli anticipi, come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).Anticipi PAC 2024: interventi erogabili in fase di anticipo
La circolare evidenzia che i pagamenti diretti interessati dall’anticipo, nei limiti di quanto previsto dalla circoalre in oggetto, sono i seguenti:
- a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- d) egimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
- pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
- e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
- frumento duro;
- semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- riso;
- barbabietola da zucchero;
- pomodoro destinato alla trasformazione;
- olio d’oliva;
- agrumi;
- colture proteiche comprese le leguminose.
Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115
Anticipi PAC 2024: misure degli anticipi
Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.
Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP).
Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile.Per le tabelle di riferimeto per gli anticipi, clicca qui e consulta gli inporti da pagina 5 della circolare in oggetto.
Allegati: -
Aiuti alle imprese per la moria del Kiwi: tutte le regole
Nel decreto ministeriale del 18 settembre il Ministero dell'agricoltura ha disciplinato gli aiuti per le imprese di produzione del Kiwi per la moria 2023.
La misura è stata prevista dal DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024 pubblicata in GU n 163 del 13 luglio
Tutte le regole degli aiuti al settore del kiwi.
Imprese produzione del Kiwi: sostegni dal Dl Agricoltura
L’articolo 3 del DL Agricoltura prevede misure a sostegno delle imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici.
Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono:
- contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato,
- prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato,
- proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.
La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole.
La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”.
La dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Aiuti Imprese Kiwi 2024: tutte le regole
Viene pubblicato in GU n 232 del 3 ottobre, il Decreto dell'Agricoltura del 18 settembre con interventi compensativi per le imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi.
In particolare, l'art 1 del decreto stabilisce che i danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di kiwi che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:- a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento del fenomeno della moria del kiwi, che saranno emanate per la campagna 2024;
- b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii. misure di emergenza imposte dall'autorità pubblica competente dello Stato membro;
- iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
Il programma e le misure di cui alla lettera b), conterranno una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.
Gli aiuti non riguardano misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata.
Gli aiuti sono limitati ai costi e ai danni causati alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dall'anno 2023, periodo in cui sono state registrate le perdite causate alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, e gli aiuti possono essere erogati entro il 31 dicembre 2027.
Il regime di aiuto finanzia solamente il risarcimento del danno da perdita di prodotto dovuto al fenomeno della moria del kiwi e da moria delle piante di actinidia ai sensi del comma 10 dell'art. 26, regolamento (UE) 2022/2472, con esclusione di contributi per le misure di prevenzione.L'indennizzo per i danni alle produzioni è calcolato tenendo conto delle produzioni di kiwi ottenute nel 2023 rispetto alla media delle produzioni ottenute nel triennio precedente o quinquennio precedente, in questo caso va tolta la produzione più elevata e quella più bassa e si fa la media delle tre rimanenti.
Per le piante di actinidia distrutte si considera il costo di rimpiazzo nell'ambito del programma pubblico di cui all'art. 1, comma 2.
Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che il mancato contenimento del fenomeno della moria del kiwi sia stato causato deliberatamente dal beneficiario o sia la conseguenza della sua negligenza.
Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
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Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre
Il Bando Agrisole del 19 agosto 2024 contiene le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata “Parco Agrisolare”, inserita nella Missione 2 “Rivoluzioneverde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, che prevede, con una dotazione pari a 2.350 milioni di euro per :“il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori”.
In dettaglio, le risorse finanziarie per le imprese agricole del Mezzogiorno, sono finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Parco Agrisole 2024: i beneficiari
L'allegato B al Bando del 19 agosto 2024 specifica che, come previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023, n. 211444, e dal DM del 17 aprile 2024, n. 176845 che forniscono le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare”, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, come prevista dalla Tabella 1A, allegata.
Come meglio specificato nel Manuale utente Parco Agrisolare, disponibile sul sito del GSE, il Soggetto beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta:
- indicare nella Piattaforma informatica, dapprima, la Tabella cui appartiene;
- successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da elenco codici ATECO.
Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’Elenco ATECO di cui di seguito, l’azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell’apposito slot “Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione” della sezione “Allegati” della Piattaforma Informatica.
Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre al 14 ottobre
Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle Proposte esclusivamente durante il periodo di apertura.
Alla Proposta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione prevista al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo.
La presentazione della domanda da parte del Soggetto Beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla Proposta.
Il Soggetto Beneficiario potrà attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili sulla Piattaforma informatica predisposta dal GSE procedere, qualora lo ritenga necessario, con l’annullamento di una Proposta inviata.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere sulla Tabella 1A di cui all’Allegato A al Decreto.
La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario a valere sui Decreti non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro (euro duemilionitrecentotrentamila/00)
Allegati: -
Sospensione Mutui agricoli: il via di ISMEA
Con la Circolare n 3/2024 ISMEA da il via alla moratoria sui mutui agricoli prevista dal DL Agricoltura.
La circolare chiarisce gli aspetti della sospensione e allungamento dei finanziamenti assistiti da ISMEA per il settore agricolo alla luce delle novità introdotte dal DL n 63/2024 noto come DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024.
ISMEA precisa che l'operazione non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari.
Inoltre, si autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.
La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.
Mutui agricoli: regole ISMEA per la sospensione 2024
L'articolo 2, comma 2 prevede che: ‘Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. (…)"
Ciò premesso, ISMEA, sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in considerazione della eccezionalità della situazione contingente, così come richiamata dalla norma in argomento, ha ritenuto di autorizzare, ferme restando le condizioni richiamate dalla norma in premessa, la sospensione ed il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti, senza procedere al ricalcolo della maggior commissione di garanzia e – conseguentemente – senza oneri per il beneficiario.
Ai fini della concreta operatività di quanto sopra, le banche corrispondenti, in fase di istruttoria della richiesta di sospensione e di allungamento, dovranno acquisire l’autocertificazione il cui modello (allegato) riguardante, tra l’altro, la riduzione del volume di affari, della produzione o delle quantità conferite (a seconda dei casi) a partire dai limiti minimi previsti dalla legge.
Inoltre ISMEA chiarisce che per quanto riguarda le operazioni assistite da garanzia sussidiaria, la sospensione dovrà essere comunicata al Garante secondo le modalità già in uso utilizzando il modello (allegato) unitamente alla suddetta autocertificazione corredata del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.
Si rimanda alla Circolare n 3/2024 per gli altri dettagli.
Allegati: -
Contributi prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP: al via le domande
Il 26 luglio 2024, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato un nuovo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06.09.2024, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il regolamento UE 2024/1143.
Il decreto, oltre a mettere a disposizione un fondo di 900.000 euro, ha l’obiettivo di incentivare la promozione e la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane attraverso contributi destinati a chi si occupa della tutela e valorizzazione dei prodotti a marchio DOP e IGP.
Consorzi di tutela, associazioni di produttori e altre organizzazioni del settore potranno quindi accedere a fondi per migliorare la promozione dei loro prodotti e per proteggerli da imitazioni e abusi.
Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda di contributo:
- Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
- Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
- Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
- Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Attività e costi ammissibili
I contributi sono concessi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- Organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi
Questa attività riguarda la promozione dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta), sia a livello nazionale che internazionale. Le condizioni devono essere in linea con il regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli e con il regolamento UE 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari. - Pubblicazioni informative per il grande pubblico
Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico sui prodotti agricoli DOP e IGP, sempre in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472. Le informazioni devono essere neutre e accessibili a tutti i produttori coinvolti. - Attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione
Queste attività comprendono dimostrazioni, azioni informative sull'innovazione, scambi interaziendali di breve durata e visite presso aziende agricole, in linea con quanto previsto dal regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli. - Formazione professionale e acquisizione di competenze
Rientrano in questa categoria corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, sia per i prodotti agricoli che per gli altri prodotti agricoli e alimentari, in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014. Non sono ammessi aiuti per la formazione obbligatoria richiesta dalla normativa nazionale. - Progetti di ricerca e sviluppo
Questi progetti possono riguardare aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, legati alla produzione, commercializzazione o salvaguardia dei prodotti DOP e IGP. È inclusa anche l'attività di monitoraggio per garantire l'uso legittimo delle denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in rispetto del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014.
I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia delle suddette attività sono riportati nell'allegato B al presente decreto e i contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
L'importo massimo del contributo che ciascun beneficiario può ricevere è di 250.000 euro per progetto e varia in base all'attività:
- le attività di promozione e pubblicazione hanno una copertura massima del 70% per i prodotti agricoli e del 50% per gli altri prodotti,
- le attività di formazione e ricerca e sviluppo possono ricevere un contributo fino al 90% per i prodotti agricoli e fino al 70% per gli altri prodotti.
In particolare:
Per attività di promozione (fiere, esposizioni, concorsi), pubblicazioni e azioni dimostrative (attività elencate con le lettere a, b, c):
- Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività. - Altri prodotti agricoli e alimentari (es. prodotti non inclusi nell'Allegato I del Trattato UE):
Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ammissibili.
Per attività di formazione e ricerca e sviluppo (attività elencate con le lettere d, e):
- Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività. - Altri prodotti agricoli e alimentari:
Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili.
Come si presenta la domanda?
Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 3 ottobre 2024 (entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected].
Nell'oggetto della pec è necessario indicare: "Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n. 339084 – nome del soggetto richiedente".
È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.
Allegati: -
Contributi INPS agricoltura 2024: in scadenza il 16 settembre
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2024, a carico dei datori di lavoro agricoli con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI, occasionali e per i dipendenti delle aziende agroalimentari.
Inps ha comunicato con la circolare 26 del 31 gennaio 2024 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.)
Con il messaggio 569 2024 sono state poi precisate le aliquote per il lavoro occasionale in agricoltura LOAGRI.
Di seguito un riepilogo completo
Aliquote contributive INPS agricoltura 2024
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari a 21,06%.
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece la misura complessiva del 32% cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali -legge n. 296/2006.- per cui l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 56,87 x 6 /39 = € 8,75.
Le aliquote INAIL 2024
contribuzione misura assistenza infortuni sul lavoro 10,1250% addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 15,17% (v. circ. n. 12/2023).
Agevolazioni per zone tariffarie 2024
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Nel messaggio 569 del 8 febbraio 2024 l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .
Esonero contributivo parziale IVS 2024
Va ricordato che anche quest'anno i datori di lavoro devono inoltre applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 213 2023 per il periodo 2024 pari al
- – 7% (se la retribuzione imponibile mensile non supera 1.923 euro) o
- – 6% (se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro)
ATTENZIONE : taglio non applicabile sulla tredicesima e sui ratei mensili
Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).