• Agricoltura

    Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: estesa al 2023

    La Legge di Bilancio 2023 in bozza, con l’articolo 20 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF – già prevista per gli anni dal 2017 al 2022 – dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

    La disposizione in arrivo stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2023, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali  (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

    A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Tale comma 44, nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.

    Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce imprenditore agricolo professionale (IAP) chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. 

    Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in

    associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

    Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

    • nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari)
    • per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio 
    • per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 

    La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

    E' bene sottolineare che i requisiti di lavoro e reddito sono ridotti al 25% per l'imprenditore che opera nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999:

    • zone di montagna, minacciate di spopolamento 
    • e altre zone nelle quali l’attività agricola dovrebbe essere continuata per assicurare la conservazione o il miglioramento dell'ambiente naturale.

    L’attribuzione della qualifica di IAP consente il riconoscimento delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto (colui che contribuisce, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale).

  • Agricoltura

    Fondo logistica agroalimentare: proroga al 17.11 delle domande

    Con avviso pubblicato sul sito del Mipaaf si comunica la Proroga della chiusura dello sportello “Sviluppo della logistica agroalimentare”.

    In particolare, lo sportello di Invitalia per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a sostegno degli investimenti nel settore chiuderà alle ore 17:00 del 17 novembre 2022 (e non più alle ore 17:00 del giorno 10 novembre 2022).

    Sinteticamente si ricorda che gli incentivi sostengono gli investimenti materiali e immateriali di imprese nel settore della logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’innovazione dei processi produttivi.

    Fondi per la logistica settori agroalimentari: che cos'è

    Il Fondo per la logistica agroalimentare è l’agevolazione, a cui sono stati destinati dal Mipaaf 500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR ha l'obiettivo di potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio del settore agroalimentare, ridurre i costi ambientali ed economici e sostenere l'innovazione dei processi di produttivi verso forme produttive più sostenibili.

    Ricordiamo che il MIPAAF Ministero dell'agricoltura ha diffuso un documento pdf aggiornato al 13 ottobre, con risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla agevolazione.

    In particolare, tra le altre risposte se ne evidenzia una con la quale il ministero specifica che NON è prevista una lista di codici ATECO relativamente alle attività ammissibili. 

    Ai fini dei benefici previsti dalla misura agevolativa, al di fuori degli interventi di cui è esclusa l’ammissibilità ai sensi dell’articolo 5 dell’Avviso del 21 settembre 2022, rientrano tra i soggetti beneficiari della misura le imprese che appartengono:

    i) al settore della produzione agricola primaria; 

    ii) al settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli;

    iii) a settori connessi alla logistica agroalimentare tra cui l’agroindustria, la pesca e l’acquacoltura, la silvicoltura, la floricoltura e il vivaismo.

    Ai sensi del suddetto art.5 NON sono ammissibili i progetti di investimento: 

    • a) diretti alla produzione di biocarburanti prodotti da colture alimentari; 
    • b) che prevedono un aumento della produzione superiore alle eventuali restrizioni previste da organizzazioni comuni di mercato o alle limitazioni stabilite in relazione al sostegno dell'Unione europea a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione; 
    • c) realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea in vigore; 
    • d) costituiti da investimenti di mera sostituzione. 
    • e) che non rispettino il principio della conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell’Unione europea e, in linea con la circolare MEF-RGS n. 32/2021, che prevedano attività su strutture e manufatti connessi: 
      • • ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle; 
      • • alle attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; 
      • • alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
      • • alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

    Scarica qui il file con tutte le FAQ

    Fondi per la logistica settori agroalimentari: i beneficiari

    Potranno ottenere i finanziamenti, in forma individuale o associata,

    • le imprese,
    • le società cooperative, 
    • i consorzi che operano nel settore agricolo e agroalimentare, 
    • le Organizzazioni di produzione, 
    • le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, 

    presenti su tutto il territorio nazionale.

    L’importo massimo delle agevolazioni concedibili per i progetti di investimento, con l’esclusione di eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ammonta a 12 milioni di euro.

    Fondi per la logistica settore agroalimentare: interventi agevolabili

    Sono ammissibili alle agevolazioni:

    • investimenti in attivi materiali e immateriali (quali locali di stoccaggio delle materie prime agricole, trasformazione e conservazione delle materie prime, digitalizzazione della logistica e interventi infrastrutturali sui mercati alimentari)
    • investimenti nel trasporto alimentare e nella logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici
    • interventi di innovazione dei processi produttivi, dell'agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad esempio attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
      • produzione agricola primaria (art. 10 del DM 13/06/22)
      • trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del DM 13/06/22)
      • altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM 13/06/22)

    Come previsto dal PNRR, le risorse sono destinate alla logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo e alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, finalizzate a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • capacità di ridurre gli impatti ambientali
    • introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività
    • presenza di progetti di ricerca e sviluppo
    • capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale

     Sono ammissibili i progetti che riservano una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:

    • riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica, per almeno il 32% dell'investimento complessivo
    • digitalizzazione delle attività, per almeno il 27% dell’investimento complessivo

    Fondi per la logistica settori agroalimentari: presenta la domanda

    La domanda può essere compilata online dalle ore 12:00 del 12 Ottobre alle ore 17:00 del 10 Novembre 2022.

    Per la compilazione, il soggetto proponente deve: 

    • essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE) personale del Rappresentante legale 
    • accedere alla piattaforma dedicata per compilare la domanda online e allegare la documentazione obbligatoria 
    • Per concludere la compilazione della domanda è necessario disporre di una firma digitale. Sono ammesse firme digitali sia in formato PADes sia in formato CADes. 

    Al termine della procedura online viene assegnato un “codice di avvenuta compilazione” utile alla presentazione della domanda sempre tramite la piattaforma online Invitalia.

    Accedi al sito di Invitalia per tutta la modulistica 

  • Agricoltura

    Imprenditoria femminile giovanile in agricoltura: Più mpresa boom di domande

    ATTENZIONE ISMEA comunica che i fabbisogni derivanti dalle domande attualmente presentate dai giovani under 41 per accedere alle agevolazioni di "Più Impresa" eccedono la dotazione finanziaria disponibile.
    A partire dalle ore 15.00 del 11 novembre 2022 e sino a nuova comunicazione è disposta la chiusura del portale dedicato, nella funzione di "convalida" di nuove domande. La funzione di "convalida" resta ancora attiva per la presentazione delle domande da parte delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.

    Con avviso ISMEA informava del fatto che, dalle ore 10,00 del 10 novembre 2022 riapriva il portale per la presentazione delle domande di accesso a Più Impresala misura dedicata all'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura.
    Il portale, raggiungibile al seguente indirizzo:

    Più Impresa: i beneficiari

    La misura è dedicata ai giovani e alle donne che intendono subentrare nella conduzione di un'azienda agricola o che sono già attivi in agricoltura da almeno due anni e intendono ampliare la propria impresa, migliorandone la competitività con un piano di investimenti fino ad 1,5 milioni di euro.

    In particolare, ci si rivolge a:

    • micro, piccole e medie imprese agricole
    • organizzate sotto forma di ditta individuale o di società, 
    • composte da giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti, ovvero da donne,

    con i seguenti requisiti:

    1. subentro: imprese agricole costituite da non più di 6 mesi con sede operativa sul territorio nazionale, con azienda cedente attiva da almeno due anni, economicamente e finanziariamente sana; in caso di società la maggioranza numerica dei soci e delle quote di partecipazione in capo ai giovani ovvero donne, ove non presente, deve sussistere alla data di ammissione alle agevolazioni;
    2. ampliamento: imprese agricole attive da almeno due anni, con sede operativa sul territorio nazionale, economicamente e finanziariamente sane. 

    Più Impresa: cosa offre 

    La misura offre ai giovani agricoltori o imprenditrici agricole le seguenti agevolazioni:

    1. investimenti fino a  euro 1.500.000 (IVA esclusa);
    2. mutuo agevolato, a tasso zero, per un importo non superiore al 60 per cento delle spese ammissibili, di durata fino a 15 anni;
    3. contributo a fondo perduto, per un importo non superiore al 35 per cento delle spese ammissibili.

    Più Impresa: cosa finanzia

    La misura "Più impresa" di ISMEA finanzia progetti di sviluppo o consolidamento nei settori della produzione agricola, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della diversificazione del reddito agricolo

    In particolare sono ammissibili:

    1. le spese per lo studio di fattibilità sono ammissibili nella misura del 2 per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre la somma delle spese relative allo studio di fattibilità, ai servizi di progettazione sono ammissibili complessivamente entro il limite del 12 per cento dell'investimento da realizzare;
    2. le spese per lo studio di fattibilità, nella misura massima del 2% del valore complessivo del progetto;
    3. le spese per lo studio di fattibilità e per i servizi di progettazione, nella misura massima del 12% del valore complessivo del progetto;
    4. le spese relative alle opere agronomiche, per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria;
    5. le spese relative alle opere edilizie e oneri per il rilascio della concessione;
    6. le spese per l'acquisto terreni, nella misura massima del 10% del valore complessivo del progetto.

    La potenzialità dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al 100% della capacità produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
    Per le attività di agriturismo e le altre attività di diversificazione del reddito agricolo le agevolazioni sono concesse in regime de minimis nel limite massimo di euro 200.000.

    Attenzione al fatto che l'impresa beneficiaria deve fornire garanzie di valore pari al cento per cento del mutuo agevolato concesso, anche acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare, per una durata almeno pari a quella del mutuo agevolato concesso dall'ISMEA. 

    Sono ammissibili:

    1. ipoteca di primo grado su beni oggetto di agevolazioni, oppure su altri beni della beneficiaria o di terzi, in alternativa o in aggiunta,
    2. fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta.
  • Agricoltura

    Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio

    Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti  sugli  sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:  

    1. sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021  per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020  
    2. e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021). 

    Con il messaggio  n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio  che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

    Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile,  che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura.  il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022. 

    Viene anche specificato che  qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione,  la domanda  dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.

    Inoltre se  alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare  in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo  una volta estinta anticipatamente la rateazione principale . 

    In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].

    Le altre  indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :

    • Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato;   le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla  pubblicazione del  messaggio ( 5 MAGGIO 2022)  alla Struttura territoriale Inps a mezzo PEC con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. ( nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (Cpdice fiscale del soggetto deceduto) con gli allegati indicati nel messaggio.
    • Per  datori di lavoro agricolo che accedono anche  all’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , in attesa delle presentazione o definizione delle istanze prevista dal 4 aprile al 4 maggio 2022   è differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento del primo trimestre 2021 
    • è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021)
    • In entrambi i casi sopracitati  il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero , mediante rateazione  entro il 27 aprile 2022  e  saranno dovuti i soli interessi di dilazione sulla rateazione richiesta 
    • Per l'esposizione nel flusso Uniemens del recupero dell’esonero spettante per  novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
  • Agricoltura

    Peste suina e influenza aviaria: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA e ritenute

    Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:

    • imposta di registro,
    • IVA 
    • IRAP 

    introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).

    Attività avicunicolo o suinicolo: la proroga dei versamenti ritenute e IVA

    In merito alla  proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:

    • per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana,
    • sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 
    • per i versamenti relativi:
      • alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, 
      • all’imposta sul valore aggiunto. 

    In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria. 

    Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa: 

    • in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana, 
    • oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti. 

    Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022 

    Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.

    A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi. 

    In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo. 

    Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data

    Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Revisione macchine agricole: nuove scadenze

    Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge n. 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale,  prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla base delle date di immatricolazione.

    . In particolare l' art.11 comma 5-ter "al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali" sposta i termini di revisione  per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.

    Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5°   anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole piu datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue: 

    DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI  NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE
    entro il 31.12.1983     31.12.2022
     dal 01.01.1984 al 31.12.1996  31.12.2023
     dal 01.01.1997 al 31.12.2019  31.12.2024

                            

    Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell'art.articolo 111 del D. Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari: 

    1. trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
    2.  macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi 
    3. rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza

    Revisione macchine agricole esito e sanzioni

     Il decreto mit 20.5.2015  prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111." Si tratta in particolare : 

    • della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
    •  sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica,

     Inoltre è previsto che "Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta effi cienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti."