• Agricoltura

    Etichette olio d’oliva 2023: guida per le imprese

    Con una Guida pratica intitolata "Guida pratica all'etichettatura degli oli d'oliva" aggiornata con i l’«etichettatura ambientale» di cui all’art. 219, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006 e con il Reg. delegato (UE) n. 2022/2104 il Ministero dell'agricoltura fornisce, alle imprese indicazioni per etichettare gli oli destinati a:

    • consumatore finale,
    • ristoranti, mense e collettività simili.

    Viene precisato che la guida fornisce solo le basi per l’etichettatura degli oli d’oliva in generale, rimanendo ancora escluse dalla trattazione le diciture specifiche previste per gli oli a DOP/IGP e per quelli biologici nonché le informazioni nutrizionale e sulla salute. 

    La struttura della guida, alla terza edizione, ricalca sostanzialmente quella delle edizioni precedenti essendo composta da:

    • una parte “teorica”, in cui vengono brevemente descritte le singole diciture da riportare in etichetta, 
    • una parte “pratica” in cui sono stati proposti alcuni format di etichetta. 

    In ultimo c’è un capitolo in cui vi sono elencati i riferimenti normativi, aggiornati al 28 febbraio 2023, le note e le guide citati nella trattazione dei singoli argomenti di cui alla parte teorica.

    Etichette olio d'oliva 2023: guida per le imprese

    La guida precisa le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva che sono le seguenti: 

    • a) la denominazione di vendita
    • b) la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine)
    • c) l’informazione sulla categoria di olio 
    • d) la quantità netta 
    • e) il termine minimo di conservazione 
    • g) le condizioni particolari di conservazione 
    • h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
    • i) il lotto l) una dichiarazione nutrizionale 
    • m) la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine, vedi capitolo 11) 
    • n) la sede dello stabilimento di confezionamento 
    • o) l’etichettatura ambientale.

    In merito all'olio destinato al consumatore finale:

    1. l’«olio extra vergine di oliva»,
    2. l’«olio di oliva vergine»,
    3. l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini»
    4. l’«olio di sansa di oliva» 

    essi devono essere presentati al consumatore finale:

    • in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri
    • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione 
    • e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti.

    Occorre ricordate che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”.

    In merito agli oli destinati a ristoranti, mense e collettività simili:

    • per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione;
    • non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso
    • per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti;
    • qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».

    Riepilogando:

    • per la preparazione dei pasti L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva – composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» destinati ai ristoranti, agli ospedali, alle mense o altre collettività simili per la preparazione dei pasti devono essere:
      • etichettati conformemente alla normativa vigente – di capacità massima 25 litri
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 
    • per i clienti l’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti dei pubblici esercizi devono essere: 
      • etichettati conformemente alla normativa vigente 
      • di capacità massima 5 litri 
      • forniti di tappo antirabbocco 
      • provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. 

    Attenzione al fatto che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso ai ristoranti, alle mense e simili.

    Si rimanda alla consultazione guida per tutte le altre indicazioni del Ministero utili alla etichettatura.

  • Agricoltura

    Retribuzioni medie giornaliere agricoltura 2023

    Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del 21 giugno 2023   le retribuzioni medie giornaliere, a valere per l’anno 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari,in agricoltura, suddivisi  per singole Province. 

    Le tabelle sono allegate al decreto.

    In particolare viene evidenziato nel decreto  che,

    1.  il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2023 per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di €  61,98.
    2. Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2023, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del  decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste
      retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

    Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi  del settore agricoltura regolati della legge 203/1982.  Più in particolare,  si distinguono :

    1. piccoli coloni  ovvero i lavoratori  con contratto di natura associativa   di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate  per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
    2. compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle  lavorazioni colturali o di allevamento  nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.
  • Agricoltura

    Domanda unica PAC 2023: ultimi giorni per presentarla

    Con un comunicato dell'11 maggio il Ministro Lollobrigida annuncia di aver firmato il decreto che proroga il termine di presentazione delle domande di aiuto in attuazione della Politica Agricola Comune (PAC), dal 15 maggio al 15 giugno 2023.
    Viene specificato che la proroga "si è resa necessaria per favorire la massima partecipazione delle aziende italiane del settore al processo di trasformazione dell'agricoltura, che passa anche attraverso il corretto utilizzo dei fondi europei"

    Ricordiamo che la Campagna PAC 2023/2027 a sostegno delle aziende agricole si era aperta il giorno 15 marzo scorso.

    Domanda unica PAC 2023: come fare

    Dal 15 marzo e fino al 15 giugno (termine prorogato di un mese dal 15 maggio) ha preso il via la raccolta della domanda unica della campagna 2023 che consente agli agricoltori di accedere ai pagamenti diretti previsti dalla nuova politica agricola comune 2023-27.

    Le aziende agricole potranno fare domanda per i sostegni di base al reddito con due modalità:

    • attraverso i sistemi informatici,
    • recandosi in un Centro di Assistenza Agricola di riferimento.

    Che cosa è la PAC

    La politica agricola comune (PAC) rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori.

    La PAC persegue i seguenti obiettivi:

    • sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
    • tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
    • aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
    • preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
    • mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.

    La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.

    PAC 2023-2027

    Come specificato dal comunicato MASAF la Nuova PAC 23-27 si pone come obiettivo principale di rafforzare il contributo dell'agricoltura agli obiettivi ambientali e climatici dell'UE, inoltre punta a fornire un sostegno più mirato alle aziende agricole di piccole dimensioni ed a consentire agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'adattamento delle misure alle condizioni locali. 

    Viene specificato inoltre che i giovani imprenditori agricoli avranno finanziamenti specifici, oltre ad incentivi per la creazione di nuove aziende. 

    Un'immissione importante di liquidità per il sistema nazionale agricolo, con l' erogazione di 37, 5 miliardi di euro in cinque anni.

    PAC 2023-2027. i fondi per l'Italia

    Fonte immagine: centro assistenza agricola degli agricoltori italiani

  • Agricoltura

    Attività agricola Florovivaistica: in arrivo un Disegno di Legge

    Il Consiglio dei Ministri di ieri 7 giugno su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge di delega al Governo in materia di florovivaismo.

    Viene speigato che l’obiettivo della delega è quello di realizzare un quadro normativo coerente e organico in materia di:

    • coltivazione, 
    • promozione, 
    • commercializzazione, 
    • valorizzazione 
    • e incremento della qualità e dell’utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.

    Come dettagliato dal comunicato stampa del Giverno, si prevedono:

    • a necessità di una disciplina dell’articolazione della filiera che comprenda le attività agricole e quelle di supporto alla produzione 
    • una definizione puntuale dell’attività agricola florovivaistica.

    Al fine dell’individuazione delle misure di indirizzo del settore è previsto un coordinamento nazionale, con l’elaborazione, con cadenza quinquennale, di un Piano quale strumento programmatico e strategico per avviare azioni innovative per la comunicazione e la promozione dei prodotti, per la competitività e per lo sviluppo delle aziende florovivaistiche.

    Inoltre, si prevede l’istituzione di piattaforme logistiche per macroaree (nord, centro, sud e isole) al fine di garantire la distribuzione/movimentazione della produzione del settore florovivaistico verso l’Unione europea e i Paesi terzi.

    Infine, si stabilisce:

    • la definizione delle figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano, i parchi e i giardini storici, 
    • prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni dell’ISTAT 
    • e l’attivazione di ulteriori percorsi formativi presso gli ITS Academy.

    Si attende il testo con ulteriori approfondimenti delle novità in arrivo sul settore florovivaistico.

  • Agricoltura

    Accesso contratti di filiera settore forestale: domande dal 3 luglio

    Con avviso n. 0273348 del 26/05/2023 il MASAF comunica il differimento della data di avvio della presentazione della domanda di accesso al bando Contratti di filiera- settore forestale.
    La predetta domanda, compilata in ogni sua parte e completa di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire all' indirizzo PEC:

    • [email protected],
    • a decorrere dalle 10.00 del 3 luglio 2023. (La data di invio inizialmente prevista dal bando era il 1 giugno 2023),
    • attenzione al fatto che lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 17 luglio 2023.

    Ricordiamo che, con Decreto dell'Agricoltura del 31 gennaio pubblicato in GU n. 70 del 23 marzo si disciplinano criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei Contratti di filiera e le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi PNRR del settore forestale.

    Successivamente, in data 26 aprile è stato pubblicato il bando con le regole per presentare le domande di accesso ai contratti di cui si tratta, esso costrituisce decreto attuativo del decreto del 31 gennaio:

    Contratti di filiera settore forestale: soggetti ammissibili

    Per accordo di filiera si intende l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera forestale, operanti in un ambito territoriale multiregionale, ivi comprese le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua il  soggetto proponente, gli obiettivi, i risultati attesi e i tempi di realizzazione, gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari, nonché le azioni da declinare nel Programma di intervento. 

    Possono essere ammessi alle agevolazioni i Contratti di filiera che prevedono programmi che:

    • coinvolgono almeno due beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera, 
    • con un ammontare delle spese ammissibili non superiore a un milione e duecento mila euro (1.200.000,00 euro) e i cui singoli progetti abbiano un ammontare delle spese ammissibili così individuato:
      • a) investimenti in tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione  dei  prodotti delle  foreste  e dell'arboricoltura da legno, connessi con l'attività di  produzione, utilizzazione trasformazione, mobilizzazione  e  commercializzazione del legno  e  dei  prodotti  da  esso  derivati,  con  spesa  massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
      • b) investimenti in infrastrutture connesse allo  sviluppo, alla modernizzazione  o all'adeguamento del settore forestale e dell'arboricoltura  da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 600.000 euro;
      • c) investimenti per il trasferimento di  conoscenze, azioni di formazione e informazione legate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), con spesa massima ammissibile  per  progetto  e  per beneficiario di 200.000 euro;
      • d) investimenti alla ricerca e allo sviluppo nel settore forestale e dell'arboricoltura da legno, con spesa massima ammissibile per progetto e per beneficiario di 300.000 euro.

    Contratto di filiera settore forestale: i proponenti e i beneficiari

    Come da Decreto sono soggetti proponenti:

    a) le  società cooperative  e  loro  consorzi, i  consorzi  di imprese,  le  organizzazioni  di  produttori  e  le associazioni di organizzazioni di produttori del settore  forestale  riconosciute  ai sensi della normativa vigente, che operano nel  settore  forestale  e dell'arboricoltura da legno;
    b) le organizzazioni interprofessionali,  riconosciute  ai  sensi della  normativa  vigente  che  operano  nel  settore forestale   e dell'arboricoltura da legno;
    c) gli enti pubblici;
    d) le società riconosciute ai  sensi  della normativa vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti  di arboricoltura da  legno, i soggetti  che  esercitano  l'attività di   gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi,  e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del  legno  e dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da legno;
    e) le  imprese  commerciali  e/o  industriali  e/o  addette  alla distribuzione,  purché almeno  il  51%  del  capitale sociale  sia posseduto dai proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;

    f) le  associazioni temporanee di  impresa  tra  i soggetti beneficiari,  già costituite  all'atto  della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni;
    g) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda  di  accesso  alle agevolazioni;
    h) gli Accordi di foresta.

    Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera:

    • i silvicoltori privati,  
    • i comuni e  i loro consorzi, le piccole e medie imprese (PMI), classificati nelle seguenti categorie:
      • a) proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superfici forestali: silvicoltori  privati,  i  comuni  e  i loro consorzi;
      • b) imprese PMI che operano  nel  settore  delle  utilizzazioni  e produzioni forestali e dell'arboricoltura da legno;
      • c) le organizzazioni  di  proprietari, i  produttori  e  le associazioni di organizzazioni di proprietari  e produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente;
      • d) le società riconosciute  ai  sensi  della  normativa  vigente costituite tra proprietari forestali o di impianti  di arboricoltura da  legno, i soggetti  che  esercitano  l'attività di   gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e i soggetti che esercitano l'attività di trasformazione del  legno  e dei prodotti da esso  derivati,  forestali  e  dell'arboricoltura  da legno;  le  imprese   commerciali,   industriali   e   addette   alla distribuzione, purché almeno il 51 per cento del  capitale  sociale sia  posseduto  dai  proprietari   forestali   o   di impianti   di arboricoltura da legno.

    Agevolazioni Contratto di filiera settore forestale: le domande

    Viene specificato che, le agevolazioni del decreto in oggetto:

    • sono concesse nella forma del contributo in conto capitale,
    • con procedura a «sportello» fino all'esaurimento delle risorse stanziate,  
    • applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, 

    secondo le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto in oggetto e sulla base di quanto previsto nel Provvedimento di attuazione da emanarsi.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo AGRICAT: le domande di risarcimento per danni all’agricoltura in un clic

    Con un comunicato del 22 maggio ISMEA istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, informa del fatto che, le imprese agricole che hanno subito danni catastrofali alle produzioni vegetali causati da alluvione, gelo o siccità, possono presentare le denunce di danno collegandosi al portale www.fondoagricat.itattivo nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) .

    Si specifica che il Fondo mutualistico nazionale AgriCat fornisce una copertura di base per i rischi catastrofali meteoclimatici con adesione automatica per tutte le aziende beneficiarie dei pagamenti diretti PAC.

    Nello stesso comunicato ISMEA sottolinea che, le manifestazioni di interesse alle denunce di danno presentate nei giorni scorsi dovranno essere finalizzate con la presentazione di una denuncia di danno sul portale. 

    AgriCat: che cos'è

    Ricordiamo che, AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..

    In particolare, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.

    Risarcimento danni agricoltura: domande sulla Piattaforma AgriCat

    La Piattaforma My AgriCat è lo strumento che, in caso di danni alle produzioni agricole causati da eventi catastrofali meteoclimatici, consente agli agricoltori di presentare una denuncia per l'intervento del Fondo AgriCat con una procedura semplice, guidata e totalmente digitalizzata.

    Come specificato sul sito AgriCat, la Piattaforma è integrata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a esso direttamente interconnessa.

    Per avere accesso alle indennità del Fondo AgriCat, in seguito a un evento catastrofale, gli agricoltori, in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA), dovranno presentare, tramite la Piattaforma My AgriCat, una denuncia di sinistro per danni causati alle produzioni agricole dagli eventi gelo o brina, siccità, e alluvione.

    Questa rappresenta l'unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.

    Accedi qui al sito del Fondo Agricat con tutte le regole per aderire

  • Agricoltura

    Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie 2021-2022

    Viene pubblicato sul sito del MASAF il decreto n 915 del 13 aprile con le regole per Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022.

    Imprese avicole: sostegni per danni da restrizioni sanitarie

    Con il decreto di cui si tratta si dispone un intervento finalizzato al sostegno delle aziende avicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di influenza aviaria, nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022. 

    Per il sostegno alle aziende avicole tenuto conto delle risorse di cui al DM n. 216437 del 12 maggio 2022 di cui in premessa, è complessivamente disponibile lo stanziamento di euro 40.000.000,00  per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 1, comma 528, della legge di bilancio n.234 del 30 dicembre 2021. 

    Dalla somma indicata, euro 3.000.000,00 sono destinati alle imprese operanti nel settore della trasformazione, ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 “relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».”

    Sostegni imprese avicole: i beneficiari

    Possono beneficiare del sostegno

    • le PMI, così come definite all’allegato I del regolamento UE 2022/2472 
    • e le Grandi Imprese della filiera avicola che possono dimostrare di aver subìto danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa. 

    Possono altresì concorrere al beneficio, gli incubatoi e gli allevamenti da riproduzione che, seppur non ubicati nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subìto danni indiretti e indipendenti dalla loro volontà nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021- 31 maggio 2022. 

    Le PMI, appartenenti al settore della produzione primaria, beneficeranno dei sostegni erogati dal presente decreto, sulla base del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022. 

    Le Grandi Imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli beneficeranno dei contributi, in base al punto (373), lettera b della sezione 1.2.1.3 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui in premessa a partire dalla data di notifica della decisione di approvazione del regime da parte della Commissione Europea; Le PMI e le Grandi Imprese, che operano fuori dal settore della produzione agricola primaria, beneficeranno dei sostegni elargiti dal presente decreto sulla base del Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2012 e successive modifiche.

    Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:

    • a) Pollo
    • b) Faraona
    • c) Anatra 
    • d) Oca 
    • e) Gallina ovaiola 
    • f) Pollastra 
    • g) Cappone 
    • h) Pulcino delle specie elencate
    • i) Tacchino
    • j) Uova da consumo e da cova del genere “Gallus” e “Meleagris” 
    • k) Specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne)

    È considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività, svolta nell’azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.

    Sostegni imprese avicole: i danni e le domande

    Il decreto precisa che il danno subìto dalle aziende è calcolato sulla base del valore di mercato degli animali e dei prodotti avicoli immediatamente prima che insorgesse o fosse confermato qualsiasi sospetto di epizoozia.

    I costi non sostenuti sono citati all’articolo 3 comma 3, ed i maggiori costi legati al prolungato accasamento, all’articolo 3, comma 1 h) 

    I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa. 

    Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022

    Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA – Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all’Organismo pagatore territorialmente competente

     

    Sostegno imprese avicole: ambito di intervento

    Il sostegno è finalizzato a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a: 

    a) Estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento) 

    b) Distruzione di uova da cova 

    c) Trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti 

    d) Trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti 

    e) Soppressione dei pulcini Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7

    f) Soppressione pollastre 

    g) Macellazione anticipata riproduttori 

    h) Maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento) 

    i) Perdita di valore per vendita di animali fuori standard 

    k) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico

    l) Perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata 

    m) Riduzione dell’attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova

    ma limitato a compensare fino ad un massimo del 25% della perdita di produzione (animali o prodotti) totale subìta dai beneficiari, calcolata, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, ed agli incubatoi e agli allevamenti da riproduzione che si trovano fuori delle zone di protezione e sorveglianza, che sono compensati fino ad un massimo del 100% della produzione.

    Sostegno imprese avicole: pagamenti entro il 30.09.2023

    L’Organismo pagatore territorialmente competente verifica la completezza e correttezza delle domande pervenute e della relativa documentazione ed effettua il pagamento spettante a ciascun richiedente avente diritto, entro il 30 settembre 2023. 

    Le attività di AGEA e degli Organismi pagatori territorialmente competenti dovranno essere effettuate nell’ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 

    In alternativa, il pagamento potrà essere effettuato sulla base del sostegno richiesto in domanda nei limiti previsti dall’articolo 3 comma 2 prima del completamento delle verifiche di cui al comma 1. 

    In tal caso, contestualmente alla documentazione prevista all’articolo 5 comma 4, alla domanda deve essere quindi allegata anche idonea garanzia fideiussoria di importo pari al sostegno spettante. 3. 

    Non sono ritenute valide le richieste di sostegno, di cui all’articolo 2 del decreto in oggetto, concernenti periodi diversi da quello compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 maggio 2022

    Allegati: