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Decreto Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca
Pubblicato in GU n 223 del 23 settembre 2022 il DL n 144 noto come Decreto Aiuti ter Esso reca ulteriori misure urgenti a sostegno dell'economia, delle famiglie e delle imprese.
In particolare, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è anche riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione alla spesa sostenuta nel quarto trimestre solare dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. Esso è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.
Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
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Credito di imposta e-commerce agricoltura: le comunicazioni dal 20 settembre
Il commercio elettronico delle imprese agricole potrà essere potenziato grazie al credito di imposta del 40% già previsto per il sostegno al made in Italy.
Le comunicazioni per le spese 2021 a partire dal 20 settembre 2022.
Credito di imposta commercio elettronico agricoltura: le regole
Ricordiamo che con provvedimento n 174713 del 20 maggio 2022 sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta previsto dall’articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari e approvato il modello di “Comunicazione delle spese per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico”, con le relative istruzioni
In particolare la Legge di bilancio 2021 (comma 131 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto che il credito di imposta del 40% spetta per i periodi di imposta dal 2021 al 2023
- alle reti di imprese agricole e agroalimentari anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi
- o aderenti ai disciplinari delle strade del vino
per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture finalizzate al potenziamento del commercio elettronico
Gli interventi devono essere rivolti:
- al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale;
- alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri
- a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.
Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell’importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Credito di imposta commercio elettronico agricoltura: presenta la domanda
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Attenzione al fatto che per gli investimenti realizzati nel 2021 la Comunicazione va presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
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Autonomi agricoltura: contributi senza sanzioni fino al 30.9
Con il messaggio 3388 pubblicato ieri sera l'INPS comunica che il pagamento della seconda rata dei contributi dei lavoratori autonomi in agricoltura da versare nell’anno 2022, dovuti entro oggi 16 settembre potrà essere versata senza applicazione delle sanzioni civili anche dal 17 al 30 settembre p.v.
L'istituto spiega che la decisione è dovuta alle anomalie di carattere tecnico che sono state rilevate negli ultimi giorni in fase di accesso al cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura, che determinano l'impossibilità o ritardi nell’acquisizione delle informazioni per effettuare il pagamento.
Si ricorda che sono interessati i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali delle imprese agricole costituite in forma individuale o collettiva (circolare INPS 24 maggio 2004, n. 85).
I lavoratori agricoli autonomi sono iscritti in appositi elenchi nominativi con validità quinquennale, ovvero suppletivi e/o di variazione annuali.
Il Cassetto previdenziale inps per agricoltori autonomI consente ai titolari di aziende agricole e ai loro intermediari di consultare e verificare la posizione dell’azienda (dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, versamenti con F24, situazione debitoria, cartelle esattoriali ecc.) e consente la comunicazione bidirezionale con l’INPS, attraverso il quale è possibile inviare domande e ricevere comunicazioni dall’Istituto
Ricordiamo le funzionalità previste dal servizio:
- accedere alle funzionalità di scelta della posizione, del delegante e dell'azienda;
- consultare dati anagrafici e i dati contabili dell’azienda agricola;
- controllare i versamenti contributivi effettuati e di ristampare gli F24;
- verificare la situazione debitoria e le cartelle esattoriali;
- consultare le procedure per l’invio di domande online di esonero, sospensione, dilazione e rimborso, regolarizzazione spontanea, riemissione F24 e riduzione sanzioni civili;
- consultare le deleghe ricevute e le deleghe rilasciate con tutti i dettagli (tipo di delega, delegato, cessazione/riattivazione, ecc.).
L'interessato può accedere al Cassetto previdenziale agricoltori autonomi online attraverso il servizio dedicato.
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Fondo sostegno imprese avicole: tutte le regole degli aiuti
Con Decreto del 12 maggio pubblicato in GU n 208 del 6 settembre si stabiliscono le regole di intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021.
Per l'intervento si rendono disponibili per l'anno 2022 euro 30.000.000,00.
Fondo a sostegno delle imprese avicole: i beneficiari
Possono beneficiare del sostegno le imprese della filiera avicola interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate così come indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate in premessa.
Le aziende ammissibili al sostegno sono quelle impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
a) pollo;
b) faraona;
c) anatra;
d) oca;
e) gallina ovaiola;
f) pollastra;
g) cappone;
h) pulcino delle specie elencate;
i) tacchino;
j) uova da consumo e da cova del genere «Gallus» e «Meleagris»;
k) specie minori (quaglie, fagiani, piccioni e starne).
Il decreto specifica che è considerata produzione agricola primaria qualsiasi attività svolta nell'azienda agricola, necessaria per preparare i prodotti alla prima vendita.
I beneficiari sono, a seconda dei casi, ricompresi nelle seguenti fattispecie:
a) incubatoi;
b) allevamenti riproduzione;
c) allevamenti da ingrasso;
d) allevamenti per la produzione di uova da consumo;
e) svezzatori;
f) centri imballaggio uova;
g) mattatoi e trasformatori.
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all'obbligo di restituzione.Fondo a sostegno delle imprese avicole: gli interventi ammessi
Gli interventi sono finalizzati a compensare gli imprenditori delle perdite dovute a:
a) estensione del vuoto sanitario oltre il periodo normale (mancato accasamento);
b) distruzione di uova da cova;
c) trasformazione delle uova da cova in ovoprodotti;
d) trasformazione delle uova da consumo in ovoprodotti;
e) soppressione dei pulcini;
f) soppressione pollastre;
g) macellazione anticipata riproduttori;
h) maggiori costi di produzione per prolungato accasamento (blocco trasferimento);
i) perdita di valore per vendita di animali fuori standard;
k) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola sottoposta a trattamento termico;
l) perdita di valore per la carne avicola fresca e la carne avicola congelata;
m) riduzione dell'attività di macellazione/trasformazione/classificazione e imballaggio delle uova.
Si sottolinea che il sostegno è determinato fino ad un massimo del 25% del danno totale subito dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importi unitari riportati nella Tabella A, che è parte integrante del presente decreto, ad eccezione dei sostegni destinati alle imprese che allevano le specie minori, di cui all'art. 2, comma 2, lettera k, che sono determinati fino ad un massimo del 100 per cento.
Per le attività che esulano dal campo di applicazione della produzione agricola primaria, gli indennizzi sono concessi ai sensi del regolamento 1407/2013 (de minimis).
Attenzione al fatto che dai sostegni di cui al precedente punto 2, sono decurtati gli eventuali indennizzi ricevuti a seguito della sottoscrizione di polizze assicurative e quelli percepiti, per i medesimi animali, ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.Fondo a sostegno delle imprese avicole: presenta la domanda
I soggetti che intendono usufruire dei benefici presentano apposita domanda all'Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa.
Ai fini della liquidazione dei sostegni, i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l'epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità, nel periodo compreso tra il 23 ottobre 2021 ed il 31 dicembre 2021, decurtati delle voci di cui all'art. 3, comma 4.
Le domande sono presentate in via informatica sulla base di criteri uniformi predisposti da AGEA- Coordinamento e devono pervenire, entro il termine da questa indicato, all'organismo pagatore territorialmente competente. -
Credito imposta carburanti agricoltura e pesca: proroga nel DL Aiuti Bis
Il Decreto Aiuti-Bis pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 185 del 9 agosto 2022 e in vigore dal 10 agosto, contiente misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. In particolare, l'articolo 7 proroga al terzo trimestre 2022 le agevolazioni introdotte dal Decreto Ucraina pubblicato in GU n 67 del 21 marzo previste per il ristoro del caro carburanti del settore agricoltura e pesca.
Credito di imposta carburanti agricoltura e pesca
Con l'art 7 del Sostegni- BIs rubricato Credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, per compensare una parte dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nel decreto Aiuti bis la misura è stata estesa al terzo trimestre 2022.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022.
Esso inoltre non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
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Peste suina e influenza aviaria: a chi spetta la proroga dei versamenti IVA e ritenute
Con la nuova Circolare n 8/E del 29 marzo 2022 le Entrate forniscono i primi chiarimenti in merito alle disposizioni relative a:
- imposta di registro,
- IVA
- IRAP
introdotte dal decreto Milleproroghe 2022 convertito (decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. decreto Milleproroghe 2022).
Attività avicunicolo o suinicolo: la proroga dei versamenti ritenute e IVA
In merito alla proroga dei versamenti per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater) il Decreto Milleproroghe 2022 con il comma 6-quater dell’articolo 3 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 2022, avente decorrenza dal 1° marzo 2022, prevede che:
- per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana,
- sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022
- per i versamenti relativi:
- alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta,
- all’imposta sul valore aggiunto.
In base alla norma possono beneficiare della proroga gli esercenti attività di allevamento avicunicolo e suinicolo che, alla data di inizio del periodo di proroga dei termini ossia al 1° gennaio 2022 hanno la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree assoggettate a particolari restrizioni da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria.
Ossia, potranno fruire dell’agevolazione quei soggetti che, al 1° gennaio 2022, svolgono attività di allevamento suinicolo con sede operativa:
- in uno dei comuni rientranti in una “zona infetta” istituita a seguito di accertati casi di peste suina africana,
- oppure che svolgono attività di allevamento avicunicolo con sede operativa in una “zona di ulteriore restrizione” (ZUR) istituita per contenere la diffusione dell’influenza aviaria, qualora alla medesima data siano state attuate misure di restrizione sanitaria da parte delle autorità competenti.
Si ritiene, inoltre, che la proroga in commento possa trovare applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma, in tal caso, solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022
Presupposto soggettivo per rientrare nella proroga è che i soggetti svolgano attività di allevamento avicunicolo o suinicolo ossia coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta.
A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi.
In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10 per cento di quello complessivo.
Pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data
Attenzione al fatto che, ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.
Allegati: -
Revisione macchine agricole: nuove scadenze
Il decreto Milleproroghe n. 228 2021, convertito in legge n. 15 2022 e pubblicato in data 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale, prevede nuovi termini per le revisioni generali periodiche delle macchine agricole, differenziate sulla base delle date di immatricolazione.
. In particolare l' art.11 comma 5-ter "al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali" sposta i termini di revisione per i trattori, macchine semoventi e rimorchi.
Per i macchinari immatricolati dopo il 1 gennaio 2020 il termine sarà il 5° anno dal mese di prima immatricolazione mentre per le macchine agricole piu datate le scadenze sono indicate nella tabella che segue:
DATA IMMATRICOLAZIONE VEICOLI NUOVO TERMINE PER LA REVISIONE entro il 31.12.1983 31.12.2022 dal 01.01.1984 al 31.12.1996 31.12.2023 dal 01.01.1997 al 31.12.2019 31.12.2024 Si ricorda che sono interessate dalla novità , a norma del Decreto 20 maggio 2015 sulla sicurezza in agricoltura, attuativo dell'art.articolo 111 del D. Lgs.30 aprile 1992 n.285, i seguenti macchinari:
- trattori agricoli come definiti nella direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e smi;
- macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi
- rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate,se le dimensioni d’ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza
Revisione macchine agricole esito e sanzioni
Il decreto mit 20.5.2015 prevede che per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111." Si tratta in particolare :
- della sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 87 a € 344) e
- sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneita' tecnica,
Inoltre è previsto che "Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell’esito dell’avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere – Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta effi cienza e ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge per l’eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti."