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Agricoltura: contribuzione dal 1 aprile solo nel Cassetto del contribuente
Con il messaggio 871 del 11 marzo l'istituto aveva comunicato che, a seguito della fase di dismissione del Cassetto previdenziale per aziende agricole, i nuovi Avvisi di tariffazione recanti il prospetto di dettaglio dei contributi da versare per l’emissione del III trimestre 2024 (scadenza di pagamento 17 marzo 2025) sono disponibili esclusivamente sul Cassetto Previdenziale del Contribuente, relativo a ogni posizione contributiva CIDA dei datori di lavoro agricolo.
Nel messaggio 1086 l'Istituto precisa che dal 1 aprile il Cassetto previdenziale per le aziende agricole viene dismesso. Tutte le funzioni sono state trasferite nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, disponibile nella sezione “Servizi per le aziende ed i consulenti” sul sito www.inps.it.
Si ricorda anche che nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, oltre alla funzione di stampa del nuovo avviso di tariffazione adottato a partire dal periodo di competenza “III trimestre 2024” sono presenti:
- una nuova funzione (raggiungibile dal percorso “Dati complementari” > “Stampa F24 UE”) che espone, per il periodo a cavallo delle scadenze l’elenco delle posizioni CIDA dei datori di lavoro per le quali è stato predisposto, a valle delle operazioni di tariffazione, il prospetto di calcolo dei contributi da versare.
- il pulsante “Scarica file F24” per il il download di un file con estensione .txt (pulsante “Genera file”) contenente i dati utili alla compilazione dei modelli F24.
- il file “TracciatoInformazioniF24.xlsx”, che riporta le istruzioni per compilare le deleghe di pagamento dei modelli F24 a partire dai dati presenti nel file scaricato.
Sanzioni per Omissione Contributiva 2024
Con il messaggio INPS n. 827 del 6 marzo 2025, rivolto ai propri uffici, ha fornito indicazioni dettagliate riguardo al nuovo regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva in agricoltura, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 e applicabile a partire dal 1° settembre 2024.
La nuova disciplina mira a incentivare la regolarizzazione spontanea e tempestiva dei contributi, introducendo sanzioni progressive e meccanismi di compensazione più chiari. Le informazioni sono disponibili nel Fascicolo Elettronico del Contribuente (FEC).
Per i periodi di competenza luglio, agosto e settembre 2024, con scadenza di pagamento al 17 marzo 2025, il regime sanzionatorio è il seguente:
- Pagamento in ritardo entro 120 giorni: sanzione pari al Tasso di Riferimento Unico (TUR) fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
- Pagamento in ritardo oltre 120 giorni: sanzione pari al TUR maggiorato del 5,5% fino al 40% della contribuzione dovuta. Oltre questo tetto, si applicano interessi di mora.
Sanzioni per Evasioni contributive in agricoltura
Per i periodi contributivi con irregolarità trasmessi spontaneamente entro 12 mesi dalla scadenza ordinaria, si applica il regime del ravvedimento operoso:
- Pagamento entro la scadenza indicata nell'avviso di tariffazione: sanzione ridotta pari al TUR maggiorato del 5,5%.
- Pagamento entro 60 giorni dalla scadenza: sanzione pari al TUR maggiorato del 7,5%.
- Pagamento oltre 60 giorni: sanzione del 30% annuo fino a un massimo del 60% dei contributi non corrisposti, con interessi di mora oltre il tetto massimo.
Accertamento contributivo estratti conto e prospetti
Per gli accertamenti d'ufficio o verbali ispettivi notificati dal 1° settembre 2024, è prevista una riduzione del 50% delle sanzioni civili se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
Dal terzo trimestre 2024, le sanzioni si aggiornano automaticamente in base alla data di pagamento effettivo. Le sanzioni accertate in fase di tariffazione non saranno più presenti nell'estratto conto.
È previsto un calcolo separato per ogni periodo contributivo, con una nuova tabella che espone gli importi dovuti al netto delle compensazioni effettuate.
Le compensazioni avvengono prioritariamente sui contributi più vecchi.
Quote Integrative/Associative , nuovi Codici Tributo, anticipi e rateazione
Gli importi delle quote integrative/associative sono distinti per ogni periodo contributivo.
- Il pagamento della contribuzione pregressa avviene con il codice tributo KLAS, mentre
- le sanzioni sono gestite con il codice SLAS.
Il messaggio precisa che l'importo delle sanzioni è calcolato ipotizzando il pagamento totale alla data di scadenza. Il contribuente può richiedere il pagamento anticipato, con ricalcolo delle sanzioni.
La procedura di rateazione consente di presentare istanza prima della scadenza di pagamento.
Le sanzioni agevolate si applicano in base alla tempestività del pagamento o della presentazione dell'istanza. In caso di mancato pagamento di una rata, il piano di ammortamento viene ricalcolato senza agevolazioni.
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Fondo interessi agricoltura: regole per le domande
Viene pubblicato in GU n 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del contributo del Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.
In particolare, si tratta della concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di una delibera di concessione di un finanziamento, da parte di soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13 e 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Il finanziamento deve avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.
Il finanziamento è comunque erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati relativi al tasso riportato nel contratto di finanziamento, firmato dalle imprese beneficiarie.Vediamo quali imprese possono beneficiare del sostegno.
Fondo interessi agricoltura: beneficiari
Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla data della presentazione della domanda di cui all'art. 6
- a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
- b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
- c) hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
- d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.
Il soggetto gestore è individuato in AGEA, Agenzia per le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.
Ageo inotre provvederà a predispone l'applicativo per la gestione della misura, alla definizione del modello di domanda, alla definizione termini di presentazione delle stesse, specificando gli allegati obbligatori che devono corredarle Infine Agea esegui i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura, effettua il monitoraggio e la rendicontazione di cui al successivo art. 8.
Fondo interessi agricoltura: qual è l’aiuto alle imprese
In dettaglio l'agevolazione a fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso un contributo in conto interessi quantificato in ragione di una percentuale pari, al massimo, al 50% del tasso annuo nominale applicato dalla banca al finanziamento.
L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del settore della pesca e dell'acquacoltura e nei limiti di spesa indicati all'art. 1, comma 4 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.
Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto
Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento. -
Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole
Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024.
Vediamo qui di seguito, in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola, quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità.
Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti
Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno precedente a quello della domanda Questa misura quindi è retroattiva e copre un periodo già trascorso.
Hanno diritto alla disoccupazione agricola:
- Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
- Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
- Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.
Non possono accedere quindi all’indennità:
- Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
- Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
- Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.
Dal 2022, sono esclusi anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.
Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli, rispondano ai seguenti requisiti:
- iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
- abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria
- abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.
Hanno diritto anche le lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)
Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità di disoccupazione anche nei casi di:
- mancato pagamento della retribuzione;
- molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
- modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
- spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
- comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona
L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
- le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
- quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.
L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a
- 40% della retribuzione di riferimento per gli OTD e al
- 30% della retribuzione di riferimento per gli OTI
Da ricordare che per questi ultimi non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.
Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.
ATTENZIONE Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e non sul salario medio convenzionale .
Disoccupazione agricola: come fare domanda
Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:
- il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- gli enti di patronato;
- il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.
L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il pagamento:
- con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o
- con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.
Disoccupazione agricola novità 2024
Nel provvedimento INPS ad oggi piu recente circolare 22 del 26 gennaio 2024 in tema di indennità di disoccupazione per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023 INPS ha specificato la cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna
Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa per gli eventi sopracitati.
L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione dei periodi indennizzati per l’alluvione con i periodi di lavoro effettivo.
Con una interpretazione estensiva della norma del DL Alluvione 61 2023 Inps afferma che sono beneficiari della agevolazione
- sia gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo per l'indennità di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
- che i lavoratori che lo conseguono computando anche periodi indennizzati,
- he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.
Inoltre si precisa che
- in caso di superamento del limite di 182 giornate annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.
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Consulenza aziendale in Agricoltura: nuove regole coerenti con la PAC
Pubblicato in GU n 52 del 4 marzo il Decreto 19 febbraio 2025 che istituisce il Sistema di consulenza aziendale in Agricoltura.
Il decreto stabilisce le disposizioni attuative del sistema di consulenza aziendale in agricoltura al fine di rendere coerente il sistema di consulenza aziendale, istituito dall'art. 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con le previsioni di cui al regolamento 2021/2115 e del Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP), elaborato dall'Italia ai sensi dell'art. 104 del medesimo regolamento (UE) n. 2021/2115.
In sintesi, le disposizioni riguardano la consulenza aziendale resa alle imprese agricole, in relazione a tematiche idonee a perseguire gli obiettivi specifici di cui all’art. 6 del regolamento (Ue) 2 dicembre 2021 n. 2115 e coerenti con l’art. 15 paragrafo 4 del medesimo regolamento, su: “aspetti economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici”
Ai fini del decreto si intende per:
- a) «consulente»: persona fisica in possesso di qualifiche adeguate e regolarmente formata, che presta la propria opera, per la fornitura di servizi di consulenza;
- b) «destinatario del servizio»: imprese agricole, forestali e altre imprese operanti in aree rurali a cui sono rivolti i servizi di consulenza;
- c) «prestatore di servizi di consulenza»: soggetto pubblico o privato che presta servizi di consulenza per il tramite di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e formati e che, ove previsto, contempli, tra le proprie finalità, le attività di consulenza. Sono prestatori di servizi di consulenza anche i liberi professionisti;
- d) «Registro unico»: registro nazionale dei prestatori di servizi di consulenza, individuati dalle regioni e province autonome.
- e) «servizi di consulenza»: l'insieme di interventi e di prestazioni tecnico-professionali fornite dai consulenti alle imprese, anche in forma aggregata;
- f) «tematiche di consulenza»: argomenti oggetto dei servizi di consulenza idonei a perseguire gli obiettivi specifici di cui all'art. 6 e coerenti con l'art. 15, paragrafo 4 del regolamento UE 2115/2021.
Consulenti aziendali in agricoltura: i requisiti
In particolare ai sensi dell'art 4 del Decreto in oggetto sono considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nelle rispettive tematiche di consulenza.
Fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata alle categorie professionali di cui al comma 1, sono altresì considerati in possesso di qualifiche adeguate ai fini dello svolgimento dell'attività di consulenza, i seguenti soggetti:- a) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza con documentata esperienza lavorativa di almeno ventiquattro mesi, non necessariamente consecutivi, maturata negli ultimi cinque anni solari, nelle medesime tematiche.
- b) i consulenti in possesso di titolo di studio adeguato alle tematiche oggetto di consulenza e attestato di frequenza/con profitto, al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi di cui al successivo comma 3.
Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 24 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza, che puo' includere anche i temi connessi alla metodologia di erogazione del servizio di consulenza.
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.
Le attività di aggiornamento professionale nelle rispettive tematiche di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi con periodicità almeno triennale.
Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
Le attività di aggiornamento professionale devono rispettare i seguenti criteri minimi:
- a) essere svolte da soggetti pubblici, enti riconosciuti o enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o unionale;
- b) avere una durata non inferiore a 12 ore in ciascuna delle tematiche per le quali si intende svolgere il servizio di consulenza;
- c) prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza.
Per i corsi di formazione di base e di aggiornamento, di cui ai commi 3 e 6, la frequenza è obbligatoria e deve essere pari o superiore al 75% delle ore di corso previste.
L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 gennaio 2014.
Consulenti aziendali in agricoltura: il Registro Unico
Viene previsto che le Regioni e Province autonome identificano i prestatori di servizi di consulenza nel rispetto dei propri ordinamenti previa verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 e aggiornano in via informatica il Registro unico, istituito dall'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2016, entro novanta giorni dalla data dell'identificazione, fornendo per ciascuno di essi i dati, secondo un modello unificato definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in accordo con le regioni e le province autonome.
Gli estremi identificativi dei prestatori di servizi di consulenza identificati e iscritti nel Registro unico sono pubblicati, con i relativi dati, sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -
Fondo interessi Agricoltura: domande entro il 21 marzo
ISMEA con un avviso del 19 febbraio informa del differimento del termine ultimo per le domande al Fondo interessi per il settore. In particolare le domande possono essere inviate entro le ore 12 del 21 marzo.
Ricordiamo che dal 20 gennaio è possibile presentare le domande per il Fondo Interessi finalizzato a coprire, fino al 100% l'onere per interessi sostenuti per il 2023 dalle organizzazioni di produttori riconosciute e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino.
Ricordiamo che ISMEA da attuazione a quanto previsto dal DM Agricoltura del 18 ottobre 2024 che ha fissato le modalità di concessione dei contributi da destinare alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di produttori, dei settori su indicati per gli interessi dovuti per l’anno 2023 sui prestiti bancari contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 15
maggio 2024, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
Il decreto si attua mediante l’utilizzo di 5 milioni di euro per l’anno 2024, per ciascuno dei settori indicati.Fondo interessi agricoltura: domande entro il 21 marzo
L'ISMEA specifica che la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20 gennaio 2025, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 21 marzo (come prorogata dal 21 febbraio 2025).
Clicca qui per accedere al portale dedicato.
Attenzione al fatto che ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente e quindi convalidata.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l'ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.
Una domanda convalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall'utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di presentazione.
Ricordiamo che ai sensi dell'art 4 del DM 18 ottobre i soggetti di cui all’articolo 2, per accedere alla concessione dei contributi, presentano domanda attraverso la piattaforma informatica dell’articolo 3, previa registrazione sulla
stessa, secondo le seguenti modalità:- a) rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in relazione: – a).1. al riconoscimento come organizzazione o consorzio di organizzazioni, ai sensi del regolamento (UE) n. 2013/1308 – a).2. all’iscrizione presso la CCIAA – a).3. al corretto assolvimento degli obblighi contributivi e relativi ai premi assicurativi (ai fini del rilascio del DURC) – a).4. alla corretta posizione rispetto agli adempimenti nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione – a)5. agli aiuti “de minimis” percepiti negli ultimi tre anni – a).6. al conto corrente dedicato al versamento dell’importo richiesto, unitamente all’elenco dei soggetti legittimati ad operare sullo stesso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- b) allegando, ai fini dell’ammissibilità della domanda: – b).1. visura rilasciata dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, alla data contabile precedente di non oltre tre mesi quella di presentazione della domanda – b).2. piano di ammortamento del contratto di prestito – b).3. documentazione attestante l’importo degli interessi
corrisposti per l’anno 2023, in relazione al contratto bancario di prestito, a medio o lungo termine, sottoscritto.
La ricevuta di presentazione, rilasciata dalla piattaforma informatica, attesta la data e l’ora di presentazione della domanda.
Fino al termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuato ai sensi dell’articolo 3, comma 2, ciascun soggetto può annullare e ripresentare la propria domanda.
Nel caso di presentazione di più domande da parte di un medesimo soggetto, è considerata validamente acquisita l’ultima registrata dalla piattaforma informatica, entro il termine di scadenza.
Allegati: -
Sicurezza nel lavoro di potatura alberi: istruzioni aggiornate
Con la circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicata il 13 febbraio 2025, vengono aggiornate le disposizioni in materia di sicurezza per l’esecuzione di lavori su alberi con funi, in sostituzione della circolare n. 23 del 2016.
L’aggiornamento si rende necessario a seguito del perdurare di infortuni, sia tra operatori esperti che meno esperti, in attività di raccolta e potatura svolte senza il rispetto delle disposizioni di sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Per garantire una revisione adeguata delle istruzioni tecniche, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico composto da rappresentanti ministeriali, esperti INAIL, referenti delle Regioni, membri del Collegio nazionale delle Guide alpine, associazioni datoriali e sindacali, nonché esponenti del mondo accademico e degli enti di formazione.
Il documento ministeriale aggiornato introduce quindi nuove definizioni, regole per l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dettagli specifici sulle procedure di accesso e posizionamento sugli alberi con l’uso di funi, comprese le condizioni eccezionali in cui è ammesso l’uso di una sola fune.
Scarica qui il testo della circolare con relativi allegati.
Procedure lavoro su alberi in quota
Le istruzioni contenute nell’allegato alla circolare trattano in modo dettagliato le procedure di lavoro in quota, le misure di prevenzione e protezione, nonché le condizioni di applicabilità delle tecniche di accesso mediante funi.
Tra i principali pericoli individuati vi sono la caduta dall’alto, il contatto con linee elettriche, l’uso improprio di attrezzature da taglio, condizioni meteorologiche sfavorevoli, la presenza di insetti o animali pericolosi e la caduta di oggetti.
Il documento stabilisce precise modalità di organizzazione dell’area di lavoro, prevedendo misure di delimitazione, la predisposizione di zone di deposito sicure e l’adozione di sistemi di comunicazione adeguati tra operatori.
Particolare attenzione è rivolta alla valutazione preventiva della stabilità della pianta, alla selezione e installazione degli ancoraggi e all’uso corretto delle funi di lavoro e di sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti.
Inoltre, vengono dettagliati i criteri per la selezione degli ancoraggi e l’importanza dell’adozione di dispositivi che impediscano il distacco accidentale delle funi.
Lavoro su alberi in quota: formazione e supervisione
Infine, la circolare disciplina la gestione delle emergenze e la formazione degli operatori, stabilendo che il personale addetto ai lavori su alberi con funi debba essere adeguatamente formato e addestrato.
In caso di infortunio o emergenza, devono essere predisposte procedure di soccorso immediate, tra cui la disponibilità di una fune di emergenza e un mezzo di comunicazione per l’attivazione del servizio sanitario nazionale.
Inoltre, l’aggiornamento normativo stabilisce che ogni intervento debba essere eseguito sotto la supervisione di un preposto, garantendo il rispetto delle misure di sicurezza e l’adozione di sistemi di ancoraggio idonei.
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Contributi 2025 pescatori autonomi
Con la circolare N.41 del 12 febbraio 2025 l'INPS ha comunicato le aliquote e le retribuzioni di riferimento 2025 per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca ed illustra le modalità e i termini per il versamento della contribuzione.
A seguito dell'adeguamento alla variazione ISTAT delle retribuzioni convenzionali, pari allo 0,8 la misura del salario giornaliero convenzionale 2025 per i pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, è la seguente:
Anno 2025
Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera
€ 31,85
Misura mensile (25gg)
€ 796,00
L' Aliquota contributiva dovuta al FPLD anche per il 2024 resta ferma nella misura del 14,90%.
ll contributo mensile per l'anno 2024, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 118,6 euro così suddiviso:
F.P.L.D.
Contributo mensile
Base
€ 0,87
Adeguamento
€ 117,73
Totale
€ 118,60
Il contributo per l’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei lavoratori autonomi, ossia pari all’importo mensile di € 0,62 da versare con scadenza il giorno 16 di ogni mese.
Contributi pescatori autonomi: sgravio e modalità di versamento
La circolare ricorda che l’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto l’estensione, in favore delle imprese della pesca costiera e della pesca nelle acque interne e lagunari, nella misura del 70%, delle agevolazioni fiscali e contributive contemplate dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Successivamente l’articolo 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), ha stabilito il nuovo limite del 44,32 per cento”, applicabile anche a decorrere dal mese di gennaio 2024
Conseguentemente, nell’anno 2024 il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 66,04 euro.
Modalità di versamento e scadenza :
i contributi vanno versati con scadenza mensile il giorno 16 di ogni mese.
L'istituto invia le comunicazioni per il versamento agli assicurati (ma non il modello F24).