• Agricoltura

    Contributi agricoltura 2025: Avvisi nel nuovo cassetto previdenziale

    Alcune novità operative per la contribuzione agricola del 2025 sono state comunicate dall’INPS con i Messaggi n. 2069 e n. 2080 del 30 giugno 2025, emessi dalla Direzione Centrale Entrate in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e riguardano:

    •  i lavoratori autonomi agricoli, per i quali si avvicina la scadenza del 16 luglio 2025
    • i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari

    Tra le principali modifiche introdotte figurano il passaggio definitivo al “Cassetto previdenziale del contribuente” per la gestione e visualizzazione degli avvisi di tariffazione contributiva, la nuova veste grafica dei documenti legata al recente aggiornamento normativo sulle sanzioni contributive, e l’obbligo di accesso ai servizi INPS tramite SPID, CIE o CNS a partire dal 1° settembre 2024. Inoltre, viene disciplinata in dettaglio la procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.

     Di seguito, una sintesi operativa dei contenuti principali per una corretta applicazione degli adempimenti.

    Accesso agli avvisi via Cassetto previdenziale – scadenza autonomi 16.7.2025

    Dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione per i lavoratori autonomi agricoli non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. Tutti i contribuenti dovranno quindi fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Va ricordata la prossima  scadenza per il versamento fissata al 16 luglio 2025, data entro la quale i lavoratori autonomi agricoli devono effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno corrente .

    L’avviso di pagamento è stato riprogettato graficamente e nei contenuti, per recepire le novità normative introdotte dall’articolo 30 del D.L. 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha rivisitato il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 388/2000) .

    Estensione anche a Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari

    L’INPS ha annunciato, con un secondo messaggio, che anche i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari possono ora consultare il proprio avviso di tariffazione previdenziale e assistenziale attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”. 

    Lo strumento è utile alla visualizzazione, stampa e compilazione del modello F24 e si presenta anch’esso con la nuova veste grafica coerente con le modifiche normative in tema di sanzioni

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    • SPID (livello ≥ 2)
    • CIE 3.0
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    ATTENZIONE: per poter operare per conto dei concedenti, i consulenti del lavoro e soggetti abilitati (ai sensi della legge 12/1979) devono attivare apposita delega digitale.

    Procedura di attivazione:

    • Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”
    • Selezionare la voce “Gestione deleghe”
    • Cercare la posizione contributiva tramite il codice fiscale
    • Dal menu: “Delega da soggetto contribuente” > “Rappresentante legale/Titolare”
    • Inserire data di decorrenza e confermare

    Se il procedimento non va a buon fine, la delega sarà nello stato “Da Attivare”. In tal caso, è possibile completare la procedura lo stesso giorno o in uno successivo. La delega sarà attiva solo dal giorno successivo alla richiesta corretta di attivazione

    .

  • Agricoltura

    Aiuti per fermo pesca a strascico 2023

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale  iI decreto direttoriale 14236 del 25 marzo 2025 del Ministero dell’Agricoltura che stanzia gli  aiuti economici per le imprese di pesca che hanno rispettato il fermo obbligatorio previsto dal decreto ministeriale del 18 aprile 2023 (n. 208415). 

    Il provvedimento riguarda esclusivamente le imprese autorizzate alla pesca con sistema “strascico”, quindi chi utilizza attrezzi come le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi o le reti gemelle a divergenti. 

    Il contributo economico è riservato a chi ha interrotto l’attività per un massimo di 30 giorni consecutivi nel periodo previsto dal fermo, rispettando pienamente le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.

    La piattaforma per le domande non è ancora accessibile, intanto vediamo di seguito tutti i dettagli  sui requisiti e criteri di assegnazione.

    Aiuti fermo pesca: le risorse

    Lo stanziamento massimo previsto dal Decreto è di 8 milioni di euro, con possibilità di incremento qualora si rendano disponibili ulteriori fondi. 

    I contributi alle singole imprese saranno   calcolati sulla base dei giorni di fermo effettivamente svolti e vengono erogati in applicazione delle norme europee sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA), in particolare l’art. 21 del Regolamento UE 2021/1139. 

    In pratica il valore dell’aiuto varia per ciascuna imbarcazione in base a parametri tecnici come:

    • la potenza del motore (kW),
    • la stazza dell’imbarcazione (GT),
    • l’indice SHI (legato alla produttività).

    Nelll'allegato 1 è presente una tabella di riepilogo 

    È bene sapere che i contributi non sono accessibili a chi ha sbarcato il personale imbarcato prima dell’interruzione obbligatoria (tranne nei casi giustificati come malattia o sbarco volontario) o a chi non ha rispettato i termini tecnici richiesti.

    Un punto essenziale è la manifestazione di interesse: ogni impresa doveva presentarla entro e non oltre il 31 dicembre 2023, tramite l’Autorità marittima competente. Chi ha effettuato l’arresto in un compartimento diverso da quello di iscrizione, doveva inoltre fornire apposita comunicazione scritta. 

    Questa manifestazione deve ora essere integrata con ulteriori informazioni, come l’IBAN del beneficiario, compilando il modulo (allegato 2 ) attraverso una piattaforma online dedicata, che sarà attivata sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Le date di apertura e chiusura della piattaforma saranno comunicate con apposita circolare.

    Aiuti per fermo pesca: requisiti e casi di esclusione

    Per accedere al contributo economico, l’impresa di pesca deve soddisfare tutti i seguenti requisiti:

    • Avere un’unità autorizzata alla pesca con sistema a strascico (reti a divergenti, sfogliare rapidi, gemelle a divergenti).
    • Aver effettuato almeno 120 giorni di attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti il fermo.
    • Avere l’unità regolarmente armata, equipaggiata e con documenti di bordo validi alla data di inizio dell’arresto temporaneo.
    • Aver rispettato l’intero periodo di fermo obbligatorio previsto dal DM 208415/2023 e dal decreto regionale (per le unità siciliane).
    • Aver rispettato le misure tecniche richieste entro il 31 dicembre 2023.
    • Aver presentato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito (non oltre il 31 dicembre 2023).
    • Non aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio del fermo, salvo:
      • malattia,
      • infortunio,
      • sbarco volontario,
      • motivi non imputabili all’armatore.
    • Essere in possesso di titolo abilitativo valido all’inizio del fermo.
    • Non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dall’art. 11 del Regolamento UE 2021/1139.
    • Non essere destinatario di infrazioni gravi secondo il regolamento UE 2022/2181 e il decreto legislativo 4/2012.

    Inoltre, per aiuti superiori a 15.000 euro: non essere soggetto alle esclusioni dell’art. 136 del regolamento UE 2018/1046.

    Casi di esclusione dall’aiuto

    Le domande verranno escluse se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

    • L’unità non è autorizzata alla pesca a strascico o non rientra tra gli attrezzi indicati nel decreto.
    • Non è stata rispettata la durata minima o le misure tecniche del fermo obbligatorio.
    • La manifestazione di interesse è stata presentata oltre il 31 dicembre 2023.
    • Il personale imbarcato è stato sbarcato ingiustificatamente prima o durante il fermo.
    • L’impresa ha violato norme gravi in materia di pesca nei termini indicati dai regolamenti UE.
    • Il beneficiario ha optato per l’opzione alternativa prevista dall’art. 8, comma 4, del DM 208415/2023.
    • L’unità non era armata o attiva alla data di inizio del fermo.
    • L’impresa non ha presentato o completato l’integrazione online alla manifestazione di interesse, secondo le modalità ministeriali.
    • I documenti richiesti non sono stati trasmessi dall’Autorità marittima entro 45 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    Aiuti fermo pesca Graduatoria, criteri e pagamento

    Una volta raccolta anche dalle Autorità di navigazione e verificata tutta la documentazione, il Ministero procederà alla redazione della graduatoria. 

    Questa sarà basata su criteri ben definiti, che attribuiscono un punteggio in base alle caratteristiche tecniche dell’imbarcazione. Tre sono i parametri principali: la potenza installata a bordo (espressa in kilowatt), la stazza lorda (GT) e l’indice SHI (un valore tecnico legato alla produttività dell’unità secondo il Regolamento UE 1380/2013). Ogni classe ha un coefficiente, e la somma dei punteggi determina la posizione in graduatoria.

    L’aiuto sarà erogato in un’unica soluzione, ma solo dopo l’approvazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero. Prima del pagamento, verranno effettuati ulteriori controlli di primo livello da parte della Direzione generale della pesca, per assicurarsi che tutto sia in regola.

    Infine, il decreto si applica anche alle imbarcazioni iscritte nei compartimenti della Regione Siciliana, purché abbiano rispettato il fermo nei termini stabiliti dal relativo decreto regionale. Questo garantisce un’uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, evitando disparità tra imprese soggette a normative differenti.

  • Agricoltura

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    Con Risposta a interpello n 86 del 3 aprile le Entrate chiariscono il perimetro della decadenza della piccola propriatà contadina.

    Piccola proprietà contadina: quando si decade

    La società istante, iscritta nel registro delle imprese agricole presso la Camera di Commercio e composta da due soci persone fisiche, di cui uno in possesso della qualifica di coltivatore diretto (iscritto nella relativa gestione previdenziale e
    assistenziale agricola), afferma di aver acquistato, nel 2023, dei fondi rustici oggetto di procedura esecutiva presso il  con decreto di trasferimento del 2024, per un valore di euro 224.000,00, usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina di cui all'articolo 2, comma 4bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. 

    A causa degli elevati costi di gestione, la Società intende procedere alla rivendita dei fondi, prima del decorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, a favore di altro coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale. 

    La Società chiede se la suddetta alienazione, possa determinare la decadenza dall'agevolazione per la piccola proprietà contadina fruita.

    Le Entrate hanno dapprima replicato che la Corte di Cassazione ha precisato che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle «di carattere eccezionale che […] esigono un'esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione […] e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva […] con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa» 

    L'articolo 2, comma 4 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, stabilisce che «Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale […] sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento. […]. I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni». 

    Al riguardo, l'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevede che:

    • «La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto»;
    •  «Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto […]»

    Inoltre la giurisprudenza di legittimità, nella sentenza n. 32149 del 31 ottobre 2022, ha precisato che «nel momento in cui l'imprenditore chiede l'applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni.» e, con particolare riferimento alle cause di decadenza, ha chiarito che

    «La dizione letterale del D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4bis […] nel prevedere quale causa di decadenza la cessazione della conduzione diretta dei terreni, non consente letture alternative a quella applicata dal giudice d'appello. Si tratta di una norma che prevede una agevolazione tributaria e pertanto, di stretta interpretazione; ciò che rileva, ai fini della decadenza dalla agevolazione, è il fatto oggettivo della cessazione della coltivazione diretta, mentre il legislatore non attribuisce valenza alle ragioni per le quali ciò avviene». 

    Come emerge chiaramente dal testo normativo, nel porre quale condizione di non decadenza dall'agevolazione in esame la non alienazione del fondo prima del trascorso dei cinque anni dalla data di acquisizione, il Legislatore ammette quale unica eccezione l'alienazione del fondo o la sua concessione in godimento a favore «del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile.».

    La decadenza dall'agevolazione in esame, pertanto, non può essere neutralizzata dalla circostanza per cui la rivendita infraquinquennale venga disposta a favore di altro soggetto avente diritto, se quest'ultimo è diverso da uno dei soggetti puntualmente indicati dalla norma.

    Pertanto, si ritiene che, nel caso di specie, la vendita dei suddetti fondi a favore di un soggetto diverso dal coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, esercente l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, comporta la decadenza dall'agevolazione fruita dalla Società, ai sensi dell'articolo 2, comma 4bis, decreto legge n. 194 del 2009.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Incentivi per Agrivoltaico: domande fino al 30 giugno

    Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE con Decreto direttoriale n. 123 del 27 marzo 2025, comunica la riapertura dei termini per le domande per il Bando Agrivotaico disciplinato dal DM n 436/2023.

    Relativamente alla sessione di agevolazioni apertasi nel 2024 sono risultati dei fondi residui per il progetto 1.1 e pertanto si riaprono i termini per le domande.

    Ricordiamo che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica aveva approvato, con decreto dipartimentale, le Regole Operative relative al DM n 436/2023 in vigore dal 14 febbraio con le agevolazioni per l'agrivoltaico.

    Il documento disciplina le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.

    Riepiloghiamo le regole generali della misura.

    Agrivoltaico: gli incentivi 2024

    Il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:

    • per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW 
    • ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

    Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

    • a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;
    • b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

    Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a 1.098.992.050,96 euro attribuite all’Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

    L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente definisce le modalità con le quali trovano copertura sulle componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie per l’erogazione della tariffa incentivante di cui alla lettera b) del comma 2. 

    Bando Agrivoltaico: i beneficiari

    Sono soggetti beneficiari della misura disciplinata dal decreto:

    • a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
      legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;
    • b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a).

    Sono invece escluse:

    • a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della
    • Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese
    • non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
    • b) ai soggetti richiedenti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
    • c) ai soggetti richiedenti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • d) alle imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
    • e) ai soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.

    Inoltre, non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto agli impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del presente decreto. 

    Ai fini del presente decreto e conformemente alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01, gli interventi si intendono avviati al momento dell’assunzione della prima obbligazione che rende un investimento irreversibile, quale, a titolo esemplificativo, quella relativa all’ordine delle attrezzature ovvero all’avvio dei lavori di costruzione.

    L'acquisto di terreni e le opere propedeutiche quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità non sono da considerarsi come avvio dei lavoro

    Bando Agrivoltaico: domande entro il 30 giugno

    Con il Decreto MASE n 123/2025 si dispone la riapertura dei termini con domande online tramite il Portale Agrivoltaico, accessibile sul sito del GSE fino alle 12:00 del 30 giugno 2025.

    Il totale delle risorse finanziarie disponibili ammonta a 323.417.741,60 euro.

    Per gli impianti che beneficiano degli incentivi attraverso il sistema di registrazione, sarà preservata la quota di potenza non attribuita nella fase iniziale del bando. Inoltre, per la stesura della graduatoria finale, saranno adottati i criteri di redistribuzione della potenza delineati nel decreto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole

    Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.

    Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.

    Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.

    Vediamo il riepilogo della misura.

    Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è

    L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.

    Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.

    Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.

    ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.

    Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

    • 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
    • 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto; 
    • 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
    • 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

    Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto

    L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.

    Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni: 

    1. è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing), 
    2. i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica, 
    3. gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore. 

    Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi

    Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi: 

    1. per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024 
    2. e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.

    Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

    Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande

    Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello. 

    Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. 

    L’Utente, per presentare la domanda deve:

    1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA, 
    2. Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida, 
    3. Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.

    L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024. 

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

    Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata. 

    Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
    La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024. 

    Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.

    In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

    Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 

    Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.

    Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico. 

    Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.

    Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo interessi agricoltura: regole per le domande

    Viene pubblicato in GU n 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del  contributo  del  Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.

    In particolare, si tratta della concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di  una  delibera di concessione di un finanziamento, da parte di  soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13  e  64  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

    Il  finanziamento deve  avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.
    Il  finanziamento  è comunque  erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati  relativi  al  tasso  riportato  nel contratto di  finanziamento,  firmato  dalle imprese beneficiarie.

    Vediamo quali imprese possono beneficiare del sostegno.

    Fondo interessi agricoltura: beneficiari

    Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla  data della presentazione della domanda di cui all'art. 6

    • a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle  imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
    • b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del  regolamento  (UE)  n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
    • c) hanno sottoscritto una polizza  assicurativa  contro  i  danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli  impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
    • d)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione europea;
    • e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario  con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.

    Il soggetto gestore è individuato  in AGEA,  Agenzia per  le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione  del presente provvedimento  in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.

    Ageo inotre provvederà a predispone l'applicativo per la gestione della misura, alla definizione del modello di domanda, alla definizione termini  di  presentazione delle stesse, specificando gli  allegati obbligatori che devono corredarle Infine Agea esegui i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura,  effettua  il monitoraggio e  la rendicontazione di cui al successivo art. 8. 

    Fondo interessi agricoltura: qual è l’aiuto alle imprese

    In dettaglio l'agevolazione a fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso un contributo in  conto  interessi quantificato in  ragione  di  una percentuale pari,  al massimo,  al  50% del  tasso annuo nominale applicato dalla banca al  finanziamento. 

    L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
    L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de  minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del  settore della pesca e dell'acquacoltura  e nei limiti di spesa  indicati all'art. 1,  comma  4  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.
    Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto
    Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi  lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento. 

  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola: domande entro il 31 marzo – le regole

    Il 31 marzo 2025 rappresenta il termine ultimo per i lavoratori agricoli che intendono presentare la domanda di disoccupazione agricola all’INPS da parte dei lavoratori agricoli che hanno attraversato un periodo di disoccupazione nel 2024. 

    Vediamo  qui di seguito,  in sintesi , come funziona la disoccupazione agricola,  quali sono i requisiti richiesti, importi e durata dell'indennità. 

    Indennità disoccupazione agricola: a chi spetta, esclusi, requisiti

    Va specificato innanzitutto che la disoccupazione agricola a differenza delle altre indennita di disoccupazione copre i periodi  di mancata occupazione dei lavoratori nell'anno  precedente a  quello della domanda Questa misura quindi  è retroattiva e copre un periodo già trascorso.

    Hanno diritto alla disoccupazione agricola:

    • Gli operai agricoli a tempo determinato (OTD);
    • Gli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) assunti o licenziati durante l’anno di riferimento dell’indennità;
    • Piccoli coloni e compartecipanti familiari;
    • Piccoli coltivatori diretti che, tramite versamenti volontari, raggiungono almeno 51 giornate di iscrizione negli elenchi nominativi.

    Non possono accedere quindi all’indennità:

    • Coloro che presentano la domanda oltre la scadenza;
    • Lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle Gestioni autonome per l’intero anno (o per parte di esso, se le giornate lavorate in tale regime superano quelle come lavoratore dipendente);
    • Chi è già titolare di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno di riferimento;
    • Chi si dimette volontariamente, salvo le eccezioni previste per le madri in puerperio o per chi lascia il lavoro per giusta causa.

    Dal 2022, sono esclusi  anche gli OTI delle cooperative che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Questi lavoratori rientrano ora nella NASpI, come stabilito dalla legge di bilancio 2022.

    Per ottenere l’indennità di disoccupazione è necessario che i lavoratori agricoli,  rispondano ai seguenti  requisiti:

    • iscrizione  negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o
    • abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria 
    • abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente .(Per il calcolo possono essere utilizzati anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio.

    Hanno diritto anche le  lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino)

    Per quanto concerne i lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS si è adeguato  alla   sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 e prevede l'indennità  di disoccupazione anche nei  casi di:

    • mancato pagamento della retribuzione;
    • molestie sessuali sui luoghi di lavoro;
    • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
    • mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
    • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
    • spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive;
    • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

    Indennità disoccupazione agricola: importo, come funziona

    L'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre:

    • le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
    • le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo;
    • le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.;
    • quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo.

    L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione e  determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

    L'interessato, contestualmente alla domanda di indennità di disoccupazione agricola, puo  richiedere l'ANF (Assegno al Nucleo Familiare) entro il limite della prescrizione retroattiva di cinque anni. I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare sono gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

    La misura dell’indennità di disoccupazione agricola dipende dalla tipologia di lavoratore, infatti l'importo è pari a

    1. 40% della retribuzione  di riferimento per gli OTD e al 
    2. 30% della retribuzione  di riferimento  per gli OTI 

    Da ricordare che per questi ultimi  non è prevista la trattenuta per il contributo di solidarietà.

    Per il 2025, il limite massimo dell’indennità (calcolato sulla base del 2024) è di 1.392,89 euro, come indicato nella circolare INPS n. 25/2025.

    ATTENZIONE  Con sentenze nn. 438, 439 e 440 del 10 gennaio 2022 la Cassazione ha  affermato che l’importo della disoccupazione agricola deve essere determinato, per gli operai agricoli a tempo determinato, sulla base della retribuzione prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale  e non sul salario medio convenzionale .

    Disoccupazione agricola: come fare domanda

    Le domande possono essere trasmesse online all’INPS tramite:

    1. il servizio online accessibile direttamente al cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2, PIN o CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
    2. gli enti di patronato;
    3. il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

    L'interessato dovrà indicare come intende ricevere il  pagamento:

    1. con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell' IBAN) o 
    2. con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore.

    Disoccupazione agricola novità 2024

    Nel provvedimento INPS  ad oggi piu recente  circolare 22 del 26 gennaio 2024  in tema di indennità di disoccupazione  per gli agricoltori riferita ai periodi di competenza 2023  INPS ha specificato la  cumulabilità con l’ammortizzatore sociale unico previsto per gli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna 

    Si ricorda infatti che l'articolo 7 del 61/2023, convertito in legge 100/2023 ha previsto una speciale forma di ammortizzatore sociale, con relativa contribuzione figurativa, per i lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, che hanno dovuto sospendere l'attività lavorativa  per gli eventi sopracitati.

    L'istituto precisa che per gli operai agricoli è prevista l’equiparazione  dei periodi indennizzati per l’alluvione  con i periodi di lavoro effettivo.

    Con una interpretazione estensiva della norma  del DL Alluvione 61 2023  Inps afferma che sono beneficiari  della agevolazione  

    • sia  gli operai agricoli già in possesso del requisito contributivo  per l'indennità  di disoccupazione agricola (102 giornate di lavoro nel biennio)
    •  che i lavoratori che  lo conseguono computando anche  periodi indennizzati, 
    • he ai lavoratori “misti”, ossia a quelli che nel 2023 hanno prestato attività sia in agricoltura, sia in altri settori produttivi, purché abbiano la prevalenza di lavoro in agricoltura; in tal caso la sommatoria riguarderà solo i periodi di fruizione dell’ammortizzatore unico su richiesta di imprese agricole.

    Inoltre si precisa che 

    • in caso di superamento del  limite di 182 giornate  annue il beneficio della equiparazione verrebbe neutralizzato, perche deve essere comunque rispettato  il limite di 365 giornate totali nel 2023 tra quelle lavorate, quelle indennizzate ad altro titolo (es.malattia, maternità o infortunio, cassa integrazione) e quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola.