• Agricoltura

    PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

    Il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida ha firmato il decreto che stabilisce la seconda proroga al 15 luglio 2025 del termine per la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) per l'anno 2025.

    Il MASAF in proposito ha diffuso in data 13 giugno un comunicato stampa, e prima del dettaglio ricordiamo che cos'è la PCA.

    La PAC, la politica agricola comune a livello UE, rappresenta una stretta intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori. 

    I suoi obiettivi possono essere così riassunti:

    • sostenere gli agricoltori e migliorare la produttività agricola, garantendo un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili
    • tutelare gli agricoltori dell'Unione europea affinché possano avere un tenore di vita ragionevole
    • aiutare ad affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali
    • preservare le zone e i paesaggi rurali in tutta l'UE
    • mantenere in vita l'economia rurale promuovendo l'occupazione nel settore agricolo, nelle industrie agroalimentari e nei settori associati.

    La PAC è una politica comune a tutti i paesi dell'Unione europea, gestita e finanziata a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE.

    PAC 2025: domande prorogate al 15 luglio

    Relativamente alle domande di aiuto nell'ambito della Politica Agricola Comune PAC per il 2025 il Ministero dell'Agricoltura ha previsto di prorogare al 15 luglio il termine per le domande.

    Il MASAF ha annunciato la notizia specificando che la decisione è stata adottata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 12 giugno. 

    Il provvedimento ha ricevuto il parere favorevole di AGEA-Coordinamento e il coinvolgimento degli organismi pagatori.
    La proroga riguarda la domanda unica e le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale.

    Inizialmente, il termine era stato fissato al 15 maggio 2025 e successivamente prorogato al 16 giugno con un precedente decreto del 13 maggio. 

    Con il nuovo provvedimento si sposta ulteriormente la scadenza, offrendo più tempo agli operatori del settore agricolo per completare le procedure, senza tuttavia compromettere la regolarità e l'efficacia del sistema di erogazione degli aiuti.
    Resta confermato che, per le domande presentate oltre la data del 15 luglio, saranno applicate penalità sui pagamenti nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo, che salgono al 3% in caso di domande di assegnazione dei diritti all'aiuto, fino a un massimo di 25 giorni. 

    Oltre il 9 agosto 2025, le domande presentate saranno considerate irricevibili.

  • Agricoltura

    Aiuti ISMEA: dal 1° luglio nuove regole per il rinvio rate in caso di calamità

    ISMEA ha approvato i criteri per la concessione del Rinvio Rate applicabili dal 1° luglio 2025scarica qui il fac simile per le richieste.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: nuove regole dal 1° luglio

    Il documento di ISMEA specifica che i criteri si applicano ai vari strumenti, ad eccezione delle vendite con pagamento rateale effettuate nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel rispetto dei Regimi di Aiuto nell’ambito dei quali sono incardinate le operazioni per le quali è richiesto il rinvio rate.
    Al rinvio rate si può accedere al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

    • eventi meteorologici eccezionali determinanti uno stato di calamità o aziende agricole colpite da fitopatie o epizoozie;
    • gravi calamità naturali (terremoti, maremoti, ecc.) determinanti uno stato di calamità;
    • epizoozie e fitopatie che obbligano l’abbattimento degli animali o l’estirpazione delle piante colpite da infestazioni parassitarie;
    • usura e estorsione determinanti, ai sensi dell’art. 20, commi 7 e 7 bis della legge n. 44/1999, provvedimenti di sospensione di adempimenti amministrativi o del pagamento dei ratei di mutuo.

    L’assegnatario, o un suo delegato munito di apposita delega, può presentare l’istanza di rinvio rate sulla base della modulistica predisposta da Ismea, scarica qui il fac simile da utilzzare dal 1° luglio 2025, allegando il provvedimento che attesta una delle condizioni di cui ai precedenti punti 1,2,3,4.

    Rinvio rata aiuti ISMEA: chi può accedere

    Potranno essere ammesse all’istruttoria per il rinvio delle rate esclusivamente:

    • le istanze presentate dalle aziende in regolare ammortamento o, in alternativa, le istanze pervenute prima della scadenza del termine indicato nell’eventuale lettera di diffida stragiudiziale. Decorso tale termine, il rinvio delle rate potrà essere concesso solo previo pagamento di almeno metà della morosità maturata e contestata in diffida.
    • le istanze presentate da aziende che non si trovino in una situazione di risoluzione contrattuale, ossia che non abbiano accumulato una morosità superiore a due rate annuali o quattro rate semestrali, oltre alle eventuali rate rinviabili. In caso contrario, il pagamento della differenza sarà una condizione imprescindibile per poter accedere allo strumento di rinvio rate.

    Attenzione al fatto che sono rinviabili solo le rate (semestrali o annuali) che sono scadute nei 12 mesi successivi al verificarsi dell’evento.

    Solo nel caso in cui l’utente sia in possesso di un decreto di estirpo delle piante e di abbattimento degli animali e quindi ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 3, l’Istituto valuterà, in base all’estensione del danno subito ed all’impatto sulla redditività futura, la possibilità di rinviare ulteriori annualità fino ad un massimo di due (o quattro semestralità) rispetto all’anno in cui si è manifestato l’evento.

    In caso di utente che presenta le condizioni di cui al punto 4, l’istanza dovrà essere corredata dal provvedimento giudiziale di sospensione e sarà possibile rinviare le rate sulla base di quanto riportato nel provvedimento stesso. 

    L’Istituto può, comunque, prevedere termini e condizioni di sospensione più favorevoli a quelle previste dal provvedimento per agevolare il rientro in bonis dell’utente.

    Negli ultimi tre anni del piano di ammortamento non è possibile presentare l’istanza di rinvio rate.

    Per tale casistica può essere proposto un piano di rientro nel breve periodo da presentare ad Ismea tramite specifica richiesta all’indirizzo PEC: [email protected].

    In caso di concessione del rinvio rate, il mancato rispetto della rateizzazione del debito non determina automaticamente la decadenza dal beneficio del termine. 

    La risoluzione del contratto potrà essere predisposta soltanto al ricorrere delle condizioni negoziali originarie.

    Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove possibile, l’utente può scegliere una delle seguenti modalità di rideterminazione del piano di ammortamento: 

    • a) Rinvio e rimodulazione. La misura prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento a rata costante dell’importo così ottenuto, con rate con scadenze sincronizzate con il piano di ammortamento originario, al tasso applicato allo stesso piano di ammortamento originario, per una durata a scelta dell’assegnatario, fino ad un massimo della durata residua del piano originario;
    • b) Rinvio e allungamento. La misura si applica ai finanziamenti la cui durata originaria sia inferiore alla durata massima prevista per i finanziamenti di cui al medesimo regime. Essa prevede:
      • la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      •  l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      •  la generazione di un nuovo piano di ammortamento, al tasso del piano di ammortamento principale, la cui durata, sommata alla durata del piano originario calcolata fino alla scadenza dell’ultima rata sospesa, sia pari alla durata massima prevista per i finanziamenti del medesimo regime (durata massima 30 anni);
    • c) Rinvio ed estensione. La misura prevede l’estensione della durata del piano di ammortamento originario del numero delle rate rinviabili sulla base dei provvedimenti presentati. L’estensione può essere richiesta una sola volta nel corso del piano di ammortamento tenendo in considerazione eventuali rinvii rate già concessi con la medesima modalità (senza considerare misure straordinarie adottate dall’Istituto). La misura prevede:
      •  la sospensione del pagamento delle rate oggetto di rinvio;
      • l’incremento del debito residuo risultante dal piano di ammortamento originario alla data di scadenza dell’ultima rata sospesa, dell’importo individuato come nel punto precedente;
      • la generazione di un nuovo piano di ammortamento che prevede l’estensione della durata originaria del numero di rate (annuali o semestrali) rinviabili ed il cui tasso sia pari:
      • o a quello del piano di ammortamento originario fino alla scadenza della durata massima
      • prevista per i finanziamenti del medesimo regime;
      • o a quello di mercato per il periodo residuale.

    Sempre al fine di agevolare il rientro in bonis degli utenti, unitamente alle misure sopra descritte, può essere concessa, per una sola volta, e ciò anche per le vendite con pagamento rateale sottoscritte nell’ambito della Banca delle Terre Agricole, nel corso del piano di ammortamento:

    • la conversione della periodizzazione delle rate da semestrale ad annuale, e viceversa
    •  lo spostamento delle scadenze delle rate per adeguarle al ciclo di produzione aziendale.

    Si fa presente che, sulle rate oggetto di rinvio, non saranno, in ogni caso, applicati interessi di mora.

  • Agricoltura

    Contributi agricoli 2025 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP

    L’INPS ha pubblicato la Circolare n. 107 del 2 luglio 2025, che definisce gli importi dei contributi obbligatori dovuti nel 2025 dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP). 

    La circolare conferma le modalità di calcolo dei contributi previdenziali (IVS), maternità e INAIL, aggiornando i valori di riferimento in base alle nuove disposizioni ministeriali sulle retribuzioni convenzionali. Aliquote e agevolazioni invariate.

    Contributi IVS: reddito convenzionale e aliquote

    Per il calcolo della contribuzione IVS si parte dal reddito convenzionale, calcolato secondo le fasce previste dalla Tabella D allegata alla Legge 233/1990. Per l’anno 2025, il reddito medio giornaliero convenzionale, stabilito con Decreto del Ministero del Lavoro del 10 giugno 2025, è pari a 65,19 euro.

    Le aliquote contributive IVS restano invariate rispetto agli anni precedenti e sono pari al 24,00%, indipendentemente da:

    • fascia d’età (under o over 21 anni)
    • ubicazione dell’azienda (zona normale o svantaggiata)

    Questa aliquota include il contributo addizionale del 2%, previsto dalla Legge 233/1990, art. 12, comma 4.

    In aggiunta, è previsto un contributo per ogni giornata di iscrizione, fissato per il 2025 in 0,80 euro, fino a un massimo di 156 giornate per ciascuna unità attiva.

    È confermata anche per il 2025 la riduzione del 50% dei contributi per i lavoratori autonomi over 65 titolari di pensione calcolata con sistema retributivo o misto, come previsto dall’art. 59, comma 15 della Legge 449/1997.

    Contributi maternità -INAIL- Agevolazioni

    Il contributo annuo per la maternità resta invariato rispetto all’anno precedente ed è pari a 7,49 euro per ogni unità attiva iscritta alla gestione.

    Anche per il 2025, il contributo per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è così determinato:

    • 768,50 euro per le aziende situate in zone normali
    • 532,18 euro per le aziende in territori montani o zone svantaggiate

    È inoltre prevista una riduzione del 14,80% dei premi e contributi INAIL, in base al Decreto Interministeriale 24 settembre 2024, applicabile alle aziende individuate nei tracciati trasmessi dall’INAIL, come da Legge 147/2013, art. 1, comma 128.

    Le agevolazioni contributive continuano ad applicarsi nei casi previsti:

    1. territori montani: ai sensi dell’art. 9 del DPR 601/1973
    2. zone agricole svantaggiate: come da art. 15 della Legge 984/1977

    Scadenze e modalità di pagamento

    Il versamento dei contributi agricoli 2025 deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Le scadenze previste sono:

    • 16 luglio 2025
    • 16 settembre 2025
    • 17 novembre 2025
    • 16 gennaio 2026

    Le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 saranno disponibili nel “Cassetto previdenziale del contribuente” dell’INPS.

    Tabelle riepilogo contributi agricoli 2025

    Tipo  Importo/Valore Note
    Reddito convenzionale giornaliero 65,19 € Stabilito con Decreto 10/06/2025
    Aliquota IVS 24,00% Uguale per tutte le categorie
    Contributo addizionale giornaliero 0,80 € Massimo 156 giornate annue
    Contributo maternità annuo 7,49 € Per ogni unità iscritta
    Contributo INAIL zona normale 768,50 € Fisso
    Contributo INAIL zona svantaggiata 532,18 € Fisso
    Riduzione INAIL 14,80% Per aziende individuate da INAIL
    Scadenze versamento 16/07, 16/09, 17/11/2025, 16/01/2026 Mediante F24

    Tabelle come da allegato alla circolare
    Contributi  Coltivatori Diretti – Coloni Mezzadri

    Fascia Zone normali Zone montane / svantaggiate
    Ordinari Pensionati Ordinari Pensionati
    Fascia 1 € 3.341,50 € 2.058,75 € 3.105,18 € 1.822,43
    Fascia 2 € 4.155,07 € 2.465,53 € 3.918,75 € 2.229,21
    Fascia 3 € 4.968,65 € 2.872,32 € 4.732,33 € 2.636,00
    Fascia 4 € 5.782,22 € 3.279,10 € 5.545,90 € 3.042,78
    Contributi  Imprenditori agricoli 

    Fascia

    IAP Ordinari IAP Pensionati
    Fascia 1 € 2.573,00 € 1.290,25
    Fascia 2 € 3.386,57 € 1.697,03
    Fascia 3 € 4.200,15 € 2.103,82
    Fascia 4 € 5.013,72 € 2.510,60

  • Agricoltura

    Contributi agricoltura 2025: Avvisi nel nuovo cassetto previdenziale

    Alcune novità operative per la contribuzione agricola del 2025 sono state comunicate dall’INPS con i Messaggi n. 2069 e n. 2080 del 30 giugno 2025, emessi dalla Direzione Centrale Entrate in collaborazione con la Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, e riguardano:

    •  i lavoratori autonomi agricoli, per i quali si avvicina la scadenza del 16 luglio 2025
    • i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti Familiari

    Tra le principali modifiche introdotte figurano il passaggio definitivo al “Cassetto previdenziale del contribuente” per la gestione e visualizzazione degli avvisi di tariffazione contributiva, la nuova veste grafica dei documenti legata al recente aggiornamento normativo sulle sanzioni contributive, e l’obbligo di accesso ai servizi INPS tramite SPID, CIE o CNS a partire dal 1° settembre 2024. Inoltre, viene disciplinata in dettaglio la procedura per la gestione delle deleghe da parte degli intermediari.

     Di seguito, una sintesi operativa dei contenuti principali per una corretta applicazione degli adempimenti.

    Accesso agli avvisi via Cassetto previdenziale – scadenza autonomi 16.7.2025

    Dal 2025 gli avvisi di tariffazione della contribuzione per i lavoratori autonomi agricoli non saranno più disponibili nel tradizionale “Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi”, in fase di dismissione. Tutti i contribuenti dovranno quindi fare riferimento al nuovo “Cassetto previdenziale del Contribuente”accedendo alla sezione “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

    Va ricordata la prossima  scadenza per il versamento fissata al 16 luglio 2025, data entro la quale i lavoratori autonomi agricoli devono effettuare il pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno corrente .

    L’avviso di pagamento è stato riprogettato graficamente e nei contenuti, per recepire le novità normative introdotte dall’articolo 30 del D.L. 19/2024 (convertito nella legge 56/2024), che ha rivisitato il regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive (art. 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 388/2000) .

    Estensione anche a Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari

    L’INPS ha annunciato, con un secondo messaggio, che anche i concedenti di Piccoli Coloni e Compartecipanti familiari possono ora consultare il proprio avviso di tariffazione previdenziale e assistenziale attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”. 

    Lo strumento è utile alla visualizzazione, stampa e compilazione del modello F24 e si presenta anch’esso con la nuova veste grafica coerente con le modifiche normative in tema di sanzioni

    Si ricorda che già dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi telematici INPS è  possibile esclusivamente tramite:

    • SPID (livello ≥ 2)
    • CIE 3.0
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    ATTENZIONE: per poter operare per conto dei concedenti, i consulenti del lavoro e soggetti abilitati (ai sensi della legge 12/1979) devono attivare apposita delega digitale.

    Procedura di attivazione:

    • Accedere a “Servizi per le aziende ed i consulenti”
    • Selezionare la voce “Gestione deleghe”
    • Cercare la posizione contributiva tramite il codice fiscale
    • Dal menu: “Delega da soggetto contribuente” > “Rappresentante legale/Titolare”
    • Inserire data di decorrenza e confermare

    Se il procedimento non va a buon fine, la delega sarà nello stato “Da Attivare”. In tal caso, è possibile completare la procedura lo stesso giorno o in uno successivo. La delega sarà attiva solo dal giorno successivo alla richiesta corretta di attivazione

    .

  • Agricoltura

    Contributi ENPAIA periti agrari: istituite le causali contributo

    Con la risoluzione 44 del 20 giugno  2025   l'Agenzia comunica l'istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite   modello F24, dei contributi all’INPS  dovuti dagli iscritti alla gestione separata dei periti agrari di pertinenza dell’ENPAIA,

    Ecco i dettagli  e le istruzioni di compilazione.

    Causali contributo periti agrari Enpaia

    Sono istitute con entrata in vigore il 1 luglio 2025  le causali contributo di seguito indicate:

    • “E140” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Acconto e saldo contributi annuali”;

    • “E141” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Riscatto periodi contributivi”;

    • “E142” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;

    • “E143” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Importi dovuti per estratti conti annuali”;

    • “E144” denominata “ENPAIA – Gestione Periti agrari – Versamenti  generici”.

    COMPILAZIONE F 24

    In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),

    nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    •  nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
    •  nel campo “codice sede”, nessun valore;
    •  nel campo “codice posizione”, il valore “0”;
    •  nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
    •  nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.

  • Agricoltura

    Retribuzioni medie agricoltura: tabelle 2025

    Con decreto del 10 giugno 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato le nuove tabelle delle retribuzioni medie giornaliere per i lavoratori agricoli valide ai fini contributivi e previdenziali per l’anno 2025. Il provvedimento riguarda in particolare:

    • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (OTD e OTI),
    • i piccoli coloni e compartecipanti familiari,
    • gli iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

    Agricoltura: tabelle provinciali e reddito medio giornaliero 2025

    Le tabelle, elaborate sulla base dei dati forniti dall’INPS e del parere della Commissione Centrale (art. 9-sexies, D.L. 510/1996), riportano per ciascuna delle 104 province italiane le retribuzioni medie giornaliere differenziate per qualifica e tipologia di contratto (comuni, qualificati, specializzati e specializzati super).

    Il decreto stabilisce inoltre il reddito medio convenzionale giornaliero per il 2025 in 65,19 euro, da utilizzare per la determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali relative ai soggetti iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi agricoli (ex art. 28, L. 88/1989).

    Per i mezzadri e coloni che optano per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, il reddito medio di riferimento è parificato a quello previsto per i salariati fissi, con riferimento alla classe retributiva meno elevata.

    Le tabelle sono  allegate QUI e pubblicate sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, nella sezione “pubblicità legale” come parte integrante del decreto.

  • Agricoltura

    Agevolazioni INPS agricoltura per calamità e malattie

    Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie. 

    Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole  richiedibile sulla base  delle specifiche declaratorie fornite con  appositi decreti ministeriali .

    Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.

    Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l’attivazione

    L’intervento è subordinato a:

    • decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
    • danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
    • danno superiore al 30% della produzione media;
    • regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.

    Le misure sono ammissibili se:

    • l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
    • rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
    • è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.

    Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti

    Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:

    Intensità massima degli aiuti per evento
    Tipo di evento Percentuale massima di aiuto
    Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) 100%
    Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.) 100%
    Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.) 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali)

    Aliquota esonero contributivo INPS
    Percentuale di danno Aliquota di esonero
    ≥ 30% 17%
    > 70% 50%

    L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona

    Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:

    • ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
    • su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
    • nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.

    Percentuali di esonero previste:

    percentuale di danno    Aliquota di esonero

    ≥ 30%                                 17%

    > 70%                                 50%

    Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.

    Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:

    • trattenute a carico del lavoratore;
    • contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
    • contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.

    Come presentare domanda

    La domanda per l’esonero contributivo  imprese agricole colpite da calamità si  trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.

    L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)

    Le strutture territoriali INPS verificheranno:

    • esistenza del DURC in corso;
    • rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
    • congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).

    L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.

    i riferimenti normativi completi

     Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo

    • D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
    • DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
    • DM 11/08/2023 – Calamità naturali
    • DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
    • DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% – 50%)
    • D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
    • DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
    • Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
    • Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
    • Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)