• Agricoltura

    Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l’Agricoltura Innovativa e Sostenibile

    Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo  è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

    In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. 

    Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici. 

    Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame. 

    Nuove categorie di attività agricole

    Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, si applica la disciplina dell’articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR, di nuova introduzione che prevede che sono considerate attività agricole:

    "b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione.

    Nell’ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica.

    A un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento. 

    Si prevede che, fino all’emanazione del decreto interministeriale i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati, sono determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.  La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.

    Altra novità è quella contenuta nella lettera b ter del comma 2 (di nuova introduzione) che fa rientrare nelle attività agricole quelle dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In tale categoria vi rientrano le cessioni di crediti di carbonio.

    Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.

    Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  • Agricoltura

    Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante «Incentivi   all'autoimprenditorialità  e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17 maggio  1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024

    Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:

    • a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione  e  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo o  il  consolidamento dell'azienda  oggetto  del  subentro, attraverso  iniziative  nei  settori   della   produzione   e   della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      • i. essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
      • ii. esercitare esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;
      • iii. essere amministrate e  condotte  da  un  giovane  di  eta' compresa  tra  i  18  ed  i  41  anni  non compiuti  alla  data   di presentazione della  domanda  o  da  una  donna,  in  possesso  della qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data  di  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta' delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  41  anni  non compiuti alla data di presentazione della domanda  o  da  donne,  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o  di coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola alla  data  di  delibera  di ammissione  alle agevolazioni;
      •  iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da  non piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro  tre mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
              v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
    • b) alle micro-imprese e piccole e medie  imprese,  come  definite nell'allegato I del  regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  ii,  iii  e  v  del presente articolo da almeno due anni. 

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:

    • sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo di preammortamento e di importo non superiore  al sessanta per cento della spesa ammissibile, 
    • nonche' un contributo a fondo  perduto  fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. 

    Per le  iniziative nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
    I  progetti  finanziabili non  possono  prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei costi di produzione o  il  miglioramento  e  la  riconversione  della produzione;
    • b) miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea;
    • c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla   modernizzazione dell'agricoltura,  compresi  l'accesso  ai   terreni   agricoli,   la ricomposizione e  il  riassetto  fondiari, l'efficienza  energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
    • d) contributo alla mitigazione e all'adattamento  ai  cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle  emissioni  di  gas  a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,  nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
    • e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle  risorse naturali come  l'acqua,  il  suolo  e  l'aria,  anche  attraverso  la riduzione della dipendenza chimica;
    • f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi  ecosistemici  e  preservare  gli habitat  e i paesaggi.

    I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024

    Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili  alle agevolazioni le seguenti spese:

    • a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    • b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    •  c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di  beni immobili;
    • d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    • e) acquisto di  macchinari  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
    • f)  servizi  di  progettazione  quali  onorari   di   architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
    • g) beni pluriennali come  costi  di  acquisto  e  di  sviluppo  o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e  soluzioni  simili  e acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore   e   marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
    • h) per  il  settore  della  produzione  agricola  primaria,  sono inoltre ammissibili:
      • i. i  costi  per  investimenti  non  produttivi  connessi  agli obiettivi specifici  di  carattere  ambientale  e  climatico  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
      • ii. i costi per  investimenti  in  materia  di  irrigazione,  a condizione che siano rispettate le condizioni  di  cui all'art.  14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in  cui  vengono  realizzati  gli  investimenti,  sia  assicurato  un contributo destinato al recupero dei  costi  dei  servizi  idrici  da parte  del settore  agricolo,  cosi'  come  previsto  dall'art.   9, paragrafo  1,  secondo  comma,  primo   trattino,   della   direttiva 2000/60/CE, tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,  ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e  climatiche della regione o delle regioni interessate;
      • iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a  condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato  di  energia  termica  ed  elettrica dell'azienda agricola,  compreso  quello  familiare.  La  vendita  di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia  rispettato  il limite  di   autoconsumo   medio   annuale.   Gli   investimenti   in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o  producono  energia  devono  rispettare   le   norme   minime   per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

    I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del  due per cento  del  valore  complessivo  dell'investimento   da   realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio  di  fattibilita' e degli altri costi generali di cui  alla  lettera  f)  del  precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del  dodici per cento dell'investimento da realizzare.

    I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d)  del precedente comma  1  sono  ammissibili  nella  misura  del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

    I costi  relativi  a  opere  agronomiche  e  di  miglioramento fondiario sono ammissibili per i  soli  progetti  nel  settore  della produzione agricola primaria.

    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e  della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile  solo  in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili  totali dell'intervento da realizzare.
    La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve essere superiore al  cento  per  cento  della  capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
    Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione  o  la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

    • a) acquisto di diritti all'aiuto;
    • b) acquisto e impianto di piante annuali;
    • c) lavori di drenaggio;
    • d) acquisto di animali.

    Gli  investimenti  per  la  produzione  primaria   e   per   la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto  ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il  progetto di investimento sia  stato oggetto  di  tale  valutazione  ed  abbia ricevuto l'autorizzazione  prima  della  data  di  concessione  degli aiuti.

    Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di investimento agevolabili  devono  essere  nuovi  di  fabbrica.  Non  sono  inoltre considerati costi ammissibili:

    • a. il capitale circolante;
    • b. il cablaggio per reti di dati al  di  fuori  della  proprieta' privata;
    • c. i costi di sostituzione di  beni  preesistenti,  i  lavori  in economia, e le spese per l'I.V.A.

    Non  sono  ammessi  investimenti  per  impianti  legati   alla produzione  di  biocarburanti  e  investimenti  in  impianti  la  cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024

    Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il nome  e  le  dimensioni dell'impresa,  specificando  il   requisito soggettivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  punto  3  del presente  decreto, la descrizione  e  l'ubicazione  del   progetto, l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento necessario per la  realizzazione  del  progetto  e  devono   essere presentate a ISMEA secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
    Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le Camere  di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
    Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Esenzione irpef agricoltori: cosa prevede il Milleproroghe

    La Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) pubblicata in GU n 49/2024 contiene tra le altre anche la proroga per l'esenzione Irpef per gli agricoltori.

    Si tratta in dettaglio di una esenzione per due anni per i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e una riduzione del 50% per i redditi tra 10mila e 15mila euro.

    Ricordiamo anche i contenuti dell'accordo che il Ministero dell'Agricoltura, a seguito delle proteste dei trattori, ha raggiunto con il comparto agricolo come evidenziati dal comunicato del 12 febbraio il MASAF Ministero dell'Agricoltura.

    Esenzione irpef agricoltori: accordo raggiunto

    Come riporta il dossier alla legge di converisone del Decreto Milleproroghe per l'irpef degli agricoltori si prevede quanto segue.

    L’articolo 13, comma 3-bis, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. 

    In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, con alcune eccezioni, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: 

    • a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento; 
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento; 
    • c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento. 

    Inoltre, dopo l'incontro tenutosi presso il MASAF con rappresentanti del Governo e gli Agricoltori si è giunti ad un accordo su diversi punti a sostegno del comparto.

    Il Sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra li ha riassunti in un corposo comunicato stampa del 12 febbraio pubblicato sul sito istituzionale MASAF.

    Il Governo sosterrà il comparto dell'Agricoltura contenendo per quanto possibile rispetto alle decisioni prese dall'Europa prima dell'avvento del governo Meloni, la diffusione della farina di insetti, tramite etichettature chiare e scaffali separati.
    Una chiarezza che è stata richiesta dagli agricoltori anche nell'applicare un rigoroso divieto di vendita dei prodotti agricoli sotto i costi di produzione, assicurando allo stesso tempo un riconoscimento del giusto prezzo per gli agricoltori.
    Per rendere efficace la misura prevista nel decreto legislativo contro le pratiche sleali il Governo rafforzerà i controlli dell'autorità di contrasto (ICQRF), così come rafforzerà il ruolo di Ismea nell'individuazione, mensile, del prezzo medio dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere.
    Sull'Irpef deve valere un concetto chiaro ed equo secondo cui non sarà prevista un'esenzione generalizzata che riguardi anche le grandi imprese ma si andrà incontro agli agricoltori con redditi più bassi, limitando l'esenzione IRPEF ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di 10.000 euro. La maggioranza degli agricoltori ne beneficerà.
    Il Governo ha assicurato disponibilità nella lotta alla concorrenza sleale attuata da Paesi terzi che non rispettano gli standard sanitari, la tracciabilità e le norme sull'origine. 

    In merito al sostegno al credito, per il 2024 sono disponibili 80 milioni di euro per le operazioni di credito agrario, ma nel tempo Ismea verrà potenziata e sarà sempre più una valida garanzia per l'agricoltore che si rivolgerà agli istituti bancari.
    Per far fronte alle emergenze in agricoltura il Governo ha stanziato con la legge di bilancio 300 milioni di euro per il prossimo triennio.
    Nelle prossime settimane il Governo aprirà un confronto con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno, ma come giustamente evidenziato dagli agricoltori bisogna anche lavorare a una organica riforma del sistema assicurativo, così da abbassare i costi delle polizze assicurative per gli agricoltori, ampliare la platea degli assicurati e sostenere gli agricoltori contro i rischi catastrofali.
    Massima comunione di intenti tra governo e agricoltori anche nella volontà di sostenere le filiere al 100% italiane.
    Il Governo intende rafforzare il vincolo di origine 100% italiana delle produzioni, come aiuto diretto alla filiera agroalimentare nazionale.
    Sul versante della gestione della fauna selvatica, dopo decenni di diktat impartiti dagli animalisti più radicali, visti i danni e gli squilibri prodotti, il governo ha elaborato il piano straordinario di contenimento e gestione della fauna selvatica finalizzato a ridurre drasticamente i danni per l'agricoltura derivanti dalla proliferazione incontrollata degli ungulati, ma su questo punto occorre una forte collaborazione da parte delle Regioni, sul cui operato vigileremo affinché,  nell'ambito delle proprie competenze, attuino gli obiettivi del Piano, accelerandone l'attuazione. 

    La posizione italiana, espressa in Europa, è nel senso della revisione della direttiva Habitat, affinché, sulla base di dati scientifici, sia consentito contenere il numero dei grandi carnivori, la cui incontrollata diffusione costituisce un danno per l'allevamento.
    Ciò che deve essere chiaro ha affermato il sottosegretario è che "nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi generati da una politica europea che nell'agricoltore ha visto, per lungo tempo, un avversario e non un prezioso alleato. Un nemico dell'ambiente e non il suo primo custode".

  • Agricoltura

    Trascinamento giornate agricoltura: scadenza 23 febbraio

    L'Inps ha pubblicato il 24 gennaio  la circolare 19 /2024  che come ogni anno  ricorda l'adempimento   per le aziende agricole relativo al  cosiddetto  "Trascinamento giornate" ovvero il particolare beneficio previdenziale   a favore dei  braccianti agricoli che,  a causa di calamità eccezionali o atmosferiche non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.

    Quest'anno la scadenza della denuncia cade il 24 febbraio p.v.

    Ricordiamo i principali aspetti dell'adempimento 

    Trascinamento giornate, di cosa si tratta

     L'agevolazione consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali , in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento  di quelle svolte nell'anno precedente. 

     Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.

    Il requisito necessario è avere svolto nell’anno 2023, almeno cinque giornate di lavoro 

    •  presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c. 
    • che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e 
    • che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente 

    Inoltre si richiede che le 5 giornate siano state svolte presso lo stesso datore di lavoro 

    Come fare la denuncia di trascinamento giornate

    Le aziende interessate,  dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso (CIE , CNS o SPID).

    Per le denunce relative aapiccoli coloni e compartecipanti familiari  le aziende concedenti devono inviare il modulo SC95  – Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a sequito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali"  disponibile sempre sul sito INPS .

    L'invio deve avvenire   entro la data del 23  febbraio 2024

    Per la corretta compilazione si può fare riferimento al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.

    Le strutture sono  poi tenute a completare la gestione delle domande e rendere disponibili gli esiti  entro il  4 marzo 2023.

  • Agricoltura

    Esonero giovani agricoltori: stop dal 2024

    La legge di Bilancio 2024 (L.  213/2023 ) NON ha prorogato  per quest'anno l'agevolazione  che da molti anni garantiva un accesso agevolato  nel mondo dell'agricoltura a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40.

    Si ricorda che la misura era stata istituita in forma diversa già nel 2004 e successivamente  modificata e sempre  prorogata, da ultimo dalla legge di bilancio 2022.

    In particolare, l'agevolazione prevedeva, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:

    • per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
    •  l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo ,
    •  in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni 
    • che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS.

     Con la  circolare 73 del 4 agosto 2023  erano state fornite le istruzioni   piu recenti per  l'utilizzo nel 2023. 

    Come detto  la legge di bilancio 2024 non ha previsto una nuova proroga della misura, concentrando le risorse per gli sgravi contributivi  per le lavoratrici dipendenti (donne con figli o vittime di violenza )  e per la maxi deduzione IRES sui costi del personale.

     Quindi per l'accesso alle professioni agricole l'iscrizione  alle gestioni previdenziali INPS  a partire dal 1 gennaio  2024 sconta la contribuzione ordinaria anche per coloro che non hanno raggiunto i 40 anni di età.

    Esonero contributivo agricoltori under 40: di cosa si tratta

    La misura  prevede l'esonero  contributivo totale   ed è diretta ai 

    • coltivatori diretti e
    •  agli imprenditori agricoli professionali
    •  con età inferiore a quaranta anni,   
    • iscritti alla previdenza agricola  per la prima volta tra il 1° gennaio e  il 31 dicembre 2023. 
    Le caratteristiche dell'esonero:
    •  100% della  quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
    •  per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
    •  per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto e per l’intero nucleo familiare.

    Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:

     –  il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;

     –  il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.
     Al fine del rispetto del limite “de minimis”  il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.

    Da notare che:

    • l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. 
    • Nei casi di diritto a  più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.

     Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. 

    ATTENZIONE: la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità  inerente a:

    • adempimento degli obblighi contributivi; 
    •   osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; 
    • rispetto degli altri obblighi di legge;  
    • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali . 

  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: possibile confermare gli ordini dall’8.01

    L'ISMEA informa del fatto che, a partire dalle ore 12 dell'8 gennaio 2024, sul portale sono consentite le operazioni di conferma ordine, relative al Fondo Innovazione.
    Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

    Ricordiamo infatti che, come specificato in una faq di novembre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, è necessario che venga caricato sullo sportello telematico il bonifico di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario e tratto dal conto corrente allo stesso intestato, oltre ai seguenti documenti:

    • 1. Fattura quietanzata relativa all’acconto versato in sede di conferma dell’ordine di acquisto con l’indicazione che il bene è agevolato;
    • 2. Perizia giurata redatta da tecnico abilitato che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesti:
    • a. la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 5 del Decreto 9 agosto 2023, e b. la congruità del prezzo concordato;
    • 3. copia della Conferma dell’ordine di acquisto sottoscritta.

    Riepiloghiamo di seguito le regole del Fondo Innovazione Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: che cos'è e a chi si rivolge

    Con Decreto dell'Agricoltura del 9 agosto pubblicato in GU n 240 del 13 agosto, sono state definite le regole della misura agevolativa nota come bonus innovazione agricoltura.

    Sono ammesse ai benefici de decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

    • a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agro-meccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
    • b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
    • d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
    • e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro;
    • f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

    Attenzione al fatto che:

    • gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda,
    • non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Fondo innovazione agricoltura: le domande dal 27.11.2023

    ISMEA ha comunicato che le domande per il Fondo Innovazione risultavano sospese per esaurimento fondi dalle 16.15 del 27 novembre 2023. 

    Nel dettaglio, risultavano convalidate complessivamente 1.883 domande, di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese con sede operativa nelle zone colpite dall'alluvione del maggio 2023.

    Accedi qui a tutta la documentazione della misura per i prossimi sportelli.

    La domanda di accesso all'agevolazione poteva essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, (data posticipata al 27 novembre) data di apertura dello sportello telematico.

    Scarica qui la guida per l'agevolazione.

    Ricordiamo infine che la dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

  • Agricoltura

    Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): istruzioni aggiornate

     Dopo la circolare INPS 102-2023  con le prime, attese  istruzioni  sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di  trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri  per i  lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).

    Con il messaggio 4688  del 28 dicembre 2023  è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)

     Si ricorda che il contratto LOAGRI è  un regime sperimentale per il 2023-2024  per rapporti a tempo determinato con  un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.

    Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi

    Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e  chiarisce in particolare  gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri  e le sanzioni in caso di violazione.

    Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che 

    • operano nel settore economico dell’agricoltura 
    • iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
    • che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.

    Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:

    •  persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
    • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
    • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
    •  titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  Non possono  accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
    • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità 
    •  detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e  soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

    Contratto occasionale agricoltura  adempimenti semplificati 

    I datori di lavoro agricolo  con i requisiti  per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:

    •  verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione  resa dal lavoratore  sulla  condizione soggettiva 
    • inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 

    L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione 

    ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro  può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

    Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ,  che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo  mediante strumenti di pagamento tracciabili.

    Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento 

     Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .

    NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:

    • dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID  dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
    • utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
    •   effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.

    Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio

    Voci contributive
     
     
    Aliquota
    Totale
    Contributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
    lavoratore
    Totale OTD 46,7365 37,8965 8,84
    Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84

    Inps precisa innanzitutto che il  numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. 

     A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione

    Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.

    Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata  con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso  comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.

    A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.

    Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate

    Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. 

    Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.

    Lavoro occasionale agricoltura codici contratto 

    Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:

    • “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
    •  “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
    •  “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
    •  “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
    •  “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
    •  “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.

    Inoltre :

    • potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
    •  si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
    • deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.