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Riforma del Reddito Agrario: agevolazioni per l’Agricoltura Innovativa e Sostenibile
Nella bozza dl decreto legislativo all’esame del Governo è contenuto un significativo aggiornamento del quadro fiscale relativo ai redditi agrari. Le modifiche apportate si inseriscono in un contesto di modernizzazione e adeguamento alle nuove tecnologie agricole e alle sfide poste dai cambiamenti climatici.
In particolare sono ricondotti nel novero delle attività agricole principali (i.e., essenziali) le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione.
Si tratta di sistemi di coltivazione, quali, ad esempio, le c.d. vertical farm e le colture idroponiche, in grado di ridurre, tra l’altro, il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti climatici.
Tali attività si realizzano in strutture protette, quali, oltre alle serre, in fabbricati a destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi e più in generale agli immobili riconvertiti alle produzioni in esame.
Nuove categorie di attività agricole
Alle attività di produzione di vegetali realizzate in tali fabbricati, si applica la disciplina dell’articolo 32, comma 2, lett. b-bis), del TUIR, di nuova introduzione che prevede che sono considerate attività agricole:
"b-bis) le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di prossima emanazione.
Nell’ambito del regime dei redditi agrari, ferma restando la possibilità di introdurre nuove classi e qualità di coltura per i terreni al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, si prevede, dunque, anche la possibilità di coltivazione con sistemi evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale attribuita e dalla loro destinazione urbanistica.
A un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, nonché per la definizione delle modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli immobili oggetto di censimento al Catasto dei Fabbricati per attività di produzione di vegetali e delle modalità di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento.
Si prevede che, fino all’emanazione del decreto interministeriale i redditi dominicale e agrario delle colture prodotte utilizzando immobili censiti nel Catasto dei Fabbricati, sono determinati mediante l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La maggiorazione del 400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è giustificata dalla maggiore produttività che le colture c.d. “fuori suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione innovativi.
Altra novità è quella contenuta nella lettera b ter del comma 2 (di nuova introduzione) che fa rientrare nelle attività agricole quelle dirette alla produzione di beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. In tale categoria vi rientrano le cessioni di crediti di carbonio.
Nello specifico, il reddito derivante dalla cessione di tali beni, tra cui rientrano i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, è considerato reddito agrario nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività agricole; oltre tale limite, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.
Le nuove regole si applicheranno ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.
Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024
Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:
- a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- i. essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- ii. esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- iii. essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
- iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
- b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:
- sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile,
- nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
- a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
- f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
- g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
- h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:
- i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
- ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate;
- iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.
I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilita' e degli altri costi generali di cui alla lettera f) del precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.
I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.
La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:- a) acquisto di diritti all'aiuto;
- b) acquisto e impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) acquisto di animali.
Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono inoltre considerati costi ammissibili:
- a. il capitale circolante;
- b. il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprieta' privata;
- c. i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l'I.V.A.
Non sono ammessi investimenti per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024
Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, specificando il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3 del presente decreto, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
Allegati:
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. - a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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Esenzione irpef agricoltori: cosa prevede il Milleproroghe
La Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) pubblicata in GU n 49/2024 contiene tra le altre anche la proroga per l'esenzione Irpef per gli agricoltori.
Si tratta in dettaglio di una esenzione per due anni per i redditi agrari e dominicali fino a 10mila euro e una riduzione del 50% per i redditi tra 10mila e 15mila euro.
Ricordiamo anche i contenuti dell'accordo che il Ministero dell'Agricoltura, a seguito delle proteste dei trattori, ha raggiunto con il comparto agricolo come evidenziati dal comunicato del 12 febbraio il MASAF Ministero dell'Agricoltura.
Esenzione irpef agricoltori: accordo raggiunto
Come riporta il dossier alla legge di converisone del Decreto Milleproroghe per l'irpef degli agricoltori si prevede quanto segue.
L’articolo 13, comma 3-bis, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso.
In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, con alcune eccezioni, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 10.000 euro per lo zero per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, al 100 per cento.
Inoltre, dopo l'incontro tenutosi presso il MASAF con rappresentanti del Governo e gli Agricoltori si è giunti ad un accordo su diversi punti a sostegno del comparto.
Il Sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra li ha riassunti in un corposo comunicato stampa del 12 febbraio pubblicato sul sito istituzionale MASAF.
Il Governo sosterrà il comparto dell'Agricoltura contenendo per quanto possibile rispetto alle decisioni prese dall'Europa prima dell'avvento del governo Meloni, la diffusione della farina di insetti, tramite etichettature chiare e scaffali separati.
Una chiarezza che è stata richiesta dagli agricoltori anche nell'applicare un rigoroso divieto di vendita dei prodotti agricoli sotto i costi di produzione, assicurando allo stesso tempo un riconoscimento del giusto prezzo per gli agricoltori.
Per rendere efficace la misura prevista nel decreto legislativo contro le pratiche sleali il Governo rafforzerà i controlli dell'autorità di contrasto (ICQRF), così come rafforzerà il ruolo di Ismea nell'individuazione, mensile, del prezzo medio dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere.
Sull'Irpef deve valere un concetto chiaro ed equo secondo cui non sarà prevista un'esenzione generalizzata che riguardi anche le grandi imprese ma si andrà incontro agli agricoltori con redditi più bassi, limitando l'esenzione IRPEF ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di 10.000 euro. La maggioranza degli agricoltori ne beneficerà.
Il Governo ha assicurato disponibilità nella lotta alla concorrenza sleale attuata da Paesi terzi che non rispettano gli standard sanitari, la tracciabilità e le norme sull'origine.In merito al sostegno al credito, per il 2024 sono disponibili 80 milioni di euro per le operazioni di credito agrario, ma nel tempo Ismea verrà potenziata e sarà sempre più una valida garanzia per l'agricoltore che si rivolgerà agli istituti bancari.
Per far fronte alle emergenze in agricoltura il Governo ha stanziato con la legge di bilancio 300 milioni di euro per il prossimo triennio.
Nelle prossime settimane il Governo aprirà un confronto con le Regioni e le organizzazioni agricole per individuare le filiere cui destinare i primi interventi di sostegno, ma come giustamente evidenziato dagli agricoltori bisogna anche lavorare a una organica riforma del sistema assicurativo, così da abbassare i costi delle polizze assicurative per gli agricoltori, ampliare la platea degli assicurati e sostenere gli agricoltori contro i rischi catastrofali.
Massima comunione di intenti tra governo e agricoltori anche nella volontà di sostenere le filiere al 100% italiane.
Il Governo intende rafforzare il vincolo di origine 100% italiana delle produzioni, come aiuto diretto alla filiera agroalimentare nazionale.
Sul versante della gestione della fauna selvatica, dopo decenni di diktat impartiti dagli animalisti più radicali, visti i danni e gli squilibri prodotti, il governo ha elaborato il piano straordinario di contenimento e gestione della fauna selvatica finalizzato a ridurre drasticamente i danni per l'agricoltura derivanti dalla proliferazione incontrollata degli ungulati, ma su questo punto occorre una forte collaborazione da parte delle Regioni, sul cui operato vigileremo affinché, nell'ambito delle proprie competenze, attuino gli obiettivi del Piano, accelerandone l'attuazione.La posizione italiana, espressa in Europa, è nel senso della revisione della direttiva Habitat, affinché, sulla base di dati scientifici, sia consentito contenere il numero dei grandi carnivori, la cui incontrollata diffusione costituisce un danno per l'allevamento.
Ciò che deve essere chiaro ha affermato il sottosegretario è che "nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi generati da una politica europea che nell'agricoltore ha visto, per lungo tempo, un avversario e non un prezioso alleato. Un nemico dell'ambiente e non il suo primo custode". -
Trascinamento giornate agricoltura: scadenza 23 febbraio
L'Inps ha pubblicato il 24 gennaio la circolare 19 /2024 che come ogni anno ricorda l'adempimento per le aziende agricole relativo al cosiddetto "Trascinamento giornate" ovvero il particolare beneficio previdenziale a favore dei braccianti agricoli che, a causa di calamità eccezionali o atmosferiche non abbiano raggiunto il numero minimo di giornate di effettivo lavoro.
Quest'anno la scadenza della denuncia cade il 24 febbraio p.v.
Ricordiamo i principali aspetti dell'adempimento
Trascinamento giornate, di cosa si tratta
L'agevolazione consiste nel riconoscimento ai fini previdenziali e assistenziali , in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell’anno 2023, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle svolte nell'anno precedente.
Il beneficio è riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Il requisito necessario è avere svolto nell’anno 2023, almeno cinque giornate di lavoro
- presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 c.c.
- che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e
- che ricada in un’area dichiarata calamitata dalla Regione competente
Inoltre si richiede che le 5 giornate siano state svolte presso lo stesso datore di lavoro
Come fare la denuncia di trascinamento giornate
Le aziende interessate, dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, avvalendosi dell’apposito servizio, denominato “Dichiarazione di calamità aziende agricole”, reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” del sito istituzionale www.inps.it e fruibile con le consuete modalità di accesso (CIE , CNS o SPID).
Per le denunce relative aapiccoli coloni e compartecipanti familiari le aziende concedenti devono inviare il modulo SC95 – Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a sequito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali" disponibile sempre sul sito INPS .
L'invio deve avvenire entro la data del 23 febbraio 2024
Per la corretta compilazione si può fare riferimento al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.
Le strutture sono poi tenute a completare la gestione delle domande e rendere disponibili gli esiti entro il 4 marzo 2023.
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Esonero giovani agricoltori: stop dal 2024
La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023 ) NON ha prorogato per quest'anno l'agevolazione che da molti anni garantiva un accesso agevolato nel mondo dell'agricoltura a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40.
Si ricorda che la misura era stata istituita in forma diversa già nel 2004 e successivamente modificata e sempre prorogata, da ultimo dalla legge di bilancio 2022.
In particolare, l'agevolazione prevedeva, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo ,
- in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni
- che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS.
Con la circolare 73 del 4 agosto 2023 erano state fornite le istruzioni piu recenti per l'utilizzo nel 2023.
Come detto la legge di bilancio 2024 non ha previsto una nuova proroga della misura, concentrando le risorse per gli sgravi contributivi per le lavoratrici dipendenti (donne con figli o vittime di violenza ) e per la maxi deduzione IRES sui costi del personale.
Quindi per l'accesso alle professioni agricole l'iscrizione alle gestioni previdenziali INPS a partire dal 1 gennaio 2024 sconta la contribuzione ordinaria anche per coloro che non hanno raggiunto i 40 anni di età.
Esonero contributivo agricoltori under 40: di cosa si tratta
La misura prevede l'esonero contributivo totale ed è diretta ai
- coltivatori diretti e
- agli imprenditori agricoli professionali
- con età inferiore a quaranta anni,
- iscritti alla previdenza agricola per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
Le caratteristiche dell'esonero:- 100% della quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
- per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto e per l’intero nucleo familiare.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
– il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
– il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.Al fine del rispetto del limite “de minimis” il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.Da notare che:
- l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- Nei casi di diritto a più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.
ATTENZIONE: la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità inerente a:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali .
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Fondo innovazione agricoltura: possibile confermare gli ordini dall’8.01
L'ISMEA informa del fatto che, a partire dalle ore 12 dell'8 gennaio 2024, sul portale sono consentite le operazioni di conferma ordine, relative al Fondo Innovazione.
Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.Ricordiamo infatti che, come specificato in una faq di novembre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, è necessario che venga caricato sullo sportello telematico il bonifico di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario e tratto dal conto corrente allo stesso intestato, oltre ai seguenti documenti:
- 1. Fattura quietanzata relativa all’acconto versato in sede di conferma dell’ordine di acquisto con l’indicazione che il bene è agevolato;
- 2. Perizia giurata redatta da tecnico abilitato che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesti:
- a. la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 5 del Decreto 9 agosto 2023, e b. la congruità del prezzo concordato;
- 3. copia della Conferma dell’ordine di acquisto sottoscritta.
Riepiloghiamo di seguito le regole del Fondo Innovazione Agricoltura
Fondo innovazione agricoltura: che cos'è e a chi si rivolge
Con Decreto dell'Agricoltura del 9 agosto pubblicato in GU n 240 del 13 agosto, sono state definite le regole della misura agevolativa nota come bonus innovazione agricoltura.
Sono ammesse ai benefici de decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:
- a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agro-meccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- c) hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
- e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro;
- f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Attenzione al fatto che:
- gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda,
- non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Fondo innovazione agricoltura: le domande dal 27.11.2023
ISMEA ha comunicato che le domande per il Fondo Innovazione risultavano sospese per esaurimento fondi dalle 16.15 del 27 novembre 2023.
Nel dettaglio, risultavano convalidate complessivamente 1.883 domande, di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese con sede operativa nelle zone colpite dall'alluvione del maggio 2023.
Accedi qui a tutta la documentazione della misura per i prossimi sportelli.
La domanda di accesso all'agevolazione poteva essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, (data posticipata al 27 novembre) data di apertura dello sportello telematico.
Scarica qui la guida per l'agevolazione.
Ricordiamo infine che la dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.
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Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): istruzioni aggiornate
Dopo la circolare INPS 102-2023 con le prime, attese istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri per i lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).
Con il messaggio 4688 del 28 dicembre 2023 è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)
Si ricorda che il contratto LOAGRI è un regime sperimentale per il 2023-2024 per rapporti a tempo determinato con un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.
Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi
Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e chiarisce in particolare gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri e le sanzioni in caso di violazione.
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che
- operano nel settore economico dell’agricoltura
- iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
- che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.
Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:
- persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Non possono accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Contratto occasionale agricoltura adempimenti semplificati
I datori di lavoro agricolo con i requisiti per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:
- verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione resa dal lavoratore sulla condizione soggettiva
- inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione
ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente
Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative , che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento
Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .
NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:
- dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
- utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
- effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.
Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio
Voci contributive
Aliquota
TotaleContributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
lavoratoreTotale OTD 46,7365 37,8965 8,84 Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84 Inps precisa innanzitutto che il numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro.
A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione
Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.
Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.
A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.
Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate
Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.
Lavoro occasionale agricoltura codici contratto
Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:
- “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
- “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
- “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
- “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
- “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
- “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
Inoltre :
- potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
- si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
- deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.