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Agricoltura: in arrivo la riforma europea
La presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha promesso che entro i primi 100 giorni del suo nuovo mandato presenterà le linee guida per una riforma del sistema agricolo europeo. Questa promessa si inserisce nel contesto di una crescente pressione da parte degli agricoltori europei, che negli ultimi anni hanno affrontato difficoltà economiche, normative sempre più stringenti in materia di sostenibilità ambientale e un sistema di sostegno finanziario ritenuto inefficace.
L’annuncio di von der Leyen è stato dato a seguito della presentazione del rapporto redatto da un gruppo di esperti del settore, guidato dal professore tedesco Peter Strohschneider, che propone una serie di misure per affrontare le sfide principali del settore agricolo.
Riforma europea dell’agricoltura: Le sfide attuali
L’agricoltura europea si trova oggi ad affrontare diverse problematiche, che vanno dall’aumento dei costi di produzione all’esigenza di rispettare gli obiettivi di sostenibilità ambientale fissati dall'Unione Europea.
La Politica Agricola Comune (PAC), che rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno agli agricoltori, è stata criticata per essere troppo complessa e per distribuire in modo diseguale i fondi disponibili. Il sistema di pagamenti diretti basato sulla superficie coltivata ha infatti sollevato numerose polemiche, poiché avvantaggia principalmente le grandi aziende agricole, lasciando in difficoltà le piccole e medie imprese.
Il gruppo di esperti del Dialogo Strategico, incaricato di analizzare le questioni più urgenti del settore e di proporre soluzioni concrete, ha lavorato per oltre sette mesi alla stesura di un rapporto di oltre 100 pagine, che delinea una visione per il futuro dell’agricoltura europea.
Tra i temi centrali affrontati dal rapporto, vi è l’esigenza di una maggiore equità nella distribuzione dei fondi, la promozione di pratiche agricole sostenibili e la semplificazione della burocrazia.
Riforma agricola UE: le proposte del rapporto Strohschneider
Il rapporto, presentato alla presidente von der Leyen, contiene 14 misure chiave per riformare il sistema agricolo europeo, alcune delle quali particolarmente rilevanti per garantire un futuro più sostenibile e giusto per gli agricoltori.
Tra queste spiccano tre aree di intervento principali:
- Equità nei redditi agricoli: Una delle proposte più importanti del rapporto riguarda la necessità di garantire agli agricoltori un reddito equo e sufficiente. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso una riforma del sistema di sovvenzioni agricole, che dovrebbe passare da pagamenti basati sulla superficie coltivata a un sistema di "sostegno al reddito" più efficiente e mirato. Questo cambiamento mira a sostenere in modo più equo gli agricoltori di piccole e medie dimensioni, spesso esclusi dai maggiori benefici del sistema attuale.
- Fondo per la transizione climatica: Il rapporto suggerisce la creazione di un fondo specifico per finanziare la transizione climatica nel settore agricolo. Questo fondo dovrebbe fornire prestiti e sovvenzioni agli agricoltori che adottano pratiche agricole sostenibili, con l'obiettivo di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola e di promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali. La transizione verso un’agricoltura più sostenibile è considerata una delle sfide più urgenti per il futuro del settore.
- Riduzione della burocrazia: Un’altra proposta importante riguarda la semplificazione degli oneri amministrativi che gravano sugli agricoltori. Il sistema attuale è spesso considerato troppo complesso e burocratico, con numerosi requisiti normativi che rallentano l’attività produttiva e aumentano i costi operativi. Il rapporto propone di snellire le procedure amministrative e di offrire pacchetti di misure volontarie per incentivare l’adozione di pratiche sostenibili, senza però imporre obblighi stringenti che potrebbero ostacolare la redditività delle imprese agricole.
Tra le raccomandazioni operative spiccano :
- il suggerimento di istituire una nuova piattaforma unificata che riunisca i protagonisti del settore agroalimentare, della società civile e del mondo scientifico
- il rafforzamento degli strumenti di gestione del rischio e di gestione delle crisi,
- formazione sulla gestione dei terreni agricoli e delle risorse idriche e per favorire l'innovazione in materia di selezione vegetale.
- l'importanza del ricambio generazionale e della parità di genere
- la protezione dei diritti dei lavoratori
Riforma europea dell’agricoltura: la sostenibilità come principio chiave
Uno degli aspetti più innovativi del rapporto riguarda l’enfasi posta sulla sostenibilità, che viene considerata non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. Secondo gli esperti del Dialogo Strategico, la sostenibilità deve comprendere anche la redditività economica delle imprese agricole, in modo da garantire che le politiche europee non penalizzino gli agricoltori, ma li supportino nel lungo periodo. Il principio di sostenibilità deve essere integrato in tutte le politiche agricole, e la sua attuazione dovrebbe essere supervisionata da un organismo ad hoc, incaricato di portare avanti il dialogo tra le istituzioni europee e gli attori del settore.
Il rapporto sottolinea anche l’importanza di rafforzare la posizione degli agricoltori nella catena alimentare, in modo che possano avere un maggiore controllo sul prezzo dei loro prodotti e ridurre la dipendenza dalla grande distribuzione. Questo punto è particolarmente rilevante per gli agricoltori più piccoli, che spesso si trovano in una posizione di svantaggio rispetto ai grandi operatori del settore agroalimentare.
Riforma europea dell’agricoltura: le prime reazioni
La presentazione del rapporto è stata accolta con favore da diverse organizzazioni ambientaliste, tra cui Greenpeace, che ha apprezzato l’enfasi posta sulla sostenibilità e sulla necessità di ridurre l’impatto ambientale della produzione agricola.
Tuttavia, non sono mancate critiche da parte di alcune organizzazioni agricole, come la Coldiretti, che ha richiesto un "deciso cambio di rotta" rispetto alle politiche attuali, sostenendo che il rapporto non offre ancora risposte concrete per affrontare le difficoltà economiche del settore.
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Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto
Pubblicato in GU del 30 luglio 2024 il decreto dell'Agricoltura del 28 giugno scorso in attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024.
Il decreto reca 8 articoli con modifiche a precedenti normative interessando tra le altre:
- la definizione di "seminativo",
- modifiche agli aiuti per gli impollinatori,
- l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del decreto del Ministro dell'agricoltura 23 dicembre 2022, ecc.
Inoltre viene prorogato il termine per l'invio delle domande per gli aiuti PAC 2024, come si seguito specificato.
Aiuti PAC 2024: domande ammissibili entro il 26 agosto
Ai sensi dell'art 7 viene previsto che per l'anno di domanda 2024, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, ed il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale di cui all'art. 7 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, sono posticipati al 31 luglio 2024.
Alle domande e alle modifiche presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.
Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024, sono irricevibili. -
Agricoltura: malattia e maternità piccoli coloni 2024
Facendo seguito alla circolare 81 dell'11 luglio 2024 sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 83 del 22 luglio 2024 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche:
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura., dettagliate nella tabella allegata QUI,
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni di riferimento sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2024 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 63,06
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Terreni Agricoli all’asta da ISMEA: altri terreni dal 16 luglio
Con un comunicato del 16 luglio ISMEA informa del fatto che il lotto permanente della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), costituito dai terreni oltre il terzo tentativo di vendita, è stato incrementato di ulteriori 218 terreni ubicati su tutto il territorio nazionale, per complessivi 5.322 ettari.
Da tale data, si può presentare un'offerta telematica attraverso il portale della BTA, previo versamento del 10% del valore a base d'asta, a titolo di deposito cauzionale.
Ricordiamo che dalle ore 12 del giorno 29 maggio era partita la nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole.
In particolare, si è aperta la settima edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA) che propone la vendita di 428 terreni per complessivi 11.416 ettari, già consultabili sul sito Internet ISMEA.
Clicca qui per accedere al portale.
Banca Terre agricole: che cos'è
L’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha istituito, presso l'ISMEA, la “Banca delle terre agricole” con la finalità di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili:
- anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva
- e di prepensionamenti,
raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi.
La Banca può essere alimentata:
- sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiarie realizzate da ISMEA,
- sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province Autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, interessati a vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Istituto.
La Banca è accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all’acquisto, che possono in tal modo:
- prendere visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita
- inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva
Banca Terre agricole: i requisiti dei terreni
L’alimentazione/aggiornamento della Banca avviene di norma con cadenza semestrale.
Rientrano nel campo di applicazione della procedura di vendita attraverso la Banca i terreni ISMEA che soddisfano le seguenti condizioni:
- 1. terreni per i quali è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale, passata in giudicato,
- 2. terreni per i quali è stata annotata l’attestazione di inadempimento contrattuale di cui all’art.13, comma 4-bis, del D.L. 193/2016,
- 3. terreni per i quali è stato stipulato un atto di risoluzione consensuale su istanza motivata dell’assegnatario, o
- 4. terreni per i quali è intervenuto un provvedimento definitivo di revoca/decadenza dalle agevolazioni.
Banca nazionale delle terre agricole: chi può accedere all'asta
Possono partecipare alla procedura competitiva tutti i soggetti che, al momento di presentazione della manifestazione di interesse, nonché dell’offerta e fino al momento di sottoscrizione del contratto di compravendita:
- 1. non siano sottoposti alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
- 2. non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis del medesimo decreto;
- 3. non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 (esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali) con riferimento al terreno oggetto di vendita,
- 4. non siano risultati aggiudicatari e successivamente dichiarati decaduti ovvero rinunciatari senza diritto di restituzione del deposito cauzionale dello stesso terreno, in un precedente tentativo di vendita attraverso la Banca,
- 5. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e
- 6. non siano destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato, né di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18. La partecipazione è comunque consentita quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
In caso di persone giuridiche, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, oltre che dal soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, anche dai seguenti soggetti in carica alla data di presentazione della manifestazione di interesse stessa, o che assumono la carica successivamente, alla data di presentazione dell’offerta economica e fino alla sottoscrizione dell’atto di vendita:
- 1. dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- 2. dal socio amministratore o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- 3. dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- 4. dai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- 5. dai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- 6. dal direttore tecnico o dal socio unico;
- 7. dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.
Banca nazionale delle terre agricole: modalità operative
I terreni sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti, con espresso obbligo in capo all’aggiudicatario di provvedere, a propria cura e spese, a dare tempestivo corso alle necessarie regolarizzazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura competitiva, è dato Avviso pubblico contenente indicazione dei terreni oggetto di vendita e del valore a base d’asta.
L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla BTA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Nonché sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it/ran).
Le informazioni relative ai terreni in vendita potranno essere aggiornate o rettificate mediante aggiornamento dei dati pubblicati sul sito di ISMEA e del Consiglio Nazionale del Notariato, restando onere di ciascun offerente la verifica degli aggiornamenti prima della presentazione di ciascuna offerta.
È facoltà dell’Istituto pubblicare un Avviso di vendita anche riferito ad uno o più lotti di terreni.
Tutte le comunicazioni previste dalla procedura di vendita saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).
Pertanto, in fase di manifestazione di interesse, di tentativo di prima offerta o di prenotazione per la fase del rilancio, i partecipanti dovranno indicare – a pena di esclusione – l’indirizzo di una casella di posta elettronica certificata funzionante.
Allegati: -
Dl Agricoltura: agevolazioni per i mutui e garanzie
Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.
L’articolo 1 come modificato dal Senato, è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina, garantire l'approvvigionamento di materie prime agricole e sostenere le filiere produttive, in particolare il settore cerealicolo, il settore vitivinicolo, il settore florovivaistico, la pesca e l'acquacoltura, vediamo i dettagli.
Dl agricoltura: le misure sui mutui e altre proroghe
Si prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che:
- hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento,
- o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento,
- o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria, nel 2023.
In particolare, viene prevista:
- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024,
- la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti,
- e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA.
Inoltre, si prevede l’incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di 1 milione di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, integrando fra i relativi interventi finanziabili la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio per le imprese attive al 31 dicembre 2021.
I criteri per l'assegnazione del beneficio devono tenere conto della stipula di una polizza assicurativa contro i danni alle produzioni.
Con le modifiche approvate dal Senato, sono stati aggiunti i commi da 4 bis a 4-quater, con il fine di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole (del settore olivicolo – oleario, di quello agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino), attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro.
Il comma 5 prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel limite complessivo di 32 milioni di euro, produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
Si prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione.
Infine si prevede la proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis.
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DL Agricoltura: sintesi delle misure
Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.
Il Ministro Lollobrigida durante l'iter di conversione aveva dichiarato, tra l'altro: "Si tratta però non soltanto di un decreto che affronta le emergenze, ma anche e soprattutto di un provvedimento normativo di prospettiva che mira a rilanciare complessivamente l'agricoltura italiana anche a livello europeo e mondiale in scia con quanto fatto dal Governo Meloni fin dall'inizio e ribadito anche nel recente G7. Oggi possiamo dire che l'agricoltore come bio regolatore e custode del territorio, ritorna al centro dell'agenda europea. Alcune battaglie dell'Italia, come quella contro il nutriscore e contro il cibo sintetico, hanno rappresentato una svolta e oggi siamo seguiti anche da molte altre nazioni dell'Unione e non solo. Continueremo su questa linea, in difesa della pesca, dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, perché la difesa del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione".
Ricordiamo che il DL Agricoltura è un decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo,
Vediamo una sintesi delle misure.
DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese
Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:
- la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
- la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
- la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
- l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
- misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
- misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.
Il Ministro Lollobrigida il 4 luglio, all'atto della approvazione in Senato del testo emendato del DL ha evidenziato che il provvedimento è uscito rafforzato dopo gli emendamenti e prevede 500 ml di aiuti per il comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura.
Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11
Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
Per le finalità suddette sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Allegati: -
Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità
Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
nazionale.Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.
Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:
- INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
- Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
- Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
- Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
- Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:
- una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%
- o una riduzione della produzione di almeno il 30%,
possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.
Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo
L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,
è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni
- e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,
che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
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