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Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità
Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
nazionale.Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.
Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:
- INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
- Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
- Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
- Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
- Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura
Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:
- una riduzione del volume d’affari di almeno il 20%
- o una riduzione della produzione di almeno il 30%,
possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.
Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo
L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto.
Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:
- nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
- e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,
è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.
Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni
- e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti,
che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
Allegati: -
Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi
Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato le regole, con Decreto per la Ripartizione dei finanziamenti in Apicoltura per il periodo 2025-2026.
Visto che, con il Decreto Ministeriale n. 0278467, del 30 maggio 2023, si recano le norme a sostegno del settore dell'apicoltura, “Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. pubblicato il 24/07/2023 sulla G.U.R.I. n. 171 -Serie Generale, e considerato che la campagna apistica 2026 decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 e che l’anno finanziario FEAGA decorre dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno seguente, con il decreto MASAF del 14 giugno 2024 si prevede la ripartizione del finanziamento per la campagna 2026.
Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi
In dettaglio, con il decreto 14 giugno 2024 del MASAF, ritenuto, nelle more della definizione del procedimento di cofinanziamento nazionale, di procedere alla tempestiva ripartizione, tra gli Enti partecipanti, dell’importo complessivo di € 17.221.790,00 di cui € 5.166.537,00 a carico del FEAGA ed € 12.055.253,00 a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al fine di consentire agli Enti interessati di poter avviare le rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma, si prevede la ripartizione del Programma italiano per gli aiuti al settore dell’apicoltura riportata nell’allegato I.
Allegati:
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Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24
Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35.
Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:
- nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli
- nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.
Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)
Garanzia U35 che cos’è
Ricordiamo per chiarezza che, U35 è la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi.U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.
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Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali
L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:
- vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.
Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa.
L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.
Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE
Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:
- le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
- la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
- sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
- la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
- l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
- poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.
Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.
La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento
La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti.
È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame.
Si può riassumenere quantosegue:
- il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
- il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
- l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
- frutti derivanti da questa attività, che includono:
- l'accrescimento del bestiame.
- altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.
Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.
La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.
Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.
Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.
L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.
Allegati: -
Disoccupazione agricola 2023 al via i pagamenti
Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali significativi che hanno colpito le regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche, influenzando notevolmente il settore agricolo il governo ha introdotto misure specifiche per sostenere i lavoratori agricoli colpiti, compresa l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico.
Con il messaggio 1905 rivolto alle proprie sedi INPS riassume le linee guida e le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2023, il cui termine di presentazione è scaduto il 2 aprile scorso.
Sulle regole generali leggi anche Disoccupazione agricola regole e novità 2024
Disoccupazione agricola e ammortizzatore unico alluvioni 2023
Valorizzazione dei Trattamenti di Integrazione al Reddito
L'articolo 7 del Decreto Legge n. 61 del 2023, convertito in legge n. 100 del 2023, ha previsto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori del settore privato, incluso quello agricolo, che non hanno potuto lavorare a causa delle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023.
La fruizione dell'ammortizzatore è stato equiparata al lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrate con la circolare 22 del 26 gennaio 2024.
La norma prevede che i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico richiesti dalle aziende agricole siano considerati nel calcolo delle giornate lavorative effettive, tenendo conto del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.
Misura della Prestazione
L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 è determinato come il 40% della retribuzione di riferimento per i lavoratori OTD (operai a tempo determinato) e il 30% per gli OTI (operai a tempo indeterminato). La retribuzione di riferimento è una media ponderata tra quella dei giorni di lavoro effettivo e i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.
Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per il 2023 era il 2 aprile 2024. La procedura di liquidazione respinge automaticamente le domande presentate oltre tale termine con la causale "LA DOMANDA È STATA PRESENTATA FUORI TERMINE".
Disoccupazione agricola 2023: il calcolo dei contributi figurativi
Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola comporta l'accreditamento della contribuzione figurativa.
L'ammortizzatore unico comporta l'accredito della contribuzione figurativa, che viene calcolata detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro e quelle indennizzate.
Le giornate coperte da tale prestazione non sono ancora esposte nella procedura interna denominata ARLA, ma il processo di alimentazione della posizione assicurativa è in corso.
Disoccupazione agricola 2023: precisazioni su ANF e cittadini extracomunitari
Il messaggio precisa infine che:
- Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 2023, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
- Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.
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Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024
Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio.
Le risorse utilizzabili per le finalità del presente decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo di spesa 7099 – pg1,
- derivanti dalla somma di 4.088.908,00 euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022,
- 5 milioni di euro, quali fondi dell'esercizio 2023,
- 5 milioni di euro quali fondi dell'esercizio 2024.
Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6
I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore.
Fondo Filiera Apistica: i beneficiari
Beneficiari del fondo perduto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Sono escluse dalla concessione dei benefici le imprese che si trovano nelle condizioni di impresa in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
Sono escluse dai pagamenti risultanti dai benefici di cui al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che on hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.Fondo Filiera Apistica: finalità
Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:
- a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»;
- b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
- c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»;
- d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda destagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.
Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno
Nel dettaglio, l'entità del sostegno è pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.
Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.
All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.
Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi
- a) spese riferite ad interventi effettuati nel limite di 5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti per azienda; tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese di impianto prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
- b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite di 5 ettari, quegli interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in castagneto da frutto;
- c) applicazione dei costi standard come definiti nel documento «Metodologia per l'individuazione delle Unita' Di Costo Standard (Ucs) per i nuovi impianti arborei, per la Misura 4 dei Psr – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed applicata nell'ambito dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui realizzati sul medesimo impianto base;
- d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono essere finanziate, qualora ammissibili, solo previa rendicontazione di dettagliati giustificativi di spesa.
Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di impianti irrigui sulle superfici sede dei nuovi impianti e/o reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:
- a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di impianto irriguo o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
- b) 6.000,00 euro/ettaro qualora le spese di investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.
Quando disponibile è obbligatorio l'utilizzo di materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per la riconversione di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto e il recupero di castagneti da frutto abbandonati, in caso di carenza di materiale certificato, è consentito l'uso di materiale di propagazione prelevato presso la propria azienda.
Per i rimanenti casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.
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Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.
Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024
Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art. 10, comma 1, del decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:
- a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- i. essere costituite da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
- ii. esercitare esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;
- iii. essere amministrate e condotte da un giovane di eta' compresa tra i 18 ed i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da una donna, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte, per oltre la meta' delle quote di partecipazione, ed amministrate, da giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda o da donne, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data di delibera di ammissione alle agevolazioni;
- iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da non piu' di sei mesi alla data di presentazione della domanda, nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro tre mesi dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
- b) alle micro-imprese e piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), punti ii, iii e v del presente articolo da almeno due anni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024
Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:
- sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile,
- nonche' un contributo a fondo perduto fino al trentacinque percento della spesa ammissibile.
Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:- a) miglioramento del rendimento e della sostenibilita' globale dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
- b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purche' non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell'Unione europea;
- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento ed alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'efficienza energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
- d) contributo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
- e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.
I progetti non possono essere avviati prima della data di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.
Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024
Per la realizzazione del progetto sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:
- a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
- b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
- c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di beni immobili;
- d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
- e) acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
- f) servizi di progettazione quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
- g) beni pluriennali come costi di acquisto e di sviluppo o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e soluzioni simili e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
- h) per il settore della produzione agricola primaria, sono inoltre ammissibili:
- i. i costi per investimenti non produttivi connessi agli obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
- ii. i costi per investimenti in materia di irrigazione, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in cui vengono realizzati gli investimenti, sia assicurato un contributo destinato al recupero dei costi dei servizi idrici da parte del settore agricolo, cosi' come previsto dall'art. 9, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, della direttiva 2000/60/CE, tenendo conto delle conseguenze sociali, ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni interessate;
- iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale. Gli investimenti in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o producono energia devono rispettare le norme minime per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.
I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del due per cento del valore complessivo dell'investimento da realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio di fattibilita' e degli altri costi generali di cui alla lettera f) del precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del dodici per cento dell'investimento da realizzare.
I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.
I costi relativi a opere agronomiche e di miglioramento fondiario sono ammissibili per i soli progetti nel settore della produzione agricola primaria.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile solo in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento da realizzare.
La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione non deve essere superiore al cento per cento della capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:- a) acquisto di diritti all'aiuto;
- b) acquisto e impianto di piante annuali;
- c) lavori di drenaggio;
- d) acquisto di animali.
Gli investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione ed abbia ricevuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti.
Non saranno concessi aiuti per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I beni di investimento agevolabili devono essere nuovi di fabbrica. Non sono inoltre considerati costi ammissibili:
- a. il capitale circolante;
- b. il cablaggio per reti di dati al di fuori della proprieta' privata;
- c. i costi di sostituzione di beni preesistenti, i lavori in economia, e le spese per l'I.V.A.
Non sono ammessi investimenti per impianti legati alla produzione di biocarburanti e investimenti in impianti la cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.
Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024
Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni devono indicare il nome e le dimensioni dell'impresa, specificando il requisito soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 3 del presente decreto, la descrizione e l'ubicazione del progetto, l'elenco delle spese ammissibili e l'importo del finanziamento necessario per la realizzazione del progetto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalita' indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
Allegati:
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonche' la sostenibilita' finanziaria ed economica dell'iniziativa.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive acquisite presso le Camere di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini professionali e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. - a) alle microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione e che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda oggetto del subentro, attraverso iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti: