• Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre

    Pubblicato il Modello utile a richiedere il credito d'imposta per l'agricoltura della ZES Unica.

    In particolare, le Entrate con il Provvedimento n 418393 del 18 novembre pubblicano modello e istruzioni per l'utilizzo del credito di imposta in oggetto.

    Ricordiamo che il DL Agricoltura convertito il Legge n 101/2024 ha previsto un credito di imposta per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acqucoltura, impiantate nella ZES Unica del Mezzogiorno.

    Nella GU n 264 dell'11 novembre è stato pubblicato il Decreto 18 settembre 2024 del Ministero dell'Agricoltura con le regole attuative della misura, vediamo tutte le regole.

    Credito ZES Unica Agricoltura: che cos’è

    Nella Legge di conversione del Dl Agricoltura viene confermata l'introduzione dell'16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    La nuova norma presenta delle analogie, ma anche alcune peculiarità rispetto al predetto articolo. 

    Per tale ragione, la disposizione in esame provvede, altresì, a espungere l’articolo 16, comma 1, ultimo periodo, il quale disciplinava la medesima agevolazione fiscale per il settore della pesca e dell’acquacoltura.  

    Con le novità si concede, per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all’acquisto di beni strumentali di cui al comma 2 destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, un credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Nello specifico, vengono ricompresi tutti gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024, finalizzati all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Si prevede, altresì, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. 

    Infine, restano esclusi dall’agevolazione i progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: il decreto attuativo

    Con il Decreto 18 settembre del Ministero dell'Agricoltura si recano le disposizioni applicative per l'attribuzione alle imprese, di cui all'art. 2, del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, e Sicilia.
    Sono  agevolabili  gli  investimenti, effettuati dal 16 maggio  2024  al  15  novembre  2024,  relativi  all'acquisto, anche  mediante   contratti   di   locazione  finanziaria, di  nuovi  macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a  strutture  produttive  già esistenti  o  che  vengono  impiantate  nel  territorio,  nonché all'acquisto  di   terreni   e  all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero   all'ampliamento   di  immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le  condizioni  previste dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo,  forestale  e  delle  zone  rurali  e  ittico. 

     Gli immobili  oggetto  di  investimento  devono   effettivamente   essere  utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura  produttiva  ubicata nella zona di riferimento. Il  valore  dei  terreni  e  degli  immobili non può superare il 50 per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento agevolato, salve le ulteriori limitazioni  previste  dalle disposizioni del Capo II del presente decreto.
    Non sono agevolabili  i  progetti  di  investimento  di  importo  inferiore a 50.000 euro.
    Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 40 milioni di euro  per l'anno 2024. 

    Credito ZES Unica Agricoltura: i beneficiari

    Son beneficiari del credito d'imposta:

    • a) le imprese attive nel settore  della  produzione  primaria  di prodotti  agricoli  compresi  nell'allegato  I   del   trattato   sul  funzionamento dell'Unione europea; 
    • b) le imprese attive nel settore forestale; 
    • c) le microimprese, le piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

    Credito ZES Unica Agricoltura: le domande dal 20 novembre

    Viene previsto che per accedere al contributo sotto forma di credito  d'imposta,  i soggetti interessati comunicano all'Agenzia  delle  entrate, dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili  ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto.
    Con provvedimento n 418393 del 18 novembre delle Entrate,  viene approvato il modello per la Comunicazione da inviare dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”.
    A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
    Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    • a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
    • b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione validamente presentata.

    La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il Provvedimento n 429889 del 28 novembre le Entrate hanno fissato la percentuale di fruibilità dello stesso credito di imposta.

    Il credito d'imposta ZES agricoltura è il contributo per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

    Bonus ZES Agricoltura: % spettante

    Con il provvedimento in oggetto la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del Provvedimento ADE n. 387400 del 15 ottobre 2024 è pari al 100 per cento.
    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta, troncando il risultato all’unità di euro.
    Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal punto 5 del provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi: Bonus Agricoltura Mezzogiorno: domande entro il 18 novembre per tutte le regole della misura. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Denunce agricoltura: nuova procedura dal 4 novembre

    Inps annuncia con il messaggio  3569 del 29 ottobre 2024  imminenti novità nelle procedure di iscrizione e variazioni nella gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli , le cui modifiche erano tate preannunciate e descritta in dettaglio nella  circolare n. 112 del 29 dicembre 2023.

    E' stata creata infatti una nuova procedura telematica accessibile dal portale INPS per l'invio delle denunce aziendali e domande di iscrizione, alternativa al sistema “ComUnica”.

    In particolare il messaggio comunica che:

    •   dal 30 ottobre sono sospese le precedenti modalità e
    • dal 4 novembre 2024 le nuove procedure saranno disponibili previa autenticazione con la propria identità digitale, seguendo il seguenti percorsi:
      • Homepage  > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione aziende agricole”;
      • Homepage  > “Imprese e Liberi Professionisti” > “Apertura, variazione, chiusura, azienda/attività” > “ Iscrizione Gestione agricoli autonomi”

    oppure utilizzando il motore di ricerca del sito istituzionale digitando le parole “aziende agricole” o “autonomi agricoli”.

    ATTENZIONE   il periodo di tempo dal 30 ottobre 2024 al 3 novembre 2024 viene considerato neutro ai fini degli adempimenti di iscrizione e variazione dei datori di lavoro agricoli in scadenza nel medesimo periodo.

    Rivediamo di seguito in sintesi le nuove modalità di gestione delle denunce contributive per l'agricoltura.

    La nuova procedura di gestione delle denunce contributive agricoli

    La Circolare n. 112 del 29 dicembre 2023 ha illustrato le novità nell'informatizzazione della gestione contributiva agricola,  che con  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha predisposto nuovi modelli telematici di Denuncia Aziendale (D.A.) e di iscrizione per i lavoratori autonomi agricoli. 

    L’obiettivo primario è semplificare e ottimizzare i processi dichiarativi e di gestione dei dati per migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione previdenziale e contributiva, tramite una reingegnerizzazione delle procedure informatiche esistenti.

    TrA le principali novità da segnalare:

    Revisione dei Modelli di Denuncia Aziendale e Iscrizione Contributiva

    I nuovi modelli telematici prevedono un'interfaccia guidata per facilitare la compilazione e ridurre gli errori. Le procedure sono integrate con banche dati interne ed esterne, come Infocamere e l'Agenzia delle Entrate, per un precaricamento automatico dei dati. Questo rende i modelli dinamici, adattandosi alle caratteristiche specifiche del contribuente.

    Denuncia Aziendale per Datori di Lavoro Agricoli

    Il nuovo modello di D.A. è strutturato in 28 quadri che raccolgono informazioni dettagliate sul datore di lavoro agricolo, dall’anagrafica ai dettagli specifici dell'azienda, come terreni, allevamenti, e macchinari.

    Ad esempio 

    • I quadri "A" e "A1" contengono informazioni di base sul datore di lavoro e sul centro aziendale.
    • I quadri "B" e "B1" raccolgono dati relativi alla titolarità dell'azienda e del rappresentante legale, con collegamento ai codici REA.
    • Quadri come "C" e "D" specificano le attività agricole principali e connesse secondo i codici ATECO, e sono stati riorganizzati per includere categorie aggiuntive di imprese non agricole che possono essere iscritte in Gestione.
    • Il quadro “E” descrive la consistenza aziendale con dettagli sui terreni e allevamenti, integrando dati provenienti da AGEA.

    Domanda di Iscrizione per Lavoratori Autonomi Agricoli

    Anche per i lavoratori autonomi sono stati sviluppati modelli telematici per l'iscrizione contributiva, con 19 quadri per coltivatori diretti e 15 per imprenditori agricoli professionali (IAP).

    Come nella D.A., anche qui viene utilizzata una guida telematica che fornisce dati anagrafici e fiscali aggiornati, adattando i campi ai requisiti di iscrizione e agli specifici quadri ATECO.

    Le informazioni sulle attività agricole e sulle attività connesse sono raccolte nei quadri "C" e "D", con particolari alert per prevenire incongruenze nei dati inseriti.

    Denunce agricoltura: tabella nuovi quadri

    Quadro Descrizione Informazioni Principali
    A Frontespizio e Apertura Posizione Dati anagrafici del datore di lavoro e data di apertura della posizione contributiva.
    A1 Centro Aziendale Sede e organizzazione dell’impresa in base al codice REA.
    B Anagrafica Azienda Codici REA e collegamento con Infocamere per dati aziendali.
    B1 Rappresentante Legale Dati del legale rappresentante e recapiti.
    C Attività Principali Attività agricole principali classificate per codici ATECO, corrispondenti ai dati della Camera di Commercio.
    C1 Attività Agricole Principali Dettagli per attività di coltivazione e allevamento secondo l'articolo 2135 c.c.
    C2 Attività Agricole per Connessione Attività connesse e valorizzazione per calcolo contributivo.
    C3 Attività di Servizi per Non-Agricoli Informazioni su imprese non agricole con attività sottoposte a contribuzione agricola unificata.
    C4 Somministrazione di Lavoro Dati su agenzie di somministrazione lavoro agricolo.
    D Tipologia Aziendale Classificazione dell’impresa (individuale, società, cooperative).
    D1-D7 Diversi Tipi di Aziende Informazioni specifiche su coltivatori diretti, cooperative, società agricole, ecc.
    E Consistenza Aziendale Dichiarazioni relative a terreni, allevamenti, macchinari per il calcolo del fabbisogno.
    E2 Terreni Dettagli su proprietà e contratti dei terreni.
    E3 Allevamenti Dati sugli allevamenti, incluse specie e codici destinazione.
    E4 Centri di Lavorazione Prodotti Agricoli Informazioni su manipolazione, conservazione, e trasformazione.
    E5 Macchine Agricole Parco macchine e attrezzature agricole.
    E6 Fabbisogno di Manodopera Dati per calcolo del fabbisogno in base a regime biologico e altre caratteristiche di produzione.

  • Agricoltura

    Filiera frutticola delle pere: regole per le domande di aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 246 del 18 ottobre e in vigore da oggi 21 ottobre, il Decreto ministeriale del 13 settembre ai sensi dell’articolo 1, comma 129 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” per il sostegno alla filiera frutticola della pera (Pyrus communis L.) per l’anno 2024, vediamo a chi spettano.

    Imprese filiera frutticola delle pere: sostegni 2024, le regole

    Al fine di sostenere la filiera frutticola della pera e contrastare le conseguenze economiche derivanti dalla forte crisi del settore, dovuta ad una serie concomitante di eventi climatici naturali quali, tra gli altri, fitopatie, fitofagi, gelate, siccità, grandine, e alluvioni sono destinate alle aziende agricole specifiche risorse.

    In particolare, le risorse destinate all’aiuto ammontano a 15 milioni di euro per la filiera frutticola della pera, a valere sul “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura” di provenienza dell’esercizio 2023.

    Imprese filiera frutticola delle pere: condizioni per l’aiuto 2024

    Il sostegno è concesso alle aziende agricole che nell’anno 2024 abbiano destinato superficie agricola alla coltivazione delle pere, a condizione che abbiano subito al giorno di presentazione della domanda un decremento del valore della produzione dell’anno 2024, superiore al 30 per cento rispetto a quella dello stesso periodo dell’anno 2022.

    Tale valore si intende al netto di eventuali altri aiuti pubblici o indennizzi assicurativi di polizze agevolate spettanti ai soggetti beneficiari ed effettivamente percepiti dagli stessi a seguito di denuncia di sinistro.

    Il valore della produzione di riferimento è quello individuato come standard value con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 27 giugno 2024 n. 287214 e successive modifiche ed integrazioni, per il settore di riferimento. 

    È fatta salva la possibilità per il Soggetto beneficiario di dimostrare mediante idonea documentazione, anche fiscale, un valore della produzione superiore a quello medio di cui al citato decreto ministeriale.

    La superficie coltivata deve risultare dal piano di coltivazione grafico presente nel fascicolo aziendale di ciascun beneficiario e registrato nel Sistema Informativo Nazionale al 30 agosto per l’anno di riferimento della presente campagna.

    Possono proporre domanda solo le aziende agricole titolari di fascicolo aziendale al momento della presentazione della stessa.

    Imprese filiera frutticola delle pere: l’ammontare degli aiuti

    È concesso un aiuto individuale così definito: 

    • a) pere: fino a euro 1.100,00 per ettaro.

    Fermo restando l’importo dell’aiuto, in caso di incapienza delle risorse stanziate, l’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale richiesta.

    AGEA comunica formalmente al Ministero l’eventuale rimodulazione dell’importo unitario non appena completata la raccolta delle domande in base ai termini di presentazione definiti nelle proprie istruzioni operative.

    Aiuti 2024 imprese filiera frutticola delle pere: come fare domanda

    Il Soggetto beneficiario presenta ad AGEA, quale soggetto gestore della misura, apposita domanda per il riconoscimento dell’aiuto secondo le modalità definite da AGEA sulla base di istruzioni operative da emanarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto.

    AGEA può attuare meccanismi di delega per la raccolta delle domande in favore degli organismi pagatori regionali.

    AGEA utilizza i piani di coltivazione grafici registrati nel fascicolo aziendale del SIAN, aggiornato dagli Organismi pagatori territorialmente competente.

    La domanda è corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dall’atto emanato da AGEA.

  • Agricoltura

    Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale

    La circolare INPS  91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi  alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile.  In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività  per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa  entro 30 giorni.

    Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole  ma anche  coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative. 

    Nella circolare sono ricordate  le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione,  con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.

    Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA

    Tipologia di impresa Normativa di riferimento
    Imprese agricole art. 2135 del c.c.
    Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
    art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
    Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
    art. 6 della legge n. 92/1979

    Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa

    Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo. 

    Viene precisato che  in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione. 

    Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio. 

    La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.

  • Agricoltura

    Sgravio contributivo agricoltori under 40: ricalcolo INPS

    L’Inps, con il messaggio 3338/2024, ha annunciato  che sta procedendo al ricalcolo dello sgravio contributivo spettante agli agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta alla previdenza agricola tra il 2020 e il 2022.

     Questo sgravio, istituito in forma diversa già nel 2004 e successivamente  modificata e  prorogata, , era finalizzato a incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e non è stato rinnovato per il 2024.. 

    A norma della legge 160 2019 , in particolare, l'agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali per i primi 24 mesi di attività di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40. 

    Inizialmente, l’Inps aveva applicato lo sgravio contributivo per un periodo inferiore ai 24 mesi, basandosi su un'interpretazione che lo limitava a due anni civili. Questo approccio significava che se l'attività agricola iniziava a metà anno, lo sgravio veniva concesso solo per i mesi rimanenti dell'anno di avvio e per quelli del successivo, riducendo così il periodo complessivo del beneficio. Ad esempio, un agricoltore che si iscriveva a luglio 2020 godeva dello sgravio fino a dicembre 2021, per un totale di 18 mesi anziché i 24 previsti dalla normativa.

    Per evitare un potenziale contenzioso, l'Inps ha ora corretto la sua interpretazione. Ecco le novità

    Esonero contributivo giovani agricoltori: ricalcolo per 24 mesi dall’iscrizione

     Con il nuovo messaggio, l’istituto ha stabilito che l'esonero contributivo sarà applicabile per l’intero periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione del giovane agricoltore.

     L’Inps procederà automaticamente al ricalcolo delle somme spettanti, e le risultanze saranno visualizzabili nel "Cassetto del contribuente". 

    Gli agricoltori potranno poi presentare istanza di compensazione per il credito derivante, utilizzando le modalità abituali.

    ATTENZIONE  l'Inps ha precisato che il ricalcolo non sarà effettuato nei casi in cui il beneficio, sottoposto al regime “de minimis”, comporterebbe il superamento del limite previsto da tale regime. Il regime “de minimis” impone un tetto massimo agli aiuti di Stato che un’impresa può ricevere in un determinato periodo di tempo, e quindi, qualora il ricalcolo superasse questo limite, non verrebbe applicato.

    In sintesi, l'Inps ha adeguato l'applicazione dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori under 40, garantendo il beneficio per l’intero periodo di 24 mesi previsto dalla normativa. Questa correzione permette di evitare riduzioni ingiustificate del periodo di esonero e consente agli agricoltori di ottenere il pieno vantaggio previsto dalla legge.

  • Agricoltura

    Anticipi PAC: regole Agea per le domande dal 16 ottobre

    Con la Circolare n 775 del 16 settembre Agea, Agenzia per la promozione dell'agricoltura, ha pubblicato le regole per gli Anticipi PAC 2024 – Interventi pagamenti diretti e in ambito sviluppo rurale – interventi SIGC.

    Anticipi PAC 2024: regole Agea

    Come evidenziato in premessa del documento si disciplina il pagamento degli anticipi PAC erogabili a partire dal 16 ottobre 2024 fino al 30 novembre 2024.
    In particoalre, ai sensi dell’art. 44, paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (UE) 2021/2116 e dell’art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, a partire dal 16 ottobre è consentito agli Stati membri di versare anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali.
    Con Regolamenti di esecuzione (UE) n. 2024/2434 e n. 2024/2445, la Commissione europea ha innalzato le suddette percentuali, fino al 70% per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e fino all’85 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115.
    Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con nota prot. n. 352518 del 5 agosto 2024, ha demandato ad AGEA l’attivazione delle procedure necessarie per consentire il pagamento degli anticipi da parte degli Organismi pagatori.
    Gli anticipi, come previsto dall’art. 4, comma 2, del DM 4 agosto 2023 n. 410739, sono erogati in relazione alle domande risultate ammissibili all’esito dei controlli amministrativi e di monitoraggio, tenendo conto delle risultanze delle attività di verifica già svolte sui requisiti non monitorabili, per tutti gli interventi soggetti al sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).

    Anticipi PAC 2024: interventi erogabili in fase di anticipo

    La circolare evidenzia che i pagamenti diretti interessati dall’anticipo, nei limiti di quanto previsto dalla circoalre in oggetto, sono i seguenti:

    • a) sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
    • b) sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
    • c) sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
    • d) egimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali, articolati nei seguenti eco-schemi:
      • pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
      • pagamento per inerbimento delle colture arboree;
      • pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
      • pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
      • pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.
    • e) il sostegno accoppiato al reddito, esclusivamente riferito ai seguenti settori relativi alle superfici:
      • frumento duro;
      • semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
      • riso;
      • barbabietola da zucchero;
      • pomodoro destinato alla trasformazione;
      • olio d’oliva;
      • agrumi;
      • colture proteiche comprese le leguminose.

    Sono altresì erogabili gli anticipi relativi agli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali, riferiti sia agli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 sia agli impegni di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115

    Anticipi PAC 2024: misure degli anticipi

    Come previsto dal citato Reg. (UE) n. 2024/2434, il limite massimo del pagamento dell’anticipo relativo agli interventi dei pagamenti diretti non può superare il 70%.
    Si precisa che per taluni interventi oggetto di anticipo vi sono delle condizioni di ammissibilità che possono maturare fino al 31 dicembre 2024 mentre per altri interventi è necessario eseguire verifiche ulteriori per garantire il rispetto dei plafond stabili dal Piano Strategico Nazionale (PSP).
    Conseguentemente, al fine di tutelare i Fondi UE e rispettare la percentuale massima di aiuto erogabile in fase di anticipo, è opportuno in tali casi fissare percentuali di erogazione dell’anticipo inferiori al 70% e adottare ulteriori cautele nella determinazione dell’importo erogabile.

    Per le tabelle di riferimeto per gli anticipi, clicca qui e consulta gli inporti da pagina 5 della circolare in oggetto.

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