• Agricoltura

    Il decreto Agricoltura diventa legge: il testo coordinato con tutte le novità

    Convertito, con modificazioni, dalla Legge del 12 luglio 2024 n. 101, il decreto legge del 15.05.2024 n. 63 contenente disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico
    nazionale.

    Scarica il testo del decreto legge del 15.05.2024 n. 63 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    La legge, in vigore dal 14 luglio, ha apportato diverse modifiche al testo originale del decreto, vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste.

    Il decreto mira a fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino e a rafforzare il sistema di controllo e supporto del settore agroalimentare, ed è composto da 16 articoli suddivisi in 5 capi:

    1. INTERVENTI A TUTELA DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA E PER LA TRASPARENZA DEI MERCATI
    2. Misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonche' per il contenimento del granchio blu
    3. Misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale (sian) e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare
    4. Norme in materia faunistica e venatoria nonche' misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare
    5. Misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.

    Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

    Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e garantire il sostegno alle filiere produttive, vengono realizzati interventi urgenti per il settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura, si prevede che le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nel 2023, hanno subito:

    • una riduzione del volume d’affari di almeno il 20% 
    • o una riduzione della produzione di almeno il 30%,

    possono beneficiare della sospensione per 12 mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e altri finanziamenti.

    Le imprese devono presentare un’autocertificazione che attesti la riduzione del volume d’affari o della produzione.

    Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore agricolo

    L’articolo 1, comma 7, introduce il nuovo articolo 16-bis all’interno del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, con il quale si prevede, per l’anno 2024, un credito di imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, già disciplinato dall’articolo 16 del medesimo decreto. 

    Nello specifico per l’anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’aquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate:

    • nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 
    • e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 – 2027,

    è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2024.

    Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni 
    • e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, 

    che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

    Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi

    Il Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato le regole, con Decreto per la Ripartizione dei finanziamenti in Apicoltura per il periodo 2025-2026.

    Visto che, con il Decreto Ministeriale n. 0278467, del 30 maggio 2023, si recano le norme a sostegno del settore dell'apicoltura,  Modifica del decreto 30 novembre 2022, n. pubblicato il 24/07/2023 sulla G.U.R.I. n. 171 -Serie Generale, e considerato che la campagna apistica 2026 decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 e che l’anno finanziario FEAGA decorre dal 16 ottobre al 15 ottobre dell’anno seguente, con il decreto MASAF del 14 giugno 2024 si prevede la ripartizione del finanziamento per la campagna 2026.

    Finanziamenti Apicoltura 2025-2026: il MASAF pubblica gli importi

    In dettaglio, con il decreto 14 giugno 2024 del MASAF, ritenuto, nelle more della definizione del procedimento di cofinanziamento nazionale, di procedere alla tempestiva ripartizione, tra gli Enti partecipanti, dell’importo complessivo di € 17.221.790,00 di cui € 5.166.537,00 a carico del FEAGA ed € 12.055.253,00 a carico del Fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, al fine di consentire agli Enti interessati di poter avviare le rispettive procedure per l’assegnazione dei fondi del Programma, si prevede la ripartizione del Programma italiano per gli aiuti al settore dell’apicoltura riportata nell’allegato I.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Garanzia U35 imprese agricole: proroga per le domande al 6.12.24

    Con Avviso del 19 giugno pubblicato sul sito dell'ISMEA si comunica che, con decisione C (2024) 3889 final del 7 giugno 2024, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata del regime di aiuti SA.103166 relativo alle Garanzie U35. 

    Viene precisato che la proroga riguarderà esclusivamente le attività che rientrano:

    • nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli 
    • nonché nei settori della pesca e dell'acquacoltura.

    In relazione a ciò si fa presente che le domande di Garanzia U35 potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso il portale dedicato fino al giorno venerdì 6 dicembre 2024.  

    Resta, infine, confermata al 30 giugno 2024 la scadenza finale per la concessione degli aiuti relativi alle domande già presentate in relazione al regime di aiuti SA.108084 (Garanzia GR8)

    Garanzia U35 che cos’è

    Ricordiamo per chiarezza che, U35 è  la garanzia ISMEA gratuita rilasciata a fronte di finanziamenti bancari destinati alle PMI agricole e della pesca colpite dai rincari energetici, del carburante e delle materie prime.
    U35copre al 100% le operazioni di credito di importo non superiore a 62 mila euro e comunque entro il valore dei costi per l'energia, carburante e materie prime registrato nel 2021, di durata fino a 10 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento di almeno 24 mesi. 

    U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA ed è ottenuta in via automatica.

  • Agricoltura

    Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali

    L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:

    • vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.

    Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa. 

    L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.

    Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE

    Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

    • le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
    • la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
    • sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
    • la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
    • l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
    • poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.

    Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.

    La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.

    Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento

    La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti. 

    È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame. 

    Si può riassumenere quantosegue:

    • il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
    • il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
    • l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
    • frutti derivanti da questa attività, che includono:
      • l'accrescimento del bestiame.
      • altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.

    Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.

    La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.

    Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.

    Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.

    L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2023 al via i pagamenti

    Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali significativi che  hanno colpito le regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche, influenzando notevolmente il settore agricolo  il governo ha introdotto misure specifiche per sostenere i lavoratori agricoli colpiti, compresa l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico.

    Con il messaggio 1905 rivolto alle proprie sedi INPS  riassume le linee guida e le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2023, il cui termine di presentazione è scaduto il 2 aprile scorso.

    Sulle regole generali leggi anche  Disoccupazione agricola regole e novità 2024 

    Disoccupazione agricola e ammortizzatore unico alluvioni 2023

    Valorizzazione dei Trattamenti di Integrazione al Reddito

    L'articolo 7 del Decreto Legge n. 61 del 2023, convertito in legge n. 100 del 2023, ha previsto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori del settore privato, incluso quello agricolo, che non hanno potuto lavorare a causa delle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023. 

    La fruizione  dell'ammortizzatore  è stato equiparata al lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrate con la circolare  22 del 26 gennaio 2024.

    La norma prevede che i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico richiesti dalle aziende agricole siano considerati nel calcolo delle giornate lavorative effettive, tenendo conto del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.

    Misura della Prestazione

    L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 è determinato come il 40% della retribuzione di riferimento per i lavoratori OTD (operai a tempo determinato) e il 30% per gli OTI (operai a tempo indeterminato). La retribuzione di riferimento è una media ponderata tra  quella dei giorni di lavoro effettivo e i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.

    Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per il 2023 era il 2 aprile 2024. La procedura di liquidazione respinge automaticamente le domande presentate oltre tale termine con la causale "LA DOMANDA È STATA PRESENTATA FUORI TERMINE".

    Disoccupazione agricola 2023: il calcolo dei contributi figurativi

    Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola comporta l'accreditamento della contribuzione figurativa.

     L'ammortizzatore unico comporta l'accredito della contribuzione figurativa, che viene calcolata detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro e quelle indennizzate.

     Le giornate coperte da tale prestazione non sono ancora esposte nella procedura interna denominata ARLA, ma il processo di alimentazione della posizione assicurativa è in corso.

    Disoccupazione agricola 2023: precisazioni su ANF e cittadini extracomunitari

     Il messaggio precisa infine che: 

    • Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 2023, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
    • Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • Agricoltura

    Fondo Filiera Apistica: le regole per gli incentivi 2024

    Viene pubblicato in GU n 112 del 21 maggio il decreto 2 aprile del Ministero dell'Agricoltura con la definizione dei criteri e delle modalità di  riparto delle  risorse disponibili sul Fondo per la  tutela e il rilancio delle  filiere apistica, brassicola, della  canapa  e  della  frutta  a  guscio. 

    Le risorse utilizzabili per le finalità  del  presente  decreto assommano a euro 14.088.908,00; esse sono appostate sul capitolo  di spesa 7099 – pg1, 

    • derivanti dalla somma di 4.088.908,00  euro, quali fondi residui dell'esercizio 2022, 
    • 5 milioni di euro,  quali  fondi dell'esercizio  2023,  
    • 5   milioni   di   euro   quali   fondi dell'esercizio 2024.  

    Il contributo è concesso nella forma di contributo a  fondo perduto computato in relazione alle spese ammissibili di cui all'art. 6

    I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle  risorse stanziate nell'ambito dello  specifico bando emanato dal  soggetto gestore.

    Fondo Filiera Apistica: i beneficiari

    Beneficiari del fondo perduto le microimprese e  le  piccole  e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.
    Sono escluse dalla concessione dei benefici  le imprese che si trovano  nelle condizioni  di  impresa  in difficolta' cosi' come definita dai criteri di cui alla sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) o impresa che le succede.
    Sono escluse dai pagamenti risultanti dai  benefici  di  cui  al presente decreto le imprese destinatarie di un ordine  di  recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato  interno  e che on hanno rimborsato o versato  in  un  conto bloccato  l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli  interessi di recupero. 

    Fondo Filiera Apistica: finalità

    Gli interventi ammissibili sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole  volti  all'aumento della  loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

    • a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell’ambito delle specie afferenti alla filiera della  frutta  a guscio,  ivi compresi interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei  boschi  cedui castanili in castagneti da frutto»;
    • b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti,  compresi  sistemi  di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
    • c)  introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti  che  negli  impianti  esistenti. nonché’ della fase di lavorazione del prodotto  fresco  e  post raccolta, e di essiccazione  per  ridurre  il  pericolo  di  malattie parassitarie»;
    • d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate,  rivolta  al consumatore al  fine  di stimolare una domanda destagionalizzata ed  un  acquisto  consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio.           

    Fondo Filiera Apistica: entità del sostegno

    Nel dettaglio, l'entità del sostegno è  pari   al   65% del costo dell'investimento ammissibile; tale aliquota e' aumentata all'80% del costo dell'investimento  quando  sostenuto  da  aziende  condotte  da giovani agricoltori.

    Il contributo è concesso al Soggetto  beneficiario  nel  limite dell'importo massimo di euro 100.000,00.

    All'interno del medesimo bando sara' predisposta una graduatoria per ogni singola specie a guscio indicata.

    Le spese sono ritenute ammissibili se corrispondenti ai seguenti criteri minimi

    • a) spese riferite  ad  interventi  effettuati  nel  limite  di  5 (cinque) ettari di nuovi impianti e/o reimpianti  per  azienda;  tale limite è elevato a 6 ettari quando le spese  di  impianto  prevedono almeno due specie di frutta a guscio;
    • b) sono altresi' ritenuti ammissibili, nel limite  di  5  ettari, quegli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei   castagneti tradizionali e/o trasformazione di cedui castanili in  castagneto  da frutto;
    • c) applicazione dei costi standard come  definiti  nel  documento «Metodologia per l'individuazione  delle  Unita'  Di  Costo  Standard (Ucs) per i nuovi impianti  arborei,  per  la  Misura  4  dei  Psr  – Aggiornamento luglio 2022», elaborata ed  applicata  nell'ambito  dei Programmi di sviluppo rurale, quando riferiti all'impianto base, alle lavorazioni aggiuntive effettuate e agli impianti irrigui  realizzati sul medesimo impianto base;
    • d) con l'applicazione del costo reale quando le voci di spesa non sono comprese nell'elenco delle voci UCS; queste voci possono  essere finanziate,  qualora  ammissibili,  solo  previa rendicontazione  di dettagliati giustificativi di spesa.

    Le spese per beni e servizi legati all'introduzione di  impianti irrigui sulle superfici  sede  dei  nuovi  impianti e/o  reimpianti, nonche' all'introduzione di innovazioni nella gestione  della  difesa fitoiatrica, sono ammesse entro i seguenti massimali:

    • a) 4.000,00 euro/ettaro se trattasi solo di  impianto  irriguo  o solo di mezzi innovativi per la difesa fitoiatrica;
    • b)  6.000,00  euro/ettaro  qualora  le  spese  di  investimento riguardino entrambe le due predette tipologie di investimento.

    Quando  disponibile è obbligatorio  l'utilizzo  di  materiale vivaistico «certificato» o con passaporto. Per  la riconversione  di boschi cedui di castagno in castagneti da frutto  e  il  recupero  di castagneti da frutto abbandonati, in caso  di  carenza  di  materiale certificato, è consentito  l'uso  di  materiale  di   propagazione prelevato  presso  la  propria  azienda.  

    Per i  rimanenti  casi è consentito esclusivamente l'utilizzo di materiale prodotto secondo le vigenti normative di settore.

  • Agricoltura

    Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante «Incentivi   all'autoimprenditorialità  e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17 maggio  1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024

    Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:

    • a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione  e  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo o  il  consolidamento dell'azienda  oggetto  del  subentro, attraverso  iniziative  nei  settori   della   produzione   e   della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      • i. essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
      • ii. esercitare esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;
      • iii. essere amministrate e  condotte  da  un  giovane  di  eta' compresa  tra  i  18  ed  i  41  anni  non compiuti  alla  data   di presentazione della  domanda  o  da  una  donna,  in  possesso  della qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data  di  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta' delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  41  anni  non compiuti alla data di presentazione della domanda  o  da  donne,  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o  di coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola alla  data  di  delibera  di ammissione  alle agevolazioni;
      •  iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da  non piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro  tre mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
              v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
    • b) alle micro-imprese e piccole e medie  imprese,  come  definite nell'allegato I del  regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  ii,  iii  e  v  del presente articolo da almeno due anni. 

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:

    • sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo di preammortamento e di importo non superiore  al sessanta per cento della spesa ammissibile, 
    • nonche' un contributo a fondo  perduto  fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. 

    Per le  iniziative nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
    I  progetti  finanziabili non  possono  prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei costi di produzione o  il  miglioramento  e  la  riconversione  della produzione;
    • b) miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea;
    • c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla   modernizzazione dell'agricoltura,  compresi  l'accesso  ai   terreni   agricoli,   la ricomposizione e  il  riassetto  fondiari, l'efficienza  energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
    • d) contributo alla mitigazione e all'adattamento  ai  cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle  emissioni  di  gas  a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,  nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
    • e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle  risorse naturali come  l'acqua,  il  suolo  e  l'aria,  anche  attraverso  la riduzione della dipendenza chimica;
    • f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi  ecosistemici  e  preservare  gli habitat  e i paesaggi.

    I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024

    Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili  alle agevolazioni le seguenti spese:

    • a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    • b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    •  c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di  beni immobili;
    • d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    • e) acquisto di  macchinari  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
    • f)  servizi  di  progettazione  quali  onorari   di   architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
    • g) beni pluriennali come  costi  di  acquisto  e  di  sviluppo  o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e  soluzioni  simili  e acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore   e   marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
    • h) per  il  settore  della  produzione  agricola  primaria,  sono inoltre ammissibili:
      • i. i  costi  per  investimenti  non  produttivi  connessi  agli obiettivi specifici  di  carattere  ambientale  e  climatico  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
      • ii. i costi per  investimenti  in  materia  di  irrigazione,  a condizione che siano rispettate le condizioni  di  cui all'art.  14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in  cui  vengono  realizzati  gli  investimenti,  sia  assicurato  un contributo destinato al recupero dei  costi  dei  servizi  idrici  da parte  del settore  agricolo,  cosi'  come  previsto  dall'art.   9, paragrafo  1,  secondo  comma,  primo   trattino,   della   direttiva 2000/60/CE, tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,  ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e  climatiche della regione o delle regioni interessate;
      • iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a  condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato  di  energia  termica  ed  elettrica dell'azienda agricola,  compreso  quello  familiare.  La  vendita  di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia  rispettato  il limite  di   autoconsumo   medio   annuale.   Gli   investimenti   in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o  producono  energia  devono  rispettare   le   norme   minime   per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

    I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del  due per cento  del  valore  complessivo  dell'investimento   da   realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio  di  fattibilita' e degli altri costi generali di cui  alla  lettera  f)  del  precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del  dodici per cento dell'investimento da realizzare.

    I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d)  del precedente comma  1  sono  ammissibili  nella  misura  del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

    I costi  relativi  a  opere  agronomiche  e  di  miglioramento fondiario sono ammissibili per i  soli  progetti  nel  settore  della produzione agricola primaria.

    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e  della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile  solo  in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili  totali dell'intervento da realizzare.
    La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve essere superiore al  cento  per  cento  della  capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
    Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione  o  la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

    • a) acquisto di diritti all'aiuto;
    • b) acquisto e impianto di piante annuali;
    • c) lavori di drenaggio;
    • d) acquisto di animali.

    Gli  investimenti  per  la  produzione  primaria   e   per   la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto  ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il  progetto di investimento sia  stato oggetto  di  tale  valutazione  ed  abbia ricevuto l'autorizzazione  prima  della  data  di  concessione  degli aiuti.

    Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di investimento agevolabili  devono  essere  nuovi  di  fabbrica.  Non  sono  inoltre considerati costi ammissibili:

    • a. il capitale circolante;
    • b. il cablaggio per reti di dati al  di  fuori  della  proprieta' privata;
    • c. i costi di sostituzione di  beni  preesistenti,  i  lavori  in economia, e le spese per l'I.V.A.

    Non  sono  ammessi  investimenti  per  impianti  legati   alla produzione  di  biocarburanti  e  investimenti  in  impianti  la  cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024

    Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il nome  e  le  dimensioni dell'impresa,  specificando  il   requisito soggettivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  punto  3  del presente  decreto, la descrizione  e  l'ubicazione  del   progetto, l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento necessario per la  realizzazione  del  progetto  e  devono   essere presentate a ISMEA secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
    Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le Camere  di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
    Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. 

    Allegati: