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NASpI e assegno di invalidità: si può scegliere anche dopo la domanda
La compatibilità tra prestazioni previdenziali e la possibilità per il lavoratore di scegliere il trattamento più favorevole rappresentano temi frequentemente oggetto di contenzioso. con l'Inps.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5414 dell’11 marzo 2026, è intervenuta per chiarire se il diritto di scelta tra NASpI e assegno ordinario di invalidità debba essere esercitato necessariamente al momento della domanda amministrativa oppure possa essere esercitato anche successivamente
Il quadro normativo di riferimento coinvolge diverse disposizioni: l’art. 6, comma 7, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993, la disciplina dell’indennità di disoccupazione contenuta nella L. n. 92/2012, nonché la normativa sulla NASpI prevista dal D.Lgs. n. 22/2015. Di rilievo anche la sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2011, che ha riconosciuto ai lavoratori titolari di assegno o pensione di invalidità il diritto di optare per il trattamento di disoccupazione per il periodo in cui ne maturano i requisiti.
Il caso: lavoratore invalido e disoccupazione
La controversia nasce dal ricorso presentato da un lavoratore che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva richiesto all’INPS la corresponsione dell’indennità di disoccupazione NASpI. L’interessato era tuttavia già titolare di assegno ordinario di invalidità.
Il Tribunale aveva accolto la domanda del lavoratore riconoscendo il diritto alla prestazione di disoccupazione, decisione successivamente confermata anche dalla Corte d’appello. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il diritto di opzione tra assegno di invalidità e NASpI avrebbe dovuto essere esercitato entro un termine preciso.
Secondo la tesi dell’ente previdenziale, il termine coinciderebbe con la presentazione della domanda amministrativa di NASpI, come indicato dalla circolare INPS n. 138 del 2011. In base a tale impostazione, il lavoratore avrebbe dovuto manifestare contestualmente alla domanda l’intenzione di optare per la prestazione di disoccupazione, sospendendo il trattamento di invalidità. L’eventuale esercizio della scelta in un momento successivo avrebbe comportato la perdita del diritto.
L’INPS ha inoltre sostenuto che il diritto di scelta tra due prestazioni previdenziali dovrebbe essere inquadrato nello schema delle obbligazioni alternative, disciplinate dal codice civile, per le quali la facoltà di opzione deve essere esercitata entro il termine stabilito dal debitore o dalla legge.
Il lavoratore, invece, ha difeso la correttezza delle decisioni dei giudici di merito, sostenendo che nessuna norma prevede un termine decadenziale per l’esercizio della scelta tra assegno di invalidità e NASpI. Di conseguenza, la circolare amministrativa dell’INPS non potrebbe introdurre un limite temporale non previsto dal legislatore.
La risposta dell Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS confermando la decisione dei giudici di merito. Nella motivazione, i giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento già espresso in precedenti pronunce e hanno ribadito un principio di diritto chiaro: quando un lavoratore già titolare di assegno ordinario di invalidità maturi successivamente i requisiti per la NASpI, egli acquisisce il diritto di scegliere tra le due prestazioni senza che la legge preveda un termine per esercitare tale opzione.
La Corte ha innanzitutto osservato che la normativa sulla NASpI non stabilisce alcun termine entro cui il lavoratore debba manifestare la scelta tra i due trattamenti. In particolare, la disciplina prevede la decadenza dalla NASpI nel caso in cui il beneficiario acquisisca il diritto all’assegno ordinario di invalidità, ma riconosce espressamente il diritto del lavoratore di optare per la prestazione di disoccupazione.
I giudici hanno poi ricordato che la facoltà di opzione per il trattamento di disoccupazione in luogo dell’assegno di invalidità trova il suo fondamento nella pronuncia della Corte costituzionale n. 234 del 2011. Tale decisione ha infatti dichiarato illegittima la normativa che non consentiva ai lavoratori titolari di prestazioni di invalidità di scegliere il trattamento di disoccupazione quando ne ricorrevano i presupposti.
Un ulteriore passaggio centrale della motivazione riguarda la natura delle prestazioni previdenziali in questione.
La Cassazione ha escluso che assegno ordinario di invalidità e NASpI possano essere qualificati come obbligazioni alternative ai sensi del codice civile. Le obbligazioni alternative presuppongono infatti l’esistenza originaria di due prestazioni poste sullo stesso piano e dedotte in modo disgiuntivo. Nel caso in esame, invece, il diritto alla NASpI nasce solo successivamente alla perdita del lavoro e quindi non sussiste una situazione di originario concorso tra le prestazioni.
Proprio per questa ragione non è possibile applicare le regole civilistiche sull’opzione nelle obbligazioni alternative. Inoltre, la Corte ha evidenziato che le norme che prevedono decadenze devono essere interpretate in modo rigoroso e non possono essere estese per analogia. Di conseguenza, un termine di decadenza non previsto dalla legge non può essere introdotto tramite una circolare amministrativa, che ha valore meramente interpretativo e non normativo.
Alla luce di tali argomentazioni, la Cassazione ha concluso che il lavoratore mantiene il diritto di optare per la NASpI anche se la scelta viene esercitata in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa
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FIS e Fondi solidarietà: file CSV Dichiarazione Fruito
Facendo seguito ai messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022, n. 583 del 7 febbraio 2023 e n. 1351 dell’11 aprile 2023, Inps ha reso disponibile con il messaggio 769 del 5 marzo 2026 il modello aggiornato del file in formato .csv per la Dichiarazione del fruito, integrato con il calendario dell’anno 2024 relativamente alle autorizzazioni dei trattamenti di integrazione salariale concessi dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà .
QUI IL MODELLO -Allegato n. 1.
Inps precisa che il file è stato aggiornato eliminando il calendario riferito all’anno 2020 e integrato con il calendario relativo all’anno 2026.
Si ricorda anche che la dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti viene resa dal datore di lavoro ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e presuppone che siano stati inoltrati all’Istituto i flussi UniEmens per le autorizzazioni indicate nel file come “completate”, nonché che siano state definite le relative procedure di pagamento.
Anche le procedure informatiche di istruttoria delle istanze sulla piattaforma “OMNIA IS” sono state implementate per acquisire i dati dai sistemi di pagamento per integrare quanto dichiarato dal datore di lavoro
All’interno del file sono riportate, con il colore verde, le celle editabili e sono previsti alcuni controlli che verificano l’esattezza dei dati inseriti. Inoltre, sono visualizzabili dei box testuali informativi sulle modalità di compilazione.
É inoltre possibile, nella tabella di dettaglio, filtrare il periodo di interesse per l’inserimento delle giornate fruite, accedendo alle colonne denominate “data” e “giorno”.
Per quanto riguarda le modalità di compilazione e di trasmissione del suddetto file, l'Istituto rinvia alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata del manuale allegato al messaggio n. 1351/2023.(vedi sotto)
Si ribadisce che il format fornito non deve essere in alcun modo modificato o alterato dall’utente.
Infine per ulteriori dettgli l'Istituto rinvia ancora alle istruzioni operative contenute nella versione aggiornata nel 2023 del manuale (Allegato n. 2).
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CIGS aree di crisi industriale complessa 2026: stop al riparto
Con la nuova circolare della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, il Ministero del Lavoro fornisce le istruzioni operative aggiornate per l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) destinato ai lavoratori dipendenti di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015
Il documento tiene conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199), che ha rifinanziato la misura con ulteriori risorse e ha modificato il procedimento di gestione dei fondi eliminando il riparto regionale.
Le indicazioni ministeriali sono rivolte alle imprese interessate e ai consulenti del lavoro chiamati a predisporre istanze complete e coerenti con il quadro normativo vigente.
CIGS aree di crisi : le regole aggiornate
L’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015 ha introdotto la possibilità, in deroga ai limiti ordinari, di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 mlps-circ-3-26 .
La norma generale prevede che:
- l’intervento sia concesso previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata
- l’impresa presenti un piano di recupero occupazionale con percorsi di politiche attive concordati con la Regione ;
- sia dichiarata l’impossibilità di ricorrere ad altri trattamenti di CIGS previsti dal D.lgs. n. 148/2015
Il trattamento può essere riconosciuto sino a un massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento.
La legge di Bilancio 2026 ha stanziato ulteriori 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione mlps-circ-3-26 .
Annualità Risorse stanziate Riferimento normativo 2016 216 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015 2017 117 milioni di euro Art. 44, c. 11-bis, D.lgs. 148/2015 2026 100 milioni di euro Art. 1, c. 165, L. 199/2025 Il monitoraggio dei flussi di spesa è affidato all’INPS, che trasmette riscontro al Ministero almeno semestralmente mlps-circ-3-26 .
La principale innovazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 riguarda l’eliminazione del decreto interministeriale di riparto delle risorse tra le Regioni
La gestione dello stanziamento diventa accentrata: ai fini dell’autorizzazione non è più necessario verificare la disponibilità di risorse residue in capo alle singole Regioni, ma esclusivamente la capienza della dotazione finanziaria complessiva prevista dalla legge di Bilancio
La circolare chiarisce inoltre che:
- l’accordo governativo deve quantificare l’onere finanziario necessario alla copertura del trattamento, sulla base dei parametri annualmente indicati dall’INPS ;
- l’autorizzazione avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- per gli accordi con decorrenza iniziale nel 2025, le autorizzazioni sono imputate alle risorse stanziate per tale annualità, indipendentemente dalla data del decreto di autorizzazione La circolare sostituisce integralmente le precedenti n. 30/2016, n. 35/2016 e n. 7/2017
Le istruzioni per le domande
Per accedere al trattamento, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo in sede governativa con la partecipazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione e delle Parti sociali
L’oggetto dell’accordo deve includere la quantificazione dell’onere finanziario, calcolata dall’impresa secondo i parametri INPS
Coe detto, l’istanza deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – Divisione III entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo ministeriale e deveessere corredata dai seguenti allegati
- Relazione tecnica, con: dichiarazione espressa di impossibilità di accesso ad altri trattamenti di CIGS; motivazioni riferite alle causali di cui all’art. 21 del D.lgs. 148/2015; quantificazione dettagliata dei costi, parametrata a lavoratori e durata, considerando rotazioni e periodi di ordinaria operatività.
- Piano di recupero occupazionale, con percorsi di politiche attive concordati con la Regione, tempistiche e strumenti di monitoraggio
- Verbale di accordo governativo.
- Verbale di accordo regionale, con dettaglio delle misure di politica attiva
- Elenco nominativo dei lavoratori in formato Excel, con indicazione della percentuale oraria di sospensione
- Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati.
In caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS per documentate difficoltà finanziarie, l’istanza deve essere trasmessa anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, ai fini della verifica prevista dall’articolo 7 del D.lgs. n. 148/2015
La Direzione generale procede all’istruttoria verificando i requisiti normativi e autorizza secondo l’ordine cronologico di presentazione mentre l’INPS effettua il monitoraggio semestrale dei flussi di spesa
Per quanto non espressamente disciplinato, restano applicabili le disposizioni generali in materia di CIGS previste dalla normativa vigente
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Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2026: al via le domande
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.
Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche che ampliano i requisiti di accesso.
In particolare:
- sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione, SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito minimo contributivo diventa di:
- almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente oppure
- almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.
Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).
Domande IDIS 2026
Con il messaggio 154 del 16 gennaio INPS ha comunicato le istruzioni aggiornate e l'apertura della piattaforma per le domande 2026.
Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.
Chi ha diritto all’IDIS
Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1 gennaio 2026
Requisito Condizione Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domandaPrevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS
Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Resta fermo che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
Tipo di contribuente Contributo Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012) Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.
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Naspi anticipata: le novità in legge di bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale.
La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti.
La norma sulla NASPI anticipata
Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie:
attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
partecipazione a cooperative di lavoro;
costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa.
Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.
Le nuove regole 2026
Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:
- La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
- La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti:
- il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e
- non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.
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Disoccupazione agricola e ANF 2025: tracciati INPS per i patronati
Con il Messaggio INPS n. 3704 del 4 dicembre 2025, l’Istituto comunica il rilascio dei tracciati di trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e/o Assegno al nucleo familiare (ANF) riferite ai lavoratori agricoli dipendenti, in competenza 2025. L’aggiornamento interessa in via diretta gli Istituti di patronato.
L’elemento principale da tenere presente è che i tracciati risultano invariati rispetto alla versione precedente.
Quadro normativo e tecnico-operativo
Il messaggio richiama espressamente l’Accordo Tecnico-Operativo INPS–Patronati del 26 giugno 2012, che disciplina modalità di scambio dati e presentazione telematica delle domande di prestazione.
In questo perimetro, l’INPS rende disponibili alle Strutture nazionali dei Patronati i tracciati per l’inoltro delle domande relative ai lavoratori agricoli dipendenti (disoccupazione e/o ANF), confermando per il 2025 la continuità delle specifiche tecniche: nessuna modifica ai tracciati rispetto alla versione precedente.
Il messaggio precisa inoltre due aspetti documentali distinti, utili per la gestione delle evidenze e l’assistenza agli utenti:
- Ricevuta/“equivalente ricevuta” della domanda (modulo SR25-Prest.agr.21TP): è il modulo che costituisce l’equivalente della ricevuta della domanda trasmessa per via telematica dagli utenti abilitati. Tale modulo è reperibile nella sezione “Modulistica OnLine” del portale intranet INPS ed è a disposizione esclusiva degli operatori delle Strutture territoriali INPS. In pratica, il documento completo SR25 non è destinato al canale patronati per il download diretto dall’intranet.
- Informativa per Patronati (“Informativa modello PREST.AGR.21/TP”): per gli Istituti di patronato è disponibile, nel Servizio di trasmissione delle domande (disoccupazione e/o ANF lavoratori agricoli dipendenti), nell’Area Download del menu principale della funzione “Presentazione domande”, il file .PDF contenente la sezione informativa del citato modulo, denominato appunto “Informativa modello PREST.AGR.21/TP”.
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ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.