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Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa
Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.
L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.
La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.
L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.
Quadro normativo
Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.
La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:
Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017 D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015 Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025 Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025 La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:
- elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
- data di cessazione del trattamento precedente;
- durata e periodo di prosecuzione;
- costo stimato complessivo.
Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
Le istruzioni operative INPS
La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:- Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
- Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.
In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:
- “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
- “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
- “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”
Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017. -
ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.
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Assegni nucleo familiare: tabelle 2025-2026
Sono state pubblicate dall'INPS con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, le tabelle aggiornate degli
- importi e
- livelli di reddito
degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Si ricorda che la disciplina è stata sostanzialmente modificata dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli, misura che ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.
Le tabelle ANF con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti rivalutatati sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022) quindi riguardano i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero le famiglie composte da:
- coniugi,
- fratelli e sorelle,
- nipoti.
Si tratta in particolare delle tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :
- 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
- 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
- 20B, NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
- 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21B, NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI
- 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
- 21D NUCLEI MONOPARENTALI DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE
Le nuove tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice, sono in vigore dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.
Tabelle ANF 2024-2025
Alleghiamo per completezza le precedenti tabelle 2024-2025 , fornite con la circolare INPS 65 2024,contenenti :
- i livelli reddituali e
- i corrispondenti importi mensili della prestazione
e ancora applicabili fino al 30 giugno 2025. (DISPONIBILI QUI):
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Contributo Naspi: recupero Uniemens per i lavoratori extra
Il messaggio INPS 913 del 14 marzo 2025 fornisce chiarimenti sull’esenzione dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti "lavoratori extra" (impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni), a seguito di richieste pervenute dagli uffici territoriali.
Tale esclusione è prevista dalla legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è stata estera infatti anche ai settori delle mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e del catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), in quanto rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e nei CCNL del settore turismo e ristorazione.
Recupero in Uniemens dei contributi già versati
I datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI dal gennaio 2020 possono recuperarlo attraverso il flusso Uniemens, utilizzando il codice causale "L810" entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens:
- Codice Causale: "L810"
- Motivo utilizzo causale: "N"
- Anno/Mese di riferimento: Periodo per cui si richiede il recupero
- Importo da recuperare: Somma della contribuzione versata in eccesso
Il messaggio precisa che se i lavoratori extra non sono più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore.
Contributo addizionale NASPI le esclusioni
Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato. È stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) con lo scopo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e limitare l’uso eccessivo di contratti a termine.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato questa normativa, introducendo delle eccezioni. In particolare, ha stabilito che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applicano ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori. Tra questi rientrano i lavoratori extra, ovvero quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, compresi
- Mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05).
- Catering per eventi e banqueting (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).
Queste attività rientrano nei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, e quindi beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.
Contributo NASPI l’esclusione dei “lavoratori extra”
Secondo l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori extra sono quei dipendenti assunti per:
- Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.
- lavoro portuale temporaneo regolato dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Per questi contratti, l’azienda ha comunque l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività.
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Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga per gennaio 2025
Con un comunicato stampa INPS informa della proroga della misura di sostegno al reddito, introdotta dal decreto legge n. 160/2024 per fronteggiare la crisi che attraversa il comparto della moda, relativa a sospensioni/riduzioni dell’attività lavorativa successive al 31 dicembre 2024, anche in continuità con precedenti richieste.
Il nuovo periodo complessivamente richiedibile è pari a 12 settimane, da collocarsi entro il 31 gennaio 2025. Le domande possono già essere inviate con le modalità già previste dalla circolare 99 2024
Viene anche segnalato che la legge n. 199/2024, in sede di conversione del decreto citato (n.160/2024), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della misura di sostegno, ampliando sia la platea dei destinatari che il periodo tutelato.
Per questi nuovi beneficiari le domande potranno essere inviate solo dopo la pubblicazione di una prossima circolare che illustrerà le relative istruzioni operative.
Di seguito, un riassunto dettagliato delle istruzioni in vigore per datori di lavoro, con particolare attenzione agli aspetti operativi.
Cassa in deroga tessile moda: i destinatari
Il Decreto-legge 160/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 29 ottobre, ha previsto un trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle aziende Tessile abbigliamento calzature con l'obiettivo di fronteggiare la crisi del settore. Questo trattamento è concesso in deroga ai limiti stabiliti dal D.lgs. 148/2015 e dal regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato (FSBA).
Destinatari della Misura
Sono ammessi al beneficio i datori di lavoro, anche artigiani, che soddisfano i seguenti requisiti:
- Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
- Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della circolare 99-2024.
- Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
- Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.
Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.
Cassa in deroga tessile moda: le domande
Le domande devono essere trasmesse all'INPS entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Per sospensioni antecedenti il 3 dicembre 2024, il termine decorre da tale data. La procedura è disponibile sulla piattaforma telematica INPS “OMNIA IS” e richiede:
- L’elenco nominativo dei lavoratori interessati.
- Una relazione tecnica che giustifichi la sospensione o riduzione dell’attività.
- Una dichiarazione di impossibilità di accedere a ulteriori trattamenti.
I datori di lavoro artigiani possono allegare una certificazione del FSBA relativa ai periodi già autorizzati.
ATTENZIONE È obbligatorio informare le rappresentanze sindacali.
CIGD tessile moda calzature: importo e pagamenti
L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro.
Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.
In caso di difficoltà finanziarie documentate, è possibile richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS.
Si ricorda che il trattamento è accompagnato da contribuzione figurativa, valida ai fini pensionistici, accreditata secondo le regole del D.lgs. 148/2015.
Cassa in deroga tessile moda: Istruzioni Operative Uniemens
Flusso Uniemens: I datori di lavoro devono associare ili codice evento “ISU” all’istanza. Per il conguaglio, occorre utilizzare il codice causale “L907”.
Per il pagamento diretto, i datori di lavoro devono inviare i flussi “UniEmens-Cig” seguendo le indicazioni fornite in precedenti circolari (n. 62/2021, n. 2519/2022, ecc.). È essenziale rispettare i termini per l’invio dei dati all’INPS, pena il mancato rimborso.
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NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS
Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015.
L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.
Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :
- dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno
Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa in linea generale, preannunciando anche un successivo documento per le istruzioni operative.
Certificati medici per Naspi da marzo 2025
A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.
Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo.
Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :
- contestualmente alla domanda di NASpI o
- successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,
per garantire una gestione più efficiente delle richieste.