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Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026
Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.
Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.
Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.
Cassa integrazione Importi 2026
Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.
Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€) CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56 Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.
Settore Importo lordo (€) Importo netto (€) Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66 Fondi di solidarietà del Credito
Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.
Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€) Fino a 2.592,03 1.407,77 Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62 Oltre 4.097,35 2.049,90 Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.
Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€) Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17 Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27 — Oltre 65.313,03 4.571,55 — Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:
Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€) Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56 Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45 — Oltre 65.448,86 4.350,50 — Disoccupazione e assegni LSU
NASpI e DIS-COLL
Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:
- retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
- importo massimo mensile: 1.584,70 euro.
La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.
Disoccupazione agricola
Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.
Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)
L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.
Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:
- 57,32 euro al giorno.
Indennità ISCRO
Per l’anno 2026:
- reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
- importo mensile minimo: 255,53 euro;
- importo mensile massimo: 817,69 euro.
Assegno per attività socialmente utili
Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:
- 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.
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Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2026: al via le domande
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le istruzioni operative.
Nella legge di bilancio 2026 (LEGGE 199/2025 pubblicata il 30.12.2025) sono state introdotte alcune modifiche che ampliano i requisiti di accesso.
In particolare:
- sale da 30.000 a 35.000 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda,
- Si introduce una deroga alla richiesta di 51 giornate di contribuzione, SOLO per attori cinematografici o di audiovisivi, per i quali il requisito minimo contributivo diventa di:
- almeno 15 giornate di contribuzione nell’anno precedente oppure
- almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti.
Resta ferma la regola vigente per cui, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente già riconosciute, comunque denominate (IDIS, ALAS, NasPI).
Domande IDIS 2026
Con il messaggio 154 del 16 gennaio INPS ha comunicato le istruzioni aggiornate e l'apertura della piattaforma per le domande 2026.
Vediamo tutti i dettagli nei paragrafi seguenti.
Chi ha diritto all’IDIS
Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti, aggiornati al 1 gennaio 2026
Requisito Condizione Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 35.000 euro nell’anno d’imposta precedente Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
Dal 2026 per attori cinematografici o di audiovisivi sono sufficienti 15 giornate di contribuzione nell'anno precedente o 30 complessive nei due anni precedenti la domandaPrevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS
Dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Resta fermo che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di maggio, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
Tipo di contribuente Contributo Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012) Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.
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Mobilità in deroga 2025: controlli INPS per le aree di crisi complessa
Con il Messaggio INPS n. 3205 del 27 ottobre 2025, l’Istituto fornisce importanti aggiornamenti operativi in materia di trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori che operano in aree di crisi industriale complessa.
L’intervento recepisce le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro n. 16 dell’8 ottobre 2025, che ha ridefinito le modalità di gestione delle domande e dei controlli connessi alla prosecuzione del beneficio.
La misura è volta a garantire la continuità del sostegno al reddito ai lavoratori che, alla data del 1° gennaio 2017, risultavano già beneficiari di mobilità ordinaria o in deroga. Le Regioni possono destinare a questo fine le risorse non utilizzate previste dall’articolo 44, comma 11-bis, del D.lgs. 148/2015, per un periodo massimo di dodici mesi aggiuntivi.
L’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e le Regioni, introduce ora un nuovo sistema di controlli automatizzati, volto ad assicurare coerenza e trasparenza nei flussi informativi, prevenendo errori e ritardi nell’erogazione dei trattamenti.
Quadro normativo
Il quadro giuridico si fonda sull’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge 96/2017, che consente alle Regioni di proseguire i trattamenti di mobilità in deroga per i lavoratori di aree di crisi complessa riconosciute ai sensi dell’articolo 27 del D.L. 83/2012.
La prosecuzione è subordinata alla contestuale attivazione di politiche attive del lavoro, inserite in appositi piani regionali comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La tabella seguente riassume i principali riferimenti normativi:
Riferimento normativo Oggetto Data di emanazione D.L. 50/2017, art. 53-ter Prosecuzione mobilità in deroga in aree di crisi complessa 24 aprile 2017 D.lgs. 148/2015, art. 44, c. 11-bis Fondi regionali per ammortizzatori sociali 14 settembre 2015 Circolare Ministero del Lavoro n. 16 Indicazioni operative per Regioni e INPS 8 ottobre 2025 Messaggio INPS n. 3205 Nuovi controlli automatizzati e aggiornamento procedure 27 ottobre 2025 La normativa prevede che le Regioni trasmettano al Ministero un piano dettagliato con:
- elenco nominativo e codice fiscale dei beneficiari;
- data di cessazione del trattamento precedente;
- durata e periodo di prosecuzione;
- costo stimato complessivo.
Dopo la verifica della sostenibilità finanziaria, il Ministero comunica l’autorizzazione all’INPS e alla Regione, che emana il decreto di concessione e lo trasmette tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
Le istruzioni operative INPS
La principale novità introdotta dal messaggio è l’attivazione di controlli automatizzati per garantire la coerenza dei dati tra i flussi regionali e le comunicazioni ministeriali.
Al momento della trasmissione del file tramite SIP, il sistema verifica:- Corrispondenza del codice fiscale con quello indicato nella comunicazione ministeriale;
- Coerenza del periodo di trattamento con quello approvato dal Ministero.
In caso di errori, il sistema restituisce specifici messaggi di anomalia, come:
- “Il periodo indicato non è coerente con quanto comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”
- “Data di inizio trattamento non valida, deve essere garantita la continuità rispetto alla data di fine ultimo trattamento concesso.”
- “Il lavoratore non risulta beneficiario di precedenti trattamenti di mobilità.”
Le Regioni dovranno quindi rettificare e reinviare i flussi non validi.
Inoltre, viene verificata la continuità temporale tra la data di fine del precedente trattamento e l’inizio del nuovo, per evitare interruzioni non consentite.L’INPS continuerà a erogare i trattamenti nei limiti delle risorse regionali disponibili, seguendo l’ordine cronologico di ricezione dei decreti.
Per quanto non espressamente trattato, restano valide le istruzioni della Circolare INPS n. 159 del 31 ottobre 2017. -
Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile
E' iminente la scadenza per la richiesta del ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo, che dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS .
Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2025. Altre precisazioni hanno riguardato il recepimento "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare
- nuovo requisito reddituale e
- abrogazione degli obblighi formativi
Vediamo di seguito tutte le principali indicazioni dell'Istituto su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.
Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda
L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo
- lavoratori autonomi,
- co.co.co.,
- subordinati a tempo determinato e
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,
impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.
Le novità si applicano anche per le domande riferite al periodo 2024
La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.
L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS
Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.
Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025
INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura
In particolare,
- l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
- per il requisito contributivo si riduce a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60.
- diventano computabili ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
- è abrogato l'obbligo di percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.
Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori
L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024 la circolare n. 56/2024, sugli obblighi contributivi e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro.
Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.
In sintesi, sono dovuti:
Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo .
Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) pari allo 0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo.
L'istituto ricorda anche che sono previste:
- Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
- Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.
La circolare fornisce il riepilogo delle aliquote delle contribuzioni minori dovute dal 1° gennaio 2024 per le diverse categorie di lavoratori :
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- NASpI (contr. addizionale) 1,10%*
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%**
- Maternità 0,46%
- Malatia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50% – (oltre i 5 dip) 0,80%
* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%*
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50%- (oltre i 5 dip) 0,80%
* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORATORI AUTONOMI
lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
- Maternità 0%*
- Malattia 1,28%*
- Discontinuità 1%
*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI
- Maternità 0,46%
- Discontinuità 1%
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Discontinuità 1%
Indennità spettacolo compilazione Uniemens
Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti
- A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)
si confermano modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:
- contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
- lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.
Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
- B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS
nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:
– “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
– “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.
I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
- C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Si confermano le consuete modalità.
Per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità la procedura di calcolo è adeguata ed eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
Contributo di solidarietà. Modalità operative
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .
Compatibilità IDIS – NASPI
Con il messaggio numero 1733 del 7 maggio 2024, venivano fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per avere diritto alla Naspi, pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.
Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025
In precedenza andavano dedotti per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
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Contributo Naspi: recupero Uniemens per i lavoratori extra
Il messaggio INPS 913 del 14 marzo 2025 fornisce chiarimenti sull’esenzione dal contributo addizionale NASpI per i contratti di lavoro con i cosiddetti "lavoratori extra" (impiegati per servizi speciali di durata non superiore a tre giorni), a seguito di richieste pervenute dagli uffici territoriali.
Tale esclusione è prevista dalla legge n. 92/2012, come modificata dalla legge n. 160/2019.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’esenzione è stata estera infatti anche ai settori delle mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05) e del catering (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05), in quanto rientrano nella categoria dei pubblici esercizi e nei CCNL del settore turismo e ristorazione.
Recupero in Uniemens dei contributi già versati
I datori di lavoro che hanno erroneamente versato il contributo addizionale NASpI dal gennaio 2020 possono recuperarlo attraverso il flusso Uniemens, utilizzando il codice causale "L810" entro tre mesi dalla pubblicazione del messaggio.
Modalità di compilazione del flusso Uniemens:
- Codice Causale: "L810"
- Motivo utilizzo causale: "N"
- Anno/Mese di riferimento: Periodo per cui si richiede il recupero
- Importo da recuperare: Somma della contribuzione versata in eccesso
Il messaggio precisa che se i lavoratori extra non sono più in forza, i datori di lavoro devono inviare un flusso di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività del lavoratore.
Contributo addizionale NASPI le esclusioni
Il contributo addizionale NASpI è un importo aggiuntivo che i datori di lavoro devono versare in caso di assunzioni a tempo determinato. È stato introdotto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero) con lo scopo di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato e limitare l’uso eccessivo di contratti a termine.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato questa normativa, introducendo delle eccezioni. In particolare, ha stabilito che il contributo addizionale e i relativi incrementi non si applicano ai contratti stipulati con specifiche categorie di lavoratori. Tra questi rientrano i lavoratori extra, ovvero quelli assunti per servizi di breve durata nei settori del turismo e dei pubblici esercizi, compresi
- Mense e ristorazione collettiva (codici ATECO 56.29.10 e CSC 7.07.05).
- Catering per eventi e banqueting (codici ATECO 56.29.20 – 56.21.00 e CSC 7.07.05).
Queste attività rientrano nei CCNL del Turismo, Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale, Alberghi, e quindi beneficiano dell’esclusione dal contributo addizionale NASpI.
Contributo NASPI l’esclusione dei “lavoratori extra”
Secondo l’articolo 29, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i lavoratori extra sono quei dipendenti assunti per:
- Servizi speciali di durata non superiore a tre giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in casi specifici previsti dai contratti collettivi.
- lavoro portuale temporaneo regolato dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Per questi contratti, l’azienda ha comunque l’obbligo di comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro entro il giorno antecedente l’inizio dell’attività.
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Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello
Il Messaggio INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali.
Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.
Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.
Compilazione dichiarazione fruito 2025
Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.
Il messaggio specifica inoltre che::
- per ulteriori dettagli sulla compilazione e trasmissione del file si deve fare riferimento al manuale aggiornato, allegato al Messaggio n. 1351 dell’11 aprile 2023, e
- si raccomanda di non alterare in alcun modo il formato fornito.
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Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43