• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta

    La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).

     In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni. 

    L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.

    Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione. 

    La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.

    Il quadro normativo e i rilievi della Corte

    Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955. 

    Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.

    Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica. 

    Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.

    La decisione della Corte costituzionale e conseguenze

    Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione

    L’esclusione del convivente dalla norma, infatti,  non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare,  va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.

    La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema. 

    Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2025: regole aggiornate

    Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.

     Di seguito una panoramica  pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.

    Chi ha diritto all’IDIS

    Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:

    • Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
    • Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
      • Operatori cabine sale cinematografiche
      • Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
      • Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
      • Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
      • Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
    • Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità

    IDIS 20245 le condizioni di accesso

    Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:

    Requisito Condizione
    Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia
    Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno
    Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente
    Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS
    Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS
    Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità)
    Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto

    IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità

    L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.

    Esempio:

    Giornate FPLS nel 2024: 100

    Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati

    La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.

    L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.

    CUMULABILITA'

    L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:

    • NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
    • Indennità di maternità, malattia, infortunio
    • CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
    • Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)

    È compatibile con cariche elettive purché  prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.

    Come presentare la domanda IDIS

    La circolare INPS sulle domande precisa: 

    • Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per  le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
    • Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
    • Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
    • Valutazione INPS: entro il 30 settembre

    Contribuzione per IDIS e regime fiscale

    Tipo di contribuente Contributo
    Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale
    Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà
    Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012)
    Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS

    Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:

    • ai fini pensionistici
    • per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
    • fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971

    Regime fiscale

    L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:

    • Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
    • Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)

    L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile

    E' iminente la scadenza per la richiesta del   ammortizzatore sociale  detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo,  che  dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS . 

    Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato  dal 31 marzo  al 30 aprile 2025. Altre  precisazioni hanno  riguardato  il recepimento  "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare

    • nuovo requisito reddituale  e
    • abrogazione degli obblighi formativi

    Vediamo di seguito  tutte le principali  indicazioni dell'Istituto  su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.

    Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda

    L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo 

    •  lavoratori autonomi, 
    • co.co.co.,
    •  subordinati a tempo determinato e
    •  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,

    impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.

    Le novità  si applicano anche per le domande  riferite al periodo 2024

    La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.

    L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS 

    Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità  lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. 

    Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.

    Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

    Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:

    • SPID di livello 2 o superiore;
    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • Carta nazionale dei servizi (CNS);
    • eIDAS.

    In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.

    Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.

    Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025

    INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207  legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura

    In particolare, 

    1.   l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
    2.  per il requisito contributivo si  riduce  a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60. 
    3.  diventano computabili  ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità,  periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
    4.  si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso  alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
    5. è  abrogato l'obbligo di  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.

    Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori

    L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024  la circolare  n. 56/2024,   sugli obblighi contributivi  e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro. 

    Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.

    In sintesi, sono dovuti:

    Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo . 

    Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori  iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)  pari allo  0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo. 

    L'istituto ricorda anche che  sono previste:

    • Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
    • Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.

    La circolare fornisce il riepilogo delle  aliquote delle contribuzioni minori  dovute dal 1° gennaio 2024 per  le diverse categorie  di lavoratori :

    LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023 

    • NASpI   1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)        0,30%
    • NASpI (contr. addizionale)      1,10%*
    • Discontinuità 1%
    • Ex CUAF      0,68%**
    • Maternità   0,46%
    • Malatia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR    0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50% –    (oltre i 5 dip) 0,80%
      * Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.

    ** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.

    LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'  

    • NASpI       1,31%
    • NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978)  0,30%
    • Discontinuità      1%
    • Ex CUAF  0,68%*
    • Maternità      0,46%
    • Malattia    2,22%
    • Fondo di garanzia TFR  0,20%
    • FIS     (fino a 5 dip) 0,50%-    (oltre i 5 dip) 0,80%

    * Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento. 

    LAVORATORI AUTONOMI 

     lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:

    • Maternità                   0%*  
    • Malattia    1,28%*
    • Discontinuità  1%

    *Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).

    LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI 

    • Maternità          0,46%
    • Discontinuità       1%

     LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA  

    • Maternità    0,46%  
    • Malattia    2,22%
    • Discontinuità   1%

    Indennità spettacolo compilazione Uniemens

    Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti 

    • A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)

    si confermano  modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:

    1. contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
    2. lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
    3. lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.

    Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

    • B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS

     nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:

    –    “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;

    –    “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.

    I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.

    • C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato

    Si confermano  le consuete modalità.

    Per i  lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità  la procedura di calcolo è adeguata ed  eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.

     Contributo di solidarietà. Modalità operative

    A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

    Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .

    Compatibilità IDIS – NASPI

    Con il messaggio numero 1733 del  7 maggio 2024, venivano  fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per  avere diritto  alla Naspi,  pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.

    Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025

    In precedenza andavano dedotti  per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello

    Il Messaggio  INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

    Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.

    Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.

    Compilazione dichiarazione fruito 2025

    Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.

     Il messaggio specifica inoltre che::

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025

    Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS   fornisce  come ogni anno,  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso 

    Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    Le principali prestazioni trattate includono:

    • Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
    • Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
    • Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
    • Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
    • ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
    • Assegno per attività socialmente utili.

    Vediamo  tutti gli importi nelle tabelle seguenti

    Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025

    Importi Massimi  ammortizzatori sociali  , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025

    Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€)
    Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05
    Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45
    NASpI (disoccupazione) 1.562,82
    DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82
    Disoccupazione agricola 1.392,89
    IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87
    ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40
    Assegno per attività socialmente utili 697,43

     

    Prestazioni Fondo credito

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.556,24

    1.388,33

    Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78

    1.600,22

    Superiore a 4.040,78

    2.021,60

    Massimali assegno emergenziale Fondo Credito

    Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

    Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Inferiore a 48.953,30

    2.859,47

    2.692,48

    Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27

    3.221,17

    Superiore a 64.411,27

    4.508,43

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità antitubercolari 2025

    La Circolare INPS  n. 2 del 10 gennaio 2025  emessa dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione fornisce aggiornamenti sugli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2025. 

    Gli adeguamenti si basano sulle disposizioni del decreto del 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    Come ogni anno gli importi delle indennità antitubercolari sono stabiliti in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall’articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88. 

    Il decreto del 15 novembre 2024 ha definito una variazione perequativa delle pensioni per il 2024 (+5,4%) e ha indicato un ulteriore adeguamento per il 2025 pari a +0,8%.

    Tabella importi indennità antitubercolari 2025

    La circolare precisa che le procedure automatizzate per la liquidazione delle indennità antitubercolari sono state aggiornate per riflettere i nuovi importi. 

    Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025 e riguardano anche le indennità giornaliere per i primi 180 giorni di assistenza, calcolate come equivalenti all’indennità di malattia.

     Se l’indennità di malattia risulta inferiore a € 15,80, si applica l’importo fisso aggiornato.

    Indennità Antitubercolari 2024-2025

    Tipologia Importo 2024 Importo 2025
    Indennità giornaliera per gli assistiti assicurati € 15,67 € 15,80
    Indennità giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 7,84 € 7,90
    Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti assicurati € 26,12 € 26,33
    Indennità post-sanatoriale giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 13,06 € 13,16
    Assegno di cura o di sostentamento mensile € 105,38 € 106,22

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS

    Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di  richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015. 

    L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.

    Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :

    • dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure 
    •  dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno

    Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa  in linea generale,  preannunciando  anche un successivo documento  per le istruzioni operative.

    Certificati medici per Naspi da marzo 2025

    A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà  l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.

    Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo. 

    Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :

    • contestualmente alla domanda di NASpI o 
    • successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,

    per garantire una gestione più efficiente delle richieste.