-
Indennità discontinuità spettacolo IDIS 2025: regole aggiornate
Dal 1° gennaio 2025 è operativa la nuova disciplina dell’IDIS – Indennità di discontinuità – a favore dei lavoratori del settore spettacolo. La misura, aggiornata con la legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 611, L. 207/2024), è destinata a supportare economicamente chi lavora in maniera intermittente e discontinua nel comparto artistico e tecnico. INPS ha pubblicato il 13 giugno la circolare 101 2025 con le nuove istruzioni.
Di seguito una panoramica pratica per i consulenti del lavoro e datori interessati alla gestione operativa delle domande.
Chi ha diritto all’IDIS
Possono richiedere l’IDIS esclusivamente i seguenti lavoratori iscritti al FPLS, come da D.lgs. 175/2023:
- Lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato che svolgono attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli.
- Lavoratori subordinati a tempo determinato indicati dal Decreto 25 luglio 2023:
- Operatori cabine sale cinematografiche
- Impiegati tecnici e amministrativi di enti e imprese dello spettacolo, radio, TV, audiovisivi, cinema, doppiaggio
- Maschere, custodi, guardarobieri, addetti pulizie e facchinaggio, autisti
- Impiegati e operai di spettacoli viaggianti
- Dipendenti di imprese di noleggio e distribuzione film
- Lavoratori con contratto intermittente, esclusi quelli a tempo indeterminato con indennità di disponibilità
IDIS 20245 le condizioni di accesso
Per accedere all’IDIS, i soggetti sopra elencati devono possedere tutti i seguenti requisiti:
Requisito Condizione Cittadinanza Essere cittadino UE oppure cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia Residenza Essere residente in Italia da almeno 1 anno Reddito complessivo IRPEF Non superiore a 30.000 euro nell’anno d’imposta precedente Contribuzione FPLS Almeno 51 giornate accreditate al FPLS, escluse quelle coperte da NASpI, ALAS o IDIS Prevalenza reddito da attività FPLS Il reddito da lavoro deve derivare in via prevalente da attività per cui è obbligatoria l’iscrizione al FPLS Contratti a tempo indeterminato Non aver avuto contratti a tempo indeterminato nell’anno precedente (salvo intermittenti senza indennità di disponibilità) Pensione Non essere titolare di trattamento pensionistico diretto IDIS 2025: durata, esempio calcolo importo e cumulabilità
L’IDIS è erogata per un numero di giorni pari a 1/3 delle giornate FPLS accreditate nell’anno precedente, al netto di giornate già coperte da altre prestazioni non compatibili.
Esempio:
Giornate FPLS nel 2024: 100
Durata indennità: 100 / 3 = 33 giorni erogati
La durata effettiva non può superare il limite di 312 giornate complessive annue.
L’importo giornaliero è pari al 60% della retribuzione media giornaliera imponibile da lavoro FPLS. Non può superare il minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS.
CUMULABILITA'
L’IDIS non è cumulabile, nello stesso anno e per le stesse giornate, con:
- NASpI, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola
- Indennità di maternità, malattia, infortunio
- CIG ordinaria e straordinaria (anche in deroga), FIS, fondi bilaterali
- Assegno ordinario di invalidità (salvo opzione per IDIS con sospensione dell’assegno)
È compatibile con cariche elettive purché prevedano il solo gettone di presenza. In caso di indennità di funzione o altri compensi, l’accesso è escluso.
Come presentare la domanda IDIS
La circolare INPS sulle domande precisa:
- Scadenza annuale: 30 aprile (prorogata se festivo). Per le domande con requisiti 2025 il termine è dunque il 30 aprile 2026
- Modalità: solo online tramite SPID/CIE/CNS/eIDAS sul sito INPS > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”
- Alternative: tramite patronato o Contact Center (803 164 da rete fissa, 06 164164 da mobile)
- Valutazione INPS: entro il 30 settembre
Contribuzione per IDIS e regime fiscale
Tipo di contribuente Contributo Datori di lavoro / committenti 1% dell’imponibile previdenziale Lavoratori FPLS (eccedenze massimale) 0,5% di solidarietà Subordinati a TD (dal 2024) +1,10% addizionale (L. 92/2012) Lavoratori autonomi Dal 2024 **non versano più** il contributo ALAS Durante la fruizione dell’IDIS è riconosciuta contribuzione figurativa (fino a 1,4 volte il minimale), valida:
- ai fini pensionistici
- per il requisito dell’annualità contributiva nel FPLS
- fino a 1/3 del totale necessario per le prestazioni D.P.R. 1420/1971
Regime fiscale
L’IDIS è assoggettata a IRPEF, con ritenuta alla fonte:
- Art. 23 DPR 600/1973 se sostituisce reddito da lavoro dipendente
- Art. 25 DPR 600/1973 se sostituisce reddito autonomo (esente se in regime forfettario)
L’INPS rilascia regolare certificazione (CUS/CUA) ai fini dichiarativi.
-
Naspi: le istruzioni INPS sui requisiti 2025
Tra le modifiche presentate dal Governo in extremis al disegno di legge di bilancio per il 2025, e poi entrate nel testo definitivo (Legge 207/2024) una delle novità di maggiore impatto riguarda la NASpI, l'indennità di disoccupazione.
E' stato inserito infatti un ulteriore requisito per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025 che rende piu difficile l'accesso .
In base alla nuova normativa, in pratica il lavoratore che :
si dimette da una azienda oppure risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto e licenziato da una seconda azienda, prima di aver maturato almeno 13 settimane di contributi, NON ha diritto alla NASpI.
INPS ha fornito le istruzioni operative con la circolare 98 del 5 giugno 2025. Ecco tutte le indicazioni .
La motivazione della modifica 2025
L’obiettivo della novità è contrastare comportamenti elusivi che spesso vedono lavoratori e datori di lavoro collaborare per simulare situazioni di disoccupazione involontaria al fine di accedere al sussidio. Lo testimonierebbero i dati Inps sulle comunicazioni obbligatorie che indicano un aumento di cessazioni volontarie (che come noto non danno diritto alla disoccupazione), seguite da rioccupazioni temporanee con licenziamento, finalizzate esclusivamente a generare le condizioni per il diritto alla NASpI.
Nella stessa ottica di limitazione dell'accesso alla Naspi la misura nel Collegato lavoro legge 203 2024, sulle dimissioni per fatti concludenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro a carico del lavoratore in caso di assenze ingiustificate oltre i limiti previsti per contratto ( o oltre i 15 giorni se il contatto non specifica la soglia massima)
Naspi la norma originaria: stato di disocccupazione e requisiti
La nuova norma è contenuta nel comma 171 modificativo dell'art. 3, c. 1 del D.Lgs. 22/2015 sui requisiti che un lavoratore disoccupato deve possedere per ottenere la NASPI, l''indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente il lavoro
Ricordiamo che in tale articolo originariamente la NASPI richiedeva:
- Essere in stato di disoccupazione;
- Aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
- aver accumulato 30 giornate di lavoro effettivo, indipendentemente dal minimale contributivo, nei 12 mesi antecedenti la disoccupazione.
L'ultimo requisito è stato eliminato per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022, in seguito all'approvazione della Legge 234/2021 bilancio 2022.
Per quanto riguarda la definizione di “stato di disoccupazione”, si fa riferimento all'art. 19 del Dlgs 150/2015.
In base a questa disposizione, una persona è considerata disoccupata se priva di impiego e se dichiara telematicamente, al sistema informativo delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.
Naspi 2025: i nuovi requisiti secondo INPS
Il 5 giugno INPS ha pubblicato nella circolare 98 le istruzioni sulla novità .
Viene ribadito che:
- il nuovo requisito contributivo di 13 settimane maturate nell'intervallo tra i due periodi di lavoro si applica solo a coloro che presentano domanda di NASpI per eventi di cessazione involontaria (licenziamento, scadenza contratto) successivi al 1° gennaio 2025 e che, nei 12 mesi precedenti, abbiano interrotto volontariamente un contratto a tempo indeterminato.
Sono escluse da questa regola alcune specifiche casistiche, per le quali resta l’accesso ordinario alla NASpI:
- Dimissioni per giusta causa, incluse quelle dovute a trasferimenti non giustificati da motivi tecnici, organizzativi o produttivi;
- Dimissioni in periodo protetto per maternità o paternità (art. 55 D.lgs. n. 151/2001);
- Risoluzioni consensuali nell’ambito della procedura di conciliazione (art. 7 Legge n. 604/1966);
- Risoluzioni consensuali per rifiuto di trasferimento in sedi distanti oltre 50 km o raggiungibili in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
Si precisa inoltre che, mentre la cessazione volontaria deve riguardare un contratto a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria può riferirsi anche a un contratto a tempo determinato.
Requisito delle tredici settimane di contribuzione
Nei casi descritti sopra, la normativa richiede che il lavoratore maturi almeno 13 settimane di contribuzione tra:
- la data della cessazione volontaria (dimissioni o risoluzione consensuale),
- e la data della cessazione involontaria per cui si richiede la NASpI.
Questo periodo sostituisce il normale quadriennio di osservazione previsto per l’accertamento del requisito contributivo NASpI.
Sono valide per il calcolo delle 13 settimane:
- settimane retribuite con contribuzione sufficiente;
- contributi figurativi per maternità obbligatoria (con condizione di contribuzione attiva al momento dell’astensione);
- periodi di congedo parentale indennizzati in costanza di rapporto di lavoro;
- periodi di lavoro in Paesi UE o convenzionati (totalizzabili);
- assenze per malattia dei figli fino a 8 anni, nel limite di 5 giorni all’anno.
Anche la contribuzione maturata nel settore agricolo può essere conteggiata, applicando le equivalenze specifiche (6 giornate lavorative agricole equivalgono a una settimana contributiva). In questi casi, resta applicabile la disciplina sulla prevalenza del settore lavorativo per l’accesso alla NASpI.
L'istituto sottolinea che le novità introdotte non modificano né l’importo né la durata della NASpIi, che continuano a essere determinati secondo gli articoli 4 e 5 del D.lgs. n. 22/2015 e le relative istruzioni attuative (in particolare la circolare INPS n. 94/2015).
Il nuovo requisito riguarda esclusivamente i casi in cui vi sia stata una cessazione volontaria nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, e in tali casi è necessario dimostrare le tredici settimane di contribuzione tra i due eventi.
-
Indennità spettacolo IDIS 2024: scadenza 30 aprile
E' iminente la scadenza per la richiesta del ammortizzatore sociale detto "indennità di discontinuità" per i lavoratori del settore dello spettacolo, che dal 1° gennaio 2024 a seguito del dlgs 173 2023, ha sostituito la precedente indennità ALAS .
Inps ha comunica che il termine ultimo per presentare domanda è stato spostato dal 31 marzo al 30 aprile 2025. Altre precisazioni hanno riguardato il recepimento "retroattivo" delle novità apportate dalla legge di bilancio 2025, in particolare
- nuovo requisito reddituale e
- abrogazione degli obblighi formativi
Vediamo di seguito tutte le principali indicazioni dell'Istituto su chi può richiederla, come si procede, e sugli obblighi dei datori di lavoro in materia.
Indennità di discontinuità a chi spetta, come fare domanda
L'indennità di discontinuità è destinata ai lavoratori dello spettacolo, includendo
- lavoratori autonomi,
- co.co.co.,
- subordinati a tempo determinato e
- intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità,
impegnati direttamente o indirettamente nella produzione e realizzazione di spettacoli. Le categorie di lavoratori ammessi e i requisiti specifici sono definiti dal D.LGS 175/2023 e modificati con la legge di bilancio 2025.
Le novità si applicano anche per le domande riferite al periodo 2024
La copertura finanziaria per l'indennità prevede fondi per 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025, e 40 milioni annui a partire dal 2026, con incrementi previsti dagli oneri contributivi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro.
L'indennità sarà erogata in un'unica soluzione, calcolata sul 60% della media delle retribuzioni imponibili del settore dello spettacolo dell'anno precedente, per un numero di giornate proporzionale ai contributi accreditati e detratte le giornate coperte da altre indennità o contribuzioni. Le domande vanno inviate annualmente all'INPS
Come anticipato sopra, a decorrere dal 15 gennaio 2025 è nuovamente reso disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024.
Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025 (cadendo il 30 marzo 2025 di domenica), termine ultimo per la presentazione della domanda.
Il servizio per la presentazione della domanda è disponibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
ATTENZIONE È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Il messaggio ricorda infine che l’istruttoria delle domande verrà avviata a partire dal mese di aprile, successivamente alla chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Indennità di discontinuità IDIS: novità legge di bilancio 2025
INPS precisa, inoltre, che la legge 30 dicembre 2024, n. 207 legge di Bilancio 2025), all’articolo 1, comma 611, ha modificato alcuni aspetti della misura
In particolare,
- l’assicurato, per accedere all’indennità, deve possedere un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non superiore a 30.000 euro nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un limite reddituale pari a 25.000 euro;
- per il requisito contributivo si riduce a 51 il numero delle giornate di contribuzione accreditate al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), che il lavoratore deve avere maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, mentre la disposizione prevedeva originariamente un numero di giorni di contribuzione pari a 60.
- diventano computabili ai fini della determinazione della durata dell'indennità di discontinuità, periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;
- si amplia il termine di presentazione della domanda di accesso alla data del 30 aprile di ciascun anno, in luogo del precedente termine previsto del 30 marzo;
- è abrogato l'obbligo di percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità.
Lavoratori dello spettacolo: riepilogo contribuzioni minori
L'istituto aveva pubblicato l'8 aprile 2024 la circolare n. 56/2024, sugli obblighi contributivi e le modalità di esposizione in Uniemens indirizzata ai datori di lavoro.
Inoltre, con un messaggio rivolto ai propri Uffici Inps ha anche precisato la compatibilità dell'indennità con la NASPI percepita precedentemente dal lavoratore.
In sintesi, sono dovuti:
Contributo a carico dei datori di lavoro o committenti pari all'1% dell'imponibile contributivo .
Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) pari allo 0,50% della loro retribuzione che eccede il massimale contributivo annuo.
L'istituto ricorda anche che sono previste:
- Riduzione dell'aliquota per il contributo addizionale NASpI: Per i lavoratori subordinati a tempo determinato, l'aliquota del contributo addizionale per la Nuova Assicurazione Sociale per l'mpiego (NASpI) è ridotta dall'1,4% all'1,1% dell'imponibile previdenziale, senza applicazione di massimale legale.
- Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS: Per i lavoratori autonomi, incluso il settore musicale, cessa l'obbligo di versamento del contributo per l'indennità di disoccupazione involontaria ALAS a partire dal 1° gennaio 2024.
La circolare fornisce il riepilogo delle aliquote delle contribuzioni minori dovute dal 1° gennaio 2024 per le diverse categorie di lavoratori :
LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo elencati nell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- NASpI (contr. addizionale) 1,10%*
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%**
- Maternità 0,46%
- Malatia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50% – (oltre i 5 dip) 0,80%
* Resta fermo l’aumento dello 0,5 per cento in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
** Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO SENZA IND. DISPONIBILITA'
- NASpI 1,31%
- NASpI (contr. Art. 25 l. 845/1978) 0,30%
- Discontinuità 1%
- Ex CUAF 0,68%*
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Fondo di garanzia TFR 0,20%
- FIS (fino a 5 dip) 0,50%- (oltre i 5 dip) 0,80%
* Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120 della legge. n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,80 per cento.
LAVORATORI AUTONOMI
lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo:
- Maternità 0%*
- Malattia 1,28%*
- Discontinuità 1%
*Misura al netto della riduzione prevista dall’articolo 120, della legge n. 388/2000 e dall’articolo 1, commi 361 e 362, della legge n. 266/2005, pari complessivamente all’1,40 per cento (maternità 0,46 per cento azzerata; malattia 2,22 per cento – 0,94 per cento pari a 1,28 per cento).
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA' MUSICALI
- Maternità 0,46%
- Discontinuità 1%
LAVORATORI AUTONOMI ATTIVITA MUSICALI PP.AA
- Maternità 0,46%
- Malattia 2,22%
- Discontinuità 1%
Indennità spettacolo compilazione Uniemens
Le istruzioni per la compilazione UNIEMENS applicabili a partire dai periodi di competenza gennaio 2024 erano le seguenti
- A) Lavoratori autonomi e subordinati a tempo determinato tenuti al versamento del contributo IDIS (indennità di discontinuità)
si confermano modalità operative in uso ai fini dell’esposizione dei lavoratori dello spettacolo (in particolare il codice tipo lavoratore uguale a “SC”, “SY”, “SR”, “SX”, “SI”) assunti con:
- contratto di lavoro autonomo, ivi compresi i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (CSC 7.07.11) e i lavoratori dello spettacolo presso enti pubblici non economici (CSC 1.18.10);
- lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ad eccezione dei casi in cui vengono valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “762”, “797”;
- lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo contribuzione uguale a “H0”, “H1”), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato.
Eventuali scostamenti nelle denunce sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
- B) Lavoratori subordinati a tempo determinato non tenuti al versamento del contributo IDIS
nei soli casi in cui debbano essere valorizzati i seguenti codici qualifica: “154”, “211”, “212”, “215”, “216”, “217”, “218”, “219”, “235”, “236”, “237”, “238”, “791”, “772”, “773”, “774”, “795”, “776”, “797”, si istituiscono i seguenti nuovi codici Tipo lavoratore:
– “SB” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”;
– “SG” avente il significato di “Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 per i quali NON è dovuto il contributo di discontinuità ex D.lgs 175/2023”.
I datori di lavoro per la mensilità di gennaio 2024 devono procedere con l’invio di flussi regolarizzativi.
- C) Lavoratori subordinati a tempo indeterminato
Si confermano le consuete modalità.
Per i lavoratori dello spettacolo assunti con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato (Tipo contribuzione “G0”, “G1”) e privi di indennità di disponibilità la procedura di calcolo è adeguata ed eventuali scostamenti sono gestiti tramite l’emissione di “Note di Rettifica”.
Contributo di solidarietà. Modalità operative
A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.
Gli elementi informativi relativi all’eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell’elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> .
Compatibilità IDIS – NASPI
Con il messaggio numero 1733 del 7 maggio 2024, venivano fornite le istruzioni per il calcolo esatto dei giorni validi per avere diritto alla Naspi, pur avendo percepito nei 4 anni di riferimento, l'indennità IDIS.
Si attendono in merito nuove indicazioni dall'istituto a seguito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025
In precedenza andavano dedotti per fini Naspi, i giorni già impiegati per l'Idis, tenendo in considerazione unicamente i giorni di contribuzione relativi ai rapporti di lavoro subordinato. Per l'Idis, sono validi i giorni di contribuzione al Fpls sia per rapporti di lavoro subordinato che autonomo, mentre per la Naspi si considerano solo i giorni di contribuzione al Fpls derivanti da rapporti di lavoro subordinato.
-
Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
-
Indennità antitubercolari 2025
La Circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2025 emessa dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione fornisce aggiornamenti sugli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2025.
Gli adeguamenti si basano sulle disposizioni del decreto del 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come ogni anno gli importi delle indennità antitubercolari sono stabiliti in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall’articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88.
Il decreto del 15 novembre 2024 ha definito una variazione perequativa delle pensioni per il 2024 (+5,4%) e ha indicato un ulteriore adeguamento per il 2025 pari a +0,8%.
Tabella importi indennità antitubercolari 2025
La circolare precisa che le procedure automatizzate per la liquidazione delle indennità antitubercolari sono state aggiornate per riflettere i nuovi importi.
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025 e riguardano anche le indennità giornaliere per i primi 180 giorni di assistenza, calcolate come equivalenti all’indennità di malattia.
Se l’indennità di malattia risulta inferiore a € 15,80, si applica l’importo fisso aggiornato.
Indennità Antitubercolari 2024-2025
Tipologia Importo 2024 Importo 2025 Indennità giornaliera per gli assistiti assicurati € 15,67 € 15,80 Indennità giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 7,84 € 7,90 Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti assicurati € 26,12 € 26,33 Indennità post-sanatoriale giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 13,06 € 13,16 Assegno di cura o di sostentamento mensile € 105,38 € 106,22 -
NASpI e Malattia: nuove istruzioni dall’INPS
Con il messaggio n. 4468 del 27.12.2024 , l’INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta di NASpI (indennità di disoccupazione dei dipendenti) in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015.
L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.
Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità :
- dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno
Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa in linea generale, preannunciando anche un successivo documento per le istruzioni operative.
Certificati medici per Naspi da marzo 2025
A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.
Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo.
Tali certificati, privi di diagnosi, potranno essere presentati :
- contestualmente alla domanda di NASpI o
- successivamente tramite il modello “NASpI-Com”,
per garantire una gestione più efficiente delle richieste.
-
NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1
Nel messaggio 4353 2024 INPS ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024, tramite la nuova “Piattaforma di Proattività” finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è partita una campagna di comunicazione rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .
L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI e che hanno effettuato la dichiarazione 2024 con reddito annuo presunto diverso da “zero”.
Questi lavoratori devono effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.
Comunicazione reddituale NASPI-COM
La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM, sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con
- SPID almeno di livello 2,
- CIE 3.0,
- CNS,
- PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
- “App IO”,
- eIDAS,
digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.
L’Istituto precisa che gli utenti saranno contattati :
- tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico oppre
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea.
Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.