• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Dichiarazione fruito da FIS e Fondi: aggiornato il modello

    Il Messaggio  INPS n. 872 dell'11 marzo 2025 fornisce aggiornamenti sulle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. 

    Riprendendo le indicazioni fornite nei Messaggi n. 4653 del 28 dicembre 2022 e n. 583 del 7 febbraio 2023, il documento mette a disposizione un modello di file allegato al messaggio stesso, che consente la dichiarazione dei periodi fruiti relativi alle autorizzazioni concesse.

    Il modello aggiornato integra il calendario dell’anno 2025 e presenta un layout strutturato per facilitare la compilazione, con celle editabili evidenziate in verde e controlli automatici per la verifica della correttezza dei dati.

    Compilazione dichiarazione fruito 2025

    Nel file .csv sono presenti anche box testuali informativi per guidare gli utenti nella compilazione, oltre alla possibilità di filtrare il periodo di interesse tramite le colonne “data” e “giorno” per l’inserimento delle giornate fruite.

     Il messaggio specifica inoltre che::

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025

    Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS   fornisce  come ogni anno,  gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso 

    Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

    Le principali prestazioni trattate includono:

    • Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
    • Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
    • Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
    • Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
    • ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
    • Assegno per attività socialmente utili.

    Vediamo  tutti gli importi nelle tabelle seguenti

    Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025

    Importi Massimi  ammortizzatori sociali  , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025

    Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€)
    Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05
    Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45
    NASpI (disoccupazione) 1.562,82
    DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82
    Disoccupazione agricola 1.392,89
    IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87
    ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40
    Assegno per attività socialmente utili 697,43

     

    Prestazioni Fondo credito

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.556,24

    1.388,33

    Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78

    1.600,22

    Superiore a 4.040,78

    2.021,60

    Massimali assegno emergenziale Fondo Credito

    Retribuzione tabellare annua lorda (euro)

    Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)

    Inferiore a 48.953,30

    2.859,47

    2.692,48

    Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27

    3.221,17

    Superiore a 64.411,27

    4.508,43

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1

    Nel messaggio 4353 2024 INPS  ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024,  tramite la nuova “Piattaforma di Proattività”  finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR),  è  partita una campagna di comunicazione  rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .

    L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI  e che hanno effettuato  la dichiarazione  2024 con reddito annuo presunto  diverso da “zero”.

    Questi lavoratori  devono  effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.

    Comunicazione reddituale NASPI-COM

    La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM,  sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con 

    • SPID almeno di livello 2, 
    • CIE 3.0, 
    • CNS, 
    • PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
    •  “App IO”, 
    • eIDAS, 

     digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile  di disoccupazione”. 

    In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli  Istituti di patronato. 

    ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o  errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.

    L’Istituto  precisa che gli utenti saranno contattati :

    • tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta  elettronica o il recapito telefonico oppre 
    •   tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea. 

    Inoltre, indipendentemente  dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno  dell'Area riservata “MyINPS”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di disoccupazione: obbligo DID anche per i detenuti

    La sentenza della Corte di Cassazione n. 22993 del 21 agosto 2024  ha  affermato che, anche nel caso di un ex lavoratore  in stato di detenzione,  per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione è indispensabile  la dichiarazione di immediata disponibilità per lo svolgimento di attività lavorativa (DID) e che l'erogazione dell'indennità decorre dalla data di  presentazione della DID stessa. 

    Vediamo di seguito  in maggiore dettaglio  il caso giunto all'attenzione della Suprema Corte.

    Indennità di disoccupazione e detenzione: il caso

    Il caso in esame coinvolge l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e un cittadino, identificato per semplicità come "il ricorrente", che ha richiesto l'indennità di disoccupazione ASpI. La questione centrale riguarda la determinazione del periodo di inizio del trattamento di disoccupazione e, in particolare, se questo dovesse decorrere 

    • dalla data di presentazione della domanda amministrativa o 
    • dalla successiva data di rilascio della DID: dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    Il ricorrente, che si trovava in custodia cautelare in carcere dal 28 ottobre 2014, era stato licenziato il 21 novembre dello stesso anno.

     Il 21 gennaio 2015 ha presentato domanda per l’indennità di disoccupazione ASpI. 

    L’INPS ha riconosciuto il diritto all’indennità solo a partire dal 2 novembre 2015, data in cui il ricorrente ha rilasciato la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 

    Il ricorrente ha avviato un contenzioso legale per ottenere l’indennità a partire dal 22 gennaio 2015, giorno successivo alla presentazione della domanda.

    Indennità di disoccupazione: Sentenze di merito e ricorso INPS

    La Corte d'Appello di Bologna, in riforma della prima decisione del Tribunale di Reggio Emilia, aveva dato ragione al ricorrente, stabilendo che il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI (oggi NASPI)   doveva decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ovvero il 22 gennaio 2015. 

    La Corte d'Appello ha sostenuto che il detenuto, per tutta la durata della detenzione, debba essere considerato disoccupato e che l'onere di presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse irragionevole in queste circostanze, poiché lo stato di detenzione certifica già di per sé la disoccupazione.

    L'INPS ha presentato ricorso contro la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo che la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro fosse un requisito imprescindibile per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione. 

    L'INPS ha richiamato le disposizioni dell’art. 19, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, insieme a quelle dell’art. 4, comma 38, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.

    Indennità di disoccupazione e detenzione:la decisione della Corte

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, evidenziando che il quadro normativo applicabile richiede esplicitamente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa per accedere all’indennità di disoccupazione. La Cassazione ha sottolineato che, secondo la legge, lo stato di disoccupazione rilevante ai fini dell’indennità ASpI presuppone tale dichiarazione, che deve essere resa dall'interessato e trasmessa all'INPS, il quale, a sua volta, la invia al servizio competente.

    La Corte di Cassazione ha analizzato la normativa vigente, confermando che l’indennità mensile di disoccupazione ASpI è subordinata non solo allo stato di disoccupazione, ma anche alla disponibilità immediata al lavoro, che deve essere formalmente dichiarata. 

    La Cassazione ha ritenuto che la legge non consente deroghe a questo requisito, nemmeno per i detenuti.

     In particolare, ha osservato che lo stato di detenzione non è necessariamente incompatibile con l’attività lavorativa e che, in ogni caso, la dichiarazione di disponibilità è un requisito non arbitrario ma necessario per attestare la volontà del soggetto di reinserirsi nel mercato del lavoro.

    La Cassazione ha quindi stabilito che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna era errata e che l’INPS aveva correttamente applicato la normativa, riconoscendo l’indennità di disoccupazione solo a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

    In sintesi, la Corte di Cassazione ha affermato un principio di diritto chiaro e rigoroso, ribadendo che l’accesso alle prestazioni previdenziali deve seguire le procedure stabilite dalla legge, senza eccezioni, anche in situazioni particolari come quella di un detenuto contribuendo a chiarire l'applicazione della normativa.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA

    Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato  la disponibilità di una  nuova piattaforma digitale  unica  OMNIA IS per le domande di  integrazione salariale ,  in corso di implementazione con la  digitalizzazione  dell'istituto  prevista dal PNRR

    Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria  la domanda di integrazione salariale  (CIGO)   va  presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.

    Con il messaggio 2241  del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla  stessa  data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .

    Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.

    Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande

    Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre  è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .

    La  funzione  consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato

    •  delle domande e 
    • dei pagamenti diretti INPS  

    per i  trattamenti di integrazione salariale richiesti 

    Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in  home page.

    ATTENZIONE  i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.

    Da  dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio  che avvisa datori di lavoro e intermediari  dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati  entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso  al termine della  concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata  comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).

     Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:

    1. sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto 
    2. sia quelle a conguaglio .

    Integrazioni salariali:  le informazioni nel servizio OPEN DATA

    Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023  INPS ha comunicato il rilascio  di una sezione  dedicata ai report sui dati  delle prestazioni salariali  all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono 

    •  categorizzate per prestazione e periodo,
    •  liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati 
    • nei formati CSV, XML, FILE, JSON

    per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.

    I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT  al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando  i diversi filtri 

    In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :

    • come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o 
    • come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.

    Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS”  sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.

    In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).

    Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it,  digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.

    Domande CIGO online tramite OMNIA 

    Come detto,  il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO  consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati

    Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .

    Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate 

    Si sottolinea ad esempio  che sempre nell'ottica della semplificazione::

    • si può  compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
    • è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.

    Come si accede alla piattaforma OMNIA IS 

    Si accede dal sito istituzionale www.inps.it  inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria  l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE

    Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Bonus part time 550 euro: domande riesame entro il 5 giugno 24

     Il bonus da 550 euro per il sostegno ai lavoratori con rapporti  di lavoro part time ciclici verticali  era  stato introdotto  con  la conversione del Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022) per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale  la contribuzione persa per i periodi non lavorati (vedi sotto i dettagli).

    Nel decreto fiscale (DL 145 2023) è contenuto un articolo che rifinanzia  la misura  con 30 milioni di euro anche per i periodi lavorati nel 2022 .

    Viene anche  fornita  una interpretazione autentica della norma precedente per cui tra i beneficiari  sono ricompresi non solo  lavoratori ciclici o verticali ma   tutti i casi di rapporto di lavoro part time  che preveda  sospensioni del  lavoro per almeno un mese. Vedi sotto i requisiti .

    Con le nuove istruzioni operative (messaggio 3977 del 10 novembre 2023)  INPS  ha anche  riaperto la piattaforma per  la presentazione della domanda, dal 13 novembre al 15 dicembre 2023,  sia per chi non  aveva fatto richiesta del bonus  pensando di non avere i requisiti,  sia per chi ha avuto il diniego  e voleva  chiedere il riesame

    Con il messaggio 2247  del 16  giugno 2023 l'istituto ha specificato che  le richieste devono essere accolte anche in presenza di denunce erronee da parte dei datori di lavoro. 

    AGGIORNAMENTO 6 FEBBRAIO 2023

    Bonus part time istruzioni e scadenze domande di riesame

    Con il messaggio INPS 491  del 5 febbraio 2023 vengono fornite le istruzioni per chiedere il riesame delle domande  respinte.

    In particolare viene  specificato che gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili, sia da parte degli Istituti di Patronato che da parte del cittadino (avvalendosi dello SPID almeno di livello 2 o della CIE o della CNS), accedendo al portale web dell’Istituto  nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento” e selezionando la prestazione  per l’anno 2022 e/o per l’anno 2023.

    in allegato al messaggio  sono forniti i dettagli delle possibili  motivazioni di rigetto delle indennità una tantum e la documentazione necessaria per richiedere il riesame,  il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è pari a 120 giorni decorrenti  dal 5 febbraio o dalla conoscenza della reiezione se successiva. La scadenza minima è quindi fissata al 5 giugno 2024. .

    Scarica qui l'allegato 1

    scarica qui l'allegato 2

    Si può fare richiesta di riesame attraverso il pulsante “Chiedi riesame” all’interno della Sezione “Dati della domanda” sul portale web dell’INPS, inserendo una motivazione e la relativa documentazione attraverso il link “Allega documentazione”.

    Da evidenziare che , in caso di reiezione per errata valorizzazione dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, le Strutture territoriali competenti possono dare corso a un esito favorevole anche sulla base della documentazione prodotta dal lavoratore

    Indennità part time verticale: di cosa si tratta

    Il contratto di lavoro a part time ciclico verticale (o multi-periodale) ha la caratteristica di una prestazione lavorativa  articolata su alcuni giorni del mese o su alcuni mesi dell'anno  (cioè i lavoratori prestano servizio in alcuni giorni a tempo pieno e mentre in altri  non lavorano affatto).

    L'istituzione del Fondo per il sostegno di questi lavoratori  costituisce una  risposta per i periodi  di  sospensione -interruzione dal lavoro (con  prolungata mancanza di retribuzione) . La legge di bilancio 2021 ha previsto per questa categoria il riconoscimento pieno dei periodi lavorati ai fini previdenziali, dopo che il diritto è stato  sancito da una sentenza della Corte Europea.  Ora è possibile  conteggiare  tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro, malgrado non sempre siano operative  a causa della ciclicità della prestazione.

    Bonus 550 euro:  come e a  chi spetta 

    L’art. 2 bis inserito in sede di conversione in legge del Decreto Aiuti n. 50 2022, prevedeva l’erogazione di una indennità Una Tantum di importo pari a 550 euro, per l’anno 2022,  ai lavoratori dipendenti di aziende private  con i seguenti requisiti:

    •  titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che prevedesse  periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente,  non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane

     e alla data della domanda: non titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o 

    • non  percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)  ( sul punto la nuova circolare precisa che l lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nella ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI ma questa è stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato 
    • né  di un trattamento pensionistico;

    il bonus  inoltre:

    • è  cumulabile con l'assegno di invalidità
    • può essere riconosciuto solo una volta a ciascun lavoratore 
    •   non concorre alla formazione del reddito 
    •   è erogato dall’INPS che provvede anche al monitoraggio del limite di spesa.

    Bonus 550 euro: come fare domanda

    Le domande all’INPS andavano presentate  entro la data del 15 dicembre 2023   sia per i periodi 2021 che  2022 , esclusivamente in via telematica,  accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, sul sito  www.inps.it, seguendo il percorso :Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”   e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”.  Si accede con:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta :

    1. tramite il servizio telefonico  di Contact Center Multicanal o
    2. attraverso gli Istituti di Patronato.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga 2024

     Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il  decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova  proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.

    La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate  nel corso del 2020. 

    La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la  salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse  con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare  riferimento al territorio della Regione siciliana.

    Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che  hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per  l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.

    Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024

     INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo  pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto 

    Vengono richiamate per la gestione operativa  le istruzioni  fornite  dalla circolare INPS  51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

    L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati  nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento: 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

        971,71

      914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

     1.167,91

    1.099,70