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ANF per il lavoratore convivente con il datore: ok della Consulta
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 2 del DPR 30 maggio 1955, n. 797, che regola i casi di esclusione dal diritto agli assegni familiari (ANF).
In particolare, la questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, in relazione a un caso in cui una lavoratrice convivente "more uxorio" con il titolare di un’impresa individuale aveva percepito l’ANF per i figli comuni.
L’INPS aveva poi contestato tale fruizione, sostenendo che la convivenza con il datore di lavoro avrebbe dovuto impedire il riconoscimento della prestazione, al pari di quanto previsto per il coniuge del datore di lavoro, espressamente escluso dall’art. 2 del citato DPR.
Il giudice rimettente riteneva che l’attuale normativa determinasse un’ingiustificata disparità di trattamento tra coniugi e conviventi, con conseguente violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
La richiesta era, quindi, quella di estendere in via interpretativa o additiva il divieto di erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, previsto per i coniugi, anche ai conviventi more uxorio del datore di lavoro.
Il quadro normativo e i rilievi della Corte
Il sistema degli assegni per il nucleo familiare è stato introdotto con l’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153. Per quanto non disciplinato direttamente dal nuovo impianto normativo, resta applicabile il DPR n. 797/1955.
Quest’ultimo, all’art. 2, prevede che gli ANF non spettino, tra gli altri, al coniuge del datore di lavoro e ai suoi parenti conviventi entro il terzo grado. La ratio della norma è evitare che il datore possa beneficiare indirettamente della prestazione, autofinanziandola tramite conguagli contributivi.
Tuttavia, nella disciplina degli ANF, come chiarito anche da varie circolari INPS (tra cui la n. 84 del 2017), il convivente di fatto non è in linea generale considerato parte del nucleo familiare, dal punto di vista anagrafico, salvo che sia stato stipulato un contratto di convivenza ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Di conseguenza, mentre la presenza del coniuge rientra automaticamente nella composizione del nucleo, lo stesso non accade per il convivente, che può esserne incluso solo in presenza di requisiti formali ulteriori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 120/2025, ha chiarito che la disposizione impugnata non ha natura eccezionale ma speciale, e non può essere estesa in via analogica.
Inoltre, ha ribadito che non vi è una “identità di situazioni” tra matrimonio e convivenza di fatto, tale da giustificare l’estensione automatica delle clausole limitative degli ANF anche ai conviventi del datore di lavoro.
La decisione della Corte costituzionale e conseguenze
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale, sia rispetto all’art. 3 (principio di uguaglianza), sia all’art. 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione
L’esclusione del convivente dalla norma, infatti, non rappresenta, secondo i giudici, un trattamento discriminatorio, poiché si fonda su una differente configurazione giuridica dei rapporti familiari e patrimoniali. In particolare, va tenuto presente che la mancanza di un contratto di convivenza rende incerta la condivisione degli oneri economici, rendendo non assimilabili le due situazioni.
La Corte ha inoltre osservato che includere il convivente nel divieto previsto per i coniugi, senza estendere contemporaneamente anche gli altri diritti e doveri riconosciuti al matrimonio, introdurrebbe un’incongruenza nel sistema.
Sarebbe illogico, infatti, considerare la convivenza more uxorio solo per escludere l’assegno, senza riconoscerne il peso nella determinazione del diritto stesso alla prestazione.
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Programma GOL : riparto risorse 2024/25 alle Regioni
Il decreto congiunto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), del 18 febbraio pubblicato sul sito ministeriale , sezione pubblicità legale, il 4 aprile 2025, definisce il riparto delle risorse del Programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) per gli anni 2024 e 2025.
Il Programma GOL fa parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e mira a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo attraverso percorsi personalizzati, formazione, e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione alle categorie fragili e ai disoccupati di lunga durata.
Programma GOL Criteri di riparto e valori complessivi
Il decreto stabilisce i criteri di assegnazione dei fondi alle singole Regioni e Province Autonome in base ai seguenti aspetti:
- la popolazione in età lavorativa,
- i tassi di disoccupazione, e
- la capacità di spesa precedente.
L’importo totale assegnato per ciascun anno è pari a 1 miliardo di euro, ripartito tra 2024 e 2025 in modo proporzionale tra gli enti territoriali.
La tabella seguente riporta la suddivisione dei fondi per Regione, distinti per ciascun anno e per obiettivi raggiunti e totale complessivo delle somme assegnate ed erogate.
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Massimali CIG, CISOA, indennità disoccupazione 2025
Con la Circolare n. 25 del 29/01/2025 INPS fornisce come ogni anno, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, delle indennità di disoccupazione e di altre prestazioni assistenziali per l'anno in corso .
Gli importi sono stati aggiornati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le principali prestazioni trattate includono:
- Trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali)
- Trattamenti dei Fondi di solidarietà (Credito, Credito Cooperativo, Riscossione Tributi Erariali)
- Indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, agricola)
- Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS)
- ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa)
- Assegno per attività socialmente utili.
Vediamo tutti gli importi nelle tabelle seguenti
Massimali prestazioni assistenziali INPS 2025
Importi Massimi ammortizzatori sociali , indennità di disoccupazione e prestazioni assistenziali 2025
Prestazione Importo Lordo (€) Importo Netto (€) Integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA, AIS FIS) 1.404,03 1.322,05 Integrazione salariale – Settore Edile 1.684,85 1.586,45 NASpI (disoccupazione) 1.562,82 DIS-COLL (disoccupazione collaboratori) 1.562,82 Disoccupazione agricola 1.392,89 IDIS (lavoratori spettacolo) – Importo giornaliero 56,87 ISCRO (min-max mensile) 252,00 806,40 Assegno per attività socialmente utili 697,43 Prestazioni Fondo credito
Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito
Retribuzione mensile lorda (euro)
Massimale (euro)
Inferiore a 2.556,24
1.388,33
Compresa tra 2.556,24 – 4.040,78
1.600,22
Superiore a 4.040,78
2.021,60
Massimali assegno emergenziale Fondo Credito
Retribuzione tabellare annua lorda (euro)
Importo al lordo della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Importo al netto della riduzione del 5,84% (art. 26, L. 41/1986) (euro)
Inferiore a 48.953,30
2.859,47
2.692,48
Compresa tra 48.953,30 – 64.411,27
3.221,17
Superiore a 64.411,27
4.508,43
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Indennità antitubercolari 2025
La Circolare INPS n. 2 del 10 gennaio 2025 emessa dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali e dalla Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione fornisce aggiornamenti sugli importi delle indennità antitubercolari per l’anno 2025.
Gli adeguamenti si basano sulle disposizioni del decreto del 15 novembre 2024, emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Come ogni anno gli importi delle indennità antitubercolari sono stabiliti in relazione alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni per i lavoratori dipendenti, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e dall’articolo 2, comma 2, della legge 4 marzo 1987, n. 88.
Il decreto del 15 novembre 2024 ha definito una variazione perequativa delle pensioni per il 2024 (+5,4%) e ha indicato un ulteriore adeguamento per il 2025 pari a +0,8%.
Tabella importi indennità antitubercolari 2025
La circolare precisa che le procedure automatizzate per la liquidazione delle indennità antitubercolari sono state aggiornate per riflettere i nuovi importi.
Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2025 e riguardano anche le indennità giornaliere per i primi 180 giorni di assistenza, calcolate come equivalenti all’indennità di malattia.
Se l’indennità di malattia risulta inferiore a € 15,80, si applica l’importo fisso aggiornato.
Indennità Antitubercolari 2024-2025
Tipologia Importo 2024 Importo 2025 Indennità giornaliera per gli assistiti assicurati € 15,67 € 15,80 Indennità giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 7,84 € 7,90 Indennità post-sanatoriale giornaliera per gli assistiti assicurati € 26,12 € 26,33 Indennità post-sanatoriale giornaliera per i familiari degli assicurati, pensionati o titolari di rendita € 13,06 € 13,16 Assegno di cura o di sostentamento mensile € 105,38 € 106,22 -
NASPI obbligo di comunicazione redditi presunti entro il 31.1
Nel messaggio 4353 2024 INPS ha comunicato che a partire dal mese di dicembre 2024, tramite la nuova “Piattaforma di Proattività” finanziata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è partita una campagna di comunicazione rivolta ai percettori dell'indennità mensile di disoccupazione NASpI .
L'obiettivo è di ricordare l'obbligo per i disoccupati che stanno ricevendo l’indennità NASpI e che hanno effettuato la dichiarazione 2024 con reddito annuo presunto diverso da “zero”.
Questi lavoratori devono effettuare la dichiarazione del reddito presunto per l’anno 2025, anche se pari a “zero”, entro il 31 gennaio 2025, al fine di poter continuare a fruire dell’indennità NASpI.
Comunicazione reddituale NASPI-COM
La dichiarazione reddituale va inviata attraverso il modello NASpI-COM, sul sito istituzionale www.inps.it mediante autenticazione con
- SPID almeno di livello 2,
- CIE 3.0,
- CNS,
- PIN dispositivo (rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non inpossesso di un documento italiano ,
- “App IO”,
- eIDAS,
digitando nel motore di ricerca “NASpI: indennità mensile di disoccupazione”.
In alternativa, la comunicazione può essere presentata anche tramite gli Istituti di patronato.
ATTENZIONE Il mancato invio del modulo o la presenza di informazioni incomplete o errate comporta la sospensione dell’erogazione della prestazione spettante.
L’Istituto precisa che gli utenti saranno contattati :
- tramite e-mail o SMS, qualora siano disponibili l’indirizzo di posta elettronica o il recapito telefonico oppre
- tramite posta elettronica certificata (PEC) o con lettera cartacea.
Inoltre, indipendentemente dal canale utilizzato, gli utenti possono visualizzare tale comunicazione anche all'interno dell'Area riservata “MyINPS”.
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Integrazione salariale: domande FIS solo su OMNIA
Con il messaggio 2372 del 22 giugno 2023 INPS ha comunicato la disponibilità di una nuova piattaforma digitale unica OMNIA IS per le domande di integrazione salariale , in corso di implementazione con la digitalizzazione dell'istituto prevista dal PNRR
Dal 2 maggio 2024, per la cassa integrazione ordinaria la domanda di integrazione salariale (CIGO) va presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”.
Con il messaggio 2241 del 17 giugno l'istituto informa che , a partire dal 1° luglio 2024, la domanda di AIS del FIS deve essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. Conseguentemente, dalla stessa data, viene dismesso l’applicativo “CIFWEB”, attualmente in uso per la presentazione delle domande .
Di seguito i dettagli sulle funzioni disponibili sulla piattaforma.
Piattaforma OMNIA IS: consultazione stato domande
Con il messaggio n. 4076/2023 del 16 novembre è stato comunicato il rilascio il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)” accessibile a tutti gli utenti .
La funzione consente, tramite un unico punto di accesso, di avere una visione integrata dello stato
- delle domande e
- dei pagamenti diretti INPS
per i trattamenti di integrazione salariale richiesti
Il nuovo servizio “Consultazione Integrazioni Salariali” è accessibile dal portale dell’Istituto tramite apposito link oppure digitando “Consultazione Integrazioni Salariali” nella barra di ricerca in home page.
ATTENZIONE i dati riportati non sono aggiornati in tempo reale, bensì al giorno precedente quello della consultazione.
Da dicembre è stato rilasciato in forma sperimentale un servizio che avvisa datori di lavoro e intermediari dell’approssimarsi del termine decadenziale per l’invio dei flussi UNIEMENS e UNICIG41, che vanno effettuati entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso al termine della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. (Messaggio 4496 del 15.12.2023) Viene inviata comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC).
Nel corso dell’anno 2024 il nuovo servizio andrà a regime e riguarderà:
- sia le prestazioni di integrazione salariale a pagamento diretto
- sia quelle a conguaglio .
Integrazioni salariali: le informazioni nel servizio OPEN DATA
Con il messaggio 4181 del 24 novembre 2023 INPS ha comunicato il rilascio di una sezione dedicata ai report sui dati delle prestazioni salariali all’interno della sezione OPEN DATA . Le informazioni sono
- categorizzate per prestazione e periodo,
- liberamente accessibili e consultabili dai cittadini o dagli operatori pubblici e privati
- nei formati CSV, XML, FILE, JSON
per condurre ricerche, produrre soluzioni informatiche, agevolare la condivisione e il confronto di informazioni tra gli Enti e le Istituzioni italiane e internazionali.
I report sono accessibili dal sito WWW.INPS.IT al seguente percorso: “Home” > “Dati e Bilanci” > “Open Data” > “Scarica gli Open Data”, utilizzando i diversi filtri
In particolare, per visualizzare i prospetti con i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale occorre impostare :
- come Argomento “Integrazioni Salariali” e/o
- come Fonte “Ammortizzatori Sociali”.
Ancora con messaggio del 22 dicembre 2023 INPS rende noto il nuovo servizio “Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” sui dati finanziari dei trattamenti di integrazione salariale oggetto di appositi stanziamenti fissati dal legislatore e sul cui utilizzo l’Istituto è tenuto a effettuare specifici monitoraggi.
In particolare, in questa prima versione il servizio mette a disposizione i dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS).
Il servizio è raggiungibile dal sito istituzionale www.inps.it, digitando nella barra di ricerca principale“Monitoraggio Finanziario integrazioni Salariali – OMNIA IS” oppure è presente nella sezione “Strumenti” della voce di menu “Lavoro”.
Domande CIGO online tramite OMNIA
Come detto, il servizio di domanda per la cassa integrazione ordinaria CIGO consente al datore di lavoro o al suo intermediario, selezionando il codice fiscale o la matricola aziendale, di essere automaticamente indirizzato alla tipologia di ammortizzatore sociale richiedibile in base al proprio inquadramento nelle banche dati
Il sistema guida l’utente nella compilazione dei campi, a evitare errori od omissioni e con compilazione automatica dei dati anagrafici .
Inoltre, è possibile accedere alla sezione “le tue domande”, per verificare lo stato di lavorazione delle istanze già presentate
Si sottolinea ad esempio che sempre nell'ottica della semplificazione::
- si può compilare la relazione tecnica direttamente all’interno della domanda,
- è possibile dichiarare di aver espletato la procedura di informativa sindacale fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per controlli.
Come si accede alla piattaforma OMNIA IS
Si accede dal sito istituzionale www.inps.it inserendo alla funzione “cerca”, la voce “Servizi per le aziende ed i consulenti” . Necessaria l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID, CNS o CIE
Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà” – “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Il manuale utente può essere reperito in formato pdf nella home page della procedura, alla voce “documenti”.
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Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga 2024
Con il messaggio 1850 del 14 maggio 2024 INPS ricorda che il decreto–legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, ha previsto una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.
La precedente proroga era stata prevista dalla legge 17 del 3.3.2023, di conversione del decreto legge 2 2023 , sempre in relazione alle richieste presentate nel corso del 2020.
La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.
Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.
Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024
INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto
Vengono richiamate per la gestione operativa le istruzioni fornite dalla circolare INPS 51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Gli importi massimi dell’indennità di mobilità, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
Indennità di mobilità
Retribuzione (euro)
Tetto
Importo lordo (euro)
Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.102,24
Basso
971,71
914,96
Superiore a 2.102,24
Alto
1.167,91
1.099,70