• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Contribuzione FIS 2023: aliquote e codici

    Con il messaggio 316 2023 Inps fornisce nuovi  chiarimenti sugli obblighi contributivi  delle aziende al Fondo di integrazione salariale istituito presso l'INPS per il 2023.

    L'istituto segnala  in particolare che  dal 2023 vengono meno le riduzioni  delle aliquote previste dalla legge di bilancio 2022 e che, alla luce della proroga prevista dal decreto legge del 29 dicembre 2022, n. 198,(Decreto Milleproroghe) del  termine di adeguamento dei Fondi di solidarietà  dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 202,   i datori di lavoro dei  relativi settori a fare data dal 1° luglio 2023, rientreranno nella disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti.

    Misura delle aliquote contributive  e codici autorizzazione 2023

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il FIS è finanziato da

    1.  un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e 
    2. da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti 

    nel semestre di riferimento.

    Sono eliminati dalle posizioni contributive attive i codici di autorizzazione “0G”, “0W” e “9E”  previsti dalla circolare 76 2022 ed è attribuito il codice di autorizzazione “9N”, che dal periodo di competenza gennaio 2023 assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni con forza aziendale più 5 dipendenti tenuta al contributo FIS” (cfr. il messaggio n. 2637/2022).

    Le imprese costituite successivamente al mese di gennaio 2023, che impiegano  oltre  cinque dipendenti  e operano con più posizioni contributive s dovranno darne comunicazione alle Strutture territoriali INPS

    La contribuzione per CIGS  per i  datori di lavoro interessati (v. sotto) prevede il versamento dello  0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0,60% a carico dell'impresa o del partito politico e lo 0,30% a carico del lavoratore).

    Riguardo l'esposizione nel flusso Uniemens, si confermano le modalità già in uso.

    Contribuzione CIGS: datori di lavoro interessati

    La circolare 76 2022 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie:

    1.  I datori di lavoro del settore industriale che nel semestre di riferimento abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, 
    2. i datori di lavoro che abbiano il suddetto requisito dimensionale e che – non aderendo ai Fondi di solidarietà bilaterali costituiti ai sensi dei citati articoli 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015 – siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
    3. le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale  
    4. i partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, a condizione che risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, a prescindere dal numero di dipendenti.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 2023: tutte le istruzioni sulle novità

    La legge di bilancio 197 2022 ha previsto lo stanziamento di 250 milioni di euro per rifinanziare nel 2023  gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Si tratta di 5 interventi straordinari in settori specifici,  senza la distribuzione generalizzata e massiva resasi necessaria negli anni scorsi  per l'emergenza Covid.

    Ieri 16 gennaio INPS ha diffuso le istruzioni operative in un riepilogo delle novità per il 2023 , ricomprendendo anche le misure strutturali e altre proroghe, con la circolare 4 2023,

     Vediamo di seguito maggiori dettagli

    Cassa integrazione legge di bilancio 2023 

    1. Si stanziano  70 milioni di euro per i piani di recupero occupazionale previsti dal Dlgs 148 del 2015 (articolo 44) a beneficio delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa. Sarà un decreto del ministero del Lavoro  che ripartirà le risorse tra le Regioni . Si ricorda che la CIGS o la mobilità in deroga possono essere concessi per un massimo di 12 mesi. Inps in merito preannuncia un messaggio di istruzioni  dopo l'emanazione del decreto.
    2. Un secondo intervento aggiunge  50 milioni per la proroga 2023 della CIGS per  crisi aziendale, prevista dal decreto legge 109 del 2018 (articolo 44) Previo accordo in sede ministeriale per casi di esubero  di personale  per cessione dell'attività o interventi di reindustrializzazione  si possono avere 12 mesi complessivi  di CIGS. Sull'applicazione la circolare 4 richiama la circolare del minsitero del lavoro n. 15-2018 e il messaggio 4265 2018.
    3. Il terzo intervento della manovra, per 90 milioni,  prevede la proroga del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (articolo 1 bis del decreto legge 243 del 2016), possibile anche per formazione professionale collegata alla gestione delle bonifiche.
    4. Altri  30 milioni di euro per l’anno 2023  sono destinati a rifinanziare   l'indennita omnicomprensiva per il fermo pesca  , ancora fissata in 30 euro al giorno/uomo. 
    5.  10 milioni  sono destinati a finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center. Sul punto INPS richiama il messaggio di istruzioni  n. 1495 del 4 aprile 2022.
    6. Previsti anche la proroga dell’indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei  dipendenti da imprese del territorio di Savona per la frana di novembre 2019. In merito si deve fare riferimento al messaggio INPS 4166-2022

    Altri interventi di integrazione salariale in vigore (Legge di bilancio 2022 – Milleproroghe)

    • Proroga del trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con  durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di un milione di euro annuale. La norma è contenuta nella legge di bilancio 2021 L. 178 2020 ed è in vigore fino al 2023. Sul punto si richiamano le istruzioni del messaggio  2679 del 12 luglio 2019.
    • Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi fino al 2024 con possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica  (articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2021, n. 234  legge di Bilancio 2022). Le istruzioni operative  sono contenute nel messaggio n. 1825 del 30 aprile 2018.
    • Intervento straordinario di integrazione salariale per processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica (articolo 44, comma 11-ter, del D.lgs n. 148/2015) durata massima di 52 settimane fruibili  dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. In merito si veda la circolare 18 2022 e il messaggio 1459 2022
    • il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e di assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 44, commi 11-quinquies e 11-sexies, del D.lgs n. 148/2015  non trova più applicazione con riferimento a periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2023.
    • a seguito della proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali  apportata dal   comma 3 dell’articolo 9 del decreto  Milleproroghe 198 2022 i i datori di lavoro interessati continueranno ad attenersi alle indicazioni amministrative in uso al 31 dicembre 2022 (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 18/2022)  Gli aspetti contributivi relativi alle novità del 2023 saranno illustrati con specifico successivo messaggio.
    • Sempre per le modifiche del Milleproroghe è stato prorogato il termine per le domande di accesso alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e che possono essere anticipate ai lavoratori direttamente dalle aziende e da queste ultime recuperate secondo le norme per il conguaglio In merito l'istituto si riserva di fornire nuove istruzioni con un uno specifico messaggio.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Fondo aereo: stop invio SR85 per il personale di terra

    Con il  messaggio  4498 – 2022 l'INPS comunicato ieri una semplificazione  degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale ai fini delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore.

     Si tratta in particolare  dell'  obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  entro il 31 dicembre di ciascun anno, che viene effettuato con il modello “SR85”, per autocertificare di 

    • non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure
    •  di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi,o 
    •  il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota. 

     Si ricorda che è prevista  la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto del 31 dicembre.

    La novità è che a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni.

    L’obbligo di trasmissione resta in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel messaggio n. 1615/2019.

    Resta inoltre in vigore  sia  per il personale navigante  che per il personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS e formazione obbligatoria: le regole

     Con il decreto ministeriale del 2 agosto 2022 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29.9.2022 sono entrate in vigore le modalità per la realizzazione dei progetti di formazione obbligatori per i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, destinatia a agevolarne  il reinserimento sia nell' azienda di provenienza che in altre realtà.

    Il decreto era atteso a seguito delle norme contenute nelle legge di bilancio 2022 e del DL 4 2022 che hanno modificato la disciplina vigente sulla CIGS (articolo 25-ter, comma 4, del Dlgs 148/2015).

    Si ricorda i fatti che le norme prevedono che  il  trattamento  di  integrazione  salariale  possa essere   concesso   "ove   emerga   l'impegno   aziendale   (declinato nell'accordo con le parti sociali, sottoscritto in sede di  procedura  di consultazione sindacale  di  favorire  azioni  finalizzate  alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e  riqualificazione professionale"

    Lavoratori interessati

    Si prevede in particolare l'obbligo di aderire a iniziative per la formazione e la riqualificazione per  i lavoratori beneficiari di 

    • Cigs, 
    •  trattamenti straordinari assicurati dai Fondi di solidarietà bilaterali, anche alternativi e territoriali (articoli 26, 27 e 40 del Dlgs 148/2015), e
    • del Fis 

    nell'ambito degli accordi sindacali stipulati dalle aziende ma anche in base al principio di responsabilizzazione dei singoli.

    La mancata partecipazione dei lavoratori senza giustificato motivo, comporta  sanzioni che vanno dal taglio del trattamento di integrazione per una  mensilità fino alla sua decadenza .

    Sulle sanzioni viene annunciato un ulteriore decreto del Ministero 

    Per quanto riguarda i datori di lavoro  sono tenuti a mantenere gli impegni assunti  negli accordi sindacali e a  darne conto durante  gli accertamenti  ispettivi previsti 

    Modalità di  realizzazione dei programmi formativi 

    Il decreto prevede che  i progetti formativi o di riqualificazione professionale  devono

    • individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita'lavorativa,   
    • con obiettivi individuati  anche  al  fine   del   conseguimento   di   una qualificazione  di  livello  EQF  3  o  4,   in   coerenza   con   la  raccomandazione europea del 2016
    • devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate  ad  agevolare  il riassorbimento  nella  realta'  aziendale  di  provenienza  ovvero
    • incrementare l'occupabilita' del  lavoratore  anche  in  funzione  di processi di mobilita' e ricollocazione in altre  realta'  lavorative.

    Tali progetti possono essere cofinanziati dalle  regioni  nell'ambito  delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro. 

    I  progetti formativi o di riqualificazione devono contemplare: 

    • le esigenze formative collegate  al  programma  di  intervento dell'integrazione salariale straordinaria ai  fini  della  ripresa  a regime dell'attivita' lavorativa in azienda 
    •  la valorizzazione del patrimonio delle competenze  possedute dal lavoratore, ove pertinente, anche attraverso servizi di  individualizzazione o validazione delle competenze; 
    •   personalizzazione   dei   percorsi   di apprendimento, sulla base della valutazione in  ingresso,  
    •  prevedere alla fine del percorso formativo il  rilascio  di  una attestazione di trasparenza, di validazione o di  certificazione  dei  risultatii sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio  2013,  n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021. 

     Il ruolo dei fondi paritetici interprofessionali 

     I fondi paritetici interprofessionali  possono finanziare azioni formative sul Conto  individuale o formazione oppure attraverso la pubblicazione di avvisi

    per la  concessione  di  finanziamenti  sul  Conto  collettivo  o  di  sistema, per la realizzazione di  attivita'  formative  che  facciano  specifico riferimento alle finalita'  sopracitate 

     Per  il  finanziamento  delle   iniziative   formative   o   di riqualificazione  per gli anni 2022 e 2023, i fondi  paritetici interprofessionali possono beneficiare  del  rimborso  del  versamento di cui all'art. 1, comma  722,  della  legge  23  dicembre  2014, n. 190, previsto ai sensi dell'art. 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2022, n. 234. 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    FIS 2022: pubblicato il decreto con le regole

    E' stato pubblicato  il 20 settembre in Gazzetta ufficiale  il Decreto Interministeriale Lavoro Economia del 21 luglio, sulla  riforma del Fondo di Integrazione Salariale (FIS, art. 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148),  presso l'INPS, prevista  dalla Legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 191-216, Legge 30 dicembre 2021, n. 234)

    Le modifiche non interessano i trattamenti di Assegno ordinario e di solidarietà   del FIS già autorizzati e corrisposti in base alle previgenti previsioni.

    Va ricordato che dal 2022 sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che:

    • occupano almeno un dipendente, 
    • appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell'ambito di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria e che
    •  non aderiscono ai Fondi di solidarietà bilaterali.

    Assegno integrazione salariale FIS:  a chi spetta

    Destinatari del FIS sono:

    1. lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, a esclusione dei dirigenti,
    2.  che abbiano un'anzianità di effettivo lavoro presso I'unità produttiva richiedente,  pari a 30 giorni alla data di presentazione della domanda. Tale condizione non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili.
    3.  per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, decorrenti dal primo gennaio 2022 sono destinatari  anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie.  Per  gli  apprendisti   a  seguito  di  sospensione  o  riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato  e'  prorogato  in  misura equivalente. Inoltre, in  caso  di  apprendistato  per  la  qualifica  professionale la sospensione o riduzione  dell'orario  di lavoro non deve mai pregiudicare, in ogni caso, il  completamento  del  percorso formativo .

    Ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, l'accesso all'Assegno di integrazione salariale  FIS può essere riconosciuto per le causali ordinarie e straordinarie;

    Ai datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente (nonché ai datori di lavoro di cui all'art. 20, comma 3 ter del D.Lgs. n. 148 del 2015 -imprese del trasporto  aereo  e  di  gestione  aeroportuale  e   b) partiti e movimenti politici  – a prescindere dal numero dei dipendenti), l'accesso all'assegno di integrazione salariale può essere riconosciuto SOLO per le causali ordinarie

    Assegno FIS: contribuzione 2022-2025

    Per l'Assegno di integrazione salariale, dal primo gennaio 2022 è dovuto  il contributo  al Fondo da parte di  due tipologie di datori di lavoro:

    1.  Per coloro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,5% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
    2.  Per i datori di lavoro, che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti è previsto un contributo ordinario dello 0,8% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

    ATTENZIONE 

    Dal primo gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di Assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi,  dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l'aliquota si riduce in misura pari al 40%.

    Si ricorda infine che l'erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori è a carico del datore di lavoro, il quale viene rimborsato dall'INPS o conguagliato con i contributi dovuti.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGO COVID: restituzione degli anticipi INPS non dovuti

     Con il messaggio 3179 del 29 agosto 2022 INPS riepiloga  le ipotesi in cui si possono essere verificate erogazioni indebite  a titolo di anticipo del 40% delle prestazioni di integrazione salariale  con causale COVID 19 (CIGO, CIGD Assegni ordinari del FIS e Fondi integrativi)  previste  dal Decreto-legge  18-2020 e prorogate dal DL 73-2020.

    Viene ricordato infatti che la normativa emergenziale per assicurare le tutele in maniera piu tempestiva  aveva previsto in alcuni casi la possibilità di erogazione dei pagamenti anticipati  anche in assenza di autorizzazione effettiva  da parte dell'istituto. Le istruzioni operative in merito erano state fornite con la circolare 78 2020.

    Vengono quindi illustrate le modalità operative con le quali l’Istituto effettua il  recupero nei confronti dei datori di lavoro degli importi di integrazione salariale indebitamente erogati.

    Casistica anticipi 40% non dovuti

    Come già anticipato nella circolare n. 78/2020, si procede al recupero nei confronti del datore di lavoro degli importi erogati a titolo di anticipo del 40% che risultassero non dovuti per uno dei seguenti motivi:

    1. è stato anticipato un importo superiore a quello effettivamente dovuto a titolo di saldo sulla base delle richieste di pagamento (flussi SR41/UNIEMENS CIG) inviate entro i termini di decadenza;
    2. sono stati anticipati importi in favore di lavoratori a cui non è mai stato liquidato il saldo, perché non dovuto o perché non è pervenuta all’Istituto nessuna richiesta di pagamento entro i previsti termini di decadenza.
    3. erogazioni dell’anticipo del 40% a prescindere dall’avvenuta autorizzazione della domanda : in questi casi inps procede  al recupero nei confronti del datore di lavoro anche di tutti i pagamenti effettuati con riferimento a domande che siano state annullate o destinatarie di un provvedimento di reiezione.

    Modalità di restituzione della cassa integrazione  anticipata non spettante 

    Nei casi di pagamento non dovuto :

    1.  l’Istituto procede alla notifica di apposita comunicazione di debito nei confronti dei datori di lavoro.
    2. entro 60 giorni  il datore di lavoro dovrà restituire la somma dovuta tramite Avviso di pagamento pagoPA 

    ATTENZIONE  gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono visualizzare e stampare gli Avvisi di pagamento pagoPA nel sito www.inps.it seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Indebiti dei Datori di Lavoro”.

    Il pagamento po essere effettuato con diverse modalità: per visualizzare  scegliere  l'opzione più adatta alle proprie esigenze si puòconsultarela sezione "Dove Pagare"nel sitowww.pagopa.gov.it.

    Per i crediti superiori a € 100, il pagamento potrà essere dilazionato senza bisogno di  presentare domanda,in quanto il  sistema proporrà in automatico entrambe le modalità di restituzione.

    Per entrambi i casi  la somma da restituire non viene gravata di alcun interesse.

    In caso di mancato pagamento nel termine, i  crediti verranno richiesti, maggiorati di interessi, tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, consegnato anche all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’avvio delle attività di recupero coattivo.

    Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori indicazioni operative al riguardo.

     Aspetti fiscali

    Il messaggio precisa infine che anche il recupero dell’anticipo del 40%, non spettante,  non ha rilevanza fiscale e non è, pertanto, oggetto di certificazione fiscale.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità di mobilità proroga 2022 per la Regione Sicilia

    Con il messaggio 3134 del 11 agosto l'INPS illustra le novita della  legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che  ha previsto all'art 33 bis la proroga dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga prevista dal comma 251-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nella Regione Siciliana.

    La misura consente ai lavoratori  i quali  abbiano cessato  di percepire l'indennità di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020, la possibilità di richiedere alla Regione un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga  a partire dal 14 ottobre 2020 ,prima fino al 31 dicembre 2021 e ora  fino al 31 dicembre 2022.

    Per questa ulteriore proroga sono concesse alla Regione Sicilia  risorse  pari a 1,4 milioni di euro per l'anno 2022.

    A tale indennità non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92

    Per le istruzioni operative utili alla gestione dell’indennità l'istituto richiama quanto illustrato con la circolare n. 51/2021 la quale ricorda che la Regione Siciliana concede l'indennità di cui al citato comma 251-bis esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'INPS.

    Sono beneficiari tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

    la prestazione viene calcolata considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.

    Nella tabella sono riportati gli importi massimi dell'Indennità 

    Indennità di mobilità

    Retribuzione (euro)

    Tetto

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    Inferiore o uguale a 2.102,24

    Basso

    971,71

    914,96

    Superiore a 2.102,24

    Alto

    1.167,91

    1.099,70