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Bonus 200 euro: domande di riesame entro il 28 febbraio
Nel messaggio 4314 del 30 novembre 2022, INPS ha fornito le istruzioni per la presentazione delle domande di riesame delle domande respinte dei bonus 200-150 euro previsti dai decreti Aiuti 2022.
Si ricorda che i soggetti interessati sono in particolare:
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti,
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L'istituto comunica che coloro che non hanno superato la verifica dei requisiti possono richiedere il riesame della posizione entro il 28 febbraio 2022 (o entro 90 giorni dalla data di conoscenza del riscontro negativo da parte dell'INPS, se successiva).
AGGIORNAMENTO 2 FEBBRAIO 2022
Con un comunicato stampa del 31.1.2023 INPS avvisa che i dottorandi di ricerca, gli assegnisti e i titolari di collaborazione coordinata e continuativa potranno ottenere le indennità una tantum anche in assenza di una formale iscrizione alla Gestione Separata.
Ai soli fini dell'erogazione delle due indennità, il requisito dell’iscrizione si riterrà soddisfatto in presenza della contribuzione connessa all'attività svolta .
Per velocizzare i tempi di pagamento delle indennità, l’INPS ha quindi avviato d'ufficio un riesame centralizzato delle richieste già inoltrate.
Viene inoltre comunicato che si sta lavorando alla semplificazione del riesame per le domande dei lavoratori in part-time ciclico verticale che hanno avuto esito negativo, collaborando con i lavoratori e i datori di lavoro per introdurre misure correttive e snellire il processo di revisione delle istanze.
In allegato al messaggio 4314 viene fornita una tabella con le diverse motivazioni di reiezione delle domande e la relativa documentazione richiesta per il riesame
Alla domanda, da presentare sulla stessa piattaforma telematica già utilizzata , possono essere allegati eventualmente ulteriori documenti.
L'istituto ricorda anche che il pagamento diretto viene effettuato solo se tali i lavoratori non abbiano già percepito l’indennità, ove spettante, dal datore di lavoro in quanto dipendenti alla data del 18 maggio 2022.
Riesame Bonus 200 euro precisazioni ciascuna categoria
CO.CO.CO
Una importante precisazione riguarda i collaboratori coordinati e continuativi che potranno regolarizzare il requisito dell'iscrizione alla gestione separata effettuandola in sede di riesame, sempre che siano presenti tutti gli altri requisiti.
LAVORATORI AGRICOLI:
Nel messaggio viene precisato che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo svolte nell'anno 2021, utili al raggiungimento del requisito l'indennità risulterà indebita e dovrà essere restituita.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
INPS ribadisce che sono richiesti almeno 50 contributi giornalieri versati e un reddito per il 2021, derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
AUTONOMI OCCASIONALI
Si ricorda che la norma attribuisce il bonus ai lavoratori che dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 fossero privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 C.C., con accredito di almeno un contributo mensile e alla data del 18 maggio 2022 già iscritti alla Gestione separata.
VENDITORI PORTA A PORTA
possono accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
PERCETTORI DI NASpI e DIS-COLL
Il messaggio precisa che la condizione di accesso sia per l’indennità una tantum di 200 euro che di quella da 150 euro (DL 144 2022) è l'effettiva percezione per il mese di giugno 2022 di una delle indennità di disoccupazione citate.
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Fondo aereo: stop invio SR85 per il personale di terra
Con il messaggio 4498 – 2022 l'INPS comunicato ieri una semplificazione degli obblighi di autocertificazione di attività lavorativa all’estero del personale del settore aereo o aeroportuale ai fini delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore.
Si tratta in particolare dell' obbligo di dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, entro il 31 dicembre di ciascun anno, che viene effettuato con il modello “SR85”, per autocertificare di
- non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure
- di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi,o
- il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.
Si ricorda che è prevista la sospensione della prestazione nel caso in cui la predetta autocertificazione non pervenga entro il termine prescritto del 31 dicembre.
La novità è che a decorrere dall’anno 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il modello “SR85”. Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini dell'erogazione delle prestazioni.
L’obbligo di trasmissione resta in vigore per il personale navigante, con le modalità illustrate nel messaggio n. 1615/2019.
Resta inoltre in vigore sia per il personale navigante che per il personale di terra, l’obbligo previsto dalla circolare n. 94/2011 di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.