• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 1 semestre 2022: rettifiche per errati versamenti

    L'INPS, con il Messaggio n. 3112 dell'8 agosto 2022,  chiarisce le modalita di gestione delle note di rettifica  emesse nel caso di applicazione delle nuove aliquote contributive sugli ammortizzatori sociali da gennaio a giugno 2022 , in anticipo rispetto alle istruzioni  fornite dall'INPS .

    L'istituto aveva comunicato infatti con il messaggio 637/2022,  che le regole precedenti andavano applicate fino a nuovo avviso, giunto  con il  messaggio 2637/2022  con valore dal 1 luglio 2022.. 

    I datori di lavoro che hanno  applicato le nuove aliquote già nei primi sei mesi del 2022  e hanno visto scartare le denunce   sono ora chiamati a  regolarizzare le posizioni  entro 45 giorni dalla data di ieri (pubblicazione del messaggio 3112/2022 ) 

    C'è tempo quindi fino al 22 settembre  per chiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione “4k” che indica:

     “azienda con Ndr per contribuzione Dlgs 148/2015 in difformità al messaggio 637/2022”.

    La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti:

    a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;

    b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.

    I datori di lavoro, che non si sono attenuti alle indicazioni di cui al paragrafo 8 del messaggio n. 637/2022 per i periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, opteranno per l’ipotesi a) e l’assegnazione del CA “4K” avverrà centralmente (per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022).

    Invece nel secondo caso , di fruizione parziale,  il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi  per i quali, quindi, chiede l’assegnazione del CA “4K”, che avverrà a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione giornalisti: le regole fino al 2023

    Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l'Inps  ha chiarito le disposizioni per l'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti dopo il passaggio all'inps: per tutto il 2022 e il 2023   restano valide le regole  degli articoli 22-25 del regolamento INPGI, anche se la gestione operativa delle domande è svolta sulla piattaforma INPS.

    Dal 1 gennaio 2024 i lavoratori saranno interessati dalla disciplina della indennità NASPI come tutti gli altri lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.

    Ricordiamo gli aspetti principali della disciplina attuale.

    Disoccupazione giornalisti: importi e requisiti

    Possono avere l'indennità di disoccupazione  i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che  hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro comprese l'ipotesi di 

    • dimissioni per giusta causa;
    • risoluzione consensuale con  procedura di conciliazione preventiva e per 
    • dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità.

    L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva  nelle 12 mensilità  preedenti  con un massimo di 1.745,30 euro mensili e da diritto all'accredito figurativo dei contributi

     Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.

    In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto, mentre :

    1. per contratti giornalistici al di sopra di 6 mesi l'indennità cessa definitivamente
    2. per contratti superiori a 6 mesi  non giornalistici l'indennità è sospesa e riprende poi con detrazioni per i giorni di attività

    L'indennità non è cumulabile con pensioni dirette, anche pro quota.

    Disoccupazione giornalisti: come fare domanda

    Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata domanda all’INPS esclusivamente in via telematica  sul sito inps.it,  selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

    Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni 

    1. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o 
    2. dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

    la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro  o del preavviso.

    Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno  l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.

     Documenti da produrre al momento della domanda

    Questi i documenti necessari 

    1. documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
    2. ultime buste paga;
    3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
    4. compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
    5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
    6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Giornalisti dipendenti: nuova gestione CIGS

    Cone noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sia trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"

     Con due circolari successive l'INPS è intervenuto in questi giorni   con le istruzioni   su alcune tutele assistenziali  per  questa categoria, in particolare in materia di cassa integrazione straordinaria e di indennita di disoccupazione per  i giornalisti che svolgono attività con rapporto di lavoro subordinato 

    In particolare la circolare 87 2022 chiarisce le modalità  per 

    1. la  gestione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022
    2.  per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022.
    3. per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

    Trattamenti CIGS autorizzati entro il 30 giugno 2022

    1. Per quanto riguarda le Prestazioni gia autorizzate, anche  a pagamento diretto  per periodi fio al 30 giugno 2022 i datori di lavoro già autorizzati  devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM   e l'istituto  provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti all’INPS che dispone il relativo pagamento oppure comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.
    2. Per  periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022,  i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    ATTENZIONE I datori di lavoro destinatari di più decreti  devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva . Vanno distinte anche le domande  in favore sia del personale giornalistico rispetto a quello poligrafico (impiegati e operai)

    CIGS autorizzata dopo il 30 giugno 2022

    La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietàè di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.

    Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    CIGS giornalisti: Codici e compilazione Uniemens

    Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens,  il codice di conguaglio  verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione 

    Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket,  deve essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

    Successivamente all’autorizzazione del conguaglio  va utilizzato  il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

    i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno  nell’elemento <CodiceCausale>  il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”,  a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022.

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    Domande Fondo di Garanzia TFR

    La circolare chiarisce infine che a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: 

    1. giornalisti professionisti,
    2.  pubblicisti e 
    3. praticanti

     titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    A partire da tale data, le domande  devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

    La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione per transizione occupazionale 2022

     Nel messaggio Inps N. 2423 del 15 giugno 2022  l'Istituto  fornisce le istruzioni per l'applicazione della novità della legge di Bilancio 2022  che ha previsto  un ulteriore forma di ammortizzatore sociale   per sostenere  iavoratori nelle transizioni occupazionali  a seguito di  riorganizzazioni aziendali. 

    In particolare,  la norma ha inserito nel  D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”  che prevede il  trattamento di cassa integrazione straordinario  per un periodo massimo di dodici mesi complessivi,  non ulteriormente prorogabili.

    Cassa integrazione per processi di transizione occupazionale

    La disposizione dell’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari  di CIGS, che occupano più di 15 dipendenti.

    Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

    • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali 
    • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, (senza limiti dimensionali)
    •  i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, iscritti nel registro apposito

    Per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter è necessario che i datori di lavoro abbiano espletato la procedura  sindacale di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015 con individuazione dei i lavoratori che  dopo la riorganizzazione o risanamento – restino, comunque, non riassorbibili. 

    Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione e azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

    I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), per cui  nominativi  sono comunicati all’ANPAL.

    Questo ulteriore periodo di CIGS è concesso in deroga ai limiti di durata  ordinari e  non vanno conteggiati nel periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

    CIGS  per  transizione occupazionale: contributo addizionale

    Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

    La misura dell’aliquota contributiva  varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile; al contributo addizionale  si applica l’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

    Procedura e codici  CIGS nel “Sistema UNICO”:

    Nell’ambito del codice intervento 333 – CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito il codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 – L.234/21 art.22 ter

    Per l'esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale  vanno indicati:

    •  il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
    • Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
    • Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale,  va utilizzato il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGO nuove causali legate alla crisi Ucraina

    E' stato pubblicato il 27 aprile nel sito del Ministero del lavoro  il  Decreto ministeriale n. 67 del 31 marzo 2022 (Qui il TESTO)   che modifica il Decreto del 15 aprile 2016, n. 95442   in tema di  “Definizione dei criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. Esame delle domande e disciplina delle singole fattispecie che integrano le causali di intervento della CIGO”  .  

    Come preannunciato qualche settimana fa, l'attuale  crisi Ucraina viene infatti contemplata tra le motivazioni per i casi di  “mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato” e di “mancanza di materie prime o componenti” .

     Il ministero prende atto    della attuale situazione internazionale che, dopo la recente crisi pandemica ,    sta di nuovo creando non poche conseguenze  dirette sulle economie di tutto il mondo e in particolare alle aziende e ai lavoratori, senza la loro diretta responsabilita e ritiene di dover fornire alle imprese  uno strumento  piu ampio di tutela  per affrontare le difficoltà contingenti e, si spera, temporanee che possono provocare diminuzioni o sospensioni delle attività produttive manifatturiere.

    In particolare  vengono introdotte   nei criteri ordinari già previsti per l'ottenimento dei trattamenti di cassa integrazione,    le  due seguenti previsioni:

    1.    " per l’anno 2022 integra la fattispecie di “crisi di mercato” la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa derivante anche dall’impossibilita di concludere accordi o scambi determinata dalle limitazioni conseguenti alla crisi in Ucraina (art. 3, comma 3 bis);
    2.     il caso di “mancanza di materie prime o componenti” si configura anche quando essa consegua a difficoltà economiche, non prevedibili, temporanee e non imputabili all’impresa, nel reperimento di fonti energetiche, funzionali alla trasformazione delle materie prime necessarie per la produzione."

    Cio significa che le aziende dovranno inserire nella relazione tecnica richiesta per  la cigo la documentazione   delle  oggettive difficoltà economiche e  la loro  relativa imprevedibilità, temporaneità e non imputabilità (art. 5, commi 1 bis e 2)  che possono essere causate :

    • sia dalla  crisi negli scambi economici  con i partner oggetto di sanzioni 
    • che delle difficolta logistiche e produttive per la mancanza di materie prime e per l'innalzamento dei prezzi dell'energia.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    NASPI e DIS COLL senza riduzioni per i volontari del servizio civile

    Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono cumulabili senza riduzioni con l’assegno per  servizio civile universale.  Può essere richiesto all'INPS il conguaglio di quanto non ricevuto. 

     Lo afferma l'Inps nel messaggio 1800 del 28 aprile 2022, correggendo  quando affermato nella circolare n. 142 del 2015 .

    L'istituto ricorda che l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 , sulla base della norma del DLGS 77 2002, aveva qualificato tali somme come  redditi da collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Vista tale  qualificazione,  nella circolare 142 2015 si affermava  che il  cumulo  tra Naspi o Discoll e  compenso comportava l' abbattimento dell'indennità nella misura dell’80% del compenso previsto.

    Il decreto 77 2002 è stato abrogato con l'adozione del  D.lgs n. 40 del 2017 , il quale modifica sostanzialmente la qualificazione di tali redditi.  

    Statuisce infatti  che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, quindi:

    •  non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità
    •  gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

    Vista la diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e  la  possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione,  i beneficiari  delle prestazioni  non sono tenuti  effettuare all’INPS alcuna comunicazione  sul  compenso annuo.

    Richieste di ricalcolo di NASPI e DISCOLL per operatori di servizio civile

    Si può   far domanda  per il conguaglio di quanto non ricevuto  nelle indennità percepite in passato, alle  Strutture territorialmente competenti.

    La riliquidazione della prestazione su istanza di parte si applica  retroattivamente  solo con ii limiti seguenti 

    •  rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato 
    • per la NASPI nel termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 oppure entro il termine di  prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 v messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018 o 
    • per la DIS coll ,  nel termine ordinario di dieci anni.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare: guida e tabelle 2021-22

     Con il messaggio n. 2331 del 17.6.2021 INPS ha pubblicato le tabelle relative all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno alle diverse tipologie di nuclei 

    Inoltre, le note di cui alle tabelle  riferite ai nuclei con figli, sono state integrate per tenere conto delle maggiorazioni introdotte dal  decreto-legge n. 79/2021.

    Presentazione della domanda  per luglio 2021-giugno 2022

    L'istituto comunica anche che la piattaforma  per le domande è attiva  Quindi  i lavoratori dipendenti del settore privato possono inoltrare la domanda telematica per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, utilizzando la modalità già indicata nella circolare n. 45/2019, 

    Ulteriori indicazioni operative, con particolare riferimento alle nuove maggiorazioni  saranno oggetto di apposita circolare di prossima emanazione.

    Rivediamo di seguito tutte le principali indicazioni sulla disciplina degli assegni per il nucleo familiare, chi ha diritto, come si ottiene, come di definisce il nucleo familiare

    Assegno nucleo familiare cos'è

    L’assegno per il nucleo familiare è una prestazione a sostegno del reddito con lo scopo di aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente  con reddito basso (al di sotto di determinati limiti stabiliti ogni anno con decreto ).

    L’assegno spetta in misura diversa in relazione al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. Più alto è il numero dei componenti del nucleo familiare, tanto più alto  sarà l’importo del trattamento.

    Possono percepire l’assegno:

    • lavoratori dipendenti in attività;
    • disoccupati indennizzati;
    • lavoratori in regime di cassa integrazione;
    • lavoratori in mobilità;
    • lavoratori assenti per malattia o maternità;
    • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
    • lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
    • pensionati ex lavoratori dipendenti;
    • soci di cooperative;
    • lavoratori assunti a tempo parziale.

    Sono esclusi:

    • piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
    • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
    • pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

    (Per queste categorie si applica invece la disciplina sugli "assegni familiari" gestiti direttamente dall'INPS oppure la maggiorazione delle pensioni).

    Gli importi e i livelli di reddito per avere diritto all'assegno per il nucleo familiare sono comunicati ogni anno dall'INPS. 

    Aumenti ANF da  luglio  2021 

    Si segnala che il decreto legge  sull'ssegno Unico per i figli n.79-2021  ha previsto che: " a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili in vigore dell’assegno per il nucleo familiare 

    • per i nuclei familiari fino a due figli sono maggiorati di euro 37,5 per ciascun figlio, 
    • per i nuclei familiari di almeno tre figli gli importi sono maggiorati di 55 euro per ciascun figlio".

    Come detto, l'INPS  ha annunciato una circolare specifica  in materia entro il mese di giugno 2021.

    ANF: tabelle 2021-2022 – Quale reddito – Istruzioni in caso di CIG COVID 19

    Come detto il pagamento dell’assegno è collegato al reddito familiare. Cio significa che il reddito da considerare  è quello di tutte le persone che compongono il nucleo familiare  (sulla composizione del nucleo vedi il paragrafo sotto). Il reddito così individuato ha valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo.

    I redditi da prendere in considerazione sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

    L’Inps chiarisce che sono esclusi:

    • i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
    • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
    • le rendite vitalizie erogate dall'Inail;
    • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

    Gli importi per il 2018-2019 sono stati comunicati con la circolare INPS N. 68 2018, ed entrati in vigore dal 1.7.2018

     Gli importi per il 2019-2020 sono stati comunicati con la circolare INPS N. 66 2019 ed entrati in vigore il 1 luglio 2019 . 

    Gli importi per il 2020-2021 sono stati comunicati con la circolare INPS 60 2020  entrati  in vigore il 1 luglio 2020.

    Gli importi per il 2021-2022:  le relative tabelle ANF  aggiornate in formato excel sono allegate in fondo a questo articolo. Come detto si attendono istruzioni per l'aumento istituito dal recente decreto legge sull'Assegno UNICO Universale ( ancora in bozza).

    Nel messaggio  n.833 del 26.2.2021 ,INPS ha illustrato le istruzioni specifiche per i periodi in cui sono riconosciute prestazioni sostitutive della retribuzione a causa della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori dei trattamenti di integrazione, come:

    • cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO),
    • straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), 
    • assegno ordinario (ASO), 
    • cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), 
    • indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) .

    Richiesta ANF direttamente all’INPS

    La domanda per l'ANF va  presentata per ogni anno in cui si ha diritto. Fino al 31. 3 2019  andava indirizzata al datore di lavoro con Modello ANF/DIP cartaceo.

     Dal  1° aprile 2019  anche le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende  private  non agricole   possono essere presentate direttamente all’INPS, solo in modalità telematica .Lo ha comunicato l'INPS con la circolare  n. 45 del 22 marzo 2019In caso di variazioni  che comportino un aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve  invece presentare la domanda  telematica di variazione utilizzando ancora la procedura “ANF DIP”.  

    E' rimasto invariato anche  l'obbligo di richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria , nei casi previsti (ad es. per variazioni nel nucleo familiare ).  Il cittadino non riceve piu  il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”),  ma solo eventualmente quello di  rigetto (modello “ANF58”).

     Le nuove modalità di compilazione del flusso Uniemens  per i datori di lavoro sono state comunicate con il messaggio INPS   n.1777 del 8 maggio 2019. 

    La domanda di assegno per il nucleo familiare dunque, puo essere presentata dal lavoratore all’INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

    • WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). I
    • Patronati  e intermediari dell'istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN;
    • Datore di lavoro, previa delega del lavoratore e dei suoi familiari o direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati ( es. consulenti del lavoro).

    Nel Messaggio 4583 del 6 dicembre 2019 sono state fornite ai datori di lavoro le istruzioni operative  sia sulla trasmissione delle domande che sulle nuove funzioni della  Utility di controllo.

    Il pagamento dell’assegno può essere effettuato:

    • direttamente dal datore di lavoro, per conto dell'Inps, ai lavoratori dipendenti in attività, in  BUSTA PAGA
    • direttamente dall'Inps, nei casi previsti, tramite bonifico presso ufficio postale o  mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.

    Nucleo familiare ai fini degli assegni: le regole

    Come detto gli Anf spettano in riferimento al reddito del nucleo familiare.  Ma come va  considerato  il nucleo familiare?

    Secondo quanto chiarito dall’INPS, questo può essere composto, oltre che dal  richiedente lavoratore o titolare della pensione, da: 

    • il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
    • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
    • i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione (Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro);
    • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", ovvero di nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
    • i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.

    Previa autorizzazione possono inoltre essere inclusi anche i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente.

    ATTENZIONE: Il meccanismo per cui, in caso di separazione legale dei coniugi, l'assegno familiare spetta al coniuge cui sono stati affidati i figli e si calcola sul reddito del suo nucleo familiare, si ha anche qualora sia l'ex coniuge, in base alla sua posizione lavorativa, ad essere titolare dell'assegno (Cass. civ., Sez. lavoro, 09/09/2003, n. 13200). Inoltre, l'art. 211 della L. 151/1975 stabilisce che il coniuge affidatario dei figli ha diritto in ogni caso a percepire l' assegno per il nucleo familiare sia  attraverso il suo  rapporto di lavoro, sia  per il tramite dell'altro coniuge, non affidatario. Lo ha confermato la Cassazione a sezioni Unite e anche la recente sentenza di Cassazione  del  11 maggio 2017, n. 11569.

    L’INPS chiarisce che, nel caso  il pagamento degli ANF sia a carico del datore di lavoro, puo essere necessaria una specifica autorizzazione nei casi in cui:

    • venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.)
    • possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.)
    • applicare l’aumento dei livelli reddituali (nuclei monoparentali, nuclei che comprendono familiari inabili  al  lavoro)
    • nei casi in cui il coniuge non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP.

    Solo dopo la  verifica da parte dell’istituto viene rilasciato dall’ente il modello  ANF43, che l’utente dovrà allegare alla domanda presentata al datore di lavoro.

    Esempi di assegni per il nucleo familiare – Come consultare le tabelle

    Per la consultazione delle tabelle ANF va tenuto presente che sono differenziate per tipologia  di  nucleo familiare ( con due genitori, con un solo genitore, con componenti inabili, solo di orfani o solo con persone disabili , senza figli ecc) . In ciascuna sono indicati gli scaglioni di reddito da un minimo di 14.541,59 fino ad un massimo di 100.395,05€.

    Le  TABELLE ANF   sono differenziate  per tipologia di composizione familiare, come segue:

    Tab.11

     Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

    Tab.12  

    Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.

    Tab.13

     Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.

    Tab.14

     Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

    Tab.15

     Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.

    Tab.16

    Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.

    Tab.19

     Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.

    Tab.20a

     Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).

    Tab.20b

    Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) – (*) Richiedente celibenubile, separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

    Tab.21a

    Nuclei senza figli, con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).

    Tab.21b

     Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).

    Tab.21c

     Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile). (*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.

    Tab.21d

     Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote ( in cui solo il richiedente sia inabile). (*) Richiedente celibenubile, separatoa, divorziatoa, vedovoa, abbandonatoa, stranieroa con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

    Bisogna dunque prendere a riferimento la tabella che decrive la composizione della propria famiglia e successivamente individuare  il  proprio reddito,  all'interno del giusto  scaglione,  ad esempio un reddito di 16.000 € è indicato nel rigo  "da 15.937,59 – a 16.053,92", incrociandolo con la colonna in cui è indicato il numero di componenti della famiglia (ad es. 4 per il caso di  2 genitori e 2 figli)

    1- ESEMPIO FAMIGLIA DUE GENITORI DUE FIGLI (almeno un minore) con reddito annuo pari a 17.000€  = l'assegno mensile è di  234,50€ (tab.11)

    2- ESEMPIO FAMIGLIA  MONOPARENTALE con un figlio minore, con reddito annuo pari a 14.000€ = l'assegno mensile è di  137,50 (tab. 12)

    3- ESEMPIO FAMIGLIA DUE GENITORI 2 FIGLI (almeno un minore) +  1 COMPONENTE DISABILE con reddito annuo pari a 28,600€ = l'assegno mensile è pari a 310,0

    4- ESEMPIO FAMIGLIA DUE GENITORI 3 FIGLI (almeno un minore) con reddito annuo pari a 50.000 € = l'assegno mensile è pari a  144,07€(N.B. gli esempi fanno riferimento alle tabelle 2018-2019)

    Assegni familiari per gli stranieri

    Gli assegni familiari ANF sono riconosciuti anche i lavoratori stranieri extracomunitari, tranne coloro che lavorano con  contratto  stagionale.

    In particolare vengono riconosciuti  nel nucleo familiare :  

    •     solo i familiari residenti in Italia, se il paese di provenienza del lavoratore straniero non ha con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia;
    •     anche i familiari residenti all’estero,  se esiste una convenzione in materia, tra il paese di provenienza e l'Italia 
    •     anche i familiari residenti all’estero   se  il lavoratore, pur proveniente da un paese non convenzionato con l’Italia, ha  la residenza legale in Italia e sia stato       assicurato già in altri due stati UE.
    Allegati: