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In arrivo il DL fiscale a fine maggio: le novità
È prevista per la fine di maggio l’emanazione di un Decreto Legge fiscale che si occuperà di emanare alcuni correttivi ad alcune norme tributarie previste dalla Legge di bilancio 2025 e dalla riforma fiscale; al tempo stesso è previsto lo slittamento dell’entrata in vigore di alcune norme.
Tracciabilità spese di trasferta
La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta da rimborsare ai dipendenti, di solito riconducibili a spese di trasporto e spese di vitto.
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, se le spese di trasferta sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili l’importo non costituisce reddito per il dipendente, ma costituisce un onore deducibile per l’impresa che l’ha sostenuto.
Diversamente, nel caso in cui il pagamento avvenga in contanti, l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il dipendente e onere indeducibile per l’impresa.
La misura, che ha finalità antielusiva, alla fine si rivela particolarmente gravosa per l’impresa, nel caso in cui questa non possa dimostrare il pagamento con modalità tracciate, per evidenti motivazioni.
La finalità antielusiva non riguarda tanto le imprese e i lavoratori che sostengono questi costi, piuttosto mira a coloro che incassano i pagamenti, che non sempre dichiarano questi ricavi.
Alla luce proprio di questo punto, pare che il governo abbia intenzione di limitare la portata dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, lasciando quindi escluse dall’obbligo le spese di trasferta all’estero.
Cessione opere d’arte
L’attuale normativa IVA sulla cessione di opere d’arte prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, con le sole eccezioni delle cessioni effettuate direttamente dall’autore dell’opera (o dai suoi eredi) e delle importazioni dall’estero, che godono di una aliquota agevolata del 10%.
La Direttiva UE numero 542 del 2022 ha previsto la possibilità per gli stati membri, a partire dal giorno 1 gennaio 2025, di inserire tra i beni soggetti ad aliquota ridotta anche gli oggetti d’arte e di antiquariato.
Francia e Germania si sono già mosse, prevedendo dal giorno 1 gennaio 2025 delle aliquote agevolate, rispettivamente il 5,5% e il 7%; ed altri paesi, come il Lussemburgo, si stanno muovendo nella medesima direzione.
In occasione della Legge 111/2023, la delega ad effettuare la riforma fiscale, il governo aveva già previsto l’intenzione di intervenire anche in questo settore, ma per ragioni di onerosità della modifica l’intervento non si è poi concretizzato.
Sembra adesso che con il Decreto Legge fiscale la riduzione dell’aliquota IVA troverà davvero applicazione, con ogni probabilità nella misura del 5%, a partire dalla seconda metà dell’anno, in quanto la misura sembra rappresentare una necessità per non fare perdere all’Italia competitività a livello internazionale nel mercato dell’arte e dell’antiquariato.
Contestualmente, in applicazione alla delega sulla riforma fiscale, per la cui attuazione c’è tempo tutto il 2025, è possibile che il legislatore intervenga anche per modificare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di questa tipologia di beni.
Rinvio sugar tax
Sul fronte dei rinvii, tra le varie possibilità, pare certo l’ennesimo slittamento della sugar tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2025, ma che, con ogni probabilità, sarà rinviata al 1° gennaio 2026.
Questa imposta viene rinviata periodicamente fin dalla sua introduzione avvenuta con la Legge di bilancio 2020.
La motivazione dell’ennesimo rinvio dovrebbe essere quella di non voler incidere sul costo dei prodotti alimentari che utilizzano come ingrediente principale lo zucchero; questa logica tuttavia trascura il fatto che un aumento del prezzo di questi prodotti farebbe risultare più competitivi quei generi alimentari, più sani, che non si basano su questo ingrediente, fatto che migliorerebbe le prospettive della salute della popolazione.
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Imballaggi: nuove regole UE dal 2026
Ecocamere ha commentato la pubblicazione avvenuta in data 22 gennaio 2025 del Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.
Ricordiamo che Ecocomere è un progetto gestito da Ecocerved, società consortile del sistema delle Camere di Commercio italiane che svolge le attività utili alle CCIAA, per adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria e, a tal fine, progetta, sviluppa, avvia e gestisce sistemi informativi.
Ecocerved ha un ruolo di interfaccia tra mercato e Pubblica Amministrazione, che consente di porsi come snodo tra i due mondi e di estendere, anche al settore ambientale, la storica esperienza delle Camere di Commercio nell’erogazione di servizi alle imprese e nella regolamentazione dei mercati.
Imballaggi: nuove regole UE dal 2026
Il provvedimento in vigore, come evidenziato dall'art 2 riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.
Viene precisato che i principali obiettivi delle nuove disposizioni sono:
- ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
- garantire la sostenibilità degli imballaggi;
- disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
- favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio
Il Regolamento, attraverso nuovi adempimenti per i soggetti della filiera e per gli operatori economici contenute negli articoli da 5 a12, persegue la finalità di assicurare la sostenibilità degli imballaggi, tra questi :
- prescrizioni di sostenibilità;
- prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
- procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
- presenza di sostanze chimiche (PFAS);
- contenuto minimo di riciclato;
- condizioni per garantire il riuso;
- appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili
Imballaggi: obbligo graduale dal 26 agosto 2026
Con le nuove norme, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi.
Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.
Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione.
Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di raccolta.
Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto.
Gli Stati membri, a certe condizioni indicate dalle norme, possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti.
Si rimanda alla normativa di riferimento per ulteriori approfondimenti.
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Tassa di 5 euro sulle sigarette: ipotesi al vaglio per la manovra 2025
L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha presentato in Senato la campagna ’SOStenereSSN’, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità per allertare sui numeri dei tumori da fumo.
Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, annuncia emendamenti contro il fumo nella Manovra 2025.
Vediamo di cosa si tratta.
Leggi anche Legge di Bilancio 2025: le anticipazioni.
Tassa di scopo sulle sigarette: è allarme di Aiom sui numeri dei tumori
Come spiegato durante la conferenza dal presidente di Aiom Perrone, "il fumo è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, pari a 40mila nuove diagnosi nel 2023. Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo sulle sigarette. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie"
La Vicepresidente Castellone, replica all'appello annunciando in manovra finanziaria, di prossima approvazione, un emendamento in proposito.
Si potrebbe già prevedere una norma n merito nel Decreto contro le violenze ai sanitari appena arrivato al Senato. La Castellone ha anche specificato che ci sarebbe una terza strada per approvare la Tassa di scopo sulle sigarette, specificando che: "Ho proposto pure di utilizzare la possibilità che oggi c’è, grazie ad un cambio di regolamento del Senato, che prevede che se ci sono proposte di iniziativa popolare che raccolgono 50mila firme, queste vengano discusse in Aula al Senato entro tre mesi dalla data in cui sono depositate. Possiamo coinvolgere i cittadini su questo argomento».
La tassa di scopo sul tabacco ha riscosso anche l'appoggio del Pd che auspica un accordo per questa misura.
Peraltro, non è vero che Italia le sigarette costino "troppo" anzi, secondo i dati pubblicati da Ilsole24ore i prezzi delle sigarette italiane sarebbero tra i più bassi, in particolare risulterebbe che nel 2021 i prezzi sarebbero:
- in Italia circa 6 euro a pacchetto,
- in Inghilterra 12 euro a pacchetto,
- in Francia 9 euro a pacchetto,
- in Romania 8,euro a pacchetto,
- in Olanda 6,90 euro a pacchetto,
- in Polonia e Germania 6,46 euro a pacchetto,
- in Spagna 5,54 euro a pacchetto.
Nel 2024 lo stesso studio ha evidenziato che un pacchetto di sigarette dei maggiori marchi in Italia ha costo 6,20 euro contro 12,50 euro della Francia.
Vedremo se la Legge di Bilancio 2025 conterrà anche la promessa tassa di scopo sulle sigarette.
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I servizi delle Entrate per i contribuenti: guida aggiornata a luglio
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 18 luglio, la nuova guida con tutti i servizi che mette a disposizione per i contribuenti.
Il documento di circa 65 pagine contiene indicazioni pratiche sulle seguenti tematiche:
- conoscere il sito delle Entrate,
- come usare i servizi dell'Agenzia,
- delegare persone di fiducia per l'accesso,
- come richiedere codice fiscale e partita IVA,
- come gestire atti e contratti di locazione,
- i rimborsi fiscali,
- le dichiarazioni dei redditi,
- i certificati,
- i dati sugli immobili,
- i servizi per gli intermediari.
L'agenzia specifica anche che, chi non ha dimestichezza con il PC, può utilizzare i canali tradizionali:
- ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).
- e c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.
Vediamo in dettaglio come gli intermediari possono accreditarsi presso le Entrate per agire per conto dei propri clienti.
Abilitare un intermediario per parlare col Fisco in vece del Cliente
Gli intermediari fiscali quali:
- professionisti, società, associazioni e enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).
- che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti,
- devono richiedere l’abilitazione al servizio Entratel.
A tal fine, occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia.
Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale.
Attenzione, i documenti devono essere presentati:
- personalmente, previo appuntamento
- oppure possono essere inviati via PEC.
Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’ufficio rilascia all’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “busta virtuale”.
Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente.
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Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?
Il MEF Ministero delle Finanze ha fornito alcune risposte a dubbi sui rimborsi fiscali, in particolare, vengono fornite alcune informazioni riguardanti i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle entrate e sulle modalità di pagamento dei rimborsi e di riscossione degli assegni emessi in favore dei contribuenti.
Un contribuente domandava come ottenere il rimborso da parte delle Entrate, se non si possiede un conto corrente bancario nè postale e il MEF ha replicato quanto segue.Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?
Qualora il contribuente non sia titolare di un conto corrente e per qualsiasi motivo non possa incassare l’assegno, trascorsi 60 gg. dalla data della sua emissione (stampata sullo stesso assegno), termine oltre il quale non può essere più riscosso, il rimborso sarà automaticamente assegnato all’ufficio territoriale dell’Agenzia affinché siano appurate le cause della mancata riscossione e venga effettuata la nuova erogazione. Quindi, l’interessato non deve presentare alcuna istanza.
Nel caso in cui anche il secondo tentativo di pagamento non vada a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.
Analogamente, è necessario segnalare all’ufficio territoriale dell’Agenzia qualunque anomalia che venisse riscontrata, come, ad esempio, inesattezze dell’intestazione dell’assegno o dell’indirizzo in cui è avvenuto il recapito.
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Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti
Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.
Vediamo gli interventi per:
- Contributi per beni mobili,
- Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.
Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili
Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario, ai sensi del comma 6-ter, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di:
- 3.200 euro per il vano adibito a cucina,
- nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani,
- fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.
I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.
Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative
Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:
- a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.
- inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies.
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Fondo promozione lettura: domande entro il 3 maggio
Viene pubblicato in GU n 71 del 25 marzo il comunicato del Ministero della Cultura per il Fondo promozione della lettura 2024.
In particolare, sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante "disciplina per l'assegnazione delle risorse per l'anno 2024" a valere sul Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e biblioteche scolastiche.
Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12,00 del 3 aprile 2024 alle ore 12,00 del 3 maggio 2024, secondo le modalità previste dal decreto, vediamo le regole.
Fondo promozione lettura 2024: a chi spettano i contributi
Il decreto del 15.03.2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, pubblicato sul sito della Cultura specifica che i contributi spettano ai seguenti beneficiari:
- Sistemi bibliotecari,
- Biblioteche scolastiche ,
come di seguito definiti.
Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.
Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione
della domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web.
L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.
Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.
Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.
Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.
I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.
Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.
Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.
Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essiequiparati.
Fondo promozione lettura 2024: presenta la domanda
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link:
L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024.
L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico.
La procedura di registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.
Attenzione al fatto che a breve verranno pubblicate le Linee Guida aggiornate e una sezione dedicata alle FAQ.
Richieste e comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo PEC:
Per informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi forniti dallo stesso Ministero:
Dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, [email protected]
Sig. Marco D’Angelo, tel. 06 67235074, [email protected]
Dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, [email protected]