• Attualità

    In arrivo il DL fiscale a fine maggio: le novità

    È prevista per la fine di maggio l’emanazione di un Decreto Legge fiscale che si occuperà di emanare alcuni correttivi ad alcune norme tributarie previste dalla Legge di bilancio 2025 e dalla riforma fiscale; al tempo stesso è previsto lo slittamento dell’entrata in vigore di alcune norme.

    Tracciabilità spese di trasferta

    La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta da rimborsare ai dipendenti, di solito riconducibili a spese di trasporto e spese di vitto.

    Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, se le spese di trasferta sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili l’importo non costituisce reddito per il dipendente, ma costituisce un onore deducibile per l’impresa che l’ha sostenuto.

    Diversamente, nel caso in cui il pagamento avvenga in contanti, l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il dipendente e onere indeducibile per l’impresa.

    La misura, che ha finalità antielusiva, alla fine si rivela particolarmente gravosa per l’impresa, nel caso in cui questa non possa dimostrare il pagamento con modalità tracciate, per evidenti motivazioni.

    La finalità antielusiva non riguarda tanto le imprese e i lavoratori che sostengono questi costi, piuttosto mira a coloro che incassano i pagamenti, che non sempre dichiarano questi ricavi.

    Alla luce proprio di questo punto, pare che il governo abbia intenzione di limitare la portata dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, lasciando quindi escluse dall’obbligo le spese di trasferta all’estero.

    Cessione opere d’arte

    L’attuale normativa IVA sulla cessione di opere d’arte prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, con le sole eccezioni delle cessioni effettuate direttamente dall’autore dell’opera (o dai suoi eredi) e delle importazioni dall’estero, che godono di una aliquota agevolata del 10%.

    La Direttiva UE numero 542 del 2022 ha previsto la possibilità per gli stati membri, a partire dal giorno 1 gennaio 2025, di inserire tra i beni soggetti ad aliquota ridotta anche gli oggetti d’arte e di antiquariato.

    Francia e Germania si sono già mosse, prevedendo dal giorno 1 gennaio 2025 delle aliquote agevolate, rispettivamente il 5,5% e il 7%; ed altri paesi, come il Lussemburgo, si stanno muovendo nella medesima direzione.

    In occasione della Legge 111/2023, la delega ad effettuare la riforma fiscale, il governo aveva già previsto l’intenzione di intervenire anche in questo settore, ma per ragioni di onerosità della modifica l’intervento non si è poi concretizzato.

    Sembra adesso che con il Decreto Legge fiscale la riduzione dell’aliquota IVA troverà davvero applicazione, con ogni probabilità nella misura del 5%, a partire dalla seconda metà dell’anno, in quanto la misura sembra rappresentare una necessità per non fare perdere all’Italia competitività a livello internazionale nel mercato dell’arte e dell’antiquariato.

    Contestualmente, in applicazione alla delega sulla riforma fiscale, per la cui attuazione c’è tempo tutto il 2025, è possibile che il legislatore intervenga anche per modificare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di questa tipologia di beni.

    Rinvio sugar tax

    Sul fronte dei rinvii, tra le varie possibilità, pare certo l’ennesimo slittamento della sugar tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2025, ma che, con ogni probabilità, sarà rinviata al 1° gennaio 2026.

    Questa imposta viene rinviata periodicamente fin dalla sua introduzione avvenuta con la Legge di bilancio 2020.

    La motivazione dell’ennesimo rinvio dovrebbe essere quella di non voler incidere sul costo dei prodotti alimentari che utilizzano come ingrediente principale lo zucchero; questa logica tuttavia trascura il fatto che un aumento del prezzo di questi prodotti farebbe risultare più competitivi quei generi alimentari, più sani, che non si basano su questo ingrediente, fatto che migliorerebbe le prospettive della salute della popolazione.

  • Attualità

    Tassa di 5 euro sulle sigarette: ipotesi al vaglio per la manovra 2025

    L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha presentato in Senato la campagna ’SOStenereSSN’, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità per allertare sui numeri dei tumori da fumo.

    Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, annuncia emendamenti contro il fumo nella Manovra 2025.

    Vediamo di cosa si tratta.

    Leggi anche Legge di Bilancio 2025: le anticipazioni.

    Tassa di scopo sulle sigarette: è allarme di Aiom sui numeri dei tumori

    Come spiegato durante la conferenza dal presidente di Aiom Perrone, "il fumo è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, pari a 40mila nuove diagnosi nel 2023. Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo sulle sigarette. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie"

    La Vicepresidente Castellone, replica all'appello annunciando in manovra finanziaria, di prossima approvazione, un emendamento in proposito.

    Si potrebbe già prevedere una norma n merito nel Decreto contro le violenze ai sanitari appena arrivato al Senato. La Castellone ha anche specificato che ci sarebbe una terza strada per approvare la Tassa di scopo sulle sigarette, specificando che: "Ho proposto pure di utilizzare la possibilità che oggi c’è, grazie ad un cambio di regolamento del Senato, che prevede che se ci sono proposte di iniziativa popolare che raccolgono 50mila firme, queste vengano discusse in Aula al Senato entro tre mesi dalla data in cui sono depositate. Possiamo coinvolgere i cittadini su questo argomento». 

    La tassa di scopo sul tabacco ha riscosso anche l'appoggio del Pd che auspica un accordo per questa misura. 

    Peraltro, non è vero che Italia le sigarette costino "troppo" anzi, secondo i dati pubblicati da Ilsole24ore i prezzi delle sigarette italiane sarebbero tra i più bassi, in particolare risulterebbe che nel 2021 i prezzi sarebbero:

    • in Italia circa 6 euro a pacchetto,
    • in Inghilterra 12 euro a pacchetto,
    • in Francia 9 euro a pacchetto,
    • in Romania 8,euro a pacchetto,
    • in Olanda 6,90 euro a pacchetto, 
    • in Polonia e Germania 6,46 euro a pacchetto,
    • in Spagna  5,54 euro a pacchetto.

    Nel 2024 lo stesso studio ha evidenziato che un pacchetto di sigarette dei maggiori marchi in Italia ha costo 6,20 euro contro 12,50 euro della Francia.

    Vedremo se la Legge di Bilancio 2025 conterrà anche la promessa tassa di scopo sulle sigarette.

  • Attualità

    I servizi delle Entrate per i contribuenti: guida aggiornata a luglio

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in data 18 luglio, la nuova guida con tutti i servizi che mette a disposizione per i contribuenti.

    Il documento di circa 65 pagine contiene indicazioni pratiche sulle seguenti tematiche:

    • conoscere il sito delle Entrate,
    • come usare i servizi dell'Agenzia,
    • delegare persone di fiducia per l'accesso,
    • come richiedere codice fiscale e partita IVA,
    • come gestire atti e contratti di locazione,
    • i rimborsi fiscali,
    • le dichiarazioni dei redditi,
    • i certificati,
    • i dati sugli immobili,
    • i servizi per gli intermediari.

    L'agenzia specifica anche che, chi non ha dimestichezza con il PC, può utilizzare i canali tradizionali: 

    • ad esempio il telefono, chiamando l’Agenzia delle Entrate ai numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall’estero).
    • e c’è sempre la possibilità di delegare una persona di fiducia.

    Vediamo in dettaglio come gli intermediari possono accreditarsi presso le Entrate per agire per conto dei propri clienti.

    Abilitare un intermediario per parlare col Fisco in vece del Cliente

    Gli intermediari fiscali quali:

    • professionisti, società, associazioni e enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).
    • che possono agire come intermediari per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti, 
    • devono richiedere l’abilitazione al servizio Entratel. 

    A tal fine, occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando il servizio accessibile senza registrazione sul sito web dell’Agenzia.

    Il servizio guida l’utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale. 

    Attenzione, i documenti devono essere presentati:

    • personalmente, previo appuntamento 
    • oppure possono essere inviati via PEC.

    Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell’abilitazione, l’ufficio rilascia all’intermediario l’attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia, tra i quali il numero della “busta virtuale”. 

    Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l’ufficio rilascia l’attestazione di abilitazione al servizio Entratel allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all’indirizzo del mittente. 

  • Attualità

    Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti

    Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.

    Vediamo gli interventi per:

    • Contributi per beni mobili,
    • Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.

    Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per  danni  ai  beni  mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi  nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili  di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario  straordinario,  ai  sensi del comma  6-ter, riconosce  un  contributo commisurato  in maniera forfetaria e sulla  base del  numero e della  tipologia  dei  vani all'interno dei quali erano ubicati i  beni mobili, nel limite di:

    • 3.200 euro per il vano  adibito a cucina,  
    • nonche' nel  limite  di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, 
    • fino ad un  importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando  il rispetto dei limiti di spesa. 

    I contributi  sono riconosciuti  al  netto degli indennizzi assicurativi eventualmente  ricevuti  dal   beneficiario in   conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

    Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono  essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili  sulla  ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

    • a) all'acquisto di aree  alternative,  già individuate  dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere  alla delocalizzazione, parziale  o  totale,  di  edifici  gravemente danneggiati  per i quali non  sia   possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili  per  la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui  è ubicato l'immobile danneggiato,  nelle  ipotesi  in  cui  tale  immobile  sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione nel medesimo luogo.
    • inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o  da  demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di  cui  al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo  quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario,  al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla  relativa  demolizione  con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

     

  • Attualità

    Concessioni balneari: proroga tecnica possibile solo fino al 31.12.24

    Con tre sentenze depositate il 20 maggio il Consiglio di Stato si esprime contro le proroghe delle concessioni balneari che di fatto violano le norme UE in materia.

    Inoltre, accetta proroghe tecniche solo fino al 31 dicembre 2024 a certe condizioni.

    Vediamo i dettagli delle pronunce.

    Concessioni balneari: proroga tecnica solo fino al 31.12.24 e con gare già avviate

    Con le sentenze n 4479, 4480 e 4481 il Consiglio di Stato ha risolto la spinosa questione delle concessioni balneari.

    In dettaglio le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime sono contrarie al diritto dell'Unione Europea e in particolare agli articoli 49 e 56 del TFUE e all'articolo 12 della Direttiva 2006/123/CE nota come Direttiva Bolkestein.

    Inoltre le pronunce affrontano anche il problema della proroghe per la stagione avviata, e al fine di tutelare tutti gli interessi in campo, si accoglie la possibilità di una proroga tecnica delle concessioni, solo fino al 31 dicembre 2024 e nei limiti strettamente necessari per concludere le procedure di gara.

    Secondo il Consiglio di Stato non è più procrastinabile l’indizione delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali.

    Le autorità preposte devono avviare immediatamente le procedure di gara per garantire la conformità con i principi di concorrenza stabiliti dal diritto dell'Unione Europea.

    Viene evidenziato che la proroga tecnica è consentita solo se:

    • è già stata avviata
    • o è stato deliberato 

    di indire in tempi brevissimi le gare.

    Le autorità dovranno emanare senza indugio, atti di indirizzo per avviare senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi.

  • Attualità

    Fondo promozione lettura: domande entro il 3 maggio

    Viene pubblicato in GU n 71 del 25 marzo il comunicato del Ministero della Cultura per il Fondo promozione della lettura 2024.

    In particolare, sul sito biblioteche.cultura.gov.it/it/ della Direzione  generale biblioteche e diritto d'autore è pubblicato il D.D.G. n. 221 del 15 marzo 2024 recante "disciplina per l'assegnazione delle  risorse  per l'anno 2024" a valere sul Fondo per  la promozione  della  lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio (art. 22, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito  nella  legge  21 giugno 2017, n. 96), in favore di sistemi bibliotecari e  biblioteche scolastiche.

    Le istanze potranno essere presentate a  partire dalle ore  12,00 del  3  aprile  2024  alle ore 12,00 del 3 maggio 2024, secondo le  modalità  previste  dal decreto, vediamo le regole.

    Fondo promozione lettura 2024: a chi spettano i contributi

    Il decreto del 15.03.2024 recante il bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione della lettura, pubblicato sul sito della Cultura specifica che i contributi spettano ai seguenti beneficiari:

    • Sistemi bibliotecari,
    • Biblioteche scolastiche ,

    come di seguito definiti.

    Per Sistema bibliotecario si intende una rete di biblioteche costituita per promuovere e sviluppare forme di cooperazione a livello territoriale, garantendo la condivisione di risorse e professionalità oltre che la sostenibilità ed omogeneità dei servizi erogati tra le biblioteche aderenti.

    Sono ammessi al finanziamento i Sistemi bibliotecari già costituiti ed operanti al momento della presentazione

    della domanda; l’amministrazione si riserva di verificare l’effettiva operatività dei Sistemi bibliotecari, (risorse, funzionamento, attività e servizi), anche tramite la consultazione dei relativi siti web.

    L’istanza di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente dalla biblioteca capofila di un Sistema bibliotecario che risponda alle caratteristiche di cui sopra. Ciascun Sistema bibliotecario potrà presentare una sola domanda.

    Si sottolinea che la sola adesione al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) non costituisce titolo di accesso al fondo, pertanto non possono essere considerati Sistemi bibliotecari i Poli SBN le cui biblioteche potranno essere ammesse al contributo solo nel caso in cui aderiscano ad un Sistema bibliotecario formalmente costituito come sopra descritto.

    Non sono ammessi al finanziamento Sistemi culturali e/o integrati in cui biblioteche non si configurino quali obbiettivi principali del sistema stesso. Non possono essere inoltre considerati Sistemi bibliotecari i Gruppi di lavoro costituiti allo scopo di svolgere progetti diversi e/o finanziati da altri organismi e/o in annualità precedenti.

    Il finanziamento non è inoltre destinato alla costituzione di nuovi Sistemi bibliotecari ma a progetti che ne incrementino le attività, i servizi e la rete. Non sono altresì ammesse al finanziamento singole biblioteche.

    I Sistemi bibliotecari richiedenti dovranno allegare alla domanda il documento attestante la costituzione formale del Sistema in formato pdf, firmato e datato.

    Per Biblioteche scolastiche si intendono le biblioteche degli istituti scolastici (scuole dell’infanzia e istituti di istruzione primaria, secondaria e superiore). Ciascuna istituzione scolastica, anche se dotata di più biblioteche in diversi plessi, può presentare una sola domanda per una sola biblioteca.

    Possono accedere al Fondo gli istituti di istruzione paritaria senza fini di lucro e che comunque non siano legati a società aventi fini di lucro o da queste controllate.

    Non sono ammesse al finanziamento le biblioteche facenti parte di atenei universitari o istituti ad essiequiparati.

    Fondo promozione lettura 2024: presenta la domanda

    Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in formato digitale tramite l’apposito applicativo telematico accessibile al seguente link:

    L’accesso all’applicativo sarà consentito a partire dalle ore 12:00 del 3 aprile 2024 e fino alle ore 12:00 del 3 maggio 2024.

    L’inserimento della domanda sarà consentito solo previa registrazione al suddetto applicativo informatico.

    La procedura di registrazione dovrà essere ripetuta ogni anno anche dagli utenti registrati nelle annualità precedenti.

    Attenzione al fatto che a breve verranno pubblicate le Linee Guida aggiornate e una sezione dedicata alle FAQ.

    Richieste e comunicazioni possono essere inviate all’indirizzo PEC:

    Per informazioni è possibile contattare i seguenti indirizzi forniti dallo stesso Ministero:
    Dott.ssa Michela Calisse, tel. 06 67235069, [email protected]
    Sig. Marco D’Angelo, tel. 06 67235074, [email protected]
    Dott.ssa Valentina De Martino, tel. 06 67235067, [email protected]

  • Attualità

    Rimborsi ai volontari di Protezione Civile: procedura e importo 2024

    In caso di assenze dal lavoro per attività come volontari negli enti riconosciuti dalla Protezione civile  i datori di lavoro  possono chiedere il rimborso per l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore  dipendente  secondo quanto disposto dall'art. 39 del Decreto Lgs. n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile).

     Inoltre , ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato.

    Con il decreto pubblicato in GU il 17 febbraio 2024 è stato adeguato l'importo massimo rimborsabile ai lavoratori autonomi (vedi dettagli all'ultimo paragrafo)

    Linee guida rimborso per  volontari Protezione Civile

    La Direttiva del 24 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri,  ha disciplinato  le modalità e procedure per la presentazione delle richieste:

    • delle istanze di rimborso (anche con le modalita' del credito di imposta ai sensi dell'art. 38 del DL 17 ottobre 2016, n. 189) dei datori di lavoro pubblici o privati, per gli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario e ai volontari lavoratori autonomi/liberi professionisti delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, per il mancato guadagno giornaliero,
    • nonchè per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti per le spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile.

    Al fine di dare un indirizzo unitario, le regioni, in ragione della tipologia e/o natura dell'attivita' autorizzata, nella propria autonomia istruttoria, sono invitate a seguire le linee guida adottate dal Dipartimento relativamente alle richieste di rimborso presentate dai datori di lavoro, dai lavoratori autonomi/liberi professionisti e dalle organizzazioni di volontariato .

    A tale scopo è stato predisposto un allegato tecnico, parte integrante della direttiva, contenente le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso. 

    Rimborsi ai datori di lavoro per dipendenti occupati come volontari

    Il datore di lavoro può chiedere il rimborso degli oneri versati a favore di propri dipendenti, tramite il modello in allegato alla Circolare del Capo Dipartimento del 25 gennaio 2019 (All.1) che deve essere compilato in ogni sua parte. Qualora l'autorizzazione al rimborso spese sia predisposta dal Dipartimento della protezione civile, le richieste di rimborso  vanno inoltrate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo [email protected] allegando:

    • l’attestato nominativo di partecipazione del volontario/dipendente
    • l’attivazione per l’attività in questione
    • la copia del documento di identità del legale rappresentante dell’Azienda che firma l’istanza di rimborso.

    Inoltre, la richiesta dovrà:

    • essere formulata, su carta intestata della ditta/società, quale “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 Dpr n. 445/2000)”, per ogni singolo evento e può comprendere più di un nominativo e firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell’Azienda della quale deve essere riportata la denominazione completa, con indicazione di codice fiscale e partita Iva, telefono e indirizzo e-mail
    • specificare il nominativo del dipendente/i e il periodo/i per il quale si richiede il rimborso con le date di inizio e fine servizio come riportato nell’attestato di partecipazione
    • specificare le modalità per l’accredito del rimborso, come previsto nell’allegato 1
    • contenere il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.

    Si ricorda infine che:

    1.  il rimborso  può essere effettuato tramite versamento o essere riconosciuto come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, con il codice tributo 6898.
    2.  la domanda di rimborso entro 2 (due) anni successivi alla conclusione dell’intervento o dell’attività.

    Adeguamento rimborso lavoratori autonomi 2024

     A seguito della nota Istat prot. 6210 del 31 marzo 2023 che ha indicato una variazione percentuale  dell'indice dei prezzi del 16,7% per  il periodo da gennaio 2018 a febbraio 2023,  il dipartimento per la protezione civile ha emanato  il decreto 22.9. 2023,  pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17 febbraio 2024 ,  che adegua l 'importo massimo di rimborso per mancato guadagno    a  120,55 euro giornalieri. 

    Allegati: