• Attualità

    Passaporto presso Poste: tutte le regole per richiederlo

    Il passaporto può essere rinnovato o richiesto anche negli uffici postali. Secondo gli accordi (stipulati in data 28 febbraio 2024) tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane il servizio, partito inizialmente in via sperimentale nel piccolo comune di San Pietro in Casale (Bo) è estato esteso a molti altri comuni del territorio Italiano.

    Ricordiamo che con il Decreto 3 luglio 2024 rubricato “Determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postali” sono stati definiti gli importi da corrispondere.

    Tale onere è fissato da Poste Italiane S.p.a. in euro 14,20 IVA inclusa, fermo restando il pagamento degli oneri dovuti per legge.

    Oltre al costo su indicato infatti ai fini del rilascio del passaporto devono essere considerati il pagamento degli oneri dovuti per legge:

    • il bollettino per il passaporto ordinario 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto attraverso un bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico" e 
    • una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie.

    per un totale di 130,20 euro.

    Passaporto presso Poste: come fare

    Il servizio di rinnovo e rilascio passaporti presso Poste è attivo in molti comuni italiani.

    Per verificare se è presente nel proprio comune cliccare qui. 

    Il servizio per il rilascio del passaporto prevede che per richiederlo si debba consegnare all’operatore dell’ufficio postale:

    • un documento di identità valido, 
    • il codice fiscale, 
    • due fotografie una delle quali autenticata, 
    • e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.

    Invece per il rinnovo del passaporto sarà necessario consegnare all'ufficio postale:

    • oltre ai documenti su indicati,
    • anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. 

    Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), ritirando il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento in caso di rinnovo, e invierà poi tutta la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

    Ricordiamo che il servizio di cui si tratta rientra nel progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Mimit con Poste Italiane nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, che tra le altre iniziative prevede la creazione di “sportelli unici” di prossimità nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale.

    Con l’avvenuta stipula di Convenzioni di servizio con l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono attivi presso gli Uffici Polis i servizi relativi al rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, dei certificati previdenziali e di alcuni servizi giudiziari. 

    I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self-service.

  • Attualità

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi

    L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e  dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti  privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

    Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: l’ordinanza con le regole dei contributi

    In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri,  le  modalita'  e  i termini per l'erogazione dei contributi di  cui all'art.  20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2023 n. 100 ai  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive  e  ai  soggetti esercenti attivita' sociali,  economiche  e  produttive,  secondo  le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Il Commissario straordinario,  in  esito  all'istruttoria  e  al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le  modalità definiti dalle ordinanze:

    • n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023  (per  le  imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e  produttive ovvero agricole)
    • n. 14/2023  in  data  3  novembre  2023  (per  gli immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative  pertinenze)  – come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in  data  22  aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12  agosto  2024

    puo'  provvedere  alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:

    • euro 20.000 (ventimila), se  destinati  a  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
    • euro 40.000 (quarantamila), se  destinati  a  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive.

    I  contributi  concessi  con  la  modalità  del  finanziamento agevolato non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: modalità di erogazone dei contributi

    Con l'art 3 rubricato Modalità di  erogazione dei  contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte  di concessione dei contributi dai  comuni  territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica,  che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma  2, alla  presente ordinanza,  conclude  il  proprio  procedimento  con l'adozione del decreto di concessione del  contributo,  al  netto  di eventuali  indennizzi  o  contributi  gia'  percepiti,  definendo  se l'erogazione  avverra'  secondo  la   modalità del   finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
    L'erogazione del  contributo da   parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento  agevolato potrà avvenire, per  mezzo della  piattaforma informatica  all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:

    • erogazione per stati di avanzamento,  nel  numero  massimo  di  4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico  incaricato  e debitamente  comprovati  da documentazioni  di  spesa   e   relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute;
    • erogazione in un'unica soluzione, qualora  gli  interventi  siano stati  già interamente  realizzati,  dietro   presentazione   della documentazione di spesa ed eventuali  quietanze  di  pagamento  delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.

    Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario  del contributo, con  l'accreditamento  delle  somme  sul  conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla  convenzione tra Cassa depositi e  prestiti  e l'Associazione bancaria  italiana citata, dal quale  l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici  esclusivamente  nei  confronti  dei seguenti soggetti destinatari:

    • i    creditori    del    beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
    • il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
    • l'Istituto  di credito, nel  caso  in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.

     In caso di  accesso ai  finanziamenti  agevolati,  in  capo  al soggetto beneficiario  del  contributo  concesso  matura  un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di  credito,  da  portare  in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto  dalla convenzione stipulata tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  (CDP)  e l'Associazione bancaria  italiana (ABI)  in  data  24  giugno  2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.

    Le  richieste  di  erogazione  dei   contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita'  disponibile sulla   piattaforma   informativa   regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito  convenzionato  tra  quelli  presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa  depositi  e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di  concessione  del contributo.

    Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere  sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul  conto corrente vincolato intestato  al 

    oggetto  beneficiario.  

    Il  citato conto corrente vincolato potra' essere aperto  presso  l'istituto  di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del  decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario  e  dovra' essere  comunicato  tramite apposita modalità sulla  piattaforma  informatica,  all'uopo   implementata, mediante la compilazione:

    • per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente  ordinanza  a  seconda  che  il  beneficiario  sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa;
    • per l'erogazione dei SAL ovvero del  saldo  in  unica  soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre  2023  (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza  n.  14  in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).

    Sul  conto  corrente  vincolato potranno essere  accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste  dalla presente ordinanza e potranno essere  disposti  pagamenti  unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati  al  comma  3  del presente articolo.

    Il beneficiario può richiedere, dopo la  concessione  da  parte del Commissario o anteriormente alla presentazione  del primo  stato avanzamento  lavori, l'erogazione  di  un anticipo fino  al   50% dell'importo ammesso a contributo, mediante  la  compilazione  degli allegati  «A» «B» alla  presente ordinanza.

    L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:

    • alla  concessione  del  contributo  da  parte del Commissario straordinario;
    • all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme  richieste,  comprensive  della documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   da   parte   del beneficiario  al  soggetto  garante.  La  fideiussione  puo'   essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  intermediari  autorizzati dalla  Banca  d'Italia   a   prestare   garanzie a  favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto  beneficiario,  nei  limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile.

     Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.

    Allegati:
  • Attualità

    Tassa di 5 euro sulle sigarette: ipotesi al vaglio per la manovra 2025

    L’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) ha presentato in Senato la campagna ’SOStenereSSN’, promossa da Aiom, Fondazione Aiom e Panorama della Sanità per allertare sui numeri dei tumori da fumo.

    Domenica Castellone, vicepresidente del Senato, annuncia emendamenti contro il fumo nella Manovra 2025.

    Vediamo di cosa si tratta.

    Leggi anche Legge di Bilancio 2025: le anticipazioni.

    Tassa di scopo sulle sigarette: è allarme di Aiom sui numeri dei tumori

    Come spiegato durante la conferenza dal presidente di Aiom Perrone, "il fumo è la causa del 90% dei casi di tumore al polmone, pari a 40mila nuove diagnosi nel 2023. Chiediamo alle Istituzioni di approvare una tassa di scopo sulle sigarette. L’obiettivo è ridurre il consumo di tabacco e disporre di ulteriori risorse, fino a 13,8 miliardi, da destinare al finanziamento del Ssn. Il tabagismo è un fattore di rischio anche per altre neoplasie, per malattie cardiovascolari e respiratorie"

    La Vicepresidente Castellone, replica all'appello annunciando in manovra finanziaria, di prossima approvazione, un emendamento in proposito.

    Si potrebbe già prevedere una norma n merito nel Decreto contro le violenze ai sanitari appena arrivato al Senato. La Castellone ha anche specificato che ci sarebbe una terza strada per approvare la Tassa di scopo sulle sigarette, specificando che: "Ho proposto pure di utilizzare la possibilità che oggi c’è, grazie ad un cambio di regolamento del Senato, che prevede che se ci sono proposte di iniziativa popolare che raccolgono 50mila firme, queste vengano discusse in Aula al Senato entro tre mesi dalla data in cui sono depositate. Possiamo coinvolgere i cittadini su questo argomento». 

    La tassa di scopo sul tabacco ha riscosso anche l'appoggio del Pd che auspica un accordo per questa misura. 

    Peraltro, non è vero che Italia le sigarette costino "troppo" anzi, secondo i dati pubblicati da Ilsole24ore i prezzi delle sigarette italiane sarebbero tra i più bassi, in particolare risulterebbe che nel 2021 i prezzi sarebbero:

    • in Italia circa 6 euro a pacchetto,
    • in Inghilterra 12 euro a pacchetto,
    • in Francia 9 euro a pacchetto,
    • in Romania 8,euro a pacchetto,
    • in Olanda 6,90 euro a pacchetto, 
    • in Polonia e Germania 6,46 euro a pacchetto,
    • in Spagna  5,54 euro a pacchetto.

    Nel 2024 lo stesso studio ha evidenziato che un pacchetto di sigarette dei maggiori marchi in Italia ha costo 6,20 euro contro 12,50 euro della Francia.

    Vedremo se la Legge di Bilancio 2025 conterrà anche la promessa tassa di scopo sulle sigarette.

  • Attualità

    Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?

    Il MEF Ministero delle Finanze ha fornito alcune risposte a dubbi sui rimborsi fiscali, in particolare, vengono fornite alcune informazioni riguardanti i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle entrate e sulle modalità di pagamento dei rimborsi e di riscossione degli assegni emessi in favore dei contribuenti. 
    Un contribuente domandava come ottenere il rimborso da parte delle Entrate, se non si possiede un conto corrente bancario nè postale e il MEF ha replicato quanto segue.

    Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?

    Qualora il contribuente non sia titolare di un conto corrente e per qualsiasi motivo non possa incassare l’assegno, trascorsi 60 gg. dalla data della sua emissione (stampata sullo stesso assegno), termine oltre il quale non può essere più riscosso, il rimborso sarà automaticamente assegnato all’ufficio territoriale dell’Agenzia affinché siano appurate le cause della mancata riscossione e venga effettuata la nuova erogazione. Quindi, l’interessato non deve presentare alcuna istanza.

    Nel caso in cui anche il secondo tentativo di pagamento non vada a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.

    Analogamente, è necessario segnalare all’ufficio territoriale dell’Agenzia qualunque anomalia che venisse riscontrata, come, ad esempio, inesattezze dell’intestazione dell’assegno o dell’indirizzo in cui è avvenuto il recapito.

  • Attualità

    Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti

    Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.

    Vediamo gli interventi per:

    • Contributi per beni mobili,
    • Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.

    Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per  danni  ai  beni  mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi  nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili  di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario  straordinario,  ai  sensi del comma  6-ter, riconosce  un  contributo commisurato  in maniera forfetaria e sulla  base del  numero e della  tipologia  dei  vani all'interno dei quali erano ubicati i  beni mobili, nel limite di:

    • 3.200 euro per il vano  adibito a cucina,  
    • nonche' nel  limite  di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, 
    • fino ad un  importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando  il rispetto dei limiti di spesa. 

    I contributi  sono riconosciuti  al  netto degli indennizzi assicurativi eventualmente  ricevuti  dal   beneficiario in   conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

    Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono  essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili  sulla  ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

    • a) all'acquisto di aree  alternative,  già individuate  dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere  alla delocalizzazione, parziale  o  totale,  di  edifici  gravemente danneggiati  per i quali non  sia   possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili  per  la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui  è ubicato l'immobile danneggiato,  nelle  ipotesi  in  cui  tale  immobile  sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione nel medesimo luogo.
    • inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o  da  demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di  cui  al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo  quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario,  al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla  relativa  demolizione  con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

     

  • Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Attualità

    Protocollo Covid lavoro in vigore fino al 31 ottobre

    Il  Protocollo condiviso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro contro il contagio da COVID 19 aggiornato il 6  aprile  2021  è stato aggiornato il 30 giugno, 2022 alla data di scadenza,  con il nuovo accordo raggiunto da Governo e parti sociali. Resterà in vigore,a meno di nuove proroghe,  fino al 31 ottobre 2022.

    Qui il nuovo protocollo del 30.6.2022.

    I partecipanti alla riunione  si sono impegnati a garantirne l'applicazione e a trovarsi nuovamente, entro il prossimo 31 ottobre , per verificare l'opportunità di apportare  modifiche in relazione ad eventuali mutamenti  della situazione epidemiologica nel Paese.

    Si ricorda che il Protocollo contiene disposizioni volte ad assicurare adeguati livelli di protezione alle persone che lavorano . 

    Le principali novità sono le seguenti

    1. raccomandazione di utilizzo di mascherine FFP2 ove non sia possibile il distanziamento
    2. messa a disposizione di dispositivi FFP2 da parte del datore di lavoro per i lavoratori
    3. decisione del medico competente su gruppi di lavoratori eventualmente obbligati (con particolare attenzione ai lavoratori fragili
    4. creazione di comitati aziendali che verifichino l'applicazione delle misure.

    Si confermano inoltre:

    •  l'obbligo di informazione e di precauzioni igieniche,
    •  il divieto di accedere con sintomi da covid ,  
    • l'obbligo di sanificazione dei locali, 
    •  accessi contingentati per evitare assembramenti,  
    • il  lavoro agile come strumento di prevenzione.

    Da notare che le Parti sociali chiedevano altresì una proroga al 31 dicembre 2022 della  disciplina a protezione dei lavoratori fragili, misura adottata dal Governo con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (115 2022)

    Leggi per approfondire DL Aiuti bis: conferma smart working per fragili e genitori

    Protocollo COVID luoghi di lavoro 2021 in sintesi

    Le misure tengono conto dei vari provvedimenti adottati dal governo, e dal Ministero della Salute, fornendo linee guida per l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio che consentano di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di adeguati livelli di protezione. 

     Vediamone i punti principali:

    1. Il ricorso agli ammortizzatori sociali, o alle ferie è una alternativa al lavoro in presenza.
    2. Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, sempre in chiave di prevenzione dal rischio contagi, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
    3. L’azienda fornisce un’informazione adeguata sui rischi di contagio sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi anche mediante l'affissione nei luoghi di lavoro di depliants informativi con particolare riferimento al corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.  Si precisa che  laddove  il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
    4. La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avviene secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
    5. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.
    6. Sulle prescrizioni per la pulizia e la sanificazione dell'ambiente sono confermate le modalità già fornite dal protocollo del 24 aprile 2020
    7. Sul punto dell' ORGANIZZAZIONE AZIENDALE invece il  protocollo fa riferimento al dPCM 2 marzo 2021, articoli 4 e 30, limitatamente al periodo dell’emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, di  intesa con le rappresentanze sindacali aziendali: 
    •  disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto; 
    •  procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi; 
    •  assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; 
    •   utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, 
    •  assicurare che gli ammortizzatori sociali riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni del personale coinvolto; utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili  per consentire  l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.
    1. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi locali.
    2. Altra novità sul medico competente, che ha un ruolo maggiore:  può suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.

    Trovi qui il precedente protocollo condiviso del 24.4.2020 a confronto con il primo del 14 marzo 2020.

    Allegati: