• Attualità

    Passaporto presso Poste: tutte le regole per richiederlo

    Il passaporto può essere rinnovato o richiesto anche negli uffici postali. 

    Secondo gli accordi (stipulati in data 28 febbraio 2024) tra il Ministero dell'Interno e Poste Italiane il servizio, partito inizialmente in via sperimentale nel piccolo comune di San Pietro in Casale (Bo) è estato esteso a molti altri comuni del territorio Italiano.

    Con il Decreto 3 luglio 2024 rubricato “Determinazione dell'importo dell'onere a carico dell'interessato per presentare l'istanza di rilascio del passaporto elettronico presso gli sportelli degli uffici postalisono stati definiti gli importi da corrispondere.

    Tale onere, inizialmente fissato in euro 14,20 IVA inclusa, ora viene rideterminato con Decreto del 21 maggio 2025 come segue:

    Il costo del servizio a carico  del richiedente  per  ricevere  il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,88 (nove/88). 

    L'importo  dovrà essere versato  in  denaro  contante  all'operatore  postale addetto alla consegna. 

    Oltre al costo su indicato infatti ai fini del rilascio del passaporto devono essere considerati il pagamento degli oneri dovuti per legge:

    • il bollettino per il passaporto ordinario 42,50 euro, effettuato a nome di chi richiede il passaporto attraverso un bollettino postale di conto corrente n. 67422808 intestato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con la causale: “importo per il rilascio del passaporto elettronico" e 
    • una marca da bollo da 73,50 euro in contrassegno telematico acquistabile nelle rivendite di valori bollati o nelle tabaccherie.

    per un totale di 130,20 euro.

    Passaporto presso Poste: come fare

    Il servizio di rinnovo e rilascio passaporti presso Poste è attivo in molti comuni italiani.

    Per verificare se è presente nel proprio comune cliccare qui. 

    Il servizio per il rilascio del passaporto prevede che per richiederlo si debba consegnare all’operatore dell’ufficio postale:

    • un documento di identità valido, 
    • il codice fiscale, 
    • due fotografie una delle quali autenticata, 
    • e pagare in loco il bollettino per il passaporto ordinario (42,50 euro) e una marca da bollo da 73,50 euro.

    Invece per il rinnovo del passaporto sarà necessario consegnare all'ufficio postale:

    • oltre ai documenti su indicati,
    • anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. 

    Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli Uffici Postali Polis, l’operatore raccoglierà le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto), ritirando il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento in caso di rinnovo, e invierà poi tutta la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

    Ricordiamo che il servizio di cui si tratta rientra nel progetto “Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale”, promosso dal Mimit con Poste Italiane nell’ambito del Piano Nazionale Complementare al PNRR, che tra le altre iniziative prevede la creazione di “sportelli unici” di prossimità nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti per facilitare l’accesso dei cittadini residenti ai servizi pubblici in modalità digitale.

    Con l’avvenuta stipula di Convenzioni di servizio con l’INPS, il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Interno, sono attivi presso gli Uffici Polis i servizi relativi al rilascio dei certificati anagrafici e di stato civile, dei certificati previdenziali e di alcuni servizi giudiziari. 

    I nuovi servizi sono forniti dagli Uffici Postali allo sportello, nelle sale dedicate o tramite totem digitali che permetteranno al cittadino di eseguire le richieste in modalità self-service.

  • Attualità

    Imballaggi: nuove regole UE dal 2026

    Ecocamere ha commentato la pubblicazione avvenuta in data 22 gennaio 2025 del Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.

    Ricordiamo che Ecocomere è un progetto gestito da  Ecocerved, società consortile del sistema delle Camere di Commercio italiane che svolge le attività utili alle CCIAA, per adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria e, a tal fine, progetta, sviluppa, avvia e gestisce sistemi informativi.

    Ecocerved ha un ruolo di interfaccia tra mercato e Pubblica Amministrazione, che consente di porsi come snodo tra i due mondi e di estendere, anche al settore ambientale, la storica esperienza delle Camere di Commercio nell’erogazione di servizi alle imprese e nella regolamentazione dei mercati.

    Imballaggi: nuove regole UE dal 2026

    Il provvedimento in vigore, come evidenziato dall'art 2 riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

    Viene precisato che i principali obiettivi delle nuove disposizioni sono:

    • ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
    • garantire la sostenibilità degli imballaggi;
    • disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
    • favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio

    Il Regolamento, attraverso nuovi adempimenti per i soggetti della filiera e per gli operatori economici contenute negli articoli da 5 a12, persegue la finalità di assicurare la sostenibilità degli imballaggi, tra questi :

    • prescrizioni di sostenibilità; 
    • prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
    • procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
    • presenza di sostanze chimiche (PFAS);
    • contenuto minimo di riciclato;
    • condizioni per garantire il riuso;
    • appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili

    Imballaggi: obbligo graduale dal 26 agosto 2026

    Con le nuove norme, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi.

    Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.  

    Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione. 

    Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di raccolta.

    Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. 

    Gli Stati membri, a certe condizioni indicate dalle norme, possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. 

    Si rimanda alla normativa di riferimento per ulteriori approfondimenti.

  • Attualità

    Codice fiscale neonato: come richiederlo online dal 5 marzo

    Con il Provvedimento n 104720/2025 le Entrate pubblicano le regole per richiedere il codice fiscale dei neoanati tramite il servizio online dal 5 marzo.

    Codice fiscale neonati: come richiederlo online dal 5 marzo

    Il provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le regole per l’utilizzo del servizio on line, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per richiedere l’attribuzione del codice fiscale al neonato.
    A decorrere dal 5 marzo 2025 è disponibile, all’interno dell’area riservata, il servizio “Richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato”.
    La richiesta di attribuzione del codice fiscale al neonato può essere presentata direttamente dal genitore ovvero da un rappresentante legale del genitore preventivamente autorizzato con le modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Attenzione al fatto che per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati anagrafici del neonato e allegare idonea documentazione dalla quale risultino:

    • il cognome, il nome, il sesso,
    • il luogo e la data di nascita del neonato. 

    In fase di compilazione, inoltre, verrà automaticamente indicato l’Ufficio dell’Agenzia presso il quale sarà inoltrata la
    richiesta, in ragione del domicilio fiscale del richiedente.
    A conclusione della lavorazione da parte dell’Ufficio, il servizio rende disponibile il certificato di attribuzione del codice fiscale o, in caso di esito negativo, il documento attestante i motivi di rifiuto della richiesta. 

    La disponibilità dei predetti documenti è comunicata mediante un messaggio trasmesso all’indirizzo e-mail indicato al momento della presentazione della richiesta.
    Il certificato resta disponibile nell’area riservata per 30 giorni.
    L’Agenzia delle entrate attesta, mediante ricevute, l’acquisizione della richiesta e l’assegnazione all’Ufficio di competenza ai fini della successiva lavorazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli tecnici eseguiti sui documenti inseriti.
    Tramite il servizio sono disponibili, inoltre, le informazioni relative allo stato di lavorazione della richiesta e all’esito della stessa.

  • Attualità

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: Ordinanza con regole per i contributi

    L'Ordinana 23 ottobre 2024 (GU n 278/2024) contiene criteri, delle modalià e  dei termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti  privati non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive ed ai  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.

    Vediamo chi e cosa riguardano gli aiuti.

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: l’ordinanza con le regole dei contributi

    In particolare, la presente ordinanza disciplina i criteri,  le  modalita'  e  i termini per l'erogazione dei contributi di  cui all'art.  20-sexies, comma 3, lettere a), b), c), d), e) e g), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31  luglio 2023 n. 100 ai  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive  e  ai  soggetti esercenti attivita' sociali,  economiche  e  produttive,  secondo  le modalita' del finanziamento agevolato, ai sensi dell'art. 1, commi da 435 a 442, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Il Commissario straordinario,  in  esito  all'istruttoria  e  al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le  modalità definiti dalle ordinanze:

    • n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023  (per  le  imprese singole o associate titolari delle attivita' economiche e  produttive ovvero agricole)
    • n. 14/2023  in  data  3  novembre  2023  (per  gli immobili  di  edilizia  abitativa  e  relative  pertinenze)  – come modificate e integrate dall'ordinanza n. 23/2024 in  data  22  aprile 2024 e n. 31/2024 in data 12  agosto  2024

    puo'  provvedere  alla concessione dei contributi, nei limiti degli stanziamenti recati allo scopo, con la modalita' del finanziamento agevolato, per i contributi di importo complessivamente superiore a:

    • euro 20.000 (ventimila), se  destinati  a  soggetti  privati  non esercenti attivita' sociali, economiche e produttive;
    • euro 40.000 (quarantamila), se  destinati  a  soggetti  esercenti attivita' sociali, economiche e produttive.

    I  contributi  concessi  con  la  modalità  del  finanziamento agevolato non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, ai sensi dell'art. 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 

    Ricostruzione Emilia, Marche, Toscana: modalità di erogazone dei contributi

    Con l'art 3 rubricato Modalità di  erogazione dei  contributi mediante finanziamento agevolato si prevede che il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte  di concessione dei contributi dai  comuni  territorialmente competenti, per mezzo della piattaforma informatica,  che presentano le condizioni quantitative previste dall'art. 1, comma  2, alla  presente ordinanza,  conclude  il  proprio  procedimento  con l'adozione del decreto di concessione del  contributo,  al  netto  di eventuali  indennizzi  o  contributi  gia'  percepiti,  definendo  se l'erogazione  avverra'  secondo  la   modalità del   finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
    L'erogazione del  contributo da   parte del Commissario straordinario in forma di finanziamento  agevolato potrà avvenire, per  mezzo della  piattaforma informatica  all'uopo implementata, secondo le due modalità di seguito indicate:

    • erogazione per stati di avanzamento,  nel  numero  massimo  di  4 (quattro) comprensivo del saldo finale, che non puo' essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico  incaricato  e debitamente  comprovati  da documentazioni  di  spesa   e   relative modalita' di pagamento per le spese gia' sostenute;
    • erogazione in un'unica soluzione, qualora  gli  interventi  siano stati  già interamente  realizzati,  dietro   presentazione   della documentazione di spesa ed eventuali  quietanze  di  pagamento  delle spese, se gia' sostenute e di asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.

    Le erogazioni saranno effettuate in favore del beneficiario  del contributo, con  l'accreditamento  delle  somme  sul  conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso, previsto dalla  convenzione tra Cassa depositi e  prestiti  e l'Associazione bancaria  italiana citata, dal quale  l'Istituto di credito potra' spiccare bonifici  esclusivamente  nei  confronti  dei seguenti soggetti destinatari:

    • i    creditori    del    beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
    • il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
    • l'Istituto  di credito, nel  caso  in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.

     In caso di  accesso ai  finanziamenti  agevolati,  in  capo  al soggetto beneficiario  del  contributo  concesso  matura  un credito d'imposta che viene ceduto all'istituto di  credito,  da  portare  in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto  dalla convenzione stipulata tra  la  Cassa  depositi  e  prestiti  (CDP)  e l'Associazione bancaria  italiana (ABI)  in  data  24  giugno  2024, nonche' dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 312076 in data 25 luglio 2024, richiamati in premessa.

    Le  richieste  di  erogazione  dei   contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, sono effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalita'  disponibile sulla   piattaforma   informativa   regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito  convenzionato  tra  quelli  presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa  depositi  e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e sono subordinate all'atto di  concessione  del contributo.

    Le erogazioni decretate dal Commissario straordinario a valere  sul contributo concesso saranno formalizzate mediante accredito, da parte dell'istituto di credito individuato, delle relative somme sul  conto corrente vincolato intestato  al 

    oggetto  beneficiario.  

    Il  citato conto corrente vincolato potra' essere aperto  presso  l'istituto  di credito individuato a seguito della notifica e ricezione del  decreto di concessione del contributo, senza alcun onere di gestione a carico dell'intestatario  e  dovra' essere  comunicato  tramite apposita modalità sulla  piattaforma  informatica,  all'uopo   implementata, mediante la compilazione:

    • per l'erogazione di un anticipo fino al 50%, degli allegati «A» o «B» alla presente  ordinanza  a  seconda  che  il  beneficiario  sia, rispettivamente, un soggetto privato non esercente attivita' sociali, economiche o produttive o un'impresa;
    • per l'erogazione dei SAL ovvero del  saldo  in  unica  soluzione, dell'allegato 13 all'ordinanza n. 11 in data 25 ottobre  2023  (testo coordinato vigente) ovvero dell'allegato 13 all'ordinanza  n.  14  in data 3 novembre 2023 (testo coordinato vigente).

    Sul  conto  corrente  vincolato potranno essere  accreditate esclusivamente somme in adempimento alle disposizioni previste  dalla presente ordinanza e potranno essere  disposti  pagamenti  unicamente nei confronti dei soggetti destinatari individuati  al  comma  3  del presente articolo.

    Il beneficiario può richiedere, dopo la  concessione  da  parte del Commissario o anteriormente alla presentazione  del primo  stato avanzamento  lavori, l'erogazione  di  un anticipo fino  al   50% dell'importo ammesso a contributo, mediante  la  compilazione  degli allegati  «A» «B» alla  presente ordinanza.

    L'erogazione dell'anticipo e' subordinata:

    • alla  concessione  del  contributo  da  parte del Commissario straordinario;
    • all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare delle somme  richieste,  comprensive  della documentazione  comprovante  l'avvenuto  pagamento   da   parte   del beneficiario  al  soggetto  garante.  La  fideiussione  puo'   essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli  intermediari  autorizzati dalla  Banca  d'Italia   a   prestare   garanzie a  favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto  beneficiario,  nei  limiti del danno riconosciuto, e' considerato costo ammissibile.

     Per tutte le altre regole sull'erogaizone del contributo e dei suo ianticipi si legga l'Ordinanza in oggetto.

    Allegati:
  • Attualità

    Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre il servizio massivo ADE

    Con un avviso del 7 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che dal 15 novembre al 15 dicembre 2024 è disponibile il servizio di verifica dei codici fiscali – Servizio Anagrafico Massivo SM1.02, vediamo chi riguarda e come accedervi.

    Verifica codici fiscali: il via dal 15 novembre

    Il servizio è rivolto a:

    • imprese bancarie e assicurative,
    • altri operatori finanziari, 
    • gestori di utenze, gestori di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.

    L'Agenzia delle Entrate, ia norma del D.L. n. 78/2010, rende periodicamente disponibile il Servizio Anagrafico Massivo-SM1.02, che consente, per un dato elenco di soggetti, la verifica dell’esistenza del codice fiscale e della corrispondenza con i dati anagrafici presenti in Anagrafe Tributaria, nonché l’acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti. 

    Attenzione al fatto che possono accedere al servizio solo i soggetti che abbiano inviato all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni obbligatorie per l’anno precedente la richiesta di verifica.

    Il servizio è erogato via PEC (Posta Elettronica Certificata) mediante il SID dove si accreditano gli enti. 

    In particolare, il SID permette, per gli enti caratterizzati da particolare complessità organizzativa e numerosità dei clienti, anche il colloquio automatizzato tra sistemi mediante scambio di file in modalità FTP su rete privata virtuale (VPN).

    Il Servizio Anagrafico Massivo permette di individuare il soggetto per codice fiscale o per dati anagrafici.

    Con le interrogazioni, le informazioni anagrafiche e il codice fiscale restituiti dal servizio corrispondono alla situazione più aggiornata registrata in Anagrafe Tributaria per il soggetto in questione.

    Il servizio consente, per ogni richiesta inviata, l’interrogazione di un numero massimo di 100.000 posizioni.

    L’Ente può trasmettere più file di richiesta ed il numero massimo di interrogazioni/verifiche è determinato in proporzione a quello delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate per l’anno precedente la richiesta. 

    I soggetti che effettuano la verifica per la prima volta, possono verificare un numero di codici fiscali pari al totale delle comunicazioni inviate per l’anno precedente. 

    Quelle che invece hanno già fruito del Servizio Anagrafico Massivo, possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni inviate all’Agenzia per l’anno precedente.

  • Attualità

    Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?

    Il MEF Ministero delle Finanze ha fornito alcune risposte a dubbi sui rimborsi fiscali, in particolare, vengono fornite alcune informazioni riguardanti i rimborsi fiscali erogati dall’Agenzia delle entrate e sulle modalità di pagamento dei rimborsi e di riscossione degli assegni emessi in favore dei contribuenti. 
    Un contribuente domandava come ottenere il rimborso da parte delle Entrate, se non si possiede un conto corrente bancario nè postale e il MEF ha replicato quanto segue.

    Rimborso fiscale con assegno ADE: come lo incasso se non ho il c/c?

    Qualora il contribuente non sia titolare di un conto corrente e per qualsiasi motivo non possa incassare l’assegno, trascorsi 60 gg. dalla data della sua emissione (stampata sullo stesso assegno), termine oltre il quale non può essere più riscosso, il rimborso sarà automaticamente assegnato all’ufficio territoriale dell’Agenzia affinché siano appurate le cause della mancata riscossione e venga effettuata la nuova erogazione. Quindi, l’interessato non deve presentare alcuna istanza.

    Nel caso in cui anche il secondo tentativo di pagamento non vada a buon fine, il beneficiario dovrà inviare una specifica richiesta di ulteriore erogazione del rimborso all’ufficio territoriale dell’Agenzia.

    Analogamente, è necessario segnalare all’ufficio territoriale dell’Agenzia qualunque anomalia che venisse riscontrata, come, ad esempio, inesattezze dell’intestazione dell’assegno o dell’indirizzo in cui è avvenuto il recapito.

  • Attualità

    Alluvione Emilia Romagna 2023: ulteriori aiuti

    Con il DL n 76 dell'11 giugno pubblicato in GU n 135 dell'11 giugno vengono fissate ulteriori regole di intervento a sostegno delle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna del 2023.

    Vediamo gli interventi per:

    • Contributi per beni mobili,
    • Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative.

    Alluvione Emilia Romagna: i contributi per beni mobili

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 6-bis, è aggiunto un comma che preveda che per  danni  ai  beni  mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi  nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili  di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario  straordinario,  ai  sensi del comma  6-ter, riconosce  un  contributo commisurato  in maniera forfetaria e sulla  base del  numero e della  tipologia  dei  vani all'interno dei quali erano ubicati i  beni mobili, nel limite di:

    • 3.200 euro per il vano  adibito a cucina,  
    • nonche' nel  limite  di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, 
    • fino ad un  importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando  il rispetto dei limiti di spesa. 

    I contributi  sono riconosciuti  al  netto degli indennizzi assicurativi eventualmente  ricevuti  dal   beneficiario in   conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo.

    Alluvione 2023 Emilia Romagna: i contributi per delocalizzazione e acquisto aree alternative

    Si prevede che all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100, dopo il comma 3 sono inseriti commi secondo cui i contributi possono  essere altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili  sulla  ontabilita' speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

    • a) all'acquisto di aree  alternative,  già individuate  dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere  alla delocalizzazione, parziale  o  totale,  di  edifici  gravemente danneggiati  per i quali non  sia   possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
    • b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili  per  la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui  è ubicato l'immobile danneggiato,  nelle  ipotesi  in  cui  tale  immobile  sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere  alla  ricostruzione nel medesimo luogo.
    • inoltre le aree di sedime degli immobili demoliti o  da  demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonche' gli immobili danneggiati di  cui  al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo  quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario,  al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla  relativa  demolizione  con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilita'  speciale di cui all'articolo 20-quinquies.