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Rinnovo ccnl giornalisti FNSI dal 2025
E' stato firmato il 18 dicembre 2024 e avrà vigenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di natura giornalistica che hanno sottoscritto Fnsi, Anso (Associazione Nazionale della Stampa Online) e Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici).
Vediamo le principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale:
CCNL giornalisti FNSI : gli aumenti retributivi
RETRIBUZIONE
Previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, che a regime sarà di 100 euro lordi al mese (per 13 mensilità). suddivisi in due tranches:
- prima tranche di 50 euro entrerà in vigore a gennaio 2025,
- la seconda decorrerà dal mese di gennaio 2026;
Vengono rivisti gli aumenti periodici di anzianità: gli scatti biennali salgono da 7 a 8. L’ottavo scatto verrà riconosciuto dal mese di gennaio 2027;
PERMESSI
Vengono inoltre aumentati:
- da 2 a 4 l’anno, giorni di permesso retribuito per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti
- da 10 a 12 i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.
ASSICURAZIONI
E' confermata l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali col mantenimento delle coperture che i giornalisti avevano sino al 31 dicembre 2023, derivante della precedente disciplina Inpgi. I
Rinnovata e migliorata anche la Convenzione con Casagit per il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’, dedicata al Contratto Fnsi-Anso-Fisc. Il piano è stato aggiornato (a contribuzione invariata per giornalisti e aziende) con un miglioramento delle prestazioni erogate in favore dei colleghi.
Infine viene riconfermato l’accordo sul lavoro autonomo per co.co.co. e free lance.
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CCNL sicurezza e investigazioni: firmato il rinnovo
In data 26 novembre, le associazioni AISS, Federterziario, Piuservizi e la Federazione Nazionale UGL Sicurezza Civile, con l’assistenza di ANCL, hanno firmato l’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i Servizi di Vigilanza, Investigazioni, Security, Safety e Ausiliari alla Sicurezza. Vediamo di seguito le principali novità economiche e contrattuali .
CCNL sicurezza e investigazioni novità economiche
Trattamento Economico Mensile
Il nuovo contratto, valido dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, prevede un incremento del trattamento economico in due tranche:
una a gennaio 2025 e l’altra a gennaio 2026.
L’articolo 74 stabilisce i nuovi importi del minimo tabellare mensile e specifica che gli aumenti potranno assorbire aumenti individuali o collettivi concessi con una clausola esplicita di assorbibilità o come anticipi su futuri adeguamenti contrattuali.
Importo Una Tantum
Secondo il protocollo firmato il 24 giugno 2024, è prevista l’erogazione di un importo una tantum di 100 euro per il 4° livello. Tale somma sarà corrisposta in due tranche di pari importo nei mesi di luglio 2024 e luglio 2025.
Salario di Ingresso
Per incentivare l’occupazione stabile, l’articolo 76 introduce, in via sperimentale, un salario di ingresso per i nuovi assunti. Questo salario, calcolato in percentuale rispetto al 5° livello, sarà monitorato dall’Ente Bilaterale e applicato a specifiche condizioni contrattuali.
Indennità di Presenza
L’accordo prevede un’indennità di presenza di 0,60 euro per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente svolta. Questa indennità, non utile ai fini del TFR o delle maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario, può essere convertita in welfare aziendale su scelta del lavoratore. L’indennità non spetta ai lavoratori soggetti al salario di ingresso.
Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa
L’articolo 13 stabilisce che, dal 1° gennaio 2025, tutti i lavoratori a tempo indeterminato (full-time e part-time di almeno 20 ore settimanali) e quelli a termine con contratti di almeno sei mesi saranno iscritti al Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo è fissato a 12 euro mensili per ciascun iscritto, di cui
- 10 euro a carico dell’azienda e
- 2 euro a carico del dipendente.
In caso di omissione dei contributi da parte dell’azienda, il lavoratore avrà diritto a un elemento distinto della retribuzione di 16 euro mensili per 13 mensilità.
CCNL sicurezza e investigazioni novità normative
Classificazione:
Al fine di fornire un chiarimento applicativo e nell’ottica di favorire una maggiore flessibilità di impiego del personale, si propone di attivare delle sezioni specifiche di declaratoria articolate nelle seguenti quattro aree, cui corrispondono differenti livelli di conoscenze, capacità, abilità, competenze professionali, responsabilità e autonomia:
- Area 1 – Servizi Ausiliari alla Sicurezza – Accoglienza – Monitoraggio Aree (non regolamentate);
- Area 2 – Servizi Investigativi – Servizi di Controllo Attività di Intrattenimento e Spettacolo – Steward per Eventi Sportivi Calcistici;
- Area 3 – Steward e Hostess congressuali o fieristici;
- Area 4 – Safety – Servizi Antincendio, Primo Soccorso (intervento) e Gestione Emergenze.
Lavoro a Tempo Determinato e Stagionalità
La disciplina dei contratti a tempo determinato è stata rivista con nuove causali per la stipula di contratti oltre i 12 mesi, che sono:
- Incrementi di attività o servizi derivanti da commesse eccezionali o connessi alla necessità di intensificare il lavoro in particolari periodi dell'anno.
- Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività aziendale.
- Sostituzione di lavoratori assenti, inclusi casi di ferie non programmate, aspettative, congedi, o temporanea inidoneità alle mansioni.
- Esigenze di professionalità specifiche non presenti nell’organico aziendale, necessarie per l’esecuzione di particolari commesse.
- Divrsificazione dei servizi offerti, con attività non comprese nella normale routine lavorativa dell’azienda.
- Incremento temporaneo dell’attività ordinaria, significativo, non programmabile o non preventivabile.
- Percorsi formativi aziendali legati a processi di innovazione o riorganizzazione aziendale.
- Potenziamento delle competenze digitali o tecniche necessarie per rispondere a nuovi contesti tecnologici.
Queste causali sono introdotte per giustificare l’estensione dei contratti a termine fino a 24 mesi, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze del settore
Inoltre, viene concessa alla contrattazione territoriale la possibilità di individuare ulteriori causali.
L’articolo 42 definisce le caratteristiche dei rapporti di lavoro stagionale, mentre l’articolo 43 specifica i contenuti contrattuali relativi a questa tipologia.
CCNL sicurezza e investigazioni : Tabella Aumenti Retributivi
I minimi tabellari della classificazione unica, comprensivi dell’Elemento Distinto della Retribuzione, ragguagliati a mese, con decorrenza dall’1.1.2025, sono quelli riportati nelle tabelle seguenti.
Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 173.
Liv.
Divisore mese
Dall’1.1.2025
Dall’1.1.2026
Quadri (*)
1.900,00
1.950,00
1
173
1.645,00
1.670,00
2
173
1.440,00
1.460,00
3
173
1.340,00
1.380,00
4
173
1.280,00
1.310,00
5
173
1.195,00
1.245,00
6I
173
1.075,50
1.120,50
(*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.
Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 182
Liv.
Divisore mese
Dall’1.1.2025
Dall’1.1.2026
Quadri (*)
1.900,00
1.950,00
1
182
1.730,58
1.756,88
2
182
1.514,91
1.535,95
3
182
1.409,71
1.451,79
4
182
1.346,59
1.378,15
5
182
1.257,62
1.309,77
6I
182
1.131,45
1.178,79
(*) Indennità di Funzione esclusivamente per i Quadri è pari ad euro 150,00.
Minimi tabellari retributivi mensili con Divisore Orario Mensile 196
Rinnovo CCNL Logistica trasporti 2024: novità e tabelle aumenti
Il recente rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, è stato siglato il 6 dicembre 2024, dopo 9 mesi di trattative e ha visto la proclamazione di uno sciopero, poi revocato in extremis . Vengono introdotte diverse novità rilevanti che interessano oltre 1 milione di lavoratori
Il nuovo contratto è valido per il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli si dal punto di vista economico che normativo e le nuove tabelle retributive.
CCNL Logistica trasporti 2024: novità normative
Il comunicato sindacale unitario di FIT Cisl Filt Cgil e Uiltrasporti precisa che le novità più rilevanti dal punto di vista normativo prevedono:
l’ammodernamento dei profili professionali esistenti e introduzione di nuove figure legate alla tecnologia;
- recupero della contrattazione sulla discontinuità del personale autista;
- introduzione la clausola sociale per i Driver e la riduzione a 42 ore dell’orario;
- incremento della trasferta minima contrattuale; per i Driver regolamentata la norma in merito ai danni ai mezzi, senza oneri in occasione del primo danno;
- rafforzamento con introduzione della qualificazione della filiera dei fornitori;
- misure per agevolare la conciliazione vita-lavoro: aumentati i permessi per nascita, affido e adozione di figli e in caso di lutto, il comporto e delle coperture economiche per le malattie gravi; introdotte anche le tutele per le persone vittime di violenze di genere e le ferie solidali.
Sul fronte salute e sicurezza sottolineiamo una revisione della normativa in chiave migliorativa a partire dall’introduzione della figura del "rappresentante per la sicurezza di sito”.
I sindacati sottolineano anche la loro particolare soddisfazione in quanto il percorso delle trattative è stato complesso e aveva anche visto una brusca interruzione delle trattative negoziali e la proclamazione di uno sciopero per il 9 e 10 dicembre che, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, è stato revocato”.
Aspetti economici e Tabelle retributive
Tra le principali modifiche figura l’inserimento dell’Elemento Economico d’Area (EPA) come parte integrante della retribuzione base, con importi variabili in base al livello di inquadramento. (Vedi sotto le tabelle dettagliate)
Per quanto riguarda gli aumenti:
- per il personale viaggiante di livello B3, l’incremento retributivo a regime sarà pari a 260 euro, di cui 140 euro sul tabellare e 120 euro di EPA, distribuiti gradualmente fino al 2027.
- Per il personale non viaggiante di livello 3 Super, l’aumento sarà di 230 euro complessivi.
Inoltre a decorrere dal 1.1. 2025 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:
1 – per i servizi in territorio nazionale
Euro
- dalle 6 alle 12 ore [21,80] 23,80
- dalle 12 alle 18 ore [33,02] 35,02
- dalle 18 alle 24 ore [41,16] 43,16
2 – per i servizi in territorio estero
- dalle 6 alle 12 ore [29,94] 31,94
- dalle 12 alle 18 ore [43,05] 45,05
- dalle 18 alle 24 ore [60,49] 62,49
TABELLA AUMENTI PERSONALE NON VIAGGIANTE
Liv.
Par.
Paga base
Totale aumento
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2027
1.6.2027
EPA
Tabellare
Totale aumento
Tabellare
EPA
Tabellare
EPA
Tabellare
EPA
Euro
Q
169
2.361,89
140,00
179,24
319,24
115,21
46,67
51,21
46,67
12,81
46,67
1
159
2.218,21
110,00
168,64
278,64
108,40
36,67
48,18
36,67
12,05
36,67
2
146
2.037,77
110,00
154,85
264,85
99,54
36,67
44,24
36,67
11,06
36,67
3s
132
1.840,37
90,00
140,00
230,00
90,00
30,00
40,00
30,00
10,00
30,00
3
128
1.790,78
90,00
135,76
225,76
87,27
30,00
38,79
30,00
9,70
30,00
4
122
1.703,42
80,00
129,39
209,39
83,17
26,67
36,97
26,67
9,24
26,67
4j
119
1.659,07
80,00
126,21
206,21
81,12
26,67
36,06
26,67
9,02
26,67
5
116
1.624,06
70,00
123,03
193,03
79,10
23,33
35,15
23,33
8,79
23,33
6
109
1.518,05
70,00
115,61
185,61
74,33
23,33
33,03
23,33
8,26
23,33
6j
100
1.396,35
106,06
106,06
68,18
TABELLA AUMENTI PERSONALE VIAGGIANTE
Liv.
Par.
Paga base
Totale aumento
1.1.2025
1.1.2026
1.1.2027
1.6.2027
EPA
Tabellare
Totale aumento
Tabellare
EPA
Tabellare
EPA
Tabellare
EPA
Euro
C3
133,5
1.841,12
150,00
140,53
290,53
90,34
50,00
40,15
50,00
10,04
50,00
B3
133
1.840,37
120,00
140,00
260,00
90,00
40,00
40,00
40,00
10,00
40,00
A3
132,5
1.839,62
100,00
139,48
239,48
89,67
33,33
39,85
33,33
9,97
33,33
F2
129,5
1.791,51
90,00
136,32
226,32
87,63
30,00
38,95
30,00
9,74
30,00
E2
129
1.790,82
90,00
135,79
225,79
87,29
30,00
38,80
30,00
9,70
30,00
D2
128,5
1.790,08
90,00
135,26
225,26
86,95
30,00
38,65
30,00
9,66
30,00
H1
124,5
1.735,17
85,00
131,05
216,05
84,25
28,33
37,45
28,33
9,36
28,33
G1
124
1.728,20
80,00
130,53
210,53
83,91
26,67
37,30
26,67
9,31
26,67
I
110
1.522,12
30,00
115,79
145,79
74,44
10,00
33,09
10,00
8,26
10,00
I
116
1.605,13
30,00
122,11
152,11
78,50
10,00
34,89
10,00
8,72
10,00
L
110
1.522,12
50,00
115,80
165,80
74,44
16,67
33,09
16,67
8,26
16,67
L
116
1.605,13
50,00
122,11
172,11
78,50
16,67
34,89
16,67
8,71
16,67
L
119
1.646,66
50,00
125,27
175,27
80,53
16,67
35,79
16,67
8,94
16,67
CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024
II giorno 21 dicembre 2023 era stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).
L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento.
Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali concordati nel 2021 ( vedi sotto i dettagli e tabelle)
La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.
Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica (Disponibile qui il testo integrale del contratto 2021 in PDF )
Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024
L'ipotesi di accordo firmata il 19 novembre 2024 per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale.
La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo.
È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali.
Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.
CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche
Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti.
Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.
Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale.
Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.
CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024
Riportiamo dal volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024 per le diverse aree interessate
AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI
AFAC 2023-2024 ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI
AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI
AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI
CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026
METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
20
120
216
ORAFI ARGENTIERI E AFFINI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
20
120
216
RESTAURO
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
44
144
240
ODONTOTECNICI
L i v .
Prima tranche dall’1.12.2024
Seconda tranche dall’1.7.2025
Terza tranche dall’1.3.2026
Quarta tranche dall’1.11.2026
Incremento salariale a regime
Incremento salariale a regime comprensivo di Afac
Euro
4 °
50
25
25
9
109
205
CCNL Fondazioni lirico-sinfoniche: testo rinnovo in vigore
E' stata apposta il 13 novembre 2024 la firma definitiva al l rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per le Fondazioni lirico-sinfoniche, dopo 20 anni di vacanza contrattuale. L'accordo è stato siglato tra ANFOLS, con l’assistenza dell’ARAN, e le principali sigle sindacali del settore.
La validazione della Corte dei Conti, avvenuta il 7 ottobre 2024, ha preceduto la firma definitiva, fornendo raccomandazioni specifiche per il raccordo tra contrattazione aziendale e previsioni nazionali.
Il contratto è valido dal 14 novembre 2024 per le 12 Fondazioni aderenti ad ANFOLS, escludendo realtà come il Teatro alla Scala di Milano e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che operano con contratti autonomi.
Rinnovo contratto Fondazioni lirico sinfoniche
Il rinnovo arriva in un contesto di crisi e riforme nel settore culturale, aggravate dalla pandemia. Negli ultimi anni, il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ha visto un incremento di €200 milioni annui, destinati alle Fondazioni liriche. Tuttavia, il settore resta caratterizzato da un quadro normativo frammentato, con le Fondazioni oscillanti tra natura giuridica privata e pubblicistica.
Dal punto di vista normativo, il contratto si inserisce in un percorso evolutivo delineato da leggi come il D.L. n. 64/2010, che ha introdotto una procedura di contrattazione specifica, e la sentenza n. 153/2011 della Corte Costituzionale, che ha evidenziato il ruolo pubblico delle Fondazioni.
Le parti dovranno affrontare ulteriori temi nel rinnovo 2022-2024, tra cui:
- Revisione normativa e retributiva in linea con il pubblico impiego.
- Applicazione delle previsioni della Legge Bray (L. n. 91/2013) per la valorizzazione culturale.
- Gestione del turnover del personale.
- Adeguamento delle politiche di contrattazione integrativa ai vincoli finanziari stabiliti dai piani di risanamento.
Rinnovo CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche 2019-21 e aumenti 2024
Il 30 novembre 2023 è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche, tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UIL valido per il triennio 2019/2021.
Si tratta della ripresa di una regolare contrattazione che intende giungere al rinnovo del CCNL del 2022/2024, che riguarderà la parte normativa, oltre a quella economica.
Per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023 si prevedono le seguenti novità economiche:
- aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
- riconoscimento dell’una tantum dell’8% , anche ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023 a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
- trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
- garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
- erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.
La retribuzione base da gennaio 2024 è riassunta nella tabella seguente:
Area artistica livelli e ruoli nuovi minimi 2024 liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico), 2.293,28 euro liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro; liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra), 2.121,55 euro; liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei) 1.958,11 euro; liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei) 1.438,26 euro. Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024 funzionari A 2.334,64 euro funzionari B 2.083,34 euro LIVELLO 1 1.896,10 euro LIVELLO 2 1.756,52 euro LIVELLO 3A 1.694,76 euro LIVELLO 3B 1.588,80 euro LIVELLO 4 1.456,10 euro; LIVELLO 5 1.362,18 euro LIVELLO 6 1.205,38 euro. Fondo Metasalute Metalmeccanici 2025: scelta piani entro il 4 novembre
Con la circolare 6 2024 del 1 ottobre il Fondo sanitario Mètasalute informa che:
- da martedì 1° ottobre e
- fino al 4 novembre 2024,
all’interno dell’Area Riservata Azienda, è disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari validi per l’anno 2025.
La selezione dei piani, e quindi l’adesione, per il 2025 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 4 novembre 2024 (incluso).
Prima di effettuare la scelta si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del Fondo . QUI il testo del Manuale operativo
Viene ricordato che l’adesione dei lavoratori dipendenti ai piani sanitari 2025 può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori.
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La selezione di piani integrativi 2025 richiede la produzione del relativo accordo sindacale o del regolamento aziendale che dev’essere caricato in piattaforma in fase di selezione dei piani.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO 2024.
Le istruzioni relative alla codifica dei Piani 2025 nel modello Uniemens-F24 sono riportate nella Circolare n.2 del 10 gennaio 2024.
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Esempio: se l’Azienda ha effettuato per l’anno 2024 la scelta del piano integrativo MS2, a partire dall’Uniemens di competenza di gennaio 2024, dovrà inserire il codice METB, indicando la parte del contributo pari a 23,34 Euro, relativo al singolo lavoratore per cui è stato scelto il Piano Sanitario.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2023 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Fondo MètaSalute per il triennio 2024-2026, vede i seguenti Piani Sanitari con i relativi cosi mensili e annuali:
- PIANO BASE euro 13,00 156
- PIANO MS 1 euro 16,67 200
- PIANO MS 2 euro 23,30 280
- PIANO MS 3 euro 34,00 408
- PIANO MS 4 euro 75,00 900
I dettagli sono disponibili nelle brochures su sito istituzionale.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), in quanto non considerati “Istituti di Cura”, nonché palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.
Inoltre, sempre dal sito previa autenticazione, si accede all’Area Riservata agli iscritti dove è possibile:- consultare l’elenco delle strutture convenzionate e dei medici convenzionati;
- compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. C).
- attraverso il pulsante “prestazioni sanitarie dal 01/01/2017” è possibile usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, che garantisce una tempestiva e puntuale informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica di rimborso attraverso l’invio di SMS sul proprio cellulare.
CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27
E' stato firmato l'8 ottobre 2024 dopo oltre un anno di trattative, il rinnovo del Contratto Nazionale applicato ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali.
Lo comunicano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs firmatari con Federterme Confindustria.
L’ipotesi di accordo, che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, alla consultazione delle assemblee dei lavoratori, resterà in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027. Vediamo le novità retributive e gli altri aspetti contrattuali.
Scarica qui il testo del contratto previgente con le tabelle retributive
CCNL Terme aumenti salariali e altre novità economiche
L’aumento economico a regime definito con il rinnovo è pari a 200 euro complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli , che significa un importo salariale complessivo medio di oltre 6.400 euro per ogni lavoratore nell'arco della vigenza contrattuale.
La prima tranche di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l'ultima di 35 euro a dicembre 2026
Sempre dal punto di vista economico sono previsti:
- dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori con un contributo di 15 euro una tantum per ciascun iscritta/o, da versare a carico dell’impresa, all’atto dell’iscrizione, e un contributo mensile pari a 10 euro a carico dell’azienda e a 2 euro a carico della lavoratrice/del lavoratore.
- il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l'introduzione del tema della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, per l’adozione di condizioni di miglior favore
- il miglioramento economico per i congedi legati a maternità, paternità e parentali, in particolare con l' integrazione fino al 100% della retribuzione ai fini della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo; riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell'orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale.
CCNL Terme rinnovo 2024: le altre novità
Il documento, di cui si attende il testo dopo l'approvazione dei lavoratori, prevede anche:
- l’aggiornamento della classificazione del personale del settore terme
- l’introduzione della figura della Garante di parità
- nuove norme per la tutela delle donne vittime della violenza di genere.
- l'impegno ad istituire tavoli tecnici volti ad analizzare e fare proposte per il miglioramento di vari istituti contrattuali, al fine di facilitare e ridurre le tempistiche dei futuri percorsi di rinnovo.