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Fondo Metasalute Metalmeccanici 2025: scelta piani entro il 4 novembre
Con la circolare 6 2024 del 1 ottobre il Fondo sanitario Mètasalute informa che:
- da martedì 1° ottobre e
- fino al 4 novembre 2024,
all’interno dell’Area Riservata Azienda, è disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari validi per l’anno 2025.
La selezione dei piani, e quindi l’adesione, per il 2025 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 4 novembre 2024 (incluso).
Prima di effettuare la scelta si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del Fondo . QUI il testo del Manuale operativo
Viene ricordato che l’adesione dei lavoratori dipendenti ai piani sanitari 2025 può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori.
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La selezione di piani integrativi 2025 richiede la produzione del relativo accordo sindacale o del regolamento aziendale che dev’essere caricato in piattaforma in fase di selezione dei piani.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO 2024.
Le istruzioni relative alla codifica dei Piani 2025 nel modello Uniemens-F24 sono riportate nella Circolare n.2 del 10 gennaio 2024.
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Esempio: se l’Azienda ha effettuato per l’anno 2024 la scelta del piano integrativo MS2, a partire dall’Uniemens di competenza di gennaio 2024, dovrà inserire il codice METB, indicando la parte del contributo pari a 23,34 Euro, relativo al singolo lavoratore per cui è stato scelto il Piano Sanitario.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2023 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Fondo MètaSalute per il triennio 2024-2026, vede i seguenti Piani Sanitari con i relativi cosi mensili e annuali:
- PIANO BASE euro 13,00 156
- PIANO MS 1 euro 16,67 200
- PIANO MS 2 euro 23,30 280
- PIANO MS 3 euro 34,00 408
- PIANO MS 4 euro 75,00 900
I dettagli sono disponibili nelle brochures su sito istituzionale.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), in quanto non considerati “Istituti di Cura”, nonché palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.
Inoltre, sempre dal sito previa autenticazione, si accede all’Area Riservata agli iscritti dove è possibile:- consultare l’elenco delle strutture convenzionate e dei medici convenzionati;
- compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. C).
- attraverso il pulsante “prestazioni sanitarie dal 01/01/2017” è possibile usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, che garantisce una tempestiva e puntuale informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica di rimborso attraverso l’invio di SMS sul proprio cellulare.
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CCNL aziende termali: ecco il rinnovo 2024-27
E' stato firmato l'8 ottobre 2024 dopo oltre un anno di trattative, il rinnovo del Contratto Nazionale applicato ai 15mila dipendenti delle aziende termali e dei centri benessere termali.
Lo comunicano i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs firmatari con Federterme Confindustria.
L’ipotesi di accordo, che verrà sottoposta, nelle prossime settimane, alla consultazione delle assemblee dei lavoratori, resterà in vigore dal 1° ottobre 2024 al 31 dicembre 2027. Vediamo le novità retributive e gli altri aspetti contrattuali.
Scarica qui il testo del contratto previgente con le tabelle retributive
CCNL Terme aumenti salariali e altre novità economiche
L’aumento economico a regime definito con il rinnovo è pari a 200 euro complessivi per il 4° livello, da riparametrare per gli altri livelli , che significa un importo salariale complessivo medio di oltre 6.400 euro per ogni lavoratore nell'arco della vigenza contrattuale.
La prima tranche di aumento salariale, pari ad €60, sarà erogata già con la retribuzione di ottobre 2024, l'ultima di 35 euro a dicembre 2026
Sempre dal punto di vista economico sono previsti:
- dal 1° gennaio 2025 un sistema di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori con un contributo di 15 euro una tantum per ciascun iscritta/o, da versare a carico dell’impresa, all’atto dell’iscrizione, e un contributo mensile pari a 10 euro a carico dell’azienda e a 2 euro a carico della lavoratrice/del lavoratore.
- il rafforzamento del secondo livello di contrattazione con l'introduzione del tema della malattia e dell’infortunio non sul lavoro tra le materie oggetto di contrattazione di secondo livello, per l’adozione di condizioni di miglior favore
- il miglioramento economico per i congedi legati a maternità, paternità e parentali, in particolare con l' integrazione fino al 100% della retribuzione ai fini della quattordicesima mensilità, maturata durante i periodi di congedo di maternità obbligatorio e congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo; riconoscimento della maturazione dei ratei di ferie, riposi per riduzione dell'orario, ex festività, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità durante i periodi di congedo parentale.
CCNL Terme rinnovo 2024: le altre novità
Il documento, di cui si attende il testo dopo l'approvazione dei lavoratori, prevede anche:
- l’aggiornamento della classificazione del personale del settore terme
- l’introduzione della figura della Garante di parità
- nuove norme per la tutela delle donne vittime della violenza di genere.
- l'impegno ad istituire tavoli tecnici volti ad analizzare e fare proposte per il miglioramento di vari istituti contrattuali, al fine di facilitare e ridurre le tempistiche dei futuri percorsi di rinnovo.
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CCNL parrucchieri 2024: da ottobre nuove regole per l’apprendistato
Dopo una lunga e articolata trattativa, è stata firmata il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con le associazioni datoriali : Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai, l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore.
Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2022. Il nuovo contratto ha vigenza quadriennale, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Vediamo le principali novità contrattuali e retributive. In particolare si segnala da ottobre 2024 l'entrata in vigore di nuove regole per l'apprendistato.
Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche
L’accordo definisce un aumento contrattuale a regime di 183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .
Sarà erogato in 4 tranches:
- la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
- la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025
- una terza da 43 euro sarà erogata a gennaio 2026 e
- l'ultima di 20 euro sarà corrisposta a ottobre 2026.
A copertura del periodo di carenza contrattuale viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due tranche con le retribuzioni dei mesi di
- giugno 40 euro
- luglio 40 euro .
L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento
Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.
Dal 1 ottobre 2024 aumenta il trattamento economico nel primo anno di apprendistato professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:
Livello
Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023
1
1.511,46 €
2
1.380,74 €
3
1.309,00 €
4
1.234,19 €
Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Sulla classificazione del personale il nuovo testo recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.
E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.
CONTRATTI A TERMINE
l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :
– Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.
Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento
PREAVVISO
Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.
CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA
E' stato riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.
CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024
Il rinnovo del Ccnl, come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.
Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione.
Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista.
Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.
Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.
Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.
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CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: le novità del rinnovo
In data 11 luglio 2024, Confitarma, Assarmatori, Assorimorchiatori, Federimorchiatori e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno sottoscritto un importante accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) unico dell'industria armatoriale.
Il nuovo contratto avrà validità dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2026 e introduce numerose novità sia in ambito economico che contrattuale, riguardanti il personale marittimo e di terra.
Di seguito una sintesi delle novità e le tabelle retributive.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: aumenti e novita economiche
il nuovo accordo prevede un aumento complessivo delle retribuzioni da 16 euro (allievo) a 116 euro ( comandanti), suddiviso in tre tranche, con decorrenza
- luglio 2024,
- luglio 2025 e
- luglio 2026.
Le nuove tabelle retributive sottostanti indicano la prima tranche di incrementi per il personale marittimo e di terra
Inoltre, viene introdotto un Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) di 64,00 euro mensili, destinato a specifiche qualifiche come il nostromo (Sezione 1) e il 5° livello del personale di terra (Sezione 15). Questo importo sarà erogato su base annua per 14 mensilità, frazionato in tre tranche.
Dal 1° luglio 2024, il contributo aziendale al fondo di previdenza complementare Priamo aumenterà al 2,5%, mentre il contributo del lavoratore rimarrà invariato all'1%.
Anche l'assistenza sanitaria integrativa verrà potenziata: entro gennaio 2025 sarà avviato un tavolo tecnico per la definizione di un nuovo sistema di assistenza finanziato con 16,50 euro mensili per ogni dipendente a carico dell'azienda.
Le parti hanno inoltre concordato un aumento dell'Elemento Perequativo, che dal luglio 2024 sarà pari al 3%.
Infine, a copertura del periodo tra gennaio e giugno 2024, verrà erogato un importo una tantum di 380,00 euro lordi, ripartito in due tranche (200,00 euro a luglio 2024 e 180,00 euro a gennaio 2025). Questo importo varierà in base al periodo di servizio e al regime contrattuale del lavoratore, sia per il personale marittimo che per quello di terra.
Vedi sotto le principali tabelle retributive .
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: Novità contrattuali
Tra gli aggiornamenti contrattuali rilevanti, si segnala l'introduzione di misure innovative per il sostegno ai lavoratori in ambito previdenziale e sanitario. Le aziende aderenti si impegnano a contribuire in modo più consistente al fondo Priamo, sostenendo al contempo una revisione del sistema di assistenza sanitaria integrativa entro il 2025.
Per i lavoratori marittimi iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Marinara (C.R.L.) o al T.P. aziendale, sono previste specifiche modalità di calcolo dell'importo una tantum in base al periodo di permanenza a bordo o in cassa, dimostrando un’attenzione particolare al tipo di servizio svolto.
CCNL marittimi imprese armatoriali 2024: tabelle retributive
Tabella 1 – Aumento 1.7.2024, minimo, EAR, scatti, una tantum
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
Scatto Com.ti e D.M.e successivo (ex 2%) 1.7.2024
Comandante – navi superiori a 3.000 tsl
116,24
3.593,44
53,91
60,04
Direttore di macchina – navi superiori a 3.000 tsl
110,05
3.402,17
51,04
56,37
Padrone marittimo su mezzi navali spedai (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
Meccanico navale su mezzi navali spedali (SAIPEM)
101,59
3.140,47
47,11
127,81
76,69
1° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Ufficiale mediterraneo
74,29
2.296,57
34,45
87,21
52,33
2° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
63,73
1.970,21
29,56
71,43
42,85
2° Ufficiale mediterraneo
62,31
1.926,42
28,90
69,29
41,58
3° Ufficiale extra mediterraneo / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
3° Ufficiale mediterraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37.89
Ufficiale Elettrotecnico extra medit. / lungo corso
59,30
1.833,22
27,50
64,79
38,88
Ufficiale Elettrotecnico medi terraneo
58,20
1.799,20
26,99
63,15
37,89
3° Ufficiale Junior extra mediterraneo / lungo corso
47,44
1.466,57
22,00
51,83
31,10
3° Ufficiale Junior mediterraneo
46,56
1.439,36
21,59
50,52
30,31
Sottufficiale Capo Servizio / Nostromo
55,20
1.706,42
25,60
58,70
35,22
Sottufficiale/cuoco/cambusiere/ottonaio/carpentiere/tank ista/elettricista
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune di coperta e di macchina/comune poi ivalente/marinaio/cameriere/20cuoco/fuochi sta/ ingrassatore/barista regionali
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Carbonaio
46,89
1.449,46
21,75
46,31
27,78
Assistente Commissario + 12 mesi
47,14
1.457,36
21,86
46.65
27,99
Assistente Commissario + 6-12 mesi
45,48
1.405,92
21,09
Assistente Commissario – 6 mesi
42,91
1.326,60
19,90
Giovanotto di macchina / giovanotto di 1ª / garzone di 1ª
42,50
1.313,94
19,71
39,77
23,87
Giovanotto di 2ª/garzone di 2ª/garzone di cucina
40,99
1.267,20
19,01
37,52
22,51
Mozzo / Piccolo di camera e cucina / Allievo comune polivalente
39,11
1.209,01
18,14
34,72
20,83
Com.te con abilitazione fino a 3000 GT imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53.38
Dir.re di macch. con abilitazione fino a 3000 kw imbarcato su navi da 151 a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
75,46
2.332,83
35,00
88,97
53,38
1° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
64,51
1.994,39
29,92
72,65
43,59
2° Uff.le con abilitazione fino a 3000 GT/3000 kw imbarcato su navi da 151 tsl a 3.000 tsl o 4.000 tsc.
56,19
1.736,98
26,06
60,19
36,11
Comandante in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore di macchina in 2ª su navi da crociera
102,27
3.161,61
47,43
51,66
Direttore sanitario su navi da crociera
110,05
3.402,17
51,04
1° Ufficiale / Commissario / Medico di bordo su navi da crociera
69,97
2.163,15
32,45
80,75
48,45
2° Ufficiate / 2° Commissario su navi da crociera
59,66
1.844,31
27,67
65,33
39,20
3° Ufficiate / 3° Commissario su navi da crociera /Ufficiate elettrotecnico
55,77
1.724,02
25,86
59,51
35,71
Sott ufficiale capo servizio su navi da crociera
51,30
1.585,90
23,79
52,84
31,70
Sottufficiale/operaio meccanico/operaio motorista su navi da crociera
49,49
1.529,99
22,95
50,15
30,08
Comune/marinaio/ingrassatore su navi da crociera
44,09
1.363,10
20,45
42,09
25,25
Carbonaio su navi da crociera
43,54
1.346,09
20,19
41,26
24,75
Aumento 1.7.2024
Minimo contrattuale 1.7.2024
Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (EAR) 1.7.2024
1° Scatto (ex 5%) 1.7.2024
Scatto successivo (ex 3%) 1.7.2024
giovanotto di 1ª / giovanotto di macchina / giovanotto elettricista su navi da crociera
39,43
1.219,07
18,29
35,12
21,07
giovanotto di 2ª su navi da crociera
38.00
1.174,61
17,62
32,98
19,79
Mozzo su navi da crociera
36,22
1.119,74
16,80
30,33
18,19
Comandante rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
Direttore di macchina rimorchiatori
72,47
2.240,36
33,61
84,57
1° Ufficiale rimorchiatori
61,82
1.911,24
28,67
68,60
2° Ufficiale rimorchiatori
59,39
1.835,95
27,54
64,96
Sottufficiale rimorchiatori
55,99
1.730,77
25,97
59,76
Comune rimorchiatori
53,22
1.645,36
24,68
55,78
Giovanotto rimorchiatori
44.46
1.374,47
20,62
42,71
Mozzo rimorchiatori
42,68
1.319,53
19.80
40,06
Comandante aliscafi
89,57
2.768.86
41,54
110,54
66,32
Direttore di macchina aliscafi
84,30
2.605,97
39,10
102,63
61,58
1° Ufficiale aliscafi
61,71
1.907,63
28,62
68,43
41,06
Sottufficiale aliscafi
53,13
1.642,58
24,64
55,62
33,38
Comune aliscafi
47,08
1.455,35
21,83
46,59
27,95
Giovanotto aliscafi
42,71
1.320,49
19,81
40,08
24,05
Mozzo aliscafi
40.23
1.243,66
18,66
36,39
21,84
Conduttore/ comandante/ direttore di macchina su navi fino a 151 tsl
56,90
1.758,90
26,39
62,06
Comandante/conduttore su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
60,06
Direttore di macchina su navi fino a 151 tsl, servizi antinquinamento e disinquinamento
56.90
1.758,90
26,39
59,19
1° Ufficiate su navi fino a 151 tsl
50,06
1.547,46
23,22
51,83
Ufficiale su navi fino a 151 tsl
48,33
1.494,04
22,41
49,27
Sottufficiale su navi fino a 151 tsl
46,60
1.440,63
21,61
46,70
Comune su navi fino a 151 tsl
41,54
1.284,32
19,27
39,13
Giovanotto su navi fino a 151 tsl
36,29
1.121,86
16,83
31,28
Mozzo su navi fino a 151 tsl
35,06
1.083,79
16,26
29,44
Allievo Ufficiale (0-4 mesi)
16,27
746,27
7,46
Scatto Com.ti e D.M. e successivo (ex 2%) 1.7.2024
24,82
24,02
23,67
20,73
19,71
18,68
15,66
12,51
11,78
Allievo Sottufficiale (0-4 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Comune (0-4 mesi)
15,38
705,38
7,05
Allievo Ufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Sottufficiale (oltre 4 fino a 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Allievo Comune (oltre 4 fino a 8 mesi)
15,82
725,82
7,26
Allievo Ufficiale (oltre 8 mesi)
17,16
787,16
7,87
Allievo Sottufficiale (oltre 8 mesi)
16,71
766,71
7,67
Allievo Comune (oltre 8 mesi)
16,27
746,27
7,46
Comandante del diporto
56,90
1.758,90
26,39
Direttore di macchina del diporto
56,90
l.758,90
26,39
Capitano del diporto
53,48
1.653,18
24,80
Ufficiale di navigazione del diporto
48,68
1.505,04
22,58
Sottufficiale del diporto
46,60
1.440,62
21,61
Comune dei diporto
41,54
1.284,32
19,27
Qualifiche iniziali del diporto
35,06
1.083,80
16,26
-
CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione
È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022
L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo ‘una tantum’ per il periodo di carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento .
Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore accordo integrativo per le imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Sono state definite le nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.
CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum
ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione
Aumento complessivo dei minimi tabellari pari a
- 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
- 198,00 euro per il livello 3A Panificazione),
da riparametrarsi per gli altri livelli e da erogarsi in 4 tranches:
- 60,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 55,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.
Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024 e gli arretrati entrano nella busta paga di giugno 2024.
SETTORE ALIMENTAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
1s
2.237,60
268,96
2.506,56
1
2.009,01
241,47
2.250,48
2
1.839,16
221,06
2.060,22
3A
1.713,85
206,00
1.919,85
3
1.621,06
194,84
1.815,90
4
1.554,94
186,90
1.741,84
5
1.483,14
178,27
1.661,41
6
1.387,62
166,79
1.554,41
SETTORE PANIFICAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
A1s
1.889,96
227,41
2.117,37
A1
1.757,02
211,41
1.968,43
A2
1.645,54
198,00
1.843,54
A3
1.506,79
181,30
1.688,09
A4
1.427,60
171,77
1.599,37
B1
1.850,39
222,65
2.073,04
B2
1.520,17
182,91
1.703,08
B3s
1.479,47
178,01
1.657,48
B3
1.431,21
172,22
1.603,43
B4
1.357,35
163,32
1.520,67
Prevista inoltre ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:
- 80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
da riproporzionare in base alla durata del rapporto o alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.
Eventuale superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza con cessazione da marzo 2024
Imprese non artigiane del settore Alimentare
Per le imprese fino a 15 dipendenti, oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024, p nuovo incremento di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137, da erogare come segue :
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2026.
IMPRESE NON ART.
< 15 DIP
Liv.
Par.
Minimi al 29.2.2024
Prima Tranche 1.3.2024
Minimi dall’1.3.2024
1
230
2.442,01
35,04
2.477,05
2
200
2.123,48
30,47
2.153,95
3
165
1.751,89
25,14
1.777,03
4
145
1.539,54
22,09
1.561,63
5
130
1.380,28
19,80
1.400,08
6
120
1.274,09
18,28
1.292,37
7
110
1.167,93
16,76
1.184,69
8
100
1.061,77
15,23
1.077,00
Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione
Dal 1° giugno 2024 sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli, e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in part time.
L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:
- 100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.
Liv.
Retribuzione tabellare all’1.12.2021
AFAC 1.6.2024
A
1.982,79
75,41
B
1.812,19
68,92
C
1.709,07
65,00
D
1.612,69
61,33
E
1.512,34
57,52
Le altre novità dell’accordo di rinnovo
Le novità contrattuali sono le seguenti:
Lavoro intermittente
il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:
- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
- ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari per le attività di vendita.
con un’indennità di chiamata nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro
Congedi per le vittime di violenza di genere
Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche la possibilità di ulteriori 3 mesi aspettativa, di cui 2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
Permessi parentali
Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.
Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione
L'accordo del 26 luglio 2025 prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025 e ad agosto 2026.
Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai minimi retributivi :

ATTENZIONE gli aumenti ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024 citato sopra
-
CCNL Agromeccanici: novità e aumenti nel rinnovo 2024
É stato firmato il 19 giugno 2024 da CAI e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche valido per il quadriennio 2024-2027.
Il contratto riguarda in particolare le attività di contoterzismo in agricoltura che rivestono un ruolo strategico a sostegno dell’agricoltura italiana
Vediamo le principali novità dell'accordo.
CCNL agromeccanica 2024: novità economiche
É stato definito un aumento del minimo retributivo pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranches:
- la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024
- la seconda di 60 euro il 1 giugno 2025,
- la terza per 40 euro il 1 giugno 2026 e
- la quarta di 40 euro il 1 giugno 2027.
Viene anche aumentato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.
Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto sono ampliate le casistiche per l’anticipo, che potrà essere richiesto anche:
- in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, e
- per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.
CCNL agromeccanica 2024 – altre novità contrattuali
Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro si segnala:
- aumento a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età.
- ulteriori 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.
Viene riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate: si prevedono 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.
Sul versante della salute e sicurezza, si introduce il diritto dei rappresentanti dei lavoratori (Rls) di essere informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e sarà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie.
Da segnalare infine modifiche alla classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori: In particolare si tratta di
- addetti a operazioni inerenti gli impianti energetici,
- addetti ai trattamenti fitosanitari in possesso di abilitazione professionale e con responsabilità dirette sull’erogazione dei prodotti,
- impiegati tecnici con competenze professionali attestate da specifici titoli di studio e
- addetti alla gestione dei dati informatici rilevati dalle strumentazioni durante le lavorazioni.
-
CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024
Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .
Il contratto interessa i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore.
Il 17 giugno scorso è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 a seguito della pubblicazione dell'indice Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Ecco gli aumenti previsti e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:
- – euro 153,28 per il livello 7;
- – euro 140,97 per il livello 6;
- – euro 131,14 per il livello 5S;
- – euro 122,86 per il livello 5;
- – euro 115,00 per il livello 4;
- – euro 110,52 per il livello 3;
- – euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:
- – euro 2.374,71 per il livello 7;
- – euro 2.184,01 per il livello 6;
- – euro 2.031,66 per il livello 5S;
- – euro 1.903,47 per il livello 5;
- – euro 1.781,71 per il livello 4;
- – euro 1.712,33 per il livello 3;
- – euro 1.554,19 per il livello 2.
Rinnovo CCNL Orafi – Aspetti economici
GLI AUMENTI PREVISTI DAL 1.6.2022

MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI INDUSTRIA

Elemento perequativo
L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.
Previdenza complementare – COMETA
A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
Welfare
Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Altri aspetti contrattuali
Classificazione dei lavoratori
A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.
Orario di lavoro
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie
Lavoro straordinario
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente.
La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue.
Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità
Retribuzione straordinaria
a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%
b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30%
c) Lavoro Festivo 45%
d) Lavoro straordinario festivo 55%
Banca ore Solidale
I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi per assistere figli minor che necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
Contratto a tempo determinato
E' stata definita la seguente specifica esigenza:
– Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato;
Inoltre: oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.
A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .
Apprendistato
NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria.
I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
- A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima
- B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento.
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024
CCNL Orafi industria: adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023
ORAFI INDUSTRIA Livelli
Minimo
Altri elementi
Totale
7 Q
2.221,43
114,00
2.335,43
7
2.221,43
59,39
2.280,82
6
2.043,04
2.043,04
5 S
1.900,52
1.900,52
5
1.780,61
1.780,61
4
1.666,71
1.666,71
3
1.601,81
1.601,81
2
1.453,87
1.453,87
Apprendisti assunti dal 1.2.202 6 (1°-12° m.)
1.736,58
1.736,58
6 (13°-24° m.)
1.838,74
1.838,74
6 (25°-36° m.)
1.940,89
1.940,89
5S (1°-12° m.)
1.615,44
1.615,44
5S (13°-24° m.)
1.710,47
1.710,47
5S (25°-36° m.)
1.805,49
1.805,49
5 (1°-12° m.)
1.513,52
1.513,52
5 (13°-24° m.)
1.602,55
1.602,55
5 (25°-36° m.)
1.691,58
1.691,58
4 (1°-12° m.)
1.416,70
1.416,70
4 (13°-24° m.)
1.500,04
1.500,04
4 (25°-36° m.)
1.583,37
1.583,37
3 (1°-12° m.)
1.361,54
1.361,54
3 (13°-24° m.)
1.441,63
1.441,63
3 (25°-36° m.)
1.521,72
1.521,72
Allegati:Apprendisti assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022 7 (1°-12° m.)
1.780,61
1.780,61
7 (13°-24° m.)
1.900,52
1.900,52
7 (25°-36° m.)
2.043,04
2.043,04
6 (1°-12° m.)
1.666,71
1.666,71
6 (13°-24° m.)
1.780,61
1.780,61
6 (25°-36° m.)
1.900,52
1.900,52
5S (1°-12° m.)
1.601,81
1.601,81
5S (13°-24° m.)
1.666,71
1.666,71
5S (25°- 36° m.)
1.780,61
1.780,61
5 (1°-12° m.)
1.453,87
1.453,87
5 (13°-24° m.)
1.601,81
1.601,81
5 (25°-36° m.)
1.666,71
1.666,71
4 (1°-12° m.) (**)
1.453,87
1.453,87
4 (13°-24° m.)
1.453,87
1.453,87
4 (25°-36° m.)
1.601,81
1.601,81
3 (1°-12° m.) (**)
1.453,87
1.453,87
3 (13°-24° m.)
1.453,87
1.453,87
3 (25°-36° m.)
1.601,81
1.601,81