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Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27
E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024 dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL , il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data per un triennio e scadrà 5 marzo 2027.
Si prevede un aumento a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.
Vediamo più in dettaglio le principali novità sia dal punto di vista economico che delle clausole contrattuali.
Il testo integrale è disponibile a questo link
Novità economiche e nuovi minimi retributivi
Come detto l'accordo prevede un aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro che sarà suddiviso in due tranches :
- 45 euro a maggio 2024 e
- 45 euro a maggio 2025
La retribuzione tabellare del livello D sale quindi da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto
Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :
- il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
- il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
- il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
- il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
- il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.
LIVELLI PARAMETRI MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 A super
200
2.687,84
A
175
2.421,95
B
150
2.103,88
C
140
1.993,14
D
100
1.570,00
Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a figure di livello C o D
Novità contrattuali classificazione – periodo di prova – apprendistato
L'accordo modifica la classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.
Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:
- – per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
- – per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.
In materia di contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:
- il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
- tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
- il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.
CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine
In tema di numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede che:
- I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
- Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.
Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro sono ridotti:
- a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi,
- a 10 gg. se superano i 6 mesi.
Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.
Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:
- a) implementazione del personale per necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di lavorazioni;
- b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari;
- c) esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e non programmabili dell’attività ordinaria;
- e) proroga dei termini di appalto;
- f) assunzione di giovani fino a 29 anni;
- g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito;
- h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile;
- i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.
Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi.
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CCNL Legno artigianato e PMI: rinnovo fino al 2026
E stato firmato nella serata del 5 marzo 2024 il rinnovo del CCNL del 13.3.2018 (QUI IL TESTO PRECEDENTE) per il settore legno arredo e materiali lapidei per artigiani e PMI, condiviso da CNA, Confartigianato legno e arredo, Confartigianato marmisti, Casartigiani, Claai, Feneal–Uil, Filca–Cisl e Fillea–Cgil con vigenza 2023 2026 . L'accordo interessa circa 80mila lavoratori e 20mila imprese ed è stato raggiunto molto rapidamente, in sole 2 settimane.
Il testo passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori.
Disponibile qui il testo del nuovo accordo.
Vediamo le principali novità.
AUMENTI RETRIBUTIVI
Si prevedono :
- per il livello D del legno un aumento medio di 180 euro per l’artigianato e di 181 euro per le Pmi,
- per il settore lapideo al 5° livello aumento medio di 189 euro per l’artigianato e di 191 per le Pmi.
che saranno erogati in 4 tranches a partire da marzo 2024,
a cui si aggiungono 5 euro di aumento su ogni scatto di anzianità e UNA TANTUM di 130 euro.
Nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro per specificare i nuovi minimi retributivi e le relative decorrenze, per tutti gli altri livelli di inquadramento e per tutti i settori.
NOVITA' NORMATIVE
Dal punto di vista normativo l’accordo consente di raggiungere alcuni punti migliorativi come ad esempio
- indennità al 30% durante i 2 ulteriori mesi di aspettativa previsti per il congedo per donne vittime di violenza,
- possibilità di richiedere il part time reversibile per chi fruisce di congedi;
- revisione della disciplina per il preavviso di dimissioni e licenziamento con prolungamento del periodo.
CCNL LEGNO ARTIGIANATO i precedenti rinnovi
Con il rinnovo firmato a maggio 2022 per il periodo 2019-2022 erano state definite le seguenti novita :
CONTRATTI A TERMINE
i limiti quantitativi fissati sono i seguenti
- imprese da 0 a 5 dipendenti 3 lavoratori a termine,
- da 6 a 18 dipendenti un lavoratore a termine ogni 2 dipendenti in forza,
- da 19 dipendenti i: 35% del personale in forza).
Sono in ogni caso esenti da limitazioni i contratti a termine conclusi nei primi 15 mesi della fase di avvio di nuove attività ovvero di nuove linee di produzione e servizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Una tantum
A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, è prevista l'erogazione di un importo una tantum (proporzionalmente ridotto in caso di congedi facoltativi servizio militare e part-time) pari a 150,00 euro lordi in due tranche di pari importo :
- 75 euro con la retribuzione di luglio e
- 75 euro con la retribuzione di ottobre 2022
Per gli apprendisti l'importo è pari a 105,00 euro.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati anticipazione degli importi una tantum ie cessano di essere corrisposti con la retribuzione di maggio 2022.
Tabella aumenti retributivi 2022
SETTORI AUMENTO COMPLESSIVO DATE 1 TRANCHE DATE 2^ TRANCHE IMPRESE SETTORE LEGNO ARREDO 75 euro a livello D 45,00 euro da maggio 2022; 30,00 euro da settembre 2022 IMPRESE LAPIDEI 79 euro a licello 5 45,00 euro da maggio 2022 34 euro da settembre 2022 PMI LEGNO ARREDO 76 euro a livello D 50 euro da maggio 2022 26 euro da settembre 2022 PMI LAPIDEI 80 euro a livello 5 50 euro da maggio 2022 30 euro da settembre 2022 L'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli professionali, avviene sulla base di declaratorie generali, che differenziano qualitativamente i livelli, e di esemplificazioni non esaustive fornite dai profili professionali.
NUOVE CATEGORIE PROFESSIONALI
Categoria A super – Quadri
Categoria A
– ex impiegati 1ª categoria
Categoria B
– ex impiegati 2ª categoria
– ex operaio specializzato provettoCategoria C super
– specifici tre profili della categoria C
Categoria C
– ex impiegato 3ª categoria
– ex operaio specializzatoCategoria D
– ex impiegato di 4ª categoria
– ex operaio qualificatoCategoria E
– ex operaio di 3ª categoria
Categoria F
– lavoratori privi di esperienza al loro primo inserimento nei settori oggetto del campo di applicazione del CCNL.
Si era prevista anche la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro. Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi, con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 104 ore nell'anno. A fronte del superamento dell'orario contrattuale corrisponderà, di norma entro un periodo di dodici mesi.
Assistenza sanitaria integrativa Fondo SANARTI dal 2018
Le Parti, nella condivisione dell'importanza che riveste l'assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dipendenti dalle imprese di cui alla sfera di applicazione del presente CCNL convengono di attivare le iscrizioni e la relativa contribuzione a favore del Fondo Sanitario Nazionale Integrativo intercategoriale per l'Artigianato, secondo le modalità stabilite dagli accordi interconfederali in materia di assistenza sanitaria integrativa sottoscritti tra CONFARTIGIANATO imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
A partire dal 1° febbraio 2018, sono pertanto iscritti al Fondo – Sanarti i dipendenti a tempo indeterminato a cui trova applicazione il CCNL, ivi compresi:
- gli apprendisti
- i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;
le iscrizioni non sono dovute nei casi di contratti a termine instaurati per durate inferiori, e successivamente prorogati o rinnovati fino a superare la soglia dei 12 mesi. Il contributo pari a € 10.42 mensili per 12 mensilità è versato al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento.
CCNL Legno lapidei artigianato: tabelle retributive fino al 2018
CONTRATTO 2016-2018
Una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a € 150.00.
INCREMENTI RETRIBUTIVI IMPRESE ARTIGIANE
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
D
€ 33,00
€ 20,00
€ 53,00
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
5
€ 33,00
€ 23,00
€ 56,00
INCREMENTI RETRIBUTIVI P.M.I.
Settore Legno, Arredamento, Mobili
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
D
€ 33,00
€ 30,00
€ 63,00
Settore Lapidei, Escavazione, Marmo
Livello
1° marzo 2018
1° giugno 2018
Incremento salariale a regime
5
€ 33,00
€ 33,00
€ 66,00
Verbale integrativo 21.3.2018 in materia di apprendistato
Il 21 marzo 2018 è stato sottoscritto un verbale che integra l'ipotesi di accordo in materia di apprendistato professionalizzante per i lavoratori over 29 anni
Le parti confermano che i contratti di apprendistato per il reinserimento lavorativo stipulati antecedentemente al 13 marzo 2018, ai sensi dell'art. 56 del C.C.N.L., sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2015 e, pertanto, ne confermano la regolamentazione; vengono anche confermati i nuovi profili formativi allegati ai C.C.N.L..
L'intesa prevede, inoltre, nell'ambito della disciplina del Contratto di apprendistato per il reinserimento lavorativo , i seguenti limiti quantitativi:
a) 2 contratti nelle aziende che occupano da 0 a 5 dipendenti;
b) 3 contratti nelle aziende che occupano più di 5 dipendenti;e) 4 contratti nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti.
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CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità
E’ stato firmato lo scorso 10 gennaio 2024 da Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:
- Metalmeccanico,
- Installazione impianti,
- Orafi,
- Odontotecnici e
- Restauro di beni culturali.
Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e scadrà il 31 dicembre 2026.
Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.
CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive
Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto in due tranches:
- gennaio 2024 e
- aprile 2024,
incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali.
Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.
I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle sottoriportate , diversificati per settore e per livello di inquadramento dei lavoratori :
CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro
Novità dell'accordo sono previste anche sui seguenti temi:
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Si prevede che, fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:
la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage. La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.
RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:
• 1° anno 70%
• 2° anno 78%
• 3° anno 85%
• 4° anno 92%
• 5° anno 100%
RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
• 3° anno 90%
RETRIBUZIONE per addetti al centralino
• 1° anno 70%
• 2° anno 80%
Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.
La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è pari a 3 anni.
RETRIBUZIONE per il settore restauro
Inquadramento
I sem
II sem
III sem
IV sem
V sem
VI sem
VII sem
VIII sem
IV sem
X sem
Livello 2
80%
80%
85%
85%
90%
90%
95%
95%
100%
100%
Livello 3
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 4
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Livello 5
70%
70%
75%
78%
80%
85%
88%
92%
100%
100%
Per gli Addetti amministrazione o servizi
70%
70%
75%
80%
85%
90%
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– – ORARIO DI LAVORO
Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore, al fine di adattare le diverse esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.
CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi
Ampie le causali individuate per i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche del settore
CAUSALI CONTRATTI A TERMINE
- • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque programmato, nei confronti del cliente;
- • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
- • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
- • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
- • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
- • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
- • Appalti di durata determinata;
- • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
- • Sostituzione di lavoratori assenti;
- • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg nell’arco di 48 mesi).
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Contratti terziario: nel 2024 ripartono le trattative
Il rinnovo dei contratti dei settori commercio e terziario forse si avvicina.
Dopo lo sciopero del 22 dicembre 2023 per milioni di lavoratrici e lavoratori in attesa dei rinnovi dei contratti nazionali del settore commercio e terziario le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs comunicano che le associazioni imprenditoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative hanno trasmesso formali richieste di ripresa dei negoziati. Gli incontri saranno programmati nel mese di febbraio.
La richiesta di riattivare i tavoli da parte delle associazioni datoriali – ha dichiarato il segretario generale della Fisascat che ha sottolineato come non si possa considerare il rinnovo dei contratti una variabile dipendente da motivi o esterni come ’inflazione, la crisi, i conflitti e ogni altra criticità
La mobilitazione di dicembre 2023 ha interessato in particolare i contratti dei seguenti settori
- Terziario,
- Distribuzione e Servizi,
- Distribuzione Moderna Organizzata e
- Distribuzione Cooperativa,
era stata organizzata per protestare contro il rifiuto delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital “a riconoscere incrementi retributivi in linea con l’andamento inflazionistico (8,1% nel 2023) .
I sindacati chiedevano anche «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori»
Leggi in merito Taglio cuneo fiscale 2024 tabella importi
Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023
Era stato messo a punto il 12 dicembre 2022 un protocollo d’intesa comune che interviene parzialmente, sugli aspetti economici per tutti i contratti sopracitati prevedendo:
- una indennità una tantum di 350 euro lordi (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale
- un acconto sull’aumento delle retribuzioni a partire dal 2023.
In particolare, l'una tantum è riconosciuta come segue:
- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e
- 150 euro nella busta paga di marzo.
Le retribuzioni sono aumentate a partire da aprile 2023 con 30 euro mensili per la paga base.
Nel complesso quindi per la paga base del livello medio ci dovrebbero essere entro fine 2023 circa 710 euro in più.
Contratti commercio: 2^ tranche una tantum e precisazioni
Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti hanno ricevuto la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali conguagli riferiti alla prima tranche.
Gli importi sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Ai fini dell'anzianità di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati invece:
- congedo di maternità,
- congedi parentali ,
- periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
ATTENZIONE L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.
Confcommercio ha precisato in particolare che
- Ai lavoratori con contratto part time verticale e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte le giornate lavorative prestate,
- L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere nel periodo di riferimento e sarà assoggettata a tassazione separata come emolumento tardivo
- l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, o data dell'accordo di assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
- Spetta invece ai lavoratori cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.
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CCNL legno industria 2023-25: nuova tabella retributiva
E' stato firmato da FederlegnoArredo, e FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto il 31 dicembre 2022. Entrambe le parti sociali hanno espresso soddisfazione precisando che "
data la situazione economica in essere, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo ed unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto. Si è concordato quindi di non intervenire sulla parte normativa e di destinare tutte le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, evitando oneri indiretti e di natura organizzativa."
In sintesi si prevedono
- l' aumento al 5° livello operaio (AC1/AS2), parametro 140, di 143,08 euro dal 1° luglio 2023 e
- l’erogazione di 600 euro una tantum (300 a luglio e 300 a marzo 2024)
Con questi importi si ottiene il pieno recupero dell’inflazione 2022 .
Sono previsti altri aumenti salariali
- a gennaio 2024 e
- a gennaio 2025,
che verranno calcolati utilizzando l’indice IPCA non depurato.
Questo tipo di accordo consente oltre al totale recupero dei salari sull’inflazione reale, il perseguimento della produttività di settore.
Tabella retributiva ccnl legno industria 2023
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CCNL dirigenti autotrasporto: aumenti e una tantum da giugno 2023
E' stato firmato il 18 maggio 2023 il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato siglato con Confetra il 21 luglio 2021 . Ne dà notizia sul proprio sito ManagerItalia l'associazione dei dirigenti del settore. Il presidente Mantovani ne ha sottolineato l'importanza per il recupero dell'inflazione che ha gravato nell'ultimo periodo sulle retribuzioni, realizzato però senza pesare troppo sui bilanci aziendali . Anche il presidente di Confetra Deruvo ha infatti espresso sosddisfazione “Penso che sia stato fatto un buon lavoro che realizza un mix equilibrato tra aumenti e servizi welfare a favore dei dirigenti. Devo dare atto a Manageritalia del senso di responsabilità mostrato in questi anni tutt’altro che facili scegliendo di non stressare la trattativa ma di accompagnarla lungo un percorso a tappe che alla fine si è rivelato soddisfacente per tutti.”
Vediamo di seguito i principali aspetti
CCNL dirigenti Confetra aumenti retributivi
L’accordo sottoscritto il 18 maggio prevede nello specifico:
1- importo una tantum di 1.500 euro da corrispondere nel 2023 per vacanza contrattuale 2021-2022, erogato in due tranches:
- 700 euro a giugno 2023
- 800 euro a novembre 2023
2 – aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili complessivi da raggiungere a partire da dicembre 2023 ed entro luglio 2025, cosi suddiviso :
- 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2025
Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse in acconto o anticipazione dopo il 31 dicembre 2019.
3 – Beni e servizi welfare contrattuale pari 1.300 euro annui da fruire attraverso la Piattaforma welfare dirigenti terziario. Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo contrattuale con versamenti aggiuntivi concordati a livello aziendale.
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CCNL pubblici esercizi FIPE: riprendono le trattative
Era stato siglato a febbraio 2018 l’accordo per la definizione del Contratto nazionale Commercio Ristorazione Turismo tra Fipe Confcommercio, Angem, Aci- Alleanza delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, scaduto formalmente il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che sono interessati i settori :
- Ristorazione Collettiva e commerciale,
- pubblici esercizi e
- Turismo ,
per oltre un milione di lavoratrici e lavoratori. dipendenti di 330 mila imprese
Fisascat CISL fa sapere in un comunicato che le parti si sono incontrate pochi giorni fa per la discussione sul rinnovo e sintetizza cosi l'incontro :
"…. le associazioni imprenditoriali hanno ripercorso il drammatico periodo pandemico, sottolineando come poi lo scenario sia stato aggravato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, con ricadute negative in tutto il settore, soprattutto nel comparto della Ristorazione Collettiva, in particolare negli appalti con committenza pubblica. Le imprese,, hanno presentato un documento nel quale indicano tra le priorità, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, i livelli di contrattazione e produttività, la bilateralità, i cambi gestione e i cambi appalto e il costo del lavoro."
Da parte loro i sindacati, hanno sottolineato invece c"ome la ripresa delle aziende del settore sia oramai consolidata, confermata anche dal segno positivo di molti bilanci aziendali, e hanno rimarcato gli interventi economici e normativi messi in campo dal Governo a sostegno del comparto. . Per le tre sigle la vera emergenza resta quella salariale, con le retribuzioni al palo e attanagliate dalle dinamiche inflattive, mentre nel settore è largamente diffuso il part time involontario, spesso a poche ore settimanali, con condizioni sempre più insostenibili."
Il tema dirimente resta l' incremento salariale, anche per far fronte all'emergenza della difficolta di reperire nuovo personale.
Le Parti torneranno ad incontrarsi il 18 maggio 2023.
Rinnovo 2018-2021 gli aspetti principali
Tra le novità del 2018 si segnalano :
- maggiori tutele ai lavoratori per i cambi di concessione e appalto e nel mercato del lavoro in genere:
- definizione di un codice condiviso contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- aumento salariale di 100 euro a regime al IV livello,con una massa complessiva di 3mila euro, alle seguenti date:
- € 25,00 1 GENNAIO 2018
- 20,00 1 GENNAIO 2019
- € 20,00 1 FEBBRAIO 2020
- € 15,00 1 MARZO 2021
- € 20,00 1 DICEMBRE 2021
- assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1 febbraio 2018 un contributo di 11,00 euro mensili per lavoratore, per 12 mensilità a carico delle aziende . il contributo salirà a 12,00 euro dal 1 gennaio 2019 .
- modifiche strutturali a importanti istituti, come i permessi, gli scatti di anzianità e il comporto malattia.
- Per quanto riguarda il lavoro parziale, la normativa relativa viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015 confermando il diritto a veder indicata nella lettera di assunzione la “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro.
- Sul lavoro a termine viene limitato
il ricorso al contratto a tempo determinato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2015 (20%) e al contratto di somministrazione (10% riferito all’unità produttiva).
Aumento dicembre 2021 e calcolo TFR
In relazione al trattamento di fine rapporto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, il contratto prevede che gli importi degli scatti di anzianità non concorrono alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo . Quindi, per i periodi dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr: la retribuzione mensile , la tredicesima . la quattordicesima e tutte le voci retributive valide ai fini del TFR vanno considerate al netto degli scatti
A decorrere dal periodo novembre 2021 sarà invece ristabilita l'incidenza degli scatti di anzianità anche ai fini della maturazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Contratto FIPE 2018-2021 stesura definitiva
Il 17 luglio 2018, le organizzazioni sindacali coinvolte hanno emanato un comunicato sulla stesura e approvazione definitiva del contratto, dopo l'ok dei lavoratori, tra tutte le parti, in cui sono state meglio chiarite alcune tematiche qualificanti, tra cui:
GENITORIALITA': sono stati riformulati e sistematizzati gli articoli riguardanti le disposizioni legate al diritto alla genitorialità con l'inserimento di un nuovo articolo, a tutela dei lavoratori che debbano assistere, figli con problematiche di apprendimento quali ad esempio la dislessia (art. Articolo 183 – Ulteriori ipotesi di part time). Si prevede la possibilità turni di lavoro agevolati o di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
SOSPENSIONE temporanea dell’aumento del vitto per i Part-time fino a 15 ore settimanali ( 0,20 centesimi a pasto) previsto per l’anno 2019 , rinviato, al più tardi, al rinnovo del contratto nazionale.
Inoltre è stato siglato un verbale a latere con le Associazioni di categoria delle Cooperative che riconosce la scelta di adesione effettuata dai lavoratori in forza al Fondo di previdenza complementare della cooperazione; i nuovi assunti potranno anch’essi liberamente optare fra quest’ultimo e "FONTE"(Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario).