• CCNL e Accordi

    CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

    Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

    Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

    Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

    • – euro 153,28 per il livello 7;
    • – euro 140,97 per il livello 6;
    • – euro 131,14 per il livello 5S;
    • – euro 122,86 per il livello 5;
    • – euro 115,00 per il livello 4;
    • – euro 110,52 per il livello 3;
    • – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

    • – euro 2.374,71 per il livello 7;
    • – euro 2.184,01 per il livello 6;
    • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
    • – euro 1.903,47 per il livello 5;
    • – euro 1.781,71 per il livello 4;
    • – euro 1.712,33 per il livello 3;
    • – euro 1.554,19 per il livello 2.

    Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

    GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

    MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

    Elemento perequativo 

    L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

    Previdenza complementare – COMETA 

    A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

    I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

    Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

    Welfare 

    Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

    Altri aspetti contrattuali 

    Classificazione dei lavoratori

     A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

    I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

     Orario di lavoro

     Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

     Lavoro straordinario

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

    La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

    Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

    Retribuzione straordinaria

     a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

     b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

    c) Lavoro Festivo 45% 

    d) Lavoro straordinario festivo 55% 

    Banca ore Solidale 

    I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

    Contratto a tempo determinato

    E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

     – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

    Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

     A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

    Apprendistato

     NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

    I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

    Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

    • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
    •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
    •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

    CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

    ORAFI INDUSTRIA

    Livelli

    Minimo

    Altri elementi

    Totale

    7 Q

    2.221,43

    114,00

    2.335,43

    7

    2.221,43

    59,39

    2.280,82

    6

    2.043,04

    2.043,04

    5 S

    1.900,52

    1.900,52

    5

    1.780,61

    1.780,61

    4

    1.666,71

    1.666,71

    3

    1.601,81

    1.601,81

    2

    1.453,87

    1.453,87

    Apprendisti  assunti dal 1.2.202

    6 (1°-12° m.)

    1.736,58

    1.736,58

    6 (13°-24° m.)

    1.838,74

    1.838,74

    6 (25°-36° m.)

    1.940,89

    1.940,89

    5S (1°-12° m.)

    1.615,44

    1.615,44

    5S (13°-24° m.)

    1.710,47

    1.710,47

    5S (25°-36° m.)

    1.805,49

    1.805,49

    5 (1°-12° m.)

    1.513,52

    1.513,52

    5 (13°-24° m.)

    1.602,55

    1.602,55

    5 (25°-36° m.)

    1.691,58

    1.691,58

    4 (1°-12° m.)

    1.416,70

    1.416,70

    4 (13°-24° m.)

    1.500,04

    1.500,04

    4 (25°-36° m.)

    1.583,37

    1.583,37

    3 (1°-12° m.)

    1.361,54

    1.361,54

    3 (13°-24° m.)

    1.441,63

    1.441,63

    3 (25°-36° m.)

    1.521,72

    1.521,72

    Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

    7 (1°-12° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    7 (13°-24° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    7 (25°-36° m.)

    2.043,04

    2.043,04

    6 (1°-12° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    6 (13°-24° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    6 (25°-36° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    5S (1°-12° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5S (13°-24° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    5S (25°- 36° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    5 (1°-12° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    5 (13°-24° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5 (25°-36° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    4 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    4 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    4 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    3 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    3 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    3 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto

    Anche quest'anno  con la busta paga di giugno  deve essere  corrisposta  la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021  del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio,  pari al 6,15% 

    Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno  ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento  sulla base dell'indice IPCA-NEI  reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il  valore di riferimento  per gli adeguamento retributivi. 

    L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti  subiranno un ulteriore incremento e  l'aumento complessivo  raggiungerà i  137,52 € per il livello C3 

    Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità

    In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio  la tranche di aumento per tutti i livelli  ricordiamo di seguito  gli importi  che erano stati previsti  nel 2021 dal rinnovo del contratto .


    Nei successivi paragrafi  gli aumenti già erogati  e la tabella retributiva attualmente in vigore.

    CCNL Metalmeccanici industria:  aumenti  giugno 2023

    Il  7 giugno l'ISTAT  ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati  è risultato pari al  6,6%,  quindi superiore  all'incremento previsto dall'accordo  firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3),  nel  rinnovo contrattuale  del  5 febbraio 2021

    Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :

    •  i minimi tabellari per livello , 
    • gli importi dell'indennità di trasferta e 
    • gli importi dell'indennità di reperibilità. 

    Di seguito le  tabelle retributive aggiornate:

    TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023

    Livelli 

    Minimi retributivi dal 1° giugno 2023  

    A1

    2.619,93

    B3

    2.558,63

    B2

    2.291,85

    B1

    2.136,25

    C3

    1.993,04

    C2

    1.860,97

    C1

    1.822,43

    D2

    1.783,90

    D1

    1.608,67

                                                                        

    INDENNITA DI TRASFERTA   DAL 1.6.2023
    Trasferta intera  46,47
    Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    Quota per il pernottamento 21,65

    INDENNITA' DI REPERIBILITA'   DAL 1.6.2023

    Liv.

    b) Compenso giornaliero 

    c) Compenso settimanale 

    16 ore (Giorno lavorato) 

    24 ore (Giorno libero) 

    24 ore festive 

    6 Giorni 

    6 Giorni con festivo 

    6 Giorni con festivo e giorno libero 

    In euro

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,61

    35,25

    37,94

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,65

    42,37

    45,98

    B1 o Superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,38

    49,01

    53,71

    Accordo aumenti retributivi giugno 2022

    Anche nel 2022 era  stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa  tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021  l'accordo riguardante:

    • gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati)  e
    • l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità

    per il 2022 .

    Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento  per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal  rinnovo del contratto del 2021.

    La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:

    INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI
    trasferta intera 44,47 euro
    quota per pranzo o cena  11,97 euro
    quota pernottamento  20,53 euro

     Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:

    – compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
    •  per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

    • per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
    •  per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
  • CCNL e Accordi

    CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo

    Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti  e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi

    Successivamente,  con un accordo integrativo  il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.

     Vediamo di seguito le principali novità

    CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità

    Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) ,  corrisposto  in tranches  come segue:

    • 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
    • 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
    • 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
    • 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
    • 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.

    Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali.  Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del  1° aprile 2023,  e gli importi  "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati  da aprile 2024 a febbraio 2027.

    Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

    IMPORTI UNA TANTUM:

    Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF

    L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo  è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti  di lavoro sottoscritti fino a tale data  continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.

    ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR 

    Con il nuovo accordo è previsto  sia consentita  l'iscrizione Quadrifor anche ad  aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti  sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri. 

    SCARICA  QUI IL TESTO  INTEGRALE IN PDF

  • CCNL e Accordi

    Contratto collettivo concerie 2024: le novità

    E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie ,  in vigore  dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.

    Vediamo le principali novità economiche  e normative  e le nuove tabelle retributive

    CCNL Concerie 2024: novità economiche

    Le Parti hanno  stabilito  un aumento salariale  medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:

    •     euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
    •     euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
    •     euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.

    Nello specifico di ogni livello  gli aumenti sono  i seguenti:

    Aspetti normativi:  contratti a termine, part -time

    In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto. 

    Vengono individuate anche  le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:

    • – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
    • – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
    • – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
    • – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
    • – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

    Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale    possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e  devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.

    Sono previsti inoltre:

    •  nuovi permessi per donatori di midollo osseo  e la  conservazione del posto di lavoro  di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale 
    • per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
    • l'istituzione della“banca ore solidale”. 
    • il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il  contributo mensile  da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato  o determinato. 

    Dal 1° aprile 2026:

    •     il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
    •     viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.

    Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente

    Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza  dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.

    Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017. 

    Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:

    • euro 35 dal 1° novembre 2017;
    • euro 30 dal 1° maggio 2018; e
    • euro 20 dal 1° maggio 2019.

    L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e  alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.

    Confindustria Vicenza  e le organizzazioni sindacali hanno già  sottoscritto  il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo  di settore, nel quale la provincia  di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva  misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.

  • CCNL e Accordi

    Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27

    E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024  dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL ,  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale  per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data  per un triennio e  scadrà  5 marzo 2027.

    Si prevede un aumento  a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.

    Vediamo  più in dettaglio le principali  novità  sia dal punto di vista economico che  delle clausole contrattuali.

    Il testo integrale  è disponibile a questo link

    Novità economiche e nuovi minimi retributivi

    Come detto l'accordo prevede  un  aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro  che sarà suddiviso in due tranches :

    • 45 euro a maggio 2024 e 
    • 45 euro a maggio 2025

    La retribuzione tabellare del livello D  sale quindi  da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto 

    Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :

    •  il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
    •  il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
    •  il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
    •  il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
    •  il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.

    LIVELLI PARAMETRI  MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 

    A super

    200

    2.687,84

    175

    2.421,95

    150

    2.103,88

    140

    1.993,14

    100

    1.570,00

    Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a  figure di livello C o D

    Novità contrattuali classificazione – periodo di prova – apprendistato

    L'accordo modifica la  classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

    Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:

    • – per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
    • – per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.

    In materia di  contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:

    •  il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
    •  tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
    •  il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.

    CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine

    In tema di  numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede  che:

    • I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo  indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
    • Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.

    Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a  12 mesi.

    Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro  sono ridotti

    • a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi, 
    • a 10 gg. se superano i 6 mesi.

    Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei  rischi.

    Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24  mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:

    • a) implementazione del personale per  necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di  lavorazioni; 
    • b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari; 
    • c)  esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e  non programmabili dell’attività ordinaria; 
    • e) proroga dei termini di appalto;
    •  f) assunzione di  giovani fino a 29 anni;  
    • g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito; 
    • h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile; 
    • i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per  il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.

    Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco  di 24 mesi.

  • CCNL e Accordi

    Nuovo CCNL attori e interpreti in vigore dal 1 marzo

    Il 20 dicembre 2023 le sigle sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL e le associazioni datoriali ANICA, APE e APA hanno raggiunto il primo accordo nel settore della produzione cineaudiovisiva, al fine di definire e garantire nuovi livelli di tutela ad attori, attrici ed interpreti.

    Il Ccnl sarà vigente dal 1° marzo 2024 e avrà durata triennale, con scadenza il 28 febbraio 2027.

    Si tratta di un accordo storico  in quanto definisce   non solo tipologie contrattuali,  minimi salariali e  modalità di  gestione del rapporto di lavoro, sia nella forma subordinata sia in quella autonoma, ma anche  aspetti innovativi come la tutela dei professionisti in rapporto all'utilizzo dell’intelligenza artificiale, la promozione delle pari opportunità e la prevenzione della violenza di genere.

    CCNL interpreti, attrici e attori: aspetti economici

    Come detto l'accordo individua il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato quale tipologia contrattuale tipica del settore ma  precisa che  le condizioni del CCNL sono applicabili al lavoro autonomo.

    Dal punto di vista retributivo, il contratto collettivo stabilisce I compensi minimi individuati sulla base della seguente suddivisione  dei ruoli :

        Gruppo 1: Protagonisti e protagonisti di puntata:

        Gruppo 2: Comprimari, personaggi fissi della serie, non protagonisti, camei;

        Gruppo 3: Tutti gli altri non previsti nei punti precedenti.

    I compensi per giornata di posa, lunga serialità, lunghissima serialità  sono definiti distinguendo le produzioni sulla base del budget impiegato 

     il compenso minimo di ciascun attore in ogni caso è fissato  a € 325,00 per giornata di posa. 

    Di seguito una tabella riepilogativa:

    Gruppo Tariffa Standard (per giornata di posa) Riduzione da 8ª posa Lunga Serialità (da 8 episodi di 50min, da 8ª posa) Lunghissima Serialità (>40 episodi di 25min) Opere Specifiche (budget limitato)*
    1 Gruppo 1.100,00 € 900,00 € 550,00 € 550,00 €
    2 Gruppo 850,00 € 650,00 € 650,00 € 500,00 € 425,00 €
    3 Gruppo 650,00 € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 325,00 €

    * Per opere specifiche con budget limitato si intendono :

    • opere cinematografiche di registi debuttanti con budget inferiore a 2 milioni di euro,
    •  cortometraggi con budget inferiore a 750.000 euro,
    •  documentari e docufiction con budget inferiore a 500.000 euro per ora di prodotto, e
    •  prodotti di ricerca e formazione come definiti dal D.L. n. 70/2021. 

    Viene inoltre precisato che: 

    • per le attività promozionali il  compenso  non può essere inferiore al 30% del compenso globale effettivo 
    • per le prove la retribuzione è pari al 50% dei minimi contrattuali previsti.

    RIMBORSI SPESE 

    • Le spese di viaggio sostenute per casting e audizioni fuori dalla regione di residenza  e
    • le spese di vitto, viaggio e alloggio per  prestazioni fuori dalla città di domicilio abituale del lavoratore 

    sono a carico della produzione.

    Per la disponibilità previsto un  compenso forfettario, per ogni settimana continuativa tra le  giornate di posa ,  pari al 20% del minimo contrattuale.

    WELFARE 

    Le Parti convengono di rimandare  ad una negoziazione generale di filiera la determinazione delle modalità di accesso a piani di assicurazioni sanitaria e di

    trattamento integrativo previdenziale.

    Intelligenza artificiale e diritti di immagine

    Sul tema attualissimo dell'uso dell’intelligenza artificiale sono stati stabiliti  principi volti a salvaguardare  la creatività del lavoro con la tutela dei diritti d’autore e d’interprete.   L’art. 20 del Ccnl  afferma  infatti che:

    Le parti dovranno giungere a una  specifica pattuizione che regolamenti le cessioni dei diritti, anche relative alle  performance artistiche di cui al presente Contratto Interpreti/Attrici/Attori, tenendo comunque anche in considerazione la libertà negoziale delle Parti nonché le  normative emanate a livello europeo e il loro recepimento nella legislazione nazionale (…)

    In assenza di espliciti accordi si prevede che  la cessione dei diritti inerenti l’utilizzo e la relativa registrazione e riproduzione  dell’immagine e della voce di ciascun Interprete/Attrice/Attore siano considerati leciti  e validi solamente se riferiti al prodotto audiovisivo per cui sono stati realizzati e al  suo conseguente sfruttamento e promozione in ogni forma, mezzo, canale e modalità per qualsiasi finalità e che, al contempo, è considerata illegittima ogni estrazione anche di parti della recitazione e ogni attività di campionamento e   riproduzione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la modifica, rielaborazione e utilizzo in qualsiasi altra forma dell’immagine e/o della voce di  ciascun Interprete per sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale   (machine-learning). 

    Sono salve le attività di

    • post-produzione, montaggio,  sistemazione; 
    • riordino, revisione o modifica della fotografia e/o della traccia sonoraecc.

    fondate su ragioni tecniche e/o artistiche, che non modifichino in maniera  significativa l’immagine dell’Interprete/Attrice/Attore. 

    (..) , le Parti si impegnano ad organizzare un tavolo permanente composto da  rappresentanti di tutti i comparti della filiera, al fine di regolare e disciplinare gli

    effetti delle nuove evoluzioni tecnologiche e normative nel mondo del lavoro della  filiera cine-audiovisiva.

  • CCNL e Accordi

    Contratti terziario: nel 2024 ripartono le trattative

    Il rinnovo dei contratti dei settori commercio e terziario  forse si avvicina.

    Dopo lo sciopero del  22 dicembre 2023 per  milioni di lavoratrici e lavoratori in attesa  dei rinnovi dei contratti nazionali del settore commercio e terziario le  organizzazioni sindacali  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   comunicano che  le associazioni imprenditoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative hanno trasmesso formali richieste di ripresa dei negoziati. Gli incontri saranno programmati nel mese di febbraio.

    La richiesta di riattivare i tavoli da parte delle associazioni datoriali – ha dichiarato il segretario generale della Fisascat  che ha sottolineato come non si possa considerare il rinnovo dei contratti una  variabile dipendente da motivi o esterni  come  ’inflazione, la crisi, i conflitti e ogni altra criticità 

    La mobilitazione  di dicembre  2023 ha interessato  in particolare  i contratti dei  seguenti settori 

    • Terziario, 
    • Distribuzione e Servizi, 
    •  Distribuzione Moderna Organizzata e 
    • Distribuzione Cooperativa,

     era stata organizzata per protestare contro il rifiuto  delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital “a riconoscere  incrementi retributivi in linea con l’andamento inflazionistico (8,1% nel 2023) .

    I sindacati chiedevano anche  «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori» 

    Leggi in merito Taglio cuneo fiscale 2024 tabella importi

    Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023

    Era stato messo a punto  il 12 dicembre 2022  un protocollo d’intesa comune che interviene parzialmente,  sugli aspetti economici  per tutti i contratti sopracitati prevedendo:

    1. una indennità  una tantum  di 350 euro lordi  (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale 
    2. un acconto sull’aumento delle retribuzioni a  partire dal 2023. 

    In particolare, l'una tantum è riconosciuta come segue:

    •  200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 
    • 150  euro nella busta paga  di marzo. 

    Le retribuzioni  sono aumentate  a partire  da aprile 2023 con 30 euro  mensili per la paga base.  

    Nel complesso quindi per la paga base del livello medio  ci  dovrebbero essere  entro fine 2023 circa 710  euro in più.

    Contratti commercio: 2^ tranche una tantum e  precisazioni 

    Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti   hanno ricevuto la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali  conguagli riferiti  alla prima tranche.

    Gli importi  sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

    Ai fini dell'anzianità  di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati  invece:

    •  congedo di maternità, 
    • congedi parentali ,
    • periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

    ATTENZIONE L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.

    Confcommercio ha precisato in particolare che 

    • Ai lavoratori con contratto  part time verticale  e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte  le giornate lavorative prestate, 
    • L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere  nel periodo di riferimento e sarà assoggettata a  tassazione separata  come emolumento tardivo
    • l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, o  data dell'accordo   di assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
    • Spetta invece ai  lavoratori  cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.