• CCNL e Accordi

    Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto

    Anche quest'anno  con la busta paga di giugno  deve essere  corrisposta  la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021  del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio,  pari al 6,15% 

    Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno  ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento  sulla base dell'indice IPCA-NEI  reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il  valore di riferimento  per gli adeguamento retributivi. 

    L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti  subiranno un ulteriore incremento e  l'aumento complessivo  raggiungerà i  137,52 € per il livello C3 

    Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità

    In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio  la tranche di aumento per tutti i livelli  ricordiamo di seguito  gli importi  che erano stati previsti  nel 2021 dal rinnovo del contratto .


    Nei successivi paragrafi  gli aumenti già erogati  e la tabella retributiva attualmente in vigore.

    CCNL Metalmeccanici industria:  aumenti  giugno 2023

    Il  7 giugno l'ISTAT  ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati  è risultato pari al  6,6%,  quindi superiore  all'incremento previsto dall'accordo  firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3),  nel  rinnovo contrattuale  del  5 febbraio 2021

    Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :

    •  i minimi tabellari per livello , 
    • gli importi dell'indennità di trasferta e 
    • gli importi dell'indennità di reperibilità. 

    Di seguito le  tabelle retributive aggiornate:

    TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023

    Livelli 

    Minimi retributivi dal 1° giugno 2023  

    A1

    2.619,93

    B3

    2.558,63

    B2

    2.291,85

    B1

    2.136,25

    C3

    1.993,04

    C2

    1.860,97

    C1

    1.822,43

    D2

    1.783,90

    D1

    1.608,67

                                                                        

    INDENNITA DI TRASFERTA   DAL 1.6.2023
    Trasferta intera  46,47
    Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    Quota per il pernottamento 21,65

    INDENNITA' DI REPERIBILITA'   DAL 1.6.2023

    Liv.

    b) Compenso giornaliero 

    c) Compenso settimanale 

    16 ore (Giorno lavorato) 

    24 ore (Giorno libero) 

    24 ore festive 

    6 Giorni 

    6 Giorni con festivo 

    6 Giorni con festivo e giorno libero 

    In euro

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,61

    35,25

    37,94

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,65

    42,37

    45,98

    B1 o Superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,38

    49,01

    53,71

    Accordo aumenti retributivi giugno 2022

    Anche nel 2022 era  stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa  tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021  l'accordo riguardante:

    • gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati)  e
    • l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità

    per il 2022 .

    Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento  per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal  rinnovo del contratto del 2021.

    La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:

    INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI
    trasferta intera 44,47 euro
    quota per pranzo o cena  11,97 euro
    quota pernottamento  20,53 euro

     Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:

    – compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
    •  per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

    • per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
    •  per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
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    CCNL Pubblici esercizi FIPE: firmato il rinnovo 2024

    E' stata firmata  il 5 giugno 2024 l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva, Commerciale, e Turismo scaduto il 31 dicembre 2021  e applicato ad oltre 1 milione  di  dipendenti nelle 333mila aziende del settore.

    La trattativa è stata lunga e aspra con mobilitazione indetta dai sindacati di categoria  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs  contro le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi.  

    L' accordo sarà in vigore dal 1° giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027  e  porta un aumento retributivo complessivo di 200 euro al livello medio 

    Vediamo piu in dettaglio le principali novità, in attesa del testo integrale  che sarà pubblicato dopo l'approvazione da parte delle assemblee dei lavoratori.

    Rinnovo CCNL pubblici esercizi: aumenti e welfare

    Dal punto di vista economico si segnalano 

    – l'aumento  dei minimi retributivi ,  a regime,  di 200 euro al 4° livello, da riparametrare per gli altri.  L'importo è suddiviso in 5 tranches:

    • 50,00 euro a giugno 2024;
    • 40,00 euro a  giugno 2025;
    • 40,00 euro  a giugno 2026;
    • 30,00 euro a  giugno 2027:
    • 40,00 euro a dicembre 2027.

    –  l’aumento di 3 euro (da 12 a 15)   del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 2027.

    –  incremento del contributo dovuto alla cassa Qu.A.S., pari a 20,00 euro dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20,00 euro dal 1° gennaio 2026, per un totale di  380,00 annui a carico dei datori di lavoro.

    Riguardo all'una tantum per la vacanza contrattuale è stato concordato che le parti concorderanno un incontro  prima della scadenza del contratto  per valutare le modalità di gestione del periodo intercorso dalla scadenza del contratto del 31 dicembre 2021.

    CCNL pubblici esercizi e ristorazione novità contratuali

    In tema di  classificazione del personale  sono state  aggiornate, dopo quasi trent'anni,  le figure professionali rispetto all’evoluzione dei vari comparti. Inoltre , per le addette mense, il passaggio dal 6° livello al 6° super passaggio  diventa automatico con nuove tempistiche 

    Sono state inserite:

    •   misure di contrasto alle molestie e violenze nei luoghi di lavoro, con  percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata 
    • ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta  di Legge, e  possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.

    Rivisitati con adeguamento alle norme di legge, gli articolati riferiti a

    •  congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, 
    •  pari opportunità .

    Da segnalare in particolare che ai fini della maturazione delle mensilità aggiuntive, e delle ferie e permessi  non saranno più decurtati i periodi di congedo obbligatorio  o congedo parentale dei genitori

    Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa. 

    CCNL pubblici esercizi le reazioni

    Soddisfazione da parte dei sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, per l’intesa raggiunta " dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche con la mobilitazione»  che hanno sottolineato i significativi aumenti salariali e positive modifiche normative.

    E' stato anche rimarcato che  “questo rinnovo manda un chiaro segnale anche alle aziende aderenti ad ANIR e ANGEM, perché riconosce la specificità del comparto e le chiama ad una assunzione di responsabilità, in mancanza della quale il sindacato continuerà a mettere in campo le iniziative di lotta necessarie a tutelare il giusto riconoscimento del Contratto rinnovato a tutte le lavoratrici e ai lavoratori».

    Anche il presidente di FIPE Confcommercio ha commentato positivamente evidenxiando che l'intesa «rappresenta un risultato importante in vista dell’ormai imminente avvio della stagione estiva» ed «è segno di responsabilità sociale, capacità di visione, competenza tecnica e coraggio di tutte le Parti presenti al tavolo negoziale».

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    CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024

    il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il  2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil,  Filca Cisl, – Fillea Cgil. 

    Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023  (vedi sotto i dettagli)

    In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%

    L'aumento del minimo tabellare è  pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).

    L'erogazione degli importi  relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.

    La tabella  complessiva degli aumenti  e dell'Una tantum previsti è la seguente:

        

    Par.

    Aumenti 

    dall’1.12.2023

    Minimi dall’1.12.2023

    Una tantum 

    Marzo – Novembre 2023

    Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024

    210

    199,50

    2.907,29

    900,00

    204,83 3.112,12

    195

    185,25

    2.739,09

    900,00

    190,20

    2.929,29

    180

    171,00

    2.574,20

    900,00

    175,57 2.749,77

    165

    156,75

    2.409,33

    900,00

    160,94 2.570,27

    155

    147,25

    2.243,54

    900,00

    151,19 2.394,73

    155

    147,25

    2.243,54

    900,00

    151,19 2.394,73

    142

    134,90

    2.100,66

    900,00

    138,51

    2.239,17

    155

    147,25

    2.243,58

    900,00

    151,19 2.394,77

    140

    133,00

    2.078,67

    900,00

    136,55 2.215,22

    134

    127,30

    2.008,49

    900,00

    130,70 2.139,19

    126,5

    120,18

    1.926,06

    900,00

    123,39 2.049,45

    119

    113,05

    1.840,57

    900,00

    116,07 1.956,64

    100

    95,00

    1.629,20

    900,00

     97,54 1.726,74

    Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021 

    Era  stato siglato il 31 maggio 2021 il  precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi,  in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)

     Di seguito le principali novità.

    Previsti  aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di  70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021;  di seguito la tabella riepilogativa 

    livelli aumento  in euro nuovo minimo retributivo dal   1.1.2021
    AD3 107,5 2.645,33
    AD2 100 2.494, 65
    AC1 71 1924,52
    AS2 70 1905,00
    AE2 59,5 1692,95
    AE1 50 1505,15

    Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022  e 3 aumenti periodici di anzianità. 

    Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.

     L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro. 

    Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021

    In tema di welfare contrattuale si prevedono:

    1.  aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
    2.  da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.

     A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.

    In tema di novità contrattuali  si segnalano 

    • riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
    •  riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
    •  retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
    •  possibilità di reversibilità del part time . 

     la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%. 

    •  due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il  benessere organizzativo, 
    •  rafforzamento della bilateralità 
    • ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working. 

    Accordo CCNL Legno piccola industria 2017

    Il precedente accordo del 16 aprile 2018  aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017,   dal 1° marzo 2018  riportati nel documento allegato sotto.

    Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:

    • I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima  di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
    • Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
    • In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito:  • 1,90% dal 1° luglio 2017;  • 2,00% dal 1° luglio 2018;  • 2,10% dal 1° gennaio 2019.  La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
    • Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27

    E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024  dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL ,  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale  per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data  per un triennio e  scadrà  5 marzo 2027.

    Si prevede un aumento  a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.

    Vediamo  più in dettaglio le principali  novità  sia dal punto di vista economico che  delle clausole contrattuali.

    Il testo integrale  è disponibile a questo link

    Novità economiche e nuovi minimi retributivi

    Come detto l'accordo prevede  un  aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro  che sarà suddiviso in due tranches :

    • 45 euro a maggio 2024 e 
    • 45 euro a maggio 2025

    La retribuzione tabellare del livello D  sale quindi  da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto 

    Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :

    •  il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
    •  il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
    •  il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
    •  il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
    •  il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.

    LIVELLI PARAMETRI  MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 

    A super

    200

    2.687,84

    175

    2.421,95

    150

    2.103,88

    140

    1.993,14

    100

    1.570,00

    Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a  figure di livello C o D

    Novità contrattuali classificazione – periodo di prova – apprendistato

    L'accordo modifica la  classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

    Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:

    • – per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
    • – per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.

    In materia di  contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:

    •  il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
    •  tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
    •  il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.

    CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine

    In tema di  numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede  che:

    • I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo  indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
    • Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.

    Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a  12 mesi.

    Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro  sono ridotti

    • a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi, 
    • a 10 gg. se superano i 6 mesi.

    Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei  rischi.

    Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24  mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:

    • a) implementazione del personale per  necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di  lavorazioni; 
    • b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari; 
    • c)  esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e  non programmabili dell’attività ordinaria; 
    • e) proroga dei termini di appalto;
    •  f) assunzione di  giovani fino a 29 anni;  
    • g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito; 
    • h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile; 
    • i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per  il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.

    Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco  di 24 mesi.

  • CCNL e Accordi

    Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima

    Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria   settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato  dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi. 

    A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano  giudicato non equi i minimi retributivi  stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto  con una trattativa  in sede ministeriale.

     Prevista anche la proroga della vigenza:  il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre  2026.

     Vediamo di seguito con ordine   tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo  economico del 16 febbraio 2024) 

    CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici 

    Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche: 

    • 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024; 
    • 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
    •  20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025; 
    • 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026. 

    La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era  pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari. 

    UNA TANTUM 

    Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo  una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:

    • 135 euro settembre 2023 
    • 135 euro  settembre 2024, 
    • 130 euro settembre 2025.

     CCNL Vigilanza privata 2023  Aspetti normativi 

    CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE 

    Si modifica il sistema di classificazione per cui  dal 1° giugno 2023

    •  la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.  
    • viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi. 

     Novità riguardano anche gli aspetti  relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.

     Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo. 

    Le parti  hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in  considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche. 

    L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.

    CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari  nuovi  aumenti  2024 

    Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale  2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza . 

    Le sentenze  Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti  confermato  quanto  statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)

    L’intesa definisce  quindi in particolare:

    • 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
    •  350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari

    Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024. 

    e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.

    Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi)  viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:

        25,00 euro a giugno 2024;

        35,00 euro a giugno 2025;

        30,00 euro a dicembre 2025;

        50,00 euro ad aprile 2026;

        60,00 euro a dicembre 2026.

    Per la sezione servizi fiduciari  ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima  mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata   di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate  dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:

    Mensilità 

    Parametro

    Livelli 

    1.1.2024 

    1.7.2024 

    1.10.2024 

    1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026

    14 

    140 

    1.114,29 

    1.128,21 

    1.160,71 

    1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00

    14 

    Retribuzione conv.

    1.021,43 

    1.035,36 

    1.067,86 

    1.114,29   1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14

    A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in  via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.

    Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi  di anzianità aziendale.

    Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori  parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..

  • CCNL e Accordi

    Contratti terziario: nel 2024 ripartono le trattative

    Il rinnovo dei contratti dei settori commercio e terziario  forse si avvicina.

    Dopo lo sciopero del  22 dicembre 2023 per  milioni di lavoratrici e lavoratori in attesa  dei rinnovi dei contratti nazionali del settore commercio e terziario le  organizzazioni sindacali  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   comunicano che  le associazioni imprenditoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative hanno trasmesso formali richieste di ripresa dei negoziati. Gli incontri saranno programmati nel mese di febbraio.

    La richiesta di riattivare i tavoli da parte delle associazioni datoriali – ha dichiarato il segretario generale della Fisascat  che ha sottolineato come non si possa considerare il rinnovo dei contratti una  variabile dipendente da motivi o esterni  come  ’inflazione, la crisi, i conflitti e ogni altra criticità 

    La mobilitazione  di dicembre  2023 ha interessato  in particolare  i contratti dei  seguenti settori 

    • Terziario, 
    • Distribuzione e Servizi, 
    •  Distribuzione Moderna Organizzata e 
    • Distribuzione Cooperativa,

     era stata organizzata per protestare contro il rifiuto  delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital “a riconoscere  incrementi retributivi in linea con l’andamento inflazionistico (8,1% nel 2023) .

    I sindacati chiedevano anche  «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori» 

    Leggi in merito Taglio cuneo fiscale 2024 tabella importi

    Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023

    Era stato messo a punto  il 12 dicembre 2022  un protocollo d’intesa comune che interviene parzialmente,  sugli aspetti economici  per tutti i contratti sopracitati prevedendo:

    1. una indennità  una tantum  di 350 euro lordi  (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale 
    2. un acconto sull’aumento delle retribuzioni a  partire dal 2023. 

    In particolare, l'una tantum è riconosciuta come segue:

    •  200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e 
    • 150  euro nella busta paga  di marzo. 

    Le retribuzioni  sono aumentate  a partire  da aprile 2023 con 30 euro  mensili per la paga base.  

    Nel complesso quindi per la paga base del livello medio  ci  dovrebbero essere  entro fine 2023 circa 710  euro in più.

    Contratti commercio: 2^ tranche una tantum e  precisazioni 

    Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti   hanno ricevuto la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali  conguagli riferiti  alla prima tranche.

    Gli importi  sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati  tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.

    Ai fini dell'anzianità  di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati  invece:

    •  congedo di maternità, 
    • congedi parentali ,
    • periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

    ATTENZIONE L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.

    Confcommercio ha precisato in particolare che 

    • Ai lavoratori con contratto  part time verticale  e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte  le giornate lavorative prestate, 
    • L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere  nel periodo di riferimento e sarà assoggettata a  tassazione separata  come emolumento tardivo
    • l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, o  data dell'accordo   di assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
    • Spetta invece ai  lavoratori  cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.
  • CCNL e Accordi

    CCNL scuole private Federterziario rinnovo dal 1° settembre

    E' stato firmato il 27 luglio 2023   da Federterziario Scuola, Federterziario, Federazione Nazionale Ugl Scuola e con l'assistenza tecnica di Ancl,  il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il lavoratori del settore delle scuole private, che decorre  dal 1° settembre 2023  e scadrà il  31 agosto 2026.

    Le novità  dell'accordo riguardano sia la parte normativa, sia la parte economica. 

    CCNL scuole private – Aspetti contrattuali

    La principale novità è costituita dall'adeguamento della  disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs 81/2015, come modificato dalla legge 85/2023.

    Si ricorda che per il periodo di prova sono  previste le seguenti durate:  

    • – 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli 1° e 2°;
    • – 60 giorni di calendario per il livello 3°;
    • – 120 giorni di calendario per i livelli 6°, 7° e 8°;

    Per  i contratti a tempo determinato è previsto un periodo di prova pari a 60 giorni indipendentemente dal livello.

    CCNL  Scuole private  – Aspetti economici

    Sono stati  definiti i seguenti aumenti retributivi  con conseguenti importi dei nuovi minimi della paga base 

    livelli aumenti  nuovi minimi
    livelli aumenti  nuovi minimi 

     livello 1

    55,00 euro

    1.240,00

     livello 2

     60,00 euro

    1.270,00

     livello 3

     70,00 euro

    1.340,00

     livello 4

     53,00 euro

    1.535,00

     livello 5

     61,00 euro

    1.750,00

     livello 6

     39,00 euro

    1.760,00

    livello 7 

    50,00 euro

    1.780.00

    livello 8

     40,00 euro

    1.790,00

    Le maggiorazioni  retributive  previste per le ore di straordinario si applicano con le seguenti aliquote: 

    • – lavoro feriale diurno: 25 per cento;
    • –  lavoro feriale notturno: 45 per cento;
    • – lavoro  festivo diurno: 50 per cento;
    • – lavoro  festivo notturno: 65 per cento.

    Previsto  anche un aumento del contributo all'ente bilaterale  di solidarietà fissato a 12,50 euro mensili per 12 mensilità  suddivise al 50%   tra datore di lavoro e dipendente  ditta e metà a carico dipendente.