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    Rinnovo CCNL Logistica trasporti 2024: novità e tabelle aumenti

    Il recente rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, è stato siglato il 6 dicembre 2024,  dopo 9 mesi di trattative   e ha visto la proclamazione di uno sciopero, poi  revocato in extremis . Vengono  introdotte diverse novità rilevanti  che interessano oltre 1 milione di lavoratori 

    Il nuovo contratto è valido per il periodo 1° aprile 2024 – 31 dicembre 2027.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli si dal punto di vista economico che normativo  e le nuove tabelle retributive.

    CCNL Logistica trasporti 2024: novità normative

    Il comunicato sindacale   unitario di FIT Cisl Filt Cgil e Uiltrasporti  precisa che le novità più rilevanti dal punto di vista normativo prevedono: 

    l’ammodernamento dei profili professionali esistenti e introduzione di nuove figure legate alla tecnologia; 

    • recupero della contrattazione sulla discontinuità del personale autista; 
    • introduzione la clausola sociale per i Driver e la riduzione a 42 ore dell’orario;
    •  incremento della trasferta minima contrattuale; per i Driver regolamentata la norma in merito ai danni ai mezzi, senza oneri in occasione del primo danno; 
    • rafforzamento con introduzione della qualificazione della filiera dei fornitori; 
    • misure per agevolare la conciliazione vita-lavoro: aumentati i permessi per nascita, affido e adozione di figli e in caso di lutto, il comporto e delle coperture economiche per le malattie gravi; introdotte anche le tutele per le persone vittime di violenze di genere e le ferie solidali. 

    Sul fronte salute e sicurezza sottolineiamo una revisione della normativa in chiave migliorativa a partire dall’introduzione della figura del "rappresentante per la sicurezza di sito”.

    I sindacati sottolineano anche  la loro particolare soddisfazione in quanto  il percorso  delle trattative è stato complesso e  aveva anche  visto una brusca interruzione delle trattative negoziali e la proclamazione di uno sciopero per il 9 e 10 dicembre che, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, è stato revocato”.

    Aspetti economici e Tabelle retributive

    Tra le principali modifiche figura l’inserimento dell’Elemento Economico d’Area (EPA) come parte integrante della retribuzione base, con importi variabili in base al livello di inquadramento. (Vedi sotto le tabelle dettagliate)

    Per quanto riguarda gli aumenti:

    • per il personale viaggiante di livello B3, l’incremento retributivo a regime sarà pari a 260 euro, di cui 140 euro sul tabellare e 120 euro di EPA, distribuiti gradualmente fino al 2027.
    •  Per il personale non viaggiante di livello 3 Super, l’aumento sarà di 230 euro complessivi.

    Inoltre a decorrere dal 1.1. 2025 le misure dell'indennità di trasferta sono le seguenti:

     1 – per i servizi in territorio nazionale

         Euro

    • dalle 6 alle 12 ore    [21,80] 23,80
    • dalle 12 alle 18 ore    [33,02] 35,02
    • dalle 18 alle 24 ore    [41,16] 43,16

    2 – per i servizi in territorio estero

     

    • dalle 6 alle 12 ore    [29,94] 31,94
    • dalle 12 alle 18 ore    [43,05] 45,05
    • dalle 18 alle 24 ore    [60,49] 62,49

    TABELLA AUMENTI PERSONALE NON VIAGGIANTE 

    Liv.

    Par.

    Paga base

    Totale aumento

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.6.2027

     

    EPA

    Tabellare

    Totale aumento

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

     

    Euro

    Q

    169

    2.361,89

    140,00

    179,24

    319,24

    115,21

    46,67

    51,21

    46,67

    12,81

    46,67

     

    1

    159

    2.218,21

    110,00

    168,64

    278,64

    108,40

    36,67

    48,18

    36,67

    12,05

    36,67

     

    2

    146

    2.037,77

    110,00

    154,85

    264,85

    99,54

    36,67

    44,24

    36,67

    11,06

    36,67

     

    3s

    132

    1.840,37

    90,00

    140,00

    230,00

    90,00

    30,00

    40,00

    30,00

    10,00

    30,00

     

    3

    128

    1.790,78

    90,00

    135,76

    225,76

    87,27

    30,00

    38,79

    30,00

    9,70

    30,00

    4

    122

    1.703,42

    80,00

    129,39

    209,39

    83,17

    26,67

    36,97

    26,67

    9,24

    26,67

    4j

    119

    1.659,07

    80,00

    126,21

    206,21

    81,12

    26,67

    36,06

    26,67

    9,02

    26,67

    5

    116

    1.624,06

    70,00

    123,03

    193,03

    79,10

    23,33

    35,15

    23,33

    8,79

    23,33

    6

    109

    1.518,05

    70,00

    115,61

    185,61

    74,33

    23,33

    33,03

    23,33

    8,26

    23,33

    6j

    100

    1.396,35

     

    106,06

    106,06

    68,18

     

     

     

     

     

    TABELLA AUMENTI  PERSONALE VIAGGIANTE

    Liv.

    Par.

    Paga base

    Totale aumento

    1.1.2025

    1.1.2026

    1.1.2027

    1.6.2027

     

    EPA

    Tabellare

    Totale aumento

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

    Tabellare

    EPA

     

    Euro

    C3

    133,5

    1.841,12

    150,00

    140,53

    290,53

    90,34

    50,00

    40,15

    50,00

    10,04

    50,00

     

    B3

    133

    1.840,37

    120,00

    140,00

    260,00

    90,00

    40,00

    40,00

    40,00

    10,00

    40,00

     

    A3

    132,5

    1.839,62

    100,00

    139,48

    239,48

    89,67

    33,33

    39,85

    33,33

    9,97

    33,33

     

    F2

    129,5

    1.791,51

    90,00

    136,32

    226,32

    87,63

    30,00

    38,95

    30,00

    9,74

    30,00

     

    E2

    129

    1.790,82

    90,00

    135,79

    225,79

    87,29

    30,00

    38,80

    30,00

    9,70

    30,00

     

    D2

    128,5

    1.790,08

    90,00

    135,26

    225,26

    86,95

    30,00

    38,65

    30,00

    9,66

    30,00

     

    H1

    124,5

    1.735,17

    85,00

    131,05

    216,05

    84,25

    28,33

    37,45

    28,33

    9,36

    28,33

     

    G1

    124

    1.728,20

    80,00

    130,53

    210,53

    83,91

    26,67

    37,30

    26,67

    9,31

    26,67

     

    I

    110

    1.522,12

    30,00

    115,79

    145,79

    74,44

    10,00

    33,09

    10,00

    8,26

    10,00

     

    I

    116

    1.605,13

    30,00

    122,11

    152,11

    78,50

    10,00

    34,89

    10,00

    8,72

    10,00

     

    L

    110

    1.522,12

    50,00

    115,80

    165,80

    74,44

    16,67

    33,09

    16,67

    8,26

    16,67

     

    L

    116

    1.605,13

    50,00

    122,11

    172,11

    78,50

    16,67

    34,89

    16,67

    8,71

    16,67

     

    L

    119

    1.646,66

    50,00

    125,27

    175,27

    80,53

    16,67

    35,79

    16,67

    8,94

    16,67

     

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confindustria: elenco aggiornato settembre 2024

    Facendo seguito a varie  circolari e  messaggi  in materia, INPS  comunica  con il  messaggio 3245 del 1 ottobre 2024, l’elenco aggiornato delle Organizzazioni sindacali firmatarie/aderenti al Testo Unico  sulla Rappresentanza di Confindustria – Cgil, Cisl e Uil.

    Le modifiche apportate  riguardano le nuove codifiche relative alle seguenti Organizzazioni sindacali:

    • F00201 – Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione (ANLM);
    • F00202 – Confederazione Unitaria di Base Tessili (CUB-Tessili);
    • F00203 – Federazione Internazionale Sindacati Indipendenti (FI-SI). 

    Le suddette Organizzazioni sindacali verranno, inoltre, censite nell'apposita procedura telematica denominata “Raccolta Elezioni RSU”, volta a raccogliere in maniera anonimizzata i consensi espressi a favore delle Organizzazioni sindacali (dato elettorale) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (cfr. il messaggio n. 2843 del 6 agosto 2021).

    Ricordiamo in breve di seguito come funziona la raccolta dati sulla rappresentanza e le istruzioni ai datori di lavoro.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Con la firma  dell'accordo interconfederale sulla Rappresentanza  del 23.9.2019  è stato  affidato all’Istituto  nazionale di previdenza sociale il servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali  nelle aziende aderenti ai ccnl,  mentre  sono l’INPS e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) a effettuare l’attività di raccolta del dato elettorale, relativo ai consensi ottenuti dalle singole organizzazioni sindacali (OO.SS.) nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La  raccolta del dato associativo avviene  tramite  un’apposita sezione della denuncia contributiva:   <RappresentanzaSindacale> nel modulo Uniemens.ATTENZIONE  l’invio del dato associativo non riguarda il personale dirigente. I dati raccolti vengono elaborati dall’Istituto che aggrega per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro il dato relativo al numero delle deleghe conferite a ciascuna organizzazione sindacale di categoria, relativamente al periodo gennaio-dicembre di ogni anno. A tal fine, è stato assegnato uno specifico codice ai contratti collettivi nazionali  riferibili all’area di rappresentanza

    Istruzioni operative ai datori di lavoro

    Si ricordano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l’elemento <ContrattoRS>:

     – <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato “aaaa-mm”, il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;

     – <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto applicato (cfr. Allegato n. 2);

     – <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice dell’organizzazione sindacale di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. Allegato n. 3);

     – <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale riportata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) afferenti alla matricola;

     – <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe dei dipendenti iscritti all’organizzazione sindacale indicata nell’elemento <CodFederazSindRS> (relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS>) in unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA, ovvero, non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato in <NumIscrittiRSA> è un’informazione di dettaglio del sottoelemento <NumIscrittiRS> e va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.

      i datori di lavoro fornire mensilmente gli elementi informativi  Qualora l’azienda non riuscisse a rilevare i dati in tempo o avesse necessità di integrare o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornire gli elementi informativi nelle mensilità immediatamente successive ma sempre per periodi di riferimento 

     Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito www.inps.it e costantemente aggiornati

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: nuova adesione ed elenco aggiornato

    La convenzione (T.U. sulla Rappresentanza) tra INPS INL E CGIL, CISL e UIL è in vigore dal 2014  e riguarda l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione,dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni sindacali   all'interno delle singole aziende ai fini della  contrattazione collettiva nazionale di categoria  (cfr. la circolare 109 del 24 settembre 2020) 

    Con il messaggio  2189 del 13 giugno 2023 Inps ha dato notizia del rinnovo  della  convenzione tra l'Istituto  in vigore  fino al 19 maggio 2026.

    Con il messaggio  INPS 3211  del 30 settembre viene comunicata una nuova adesione e allegato l'elenco aggiornato delle organizzazioni firmatarie aderenti , con evidenza delle modifiche apportate (Allegato n. 1).

    In particolare, si fa presente che è stata inserita la seguente Organizzazione sindacale, già codificata in relazione ad altra convenzione per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza 

    F00200 – FLAICA Uniti CUB.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale: come funziona

    Si ricorda che già  nella circolare 8 2018 l'Inps illustrando   la Convenzione,  aveva chiarito che:

    1. i datori di lavoro possono  inviare i dati sulla rappresentanza sindacale per la contrattazione nazionale di categoria, attraverso   il flusso Uniemens;
    2. a questo fine l'INPS  ha istituito nell’ambito della sezione <DenunciaAziendale>  gli elementi volti all’acquisizione dei dati  indicati dalla convenzione che sono:
    • – contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti;
    • – federazione di categoria cui i dipendenti aderiscono;
    • – numero dei lavoratori aderenti, con distinta indicazione del numero degli iscritti appartenenti a unità produttive con più di quindici dipendenti ove siano presenti rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.

    I datori di lavoro interessati possono  fornire dunque con cadenza mensile, gli elementi informativi utili per la rilevazione delle deleghe  con la presentazione delle denunce Uniemens.

    Si ricorda che con il rinnovo della convenzione è stato prorogato per il triennio 2023-2026  il codice di autorizzazione “0Y” per le matricole dell’area CONFSERVIZI.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Studi professionali 2024: nuovo aumento a ottobre 2025

    E' stata raggiunta  il 16 febbraio 2024 l'intesa per il rinnovo del  Contratto collettivo nazionale  per gli  studi e delle attività professionali con la firma dei sindacati  Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con l’associazione datoriale di settore Confprofessioni.

    Il nuovo  Contratto  è in vigore dal 1° marzo 2024 al 28 febbraio 2026. 

    Di seguito  vediamo le principali novità retributive e contrattuali.

    CCNL studi professionali: aumenti retribuivi e una tantum

    Dal punto di vista economico l’intesa prevede   un aumento contrattuale complessivo pari a  215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli. 

    Sono previste quattro tranche di erogazione: 

    • 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024; 
    • 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
    •  45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
    •  20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.

    Prevista inoltre la corresponsione dell’una tantum per la vacanza contrattuale , pari a 400 euro, erogata in due tranche: 

    • 200 euro a maggio 2024 e
    •  200 euro a maggio 2025. 

    Nell'accordo viene valorizzata la contrattazione decentrata, con la previsione del livello aziendale e con sportelli  dell'Ente Bilaterale Nazionale EBIPRO, a cui saranno affidati compiti di promozione e gestione dei servizi dell'ente Bilaterale nazionale. 

    WELFARE 

    Si prevede per l’assistenza sanitaria integrativa , un aumento  di 5 euro del contributo Cadiprof al fine di introdurre nuove prestazioni anche a vantaggio dei familiari dei dipendenti .

    Vengono anche precisate  ulteriormente le coperture delle prestazioni erogate dalla bilateralità  per le figure con  rapporto di lavoro autonomo non titolari. 

    CCNL studi professionali 2024: causali contratti a termine

    Dal punto di vista dell'applicazione contrattuale sono previste alcune nuove figure professionali e sempre in riferimento al sistema di classificazione del personale, viene istituito un gruppo di lavoro con il compito di aggiornare la declaratoria contrattuale.

    Viene anche  periodo di raggiungimento del livello di inquadramento per le assunzioni con il contratto di reimpiego.

    CONTRATTI A TERMINE 

    Vengono previste nel nuovo contratto due causali che permettono l’assunzione a tempo determinato fino a 24 mesi:

    1.  per incrementi  temporanei  dell'attività 
    2. nei nei primi 36 mesi  in occasione di  avvio di nuove attività, o aggregazione o fusione di attività. 

    LAVORO AGILE 

    Nell'accordo sono recepiti e implementati  gli accordi interconfederali sul lavoro agile, per agevolare l’utilizzo all’interno degli studi professionali.

     Sulla formazione l’intesa sancisce il diritto individuale soggettivo in capo ai lavoratori, facilitando l'accesso ai percorsi di formazione delle figure con rapporto di lavoro autonomo non titolari, anche erogati dal Fondo interprofessionale di settore Fondoprofessioni. L’intesa migliora la normativa sui permessi retribuiti per le donne vittime di violenza e implementa i permessi per il diritto allo studio. A tutela della salute è stata introdotta una giornata l’anno di permesso retribuito per la prevenzione. Sul sostegno alla genitorialità il nuovo Contratto, a far data dal 1° gennaio 2025, integra il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro, permettendo il raggiungimento del 90% della retribuzione.

    Sul mercato del lavoro il ricorso all’apprendistato professionalizzante potrà essere utilizzato come strumento valido per il praticantato.

    Sono stati anche sottoscritti:

    1. un accordo in tema di relazioni sindacali, che implementa e integra il testo contrattuale definendo nuove agibilità, 
    2. un accordo  specifico per gli studi odontoiatrici con la  regolamentazione della figura del CSO (collaboratore di studio odontoiatrico).

  • CCNL e Accordi

    CCNL parrucchieri 2024: da ottobre nuove regole per l’apprendistato

    Dopo una lunga e articolata trattativa,   è stata firmata il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs   con le associazioni datoriali :  Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai,   l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore.

     Il contratto  era scaduto il 31 dicembre 2022. Il  nuovo contratto ha vigenza quadriennale,  dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Vediamo le principali novità  contrattuali e retributive. In particolare si segnala da ottobre 2024 l'entrata in vigore di nuove regole per l'apprendistato.

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche

    L’accordo  definisce un aumento contrattuale a regime di   183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .

    Sarà  erogato in 4 tranches:

    • la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
    • la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025 
    • una terza da 43 euro sarà erogata a  gennaio 2026 e 
    • l'ultima di 20 euro  sarà corrisposta a ottobre 2026.

    A copertura del periodo di carenza contrattuale  viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due  tranche  con le retribuzioni dei mesi di

    •  giugno 40 euro 
    •  luglio 40 euro .

     L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento

    Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.

    Dal 1 ottobre 2024 aumenta   il trattamento economico nel primo anno di apprendistato  professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)

    Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:

    Livello

    Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023

    1

    1.511,46 €

    2

    1.380,74 €

    3

    1.309,00 €

    4

    1.234,19 €

    Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali

    CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Sulla classificazione del personale  il nuovo testo  recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.

    E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.

    CONTRATTI A TERMINE

    l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :

     – Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.

    Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento 

    PREAVVISO 

    Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.

    CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA

    E' stato  riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.

    CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024

    Il rinnovo del Ccnl,  come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.

    Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione. 

    Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista. 

    Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.

    Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.

     Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Ceramica le novità del rinnovo 2024-2027

     E' stato firmato il 22 luglio   2024 il nuovo CCNL Per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.

    L'accordo tra Confindustria Ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  è giunto dopo 13 mesi di trattative e porta molte novità  sia economiche che   sulla classificazione del personale, le tutele per assenze  e violenza di genere. Rivisti  anche i permessi per i rappresentanti della sicurezza.

     L'accordo  di rinnovo  entra in vigore dopo l'approvazione delle assemblee dei lavoratori prevista entro il 30 settembre e scadrà il 30 giugno 2027.

    Vediamo di seguito le principali novità, in attesa della pubblicazione del testo integrale dell'accordo.

    CCNL Ceramica industria Parte economica

    Per quanto riguarda l’aumento salariale,  l’intesa prevede un incremento sui minimi (Tem) di 205 euro ( per il Livello D1) nel periodo di vigenza, che  sarà erogato come segue:

    • 55,00 euro da settembre 2024; 
    • 40,00 euro da luglio 2025; 
    • 50,00 euro da luglio 2026; 
    • 60,00 euro giugno 2027.

    Si tratta di un aumento complessivo di 208, 75 euro (TEC)  che supera di 5 euro l’IPCA previsionale nel periodo di vigenza. 

    INDENNITA' UNA TANTUM

    Si prevedono anche  710 euro di una tantum per la vacanza contrattuale con la possibilità, su base volontaria, di destinare tale somma al fondo integrativo Foncer.

     Il montante complessivo è di 4495 euro, per la prima volta uguale per tutti i settori interessati dal rinnovo.

    WELFARE CONTRATTUALE 

    Sono previsti 3,75 euro  di versamento del datori di lavoro per ogni lavoratore sul fondo previdenziale Foncer.

    CCNL Ceramica industria 2024 Parte normativa

    Per ciò che concerne l’aspetto normativo, sono stati introdotti nuovi elementi qualificanti come la rappresentanza (certificazione degli iscritti) e sono state migliorate le norme su: tutela delle donne vittime di violenza di genere, congedo parentale, conservazione del posto di lavoro, capitolo salute-sicurezza-ambiente, permessi RLSSA, formazione anche mirata su specifici temi, smart working, 

    In tema di classificazione del personale è stato introdotto un nuovo livello per il settore Piastrelle.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Agromeccanici: novità e aumenti nel rinnovo 2024

    É stato firmato il 19 giugno 2024  da  CAI e Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil  il rinnovo del Ccnl per i lavoratori dipendenti da aziende che esercitano attività agromeccaniche  valido per il quadriennio 2024-2027.

     Il contratto riguarda in particolare le attività di contoterzismo in agricoltura  che rivestono un  ruolo strategico a sostegno dell’agricoltura italiana 

    Vediamo le principali novità dell'accordo.

    CCNL agromeccanica 2024: novità economiche

    É stato definito un aumento  del minimo retributivo pari a 220 euro, al terzo livello, da erogare in quattro tranches: 

    • la prima di 80 euro a decorrere dal 1 giugno 2024 
    • la seconda di 60 euro il 1 giugno 2025,
    • la terza per  40 euro  il 1 giugno 2026 e 
    • la quarta di  40 euro il 1 giugno 2027. 

     Viene  anche aumentato il premio di continuità professionale aggiungendo un importo annuo di 50 euro per i lavoratori con 5 anni di anzianità lavorativa presso la stessa azienda.

    Per quanto riguarda il trattamento di fine rapporto sono ampliate le casistiche per l’anticipo, che potrà essere richiesto anche:

    •  in caso di danni alla prima casa derivanti a calamità o eventi catastrofici, 
    • per l’estinzione o riduzione del mutuo prima casa.

    CCNL agromeccanica 2024 – altre novità contrattuali

    Sul tema della conciliazione tempi di vita-lavoro si segnala:

    • aumento  a 24 ore i permessi retribuiti per la cura dei genitori anziani e per assistere, in caso di malattia, i figli fino ai 12 anni di età. 
    • ulteriori 5 giorni di permessi non retribuiti per la malattia dei figli dai 12 ai 14 anni.

    Viene riconosciuto il diritto soggettivo alla formazione, considerata strategica per valorizzare le risorse umane, favorendo l’accesso di tutti i lavoratori ai programmi di formazione professionale e riconoscendo un pacchetto di ore annue ad essa dedicate: si prevedono 12 ore annue di permesso retribuito per partecipare a corsi di formazione anche su materie non inerenti alle mansioni svolte.

    Sul versante della salute e sicurezza,  si introduce il diritto dei  rappresentanti dei lavoratori (Rls)  di essere  informati in merito alle eventuali ispezioni degli organismi di vigilanza e  sarà incrementato il loro coinvolgimento nella valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento di nuove tecnologie. 

    Da segnalare infine  modifiche alla classificazione del personale con l’inserimento di nuove figure per aggiornare le competenze e la professionalità dei lavoratori: In particolare   si tratta di 

    • addetti a operazioni inerenti gli impianti energetici, 
    •  addetti ai trattamenti fitosanitari in possesso di abilitazione professionale e con responsabilità dirette sull’erogazione dei prodotti, 
    • impiegati tecnici con competenze professionali attestate da specifici titoli di studio e 
    • addetti alla gestione dei dati informatici rilevati dalle strumentazioni durante le lavorazioni.