• CCNL e Accordi

    CCNL legno industria 2023-25: nuova tabella retributiva

     E' stato firmato  da  FederlegnoArredo, e  FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto il 31 dicembre 2022. Entrambe le parti sociali hanno espresso soddisfazione  precisando che "

    data la situazione economica in essere, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo ed unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto.  Si è concordato quindi di non intervenire sulla parte normativa e di destinare tutte le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, evitando oneri indiretti e di natura organizzativa."

    In sintesi si  prevedono

    • l' aumento al 5° livello operaio (AC1/AS2), parametro 140, di 143,08 euro dal 1° luglio 2023
    • l’erogazione di 600 euro una tantum (300 a luglio e 300 a marzo 2024)

    Con questi importi si ottiene il pieno recupero dell’inflazione 2022 .

    Sono previsti  altri aumenti salariali 

    • a gennaio 2024 e 
    • a gennaio 2025, 

     che verranno calcolati utilizzando l’indice IPCA non depurato.

    Questo tipo di accordo consente oltre al  totale recupero dei salari sull’inflazione reale,  il perseguimento della produttività di settore.

    Tabella retributiva ccnl legno industria 2023

  • CCNL e Accordi

    Colf e badanti aumenti con il nuovo CCNL Confsal

    E' stato rinnovato il 4 maggio scorso  per il  triennio 2023-2025 il contratto collettivo per il lavoro domestico    siglato   da Fesica Confsal, per i lavoratori, e Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf e Italpmi per i datori di lavoro .

    Si ricorda che il CCNL  per Colf e Badanti sottoscritto per la prima volta nel 2006, si applica :

    • sia a lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare, 
    • che a quelli addetti a queste attività presso  enti senza fini di lucro : comunità religiose, caserme, comandi militari  orfanotrofi e ricoveri per anziani.

    Il rinnovo prevede aumenti retributivi  e anche novità contrattuali che vediamo di seguito piu in dettaglio

    Rinnovo CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti economici

    I nuovi minimi retributivi prevedono aumenti del 9,22% , dovuti alla recente forte variazione  dell’indice ISTAT.  Gli importi applicabili sono riassuntinella tabella seguente

    LIVELLI e MANSIONI Minimi retributivi dal 1.1.2023
    PRIMA CATEGORIA SUPER (BADANTI – ASSISTENTI)
    (lavoratori con formazione professionale certificata)

    €1.482.94

    PRIMA CATEGORIA
    lavoratori con responsabilità diretta della casa 
    € 1.419,60
    SECONDA CATEGORIA SUPER (COLLABORATORI FAMILIARI)
    lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza
    € 1.083,26
    SECONDA CATEGORIA
     lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza fino a 18 mesi
    € 1.039,58
    TERZA CATEGORIA (COLF)
    addetti alla pulizia della casa e giardinaggio con piu di 18 mesi di esperienza
    €   939,12
    QUARTA CATEGORIA
    (lavoratori generici  , non addetti alla cura di persone con fino 18 mesi di esperienza )
    €   859 81
    PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA €   678,13

     Maggiorazioni e indennità previste Riguardano  :

    prestazioni discontinue di assistenza notturna : maggiorazione del 20% rispetto  al livello base 

    Indennità sostitutiva di vitto e alloggio   6,47 euro giornalieri (di cui 2,26 euro per pranzo e/o colazione, 2,26 euro per cena e 1,95 euro per l’alloggio).

    Scatti di anzianità  maturano dal mese successivo al termine del biennio di servizio.

    Il contributo per il finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoba sale a 0,06  euro  orari ( per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore versati trimestralmente.

    Si ricorda che l'ente gestisce i fondi per la malattia, la formazione professionale, la sicurezza la contrattazione e altri che potranno essere istituiti 

    Il contributo è raccolto unitamente ai contributi previdenziali INPS grazie alla convenzione tra gli enti

    CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti normativi 

    CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO :

    durata massima 24 mesi; in caso di durata iniziale inferiore a 24 mesi possibili   fino a 4 proroghe.

     Per i contratti superiori ai 12 mesi, obbligo di una  specifica causale (sostituzione di lavoratori  in malattia o in ferie).

    ORARIO DI LAVORO: 

     l' orario a tempo  pieno prevede un  massimo di  54 ore settimanali  per 10 ore quotidiane non continuative.

    PERIODO DI PROVA

    non puo superare i 45 giorni per la prima categoria super, 30 per la prima categoria , 15 per seconda super e seconda, 8 per terza e quarta categoria.

    PREAVVISO

    minimo di 5 giorni , 8 per le categorie prima e prima super.

  • CCNL e Accordi

    CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati

    E' stata firmata il 28 febbraio  2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.

    Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl  che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di  rinnovo  del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato  che a partire dal periodo di paga  marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..

    Vediamo di seguito  gli aspetti principali del  contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al  31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.

    CCNL autoscuole – aspetti contrattuali 

    Il contratto a tempo determinato  può essere stipulato o prorogato per dipendenti  in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.

    Il periodo di prova  ha le seguenti  durate previste 

        6 mesi per i quadri;

        4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;

        3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;

        10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

    CCNL autoscuole:   aspetti retributivi 

    Indennità di cassa

    Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario

    Per le  prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno  la maggiorazione è pari a:

        15%, per la prima e per la seconda ora;

        25%, per la terza ora;

        30% per la quarta ora.

    Oltre le 4 ore  di lavoro straordinario e per  lavoro festivo e notturno  le maggiorazioni sono le seguenti:

        30% per lavoro straordinario feriale diurno;

        55% per lavoro straordinario feriale notturno;

        55% per lavoro straordinario festivo diurno;

        80% per lavoro straordinario festivo notturno.

    CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    Livello

     Aumenti mensili  da settembre 2021 e da  febbraio 2022

    Totale arretrati da erogare da marzo 2023 

    Q

    88,88

    1.607,41

    5

    69,34

    1.253,78

    4

    60,00

    1085,00

    3

    55,56

    1.004.63

    2

    52,88

    956,41

    1

    44,44

    803,70

    MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimo al 31 agosto 2021

    Minimo dal 1° settembre 2021

    Minimo dal 1° febbraio 2021

    Q

    1.488,32

    1.995,90

    2.040,34

    5

    1.158,53

    1.649,37

    1.684,04

    4

    997,07

    1.479,81

    1.509,81

    3

    931,48

    1.409,42

    1.437,20

    2

    885,53

    1.362,13

    1.388,57

    1

    744,17

    1.214,28

    1.236,50

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: da settembre la raccolta dati

    La definizione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nazionali è un nodo aperto da tempo nell'ambito dei rapporti tra lavoratori  imprese e Governo. Recentemente il tema è tornato alla ribalta perchè si collega  al tema dell'introduzione del salario minimo che registra posizioni molto diverse  tra le parti politiche e sociali. Secondo alcuni l'istituto  del salario minimo è una necessaria norma di civiltà, l'attuale maggioranza di governo è contraria. Nelle posizioni dei sindacati si registrano dei distinguo:

    •  CGIL  ha affermato nell'audizione  parlamentare del 13 aprile " la via da percorrere per la nostra Organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei diversi settori estendendo così i diritti sia della parte salariale, cioè il complesso del trattamento economico, che di quella normativa.  Contestualmente va prevista una soglia di legge sotto la quale il salario non può scendere." 
    •  Il segretario della CISL Sbarra  ha affermato in una intervista riportata sul sito istituzionale  "Noi continuiamo ad essere contrari ad un salario minimo fissato per legge. Dobbiamo estendere le tutele e i salari dei contratti leader ai lavoratori non ancora coperti”.

    Il tema della rappresentanza è  quindi  piu che mai rilevante.

    La scorsa settimana è stata la firma della prima dichiarazione congiunta d'intenti  con Confservizi che attua quanto già  previsto dalla  Convenzione sulla rappresentanza del 2014.

     A seguito di tale documento l'ispettorato de l lavoro nella nota 2125 del 22 marzo  2023 annuncia  d'intesa con l'INPS e gli altri soggetti firmatari  che viene avviata alla fase di raccolta dei dati  elettorale  del triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 per i contratti sotto elencati. 

    L'attività di raccolta riguarderà i dati delle votazioni per l' elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio 20-23  nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d'intenti.

    Si tratta in particolare di 

    • CS0001 settore funerario
    • CS0002 gas – acqua
    • CS0004 autoferrotranvieri

    Gli Ispettorati Territoriali procederanno all'attività di raccolta con modalità indicate nella nota.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale  

    In sintesi la raccolta verraà effettuata dalle  OO.SS. firmatarie della Convenzione e  dalle OO.SS. aderenti al TU sulla  rappresentanza Confservizi – Cgil, Cisl, Uil (di cui all’elenco allegato alla Circolare INPS n. 109 del  24.09.2020) anche se non sottoscrittrici dei CCNL sopra elencati, che  depositeranno presso  competente Ispettorato territoriale , i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 nelle imprese che applicano i suddetti contratti collettivi.

    Il deposito avverrà esclusivamente per il tramite dei referenti sindacali territoriali a partire dal 1° settembre 2023 

    Il deposito dei verbali delle elezioni concluse entro la data del 10 dicembre 2023, potrà  avvenire entro il 20 gennaio 2024.

  • CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.

  • CCNL e Accordi

    CCNL commercio terziario: ecco il rinnovo di Conflavoro PMI

    Il 17 gennaio  scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese  e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori  è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e  Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026. 

    Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:

    Alimentazione, Piante, Fiori e simili,  Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export)  Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie

    pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).

    Vediamo  di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.

    CCNL Conflavoro Novità economiche retribuzione 

    Il rinnovo prevede:

     A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL,  un importo lordo a titolo di una tantum  erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio  2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:

    UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE
    LIVELLI
    IMPORTI
    Quadri 500 €
    450 
    400
    350
    4 ° 300
    250
    200
    170
    operatori di vendita 1 cat 270
    operatori di vendita 2 cat 220

    CCNL ConflavoroTabella aumenti retributivi 2023

    ASSORBIBILITA' AUMENTI

    Si ricorda che  qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o

    professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi  di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo  se è espressamente previsto

    INDENNITA' DI CASSA

     Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di  maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.

    Novità welfare e Fondi integrativi 

    WELFARE

    Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto  sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.

    FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

    Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.

    Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui 

    • euro 11,50 a carico dell’azienda ed 
    • euro 1,00 a carico del lavoratore.

     I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente  all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla

    consistenza dell’organico aziendale,  mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente  intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368

    FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della  Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.

    Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come   previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.

  • CCNL e Accordi

    Lavoro domestico: tabelle retribuzioni 2023

     E' stato resto noto il testo del verbale  dell'incontro del  16 gennaio 2023  in cui le parti sociali Fidaldo, Domina  come organizzazioni datoriali e  organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf   hanno definito  la modifica  dei minimi retributivi del lavoro domestico  a partire dal 1° gennaio 2023 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del Ccnl del settore domestico.

    Le associazioni non hanno raggiunto un accordo condiviso   nei tre incontri tenutisi  il 19 dicembre 2022 , il 3 gennaio  e appunto il 16 gennaio 2023  in quanto:

    1.  le Associazioni datoriali  sostenevano la necessita di evitare  oneri eccessivi sui datori di lavoro domestico ovvero le famiglie già in difficolta  per l'eccezionale incremento inflattivo degli ultimi mesi , 
    2.  le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di assicurare adeguati livelli retributivi a una platea di lavoratrici e lavoratori  tutelati in maniera minima che ugualmente  devono fronteggiare  il pesante aumento del costo della vita.

    E' stato quindi concordato  il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari

    1.  all'80% del tasso di inflazione rilevato a fine 2022 (pari all11,5%) per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e 
    2.  al 100%  del tasso complessivo, per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio,

     a far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dal richiamato articolo 38 del c.c.n.l. "Lavoro Domestico".

    Con decorrenza 1° gennaio 2023 pertanto, i nuovi minimi per i lavoratori conviventi risultano essere i seguenti:

    – livello A, euro 725,19;

    – livello AS, euro 857,06;

    – livello B, euro 922,98;

    – livello BS, euro 988,90;

    – livello C, euro 1.054,85;

    – livello CS, euro 1.120,76;

    – livello D, euro 1.318,54, più indennità pari a euro 194,98

    – livello DS; euro 1.384,46 più indennità pari a euro 194,98.

    si veda la tabella seguente per i dettagli.

    Tabella minimi retributivi lavoro domestico 2023 

    Liv.

    Tab. A

    Tab. B

    Tab. C

    Tab. D

    Lavoratori conviventi, art. 14, comma 1, lett. a)

    Lavoratori di cui all'art. 14, comma 2

    Lavoratori non conviventi art. 14, comma 2, lett. b)

    Assistenza notturna, art. 10

    Valori mensili

    Indennità

    Valori mensili

    Valori orari

    Valori mensili

    Autosufficienti

    Non autosufficienti

    Liv. Unico

     

     

     

     

     

     

    A

    725,19

     

     

    5,27

     

     

    AS

    857,06

     

     

    6,21

     

     

    B

    922,98

     

    659,27

    6,58

     

     

    BS

    988,90

     

    692,25

    6,99

    1.137,23

     

    C

    1.054,85

     

    764,74

    7,38

     

     

    CS

    1.120,76

     

     

    7,79

     

    1.288,87

    D

    1.318,54

    194,98

     

    8,98

     

     

    DS

    1.384,46

    194,98

     

    9,36

     

    1.592,17

    Le altre  tabelle complete per tutte le categorie di lavoratori colf badanti baby sitter assistenti familiari  conviventi e non conviventi sono  disponibili nel testo allegato

    Allegati: