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CCNL parrucchieri 2024: da ottobre nuove regole per l’apprendistato
Dopo una lunga e articolata trattativa, è stata firmata il 20 maggio 2024 da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs con le associazioni datoriali : Confartigianato Benessere-Acconciatori, Cna Unione Benessere e sanità, Casartigiani e Claai, l’intesa di rinnovo del Contratto nazionale area Acconciatura ed Estetica, Tatuaggio, Piercing, Tricologia Non Curativa, Centri Benessere, applicato ad oltre 140mila lavoratrici e lavoratori dipendenti delle 60mila aziende del settore.
Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2022. Il nuovo contratto ha vigenza quadriennale, dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Vediamo le principali novità contrattuali e retributive. In particolare si segnala da ottobre 2024 l'entrata in vigore di nuove regole per l'apprendistato.
Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità economiche
L’accordo definisce un aumento contrattuale a regime di 183 euro al 3° livello, da riparametrare per gli altri .
Sarà erogato in 4 tranches:
- la prima di 70€ sarà corrisposta con la retribuzione del mese di maggio 2024;
- la seconda di 50€ arriverà a gennaio 2025
- una terza da 43 euro sarà erogata a gennaio 2026 e
- l'ultima di 20 euro sarà corrisposta a ottobre 2026.
A copertura del periodo di carenza contrattuale viene riconosciuto un importo una tantum di 80 euro, erogato in due tranche con le retribuzioni dei mesi di
- giugno 40 euro
- luglio 40 euro .
L'importo verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento
Prevista anche una indennità di 100 euro per 13 mensilità riconosciuta alla nuova figura del Responsabile Tecnico dell’area acconciatura e dell’area estetica.
Dal 1 ottobre 2024 aumenta il trattamento economico nel primo anno di apprendistato professionalizzante: inoltre gli apprendisti anche con rapporto in corso, hanno diritto agli scatti di anzianità che vengono maturati ed erogati con le stesse modalità dei lavoratori qualificati. (vedi ultimo paragrafo)
Di seguito riportiamo la tabella retributiva in vigore al 1 gennaio 2024, cui si applicheranno i nuovi aumenti:
Livello
Retribuzione Tabellare dal 1° Febbraio 2023
1
1.511,46 €
2
1.380,74 €
3
1.309,00 €
4
1.234,19 €
Contatto acconciatura ed estetica 2024 le novità contrattuali
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Sulla classificazione del personale il nuovo testo recepisce le figure professionali connesse alle nuove professionalità operative nel mercato di riferimento valorizzando le competenze e le professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, per contrastare il lavoro irregolare e dare maggiori opportunità lavorative nel settore.
E' stato concordato di istituire una Commissione Paritetica volta ad analizzare ulteriori profili professionali per tutti i settori disciplinati dal nuovo sistema di classificazione.
CONTRATTI A TERMINE
l’accordo interviene sulla disciplina dei contratti a termine, recependo la normativa vigente, con la previsione di un’unica causale :
– Esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale.
Sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante si prevede l’inserimento di percorsi specifici di apprendimento
PREAVVISO
Ridefiniti i termini del preavviso pari a 20 giorni lavorativi per il 1°, 2° e il 3° livello e a 15 giorni per il 4° livello.
CONGEDI VITTIME DI VIOLENZA
E' stato riformulato inoltre l’articolato sui congedi per le donne vittime di violenza di genere; come condizione di miglior favore, il contratto conferma ulteriori 3 mesi di aspettativa oltre ai 90 giorni previsti dalla legge, di cui 2 retribuiti con una indennità economica erogata dall’azienda.
CCNL parrucchieri novità apprendistato da ottobre 2024
Il rinnovo del Ccnl, come anticipato sopra , introduce modifiche all'apprendistato professionalizzante a partire da ottobre 2024.
Le novità riguardano principalmente la retribuzione e gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione.
Nei servizi alla persona, l’apprendistato può durare fino a 5 anni, in base alla qualifica da raggiungere e alle competenze dell'apprendista.
Durante questo periodo, la retribuzione aumenta progressivamente ogni 6 o 12 mesi, con percentuali applicate sulla retribuzione tabellare della qualifica finale.
Dal 1° ottobre 2024, la percentuale per il primo anno di apprendistato salirà dal 65% al 70%, con effetti su tutti i contratti, nuovi o in corso.
Inoltre, gli apprendisti inizieranno a maturare scatti di anzianità di 6 euro ogni due anni, fino a un massimo di cinque scatti. Alla fine dell’apprendistato, i datori di lavoro dovranno adeguare il valore degli scatti in base al livello di inquadramento raggiunto.
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CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione
È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022
L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo ‘una tantum’ per il periodo di carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento .
Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore accordo integrativo per le imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione.
Sono state definite le nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)
Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.
CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum
ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione
Aumento complessivo dei minimi tabellari pari a
- 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
- 198,00 euro per il livello 3A Panificazione),
da riparametrarsi per gli altri livelli e da erogarsi in 4 tranches:
- 60,00 euro dal 1° aprile 2024;
- 40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 55,00 euro dal 1° novembre 2025;
- 51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.
Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024 e gli arretrati entrano nella busta paga di giugno 2024.
SETTORE ALIMENTAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
1s
2.237,60
268,96
2.506,56
1
2.009,01
241,47
2.250,48
2
1.839,16
221,06
2.060,22
3A
1.713,85
206,00
1.919,85
3
1.621,06
194,84
1.815,90
4
1.554,94
186,90
1.741,84
5
1.483,14
178,27
1.661,41
6
1.387,62
166,79
1.554,41
SETTORE PANIFICAZIONE
Liv.
Minimi fino al 31.3.2024
Incrementi a regime
Retribuzione tabellare a regime
A1s
1.889,96
227,41
2.117,37
A1
1.757,02
211,41
1.968,43
A2
1.645,54
198,00
1.843,54
A3
1.506,79
181,30
1.688,09
A4
1.427,60
171,77
1.599,37
B1
1.850,39
222,65
2.073,04
B2
1.520,17
182,91
1.703,08
B3s
1.479,47
178,01
1.657,48
B3
1.431,21
172,22
1.603,43
B4
1.357,35
163,32
1.520,67
Prevista inoltre ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:
- 80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
- 80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
da riproporzionare in base alla durata del rapporto o alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.
Eventuale superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza con cessazione da marzo 2024
Imprese non artigiane del settore Alimentare
Per le imprese fino a 15 dipendenti, oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024, p nuovo incremento di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137, da erogare come segue :
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
- 60,00 euro dal 1° gennaio 2026.
IMPRESE NON ART.
< 15 DIP
Liv.
Par.
Minimi al 29.2.2024
Prima Tranche 1.3.2024
Minimi dall’1.3.2024
1
230
2.442,01
35,04
2.477,05
2
200
2.123,48
30,47
2.153,95
3
165
1.751,89
25,14
1.777,03
4
145
1.539,54
22,09
1.561,63
5
130
1.380,28
19,80
1.400,08
6
120
1.274,09
18,28
1.292,37
7
110
1.167,93
16,76
1.184,69
8
100
1.061,77
15,23
1.077,00
Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione
Dal 1° giugno 2024 sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli, e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in part time.
L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:
- 100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
- 100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.
Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.
Liv.
Retribuzione tabellare all’1.12.2021
AFAC 1.6.2024
A
1.982,79
75,41
B
1.812,19
68,92
C
1.709,07
65,00
D
1.612,69
61,33
E
1.512,34
57,52
Le altre novità dell’accordo di rinnovo
Le novità contrattuali sono le seguenti:
Lavoro intermittente
il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:
- lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
- ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari per le attività di vendita.
con un’indennità di chiamata nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)
Preavviso di licenziamento e dimissioni
Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.
Apprendistato professionalizzante
Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro
Congedi per le vittime di violenza di genere
Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche la possibilità di ulteriori 3 mesi aspettativa, di cui 2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.
Permessi parentali
Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.
Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione
L'accordo del 26 luglio 2025 prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025 e ad agosto 2026.
Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai minimi retributivi :

ATTENZIONE gli aumenti ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024 citato sopra
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CCNL Ceramica le novità del rinnovo 2024-2027
E' stato firmato il 22 luglio 2024 il nuovo CCNL Per gli addetti all'industria delle piastrelle di ceramica, dei materiali refrattari, ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
L'accordo tra Confindustria Ceramica con Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil è giunto dopo 13 mesi di trattative e porta molte novità sia economiche che sulla classificazione del personale, le tutele per assenze e violenza di genere. Rivisti anche i permessi per i rappresentanti della sicurezza.
L'accordo di rinnovo entra in vigore dopo l'approvazione delle assemblee dei lavoratori prevista entro il 30 settembre e scadrà il 30 giugno 2027.
Vediamo di seguito le principali novità, in attesa della pubblicazione del testo integrale dell'accordo.
CCNL Ceramica industria Parte economica
Per quanto riguarda l’aumento salariale, l’intesa prevede un incremento sui minimi (Tem) di 205 euro ( per il Livello D1) nel periodo di vigenza, che sarà erogato come segue:
- 55,00 euro da settembre 2024;
- 40,00 euro da luglio 2025;
- 50,00 euro da luglio 2026;
- 60,00 euro giugno 2027.
Si tratta di un aumento complessivo di 208, 75 euro (TEC) che supera di 5 euro l’IPCA previsionale nel periodo di vigenza.
INDENNITA' UNA TANTUM
Si prevedono anche 710 euro di una tantum per la vacanza contrattuale con la possibilità, su base volontaria, di destinare tale somma al fondo integrativo Foncer.
Il montante complessivo è di 4495 euro, per la prima volta uguale per tutti i settori interessati dal rinnovo.
WELFARE CONTRATTUALE
Sono previsti 3,75 euro di versamento del datori di lavoro per ogni lavoratore sul fondo previdenziale Foncer.
CCNL Ceramica industria 2024 Parte normativa
Per ciò che concerne l’aspetto normativo, sono stati introdotti nuovi elementi qualificanti come la rappresentanza (certificazione degli iscritti) e sono state migliorate le norme su: tutela delle donne vittime di violenza di genere, congedo parentale, conservazione del posto di lavoro, capitolo salute-sicurezza-ambiente, permessi RLSSA, formazione anche mirata su specifici temi, smart working,
In tema di classificazione del personale è stato introdotto un nuovo livello per il settore Piastrelle.
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CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024
Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .
Il contratto interessa i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore.
Il 17 giugno scorso è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 a seguito della pubblicazione dell'indice Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Ecco gli aumenti previsti e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:
- – euro 153,28 per il livello 7;
- – euro 140,97 per il livello 6;
- – euro 131,14 per il livello 5S;
- – euro 122,86 per il livello 5;
- – euro 115,00 per il livello 4;
- – euro 110,52 per il livello 3;
- – euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:
- – euro 2.374,71 per il livello 7;
- – euro 2.184,01 per il livello 6;
- – euro 2.031,66 per il livello 5S;
- – euro 1.903,47 per il livello 5;
- – euro 1.781,71 per il livello 4;
- – euro 1.712,33 per il livello 3;
- – euro 1.554,19 per il livello 2.
Rinnovo CCNL Orafi – Aspetti economici
GLI AUMENTI PREVISTI DAL 1.6.2022

MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI INDUSTRIA

Elemento perequativo
L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.
Previdenza complementare – COMETA
A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
Welfare
Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Altri aspetti contrattuali
Classificazione dei lavoratori
A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.
Orario di lavoro
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie
Lavoro straordinario
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente.
La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue.
Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità
Retribuzione straordinaria
a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%
b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30%
c) Lavoro Festivo 45%
d) Lavoro straordinario festivo 55%
Banca ore Solidale
I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi per assistere figli minor che necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
Contratto a tempo determinato
E' stata definita la seguente specifica esigenza:
– Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato;
Inoltre: oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.
A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .
Apprendistato
NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria.
I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
- A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima
- B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento.
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024
CCNL Orafi industria: adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023
ORAFI INDUSTRIA Livelli
Minimo
Altri elementi
Totale
7 Q
2.221,43
114,00
2.335,43
7
2.221,43
59,39
2.280,82
6
2.043,04
2.043,04
5 S
1.900,52
1.900,52
5
1.780,61
1.780,61
4
1.666,71
1.666,71
3
1.601,81
1.601,81
2
1.453,87
1.453,87
Apprendisti assunti dal 1.2.202 6 (1°-12° m.)
1.736,58
1.736,58
6 (13°-24° m.)
1.838,74
1.838,74
6 (25°-36° m.)
1.940,89
1.940,89
5S (1°-12° m.)
1.615,44
1.615,44
5S (13°-24° m.)
1.710,47
1.710,47
5S (25°-36° m.)
1.805,49
1.805,49
5 (1°-12° m.)
1.513,52
1.513,52
5 (13°-24° m.)
1.602,55
1.602,55
5 (25°-36° m.)
1.691,58
1.691,58
4 (1°-12° m.)
1.416,70
1.416,70
4 (13°-24° m.)
1.500,04
1.500,04
4 (25°-36° m.)
1.583,37
1.583,37
3 (1°-12° m.)
1.361,54
1.361,54
3 (13°-24° m.)
1.441,63
1.441,63
3 (25°-36° m.)
1.521,72
1.521,72
Allegati:Apprendisti assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022 7 (1°-12° m.)
1.780,61
1.780,61
7 (13°-24° m.)
1.900,52
1.900,52
7 (25°-36° m.)
2.043,04
2.043,04
6 (1°-12° m.)
1.666,71
1.666,71
6 (13°-24° m.)
1.780,61
1.780,61
6 (25°-36° m.)
1.900,52
1.900,52
5S (1°-12° m.)
1.601,81
1.601,81
5S (13°-24° m.)
1.666,71
1.666,71
5S (25°- 36° m.)
1.780,61
1.780,61
5 (1°-12° m.)
1.453,87
1.453,87
5 (13°-24° m.)
1.601,81
1.601,81
5 (25°-36° m.)
1.666,71
1.666,71
4 (1°-12° m.) (**)
1.453,87
1.453,87
4 (13°-24° m.)
1.453,87
1.453,87
4 (25°-36° m.)
1.601,81
1.601,81
3 (1°-12° m.) (**)
1.453,87
1.453,87
3 (13°-24° m.)
1.453,87
1.453,87
3 (25°-36° m.)
1.601,81
1.601,81
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CCNL terziario Confesercenti 2024: testo e nuovo accordo
Il 22 marzo scorso è stato firmato da Confesercenti e OO.SS in contemporanea con Confcommercio il rinnovo del contratto per il terziario, commercio e servizi
Successivamente, con un accordo integrativo il 28 marzo 2024 le Parti sociali hanno apportato alcune precisazioni all'intesa precedente.
Vediamo di seguito le principali novità
CCNL Commercio Confesercenti: aumenti retributivi e assorbibilità
Si conferma, come per Confcommercio, l'aumento retributivo a regime di 240,00 euro lordi per il IV livello (con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali) , corrisposto in tranches come segue:
- 30,00 euro a partire dal 1° aprile 2023 (come da accordo di dicembre 2022)
- 70,00 euro a partire dal 1° aprile 2024;
- 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2025;
- 35,00 euro a partire dal 1° novembre 2026;
- 40,00 euro a partire dal 1° febbraio 2027.
Nell'accordo del 22 marzo veniva previsto che eventuali importi erogati ad personam a partire dal 1 gennaio 2022 per ritenersi assorbibili dagli aumenti contrattuali, devono essere specificamente riconosciuti a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali. Ciò significa che , come precisato dal successivo accordo integrativo 28 marzo 2024 che l'acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) del 1° aprile 2023, e gli importi "una tantum" previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non potranno essere assorbiti da aumenti o una tantum erogati da aprile 2024 a febbraio 2027.
Di seguito le tabelle degli aumenti tabellari previsti e degli importi di una tantum per tutti i livelli:

IMPORTI UNA TANTUM:

Contratto Confesercenti Classificazione e formazione – Testo in PDF
L'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione prevista dall'accordo del 22 marzo è posticipata al 1° giugno 2024, per cui per i contratti di lavoro sottoscritti fino a tale data continuano a trovare applicazione le precedenti figure professionali.
ENTO BILATERALE FORMATIVO QUADRIFOR
Con il nuovo accordo è previsto sia consentita l'iscrizione Quadrifor anche ad aziende del terziario, che applicano un CCNL diverso da quello firmato da Confesercenti sottoscritto da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS e purche siano presenti richiami all'Istituto quale strumento di valorizzazione della formazione continua dei quadri.
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CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024
il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il 2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil, Filca Cisl, – Fillea Cgil.
Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023 (vedi sotto i dettagli)
In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%
L'aumento del minimo tabellare è pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).
L'erogazione degli importi relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.
La tabella complessiva degli aumenti e dell'Una tantum previsti è la seguente:
Allegati:Par.
Aumenti
dall’1.12.2023
Minimi dall’1.12.2023
Una tantum
Marzo – Novembre 2023
Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024 210
199,50
2.907,29
900,00
204,83 3.112,12 195
185,25
2.739,09
900,00
190,20 2.929,29
180
171,00
2.574,20
900,00
175,57 2.749,77 165
156,75
2.409,33
900,00
160,94 2.570,27 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 142
134,90
2.100,66
900,00
138,51
2.239,17 155
147,25
2.243,58
900,00
151,19 2.394,77 140
133,00
2.078,67
900,00
136,55 2.215,22 134
127,30
2.008,49
900,00
130,70 2.139,19 126,5
120,18
1.926,06
900,00
123,39 2.049,45 119
113,05
1.840,57
900,00
116,07 1.956,64 100
95,00
1.629,20
900,00
97,54 1.726,74 Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021
Era stato siglato il 31 maggio 2021 il precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi, in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)
Di seguito le principali novità.
Previsti aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di 70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021; di seguito la tabella riepilogativa
livelli aumento in euro nuovo minimo retributivo dal 1.1.2021 AD3 107,5 2.645,33 AD2 100 2.494, 65 AC1 71 1924,52 AS2 70 1905,00 AE2 59,5 1692,95 AE1 50 1505,15 Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022 e 3 aumenti periodici di anzianità.
Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.
L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro.
Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021
In tema di welfare contrattuale si prevedono:
- aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
- da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.
A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.
In tema di novità contrattuali si segnalano
- riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
- riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
- retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
- possibilità di reversibilità del part time .
la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%.
- due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il benessere organizzativo,
- rafforzamento della bilateralità
- ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working.
Accordo CCNL Legno piccola industria 2017
Il precedente accordo del 16 aprile 2018 aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017, dal 1° marzo 2018 riportati nel documento allegato sotto.
Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:
- I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
- Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
- In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito: • 1,90% dal 1° luglio 2017; • 2,00% dal 1° luglio 2018; • 2,10% dal 1° gennaio 2019. La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
- Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
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Contratto collettivo concerie 2024: le novità
E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie , in vigore dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.
Vediamo le principali novità economiche e normative e le nuove tabelle retributive
CCNL Concerie 2024: novità economiche
Le Parti hanno stabilito un aumento salariale medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:
- euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
- euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
- euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.
Nello specifico di ogni livello gli aumenti sono i seguenti:


Aspetti normativi: contratti a termine, part -time
In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto.
Vengono individuate anche le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:
- – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
- – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
- – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.
Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.
Sono previsti inoltre:
- nuovi permessi per donatori di midollo osseo e la conservazione del posto di lavoro di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale
- per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
- l'istituzione della“banca ore solidale”.
- il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.
Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il contributo mensile da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato.
Dal 1° aprile 2026:
- il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
- viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.
Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente
Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.
Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017.
Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:
- euro 35 dal 1° novembre 2017;
- euro 30 dal 1° maggio 2018; e
- euro 20 dal 1° maggio 2019.
L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.
Confindustria Vicenza e le organizzazioni sindacali hanno già sottoscritto il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo di settore, nel quale la provincia di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.