• CCNL e Accordi

    CCNL chimici: anticipo aumento a gennaio 2024

    Il contratto collettivo nazionale   per gli addetti  nell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, era stato  firmato dalle associazioni Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal,   in data 13 giugno 2022, prima della scadenza prevista per il 30 giugno (scarica Qui il testo integrale del CCNL in PDF)

    Si ricorda che il contratto collettivo nazionale  riguarda circa 210 mila lavoratori, dipendenti di quasi 3000 imprese.

    CCNL chimici novità gennaio 2024 

    In data 8 gennaio  2024 è stato raggiunto  dalle Parti un accordo  che anticipa al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto   peer luglio 2024 in fase di rinnovo (vedi sotto i dettagli) 

    Inoltre si  inserisce  nei minimi contrattuali la cifra di 23 euro, a oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68 euro per la categoria D1.

    L'accordo  ha l'obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese.

    Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

    CCNL Chimico farmaceutico rinnovo 2022: retribuzione e welfare 

    Il rinnovo del contratto  a  giugno 2022 aveva previsto   le seguenti novità

    Aumenti retributivi

    Il rinnovo  prevede un aumento complessivo di 204 euro per la categoria D1 da corrispondere in cinque tranches:

    decorrenza aumento importo
    1 luglio 2022 50 euro
    1 gennaio 2023 30 euro
    1 luglio 2023 36 euro
    1 luglio 2024 68 euro
    1 giugno 2025 20 euro

    Il montante complessivo , ovvero l'aumento totale  delle retribuzioni nel triennio sarà pari a 4.750 euro.

    Welfare contrattuale 

    Viene valorizzata l'aliquota mensile Fonchim nell’EPS (Valore punto), cosicchè dal prossimo rinnovo  si potrà inserire il welfare contrattuale nel computo del salario.

    Edr

    L'aumento dell'inflazione  viene compensata con la tranche di aumento  contrattuale prevista a giugno 2022 dal precedente rinnovo, pari a 16 euro, considerando anche gli  8 euro  residui  nella definizione del Tem concordato.

    L'Edr, a decorrere da luglio 2022, risulterà quindi pari a 23 euro.

    Novità contrattuali  

    Focus sulla  parità di genere,  anche retributiva con  la volontà condivisa  di promuovere nei luoghi di lavoro la cultura e il rispetto della persona, il  contrasto alle violenze e alle molestie

    accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti.

    trattamento economico della malattia  ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21. 

    Formazione

     2,5 giornate in piu disponibili per progetti formativi collettivi. 

    certificazione delle competenze in seno alla bilateralità,  per creare un ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore, utile  sia nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche  per la crescita delle imprese.

    Nel nuovo contratto nazionale saranno delineate inoltre  le linee guida sul processo di trasformazione digitale che affronterà i temi: dell’organizzazione del lavoro (orari, modalità di prestazione, competenze, inquadramenti); delle competenze e della formazione (nuove figure professionali); dell’occupazione e occupabilità (scuola e formazione continua); coinvolgimento e partecipazione; relazioni industriali; sicurezza, salute e ambiente

    Orario di lavoro

    nuovo  regime di reperibilità per le attività e con modalità concordate a livello aziendale,  che  nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, con trattamento pari delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo.

    CCNL chimici farmaceutici: gli accordi precedenti

    Nel rinnovo del 2018 erano stati previsti:

    1. Aumento di 97 euro del TEM (Trattamento Economico Minimo) alla categoria D1,  scaglionato nel periodo di vigenza in quattro tranches:    30 euro a gennaio 2019;    27 euro a gennaio 2020;    24 euro a luglio 2021;    16 euro a giugno 2022.
    2. Aumento Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di  31 euro a partire da gennaio 2019.
    3. Maggiorazione per lavoro in turno passa a  13,50 euro per 8 h (aumento di 1 euro) dal 1.4.2019
    4. Possibilità di cedere a titolo gratuito  riposi e ferie ai colleghi per assistere figli minori, 
    5. Aumento da 5 a 6 giorni dei permessi non retribuiti per malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni,
    6.  Per i lavoratori in aspettativa  non retribuita le aziende continueranno a versare la quota Faschim corrispondente, per salvaguardare le tutele sanitarie.

    CCNL Chimica Fondo TRIS

    Il  Fondo  TRIS garantisce le seguenti prestazioni previdenziali e si solidarietà, che sono  cumulabili tra loro e riguardanti tutti i lavoratori, compresi i dirigenti,

    •  assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    • prestazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro;
    • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    CCNL Chimica: contrattazione II livello

    L'accordo   del 2018  ha  affidato alla  contrattazione aziendale gli aspetti seguenti:

    • Definizione del premio di partecipazione   
    • opzione per iscrizione ai fondi di categoria (Fonchim e Faschim),
    • misure per l'invecchiamento attivo personalizzate  (incentivi  e percorsi di riqualificazione/riconversione affiancamento tra lavoratori senior e junior).
    • modifiche temporanee ai minimi contrattuali (fino all'80 % della retribuzione ordinarie) per l'assunzione a tempo indeterninato di giovani a cui non può essere applicato il contratto di apprendistato, con  periodo di prova sarà di sei mesi.
  • CCNL e Accordi

    CCNL scuole private Federterziario rinnovo dal 1° settembre

    E' stato firmato il 27 luglio 2023   da Federterziario Scuola, Federterziario, Federazione Nazionale Ugl Scuola e con l'assistenza tecnica di Ancl,  il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il lavoratori del settore delle scuole private, che decorre  dal 1° settembre 2023  e scadrà il  31 agosto 2026.

    Le novità  dell'accordo riguardano sia la parte normativa, sia la parte economica. 

    CCNL scuole private – Aspetti contrattuali

    La principale novità è costituita dall'adeguamento della  disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs 81/2015, come modificato dalla legge 85/2023.

    Si ricorda che per il periodo di prova sono  previste le seguenti durate:  

    • – 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli 1° e 2°;
    • – 60 giorni di calendario per il livello 3°;
    • – 120 giorni di calendario per i livelli 6°, 7° e 8°;

    Per  i contratti a tempo determinato è previsto un periodo di prova pari a 60 giorni indipendentemente dal livello.

    CCNL  Scuole private  – Aspetti economici

    Sono stati  definiti i seguenti aumenti retributivi  con conseguenti importi dei nuovi minimi della paga base 

    livelli aumenti  nuovi minimi
    livelli aumenti  nuovi minimi 

     livello 1

    55,00 euro

    1.240,00

     livello 2

     60,00 euro

    1.270,00

     livello 3

     70,00 euro

    1.340,00

     livello 4

     53,00 euro

    1.535,00

     livello 5

     61,00 euro

    1.750,00

     livello 6

     39,00 euro

    1.760,00

    livello 7 

    50,00 euro

    1.780.00

    livello 8

     40,00 euro

    1.790,00

    Le maggiorazioni  retributive  previste per le ore di straordinario si applicano con le seguenti aliquote: 

    • – lavoro feriale diurno: 25 per cento;
    • –  lavoro feriale notturno: 45 per cento;
    • – lavoro  festivo diurno: 50 per cento;
    • – lavoro  festivo notturno: 65 per cento.

    Previsto  anche un aumento del contributo all'ente bilaterale  di solidarietà fissato a 12,50 euro mensili per 12 mensilità  suddivise al 50%   tra datore di lavoro e dipendente  ditta e metà a carico dipendente.

  • CCNL e Accordi

    CCNL pubblici esercizi FIPE: riprendono le trattative

    Era stato siglato a  febbraio 2018 l’accordo per la definizione del Contratto nazionale Commercio Ristorazione Turismo  tra Fipe Confcommercio, Angem, Aci- Alleanza delle Cooperative e le Organizzazioni Sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs,  scaduto formalmente il 31 dicembre 2021.

      Ricordiamo che sono interessati i settori :

    1. Ristorazione Collettiva e commerciale, 
    2. pubblici esercizi e 
    3. Turismo , 

    per  oltre un milione di lavoratrici e lavoratori. dipendenti di 330 mila imprese

    Fisascat CISL  fa sapere in un comunicato che le parti  si sono incontrate pochi giorni fa per la discussione sul rinnovo  e sintetizza cosi l'incontro : 

    "…. le associazioni imprenditoriali hanno ripercorso il drammatico periodo pandemico, sottolineando  come poi lo scenario  sia stato aggravato dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime, con ricadute negative in tutto il settore, soprattutto nel comparto della Ristorazione Collettiva, in particolare negli appalti con committenza pubblica. Le imprese,, hanno presentato un documento nel quale indicano  tra le priorità, l’inquadramento professionale, l’organizzazione del lavoro, i livelli di contrattazione e produttività, la bilateralità, i cambi gestione e i cambi appalto e il costo del lavoro."

    Da parte loro i  sindacati, hanno sottolineato invece c"ome  la ripresa delle aziende del settore sia oramai consolidata, confermata anche dal segno positivo di molti bilanci aziendali, e hanno rimarcato gli interventi economici e normativi messi in campo dal Governo a sostegno del comparto.  . Per le tre sigle la vera emergenza resta quella salariale, con le retribuzioni al palo e attanagliate dalle dinamiche inflattive, mentre nel settore è largamente diffuso il part time involontario, spesso a poche ore settimanali, con condizioni sempre più insostenibili."

    Il tema dirimente resta l' incremento salariale,  anche per far fronte all'emergenza della difficolta di reperire nuovo personale.

    Le Parti torneranno ad incontrarsi il 18 maggio 2023.

    Rinnovo 2018-2021 gli aspetti principali 

    Tra le novità  del 2018 si segnalano :

    1. maggiori tutele ai lavoratori per i cambi di concessione e appalto e nel  mercato del lavoro in genere: 
    2. definizione di un codice condiviso contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
    3. aumento salariale di 100 euro a regime al IV livello,con una massa complessiva di 3mila euro,  alle seguenti date:
      • € 25,00 1 GENNAIO 2018
      • 20,00 1 GENNAIO 2019
      • € 20,00 1 FEBBRAIO 2020
      • € 15,00 1 MARZO 2021
      • € 20,00 1 DICEMBRE 2021
    4. assistenza sanitaria integrativa a decorrere dal 1 febbraio 2018  un contributo di 11,00 euro mensili per lavoratore, per 12 mensilità a carico delle aziende . il contributo salirà a  12,00 euro dal 1 gennaio 2019 .
    5.  modifiche strutturali a importanti istituti, come i permessi, gli scatti di anzianità e il comporto malattia.
    6. Per quanto riguarda il lavoro  parziale,  la normativa relativa  viene confermata secondo le previsioni del CCNL 2010, con esclusione del peggioramento introdotto dal Decreto Legislativo n. 81/2015  confermando il diritto  a veder indicata nella lettera di assunzione la “puntuale indicazione” dell’orario di lavoro.
    7. Sul lavoro a termine  viene limitato 

      il ricorso al contratto a tempo determinato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 81/2015 (20%) e al contratto di somministrazione (10% riferito all’unità produttiva).

    Aumento dicembre 2021 e calcolo TFR 

    In relazione al trattamento di fine rapporto, con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 ottobre 2021, il contratto prevede che gli importi degli scatti di anzianità non concorrono alla determinazione della quota annua della retribuzione utile al calcolo . Quindi, per i periodi dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021, ai fini della determinazione della retribuzione utile per il calcolo del Tfr: la retribuzione mensile , la  tredicesima . la quattordicesima e tutte le voci retributive  valide ai fini del TFR  vanno considerate al netto degli scatti  

    A decorrere dal periodo novembre 2021 sarà invece  ristabilita l'incidenza degli scatti di anzianità anche ai fini della maturazione della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

    Contratto FIPE 2018-2021 stesura definitiva

    Il 17 luglio 2018,  le organizzazioni sindacali coinvolte hanno emanato un comunicato  sulla stesura e approvazione definitiva del contratto, dopo l'ok dei lavoratori,   tra tutte le parti, in cui sono state meglio chiarite alcune tematiche qualificanti, tra cui:

    GENITORIALITA': sono stati riformulati e sistematizzati gli articoli riguardanti le disposizioni legate al diritto alla genitorialità  con l'inserimento di un nuovo articolo, a tutela dei lavoratori che debbano assistere, figli con problematiche di apprendimento quali ad esempio la dislessia (art. Articolo 183 – Ulteriori ipotesi di part time). Si  prevede la possibilità turni di lavoro agevolati o di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

    SOSPENSIONE temporanea dell’aumento del vitto per i Part-time fino a 15 ore settimanali ( 0,20 centesimi a pasto)  previsto per l’anno 2019 ,  rinviato, al più tardi, al rinnovo del contratto nazionale.

    Inoltre  è stato siglato un verbale a latere con le Associazioni di categoria delle Cooperative che riconosce la scelta di adesione effettuata dai lavoratori in forza  al Fondo di previdenza complementare della cooperazione; i nuovi assunti potranno anch’essi liberamente optare fra quest’ultimo e "FONTE"(Fondo pensione complementare per i dipendenti da aziende del terziario).

  • CCNL e Accordi

    CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati

    E' stata firmata il 28 febbraio  2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.

    Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl  che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di  rinnovo  del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato  che a partire dal periodo di paga  marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..

    Vediamo di seguito  gli aspetti principali del  contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al  31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.

    CCNL autoscuole – aspetti contrattuali 

    Il contratto a tempo determinato  può essere stipulato o prorogato per dipendenti  in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.

    Il periodo di prova  ha le seguenti  durate previste 

        6 mesi per i quadri;

        4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;

        3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;

        10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

    CCNL autoscuole:   aspetti retributivi 

    Indennità di cassa

    Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario

    Per le  prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno  la maggiorazione è pari a:

        15%, per la prima e per la seconda ora;

        25%, per la terza ora;

        30% per la quarta ora.

    Oltre le 4 ore  di lavoro straordinario e per  lavoro festivo e notturno  le maggiorazioni sono le seguenti:

        30% per lavoro straordinario feriale diurno;

        55% per lavoro straordinario feriale notturno;

        55% per lavoro straordinario festivo diurno;

        80% per lavoro straordinario festivo notturno.

    CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    Livello

     Aumenti mensili  da settembre 2021 e da  febbraio 2022

    Totale arretrati da erogare da marzo 2023 

    Q

    88,88

    1.607,41

    5

    69,34

    1.253,78

    4

    60,00

    1085,00

    3

    55,56

    1.004.63

    2

    52,88

    956,41

    1

    44,44

    803,70

    MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimo al 31 agosto 2021

    Minimo dal 1° settembre 2021

    Minimo dal 1° febbraio 2021

    Q

    1.488,32

    1.995,90

    2.040,34

    5

    1.158,53

    1.649,37

    1.684,04

    4

    997,07

    1.479,81

    1.509,81

    3

    931,48

    1.409,42

    1.437,20

    2

    885,53

    1.362,13

    1.388,57

    1

    744,17

    1.214,28

    1.236,50

  • CCNL e Accordi

    Rappresentanza sindacale Confservizi: da settembre la raccolta dati

    La definizione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nazionali è un nodo aperto da tempo nell'ambito dei rapporti tra lavoratori  imprese e Governo. Recentemente il tema è tornato alla ribalta perchè si collega  al tema dell'introduzione del salario minimo che registra posizioni molto diverse  tra le parti politiche e sociali. Secondo alcuni l'istituto  del salario minimo è una necessaria norma di civiltà, l'attuale maggioranza di governo è contraria. Nelle posizioni dei sindacati si registrano dei distinguo:

    •  CGIL  ha affermato nell'audizione  parlamentare del 13 aprile " la via da percorrere per la nostra Organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei diversi settori estendendo così i diritti sia della parte salariale, cioè il complesso del trattamento economico, che di quella normativa.  Contestualmente va prevista una soglia di legge sotto la quale il salario non può scendere." 
    •  Il segretario della CISL Sbarra  ha affermato in una intervista riportata sul sito istituzionale  "Noi continuiamo ad essere contrari ad un salario minimo fissato per legge. Dobbiamo estendere le tutele e i salari dei contratti leader ai lavoratori non ancora coperti”.

    Il tema della rappresentanza è  quindi  piu che mai rilevante.

    La scorsa settimana è stata la firma della prima dichiarazione congiunta d'intenti  con Confservizi che attua quanto già  previsto dalla  Convenzione sulla rappresentanza del 2014.

     A seguito di tale documento l'ispettorato de l lavoro nella nota 2125 del 22 marzo  2023 annuncia  d'intesa con l'INPS e gli altri soggetti firmatari  che viene avviata alla fase di raccolta dei dati  elettorale  del triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 per i contratti sotto elencati. 

    L'attività di raccolta riguarderà i dati delle votazioni per l' elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio 20-23  nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d'intenti.

    Si tratta in particolare di 

    • CS0001 settore funerario
    • CS0002 gas – acqua
    • CS0004 autoferrotranvieri

    Gli Ispettorati Territoriali procederanno all'attività di raccolta con modalità indicate nella nota.

    Raccolta dati rappresentanza sindacale  

    In sintesi la raccolta verraà effettuata dalle  OO.SS. firmatarie della Convenzione e  dalle OO.SS. aderenti al TU sulla  rappresentanza Confservizi – Cgil, Cisl, Uil (di cui all’elenco allegato alla Circolare INPS n. 109 del  24.09.2020) anche se non sottoscrittrici dei CCNL sopra elencati, che  depositeranno presso  competente Ispettorato territoriale , i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 nelle imprese che applicano i suddetti contratti collettivi.

    Il deposito avverrà esclusivamente per il tramite dei referenti sindacali territoriali a partire dal 1° settembre 2023 

    Il deposito dei verbali delle elezioni concluse entro la data del 10 dicembre 2023, potrà  avvenire entro il 20 gennaio 2024.

  • CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.

  • CCNL e Accordi

    CCNL pesca coop personale non imbarcato: rinnovo 2022-2025

    Aumenti in busta paga del 6% già  a partire da dicembre 2022  e rafforzamento del welfare contrattuale nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura. 

    L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2022  da  Agci – Agrital, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uilapesca 

    Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025,  sia per la parte normativa, sia per la parte economica. Per la pubblicazione del testo si attende l'approvazione delle assemblee di lavoratori.

    I sindacati hanno valutato molto positivamente l'accordo , che presenta novità importanti,  tra cui l'impegno a un nuovo incontro entro il 2023 per valutare soluzioni  per la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità previste dal nuovo contratto.

    CCNL Pesca coop personale non imbarcato

    L' ncremento salariale previsto in occazione del rinnovo è pari al  6% complessivo,  da erogare  in due tranches :

    1.  la prima del 3% dal primo dicembre 2022
    2.  la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.

    iInoltre  si prevedono:

    • aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva 
    • aumento del 10% ( dal 20 al 30%)  per la retribuzione del lavoro  straordinario diurno 
    • nuova indennità aggiuntiva  fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese 
    • aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno  dal 75 al 100% per i primi  cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
    • aumento indennità di cassa dal 5 al 10%

    Viene  infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa,  con l'iscrizione  al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco)  che sarà finanziato con contributi di 52 euro  annui suddivisi in misura paritetica tra  datore di lavoro e  lavoratore.

    Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati.  Qui  il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.

    Si vedano  ulteriori informazioni in filcoopsanitario.it