-
CCNL legno industria 2023-25: nuova tabella retributiva
E' stato firmato da FederlegnoArredo, e FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto il 31 dicembre 2022. Entrambe le parti sociali hanno espresso soddisfazione precisando che "
data la situazione economica in essere, causata dall’incremento fuori controllo dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, che sta colpendo pesantemente sia i redditi dei lavoratori e delle famiglie che i bilanci delle aziende, le parti hanno concordato di mettere mano solo ed unicamente agli istituti di natura strettamente economica del contratto. Si è concordato quindi di non intervenire sulla parte normativa e di destinare tutte le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori e delle loro famiglie, evitando oneri indiretti e di natura organizzativa."
In sintesi si prevedono
- l' aumento al 5° livello operaio (AC1/AS2), parametro 140, di 143,08 euro dal 1° luglio 2023 e
- l’erogazione di 600 euro una tantum (300 a luglio e 300 a marzo 2024)
Con questi importi si ottiene il pieno recupero dell’inflazione 2022 .
Sono previsti altri aumenti salariali
- a gennaio 2024 e
- a gennaio 2025,
che verranno calcolati utilizzando l’indice IPCA non depurato.
Questo tipo di accordo consente oltre al totale recupero dei salari sull’inflazione reale, il perseguimento della produttività di settore.
Tabella retributiva ccnl legno industria 2023
-
Colf e badanti aumenti con il nuovo CCNL Confsal
E' stato rinnovato il 4 maggio scorso per il triennio 2023-2025 il contratto collettivo per il lavoro domestico siglato da Fesica Confsal, per i lavoratori, e Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf e Italpmi per i datori di lavoro .
Si ricorda che il CCNL per Colf e Badanti sottoscritto per la prima volta nel 2006, si applica :
- sia a lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare,
- che a quelli addetti a queste attività presso enti senza fini di lucro : comunità religiose, caserme, comandi militari orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Il rinnovo prevede aumenti retributivi e anche novità contrattuali che vediamo di seguito piu in dettaglio
Rinnovo CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti economici
I nuovi minimi retributivi prevedono aumenti del 9,22% , dovuti alla recente forte variazione dell’indice ISTAT. Gli importi applicabili sono riassuntinella tabella seguente
LIVELLI e MANSIONI Minimi retributivi dal 1.1.2023 PRIMA CATEGORIA SUPER (BADANTI – ASSISTENTI)
(lavoratori con formazione professionale certificata)€1.482.94
PRIMA CATEGORIA
lavoratori con responsabilità diretta della casa€ 1.419,60 SECONDA CATEGORIA SUPER (COLLABORATORI FAMILIARI)
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza€ 1.083,26 SECONDA CATEGORIA
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza fino a 18 mesi€ 1.039,58 TERZA CATEGORIA (COLF)
addetti alla pulizia della casa e giardinaggio con piu di 18 mesi di esperienza€ 939,12 QUARTA CATEGORIA
(lavoratori generici , non addetti alla cura di persone con fino 18 mesi di esperienza )€ 859 81 PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA € 678,13 Maggiorazioni e indennità previste Riguardano :
prestazioni discontinue di assistenza notturna : maggiorazione del 20% rispetto al livello base
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 6,47 euro giornalieri (di cui 2,26 euro per pranzo e/o colazione, 2,26 euro per cena e 1,95 euro per l’alloggio).
Scatti di anzianità maturano dal mese successivo al termine del biennio di servizio.
Il contributo per il finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoba sale a 0,06 euro orari ( per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore versati trimestralmente.
Si ricorda che l'ente gestisce i fondi per la malattia, la formazione professionale, la sicurezza la contrattazione e altri che potranno essere istituiti
Il contributo è raccolto unitamente ai contributi previdenziali INPS grazie alla convenzione tra gli enti
CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti normativi
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO :
durata massima 24 mesi; in caso di durata iniziale inferiore a 24 mesi possibili fino a 4 proroghe.
Per i contratti superiori ai 12 mesi, obbligo di una specifica causale (sostituzione di lavoratori in malattia o in ferie).
ORARIO DI LAVORO:
l' orario a tempo pieno prevede un massimo di 54 ore settimanali per 10 ore quotidiane non continuative.
PERIODO DI PROVA
non puo superare i 45 giorni per la prima categoria super, 30 per la prima categoria , 15 per seconda super e seconda, 8 per terza e quarta categoria.
PREAVVISO
minimo di 5 giorni , 8 per le categorie prima e prima super.
-
CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati
E' stata firmata il 28 febbraio 2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.
Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di rinnovo del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato che a partire dal periodo di paga marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..
Vediamo di seguito gli aspetti principali del contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.
CCNL autoscuole – aspetti contrattuali
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato o prorogato per dipendenti in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Il periodo di prova ha le seguenti durate previste
• 6 mesi per i quadri;
• 4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;
• 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
• 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
CCNL autoscuole: aspetti retributivi
Indennità di cassa
Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Per le prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno la maggiorazione è pari a:
• 15%, per la prima e per la seconda ora;
• 25%, per la terza ora;
• 30% per la quarta ora.
Oltre le 4 ore di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno le maggiorazioni sono le seguenti:
• 30% per lavoro straordinario feriale diurno;
• 55% per lavoro straordinario feriale notturno;
• 55% per lavoro straordinario festivo diurno;
• 80% per lavoro straordinario festivo notturno.
CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati
AUMENTI RETRIBUTIVI Livello
Aumenti mensili da settembre 2021 e da febbraio 2022
Totale arretrati da erogare da marzo 2023 Q
88,88
1.607,41 5
69,34
1.253,78 4
60,00
1085,00 3
55,56
1.004.63 2
52,88
956,41
1
44,44
803,70 MINIMI RETRIBUTIVI Livello
Minimo al 31 agosto 2021
Minimo dal 1° settembre 2021
Minimo dal 1° febbraio 2021
Q
1.488,32
1.995,90
2.040,34
5
1.158,53
1.649,37
1.684,04
4
997,07
1.479,81
1.509,81
3
931,48
1.409,42
1.437,20
2
885,53
1.362,13
1.388,57
1
744,17
1.214,28
1.236,50
-
Rappresentanza sindacale Confservizi: da settembre la raccolta dati
La definizione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali nazionali è un nodo aperto da tempo nell'ambito dei rapporti tra lavoratori imprese e Governo. Recentemente il tema è tornato alla ribalta perchè si collega al tema dell'introduzione del salario minimo che registra posizioni molto diverse tra le parti politiche e sociali. Secondo alcuni l'istituto del salario minimo è una necessaria norma di civiltà, l'attuale maggioranza di governo è contraria. Nelle posizioni dei sindacati si registrano dei distinguo:
- CGIL ha affermato nell'audizione parlamentare del 13 aprile " la via da percorrere per la nostra Organizzazione è dare valore erga omnes ai contratti collettivi firmati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nei diversi settori estendendo così i diritti sia della parte salariale, cioè il complesso del trattamento economico, che di quella normativa. Contestualmente va prevista una soglia di legge sotto la quale il salario non può scendere."
- Il segretario della CISL Sbarra ha affermato in una intervista riportata sul sito istituzionale "Noi continuiamo ad essere contrari ad un salario minimo fissato per legge. Dobbiamo estendere le tutele e i salari dei contratti leader ai lavoratori non ancora coperti”.
Il tema della rappresentanza è quindi piu che mai rilevante.
La scorsa settimana è stata la firma della prima dichiarazione congiunta d'intenti con Confservizi che attua quanto già previsto dalla Convenzione sulla rappresentanza del 2014.
A seguito di tale documento l'ispettorato de l lavoro nella nota 2125 del 22 marzo 2023 annuncia d'intesa con l'INPS e gli altri soggetti firmatari che viene avviata alla fase di raccolta dei dati elettorale del triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 per i contratti sotto elencati.
L'attività di raccolta riguarderà i dati delle votazioni per l' elezioni delle RSU svoltesi, nel triennio 20-23 nelle imprese che applicano i CCNL rientranti nell'area di rappresentanza di Confindustria individuati nella dichiarazione d'intenti.
Si tratta in particolare di
- CS0001 settore funerario
- CS0002 gas – acqua
- CS0004 autoferrotranvieri
Gli Ispettorati Territoriali procederanno all'attività di raccolta con modalità indicate nella nota.
Raccolta dati rappresentanza sindacale
In sintesi la raccolta verraà effettuata dalle OO.SS. firmatarie della Convenzione e dalle OO.SS. aderenti al TU sulla rappresentanza Confservizi – Cgil, Cisl, Uil (di cui all’elenco allegato alla Circolare INPS n. 109 del 24.09.2020) anche se non sottoscrittrici dei CCNL sopra elencati, che depositeranno presso competente Ispettorato territoriale , i verbali delle consultazioni elettorali svoltesi nel triennio 10 dicembre 2020 – 10 dicembre 2023 nelle imprese che applicano i suddetti contratti collettivi.
Il deposito avverrà esclusivamente per il tramite dei referenti sindacali territoriali a partire dal 1° settembre 2023
Il deposito dei verbali delle elezioni concluse entro la data del 10 dicembre 2023, potrà avvenire entro il 20 gennaio 2024.
-
CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo
E' stato firmato pochi giorni fa dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali.
L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del testo, che deve prima essere approvato dalle assemblee dei lavoratori.
QUI il testo del CCNL 2019-2022
CCNL fiori recisi import export: aspetti economici
L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches:
- 40€ dal 1° gennaio 2023,
- 20€ dal 1° gennaio 2024,
- 30€ dal 1° gennaio 2025 e
- 30€ dal 1° gennaio 2026.
Si segnalano inoltre :
- l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa;
- la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
- l' indennità di mancato preavviso ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
- per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede un limite di 12 mesi alla permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti
CCNL fiori: Tabelle retributive 2022
minimi retributivi al 1.1.2022
LIVELLOParametro Paga tabellare contingenza EDR Paga base Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70 1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40 1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00 2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67 3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57 4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98 5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87 6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74 CCNL fiori: novità normative
L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:
- flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di
maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;
- ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
- permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: per chi ha diritto alle misure della L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti
miglioramenti del congedo parentale e per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;
aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;
- sostegno alle lavoratrici vittime di violenza: diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
- indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);
Soddisfatti i sindacati per i "risultati rilevanti in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale" secondo quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.
-
CCNL commercio terziario: ecco il rinnovo di Conflavoro PMI
Il 17 gennaio scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026.
Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:
Alimentazione, Piante, Fiori e simili, Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export) Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie
pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).
Vediamo di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.
CCNL Conflavoro Novità economiche retribuzione
Il rinnovo prevede:
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL, un importo lordo a titolo di una tantum erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:
UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE
LIVELLIIMPORTI Quadri 500 € 1° 450 2° 400 3° 350 4 ° 300 5° 250 6° 200 7° 170 operatori di vendita 1 cat 270 operatori di vendita 2 cat 220 CCNL ConflavoroTabella aumenti retributivi 2023
ASSORBIBILITA' AUMENTI
Si ricorda che qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto
INDENNITA' DI CASSA
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Novità welfare e Fondi integrativi
WELFARE
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui
- euro 11,50 a carico dell’azienda ed
- euro 1,00 a carico del lavoratore.
I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla
consistenza dell’organico aziendale, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368
FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.
Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.
-
Lavoro domestico: tabelle retribuzioni 2023
E' stato resto noto il testo del verbale dell'incontro del 16 gennaio 2023 in cui le parti sociali Fidaldo, Domina come organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs e Federcolf hanno definito la modifica dei minimi retributivi del lavoro domestico a partire dal 1° gennaio 2023 in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38, comma 2, del Ccnl del settore domestico.
Le associazioni non hanno raggiunto un accordo condiviso nei tre incontri tenutisi il 19 dicembre 2022 , il 3 gennaio e appunto il 16 gennaio 2023 in quanto:
- le Associazioni datoriali sostenevano la necessita di evitare oneri eccessivi sui datori di lavoro domestico ovvero le famiglie già in difficolta per l'eccezionale incremento inflattivo degli ultimi mesi ,
- le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la necessità di assicurare adeguati livelli retributivi a una platea di lavoratrici e lavoratori tutelati in maniera minima che ugualmente devono fronteggiare il pesante aumento del costo della vita.
E' stato quindi concordato il ricorso alla variazione periodica della retribuzione minima nella misura pari
- all'80% del tasso di inflazione rilevato a fine 2022 (pari all11,5%) per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali, e
- al 100% del tasso complessivo, per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio,
a far data dal 1° gennaio 2023, così come espressamente previsto dal richiamato articolo 38 del c.c.n.l. "Lavoro Domestico".
Con decorrenza 1° gennaio 2023 pertanto, i nuovi minimi per i lavoratori conviventi risultano essere i seguenti:
– livello A, euro 725,19;
– livello AS, euro 857,06;
– livello B, euro 922,98;
– livello BS, euro 988,90;
– livello C, euro 1.054,85;
– livello CS, euro 1.120,76;
– livello D, euro 1.318,54, più indennità pari a euro 194,98
– livello DS; euro 1.384,46 più indennità pari a euro 194,98.
si veda la tabella seguente per i dettagli.
Tabella minimi retributivi lavoro domestico 2023
Liv.
Tab. A
Tab. B
Tab. C
Tab. D
Lavoratori conviventi, art. 14, comma 1, lett. a)
Lavoratori di cui all'art. 14, comma 2
Lavoratori non conviventi art. 14, comma 2, lett. b)
Assistenza notturna, art. 10
Valori mensili
Indennità
Valori mensili
Valori orari
Valori mensili
Autosufficienti
Non autosufficienti
Liv. Unico
A
725,19
5,27
AS
857,06
6,21
B
922,98
659,27
6,58
BS
988,90
692,25
6,99
1.137,23
C
1.054,85
764,74
7,38
CS
1.120,76
7,79
1.288,87
D
1.318,54
194,98
8,98
DS
1.384,46
194,98
9,36
1.592,17
Le altre tabelle complete per tutte le categorie di lavoratori colf badanti baby sitter assistenti familiari conviventi e non conviventi sono disponibili nel testo allegato
Allegati: