• CCNL e Accordi

    CCNL panificazione artigianato: accordo integrativo per la ristorazione

    È stato firmato il 6 giugno 2024 da Fai Cisl, Flai Cgil, Uila Uil, Confartigianato, CNA, Casartigiani e Claai, il rinnovo del Ccnl artigianato area alimentazione e panificazione 2023-2026, scaduto il 31 dicembre 2022

    L'accordo che interessa più di 120mila lavoratrici e lavoratori e circa 30mila aziende prevede  il miglior aumento economico mai registrato in precedenza nel settore del 12,02% , un importo  ‘una tantum’  per il periodo di  carenza contrattuale , oltre a importanti novità contrattuali in tema di congedo per le Vittime di violenza. periodo di comporto per lavoratori con disabilità , preavviso di licenziamento . 

     Si segnala che il 26 luglio è stato firmato un ulteriore  accordo integrativo per le  imprese artigiane aderenti con ’attività di produzione, preparazione, confezionamento e distribuzione di pasti e prodotti alimentari, con somministrazione diretta, in attività di ristorazione. 

    Sono state definite le  nuove retribuzioni minime mensili a far data da agosto 2025 e da agosto 2026.(v- ultimo paragrafo)

    Vediamo nei paragrafi seguenti i dettagli  e le nuove tabelle retributive per i diversi settori.

    CCNL alimentari panificazione 2024: tabelle aumenti retributivi e una tantum

    ARTIGIANATO Settore Alimentare e Panificazione  

    Aumento complessivo dei minimi tabellari  pari a 

    • 206,00 euro lordi per il livello 3A alimentare
    • 198,00 euro per il livello 3A  Panificazione),

     da riparametrarsi  per gli  altri livelli e  da erogarsi in 4 tranches:

    •     60,00 euro dal 1° aprile 2024;
    •     40,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     55,00 euro dal 1° novembre 2025;
    •     51,00 euro (43,00 euro per il settore Panificazione) dal 1° aprile 2026.

    Gli aumenti decorrono dal 1° aprile 2024  e gli arretrati entrano nella busta paga di  giugno 2024.

    SETTORE ALIMENTAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    1s

    2.237,60

    268,96

    2.506,56

    1

    2.009,01

    241,47

    2.250,48

    2

    1.839,16

    221,06

    2.060,22

    3A

    1.713,85

    206,00

    1.919,85

    3

    1.621,06

    194,84

    1.815,90

    4

    1.554,94

    186,90

    1.741,84

    5

    1.483,14

    178,27

    1.661,41

    6

    1.387,62

    166,79

    1.554,41

    SETTORE PANIFICAZIONE

    Liv.

    Minimi fino al 31.3.2024

    Incrementi a regime

    Retribuzione tabellare a regime

    A1s

    1.889,96

    227,41

    2.117,37

    A1

    1.757,02

    211,41

    1.968,43

    A2

    1.645,54

    198,00

    1.843,54

    A3

    1.506,79

    181,30

    1.688,09

    A4

    1.427,60

    171,77

    1.599,37

    B1

    1.850,39

    222,65

    2.073,04

    B2

    1.520,17

    182,91

    1.703,08

    B3s

    1.479,47

    178,01

    1.657,48

    B3

    1.431,21

    172,22

    1.603,43

    B4

    1.357,35

    163,32

    1.520,67

    Prevista inoltre  ai soli lavoratori in forza alla data del rinnovo (6 giugno 2024) un una tantum pari a 160,00 euro, da erogarsi in due tranches:

    •     80,00 euro con la retribuzione di giugno 2024;
    •     80,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    da riproporzionare in base alla durata del rapporto o  alla carenza contrattuale decorsa dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2024. Per gli apprendisti sarà erogata nella misura del 70%.

    Eventuale  superminimo assorbibile individuale deve essere considerato come anticipazione dell’una tantum fino a concorrenza  con cessazione da marzo 2024

    Imprese non artigiane del settore Alimentare

    Per le imprese  fino a 15 dipendenti,  oltre agli aumenti già previsti dalle parti con l’intesa del 15 marzo 2024,  p nuovo incremento  di 120 euro sui minimi al parametro convenzionale 137,  da erogare come segue : 

    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2025;
    •     60,00 euro dal 1° gennaio 2026.

    IMPRESE NON ART. 

    < 15 DIP

    Liv.

    Par.

    Minimi al 29.2.2024

    Prima Tranche 1.3.2024

    Minimi dall’1.3.2024

    1

    230

    2.442,01

    35,04

    2.477,05

    2

    200

    2.123,48

    30,47

    2.153,95

    3

    165

    1.751,89

    25,14

    1.777,03

    4

    145

    1.539,54

    22,09

    1.561,63

    5

    130

    1.380,28

    19,80

    1.400,08

    6

    120

    1.274,09

    18,28

    1.292,37

    7

    110

    1.167,93

    16,76

    1.184,69

    8

    100

    1.061,77

    15,23

    1.077,00

    Imprese di somministrazione pasti nella ristorazione

    Dal 1° giugno 2024  sarà erogato un acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a 65,00 euro sul livello C, da riparametrare sugli altri livelli,  e sulla base della percentuale di orario per i lavoratori in  part time. 

    L’importo è pari a 200,00 euro, da erogare in due tranches:

    •     100,00 euro con la retribuzione di luglio 2024;
    •     100,00 euro con la retribuzione di settembre 2024.

    Per l' apprendistato la misura dell’una tantum sarà pari al 70%.

    Liv.

    Retribuzione tabellare all’1.12.2021

    AFAC 1.6.2024

    A

    1.982,79

    75,41

    B

    1.812,19

    68,92

    C

    1.709,07

    65,00

    D

    1.612,69

    61,33

    E

    1.512,34

    57,52

    Le altre novità dell’accordo di rinnovo

    Le novità contrattuali sono le seguenti:

    Lavoro intermittente   

     il contratto di lavoro a chiamata può essere applicato presso tutte le aziende del settore per i seguenti casi:

    •     lavoratori che effettuano come prestazione esclusiva la presa in carico e la consegna dei prodotti al consumatore;
    •     ulteriore aiuto commesso per ogni commesso compresi datore di lavoro o familiari  per le  attività di vendita.

    con  un’indennità di chiamata  nella misura del 30% della retribuzione (paga tabellare + ratei di tredicesima e quattordicesima)

    Preavviso di licenziamento e dimissioni

    Sono stati, modificati i termini del preavviso in caso di licenziamento o dimissioni rassegnate dal lavoratore, con riferimento in giorni.

    Apprendistato professionalizzante

    Dal 1° gennaio 2025 tutti gli apprendisti, compresi quelli assunti in precedenza , avranno diritto alla maturazione degli scatti di anzianità con le modalità previste dal contratto collettivo per i lavoratori qualificati. L’importo dello scatto sarà pari a 10 euro

    Congedi per le vittime di violenza di genere

    Il congedo fruibile dalle vittime di violenze di genere si adegua all’articolo 24 del d.lgs. n. 80/2015 e aggiunge anche  la possibilità di  ulteriori 3  mesi aspettativa,  di cui  2 mesi con un’indennità pari al 30% della retribuzione tabellare.

    Permessi parentali 

    Per l’inserimento all’asilo nido o alla scuola di infanzia dei figli, è concesso un permesso retribuito di 8 ore annue frazionabili.

    Imprese attive nella somministrazione pasti e ristorazione

    L'accordo del 26 luglio 2025  prevede due nuovi scatti di aumenti retributivi che entreranno in vigore ad agosto 2025  e ad agosto 2026.

    Nella figura che segue sono riassunte le modifiche progressive ai  minimi  retributivi :

    ATTENZIONE gli aumenti  ricomprendono quanto previsto a titolo di AFAC (anticipo sui futuri aumenti contrattuali) dall’Accordo 6 giugno 2024  citato sopra 

  • CCNL e Accordi

    CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024

    Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo  del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .

    Il contratto  interessa  i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore. 

    Il 17 giugno  scorso è  stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024  a seguito della pubblicazione dell'indice  Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.

    Ecco  gli aumenti previsti  e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:

    • – euro 153,28 per il livello 7;
    • – euro 140,97 per il livello 6;
    • – euro 131,14 per il livello 5S;
    • – euro 122,86 per il livello 5;
    • – euro 115,00 per il livello 4;
    • – euro 110,52 per il livello 3;
    • – euro 100,32 per il livello 2.

    I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:

    • – euro 2.374,71 per il livello 7;
    • – euro 2.184,01 per il livello 6;
    • – euro 2.031,66 per il livello 5S;
    • – euro 1.903,47 per il livello 5;
    • – euro 1.781,71 per il livello 4;
    • – euro 1.712,33 per il livello 3;
    • – euro 1.554,19 per il livello 2.

    Rinnovo CCNL Orafi  – Aspetti economici

    GLI AUMENTI PREVISTI  DAL 1.6.2022

    MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI  INDUSTRIA

    Elemento perequativo 

    L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.

    Previdenza complementare – COMETA 

    A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria. 

    I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione  versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale. 

    Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.

    Welfare 

    Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. 

    Altri aspetti contrattuali 

    Classificazione dei lavoratori

     A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale. 

    I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.

     Orario di lavoro

     Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno.  Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie 

     Lavoro straordinario

    A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente. 

    La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue. 

    Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità

    Retribuzione straordinaria

     a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%

     b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30% 

    c) Lavoro Festivo 45% 

    d) Lavoro straordinario festivo 55% 

    Banca ore Solidale 

    I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi  per assistere figli minor che  necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. 

    Contratto a tempo determinato

    E' stata definita la   seguente specifica esigenza:

     – Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato; 

    Inoltre:  oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e  saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.

     A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono  i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .

    Apprendistato

     NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria. 

    I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica  da conseguire 

    Apprendistato di alta formazione e di ricerca 

    • L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
    •  A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85%  – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima 
    •  B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento. 

    SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024

    CCNL Orafi industria:   adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023 

    ORAFI INDUSTRIA

    Livelli

    Minimo

    Altri elementi

    Totale

    7 Q

    2.221,43

    114,00

    2.335,43

    7

    2.221,43

    59,39

    2.280,82

    6

    2.043,04

    2.043,04

    5 S

    1.900,52

    1.900,52

    5

    1.780,61

    1.780,61

    4

    1.666,71

    1.666,71

    3

    1.601,81

    1.601,81

    2

    1.453,87

    1.453,87

    Apprendisti  assunti dal 1.2.202

    6 (1°-12° m.)

    1.736,58

    1.736,58

    6 (13°-24° m.)

    1.838,74

    1.838,74

    6 (25°-36° m.)

    1.940,89

    1.940,89

    5S (1°-12° m.)

    1.615,44

    1.615,44

    5S (13°-24° m.)

    1.710,47

    1.710,47

    5S (25°-36° m.)

    1.805,49

    1.805,49

    5 (1°-12° m.)

    1.513,52

    1.513,52

    5 (13°-24° m.)

    1.602,55

    1.602,55

    5 (25°-36° m.)

    1.691,58

    1.691,58

    4 (1°-12° m.)

    1.416,70

    1.416,70

    4 (13°-24° m.)

    1.500,04

    1.500,04

    4 (25°-36° m.)

    1.583,37

    1.583,37

    3 (1°-12° m.)

    1.361,54

    1.361,54

    3 (13°-24° m.)

    1.441,63

    1.441,63

    3 (25°-36° m.)

    1.521,72

    1.521,72

    Apprendisti  assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022

    7 (1°-12° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    7 (13°-24° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    7 (25°-36° m.)

    2.043,04

    2.043,04

    6 (1°-12° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    6 (13°-24° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    6 (25°-36° m.)

    1.900,52

    1.900,52

    5S (1°-12° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5S (13°-24° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    5S (25°- 36° m.)

    1.780,61

    1.780,61

    5 (1°-12° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    5 (13°-24° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    5 (25°-36° m.)

    1.666,71

    1.666,71

    4 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    4 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    4 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    3 (1°-12° m.) (**) 

    1.453,87

    1.453,87

    3 (13°-24° m.)

    1.453,87

    1.453,87

    3 (25°-36° m.)

    1.601,81

    1.601,81

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto

    Anche quest'anno  con la busta paga di giugno  deve essere  corrisposta  la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021  del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio,  pari al 6,15% 

    Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno  ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento  sulla base dell'indice IPCA-NEI  reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il  valore di riferimento  per gli adeguamento retributivi. 

    L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti  subiranno un ulteriore incremento e  l'aumento complessivo  raggiungerà i  137,52 € per il livello C3 

    Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità

    In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio  la tranche di aumento per tutti i livelli  ricordiamo di seguito  gli importi  che erano stati previsti  nel 2021 dal rinnovo del contratto .


    Nei successivi paragrafi  gli aumenti già erogati  e la tabella retributiva attualmente in vigore.

    CCNL Metalmeccanici industria:  aumenti  giugno 2023

    Il  7 giugno l'ISTAT  ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati  è risultato pari al  6,6%,  quindi superiore  all'incremento previsto dall'accordo  firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3),  nel  rinnovo contrattuale  del  5 febbraio 2021

    Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :

    •  i minimi tabellari per livello , 
    • gli importi dell'indennità di trasferta e 
    • gli importi dell'indennità di reperibilità. 

    Di seguito le  tabelle retributive aggiornate:

    TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023

    Livelli 

    Minimi retributivi dal 1° giugno 2023  

    A1

    2.619,93

    B3

    2.558,63

    B2

    2.291,85

    B1

    2.136,25

    C3

    1.993,04

    C2

    1.860,97

    C1

    1.822,43

    D2

    1.783,90

    D1

    1.608,67

                                                                        

    INDENNITA DI TRASFERTA   DAL 1.6.2023
    Trasferta intera  46,47
    Quota per il pasto meridiano o serale 12,41
    Quota per il pernottamento 21,65

    INDENNITA' DI REPERIBILITA'   DAL 1.6.2023

    Liv.

    b) Compenso giornaliero 

    c) Compenso settimanale 

    16 ore (Giorno lavorato) 

    24 ore (Giorno libero) 

    24 ore festive 

    6 Giorni 

    6 Giorni con festivo 

    6 Giorni con festivo e giorno libero 

    In euro

    D1-D2-C1

    5,32

    8,01

    8,65

    34,61

    35,25

    37,94

    C2-C3

    6,34

    9,95

    10,67

    41,65

    42,37

    45,98

    B1 o Superiore

    7,28

    11,98

    12,61

    48,38

    49,01

    53,71

    Accordo aumenti retributivi giugno 2022

    Anche nel 2022 era  stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa  tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021  l'accordo riguardante:

    • gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati)  e
    • l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità

    per il 2022 .

    Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento  per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal  rinnovo del contratto del 2021.

    La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:

    INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI
    trasferta intera 44,47 euro
    quota per pranzo o cena  11,97 euro
    quota pernottamento  20,53 euro

     Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:

    – compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
    •  per i livelli C2 e C3, 5,95 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 9,33 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;

    – compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 10,01 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:

    • per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
    •  per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 39,76 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;

    – compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero: 

    • per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro; 
    • per i livelli C2 e C3, 43,14 euro; 
    • per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
  • CCNL e Accordi

    Contratto collettivo concerie 2024: le novità

    E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil  l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie ,  in vigore  dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.

    Vediamo le principali novità economiche  e normative  e le nuove tabelle retributive

    CCNL Concerie 2024: novità economiche

    Le Parti hanno  stabilito  un aumento salariale  medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:

    •     euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
    •     euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
    •     euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.

    Nello specifico di ogni livello  gli aumenti sono  i seguenti:

    Aspetti normativi:  contratti a termine, part -time

    In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto. 

    Vengono individuate anche  le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:

    • – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
    • – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
    • – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
    • – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
    • – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.

    Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale    possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e  devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.

    Sono previsti inoltre:

    •  nuovi permessi per donatori di midollo osseo  e la  conservazione del posto di lavoro  di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale 
    • per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
    • l'istituzione della“banca ore solidale”. 
    • il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.

    Assistenza sanitaria integrativa

    Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il  contributo mensile  da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato  o determinato. 

    Dal 1° aprile 2026:

    •     il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
    •     viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.

    Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente

    Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza  dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.

    Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017. 

    Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:

    • euro 35 dal 1° novembre 2017;
    • euro 30 dal 1° maggio 2018; e
    • euro 20 dal 1° maggio 2019.

    L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e  alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.

    Confindustria Vicenza  e le organizzazioni sindacali hanno già  sottoscritto  il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo  di settore, nel quale la provincia  di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva  misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.

  • CCNL e Accordi

    Ccnl restauro di beni culturali: rinnovo 2024-27

    E' stato firmato lo scorso 6 marzo 2024  dalla Federazione Nazionale Ugl Costruzioni, FederTerziario, Finco e Associazione Res con l'assistenza di ANCL ,  il  rinnovo del contratto collettivo nazionale  per i dipendenti delle imprese di restauro di beni culturali. L'accordo è già in vigore dalla stessa data  per un triennio e  scadrà  5 marzo 2027.

    Si prevede un aumento  a livello medio di 90 euro mensili di cui metà nella mensilità di maggio 2024 e l'altra a maggio 2025.

    Vediamo  più in dettaglio le principali  novità  sia dal punto di vista economico che  delle clausole contrattuali.

    Il testo integrale  è disponibile a questo link

    Novità economiche e nuovi minimi retributivi

    Come detto l'accordo prevede  un  aumento complessivo per il livello D pari a 90 euro  che sarà suddiviso in due tranches :

    • 45 euro a maggio 2024 e 
    • 45 euro a maggio 2025

    La retribuzione tabellare del livello D  sale quindi  da 1.525 euro a 1.570 euro nel 2024 , e arriverà a 1.615 euro dal mese di maggio 2025. vedi dettagli nella tabella sotto 

    Aumentano inoltre le maggiorazioni retributive per :

    •  il lavoro straordinario diurno che passa dal 25% al 35%;
    •  il lavoro straordinario notturno che passa dal 35% al 40%;
    •  il lavoro ordinario festivo che passa dal 30% al 45%;
    •  il lavoro straordinario festivo che passa dal 50% al 55%;
    •  il lavoro straordinario festivo notturno che passa dal 60% al 70 per cento.

    LIVELLI PARAMETRI  MINIMO RETRIBUTIVO DA MAGGIO 2024 

    A super

    200

    2.687,84

    175

    2.421,95

    150

    2.103,88

    140

    1.993,14

    100

    1.570,00

    Prevista anche una maggiorazione del 5% della retribuzione per la funzione di Capocantiere ove affidata a  figure di livello C o D

    Novità contrattuali classificazione – periodo di prova – apprendistato

    L'accordo modifica la  classificazione andando a modificare i parametri contrattuali con decorrenza 6 marzo 2024.

    Viene inoltre ridotta la durata del periodo di prova per i livelli C e D:

    • – per il livello C si passa da 2 mesi a 30 giorni di calendario;
    • – per il livello D si passa da 6 settimane a 25 giorni di calendario.

    In materia di  contratto di apprendistato professionalizzante l’accordo integra l’articolo 10 stabilendo che:

    •  il numero complessivo di apprendisti che il datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto ai lavoratori specializzati e qualificati in forza presso il medesimo datore di lavoro;
    •  tale rapporto non può superare il 100% per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità;
    •  il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati può assumere un massimo di 3 apprendisti.

    CCNL restauro 2024: clausole contratti a termine

    In tema di  numero dei contratti a tempo determinato il CCNL prevede  che:

    • I contratti a termine non possono superare il 50% annuo dell’organico a tempo  indeterminato in forza all’unità produttiva alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
    • Nelle unità che occupano fino a 15 dipendenti a tempo indeterminato si potranno stipulare sino a 5 CTD.

    Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a  12 mesi.

    Per un medesimo lavoratore, gli intervalli di tempo tra un contratto a termine e un altro  sono ridotti

    • a 5 gg. se di durata inferiore o pari a 6 mesi, 
    • a 10 gg. se superano i 6 mesi.

    Non è ammesso in contratto a termine : per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd; presso strutture con lavoratori con orario ridotto in regime di cassa integrazione guadagni; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei  rischi.

    Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24  mesi, solo in presenza delle seguenti condizioni:

    • a) implementazione del personale per  necessità legate al rispetto delle tempistiche di cantiere, anche in assenza di incremento di  lavorazioni; 
    • b) necessità di avere a disposizione un operatore con requisiti particolari; 
    • c)  esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori; d) esigenze connesse a incrementi temporanei, significa-tivi e  non programmabili dell’attività ordinaria; 
    • e) proroga dei termini di appalto;
    •  f) assunzione di  giovani fino a 29 anni;  
    • g) assunzione percettori di forme di sostegno al reddito; 
    • h) assunzione di donne, di qualsiasi età che non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche in cui tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile; 
    • i) titolari dello status di rifugiato, i quali, ai sensi del D. Lgs. 251/2007, i quali hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per  il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato.

    Il contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale dello stesso sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco  di 24 mesi.

  • CCNL e Accordi

    CCNL chimici: anticipo aumento a gennaio 2024

    Il contratto collettivo nazionale   per gli addetti  nell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, era stato  firmato dalle associazioni Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal,   in data 13 giugno 2022, prima della scadenza prevista per il 30 giugno (scarica Qui il testo integrale del CCNL in PDF)

    Si ricorda che il contratto collettivo nazionale  riguarda circa 210 mila lavoratori, dipendenti di quasi 3000 imprese.

    CCNL chimici novità gennaio 2024 

    In data 8 gennaio  2024 è stato raggiunto  dalle Parti un accordo  che anticipa al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto   peer luglio 2024 in fase di rinnovo (vedi sotto i dettagli) 

    Inoltre si  inserisce  nei minimi contrattuali la cifra di 23 euro, a oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68 euro per la categoria D1.

    L'accordo  ha l'obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese.

    Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

    CCNL Chimico farmaceutico rinnovo 2022: retribuzione e welfare 

    Il rinnovo del contratto  a  giugno 2022 aveva previsto   le seguenti novità

    Aumenti retributivi

    Il rinnovo  prevede un aumento complessivo di 204 euro per la categoria D1 da corrispondere in cinque tranches:

    decorrenza aumento importo
    1 luglio 2022 50 euro
    1 gennaio 2023 30 euro
    1 luglio 2023 36 euro
    1 luglio 2024 68 euro
    1 giugno 2025 20 euro

    Il montante complessivo , ovvero l'aumento totale  delle retribuzioni nel triennio sarà pari a 4.750 euro.

    Welfare contrattuale 

    Viene valorizzata l'aliquota mensile Fonchim nell’EPS (Valore punto), cosicchè dal prossimo rinnovo  si potrà inserire il welfare contrattuale nel computo del salario.

    Edr

    L'aumento dell'inflazione  viene compensata con la tranche di aumento  contrattuale prevista a giugno 2022 dal precedente rinnovo, pari a 16 euro, considerando anche gli  8 euro  residui  nella definizione del Tem concordato.

    L'Edr, a decorrere da luglio 2022, risulterà quindi pari a 23 euro.

    Novità contrattuali  

    Focus sulla  parità di genere,  anche retributiva con  la volontà condivisa  di promuovere nei luoghi di lavoro la cultura e il rispetto della persona, il  contrasto alle violenze e alle molestie

    accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti.

    trattamento economico della malattia  ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21. 

    Formazione

     2,5 giornate in piu disponibili per progetti formativi collettivi. 

    certificazione delle competenze in seno alla bilateralità,  per creare un ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore, utile  sia nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche  per la crescita delle imprese.

    Nel nuovo contratto nazionale saranno delineate inoltre  le linee guida sul processo di trasformazione digitale che affronterà i temi: dell’organizzazione del lavoro (orari, modalità di prestazione, competenze, inquadramenti); delle competenze e della formazione (nuove figure professionali); dell’occupazione e occupabilità (scuola e formazione continua); coinvolgimento e partecipazione; relazioni industriali; sicurezza, salute e ambiente

    Orario di lavoro

    nuovo  regime di reperibilità per le attività e con modalità concordate a livello aziendale,  che  nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, con trattamento pari delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo.

    CCNL chimici farmaceutici: gli accordi precedenti

    Nel rinnovo del 2018 erano stati previsti:

    1. Aumento di 97 euro del TEM (Trattamento Economico Minimo) alla categoria D1,  scaglionato nel periodo di vigenza in quattro tranches:    30 euro a gennaio 2019;    27 euro a gennaio 2020;    24 euro a luglio 2021;    16 euro a giugno 2022.
    2. Aumento Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di  31 euro a partire da gennaio 2019.
    3. Maggiorazione per lavoro in turno passa a  13,50 euro per 8 h (aumento di 1 euro) dal 1.4.2019
    4. Possibilità di cedere a titolo gratuito  riposi e ferie ai colleghi per assistere figli minori, 
    5. Aumento da 5 a 6 giorni dei permessi non retribuiti per malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni,
    6.  Per i lavoratori in aspettativa  non retribuita le aziende continueranno a versare la quota Faschim corrispondente, per salvaguardare le tutele sanitarie.

    CCNL Chimica Fondo TRIS

    Il  Fondo  TRIS garantisce le seguenti prestazioni previdenziali e si solidarietà, che sono  cumulabili tra loro e riguardanti tutti i lavoratori, compresi i dirigenti,

    •  assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    • prestazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro;
    • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    CCNL Chimica: contrattazione II livello

    L'accordo   del 2018  ha  affidato alla  contrattazione aziendale gli aspetti seguenti:

    • Definizione del premio di partecipazione   
    • opzione per iscrizione ai fondi di categoria (Fonchim e Faschim),
    • misure per l'invecchiamento attivo personalizzate  (incentivi  e percorsi di riqualificazione/riconversione affiancamento tra lavoratori senior e junior).
    • modifiche temporanee ai minimi contrattuali (fino all'80 % della retribuzione ordinarie) per l'assunzione a tempo indeterninato di giovani a cui non può essere applicato il contratto di apprendistato, con  periodo di prova sarà di sei mesi.
  • CCNL e Accordi

    CCNL scuole private Federterziario rinnovo dal 1° settembre

    E' stato firmato il 27 luglio 2023   da Federterziario Scuola, Federterziario, Federazione Nazionale Ugl Scuola e con l'assistenza tecnica di Ancl,  il rinnovo del contratto collettivo nazionale per il lavoratori del settore delle scuole private, che decorre  dal 1° settembre 2023  e scadrà il  31 agosto 2026.

    Le novità  dell'accordo riguardano sia la parte normativa, sia la parte economica. 

    CCNL scuole private – Aspetti contrattuali

    La principale novità è costituita dall'adeguamento della  disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato alla luce delle modifiche apportate dal Dlgs 81/2015, come modificato dalla legge 85/2023.

    Si ricorda che per il periodo di prova sono  previste le seguenti durate:  

    • – 30 giorni di lavoro effettivo per i livelli 1° e 2°;
    • – 60 giorni di calendario per il livello 3°;
    • – 120 giorni di calendario per i livelli 6°, 7° e 8°;

    Per  i contratti a tempo determinato è previsto un periodo di prova pari a 60 giorni indipendentemente dal livello.

    CCNL  Scuole private  – Aspetti economici

    Sono stati  definiti i seguenti aumenti retributivi  con conseguenti importi dei nuovi minimi della paga base 

    livelli aumenti  nuovi minimi
    livelli aumenti  nuovi minimi 

     livello 1

    55,00 euro

    1.240,00

     livello 2

     60,00 euro

    1.270,00

     livello 3

     70,00 euro

    1.340,00

     livello 4

     53,00 euro

    1.535,00

     livello 5

     61,00 euro

    1.750,00

     livello 6

     39,00 euro

    1.760,00

    livello 7 

    50,00 euro

    1.780.00

    livello 8

     40,00 euro

    1.790,00

    Le maggiorazioni  retributive  previste per le ore di straordinario si applicano con le seguenti aliquote: 

    • – lavoro feriale diurno: 25 per cento;
    • –  lavoro feriale notturno: 45 per cento;
    • – lavoro  festivo diurno: 50 per cento;
    • – lavoro  festivo notturno: 65 per cento.

    Previsto  anche un aumento del contributo all'ente bilaterale  di solidarietà fissato a 12,50 euro mensili per 12 mensilità  suddivise al 50%   tra datore di lavoro e dipendente  ditta e metà a carico dipendente.