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CCNL orafi argentieri: ecco gli aumenti dal 1.6.2024
Il 23 dicembre 2021 era stata firmata l’ipotesi di accordo del contratto nazionale di lavoro per gli addetti del settore orafo, argentiero e della gioielleria industria tra Federorafi e le oo.cc Fiom CGIL Fim CISL e UILM .
Il contratto interessa i dipendenti delle aziende per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento e bigiotteria prevalentemente in metalli e/o materiali preziosi, nonché delle unità produttive e di servizio connesse al settore.
Il 17 giugno scorso è stato sottoscritto il verbale di incontro per l’adeguamento dei minimi contrattuali con decorrenza dal 1° giugno 2024 a seguito della pubblicazione dell'indice Ipca, risultato superiore a quanto previsto nell’accordo del 23 dicembre 2021.
Ecco gli aumenti previsti e i nuovi minimi tabellari in vigore dal 1° giugno 2024:
- – euro 153,28 per il livello 7;
- – euro 140,97 per il livello 6;
- – euro 131,14 per il livello 5S;
- – euro 122,86 per il livello 5;
- – euro 115,00 per il livello 4;
- – euro 110,52 per il livello 3;
- – euro 100,32 per il livello 2.
I nuovi minimi tabellari risultano i seguenti:
- – euro 2.374,71 per il livello 7;
- – euro 2.184,01 per il livello 6;
- – euro 2.031,66 per il livello 5S;
- – euro 1.903,47 per il livello 5;
- – euro 1.781,71 per il livello 4;
- – euro 1.712,33 per il livello 3;
- – euro 1.554,19 per il livello 2.
Rinnovo CCNL Orafi – Aspetti economici
GLI AUMENTI PREVISTI DAL 1.6.2022

MINIMI RETRIBUTIVI CCNL ORAFI ARGENTIERI INDUSTRIA

Elemento perequativo
L'importo viene aumentato da 195 a 250 euro dal 2022.
Previdenza complementare – COMETA
A decorrere dal 1° dicembre 2024, a favore dei lavoratori iscritti la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
I lavoratori iscritti hanno diritto alla contribuzione versando una contribuzione almeno pari all’1,2% del minimo contrattuale.
Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31 dicembre 2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01 gennaio 2023 è elevata al 1,8% dei minimi contrattuali; a decorrere dal 1° dicembre 2024; per tali ultimi lavoratori, a decorrere dal 1° dicembre 2024, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7a categoria.
Welfare
Entro il mese di giugno di ogni anno, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, del valore di 200,00 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Altri aspetti contrattuali
Classificazione dei lavoratori
A far data dal 1° giugno 2022 è eliminata la prima categoria professionale.
I lavoratori in forza al 31 maggio 2022 inquadrati in prima categoria saranno riclassificati alla seconda categoria dal 1° giugno 2022. Tali lavoratori conservano, a tutti gli effetti di legge e contratto, l’anzianità di servizio maturata nel precedente livello. Il passaggio al secondo livello non comporta necessariamente un mutamento delle mansioni di provenienza.
Orario di lavoro
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Queste prolungate prestazioni, per le ore che eccedono l’orario giornaliero , saranno considerate straordinarie
Lavoro straordinario
A decorrere dal 1° gennaio 2022 la disciplina del Lavoro straordinario, festivo e prestato tra le ore 22,00 e le ore 06,00 sarà la seguente.
La Direzione Aziendale potrà disporre, dandone notizia ai lavoratori interessati con 24 ore di preavviso, salvo casi eccezionali di urgenza, prestazioni individuali di lavoro straordinario, di produzione da svolgersi nella giornata di sabato (o nella giornata libera oltre la domenica), esenti dall’accordo con la RSU, nella misura di 40 ore annue.
Le aziende terranno conto di eventuali esigenze personali entro il limite del 10%, purché disponibile la sostituzione con altro personale di adeguata professionalità
Retribuzione straordinaria
a) Lavoro Straordinario – prime due ore: 25% – ore successive: 30%
b) Lavoro prestato tra le ore 22,00 e le ore 6,00 – turni avvicendati 20% – non a turni 30%
c) Lavoro Festivo 45%
d) Lavoro straordinario festivo 55%
Banca ore Solidale
I lavoratori potranno cedere volontariamente, a titolo gratuito, ai propri colleghi per assistere figli minor che necessitano di cure costanti, una quota di permessi accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
Contratto a tempo determinato
E' stata definita la seguente specifica esigenza:
– Realizzazione di percorso di formazione e lavoro, definito da apposito piano formativo consegnato al lavoratore entro 5 giorni dalla data di assunzione o dalla data di decorrenza della proroga del contratto a termine, per soggetti con esperienza nel settore pari o inferiore a 12 mesi che non abbiano i requisiti di età per il contratto di apprendistato;
Inoltre: oltre alle attività stagionali definite dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , le parti concordano che sono attività stagionali le attività caratterizzate dalla necessità ricorrente di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati e limitati periodi dell’anno che non possono in ogni caso superare complessivamente i 6 mesi nell’arco dell’anno solare e saranno concordate dalla Direzione aziendale con la RSU.
A far data dal 1 giugno 2017 le aziende, nell’arco di ogni triennio, coinvolgono i lavoratori in percorsi di formazione continua della durata di 24 ore pro-capite .
Apprendistato
NORMA TRANSITORIA Gli apprendisti assunti prima del 1 giugno 2022, fermo restando l’inquadramento e la relativa retribuzione previsti nel contratto di apprendistato già stipulato in applicazione del CCNL 18 maggio 2017, a decorrere dal 1° giugno 2022 laddove ancora non si sia concluso il periodo di inquadramento in 1a categoria saranno automaticamente inquadrati nella 2a categoria.
I lavoratori assunti a partire dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato saranno inquadrati nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire. La retribuzione sarà quella minima contrattuale della categoria di inquadramento corrispondente alla qualifica da conseguire
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
- L’apprendista assunto a decorrere dal 1° febbraio 2022 con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato nella categoria corrispondente alla qualifica professionale da conseguire e la retribuzione del livello di inquadramento, sarà riconosciuta secondo le seguenti percentuali:
- A) per i percorsi di durata superiore all’anno: – per la prima metà del periodo di apprendistato: 85% – per la seconda metà del periodo di apprendistato: 90% della retribuzione minima
- B) per i percorsi di durata non superiore all’anno: – per il periodo di apprendistato 90% della retribuzione minima contrattuale della categoria di inquadramento.
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL 2021-2024
CCNL Orafi industria: adeguamento tabelle retributive dal 1.6.2023
ORAFI INDUSTRIA Livelli
Minimo
Altri elementi
Totale
7 Q
2.221,43
114,00
2.335,43
7
2.221,43
59,39
2.280,82
6
2.043,04
2.043,04
5 S
1.900,52
1.900,52
5
1.780,61
1.780,61
4
1.666,71
1.666,71
3
1.601,81
1.601,81
2
1.453,87
1.453,87
Apprendisti assunti dal 1.2.202 6 (1°-12° m.)
1.736,58
1.736,58
6 (13°-24° m.)
1.838,74
1.838,74
6 (25°-36° m.)
1.940,89
1.940,89
5S (1°-12° m.)
1.615,44
1.615,44
5S (13°-24° m.)
1.710,47
1.710,47
5S (25°-36° m.)
1.805,49
1.805,49
5 (1°-12° m.)
1.513,52
1.513,52
5 (13°-24° m.)
1.602,55
1.602,55
5 (25°-36° m.)
1.691,58
1.691,58
4 (1°-12° m.)
1.416,70
1.416,70
4 (13°-24° m.)
1.500,04
1.500,04
4 (25°-36° m.)
1.583,37
1.583,37
3 (1°-12° m.)
1.361,54
1.361,54
3 (13°-24° m.)
1.441,63
1.441,63
3 (25°-36° m.)
1.521,72
1.521,72
Allegati:Apprendisti assunti dal 1.1.2015 al 31.1.2022 7 (1°-12° m.)
1.780,61
1.780,61
7 (13°-24° m.)
1.900,52
1.900,52
7 (25°-36° m.)
2.043,04
2.043,04
6 (1°-12° m.)
1.666,71
1.666,71
6 (13°-24° m.)
1.780,61
1.780,61
6 (25°-36° m.)
1.900,52
1.900,52
5S (1°-12° m.)
1.601,81
1.601,81
5S (13°-24° m.)
1.666,71
1.666,71
5S (25°- 36° m.)
1.780,61
1.780,61
5 (1°-12° m.)
1.453,87
1.453,87
5 (13°-24° m.)
1.601,81
1.601,81
5 (25°-36° m.)
1.666,71
1.666,71
4 (1°-12° m.) (**)
1.453,87
1.453,87
4 (13°-24° m.)
1.453,87
1.453,87
4 (25°-36° m.)
1.601,81
1.601,81
3 (1°-12° m.) (**)
1.453,87
1.453,87
3 (13°-24° m.)
1.453,87
1.453,87
3 (25°-36° m.)
1.601,81
1.601,81
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Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto
Anche quest'anno con la busta paga di giugno deve essere corrisposta la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021 del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio, pari al 6,15%
Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento sulla base dell'indice IPCA-NEI reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il valore di riferimento per gli adeguamento retributivi.
L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti subiranno un ulteriore incremento e l'aumento complessivo raggiungerà i 137,52 € per il livello C3
Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità
In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio la tranche di aumento per tutti i livelli ricordiamo di seguito gli importi che erano stati previsti nel 2021 dal rinnovo del contratto .

Nei successivi paragrafi gli aumenti già erogati e la tabella retributiva attualmente in vigore.CCNL Metalmeccanici industria: aumenti giugno 2023
Il 7 giugno l'ISTAT ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati è risultato pari al 6,6%, quindi superiore all'incremento previsto dall'accordo firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3), nel rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021
Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :
- i minimi tabellari per livello ,
- gli importi dell'indennità di trasferta e
- gli importi dell'indennità di reperibilità.
Di seguito le tabelle retributive aggiornate:
TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023 Livelli
Minimi retributivi dal 1° giugno 2023
A1
2.619,93
B3
2.558,63
B2
2.291,85
B1
2.136,25
C3
1.993,04
C2
1.860,97
C1
1.822,43
D2
1.783,90
D1
1.608,67
INDENNITA DI TRASFERTA DAL 1.6.2023 Trasferta intera 46,47 Quota per il pasto meridiano o serale 12,41 Quota per il pernottamento 21,65 INDENNITA' DI REPERIBILITA' DAL 1.6.2023 Liv.
b) Compenso giornaliero
c) Compenso settimanale
16 ore (Giorno lavorato)
24 ore (Giorno libero)
24 ore festive
6 Giorni
6 Giorni con festivo
6 Giorni con festivo e giorno libero
In euro
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,61
35,25
37,94
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,65
42,37
45,98
B1 o Superiore
7,28
11,98
12,61
48,38
49,01
53,71
Accordo aumenti retributivi giugno 2022
Anche nel 2022 era stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021 l'accordo riguardante:
- gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati) e
- l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità
per il 2022 .
Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal rinnovo del contratto del 2021.
La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:
INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI trasferta intera 44,47 euro quota per pranzo o cena 11,97 euro quota pernottamento 20,53 euro Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:
– compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
- per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
- per i livelli C2 e C3, 5,95 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;
– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
- per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro;
- per i livelli C2 e C3, 9,33 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;
– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
- per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro;
- per i livelli C2 e C3, 10,01 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
- per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
- per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,76 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
- per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro;
- per i livelli C2 e C3, 43,14 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.
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CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024
il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il 2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil, Filca Cisl, – Fillea Cgil.
Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023 (vedi sotto i dettagli)
In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%
L'aumento del minimo tabellare è pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).
L'erogazione degli importi relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.
La tabella complessiva degli aumenti e dell'Una tantum previsti è la seguente:
Allegati:Par.
Aumenti
dall’1.12.2023
Minimi dall’1.12.2023
Una tantum
Marzo – Novembre 2023
Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024 210
199,50
2.907,29
900,00
204,83 3.112,12 195
185,25
2.739,09
900,00
190,20 2.929,29
180
171,00
2.574,20
900,00
175,57 2.749,77 165
156,75
2.409,33
900,00
160,94 2.570,27 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 142
134,90
2.100,66
900,00
138,51
2.239,17 155
147,25
2.243,58
900,00
151,19 2.394,77 140
133,00
2.078,67
900,00
136,55 2.215,22 134
127,30
2.008,49
900,00
130,70 2.139,19 126,5
120,18
1.926,06
900,00
123,39 2.049,45 119
113,05
1.840,57
900,00
116,07 1.956,64 100
95,00
1.629,20
900,00
97,54 1.726,74 Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021
Era stato siglato il 31 maggio 2021 il precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi, in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)
Di seguito le principali novità.
Previsti aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di 70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021; di seguito la tabella riepilogativa
livelli aumento in euro nuovo minimo retributivo dal 1.1.2021 AD3 107,5 2.645,33 AD2 100 2.494, 65 AC1 71 1924,52 AS2 70 1905,00 AE2 59,5 1692,95 AE1 50 1505,15 Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022 e 3 aumenti periodici di anzianità.
Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.
L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro.
Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021
In tema di welfare contrattuale si prevedono:
- aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
- da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.
A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.
In tema di novità contrattuali si segnalano
- riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
- riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
- retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
- possibilità di reversibilità del part time .
la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%.
- due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il benessere organizzativo,
- rafforzamento della bilateralità
- ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working.
Accordo CCNL Legno piccola industria 2017
Il precedente accordo del 16 aprile 2018 aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017, dal 1° marzo 2018 riportati nel documento allegato sotto.
Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:
- I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
- Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
- In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito: • 1,90% dal 1° luglio 2017; • 2,00% dal 1° luglio 2018; • 2,10% dal 1° gennaio 2019. La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
- Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
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Contratto collettivo concerie 2024: le novità
E' stato siglato il 7 marzo 2024 tra Unic-Concerie Italiane, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil l' accordo per il rinnovo del Ccnl dei lavoratori dipendenti delle aziende conciarie , in vigore dal 1° luglio 2023 e con validità fino al 30 giugno 2026.
Vediamo le principali novità economiche e normative e le nuove tabelle retributive
CCNL Concerie 2024: novità economiche
Le Parti hanno stabilito un aumento salariale medio pari ad euro 191,00 per il livello D2 suddivisi in 3 tranches:
- euro 96,00 con la retribuzione di marzo 2024;
- euro 55,00 con la retribuzione di gennaio 2025;
- euro 40,00 con la retribuzione di gennaio 2026.
Nello specifico di ogni livello gli aumenti sono i seguenti:


Aspetti normativi: contratti a termine, part -time
In materia di contratto a termine viene previsto che il periodo di prova, nel caso di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, sia ridotto alla metà e comunque non possa essere superiore al 50 per cento della durata del contratto.
Vengono individuate anche le specifiche esigenze per la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato che sono:
- – sviluppo straordinario delle attività di impresa, anche legate a ricerca, progettazione, avvio e/o sviluppo di nuove attività;
- – sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità;
- – esecuzione di particolari lavori a carattere temporaneo che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
- – investimenti nei processi produttivi che abbiano l'obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa (ad. es. salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale);
- – interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati alla introduzione di nuove apparecchiature nell'ambito della digitalizzazione, della automazione, della riconversione ambientale/energetica, della sicurezza.
Le clausole elastiche se previste nel contratto di assunzione o nell’accordo di trasformazione a tempo parziale possono essere attivate dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni e devono prevedere il riconoscimento di una maggiorazione oraria del 15 per cento.
Sono previsti inoltre:
- nuovi permessi per donatori di midollo osseo e la conservazione del posto di lavoro di 2, 3 e 4 mesi in caso di malattie comportanti una limitazione fisica, psichica o mentale
- per le donne vittime di violenza di genere un congedo massimo di 3 mesi con il riconoscimento di un’indennità a carico dell’Inps.
- l'istituzione della“banca ore solidale”.
- il recepimento del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” individuandolo come importante strumento per la conciliazione di vita e di lavoro.
Assistenza sanitaria integrativa
Con decorrenza 1° luglio 2021 è prevista l’iscrizione di tutti i lavoratori dipendenti al fondo sanitario integrativo Sanimoda. Il contributo mensile da versare è di euro 12,00 per 12 mensilità per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato o determinato.
Dal 1° aprile 2026:
- il predetto contributo viene fissato a euro 15,00;
- viene introdotto un contributo integrativo di euro 2,00 mensili per 12 mensilità interamente a carico del datore di lavoro per il finanziamento di un’assicurazione contro la non autosufficienza.
Ccnl concerie 2017: l'accordo precedente
Il 05 aprile 2017, tra l'Unione Nazionale Industria Conciaria e FILCTEM-CGIL – FEMCA-CISL – UILTEC- UIL è stata stipulata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti delle aziende conciarie, con vigenza dal 1° novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2019.
Il rinnovo prevede l' avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente, entro il 30 giugno 2017.
Dal punto di vista delle retribuzioni l'aumento contrattuale è pari a euro 85,00 al livello D2 così erogati:
- euro 35 dal 1° novembre 2017;
- euro 30 dal 1° maggio 2018; e
- euro 20 dal 1° maggio 2019.
L'accordo prevedeva il recesso da tutti i contratti provinciali: e una delega per la nuova contrattazione alle aziende e alle Associazioni imprenditoriali territoriali e alle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) e/o Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori.
Confindustria Vicenza e le organizzazioni sindacali hanno già sottoscritto il 12 settembre 2017 il nuovo integrativo di settore, nel quale la provincia di Vicenza è leader nazionale. L'accordo prevedeva misure di welfare per 1200 euro annui in particolare nella previdenza integrativa , mantenendo però la possibilità di riconoscere il premio economico.
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Contratto vigilanza privata: nuovi aumenti e quattordicesima
Dopo anni di attesa e mobilitazione sindacale il rinnovo del contratto nazionale di lavoro della vigilanza privata e dei servizi integrati di sicurezza sussidiaria settore cooperative, scaduto nel 2015 era stato firmato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e le associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi.
A seguito di numerose sentenze di Tribunali di merito e di Cassazione che avevano giudicato non equi i minimi retributivi stabiliti , le parti si sono reincontrate e hanno modificato la parte economica del contratto con una trattativa in sede ministeriale.
Prevista anche la proroga della vigenza: il Contratto nazionale decorre dal 1° giugno 2023 e resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026.
Vediamo di seguito con ordine tutte le novità (all'ultimo paragrafo l'accordo economico del 16 febbraio 2024)
CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti economici
Sulla parte economica l’ipotesi di accordo definiva un aumento a regime di 140 euro per il IV Livello GPG e per il Livello D dei Servizi Fiduciari, da erogare in 5 tranche:
- 50 € con la retribuzione del mese di giugno 2023;
- 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2024;
- 25 € con la retribuzione del mese di giugno 2025;
- 20 € con la retribuzione del mese di dicembre 2025;
- 20 € con la retribuzione del mese di aprile 2026.
La massa salariale complessiva prodotta con il rinnovo contrattuale 2023 era pari a 3.330 euro per le GPG e 3.105 euro per i servizi fiduciari.
UNA TANTUM
Per la vacanza contrattuale alle Guardie Giurate veniva riconosciuto un importo una tantum di 400 € erogata in 3 tranche:
- 135 euro settembre 2023
- 135 euro settembre 2024,
- 130 euro settembre 2025.
CCNL Vigilanza privata 2023 Aspetti normativi
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Si modifica il sistema di classificazione per cui dal 1° giugno 2023
- la progressione dei livelli delle GPG passerà dagli attuali 24 mesi di permanenza del 6°e 5° livello a 18 mesi, con una riduzione di 12 mesi rispetto al raggiungimento del IV livello.
- viene inoltre eliminato il livello F dei servizi di sicurezza; il Livello E sarà il nuovo livello di ingresso con una permanenza di 18 mesi, trascorsi i quali i lavoratori passeranno al livello D, con una riduzione di 6 mesi.
Novità riguardano anche gli aspetti relativi a Sfera di Applicazione, Attività Sindacale; Tutela della Genitorialità, Bilateralità; Periodo di Prova; Salute e Sicurezza; Permessi e Congedi; Previdenza Integrativa; Assistenza Sanitaria Integrativa; Cambio di Appalto.
Il testo relativo alla “Contrattazione di Secondo Livello” sarà oggetto di analisi per la stesura condivisa al momento della scrittura del testo finale del Contratto collettivo.
Le parti hanno anche concordato di consolidare i parametri acquisiti e di condividere un percorso di negoziazione anche attraverso la creazione di tavoli tecnici che tengano in considerazione le dinamiche macroeconomiche ed inflazionistiche.
L'accordo prevede anche incontri con periodicità semestrale per monitorare la congruità dei parametri ed individuare correttivi migliorativi anche nel rispetto della dinamica degli appalti e delle ulteriori condizioni idonee ad incidere su incrementi salariali.
CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari nuovi aumenti 2024
Il 16 febbraio 2024 è stato firmato un nuovo accordo che aggiorna i trattamenti economici contrattuali . L'intesa, da seguito a quanto previsto dalla clausola di raccordo prevista dal Contratto nazionale 2023 e alle raccomandazioni della recente giurisprudenza .
Le sentenze Cass. 2 ottobre 2023, nn. 27713 e 27769 e Cass. 10 ottobre 2023, n. 28320 avevano infatti confermato quanto statuito dai giudici di merito secondo cui la retribuzione netta phe non raggiunga neppure la soglia della somma netta di Euro 1.000,00 non è equa, perche non consente al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, che non può essere intesa come un mero diritto alla sopravvivenza)
L’intesa definisce quindi in particolare:
- 250 euro di aumento totale, a regime, comprensivi dei 140 euro del rinnovo di maggio 2023, per il IV livello delle GPG e
- 350 euro di aumento a regime per il livello D dei Servizi Fiduciari
Per questi ultimi viene anche introdotta la 14 ^mensilità a partire dal 2024.
e Parti hanno inoltre stabilito la proroga della vigenza contrattuale al 31 dicembre 2026.
Nello specifico per il settore vigilanza privata (guardie giurate e amministrativi) viene definita la retribuzione per il livello 6 e previsto un aumento complessivo di 200,00 euro per il livello 4 (da rideterminarsi secondo i parametri contrattuali per i livelli Q, 1, 2, 3 e 5) da riconoscere in 5 tranche:
25,00 euro a giugno 2024;
35,00 euro a giugno 2025;
30,00 euro a dicembre 2025;
50,00 euro ad aprile 2026;
60,00 euro a dicembre 2026.
Per la sezione servizi fiduciari ooperatori di sicurezza dall’1.1.2024, in ragione dell'introduzione della quattordicesima mensilità, le tabelle retributive e parametrali relative alla paga base tabellare conglobata di cui all’art. 24, Sezione Servizi Fiduciari del C.C.N.L. 2013, come già modificate dall’Accordo del 30.5.2023, sono sostituite dalle seguenti:
Mensilità
Parametro
Livelli
1.1.2024
1.7.2024
1.10.2024
1.1.2025 1.7.2025 1.12.2025 1.4.2026 1.12.2026 14
140
D
1.114,29
1.128,21
1.160,71
1.207,14 1.235,00 1.262,86 1.281,43 1.300,00 14
Retribuzione conv.
E
1.021,43
1.035,36
1.067,86
1.114,29 1.142,14 1.170,00 1.188,57 1.207,14 A decorrere dall’1.1.2024, la retribuzione dei lavoratori inquadrati al livello E è definita in via convenzionale come indicato nella tabella soprastante per la vigenza del Contratto.
Gli operatori addetti ai servizi di sicurezza saranno inquadrati al livello E per i primi 9 mesi di anzianità aziendale.
Gli aumenti delle retribuzioni dei livelli A, B, C, saranno invece ottenuti applicando i valori parametrali – convenzionali previsti dal C.C.N.L..
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Contratti terziario: nel 2024 ripartono le trattative
Il rinnovo dei contratti dei settori commercio e terziario forse si avvicina.
Dopo lo sciopero del 22 dicembre 2023 per milioni di lavoratrici e lavoratori in attesa dei rinnovi dei contratti nazionali del settore commercio e terziario le organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs comunicano che le associazioni imprenditoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni Cooperative hanno trasmesso formali richieste di ripresa dei negoziati. Gli incontri saranno programmati nel mese di febbraio.
La richiesta di riattivare i tavoli da parte delle associazioni datoriali – ha dichiarato il segretario generale della Fisascat che ha sottolineato come non si possa considerare il rinnovo dei contratti una variabile dipendente da motivi o esterni come ’inflazione, la crisi, i conflitti e ogni altra criticità
La mobilitazione di dicembre 2023 ha interessato in particolare i contratti dei seguenti settori
- Terziario,
- Distribuzione e Servizi,
- Distribuzione Moderna Organizzata e
- Distribuzione Cooperativa,
era stata organizzata per protestare contro il rifiuto delle associazioni datoriali di settore Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, Ancc-Coop, Confcooperative-Consumo e Utenza e Agci-Agrital “a riconoscere incrementi retributivi in linea con l’andamento inflazionistico (8,1% nel 2023) .
I sindacati chiedevano anche «un decisivo intervento dello Stato per incentivare la contrattazione collettiva anche tramite tagli contributivi alle imprese, da legare agli aumenti contrattuali, e sgravi fiscali per le lavoratrici e i lavoratori»
Leggi in merito Taglio cuneo fiscale 2024 tabella importi
Accordo economico Contratti commercio: aumenti e una tantum 2023
Era stato messo a punto il 12 dicembre 2022 un protocollo d’intesa comune che interviene parzialmente, sugli aspetti economici per tutti i contratti sopracitati prevedendo:
- una indennità una tantum di 350 euro lordi (al IV livello, da riparametrare per gli altri) per la vacanza contrattuale
- un acconto sull’aumento delle retribuzioni a partire dal 2023.
In particolare, l'una tantum è riconosciuta come segue:
- 200 euro con la retribuzione di gennaio 2023 e
- 150 euro nella busta paga di marzo.
Le retribuzioni sono aumentate a partire da aprile 2023 con 30 euro mensili per la paga base.
Nel complesso quindi per la paga base del livello medio ci dovrebbero essere entro fine 2023 circa 710 euro in più.
Contratti commercio: 2^ tranche una tantum e precisazioni
Nella busta paga di marzo 2023 tutti i lavoratori del settore terziario delle organizzazioni aderenti hanno ricevuto la seconda tranche dell'Una tantum concordata a dicembre scorso ed eventuali conguagli riferiti alla prima tranche.
Gli importi sono infatti erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022.
Ai fini dell'anzianità di servizio non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite ; sono computati invece:
- congedo di maternità,
- congedi parentali ,
- periodi di fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
ATTENZIONE L'una tantum non sarà utile ai fini del computo di altri istituti contrattuali, né del TFR.
Confcommercio ha precisato in particolare che
- Ai lavoratori con contratto part time verticale e lavoratori intermittenti l'una tantum verrà riconosciuta per tutte le giornate lavorative prestate,
- L'importo va calcolato in riferimento ai livelli di inquadramento in essere nel periodo di riferimento e sarà assoggettata a tassazione separata come emolumento tardivo
- l'una tantum non spetta in caso di rapporto cessato prima del 12 dicembre, o data dell'accordo di assunzione successiva, anche se anteriore al momento dell'erogazione
- Spetta invece ai lavoratori cessati dopo il 12 dicembre 2022, e prima dell'erogazione degli importi.
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CCNL chimici: anticipo aumento a gennaio 2024
Il contratto collettivo nazionale per gli addetti nell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, era stato firmato dalle associazioni Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal, in data 13 giugno 2022, prima della scadenza prevista per il 30 giugno (scarica Qui il testo integrale del CCNL in PDF)
Si ricorda che il contratto collettivo nazionale riguarda circa 210 mila lavoratori, dipendenti di quasi 3000 imprese.
CCNL chimici novità gennaio 2024
In data 8 gennaio 2024 è stato raggiunto dalle Parti un accordo che anticipa al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto peer luglio 2024 in fase di rinnovo (vedi sotto i dettagli)
Inoltre si inserisce nei minimi contrattuali la cifra di 23 euro, a oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68 euro per la categoria D1.
L'accordo ha l'obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese.
Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.
CCNL Chimico farmaceutico rinnovo 2022: retribuzione e welfare
Il rinnovo del contratto a giugno 2022 aveva previsto le seguenti novità
Aumenti retributivi
Il rinnovo prevede un aumento complessivo di 204 euro per la categoria D1 da corrispondere in cinque tranches:
decorrenza aumento importo 1 luglio 2022 50 euro 1 gennaio 2023 30 euro 1 luglio 2023 36 euro 1 luglio 2024 68 euro 1 giugno 2025 20 euro Il montante complessivo , ovvero l'aumento totale delle retribuzioni nel triennio sarà pari a 4.750 euro.
Welfare contrattuale
Viene valorizzata l'aliquota mensile Fonchim nell’EPS (Valore punto), cosicchè dal prossimo rinnovo si potrà inserire il welfare contrattuale nel computo del salario.
Edr
L'aumento dell'inflazione viene compensata con la tranche di aumento contrattuale prevista a giugno 2022 dal precedente rinnovo, pari a 16 euro, considerando anche gli 8 euro residui nella definizione del Tem concordato.
L'Edr, a decorrere da luglio 2022, risulterà quindi pari a 23 euro.
Novità contrattuali
Focus sulla parità di genere, anche retributiva con la volontà condivisa di promuovere nei luoghi di lavoro la cultura e il rispetto della persona, il contrasto alle violenze e alle molestie
accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti.
trattamento economico della malattia ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21.
Formazione
2,5 giornate in piu disponibili per progetti formativi collettivi.
certificazione delle competenze in seno alla bilateralità, per creare un ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore, utile sia nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche per la crescita delle imprese.
Nel nuovo contratto nazionale saranno delineate inoltre le linee guida sul processo di trasformazione digitale che affronterà i temi: dell’organizzazione del lavoro (orari, modalità di prestazione, competenze, inquadramenti); delle competenze e della formazione (nuove figure professionali); dell’occupazione e occupabilità (scuola e formazione continua); coinvolgimento e partecipazione; relazioni industriali; sicurezza, salute e ambiente
Orario di lavoro
nuovo regime di reperibilità per le attività e con modalità concordate a livello aziendale, che nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, con trattamento pari delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo.
CCNL chimici farmaceutici: gli accordi precedenti
Nel rinnovo del 2018 erano stati previsti:
- Aumento di 97 euro del TEM (Trattamento Economico Minimo) alla categoria D1, scaglionato nel periodo di vigenza in quattro tranches: 30 euro a gennaio 2019; 27 euro a gennaio 2020; 24 euro a luglio 2021; 16 euro a giugno 2022.
- Aumento Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di 31 euro a partire da gennaio 2019.
- Maggiorazione per lavoro in turno passa a 13,50 euro per 8 h (aumento di 1 euro) dal 1.4.2019
- Possibilità di cedere a titolo gratuito riposi e ferie ai colleghi per assistere figli minori,
- Aumento da 5 a 6 giorni dei permessi non retribuiti per malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni,
- Per i lavoratori in aspettativa non retribuita le aziende continueranno a versare la quota Faschim corrispondente, per salvaguardare le tutele sanitarie.
CCNL Chimica Fondo TRIS
Il Fondo TRIS garantisce le seguenti prestazioni previdenziali e si solidarietà, che sono cumulabili tra loro e riguardanti tutti i lavoratori, compresi i dirigenti,
- assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- prestazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro;
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
CCNL Chimica: contrattazione II livello
L'accordo del 2018 ha affidato alla contrattazione aziendale gli aspetti seguenti:
- Definizione del premio di partecipazione
- opzione per iscrizione ai fondi di categoria (Fonchim e Faschim),
- misure per l'invecchiamento attivo personalizzate (incentivi e percorsi di riqualificazione/riconversione affiancamento tra lavoratori senior e junior).
- modifiche temporanee ai minimi contrattuali (fino all'80 % della retribuzione ordinarie) per l'assunzione a tempo indeterninato di giovani a cui non può essere applicato il contratto di apprendistato, con periodo di prova sarà di sei mesi.