• CCNL e Accordi

    CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo

    E' stato firmato pochi giorni fa  dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori   il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali. 

    L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha  durata quadriennale,  dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.

    Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del  testo, che deve prima essere  approvato dalle assemblee dei lavoratori.

    QUI il testo del CCNL 2019-2022 

    CCNL fiori recisi import export: aspetti economici 

    L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches: 

    • 40€ dal 1° gennaio 2023, 
    • 20€ dal 1° gennaio 2024, 
    • 30€ dal 1° gennaio 2025 e 
    • 30€ dal 1° gennaio 2026.

     Si segnalano inoltre :

    • l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa; 
    • la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
    • l' indennità di mancato preavviso  ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
    • per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede  un  limite  di 12 mesi alla  permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa  l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti

    CCNL fiori: Tabelle retributive 2022

    minimi retributivi  al 1.1.2022
    LIVELLO
    Parametro Paga tabellare contingenza EDR  Paga base
    Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70
    1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40
    1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00
    2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67
    3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57
    4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98
    5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87
    6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74

     CCNL fiori: novità normative 

    L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:

    • flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di 

    maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della  retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;

    • ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
    • permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
    • conciliazione dei tempi di vita e di lavoro:  per chi ha diritto alle misure della  L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti

     miglioramenti del congedo parentale e  per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi  cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;

    aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;

    • sostegno alle lavoratrici vittime di violenza:  diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
    • indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);

    Soddisfatti i sindacati per i  "risultati rilevanti  in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale"  secondo  quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.

  • CCNL e Accordi

    CCNL commercio terziario: ecco il rinnovo di Conflavoro PMI

    Il 17 gennaio  scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese  e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori  è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e  Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026. 

    Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:

    Alimentazione, Piante, Fiori e simili,  Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export)  Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie

    pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).

    Vediamo  di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.

    CCNL Conflavoro Novità economiche retribuzione 

    Il rinnovo prevede:

     A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL,  un importo lordo a titolo di una tantum  erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio  2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:

    UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE
    LIVELLI
    IMPORTI
    Quadri 500 €
    450 
    400
    350
    4 ° 300
    250
    200
    170
    operatori di vendita 1 cat 270
    operatori di vendita 2 cat 220

    CCNL ConflavoroTabella aumenti retributivi 2023

    ASSORBIBILITA' AUMENTI

    Si ricorda che  qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o

    professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi  di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo  se è espressamente previsto

    INDENNITA' DI CASSA

     Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di  maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.

    Novità welfare e Fondi integrativi 

    WELFARE

    Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto  sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.

    FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

    Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.

    Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui 

    • euro 11,50 a carico dell’azienda ed 
    • euro 1,00 a carico del lavoratore.

     I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente  all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla

    consistenza dell’organico aziendale,  mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente  intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368

    FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

    Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della  Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.

    Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come   previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.

  • CCNL e Accordi

    CCNL lapidei industria: testo rinnovo 2022-2025

    Firmata il 25 novembre 2022 l'ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL lapidei e materiali estrattivi industria dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, e dalle parti datoriali Confindustria Marmomacchine e ANEPLA per il periodo 1° aprile 2022 – 31 marzo 2025.  

    Il contratto, applicabile  a circa 30mila lavoratori dipendenti di 3 mila aziende del settor,  era scaduto il 31 marzo scorso

    Vediamo di seguito le principali novità economiche e contrattuali.

    Aumenti e minimi retributivi 

     L’incremento salariale concordato è pari a 123 euro al livello C, parametro 136, diviso in tre tranches: 

    • 40 euro dal 1° gennaio 2023, 
    • 39 euro dal 1° gennaio 2024 e
    •  44 euro dal 1° gennaio 2025. 

    Previsto un ‘bonus energia’ di 100 euro nel mese di dicembre 2022 per far fronte al caro bollette e 

    sale  210 euro l’elemento di garanzia retributiva per le aziende che non hanno la contrattazione di 2° livello

    Per quanto riguarda il welfare contrattuale aumenta dello 0,40  il versamento aziendale per la previdenza integrativa del Fondo Arco che :

    • da luglio 2023 passa al 2,7 e
    •  da luglio 2024 al 2,9% della retribuzione
    Livelli  minimo retributivo dal 1.1.2023
    Livello AS 2.087,43 euro
    Livello A 1.920,35  euro
    Livello B 1.565,52 euro
    Livello CS 1.503,14 euro
    Livello C 1.419,64 euro
    Livello D 1.338,92 euro
    Livello E 1.234,30 euro
    Livello F 1.045,00 euro

    Novità contrattuali su diritti e sicurezza

    Si aggiungono:

    •  8 ore di permesso retribuito , anche frazionabili, per l’inserimento nella scuola dell’infanzia,
    •  6   mesi retribuiti per le donne vittime di violenza, oltre a quelli già previsti per legge, 
    • due giorni aggiuntivi per i lavoratori stranieri che dovessero recarsi all’estero per decesso di un congiunto, (in totale 5 invece di 3)
    • aumento del periodo di comporto per i lavoratori colpiti da gravi patologie rispetto 
    • presenza di un 1 RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) nelle aziende tra i 101 e i 200 dipendenti
    • istituzione della giornata della sicurezza con attività formative e informative, puntando 
    • aumento  percentuale di lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente, passando dall’attuale 1.5 al 3%.
  • CCNL e Accordi

    CCNL emittenti locali: il testo del rinnovo 2023

    E' stato rinnovato il 16 novembre 2022 il contratto collettivo dei giornalisti radio tv web operanti in ambito locale   dell'associazione Aeranti- Corallo e Federazione nazionale della stampa (Fnsi).

     Il nuovo contratto ha validità triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Il precedente era scaduto a dicembre 2018 ma  si applica fino al 1.1 2023 

    Si ricorda che nello specifico il contratto   riguarda i giornalisti dipendenti delle 

    • imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, e
    • ­ imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, ­nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

    Ci sono molte novità nell'accordo di rinnovo,  sia dal punto di vista prettamente contrattuale che economico. Vediamo le principali.

    Nuovi minimi retributivi ccnl emittenti locali 

    Sono previsti aumenti retributivi  cosi suddivisi

    1. 50 euro a marzo 2023 e
    2. 50 euro a marzo 2024

    I  minimi  di stipendio  cambiano quindi come da tabella seguente:

    livelli Minimi in vigore da maggio 2018 minimi da marzo 2023 minimi da marzo 2024
    Giornalista tv con oltre 24 mesi di attività 2015,55 2065,55 2115,55
    Giornalista radio con oltre 24 mesi di attivita 1585,13 1635,13 1685,13
    Teleradio giornalista con meno di 24 mesi di attività 1420,58 1470,58 1520,58

    Aspetti contrattuali CCNL  emittenti locali  Aeranti Corallo

    Orario di lavoro

    L' orario  di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite secondo le esigenze aziendali. Le ore eccedenti sono considerate lavoro straordinario e non possono superare le 22 ore mensili. Sono  previste le seguenti maggiorazioni  della retribuzione:

    – Lavoro straordinario 20%

    – Lavoro notturno 18%

    – Lavoro festivo 30%

    – Lavoro festivo notturno 35%

    – Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%

    – Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%

    – Lavoro straordinario festivo 40%

    – Lavoro straordinario notturno festivo 50%

    – Lavoro straordinario notturno 30%

    Nei contratti di lavoro part-time  per le ore di lavoro supplementare  si applica una  maggiorazione del 19% della retribuzione oraria del giornalista.

    Trasferimenti

    Il giornalista non può essere trasferito a più di 60 chilometri dal luogo di svolgimento dell'attività al momento dell'assunzione.

    Assistenza sanitaria integrativa

    L'azienda trattiene sulla retribuzione lorda di ogni dipendente un contributo contrattuale pari al 3,6%  che viene  versato alla Casagit (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani).

    Qui il testo integrale del CCNL in pdf

  • CCNL e Accordi

    Ccnl assicurazioni rinnovo 2022: testo e aumenti retributivi

    E' stato firmato ieri da Ania e i sindacati (Fisac, First Cisl, Uilca, Fna e Snfia, il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto a fine 2019 

    L'accordo interessa circa 48mila  dipendenti  delle compagnie di assicurazione  aderenti ad ANIA e ha vigenza da oggi al 31 dicembre 2024.

    L'accordo non si applica ai dirigenti.

    La trattativa , durata piu di un anno, con alcuni momenti di irrigimento tra le parti porta  un ottimo risultato per le richieste dei lavoratori  con aumenti che coprono ampiamente il tasso di inflazione attualmente  previsto ,  con una buona copertura degli anni di vacanza contrattuale (Qui il testo dell'accordo precedente).

    CCNL assicurazioni 2022:  novità economiche 

    Sono previsti dal punto di vista retributivo

    •  un aumento di 205 euro  mensili al livello medio 4 – 7 classe
    • una tantum di 1400 euro  come indennità di vacanza contrattuale  per il  2020, 2021, 2022)  in due tranches:
      • la prima  entro il 31 dicembre 2022 di 1000 euro
      • la seconda entro marzo 2023  di 400 euro . In alternativa,  potrà essere riconosciuto l'importo di 489 euro nella previdenza integrativa cui il lavoratore è iscritto 
    • 600  euro saranno riconosciuti come " credito welfare " attraverso  gli strumenti di welfare  aziendale da utilizzare entro il 2023.

    CCNL assicurazioni 2022:  novità contrattuali 

    Si prevede la costituzione dell’Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e l’innovazione tecnologica, strumento di contrattazione che consentirà di anticipare e gestire le evoluzioni tecnologiche e le loro ricadute. 

    E' stato modificato e rinominato il Fondo di solidarietà bilaterale con nuovi strumenti per la  riorganizzazione delle compagnie.

    E' stato condiviso inoltre un impegno per il  rafforzamento dell'attenzione verso i soggetti deboli, per le  politiche di genere, di diversity, sulla disabilità e sui congedi parentali.

    Le tensioni delle scorse settimane  tra  le parti avevano riguardato proprio  la riforma del Fondo di solidarietà e sul principio di obbligatorietà che veniva richiesto dall'ANIA .

    Il testo rivede le aree professionali e i livelli 

    Viene istituita inoltre la Banca del tempo per la condivisione delle ferie in casi particolari di difficolta dei dipendenti.

     Qui il testo degli accordi e le tabelle retributive in PDF 

  • CCNL e Accordi

    Nuovo CCNL terzo settore: novità e testo accordo

    Ha visto la luce  lo scorso 13 settembre  il primo CCNL  unitario per i dipendenti delle realtà del terzo settore  che operano in ambito socio sanitario assistenziale. Firmatari  l'organizzazione datoriale  Confcommercio Salute e i sindacati di categoria Fisascat Cisl e Uiltucs.

    Il documento interessa oltre 40mila addetti dipendenti delle circa 3mila imprese del terzo settore associate a Confcommercio.

    Il Contratto  unificato ha l'obiettivo di uniformare i trattamenti economici e normativi per gli addetti del settore socio-sanitario-assistenziale e delle cure post intensivi per contrastare le forme di dumping contrattuale presenti nel terzo settore di natura privatistica. Per questo sono previsti :

    •  uno specifico  sistema di inquadramento, 
    • una struttura in due livelli per e relazioni sindacali  e regola  diritti sindacali organizzazione del lavoro (anche  quello effettuato a domicilio  ) 
    • le condizioni di lavoro, 
    • oltre  che ovviamente un nuovo  trattamento economico e di welfare contrattuale.

    A questo proposito è stato concordato un appuntamento entro 6 mesi per la costituzione dell'ente bilaterale nazionale  per la promozione di progetti di formazione e qualificazione professionale e per iniziative di contrasto alla disparita e alla violenza di genere 

    Dal punti di vista previdenziale si prevede l'adesione  su base volontaria degli iscritti al Fondo Fon.te mentre  per l'assistenza integrativa sarà possibile aderire al 

    1. Fondo EST per gli impiegati e alla 
    2. Cassa QUAS per i quadri 

    Il Fondo interprofessionale FOR.TE è stato invece designato come riferimento per i programmi di formazione professionale continua, per i quali opererà in sinergia con Regioni ed altri enti.

    Trattamento retributivo

    Le tabelle retributive prevedono  un incremento economico a regime pari a € 72,57 ,  erogati in due tranches: 

    • 58,89 € a settembre 2022 e 
    • 13,98 a settembre 2023

     per il livello medio 4° S con una retribuzione tabellare, a regime,   che raggiunge di  1.411,84 euro  in linea con i trattamenti economici previsti dagli altri contratti nazionali di settore.

    Il lavoro ordinario  notturo e festivo  viene retribuito con maggiorazioni  fino al 25%

    Qui il testo integrale dell'accordo

    Il segretario generale della Fisascat ha sottolineato come  per il settore della Silver economy  si prevedano linee di forte sviluppo in relazione ai bisogni sociali   evidenti nelle tendenze demografiche attuali ma  che sempre più caratterizzeranno le società del futuro, mentre il segretario della Uiltucs ha ricordato con soddisfazione che  si è finalmente giunti al riconoscimento nella retribuzione degli addetti,  del  tempo di vestizione di  durata pari  di 15 minuti al giorno; inoltre  per quanto riguarda la malattia, si è costruito un sistema  innovativo con  "trattamenti di favore per i lavoratori con maggiore anzianità, valorizzando sia l’impegno che la dedizione con cui quotidianamente svolgono il proprio delicato lavoro».

  • CCNL e Accordi

    CCNL pesca marittima: firmato il rinnovo 2022

    È stato firmato il 23 settembre 2022 l'accordo per il  rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, scaduto il 31 dicembre 2021, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca e le rappresentanze di Federpesca e di Coldiretti Impresa Pesca.

    Soddisfatti i segretari delle organizzazioni sindacali  per  "l’ampia condivisione delle richieste presenti in piattaforma, e che ha preso in considerazione le difficoltà del settore, in special modo il caro gasolio”.

    Il rinnovo prevede un incremento salariale del 6,5%, che sarà erogato in due tranches: 

    • la prima del 3% il 1 ottobre 2022,
    • la seconda del 3,5% il 1 ottobre 2023.

    Aumenta anche di 35 euro il  valore convenzionale ai fini previdenziali e sono previsti incrementi delle diverse inddenità previste dal Contratto 

    Si attende l'approvazione delle assemblee dei lavoratori per la ratifica e la pubblicazione del nuovo testo.

    Qui il testo in PDF  del CCNL 2014-2016

    Il rinnovo del contratto 2019-2021

    Il precedente accordo del  2019  aveva  previsto un  aumento  retributivo complessivo del 6,1%,  erogato in tre  tranches:

    – 3,10 per cento dal 1° aprile 2019;

    – 2,00 per cento dal 1° gennaio 2020;

    – 1,00 per cento dal 1° gennaio 2021.

    Introdotto anche il permesso retribuito di 15 giorni per congedo matrimoniale,

    Indennità di perdita del corredo, strumenti professionali e utensili:    viene stabilito che in caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, i lavoratori hanno diritto ad un indennizzo del danno subito entro i limiti massimi definiti come segue:
    Indennità perdita corredo:

    • – Comandante euro 614,00;
    • – Direttore di macchina euro 538,00;
    • – Ufficiali euro 430,00;
    • – Sottufficiali euro 369,00;
    • – Marinaio polivalente euro 340,00;
    • – Marinai ed altri euro 307,00.
    • Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
    • – Comandante euro 430,00;
    • – Direttore di macchina euro 400,00;
    • – Ufficiali di coperta euro 185,00;
    • – Ufficiale di macchina euro 62,00;
    • – Marinaio polivalente euro 62,00;
    • – Cuoco euro 62,00.

    Previdenza complementare

    La previdenza complementare verrà attuata con l'adesione volontaria  ad un fondo chiuso che verrà individuato da un'apposita commissione. L'adesione avverrà entro il 31 dicembre 2019.  L'iscrizione avrà carattere volontario e le contribuzioni saranno così costituite:

    • – 1,5 per cento del MMG a carico del lavoratore;
    • – 1,5 per cento del MMG a carico del datore di lavoro;
    • – 100 per cento del Tfr per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
    • – 3 per cento della retribuzione prevista dal MMG per i lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile 1993.

    Diritto di precedenza
    I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni hanno diritto di prelazione nella riassunzione. Nel caso in cui un lavoratore volesse avvalersi di tale opzione lo stesso deve presentare domanda di riassunzione all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori.
    Assistenza sanitaria integrativa e sistema bilaterale
    Dal 1° giugno 2019, è attivo  il fondo di assistenza sanitaria integrativa  FIS Pesca. Il contributo  di finanziamento  è fissato ad euro 10,00 mensili per ogni dipendente, erogato dal datore di lavoro  per dodici mensilità.