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CCNL dirigenti autotrasporto: aumenti e una tantum da giugno 2023
E' stato firmato il 18 maggio 2023 il rinnovo della parte economica del contratto nazionale di lavoro per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinato siglato con Confetra il 21 luglio 2021 . Ne dà notizia sul proprio sito ManagerItalia l'associazione dei dirigenti del settore. Il presidente Mantovani ne ha sottolineato l'importanza per il recupero dell'inflazione che ha gravato nell'ultimo periodo sulle retribuzioni, realizzato però senza pesare troppo sui bilanci aziendali . Anche il presidente di Confetra Deruvo ha infatti espresso sosddisfazione “Penso che sia stato fatto un buon lavoro che realizza un mix equilibrato tra aumenti e servizi welfare a favore dei dirigenti. Devo dare atto a Manageritalia del senso di responsabilità mostrato in questi anni tutt’altro che facili scegliendo di non stressare la trattativa ma di accompagnarla lungo un percorso a tappe che alla fine si è rivelato soddisfacente per tutti.”
Vediamo di seguito i principali aspetti
CCNL dirigenti Confetra aumenti retributivi
L’accordo sottoscritto il 18 maggio prevede nello specifico:
1- importo una tantum di 1.500 euro da corrispondere nel 2023 per vacanza contrattuale 2021-2022, erogato in due tranches:
- 700 euro a giugno 2023
- 800 euro a novembre 2023
2 – aumento contrattuale di 450 euro lordi mensili complessivi da raggiungere a partire da dicembre 2023 ed entro luglio 2025, cosi suddiviso :
- 150,00 mensili dal 1° dicembre 2023
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2024
- 150,00 mensili dal 1° luglio 2025
Tali aumenti possono essere assorbiti, fino a concorrenza, solo da somme concesse in acconto o anticipazione dopo il 31 dicembre 2019.
3 – Beni e servizi welfare contrattuale pari 1.300 euro annui da fruire attraverso la Piattaforma welfare dirigenti terziario. Ciò in aggiunta ad eventuali sistemi di flexible benefits già presenti in azienda e con la possibilità di integrare il valore minimo contrattuale con versamenti aggiuntivi concordati a livello aziendale.
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Colf e badanti aumenti con il nuovo CCNL Confsal
E' stato rinnovato il 4 maggio scorso per il triennio 2023-2025 il contratto collettivo per il lavoro domestico siglato da Fesica Confsal, per i lavoratori, e Federproprietà, Uppi, Confappi, Feder.Casa, Confimpreseitalia, Unicolf e Italpmi per i datori di lavoro .
Si ricorda che il CCNL per Colf e Badanti sottoscritto per la prima volta nel 2006, si applica :
- sia a lavoratori addetti al funzionamento ed alle necessità della vita familiare,
- che a quelli addetti a queste attività presso enti senza fini di lucro : comunità religiose, caserme, comandi militari orfanotrofi e ricoveri per anziani.
Il rinnovo prevede aumenti retributivi e anche novità contrattuali che vediamo di seguito piu in dettaglio
Rinnovo CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti economici
I nuovi minimi retributivi prevedono aumenti del 9,22% , dovuti alla recente forte variazione dell’indice ISTAT. Gli importi applicabili sono riassuntinella tabella seguente
LIVELLI e MANSIONI Minimi retributivi dal 1.1.2023 PRIMA CATEGORIA SUPER (BADANTI – ASSISTENTI)
(lavoratori con formazione professionale certificata)€1.482.94
PRIMA CATEGORIA
lavoratori con responsabilità diretta della casa€ 1.419,60 SECONDA CATEGORIA SUPER (COLLABORATORI FAMILIARI)
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza€ 1.083,26 SECONDA CATEGORIA
lavoratori con cura delle persone e mansioni di cura della casa senza responsabilità diretta con esperienza fino a 18 mesi€ 1.039,58 TERZA CATEGORIA (COLF)
addetti alla pulizia della casa e giardinaggio con piu di 18 mesi di esperienza€ 939,12 QUARTA CATEGORIA
(lavoratori generici , non addetti alla cura di persone con fino 18 mesi di esperienza )€ 859 81 PRESTAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI ATTESA € 678,13 Maggiorazioni e indennità previste Riguardano :
prestazioni discontinue di assistenza notturna : maggiorazione del 20% rispetto al livello base
Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 6,47 euro giornalieri (di cui 2,26 euro per pranzo e/o colazione, 2,26 euro per cena e 1,95 euro per l’alloggio).
Scatti di anzianità maturano dal mese successivo al termine del biennio di servizio.
Il contributo per il finanziamento dell'ente bilaterale Ebilcoba sale a 0,06 euro orari ( per 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore versati trimestralmente.
Si ricorda che l'ente gestisce i fondi per la malattia, la formazione professionale, la sicurezza la contrattazione e altri che potranno essere istituiti
Il contributo è raccolto unitamente ai contributi previdenziali INPS grazie alla convenzione tra gli enti
CCNL lavoro domestico CONFSAL – Aspetti normativi
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO :
durata massima 24 mesi; in caso di durata iniziale inferiore a 24 mesi possibili fino a 4 proroghe.
Per i contratti superiori ai 12 mesi, obbligo di una specifica causale (sostituzione di lavoratori in malattia o in ferie).
ORARIO DI LAVORO:
l' orario a tempo pieno prevede un massimo di 54 ore settimanali per 10 ore quotidiane non continuative.
PERIODO DI PROVA
non puo superare i 45 giorni per la prima categoria super, 30 per la prima categoria , 15 per seconda super e seconda, 8 per terza e quarta categoria.
PREAVVISO
minimo di 5 giorni , 8 per le categorie prima e prima super.
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CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati
E' stata firmata il 28 febbraio 2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.
Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di rinnovo del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato che a partire dal periodo di paga marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..
Vediamo di seguito gli aspetti principali del contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.
CCNL autoscuole – aspetti contrattuali
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato o prorogato per dipendenti in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Il periodo di prova ha le seguenti durate previste
• 6 mesi per i quadri;
• 4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;
• 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
• 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
CCNL autoscuole: aspetti retributivi
Indennità di cassa
Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Per le prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno la maggiorazione è pari a:
• 15%, per la prima e per la seconda ora;
• 25%, per la terza ora;
• 30% per la quarta ora.
Oltre le 4 ore di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno le maggiorazioni sono le seguenti:
• 30% per lavoro straordinario feriale diurno;
• 55% per lavoro straordinario feriale notturno;
• 55% per lavoro straordinario festivo diurno;
• 80% per lavoro straordinario festivo notturno.
CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati
AUMENTI RETRIBUTIVI Livello
Aumenti mensili da settembre 2021 e da febbraio 2022
Totale arretrati da erogare da marzo 2023 Q
88,88
1.607,41 5
69,34
1.253,78 4
60,00
1085,00 3
55,56
1.004.63 2
52,88
956,41
1
44,44
803,70 MINIMI RETRIBUTIVI Livello
Minimo al 31 agosto 2021
Minimo dal 1° settembre 2021
Minimo dal 1° febbraio 2021
Q
1.488,32
1.995,90
2.040,34
5
1.158,53
1.649,37
1.684,04
4
997,07
1.479,81
1.509,81
3
931,48
1.409,42
1.437,20
2
885,53
1.362,13
1.388,57
1
744,17
1.214,28
1.236,50
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CCNL ingrosso fiori recisi ANCEF: ecco le novità del rinnovo
E' stato firmato pochi giorni fa dai sindacati di categoria Fisascat Cisl, Flai Cgil e UIltucs e l’Ancef, l’associazione nazionale commercio ed esportazioni fiori il nuovo contratto nazionale per gli addetti alla lavorazione, commercio e trasporto, import ed export all’ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali.
L’accordo si applica a circa 15mila lavoratori e ha durata quadriennale, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026.
Di seguito analizziamo le novità sulla base del comunicato sindacale unitario e in attesa della pubblicazione del testo, che deve prima essere approvato dalle assemblee dei lavoratori.
QUI il testo del CCNL 2019-2022
CCNL fiori recisi import export: aspetti economici
L’incremento salariale è stabilito in 120,00 € per il III livello, da riparametrare per gli altri livelli, corrisposto in quattro tranches:
- 40€ dal 1° gennaio 2023,
- 20€ dal 1° gennaio 2024,
- 30€ dal 1° gennaio 2025 e
- 30€ dal 1° gennaio 2026.
Si segnalano inoltre :
- l'obbligo di pagamento della retribuzione: entro il 10 del mese successivo a quello delle prestazione lavorativa;
- la novità dell' assistenza sanitaria integrativa per i Quadri: dal 2024 garantita da Quas;
- l' indennità di mancato preavviso ricomprenderà i ratei delle mensilità aggiuntive riferite alla durata del preavviso contrattuale.
- per il contratto di apprendistato professionalizzante si prevede un limite di 12 mesi alla permanenza al livello più basso del sistema di inquadramento . Inoltre viene pattuita quale condizione migliorativa l’estensione del trattamento economico di malattia già vigente per gli altri dipendenti
CCNL fiori: Tabelle retributive 2022
minimi retributivi al 1.1.2022
LIVELLOParametro Paga tabellare contingenza EDR Paga base Quadri 225 1955,80 529,57 10,33 2.495,70 1S 200 1738,50 529,57 10,33 2.278,40 1 172 1.495,12 523,55 10,33 2.029,00 2 145 1.260,41 517,93 10,33 1.788,67 3 132 1147,42 514,82 10,33 1.672,57 4 118 1.025,72 511,93 10,33 1.547,98 5 110 956,16 510,47 10,33 1.476,87 6 100 869,25 508,16 10,33 1.387,74 CCNL fiori: novità normative
L’intesa introduce soluzioni innovative in tema di:
- flessibilità dell’orario di lavoro: in termini di ore lavorabili oltre quelle contrattuali, non potrà, in ogni caso, superare le 240 ore annue (e le 45 per singola settimana) con la garanzia di
maggiorazioni (10% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale e 15% per ogni ora lavorata oltre l’orario settimanale in giornata prefestiva), della retribuzione delle prestazioni effettuate in tale regime una volta superati i sei mesi dall’inizio del programma di flessibilità nel caso in cui, nel semestre, non siano fruiti i recuperi;
- ferie solidali: recepite le previsioni dell’art. 24 del D.Lgs. 151/2015;
- permessi per il diritto allo studio: nella misura di 150 ore, potranno essere fruiti anche per sostenere esami per il diploma di scuola di secondo grado e di laurea;
- conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: per chi ha diritto alle misure della L. 104/92, previste 8 ore di permesso retribuito per l’assistenza di genitori non autosufficienti
miglioramenti del congedo parentale e per le assenze per malattia dei figli in caso di patologie che richiedano assistenza continuativa o frequenti monitoraggi cure per problemi psicologici e disturbi dell’apprendimento;
aspettativa non retribuita per cure salvavita: fino a 300 giorni;
- sostegno alle lavoratrici vittime di violenza: diritto alla riassunzione per i successivi tre anni al verificarsi della violenza per le assunte a tempo determinato e con l’innalzamento a sei mesi del periodo di astensione dal lavoro per le assunte a tempo indeterminato;
- indennità di vestiario: dall’1 gennaio 2023 sarà riconosciuta nella misura di 30,00 € per anno solare (o stagione);
Soddisfatti i sindacati per i "risultati rilevanti in una fase quanto mai complessa per il comparto e per l’intera economia nazionale" secondo quanto affermato dal segretario generale della federazione cislina Davide Guarini.
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CCNL commercio terziario: ecco il rinnovo di Conflavoro PMI
Il 17 gennaio scorso , presso la sede della CONFLAVORO PMI CONFLAVORO PMI, tra la Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese e FESICA-CONFSAL, Federazione Sindacati Industria, Commercio e Artigianato Con l’assistenza della CONFSAL, Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori è stato concordato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi siglato in data 12 settembre 2018. Il testo rinnovato sarà in vigore dal 01/02/2023 al 31/01/2026.
Si ricorda che il Contratto si applica alle PMI dei seguenti settori:
Alimentazione, Piante, Fiori e simili, Generi vari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenti e rappresentanti di commercio, commissionari, imprese portuali di controllo, import-export) Servizi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: agenzie di servizi vari alle imprese e alle persone, agenzie
pubblicitarie, agenzie di pratiche auto e autoscuole, agenzie di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione del personale, servizi di informatica).
Vediamo di seguito i principali aspetti di novità, in particolare dal punto di vista retributivo.
CCNL Conflavoro Novità economiche retribuzione
Il rinnovo prevede:
A favore dei soli lavoratori in forza alla data di stipula del rinnovo del CCNL, un importo lordo a titolo di una tantum erogato pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata nel periodo gennaio 2020 – dicembre 2022 con i seguenti importi:
UNA TANTUM VACANZA CONTRATTUALE
LIVELLIIMPORTI Quadri 500 € 1° 450 2° 400 3° 350 4 ° 300 5° 250 6° 200 7° 170 operatori di vendita 1 cat 270 operatori di vendita 2 cat 220 CCNL ConflavoroTabella aumenti retributivi 2023
ASSORBIBILITA' AUMENTISi ricorda che qualora i datori di lavoro abbiano precedentemente concesso aumenti di merito tali aumenti non sono riassorbibili in quelli citati in tabella. Non sono inoltre riassorbibili gli aumenti riconosciuti dal datore di lavoro nel semestre precedente alla scadenza del presente CCNL.. Qualora gli aumenti precedentemente corrisposti non siano di merito né legati a scatti di merito o
professionalità ovvero non siano stati disposti dal datore di lavoro sulla base di contratti collettivi di un aumento delle tabelle tali aumenti possono essere riassorbiti in tutto o in parte solo se è espressamente previsto
INDENNITA' DI CASSA
Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della paga base nazionale conglobata.
Novità welfare e Fondi integrativi
WELFARE
Le Parti concordano sulla opportunità che, in sede della prossima negoziazione del premio di risultato, sia avviato un confronto sulla eventuale attivazione di programmi di welfare aziendale.
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO
Fondosani è un Fondo Sanitario Integrativo che garantisce ai lavoratori iscritti prestazioni sanitarie integrative al Sistema Sanitario Nazionale.
Per il finanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 di cui
- euro 11,50 a carico dell’azienda ed
- euro 1,00 a carico del lavoratore.
I contributi sono dovuti per 12 mensilità .Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all’avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla
consistenza dell’organico aziendale, mediante F24 con codice “EBAP” o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a FONDOSANI all’IBAN: IT 03 J 0623 01370 10000 40432368
FONDO INTERPROFESSIONALE E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per tutta la materia della formazione continua, le Parti hanno costituito apposito fondo in attuazione dell’art.118 della Legge n.388/2000 ed in attesa di avvio dello stesso, le parti convengono di aderire ai fondi già esistenti di emanazione Confsal.
Infine le Confederazioni concordano di costituire il fondo di Previdenza Complementare Intersettoriale, così come previsto dal D.Lgs. 252 del 5 dicembre 2005 e di regolamentarne le funzioni con successivo accordo.
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CCNL pesca coop personale non imbarcato: rinnovo 2022-2025
Aumenti in busta paga del 6% già a partire da dicembre 2022 e rafforzamento del welfare contrattuale nel rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
L'accordo è stato firmato il 30 novembre 2022 da Agci – Agrital, Confcooperative Federcoopesca, Legapesca, Fai – Cisl, Flai – Cgil e Uilapesca
Il contratto decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2025, sia per la parte normativa, sia per la parte economica. Per la pubblicazione del testo si attende l'approvazione delle assemblee di lavoratori.
I sindacati hanno valutato molto positivamente l'accordo , che presenta novità importanti, tra cui l'impegno a un nuovo incontro entro il 2023 per valutare soluzioni per la salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni.
Vediamo di seguito piu in dettaglio le novità previste dal nuovo contratto.
CCNL Pesca coop personale non imbarcato
L' ncremento salariale previsto in occazione del rinnovo è pari al 6% complessivo, da erogare in due tranches :
- la prima del 3% dal primo dicembre 2022
- la seconda sempre del 3% dal primo marzo 2023.
iInoltre si prevedono:
- aumento del 20% per la retribuzione delle ore in flessibilità positiva
- aumento del 10% ( dal 20 al 30%) per la retribuzione del lavoro straordinario diurno
- nuova indennità aggiuntiva fissa di 4 euro al giorno per pernottamenti in valle da pesca, fissate ad un massimo di 6 al mese
- aumento indennità di malattia a partire dal 4 e fino al 20° giorno dal 75 al 100% per i primi cinque eventi in un anno. Invariata l'indennità per i successivi.
- aumento indennità di cassa dal 5 al 10%
Viene infine introdotta l'assistenza sanitaria integrativa, con l'iscrizione al fondo bilaterale Filcoop (Fondo Integrativo Lavoratori Cooperative agricoltura e pesca tabacco) che sarà finanziato con contributi di 52 euro annui suddivisi in misura paritetica tra datore di lavoro e lavoratore.
Le parti si sono impegnate a sostenere il piu possibile le adesioni degli interessati. Qui il Regolamento sulle prestazioni del Fondo attualmente in vigore.
Si vedano ulteriori informazioni in filcoopsanitario.it
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Ccnl assicurazioni rinnovo 2022: testo e aumenti retributivi
E' stato firmato ieri da Ania e i sindacati (Fisac, First Cisl, Uilca, Fna e Snfia, il rinnovo del contratto collettivo nazionale scaduto a fine 2019 .
L'accordo interessa circa 48mila dipendenti delle compagnie di assicurazione aderenti ad ANIA e ha vigenza da oggi al 31 dicembre 2024.
L'accordo non si applica ai dirigenti.
La trattativa , durata piu di un anno, con alcuni momenti di irrigimento tra le parti porta un ottimo risultato per le richieste dei lavoratori con aumenti che coprono ampiamente il tasso di inflazione attualmente previsto , con una buona copertura degli anni di vacanza contrattuale (Qui il testo dell'accordo precedente).
CCNL assicurazioni 2022: novità economiche
Sono previsti dal punto di vista retributivo
- un aumento di 205 euro mensili al livello medio 4 – 7 classe
- una tantum di 1400 euro come indennità di vacanza contrattuale per il 2020, 2021, 2022) in due tranches:
- la prima entro il 31 dicembre 2022 di 1000 euro
- la seconda entro marzo 2023 di 400 euro . In alternativa, potrà essere riconosciuto l'importo di 489 euro nella previdenza integrativa cui il lavoratore è iscritto
- 600 euro saranno riconosciuti come " credito welfare " attraverso gli strumenti di welfare aziendale da utilizzare entro il 2023.
CCNL assicurazioni 2022: novità contrattuali
Si prevede la costituzione dell’Osservatorio nazionale sulla digitalizzazione e l’innovazione tecnologica, strumento di contrattazione che consentirà di anticipare e gestire le evoluzioni tecnologiche e le loro ricadute.
E' stato modificato e rinominato il Fondo di solidarietà bilaterale con nuovi strumenti per la riorganizzazione delle compagnie.
E' stato condiviso inoltre un impegno per il rafforzamento dell'attenzione verso i soggetti deboli, per le politiche di genere, di diversity, sulla disabilità e sui congedi parentali.
Le tensioni delle scorse settimane tra le parti avevano riguardato proprio la riforma del Fondo di solidarietà e sul principio di obbligatorietà che veniva richiesto dall'ANIA .
Il testo rivede le aree professionali e i livelli
Viene istituita inoltre la Banca del tempo per la condivisione delle ferie in casi particolari di difficolta dei dipendenti.