• Contributi Previdenziali

    ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024

    Con il messaggio INPS    97  del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia"  istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei  Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.

    I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.

    Ora la  legge 18 2024 (DL 215 2023  convertito in legge) , ha  previsto l’estensione anche  per il periodo di imposta 2024.

     L'istituto sottolinea che:

    • il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione 
    • il destinatari dei provvedimenti  ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto  con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
    • Si può utilizzare  il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione,  attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i  codici tributo istituiti dall'Agenzia:   “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni

    Nella circolare 36  del 21 febbraio 2024 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria  per il 2024 di 

    1. lavoratori dipendenti non agricoli,
    2. lavoratori autonomi e collaboratori  

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata

    Vediamo le principali indicazioni.

    Contributi volontari lavoro dipendente non agricolo

    Per quanto riguarda il lavoro dipendente non agricolo  la circolare fa presente che a seguito della  variazione dell’indice ISTAT pari al 5,4%  

    per l’anno 2024:

    • la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
    • la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
    • il massimale  da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.

     L'aliquota contributiva  per i lavoratori :

    1. con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è  pari al 27,87% 
    2. con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.

     Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).

    Importi e aliquote suddivisi per classi di reddito  sono i seguenti:

    Artigiani

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24 %

    23,70 %

     1

    Fino a € 18.415

    € 18.415

    € 368,30

    € 363,70

     2

    da € 18.416 a € 24.514

    € 21.465

    € 429,30

    € 423,94

     3

    da € 24.515 a € 30.613

    € 27.564

    € 551,28

    € 544,39

     4

    da € 30.614 a € 36.712

    € 33.663

    € 673,26

    € 664,85

     5

    da € 36.713 a € 42.811

    € 39.762

    € 795,24

    € 785,30

     6

    da € 42.812 a € 48.910

    € 45.861

    € 917,22

    € 905,76

     7

    da € 48.911 a €55.007

    € 51.959

    € 1.039,18

    € 1.026,20

     8

    da € 55.008

    € 55.008

    € 1.100,16

    € 1.086,41

    Commercianti

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

    Contribuzione mensile

     

    24,48%

    24,18%

     1

    Fino a € 18.415

    € 18.415

    € 375,67

    € 371,07

     2

    da € 18.416 a € 24.514

    € 21.465

    € 437,89

    € 432,52

     3

    da € 24.515 a € 30.613

    € 27.564

    € 562,31

    € 555,42

     4

    da € 30.614 a € 36.712

    € 33.663

    € 686,73

    € 678,31

     5

    da € 36.713 a € 42.811

    € 39.762

    € 811,15

    € 801,21

     6

    da € 42.812 a € 48.910

    € 45.861

    € 935,57

    € 924,10

     7

    da € 48.911 a € 55.007

    € 51.959

    € 1.059,97

    € 1.046,98

     8

    da € 55.008          

    € 55.008

    € 1.122,17

    € 1.108,42

     Versamenti volontari nella Gestione separata

    L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata  si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda,  l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, pari, per l’anno 2024, al 

    • 25% per i professionisti e al 
    • 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a 

    • 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e 
    • 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.

  • Contributi Previdenziali

    Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi

    Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

    Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.

    le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.

    Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:

    • "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
    • "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
    • "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
    • "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
    • “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
    • “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
    • "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
    • “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
    • “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
    • “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
    • “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    • nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Contributi omessi: cartella INPS legittima senza ricorso del lavoratore

     La Cassazione  nell'ordinanza 26588 2023 ribadisce in modo molto chiaro che rapporto di lavoro e rapporto previdenziale sono autonomi  e diversi, per quanto tra loro  connessi,. Per questo gli enti previdenziali "sono legittimati a  proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore" , e quindi a pretendere i contributi non versati, ad esso correlati, anche in assenza di richieste da parte di quest'ultimo .

    Vediamo  il caso concreto recentemente  analizzato dalla Suprema Corte e le motivazioni della decisione.

    Contratti di appalto irregolari e contributi non versati

    A seguito di un ispezione in due srl   si rilevavano contratti di appalto irregolari   per le prestazioni di  lavoratori, formalmente assunti da imprese che eseguivano lavori in appalto, ma sostanzialmente  dipendenti dei committenti. I dipendenti non avevano chiesto la regolarizzazione dei rapporti di lavoro contestati. Venivano quindi  emessi verbali e cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali non versati.

     Il ricorso dei titolari delle società veniva respinto dal tribunale di Terni e accolto invece dalla Corte di Appello di Perugia.

     A fondamento della decisione, la Corte territoriale  aveva   argomentato che, in virtù dell’art. 29, comma 3-bis, del decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il solo lavoratore a poter    chiedere la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, quando il contratto d’appalto sia  stipulato in violazione delle prescrizioni del medesimo art. 29, comma 1. 

     Il d.lgs. n. 276 del 2003, affermano i giudici di merito " non menziona gli enti previdenziali tra soggetti legittimati a rivendicare la  costituzione d’un rapporto di lavoro  dipendente"

     L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte  d’appello di Perugia, affermando che la vicende inerenti al rapporto di lavoro non possono incidere sull’autonomo rapporto contributivo, che vincola  il datore di lavoro e l’ente previdenziale e fa sorgere diritti indisponibili , anche nel caso in cui manchi la richiesta di azione giudiziale ad opera dei lavoratori,

    Contributi non versati: legittima l'azione INPS 

    La Suprema Corte  nella sentenza afferma l'insussistenza dei motivi sulla forma del ricorso dell'INPS e   sottolinea  invece l punto dirimente della legittimità dell'azione dell'ente previdenziale. Su questo ricorda che l'orientamento giurisprudenziale  è costante   nell’affermare che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice  può conoscere in via incidentale. 

    Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013).

    Inoltre con particolare  riguardo all’appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione  finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore (Cass., sez. lav., 28  novembre 2019, n. 31144).

    e conclude :" A favore di queste conclusioni depongono :

    • l’indisponibilità del  regime previdenziale, che non può essere condizionato all’iniziativa del  lavoratore che denunci l’irregolarità, e
    •  l’autonomia del rapporto di  lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi,  rimangono del tutto diversi."


  • Contributi Previdenziali

    Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato

    In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :

    • una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio 
    • entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .

    Contestualmente va fatta la  cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

    Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

    Si ricorda che  l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA

    Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT  Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza. 

    Senza registrazione al portale si può

    • individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, 
    • consultare la guida ai servizi consolari.

     Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.

    Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche  copia del documento d’identità del richiedente.

    ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

    Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc.  è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it

    AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT

    E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.

    Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID. 

    Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale

     A cosa serve iscriversi all'AIRE

    L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario  usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

    • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
    • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
    • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
    • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
    • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

    Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
    • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

    Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
    • i lavoratori stagionali;
    • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
    • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

    Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE

    L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

    • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
    • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
    • il rientro definitivo in Italia;
    • la perdita della cittadinanza italiana.

    Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

    È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

    La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:

    • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
    • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
    • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
    • per perdita della cittadinanza italiana.

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributi Ischia: come fare domanda

    Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal  decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici  eccezionali   verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:

    • dal 26 novembre 2022 
    • al 30 giugno 2023 

     per i soggetti con  la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

    Sospensione contributiva Ischia:  a chi spetta e come

    In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

    • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata. 

    La sospensione  riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti  solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

    Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative  verranno rese note con successivo messaggio.

    L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

    Si ricorda che sono sospesi inoltre 

    • i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
    • i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i  termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)

    Sospensione contributiva Ischia: la domanda 

    I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.

    Può essere presentata un’unica domanda  anche per  diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.

    La circolare   ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato,  e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:

    • Datori di lavoro con dipendenti
    • Artigiani e commercianti
    • Committenti e liberi professionisti in  Gestione separata 
    •  Aziende agricole
    • lavoratori agricoli autonomi e  concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
    • Datori di lavoro domestico.
  • Contributi Previdenziali

    Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022

    E' stata comunicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota  n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022  di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022,  pari ad euro 40,39 pro-capite.

    Contributi minimi INPGI: novità 2022

    L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le  istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma. 

    Ricordiamo di seguito le principali indicazioni  per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .

    • Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017;  Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
    • per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
    • non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.

    Importi gestione separata INPGI 2022 

    TIPO CONTRIBUTO

    Contributo minimo ordinario

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti con meno  di 5 anni di anzianità  professionale)

    Contributo minimo  ridotto

    (per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)

    Reddito minimo di riferimento

    2.184,39

    1.092,20

    2.184,39

    Contributo Soggettivo (12%)

            262,13 

           131,06 

                 131,06 

    Contributo Integrativo (4%)

               87,38 

               43,69 

                     87,38 

    Contributo di maternità          (*)

    40,39

    40,39

    40,39

    Totale contributo minimo 2022

            389,90

           215,14

                  258,83 

    Scadenze e modalità di versamento 

    I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%) 

    Scadenze VERSAMENTI: 

    Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso 

    Entro il 31 ottobre:  pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente

    ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti

    Prima rata: entro il 31 ottobre

    Seconda rata: entro il 30 novembre

    Terza rata: entro il 30 dicembre 

     Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e  utilizzando i seguenti codici:

    • Ente = P
    • Provincia = (lasciare vuoto)
    • Codice tributo = G001
    • Codice identificativo = 22222
    • Mese = 01
    • Anno di riferimento = 2022.

    Qualora  il   giornalista  non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà   effettuare il versamento  mediate  bonifico bancario,  sul  conto intestato all’INPGI,  presso il Banco BPM,   IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale : 

     “AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI  A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.

    Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE

    Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.