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Giornalisti dipendenti: contributo aggiuntivo 2022
E' stata pubblicato ieri il messaggio INPS 3418 del 19.9.2022 in tema di contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituto ribadisce che a seguito del passaggio della gestione dipendenti da INPGI all'INPS gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell’1% (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022). Vengono quindi fornite le specifiche istruzioni operative,
Contributo aggiuntivo giornalisti dipendenti 2022
L'istituto ricorda che l'obbligo del contributo aggiuntivo per i lavoratori dipendenti iscritti all FPLD previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, si applica solo nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia retributiva per il 2022 è fissata in in € 48.279,00, tale aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite citato, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00.
Per quanto riguarda però i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022- poi trasferita all'INPS, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% era determinata dal Regolamento INPGI nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia €46.184,00 L’importo mensile per dodici mesi, è pari a €3.849,00.
Le istruzioni INPS prevedono quindi
- per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. Si precisa che, , qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, si dovrà considerare, per questi il diverso limite applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00.
- per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022.
La circolare fornisce quindi esempi di calcolo e le istruzioni per l'esposizione dei dati nel flusso UniEmens.
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Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022
E' stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022 di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022, pari ad euro 40,39 pro-capite.
Contributi minimi INPGI: novità 2022
L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma.
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .
- Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017; Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
- per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
- non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.
Importi gestione separata INPGI 2022
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.184,39
1.092,20
2.184,39
Contributo Soggettivo (12%)
262,13
131,06
131,06
Contributo Integrativo (4%)
87,38
43,69
87,38
Contributo di maternità (*)
40,39
40,39
40,39
Totale contributo minimo 2022
389,90
215,14
258,83
Scadenze e modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%)
Scadenze VERSAMENTI:
Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso
Entro il 31 ottobre: pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente.
ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti
Prima rata: entro il 31 ottobre
Seconda rata: entro il 30 novembre
Terza rata: entro il 30 dicembre
Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2022.
Qualora il giornalista non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale :
“AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE
Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.
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Artigiani e Commercianti, doppio versamento il 22 agosto
Si avvicina la scadenza del 22 agosto 2022 che vede un doppio versamento per gli iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti. Si sommano infatti le date di versamento di
- seconda rata di contributi minimi alla gestione IVS Artigiani Commercianti, cui si aggiunge l'eventuale rata dei contributi sospesi per COVID
- saldo e primo acconto dei contributi soggettivi eccedenti il minimale 2021-2022 per chi ha optato per il versamento entro il 30° giorno successivo al termine del 30 giugno, (ovvero 30 luglio) con maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Per questo secondo adempimento infatti si verificano alcune specificita del calendario 2022 :
- la scadenza del 30 luglio 2022, cadendo di sabato, è differita a lunedì 1° agosto 2022,
- data in cui inizia la sospensione feriale -art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 – che dura fino al 20 agosto 2022.
- Questo termine a sua volta cadendo di sabato, comporta lo slittamento a lunedì 22 agosto.
L'Inps ha fornito nella circolare n.22 del 8.2.2022 le aliquote aggiornate e i minimali e massimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali IVS dovuti per il 2022 da Artigiani ed esercenti attività commerciali.
Di seguito le novità 2022 e il riepilogo dei contributi dovuti.
Gestione artigiani e commercianti: le novità 2022
INDENNIZZO COMMERCIANTI
La legge di Bilancio 2021, ha previsto, dal 1° gennaio 2022, l’aumento dell’aliquota contributiva aggiuntiva per i soli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali per finanziare l' indennizzo previsto in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale (garantito a chi non ha i requisiti per la pensione di vecchiaia). Si ricorda che tale misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
L'aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,48% di cui:
- lo 0,46% è destinata al finanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale che garantisce il pagamento degli indennizzi
- lo 0,02% è devoluta alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali
Il contributo per le prestazioni di maternità 2022 resta ancora stabilito nella misura di € 0,62 mensili.
Si segnala che è stato proposta in questi giorni una modifica della disciplina, in un emendamento al decreto Ucraina bis n. 21 2022 (attesa per il 21 maggio) in cui si rende incumulabile l'indennizzo con qualsisi assegno pensionistico, si innalzerebbe l'età di accesso a 64 anni e si dimezzerebbe l'aliuota della maggiorazione.
SCADENZA 22 AGOSTO RATEAZIONE PER AGEVOLAZIONI COVID
Come detto il 22 agosto 2022 scadono i termini
- per il versamento della seconda rata della quota fissa 2022 su reddito minimale ma anche
- per il versamento della XVIII rata (di max 24 rate) delle somme dovute (50%) relative alla quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) per le difficolta create dalla pandemia COVID 19
Aliquote e minimi contributivi 2022
Le aliquote contributive per il 2022 risultano come segue:
Scaglione di reddito
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
fino a € 48.279,00
24%
24,48%
superiore a € 48.279,00
25%
25,48%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
fino a € 48.279,00
22,80%
23,28%
superiore a € 48.279,00
23,80%
24,28%
ll contributo per l’anno 2022 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2022 per la quota eccedente il minimale di € 16.243,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che per il 2022 è pari a € 48.279,00.
I CONTRIBUTI MINIMI risultano come segue:
Artigiani
Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni
€ 3.905,76 (3.898,32 IVS + 7,44 maternità)
€ 3.983,73 (3.976,29 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni
€ 3.710,84 (3.703,40 IVS + 7,44 maternità)
€ 3.587,29 (3.788,81 IVS + 7,44 maternità)
Artigiani e commercianti massimali di reddito 2022
Il massimale di reddito annuo 2022 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 80.465,00 (€ 48.279,00 + € 33.186,00).
Infatti in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.
Regime contributivo agevolato forfettari: scadenze
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35%, ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2021 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia .
Si ricorda che i soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2022, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicarlo con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione
Modalità di versamento contributi artigiani e commercianti 2022
I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24 come segue.
1 – per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito alle scadenze seguenti:
- 16 maggio 2022,
- 22 agosto 2022,
- 16 novembre 2022
- 16 febbraio 2023.
2- Vanno versati invece solitamente entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo dell'anno precedente + primo acconto e secondo acconto dell'anno in corso.
3 – Inoltre, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli sul reddito eccedente, versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2022, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche nel 2023.
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Contributi piccoli coloni e compartecipanti 2022: scadenza 18/7
Con la circolare 77 del 4 luglio 2022 Inps ha comunicato i parametri per il calcolo della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022.
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24 alle seguenti scadenze:
- 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario di scadenza cade di sabato),
- 16 settembre 2022,
- 16 novembre 2022 e
- 16 gennaio 2023.
Il concedente può visualizzare sul sito INPS/servizi on-line per il cittadino, la lettera con i dettagli e stampare la delega di pagamento F24, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
Aliquote e riduzioni contributive 2022
L'aliquota contributiva Fondo pensioni lavoratori dipendenti posta a carico dei concedenti ai piccoli coloni e partecipanti familiari per l’anno 2022 è aumentata dello 0,20%
Totale 20,75% (esclusa la quota base pari a 0,11%)
- quota lavoratori 8,84%
- quota concedenti 29,59%
Per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri da applicare sono lIseguenti:
- Assegni familiari: 0,43%
- Tutela maternità: 0,03%
- Disoccupazione: 0,34%
Continua ad applicarsi la riiduzione del costo del lavoro ex art. 1, co. 361 e 362, L. n. 266/2005a in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, come segue :
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero 1,00%
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2022 sono le seguenti:
TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO
Non svantaggiati
—
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
Contributi INAIL 2022 piccoli coloni e compartecipanti
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, nelle seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro 10,125%
Addizionale Infortuni sul Lavoro 3,1185%
Va applicata la riduzione previst daldecreto del 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, nella misura pari al 15,27% , come isposto dall’articolo 1, comma 128, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, alle aziende indicate negli specifici elenchi trasmessi dall’INAIL.
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Inpgi passa all’Inps: ecco le novità sulle causali contributo
Da oggi la gestione dei giornalisti dipendenti INPGI passa all'INPS per effetto della legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 103, legge n. 234/2021). L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n.33/E del 30 giugno 2022, ha comunicato che alcune causali contributo vengono trasferite nella competenza dell’Inps , garantendo cosi la continuità gestionale, mentre altre non piu utilizzate sono soppresse.
Ecco nel dettaglio le novità.
Sono trasferite all’Inps, a partire dal 1° luglio, le seguenti causali contributo:
- F24 – accise C001 Contributi obbligatori correnti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise C002 Contributi obbligatori pregressi Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise C003 Contributi oggetto di recupero azione legale Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise C004 Differenze contributive Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise CR01 Rata condono previdenziale Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise CR02 Anticipo rateazione Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise CR03 Rata debito rateizzato Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise CR04 Rata contributi sospesi per calamità naturali Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – acciseVE01Contributi dovuti per accertamento ispettivo Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise VE02 Sanzioni civili dovute da accertamento ispettivo Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise SC01Sanzioni civili Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise SC02 Sanzioni amministrative Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24 – accise SL01 Spese legali Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24-EP C001 Contributi obbligatori correnti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP C002 Contributi obbligatori pregressi Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP C003 Contributi oggetto di recupero tramite azione legale Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP C004 Differenze contributive Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP CR01 Rata condono previdenziale Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP CR02 Anticipo rateazione Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP CR03 Rata debito rateizzato Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP CR04 Rata contributi sospesi per calamità naturali Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP VE01 Contributi dovuti per accertamento ispettivo Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP VE02 Sanzioni civili dovute per accert. Ispettivo Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP SC01 Sanzioni civili Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP SC02 Sanzioni amministrative Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP SL01 Spese legali Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-accise CVL1 Contributi volontari gestione principale Ris. n. 127/E del 9/12/2010
- F24-EP C005 Contributi diversi e contrattuali Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24 – accise C005 Contributi diversi e contrattuali Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24-accise P001 Rate mensili prestiti ai giornalisti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24-accise P002 Saldo prestiti ai giornalisti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24-accise P003 Interessi di mora su prestiti Ris. n. 15/E del 23/01/2006
- F24-EP P001 Rate mensili prestiti ai giornalisti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP P002 Saldo prestiti ai giornalisti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
- F24-EP P003 Interessi di mora su prestiti Ris. n. 74/E del 9/07/2012
Le istruzioni di compilazione restano invariate
Vengono invece sopresse le seguenti causali contributo :
- F24-accise RL29 Contributi ricongiunzione legge 29/79 Ris. n. 127/E del 9/12/2010
- F24-accise RC21 Contributi riscatto artt. 19 e 21 Regolamento Ris. n. 127/E del 9/12/2010
- F24-accise CRL1 Contributi riscatto laurea gestione principale Ris. n. 127/E del 9/12/2010
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Assegno Unico e busta paga: istruzioni su contributo ex Cuaf
Con il messaggio 1905 del 5 maggio 2022 l'inps fornisce precisazioni sull'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che disciplinano l’esonero dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF in relazione all'istituzione dell’assegno unico e universale (d.lgs 29 dicembre 2021, n. 230)
L'isitituto ricorda che l'erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, ha comportato la cessazione:
- delle prestazioni ANF assegni per il nucleo familiare (ANF) previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988
- e degli assegni familiari (AF) previsti dal TUAF (art. 4 del D.P.R. n. 797/1955).
Per contro, restano in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite ai
nuclei familiari senza figli come specificati in dettaglio nella circolare n. 34/2022.
Il messaggio ricorda quindi che non sono stati modificati gli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF (Cassa unica assegni familiari) e il relativo regime di esonero.
Quindi anche sulla base del parere richiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si evidenzia che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 881, eall’articolo 23-bis del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sempre che garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.
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Contributi INPGI 2022 giornalisti dipendenti
Pubbllicata ieri sul sito istituzionale INPGI la consueta circolare, N. 1-2022, con la determinazione di minimali e massimali retributivi e contributivi per i giornalisti dipendenti afferenti alla gestione sostitutiva dell'AGO, INPGI 1. Vediamo di seguito una sintesi dei principali contenuti.
INPGI minimali di retribuzione 2022 e contributi
Va segnalato innanzitutto che la legge di bilancio 2022 n. 234 2021, all'art 1 commi 103 e segg. ha previsto il passaggio della gestione dal 1 luglio 2022 all'INPS per cui gli importi sono applicabili fino a quella data.
A seguito della comunicazione ISTAT che fissa la variazione dei prezzi all'1,9% i minimali di retribuzione per il 2022 sono i seguenti:
Anno 2022
Euro
Minimale di retribuzione giornaliera di legge
49,91
Minimale di retribuzione mensile di legge
1.298,00
CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA
La fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), prevista dall’art.3 ter della legge n. 438/1992, non essendo intervenute variazioni nel minimo retributivo contrattuale resta confermata in 46.184,00 euro pari alla 1^ fascia di retribuzione pensionabile – art. 7 Regolamento INPGI). Il versamento del contributo ha cadenza mensile, salvo conguaglio da effettuarsi con la denuncia contributiva del mese di dicembre, ovvero alla cessazione del rapporto.
MASSIMALE IMPONIBILE IVS: 105.013,56 euro, arrotondato a 105.014,00 euro.
Sul punto la a circolare ricorda che
- il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1%
- il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
- in presenza di più rapporti di lavoro, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale.
INDENNITÀ ECONOMICA PER I PERIODI DI CONGEDO RICONOSCIUTI PER L’ASSISTENZA AI FAMILIARI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE. ART. 42, COMMA 5, D.LGS N. 151/2001 –
Anno
Importo Complessivo Annuo
(indennità + IVS)Importo massimo annuo della retribuzione figurativa
Importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa
(su 365 gg)
2022
49.663,89
37.341,27
102,30
DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER I LAVORATORI ALL’ESTERO IN PAESI NON LEGATI ALL’ITALIA DA ACCORDI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE:
Anno
Retribuzione Nazionale
Fascia
Retribuzione convenzionale
Da
A
2022
0
4.031,57
I
4.031,57
4.031,58
5.459,81
II
5.459,81
5.459,82
6.888,05
III
6.888,05
6.888,06
8.136,29
IV
8.136,29
8.136,30
in poi
V
9.744,54
RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
La garanzia fidejiussoria è necessaria per somme oggetto di rateazione superiori a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi. (v. circolare INPGI n. 5 del 1/10/2008 per altri dettagli).
CONTRIBUTI VOLONTARI
Per i redattori con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti. Poiché tra il 2020 ed il 2021 il minimo contrattuale non ha subito variazioni si confermato gli importi minimi pari a 900,00 euro mensili
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
Si segnala che a seguito della recente decisione della COmmissione Europea del 11 gennaio 2022:
- la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020,
- l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021,
- l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a
- sono applicabili fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.
Inoltre la legge di bilancio 2022 ha previsto per i lavoratori dipendenti in via eccezionale, per il 2022 , un esonero di 0,8 punti percentuali da applicare sui contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, purche la retribuzione imponibile, non ecceda l’importo di 2.692 euro mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Per la fruizione del beneficio, il datore di lavoro dovrà compilare gli appositi campi predisposti nella procedura di denuncia contributiva mensile DASM.
Procedura DASM
Ai fini dell’utilizzo della procedura DASM (denuncia contributiva mensile) per i periodi contributivi dell’anno 2022, è necessario procedere all’aggiornamento del software che sarà disponibile nella sezione “notizie per le aziende” del sito internet dell’Istituto www.inpgi.it entro l’11/02/2022.