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DURC: al via la piattaforma Vera per la certificazione contributiva
Disponibile la nuova piattaforma VERA per la certificazione dei debiti contributivi a uso di aziende e professionisti intermediari . presentata il 25 giugno dall'INPS in un webinar a seguito della collaborazione con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
La piattaforma VeRA è stata sviluppata conformemente alle normative vigenti sulla procedura di composizione negoziata (DL 118/2021), che prevede:
- la certificazione dei debiti e
- la nomina di un esperto indipendente per l'imprenditore in difficoltà.
La piattaforma ha l'obiettivo di semplificare e mantenere la regolarità contributiva delle imprese, facilitando il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e migliorando la gestione delle pratiche amministrative connesse.
Il presidente dei consulenti del lavoro De Luca ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto , affermando «Per il Durc esiste un prima e un dopo rispetto al 20 giugno 2024 perché la procedura VeRA stravolgerà i rapporti con l'Istituto, a partire da quelli informatici.
Da quel documento, che è fondamentale per l'incasso di crediti o la partecipazione a gare d'appalto, dipende a volte l'esistenza di un'azienda. Poter capire con tempestività eventuali criticità o motivi bloccanti, talvolta legati banalmente a un pagamento non correttamente associato alla partita di debito, permetterà di anticipare la risoluzione delle criticità ed evitare che il documento non sia rilasciato, con una maggiore fluidità dei rapporti di lavoro.Più certezze, quindi, e maggiori garanzie».
Principali funzionalità di VeRA per la certificazione dei debiti
Le funzioni principali della piattaforma, attualmente raggiungibile sul sito www.inps.it digitando nella Ricerca "VeRA" sono:
Verifica Regolarità Aziendale (VE.R.A):
Offre in tempo reale una panoramica delle esposizioni debitorie del contribuente, organizzate per gestione previdenziale.
Permette di identificare e risolvere rapidamente le irregolarità contributive.
Simulazione DURC (Simula DURC):
Consente di visualizzare potenziali anomalie che potrebbero influenzare negativamente l'esito del DURC.
Aiuta i consulenti del lavoro a prevenire esiti negativi del DURC, migliorando l'efficienza e l'operatività aziendale.
Vantaggi della piattaforma VeRA
Semplicità e flessibilità: Le procedure sono progettate per essere più flessibili e rispondere meglio alle esigenze di intermediari e aziende.
Intervento rapido: La piattaforma permette di identificare e risolvere prontamente le criticità prima che diventino problematiche maggiori.
Flusso di lavoro migliorato: Agevola la gestione degli studi professionali e migliora la fluidità dei rapporti di lavoro.
Precisione e sicurezza: Fornisce certezze e garanzie riguardo alla regolarità contributiva, essenziale per l'incasso di crediti e la partecipazione a gare d'appalto.
Utilizzo
Gli utenti possono accedere alla piattaforma tramite il portale istituzionale dell'INPS cercando sul motore di ricerca "VeRA".
La piattaforma funziona come un "armadio proattivo" ha affermato il direttore generale vicario di INPS , dove ogni "cassetto" rappresenta una diversa gestione, facilitando l'intervento dei consulenti del lavoro delegati.
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Esonero contributivo autonomi 2021: esiti nel Cassetto previdenziale
Il 27 giugno 2024, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2406 dell 27 giugno 2024 riguardante l'esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, come previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le difficolta economiche create al lavoro autonomo dalla pandemia COVID .
Questa agevolazione destinata all'anno 2021, è stata oggetto di specifici controlli per assicurare che solo i beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti potessero usufruirne.
Il messaggio precisa le modalità di comunicazione degli esiti e la possibilità di chiedere il riesame.
Esonero parziale contributi per autonomi e professionisti L 178 2020
La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali per determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti.
La Circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 ha chiarito le modalità di applicazione di queste disposizioni.
Si ricorda che i criteri necessari per poter accedere sono:
- Iscrizione alla Gestione previdenziale: Gli interessati devono essere iscritti a una delle Gestioni speciali dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o alla Gestione separata.
- Assenza di contratto di lavoro subordinato: Non devono avere un contratto di lavoro subordinato in corso, con l'eccezione del lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.
- Non essere titolari di pensione diretta: Sono esclusi coloro che percepiscono una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità.
- Calo di fatturato nel 2020 pari al ad almeno il 33% rispetto al 2019
- Reddito non superiore a 50mila euro
Esonero contributivo autonomi: controlli e comunicazione degli esiti
L'INPS ha eseguito la verifica dei requisiti in due fasi:
La prima fase, completata nel 2021, ha riguardato l'accertamento dell'assenza di contratti di lavoro subordinato e della titolarità di pensione. Gli esiti di queste verifiche sono stati pubblicati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.
Il Messaggio n. 2406 comunica l'avvenuta esecuzione di ulteriori verifiche sui requisiti , oltre a nuovi controlli riguardanti:
- Regolarità contributiva: Verificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Calo del fatturato: Gli interessati devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
- Reddito: Nel 2019, il reddito da lavoro o derivante dall’attività non deve aver superato i 50.000 euro.
- Rispetto del Temporary Framework: Deve essere rispettato il limite degli aiuti di Stato secondo le disposizioni della Commissione Europea per il sostegno all'economia durante l'emergenza COVID-19.
Esiti delle Verifiche
Gli esiti delle nuove verifiche saranno resi noti nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.
In caso di riduzione degli importi già concessi, la differenza contributiva dovrà essere versata seguendo le modalità descritte nel Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Inoltre, saranno applicate sanzioni civili come indicato nella Circolare n. 124/2021.
Annullamento del beneficio e domande di riesame
Se a seguito dei controlli l'esonero verrà annullato totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento sarà notificato direttamente al contribuente.
Gli interessati avranno la possibilità di proporre un'istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel Messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022.
La documentazione necessaria per il riesame dovrà essere inviata tramite il link "Riesame" nel Cassetto previdenziale.
Si ricordano i seguenti percorsi per la consultazione della domanda:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
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Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024
Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023, INPS comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle
- contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e
- contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata
La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e prevedeva anche che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni
- Dal punto di vista operativo si confermano integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 precisando che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso , ovvero
- per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Tali comunicazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.
Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.
Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.
Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Uniche condizioni :
che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,
per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.
ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità
Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute.
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Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale
La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un punto significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni previdenziali.
In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.
La questione al vaglio della Corte Costituzionale
La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e architetti, che non potessero iscriversi alla propria Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e quindi obbligati alla Gestione separata INPS.
Veniva illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva
La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) aveva statuito che gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS
Con sentenza n. 238 del 2022 la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
La cassazione nel rimettere alla Consulta evidenzia che anche per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.
Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta
La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.
La Corte ha considerato dunque ingiusta la situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS) e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.
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ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024
Con il messaggio INPS 97 del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia" istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.
Ora la legge 18 2024 (DL 215 2023 convertito in legge) , ha previsto l’estensione anche per il periodo di imposta 2024.
L'istituto sottolinea che:
- il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione
- il destinatari dei provvedimenti ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
- Si può utilizzare il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i codici tributo istituiti dall'Agenzia: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
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Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate
Con la circolare n. 21 del 26 gennaio 2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024 per la generalità dei lavoratori dipendenti .
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Limiti retribuzione giornaliera – minimali e massimali 2024
I minimi retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi nell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel caso siano inferiori, devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili).
Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.
Anno 2024
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
56,87
La circolare ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
31,60
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
55.008,00
Importo mensilizzato
€ 4.584,00
Anno 2024
Euro
Massimale annuo della base contributiva
€119.650,00.
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
€ 239,44
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro
€12.451,00
Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Allegati: -
Contributi omessi: cartella INPS legittima senza ricorso del lavoratore
La Cassazione nell'ordinanza 26588 2023 ribadisce in modo molto chiaro che rapporto di lavoro e rapporto previdenziale sono autonomi e diversi, per quanto tra loro connessi,. Per questo gli enti previdenziali "sono legittimati a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore" , e quindi a pretendere i contributi non versati, ad esso correlati, anche in assenza di richieste da parte di quest'ultimo .
Vediamo il caso concreto recentemente analizzato dalla Suprema Corte e le motivazioni della decisione.
Contratti di appalto irregolari e contributi non versati
A seguito di un ispezione in due srl si rilevavano contratti di appalto irregolari per le prestazioni di lavoratori, formalmente assunti da imprese che eseguivano lavori in appalto, ma sostanzialmente dipendenti dei committenti. I dipendenti non avevano chiesto la regolarizzazione dei rapporti di lavoro contestati. Venivano quindi emessi verbali e cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali non versati.
Il ricorso dei titolari delle società veniva respinto dal tribunale di Terni e accolto invece dalla Corte di Appello di Perugia.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva argomentato che, in virtù dell’art. 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il solo lavoratore a poter chiedere la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, quando il contratto d’appalto sia stipulato in violazione delle prescrizioni del medesimo art. 29, comma 1.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, affermano i giudici di merito " non menziona gli enti previdenziali tra soggetti legittimati a rivendicare la costituzione d’un rapporto di lavoro dipendente"
L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia, affermando che la vicende inerenti al rapporto di lavoro non possono incidere sull’autonomo rapporto contributivo, che vincola il datore di lavoro e l’ente previdenziale e fa sorgere diritti indisponibili , anche nel caso in cui manchi la richiesta di azione giudiziale ad opera dei lavoratori,
Contributi non versati: legittima l'azione INPS
La Suprema Corte nella sentenza afferma l'insussistenza dei motivi sulla forma del ricorso dell'INPS e sottolinea invece l punto dirimente della legittimità dell'azione dell'ente previdenziale. Su questo ricorda che l'orientamento giurisprudenziale è costante nell’affermare che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale.
Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013).
Inoltre con particolare riguardo all’appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore (Cass., sez. lav., 28 novembre 2019, n. 31144).
e conclude :" A favore di queste conclusioni depongono :
- l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, e
- l’autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi."