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Contributi INPS sospesi per calamità: istruzioni sui pagamenti
Con la circolare 43 del 6 marzo 2024 INPS fornisce alcune indicazioni generali in tema di sospensioni contributive per calamità naturali . In particolare precisa le conseguenze dei mancati pagamenti degli importi rateizzati al momento della ripresa dei versamenti .
L'istituto definisce quindi una modalità univoca che consente la gestione del credito i nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.
Sospensione versamenti contributivi per calamità e rateizzazione
Inps ricorda che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, come ad esempio le situazioni eccezionali di calamita naturale, devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.
Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
ATTENZIONE INPS sottolinea che l'obbligo determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione, per cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Decadenza dalla rateizzazione, definizione agevolata e sanzioni
La circolare descrive quindi due diversi casi
- La decadenza dalla rateizzazione per mancato versamento di almeno due rate , come detto sopra , non comporta la decadenza dalla possibile eventuale definizione agevolata in misura ridotta. I crediti residui vengono quindi affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.
- Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.
INPS precisa che queste previsioni sono applicabili anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare (6 marzo).
Sono da intendersi superate le precedenti istruzioni fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.
Restano salve comunque eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.
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Riscatto laurea inoccupati: nuove istruzioni per le domande
Con la circolare 14 del 19 gennaio 2024 Inps comunica che la richiesta di trasferimento dei contributi versati per il riscatto della laurea da inoccupati , ovvero prima di essere impiegati e iscritti a una gestione previdenziale, diventa esclusivamente telematica e non saranno piu prese in considerazione modalità diverse.
Vediamo con ordine le indicazioni dell'Istituto
Riscatto laurea inoccupati
A norma dell’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici la facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in un fondo separato e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo per essere trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto” L’interessato può, inoltrare la richiesta in qualsiasi momento purche:
successivo alla prima iscrizione ad una gestione previdenziale , chiedendo l'accredito in quella che si preferisce, se ci sono state diverse iscrizioni
Non c'è scadenza per questo tipo di richiesta ma La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Richiesta trasferimento a Casse private o Fondi
L'istituto precisa che è possibile anche chiedere il trasferimento del montante maturato anche a una cassa privata, sulla base delle prescrizioni del relativo regolamento
In tali ipotesi, l’istanza va presentata direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione .
Ugualmente è possibile il trasferimento a Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza va presentata presso i Fondi di destinazione.
Istruzioni per la domanda telematica contributi nelle gestioni INPS
per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato si puo procedere con le seguenti modalità:
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Dopo la fase di autenticazione, si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda. Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati precompilati, che possono essere anche aggiornati selezionando l’apposita funzione nella sezione “MyINPS”.
(per ulteriori dettagli si veda la circolare n. 101 del 19 settembre 2022). - Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente l’interessato mentre se il blocco dipende dalle procedure INPS provvederanno a protocollare la domanda .
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
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Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi
Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.
Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.
le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.
Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:
- "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
- "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
- "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
- "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
- “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
- “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
- "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
- “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
- “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
- “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
- “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
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Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali
Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.
Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)
Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
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Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato
In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :
- una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio
- entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .
Contestualmente va fatta la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Si ricorda che l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA
Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza.
Senza registrazione al portale si può:
- individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova,
- consultare la guida ai servizi consolari.
Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.
Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche copia del documento d’identità del richiedente.
ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it
AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT
E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.
Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID.
Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale
A cosa serve iscriversi all'AIRE
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
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Sospensione contributi Ischia: come fare domanda
Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:
- dal 26 novembre 2022
- al 30 giugno 2023
per i soggetti con la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Sospensione contributiva Ischia: a chi spetta e come
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative verranno rese note con successivo messaggio.
L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Si ricorda che sono sospesi inoltre
- i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
- i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)
Sospensione contributiva Ischia: la domanda
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.
Può essere presentata un’unica domanda anche per diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.
La circolare ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato, e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:
- Datori di lavoro con dipendenti
- Artigiani e commercianti
- Committenti e liberi professionisti in Gestione separata
- Aziende agricole
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
- Datori di lavoro domestico.
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Esonero contributi in busta paga 2022: nuovo avviso INPS
Nuovo messaggio INPS su anomalie nei calcolo dell'esonero contributivo dello 0,8% nelle buste paga 2022 per i lavoratori con reddito inferiore a 35mila euro incrementato dell'1,2% dal Decreto Aiuti bis, raggiungendo per il periodo luglio dicembre 2022 l'aliquota del 2%.
Si tratta del messaggio 4270-2022 del 25 novembre 2022. I dettagli sulle novità all'ultimo paragrafo.
Con il messaggio 3499 del 26 settembre 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sull'applicazione e precisato le istruzioni per l'esposizione in Uniemens.
Un nuovo messaggio del 7 novembre il n. 4009-2022 introduce alcune rettifiche in tema di applicazione del taglio contributivo sui ratei di tredicesima (vedi sotto )
Istruzioni sconto contributivo dipendenti 2022
Riguardo all'applicazione l'istituto richiama le indicazioni fornite con la circolare 43 2022 e ricorda che che il limite mensile di 2.692 euro comprensivo dei ratei di tredicesima si riferisce a tutti i rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale. Il criterio specifico è che "la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima."
Si ricorda anche che malgrado il taglio contributivo resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Un altro chiarimento precisa che la riduzione contributiva in argomento potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, a condizione che l’importo di tali ratei sia inferiore o uguale a 2.692 euro.
A integrazione di quanto già previsto nella circolare, INPS precisa che, al fine di evitare un trattamento differenziato nei confronti dei lavoratori cessati in corso d’anno, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima maturato nel singolo mese) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione. Questo puo comportare la revisione dei cedolini di lavoratori cessati prima della pubblicazione del chiarimeno
Considerazioni del tutto similari , dice INPS, si applicano nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.
Nel caso di trasformazioni del contratto da determinato a indeterminato o variazioni di orario , per determinare se l'esonero spetta, va preso in considerazione comunque l'imponibile totale mensile
Nel caso infine di diversi rapporti di lavoro contemporanei l'istituto sottolinea che il massimale deve essere applicato per ciascun rapporto in modo autonomo.
AGGIORNAMENTO 7 NOVEMBRE 2022
Rettifica istruzioni Uniemens ratei tredicesima
INPS chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento viene riconosciuta anche sui ratei di tredicesima dei mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022.
Quindi i datori di lavoro che nei mesi di luglio 2022, agosto 2022 e settembre 2022 abbiano erogato ratei di tredicesima inerenti al periodo da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno procedere all’esposizione del valore residuale nei mesi di competenza ottobre 2022, novembre 2022 e dicembre 2022, utilizzando il codice in uso “L097”
A parziale rettifica di quanto indicato nel messaggio n. 3499/2022, si specifica che la valorizzazione dell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> per il codice “L097” deve essere effettuata seguendo le indicazioni già fornite per il codice “L026”, con l’esposizione dell’importo della retribuzione imponibile con esclusivo riferimento ai ratei della tredicesima mensilità.
Invece i datori di lavoro che non abbiano ancora erogato i ratei di tredicesima relativi alle mensilità da gennaio 2022 a settembre 2022, potranno fruire direttamente dell’esonero del 2 per cento, validando il codice causale in uso “L095”, avente il significato di: “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità 2%”, a partire dai flussi di competenza del mese di luglio 2022.
I datori di lavoro che utilizzato invece il codice “L024”il conguaglio dell’esonero in esame pari al 2 per cento in alternativa all’0,8 per cento, onde permettere il corretto ricalcolo delle note di rettifica emesse, dovranno provvedere all’invio di un flusso di variazione sostituendo il codice “L024” con il codice “L094”.
Infine il messaggio fa presente che il codice causale “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, può essere utilizzato anche sulle mensilità di ottobre 2022 e novembre 2022.
Aggiornamento messaggio 25.11.2022
INPS comunica che in fase di elaborazione delle denunce mensili sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative a denunce Uniemens per i mesi da gennaio a luglio 2022, nelle quali diverse aziende hanno esposto imponibili secondo formati non previsti.
Sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema anche per evitare di richiedere interventi ai datori di lavoro e agli intermediari . In ogni caso le note di rettifica emesse e notificate ad aziende aventi il codice di autorizzazione “4K” attualmente sono bloccate; per la definizione delle stesse saranno date specifiche indicazioni alle Sedi territoriali.