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Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024
Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023, INPS comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle
- contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e
- contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata
La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e prevedeva anche che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni
- Dal punto di vista operativo si confermano integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 precisando che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso , ovvero
- per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Tali comunicazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.
Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.
Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.
Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Uniche condizioni :
che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,
per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.
ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità
Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute.
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Contributi INPS sospesi per calamità: istruzioni sui pagamenti
Con la circolare 43 del 6 marzo 2024 INPS fornisce alcune indicazioni generali in tema di sospensioni contributive per calamità naturali . In particolare precisa le conseguenze dei mancati pagamenti degli importi rateizzati al momento della ripresa dei versamenti .
L'istituto definisce quindi una modalità univoca che consente la gestione del credito i nei confronti dei soggetti che non ottemperano ai pagamenti dovuti in conformità alla norma, nonché il relativo regime sanzionatorio.
Sospensione versamenti contributivi per calamità e rateizzazione
Inps ricorda che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, come ad esempio le situazioni eccezionali di calamita naturale, devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge.
Quando è previsto che la ripresa dei versamenti possa avvenire mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro.
ATTENZIONE INPS sottolinea che l'obbligo determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, essendo la divisione in rate soltanto una modalità per agevolarne il recupero. Le singole rate, quindi, non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, ma l’adempimento frazionato di un’unica obbligazione, per cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Decadenza dalla rateizzazione, definizione agevolata e sanzioni
La circolare descrive quindi due diversi casi
- La decadenza dalla rateizzazione per mancato versamento di almeno due rate , come detto sopra , non comporta la decadenza dalla possibile eventuale definizione agevolata in misura ridotta. I crediti residui vengono quindi affidati all’Agente della riscossione per le attività di recupero coattivo con applicazione delle sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di ripresa del versamento.
- Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma.
INPS precisa che queste previsioni sono applicabili anche alle rateizzazioni in essere non ancora scadute alla data di pubblicazione della circolare (6 marzo).
Sono da intendersi superate le precedenti istruzioni fornite al paragrafo 5, intitolato “Recupero dei contributi sospesi”, della circolare n. 106 del 4 dicembre 2008.
Restano salve comunque eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi.
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ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024
Con il messaggio INPS 97 del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia" istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.
Ora la legge 18 2024 (DL 215 2023 convertito in legge) , ha previsto l’estensione anche per il periodo di imposta 2024.
L'istituto sottolinea che:
- il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione
- il destinatari dei provvedimenti ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
- Si può utilizzare il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i codici tributo istituiti dall'Agenzia: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
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Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate
Con la circolare n. 21 del 26 gennaio 2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024 per la generalità dei lavoratori dipendenti .
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Limiti retribuzione giornaliera – minimali e massimali 2024
I minimi retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi nell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel caso siano inferiori, devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili).
Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.
Anno 2024
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
56,87
La circolare ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
31,60
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
55.008,00
Importo mensilizzato
€ 4.584,00
Anno 2024
Euro
Massimale annuo della base contributiva
€119.650,00.
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
€ 239,44
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro
€12.451,00
Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
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Riscatto laurea inoccupati: nuove istruzioni per le domande
Con la circolare 14 del 19 gennaio 2024 Inps comunica che la richiesta di trasferimento dei contributi versati per il riscatto della laurea da inoccupati , ovvero prima di essere impiegati e iscritti a una gestione previdenziale, diventa esclusivamente telematica e non saranno piu prese in considerazione modalità diverse.
Vediamo con ordine le indicazioni dell'Istituto
Riscatto laurea inoccupati
A norma dell’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici la facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in un fondo separato e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo per essere trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto” L’interessato può, inoltrare la richiesta in qualsiasi momento purche:
successivo alla prima iscrizione ad una gestione previdenziale , chiedendo l'accredito in quella che si preferisce, se ci sono state diverse iscrizioni
Non c'è scadenza per questo tipo di richiesta ma La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Richiesta trasferimento a Casse private o Fondi
L'istituto precisa che è possibile anche chiedere il trasferimento del montante maturato anche a una cassa privata, sulla base delle prescrizioni del relativo regolamento
In tali ipotesi, l’istanza va presentata direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione .
Ugualmente è possibile il trasferimento a Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza va presentata presso i Fondi di destinazione.
Istruzioni per la domanda telematica contributi nelle gestioni INPS
per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato si puo procedere con le seguenti modalità:
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Dopo la fase di autenticazione, si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda. Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati precompilati, che possono essere anche aggiornati selezionando l’apposita funzione nella sezione “MyINPS”.
(per ulteriori dettagli si veda la circolare n. 101 del 19 settembre 2022). - Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente l’interessato mentre se il blocco dipende dalle procedure INPS provvederanno a protocollare la domanda .
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
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Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi
Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.
Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.
le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.
Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:
- "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
- "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
- "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
- "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
- “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
- “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
- "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
- “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
- “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
- “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
- “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.
Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
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Contributi omessi: cartella INPS legittima senza ricorso del lavoratore
La Cassazione nell'ordinanza 26588 2023 ribadisce in modo molto chiaro che rapporto di lavoro e rapporto previdenziale sono autonomi e diversi, per quanto tra loro connessi,. Per questo gli enti previdenziali "sono legittimati a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore" , e quindi a pretendere i contributi non versati, ad esso correlati, anche in assenza di richieste da parte di quest'ultimo .
Vediamo il caso concreto recentemente analizzato dalla Suprema Corte e le motivazioni della decisione.
Contratti di appalto irregolari e contributi non versati
A seguito di un ispezione in due srl si rilevavano contratti di appalto irregolari per le prestazioni di lavoratori, formalmente assunti da imprese che eseguivano lavori in appalto, ma sostanzialmente dipendenti dei committenti. I dipendenti non avevano chiesto la regolarizzazione dei rapporti di lavoro contestati. Venivano quindi emessi verbali e cartelle esattoriali per il recupero di contributi previdenziali non versati.
Il ricorso dei titolari delle società veniva respinto dal tribunale di Terni e accolto invece dalla Corte di Appello di Perugia.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale aveva argomentato che, in virtù dell’art. 29, comma 3-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è il solo lavoratore a poter chiedere la costituzione d’un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione, quando il contratto d’appalto sia stipulato in violazione delle prescrizioni del medesimo art. 29, comma 1.
Il d.lgs. n. 276 del 2003, affermano i giudici di merito " non menziona gli enti previdenziali tra soggetti legittimati a rivendicare la costituzione d’un rapporto di lavoro dipendente"
L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia, affermando che la vicende inerenti al rapporto di lavoro non possono incidere sull’autonomo rapporto contributivo, che vincola il datore di lavoro e l’ente previdenziale e fa sorgere diritti indisponibili , anche nel caso in cui manchi la richiesta di azione giudiziale ad opera dei lavoratori,
Contributi non versati: legittima l'azione INPS
La Suprema Corte nella sentenza afferma l'insussistenza dei motivi sulla forma del ricorso dell'INPS e sottolinea invece l punto dirimente della legittimità dell'azione dell'ente previdenziale. Su questo ricorda che l'orientamento giurisprudenziale è costante nell’affermare che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell’ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale, di cui il giudice può conoscere in via incidentale.
Non è necessaria, pertanto, la previa azione del prestatore di lavoro, volta all’accertamento dell’interposizione fittizia e alla costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore (Cass., sez. lav., 15 maggio 2019, n. 13013).
Inoltre con particolare riguardo all’appalto irregolare, si è puntualizzato che sussiste la legittimazione degli enti previdenziali a proporre un’azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore (Cass., sez. lav., 28 novembre 2019, n. 31144).
e conclude :" A favore di queste conclusioni depongono :
- l’indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all’iniziativa del lavoratore che denunci l’irregolarità, e
- l’autonomia del rapporto di lavoro e di quello previdenziale, che, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi."