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Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?
Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:
- all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti)
- alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo.
Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti.
L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.
Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.
Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?
L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:
- l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
- se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.
Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.
Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.
Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.
Allegati: -
ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni previdenziali 2024
Con il messaggio INPS 97 del 4 marzo 2024 i'istituto comunica l'ampliamento delle agevolazioni previdenziali per la Zona franca urbana detta Sisma Centro Italia" istituito inizialmente dall’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Si ricorda che si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dei Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a fare data dal 24 agosto 2016.
I periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione, originariamente circoscritti agli anni 2017 e 2018, sono stati prolungati – sempre nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis – anche ai periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, 2023.
Ora la legge 18 2024 (DL 215 2023 convertito in legge) , ha previsto l’estensione anche per il periodo di imposta 2024.
L'istituto sottolinea che:
- il Ministero delle Imprese e del made in Italy , può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le relative esenzioni e, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione
- il destinatari dei provvedimenti ministeriali possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto con le indicazioni operative fornite nella circolare n. 48/2019.
- Si può utilizzare il modello di pagamento “F24”, anche in compensazione, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE) . con i codici tributo istituiti dall'Agenzia: “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165”, "Z166".
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Contributi volontari INPS 2024: tabelle e istruzioni
Nella circolare 36 del 21 febbraio 2024 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2024 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e collaboratori
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata
Vediamo le principali indicazioni.
Contributi volontari lavoro dipendente non agricolo
Per quanto riguarda il lavoro dipendente non agricolo la circolare fa presente che a seguito della variazione dell’indice ISTAT pari al 5,4%
per l’anno 2024:
- la retribuzione minima settimanale è pari a 239,44 euro;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (art. 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) è pari a 55.008,00 euro;
- il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 119.650,00 euro.
L'aliquota contributiva per i lavoratori :
- con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è pari al 27,87%
- con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali viene determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, (cfr. la circolare n. 96 del 3 giugno 2003).
Importi e aliquote suddivisi per classi di reddito sono i seguenti:
Artigiani
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24 %
23,70 %
1
Fino a € 18.415
€ 18.415
€ 368,30
€ 363,70
2
da € 18.416 a € 24.514
€ 21.465
€ 429,30
€ 423,94
3
da € 24.515 a € 30.613
€ 27.564
€ 551,28
€ 544,39
4
da € 30.614 a € 36.712
€ 33.663
€ 673,26
€ 664,85
5
da € 36.713 a € 42.811
€ 39.762
€ 795,24
€ 785,30
6
da € 42.812 a € 48.910
€ 45.861
€ 917,22
€ 905,76
7
da € 48.911 a €55.007
€ 51.959
€ 1.039,18
€ 1.026,20
8
da € 55.008
€ 55.008
€ 1.100,16
€ 1.086,41
Commercianti
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
24,18%
1
Fino a € 18.415
€ 18.415
€ 375,67
€ 371,07
2
da € 18.416 a € 24.514
€ 21.465
€ 437,89
€ 432,52
3
da € 24.515 a € 30.613
€ 27.564
€ 562,31
€ 555,42
4
da € 30.614 a € 36.712
€ 33.663
€ 686,73
€ 678,31
5
da € 36.713 a € 42.811
€ 39.762
€ 811,15
€ 801,21
6
da € 42.812 a € 48.910
€ 45.861
€ 935,57
€ 924,10
7
da € 48.911 a € 55.007
€ 51.959
€ 1.059,97
€ 1.046,98
8
da € 55.008
€ 55.008
€ 1.122,17
€ 1.108,42
Versamenti volontari nella Gestione separata
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata si calcola applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente la domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, pari, per l’anno 2024, al
- 25% per i professionisti e al
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
L’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a
- 4.603,80 euro su base annua e a 383,65 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- 6.077,04 euro su base annua e a 506,42 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
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Retribuzioni minime e contributi INPS 2024: tabelle aggiornate
Con la circolare n. 21 del 26 gennaio 2024 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo delle contribuzioni previdenziali 2024 per la generalità dei lavoratori dipendenti .
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Limiti retribuzione giornaliera – minimali e massimali 2024
I minimi retributivi ai fini previdenziali sono aggiornati ogni anno sulla base della rivalutazione dei prezzi nell'anno precedente calcolata dall'ISTAT, quest'anno al 5,4%.
I limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024 per le diverse categorie sono illustrati nelle tabelle allegate alla circolare. In particolare si prevede che, nel caso siano inferiori, devono essere sempre ragguagliati a € 56,87 ( pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a € 598,61 mensili).
Riportiamo di seguito i principali valori in sintesi.
Anno 2024
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
56,87
La circolare ricorda che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al predetto limite minimo.
Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere
Euro
Retribuzione giornaliera minima
31,60
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
55.008,00
Importo mensilizzato
€ 4.584,00
Anno 2024
Euro
Massimale annuo della base contributiva
€119.650,00.
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
€ 239,44
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro
€12.451,00
Regolarizzazione Uniemens contributi gennaio 2024
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare, quindi entro il 16 aprile 2024 .
Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
Allegati: -
Riscatto laurea inoccupati: nuove istruzioni per le domande
Con la circolare 14 del 19 gennaio 2024 Inps comunica che la richiesta di trasferimento dei contributi versati per il riscatto della laurea da inoccupati , ovvero prima di essere impiegati e iscritti a una gestione previdenziale, diventa esclusivamente telematica e non saranno piu prese in considerazione modalità diverse.
Vediamo con ordine le indicazioni dell'Istituto
Riscatto laurea inoccupati
A norma dell’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici la facoltà di riscatto può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in un fondo separato e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo per essere trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto” L’interessato può, inoltrare la richiesta in qualsiasi momento purche:
successivo alla prima iscrizione ad una gestione previdenziale , chiedendo l'accredito in quella che si preferisce, se ci sono state diverse iscrizioni
Non c'è scadenza per questo tipo di richiesta ma La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).
Richiesta trasferimento a Casse private o Fondi
L'istituto precisa che è possibile anche chiedere il trasferimento del montante maturato anche a una cassa privata, sulla base delle prescrizioni del relativo regolamento
In tali ipotesi, l’istanza va presentata direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione .
Ugualmente è possibile il trasferimento a Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza va presentata presso i Fondi di destinazione.
Istruzioni per la domanda telematica contributi nelle gestioni INPS
per l’invio telematico delle richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato si puo procedere con le seguenti modalità:
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Dopo la fase di autenticazione, si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda. Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati precompilati, che possono essere anche aggiornati selezionando l’apposita funzione nella sezione “MyINPS”.
(per ulteriori dettagli si veda la circolare n. 101 del 19 settembre 2022). - Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
- Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente l’interessato mentre se il blocco dipende dalle procedure INPS provvederanno a protocollare la domanda .
- web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
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Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali
Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.
Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)
Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
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Sospensione contributi Ischia: come fare domanda
Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:
- dal 26 novembre 2022
- al 30 giugno 2023
per i soggetti con la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Sospensione contributiva Ischia: a chi spetta e come
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative verranno rese note con successivo messaggio.
L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Si ricorda che sono sospesi inoltre
- i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
- i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)
Sospensione contributiva Ischia: la domanda
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.
Può essere presentata un’unica domanda anche per diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.
La circolare ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato, e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:
- Datori di lavoro con dipendenti
- Artigiani e commercianti
- Committenti e liberi professionisti in Gestione separata
- Aziende agricole
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
- Datori di lavoro domestico.