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Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali
Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.
Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)
Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
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Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato
In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :
- una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio
- entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .
Contestualmente va fatta la cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
Si ricorda che l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA
Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza.
Senza registrazione al portale si può:
- individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova,
- consultare la guida ai servizi consolari.
Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.
Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche copia del documento d’identità del richiedente.
ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it
AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT
E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.
Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID.
Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale
A cosa serve iscriversi all'AIRE
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
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Sospensione contributi Ischia: come fare domanda
Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:
- dal 26 novembre 2022
- al 30 giugno 2023
per i soggetti con la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Sospensione contributiva Ischia: a chi spetta e come
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative verranno rese note con successivo messaggio.
L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Si ricorda che sono sospesi inoltre
- i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
- i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)
Sospensione contributiva Ischia: la domanda
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.
Può essere presentata un’unica domanda anche per diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.
La circolare ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato, e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:
- Datori di lavoro con dipendenti
- Artigiani e commercianti
- Committenti e liberi professionisti in Gestione separata
- Aziende agricole
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
- Datori di lavoro domestico.
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Sgravi CIGS per solidarieta conclusa nel 2022: elenco e istruzioni
Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'inps aveva fornito le indicazioni per il recupero degli importi relativi allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà (articolo 1 del D.L. n. 726/1984, e successive modificazioni – D.L. n. 510/1996 – a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dal DL 34/2020).
Il documento riepiloga l'ambito di applicazione, la misura e durata dello sgravio, il calcolo e la cumulabilità con la decontribuzione Sud, e infine le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Si ricorda che erano destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2020 avessero stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, e
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (2019)
Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. le istruzioni della circolare riguardano la fruizione mediante conguaglio, alle sole imprese i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 , elencate QUI – Allegato n. 1 CIRC.55-2022)
AGGIORNAMENTO 17 11 2022
Con il nuovo messaggio 4135 del 16 novembre 2022 INPS fornisce l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive (All.1 ), i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.
Vengono specificate quindi le istruzioni per il conguaglio (v. paragrafo successivo) sul quale INPS specifica che ,fermo il limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 55/2022.
I datori di lavoro devono fare richiesta alla struttura territoriale competente, allegando copia del decreto ministeriale di autorizzazione e dopo la verifica ricevono il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".
Calcolo, condizioni e cumulabilità
Come detto per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
E' prevista la cumulabilità con l'agevolazione Legge 13 ottobre 2020, n. 126, "Decontribuzione SUD" per i datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
Si ricorda che l’applicazione del beneficio è subordinata alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Sgravio contratti solidarietà e compilazione del flusso Uniemens
Le imprese interessate per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2023
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Debiti contributivi giornalisti dipendenti: istruzioni Inps
Dal 1° luglio 2022, la gestione previdenziale per i giornalisti dipendenti precedentemente svolta in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) è stata trasferita all’INPS.
In questi mesi INPS ha emanato diverse circolari e messaggi di istruzioni per il passaggio tra i due istituti.
Nel nuovo del messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922 vengono ora pubblicate le indicazioni in merito agli eventuali debiti contributivi in fase amministrativa , compresi quelli maturati nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
L'istituto afferma che le domande successive al 30 giugno relative a questi importi saranno gestiti dall’INPS secondo il "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" che costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. Tale regolamento prevede che per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, è necessario presentare un'unica domanda, contenente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dell'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), o da specifico delegato o dall'intermediario appositamente autorizzato. Quindi il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente l'importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
Il messaggio specifica che per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali invece è in capo esclusivamente alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva ( come anticipato anche nella circolare n. 82/2022 e nel messaggio n. 3351/2022)
Attenzione al fatto che le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’Inpgi saranno respinte
Con riferimento invece alle domande di pagamento in forma dilazionata a partire dal 1 luglio 2022 , il messaggio informa che dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio online, allegando il modello "SC18" laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione.
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Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022
E' stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022 di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022, pari ad euro 40,39 pro-capite.
Contributi minimi INPGI: novità 2022
L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma.
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .
- Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017; Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
- per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
- non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.
Importi gestione separata INPGI 2022
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.184,39
1.092,20
2.184,39
Contributo Soggettivo (12%)
262,13
131,06
131,06
Contributo Integrativo (4%)
87,38
43,69
87,38
Contributo di maternità (*)
40,39
40,39
40,39
Totale contributo minimo 2022
389,90
215,14
258,83
Scadenze e modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%)
Scadenze VERSAMENTI:
Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso
Entro il 31 ottobre: pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente.
ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti
Prima rata: entro il 31 ottobre
Seconda rata: entro il 30 novembre
Terza rata: entro il 30 dicembre
Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2022.
Qualora il giornalista non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale :
“AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE
Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.
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CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf
Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Di seguito l'indice dei contenuti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022.Art. 1 Sfera di applicazioneArt. 2 Inscindibilità della presente regolamentazioneArt. 3 Condizioni di miglior favoreArt. 4 Documenti di lavoroArt. 5 AssunzioneArt. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)Art. 7 Assunzione a tempo determinatoArt. 8 Lavoro ripartitoArt. 9 Inquadramento dei lavoratoriArt. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla personaArt. 11 Prestazioni esclusivamente di attesaArt. 12 Periodo di provaArt. 13 Riposo settimanaleArt. 14 Orario di lavoroArt. 15 Lavoro straordinarioArt. 16 Festività nazionali ed infrasettimanaliArt. 17 FerieArt. 18 Sospensioni di lavoro extraferialiArt. 19 PermessiArt. 20 Permessi per formazione professionaleArt. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genereArt. 22 AssenzeArt. 23 Diritto allo studioArt. 24 MatrimonioArt. 25 Tutela delle lavoratrici madriArt. 26 Tutela del lavoro minorileArt. 27 MalattiaArt. 28 Tutela delle condizioni di lavoroArt. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionaleArt. 30 Tutele previdenzialiArt. 31 Servizio militare e richiamo alle armiArt. 32 TrasferimentiArt. 33 TrasferteArt. 34 Retribuzione e prospetto pagaArt. 35 Minimi retributiviArt. 36 Vitto e alloggioArt. 37 Scatti di anzianitàArt. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggioArt. 39 Tredicesima mensilitàArt. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavvisoArt. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)Art. 42 Indennità in caso di morteArt. 43 Permessi sindacaliArt. 44 Interpretazione del ContrattoArt. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivoArt. 46 Commissione paritetica nazionaleArt. 47 Commissioni territoriali di conciliazioneArt. 48 Ente bilaterale EbincolfArt. 49 Contrattazione di secondo livelloArt. 50 Cas.Sa.ColfArt. 51 Fondo ColfArt. 52 Previdenza complementareArt. 53 Contributi di assistenza contrattualeArt. 54 Decorrenza e durataChiarimenti a verbaleAllegati: