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Contributi gestione separata 2022: acconto entro il 30 novembre
Entro il prossimo 30.11.2022 i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS devono versare la seconda rata d’acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2022.
Si ricorda che i soggetti che hanno obbligo di iscrizione sono
- Professionisti senza Cassa di categoria o iscritti che non versano i contributi soggettivi per disposizioni statutarie
- i collaboratori coordinati e continuativi (co. co. co.);
- i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro;
- i soci amministratori di società di capitali
- gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998);
- i beneficiari di assegni di ricerca;
- i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
- gli amministratori locali;
- i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro;
- gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008).
Acconto contributi Gestione separata: aliquote e calcolo
I contributi in acconto possono essere calcolati :
- con il metodo storico, facendo riferimento ai dati indicati nel modello REDDITI PF 2022 per i redditi 2021, oppure
- con il metodo previsionale, sulla base delle prospettive reddituali per lo stesso 2022.
Le aliquote contributive 2022 per i versamenti sono state comunicate con la Circolare INPS n. 25 del 11.02.2022 .
Le ricordiamo nella tabella seguente:
GESTIONE SEPARATA INPS ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022
Soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria e non pensionati
Titolare di partita IVA
26,23%
NON titolare di partita IVA senza diritto alla DIS-COLL*
33,72%
NON titolare di partita IVA con diritto alla DIS-COLL**
35,03%
Pensionati o iscritti ad altra gestione obbligatoria
24%
* associato in partecipazione, venditore porta a porta, rapporti occasionali autonomi
** co.co.co, collaboratori occasionali, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, sindaci e revisori di società
Le aliquote richiamate si applicano fino al raggiungimento del massimale di reddito pari ad euro 105.014.
CALCOLO CON METODO STORICO
Se viene utilizzato il metodo storico, il pagamento dell’acconto per il 2022 dovrà avvenire in misura pari all’80% del contributo dovuto sul reddito dichiarato nel modello Redditi 2022 PF per il periodo d’imposta 2021. Il riferimento va, in particolare:
• al rigo RE25, oppure
• al rigo LM6, il cui importo va ridotto delle eventuali perdite pregresse di cui al rigo LM9, per i contribuenti in regime dei “minimi”, ovvero ancora
• al rigo LM34, sempre riducendo l’ammontare delle eventuali perdite pregresse (riportate in questo caso al rigo LM37), per i contribuenti “forfetari” .
Modalità di versamento e codici tributo – Gestione separata 2022
Il versamento dei contributi previdenziali, dovuti deve essere effettuato attraverso l'utilizzo del Modello F24.
Nel modello è necessario riportare nella sezione INPS , oltre all’importo dei contributi dovuti , i dati che seguono:
- • il codice della sede INPS competente per il soggetto che versa;
- • il numero di matricola del contribuente (per i soli soggetti iscritti alla Gestione IVS );
- • il periodo di riferimento per l’acconto (01/2022 – 12/2022).
Nel campo “causale contributo” va inserito uno dei seguenti codici:
TIPO DI GESTIONE
SOGGETTI
CAUSALE CONTRIBUTO
DESCRIZIONE
GESTIONE SEPARATA
Iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione
P10
Contributi dovuti
Non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie
PXX
Attenzione va posta al fatto che non è piu utilizzabile il modello cartaceo ma vi è l’obbligo di utilizzare i servizi telematici (Entratel/Fisconline), a prescindere dall’importo dovuto e dalla presenza o meno di crediti tributari da utilizzare in compensazione.
Si ricorda, infine, che l’eventuale credito relativo ai contributi previdenziali può essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” (tramite modello F24) solo se è sorto a partire dal 2020.
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Sgravi CIGS per solidarieta conclusa nel 2022: elenco e istruzioni
Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'inps aveva fornito le indicazioni per il recupero degli importi relativi allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà (articolo 1 del D.L. n. 726/1984, e successive modificazioni – D.L. n. 510/1996 – a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dal DL 34/2020).
Il documento riepiloga l'ambito di applicazione, la misura e durata dello sgravio, il calcolo e la cumulabilità con la decontribuzione Sud, e infine le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Si ricorda che erano destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2020 avessero stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, e
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (2019)
Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. le istruzioni della circolare riguardano la fruizione mediante conguaglio, alle sole imprese i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 , elencate QUI – Allegato n. 1 CIRC.55-2022)
AGGIORNAMENTO 17 11 2022
Con il nuovo messaggio 4135 del 16 novembre 2022 INPS fornisce l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive (All.1 ), i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.
Vengono specificate quindi le istruzioni per il conguaglio (v. paragrafo successivo) sul quale INPS specifica che ,fermo il limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 55/2022.
I datori di lavoro devono fare richiesta alla struttura territoriale competente, allegando copia del decreto ministeriale di autorizzazione e dopo la verifica ricevono il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".
Calcolo, condizioni e cumulabilità
Come detto per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
E' prevista la cumulabilità con l'agevolazione Legge 13 ottobre 2020, n. 126, "Decontribuzione SUD" per i datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
Si ricorda che l’applicazione del beneficio è subordinata alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Sgravio contratti solidarietà e compilazione del flusso Uniemens
Le imprese interessate per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2023
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Debiti contributivi giornalisti dipendenti: istruzioni Inps
Dal 1° luglio 2022, la gestione previdenziale per i giornalisti dipendenti precedentemente svolta in regime sostitutivo delle forme di previdenza obbligatoria dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) è stata trasferita all’INPS.
In questi mesi INPS ha emanato diverse circolari e messaggi di istruzioni per il passaggio tra i due istituti.
Nel nuovo del messaggio 31 ottobre 2022, n. 3922 vengono ora pubblicate le indicazioni in merito agli eventuali debiti contributivi in fase amministrativa , compresi quelli maturati nei confronti dell’INPGI fino al 30 giugno 2022.
L'istituto afferma che le domande successive al 30 giugno relative a questi importi saranno gestiti dall’INPS secondo il "Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa" che costituisce l’unica fonte regolatrice della materia. Tale regolamento prevede che per ottenere il pagamento in forma dilazionata della propria esposizione debitoria per contributi e sanzioni, è necessario presentare un'unica domanda, contenente tutti i debiti contributivi in fase amministrativa maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dell'Inps, che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell'istanza. Al riguardo, si ricorda che la trasmissione dell'istanza può essere effettuata dal soggetto responsabile dell'adempimento contributivo (titolare/legale rappresentante), o da specifico delegato o dall'intermediario appositamente autorizzato. Quindi il contribuente, prima della presentazione della domanda, dovrà conoscere puntualmente la propria situazione debitoria, al fine di indicare correttamente l'importo del debito, sia nella complessità dello stesso da rateizzare, sia ripartito per ciascuna delle Gestioni interessate dalla regolarizzazione in forma rateale.
Il messaggio specifica che per i periodi a decorrere dal 1° luglio 2022 la competenza alla gestione delle posizioni aziendali invece è in capo esclusivamente alla Struttura dell’Inps territorialmente competente, presso la quale già esiste o deve essere attribuita una nuova posizione contributiva ( come anticipato anche nella circolare n. 82/2022 e nel messaggio n. 3351/2022)
Attenzione al fatto che le istanze presentate con altre modalità o direttamente agli Uffici dell’Inpgi saranno respinte
Con riferimento invece alle domande di pagamento in forma dilazionata a partire dal 1 luglio 2022 , il messaggio informa che dovranno essere presentate in modalità telematica attraverso il servizio online, allegando il modello "SC18" laddove il debitore risulti essere titolare di altre posizioni nella stessa e/o in altre Gestioni diverse da quella per la quale ha inoltrato telematicamente la domanda di rateazione.
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INPGI-INPS il codice causale versamenti per cariche elettive
Dal luglio 2022 come previsto dalla legge di bilancio n. 234 2021, la gestione lavoratori dipendenti dell'INPGI, istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti Italiani , è transitata al Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, con il conseguente trasferimento di tutti gli adempimenti contributivi.
Ieri con la risoluzione 62 2022 l' Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
Il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), andra quindi effettuato utilizzando la seguente causale:
- “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.
La risoluzione specifica le istruzioni per la compilazione del modello “F24 ELIDE”, come segue
la causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece sono da indicare:
- – nel campo “tipo”, la lettera “I”;
- – nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
- – nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
- – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nelformato “AAAA”;
- – nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.
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Giornalisti dipendenti: contributo aggiuntivo 2022
E' stata pubblicato ieri il messaggio INPS 3418 del 19.9.2022 in tema di contributo aggiuntivo dell’1% sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato.
L'istituto ribadisce che a seguito del passaggio della gestione dipendenti da INPGI all'INPS gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro, in relazione ai giornalisti assunti con rapporto di lavoro subordinato, sono determinati secondo le disposizioni che regolano l’iscrizione al FPLD, ivi compresa la disciplina relativa al contributo aggiuntivo dell’1% (cfr. la circolare n. 82 del 14 luglio 2022). Vengono quindi fornite le specifiche istruzioni operative,
Contributo aggiuntivo giornalisti dipendenti 2022
L'istituto ricorda che l'obbligo del contributo aggiuntivo per i lavoratori dipendenti iscritti all FPLD previsto dall’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, si applica solo nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.
Posto che la prima fascia retributiva per il 2022 è fissata in in € 48.279,00, tale aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite citato, che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.023,25, da arrotondare a € 4.023,00.
Per quanto riguarda però i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica – iscritti alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI fino al 30 giugno 2022- poi trasferita all'INPS, la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% era determinata dal Regolamento INPGI nel minimo retributivo contrattuale del redattore ordinario, ossia €46.184,00 L’importo mensile per dodici mesi, è pari a €3.849,00.
Le istruzioni INPS prevedono quindi
- per i soli rapporti di tipo giornalistico cessati in data antecedente al 1° luglio 2022 restano ferme le disposizioni previste in merito dai regolamenti e dalle circolari INPGI (in materia di mensilizzazione, conguaglio, ecc.) in considerazione del tetto annuale pari a € 46.184,00, e relativo, quindi, alla Gestione sostitutiva dell’AGO INPGI. Si precisa che, , qualora nell’arco dell’intero anno 2022 il soggetto abbia instaurato ulteriori rapporti di lavoro subordinato, si dovrà considerare, per questi il diverso limite applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00.
- per i rapporti di tipo giornalistico in corso e per quelli cessati in data successiva al 30 giugno 2022 si dovrà considerare il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile applicato per la generalità dei lavoratori dipendenti pari a €48.279,00, avendo a riferimento anche le retribuzioni maturate nei primi sei mesi del 2022.
La circolare fornisce quindi esempi di calcolo e le istruzioni per l'esposizione dei dati nel flusso UniEmens.
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CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf
Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Di seguito l'indice dei contenuti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022.Art. 1 Sfera di applicazioneArt. 2 Inscindibilità della presente regolamentazioneArt. 3 Condizioni di miglior favoreArt. 4 Documenti di lavoroArt. 5 AssunzioneArt. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)Art. 7 Assunzione a tempo determinatoArt. 8 Lavoro ripartitoArt. 9 Inquadramento dei lavoratoriArt. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla personaArt. 11 Prestazioni esclusivamente di attesaArt. 12 Periodo di provaArt. 13 Riposo settimanaleArt. 14 Orario di lavoroArt. 15 Lavoro straordinarioArt. 16 Festività nazionali ed infrasettimanaliArt. 17 FerieArt. 18 Sospensioni di lavoro extraferialiArt. 19 PermessiArt. 20 Permessi per formazione professionaleArt. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genereArt. 22 AssenzeArt. 23 Diritto allo studioArt. 24 MatrimonioArt. 25 Tutela delle lavoratrici madriArt. 26 Tutela del lavoro minorileArt. 27 MalattiaArt. 28 Tutela delle condizioni di lavoroArt. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionaleArt. 30 Tutele previdenzialiArt. 31 Servizio militare e richiamo alle armiArt. 32 TrasferimentiArt. 33 TrasferteArt. 34 Retribuzione e prospetto pagaArt. 35 Minimi retributiviArt. 36 Vitto e alloggioArt. 37 Scatti di anzianitàArt. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggioArt. 39 Tredicesima mensilitàArt. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavvisoArt. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)Art. 42 Indennità in caso di morteArt. 43 Permessi sindacaliArt. 44 Interpretazione del ContrattoArt. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivoArt. 46 Commissione paritetica nazionaleArt. 47 Commissioni territoriali di conciliazioneArt. 48 Ente bilaterale EbincolfArt. 49 Contrattazione di secondo livelloArt. 50 Cas.Sa.ColfArt. 51 Fondo ColfArt. 52 Previdenza complementareArt. 53 Contributi di assistenza contrattualeArt. 54 Decorrenza e durataChiarimenti a verbaleAllegati: