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Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali
Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.
Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)
Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente.
Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018.
A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “codice ente”, il codice “0009”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
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Sospensione contributi Ischia: come fare domanda
Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici eccezionali verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:
- dal 26 novembre 2022
- al 30 giugno 2023
per i soggetti con la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
Sospensione contributiva Ischia: a chi spetta e come
In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative verranno rese note con successivo messaggio.
L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Si ricorda che sono sospesi inoltre
- i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
- i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)
Sospensione contributiva Ischia: la domanda
I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.
Può essere presentata un’unica domanda anche per diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.
La circolare ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato, e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:
- Datori di lavoro con dipendenti
- Artigiani e commercianti
- Committenti e liberi professionisti in Gestione separata
- Aziende agricole
- lavoratori agricoli autonomi e concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
- Datori di lavoro domestico.
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Retribuzioni imponibili dipendenti 2023 ai fini contributivi
Con la circolare n. 11 del 1 febbraio 2023 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni minime per il calcolo dei contributi previdenziali nel 2023 per la generalità dei lavoratori dipendenti e le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Inoltre si ricorda che il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Limiti retribuzione giornaliera e minimali e massimali 2023
Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%la circolare fornisce nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023. Tali limiti, secondo quanto precisato sopra , devono essere ragguagliati a:
- € 53,95 giornalieri (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari a
- € 567,94 mensili) se di importo inferiore.
In sintesi i principali valori indicati dall'INPS sono i seguenti
Anno 2023
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD
567,94
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)
53,95
retribuzioni convenzionali in genere: retribuzione giornaliera minima
29,98
soci delle cooperative della piccola pesca
Retribuzione convenzionale mensile
750,00
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua
Importo mensilizzato
Euro 52.190,00
Euro 4.349,00
Massimale annuo della base contributiva
113.520,00
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2023
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
La scadenza è quindi fissata al 16 maggio 2023
Per la regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
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Sgravi CIGS per solidarieta conclusa nel 2022: elenco e istruzioni
Con la circolare n. 55 del 29 aprile 2022 l'inps aveva fornito le indicazioni per il recupero degli importi relativi allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà (articolo 1 del D.L. n. 726/1984, e successive modificazioni – D.L. n. 510/1996 – a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dal DL 34/2020).
Il documento riepiloga l'ambito di applicazione, la misura e durata dello sgravio, il calcolo e la cumulabilità con la decontribuzione Sud, e infine le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Si ricorda che erano destinatarie della riduzione contributiva:
- le imprese che al 30 novembre 2020 avessero stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.lgs n. 148/2015, e
- le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (2019)
Lo sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati dalla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. le istruzioni della circolare riguardano la fruizione mediante conguaglio, alle sole imprese i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2021 , elencate QUI – Allegato n. 1 CIRC.55-2022)
AGGIORNAMENTO 17 11 2022
Con il nuovo messaggio 4135 del 16 novembre 2022 INPS fornisce l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive (All.1 ), i cui periodi di CIGS per solidarietà si siano conclusi entro il 31 marzo 2022.
Vengono specificate quindi le istruzioni per il conguaglio (v. paragrafo successivo) sul quale INPS specifica che ,fermo il limite massimo, potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle indicazioni fornite ai paragrafi 3 e 4 della circolare n. 55/2022.
I datori di lavoro devono fare richiesta alla struttura territoriale competente, allegando copia del decreto ministeriale di autorizzazione e dopo la verifica ricevono il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege n. 608/1996".
Calcolo, condizioni e cumulabilità
Come detto per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:
• il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 1° giugno 1991, n. 166;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
E' prevista la cumulabilità con l'agevolazione Legge 13 ottobre 2020, n. 126, "Decontribuzione SUD" per i datori di lavoro privati, la cui sede di lavoro sia situata in regioni c.d. svantaggiate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)
Si ricorda che l’applicazione del beneficio è subordinata alla normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
Sgravio contratti solidarietà e compilazione del flusso Uniemens
Le imprese interessate per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CausaleACredito> inseriranno il codice causale già in uso “L983”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2020”;
• nell’elemento <SommaACredito> indicheranno il relativo importo.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2023
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INPGI-INPS il codice causale versamenti per cariche elettive
Dal luglio 2022 come previsto dalla legge di bilancio n. 234 2021, la gestione lavoratori dipendenti dell'INPGI, istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti Italiani , è transitata al Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, con il conseguente trasferimento di tutti gli adempimenti contributivi.
Ieri con la risoluzione 62 2022 l' Agenzia delle Entrate ha istituito il nuovo codice causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.
Il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), andra quindi effettuato utilizzando la seguente causale:
- “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.
La risoluzione specifica le istruzioni per la compilazione del modello “F24 ELIDE”, come segue
la causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
– nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece sono da indicare:
- – nel campo “tipo”, la lettera “I”;
- – nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui si riferisce il versamento;
- – nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
- – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nelformato “AAAA”;
- – nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.
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Gestione Separata INPGI aliquote e contributo maternità 2022
E' stata comunicata nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2022, l'approvazione della delibera n. 3 adottata dal comitato amministratore della gestione separata dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, in data 1° febbraio 2022. da parte del Ministero del Lavoro, con nota n. 36/0007444/PG-L-132 del 2 agosto 2022 di concerto con il MEF, che ha fissato il contributo di maternità per l'anno 2022, pari ad euro 40,39 pro-capite.
Contributi minimi INPGI: novità 2022
L'INPGI, con la Circolare n. 7 del 1° luglio 2022,ha fornito le istruzioni per il versamento dei contributi minimi annuali per l'anno 2022, a carico dei giornalisti iscritti alla Gestione separata che abbiano svolto attività giornalistica autonoma.
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni per il calcolo e il versamento fornite dalla circolare .
- Dato che per i giornalisti con un’anzianità di iscrizione all’Ordine professionale fino a cinque anni, il contributo minimo è ridotto al 50%. per l'anno 2022 potranno versare il contributo minimo in misura ridotta gli assicurati che risultino iscritti all'Ordine dei giornalisti con decorrenza successiva al 31 luglio 2017; Si precisa che l'anzianità deve essere valutata alla data del 31 luglio 2022, prendendo a riferimento la data di iscrizione all’Albo professionale
- per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2022 risultino già pensionati il contributo soggettivo minimo dovuto sarà pari al 50% di quello ordinario ( non pensioni indirette di reversibilità o invalidità);
- non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2022 svolgono l’attività esclusivamente nell’ambito di un rapporto di collaborazione.
Importi gestione separata INPGI 2022
TIPO CONTRIBUTO
Contributo minimo ordinario
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale)
Contributo minimo ridotto
(per i giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
Reddito minimo di riferimento
2.184,39
1.092,20
2.184,39
Contributo Soggettivo (12%)
262,13
131,06
131,06
Contributo Integrativo (4%)
87,38
43,69
87,38
Contributo di maternità (*)
40,39
40,39
40,39
Totale contributo minimo 2022
389,90
215,14
258,83
Scadenze e modalità di versamento
I versamenti vanno effettuati i contributi dovuti possono essere versati in unica soluzione oppure in tre rate consecutive (maggiorate di un interesse di rateazione del 4,5%)
Scadenze VERSAMENTI:
Entro il 31 luglio: pagamento dei contributi minimi a titolo di acconto, relativi ai redditi dell'anno in corso
Entro il 31 ottobre: pagamento, in unica soluzione, dei contributi dovuti relativi ai redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente.
ATTENZIONE Nel caso in cui si sia scelto di eseguire il pagamento in modalità rateale, le scadenze dei pagamenti sono le seguenti
Prima rata: entro il 31 ottobre
Seconda rata: entro il 30 novembre
Terza rata: entro il 30 dicembre
Il pagamento va effettuato con il Modello F24/Accise, che dovrà essere compilato indicando, i dati anagrafici ed il codice fiscale del giornalista interessato, e utilizzando i seguenti codici:
- Ente = P
- Provincia = (lasciare vuoto)
- Codice tributo = G001
- Codice identificativo = 22222
- Mese = 01
- Anno di riferimento = 2022.
Qualora il giornalista non potesse utilizzare la predetta forma di pagamento potrà effettuare il versamento mediate bonifico bancario, sul conto intestato all’INPGI, presso il Banco BPM, IBAN: IT 60 D 05034 11701 000000002907indicando come causale :
“AC 2022 seguito dal numero di posizione INPGI A-NNNNN (lettera A seguita da 5 cifre) o dal proprio codice fiscale”.
Scadenza DICHIARAZIONE REDDITUALE
Entro il 30 settembre va inviata la comunicazione dei redditi professionali percepiti nel corso dell'anno precedente, da effettuare in modalità telematica.
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CCNL colf e badanti 2020: ecco il testo in pdf
Il giorno 8 settembre 2020 è stato siglato il rinnovo del CCNL del lavoro domestico (scaduto nel 2016), che si applicherà a circa 860.000 lavoratori regolari del settore mentre sono in corso di regolarizzazione altri 175mila lavoratori con la sanatoria prevista per il lavoro agricolo e domestico dal Decreto Rilancio.ll contratto si applica agli assistenti familiari (colf, badanti, babysitter ed altri profili professionali di cui al presente CCNL), anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
Di seguito l'indice dei contenuti
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO.
Decorrenza 1° Ottobre 2020 – Scadenza 31 dicembre 2022.Art. 1 Sfera di applicazioneArt. 2 Inscindibilità della presente regolamentazioneArt. 3 Condizioni di miglior favoreArt. 4 Documenti di lavoroArt. 5 AssunzioneArt. 6 Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)Art. 7 Assunzione a tempo determinatoArt. 8 Lavoro ripartitoArt. 9 Inquadramento dei lavoratoriArt. 10 Discontinue prestazioni notturne di cura alla personaArt. 11 Prestazioni esclusivamente di attesaArt. 12 Periodo di provaArt. 13 Riposo settimanaleArt. 14 Orario di lavoroArt. 15 Lavoro straordinarioArt. 16 Festività nazionali ed infrasettimanaliArt. 17 FerieArt. 18 Sospensioni di lavoro extraferialiArt. 19 PermessiArt. 20 Permessi per formazione professionaleArt. 21 Congedo per le donne vittime di violenza di genereArt. 22 AssenzeArt. 23 Diritto allo studioArt. 24 MatrimonioArt. 25 Tutela delle lavoratrici madriArt. 26 Tutela del lavoro minorileArt. 27 MalattiaArt. 28 Tutela delle condizioni di lavoroArt. 29 Infortunio sul lavoro e malattia professionaleArt. 30 Tutele previdenzialiArt. 31 Servizio militare e richiamo alle armiArt. 32 TrasferimentiArt. 33 TrasferteArt. 34 Retribuzione e prospetto pagaArt. 35 Minimi retributiviArt. 36 Vitto e alloggioArt. 37 Scatti di anzianitàArt. 38 Variazione periodica dei minimi contributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggioArt. 39 Tredicesima mensilitàArt. 40 Risoluzione del rapporto di lavoro e preavvisoArt. 41 Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)Art. 42 Indennità in caso di morteArt. 43 Permessi sindacaliArt. 44 Interpretazione del ContrattoArt. 45 Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivoArt. 46 Commissione paritetica nazionaleArt. 47 Commissioni territoriali di conciliazioneArt. 48 Ente bilaterale EbincolfArt. 49 Contrattazione di secondo livelloArt. 50 Cas.Sa.ColfArt. 51 Fondo ColfArt. 52 Previdenza complementareArt. 53 Contributi di assistenza contrattualeArt. 54 Decorrenza e durataChiarimenti a verbaleAllegati: