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Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65 in arrivo
Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio pubblica un commento alle novità in arrivo sulla formazione profesisonale dei Commercialisti, evidenzianto una tra le principali novità, l'esonero per i professionisti over 65.
Regolamento formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65
Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”.
Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.
Come evidenzia il comunicato del CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.
Il testo sarà trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante e, se approvato, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026.
Di rilievo anche la novità per i genitori di bambini tra uno e sei anni che potranno beneficiare di una riduzione di 45 crediti formativi nel triennio, da fruire a scelta tra madre e padre.
Secondo De Nuccio si tratta di: “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.
Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.
Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.
Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.
Si attende il nuovo testo di regolamento con ulteriori dettagli.
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Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, TAR, con la Sentenza n 13710 dell'11 luglio boccia il ricorso presentato dall’Anc, contro la delibera che ha approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.
Ricordiamo che il codice deontologico è in vigore dal 1°aprile 2024.
I Commercialisti hanno commentato con soddisfazione la pronuncia che, tra l'altro, evidenzia che è legittimo il diviero di menzionare i clienti nelle mail pubblicitarie.
Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo della storia che nasce il 21 marzo 2024.
Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti
Il CNDCEC ha pubblicato un commento alla sentenza del Tar specificando che il Nuovo Codice Deontologico approvato in marzo 2024 è legittimo.
La Sentenza n. 13710/2025 pubblicata l'11 luglio, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale commercialisti.
Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.
Nel dettaglio viene confermata:
- la legittimità del processo preliminare di consultazione e formazione del testo, che ha previsto l’ampia partecipazione degli Ordini territoriali e dei singoli iscritti;
- la correttezza delle disposizioni sui limiti alla pubblicità informativa, in particolare il divieto (relativo) di invio di comunicazioni telematiche non richieste, giustificato da motivi di interesse generale quali la tutela della dignità e del decoro professionale;
- la compatibilità con i principi di concorrenza e con la direttiva Bolkestein dei divieti relativi all’uso di espressioni denigratorie, all’enfasi pubblicitaria e alla menzione dei nominativi dei clienti;
- la legittimità delle previsioni in tema di diritto di critica e delle relative sanzioni disciplinari, considerate coerenti con la tutela dell’onorabilità della professione.
Si evidenzia che tra le contestazioni vi erano i limiti alla pubblicità, al diritto di critica e la trasparenza nella stesura del testo.
Secondo i Giudici i limiti posti all’invio di comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, per offrire le proprie prestazioni professionali, rafforza i principi generali di dignità, probità e decoro del commercialista, e rientra tra i poteri del Consiglio nazionale.
E' legittimo anche il divieto di menzionare nelle informazioni pubblicitarie i “nominativi dei clienti ” nel codice deontologico il CNDCEC evidenziava “il decoro e la dignità della professione da un lato e, dall’altro, la protezione dei terzi e del loro diritto a non essere disturbati da messaggi telematici non richiesti, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano, in modo proporzionato, la limitazione prevista dalla norma deontologica”
Risulta infondata l’accusa di poca trasparenza nella modifica del Codice dato che il testo è stato inviato agli Ordini territoriali e ai singoli iscritti per raccogliere pareri e suggerimenti prima della sua approvazione.
Leggi qui per i riepilogo delle novità del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti attualmente in vigore.
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Iscrizione elenco esperti composizione negoziata: entro il 15 luglio
Il CNDCEC ricorda i termini di iscrizione all'elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata (Con l'Informativa n 84 del 29 maggio)
In particolare, il Consiglio Nazionale ha pubblicato un avviso per la validazione delle domande presentate dai professionisti iscritti all’Albo per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. 12
gennaio 2019, n. 14.Si ricorda che, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2025.
Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato.
Possibile scaricare insieme alla informativa anche il fac-simile per l'iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata da allegare al modello di domanda, che ciascun Ordine potrà utilizzare previa compilazione e personalizzazione da operarsi sulla base dell’organizzazione adottata per la gestione del sistema di protezione dei dati.Accedi qui al sito del CNDCEC per scaricare i documenti
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Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio
Con il Provvedimento n 225451 del 20 maggio, le Entrate dispongono che, data l’impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, si applica l’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
Ricordiamo che a causa del blocco il Commercialisti avevano inviato una richiesta urgenti di proroga degli adempimenti in scadenza il 16 maggio con appunto applicazione del suddetto articolo.
Ricordiamo che il blocco ha riguardato anche la Dichiarazioni Precompilate, in proposito leggi: 730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio.
Successivamente, SOGEI con comunicato stampa confermava l'accaduto.
Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio
Le Entrate nel provvedimento non hanno indicato esplicitamente la data entro cui dovranno effettuarsi i pagamenti scaduti ma evidenziano che la pubblicazione del provvedimento sul sito ADE sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale e pertanto il termine entro cui pagare decorre dal giorno 20 maggio.
Applicandosi l'art 1 del DL n 498/1961 che recita “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3” i pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 30 maggio prossimo.
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Commercialisti: cause di incompatibilità con impiego pubblico
Con un Pronto Ordini del 16 maggio il CNDCEC replica al seguente quesito: si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall’art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l’incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.
Istruttore direttivo contabile è incompatibile con la professione di Commercialista?
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata ricorda che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
Si evidenzia che:- ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente;
- tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. V, 09.09.2024, n. 7497; Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 12837);
- ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego;
- l’art. 1, co. 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell’attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;
Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time ≤50%, l’esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
L’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, assume quindi natura di pubblico impiego.
In via generale, tale incarico risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente.
Viena anche precisato che resta fermo l’obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Pertanto, l’incarico di cui trattasi è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi
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Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative
Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.
In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative.
Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.
Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024
Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.
Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.
Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale.
Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.
L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.
Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:
- sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c.
- che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.
Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.
L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi.
La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio.
Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia.
Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci.
Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali.
Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale.
È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile.
Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.
Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti – La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.
Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.
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Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe
Il CNDCEC ha presentato un documento di 40 pagine intitolato Proposte di disposizioni correttive e integrative, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, dei decreti legislativi di attuazione della riforma tributaria con una richiesta al Vice Ministro Leo di diverse modifiche del Calendario fiscale 2025.
Per quanto affermato dal Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio: “Dopo la prima fase di attuazione della riforma che ha già visto l’emanazione di ben 14 decreti attuativi riteniamo importante che si proceda con un’attività di perfezionamento delle norme. In questo contesto, con il consueto spirito propositivo, abbiamo elaborato proposte mirate, tra l’altro, ad un’ulteriore razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e del calendario fiscale. In ambito IVA e di composizione negoziata della crisi di impresa, abbiamo elaborato una proposta che, conciliando l’obiettivo del risanamento dell’impresa con la necessità di evitare abusi, consenta all’imprenditore di essere esentato dall’annotazione delle note di variazione IVA ricevute dai creditori e al versamento della connessa imposta”.
Calendario fiscale 2025: il documento dei Commercialisti con richiesta di proroghe
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti presenta con lauto anticipo, rispetto alle scadenze, un programma di modifica del del calendario fiscale 2025.
Il 4 febbario i Commercialisti hanno infatti presentato al Viceministro all’Economia, Maurizio Leo, un documento contenente una serie di proposte che mirano al “perfezionamento” delle norme contenute nei 14 decreti attuativi della riforma fiscale fino ad ora emanati.
Il Tesoriere del CNCDCE ha affiancato De Nuccio commentando che: “Le proposte hanno lo scopo di superare alcune criticità che sono già emerse e, al contempo, di migliorare la portata delle norme. Di rilievo è anche la proposta che mira ad escludere i curatori delle eredità giacenti dai soggetti tenuti al pagamento delle imposte nelle more dell’accettazione dell’eredità”.
Tra le principali richieste vi sono:
- riallineare, come avvenuto nel 202, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale a quello per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. La scadenza anticipata al 31 luglio, “rischia di congestionare l’attività degli studi professionali nel periodo di più intenso lavoro a discapito degli obiettivi che si pone l’istituto, proponendo l’allineamento della scadenza con quella per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.
- posticipare dal 31 marzo al 30 aprile la scadenza per la presentazione del Certificazioni Uniche dei professionisti
- considerare il mese di agosto per intero come periodo per il quale è previsto il differimento dei termini di adempimenti fiscali e versamenti con adempimento entro il 16 settembre,
- annualizzazione dei termini di invio al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie che oggi è semestrale.
Si rimanda al sito del CNDCEC dovè è possibile consultare la proposta completa di modifica del calendario fiscale 2025 presentata dai Commercialisti