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    Elezioni Commercialisti 2026: pronte le regole

    Come anticipato da IlSole24ore del 22 maggio, a "voce" di Federica Micardi, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha approvato il regolamento per le prossime elezioni del 2026.

    Il testo è ora al vaglio del Ministero della Giustizia ed appena disponbile verrà diffuso, probabilmente sul sito del CNDCEC.

    Vediamo alcune anticipazioni.

    Elezioni Commercialisti 2026: pronte le regole

    La principale novità del regolamento appena approvato riguarda il meccanismo di voto.

    Esso si espleterà online in un’unica giornata attraverso una piattaforma messa a disposizione dal Consiglio nazionale. 

    Come avidenziato dallo stesso De Nuccio, Presidente dei Commercialisti: "l’approvazione del regolamento rispetta i tempi tecnici necessari agli Ordini per organizzare la raccolta di firme e la presentazione delle liste".

    Non ci sono cambiamenti di rilievo da segnalare rispetto al regolamento precedente tranne appunto il meccanismo di voto su indicato.

    Il Regolamento elettorale è stato elaborato secondo l’ordinamento vigente ossia il Dlgs n 139/2005.

    Si segnala che contestualmente sono stati avviati i lavori legislative di modifica dello stesso.

    La riforma dell’Ordinamento arriverà in Consiglio dei ministri con un Disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia.

    In proposito il presidente Elbano de Nuccio, come evidenziato da una notizia pubblicata sul sito istituzionale del CNDCEC, ha scritto al Presidente Meloni, inoltrando le mail di sostegno inviate al Presidente in carica, da 82 Ordini territoriali (su un totale di 132).

    De Nuccio ha sottolienato che esse rappresentano la maggioranza assoluta dell’elettorato attivo e che sostengono il processo riformatore promosso dal Consiglio nazionale a testimonianza di un chiaro consenso politico attorno al progetto di riforma.

    Si tratta di una base di partenza, emendabile e migliorabile, ha specificato De Nuccio.

    Relativamente al caldario di voto, si evidenzia che:

    • il voto dei rappresentanti territoriali dovrebbe avvenire in gennaio,
    • il voto del Consiglio nazionale verrà stabilita dal Ministero e parrebbe essere il mese di aprile.

    Si attende il testo del nuovo regolamento.

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    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Con il Provvedimento n 225451 del 20 maggio, le Entrate dispongono che, data l’impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, si applica l’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. 

    Ricordiamo che a causa del blocco il Commercialisti avevano inviato una richiesta urgenti di proroga degli adempimenti in scadenza il 16 maggio con appunto applicazione del suddetto articolo.

    Ricordiamo che il blocco ha riguardato anche la Dichiarazioni Precompilate, in proposito leggi:  730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio.

    Successivamente, SOGEI con comunicato stampa confermava l'accaduto.

    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Le Entrate nel provvedimento non hanno indicato esplicitamente la data entro cui dovranno effettuarsi i pagamenti scaduti ma evidenziano che la pubblicazione del provvedimento sul sito ADE sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale e pertanto il termine entro cui pagare decorre dal giorno 20 maggio.

    Applicandosi l'art 1 del DL n 498/1961 che recita “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3” i pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 30 maggio prossimo.

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    Commercialisti: cause di incompatibilità con impiego pubblico

    Con un Pronto Ordini del 16 maggio il CNDCEC replica al seguente quesito: si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall’art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l’incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.

    Istruttore direttivo contabile è incompatibile con la professione di Commercialista?

    Il CNDCEC  in riferimento alla fattispecie evidenziata ricorda che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Si evidenzia che: 

    1. ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente;
    2. tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. V, 09.09.2024, n. 7497; Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 12837);
    3. ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego;
    4. l’art. 1, co. 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell’attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;

    Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time ≤50%, l’esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

    L’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, assume quindi natura di pubblico impiego.

    In via generale, tale incarico risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. 

    Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente.

    Viena anche precisato che resta fermo l’obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Pertanto, l’incarico di cui trattasi è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi

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    Contributi Dottori Commercialisti 2025: prima o unica rata minimi entro il 3 giugno

    Si avvicina  per i dottori commercialisti il termine di versamento  della prima o unica rata  dei contributi minimi relativi al reddito 2024.

    Ricordiamo che i contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:

    • preiscrizione
    • soggettivo (v. tabella sotto)
    • integrativo (a carico della clientela) del 4%
    • contributo di maternità.

    Il contributo  per la preiscrizione invece  può essere scelto tra  3 importi, annualmente rivalutati, che per il 2025 sono i seguenti, 

    •  € 693,00
    •  € 1.389,00
    •  € 2.777,00

    ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.

    A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA  2025.

    Si segnala  anche che fino al 1° maggio 2025 è possibile usufruire del Servizio Online PCM per scegliere il pagamento mediante addebito diretto in conto SDD, o per variare le coordinate bancarie fornite precedentemente.

    Coloro che non hanno optato per l'addebito diretto in conto entro il 1° maggio 2025,  possono generare tramite il Servizio Online PPC il documento di pagamento PagoPa oppure MAV.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.

    Contributi soggettivi dottori commercialisti 2025

    I contributi soggettivi  dal 2017 al 2025  per i dottori commercialisti iscritti   sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):

    Anni

    Aliquota contributo soggettivo

    Limite reddituale

    Contributo minimo soggettivo

    Aliquota Contributo integrativo

    Contributo minimo integrativo

    Contributo di maternità

    2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 non determinato
    2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09
    2023 Dal 12% al 100%  186.300    2.825     4% € 848  € 74,70

    2022

    Dal 12% al 100%

    € 178.250

    € 2.700

    4%

    € 810

    € 77,33

    2021

    Dal 12% al 100%

    € 177.850

    € 2.690

    4%

    € 807

    € 74,56

    2020

    Dal 12% al 100%

    € 177.650

    € 2.685

    4%

    € 806

    € 73,40

    2019

    Dal 12% al 100%

    € 175.700

    € 2.655

    4%

    € 797

    € 75

    2018

    Dal 12% al 100%

    € 174.100

    € 2.630

    4%

    € 789

    € 79

    2017

    Dal 12% al 100%

    € 173.050

    € 2.610

    4%

    € 783

    € 95

    Scadenze e modalità di versamento


    Le scadenze prevedono che 

    1. entro il 31 maggio  (che slitta quest'anno al 3 giugno)  va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
    2. entro il 31 ottobre va versata la seconda rata  e il contributo di maternità.

     Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono  utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.

    Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:

    • il servizio PCM;
      L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. 
    • i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
      I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).

    Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti  anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali: 

    anno

    Termini pagamento contributi minimi

    Termine comunicazione dati reddituali

    Termine pagamento eccedenze contributive

    2024

     31/05/2025
    (rata unica/1° rata minimi)

    31/10/2025
    (2° rata minimi)

    01/12/2025
    I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)

    le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:

    • in rata unica o prima rata entro il 20/12/2025
    • oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
      • 20 dicembre – rata unica/prima rata;
      • 31 marzo – seconda rata 
      • 30 giugno – terza rata;
      • 30 settembre – quarta rata 

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    Concessioni balneari: a che punto siamo con il Decreto indenizzi

    ll decreto sugli indennizzi presentato, in estremis nella tarda serata del 31 marzo scorso, giorno di scadenza per la sua presentazione prevista dalla legge Salva-infrazioni, non è stato diffuso, pertanto resta un mistero il progresso della trattativa tra il MIT e l'UE. Il decreto infatti dovrebbe contenere i contenuti dopo la trattativa con l'Europa.

    Il 31 marzo una nota MIT specificava solamente "Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla presidenza del consiglio e al ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi relativi alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni, nel rispetto dei tempi promessi dal ministro Matteo Salvini"

    Ricordiamo che una nota precedente datata 11 marzo evidenziava che il diritto a un indennizzo è tra le novità più rilevanti del decreto legge salva-infrazioni: 'L’indennizzo dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione a cui va aggiunta l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni"

    Occorre evidenziare che l'Europa ritiene che indennizzi troppo alti a carico dei subentranti possano di fatto disincentivare il passaggio delle concessioni balneari.

    I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento, spese relative a marchi e brevetti. 

    Per l'UE vanno esclusi beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario. 

    Inoltre, sono esclusi dal calcolo non solo le strutture abusive ma anche tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara. 

    In attesa di leggere il testo del Decreto Interministeriale presentato, riepiloghiamo i contenuti della norma sugli indennizzi evidenziando che l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante, riconosce un ruolo centrale per i Commercialisti accolto con favore dal CNDCEC. Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni

    Concessioni balneari: la perizia per l’indennizzo al concessionario uscente

    Il Presidente Elbano de Nuccio sulla norma sugli indennizzi commentava che: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.

    La norma recita esattamente quanto segue: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025. 

    Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.

    Entro il 31 marzo dovrà quindi arrivare il decreto, attualmente in bozza, ma che già fa discutere.

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    Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esercita

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili con il Pronto Ordini n 35/3025 replica a dubbi sulla iscrizione nell'elenco esperti indipendenti della composizione negoziata. Il caso specifico riguarda un soggetto che non esercita la professione.

    Viene chiarito che, pur essendo prevista la possibilità di iscriversi in un elenco speciale per coloro che non possono esercitare la professione, considerato che l’iscrizione all’elenco degli esperti di cui si tratta è finalizzato alla nomina di un professionista indipendente che la eserciti, ne connsegue che deve escludersi la possibilità di accogliere la richiesta di iscrizione di un professionista inserito tra i non esercenti. 

    Vediamo maggiori dettagli dei quesiti e della replica del CNDCEC.

    Elenco esperti composizione negoziata: escluso chi non esecita

    La procedura di iscrizione nell'elenco di cui al DL n 118 del 24.08.2021, convertito con modificazion prevede che hanno diritto ad essere iscritti all'elenco regionale degli esperti indipendenti i soggetti che:

    •  "a) iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d' impresa".

    A tale proposito veniva domandato se:

    •  "un soggetto iscritto all'albo, ma "non esercente", deve inviare la richiesta di iscrizione nell'elenco regionale degli esperti indipendenti all'Ordine competente per territorio o alla CCIAA competente per territorio,
    • le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa devono essere concluse o possono essere valutate anche quelle in itinere".

    Premettendo che l'iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata è disciplinata dall'art 13 comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con riguardo ai requisiti di cui devono essere in possesso i professionisti ordinistici viene precisato che:

    • in base alle disposizioni di cui all'art 34 comma 8, del d.lgs. n. 139/2005, recante l'Ordinamento della professione di Dottore commercialista ed Esperto contabile, l'iscrizione nell'elenco speciale è riservato a coloro che non possono esercitare la professione. Per costante orientamento del Consiglio Nazionale si ritiene che l'iscrizione nell'elenco speciale debba essere consentita a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dall'art 36 dell'Ordinamento professionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo, versino in una delle situazioni di incompatibilità elencate nell'art 4 dello stesso Ordinamento professionale. Ciò posto, considerato che l'iscrizione nell'elenco degli esperti indipendenti della composizione negoziata appare finalizzata a consentire la nomina di un esperto indipendente tra professionisti che esercitano la professione nel momento in cui verranno nominati, al primo quesito si replica negativamente,
    • le Linee di indirizzo del Ministero della giustizia, diffuse con la circolare del 29 dicembre 2021 prevedono espressamente che il professionista possieda le conoscenze e la preparazione necessaria per garantire che le trattative, una volta avviate, siano finalizzate alla soluzione della crisi di impresa. Da tale assunto il Ministero fa discendere la prescrizione in base alla quale, nel valutare la domanda presentata dall'iscritto l'Ordine sia tenuto a verificare l'effettivo possesso delle precedenti esperienze e il deposito della documentazione comprovante gli incarichi o i mandati professionali ricevuti. In conclusione, visto quanto previsto dall'art 13 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ossia che l'iscritto documenti di aver maturato le esperienze precedentemente alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco, si reputa che si debba trattare di incarichi conclusi al momento della presentazione della domanda. 

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    Relazione Collegio Sindacale: on line i nuovi modelli anche per cooperative

    Il 2 aprile il CNDCEC ha pubblicato un altro documento utile per il bilancio di esercio.

    In vista dell'apertura ufficiale della campagna bilanci 2025, viene reso disponibile anche il documento “La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.

    Obiettivo è quello di fornire una tipizzazione dei contenuti obbligatori e consigliati, della relazione del collegio sindacale all’assemblea dei soci di cooperative. 

    Dopo un quadro normativo per gli obblighi dei componenti del collegio sindacale di società cooperative si integrano i contenuti specifici dei modelli di relazione pubblicati il giorno 11 marzo sempre dal CNDCEC per adeguarli alle cooperative.

    Relazione Collegio sindacale: on line i modelli per il bilancio 2024

    Sta per partire ufficialmente la campagna bilanci 2025 con i bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024.

    Il CNDCEC ha pubblicato i modelli della relazione sindacale.

    Viene precisato che i nuovi modelli di relazione aggiornati rappresentano un supporto di sintesi dell’attività svolta dal collegio sindacale, sia esso incaricato o meno della revisione legale. 

    Inoltre, trovano applicazione sia da parte dell’organo di controllo nella sua composizione collegiale, sia dall’organo monocratico – il cosiddetto sindaco unico – quando nominato nelle s.r.l.

    L’aggiornamento dei modelli di relazione tiene conto delle principali novità normative e contabili che caratterizzano il bilancio d’esercizio 2024 e le relative implicazioni sulla reportistica degli organi di controllo.

    Il documento sulla relazione unitaria di controllo fornisce una tipizzazione, ormai consolidata della struttura, della forma e del contenuto della relazione unitaria di controllo Societario del Collegio sindacale che svolge:

    • sia la vigilanza ai sensi dell’art. 2429 del c.c. 
    • che la revisione legale ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

    Lo strumento fornito dal CNDCEC e il set documentale che lo accompagna, rappresenta un utile e ormai apprezzato supporto di riferimento per una platea di professionisti italiani.

    L’intento è quello di fornire un riferimento tecnico-operativo per l’elaborazione della relazione unitaria, seppur non esaustiva delle realtà esistenti, considerata la complessità e la variabilità delle casistiche nella prassi. 

    La relazione unitaria dei sindaci-revisori rappresenta la sintesi conclusiva dell’attività di vigilanza svolta nel corso dell’esercizio e delle procedure di revisione contabile condotte al fine di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati a supporto del giudizio sul bilancio. 

    Sebbene le attività dell’organo di controllo e quelle di revisione contabile siano caratterizzate da finalità e metodologie differenti, esse presentano significativi elementi di sinergia. 

    Pertanto la redazione di una relazione unitaria consente una rappresentazione coordinata e sistematica delle risultanze delle attività di vigilanza e revisione, garantendo un’informativa più strutturata ed efficace per i Soci. 

    Il documento analizza le diverse modalità di integrazione tra le osservazioni e le proposte formulate dall’organo di controllo, ai sensi dell’art. 2429 c.c., con le tipologie di giudizio di revisione con modifica, in conformità ai principi di revisione nazionali e internazionali. 

    Nella sezione “Allegati”, vengono presentati due modelli di relazione unitaria, rispettivamente, in assenza di deroghe contabili e in presenza di deroghe contabili, con specifico riferimento alla possibilità di non svalutare i titoli di debito e partecipativi, quotati e no, iscritti nell’attivo circolante dello stato patrimoniale. 

    È inoltre incluso un modello di relazione unitaria da utilizzare per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in conformità all’art. 2435-bis del Codice Civile. 

    Completa il set documentale un modello di rinuncia ai termini previsti per la consultazione della documentazione di bilancio da parte dei Soci, ai sensi dell’art. 2429, comma 3, c.c.

    Il 2 aprile i modelli sono integrati con anche il nuovo documento intitolato"La relazione unitaria del collegio sindacale ai soci delle società cooperative incaricato della revisione legale dei conti La relazione del collegio sindacale ai soci delle società cooperative di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 redatta ai sensi dell’art. 2429 comma 2 c.c.”.

    Per tutti i dettagli si rimanda ai documento sul sito del CNDCEC.