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    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    Con la Ordinanza n 22742/2025 la Cassazione ha statuito che è compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale. 

    Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22742/2025, è tornata a chiarire un principio fondamentale:

    • il contribuente non è automaticamente sollevato dalle sanzioni tributarie se non dimostra di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato.

    Il ricorso prende le mosse da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a seguito di un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale.

    Quest’ultima sarebbe stata eseguita non direttamente dal contribuente, ma da un soggetto incaricato esclusivamente per l’impugnazione di una cartella esattoriale.

    Il nodo da sciogliere è se può il contribuente essere sanzionato per un comportamento scorretto commesso da un professionista, se lui stesso non ha materialmente partecipato all’illecito.

    In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.

    Anche in appello, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che il contribuente fosse estraneo all’operazione contestata e che la responsabilità sanzionatoria non potesse essergli imputata.

    L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando una questione giuridica centrale: a chi spetta l’onere della prova dell’assenza di colpa, quando un adempimento fiscale viene demandato a un consulente esterno?

    Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe mal interpretato l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., che regola appunto l’onere della prova.

    La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.

    La Cassazione afferma che il contribuente non può limitarsi a dichiararsi estraneo ai fatti, deve dimostrare di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista, anche se la condotta di quest’ultimo non è penalmente rilevante.

    La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:

    • la responsabilità per le violazioni tributarie presuppone colpevolezza, anche sotto forma di negligenza,
    • la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.

    La sola denuncia del professionista non basta a escludere la colpa, se non è accompagnata da elementi che dimostrino di aver esercitato un controllo effettivo sull’operato del consulente.

    Questa ordinanza rafforza un principio essenziale: 

    • la delega a un professionista non esonera il delegante da responsabilità, salvo che venga provata l’assenza di colpa.

    Va però evidenziato che, benchè se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, si può invocare la responsabilità contrattuale.

    Il commercialista è comunque responsabile del suo operato, in base al generale principio della responsabilità contrattuale.

    Il contribuente costretto a pagare l'Erario potrà poi legittimamente rifarsi sul professionista davanti al Tribunale, chiedendo il rimborso del danno subito.

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    Azienda avviata e ceduta: c’è incompatibilità con la professione di Commercialista?

    Con il pronto ordini n 80 il CNDCEC si è espresso con un nuovo orientamento sulla incompatibilità per un Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta.
    Con il quesito pervenuto si chiede se l’avvio, da parte di un dottore commercialista, di un’attività commerciale in qualità di titolare diretto (ad esempio, un esercizio di vendita al dettaglio e/o un’attività di somministrazione di alimenti e bevande), successivamente concessa in affitto a terzi (unica azienda detenuta) a pochi giorni dall’avvio, possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, considerato che in tal modo verrebbe meno – di fatto – la qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale.

    Vediamo il commento del CNDCEC.

    Incompatibilità – Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta

    Viene premess che ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 139/2005, l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede che l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla  gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.
    La norma è chiaramente volta a preservare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità del professionista, evitando che l’esercizio di attività imprenditoriali – per loro natura soggette a logiche di profitto e concorrenza – possa compromettere l’obiettività nell’esercizio della funzione professionale.
    Nel caso di specie, si rileva come l’iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore  commerciale, abbia successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto  d’azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell’attività d’impresa. 

    L’affitto d’azienda, come noto, configura un contratto con effetti obbligatori e di natura continuativa, mediante il quale il locatore (in questo caso, il professionista) si spoglia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale in favore dell’affittuario, il quale assume in via esclusiva la conduzione dell’impresa.

    Dunque, in via di principio il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell’attività esercitata dall’affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell’esercizio effettivo dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c.

    La sola titolarità giuridica dell’azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità, qualora l’iscritto si astenga da qualsiasi attività gestionale o decisionale e mantenga un ruolo meramente passivo rispetto all’attività d’impresa.

    A favore di tale conclusione depongono le Note interpretative CNDCEC, che escludono l’incompatibilità qualora l’impresa sia diretta alla gestione

    patrimoniale immobiliare e mobiliare di mero godimento o conservativa.

    Ne deriva che, nel caso in esame, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità, a condizione che:

    • i) l’affitto d’azienda sia effettivo e non simulato;
    • ii) il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell’azienda affidata a terzi.

    Tale conclusione è coerente con l’interpretazione sistematica del disposto normativo e con le citate Note interpretative, che, pur ribadendo l’incompatibilità con l’attività di impresa commerciale, impongono di valutare la concreta sussistenza di un effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e non la mera titolarità formale dell’azienda

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    Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile

    Il CNDCEC con un pronto Ordini dell'8 agosto replicava a dubbi sulla compatibilità della professione di Commercialista con l'attività agricola.

    Il quesito era posto da un iscritto che, con la medesima partita iva utilizzata per l’attività professionale, consistente in alcune consulenze aziendali, gestisce un bene patrimoniale di famiglia come titolare di un’attività agricola sotto forma di ditta individuale regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con codice 01.26.00. 

    Attraverso lo svolgimento di tale attività, l’iscritto ha incrementato il proprio fatturato, dovendo negli anni acquisire qualifiche, certificati e autorizzazioni sanitarie necessarie e funzionali alla gestione della produzione e della relativa commercializzazione del prodotto finito. 

    Si chiede se l’iscritto rientri nella casistica di incompatibilità ex art. 4, del D.lgs. 139/2005 e, di conseguenza, se lo stesso debba richiedere il trasferimento dalla sezione A dell’albo all’elenco speciale per sopraggiunte cause di incompatibilità individuate nell'art. 4, co. 1, lett. c) del citato D.lgs. 139/2005.

    Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile

    Il CNDCEC, dopo aver premesso che con i pronto ordini esprime un semplice orientamento, evidenzia quanto segue.
    L’art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l’altro, con l’esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.
    Dalla descrizione della fattispecie risulta che il professionista, sotto la medesima partita IVA, gestisce un’attività agricola sotto forma di ditta individuale, regolarmente iscritta in CCIAA (codice ATECO 01.26.00) e che ha strutturato l’attività nel tempo, dotandosi di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, con un incremento significativo del volume d’affari.
    L’esercizio di impresa agricola, disciplinato dall’art. 2135 c.c., è oggetto di specifica attenzione nelle Note interpretative del CNDCEC, dove si evidenzia che l’art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, in possesso di conoscenze e
    competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole
    indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. L’esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo. 

    Vi è invece incompatibilità addove la vendita dei prodotti agricoli – per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione
    e conservazione del fondo, ma attività di impresa

    Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola
    esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, 
    mentre l’esercizio di attività d’impresa agricola è ritenuto incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
    Infine si ricorda che la qualifica di I.A.P. è attribuita formalmente dalle Regioni, attraverso i loro uffici competenti o enti delegati, come i Servizi Territoriali dell'Agricoltura o le Province, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (es. tempo dedicato all’attività agricola e percentuale di reddito derivante dalla stessa). 

    La sussistenza della qualifica di I.A.P., se certificata da tali enti, determina senza dubbio l’insorgere di una condizione di incompatibilità ai sensi
    dell’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. 139/2005.

    In tal caso, la richiesta di trasferimento dalla sezione A dell’Albo all’elenco speciale appare fondata e l’Ordine potrà procedere con la relativa istruttoria, previa
    presentazione da parte dell’iscritto della domanda e della documentazione eventualmente necessaria.

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    Contributi Dottori Commercialisti: quali importi per il 2025?

    contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:

    • preiscrizione
    • soggettivo (v. tabella sotto)
    • integrativo (a carico della clientela) del 4%
    • contributo di maternità.

    Il contributo  per la preiscrizione invece  può essere scelto tra  3 importi, annualmente rivalutati, che per il 2025 sono i seguenti, 

    •  € 693,00
    •  € 1.389,00
    •  € 2.777,00

    ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.

    A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA  2025.

    E' stato recentemente approvata dal Ministero  la delibera sul contributo di maternità dovuto dai commercialisti iscritti alla CNPADC , fissato per il 2025 a € 74,92.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.

    Contributi soggettivi dottori commercialisti 2025

    I contributi soggettivi  dal 2017 al 2025  per i dottori commercialisti iscritti   sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):

    Anni

    Aliquota contributo soggettivo

    Limite reddituale

    Contributo minimo soggettivo

    Aliquota Contributo integrativo

    Contributo minimo integrativo

    Contributo di maternità

    2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 € 74,92
    2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09
    2023 Dal 12% al 100%  186.300    2.825     4% € 848  € 74,70

    2022

    Dal 12% al 100%

    € 178.250

    € 2.700

    4%

    € 810

    € 77,33

    2021

    Dal 12% al 100%

    € 177.850

    € 2.690

    4%

    € 807

    € 74,56

    2020

    Dal 12% al 100%

    € 177.650

    € 2.685

    4%

    € 806

    € 73,40

    2019

    Dal 12% al 100%

    € 175.700

    € 2.655

    4%

    € 797

    € 75

    2018

    Dal 12% al 100%

    € 174.100

    € 2.630

    4%

    € 789

    € 79

    2017

    Dal 12% al 100%

    € 173.050

    € 2.610

    4%

    € 783

    € 95

    Scadenze e modalità di versamento


    Le scadenze prevedono che : 

    1. entro il 31 maggio  (quest'anno slittato al 3 giugno)  va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
    2. entro il 31 ottobre va versata la seconda rata  e il contributo di maternità.

     Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono  utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.

    Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:

    • il servizio PCM;
      L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. 
    • i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
      I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).

    Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti  anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali: 

    anno

    Termini pagamento contributi minimi

    Termine comunicazione dati reddituali

    Termine pagamento eccedenze contributive

    2024

     31/05/2025
    (rata unica/1° rata minimi)

    31/10/2025
    (2° rata minimi)

    01/12/2025
    I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)

    le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:

    • in rata unica o prima rata entro il 20/12/2025
    • oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
      • 20 dicembre – rata unica/prima rata;
      • 31 marzo – seconda rata 
      • 30 giugno – terza rata;
      • 30 settembre – quarta rata 

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    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il Tribunale Amministrativo del Lazio, TAR, con la Sentenza n 13710 dell'11 luglio boccia il ricorso presentato dall’Anc, contro la delibera che ha approvato il nuovo Codice deontologico dei commercialisti.

    Ricordiamo che il codice deontologico è in vigore dal 1°aprile 2024.

    I Commercialisti hanno commentato con soddisfazione la pronuncia che, tra l'altro, evidenzia che è legittimo il diviero di menzionare i clienti nelle mail pubblicitarie.

    Vediamo tutti i dettagli e il riepilogo della storia che nasce il 21 marzo 2024.

    Codice Commercialisti: TAR legittima il divieto di menzionare in pubblicità i clienti

    Il CNDCEC ha pubblicato un commento alla sentenza del Tar specificando che il Nuovo Codice Deontologico approvato in marzo 2024 è legittimo.

    La Sentenza n. 13710/2025 pubblicata l'11 luglio, ha rigettato integralmente il ricorso presentato dall’Associazione nazionale commercialisti.

    Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate.

    Nel dettaglio viene confermata:

    • la legittimità del processo preliminare di consultazione e formazione del testo, che ha previsto l’ampia partecipazione degli Ordini territoriali e dei singoli iscritti; 
    • la correttezza delle disposizioni sui limiti alla pubblicità informativa, in particolare il divieto (relativo) di invio di comunicazioni telematiche non richieste, giustificato da motivi di interesse generale quali la tutela della dignità e del decoro professionale; 
    • la compatibilità con i principi di concorrenza e con la direttiva Bolkestein dei divieti relativi all’uso di espressioni denigratorie, all’enfasi pubblicitaria e alla menzione dei nominativi dei clienti; 
    • la legittimità delle previsioni in tema di diritto di critica e delle relative sanzioni disciplinari, considerate coerenti con la tutela dell’onorabilità della professione.

    Si evidenzia che tra le contestazioni vi erano  i limiti alla pubblicità, al diritto di critica e la trasparenza nella stesura del testo. 

    Secondo i Giudici i limiti posti all’invio di comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, per offrire le proprie prestazioni professionali, rafforza i principi generali di dignità, probità e decoro del commercialista, e rientra tra i poteri del Consiglio nazionale.

    E' legittimo anche il divieto di menzionare nelle informazioni pubblicitarie i “nominativi dei clienti ” nel codice deontologico il CNDCEC evidenziava “il decoro e la dignità della professione da un lato e, dall’altro, la protezione dei terzi e del loro diritto a non essere disturbati da messaggi telematici non richiesti, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano, in modo proporzionato, la limitazione prevista dalla norma deontologica”

    Risulta infondata l’accusa di poca trasparenza nella modifica del Codice dato che il testo è stato inviato agli Ordini territoriali e ai singoli iscritti per raccogliere pareri e suggerimenti prima della sua approvazione.

    Leggi qui per i riepilogo delle novità del Nuovo Codice Deontologico dei Commercialisti attualmente in vigore.

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    Iscrizione elenco esperti composizione negoziata: entro il 15 luglio

    Il CNDCEC ricorda i termini di iscrizione all'elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata (Con l'Informativa n 84 del 29 maggio)

    In particolare, il Consiglio Nazionale ha pubblicato un avviso per la validazione delle domande presentate dai professionisti iscritti all’Albo per l’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata di cui all’art. 13, comma 3, d.lgs. 12
    gennaio 2019, n. 14.

    Si ricorda che, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2025.

    Le domande degli iscritti potranno essere formulate utilizzando il modello allegato.
    Possibile scaricare insieme alla informativa anche il fac-simile per l'iscrizione elenco esperti indipendenti per la composizione negoziata da allegare al modello di domanda, che ciascun Ordine potrà utilizzare previa compilazione e personalizzazione da operarsi sulla base dell’organizzazione adottata per la gestione del sistema di protezione dei dati.

    Accedi qui al sito del CNDCEC per scaricare i documenti

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande

    È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF

    L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.

    La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.

    Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi

    Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale. 

    Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

    Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:

    1. l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    2. l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
    3. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
    4. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
    5. le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
    6. la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
    7. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.

    Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.

    La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     Le verifiche  sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.

    Elenco Certificatori TFC: come fare domanda

    Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.

    Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa. 

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

    La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.

    Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:

    1. il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale 
    2. l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
    3. la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.