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Elezioni Nazionali Commercialisti: si vota il 15 aprile
Il CNDCEC con l'informativa n 19/2026 comuncava che le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti si terranno il prossimo 15 aprile.
A tal proposito il Presidente Elbano de Nuccio ha depositato presso il Ministero della Giustizia la lista con cui si presenterà alle elezioni.
Per quanto evidenziato nella relativa nota informativa, la lista è contraddistinta dallo slogan “Direzione chiara. Risultati, competenza e visione”,
De Nuccio ha altresì dichiarato che: "La nostra è una squadra costruita passo dopo passo, con il contributo delle realtà locali e il coinvolgimento diretto dei consigli degli Ordini territoriali. Colleghe e colleghi che provengono dai territori, che li conoscono, li rappresentano e li vivono ogni giorno nella professione. Una comunità che nasce per convinzione. Abbiamo una direzione chiara, un percorso coerente e un lavoro concreto alle spalle. Rivendichiamo con forza i risultati ottenuti negli ultimi quattro anni della consiliatura che volge al termine, frutto di competenza, ascolto e responsabilità istituzionale”.
Il diretto competitor DEll'attuale presidente del CNDCEC è Claudio Siciliotti, che ha annunciato la sua scesa in campo per le nuove elezioni, alla guida del progetto “Unione dei Territori”.
Vediamo per cosa si vota in dettaglio.
Elezioni Nazionali Commercialisti: si vota il 15 aprile
“Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è l'organismo di rappresentanza istituzionale della categoria professionale dei commercialisti ed è costituito da 21 consiglieri eletti tra gli iscritti all'Albo.
Istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005, il CNDCEC è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:- promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
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L’Ade annuncia novità per i professionisti
Durante il 9° Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili organizzato da Italia Oggi il Direttore delle Entrate Carbone ha svelato i nuovi servizi che nel corso del 2026 saranno resi disponibili per i professionisti.
Vediamo alcune delle sue anticipazioni.
L’Ade annuncia novità per i professionisti
Sono diverse le novità che le Entrate metteranno a disposizione di contribuenti e professionisti nel corso del 2026.
Il Direttore Ade Carbone, durante il Forum di italia Oggi ha annunciato alcune novità che vanno dal cassetto fiscale agli appuntamenti pomeridiani riservati ai professionisti.
Relativamente al Cassetto Fiscale, il Direttore Carbone ha spieganto che “…entrerà in vigore il civis seconda istanza, cioè la possibilità di richiedere il riesame, da parte del contribuente o del suo professionista, laddove la prima istanza civis non abbia avuto l’esito sperato.”
Ad oggi il serivzio ricordiamolo prevede la possibilità compilando un form disponibile nel cassetto fiscale di replicare a:

Inoltre, in via sperimentale, dovrebbe partire un servizio rivolto ai professionisti che prevede l’apertura pomeridiana degli uffici AdE riservata agli appuntamenti con i professionisti che li richiedono.
In proposito Carbone ha specificato che: “Si tratta dell’apertura di alcuni sportelli che verranno riservati ai professionisti, proprio perché riteniamo che in alcuni casi sia opportuno un confronto diretto tra il contribuente/professionista e il funzionario dell’Agenzia delle Entrate per evitare appunto che non vengano percepite al meglio le istanze presentate dal mondo dei professionisti.”
Il servizio si avvierà solo dopo l’attivazione di tutte le altre soluzioni digitali messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
Il Direttore ha anche ricordato che negli ultimi anni l’AdE si è adoperata per snellire e semplificare il rapporto di collaborazione reciproca, tra gli altri ha citato la novità 2025 della Delega Unica, leggi qui, per tutti gli approfodnimenti.
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Custode giudiziario: il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato il documento “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario”, elaborato dalla Commissione di studio “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” nell’ambito dell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”
Il CNDCEC specifica che il Formulario è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024.
Si vuole facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.
Il Formulario offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all’attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell’esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l’evoluzione post Cartabia.
Il docuemnto, composto da cinque sezioni, contiene trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo.Più nello specifico:
- la prima sezione, in punto di “Custodia” è dedicata all’esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario;
- la seconda sezione, intitolata “La Delega delle Operazioni di Vendita”, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita;
- la terza sezione si occupa più nello specifico della “Fase della vendita”
- la quarta sezione relativa a “Il Decreto di Trasferimento”, comprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare
dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione; - la quinta e ultima sezione, relativa a “La Fase Distributiva”, reca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.
Viene segnalato che gli schemi di atti e verbali rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari; essi non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.
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Contributo Revisori Legali 2026: in scadenza 31 gennaio
Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2026.
Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:
- online,
- o con altre modalità.
Ricordiamo che in base a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4, il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato fissato per l’anno 2026 in Euro 57,00.
Il MEF con un avviso del 22 gennaio evidenzia di provvedere entro la data prevista per evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del d.lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo annuale Revisori Legali 2026: via ai pagamento
Per tutti gli iscritti al registro dei revisori, entro il 31 gennaio è possibile procedere al pagamento on line dell’importo dovuto accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale” raggiungibile scorrendo in fondo alla pagina. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.
Come avvenuto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.
Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione sarà trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.
I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro.
Il contributo fisso di Euro 50, previsto dall’articolo 5 del DM 19/2/2025 è infatti a copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.
I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:
- sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”e scegliendo tra gli strumenti disponibili:
- carta di credito o debito o prepagata,
- oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
- presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).
Attenzione al fatto che l’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPAè disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.
Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.
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Elezioni Commercialisti 2026: affluenza alle urne di oltre il 62%
Giovedì 15 e venerdì 16 gennaio, per i Commercialisti ci sono state le elezioni per scegliere i nuovi rappresentanti degli Ordini territoriali.
Il cammino verso il voto è stato lungo e travagliato a causa dei ricorsi al TAR ma alla fine l'affluenza è stata da record.
Prima del dettaglio, ricordiamo che sul ricorso al TAR. la ID Technology all'ultimo minuto ha presentato un atto di rinuncia alla domanda cautelare collegata al ricorso con cui si chiedeva di sospendere il contratto siglato dal CNDCEC con la Multicast per la piattaforma di voto e conseguentemente le elezioni.
ID Technology ha motivato la rinuncia alla sospensiva spiegando che, dopo aver presentato richiesta di misure cautelari monocratiche, il Consiglio nazionale e la Multicast hanno depositato documenti comprovanti l’intervenuta stipulazione e l’avvio dell’esecuzione del contratto.
I seggi elettorali si sono costituiti regolarmente il 10 gennaio scorso.
Il 14 gennaio sempre sul voto e la piattaforma da utilizzare è arrivata una interrogazione parlamentare al MEF per sapere "quali misure si intendano assumere, anche di natura ispettiva o regolatoria, volte a verificare la correttezza, la trasparenza e la neutralità delle procedure di affidamento della piattaforma informatica per le elezioni degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, al fine di garantire interventi idonei a rafforzare la fiducia nel regolare svolgimento del procedimento elettorale”.
Ricordiamo inoltre che, resta valido il merito del ricorso che secondo la ID Technology, riguarda il mancato rispetto del principio di rotazione, contemplato dalla disciplina sugli affidamenti diretti contenuta nel Codice degli Appalti, dato che Multicast era titolare anche del rapporto contrattuale precedente.
Se il TAR dovesse dare ragione alla ID Technology le potrà conoscerle un risarcimento economico, così come richiesto dalla stessa ricorrente in via subordinata, ma le elezioni saranno considerate valide.
Vediamo le procedure di voto e i risultati.
Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio
Le elezioni si sono concluse e l'affluenza ai seggi è stata del 62%, in alcuni territori hanno registrato una partecipazione intorno o superiore al 90%.
Secondo De Nuccio si è trattato di "un’affluenza storica, una partecipazione che ha superato ogni aspettativa, colleghe e colleghi che hanno scelto di esserci, di contare, di far sentire la propria voce".
Ricordiamo che con l’Informativa n. 1/2026, il CNDCEC ha inoltrato agli Ordini territoriali dei tutorial sull’utilizzo della piattaforma, a cui accedere attraverso il link che i commercialisti hanno ricevuto via PEC.
Cliccato il link, è stato possibile autenticarsi tramite SPID o CIE avendo accesso al voto per 7 minuti.
Il sistema ha dato la possibilità di votare:
- per una delle liste presenti,
- scheda bianca.
Durante il voto, è stato possibile aggiungere le preferenze per i singoli candidati oppure dare solo il voto alla lista.
Successivamente si sono scelti i candidati per il revisore unico o il collegio dei revisori e per il Comitato pari opportunità.
Concluso il voto il sistema ha rilasciato una ricevuta per la regolarità della procedura, inviata anche via PEC al professionista.
Mancando la ricevuta, il voto non è stato considerato valido e si è dovuto ripere tutta l’operazione a cominciare da una nuova
autenticazione.
Attenzione al fatto che ogni singolo Ordine ha deciso l'orario di apertura dei seggi garantendo l'apertura di almeno 8 ore.
La lista che ha ottenuto più voti ha ottenuto i quattro quinti dei seggi arrotondati per eccesso, mentre i rimanenti sono andati ai candidati più votati della lista arrivata seconda.
Leggi anche Riforma Commercialisti: il testo del DDL approvato con novità
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Contributi Dottori Commercialisti: quali importi per il 2025?
I contributi previdenziali annualmente dovuti alla Cassa dei dottori commercialisti (in sigla CNPADC) si suddividono in:
- preiscrizione
- soggettivo (v. tabella sotto)
- integrativo (a carico della clientela) del 4%
- contributo di maternità.
Il contributo per la preiscrizione invece può essere scelto tra 3 importi, annualmente rivalutati, che sono stati gia fissati per il 2026 a
- 701 euro
- 1406 euro
- 2810 euro
ATTENZIONE i contributi minimi, soggettivo ed integrativo sono comunque dovuti anche qualora, applicando al reddito netto professionale ed al volume di affari le relative aliquote, l’importo risulti inferiore agli stessi minimi.
A febbraio 2025 la cassa ha pubblicato una guida previdenziale aggiornata SCARICA QUI LA GUIDA
IL contributo di maternità dovuto dai commercialisti iscritti alla CNPADC per il 2025 era pari a € 74,92.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli sulla contribuzione e le relative scadenze.
Contributi soggettivi dottori commercialisti 2025
I contributi soggettivi dal 2017 al 2025 per i dottori commercialisti iscritti sono riassunti nella tabella seguente (fonte CNPADC):
Anni
Aliquota contributo soggettivo
Limite reddituale
Contributo minimo soggettivo
Aliquota Contributo integrativo
Contributo minimo integrativo
Contributo di maternità
2025 Dal 12% al 100% € 206.800,00 3.140,00 4% € 942,00 € 74,92 2024 Dal 12% al 100% € 202.700,00 € 3.075,00 4% € 923,00 € 77.09 2023 Dal 12% al 100% 186.300 2.825 4% € 848 € 74,70 2022
Dal 12% al 100%
€ 178.250
€ 2.700
4%
€ 810
€ 77,33
2021
Dal 12% al 100%
€ 177.850
€ 2.690
4%
€ 807
€ 74,56
2020
Dal 12% al 100%
€ 177.650
€ 2.685
4%
€ 806
€ 73,40
2019
Dal 12% al 100%
€ 175.700
€ 2.655
4%
€ 797
€ 75
2018
Dal 12% al 100%
€ 174.100
€ 2.630
4%
€ 789
€ 79
2017
Dal 12% al 100%
€ 173.050
€ 2.610
4%
€ 783
€ 95
Scadenze e modalità di versamento
Le scadenze prevedono che :
- entro il 31 maggio va versata la rata unica o la prima rata per i contributi soggettivo e integrativo minimi;
- entro il 31 ottobre va versata la seconda rata e il contributo di maternità.
Coloro che non intendano usufruire di tale modalità di pagamento possono utilizzare il bollettino Mav (pagabile anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti mediante il servizio MCC) che sarà pubblicato nel corso del mese di maggio, nella sezione “Documenti” dell’area riservata dei “Servizi Online”.
Quindi il versamento dei contributi minimi può essere effettuato utilizzando, alternativamente:
- il servizio PCM;
L’adesione al PCM permette di effettuare il pagamento dei contributi – esclusivamente per la contribuzione dovuta per l’anno in corso – mediante la modalità SDD – SEPA DIRECT DEBIT – (addebito automatico sul c/c bancario). La data di chiusura del servizio PCM è indicata nel “Calendario contributivo”. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione Servizi on line nel sito WWW.CNPDADC.IT. - i bollettini MAV disponibili nella sezione “documenti” dei servizi online;
I M.Av sono disponibili, successivamente alla chiusura del servizio PCM, nella sezione Documenti dei Servizi online e sono pagabili presso le banche, gli uffici postali e il servizio telematico MCC (per i possessori di Carta di credito Dottori Commercialisti).
Riepiloghiamo il calendario delle scadenze dei versamenti anche per le eccedenze contributive oltre i minimi e delle denunce reddituali:
anno
Termini pagamento contributi minimi
Termine comunicazione dati reddituali
Termine pagamento eccedenze contributive
2024
31/05/2025
(rata unica/1° rata minimi)31/10/2025
(2° rata minimi)01/12/2025
I dati reddituali sono comunicati tramite il servizio PCE con contestuale opzione per la modalità di versamento delle eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo)le eventuali eccedenze contributive (soggettivo e/o integrativo) possono essere versate, MAV oppure SDD:
- in rata unica o prima rata entro il 20/12/2025
- oppure in 2, 3 o 4 rate (per importi complessivi pari o superiori ad € 1.000) entro il:
- 20 dicembre – rata unica/prima rata;
- 31 marzo – seconda rata
- 30 giugno – terza rata;
- 30 settembre – quarta rata
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Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative
Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.Cessione della clientela: la corretta tassazione
La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza.
La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.
Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024.
L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.
L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA.
La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.
Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale.
Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.
Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.
Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.
Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa
Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.
Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.
Pertanto:
- la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
- i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
- non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.
Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative
L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente.
Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.
In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:
- il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
- il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.
In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:
- emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
- mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
- tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
- applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
- non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.