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Cessione della clientela: tassazione e istruzioni operative
Con Risposta a interpello n 311 del 12 dicembre le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile ai fini dell'IVA, dell'imposta di registro,
delle imposte dirette e ai fini ISA alla cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale.Cessione della clientela: la corretta tassazione
La contribuente istante, una commercialista in regime di contabilità semplificata, ha manifestato l’intenzione di cessare la propria attività per pensionamento, cedendo a una collega la parte "cedibile" della propria clientela, cioè quella legata a contratti di consulenza.
La cessione avverrebbe con pagamento rateale in tre anni.
Il quesito principale è se questa cessione, in assenza di altri beni rilevanti, sia esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del DPR 633/1972, come modificato dal D.lgs. 192/2024.
L’istante chiedeva inoltre se fosse possibile chiudere la partita IVA subito, pur incassando i proventi in anni successivi, e se tali proventi potessero essere trattati come redditi non abituali.
L’Agenzia ha risposto chiaramente: la sola cessione della clientela non rientra tra le operazioni escluse da IVA.
La norma invocata (art. 2, comma 3, lett. b) esclude dall’IVA solo le cessioni di un complesso unitario di beni (materiali e immateriali), organizzato per l’esercizio di un’attività.
Nel caso in esame, la sola clientela ceduta non è considerata un "complesso organizzato", ma un singolo asset immateriale.
Secondo la prassi e la giurisprudenza, il rapporto tra professionista e cliente è personale e fiduciario (intuitu personae), dunque non si configura come avviamento commerciale e non può essere trattato come un bene cedibile separatamente da un’organizzazione.
Inoltre, secondo la risoluzione 108/E/2002, l’operazione va qualificata come prestazione di servizi imponibile, fondata su un accordo tra colleghi: il cedente si impegna a favorire la transizione dei clienti e a non riprendere l’attività.
Pertanto l’operazione è imponibile IVA (art. 3 DPR 633/1972), in quanto consiste in prestazioni di fare, non fare e permettere, verso corrispettivo.
Cessione della clientela e Imposta di registro: si applica in misura fissa
Poiché l’operazione è rilevante ai fini IVA, il contratto di cessione della clientela è soggetto all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del DPR 131/1986.
Anche sotto il profilo delle imposte dirette, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i proventi derivanti dalla cessione del pacchetto clienti devono essere tassati come reddito da lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54 del TUIR.
Il principio di riferimento è quello della onnicomprensività: tutti i corrispettivi percepiti in relazione all’attività professionale, inclusa la cessione della clientela, concorrono a formare il reddito professionale, anche se incassati dopo la cessazione dell’attività operativa.
Pertanto:
- la partita IVA va mantenuta aperta fino all’incasso dell’ultima rata;
- i proventi vanno dichiarati nel quadro RE del modello Redditi PF, seguendo il principio di cassa;
- non è possibile trattarli come redditi occasionali o da attività non abituale.
Cessione della clientela per cessazione attività: come tassare e istruzioni operative
L’istante aveva ipotizzato anche l’applicazione del regime forfettario (L. 190/2014) per il solo anno di cessazione, al fine di evitare il versamento dell’IVA. Tuttavia, l’Agenzia ricorda che tale regime va applicato dall’inizio dell’anno d’imposta e non può essere attivato retroattivamente.
Inoltre, il comportamento dell’istante (versamenti IVA regolari) indica chiaramente l’utilizzo del regime ordinario.
In merito agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), l’Agenzia conferma che l’istante potrà indicare:
- il codice 4 (“periodo di non normale svolgimento dell’attività”) nei primi due anni dalla cessione;
- il codice 2 (“cessazione dell’attività”) nell’anno in cui verrà chiusa definitivamente la partita IVA.
In sintesi, un professionista che intende cedere la clientela in vista della chiusura dell’attività dovrà:
- emettere fattura con IVA per l’intero importo pattuito, anche se il pagamento avviene in più anni;
- mantenere attiva la partita IVA fino all’incasso dell’ultima rata;
- tassare i compensi come redditi professionali, indicandoli nel quadro RE anno per anno;
- applicare gli ISA con codici di esclusione nei periodi indicati;
- non può applicare retroattivamente il regime forfettario se non ha rispettato i requisiti sin dall’inizio dell’anno.
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Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: documento del CNDCEC
A seguito delle nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale non quotate applicabili dal 1° gennaio 2025, il CNDCEC ha pubblicato il documento con aggiornamento del precedente datato 2021, intitolato “Verbali del Collegio sindacale di società non quotate” di oltre 200 pagine. Il documento, tra gli altri temi si sofferma sulla verbalizzazione puntuale, completa e coerente delle attività svolte come fattore imprescindibile del corretto adempimento dei doveri da parte del collegio sindacale.
Infatti, la verbalizzazione incompleta o troppo generica può costituire inadempimento ai propri doveri e rappresenta un fattore di rischio, anche in termini di responsabilità civile e penale.
Il documento in oggetto ha fornito un elenco di verbali per guidare il collegio sindacale di società non quotate nello svolgimento del proprio incarico.
Vediamo in sintesi l'obiettivo di questo documento dei Commercialisti.
Verbale del Collegio Sindacale società non quotate: il documento del CNDCEC
Il documento, reperibile sul sito del Consiglio nazionale, a cura della Commissione di studio “Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate” è una rielaborazione approfondita del documento pubblicato nel 2021, resasi necessaria a seguito dell’entrata in vigore delle nuove Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate utilizzabili dal 1° gennaio scorso. Le novità normative che hanno inciso significativamente sull’attività di vigilanza e sui compiti del Collegio sindacale, oggi posto al centro dei flussi informativi con i restanti organi, contiene un ampio commento sul tema. Come precisa lo stesso documento, in riferimento alla Norma 2.1. delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate che esplicita la regola per cui il Collegio sindacale svolge le proprie attività in modo collegiale e ha piena autonomia nell’organizzazione del proprio funzionamento, si intende fornire ai professionisti indicazioni operative per la redazione dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale, evidenziando gli aspetti e le attività di particolare importanza ai fini delle verifiche effettuate durante il mandato. Il comunicato del CNDCEC specifica che in considerazione della naturale diversità delle situazioni che possono verificarsi nell’ambito dell’attività svolta dal Collegio sindacale, gli schemi di verbale hanno valore meramente indicativo.
I componenti del Collegio sindacale dovranno pertanto valutare, di volta in volta, l’opportunità dell’eventuale relativo utilizzo.
Accertata tale opportunità, i contenuti degli schemi proposti dovranno essere necessariamente modificati e/o adattati e/o integrati, tenendo conto delle circostanze contingenti.
Ciò è valido anche per le note nelle quali vengono illustrati contenuti ulteriori o alternativi rispetto a quelli che caratterizzano, solitamente, i contesti esaminati.
I nuovi schemi operativi rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei sindaci e dovranno pertanto essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione ai casi specifici, non potendosi in questo documento rappresentare tutte le variegate situazioni che nella prassi professionale possono concretamente verificarsi.
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STP e possesso PEC: chierimenti del CNDCEC
Il CNDCEC con il pronto ordini n 88/2025 risponde alla richiesta di chiarimenti sul possesso della PEC da parte delle STP.
Vediamo il contenuto della delucidazione a vantaggio dei professionisti facenti parte di società.
STP e possesso PEC: chierimenti del CNDCEC
Con il quesito formulato si domandava se le STP, società tra professionisti, siano tenute ad attivare e comunicare all'Ordine di appartenenza la PEC della società; oppure, se possa essere utilizzata dalla società la PEC di uno dei professionisti che risultano essere soci della STP.
Viene intanto ricordato che le STP, in a quanto tenute a iscriversi nell'apposita sezione speciale del Registro delle presso la Camera di Commercio competente sono tenute a dotarsi di PEC/domicilio digitale.-L'articolo 16 del D.L. 185/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n.2/2009 prevede, infatti, che "Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio domicilio digitale di cui allarticolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 …".
In quanto soggetti giuridici autonomi tenute ad iscriversi in apposita sezione dell'albo tenuto dall'Ordine professionale di riferimento, come previsto dall'articolo 8 del D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, le STP sono soggette agli stessi obblighi comunicativi previsti per gli iscritti persone fisiche e quindi dovranno a comunicare all'Ordine il domicilio digitale della società comunicato al Registro delle Imprese. -
Visto di conformità ai Tributaristi negato anche dal Consiglio di Stato
Dopo la Sentenza n. 144 del 2024 della la Corte Costituzionale con cui venivano dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative alla estensione del visto di conformità ai tributaristi, con Sentenza n 8662 del 17 novembre si esprime anche il Consiglio di Stato chiudendo definitivamente la partita.
Prima dei dettagli ricordiamo che l'Associazione Nazionale dei Tributaristi Lapet aveva sollevato motivi di incostituzionalità dell’art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
Il Consiglio di Stato aveva sospeso il giudizio e rimandato alla Corte eventuali decisioni in merito allo stesso argomento.
Vediamo in dettaglio cosa hanno statuito il Consiglio di Stato e la Corte Costituzionale.
Visto ai tributaristi: non fondata la questione di incostituzionalità
La Corte Costituzionale conferma la legittimità del perimetro dei professionisti abilitati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, e in particolare:
- gli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» (lettera a)
- e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria
Viene bloccata la richiesta di allargamento anche ai tributaristi sollevata dalla Associazione Lapet dei tributaristi che aveva portato il Consiglio di Stato dubbi sull’articolo 35, comma 3, del Dlgs 241/1997 rispetto agli articoli 3, 41 e 117, comma 1, della Costituzione.
La sentenza 144/2024 della Consulta conclude che:
"la scelta operata dal legislatore non è sproporzionata, in quanto una disciplina meno restrittiva, che consentisse il rilascio del visto di conformità a chiunque presti liberamente consulenza fiscale, non offrirebbe le medesime garanzie di attitudine, di affidabilità e di sottoposizione dei professionisti a controlli stringenti, che possono condurre alla sospensione o alla cessazione della loro attività".
Inoltre, dalle motivazioni si legge che:
"il rilevante interesse pubblico correlato al rilascio del visto di conformità, che non si risolve nella mera predisposizione e trasmissione delle dichiarazioni o nella tenuta delle scritture e dei dati contabili, ma è diretto ad agevolare e rendere più efficiente l’esercizio dei poteri di controllo e di accertamento dell’amministrazione finanziaria, con assunzione della relativa responsabilità (si pensi, ad esempio, alla corretta determinazione degli oneri detraibili collegati al cosiddetto superbonus edilizio)".
Ad oggi, con Sentenza n 8962/2025 il Consiglio di Stato chiude la partita sul visto di conformità ai tributaristi, ribadendo che spetta solo per iscritti agli Ordini
L’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva spetta in via esclusiva alle professioni ordinistiche e resta invece preclusa ai tributaristi.
La Sentenza 8962 del Consiglio di Stato pubblicata il 17 novembre, conferma la sentenza di primo grado del Tar Puglia, 1192/2022 e respinge l’appello della Lapet (tributaristi).
Il Consiglio di Stato ha escluso un’interpretazione estensiva della norma in materia di soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, poichè "carattere tassativo dell’elencazione delle categorie abilitate al rilascio del visto di conformità" ai sensi del Dlgs 241/1997 e del Dpr 322/1998.
La sentenza 8962 richiama anche la precedente pronuncia della Corte costituzionale 144/2024 su indicata.
Inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia che il diritto Ue consente limitazioni alla libera prestazione di servizi per esigenze di qualità e affidabilità della prestazione, di efficacia dei controlli fiscali e di contrasto all’evasione tributaria.
Esprime nuovamente soddisfazione il Predidente dei Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano De Nuccio che ha affermato a commento della recente pronuncia, quanto segue:si tratta di una decisione che ribadisce il valore della nostra professione nel garantire affidabilità, controllo e correttezza nell’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria.
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Contributo Commercialisti 2026: importi invariati
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con informativa n 144/2025 pubblica gli importi della quota di contribuzione dovuta per l’anno 2026 da parte di tutti gli iscritti all’Albo e all’elenco speciale, nonché quella dovuta dalle società tra professionisti, rimarrà uguale a quella corrisposta nel 2025.
La quota resta invariata rispetto al 2025.
Contributo Albo Commercialisti 2026: importi e modalità di versamento
L'informativa 144/2025 evidenzia che la quota di contribuzione per l’anno 2026 viene confermata in:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2024, non abbiano compiuto i 36 anni di età
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Ai sensi dell’art. 12 lett. q) del D.lgs. 139/2005, gli Ordini locali ne curano la riscossione e il successivo accreditamento su delega del Consiglio Nazionale.
Attenzione al fatto che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.
Le scadenze per il versamento dei contributi dovuti sono fissate in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2026;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2026.
Il contributo è dovuto anche da parte degli iscritti che dovessero decidere di cancellarsi dall’Albo in corso d’anno.
L’Informativa ricorda le modalità di riscossione e ai sensi dell’art 12 lett. q) del DLgs. 139/2005 sono gli Ordini locali a curare l’esazione del contributo per poi corrisponderlo al Consiglio nazionale, pertanto le quote riscosse dovranno confluire in bilancio nel Titolo III relativo alle Entrate ed Uscite aventi natura di partite di giro.
Entro il prossimo 31 gennaio 2026, gli Ordini locali dovranno compilare un modulo (allegato all’Informativa), comunicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2025. Sulla base di quel numero verrà definito il totale da versare al Consiglio nazionale, salvo conguaglio da effettuare sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2026.
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Formazione commercialisti: esonero per gli over 65
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 ottobre il nuovo Regolamento per la formazione dei Commercialisti.
Già annunciato all'atto dell'approvazione dal CNDCEC e poi inviato al Ministero per parere vincolante, esso contiene diverse importanti novità, prima tra tutte l'esonero formativo per i professionisti over 65 e la riduzione del monte ore per i genitori di bambini piccoli.
Vediamo maggiori dettagli.
Formazione professionale commercialisti: esonero per gli over 65
Le modifiche al regolamento della formazione professionale continua approvate il 30 luglio, secondo il Presidente De Nuccio “puntano a semplificare, alleggerire e avvicinare le regole alle reali esigenze degli iscritti”.
Tra le novità più significative spicca l’esonero totale dall’obbligo formativo per i professionisti che abbiano compiuto 65 anni nel corso del triennio di riferimento.
Come evidenziato dal CNDCEC la misura riguarda l’intero ammontare dei crediti richiesti, 90 nel triennio, e rappresenta un “riconoscimento concreto al valore di un’intera carriera spesa con dedizione nella professione”.
Il testo, trasmesso al Ministero della Giustizia per il parere vincolante, è stato approvato il 25 settembre e poi pubblicato sul Bollettino ufficiale il 15 ottobre.
Attenzione al fatto che, le novità entrano in vigore dal 1° gennaio 2026.
Secondo De Nuccio si tratta di: “Un passo avanti che dà forma normativa a ciò che per molti è una fatica quotidiana”.
Il regolamento aggiornato inserisce inoltre la materia delle “pari opportunità” tra gli ambiti obbligatori di aggiornamento, in linea con i principi di inclusione e uguaglianza che, per il presidente della categoria “oggi più che mai devono orientare le professioni ordinistiche”.
Rivisti infine anche i criteri per l’autorizzazione dei soggetti erogatori di formazione, con l’obiettivo di innalzare la qualità dell’offerta formativa.
Secondo Liliana Smargiassi consigliera del Consiglio per materia: “Con queste modifiche rispondiamo a bisogni reali, spesso trascurati: da un lato il giusto riconoscimento a chi ha speso una vita nella professione, dall’altro il sostegno a chi si trova a bilanciare lavoro e genitorialità. L’introduzione della materia “pari opportunità” rappresenta inoltre un atto di coerenza con i valori fondanti della nostra categoria”.
Vediamo la novità per i genitori di bambini piccoli.
Formazione professionale commercialisti: riduzione per i genitori di bambini piccoli
Dal 1° gennaio 2026 inizio del nuovo triennio formativo per i commercialisti con figli in età compresa tra 1 e 6 anni ci sarà una riduzione delle ore.
In particolare, potranno godere di una riduzione del 50% del monte crediti da raggiungere, che passerà da 90 a 45.
La misura è stata pensata per facilitare la conciliazione vita-lavoro e per sostenere la genitorialità.
Essa può essere fruita in tutto o in parte, da uno solo dei genitori, qualora entrambi siano iscritti all’Albo, oppure può essere ripartita tra i due, fermo restando il numero massimo di crediti riducibili, che complessivamente non può superare i 45.
Tra le altre novità, l’inserimento tra i crediti formativi obbligatori della materia delle “pari opportunità”, coerentemente con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento.
Inoltre prevista la riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.
Infine si è previsto di rafforzare il potere di vigilanza del Consiglio nazionale, che avrà la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi.
Allegati: -
Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Il MEF con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa della possibilità di partecipare al Comitato didattico in materia di formazione continua per i revisori legali dei conti, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n 39/2010 .
In vista del rinnovo del Comitato, composto da un massimo di quindici esperti, che svolge un ruolo centrale nell’elaborazione del programma annuale di aggiornamento professionale dei revisori legali, si pubblicano le regole per partecipare alla call.
Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Ricordiamo che il Comitato didattico è un organismo tecnico-consultivo istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, che si rinnova ogni tre anni con apposita determina.
Funzioni principali dello stesso sono inerenti le seguenti attività:
- analisi e studio delle disposizioni normative sulla formazione dei revisori legali;
- proposte operative per l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010;
- elaborazione del programma annuale di formazione continua
per garantire il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali dei revisori iscritti al Registro della revisione legale.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno con partecipazione a titolo gratuito.
Come candidarsi
Possono presentare domanda di partecipazione, firmata digitalmente o in maniera autografa, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche o contabili;
- competenze specialistiche comprovate in materia di revisione legale, tecnica e deontologia professionale, principi contabili nazionali e internazionali, normativa societaria e commerciale, nonché nella rendicontazione di sostenibilità;
- esperienza professionale consolidata, in particolare come:
- responsabile o componente di team di revisione presso società dotate di strutture formative interne;
- docente universitario o relatore in istituti di ricerca nelle materie pertinenti;
- membro di ordini professionali con ruoli attivi in ambito formativo.
L’incarico ha una durata di tre anni e non comporta compensi.
Nella domanda occerre allegare un proprio cv in forma sintetica all’indirizzo:[email protected]