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    Elenco Certificatori TCF: regole e modello per le domande

    È stato approvato il regolamento del CNDCEC che istituisce l’elenco degli iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del tax control framework, TCF

    L’iscrizione avviene a seguito di domanda e richiede il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art 2 del DM 12 novembre 2024 n. 212, oltre alla iscrizione all’albo da più di cinque anni.

    La domanda va inviata al CNDCEC con uno specifico modello approvato e deve contenere tutte le informazioni richieste dall’art. 4 del regolamento.

    Elenco Certificatori TFC: chi può iscriversi

    Nell’Elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità di cui, rispettivamente, agli articoli 1, comma 2, e 2 del Decreto interministeriale. 

    Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

    Il professionista che richiede l’iscrizione nell’Elenco inoltra al CNDCEC la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato con i relativi allegati, contenente:

    1. l’indicazione delle generalità, del codice fiscale e dell’Ordine territoriale, del numero e della data di iscrizione alla sezione A dell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
    2. l’attestazione del requisito di professionalità di cui all’articolo 2, comma 3, del Decreto interministeriale;
    3. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardanti i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale;
    4. le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa la pendenza di procedimenti per i reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui ha formale conoscenza, ovvero la sussistenza di atti impositivi a suo carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00;
    5. le dichiarazioni relative alla sussistenza delle cause di esonero totale o parziale dalla partecipazione ai percorsi formativi per il rilascio dell’attestazione relativa al possesso dei requisiti di professionalità di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto interministeriale, previste, rispettivamente, ai paragrafi 4 e 5 del Protocollo di intesa;
    6. la dichiarazione di impegno a comunicare senza indugio ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti;
    7. l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale effettuare le comunicazioni ai fini dell’iscrizione e del recapito telefonico.

    Attenzione al fatto che la documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale di cui al comma 2, lettera e) deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di conformità all’originale delle copie allegate.

    La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all’indirizzo di posta elettronica certificata:

    Il CNDCEC verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     Le verifiche  sono sottoposte alla valutazione della Commissione paritetica di valutazione di cui all’articolo 5 la quale rilascia un parere non vincolante sulla domanda di iscrizione.

    Elenco Certificatori TFC: come fare domanda

    Il procedimento di iscrizione, ai sensi dell'art 7 del regolamento di cui si tratta deve essere concluso entro novanta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, nei casi di cui al comma 4 e all’articolo 5, comma 7 dello stesso regolamento, entro centoventi giorni.

    Può essere richiesta, per una sola volta, l’integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa assegnando al richiedente un termine non inferiore a quindici giorni per l’invio della documentazione integrativa. 

    La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l’iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 

    La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell’Elenco.

    Gli iscritti sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dal momento in cui ne hanno conoscenza, al CNDCEC:

    1. il venir meno dei i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del Decreto interministeriale 
    2. l’avvio di procedimenti penali per taluno dei reati richiamati all’articolo 2, comma 1, lettera a), del Decreto interministeriale di cui abbiano avuto formale conoscenza,
    3. la notificazione di atti impositivi a loro carico, anche non definitivi, emessi dall’Amministrazione finanziaria, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.

    Le richieste e le comunicazioni sono effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata.

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    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Con il Provvedimento n 225451 del 20 maggio, le Entrate dispongono che, data l’impossibilità da parte dei contribuenti di accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate con conseguente indisponibilità dei servizi ad essa connessi dalle ore 10.04 alle ore 19.30 del 16 maggio 2025, si applica l’articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770. 

    Ricordiamo che a causa del blocco il Commercialisti avevano inviato una richiesta urgenti di proroga degli adempimenti in scadenza il 16 maggio con appunto applicazione del suddetto articolo.

    Ricordiamo che il blocco ha riguardato anche la Dichiarazioni Precompilate, in proposito leggi:  730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio.

    Successivamente, SOGEI con comunicato stampa confermava l'accaduto.

    Proroga adempimenti scaduti il 16 maggio al 30 maggio

    Le Entrate nel provvedimento non hanno indicato esplicitamente la data entro cui dovranno effettuarsi i pagamenti scaduti ma evidenziano che la pubblicazione del provvedimento sul sito ADE sostituisce quella in Gazzetta Ufficiale e pertanto il termine entro cui pagare decorre dal giorno 20 maggio.

    Applicandosi l'art 1 del DL n 498/1961 che recita “qualora gli Uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale (non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria), i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3” i pagamenti dovranno avvenire entro il giorno 30 maggio prossimo.

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    Commercialisti: cause di incompatibilitĂ  con impiego pubblico

    Con un Pronto Ordini del 16 maggio il CNDCEC replica al seguente quesito: si chiede se l’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione, aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato di un Comune, conferito dal Sindaco ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 mediante contratto di lavoro dipendente, di durata a tempo determinato non superiore al mandato elettorale, abbia o meno natura di pubblico impiego e quindi se soggiaccia alle regole sulla incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista, e se ad esso si applichino le eccezioni previste dall’art. 1, co. 56, della Legge 23.12.1996, n. 662, nel caso l’incarico sia svolto con contratto part-time non superiore al 50%.

    Istruttore direttivo contabile è incompatibile con la professione di Commercialista?

    Il CNDCEC  in riferimento alla fattispecie evidenziata ricorda che in tema di incompatibilità, l’ordinamento professionale vieta l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione (art. 4, co. 3, D.lgs. n. 139/2005).
    Si evidenzia che: 

    1. ai sensi dell’art. 110, co. 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Sindaco può conferire incarichi di elevata specializzazione a tempo determinato, mediante contratto di lavoro dipendente;
    2. tali incarichi, ancorché temporanei e fiduciari, rientrano a pieno titolo nel novero del pubblico impiego, come confermato da consolidata giurisprudenza amministrativa e contabile (tra le più recenti Consiglio di Stato, sez. V, 09.09.2024, n. 7497; Cass., Sez. Lav., 04.04.2024, n. 12837);
    3. ai sensi dell’art. 53, co. 1, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, l’esercizio di attività libero-professionali da parte dei dipendenti pubblici è soggetto a specifici limiti e, in via generale, incompatibile con il pubblico impiego;
    4. l’art. 1, co. 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, introduce una deroga espressa, stabilendo la compatibilità dell’attività libero-professionale per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50%;

    Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 324 del 3 novembre 2020, ha ribadito la legittimità della differenziazione normativa tra lavoro a tempo parziale superiore e inferiore al 50%, confermando che, in presenza di un part-time ≤50%, l’esercizio della libera professione può ritenersi compatibile, in assenza di conflitti di interesse e con rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.

    L’incarico di istruttore direttivo contabile e responsabile del servizio, funzionario con elevata qualificazione nelle aree programmazione e bilancio, contabilità, tributi, provveditorato ed economato, conferito da un Comune ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000, mediante contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, assume quindi natura di pubblico impiego.

    In via generale, tale incarico risulta incompatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista ai sensi delle disposizioni sopra richiamate. 

    Tuttavia, qualora il contratto venga stipulato con un orario part-time non superiore al 50%, trova applicazione la deroga prevista dall’art. 1, comma 56, della Legge 662/1996, che consente l’esercizio della libera professione purché non sussistano situazioni di conflitto di interessi o interferenze tra attività professionale e funzioni svolte presso l’ente.

    Viena anche precisato che resta fermo l’obbligo di astenersi da incarichi o consulenze professionali che coinvolgano l’ente di appartenenza o che possano porsi in contrasto con i doveri di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.

    Pertanto, l’incarico di cui trattasi è compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista, limitatamente al caso in cui il contratto sia part-time fino al 50% e in assenza di specifiche situazioni di conflitto di interessi

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    Formazione commercialisti: equipollenza e regole aggiornate

    Con informativa del 28 marzo 2025 il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ha reso  noti  i  “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua dei dottori commercialisti.

     Inoltre sul tema piu ampio della formazione obbligatoria è stato pubblicato il Vademecum aggiornato 2025 del CNDCEC.

    Di seguito le indicazioni in dettaglio.

    Criteri equipollenza formazione commercialisti e gestori crisi

    A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 con le modifiche apportate al Codice della Crisi è stato modificata  la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo

    nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza . In particolare è stato previsto  che 

    – l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi  e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passa da 40 ore a 18 ore; e che 

    – gli Ordini professionali possano stabilire i criteri di equipollenza  per i percorsi formativi.

    Su questo punto il CNDCEC era già intervenuto a ottobre 2024 e viste le recenti FAQ ministeriali  che confermano sostanzialmente i criteri già messi a punto, il consiglio ha stabilito che :

     i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che  si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:

    • a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (nello specifico: 28 settembre 2024);
    • b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
    • c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
    • d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
    • e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
    • f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
    • g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
    • h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti  indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

    Vademecum formazione Dottori commercialisti 2025

    Il CNDCEC ha  conseguentemente pubblicato  sul sito istituzionale (www.commercialist.it)  un  completo vademecum   con l’obiettivo di fornire una guida aggiornata  alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il  commercialista opera.

    Come noto infatti i commercialisti, come professionisti che operano in un settore in continuo cambiamento, sono soggetti a vari obblighi formativi previsti dalla legge e dalle normative professionali: questi obblighi hanno lo scopo di garantire che i professionisti mantengono e aggiornino costantemente le proprie

    competenze. 

    Il vademecum offre una  panoramica dei principali obblighi formativi  previsti per i commercialisti con ruoli, oltre che di consulenti fiscali e aziendali nella gestione ordinaria delle aziende , anche  di

    •  revisori legali 
    •  revisori in enti locali 
    • gestori della crisi di impresa 
    • gestori delle crisi da sovraindebitamento
    • delegati alle vendite
    • esperti negoziatori
    • esperti indipendenti 

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    ResponsabilitĂ  professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio

    Con la Sentenza n 7948 del 25 marzo la Cassazione supera l’orientamento secondo cui per partecipare alle violazioni della società, per il concorrente occorre la dimostrazione del vantaggio economico.

    In dettaglio nella causa in oggetto il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente.

    Vediamo il caso concreto.

    ResponsabilitĂ  professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio

    Il commercialista risponde delle sanzioni anche senza vantaggio personale. 

    Questa è la sintesi della Sentenza n 7948 del 25 marzo della Cassazione che supera quanto previsto dalla pronuncia n. 23229 del 28 agosto 2024, che aveva stabilito che il consulente di una società con personalità giuridica può concorrere con le violazioni commesse dalla società ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, purché si dimostri il perseguimento di un proprio beneficio diverso dal corrispettivo ordinario per le prestazioni professionali

    Ricordiamo che l’art. 7 del DL 269/2003 rappresenta una deroga al principio personalistico della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97) e stabilisce al primo comma che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.

    Tale disposizione è stata interpretata nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è stata creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003.

    L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.

    Nel caso di specie il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di quest’ultima e interponente.

    Il commercialist aveva svolto il suo incarico professionale “seguendo gli incombenti fiscali e curando gli aspetti legati alla contabilità sociale, ma non emergeva alcuna ingerenza nell’attività gestionale della società o una attività di consulenza in relazione agli illeciti fiscali”.

    La Cassazione ha stabilito che, ai fini della sanzionabilità per concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società, deve escludersi “la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso”.

    Secondo la cassazione l'orientamento in base al quale per chi agisce in concorso è necessaria la prova di un vantaggio o un profitto personale lo metterebbe sullo stesso piano di chi agisce in forza di un rapporto organico con l’ente come l'amministratore.

    Per il concorrente, secondo la Cassazione, tale conclusione non trova un preciso fondamento normativo e pone, addirittura, “un’ulteriore restrizione nella disciplina delle sanzioni in materia di enti con personalità giuridica, cioè proprio nel settore di maggior rilievo sul piano economico e quindi fiscale”.

    Il consulente, quale soggetto terzo e concorrente, non solo è sanzionabile in concorso con la persona fisica autore materiale della violazione della società, ma per esso non occorre che vi sia un vantaggio economico specifico e/o personale, che, invece, rileva per l'amministratore.

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    Linee guida EFRAG all’implementazione dei principi ESRS: tradotte dal CNDCEC

    Con informativa n 33 il CNDCEC, consapevole dell’importanza che gli aspetti legati alla sostenibilità rivestiranno per il futuro della professione, ha ritenuto utile mettere a disposizione dei colleghi la traduzione delle linee guida non
    vincolanti, pubblicate da EFRAG, che accompagnano i Principi Europei di Rendicontazione di Sostenibilità (ESRS).

    Linee guida EFRAG all’implementazione dei principi ESRS: tradotte dal CNDCEC

    In particolare, il progetto, articolato in tre documenti distinti: 

    • IG 1 ‘La valutazione della rilevanza’, 
    • IG 2 ‘La catena del valore’ 
    • IG 3 ‘Elenco degli elementi d’informazione ESRS’, 

    si propone di chiarire gli aspetti più controversi legati all’attuazione degli ESRS, promuovendo la trasparenza e l’uniformità del reporting di sostenibilità e offrendo alle imprese e agli altri stakeholder un utile strumento di supporto nell’adempimento dei nuovi obblighi, con un focus sugli aspetti più rilevanti per l’attività aziendale.

    Il documento completo è scaricabile dal sito del CNDCEC.

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    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Con il pronto ordini n 94/2024 il CNDCEC replica ad un dubbio sull'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.

    Un Ordine Territoriale domandava se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.

    Vediamo il chirimento del Consiglio Nazionale.

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Il CNDCEC specifica che per quanto attiene alle esperienze di cui all'art 13 comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021 dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, quello di commissario giudiziale.
    Considerato che, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti al quesito posto si fornisce risposta positiva.

    Ricordiamo che il comma 3 dell'art 13 prevede che Presso la camera di commercioindustria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti

    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; 
    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati.
    • Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.