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Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza
Una recente pronunica della Cassazione ha nuovamente sollevato il "problema" della decadenza dei compensi dei CTU consulenti tecnici d'ufficio.
I compensi dei CTU sono stabiliti dal DM n. 182 del 30 maggio 2002, decreto che ha accompagnato il DPR n. 115 del 30 maggio 2002, ormai evidentemente molto datato.
L’articolo 54 del DPR aveva previsto l’adeguamento periodico dei compensi: “La misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è adeguata ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”
Ad oggi nessun adeguamento è stato mai proposto alle tariffe previste.
Inoltre, altro aspetto cui prestare attenzione vi è la decadenza dal diritto al compenso qualora non si rispetti il termine prescritto dalla norma.
Compensi CTU: attenzione ai 100 giorni per la decadenza
I CTU infatti devono prestare attenzione al termine di 100 giorni previsto dall’art. 71 del DPR 115/2002.
I compensi dei CTU sono stabiliti da un provvedimento suddetto e non sono stati mai adeguati come previsto dalla legge.
Inoltre, vi è una norma che sancise la decadenza del compenso non richiesto entro 100 giorni, così come previsto dall’art.71, comma 2 del DPR 115/2002 titolato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”.
La norma recita testualmente quanto segue: “La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato”.
Pertanto terminate le operazioni peritali, presumibilmente con il deposito della relazione finale, il compenso andrà richiesto entro cento giorni, pena la decadenza.
La norma non è molto chiara e nel tempo si è fatto ricorso alla giurisprudenza e qui si cita una sentenza che potrebbe fungere da orientamento.
Ad esempio la Sentenza n. 11417 del 27 aprile 2026, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo cui “il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71 comma 2 del DPR 115/2002, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.”
Evidentemente ne esistono altre da prendere come punto di riferimento al proprio caso concreto e ad esse si rimanda.
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Elezioni Nazionali Commercialisti: confermato De Nuccio
Il 15 aprile si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dei commercialisti.
In particolare, le elezioni sono state comunicate dal Consiglio nazionale con l’Informativa 19/2026 che ha evedenziato che: “Con D.M. 27 gennaio 2026 ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha fissato la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale per il giorno 15 aprile 2026. Il decreto ministeriale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2026”.
L'esito delle urne conferma il presidente uscente Elbano De Nuccio.
Elezioni Nazionali Commercialisti: De Nuccio confermato Presidente
Ricordiamo che il Consiglio Nazionale dei Commercialisti è istituito ai sensi del Dlgs n. 139 del 28 giugno 2005 ed è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autogoverno e autoamministrazione e sottoposto nell'esercizio delle proprie attività alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
L'attività dell'ente è finalizzata alla tutela dei propri iscritti e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione.
Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal Dlgs 139/2005:- promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- formula pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- adotta ed aggiorna il Codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
- vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- designa propri rappresentanti presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
- formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della Giustizia;
- valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali.
L'esito delle elezioni ha confermato il presidente uscente Elbano De Nuccio che intervistato telefonicamente dal Eutekene.info ha dichiarato: “(…) Il risultato che esce dalle urne è importante perché dà valore al lavoro fatto dal Consiglio nazionale in questi 4 anni. Una maggioranza così significativa dà forza al nostro progetto politico. I colleghi hanno apprezzato quello che abbiamo fatto e noi ci impegneremo a continuare lungo questa direzione. (…)".
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Agevolazione per Commercialisti dalla Cassa: prime domande dal 15 aprile
La Cassa Dottori Commercialisti prosegue e rafforza l'impegno sul fronte del welfare con un nuovo pacchetto di misure del valore complessivo di 1,5 milioni di euro, destinato a sostenere gli iscritti per:
- gestione degli impegni finanziari
- percorso di crescita professionale.
Vediamo i dettagli per presentare le domande per queste due agevolazioni rivolte agli iscritti in partenza dal 15 aprile.
Contributo conto interessi Commercialisti: domande dal 15 aprile
Dal 15 aprile è possibile presentare le domande per il contributo in conto interessi dei commercialisti.
A sostegno degli interessi passivi la cassa ha previsto un totale di 1,2 milioni di euro di sostegno.Il contributo sarà pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2025 fino a un massimo di mille euro, come attestato dall’istituto di credito o finanziamento.
I beneficiari sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa non titolari di una pensione diretta (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.
A tale proposito è possibile presentare la domanda utilizzando il servizio online CSF, a partire dal 15 aprile 2026 e non oltre il 1° febbraio 2027, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Contributo per la formazione professionale nuove competenze Commercialisti domande dal 15 aprile
La Cassa Commercialisti informa inoltre della possibilità di presentare domanda per la formazione professionale per la quale sono stati stanziati 300 mila euro.
Condizione per beneficiarne è che il costo dei corsi e delle attività formative, idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per il 2026, sia di importo pari o superiore a 200 €.
Il contributo erogato, pari a un massimo di mille euro per anno, è pari al 50% del costo dell’attività formativa, mentre è pari al 100% per gli under 35.
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC a partire dal 15 aprile 2026 e non oltre il 1° marzo 2027, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
Le domande degli iscritti non saranno gestite tramite “bando” ma con la formula “iniziativa”; ciò consentirà alla Cassa di gestire singolarmente le richieste liquidandole senza dover attendere la formazione di una graduatoria finale e, di conseguenza, riducendo il tempo necessario all’erogazione del contributo agli associati in possesso di tutti i requisiti richiesti.
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Formazione Revisori: il programma 2026
Con Determina MEF del 20 febbraio viene pubblicato il nuovo programma di formazione dei Revisori legali 2026.
La Determina specifica che è adottato, per l’anno 2026, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere l’obbligo di formazione continua partecipando a corsi formativi, organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che vertono su argomenti e temi indicati nel programma, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.Programma Formazione Revisori: regole 2026
Viene precisato che il Programma di aggiornamento professionale per l’anno 2026 si colloca nel solco della continuità rispetto all’edizione precedente, mantenendo la struttura per aree tematiche e la prevalenza delle materie caratterizzanti la revisione legale, ma introducendo una serie di aggiornamenti significativi finalizzati ad assicurare un costante allineamento con l’evoluzione del quadro normativo, tecnico e professionale.
L’impianto didattico è improntato alla qualità, alla proporzionalità e alla coerenza con gli standard internazionali di revisione e di rendicontazione, nella prospettiva di sostenere il revisore legale nell’esercizio di un ruolo sempre più articolato e interdisciplinare.
Tra le materie caratterizzanti la revisione legale (gruppo A), il Programma 2026 recepisce importanti innovazioni in ambito tecnico. In particolare, viene introdotto il nuovo Principio internazionale per la revisione dei bilanci delle imprese meno complesse (ISA LCE), che amplia il quadro metodologico di riferimento per gli incarichi relativi alle piccole e medie imprese, garantendo un approccio proporzionato e coerente con la complessità operativa delle realtà aziendali. Inoltre, è aggiornato il riferimento al processo di manutenzione e revisione dei Principi ISA Italia. Nell’ambito della disciplina della revisione legale, il programma valorizza le modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, in materia di responsabilità civile dei sindaci, e conferma l’attenzione alle tematiche dell’intelligenza
artificiale applicata alla revisione, approfondendone i profili etici, di sicurezza e di conformità regolamentare. Particolare attenzione è posta al tema della copertura assicurativa della responsabilità civile del revisore legale e dei sindaci.
Per quanto riguarda le materie non caratterizzanti (gruppi B e C), il Programma 2026 presenta nuovi moduli di approfondimento volti a rafforzare le competenze trasversali del revisore legale.Nel gruppo B6, dedicato alla contabilità pubblica, è inserito un nuovo contenuto relativo agli standard contabili italiani (ITAS) base accrual introdotti nell’ambito della Riforma 1.15 del PNRR, che amplia le conoscenze necessarie per l’attività di revisione negli enti e nelle società pubbliche.
Nel gruppo C2, dedicato al diritto societario, vengono aggiunti moduli in materia di cybersecurity, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nonché un approfondimento sulla riforma organica dei mercati dei capitali recata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.
È poi introdotto un nuovo modulo sul Tax Control Framework, finalizzato a potenziare la capacità di analisi e valutazione dei rischi fiscali e di conformità da parte dei revisori legali.
Le materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità (gruppo D) registrano un ulteriore consolidamento e aggiornamento.Accanto ai riferimenti già presenti alla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il Programma 2026 recepisce le evoluzioni più recenti della normativa europea e delle prassi tecniche di assurance. In particolare, vengono introdotti nuovi contenuti connessi alla relazione del soggetto incaricato dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e al nuovo standard internazionale VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), destinato alle piccole e medie imprese non quotate.
In aggiunta, è stata ricompresa nel Programma la normativa europea di semplificazione della disciplina della rendicontazione di sostenibilità (cosiddetto “Pacchetto Omnibus”), che contribuisce a delineare un quadro formativo più organico e coerente con lo sviluppo del diritto dell’Unione europea.
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Custode giudiziario: il documento del CNDCEC
Il Consiglio Nazionale, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025, ha approvato il documento “Atti e verbali del custode giudiziario e del professionista delegato alle vendite nell’ambito del processo esecutivo – Formulario”, elaborato dalla Commissione di studio “Esecuzioni mobiliari e immobiliari” nell’ambito dell’Area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”
Il CNDCEC specifica che il Formulario è rivolto ai professionisti che operano nel settore delle esecuzioni immobiliari rivestendo la funzione di custode giudiziario e delegato alle vendite e che, nella pratica quotidiana, hanno bisogno di modelli pronti, sintetici e sicuri sotto il profilo della conformità al rito esecutivo dopo gli interventi della riforma Cartabia e del correttivo di cui al d.lgs. n. 164/2024.
Si vuole facilitare la reperibilità delle formule (per fasi del processo esecutivo e per tipologia di esecuzione), nella prospettiva di una rapida consultazione, senza trascurare esigenze di carattere pratico, tra cui la necessità di uniformarsi alle prassi seguite nei tribunali locali, fornendo un supporto tecnico-professionale che risulti chiaro e coerente con il nuovo quadro processuale.
Il Formulario offre al professionista uno strumento di consultazione rapida, aggiornato e conforme all’attuale diritto processuale, in grado di guidare il professionista nelle diverse fasi dell’esecuzione, mantenendo al contempo la coerenza con le esigenze del processo telematico e con l’evoluzione post Cartabia.
Il docuemnto, composto da cinque sezioni, contiene trentaquattro formule relative a differenti fasi del processo esecutivo.Più nello specifico:
- la prima sezione, in punto di “Custodia” è dedicata all’esaustiva trattazione delle tematiche attinenti alla figura del custode giudiziario;
- la seconda sezione, intitolata “La Delega delle Operazioni di Vendita”, risulta incentrata sulle molteplici dichiarazioni, istanze e avvisi prodromici alla fase della vendita;
- la terza sezione si occupa più nello specifico della “Fase della vendita”
- la quarta sezione relativa a “Il Decreto di Trasferimento”, comprende formule che permettono di individuare, comprendere e trattare
dettagliatamente le modalità del trasferimento con riferimento al saldo del prezzo di aggiudicazione; - la quinta e ultima sezione, relativa a “La Fase Distributiva”, reca le formule, inerenti ai possibili scenari nella redazione del progetto di distribuzione.
Viene segnalato che gli schemi di atti e verbali rappresentano mere tracce a supporto dell’attività dei professionisti delegati e dei custodi giudiziari; essi non hanno in alcun modo contenuto vincolante e dovranno essere utilizzati in modo flessibile e appropriato in relazione alle fattispecie concretamente prospettabili.
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Contributo Revisori Legali 2026: in scadenza 31 gennaio
Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2026.
Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:
- online,
- o con altre modalità.
Ricordiamo che in base a quanto stabilito nel Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023, pubblicato sulla GU del 5 gennaio 2024, n. 4, il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato fissato per l’anno 2026 in Euro 57,00.
Il MEF con un avviso del 22 gennaio evidenzia di provvedere entro la data prevista per evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del d.lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).
Vediamo tutti i dettagli.
Contributo annuale Revisori Legali 2026: via ai pagamento
Per tutti gli iscritti al registro dei revisori, entro il 31 gennaio è possibile procedere al pagamento on line dell’importo dovuto accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale” raggiungibile scorrendo in fondo alla pagina. Per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata.
Come avvenuto negli anni precedenti, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.
Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali. La comunicazione sarà trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.
I revisori della sostenibilità abilitati nel corso del 2025 non sono tenuti al versamento di alcun contributo aggiuntivo oltre a quello annuale fissato in 57 Euro.
Il contributo fisso di Euro 50, previsto dall’articolo 5 del DM 19/2/2025 è infatti a copertura delle spese amministrative e di segreteria e pertanto non ripetibile nel corso degli anni di abilitazione.
I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA, disponibili:
- sul sito web della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale”e scegliendo tra gli strumenti disponibili:
- carta di credito o debito o prepagata,
- oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
- presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc).
Attenzione al fatto che l’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPAè disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco.
Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.
Il pagamento potrà essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A.
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Radiati albo Commercialisti: chiarimenti sulla riammissione
Con il Pronto Ordini dell'8 gennaio 2026 si replica al quesito con cui si chiede se i periodi di sospensione cautelare dall’esercizio della professione, già scontati dal professionista nel corso del procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione disciplinare della radiazione, debbano e/o possano essere scomputati dal periodo minimo di sei anni, previsto per la eventuale successiva riammissione all’Albo, ai sensi dell’art. 57 del D. Lgs n. 139/2005.
Il CNDCEC ha ribadito che in linea generale che il periodo di sospensione già scontato dall’incolpato in via cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione disciplinare della sospensione comminata all’esito del procedimento disciplinare.
In sostanza, ai fini dell’esecuzione del provvedimento di sospensione disciplinare, si deve tener conto del periodo di sospensione cautelare già scontato dal professionista, non potendosi cumulare sospensione cautelare e sospensione disciplinare.
In altri termini, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare, al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita, finendosi altrimenti con l’ammettere irragionevolmente una misura disciplinare ulteriore o più grave rispetto a quelle tassativamente indicate dall’art. 52 dell’Ordinamento professionale.Il principio è stato recentemente ribadito anche nell’ambito della professione forense, atteso che, con la sentenza n. 362/2024, il Consiglio Nazionale Forense ha confermato che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di competenza deve tener conto della sospensione già sofferta in sede cautelare.
Riammissione radiati albo Commercialisti: chiarimenti del CNDCEC
Viene precisato che l’art. 57 del D. Lgs. n. 139/2005, rubricato “ Riammissione dei radiati”, dispone che “ Il professionista radiato dall’Albo o dall’elenco può essere riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione. In ogni caso, deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, condotta irreprensibile”.
Ebbene, costituendo tale periodo di sei anni un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto sopra per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.