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Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti
Il documento messo a disposizione di Confprofessioni e ANF è una informativa dettagliata per i clienti di studio sull'utilizzo di AI da consegnare dal 10 ottobre, data di entrata in vigore della norma di riferimento, l'’art.13 della Legge n 132/2025.
Come evidenziato dalla stessa Associazione il documento è stato messo a punto da un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, elaborato per ANF Associazione nazionale forense e Confprofessioni.
Leggi anche Legge IA in Gazzetta al 10.10 nuovi obblighi per i professionisti e l'approfondimento di L. Romano: Da domani i commercialisti devono confessare l'uso di IA
Informativa AI clienti: fac simile di Confprofesisoni per i professionisti
Il documento, come evidenaziato dal ANF, rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione della nuova normativa e si configura come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l’informativa ai propri clienti.
Attenzione al fatto che il modulo è adatto a tutte le professioni cui si applica il decreto e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l’obbligo di comunicare in modo trasparente l’uso di tecnologie basate su AI .
In proposito il Presidente ANF ha specificato che: "L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle professioni impone nuove responsabilità e un approccio consapevole. Questo primo modulo informativo rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza e della tutela reciproca, valori che Confprofessioni promuove da sempre”.
Viene anche evidenziato che il gruppo di studio ha avviato la costituzione di un laboratorio permanente dedicato all’analisi del rapporto tra AI e professioni, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche e di promuovere garanzie concrete a tutela dei clienti, ma anche dei professionisti che utilizzano strumenti basati su Intelligenza Artificiale.
Scarica qui il fac simile che ciascun professionista può allegare alla lettere d'incarico.
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Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG
Il CNDCEC ha pubblicato in data 26 settembre il documento “Il ruolo del Collegio Sindacale nel processo di rendicontazione ESG” Informativa Reporting di Sostenibilità.
Il documento analizza il ruolo del Collegio sindacale alla luce delle norme sulla rendicontazione di sostenibilità emanate dal legislatore europeo e recepite nel 2024 dal nostro ordinamento.
Attenzione al fatto che le norme sono attualmente rinviate, nei loro effetti giuridici, di due anni.
Vediamo maggiori dettagli.
Collegio Sindacale: il ruolo nella rendicontazione ESG
Il lavoro si articola sull’analisi del nuovo art 3.4 delle Norme di comportamento del Collegio sindacale, emanato nel dicembre 2024 dal Consiglio nazionale dei commercialisti.
Vengono approfonditi gli aspetti della vigilanza in materia di sostenibilità, oltre che sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno, anche sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul processo di rendicontazione e sull’attestazione.
Si approfondiscono le fasi pratiche del lavoro del Collegio, durante il suo mandato nelle verifiche periodiche, cosi come si approfondisce il rapporto con il Revisore Legale e con l’Organismo di Vigilanza.
Attenzione al fatto che in appendice è riportato un modello di testo inerente alle tematiche ESG, da inserire in una verifica sindacale periodica, che può rappresentare un utile strumento di lavoro.
Come viene specificato nella introduzione al documento “La direttiva CSRD e il decreto di recepimento in Italia della stessa (d.lgs. n. 125/24) hanno avuto un profondo impatto sui doveri di vigilanza del Collegio sindacale, richiedendo una implementazione del sistema di controllo in funzione della graduale adozione da parte delle imprese di procedure volte al rispetto dei temi ambientali, sociali e di governance. L’attività di compliance aziendale – tra cui rientra l’attività di vigilanza del Collegio sindacale -, in un sistema di Governance evoluta e strategica, è stata implementata in relazione alle nuove richieste di controllo introdotte delle recenti normative italiane ed europee. Il Collegio Sindacale, quindi, è ora chiamato ad ampliare l’attività di vigilanza e controllo anche agli aspetti ESG in una logica olistica con tutti gli attori della Governance aziendale”.
Scarica qui il testo del documento.
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Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Il MEF con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa della possibilità di partecipare al Comitato didattico in materia di formazione continua per i revisori legali dei conti, previsto dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n 39/2010 .
In vista del rinnovo del Comitato, composto da un massimo di quindici esperti, che svolge un ruolo centrale nell’elaborazione del programma annuale di aggiornamento professionale dei revisori legali, si pubblicano le regole per partecipare alla call.
Formazione continua revisori: come candidarsi nel Comitato Didattico
Ricordiamo che il Comitato didattico è un organismo tecnico-consultivo istituito dal Ragioniere Generale dello Stato, che si rinnova ogni tre anni con apposita determina.
Funzioni principali dello stesso sono inerenti le seguenti attività:
- analisi e studio delle disposizioni normative sulla formazione dei revisori legali;
- proposte operative per l’attuazione dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010;
- elaborazione del programma annuale di formazione continua
per garantire il costante aggiornamento delle conoscenze teoriche e delle competenze professionali dei revisori iscritti al Registro della revisione legale.
Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno con partecipazione a titolo gratuito.
Come candidarsi
Possono presentare domanda di partecipazione, firmata digitalmente o in maniera autografa, i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea Magistrale in discipline giuridico-economiche o contabili;
- competenze specialistiche comprovate in materia di revisione legale, tecnica e deontologia professionale, principi contabili nazionali e internazionali, normativa societaria e commerciale, nonché nella rendicontazione di sostenibilità;
- esperienza professionale consolidata, in particolare come:
- responsabile o componente di team di revisione presso società dotate di strutture formative interne;
- docente universitario o relatore in istituti di ricerca nelle materie pertinenti;
- membro di ordini professionali con ruoli attivi in ambito formativo.
L’incarico ha una durata di tre anni e non comporta compensi.
Nella domanda occerre allegare un proprio cv in forma sintetica all’indirizzo:[email protected]
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Azienda avviata e ceduta: c’è incompatibilità con la professione di Commercialista?
Con il pronto ordini n 80 il CNDCEC si è espresso con un nuovo orientamento sulla incompatibilità per un Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta.
Con il quesito pervenuto si chiede se l’avvio, da parte di un dottore commercialista, di un’attività commerciale in qualità di titolare diretto (ad esempio, un esercizio di vendita al dettaglio e/o un’attività di somministrazione di alimenti e bevande), successivamente concessa in affitto a terzi (unica azienda detenuta) a pochi giorni dall’avvio, possa configurarsi come situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione, considerato che in tal modo verrebbe meno – di fatto – la qualificazione soggettiva di imprenditore commerciale.Vediamo il commento del CNDCEC.
Incompatibilità – Iscritto che concede in affitto a terzi l’azienda detenuta
Viene premess che ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. a), del D.lgs. 139/2005, l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente né abituale, dell’attività di impresa in nome proprio o altrui e per proprio conto. Il medesimo articolo, al secondo comma, prevede che l'incompatibilità è esclusa qualora l'attività, svolta per conto proprio, sia diretta alla gestione patrimoniale o ad attività di mero godimento o conservative.
La norma è chiaramente volta a preservare l’indipendenza, l’autonomia e l’imparzialità del professionista, evitando che l’esercizio di attività imprenditoriali – per loro natura soggette a logiche di profitto e concorrenza – possa compromettere l’obiettività nell’esercizio della funzione professionale.
Nel caso di specie, si rileva come l’iscritto, pur avendo inizialmente assunto la veste di imprenditore commerciale, abbia successivamente e tempestivamente proceduto alla stipula di un contratto di affitto d’azienda, trasferendo a terzi il godimento del complesso aziendale e rinunciando, di fatto, alla gestione diretta dell’attività d’impresa.L’affitto d’azienda, come noto, configura un contratto con effetti obbligatori e di natura continuativa, mediante il quale il locatore (in questo caso, il professionista) si spoglia dell’esercizio dell’attività imprenditoriale in favore dell’affittuario, il quale assume in via esclusiva la conduzione dell’impresa.
Dunque, in via di principio il professionista che si limiti a concedere in affitto la propria azienda, senza ingerenza nella gestione né partecipazione agli utili dell’attività esercitata dall’affittuario, non riveste più la qualifica soggettiva di imprenditore, in quanto difetta il requisito dell’esercizio effettivo dell’attività economica organizzata ai fini della produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell’art. 2082 c.c.
La sola titolarità giuridica dell’azienda non appare sufficiente a integrare una causa di incompatibilità, qualora l’iscritto si astenga da qualsiasi attività gestionale o decisionale e mantenga un ruolo meramente passivo rispetto all’attività d’impresa.
A favore di tale conclusione depongono le Note interpretative CNDCEC, che escludono l’incompatibilità qualora l’impresa sia diretta alla gestione
patrimoniale immobiliare e mobiliare di mero godimento o conservativa.
Ne deriva che, nel caso in esame, non sembra configurarsi alcuna causa di incompatibilità, a condizione che:
- i) l’affitto d’azienda sia effettivo e non simulato;
- ii) il professionista si astenga da qualsiasi ingerenza nella gestione dell’azienda affidata a terzi.
Tale conclusione è coerente con l’interpretazione sistematica del disposto normativo e con le citate Note interpretative, che, pur ribadendo l’incompatibilità con l’attività di impresa commerciale, impongono di valutare la concreta sussistenza di un effettivo esercizio dell’attività imprenditoriale e non la mera titolarità formale dell’azienda
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Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze
Con la Ordinanza n 22742/2025 la Cassazione ha statuito che è compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale.
Errori del commercialista sulla dichiarazione: conseguenze
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 22742/2025, è tornata a chiarire un principio fondamentale:
- il contribuente non è automaticamente sollevato dalle sanzioni tributarie se non dimostra di aver vigilato sull’operato del professionista incaricato.
Il ricorso prende le mosse da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente, a seguito di un avviso di recupero per indebita compensazione orizzontale.
Quest’ultima sarebbe stata eseguita non direttamente dal contribuente, ma da un soggetto incaricato esclusivamente per l’impugnazione di una cartella esattoriale.
Il nodo da sciogliere è se può il contribuente essere sanzionato per un comportamento scorretto commesso da un professionista, se lui stesso non ha materialmente partecipato all’illecito.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto parzialmente il ricorso del contribuente, annullando le sanzioni per assenza dell’elemento soggettivo.
Anche in appello, la Corte tributaria di secondo grado ha confermato la decisione, ritenendo che il contribuente fosse estraneo all’operazione contestata e che la responsabilità sanzionatoria non potesse essergli imputata.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di secondo grado, sollevando una questione giuridica centrale: a chi spetta l’onere della prova dell’assenza di colpa, quando un adempimento fiscale viene demandato a un consulente esterno?
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe mal interpretato l’art. 5 del D.Lgs. 472/1997, in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., che regola appunto l’onere della prova.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte tributaria regionale in diversa composizione.
La Cassazione afferma che il contribuente non può limitarsi a dichiararsi estraneo ai fatti, deve dimostrare di aver vigilato diligentemente sull’operato del professionista, anche se la condotta di quest’ultimo non è penalmente rilevante.
La Corte richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- la responsabilità per le violazioni tributarie presuppone colpevolezza, anche sotto forma di negligenza,
- la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente.
La sola denuncia del professionista non basta a escludere la colpa, se non è accompagnata da elementi che dimostrino di aver esercitato un controllo effettivo sull’operato del consulente.
Questa ordinanza rafforza un principio essenziale:
- la delega a un professionista non esonera il delegante da responsabilità, salvo che venga provata l’assenza di colpa.
Va però evidenziato che, benchè se il commercialista sbaglia paga il cliente in prima battuta, si può invocare la responsabilità contrattuale.
Il commercialista è comunque responsabile del suo operato, in base al generale principio della responsabilità contrattuale.
Il contribuente costretto a pagare l'Erario potrà poi legittimamente rifarsi sul professionista davanti al Tribunale, chiedendo il rimborso del danno subito.
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Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile
Il CNDCEC con un pronto Ordini dell'8 agosto replicava a dubbi sulla compatibilità della professione di Commercialista con l'attività agricola.
Il quesito era posto da un iscritto che, con la medesima partita iva utilizzata per l’attività professionale, consistente in alcune consulenze aziendali, gestisce un bene patrimoniale di famiglia come titolare di un’attività agricola sotto forma di ditta individuale regolarmente iscritta alla Camera di Commercio con codice 01.26.00.
Attraverso lo svolgimento di tale attività, l’iscritto ha incrementato il proprio fatturato, dovendo negli anni acquisire qualifiche, certificati e autorizzazioni sanitarie necessarie e funzionali alla gestione della produzione e della relativa commercializzazione del prodotto finito.
Si chiede se l’iscritto rientri nella casistica di incompatibilità ex art. 4, del D.lgs. 139/2005 e, di conseguenza, se lo stesso debba richiedere il trasferimento dalla sezione A dell’albo all’elenco speciale per sopraggiunte cause di incompatibilità individuate nell'art. 4, co. 1, lett. c) del citato D.lgs. 139/2005.
Professione Commercialista e attività agricola: quando è incompatibile
Il CNDCEC, dopo aver premesso che con i pronto ordini esprime un semplice orientamento, evidenzia quanto segue.
L’art. 4, co. 1, lett. c) del D.lgs. 139/2005 stabilisce che l’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile è incompatibile, tra l’altro, con l’esercizio di attività di impresa commerciale, in nome proprio o altrui.
Dalla descrizione della fattispecie risulta che il professionista, sotto la medesima partita IVA, gestisce un’attività agricola sotto forma di ditta individuale, regolarmente iscritta in CCIAA (codice ATECO 01.26.00) e che ha strutturato l’attività nel tempo, dotandosi di autorizzazioni e certificazioni sanitarie, con un incremento significativo del volume d’affari.
L’esercizio di impresa agricola, disciplinato dall’art. 2135 c.c., è oggetto di specifica attenzione nelle Note interpretative del CNDCEC, dove si evidenzia che l’art. 1 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 ha ulteriormente definito imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) il soggetto che, in possesso di conoscenze e
competenze professionali adeguate, dedica alle attività agricole indicate dall’art. 2135 c.c. almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. L’esercizio di attività di impresa agricola è consentito laddove tale attività si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, come avviene per esempio nell’ipotesi in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per poter contribuire alle spese di manutenzione e conservazione del fondo agricolo.Vi è invece incompatibilità addove la vendita dei prodotti agricoli – per quantità e fatturato – configura non già il recupero delle spese di manutenzione
e conservazione del fondo, ma attività di impresa.Pertanto, non si ravvisa una condizione di incompatibilità qualora l’iscritto eserciti, in qualità di coltivatore diretto, l’attività di impresa agricola
esclusivamente con funzioni di mero godimento o meramente conservativa del fondo agricolo, mentre l’esercizio di attività d’impresa agricola è ritenuto incompatibile con l’esercizio dell’attività professionale laddove l’iscritto rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).
Infine si ricorda che la qualifica di I.A.P. è attribuita formalmente dalle Regioni, attraverso i loro uffici competenti o enti delegati, come i Servizi Territoriali dell'Agricoltura o le Province, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (es. tempo dedicato all’attività agricola e percentuale di reddito derivante dalla stessa).La sussistenza della qualifica di I.A.P., se certificata da tali enti, determina senza dubbio l’insorgere di una condizione di incompatibilità ai sensi
dell’art. 4, co. 1, lett. c), del D.lgs. 139/2005.In tal caso, la richiesta di trasferimento dalla sezione A dell’Albo all’elenco speciale appare fondata e l’Ordine potrà procedere con la relativa istruttoria, previa
presentazione da parte dell’iscritto della domanda e della documentazione eventualmente necessaria. -
Concessioni balneari: il Decreto al vaglio del Consiglio di Stato
ll decreto sugli indennizzi presentato, in estremis nella tarda serata del 31 marzo scorso, giorno di scadenza per la sua presentazione prevista dalla legge Salva-infrazioni, è ora presso il Consiglio di Stato per approvazione.
Il decreto dovrebbe contenere regole per gli indennizzi e per le concessioni 2025, dopo la trattativa con l'Europa.
Il 31 marzo una nota MIT specificava solamente "Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso alla presidenza del consiglio e al ministero dell’economia e delle finanze lo schema di decreto per la determinazione degli indennizzi relativi alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e sportive, nonché per la rideterminazione degli importi unitari dei canoni, nel rispetto dei tempi promessi dal ministro Matteo Salvini"
Ricordiamo che una nota precedente datata 11 marzo evidenziava che il diritto a un indennizzo è tra le novità più rilevanti del decreto legge salva-infrazioni: 'L’indennizzo dovrà essere calcolato sugli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione a cui va aggiunta l’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni"
Occorre evidenziare che l'Europa ritiene che indennizzi troppo alti a carico dei subentranti possano di fatto disincentivare il passaggio delle concessioni balneari.
I funzionari europei hanno sottolineato che non possono essere considerati valore aziendale, avviamento, spese relative a marchi e brevetti.
Per l'UE vanno esclusi beni diversi da quelli immateriali strettamente necessari per la fornitura del servizio e che risultano trasferiti al nuovo concessionario.
Inoltre, sono esclusi dal calcolo non solo le strutture abusive ma anche tutte le strutture fisse ad eccezione di quelle strettamente necessarie per fornire il servizio e di quelle di “difficile rimozione” acquisite dallo Stato che devono essere comunque menzionate nel bando di gara.
Una Nota ANCI del 27 giugno evidenzia: “Chiediamo al MIT di procedere con l’adozione del decreto annuale, per consentire ai Comuni di calcolare i canoni demaniali marittimi per l’anno 2025, che vanno pagati entro il 15 settembre” Lo ha dichiarato Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, vice presidente Anci e delegato a Demanio marittimo e porti.
Inoltre lo stesso Silvetti ha commentato: “Come è noto, il decreto interministeriale MIT-MEF sugli indennizzi per le concessioni balneari interviene anche sugli importi unitari dei canoni per le concessioni, rilasciate ex novo o rinnovate, con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei. Si tratta di un sistema di calcolo molto complesso. Infatti l’aggiornamento dei canoni prevede un incremento lineare del 10% di tutti gli importi previsti dalla normativa precedente, ai quali vanno applicate le rivalutazioni Istat a partire dal 1999. I nuovi canoni si applicano a decorrere dal 1 aprile 2025; questo fa presumere che, per il primo trimestre di quest’anno, restino in vigore gli importi precedenti. A fronte di questa complessità chiediamo al MIT, non appena sarà concluso l’iter del decreto indennizzi, di fornire indicazioni ufficiali circa le misure unitarie dei canoni aggiornate per il 2025. Il gettito di questa entrata non va, neppure in minima parte, a beneficio dei Comuni, sui quali ricadono soltanto gli oneri dell’attività amministrativa richiesta”.In attesa di leggere il testo del Decreto Interministeriale riepiloghiamo i contenuti della norma sugli indennizzi evidenziando che l'indennizzo da corrispondere al concessionario uscente da parte del concessionario entrante, riconosce un ruolo centrale per i Commercialisti accolto con favore dal CNDCEC.
Leggi anche Concessioni balneari: gare obbligatorie entro 2027 con eccezioni
Concessioni balneari: la perizia per l’indennizzo al concessionario uscente
Il Presidente Elbano de Nuccio sulla norma sugli indennizzi commentava che: “a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante” e il valore dell’indennizzo “è determinato con perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”.
La norma recita esattamente quanto segue: in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2025.
Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio.
Si attende il testo del decreto attuativo MIT.