• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Con il pronto ordini n 94/2024 il CNDCEC replica ad un dubbio sull'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.

    Un Ordine Territoriale domandava se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.

    Vediamo il chirimento del Consiglio Nazionale.

    Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco

    Il CNDCEC specifica che per quanto attiene alle esperienze di cui all'art 13 comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021 dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, quello di commissario giudiziale.
    Considerato che, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti al quesito posto si fornisce risposta positiva.

    Ricordiamo che il comma 3 dell'art 13 prevede che Presso la camera di commercioindustria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti

    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; 
    • gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati.
    • Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Nuovo ordinamento professionale dei Commercialisti: cosa contiene

    Con un comunicato stampa del 19 novembre il CNDCEC infoma di aver approvato il nuovo ordinamento professionale.

    Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche, viene precisato che la riforma interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione, vediamo una sintesi di cosa è stato modificato.

    Nuovo Ordinamento professionale commercialisti: cosa contiene

    Come specificato nel comunicato stampa del CNDCEC datato 19.11 le modifiche sono state apportate:

    • all’oggetto della professione
    • alle norme sulle incompatibilità
    • sull’esercizio della professione in forma associata
    • sulla disciplina del tirocinio
    • sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale, 
    • su morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo, 
    • sulla disciplina dei compensi
    • sull’assicurazione professionale
    • sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.

    Il Presidente De Nuccio hsi è espresso in proposito evidenziando che: “Con l’approvazione di questo testo abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento. “

    La riforma, come detto è ampia e organica e il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento.

    Nuovo Ordinamento Commercialisti: il sistema misto per le elezioni

    Il comunicato specifica anche che, in merito alle elezioni del Consiglio nazionale, si è scelto un sistema elettorale misto, ossia: 50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti.

    Viene confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45

    Si mira con le novità al coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e alla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia  di quelli nazionali.

    Secondo De Nuccio:  “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema ante riforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.

    Infine, per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Semplificazioni bilanci PMI: consultazione OIC prolungata fino al 20.12

    L'OIC nell'ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti minori quali le PMI invita ad inviare i propri input entro il 20 dicembre (termine prorogato, dall'iniziale 20.11, con comunicato dell'OIC) 

    I soggetti interessati alla call possono essere, come dettagliato dallo stesso OIC:

    • prepares o imprese
    • professione contabile
    • auditors
    • useres o finanziatori

    Semplificazioni PMI: l’OIC avvia la richiesta di questionari entro il 20 novembre

    Il comunicato stampa datato 21 ottobre dell'organismo italiano di contabilità specifica che, nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder. 

    Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC e di particolare attualità se si considera che l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell’esercizio della delega vi sia anche quello di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”. 

    I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre – potranno essere utili all’OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l’OIC, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, “fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”. 

    All’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.

    La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto:

    un questionario per i preparers (le imprese), 

    uno per la professione contabile, 

    uno per gli auditor 

    e uno per gli user (i finanziatori).

    Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande: 

    • conoscitive, 
    • di carattere generale, 
    • sulle semplificazioni esistenti e
    •  sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.

    All’esito della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo

    Il CNDCEC con un pronto ordini del 29 ottobre replica ad un caso di sospetta incompatibilità per  un socio e componente del CdA di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che pur non percepisce compensi per il suo mandato. Vediamo il caso di specie, il quesito e la replica dei Commercialisti.

    Socio, consigliere di CdA e incompatibilità con iscrizione Albo

    Il CNDCEC replica ad un quesito per le società sportive pubblicando il pronto ordini n 11696 del 29 ottobre scorso.

    Con il quesito pervenuto l’Ordine chiede se per un iscritto all’Albo, socio (non di maggioranza) e membro del CdA di una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata possa profilarsi una possibile incompatibilità, specificando che nell’ambito del CdA l’iscritto riveste la carica di consigliere semplice, senza percezione di alcun compenso. 

    In riferimento alla fattispecie evidenziata, il CNDCEC ha fornito alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto. 

    Si osserva preliminarmente che l’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. 139/2005 dispone che “l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale (…) dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi (…)”.

    Nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità si evidenzia che la figura del socio di società di capitali, per definizione, non collima con l'esercizio dell’attività d’impresa: di conseguenza la relativa attività è compatibile con l'esercizio della professione. 

    È da ritenersi compatibile, quindi, lo status di socio di società di capitali anche con partecipazione rilevante, maggioritaria o totalitaria, ma sempre comunque nel rispetto della sua terzietà rispetto all'attività di conduzione della società

    Diversamente, l’assunzione da parte dell’iscritto della duplice veste di socio e amministratore di una società di capitali è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che questi abbia un interesse economico prevalente nella società ed eserciti contestualmente tutti o ampi poteri gestionali

    Nel caso di specie, peraltro, si ritiene che tale fattispecie (socio con interesse economico prevalente e con tutti o ampi poteri gestionali) non ricorra, considerato che

    • l’iscritto non risulta essere socio di maggioranza o comunque in una posizione tale da esercitare l’influenza rilevante o notevole sull’assemblea dei soci (almeno formalmente) – secondo l’accezione intesa nelle Note Interpretative3 – né, sotto il profilo gestorio, risulta dotato di ampi poteri di amministrazione (non rivestendo la carica di presidente dell’organo gestorio, ovvero amministratore unico o delegato), 
    • la società sportiva dilettantistica (SSD), ai sensi dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, è una società sportiva di capitali o una Cooperativa costituita ai sensi della normativa civilistica vigente, della quale rispetta tutti i principi al netto dell’assenza di scopo di lucro (almeno in linea di principio)

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Bonus asili Cassa Commercialisti: in scadenza il 31 ottobre

    E' in scadenza il bonus asili della cassa commercialisti.

    In particolare, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda di contributo alle spese per asili nido e scuole infanzia per i figli dei Commercialisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.

    Come specificato nel bando, al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato € 1.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l’anno educativo dal 01/09/2023 al 31/07/2024 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.

    Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: beneficiari

    Possono beneficiare del bonus gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2022 (modello redditi 2023) un reddito professionale fino a € 35.000,00. 

    Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.

    Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: la domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, dal 01 agosto 2024 al 31 ottobre 2024. 

    Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

    Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

    • documento di identità in corso di validità; 
    • in caso di minori in affido temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura; 
    • ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno: 
      • a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio;
      • b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art. 1 per l’anno educativo dal 1/9/2023 al 31/7/2024. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Opzione di sconto o cessione: salta la possibilità di correggere gli errori

    In occasione della conversione in legge del DL Ominibus, i Commercialisti hanno richiesto la possibilità di correggere le comunicazioni di opzione dei bonus edilizi scadute lo scorso 4 aprile e per le quali non è possibile richiedere la remissione in bonis.

    Veniva esplicitato che la  “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, è l'occasione per consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione.

    La risposta è arrivata durante il question time del 26 settembre

    Comunicazioni opzione di sconto o cessione: il CNDCEC chiede di poter correggere gli errori

    I commercialisti hanno chiesto di consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024 è una delle richieste contenute nella memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, presentata in Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti presieduto da Elbano de Nuccio.

    Secondo De Nuccio: “La conversione in legge del decreto-legge in esame può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante”.

    I Commercialisti specificano che non si appesantirebbe il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, ma di darebbe ai contribuenti la possibilità di sanare anche errori per i quali non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione.

    In tale contesto, vista la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente.

    Tale possibilità di correzione andrebbe concessa a tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale.

    La risposta negativa è arrivata con question time in data 26 settembre.

    Il sottosegretario Federico Freni, nel corso del question time in commissione Finanze alla Camera ha esplicitato la risposta negativa alla richiesta di correggere fuori tempo massimo le comunicazioni di cessione inviate entro il termine del 4 aprile scorso, ma che contengano piccoli errori da correggere.

    Il ministero dell’Economia ha chiuso in modo definitivo ricordando che "L’articolo 2 del decreto legge n. 39 del 2024 stabilisce espressamente che l’istituto della remissione in bonis non si applica alle comunicazioni in argomento. Non è possibile correggere o sostituire le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile 2024."

    Anche un eventuale intervento correttivo non può più essere realizzato, per un problema di tempi e di risorse. 

    Per consentire la possibilità di sostituire le comunicazioni errate già registrate in piattaforma sarebbe, altresì, necessario un adeguamento delle procedure informatiche anche al fine di prevenire abusi e consentirne l’utilizzo solo nei casi ammissibili.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Quota Albo Commercialisti: i termini di prescrizione

    Con il pronto ordini n 66 del CNDCEC si chiarisce il termine di prescrizione per la quota annuale di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti alla luce di alcune sentenza di Cassazione, ultima delle quali la n 3757/2024.

    Prescrizione quita iscrizione Albo: chiarimenti dal CNDCEC

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 66/2024 con oggetto Termine di prescrizione contributo annuale di iscrizione all'Albo replica ad un ordine territoriale.

    Innanzitutto viene ricordato che ai sensi dell'art 12 comma 1 lett p) del Dlgs n 139/2005  il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

    L'ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.
    Nonostante l'utilizzo del nome "contributo" come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale quota annuale ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

    Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.
    Trattandosi di tassa che va versata con cadenza annuale, può ritenersi che il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall'art 2948 cc secondo cui "Si prescrivono in cinque anni: … 4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".