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    Quota Albo Commercialisti: i termini di prescrizione

    Con il pronto ordini n 66 del CNDCEC si chiarisce il termine di prescrizione per la quota annuale di iscrizione all'Albo dei dottori Commercialisti alla luce di alcune sentenza di Cassazione, ultima delle quali la n 3757/2024.

    Prescrizione quita iscrizione Albo: chiarimenti dal CNDCEC

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 66/2024 con oggetto Termine di prescrizione contributo annuale di iscrizione all'Albo replica ad un ordine territoriale.

    Innanzitutto viene ricordato che ai sensi dell'art 12 comma 1 lett p) del Dlgs n 139/2005  il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. 

    L'ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l'appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.
    Nonostante l'utilizzo del nome "contributo" come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tale quota annuale ha natura di tassa e l'importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l'iscritto. 

    Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell'albo o nell'elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all'Albo.
    Trattandosi di tassa che va versata con cadenza annuale, può ritenersi che il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall'art 2948 cc secondo cui "Si prescrivono in cinque anni: … 4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi".

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    Condotta irreprensibile iscritto all’Albo: chi deve accertarla

    Con il pronto ordini il CNDCEC replica ad un quesito di un ordine territoriale che sollevava dubbi su di un iscritto. 

    Un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo in data 29.11.2022 e, in data successiva all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine veniva a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005. 

    Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.

    Condotta irreprensibile dell’iscritto Albo: chi deve accertarla

    Il CNDCEC specifica che in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’albo, il Consiglio dell’Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile.
    Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che “Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente”.  
    Poiché nel caso di specie il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 – atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’albo sarebbe stata rigettata – nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione ed all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo, nei termini che seguono.
    Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi

    Il CNDCEC rimanda ad alcune sentenze della Cassazione in materia e evidenzia che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’albo, sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

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    Assistenza per operazioni di M&A: quale onorario applicare?

    In data 26 guigno l'ADC associaizoni di commercialisti ha pubblicato un vademecum con suggerimenti per il calcolo delle tariffe.

    Tra gli altri, secondo il Vademecum, relativamente alle operazioni di M&A la determinazione dei compensi varia molto in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal professionista. 

    Il documento orientativo specifica testualmente che a tal proposito "Sono da considerare la dimensione dell’incarico, la complessità dell’operazione e la stima delle probabilità di concludere il deal. L’ Advisor è colui che gestisce il processo di M&A, negozia i termini dell’operazione con la controparte, trova i possibili acquirenti. Assiste inoltre con impegno e continuità l’imprenditore/management con lo scopo di focalizzare costantemente le risorse sulla preparazione e sviluppo del processo di vendita o fusione."

    Ciò premesso, per operazioni di M&A, lo stesso vademecum indica di procodere come segue

    valore del deal compenso

    Fino 3.000.000

     Dal 4% al 6%

    Da 3.000.001 a 6.000.000

     Dal 3% al 5%
    Da 6.000.001 a 10.000.000  Dal 2% al 4%

    Da 10.000.001 a 20.000.000

    Da 10.000.001 a 20.000.000 Dal 1% al 3%

    Da 20.000.001 a 50.000.000

    Da 20.000.001 a 50.000.000 Dal 1% al 2%

    Oltre 50.000.000

    Oltre 50.000.000 Dallo 0,5% al 1%

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    Concordato preventivo biennale: gli onorari dei commercialisti

    L'Associazione Nazionale Commercialisti Adc, con un comunicato del 26 giugno, alla luce della novità 2024 relativa alla pratica di CPB concordato preventivo biennale, ha licenziato un documento relativo agli onorari consigliati per la professione di dottore commercialista. 

    Concordato preventivo biennale: gli onorari dei commercialisti

    In dettaglio, l'ADC evidenzia che al fine rispondere alla necessità per gli iscritti all’Albo di avere misure di riferimento per la determinazione degli onorari, alcune associazioni hanno già fornito degli utili “prontuari” da utilizzare per la formulazione dei preventivi.

    ADC ha ritenuto di dare il proprio contributo, implementando il documento presentato da ANC, ed andando ad individuare dei parametri di riferimento per la determinazione dei compensi per quelle attività che, sia per novità sia per complessità, costituiscono un terreno sul quale ci si può trovare in nella formulazione di un preventivo equo. 

    Il lavoro della commissione Adc, presieduta da Alessandro Mannelli, che ne è derivato, alla sua prima stesura, ha inoltre lo scopo di stimolare un dibattito interno alla categoria volto all’individuazione delle best practices per la determinazione di compensi equi ed a sollecitare anche i Commercialisti a trasmettere le proprie idee, spunti ed interpretazioni affinché gli “Onorari consigliati da ADC” possano diventare largamente condivisi.

    Attingendo direttamente dal Vademecum di ADC si legge che: 

    L’assistenza all’attività in esame può essere scomposta in due attività: la prima, qualificabile come assistenza tributaria, consistente nella compilazione del modello ISA e del modello CPB. E la seconda, qualificabile come consulenza tributaria, consistente nella valutazione circa la convenienza della proposta. La seconda attività consisterà, tra l’altro, nell’elaborazione di previsioni economiche. Gli onorari per la compilazione e trasmissione del modello ISA saranno quelli ordinariamente applicati dal professionista, mentre la compilazione e trasmissione del modello CPB e la consulenza tributaria dovranno essere autonomamente quotate. L’onorario complessivo pertanto sarà costituito dal compenso per le singole attività, prescindendo dall’adesione o meno al CPB, oltre al compenso a percentuale in caso di adesione.

    Tabella di riferimento fornita da ADC per il CPB

    Attività Onorario
    Compilazione e trasmissione modello CPB € 250,00
    Consulenza tributaria relativa al CPB € 400,00, oltre all’onorario a percentuale in caso di
    adesione
    Consulenza tributaria in caso di adesione al CPB Dal 1% al 3% del reddito imponibile proposto

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    Esami di stato 2024: nuove indicazioni dal Ministero

    Il decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024. (Qui il testo coordinato)  all'Articolo 6, comma 3  rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali   prevede  la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023,  sulla  possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato  di abilitazione e altri esami professionali.

    Con una nota il 21 maggio  2024 è stata specificata la raccomandazione, nell'ambito delle competenze delle Commissioni, che gli esami di abilitazione per le professioni sotto indicate prevedano  due prove    (scritta e orale oppure pratica e orale)

    Nello specifico :

     

     PROFESSIONI PROVE D'ESAME

    professione di attuario e attuario iunior

     prova scritta e prova orale;

    chimico e chimico iunior,

    prova scritta e prova orale

    ingegnere e ingegnere iunior,

    prova scritta e prova orale

     architetto, pianificatore,paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,

     prova pratica e prova orale

    biologo e biologo iunior

    prova  scritta e una prova orale

     professione di geologo e geologo iunior,

    prova pratica e una prova orale

    dottore agronomo e dottore  forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario

    prova scritta e una prova orale

    assistente sociale specialista e     assistente sociale

    prova scritta e  prova orale

    Viene anche precisato che 

    • le prove si effettuano nel rispetto dell’ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione.
    • non si ritiene di  applicare l'esonero.dalla/e prova/e per la professione che la prevede.

    Esami di stato in deroga: le professioni incluse ed escluse

    In particolare, si prevede che   il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, potrà  definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti  l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni: 

    • dottore agronomo e dottore forestale, 
    • architetto,
    •  assistente sociale,
    • attuario,
    •  biologo,
    • chimico,
    • geologo,
    •  ingegnere,
    •  tecnologo alimentare,
    •  dottore commercialista ed esperto contabile
    • consulente del lavoro 

     Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di 

    • odontoiatra, di 
    • farmacista, di 
    • medico veterinario e di 
    • psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)
    • e le lauree abilitanti    all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

    Proroga modalità straordinarie per tirocini e altri esami

    La norma del DL Milleproroghe legge 17 2024  prevede inoltre che  il Ministro dell'università e della ricerca possa definire eventualmente di concerto con altri ministeri competenti, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per:

    • le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni citate sopra
    • per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
    •  per gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti

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    Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.   

    In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.   

    Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.   

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.   

    Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.   

    Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità. 

    In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità. 

    Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti. 

    Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione

    In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni

    In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.

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    Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità

    Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.

    Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.  

    I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.

    Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità

    Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto. 

    Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.

    Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.  

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”. 

    Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta. 

    Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari

    Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.