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    Certificazione prospetto ZES: istruzioni dal CNDCEC per i Revisori

    Pubblicato in data 11 novembre sul sito del CNDCEC il documento “Certificazione del prospetto ZES”, strumento operativo utile ai revisori coinvolti nelle attività relative all’incarico da svolgere in conformità con l’art. 3 del decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per gli Affari Europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR.

    Il documento ricorda come gli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali (ZES) possano beneficiare di agevolazioni fiscali significative ma per accedervi è necessario che le spese sostenute siano adeguatamente certificate al fine di garantire il rispetto dei criteri previsti dalle norme.

    Vediamo cosa contiene il documento realizzato in collaborazione con la Fondazione Commercialisti.

    Credito ZES: il CNDCEC pubblica lo standard di relazione

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca, pubblica il documento “Certificazione del prospetto ZES" quale strumento operativo utile ai revisori coinvolti nella certificazione degli investimenti, supportandoli nelle attività relative all’incarico in conformità con l’articolo 3 del Decreto del 17 maggio 2024 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR.

    Il documento contempla le fasi essenziali, che vanno:

    • dalla lettera di incarico alla check list, con i principali controlli consigliati,
    • fino alla lettera di attestazione e alla relazione di certificazione del revisore.

    Viene ricordato che l’attività di verifica del Prospetto comporterà l’analisi della documentazione predisposta dagli amministratori e messa a disposizione del revisore.

    A tal fine verrà concesso il libero accesso alle scritture contabili e ad ogni altra informazione ritenuta utile per l’espletamento dell’incarico.

    Nell’assunzione di tale incarico, si osserverà il rispetto delle norme e i principi in materia di etica e di indipendenza contenuti nel Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall’International Ethics Standard Board for Accountants 

    Il revisore è “responsabile di certificare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa, volto a garantire l’effettivo sostenimento delle spese sostenute per le attività indicate e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile”.

    Si rimanda al documento completo del CNDCEC al fine di approfondire obblighi e incombenze per il revisore.

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    Elenco Revisori Enti Locali 2025: via alle domande e alle conferme

    Il Minsitero dell'interno rende noto che, a decorrere dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2024, i soggetti già iscritti nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali, sono tenuti a dimostrare il permanere dei requisiti previsti pena di cancellazione dall’elenco dei revisori degli enti locali.
    Dalla stessa data è possibile presentare domanda per l’inserimento nel predetto elenco dei revisori da parte di soggetti non iscritti e che siano in possesso, alla data di scadenza del termine utile appresso indicato, dei requisiti previsti dallo stesso articolo 3 del Regolamento approvato con decreto del Ministro dell’Interno 15 febbraio 2012, n. 23.

    Potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti interessati residenti nel territorio delle regioni a Statuto ordinario.

    ll termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 16 dicembre 2024.
    A tal fine, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda che dovrà avvenire con le modalità di seguito indicate, Vediamo le modalità per procedere e i requisiti necessari per l'iscrizione.

    Elenco Revisori Enti Locali 2025: requisiti per la domanda

    L'avviso del Ministero specifica che ai fini della iscrizione nell'elenco in oggetto si richiama quanto prescritto dall’articolo 3 del Regolamento e si ricorda che:

    • i crediti formativi validi sono quelli conseguiti nel periodo 1° gennaio-30 novembre 2024 a seguito della partecipazione a eventi formativi che hanno ricevuto la condivisione dei programmi da parte del Ministero dell’Interno;
    • il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti, richiesto per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 dell’elenco, deve riferirsi ad incarichi, della durata di un triennio ciascuno, svolti presso enti locali, come individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ossia presso comuni, province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.

    In caso di soggetto iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, si terrà conto, ai fini del possesso del relativo requisito, dell’iscrizione con maggiore anzianità.

    Elenco Revisori Enti Locali 2025: presenta una nuova domanda

    Le domande da parte dei soggetti non iscritti all’elenco 2024 dovranno essere presentate al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, esclusivamente per via telematica con la compilazione di apposito modello, contenente i dati anagrafici e la dichiarazione del possesso dei prescritti requisiti.
    La compilazione del modello deve avvenire con accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: 

    • https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
    •  attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche dati” e infine “Accedi all’area personale”.
    • l’accesso può avvenire esclusivamente tramite identità digitale: SPID, CIE e CNS.

    Dopo l’avvenuta compilazione a video dei dati richiesti e la chiusura della domanda tramite apposito pulsante informatico, entro 12 ore, i richiedenti riceveranno una pec, da [email protected] , di comunicazione

    circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati inseriti nel sistema.

    Sarà cura del revisore verificare i dati riportati nella pec in quanto eventuali rettifiche potranno essere operate solo entro il termine ultimo di iscrizione.

    Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. 

    In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali.
    Nella domanda i richiedenti dovranno dichiarare il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e con la consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e dei poteri di controllo di questa Amministrazione, previsti dagli articoli 76 e 71 dello stesso D.P.R. n. 445 del 2000.
    Con riferimento al requisito dell’iscrizione all’Ordine o al Registro professionale, i richiedenti dovranno, inoltre, dichiarare di non essere assoggettati all’eventuale sanzione della sospensione.
    Infine, i richiedenti dovranno dichiarare di non trovarsi nelle condizioni richiamate dall’articolo 236, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui all’articolo 2382 del codice civile, il quale prevede che non può
    essere nominato “l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

    Elenco Revisori Enti Locali 2025: domande di conferma dei requisiti

    Coloro che risultano già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2024 dovranno comprovare il permanere dei requisiti di cui all’articolo 3 del Regolamento, esclusivamente per via telematica, mediante accesso alla home page del sito internet della Direzione centrale della finanza locale all’indirizzo: 

    • https://dait.interno.gov.it/finanza-locale
    • attraverso la selezione della sezione denominata: “Accedi all’area dei revisori” quindi di quella “Accedi alle banche
      dati” e infine “Accedi all’area personale”

    Il sistema, al momento dell’accesso, propone tutti i dati già inseriti nella precedente iscrizione (con il solo aggiornamento automatico del numero di anni di iscrizione all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e/o al Registro dei revisori legali).
    Si invita, quindi, a controllare l’attuale veridicità di quanto riportato nei dati e proposto automaticamente dal sistema.
    L’interessato dovrà confermare o rettificare gli stessi con le modalità indicate a video dal sistema, procedere all’inserimento dei crediti formativi conseguiti nel periodo 1° gennaio / 30 novembre 2024 e, quindi, completare la procedura di iscrizione cliccando sul pulsante “Chiudi domanda”.
    Se la procedura è stata correttamente eseguita, entro 12 ore, l’interessato riceverà, dall’indirizzo pec della finanza locale, una comunicazione circa il buon esito dell’acquisizione della domanda, con il riepilogo di tutti i dati dichiarati.
    Solo il ricevimento di tale comunicazione comprova l’avvenuta acquisizione della domanda. In caso di mancato ricevimento della pec entro le 12 ore si invita a contattare il competente Ufficio i cui riferimenti sono visualizzabili al seguente link https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti-locali .
    Si precisa che i dati relativi agli incarichi già dichiarati e controllati dall’Ufficio non possono essere variati

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    Bonus asili Cassa Commercialisti: in scadenza il 31 ottobre

    E' in scadenza il bonus asili della cassa commercialisti.

    In particolare, entro il 31 ottobre 2024 è possibile presentare la domanda di contributo alle spese per asili nido e scuole infanzia per i figli dei Commercialisti iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.

    Come specificato nel bando, al fine di favorire la conciliazione fra il mantenimento e lo sviluppo dell’attività professionale e gli impegni familiari il Consiglio di Amministrazione ha stanziato € 1.000.000 per gli iscritti che hanno sostenuto per i propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi) per l’anno educativo dal 01/09/2023 al 31/07/2024 spese per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia.

    Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: beneficiari

    Possono beneficiare del bonus gli iscritti alla Cassa non titolari di pensione da chiunque erogata, ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità, che hanno dichiarato per il periodo di imposta 2022 (modello redditi 2023) un reddito professionale fino a € 35.000,00. 

    Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due.

    Bonus asili nido e scuola infanzia figli dei Commercialisti: la domanda

    La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS, disponibile sul sito www.cnpadc.it, dal 01 agosto 2024 al 31 ottobre 2024. 

    Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

    Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

    • documento di identità in corso di validità; 
    • in caso di minori in affido temporaneo e/o preadottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura; 
    • ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno: 
      • a) riportare l’indicazione del figlio, ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore, purché rechino anche il nominativo del figlio;
      • b) riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art. 1 per l’anno educativo dal 1/9/2023 al 31/7/2024. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.
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    Sospensione del commercialista: i poteri del Consiglio di disciplina

    Con il Pronto ordini n 68/2024 il CNDCEC ha replicato ad un quesito su quanto dispone l'art 21 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale relativamente ad un caso di passaggio in giudicato di sentenza di condanna a carico di un iscritto, ma di successiva riforma della sentenza di condanna e di assoluzione perché il fatto non sussiste a favore del coimputato per i medesimi fatti oggetto dell'apertura del procedimento disciplinare.

    Si chiede se sia contemplata la ulteriore sospensione del procedimento disciplinare da parte del Collegio in attesa del preannunciato ricorso per la revisione della condanna dell'iscritto. 

    Ovvero se la sentenza di assoluzione per il coimputato non ancora passata in giudicato e la prospettata attività di richiesta di revisione della condanna per l'iscritto possa considerarsi "periodo di attesa dell'esito del giudizio pendente".

    Revisione sentenza di condanna: spetta al Collegio di disciplina valutare la sospensione

    Il CNDCEC con il Pronto ordini n 68/2024 ha preliminarmente precisato che l'esercizio della funzione disciplinare territoriale è di competenza esclusiva dei Consigli di Disciplina territoriali 8ai sensi dell'art 8 comma 1, del DPR n. 137/2012)

    Pertanto solo a questi ultimi spettano le determinazioni relative all'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del professionista incolpato, ivi compresa la valutazione in ordine alla decisione di sospendere o meno il procedimento disciplinare nei confronti del medesimo, qualora lo stesso organo disciplinare ravvisi che ci siano i presupposti.
    Si ritiene pertanto che il Collegio di Disciplina territoriale debba valutare, nell'ambito della propria sfera di autonomia, se e quando sospendere il procedimento disciplinare, alla luce della documentazione relativa alla eventuale revisione del processo penale pervenuta dal professionista o a seguito di apposita richiesta all'Autorità Giudiziaria la quale "è tenuta a dare comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto", come disciplinato dall'art 50 comma 8 del D.Lgs. n. 139/05. per avere contezza dell'effettiva presentazione dell'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento da parte del professionista.

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    Esame Revisori 2024: come si svolge l’esame?

    Pubblicato in GU Concorsi ed esami n 63 del 6 agosto viene pubblicato il Bando per l'esame dei Revisori 2024

    Attenzione al fatto che all'atto della domanda, da inviarsi entro il 5 settembre prossimo, il candidato provvede al pagamento on line della quota di iscrizione pari a euro 100.

    Esame Revisori 2024: come si svolge l'esame?

     Il MEF nell'avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale ha precisato che con DM 13 febbraio 2023, n. 71Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale”  sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame. 

    In particolare le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando. 

    Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.  Le due prove si svolgeranno  in un’unica giornata di esame.

    La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.

    La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.

    Attenzione al fatto che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 dicembre 2024, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.

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    Condotta irreprensibile iscritto all’Albo: chi deve accertarla

    Con il pronto ordini il CNDCEC replica ad un quesito di un ordine territoriale che sollevava dubbi su di un iscritto. 

    Un dottore commercialista è stato iscritto all’Albo in data 29.11.2022 e, in data successiva all’iscrizione, il Consiglio dell’Ordine veniva a conoscenza di fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca anteriore alla iscrizione, che potenzialmente farebbero venire meno il requisito della condotta irreprensibile prevista dall’art. 36, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 139/2005. 

    Si chiede pertanto se, nel caso prospettato, la competenza a valutare i suddetti fatti e comportamenti tenuti in epoca antecedente all’iscrizione sia del Consiglio dell’Ordine oppure del Consiglio di Disciplina territoriale.

    Condotta irreprensibile dell’iscritto Albo: chi deve accertarla

    Il CNDCEC specifica che in sede di verifica dei requisiti prescritti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 139/05 ai fini della iscrizione all’albo, il Consiglio dell’Ordine, come è noto, deve verificare, tra gli altri, la sussistenza del requisito di cui alla lettera c) del comma 1 del suddetto art. 36, ovvero che il professionista sia di condotta irreprensibile.
    Tale requisito riveste particolare rilevanza ed infatti l’art. 37 dell’Ordinamento professionale dispone, al 2° comma, che “Il rigetto della domanda [di iscrizione] per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente”.  
    Poiché nel caso di specie il professionista oggetto del presente quesito risultava possedere all’atto dell’iscrizione tutti i requisiti richiesti dall’art. 36 – atteso che, in caso contrario, la sua richiesta di iscrizione all’albo sarebbe stata rigettata – nel momento in cui, successivamente all’avvenuta iscrizione ed all’inizio dello svolgimento dell’attività professionale, siano emersi fatti e condotte da parte dell’iscritto in contrasto con il mantenimento del requisito della condotta irreprensibile, ancorché antecedenti alla sua iscrizione [con ogni probabilità omesse in sede di dichiarazione in merito ai requisiti prescritti dal menzionato art. 36 dell’Ordinamento professionale], si ritiene che la valutazione della condotta del professionista debba comunque essere effettuata dal Consiglio di Disciplina territoriale, al quale compete in via esclusiva l’esercizio della funzione disciplinare territoriale nei confronti degli iscritti all’albo, nei termini che seguono.
    Al riguardo si osserva che, in tema di sanzioni disciplinari riguardanti gli iscritti agli albi professionali, non possa escludersi la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l’iscrizione all’albo quando esse si siano protratte nel tempo ben oltre la data dell’iscrizione e, pertanto, integrino inevitabilmente un illecito disciplinare per i conseguenti riflessi negativi

    Il CNDCEC rimanda ad alcune sentenze della Cassazione in materia e evidenzia che, in sede di valutazione ai fini disciplinari delle condotte dell’iscritto antecedenti alla iscrizione all’albo, il Consiglio di Disciplina territoriale debba considerare sia la condotta riferita ad eventuali condanne penali antecedenti all’iscrizione, qualora la condotta disciplinarmente rilevante si sia protratta nel tempo ben oltre l’iscrizione all’albo, sia e soprattutto l’omessa menzione di condanna/e penale/i in sede di richiesta di iscrizione e quindi di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 46 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445.

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    Assistenza per operazioni di M&A: quale onorario applicare?

    In data 26 guigno l'ADC associaizoni di commercialisti ha pubblicato un vademecum con suggerimenti per il calcolo delle tariffe.

    Tra gli altri, secondo il Vademecum, relativamente alle operazioni di M&A la determinazione dei compensi varia molto in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal professionista. 

    Il documento orientativo specifica testualmente che a tal proposito "Sono da considerare la dimensione dell’incarico, la complessità dell’operazione e la stima delle probabilità di concludere il deal. L’ Advisor è colui che gestisce il processo di M&A, negozia i termini dell’operazione con la controparte, trova i possibili acquirenti. Assiste inoltre con impegno e continuità l’imprenditore/management con lo scopo di focalizzare costantemente le risorse sulla preparazione e sviluppo del processo di vendita o fusione."

    Ciò premesso, per operazioni di M&A, lo stesso vademecum indica di procodere come segue

    valore del deal compenso

    Fino 3.000.000

     Dal 4% al 6%

    Da 3.000.001 a 6.000.000

     Dal 3% al 5%
    Da 6.000.001 a 10.000.000  Dal 2% al 4%

    Da 10.000.001 a 20.000.000

    Da 10.000.001 a 20.000.000 Dal 1% al 3%

    Da 20.000.001 a 50.000.000

    Da 20.000.001 a 50.000.000 Dal 1% al 2%

    Oltre 50.000.000

    Oltre 50.000.000 Dallo 0,5% al 1%