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    Periti tribunale (CTU): ecco anche le specifiche tecniche

    Dal 1 settembre 2023 è  in vigore il nuovo albo nazionale  dei consulenti tecnici di ufficio  previsto  dalla Riforma della giustizia Cartabia (decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149) . Con il provvedimento attuativo  DM 109 2023 del 14 agosto sono stati definiti

    • nuove categorie 
    • i settori di specializzazione per ciascuna categoria 
    • gli obblighi a carico degli iscritti 
    • le modalità di iscrizione e di sospensione volontaria dall'albo stesso.

     Il provvedimento  è entrato  in vigore il 26 agosto 2023 e prevede  l'istituzione di albi telematici in ogni tribunale, suddivisi in settori e specializzazioni,   e di un elenco nazionale complessivo, che opera ugualmente solo in modalità telematica .

    Il 15 dicembre  2023 sono state pubblicate le specifiche tecniche per le domande di iscrizione da parte del dipartimento della transizione digitale del Ministero della Giustizia.

     Vediamo di seguito  maggiori dettagli operativi.

    Requisiti generali per l’iscrizione agli albi e all’elenco nazionale

    Possono iscriversi :

    • i professionisti iscritti agli ordini o collegi professionali, 
    •  Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

    REQUISITI previsti sono inoltre: 

    • essere in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti;
    • essere in regola con i versamenti previdenziali connessi all'iscrizione agli ordini 
    • condotta morale specchiata;
    • possesso  speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;
    • residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale.

    la procedura è riepilogata complessivamente in questa figura :

    Elenco nazionale ed albi CTU tribunale: i dati presenti

    L'elenco nazionale come detto ricomprende gli albi istituiti in ogni Tribunale, suddivisi in 

    • 89 categorie previste, con requisiti specifici.
    • 978 settori di specializzazione

     Ogni professionista può essere iscritto a più categorie o settori di specializzazione.

    Il decreto 109 2023 prevede che per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:

     a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;

     b) il titolo di studio conseguito;

     c) l'ordine o il collegio professionale cui e' iscritto, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;

     d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;

     e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito  della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;

     f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attivita' del consulente tecnico;

     g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.

     In particolare nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali  conosciuti. 

    Il decreto 109 prevede anche un nuovo provvedimento del dipartimento informatico che specificherà le modalità di aggiornamento da parte dei tribunali.

    Domande di iscrizione agli albi CTU – regime transitorio – Specifiche tecniche

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate ogni  anno in due finestre temporali:

    1.  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    2. tra il 1° settembre e il 31 ottobre.

     I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto, data di entrata in vigore del DM 109 2023,   mantengono la propria iscrizione  ma possono :

    • chiedere l'iscrizione in uno dei settori di specializzazione e
    •  modificare la categoria di appartenenza.

    Per l 'operatività si attendeva come previsto dal l dm 109   l'emanazione di  provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, sulle specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante  aggiornamento in modalita' informatica degli albi e dell'elenco. 

    Il provvedimento è apparso in Gazzetta Ufficiale Il 16 dicembre 2023. Qui il testo 

    Viene sottolineato che dovrà essere assicurato che non siano mai pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale sia stato conferito l'incarico .

    Il provvedimento chiarisce gli step  per l'inoltro delle comande come segue:

    ACCESSO E AUTENTICATIONE 

    L’utente esterno (CTU e Perito) può accedere al sistema tramite il link presente nell’Area Servizi sotto la voce Portale Albo CTU del Portale dei Servizi Telematici https://pst.giustizia.it.mediante una procedura di autenticazione forte, attraverso l’impiego della CNS (smart card o USB key) o utilizzando SPID.

    COMPILAZIONE CV

    Effettuato l'acceso al sistema, per poter compilare la domanda di iscrizione, il candidato dovrà obbligatoriamente compilare il proprio Curriculum Vitae  seguendo un modello incrementale basato su schede (ndr: wizard) digitando o selezionando tutte le informazioni contrassegnate come obbligatorie (riconoscibili in quanto contrassegnate da “*”).

    Per poter considerare esaurita ciascuna scheda, sarà necessario indicare obbligatoriamente al suo interno i dati minimi o indicando di non esserne in possesso

    Il candidato ha a disposizione una scheda con le comunicazioni e il monitoraggio della propria posizione. Una volta registrata la domanda, se si è effettuato l’accesso con CNS, è previsto il passaggio di firma digitale della domanda.

     Il sistema permette di scaricare la domanda stessa in formato pdf e di ricaricare nel sistema il documento PDF firmato. 

    La domanda viene firmata digitalmente extra sistema e sono ammesse entrambe le modalità di firma, CAdES e PAdES.

    Per tutte le nuove domande, il candidato potrà scaricare la cosiddetta impronta della domanda stessa (in formato HASH) per provvedere extra sistema al pagamento. Il sistema permette a questo punto il caricamento della ricevuta di pagamento del bollo in formato XML. Dopo l’acquisizione da parte del sistema della suddetta ricevuta la domanda risulta definitivamente inviata e disponibile per l’istruttoria e per l’udienza da parte del tribunale e della commissione.

    Durante il processo di verifica della domanda il sistema notificherà tramite PEC e attraverso l’area di monitoraggio disponibile al candidato:

    1.  le comunicazioni inerenti all’avanzamento della domanda,
    2.  eventuali richieste di integrazione avanzate dal Tribunale e
    3.  i termini entro i quali deve avvenire l’integrazione stessa.

     Entro detti termini il candidato avrà la possibilità di caricare tramite il sistema l’ulteriore documentazione PDF.

    Dopo che la domanda è stata accolta, ma solo per la prima iscrizione del candidato all’albo di un Tribunale, verrà richiesto il pagamento extra sistema della tassa governativa

    Il candidato può caricare nel sistema la ricevuta di avvenuto pagamento della tassa governativa (extra sistema) in formato XML.

    Sospensione volontaria dagli albi CTU cancellazione dalle categorie

    Il decreto prevede la possibilità di  chiedere la cancellazione da una categoria o specializzazione  indicate inizialmente 

    E' possibile inoltre  chiedere la sospensione temporanea dall’albo per motivazioni personali o professionali per 

    • un periodo non superiore a nove mesi per ciascuna categoria 
    • e per un periodo non superiore a 18 mesi per più categorie nell'arco di quattro anni.

    CTU dettagli sul requisito della competenza

    ATTENZIONE  Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla  categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attivita' professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo  effettivo e continuativo.

     In mancanza del requisito sopracitato  la speciale  competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

    •  a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o   approfondimento post-universitari, purchè l'aspirante sia iscritto  da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni  professionali;
    •  b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attivita' di docenza, attivita' di ricerca, iscrizione a societa' scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
    •  c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione  accreditato.

    ATTENZIONE:

     Per la categoria medico-chirurgica, rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento  del titolo di specializzazione.

     Per la specializzazione medico legale  invece il requisito dei cinque anni non si applica ed è sufficiente il possesso di uno tra i requisiti definiti alle lettere a) e b).

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    Tirocinio revisori: chiarimenti sul dominus dipendente di una società

    Con il pronto ordini del 20 novembre il CNDCEC risponde a dubbi sullo svolgimento del tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente. 

    A tal proposito il CNDCEC ha osservato quanto segue.
    Come affermato nel PO 248/2017 l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente

    Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
    Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.
    L’iscritto dovrebbe anche acquisire una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente. 

    Ciò è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.
    Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), si rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011.
    Per quanto riguarda il quesito se debba essere annotato nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA).

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    Organismi di mediazione: in vigore dal 15.11 le regole per iscrizione al registro

    In vigore dal 15 novembre le norme sulla mediazione civile e commerciale.

    Ricordiamo infatti che è stato pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.

    Attenzione al fatto che, le regole recano le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.

    In proposito ti consigliamo anche: Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi.

    Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro

    Dal 15 novembre entra in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.

    Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.

    Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:

    • a) del registro degli organismi;
    • b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
    • c) dell'elenco degli enti di formazione;
    • d) degli elenchi dei mediatori e dei  formatori quali  sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
    • e)   degli   elenchi  dei  responsabili,  soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili  scientifici  quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli  enti  di formazione.

    Il decreto disciplina altresì:

    • a) i requisiti per l'iscrizione  nel  registro  degli  organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi  dei  mediatori  e dei formatori;
    • c)  la  procedura  di  iscrizione  nel  registro,  nella  sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
    • d) gli obblighi degli iscritti;
    • e) i percorsi di formazione iniziale e continua per  mediatori  e formatori;
    • f) la vigilanza, le  procedure  di  contestazione,  le  cause  di sospensione e cancellazione dal registro, dalla  sezione  speciale  e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
      g) le indennità del primo incontro, la tabella  delle  spese  di mediazione per gli organismi pubblici e  i  criteri  di  approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati. 

    Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,

    In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai  fini dell'iscrizione  nel  registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei  soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili  degli organismi e  dei mediatori dei  quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:

    • a)  non  trovarsi in stato di  interdizione   legale  o  di inabilitazione o  non  essere  sottoposti  ad   amministrazione   di sostegno;
    • b) non essere  stati  condannati  con  sentenza  definitiva,  per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
    • c) non essere stati destinatari di sentenza  definitiva  resa  ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche  se  sostituita  da  una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1),  2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state  altresì applicate pene accessorie;
    • d) non  avere  procedimenti  penali  in  corso  per  delitti  non colposi, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  335-bis  del Codice di procedura penale;
    • e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
    • f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
    • g) non avere  riportato,  per  gli  iscritti  ad  un  ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni,  una  sanzione  disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento. 
    Allegati:
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    Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024

    Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:

    • la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
    • nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013

    Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024

    Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:

    • € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
    • € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
    • € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.

    Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno. 

    La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti: 

    • la prima rata entro il 15 maggio 2024;
    • la seconda rata entro il 15 luglio 2024.

    Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.

    Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti

    Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre: 

    • di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali; 
    • di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022: 
      • Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
      • Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00 
      • Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00 
      • Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
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    Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus

    Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
    Regolamento FPC avendo dichiarato:

    • 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
    • 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
    • 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
    • 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.

    Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.

    In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.

    Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.

    Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).

    Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
    Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus

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    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: come presentare domanda

    Con una nota pubblicata sul proprio sito il CNDCEC informa della iniziativa per la creazione di un elenco di iscritti all’Albo interessati a svolgere l’attività di DPO (Data Protection Officer) presso i Consigli degli Ordini territoriali della categoria. 

    Attenzione al fatto che, le candidature acquisite verranno messe a disposizione dei Consigli degli Ordini locali che potranno, in totale autonomia, decidere di affidare il servizio di DPO ad uno dei soggetti presenti nell’elenco.

    Sono inoltre pubblicati:

    • il Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco (allegato 1) 
    • l’Informativa sul trattamento dei dati personali in base al GDPR europeo e al Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato 2).

    Accedi qui per scaricare i file.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: la domanda

    I soggetti interessati a far parte dell’elenco possono inviare la domanda di partecipazione firmata digitalmente, allegando il curriculum professionale in formato europeo da cui possa desumersi l’approfondita conoscenza della materia, l’esperienza maturata e il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso. 

    Nella domanda l’interessato deve indicare per quale tipologia di Ordine è interessato a svolgere l’incarico (art. 9, co. 2 del D.lgs. 139/05). I

    ll richiedente può anche indicare l’Ordine o gli Ordini presso cui si propone come DPO. 

    Se desidera effettuare il servizio presso più Ordini territoriali, deve indicarli specificamente nella domanda.

    La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito web del Consiglio nazionale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:

    • [email protected] 
    • e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RESPONSABILI PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.P.O.) PER GLI ORDINI TERRITORIALI”.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: i requisiti

    I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza contenente:

    • 1) il cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
    • 2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
    • 3) il godimento dei diritti civili e politici;
    • 4) di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
    • 5) il possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
    • 6) l’iscrizione presso un albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
    • 7) l’indicazione della tipologia di Ordine/Ordini presso il quale/i quali si propone come DPO nonché l’eventuale indicazione specifica anche dell’Ordine/i;
    • 8) Pregressa, specifica e comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, svolgimento di incarichi di DPO, gestione della privacy, preferibilmente in enti pubblici non economici e ordini professionali.

    Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: aggiornamento elenco

    L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto semestralmente mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale.

    I professionisti già iscritti sono esentati dall’invio di un’ulteriore domanda d’iscrizione, ma dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.

    Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione

    Inoltre, costituisce causa di immediata cancellazione dall’elenco la sopravvenuta adozione di un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine territoriale di appartenenza.

     

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    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia. 

    Procure web Commercialisti: confermato il servizio

    Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:

    • registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi: 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973; 
      • presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS); 
      • presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi; 
      • consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi); 
      • consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate; 
      • richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica; 
    • presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS
    • accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti. 

    Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti. 

    Procure web Commercialisti: chi può accedere

    L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel: 

    • A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A 
    • A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali 
    • A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B. 

    Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.

    Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1).