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Nuovi Principi di revisione ISQM: tutti i chiarimenti del MEF
Con la nota n. 281018 dell’11/12/2023 del MEF sono stati forniti chiarimenti riguardanti l’ambito dei soggetti iscritti al registro della revisione tenuti a comunicare, entro il prossimo 31 dicembre l’eventuale adozione anticipata dei principi professionali relativi al sistema interno della gestione della qualità, di cui alla determina RR 184 dell’8 agosto 2023.
Viene precisato che, i revisori che operano esclusivamente nell’ambito di società di revisione NON sono tenuti alla comunicazione poiché si avvalgono del sistema interno di controllo della qualità delle stesse società in cui operano.
Ricordiamo che a proposito della comunicazione, il MEF tramite nota del 23 novembre informava del fatto che, gli iscritti al registro che intendessero avvalersi della facoltà di applicazione anticipata (ed esclusivamente tali iscritti) sono tenuti a darne comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
A tal fine, le persone fisiche e le società di revisione iscritte al registro della revisione legale dei conti sono tenuti ad informarne il Ministero dell’economia e delle finanze mediante apposita comunicazione da trasmettere entro il termine del 31 dicembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata: [email protected]
Nella comunicazione altresì dovranno essere indicati, per le persone fisiche:
- il nome, cognome, luogo e data di nascita;
- il numero di iscrizione al registro; per le persone giuridiche:
- la denominazione o ragione sociale;
- il numero di iscrizione al registro.
Principi revisione internazionali: nuova adozione dal MEF
Con Determina della Ragioneria Generali n. RR 184 dell'8 agosto il MEF ha adottato nuovi principi professionali internazionali.
Nel dettaglio, con la determina viene stabilito che i revisori legali e le società di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati sono tenuti ad applicare nello svolgimento degli incarichi di revisione i principi professionali:
- ISQM (Italia) 1,
- ISQM (Italia) 2
- e il principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato,
preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati.
Viene specificato che:
- tali principi sono stati predisposti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e devono essere applicati a decorrere dal 1° gennaio 2025, per quanto riguarda l’ISQM Italia 1, e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e per l’ISA Italia 220,
- salvo adozione anticipata su base volontaria da parte dei soggetti abilitati alla revisione, nel qual ultimo caso l’entrata in vigore è stabilita al 1° gennaio 2024 per l’ISQM Italia 1 e dallo svolgimento delle revisioni legali dei bilanci relativi a periodi amministrativi con inizio dalla data medesima o successiva per l’ISQM Italia 2 e l’ISA Italia 220.
La determina e i principi professionali di revisione allegati preceduti dalla nuova versione dell’Introduzione ai principi stessi e del Glossario dei termini più utilizzati, sono pubblicati sul sito istituzionale della revisione legale.
Attenzione, i revisori legali e i responsabili della revisione legale sono tenuti a prendere visione e a rispettare eventuali dichiarazioni riportate in calce al principio in materia di diritti e di autorizzazione dell’IFAC.
Principi revisione internazionali: chiarimenti MEF del 11.12
Con la recente nota Prot. n. 281018 dell’11/12/2023 è anche stato evidenziato che i principi professionali comprendono:
- I principi di revisione internazionali (ISA) – versione Clarified 2009, dal principio n. 200 al n. 720 (di seguito anche "ISA Clarified") – tradotti in lingua italiana dal CNDCEC nel corso del 2010 con la collaborazione di Assirevi e Consob e successivamente integrati dagli stessi e dall'INRL con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione, nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano. Tali integrazioni sono operate nel rispetto della Policy Position dell'International Auditing and Assurance Standards Board "A Guide for National Standard Setters that Adopt IAASB's International Standards but Find it Necessary to Make Limited Modifications"(Luglio 2006);
- i principi di revisione, predisposti al fine di adempiere a disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano non previste dagli ISA Clarifieded aventi ad oggetto:
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- le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale (principio di revisione (SA Italia) n. 250B "Le verifiche della regolare tenuta della contabilità sociale");
- l'espressione, nell'ambito della relazione di revisione, del giudizio sulla coerenza delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (principio di revisione (SA Italia) n. 720B "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente all'espressione del giudizio sulla coerenza");
- i compiti riguardanti il formato elettronico unico del bilancio (Esef – European Single Electronic Format) (principio di revisione SA Italia 700B; "Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale con riferimento al bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF – European Single Electronic Format)";
E' stato inoltre elaborato il principio internazionale sul controllo della qualità (ISQC Italia) 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", basandosi sulla traduzione in lingua italiana del testo del principio internazionale ISQC 1 ed integrando tale testo con considerazioni specifiche finalizzate a supportarne l'applicazione nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari dell'ordinamento italiano.
I soggetti iscritti al Registro dei revisori legali sono tenuti ad osservare tale principio nell'esercizio della revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
I principi di revisione ISA Italia ed il principio sul controllo della qualità ISQC1 Italia identificano gli obiettivi del revisore e definiscono le regole di comportamento, prevedendo anche linee guida e materiale esplicativo che guidano il revisore nell’applicazione pratica delle regole di comportamento, anche con riferimento alla revisione delle imprese di dimensioni minori.
Inoltre, la sezione “Linee guida ed altro materiale esplicativo” dell’ISQC Italia 1 comprende considerazioni specifiche per i soggetti abilitati alla revisione di dimensioni minori mentre l’Appendice (Italia) dell’ISQC1 Italia contiene “ulteriori considerazioni utili nell’applicazione delle regole contenute nel principio ISQC Italia 1 in maniera proporzionale alla dimensione del soggetto abilitato che svolge incarichi di revisione presso enti diversi da quelli di interesse pubblico”.
La versione aggiornata dei suddetti principi professionali si applica alle revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio 2022 o successivamente.
Allegati: -
Tirocinio revisori: chiarimenti sul dominus dipendente di una società
Con il pronto ordini del 20 novembre il CNDCEC risponde a dubbi sullo svolgimento del tirocinio presso un dominus che eserciti attività professionale come dipendente.
A tal proposito il CNDCEC ha osservato quanto segue.
Come affermato nel PO 248/2017 l’attività professionale può essere svolta dall’iscritto nell’albo non solo come libero professionista ma anche come dipendente di una società/ente.Le attività svolte da un iscritto dipendente che possono essere considerate “attività professionali” sono quelle oggetto della professione, individuate dall’art. 1 del D. Lgs 139/2005.
Per quanto riguarda la documentazione da presentare all’Ordine all’atto della presentazione della domanda di iscrizione nel registro da parte del tirocinante, nel caso in cui il dominus svolga la propria attività professionale come dipendente dovrà essere indicato il suo orario di lavoro presso l’ente/società.
L’iscritto dovrebbe anche acquisire una dichiarazione sostituiva di atto notorio ex art. 47 d.P.R. 445/2000 relativa al suo inquadramento all’interno dell’ente/società ed alle attività che formano oggetto del rapporto di lavoro dipendente. Verosimilmente, il professionista che è in grado di formare il tirocinante per almeno 20 ore settimanali (come richiesto dal Regolamento del tirocinio) avrà anche il suo domicilio professionale presso l’ente/società del quale è dipendente.Ciò è quello che normalmente accade quanto il professionista esercita la sua attività come dipendente di una società di revisione.
Con riferimento specifico alla possibilità per il professionista dipendente di una società di revisione di avere un tirocinante (PO 80/2011), si rinvia al contenuto dell’informativa n. 23/2011.
Per quanto riguarda il quesito se debba essere annotato nell’albo il non esercizio della professione da parte degli iscritti, si ritiene che questo non sia un dato rilevante al fine della tenuta dell’albo stesso in quanto per l’iscrizione non è richiesto l’effettivo esercizio della professione (e neanche il possesso di partita IVA). -
Professione abusiva Commercialista: le regole dalla Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4673/23, sinteticamente, ha stabilito che la tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comportano la condanna per esercizio abusivo della professione di Commercialista.
Vediamo maggiori dettagli del caso di specie giunto in Cassazione.
Professione abusiva commercialista: sentenza n 4673/2023 della Cassazione
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputata per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione di esperto contabile.
Nel dettaglio, si addebita di avere esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e di avere indotto in errore il cliente trattenendo indebitamente somme che questi le versava per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto.
Il ricorso dell'imputata è stato considerato inammissibile, vediamo il perchè.
La Cassazione sottoliena che nel caso di specie, la prima censura proposta è generica in quanto risulta reiterativa del motivo di appello cui la Corte ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all'imputata e da costei non versati, che costituiscono l'ingiusto profitto del reato.
La Corte ha osservato che le accuse hanno trovato significativo riscontro nella documentazione acquisita, ad ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.
Le Sezioni Unite della Corte, con la pronunzia richiamata dal difensore hanno affermato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art 348 cp) , il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Il Dlgs n 139/2005 sostituendo i D.P.R. n. 1067 1068 del 1953, ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell'Albo, fra le quali sono state incluse le seguenti:
- "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarle e cura degli ulteriori adempimenti tributari.
La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art 348 cp.
E' di tutta evidenza che la Corte ha fatto corretta applicazione di queste norme e della suindicata pronunzia, evidenziando nel caso in esame gli indici sintomatici di una falsa apparenza che integra la condotta penalmente rilevante:
- il carattere oneroso della prestazione;
- la durata e risalenza del rapporto con lo studio di contabilità iniziato dapprima con il padre e poi continuato con l'imputata, radiata dall'albo nell'anno 2012;
- lo svolgimento dell'attività in modo organizzato con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l'espletamento delle relative incombenze.
Concludendo, si evidenzia che il CNDCEC ha commentato la sentenza sul proprio sito istituzionale dal quale si evince che secondo il Presidente De Nuccio si tratta di Una sentenza importante ed estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista.
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Organismi di mediazione: in vigore dal 15.11 le regole per iscrizione al registro
In vigore dal 15 novembre le norme sulla mediazione civile e commerciale.
Ricordiamo infatti che è stato pubblicato in GU n 255 del 31 ottobre il Decreto della Giustizia n 150 del 24 ottobre con il Regolamento per criteri di iscrizione e tenuta del Registro degli organismi di mediazione composto da sette Capi oltre agli allegati.
Attenzione al fatto che, le regole recano le novità della Riforma Cartabia sulla mediazioni civile e commerciale.
In proposito ti consigliamo anche: Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi.
Organismi di mediazione: tutte le regole per iscrizione al registro
Dal 15 novembre entra in vigore il nuovo decreto che sostituisce mediante abrogazione la precedente regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 180/2010 con l’obiettivo di rafforzare il sistema degli organismi e di rendere effettiva la mediazione.
Il decreto ministeriale determina i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché fissa le indennità spettanti agli organismi, istituisce l’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo.
Nel dettaglio, il Decreto disciplina l'istituzione presso il Ministero:
- a) del registro degli organismi;
- b) della sezione speciale del registro di cui alla lettera a) per gli organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-octies, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;
- c) dell'elenco degli enti di formazione;
- d) degli elenchi dei mediatori e dei formatori quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione;
- e) degli elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del registro e dell'elenco degli enti di formazione.
Il decreto disciplina altresì:
- a) i requisiti per l'iscrizione nel registro degli organismi, nella sezione speciale per gli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
- b) i requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e dei formatori;
- c) la procedura di iscrizione nel registro, nella sezione speciale degli organismi ADR e nell'elenco degli enti di formazione;
- d) gli obblighi degli iscritti;
- e) i percorsi di formazione iniziale e continua per mediatori e formatori;
- f) la vigilanza, le procedure di contestazione, le cause di sospensione e cancellazione dal registro, dalla sezione speciale e dall'elenco degli enti di formazione, e gli effetti della sospensione e cancellazione;
g) le indennità del primo incontro, la tabella delle spese di mediazione per gli organismi pubblici e i criteri di approvazione delle tabelle delle spese di mediazione per gli organismi privati.
Per quanto attiene agli organismi di mediazione vengono disciplinati i requisiti di: onorabilità, serietà, efficienza,
In merito al requisito di onorabilità si prevede che ai fini dell'iscrizione nel registro, l'organismo richiedente attesta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi elenchi, dei seguenti requisiti:
- a) non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione o non essere sottoposti ad amministrazione di sostegno;
- b) non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2), e 3) del Codice penale;
- c) non essere stati destinatari di sentenza definitiva resa ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto non colposo, a pena detentiva, anche se sostituita da una delle pene indicate nell'articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del Codice penale, con la quale sono state altresì applicate pene accessorie;
- d) non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 335-bis del Codice di procedura penale;
- e) non essere incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione, ne' a misure di sicurezza personali;
- g) non avere riportato, per gli iscritti ad un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.
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Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: come presentare domanda
Con una nota pubblicata sul proprio sito il CNDCEC informa della iniziativa per la creazione di un elenco di iscritti all’Albo interessati a svolgere l’attività di DPO (Data Protection Officer) presso i Consigli degli Ordini territoriali della categoria.
Attenzione al fatto che, le candidature acquisite verranno messe a disposizione dei Consigli degli Ordini locali che potranno, in totale autonomia, decidere di affidare il servizio di DPO ad uno dei soggetti presenti nell’elenco.
Sono inoltre pubblicati:
- il Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco (allegato 1)
- l’Informativa sul trattamento dei dati personali in base al GDPR europeo e al Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato 2).
Accedi qui per scaricare i file.
Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: la domanda
I soggetti interessati a far parte dell’elenco possono inviare la domanda di partecipazione firmata digitalmente, allegando il curriculum professionale in formato europeo da cui possa desumersi l’approfondita conoscenza della materia, l’esperienza maturata e il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso.
Nella domanda l’interessato deve indicare per quale tipologia di Ordine è interessato a svolgere l’incarico (art. 9, co. 2 del D.lgs. 139/05). I
ll richiedente può anche indicare l’Ordine o gli Ordini presso cui si propone come DPO.
Se desidera effettuare il servizio presso più Ordini territoriali, deve indicarli specificamente nella domanda.
La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito web del Consiglio nazionale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
- [email protected]
- e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RESPONSABILI PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.P.O.) PER GLI ORDINI TERRITORIALI”.
Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: i requisiti
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza contenente:
- 1) il cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- 3) il godimento dei diritti civili e politici;
- 4) di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- 5) il possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
- 6) l’iscrizione presso un albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 7) l’indicazione della tipologia di Ordine/Ordini presso il quale/i quali si propone come DPO nonché l’eventuale indicazione specifica anche dell’Ordine/i;
- 8) Pregressa, specifica e comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, svolgimento di incarichi di DPO, gestione della privacy, preferibilmente in enti pubblici non economici e ordini professionali.
Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: aggiornamento elenco
L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto semestralmente mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale.
I professionisti già iscritti sono esentati dall’invio di un’ulteriore domanda d’iscrizione, ma dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.
Inoltre, costituisce causa di immediata cancellazione dall’elenco la sopravvenuta adozione di un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine territoriale di appartenenza.
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Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto
Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato.Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”).
Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio. -
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973;
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
- presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
- consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
- consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
- presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.
Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.
Procure web Commercialisti: chi può accedere
L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:
- A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
- A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.
Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.
Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1).
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi: