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Esami di stato 2024: nuove indicazioni dal Ministero
Il decreto Milleproroghe convertito in legge 18 2024. (Qui il testo coordinato) all'Articolo 6, comma 3 rubricato Esami di Stato per l’abilitazione professionale successivi al conseguimento del diploma di laurea ed altri esami professionali prevede la proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 della normativa transitoria, già prorogata lo scorso anno dalla legge 14 2023, sulla possibilità di svolgimento secondo modalità particolari degli esami di Stato di abilitazione e altri esami professionali.
Con una nota il 21 maggio 2024 è stata specificata la raccomandazione, nell'ambito delle competenze delle Commissioni, che gli esami di abilitazione per le professioni sotto indicate prevedano due prove (scritta e orale oppure pratica e orale)
Nello specifico :
PROFESSIONI PROVE D'ESAME professione di attuario e attuario iunior
prova scritta e prova orale;
chimico e chimico iunior,
prova scritta e prova orale
ingegnere e ingegnere iunior,
prova scritta e prova orale
architetto, pianificatore,paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
prova pratica e prova orale
biologo e biologo iunior
prova scritta e una prova orale
professione di geologo e geologo iunior,
prova pratica e una prova orale
dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario
prova scritta e una prova orale
assistente sociale specialista e assistente sociale
prova scritta e prova orale
Viene anche precisato che
- le prove si effettuano nel rispetto dell’ordine di svolgimento indicato nel regolamento di riferimento di ciascuna professione.
- non si ritiene di applicare l'esonero.dalla/e prova/e per la professione che la prevede.
Esami di stato in deroga: le professioni incluse ed escluse
In particolare, si prevede che il Ministro dell’università e della ricerca, con uno o più decreti, potrà definire con disposizioni di deroga alle norme vigenti l’organizzazione e le modalità degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle seguenti professioni:
- dottore agronomo e dottore forestale,
- architetto,
- assistente sociale,
- attuario,
- biologo,
- chimico,
- geologo,
- ingegnere,
- tecnologo alimentare,
- dottore commercialista ed esperto contabile
- consulente del lavoro
Dall'ambito dell'intervento di proroga sono esplicitamente escluse le lauree abilitanti alle professioni di
- odontoiatra, di
- farmacista, di
- medico veterinario e di
- psicologo (lauree abilitanti nel cui corso è previsto lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo)
- e le lauree abilitanti all'esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Proroga modalità straordinarie per tirocini e altri esami
La norma del DL Milleproroghe legge 17 2024 prevede inoltre che il Ministro dell'università e della ricerca possa definire eventualmente di concerto con altri ministeri competenti, con decreti, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per:
- le attività pratiche o di tirocinio previste per l’abilitazione all’esercizio delle professioni citate sopra
- per le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
- per gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell'elenco nominativo degli "esperti qualificati" e nell'elenco nominativo dei "medici autorizzati" – soggetti competenti a svolgere, su incarico del datore di lavoro, la sorveglianza, rispettivamente, fisica e medica dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti
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Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?
Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.
In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.
Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità.
In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità.
Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti.
Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione
In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni
In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.
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Locazione breve e attività di commercialista: cause di incompatibilità
Con il pronto ordini n 25/2024 il CNDCEC si pronuncia in merito alle locazioni brevi a livello imprenditoriale.
Con il quesito formulato lo scorso 26 febbraio, l’Ordine chiedeva di sapere come debba essere inquadrata, ai fini della incompatibilità con l’attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, la presunzione di svolgimento di attività imprenditoriale al superamento della destinazione alla locazione breve, per ciascun periodo di imposta, di più di quattro appartamenti.
I dettagli nella risposta del consiglio nazionale.
Locazione breve immobili e professioni di commercialista: cause di incompatibilità
Il CNDCEC in riferimento alla fattispecie evidenziata, fornisce alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella valutazione del caso concreto.
Viene ricordato che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.
Di conseguenza l’attività di locazione breve di più di quattro appartamenti può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.
Al riguardo, come già osservato dall’Ordine richiedente, si evidenzia che l’art. 1, co. 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) riconosce il regime fiscale della c.d. locazione breve esclusivamente nel caso in cui il contribuente destini a tale finalità non più di quattro appartamenti nel periodo d’imposta.
Nel caso in cui tale limite venga superato, l’attività esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082 del codice civile, anche quando svolta per il tramite di intermediari.
Ne discende che, salvo l’eventuale superamento della presunzione di svolgimento dell’attività in forma imprenditoriale, la stessa debba ritenersi incompatibile con lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista e/o di Esperto Contabile.
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Nuovo Codice sanzioni Commercialisti: in vigore dal 18.04
Il nuovo regolamento con il codice delle sanzioni disciplinari dei Commercialisti, datato 17 aprile 2024, pubblicato dal CNDCEC, si applica in sede di procedimento disciplinare per la determinazione delle sanzioni disciplinari irrogabili agli iscritti in caso di violazione dei principi, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal Codice Deontologico della Professione. Le norme si applicano altresì, in quanto compatibili, agli iscritti nell’elenco speciale dei non esercenti, di cui all’articolo 34 del decreto n. 139 del 2005 e ai tirocinanti.
Il codice consta di 29 articoli e all'art 4 reca Natura e tipologia delle sanzioni disciplinari e agli articoli seguenti vengono dettagliate.
Codice sanzioni Commercialisti 2024: censura, sospensione, raziazione
L'articolo 4 prevede che le sanzioni disciplinari devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima.
A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato.
Nel caso di violazioni contemporanee o derivanti dal medesimo fatto è comminata la sanzione prevista per la violazione più grave, sulla quale può essere applicata l'aggravante di cui alla lett. a) dell'articolo 8.
Le sanzioni previste dal codice delle disciplinari sono:
- a) la censura;
- b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore a due anni;
- c) la radiazione dall’Albo.
Agli articoli 5,6,7vengono dettagliate.
Censura.
La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo, essa si applica per le infrazioni di non particolare gravità quando il grado di responsabilità e l’assenza di precedenti dell’iscritto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un’altra infrazione.
Qualora la sanzione disciplinare della censura risulti comunque sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione o al contesto soggettivo e oggettivo in cui si è svolto il fatto, è legittima l’eventuale decisione di archiviazione immediata da parte dell’organo giudicante.
L’archiviazione immediata deve essere motivata e accompagnata dalla verbalizzazione di un richiamo all’interessato non avente natura di sanzione disciplinare e avrà valore di precedente nella valutazione futura di eventuali violazioni della stessa natura da parte degli iscritti.
Sospensione dall’esercizio professionale.
La sospensione dall’esercizio professionale consiste nell’inibizione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo non superiore a due anni.
La sospensione per un periodo non superiore a un anno si applica per le violazioni consistenti in comportamenti gravi commessi con colpa ovvero con dolo e senza che sussistano le condizioni di cui al successivo comma 3.
La sospensione per un periodo superiore ad un anno e fino ad un massimo di due anni si applica per le infrazioni di particolare gravità commesse con dolo o colpa grave e che comportino anche un significativo danno a terzi e all’immagine della professione.
Radiazione dall’Albo o dall’elenco speciale.
La radiazione dall'Albo o dall’elenco, consiste nell’esclusione dall’Albo o dall’elenco speciale e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro Albo o elenco speciale su tutto il territorio nazionale.
La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi che rendano incompatibile la permanenza dell’iscritto nell’Albo o nell’elenco speciale.
Il radiato dall’Albo o dall’elenco speciale può essere riammesso nei termini e condizioni previste dall’articolo 57 del decreto n. 139 del 2005.
Attenzione al fatto che l'art 10 precisa che il provvedimento disciplinare con il quale è irrogata la sanzione disciplinare deve essere motivato ai sensi di quanto previsto dalla normativa in vigore.
Devono essere sempre considerate le circostanze attenuanti o aggravanti, se sussistenti, e di esse deve essere fornita ragione nella motivazione del provvedimento disciplinare con il quale le sanzioni disciplinari sono irrogate.
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Commercialisti: contributi 2024 per la formazione professionale
Pubblicato l'8 aprile 2024 il bando della Cassa dottori commercialisti per l'attribuzione di contributi economici agli iscritti per la partecipazione ai corsi di formazione continua o acquisizione di nuove competenze effettuata nel 2023
Nell’ambito delle iniziative previste dal “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC” sono fatti infatti stanziati 2 milioni di euro per sostenere gli iscritti nella formazione professionale favorendo l’acquisizione di nuove competenze e gli obblighi alla formazione continua.
Si possono avere fino a mille euro di rimborso ma sono previsti precisi requisiti per l'ammissione al rimborso, relativi sia ai redditi degli iscritti che alle materie dei corsi . Vediamo di seguito le principali indicazioni sull'importo dei contributi le condizioni e le modalità di richiesta.
La scadenza ultima è fissata al febbraio 2025 ma la domande saranno evase in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi.
Qui il testo integrale del bando
Formazione commercialisti: modalità di calcolo del contributo assistenziale
L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, dei corsi/attività formative ritenute idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2023, specificate in dettaglio nel bando con i relativi codici da indicare nella domanda.
Per coloro che al 31.12.2023 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo al netto di IVA.
L’istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA.
Inoltre iI contributo erogato non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
Contributi formazione professionale: requisiti dei beneficiari
I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno 2024 che hanno avuto per l’anno 2023 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa
Requisiti reddituali
I Dottori Commercialisti richiedenti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2023 (produzione reddito 2022), un reddito imponibile complessivo non superiore a:
- Euro 41.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 53.750,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 62.100,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 68.150,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 73.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 76.800,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 78.800,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:
• Euro 74.400 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap),
maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio portatore di handicap.
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda.
Ulteriori requisiti
Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta
L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva verso la Cassa.
Formazione dottori commercialisti: domande e documenti richiesti
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it,
- a partire dal 4/04/2024 e
- fino ad esaurimento dei fondi stanziati e
- comunque non oltre il 28/02/2025.
È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.
Documentazione da allegare
La domanda dovrà essere corredata da:
- a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio on line;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1;
- c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;
- e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore o dall’ordine professionale attestante la materia oggetto del corso/attività formativa di cui si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.
Formazione commercialisti: le materie ammesse al rimborso
Saranno ammessi al contributo i corsi/attività formative di cui alle materie generali indicate Nel bando la tabella dettagliata
Saranno ritenute ammissibili anche le spese relative a corsi/attività di formazione fruiti in forma di abbonamento o a costi forfettizzati, purché comprendano almeno una delle materie di seguito indicate.
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DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.
DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti
Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”.
A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.
Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.
In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.
Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.
Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede
De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.
Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati.
Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.
La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.
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Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile
Dal 1 aprile entra in vigore il Nuovo codice deontologico dei Commercialisti.
In particolare nella seduta del 22 febbraio il CNDCEC aveva approvato il nuovo codice per poi metterlo in consultazioni fino al 10.03.2024
A seguito delle osservazioni pervenute si pubblica la versione definitiva del nuovo regolamanto, vediamo ulteriori dettagli.
Codice Deontologico Commercialisti: in vigore dal 1 aprile
La consultazione pubblica si è conclusa in data 10 marzo e sono pervenute molte osservazioni alla casella mail dedicata da parte di Ordini territoriali, associazioni di categoria e singoli iscritti.
Le principali novità del Codice sono quella relative alla nuova norma sull’equo compenso e quelle relative alla pubblicità e alla comunicazione.
Il presidente nazionale Elbano de Nuccio, nel ringraziare i colleghi, ha evidenziato come l’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria.
Sono state recepite alcune osservazioni di giovani Commercialisti relativamente al fatto che il nuovo codice non faccia distinzioni tra iscritti giovani e anziani, entrambi tenuti al rispetto reciproco.
Il consigliere nazionale Pasquale Mazza, delegato alla deontologia, ha sottolineato come le modifiche apportate dopo la pubblica consultazione lasciano inalterati i principi, ma contribuiscono a renderli più chiari e intellegibili.
Si segnala l'art 25 sull'equo compenso che recita testualmente:
1. Nei rapporti regolati dalla legge 21 aprile 2023 n. 49 è fatto obbligo al professionista:
- a) di convenire con il cliente, in qualunque forma, un compenso per l’esercizio dell’attività professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento;
- b) che proponga al cliente convenzioni, contratti o altri accordi, da lui esclusivamente predisposti, aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività professionale, di informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano giusti, equi e proporzionati alla prestazione professionale richiesta e che non siano determinati in applicazione dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
2. Al fine di valutare se il compenso pattuito sia giusto, equo e proporzionato deve tenersi conto, caso per caso:
- a) del valore e natura della pratica;
- b) dell’importanza, difficoltà, complessità della pratica;
- c) delle condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
- d) dei risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- e) dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- f) del pregio dell'opera prestata;
- g) dei parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.