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Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni
In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.
Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF
Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:
- degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
- e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.
Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:
- l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012)
- la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni
Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:
- a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.
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Iscritto Albo con amministratore di sostegno: è soggetto a cancellazione?
Con il pronto ordini n 113 del 26 settembre il CNDCEC replica ad un quesito col quale si domanda se l’Ordine, informato che nei confronti di un iscritto è stato nominato un amministratore di sostegno, possa richiedere all’iscritto medesimo la visione del decreto di nomina al fine di verificare l’oggetto dell’incarico.
Il CNDCEC sottoliena innanzitutto che l'istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla L. n. 6/2004, ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.L’amministrazione di sostegno si differenzia dall’interdizione e dall’inabilitazione, in quanto tali ultimi istituti tutelano soggetti che per malattie o altre cause non possiedono più la capacità di agire.
Infatti, trattandosi di uno strumento che ha quali presupposti lo stato di ‘malattia’ e il fatto che da tale stato deriva una mancanza di autonomia nel compimento degli atti della vita, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva le capacità di agire ex art. 2 c.c.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, nonché ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili [art. 36, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 139/2005].Tale requisito è posseduto da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento di interdizione e inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto.
Di conseguenza, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di un iscritto beneficiario di amministrazione di sostegno, quest’ultimo, in sede di aggiornamento e verifica periodica instaurata dall’Ordine, dovrà provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.
Ove questi non provasse il godimento pieno dei diritti civili, potrà attivarsi il procedimento per la sua cancellazione d’ufficio.Non appare pertanto necessario richiedere all’iscritto il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.
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Donazioni Commercialisti alluvionati: domande entro il 7 ottobre
Con Informativa n 117 del CNDCEC si da evidenza dell'Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023.
In particolare, l’iniziativa è volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno riguardato gli iscritti agli Ordini delle diverse aree interessate, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e per agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un'ottica di solidarietà e di vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini territoriali e le associazioni di colleghi.
La Communitas Onlus dei commercialisti, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte che ammontano a 77.024,56 euro.
I requisiti per la partecipazione al bando prevedono che:
- i commercialisti residenti, o con studio, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e inseriti nell’elenco all 1 della Legge 31.07.2023 n 100
- dimostrino, con apposita documentazione, l’entità dei danni subiti, allegando la relativa documentazione contenente gli eventuali costi sostenuti per il ripristino degli stessi.
I commercialisti interessati potranno inoltre rappresentare altre situazioni di necessità conseguentemente agli eventi calamitosi verificatesi e dovranno anche dichiarare le eventuali somme ricevute a fronte dei danni subiti.
Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 7 ottobre 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’oggetto della mail dovrà riportare quale oggetto: “Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023)”.
Accedi qui per scaricare la modulistica.
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Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre
Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.
Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi per il 2022.
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda
Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
In presenza di figli con disabilità il limite reddituale è pari a Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del
- 40% per ogni ulteriore componente e del
- 60% per ogni ulteriore figlio disabile
Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.
Importo ed erogazione del contributo
L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO
Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto 35 anni l’importo del contributo arriva al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.
Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
Modalità e scadenza per la presentazione della domanda
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023
Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:
a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online
b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente
c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
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Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale
Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.
Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
I dettagli del quesito.
Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che
“L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che “ Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:
- uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
- un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
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Commercialisti e Legalità: protocollo con l’Arma dei Carabinieri
Con una notizia pubblicata sul sito del CNDCEC datata 6 luglio si informa della firma di un protocollo tra i Commercialisti e l'Arma dei Carabinieri a tema Legalità.
Nel dettaglio, cresce e si rafforza il ruolo dei commercialisti quali garanti della legalità, anche grazie alla collaborazione avviata nei mesi scorsi con l’Arma dei Carabinieri e con l’ ANBSC (Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati).
Il Consiglio nazionale della categoria professionale ha recentemente sottoscritto due protocolli d’intesa, i cui contenuti sono stati illustrati a Roma nel corso dell’Assemblea dei 132 Ordini territoriali della professione, ospitata nella sede della Scuola Ufficiali Carabinieri.
La collaborazione con i Carabinieri si estrinsecherà anzitutto attraverso l’interscambio formativo, sia a livello centrale che a livello territoriale, sui temi:
- dell’amministrazione giudiziaria dei beni,
- della normativa fiscale e societaria,
- della redazione e lettura dei bilanci di esercizio,
- del contrasto al riciclaggio ed autoriciclaggio.
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti assume l’impegno a organizzare seminari formativi con l’intervento di propri qualificati rappresentanti, l’Arma dei Carabinieri metterà a disposizione proprie strutture per lo svolgimento degli incontri assicurando la partecipazione del proprio personale delle Organizzazioni funzionali, di quelle territoriali ed anche di quelle speciali e ambientali.
Di seguito le dichiarazioni delle parti interessate dalla colloborazione per incentivare la Legalità sul territorio nazionale.
Elbano De Nuccio ha dichiarato: “I commercialisti sono tutti i giorni in prima linea sul fronte della legalità come curatori, custodi di beni pignorati, delegati alle vendite, amministratori giudiziari di beni sequestrati, ma anche come revisori legali o come membri di organi di controllo. La sempre più stretta collaborazione con importanti articolazioni dello Stato, di cui questi due protocolli sono esempi molto significativi, consentirà di accrescere il contributo del nostro impegno e delle nostre competenze. Ma favorirà anche la percezione del ruolo della professione a presidio della legalità e di quello che di più e meglio i commercialisti potrebbero fare se messi nelle condizioni di farlo, ad esempio con un più adeguato bilanciamento tra compiti, remunerazione delle funzioni e responsabilità patrimoniali e personali ad esse connesse”.
Il Generale Claudio Domizi ha dichiarato: “L’incontro odierno tra l’Arma dei Carabinieri e l’Ordine dei Commercialisti è l’espressione viva della ferma volontà di fare squadra tra protagonisti che rivestono importanti ruoli di responsabilità nel panorama sociale. Mettendo in rete le diverse esperienze, condividendo gli sforzi e combinando le diverse professionalità e le peculiari sensibilità è possibile arginare efficacemente pervasivi fenomeni e dinamiche criminali e così agevolare la crescita della società. È importante irradiare questo messaggio soprattutto verso i giovani, anche quei giovani come gli Ufficiali in formazione in questa Scuola, che dovranno orientarsi ad esercitare le funzioni di Comandanti animati da questo stesso spirito”.
Il Prefetto Bruno Corda ha sottolineato che: “Il protocollo d’intesa siglato di recente tra l’ANBSC e il Consiglio nazionale dei commercialisti stabilisce un’interazione tra il personale dell’Agenzia e i dottori commercialisti, amministratori giudiziari prima, coadiutori poi, capace di rendere possibile una collaborazione ancora più stretta, finalizzata ad assicurare un servizio sempre migliore nella gestione e destinazione dei beni confiscati “.
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Commercialisti/Consulenti del lavoro: firmato protocollo d’intesa sulla formazione
Con un comunicato stampa di ieri 21 giugno il CNDCEC informa della firma del Protocollo d'intesa da parte dei Presidenti degli Ordini professionali di Commercialisti e Consulenti del lavoro a tema formazione continua obbligatoria.
La firma è avvenuta durante l'incontro con i rappresentanti di Governo per un confronto sulla riforma fiscale, vediamo i dettagli.
L’incontro, tenutosi presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, organizzato dai Consigli Nazionali dei due Ordini professionali, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, è stata anche l’occasione per rimarcare l’unità tra le due Categorie, capaci di fare rete per proporre al legislatore soluzioni che possano rendere più competitivo il Paese.
In particolare, i consulenti del lavoro hanno espresso un giudizio globalmente positivo sul D.L. n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”), definito un provvedimento che mira alla semplificazione e dotato di visione strategica, come dimostrano le misure di inclusione sociale introdotte a tutela delle fasce deboli e incentrate su percorsi di accompagnamento al lavoro e alla formazione.
I Commercialisti hanno confermato il giudizio ampiamente positivo sulla Delega fiscale, vista come una decisiva opportunità di cambiamento che punta a rilanciare l’attrattività del Paese grazie ad una semplificazione e una diversa declinazione del rapporto fisco-contribuenti.
Viene sottolineato come nella riforma fiscale si privilegi il confronto ex ante al controllo ex post, attribuendo anche un ruolo centrale alle professioni ordinistiche.
In merito invece al Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro viene specificato che con la firma le Parti s’impegnano a organizzare in cooperazione attività formative destinate agli iscritti e a dar vita a un Osservatorio per lo studio e l’analisi di aspetti legati alla normativa fiscale e giuslavoristica, con reciproco riconoscimento dei crediti.
Soddisfazione è stata espressa da Rosario De Luca Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha affermato: “In qualità anche di Presidente del Comitato Unitario delle Professioni, non posso che essere felice di questa iniziativa. Gli Ordini professionali devono seguire un percorso unitario e realizzare iniziative condivise – come quella che ha portato alla legge sull’equo compenso e all’evento di oggi – per poter coadiuvare gli organi istituzionali sui temi di loro competenza, trasmettendo il proprio valore sociale”
Il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio ha sottolineato in aggiunta come: “la reciprocità della formazione prevista nel protocollo punta ad agevolare i percorsi formativi dei nostri colleghi. Serve una formazione di qualità ma anche più sostenibile e conciliabile con gli impegni lavorativi”. sottolineando inoltre che il protocollo è un esempio importante di dialogo e condivisione tra diversi Ordini professionali, che rafforza l’incisività della nostra azione comune.
Scarica qui il Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro per ulteriori approfondimenti.