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Professione abusiva Commercialista: le regole dalla Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4673/23, sinteticamente, ha stabilito che la tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comportano la condanna per esercizio abusivo della professione di Commercialista.
Vediamo maggiori dettagli del caso di specie giunto in Cassazione.
Professione abusiva commercialista: sentenza n 4673/2023 della Cassazione
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputata per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione di esperto contabile.
Nel dettaglio, si addebita di avere esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e di avere indotto in errore il cliente trattenendo indebitamente somme che questi le versava per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto.
Il ricorso dell'imputata è stato considerato inammissibile, vediamo il perchè.
La Cassazione sottoliena che nel caso di specie, la prima censura proposta è generica in quanto risulta reiterativa del motivo di appello cui la Corte ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all'imputata e da costei non versati, che costituiscono l'ingiusto profitto del reato.
La Corte ha osservato che le accuse hanno trovato significativo riscontro nella documentazione acquisita, ad ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.
Le Sezioni Unite della Corte, con la pronunzia richiamata dal difensore hanno affermato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art 348 cp) , il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Il Dlgs n 139/2005 sostituendo i D.P.R. n. 1067 1068 del 1953, ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell'Albo, fra le quali sono state incluse le seguenti:
- "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarle e cura degli ulteriori adempimenti tributari.
La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art 348 cp.
E' di tutta evidenza che la Corte ha fatto corretta applicazione di queste norme e della suindicata pronunzia, evidenziando nel caso in esame gli indici sintomatici di una falsa apparenza che integra la condotta penalmente rilevante:
- il carattere oneroso della prestazione;
- la durata e risalenza del rapporto con lo studio di contabilità iniziato dapprima con il padre e poi continuato con l'imputata, radiata dall'albo nell'anno 2012;
- lo svolgimento dell'attività in modo organizzato con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l'espletamento delle relative incombenze.
Concludendo, si evidenzia che il CNDCEC ha commentato la sentenza sul proprio sito istituzionale dal quale si evince che secondo il Presidente De Nuccio si tratta di Una sentenza importante ed estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista.
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Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: come presentare domanda
Con una nota pubblicata sul proprio sito il CNDCEC informa della iniziativa per la creazione di un elenco di iscritti all’Albo interessati a svolgere l’attività di DPO (Data Protection Officer) presso i Consigli degli Ordini territoriali della categoria.
Attenzione al fatto che, le candidature acquisite verranno messe a disposizione dei Consigli degli Ordini locali che potranno, in totale autonomia, decidere di affidare il servizio di DPO ad uno dei soggetti presenti nell’elenco.
Sono inoltre pubblicati:
- il Modello di domanda per l’inserimento nell’elenco (allegato 1)
- l’Informativa sul trattamento dei dati personali in base al GDPR europeo e al Codice in materia di protezione dei dati personali (allegato 2).
Accedi qui per scaricare i file.
Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: la domanda
I soggetti interessati a far parte dell’elenco possono inviare la domanda di partecipazione firmata digitalmente, allegando il curriculum professionale in formato europeo da cui possa desumersi l’approfondita conoscenza della materia, l’esperienza maturata e il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso.
Nella domanda l’interessato deve indicare per quale tipologia di Ordine è interessato a svolgere l’incarico (art. 9, co. 2 del D.lgs. 139/05). I
ll richiedente può anche indicare l’Ordine o gli Ordini presso cui si propone come DPO.
Se desidera effettuare il servizio presso più Ordini territoriali, deve indicarli specificamente nella domanda.
La domanda dovrà essere trasmessa entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito web del Consiglio nazionale, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
- [email protected]
- e dovrà indicare nell’oggetto la dicitura “FORMAZIONE DI UN ELENCO DI RESPONSABILI PROTEZIONE DATI PERSONALI (D.P.O.) PER GLI ORDINI TERRITORIALI”.
Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: i requisiti
I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza contenente:
- 1) il cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- 3) il godimento dei diritti civili e politici;
- 4) di non essere stato destinatario di provvedimenti disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- 5) il possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale;
- 6) l’iscrizione presso un albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- 7) l’indicazione della tipologia di Ordine/Ordini presso il quale/i quali si propone come DPO nonché l’eventuale indicazione specifica anche dell’Ordine/i;
- 8) Pregressa, specifica e comprovata esperienza in materia di protezione dei dati personali, svolgimento di incarichi di DPO, gestione della privacy, preferibilmente in enti pubblici non economici e ordini professionali.
Incarico DPO degli Ordini Commercialisti: aggiornamento elenco
L’aggiornamento dell’elenco sarà disposto semestralmente mediante apposito avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale.
I professionisti già iscritti sono esentati dall’invio di un’ulteriore domanda d’iscrizione, ma dovranno comunicare eventuali variazioni dei requisiti già dichiarati al momento dell’iscrizione e/o eventuali aggiornamenti del curriculum vitae.
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.
Inoltre, costituisce causa di immediata cancellazione dall’elenco la sopravvenuta adozione di un provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine territoriale di appartenenza.
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Donazioni Commercialisti alluvionati: domande entro il 7 ottobre
Con Informativa n 117 del CNDCEC si da evidenza dell'Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023.
In particolare, l’iniziativa è volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno riguardato gli iscritti agli Ordini delle diverse aree interessate, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e per agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un'ottica di solidarietà e di vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini territoriali e le associazioni di colleghi.
La Communitas Onlus dei commercialisti, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte che ammontano a 77.024,56 euro.
I requisiti per la partecipazione al bando prevedono che:
- i commercialisti residenti, o con studio, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e inseriti nell’elenco all 1 della Legge 31.07.2023 n 100
- dimostrino, con apposita documentazione, l’entità dei danni subiti, allegando la relativa documentazione contenente gli eventuali costi sostenuti per il ripristino degli stessi.
I commercialisti interessati potranno inoltre rappresentare altre situazioni di necessità conseguentemente agli eventi calamitosi verificatesi e dovranno anche dichiarare le eventuali somme ricevute a fronte dei danni subiti.
Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 7 ottobre 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’oggetto della mail dovrà riportare quale oggetto: “Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023)”.
Accedi qui per scaricare la modulistica.
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Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre
Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.
Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi per il 2022.
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda
Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
In presenza di figli con disabilità il limite reddituale è pari a Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del
- 40% per ogni ulteriore componente e del
- 60% per ogni ulteriore figlio disabile
Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.
Importo ed erogazione del contributo
L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO
Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto 35 anni l’importo del contributo arriva al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.
Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
Modalità e scadenza per la presentazione della domanda
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023
Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:
a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online
b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente
c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
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Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale
Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.
Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
I dettagli del quesito.
Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che
“L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che “ Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:
- uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
- un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
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Bando 2023 esame revisori legali: domande entro il 28.09
Con un avviso del 29 agosto il MEF informa del fatto che è stato pubblicato sulla G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 65 del 29 agosto 2023 il Bando per esame di idoneità professionale per l’esercizio della revisione legale.
A tal fine, è stata predisposta un’apposita applicazione informatica sul sito istituzionale del MEF accessibile fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
Attenzione al fatto che il termine di presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 28 settembre 2023.
Si ricorda che non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di partecipazione all’esame, diverse da quelle specificate nel bando.
Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: i requisiti
I requisiti di ammissione sono stabiliti dall’articolo 2 del regolamento recante l’attuazione della disciplina legislativa in materia di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, approvato con decreto 19 gennaio 2016, n. 63 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Tutti i requisiti di ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Ai fini della regolarità della domanda, si ricorda che il tirocinio deve risultare concluso (e la relativa relazione finale deve essere presentata) in data anteriore a quella di presentazione della domanda di ammissione all’esame.
Attenzione al fatto che, la sola presentazione della relazione finale non consente la partecipazione all’esame se non accompagnata dall’attestazione di compiuto tirocinio che potrà essere disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze, per le relazioni del terzo anno di tirocinio presentate dal mese luglio 2023, anche in data successiva alla presentazione della domanda di partecipazione all’esame.
Bando 2023 esame revisori legali: il contributo da versare
Ai fini della partecipazione allìesame, il candidato è tenuto, contestualmente alla presentazione della domanda, al versamento del contributo per le spese di esame nella misura di euro 100,00 (articolo 3, comma 6 del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63)
Egli dovrà assolvere l’imposta di bollo come da normativa vigente.
Entrambi i pagamenti dovranno essere assolti direttamente nella fase di presentazione del modulo di iscrizione, selezionando un prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti «PagoPA».
Bando 2023 per esame idoneità professionale revisori legali: le prove
Con DM 13 febbraio 2023, n. 71 “Regolamento recante modifiche al decreto 19 gennaio 2016, n. 63, concernente l'attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale” sono state introdotte nuove modalità di svolgimento delle prove di esame.
In particolare, il MEF ricorda che le prove di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 63/2016 concernenti, rispettivamente, materie economiche e aziendali e materie giuridiche, consisteranno ora nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe per ciascun quesito vertenti nell’insieme, su tutte le materie indicate nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del bando.
Per lo svolgimento della prima e della seconda prova sarà assegnato un tempo massimo di due ore per ciascuna di esse.
Le due prove si svolgeranno in un’unica giornata di esame.
La terza prova scritta, la cui modalità di svolgimento non ha subito modifiche sostanziali rispetto alle precedenti edizioni, verterà sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l) del DM 63/2016 e comprenderà un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.
La terza prova si svolgerà nella seconda giornata di esame.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – concorsi ed esami del giorno 20 ottobre 2023, almeno 30 giorni prima della prima prova scritta, verrà data comunicazione della data, dell’ora e della sede in cui le prove avranno luogo.
Allegati: -
Tirocinio commercialista per l’esperto contabile: chiarimenti dal CNDCEC
Con il pronto ordini n 81 del 27 luglio il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili ha fornito chiarimenti sulle modalità di passaggio dalla sezione B dell'albo alla sezione A del registro tirocinanti per la professione di commercialista.
In particolare il Consiglio risponde ad uno specifico quesito nel quale si chiede quale sia procedura che deve seguire l’esperto contabile iscritto in sezione B dell’albo, per iscriversi nel registro del tirocinio sezione A (tirocinanti commercialisti).
La persona iscritta chiedeva di poter accedere alla sezione A del registro del tirocinio senza avere conseguito il diploma di laurea specialistica/magistrale in virtù dell’anzianità di iscrizione.
Nella risposta il Consiglio ricorda che ai fini dell’iscrizione nella sezione A del registro del tirocinio gli iscritti in sezione B dell’albo devono essere in
possesso di uno dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento professionale (art. 40, D. Lgs. 139/2005), vale a dire diploma di laurea specialistica:- LM 56 (corrispondente alla classe 64/S) oppure
- classe LM 77 (corrispondente alla classe 84/S).
In questo caso dunque senza titolo di studio l'accesso non è possibile.
Il consiglio ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 14, D.M. 143/2009 per cui la durata del tirocinio da dottore commercialista (da effettuarsi presso un dominus iscritto nella sezione A dell’albo) ha la durata di un anno anziché di diciotto mesi.
Si ricorda, anche che l’iscrizione in sezione A del registro dei tirocinanti, senza avere ancora conseguito la laurea specialistica/magistrale è consentita solo a coloro che frequentano l’ultimo anno di un corso di laurea realizzato in convenzione (convenzione quadro 2014, stipulata in attuazione dell’art. 6, d.P.R. 137/2012).In ogni caso resta necessario un anno di tirocinio deve essere compiuto dopo il conseguimento della laurea magistrale.