-
730/2024: come si indica il social bonus
Il social bonus, comparso nel Modello 730 dell'anno scorso e da indicare anche quest'anno relativamente al residuo, è un credito d'imposta riconosciuto in favore di:
- persone fisiche,
- imprese,
- enti e società,
per le erogazioni agli ETS a sostegno del recupero di immobili inutilizzati e beni confiscati alla criminalità.
Attenzione al fatto che, l'ammontare di credito spettante varia a seconda del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberali.
Vediamo come i contribuenti persone fisiche devono indicarlo nella prossima dichiarazione.
Social bonus: come indicarlo nel Modello 730/2024
Come specificato anche nelle istruzioni al modello, per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo.
L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo del contribuente. Il social bonus va indicato negli altri crediti del Quadro G del 730

Dettagliatamente, nel QUADRO G, al RIGO G 15 occorre indicare:
- il codice "11" per il credito d’imposta per social bonus.
Viene evidenziato che, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.
La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano
la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.Le istruzioni al modello 730/2024 evidenzianche che, per l’anno d’imposta 2023 non risultano progetti approvati dal menzionato Ministero e di conseguenza non è possibile fruire del social bonus.
Ti cosigliamo di leggere anche: Social bonus erogazioni ETS: cosa riguarda e come richiederlo per tutti i dettagli su questo bonus.
-
730/2024: il superbonus in 10 anni
Nel modello 730/2024 da presentare entro il 30 settembre, va indicata, tra le altre, la detrazione per il superbonus.
La novità di quest'anno è che si ha la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione in oggetto.
In particolare, per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate, vediamo come.
Superbonus in 10 anni nel 730/2024: istruzioni
L’art. 2, comma 3-sexies, del DL n 11/2023 noto come Decreto Cessione crediti, ha introdotto nell’ art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies, grazie al quale per le spese sostenute nell’anno 2022, si può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto prima.
La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023, quindi con il modello 730/2024.
Pertanto solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.
Tale possibilità è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo (nel rigo E61) a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Circolare n. 13 E/2023 delle Entrate)

In particolare con la compilazione del rigo da E6 del quadro, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare:
- Colonna 2 (Anno): 2022;
- Colonna 7 (Numero rata): 1
Per una sintesi della altre novità di quest'anno leggi: Modello 730/2024: le principali novità di quest'anno.
-
730/2024 senza sostituto: può usarlo chi possiede solo redditi di fabbricati?
Le Entrate con una faq datata 24 giugno evidenziano una delle novità per la dichiarazione dei redditi 2024.
Si replica ad un contribuente che domandava se, possedendo solo redditi di fabbricati, quest'anno possa utilizzare il modello 730/2024, anzichè il modello redditi PF. La risposta delle entrate è affermativa e vediamo il perché.
730/2024: posso usarlo se possiedo solo redditi di fabbricati?
La norma di riferimento per questa novità è l'art 2 comma 1 del Dlgs n 1/2024 che in dettaglio prevede che a decorrere dal 2024 la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4.
Tale articolo, spiegano le Entrate, prevede la possibilità di rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva l’utilizzo del modello 730.
Viene anche previsato che con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, che annualmente approva il modello di dichiarazione, saranno individuate le tipologie reddituali che, gradualmente, per ciascun periodo d’imposta, possono essere dichiarate con il modello 730.
Dalle dichiarazioni da presentare nell’anno 2024, relative al periodo d’imposta 2023, i contribuenti non titolari di partita Iva che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati (indicati nella Sezione I o II del Quadro C) possono presentare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta.
Chi ad esempio, deve dichiarare per l'anno 2023, solo redditi fondiari (quadri A e B del modello) può utilizzare il modello 730/2024 senza sostituto d’imposta, invece del modello Redditi PF 20234.
-
Mutui prima casa: detrazione interessi nel 730/2025
Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente. Le regole variano al variare del tipo di mutuo.
In merito ai mutui per l'acquisto della abitazione principale, prima del dettaglio, ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Detrazione interessi 2025 per mutui prima casa
Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2024, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).
Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:
- la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
- le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.
Sono invece escluse dalla detrazione le spese:
- di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
- inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita;
- per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
- per l’incasso delle rate di mutuo.
Detrazione interessi 2025 per mutui prima casa: co-intestazione
In linea generale, in caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote.
La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione.
È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari.
Inoltre, ai fini della detrazione, dall’anno d’imposta 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2025
Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7. La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.
Rigo E7: indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale:
- nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7;
- nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).
Attenzione al fatto che, in caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l’annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.
In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.
In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).
Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un’ulteriore quota di proprietà dell’unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, e che l’acquisto sia avvenuto nell’anno antecedente o successivo al mutuo.
Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non sia locato.
Tabella di riepilogo

-
730/2024: la detrazione per le spese di colonnine di ricarica
Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono oggetto di detrazione d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi.
Vediamo le istruzioni per il modello 730/2024.
Detrazione spese colonnine ricarica auto elettriche nel 730/2024
Nel Modello 730/2024 tali spese vanno indicate nel rigo E56 e spetta una detrazione del 50%.

In dettaglio, nel rigo E56 occorre indicare:
- nella colonna 1, il codice che identifica la spesa, nel caso delle spese per le colonnine di ricarica è il codice "2" (di seguito meglio dettagliato);
- nella colonna 2, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
- nella colonna 3, la spesa sostenuta;
- nella colonna 4, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’, ‘4’ o ‘5’, indicare il codice ‘1’ se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice ‘2’, se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento;
- nella colonna 5, se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ o il codice ‘4’ o il codice ‘5’, indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.
Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023.
L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘1’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘2’
Come specificato nelle istruzioni al modello, per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica il codice da indicare in colonna 1 è il codice "2".
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere
strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico.
Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.
Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.
I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni.
Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.
Per quanto riguarda le spese per le colonnine, legate al superbonus, si rimanda nel dettaglio delle istruzioni al Modello 730/2024.
-
Come rateizzare le spese sanitarie in dichiarazione 2024
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate se le spese sanitarie, escluse quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.
Attenzione al fatto che, la scelta di rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2, E3.
Se i contribuenti, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue.
In particolare, il Rigo E6 è riservato ai contribuenti che negli anni 2020 e/o 2021 e/o 2022 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.
Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.
730/2024: il Rigo E6 per la rateizzazione degli anni precedenti
Il rigo E6 va cosi compilato:
- nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
- nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione. In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Mod. 730:
- per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2023, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2023.
Se, invece, nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche:
- per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo RN47, colonna 55, del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è pari all'importo indicato nel rigo RP6 del quadro RP del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 moltiplicato per quattro.
-
Quadro RW del 730/2024: chiarimenti ADE
Con la Circolare ADE n 12 del 31 maggio vengono fornite una serie di risposte su alcune delle principali novità della dichiarazione 730/2024.
Tra le altre le entrate specificano istruzioni sulla compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera.
730/2024: detenzione cripto-attività riferite a diversi emittenti
Veniva richiesto se, al fine di indicare correttamente nel modello 730/2024 i dati relativi alle cripto-attività detenute dal contribuente nell’anno d’imposta 2023, in presenza di valori riferiti a cripto-attività di diversi emittenti non possedute per il medesimo periodo, sia corretto indicare la somma dei valori in un unico rigo del Quadro W o se tali valori debbano essere indicati in due righi distinti.
Viene chiarito che in base alle istruzioni rese nel paragrafo 18.48.3.3 “Determinazione Cripto Attività” della circolare di liquidazione del modello 730/2024, per il calcolo dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività dovuta, analogamente a quanto previsto per l’IVAFE, nel Quadro W è necessario compilare distinti righi e indicare i giorni con riferimento a ogni singola attività finanziaria.
730/2024: compilazione quadro RW per detenzione di più c/c
Nel caso di più conti correnti detenuti presso uno stesso intermediario estero, si chiede conferma che, anche in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, si debba fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto dal contribuente, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024, denominato “ESEMPIO: due conti correnti presso lo stesso intermediario”.
Viene chiarito che, qualora il contribuente detenga più conti correnti presso uno stesso intermediario estero, lo stesso deve compilare un rigo per ogni conto posseduto e, in relazione al dato di colonna 8 (valore finale) del Quadro W del modello 730/2024, può fare riferimento all’esempio di calcolo della giacenza media da attribuire a ciascun conto detenuto, riportato a pag. 51 del Fascicolo 2 delle istruzioni per la compilazione del modello Redditi PF 2024.
Quadro RW del 730: base imponibile imposta cripto
Come chiarito con la circolare n. 30/E del 2023 (paragrafo 3.7.3), la base imponibile dell’imposta sul valore delle cripto-attività “è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Qualora non sia possibile rilevare il valore al 31 dicembre dell’anno di riferimento dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto attività, tale valore potrà essere rilevato da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore deve farsi riferimento al costo di acquisto delle cripto-attività”.
Essendo detto valore un elemento utile alla determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività, lo stesso non è oggetto di visto di conformità; in relazione ad esso, il controllo continua ad essere eseguito unicamente in capo al contribuente.
Si evidenzia, per completezza, che il contribuente è tenuto a documentare, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, il valore delle cripto-attività sulla base di elementi certi e precisi, riscontrabili tramite le diverse fonti indicate con la citata circolare.
Ne consegue che deve ritenersi esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui detti valori siano attestati dal contribuente.