• Dichiarazione 770

    770/2025: la dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Entro il 31 ottobre occorre inviare il Modello 770/2025 ad opera dei sostituti d'imposta.

    In particolare, la dichiarazione Modello 770/2025, deve essere presentata come previsto dal comma 4bis dell’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 esclusivamente per via telematica:

    • a) direttamente dal sostituto d’imposta;
    • b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
    • d) tramite società appartenenti al gruppo.

    Vediamo chi presenta la dichiarazione correttiva ossia quella dichiarazione inviata entro il 31 ottobre o quella integrativa presentata dopo la scadenza. 

    770/2024: dichiarazione correttiva nei termini

    Il modello 770/2025 correttivo nei termini va presentato prima della scadenza, prevista per il 31 ottobre 2025, nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata.

    In questo caso il soggetto deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    770/2025: dichiarazione integrativa dopo il 31 ottobre

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello 770, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme barrando la casella “Dichiarazione integrativa”.

    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. 

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate

    entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni (art. 13, comma 1, lett. c) del

    D.Lgs. n. 472 del 1997).

    In particolare, il sostituto d’imposta può integrare la dichiarazione nei casi previsti dall’art. 13, del D.Lgs. n. 472 del 1997, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e nelle ipotesi previste dall’art.

    2 comma 8 e comma 8 bis del D.P.R: n. 322 del 1998, come modificati dal Decreto-legge del 22/10/2016 n. 193,

    convertito, dalla legge n. 225 del 1° dicembre 2016:

    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d’imposta e fatta salva l’applicazione delle sanzioni, ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;
    • nell’ipotesi prevista dal modificato art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior debito d’imposta o di un minor credito. In tal caso l’eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonché l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

    Attenzione al fatto che la casella Protocollo dichiarazione inviata deve essere compilata per indicare il protocollo della dichiarazione già inviata da correggere o integrare. La nuova dichiarazione verrà a sostituire integralmente la precedente individuata con il numero di protocollo.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre

    Il Modello 770/2025 va inviato entro fine ottobre.

    A tale proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 75896/2025 con le regole per i sostituti d'imposta. Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.

    Modello 770/2025: come è composto

    È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
    Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.

    I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

    770/2025: chi è tenuto alla presentazione

    Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:

    • redditi di lavoro dipendente e assimilati
    • redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
    • dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
    • locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
    • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.

    Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.

    Occorre evidenziare chedall’anno d’imposta 2025 i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati (articolo 16, decreto legislativo 1/2024) secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento 31/01/2025 dell’Agenzia delle entrate, come modificato dal Provvedimento 3 giugno 2025.

    Leggi anche 770 semplificato: dati entro il 30 settembre. 

    La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata alla loro esposizione nella dichiarazione annuale modello 770. 

    770/2025: alcune novità

    Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:

    • rimodulate le note nei quadri ST e SV,
    • e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.

    Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.

    Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente. 

    Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.

  • Dichiarazione 770

    770/2025: novità nel quadro ST, il codice 20

    Il modello 770/2025, relativo al periodo d’imposta 2024, approvato con il Provvedimento ADE n 75896/2025 va inviato entro il 31 ottobre prossimo.

    Quest'anno nel quadro ST nella sezione I e II) va indicata la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

    Vediamo i dettagli.

    770/2025: novità nel quadro ST

    Nel Modello 770/2025 nel quadro ST vanno indicate le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive.

    Il quadro ST si compone di quattro sezioni:

    1. la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate. 
    2. la seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all’IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
    3. la terza sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute operate e imposte sostitutive applicate su redditi di capitale e altri redditi relative ai quadri di riferimento, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.
    4. la quarta sezione deve essere utilizzata per indicare:
      • le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461;
      • l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 versata dalle società fiduciarie per i soggetti da essi rappresentati;
      • le imposte sostitutive di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
      • l’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di operazioni di emersione;
      • l’acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria in regime del risparmio amministrato di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133;
      •  imposta sul valore dei contratti di assicurazione di cui all’articolo 1, comma 2-sexies, D.L. n.24 settembre 2002, n. 209;
      • l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) e l’imposta sostitutiva corrispondente a quella di cui all’articolo 7 del D.Lgs 21 novembre 1997, n. 461 effettuati dal rappresentante fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Convenzione tra la Santa Sede e il Governo della Repubblica Italia in materia fiscale;
      • l’imposta su plusvalenze e altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività in regime di risparmio amministrato e gestito, come introdotta dal comma 126 dell’art. 1, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) (codice tributo 1716).

    Una delle principali novità presente nei quadri ST (sezione I e II) riguarda la rimodulazione delle note relative alle varie sospensioni dei versamenti che si sono susseguiti nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19, da indicare nella casella n. 15.

    Come specificato dalle istruzioni al modello "Qualora i sostituti di imposta, essendone legittimati, non abbiano effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze previste dalla legge e abbiano proseguito nei versamenti anche nell’anno 2024, avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e che abbiano esposto i versamenti utilizzando i codici da 1 a 15 nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, dovranno procedere alla compilazione dei punti 15 e 16"
    In tal caso:

    • nel punto 15 deve essere utilizzato il codice:
      • 20 – Se il sostituto di imposta si è avvalso di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e ha già indicato le somme versate nei modelli 770 riferiti ad anni di imposta precedenti, utilizzando nel punto 15 i codici da 1 a 15. In tal caso, devono essere compilati esclusivamente il punto 7 (indicando le rate versate nel 2024 in forma aggregata, senza alcuna distinzione relativa alle diverse tipologie di sospensione), il punto 11 e il punto 16 (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025).
    • nel punto 16 deve essere indicato il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2025 in virtù di una o più disposizione di sospensione dei versamenti, emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 individuate con il codice 20 nel punto 15.

    Si evidenzia che la novità è costituita dalla sostituzione dei vari codici di sospensione (da 1 a 15) dei precedenti Modelli 770 con il nuovo e unico codice 20 da esso assorbiti.

    Per le altre novità si rimanda alle istruzioni al modello.

  • Dichiarazione 770

    770/2025: le novità del quadro SX con il bonus Natale

    Entro il 31 ottobre, con il Modello 770 i sostituti di imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati richiesti.

    Per tutte le regole di invio del modello leggi anche: Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre             

    A tale proposito vediamo la novità del Bonus Natale introdotto solo per il 2024 dall'art 2 bis del DL n 113/2024 per i lavoratori dipendenti.

    770/2025: le novità del quadro SX con il bonus Natale

    Tra le novità del Modello 770/2025 vi è l'indicazione, nel quadro SX del bonus una tantum, cosiddetto Natale, previsto per il solo anno 2024.

    Ricordiamo che tale Bonus spetta ai dipendenti:

    • con reddito complessivo del lavoratore (personale) non superiore a 28.000 euro nel 2024, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente di cui è titolare;
    • con almeno un figlio a carico;
    • fiscalmente capienti (imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alle detrazioni fiscali spettanti).

    Attenzione al fatto che il bonus non è concesso al lavoratore se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto è beneficiario del bonus Natale.

    Relativamente alle istruzioni per il 770/2025 occorre evidenziare il quadro SX con la novità della casella 7.

    Il quadro SX, in generale riguarda il riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi dell'art 17 del DLgs. 241/97 e dell'art 15 del DLgs. 175/2014. 

    Al rigo SX1 va indicato il credito derivante dall’erogazione dell’indennità una tantum di importo massimo di 100 euro prevista dall'art 2 bis del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti con i requisiti su indicati.

    Attenzione al fatto che, il credito maturato per effetto della erogazione del bonus Natale da parte del datore di lavoro, sostituto d’imposta, insieme alla tredicesima mensilità, deve essere riportato nella casella n. 7 del rigo SX1 denominata “Indennità tredicesima mensilità” e tale importo corrisponde alla somma indicata nel campo 723 delle Certificazioni Uniche 2025 trasmesse.
    In merito, si evidenzia inoltre che, nella casella 7 non va essere inserito il bonus Natale fruito dal lavoratore in sede di dichiarazione dei redditi.
    A seguito della introduzione della casella relativa al bonus Natale, il campo denominato “Credito utilizzato in F24” viene spostato nella casella n. 8.

  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: la novità della nota Q

    Tra le novità che compaiono nel Modello 770/2025 vi è la nota Q

    In essa vanno indicate le ritenute sulle provvigioni calcolate con errori dall’agente, e versate dal committente entro i termini. 

    Vediamo i dettagli dalle istruzioni al 770.

    Modello 770/2025: la nota Q

    La Nota Q si riferisce al caso previsto dall'art 25-bis comma 4 del DPR n 600/73 che recita testualmente: Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull'ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l'importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti. I committenti, preponenti o mandanti possono tener conto di eventuali errori nella determinazione dell'importo della ritenuta anche in occasione di successivi versamenti, non oltre il terzo mese dell'anno successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti

    Le ritenute erroneamente calcolata andranno appunto indicate con la Nota Q nel quadro ST.

    Nella nota 10, come evidenziato dalle istruzioni è inserita la nota Q se il versamento si riferisce ad errori nella determinazione dell’importo della ritenuta sulle provvigioni (di cui al comma 4, dell’art. 25 bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

  • Dichiarazione 770

    Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

    L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati

    Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.

    La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.

    Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati

    Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:

    • corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
    • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.

    Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.

    Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:

    • Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
    • Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
    • Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
    • Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare

    In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:

    • ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
    • addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
    • note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
    • interessi versati per ravvedimento operoso,
    • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
    • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24

    La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).

    In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.

    Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Imposta sostitutiva rivalutazione TFR: ultilizzo in F24 del credito da eccedenza

    ll quadro ST del modello 770 si compone di quattro sezioni.
    La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale
    effettuata, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sotto indicate:

    • ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2023. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2024, se riferiti al 2023 nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2024
    • ritenute e effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
    • imposte sostitutive effettuate a titolo di saldo e acconti sulla cedolare secca locazioni a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2023 nonché ai relativi versamenti;
    • imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2023 relativamente all’acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2024 per il saldo.

    In merito all'imposta sostitutiva, in data 9 ottobre le Entrate hanno pubblicato un chiarimento con FAQ in risposta a chi domandava, quali siano le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E). 

    Si domandava anche se sia necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello 770 da cui emerge il credito, vediamo la replica ADE.

    Credito derivante da eccedenze di acconto della sostitutiva su rivalutazione TFR

    Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. 

    Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

    In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

    In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS.