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Flat tax 5% straordinari infermieri: nuovi chiarimenti
Per i datori di lavoro delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale e per i consulenti, la corretta qualificazione delle voci retributive è decisiva per applicare in modo coerente la tassazione agevolata sui compensi di lavoro straordinario del personale infermieristico.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la risposta n. 308/2025, che rettifica un precedente chiarimento (risposta n. 272 pubblicata il 27 ottobre 2025) e individua con maggiore precisione quali prestazioni rientrino nel perimetro dell’imposta sostitutiva al 5 per cento.
In particolare la risposta n. 308/2025 estende l’aliquota alle chiamate in pronta disponibilità e la esclude per le attività elettorali.
Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate avevano chiarito invece l'applicabilità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotta dalla legge di bilancio 2025 in relazione a personale di inquadramento universitario
Il caso: quale imposta su ore di reperibilita e in sedi elettorali ?
Il quesito origina dall’istanza presentata da un’azienda sanitaria, che chiede se l’aliquota agevolata possa applicarsi anche a: (i) le ore di pronta disponibilità (reperibilità) quando la chiamata comporta effettiva prestazione lavorativa, e (ii) le prestazioni svolte in sede elettorale retribuite come straordinario.
L’istante, con un’impostazione prudenziale, proponeva una lettura restrittiva: tassazione al 5 per cento solo per lo straordinario “ordinario” reso oltre l’orario contrattuale, escludendo voci diverse pur se remunerate con criteri simili.
A supporto della ricostruzione, l’Agenzia segnala di avere acquisito chiarimenti istituzionali sia dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, sia dal Ministero della Salute, così da raccordare la disciplina fiscale con la qualificazione contrattuale delle prestazioni.
In particolare, l’Ufficio legislativo richiama una lettura “oggettivo-funzionale”: ogni prestazione effettiva resa oltre l’orario ordinario, se qualificata e retribuita come straordinario, rientra nell’istituto generale e non richiede distinzioni ulteriori tra causali o modalità.
La posizione dell’Agenzia
Ne discende che, in caso di chiamata, le ore rese durante la pronta disponibilità assumono natura di straordinario e, quindi, accedono al prelievo sostitutivo.
Coerentemente, la risposta 308/2025 conclude che l’imposta sostitutiva del 5 per cento va applicata anche ai compensi per ore di pronta disponibilità effettivamente effettuate, mentre non si applica ai compensi per prestazioni svolte in sede elettorale, considerate estranee alle esigenze proprie della struttura sanitaria e non riconducibili alla nozione contrattuale di lavoro straordinario del comparto.
In termini operativi, per le funzioni paghe e per i consulenti, la linea di demarcazione diventa quindi la riconducibilità della prestazione al perimetro contrattuale sanitario e la presenza di un’attività lavorativa effettivamente svolta oltre l’orario ordinario (non la mera reperibilità), così da applicare correttamente l’aliquota agevolata e gestire in modo separato le prestazioni elettorali secondo il relativo inquadramento.
Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE
L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».
Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.
L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi
- per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353
- erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».
L'Istante riteneva dovessero essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.
Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).
Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera, che svolge «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».
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Reddito Piloti su tratte nazionali: il calcolo per la tassazione
Con la Consulenza Giuridica n 15 del 25 novembre le Entrate chiariscono la corretta modalità di calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti
durante le tratte internazionali che interessano parzialmente il territorio dello Stato italiano.L'associazione istante chiede un parere sulla corretta interpretazione della locuzione ''reddito prestato nel territorio dello Stato'' ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, lettera c) del Testo unico delle imposte sui redditi e della locuzione ''redditi prodotti in Italia'' ai sensi dell'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 in relazione al calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti durante le tratte internazionali che interessino parzialmente il territorio dello Stato italiano.Inoltre, chiede indicazioni sui doveri informativi del sostituto di imposta al fine di superare le criticità attualmente riscontrate sia con i piloti che con gli uffici dell'amministrazione finanziaria in merito alle richieste di chiarimenti sulle «modalità di calcolo per la quantificazione del reddito estero indicato in CU» e sui doveri in capo ai sostituti di imposta in relazione alla corretta imponibilità del reddito per i soggetti non residenti.
Vediamo la replica ADE.
Piloti su tratte interpnazionali: calcolo del reddito su territorio italiano
L'Agenzia precisa che eventuali ''doveri informativi'' del sostituto nei confronti del sostituito che non sono previsti dalla norma tributaria non possono
oggetto di interpello, in quanto ai sensi dell'articolo 10 opties della legge 27 luglio 2000, n. 212 «L'amministrazione finanziaria offre, su richiesta, consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, agli ordini professionali, agli enti pubblici o privati, alle regioni e agli enti locali, nonché alle amministrazioni dello Stato per fornire chiarimenti interpretativi di disposizioni tributarie su casi di rilevanza generale che non riguardano singoli contribuenti».
Inoltre, premesso che la questione è posta dall'Istante in maniera generica, senza la rappresentazione di un dubbio interpretativo specifico, si forniscono in generale le seguenti delucidazioni.
Poi gingendo al chiarimento ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, prevede che «l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato».
Per quanto di interesse in questa sede, nei confronti dei non residenti sono tassati in Italia ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c), del Tuir «i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50».
Pertanto, mentre sono sicuramente imponibili in Italia i redditi derivanti da voli ''interni'', per quanto riguarda l'imponibilità in Italia dei redditi derivanti dai voli ''internazionali'' si formulano le seguenti considerazioni.
Al fine di individuare i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato nel territorio italiano, in base al citato articolo 23, comma 1, lettera c), del TUIR, occorre far riferimento ai redditi afferenti alla quota parte della prestazione lavorativa effettuata, nel corso del periodo d'imposta (l'anno solare), nel nostro Paese, ossia alle ore in cui la medesima prestazione è svolta nel territorio dello Stato italiano, incluso, nella fattispecie in esame, il suo spazio aereo.
Da quanto precede consegue che, in base alle disposizioni della vigente normativa interna italiana, risulta imponibile in Italia, la quota parte di reddito annuale afferente alle ore di lavoro effettuate, nello stesso periodo d'imposta, nello spazio aereo italiano, mentre il reddito derivante dalle ore di svolgimento dell'attività lavorativa fuori dal territorio e dallo spazio aereo del nostro Paese non sarà, ovviamente, soggetto a tassazione in Italia.
Le considerazioni che precedono, come chiesto dall'Istante, esulano da qualsivoglia considerazione in merito all'eventuale applicazione di un Trattato
internazionale concluso dall'Italia.
Con riferimento al ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, con la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 (par. 4.1) è stato chiarito che l'agevolazione fiscale si applica ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.Ciò in base al tenore letterale del citato articolo 16 il quale dichiara espressamente agevolabili i redditi prodotti in Italia ed in linea con la finalità delle norme tese ad agevolare i soggetti che si trasferiscono in Italia per svolgervi la loro attività.
Nel citato documento di prassi, per individuare tali redditi si rinvia ai criteri di collegamento con il territorio dello Stato previsti dall'articolo 23 del TUIR.
In linea generale, quindi, l'esenzione non spetta per i redditi derivanti da attività di lavoro prestata fuori dai confini dello Stato.
Per beneficiare del ''regime speciale per lavoratori impatriati'', i titolari di reddito di lavoro dipendente, devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro che applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull'imponibile ridotto alla percentuale di reddito tassabile prevista dal regime agevolativo, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato già nella misura ridotta.
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Fondo pensione: regime fiscale per maggiorazione delle capitalizzazioni
Con la Risposta n. 245 del 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad affrontare il tema della tassazione delle prestazioni erogate dai fondi pensione. Il chiarimento riguarda in particolare le somme aggiuntive corrisposte a titolo di capitalizzazione delle pensioni maturate entro il 31 dicembre 2006, oggetto di specifici accordi di trasformazione delle rendite in capitale risalenti al 2021. L’Amministrazione finanziaria ha definito il corretto regime fiscale da applicare a queste prestazioni.
Il caso : maggiorazione aggiuntiva alla rendita
Un fondo pensione di un gruppo bancario ha chiesto chiarimenti all'Agenzia in merito alla corretta tassazione di alcune somme erogate agli iscritti.
L'azienda spiega che negli anni precedenti erano stati avviati processi di fusione tra fondi pensione preesistenti, con l’obiettivo di uniformare i regimi previdenziali. In particolare, nel 2019 vennero siglati accordi che consentivano la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche e la modifica dal modello a prestazione definita al modello a contribuzione individuale.
Nel 2021, i pensionati già cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2006 ebbero la possibilità di trasformare le rendite in erogazioni una tantum, cioè in capitale. L’operazione fu effettuata nel rispetto del regime transitorio di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
In quell’occasione, i capitali corrisposti vennero assoggettati al regime di tassazione separata previsto dagli articoli 17 e 19 del Tuir (d.P.R. 917/1986).
Successivamente, nel 2023, in base all’avanzo tecnico risultante dal bilancio del fondo, fu calcolata una “maggiorazione individuale” destinata sia a chi aveva scelto la capitalizzazione nel 2021 sia agli iscritti ancora presenti al 31 dicembre 2022. Tale somma, prevista in forma capitale, sarà erogata nel 2025 ai beneficiari.
Da qui il dubbio del fondo: come tassare correttamente questa maggiorazione, visto che interviene a distanza di anni dalla prima operazione?
Le soluzioni prospettate dall’Istante
Secondo l’interpretazione proposta dall’istante, la prestazione aggiuntiva avrebbe potuto essere inquadrata in due modi:
Da un lato, essendo determinata dopo il 2007, si sarebbe potuta ritenere soggetta al regime previsto per le prestazioni maturate successivamente a tale data, cioè tassata con aliquota del 15% come stabilito dall’articolo 17 del d.lgs. n. 252/2005.
Dall’altro lato, si è evidenziato come la maggiorazione fosse di fatto collegata a posizioni maturate entro il 2006. Di conseguenza, avrebbe dovuto seguire le stesse regole fiscali già applicate alla capitalizzazione del 2021, cioè la tassazione separata con aliquota interna calcolata secondo le disposizioni vigenti al momento in cui era maturata la prestazione principale.
Il fondo riteneva dunque che, per coerenza, l’aliquota dovesse essere ricalcolata considerando l’intera anzianità degli iscritti e includendo anche la somma aggiuntiva, per poi detrarre l’imposta già applicata nel 2021 sulle somme liquidate in quell’anno.
La decisione dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta l’Agenzia delle Entrate ha chiarito innanzitutto che, essendo la maggiorazione individuale da erogare nel 2025 riferibile a prestazioni maturate prima del 1° gennaio 2007 deve applicarsi la disciplina previgente al d.lgs. n. 252/2005, in linea con quanto chiarito dalla circolare n. 70/E del 2007 e dalla risoluzione n. 30/E del 2002.
Infatti la somma aggiuntiva non rientra nel regime ordinario delle prestazioni maturate dopo il 2007, ma segue il regime di tassazione separata previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, per le capitalizzazioni delle pensioni.
In particolare afferma l'agenzia, l'aliquota interna deve essere calcolata ai sensi dell'articolo 19,comma 2, del Tuir, pro tempore vigente, sulla base delle aliquote vigenti nel 2021:
- sommando, ai fini del calcolo del reddito di riferimento, la somma addizionale, dovuta sulla base dei calcoli dell'attuario, alla somma già erogata nel 2021;
- considerando, ai fini del calcolo dell'anzianità, l'intera anzianità maturata degli iscritti dalla data di adesione al fondo pensione fino alla data di cessazione del servizio.
Pertanto, si ritiene corretto applicare tale aliquota interna alla somma lorda derivante dalla capitalizzazione aumentata della ''maggiorazione individuale'' calcolata dall'attuario per determinare le imposte complessivamente dovute.
Da quest'ultimo ammontare dovrà essere detratta l'imposta già applicata nel 2021 sulle somme oggetto di capitalizzazione; il residuo costituirà l'imposta dovuta sull'indennità calcolata dall'attuario
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Ripartizione 8xmille: il Governo approva per l’irpef 2024
Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha deliberato in merito alla ripartizione delle risorse dell’8 per mille relative all’anno 2024 che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato.
Ripartizione irpef 2024 8xmille: tutti gli importi
Come evidenzia lo stesso Governo nel comunciato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, le li risorse ammontano, complessivamente, a 202 milioni di euro.
La quota espressa, cioè corrispondente a scelte fatte dai contribuenti tra le varie finalità specifiche cui può essere destinata la quota statale, ammonta a 128 milioni di euro.
La quota inespressa, cioè destinata genericamente allo Stato, senza destinazione specifica da parte del contribuente, ammonta a 73 milioni di euro. Dai 73 milioni deve essere dedotto il 20%, che la legge destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
Residuano 58,9 milioni di euro che, analogamente all’annualità precedente, vengono destinati alla categoria “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.
La quota espressa è così ripartita:
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: 9,6 milioni;
- calamità naturali: 25,4 milioni;
- conservazione dei beni culturali: 24 milioni;
- edilizia scolastica: 59,1 milioni;
- fame nel mondo: 19,2 milioni.
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Corretta compilazione del Quadro RW: chiarimenti ADE
Con il Principio di diritto n 11 del 28 luglio le Entrate chiariscono l'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ed in materia di IVAFE relativamente alla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in
mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.Quadro RW: come indicare le quote detenute da persone fisiche in OICR
L'agenzia ricorda che l'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. ''monitoraggio fiscale'', prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi».
I chiarimenti in merito alla disciplina del monitoraggio fiscale e agli adempimenti dei contribuenti sono stati forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, cui si rinvia.Inoltre, il primo periodo del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che «a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato».
I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo comma 18 bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all'estero.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 23 del citato articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per l'applicazione dell'IVAFE.
In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute.Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto.
I chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
Ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello
REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730.Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
Si conferma, infine, che nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company. -
Modello Redditi PF 2025: il Quadro DI e l’integrativa
Il Modello Redditi PF 2025 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa.
Esso è composto dai righi da DI1 A DI20, vediamo come si compila.
Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF
Il Quadro DI è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2021 relativa al 2020 presentata nel 2024).

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:
- in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi
2021, indicare 2020); - in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
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Tassazione agevolata mance: anche per i lavoratori in somministrazione
Con la Consulenza giuridica n 7 del 15 luglio le Entrate forn iscono chiarimenti per la tassazione delle mance al 5% per i lavoratori del Turismo e della Ristorazione.
In sintesi l'Ade chiarisce che il trattamento fiscale agevolato del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche quando il lavoratore non è un impiegato della struttura.
Esso si applica quindi anche se il lavoratore è dipendente di un fornitore esterno, ad esempio in somministrazione.
Tassazione agevolata mance: come funziona
L'istante è un ministero che domanda chiarimenti sull'applicazione del regime agevolato per le mance dei lavoratori del turismo e della ristorazione regolato dall’articolo 1 commi 58 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Esso prevede che le somme destinante a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, sono soggette a un’imposta agevolata del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali.
L’imposta deve essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.
L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Con la Consulenza giuridica in oggetto, l'ADE chiarisce che il regime non cambia in base al soggetto destinatario delle somme erogate.
Tassazione agevolata mance: anche per i lavoratori in somministrazione
Viene ricordato che il contratto di somministrazione di lavoro è un accordo in cui un’agenzia (somministratore) fornisce dei dipendenti a una struttura che li utilizza per lo svolgimento di un lavoro e che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” (articolo 33, comma 2, del Dlgs n. 81/2015).
Nel caso del lavoratore non direttamente dipendente dalla struttura alberghiera o del bar o ristorante, il datore di lavoro tenuto a corrispondere lo stipendio, comprese le mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta.
Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno, invece, è una semplice movimentazione di soldi che è irrilevante ai fini impositivi.
Le mance sono spesso acquisite dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e poi riversate ai lavoratori, al netto delle imposte.
Se le mance riscosse destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.
In conclusione considerato che gli obblighi di sostituto d'imposta ricadono sull'agenzia di somministrazione anche nel caso in cui le mance siano erogate direttamente dall'utilizzatore quali ad esempio l’hotel o altra struttura, l’Agenzia chiarisce che tra la società di somministrazione (sostituto d'imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio attivare un sistema di comunicazioni per la corretta tassazione le somme corrisposte.