• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi errata: come annullare online l’invio

    La campagna dei dichiarativi 2026 anno di imposta 2025 è nel vivo e molti sono gli adempimenti a cui i contribuenti devono fare fronte.

    Di fatto una volta inviata la dichiarazione è possibile in caso di errori procedere ad un annullamento, ma attraverso quali servizi online?

    L'agenzia delle entrate in generale fa sapere che è possibile presentare online varie tipologie di documenti quali appunto dichiarazioni, comunicazioni, ecc.

    E a tal proposito è prevista anche la possibilità di richiedere l'annullamento di un documento ma esclusivamente nei casi in cui:

    • il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso,
    • l'errore contenuto in esso non sia sanabile con l’invio di un documento successivo quali ad esempio la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa".

    Come annullare i documenti già inviati per gli Utenti Fisconline

    Il servizio Utenti Fisconline permette di richiedere l'annullamento di un documento solo nei casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento successivo ad esempio tramite la trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa"

    Occorre anche prestare attenzione al fatto che le richieste di annullamento non possono essere a loro volta annullate.

    Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" (articoli 36 bis del Dpr 600/73 e 54 bis del Dpr 633/72).

    Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:

    • codice fiscale del contribuente,
    • protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta),
    •  modello e anno-modello del documento.

    La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:

    • 730,
    • 770, 
    • Redditi Persone fisiche,             
    • Redditi Società di persone,      
    • Redditi Società di capitali,
    • Redditi Enti non commerciali,
    • Iva annuale,
    • Iscrizione all'elenco del 5 per mille,
    • Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria,
    • Contributo unificato.

    Come annullare i documenti già inviati per gli utenti Entratel

    Il servizio Utenti Entratel consente di inviare file contenenti richieste di annullamento delle dichiarazioni per i soli modelli previsti.

    Potranno essere annullate:

    • le dichiarazioni trasmesse dagli intermediari,
    • le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente; 

    A tale proposito però si evidenzia che la procedura di annullamento va eseguita solo se non è possibile trasmettere, come previsto dalla normativa, una dichiarazione "correttiva" se nei termini ovvero una dichiarazione "integrativa" se fuori termine (ad esempio nel caso di doppio invio della stessa dichiarazione).

    Per le modalità operative da seguire per l'utilizzo della funzione "Annullamento", con istruzioni contenute nell'applicazione Entratel nella sezione Documenti – Annulla.

    In particolare, per richiedere l'annullamento di una dichiarazione erroneamente inviata, l'utente dovra' indicare il codice fiscale del contribuente ed il protocollo telematico attribuito alla dichiarazione medesima, costituito, come è noto, dal protocollo attribuito dal Sistema al momento della ricezione del file, seguito dai sei numeri che identificano la dichiarazione all'interno del file, entrambi rilevabili nella ricevuta relativa alla dichiarazione in esame.

    Attenzione al fatto che se venisse erroneamente effettuata una richiesta di annullamento per una dichiarazione da non annullare ed il sistema la accettasse, sarebbe necessario trasmettere nuovamente la dichiarazione.
    Si ricorda che dopo avere completato l'acquisizione dei protocolli da annullare, è necessario autenticare il file contenente le richieste di annullamento predisposte dall'utente ed effettuare l'invio del file autenticato, con le stesse modalità che si utilizzano per l'autenticazione e l'invio delle dichiarazioni

    Al momento della ricezione del file, il sistema provvederà ad eseguire i controlli di congruenza sulle informazioni pervenute e a predisporre le ricevuta per l'utente, che riporterà l'esito dell'elaborazione (conferma dell'avvenuto annullamento della dichiarazione o notifica all'utente dell'eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata)

    Le modalità per la ricezione, la visualizzazione e la stampa delle ricevute sono quelle già utilizzate per la gestione delle ricevute restituite dal Sistema a fronte delle dichiarazioni.

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    CU lavoro autonomo: chiarimenti ADE per quelle inviate entro il 15.04

    Le Entrate durante il convegno tenutosi in data 4 marzo e promosso da AssoSoftware ha chiarito, relativamente alla CU degli autonomi in scadenza il 30 aprile, quali verranno prese in considerazione per la dichiarazione precompilata 2026.

    CU lavoro autonomo escluse dalla precompilata se inviate dopo il 15 aprile

    Nel calendario 2026 degli invii delle certificazioni uniche 2026 vanno inviate:

    • entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

    A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento operativo riguardo al trattamento delle Certificazioni Uniche degli autonomi trasmesse dopo il 15 aprile 2026.

    Ricordiamo che la revisione del calendario di trasmissione delle certificazioni non comporta soltanto uno slittamento dei termini, ma incide anche sul perimetro delle informazioni che confluiscono automaticamente nella dichiarazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

    Durante un incontro tecnico promosso da AssoSoftware il 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate hanno ricordato che a partire dalla campagna dichiarativa 2026, il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche relative ai redditi di lavoro autonomo professionale è stato spostato al 30 aprile, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81.

    La normativa ha stabilito che la dichiarazione precompilata modello Redditi Persone fisiche venga resa disponibile entro il 20 maggio di ciascun anno, proprio per consentire l’utilizzo delle informazioni contenute nelle certificazioni trasmesse entro il nuovo termine del 30 aprile.

    Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le Certificazioni Uniche di lavoro autonomo inviate dopo il 15 aprile 2026 non saranno incluse nella dichiarazione precompilata, pur essendo trasmesse entro il termine del 30 aprile.

    La precisazione comporta conseguenze operative per professionisti, CAF e intermediari fiscali che si occupano della correttezza dei dati presenti nella dichiarazione precompilata.

    In particolare, qualora siano state trasmesse Certificazioni Uniche di lavoro autonomo dopo il 15 aprile 2026, tali dati non compariranno né nel foglio informativo né nella dichiarazione precompilata.

    Pertanto per il rilascio del visto di conformità, gli intermediari dovranno verificare anche le certificazioni presenti nel cassetto fiscale del contribuente, senza limitarsi alle informazioni contenute nella dichiarazione precompilata.

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    Cessione di energia: dati dal GSE per la precompilata 2026

    Durante Telefisco 2026 convegno organizzato da IlSole24ore è stato confermato un importante aspetto relativo ai redditi derivanti dallo scambio sul posto con il GSE.

    Viene confermato come già il GSE specificava in un comunicato pubblicato in data 15 maggio 2025 che già dal 2025 erano "disponibili direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata, per le persone fisiche titolari di contratti di Scambio sul Posto (SSP), gli importi dei redditi generati dalle eccedenze. Dal 2026 la funzionalità sarà estesa anche ai titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID)"

    Per le persone fisiche titolari di impianti con contratti di Scambio sul Posto (SSP), i dati sono stati inviati dal GSE e resi disponbili direttamente nei modelli 730 e Redditi PF precompilati.

    Le somme corrisposte dal GSE per l'energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno, infatti, costituiscono “redditi diversi" da indicare nella propria dichiarazione dei redditi.

    Il nuovo servizio permette ai titolari di una convenzione SSP, per i quali è prevista la dichiarazione delle sole eccedenze riconosciute nel corso dell'anno precedente, di utilizzare la dichiarazione di redditi precompilata senza effettuare modifiche. Le persone che non intendono avvalersi della dichiarazione precompilata dovranno invece inserire in autonomia gli importi relativi alle sole eccedenze (e non a tutte le somme riconosciute dal GSE nell'anno precedente) nel quadro D (se si compila il Modello 730) o nel quadro RL (se si compila il Modello Redditi PF). 

    Per conoscere il valore da dichiarare è necessario accedere, tramite l'Area Clienti del GSE, alla sezione Comunicazioni del portale SSP e scaricare il prospetto delle eccedenze.

    A partire dal 2026 il servizio è disponibile anche per i titolari di contratti di Ritiro Dedicato (RID). 

    Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco

    Ricordiamo che il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini  della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti  i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero  a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da  fonti  rinnovabili è stato pubbllicato nella GU n 23/2025.

    In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati  riguardanti  i  proventi  derivanti  dalla cessione dell'energia  prodotta  in  esubero  a  seguito  di  utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:

    • ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei  Servizi  energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle  entrate, entro  il  termine previsto per la comunicazione dei dati relativi  agli  oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre 1991, n. 413:
      • a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW,  realizzato per  soddisfare  le  necessita'   dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
      • b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli  riconosciuti  per  il servizio di «Scambio sul posto» di cui  alla  lettera  a),  derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da  un  impianto  alimentato  da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

    Le comunicazioni di cui al punto a) sono  effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e  a  partire  dai  dati  relativi all'anno  2025  nel  caso  in  cui  il  soggetto percettore  sia  un condominio.
    Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.

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    Lavoro autonomo e aggio da cessione bonus: come imputarlo dal 2024

    Con la Risposta a interpello n 6 del 16 gennaio le Entrate hanno chiarito il regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP – articolo 54 del TUIR, articolo 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

    Lavoro autonomo e differenziale da cessione bonus chiarimenti ADE

    L'istante è un’associazione professionale di commercialisti e avvocati che ha acquistato, da terzi, dal 2022 al 2025, crediti d’imposta originati dal Superbonus 110% a un prezzo inferiore al valore nominale. 

    I crediti, non derivanti da attività professionale, sono stati utilizzati per compensare imposte secondo le regole della normativa vigente.

    L’associazione chiede se, alla luce della riforma del reddito di lavoro autonomo entrata in vigore nel 2024, il differenziale positivo (agio) scaturito dalla differenza tra valore nominale e costo di acquisto sia imponibile ai fini Irpef, per trasparenza ai singoli associati, e Irap. 

    In caso affermativo, si domanda inoltre se tale imponibilità valga anche per crediti acquistati prima del 2024 ma utilizzati in compensazione dal 2024 in poi. 

    Secondo l’associazione, l’agio non rientra nel reddito imponibile neppure dopo la riforma del 2024.

    Le Entrate evidenziano quanto segue.

    Dal 2024 il differenzia costituisce reddito imponibile, proprio a seguito della riforma introdotta dal Dlgs n. 192/2024, che ha di fatto riscritto l’articolo 54 del Tuir per quanto riguarda la determinazione del reddito di lavoro autonomo. 

    In particolare, è stato introdotto il principio di onnicomprensività, in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente. 

    Alla luce delle novità normative intervenute dal 2024, rientrano nel reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori percepiti in relazione all’attività artistica e professionale, così come tutte le spese sostenute, compreso l’acquisto dei bonus in questione

    Si tratta di un criterio molto ampio che consente di includere nel reddito anche componenti che non derivano direttamente dalla prestazione professionale ma che sono comunque collegate alla gestione economica dell’attività.

    Inoltre le Entrate spiegano che l’agio ante-riforma non costituiva imponibile mentre, dal 2024, concorre alla formazione del reddito tassabile ai sensi del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo. 

    L’Agenzia ritiene inoltre che, in base al principio di cassa che regola la determinazione di tale reddito, il costo per l’acquisto del credito assuma rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, mentre il valore nominale del credito rilevi al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione.

    Secondo l'agenzia nel caso di specie, i costi sostenuti dall’associazione per acquistare i bonus edilizi rappresentino, dal 2024, spese connesse all’attività svolta e rilevino nell’anno in cui vengono effettuati i pagamenti (criterio di cassa). 

    Il valore nominale del credito utilizzato in compensazione, invece, rileva nell’anno in cui la somma viene effettivamente utilizzata.

    Ai fini Irpef, la spesa sostenuta dalla richiedente nel 2024 e nel 2025 per l’acquisto dei crediti d’imposta rileva per la determinazione del reddito prodotto in tali periodi d’imposta, mentre il valore nominale varrà nelle annualità successive in cui la somma sarà utilizzata in compensazione, in base alle singole rate utilizzate per il pagamento delle imposte.

    Lo stesso meccanismo è applicabile ai fini Irap, poiché per le associazioni professionali la base imponibile Irap segue quella del reddito di lavoro autonomo.

    Invece per quanto riguarda i crediti acquistati fino al 2023, essi non generano alcun reddito imponibile, neppure se utilizzati in compensazione dal 2024 in poi.

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    Flat tax 5% straordinari infermieri: nuovi chiarimenti

    Per i datori di lavoro delle aziende ed enti  del Servizio sanitario nazionale e per i consulenti, la corretta qualificazione delle voci retributive è decisiva per applicare in modo coerente la tassazione agevolata sui compensi di lavoro straordinario del personale infermieristico. 

    Sul punto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta  nuovamente con la risposta n. 308/2025, che rettifica un precedente chiarimento (risposta n. 272 pubblicata il 27 ottobre 2025) e individua con maggiore precisione quali prestazioni rientrino nel perimetro dell’imposta sostitutiva al 5 per cento. 

    In particolare la risposta n. 308/2025 estende l’aliquota alle chiamate in pronta disponibilità e la esclude per le attività elettorali.

    Con Risposta a interpello n 139 del 20 maggio le Entrate avevano  chiarito invece  l'applicabilità dell’imposta sostitutiva del 5% per gli straordinari degli infermieri introdotta dalla legge di bilancio 2025 in relazione a personale di inquadramento universitario

    Il caso: quale imposta su ore di reperibilita e in sedi elettorali ?

    Il quesito origina dall’istanza presentata da un’azienda sanitaria, che chiede se l’aliquota agevolata possa applicarsi anche a: (i) le ore di pronta disponibilità (reperibilità) quando la chiamata comporta effettiva prestazione lavorativa, e (ii) le prestazioni svolte in sede elettorale retribuite come straordinario. 

     L’istante, con un’impostazione prudenziale, proponeva una lettura restrittiva: tassazione al 5 per cento solo per lo straordinario “ordinario” reso oltre l’orario contrattuale, escludendo voci diverse pur se remunerate con criteri simili. 

     A supporto della ricostruzione, l’Agenzia segnala di avere acquisito chiarimenti istituzionali sia dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione, sia dal Ministero della Salute, così da raccordare la disciplina fiscale con la qualificazione contrattuale delle prestazioni. 

    In particolare, l’Ufficio legislativo richiama una lettura “oggettivo-funzionale”: ogni prestazione effettiva resa oltre l’orario ordinario, se qualificata e retribuita come straordinario, rientra nell’istituto generale e non richiede distinzioni ulteriori tra causali o modalità. 

    La posizione dell’Agenzia

    Ne discende che, in caso di chiamata, le ore rese durante la pronta disponibilità assumono natura di straordinario e, quindi, accedono al prelievo sostitutivo. 

    Coerentemente, la risposta 308/2025 conclude che l’imposta sostitutiva del 5 per cento va applicata anche ai compensi per ore di pronta disponibilità effettivamente effettuate, mentre non si applica ai compensi per prestazioni svolte in sede elettorale, considerate estranee alle esigenze proprie della struttura sanitaria e non riconducibili alla nozione contrattuale di lavoro straordinario del comparto. 

     In termini operativi, per le funzioni paghe e per i consulenti, la linea di demarcazione diventa quindi la riconducibilità della prestazione al perimetro contrattuale sanitario e la presenza di un’attività lavorativa effettivamente svolta oltre l’orario ordinario (non la mera reperibilità), così da applicare correttamente l’aliquota agevolata e gestire in modo separato le prestazioni elettorali secondo il relativo inquadramento.

    Straordinari infermieri e imposta sostitutiva: chiarimenti ADE

    L'Azienda ospedaliera universitaria istante fa presente che presso la propria struttura è presente personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera universitaria con il protocollo di intesta Regione/Università con il profilo di «Collaboratore/Funzionario del settore socio sanitario, che presta attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche e iscritti all'albo delle professioni sanitarie».

    Tale personale riceve una retribuzione determinata sulla base della differenza tra il CCNL Università e il CCNL Comparto Sanità ai sensi della Legge 761/1979 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 28 del CCNL 2002/2005 del Comparto Università.

    L'Istante specifica che l'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede che «I compensi 

    • per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019 2021, citato al comma 353 
    •  erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5 per cento».

    L'Istante riteneva dovessero  essere assoggettati all'imposta sostitutiva i compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità, relativo al triennio 2019-2021, anche se erogati al personale universitario iscritto all'Albo delle Professioni Infermieristiche, che presta attività connessa alle mansioni proprie della professione infermieristica, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria.

    Le Entrate evidenziano che il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all'articolo 47 del richiamato CCNL del Comparto Sanità (requisito oggettivo), erogati agli ''infermieri'' dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

    Dunque, affinché l'imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati e pertanto non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all'Azienda ospedaliera, che svolge «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

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    Rendite caso morte del dipendente: non imponibili per i familiari

    Con la Risposta a interpello n. 301 del 4 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate  affronta un tema legato alla gestione del welfare e delle tutele aziendali: il corretto trattamento fiscale delle somme riconosciute ai familiari del lavoratore deceduto da parte del datore di lavoro . 

    Il chiarimento riguarda importi corrisposti  dall'azienda in attuazione di un regolamento interno e sostenuti, sul piano finanziario, mediante un contratto di assicurazione stipulato dall’azienda a copertura del proprio rischio. 

    Il punto centrale, è che la non imponibilità non dipende dalla “forma” con cui la prestazione è erogata (capitale o rendita), ma dalla sua natura di indennità collegata all’evento morte e non all'attività lavorativa. Ne deriva  che  quando ricorrono le condizioni illustrate dall’interpello, i beneficiari non devono assoggettare a IRPEF la rendita mensile percepita, poiché la stessa non integra reddito imponibile.

    Il caso: assicurazione aziendale per polizze vita ai dirigenti

    L’istanza prende le mosse da un regolamento aziendale che prevede, per determinate figure apicali, specifiche tutele in caso di decesso o di invalidità permanente conseguenti a infortunio o malattia, sia in ambito professionale sia extra-professionale.

     In particolare, in caso di morte del lavoratore, la Società si impegna a riconoscere ai destinatari individuati nella disciplina interna due prestazioni:

    1. una somma una tantum (“temporanea caso morte”) e 
    2. una prestazione ulteriore denominata “assegno integrativo caso morte”, corrisposta sotto forma di rendita .

    Quest’ultima è destinata al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa e viene erogata come rendita annua (ripartita in rate mensili) a partire dall’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino a un termine prefissato legato all’età anagrafica che il lavoratore avrebbe raggiunto per l'eventuale pensionamento. 

    La Società evidenzia inoltre che tale garanzia è aggiuntiva e non sostitutiva di quelle previste dalla contrattazione collettiva. Per far fronte all’obbligazione, l’azienda stipula polizze assicurative in cui risulta contraente e beneficiario del contratto, mentre il dipendente è estraneo al rapporto assicurativo.

     Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria riguarda proprio la rendita “integrativa” e, in particolare, se la sua corresponsione in forma periodica (e non in un’unica soluzione) possa incidere sull’esclusione da tassazione in capo ai percipienti.

    Esenzione per la natura della prestazione non per la modalità

    L’Agenzia delle Entrate condivide l’impostazione sostanziale prospettata dalll'istate, concentrandosi sulla qualificazione della prestazione e sul nesso con l’evento tutelato. Secondo la ricostruzione fornita nell’interpello, l’obbligo di pagamento nasce dal regolamento aziendale e la copertura assicurativa è predisposta dal datore di lavoro per gestire un rischio proprio; ciò non cambia, però, la natura dell’erogazione effettuata ai beneficiari, che resta un’indennità corrisposta in conseguenza della morte del dipendente e predeterminata nelle sue condizioni essenziali dalla fonte regolamentare. 

    Su questa base, l’Agenzia conclude che la somma erogata al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di decesso del lavoratore, non costituisce reddito imponibile per i percipienti e ciò vale anche quando l’erogazione avvenga come rendita, quindi mediante pagamenti periodici anziché come capitale. 

    Il passaggio chiarisce in modo netto che l’elemento decisivo è  la sua riconducibilità all’indennità dipendente da morte: di conseguenza, la non imponibilità opera a prescindere dalle modalità di erogazione (capitale o rendita). 

    Il riferimento normativo richiamato dall’Agenzia per fondare questa conclusione è l’articolo 6, comma 2, del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), che esclude dall’imposizione le indennità dipendenti da invalidità permanente o da morte. 

    Resta fermo, come di prassi, che il parere è reso sulla base degli elementi rappresentati nell’istanza e che l’Amministrazione si riserva i poteri di controllo sulla concreta attuazione della fattispecie.

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    Rimborsi spese taxi ai dipendenti: chiarimenti ADE

    La Risposta n. 302/2025 ribadisce un principio chiave: il rimborso delle spese di trasporto, come i taxi, non è imponibile solo se pagato con strumenti tracciabili. In caso contrario, come accade per i pagamenti in contanti, l’importo rimborsato concorre a formare reddito da lavoro dipendente e, quindi, è soggetto a tassazione IRPEF.

    Rimborso taxi per missione in Italia: quando è imponibile

    L’interpello è stato presentato da un Ministero, che ha esposto il caso di una dipendente impegnata in tre missioni, sia in Italia sia all’estero. 

    Durante una di queste trasferte sul territorio nazionale, la lavoratrice ha utilizzato il taxi pagandolo in contanti, e il Ministero si è posto il dubbio sul corretto trattamento fiscale del rimborso.

    L’ente ha richiesto se, alla luce delle disposizioni in vigore, il rimborso di tali spese potesse essere escluso dalla formazione del reddito da lavoro, o se invece fosse da assoggettare a tassazione.

    Rimborsi spese taxi ai dipendenti: imponibili o no?

    Secondo la soluzione proposta dal Ministero, l’art. 51, comma 5 del TUIR (D.P.R. 917/1986) imporrebbe la tassazione del rimborso, proprio perché il pagamento è avvenuto in contanti

    L’ente si è quindi orientato ad applicare la ritenuta IRPEF sul rimborso, usando l’aliquota massima prevista per il dipendente (23%, 35% o 43%), in base allo scaglione di reddito di appartenenza.

    L’Agenzia ha confermato quanto ipotizzato dall’istante, in base al principio di onnicomprensività previsto dall’articolo 51, comma 1 del TUIR, tutti i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro concorrono alla formazione del reddito, salvo espresse deroghe.

    Tra queste deroghe rientrano i rimborsi spese per trasferte fuori dal territorio comunale, ma solo a determinate condizioni: nel caso specifico, il pagamento del servizio taxi deve avvenire con strumenti tracciabili, come bonifici bancari, carte di credito, bancomat, o altri mezzi previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997.

    La norma mira a favorire la trasparenza nei rimborsi e a contrastare possibili abusi, e proprio per questo, l’Agenzia sottolinea che la tracciabilità del pagamento è condizione essenziale affinché il rimborso non venga considerato reddito.

    Nel caso in esame, il pagamento del taxi in contanti non consente la verifica oggettiva dell’effettivo sostenimento della spesa. 

    Di conseguenza, il rimborso da parte del datore di lavoro non rientra tra le spese escluse da imposizione, e va quindi soggetto a tassazione IRPEF, con ritenuta applicata all’aliquota marginale.

    La Risposta 302/2025 conferma che la fiscalità dei rimborsi spese dipende non solo dalla natura della spesa, ma anche dal modo in cui viene effettuato il pagamento. Per evitare che i rimborsi taxi siano considerati reddito, i dipendenti dovranno utilizzare sistemi tracciabili, anche per importi contenuti.

    Un richiamo alla prudenza, valido per tutte le amministrazioni pubbliche e aziende che gestiscono trasferte e missioni del personale.

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