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Ripartizione 8xmille: il Governo approva per l’irpef 2024
Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha deliberato in merito alla ripartizione delle risorse dell’8 per mille relative all’anno 2024 che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato.
Ripartizione irpef 2024 8xmille: tutti gli importi
Come evidenzia lo stesso Governo nel comunciato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, le li risorse ammontano, complessivamente, a 202 milioni di euro.
La quota espressa, cioè corrispondente a scelte fatte dai contribuenti tra le varie finalità specifiche cui può essere destinata la quota statale, ammonta a 128 milioni di euro.
La quota inespressa, cioè destinata genericamente allo Stato, senza destinazione specifica da parte del contribuente, ammonta a 73 milioni di euro. Dai 73 milioni deve essere dedotto il 20%, che la legge destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
Residuano 58,9 milioni di euro che, analogamente all’annualità precedente, vengono destinati alla categoria “Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.
La quota espressa è così ripartita:
- assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: 9,6 milioni;
- calamità naturali: 25,4 milioni;
- conservazione dei beni culturali: 24 milioni;
- edilizia scolastica: 59,1 milioni;
- fame nel mondo: 19,2 milioni.
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Corretta compilazione del Quadro RW: chiarimenti ADE
Con il Principio di diritto n 11 del 28 luglio le Entrate chiariscono l'adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale ed in materia di IVAFE relativamente alla corretta indicazione, nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, del valore delle quote, non negoziate in
mercati regolamentati, detenute da persone fisiche residenti in Italia e non esercenti attività d'impresa, in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri non immobiliari.Quadro RW: come indicare le quote detenute da persone fisiche in OICR
L'agenzia ricorda che l'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, recante la disciplina del cd. ''monitoraggio fiscale'', prevede che «Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi».
I chiarimenti in merito alla disciplina del monitoraggio fiscale e agli adempimenti dei contribuenti sono stati forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E, cui si rinvia.Inoltre, il primo periodo del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che «a decorrere dal 2012 è istituita un'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato».
I soggetti tenuti al pagamento dell'IVAFE sono individuati dal successivo comma 18 bis, con il rinvio ai soggetti indicati nell'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.Per effetto di tale rinvio sono, dunque, soggetti passivi dell'IVAFE quelli tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale per gli investimenti e le attività detenuti all'estero.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 giugno 2012, emanato ai sensi del comma 23 del citato articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011, prevede, tra l'altro, le disposizioni di attuazione per l'applicazione dell'IVAFE.
In particolare, tale provvedimento, in merito alla base imponibile, stabilisce, in generale, che il valore delle attività finanziarie è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare (o, se inferiore, al termine del periodo di detenzione) nel luogo in cui esse sono detenute.Per i titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, invece, si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. Infine, per i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso, occorre tenere conto del valore di acquisto.
I chiarimenti in merito all'applicazione dell'IVAFE sono stati forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E.
Ai fini di adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE, le persone fisiche sono tenute alla compilazione del quadro RW del modello
REDDTI PF, ovvero del quadro W del modello 730.Per assolvere a tali adempimenti, le quote dei Fondi oggetto del quesito, che non sono negoziate in mercati regolamentati e non hanno un valore nominale o di rimborso, devono essere valorizzate al loro costo di acquisto.
Si conferma, infine, che nella colonna 4 dei citati quadri dichiarativi deve essere indicato il codice di riferimento dello Stato in cui è istituito il Fondo e non di quello in cui è stabilita la management company. -
Redditi PF: quadro RD e la tassazione forfettaria dei redditi da produziione di vegetali
I contribuenti che utilizzano il Modello Redditi PF 2025 devono seguire le regole fissate con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche il Modello e relative istuzioni per la dichiarazione dei redditi anno di imposta 2024.
Vediamo, per il settore allevamento, chi compila il Quadro RD e quali sono le novità di quest'anno.
Redditi PF e il Quadro RD
Nel rigo RD1 del Quadro RD va indicato il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla tabella dei codici attività, consultabile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Il Quadro RD Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegerali e da altr attività agricole è composto da cinque sezioni:
- Sezioni I allevamento animali,
- Sezione II produzione di vegetali oltre i limiti di cui all'art 32 comma 2 lett. b) del TUIR,
- Sezione IIA Produzione di vegetali oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del TUIR,
- Sezione III attività agricole connesse,
- Sezione IV determinazione del reddito.
Tra le novità, nel Quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art. 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lettera b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e b-bis), del TUIR, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 56 (Sezione I) e/o del comma 1 dell’art. 56-bis (Sezione II e II-A).
La Sezione III, invece, deve essere utilizzata per dichiarare i redditi derivanti dalle altre attività agricole di cui ai commi 2, 3 e 3-ter dell’art. 56-bis del TUIR, nonché i redditi derivanti dall’attività di agriturismo, di cui alla legge n. 96 del 20 febbraio 2006, determinati secondo i criteri previsti dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.
Nella sezione III vanno dichiarati anche:
- i redditi derivanti dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’art. 2135 del c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici.
- i redditi derivanti dalla produzione e cessione di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) del TUIR, oltre il limite ivi indicato (art. 56-bis, comma 3-ter, del TUIR)
- i redditi derivanti dall’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche oltre i limiti di cui all’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, qualora detti redditi siano determinati secondo i criteri previsti dal citato comma 423;
- i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di enoturismo, di cui all’ art. 1, commi da 502 a 504, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la quale si applicano le disposizioni fiscali previste dall’art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991.Tale attività è considerata attività agricola connessa ai sensi del comma 3 dell’art. 2135 del c.c. ove svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del c.c. (art. 1, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 12
marzo 2019). - i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività di “oleoturismo”, come definita nel comma 514 dell’art. 1 della legge 160 del 2019, per la quale l’art. 1, comma 513, della citata legge n. 160 del 2019 ha esteso le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 502 a 505, della legge n. 205 del 2017 alle attività di oleoturismo.
Si ricorda che qualora il contribuente eserciti anche attività che producono reddito d’impresa (di cui all’art. 55 del TUIR), da dichiarare nei quadri RF o RG, ai fini della compilazione dei predetti quadri non dovrà tenere conto dei componenti afferenti l’attività i cui redditi sono dichiarati nel presente quadro.
Pertanto, in caso di compilazione del quadro RF occorrerà effettuare le corrispondenti variazioni in aumento e in diminuzione dei componenti imputati a conto economico, secondo le indicazioni ivi riportate.
Attenzione al fatto che il quadro RD non deve essere compilato dai soggetti che adottano il regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa arti o professioni, di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o il regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, in quanto detti soggetti devono compilare l’apposito quadro LM.
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Modello Redditi PF 2025: il Quadro DI e l’integrativa
Il Modello Redditi PF 2025 fascicolo 1 ospita il quadro DI della dichiarazione integrativa. Esso è composto dai righi da DI1 A DI20, vediamo come si compila.
Quadro DI dichiarazione integrativa del Modello Redditi PF
Il Quadro DI è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2024, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Redditi 2021 relativa al 2020 presentata nel 2024).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa. A tal fine, va indicato:
- in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
- in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa Redditi
2021, indicare 2020); - in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato in compensazione dal giorno successivo, ovvero, per importi superiori a 5.000 euro annui, dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione. Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX. Nel caso in cui, nel corso del 2024, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.
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Tassazione agevolata mance: anche per i lavoratori in somministrazione
Con la Consulenza giuridica n 7 del 15 luglio le Entrate forn iscono chiarimenti per la tassazione delle mance al 5% per i lavoratori del Turismo e della Ristorazione.
In sintesi l'Ade chiarisce che il trattamento fiscale agevolato del 5% sulle mance destinate dai clienti ai lavoratori di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica anche quando il lavoratore non è un impiegato della struttura.
Esso si applica quindi anche se il lavoratore è dipendente di un fornitore esterno, ad esempio in somministrazione.
Tassazione agevolata mance: come funziona
L'istante è un ministero che domanda chiarimenti sull'applicazione del regime agevolato per le mance dei lavoratori del turismo e della ristorazione regolato dall’articolo 1 commi 58 e seguenti della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Esso prevede che le somme destinante a titolo di liberalità dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, sono soggette a un’imposta agevolata del 5% sostitutiva di Irpef e addizionali.
L’imposta deve essere applicata dal sostituto d’imposta, trattandosi di redditi di lavoratore dipendente, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.
L’agevolazione opera entro il limite del 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Con la Consulenza giuridica in oggetto, l'ADE chiarisce che il regime non cambia in base al soggetto destinatario delle somme erogate.
Tassazione agevolata mance: anche per i lavoratori in somministrazione
Viene ricordato che il contratto di somministrazione di lavoro è un accordo in cui un’agenzia (somministratore) fornisce dei dipendenti a una struttura che li utilizza per lo svolgimento di un lavoro e che “Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” (articolo 33, comma 2, del Dlgs n. 81/2015).
Nel caso del lavoratore non direttamente dipendente dalla struttura alberghiera o del bar o ristorante, il datore di lavoro tenuto a corrispondere lo stipendio, comprese le mance, è l'agenzia di somministrazione sulla quale, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta.
Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture ricettive e di esercizi di somministrazione e bevande al fornitore esterno, invece, è una semplice movimentazione di soldi che è irrilevante ai fini impositivi.
Le mance sono spesso acquisite dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti e poi riversate ai lavoratori, al netto delle imposte.
Se le mance riscosse destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.
In conclusione considerato che gli obblighi di sostituto d'imposta ricadono sull'agenzia di somministrazione anche nel caso in cui le mance siano erogate direttamente dall'utilizzatore quali ad esempio l’hotel o altra struttura, l’Agenzia chiarisce che tra la società di somministrazione (sostituto d'imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio attivare un sistema di comunicazioni per la corretta tassazione le somme corrisposte.
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Redditi PF 2025: indicazione conti correnti cointestati nel quadro RW
Nel Modello Redditi PF 2025 vi è anche il Quadro RW da utilizzare per il monitoraggio fiscale delle attività detenute all'estero, vediamo chi è obbligato a compilarlo e chi ne è esonerato.
In particolare, vediamo istruzioni su come indicare nel Quadro RW i conti correnti cointestati.
Quadro RW: conti correnti cointestati, come indicarli
Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e delle cripto – attività detenute attraverso “portafogli”, “conti digitali” o altri sistemi di archiviazione o conservazione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
Il quadro deve essere compilato anche per assolvere agli obblighi del versamento dell’imposta sul valore delle cripto-attività ai sensi dell’art. 19, comma 18 del Decreto Legge 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 146 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023).
Attenzione al fatto che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito.
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residentime per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.Relativamente ai conti correnti, è bene sottolineare che per quelli cointestati, nel quadro RW occorre indicare l’intero ammontare a opera di ciascun cointestatario.
Relativamente ai conti cointestati, si ritiene infatti valido quando chiarito dalla agenzia con la Circolare n 38/2013 secondo la quale ciascun cointestatario deve indicare l’intera giacenza del conto corrente, riportando la propria percentuale di possesso nel campo 5 del quadro, ad esempio in caso di due cointestatari, ciascun contribuente indica “50".
Per ciò che concerne le eventuali sanzioni per chi non adempie al monitoraggio fiscale, nei conti correnti cointestati ai fini dichiarativi, si applica quanto chiarito in dottrina.
Ciascun cointestatario ha la disponibilità dell’intero investimento come ad esempio avviene nel caso del deposito titoli o del conto corrente dove ciascun soggetto può operare con firma disgiunta.
A ciò consegue che ogni cointestatario risulta potenzialmente soggetto alla sanzione ex art. 5 del DL 167/90 sul 100% delle attività estere di cui ha la disponibilità, senza dividere tale importo con gli altri cointestatari.
Concludendo se una persona fisica possiede un conto corrente estero cointestato con un’altra persona fisica residente in Italia, la sanzione potrebbe essere irrogata a entrambi e avrebbe come base la giacenza media indicata nel quadro RW nel campo 8.
Quadro RW: chi è esonerato
Il quadro RW non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Relativamente ai conti correnti viene si evidenzia che l’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Inoltre, l’obbligo di monitoraggio non sussiste per:
- a) le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati;
- b) i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
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Concordato preventivo biennale 2025-2026: le istruzioni operative dell’Agenzia
Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’articolata guida interpretativa e operativa alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal correttivo D.Lgs. 81/2025. Il documento integra la precedente circolare 18/E/2024 alla luce delle modifiche normative, con un focus sulla nuova tornata 2025-2026, escludendo i soggetti forfetari.
Il CPB consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di definire preventivamente con il Fisco la base imponibile ai fini delle imposte dirette e IRAP per due anni.
Accesso al CPB: requisiti, soglie e modalità operative
Per il biennio 2025-2026, il software per l’acquisizione dei dati è stato reso disponibile entro il 30 aprile (termine prorogato solo per il 2025). Il contribuente deve:
- calcolare la proposta tramite il software “IlTuoISA_CPB 2025”;
- accettarla entro il 30 settembre 2025 (o entro il nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta, per soggetti non solari).
Il decreto correttivo ha introdotto soglie di affidabilità che limitano l’aumento del reddito proposto:
- massimo +10% per punteggio ISA 10,
- +15% per punteggio tra 9 e 10,
- +25% per punteggio tra 8 e 9.
Per contribuire alla compliance, la proposta per il 2025 sarà inferiore rispetto a quella per il 2026 (50%), così da favorire un avvicinamento progressivo al “reddito target”.
Imposta sostitutiva opzionale e regimi premiali
Il CPB introduce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote agevolate:
- 10% per punteggi ISA ≥ 8,
- 12% per punteggi da 6 a 8,
- 15% per punteggi < 6.
Superata la soglia di 85.000 euro di differenziale, scatta l’aliquota IRPEF del 43% (o IRES del 24%) sulla quota eccedente.
L’adesione al CPB garantisce anche importanti benefici premiali, tra cui:
- esclusione dagli accertamenti standard (salvo cause di decadenza),
- esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro (IVA) o 50.000 euro (IRPEF e IRAP),
- esclusione da studi di settore, presunzioni semplici e accertamenti sintetici.
Cause di esclusione dal CPB: tutte le ipotesi
Le cause di esclusione si distinguono in tre gruppi temporali:
Cause riferite al triennio precedente
Non può accedere al CPB chi:
- non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendone obbligato,
- ha condanne (irrevocabili) o patteggiamentisuperiori a due anni per:
- reati tributari (D.Lgs. 74/2000),
- falsità in bilancio (art. 2621 c.c.),
- riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).
La dichiarazione dell'assenza di condanne va resa con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Cause riferite all’anno precedente al CPB (2024)
Escluso chi ha:
- Debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro risultanti al 31 dicembre 2024, se non estinti prima dell’adesione.
Sono inclusi tutti i debiti definitivi per imposte o contributi.
Sono esclusi quelli sospesi o oggetto di rateazione in regolare pagamento. - Redditi esenti, esclusi o non imponibili (ad es. redditi agevolati da pesca, docenza agevolata, ecc.) superiori al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.
Cause riferite all’anno in corso (2025)
- Adesione al regime forfetario (ex L. 190/2014). Non è compatibile con il CPB, riservato ai soggetti ISA.
- Operazioni straordinarie:
- fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda,
- modifiche della compagine sociale con aumento del numero di soci o associati (esclusi subentri per decesso).
- Presenza di partecipazioni incrociate non coerenti:
- se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa).
Questa regola si applica solo alle adesioni effettuate dopo il 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.
- se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa).
Altre precisazioni
- La cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento: comporta esclusione.
- La modifica della ripartizione delle quote sociali (senza variazione del numero dei soci) non è causa di esclusione.
- Le società trasparenti non devono verificare le condizioni sui soci (es. debiti tributari): le verifiche si fanno solo sulla società.
Cause di cessazione anticipata del CPB
La cessazione implica che l’accordo tra contribuente e Fisco non produce più effetti a partire dall’anno in cui si verifica l’evento. Le cause sono individuate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.
1. Cessazione o modifica dell’attività
- Cambio attività economica durante il biennio rispetto a quella per cui è stata formulata la proposta.
- La cessazione non opera se il nuovo codice ATECO rientra nello stesso ISA.
2. Presenza di circostanze eccezionali
Il CPB cessa se, a causa di eventi straordinari, si verifica una riduzione superiore al 30%:
- del reddito d’impresa/lavoro autonomo,
- o del valore della produzione netta IRAP,
rispetto agli importi concordati.
Eventi rilevanti:
- Calamità naturali con stato d’emergenza,
- Inagibilità dei locali o perdita scorte,
- Impossibilità di esercitare l’attività,
- Sospensione attività dovuta a crisi del cliente principale,
- Liquidazioni, affitti d’azienda, sospensioni da comunicazioni alla CCIAA o ordini professionali.
3. Adesione al regime forfetario
Se il contribuente passa al regime forfetario nel corso del biennio, il CPB cessa.
4. Operazioni societarie straordinarie o modifica della compagine sociale
- Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o ramo d’azienda,
- Aumento del numero dei soci nelle società di persone o associazioni (escluse successioni ereditarie).
Non costituisce causa di cessazione:
- Il semplice cambio di quote tra i soci già presenti,
- Il passaggio da regime trasparente a ordinario e viceversa.
5. Ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati
- Se i ricavi o compensi dichiarati superano di oltre il 50% i limiti per l’applicazione degli ISA, il CPB cessa.
Esempio: superamento della soglia ISA di 5.164.569 € → cessazione se si supera 7.746.853 €.
6. Mancanza di adesione congiunta tra professionisti e società partecipate
Introdotta dal decreto correttivo (in vigore dal 13 giugno 2025):
- Se un professionista partecipante a una società tra professionisti/associazione non aderisce, la società decade dal CPB.
- Viceversa, se è la società/associazione a non aderire, decade il CPB del singolo professionista.
Effetti della cessazione
- Il CPB non ha più valore dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
- Non si applicano più i benefici connessi (esoneri, esclusioni da accertamenti ecc.).
- L’eventuale differenza tra reddito concordato e reddito effettivo torna a rilevare fiscalmente, salvo specifiche disposizioni.