-
Redditi PF 2025: la dichiarazione dei non residenti
Il Modello redditi PF 2025 fascicolo II contiene le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti.
La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.
I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2025 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia.
Modello Redditi PF 2025 non residenti: chi è esonerato
Come prima cosa, occorre verificare se si è tenuti o meno a presentare la dichiarazione in Italia.
Le istruzioni alla dichiarazione evidenziano che, vi sono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo e in particolare, oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:
- redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
- l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
- i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Attenzione al fatto che nel caso in cui non si è tenuti alla dichiarazione è possibile presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da acconti versati nello stesso anno.
Redditi PF 2025: compilazione della casella Residenti all’estero
I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello denominata “Residente all’estero”.
In particolare, tali soggetti devono compilare per esteso, in quest’ordine:
- il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
- il nome dello Stato estero;
- il codice dello Stato estero nel quale si ha la residenza reperibile consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1 del modello;
- lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
- la località di residenza e il proprio indirizzo completo;
- barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
- la casella 1 se si possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
- la casella 2 se si possiede la nazionalità italiana;
- tutte e due le caselle se si ha la doppia nazionalità;
- non barrare le caselle se non si ha né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.
Nella sezione “Residenza anagrafica” del modello, i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
Attenzione al fatto che per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.Modello redditi PF 2025: invio e pagamenti dei non residenti
I contribuenti non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:
- dell’invio entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
- della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web.
I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Relativamente ai pagamenti di quanto dovuto in Italia, oltre alle modalità di pagamento indicate per tutti i contribuenti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:
- il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
- bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando:
- codice BIC: BITAITRRENT
- causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
- IBAN: il codice relativo all’imposta da versare.
Attenzinoe al fatto che non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.
-
Acconto IRPEF 2025: confermata la norma di salvaguardia per i contribuenti
Nella seduta del 22 aprile 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge in materia di acconti IRPEF, pubblicato in bozza e attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che modifica la disciplina prevista per l'anno 2025, introducendo una norma di salvaguardia per evitare aggravi fiscali derivanti dalla riforma dell’IRPEF.
In seguito a tale intervento, viene confermato che i lavoratori dipendenti e i pensionati senza redditi aggiuntivi non dovranno versare alcun acconto IRPEF per il 2025.
Scarica il testo in bozza del decreto entrato in Consiglio dei Ministri.
Il decreto legge, adottato in via d’urgenza, introduce norme di coordinamento tra il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, attuativo della delega sulla riforma fiscale, e la legge di bilancio per il 2025, confermando quanto già preannunciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel comunicato stampa n. 32 del 25 marzo 2025 che riportiamo di seguito.
Acconto Irpef 2025: il comunicato del MEF del 25 marzo
Il MEF con il comunicato stampa n. 35 del 25 marzo informava di novità in arrivo sull'acconto Irpef 2025.
In particolare, veniva evidenziato che "in considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il Governo interverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto (…)", ovvero che il Governo interverrà per chiarire che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 216/2023 va interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023.In particolare, relativamente all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni CAF, in merito a un maggior carico fiscale per i lavoratori dipendenti che verrebbero gravati dell’onere di versare l’acconto Irpef per l'anno 2025 anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.
In particolare, il predetto maggior onere fiscale deriverebbe, secondo l'interpretazione riportata dai CAF, dall’applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, che, prevedendo la riduzione dal 25 al 23 per cento dell'aliquota IRPEF per i redditi da 15.000 a 28.000 euro e l’innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da 1.880 euro a 1.955 euro, ha stabilito che tali interventi non si applicano per la determinazione degli acconti dovuti per gli anni 2024 e 2025 per i quali si deve considerare la disciplina in vigore per l’anno 2023.
Al riguardo, il MEF specifica che, l'incongruenza evidenziata dai CAF deriva dal fatto che le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni Irpef sono stati in una prima fase modificati in via temporanea, per un solo periodo d'imposta (2024), e successivamente stabilizzate a regime dal 2025.
Inoltre, si fa presente che con la disposizione in questione si intendeva sterilizzare gli effetti delle modifiche alla disciplina Irpef soltanto in relazione agli acconti dovuti dai soggetti la cui dichiarazione dei redditi evidenziava una differenza a debito di Irpef, in quanto percettori di redditi ulteriori rispetto a quelli già assoggettati a ritenuta d’acconto.
L’intenzione del legislatore non era, quindi, volta a intervenire nei confronti di soggetti, come la maggioranza dei lavoratori dipendenti e pensionati, che, in mancanza di altri redditi, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Pertanto, il MEF evidenzia che "la disposizione di cui all’articolo 1, comma 4, del d.lgs. 216/2023 va interpretata nel senso che l'acconto per l'anno 2025 è dovuto, con applicazione delle aliquote 2023, solo nei casi in cui risulti di ammontare superiore a euro 51,65 la differenza tra l'imposta relativa all'anno 2024 e le detrazioni, crediti d'imposta e ritenute d'acconto, il tutto però calcolato secondo la normativa applicabile al periodo d'imposta 2024".
Il Ministero concludeva specificando che in considerazione dei dubbi interpretativi posti, e al fine di salvaguardare tutti i contribuenti interessati, il Governo interverrà anche in via normativa per consentire l’applicazione delle nuove aliquote del 2025 per la determinazione dell’acconto.
Il Governo è così intervenuto nella seduta del 22 aprile 2025, con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legge che qui alleghiamo in bozza.
-
Addizionali comunali: delibere da approvare entro il 15 aprile
Entro il 15 aprile i Comuni, devono approvare le aliquote delle addizionali irpef.
Ricordiamo che le aliquote e li scaglioni sono a regime su tre diversificazioni, mentre per le addizionali si dà ancora la possibilità di mantenere i quattro scaglioni. Vediamo cosa ha previsto la legge di bilancio 2025
Addizionali comunali: vanno approvate entro il 15 aprile
Entro il 15 aprile i Comuni devono approvare le aliquote per l’addizionale comunale all’Irpef.
Il sito del MEF con le approvazioni risulta aggiornato al mese di marzo e mancano diverse regioni che devono ancora provvedere entro la prossima scadenza.
Dalla Legge di Bilancio 2025 i commi 750, 751 e 752 prevedono, in sintesi, quanto segue:
- i Comuni per il 2025 possono modificare con delibera scaglioni e aliquote dell’addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l’Irpef nazionale;
- si dà la possibilità, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, di determinare per i soli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito;
- qualora i Comuni non adottino la delibera prevista secondo quanto detto sopra, oppure nel caso in cui non sia trasmessa nei termini, l’addizionale Irpef venga applicata sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.In questo modo quindi si permette ai Comuni di non deliberare, confermando tacitamente le misure previste nel 2024, anche nel caso in cui si fosse differenziato su quattro scaglioni.
Ricordiamo che anche la delibera sull’addizionale è soggetta all’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del Dlgs 23/2011, le delibere di variazione dell’addizionale Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito del Mef, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce.
Il Comune inoltre, può prevedere soglie di esenzione.
Per accedere alla pagina dedicata del MEF clicca qui, dove sono presenti tutte le delibere approvate.
-
Redditi PF 2025: il campo dichiarazione rettificativa per il 730
Pubblicate tutte le regole per il Modello Redditi PF 2025 anno di imposta 2024 da presentare in modalità telematica dal 30 aprile al 31 ottobre prossimo.
Il modello, tra le altre novità, contiene nel Frontespizio Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025.
Si tratta di un nuovo campo per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, vediamo i dettagli.
Redditi PF 2025: la Dichiarazione rettificativa per il 730
Nel Frontespizio del Modello Redditi PF fascicolo 1 è presente una nuova casella.
Si tratta della Dichiarazione Rettificativa del 730/2025.
Tale caselle deve essere compilata per correggere errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, nella quale siano compilati il rigo C16 del quadro C e i quadri W, M e T.
In tali ipotesi è necessario presentare un modello Redditi Persone Fisiche 2025 utilizzando le seguenti modalità di compilazione.
Nel frontespizio del modello Redditi Persone Fisiche 2025, si dovrà barrare la casella:- “Correttivo nei termini” (in caso di presentazione entro il termine di scadenza)
- oppure indicare il codice 1 nella casella “Dichiarazione integrativa” (in caso di presentazione oltre il termine di scadenza) e inserire uno dei seguenti valori nella presente casella:
- codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
- codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.
Attenzione al fatto che in caso di errata apposizione del “visto di conformità” nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo “8925” per il versamento della somma dovuta.
-
Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità
Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello
Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
presentato entro i termini seguenti:- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
italiane S.p.a.; - dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
conseguito alcun reddito.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
- Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
- Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
- Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
- Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
- Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
- Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
- Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.
Redditi PF 2025: principali novità
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:
Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025
- Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.
Aliquote IRPEF
- Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.
Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.
- I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.
Locazioni brevi
- I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
- L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche
- Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.
Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)
- Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.
Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.
Detrazione per lavoro dipendente
- Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico
- Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.
Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza
- Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.
Bonus tredicesima
- Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.
Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati
- Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.
Trattamento Integrativo
- Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri
- Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.
Bonus mobili
- Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.
Superbonus
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.
Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.
Opzione Superbonus 2023
- Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.
IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)
- L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
- L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.
Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
- Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
-
Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata
Le Entrate con interpello n 14 del 28 gennaio rispondono ad un Ente pubblico che chiede di sapere se gli emolumenti arretrati erogati nel 2024, ma riferiti al 2023 in seguito a un accordo negoziale, debbano essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria o a quello della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il quesito viene sollevato in quanto un'Organizzazione Sindacale ha contestato l'applicazione della tassazione ordinaria, ritenendo che tali emolumenti rientrino nel regime di tassazione separata.
Le Entrate danno ragione, nel caso di specie, all'ente istante che ha ben interpretato e applicato la norma.
Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata
L'Agenzia delle Entrate (ADE) replica che, nel caso in esame, gli emolumenti arretrati maturati nel 2023 ed erogati nel 2024 non possono essere considerati "arretrati" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e, pertanto, devono essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria.
Nello specifico, l'Agenzia precisa che:
- principio di cassa e tassazione separata: la tassazione separata è applicabile solo quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti dipende da cause giuridiche o da situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente previsti. Non si applica quando il ritardo è fisiologico e legato a tempi tecnici ordinari.
- caso di specie: l'accordo negoziale per l'adeguamento degli stipendi, indennità e compensi speciali è stato concluso nel 2023, con efficacia nell'anno di riferimento, e i compensi sono stati erogati entro i termini tecnici previsti (il terzo mese successivo alla data di esecutività dell'accordo).
L'ade evidenzia che la corresponsione degli emolumenti nel 2024 è da considerarsi fisiologica e non sopravvenuta, pertanto, tali emolumenti maturati nel 2023, non rientrano nelle condizioni per la tassazione separata e devono essere tassati secondo il regime ordinario.
Allegati: -
Dichiarazione 2024: il calendario aggiornato dopo il Correttivo
A seguito del Decreto Legislativo n 108/2024 noto come Decreto Correttivo del 5 agosto scorso cambia il termine per l'invio del Modello redditi PF 2024.
In sintesi il 31 ottobre 2024 invece del 15 ottobre 2024 scade il termine per inviare:
- il modello Redditi Persone fisiche 2024,
- il modello Redditi correttivo del 730,
- il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni – RS, RT e RU),
- il modello Redditi con il quadro LM e Concordato Preventivo.
Il 29 gennaio 2025, invece del 14 gennaio 2025, è l’ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza).
Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre
Il modello 730/2024, sia nella versione precompilata dall’Agenzia delle entrate sia nella versione ordinaria, deve essere presentato entro il 30 settembre 2024.
Il modello precompilato può essere trasmesso:
- direttamente dal contribuente,
- oppure presentato a un Caf, a un professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico che entro il 15 gennaio ha comunicato di prestare assistenza fiscale).
Il modello 730 ordinario può essere presentato:
- al Caf,
- al professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale).
Modello redditi PF 2024: l’invio slitta al 31 ottobre
Per chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i termini originari erano i seguenti:
- entro il 15 ottobre 2024, se la presentazione è effettuata per via telematica direttamente dal contribuente o se la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea (nei casi previsti) per il tramite di un ufficio postale.
A seguito appunto della pubblicazione del Decreto Correttivo del 5 agosto il termine previsto per il l'invio del Modello redditi PF 2024 slitta al 31 ottobre.
Invece i termini di versamento delle imposte che risultano dal modello Redditi PF:
- entro il 1° luglio 2024 (considerato che il 30 giugno 2024 è domenica) deve essere versato il saldo e il primo acconto
- entro il 31 luglio 2024, se si sceglie di versare le imposte dovute con la maggiorazione dello 0,40%.
Leggi anche: Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il calendario della dichiarazione dei redditi 2024 dopo il correttivo
A seguito del Decreto Correttivo inoltre, l'agenzia delle entrate ha integrato la guida sulla Dichiarazione precompilata 2024.
In particolare, è stata aggiornata la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche, che è fissato ora al 31 ottobre
Sempre al 31 ottobre sono spostati i termini per l’invio dei modelli “Redditi aggiuntivo” e “Redditi correttivo”, utili per i contribuenti che hanno già inviato un modello 730 e hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione.
Ricordiamo che occorre presentare il modello Redditi aggiuntivo nel caso in cui sia stato inviato il 730 precompilato e, ad esempio, siano stati percepiti nel 2023 redditi relativi ai quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU.Non è più possibile inviare Redditi aggiuntivo per comunicare i dati che da quest’anno sono stati integrati nel modello 730 Di conseguenza se il contribuente ha inviato il 730 precompilato dimenticando di inserire questi dati, dovrà poi scegliere una tra le seguenti soluzioni:
- annullare la dichiarazione e inviarne una nuova, a condizione che l’annullamento avvenga entro il 24 giugno 2024
- inviare Redditi correttivo entro il 31 ottobre 2024
- presentare, dopo il 31 ottobre 2024, Redditi integrativo
Se invece, dopo aver inviato il modello 730, ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, dal momento che il termine per annullarlo è già passato, occorre presentare “Redditi correttivo” secondo la nuova scadenza del 31 ottobre 2024.
Dopo questa data, sarà possibile presentare solo “Redditi integrativo”. Vale la stessa procedura nel caso si sia già inviato il modello Redditi web.
Anche il termine per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo” è di conseguenza spostato al 29 gennaio 2025 anziché 14 gennaio 2025.