• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi con solo Frontespizio: non è omessa

    Con l'Ordinanza n 21472/2024 della Cassazione viene evidenziato un principio di rilievo secondo il quale, la presentazione della dichiarazione fiscale in via telematica compilata nel solo frontespizio e accettata dal sistema informatico non può considerarsi omessa o nulla.
    Secondo la Corte di Cassazione l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di fornire la prova che il servizio telematico aveva generato la comunicazione di errore bloccante in modo che il contribuente debba procedere ad altro invio. Vediamo i fatti di causa. 

    Dichiarazione dei redditi con solo frontespizio: non è omessa

    L'Agenzia delle Entrate ha eseguito un accertamento d'ufficio per l'anno d'imposta 2003, emettendo un avviso per il pagamento di IRPEF, addizionali regionali e comunali, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi.

    Il contribuente non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per quell'anno, fornendo solo il frontespizio del Modello Unico 2004, ma senza la conferma di ricezione telematica.

    Il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP), sostenendo che la dichiarazione era incompleta e non nulla, quindi l'Agenzia doveva considerarsi decaduta dal potere impositivo per decorso del termine.

    La CTP ha accolto il ricorso del contribuente, dichiarando assorbite le altre censure.

    La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della CTP ritenendo che il frontespizio presentato non equivalesse a una dichiarazione nulla o omessa, considerando l'avvenuta ricezione telematica come fatto pacifico.

    L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la dichiarazione compilata solo nel frontespizio fosse nulla e che quindi non poteva considerarsi decaduta dal potere impositivo, infatti aveva emesso l’accertamento avvalendosi del maggior termine accertativo previsto nel caso di dichiarazione omessa (art 43 DPR 633/72)

    Il ricorso si basa sulla presunta violazione degli articoli 1 del DLgs. n. 471 del 1997 e degli articoli 41 e 43 del DPR n. 600 del 1973. 

    L'Agenzia ha richiamato un precedente della Cassazione (Sentenza n. 10759 del 2006) per sostenere che una dichiarazione con solo il frontespizio è da considerarsi omessa (secondo la Cassazione non applicabile al caso di specie).

    La Cassazione ha affermato che nel contesto delle dichiarazioni telematiche, non può considerarsi "omessa" una dichiarazione priva dei dati necessari per la determinazione dell'imponibile, poiché l'art. 1 del DPR n. 600 del 1973 considera esistente la dichiarazione anche senza questi dati, attribuendo ai redditi non indicati lo status di "non dichiarati".

    Il contribuente ha evidenziato che la dichiarazione era stata trasmessa con importi pari a zero e accettata dal software ministeriale, quindi non poteva essere considerata omessa o nulla.

    Secondo la Cassazione la presentazione del solo frontespizio, accettata dal sistema informatico senza errori bloccanti, è equiparata a una dichiarazione "in bianco" e non omessa o nulla. 

    L'Amministrazione finanziaria doveva dimostrare l'esistenza di un errore bloccante, cosa che non è stata fatta. La giurisprudenza ritiene inoltre sanabile una dichiarazione priva di sottoscrizione. 

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Quadro LM dei Forfettari nel modello Redditi PF 2024: novità e guida alla compilazione

    Il quadro LM del modello Redditi PF 2024 raccoglie la dichiarazione dei redditi conseguiti dalle persone fisiche, esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nell’anno fiscale 2023, che aderiscono al regime forfetario (ex articolo 1, commi da 54 a 59, della Legge 190/2014).

    Anche se i redditi d’impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti cosiddetti forfetari confluiscono per intero nel quadro LM, questo, a seconda delle situazioni, può interagire con altri quadri del modello Redditi PF 2024, la cui compilazione sarà richiesta, ad esempio, per assolvere gli obblighi contributivi o quelli di integrazione informativa (si può vedere a riguardo l’articolo Forfetari: gli obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF).

    Le principali novità del quadro LM del modello Redditi PF 2024

    Numerose sono le novità rilevabili dalle istruzioni del quadro LM del modello Redditi PF 2024, per l’anno fiscale 2023, ma non tutte interessano i contribuenti in regime forfetario.

    Il rigo LM40, sul quale il contribuente espone i “Crediti di imposta” che utilizza, è stato arricchito di una nuova voce:

    • colonna 14: credito d’imposta  “Contributo unificato”: le istruzioni del modello Redditi PF puntualizzano che “questa colonna va compilata se si intende utilizzare in diminuzione dall’imposta sostitutiva il credito d’imposta riconosciuto sul contributo unificato ai sensi dell’articolo 20 Decreto Legislativo 28/2010”.

    Sul medesimo rigo LM40, lo spazio in passato dedicato al credito d’imposta “Monopattini e servizi di mobilità elettrica” viene soppresso; inoltre la colonna 7 prima denominata “Mediazioni”, quest’anno prende il nome di “Conciliazione e mediazione” e fa riferimento al “credito d’imposta relativo alle mediazioni per le controversie civili e commerciali”.

    Di particolare interesse è la nuova Sezione VI denominata “Concordato Preventivo regime forfetario”, composta da quattro righi, dedicata appunto al nuovo strumento del Concordato preventivo biennale, al suo primo anno di applicazione: attraverso la compilazione di questa sezione i contribuenti in regime forfetario possono accedere al beneficio. Per un approfondimento delle modalità di compilazione si rimanda al prosieguo dell’articolo.

    Infine, va segnalato che il quadro LM del modello Redditi PF 2024 presenta anche la nuova Sezione II denominata “Tassa piatta incrementale”: attraverso la compilazione di questa sezione i contribuenti che ne hanno diritto possono accedere al beneficio della flax tax sui redditi incrementali, ai quali si applica una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Da tale beneficio sono tuttavia esclusi i contribuenti in regime forfetario, per espressa previsione normativa, per cui la tematica non si approfondirà in questa sede. I lettori interessati all’argomento possono leggere l’articolo La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024. 

     

    I redditi nel regime forfetario

    Il regime forfetario rappresenta una modalità semplificata di determinazione del reddito, determinata, con modalità appunto forfetarie, applicando una imposta sostitutiva, a regime del 15%, al reddito scaturente dall’applicazione dei coefficienti di redditività, prestabiliti e diversi in base alla tipologia d’attività svolta, ai ricavi del contribuente, al netto delle deduzioni concesse.

    Il regime forfetario, se pur con delle limitazioni, costituisce il regime naturale di ogni attività di lavoro autonomo e d’impresa svolta in forma individuale da una persona fisica, e non ha un termine, al perdurare delle condizioni previste.

    Due sono i requisiti richiesti alla persona fisica per poter applicare il regime in questione, in base all’articolo 1 comma 54 della Legge 190/2014:

    • che, nell’anno fiscale precedente, questi non abbia conseguito ricavi o compensi per un ammontare superiore a 85.000 euro, ragguagliato ad anno, e riferito a tutte le attività nel caso in cui siano più d’una;
    • e che, lo stesso, non abbia sostenuto spese per lavoratori dipendenti, collaboratori o assimilati per un ammontare superiore a 20.000 euro.

    La Legge di Bilancio 2023 ha innalzato la soglia di ricavi da rispettare per la permanenza nel regime, che è passata da 65.000 euro a 85.000 euro, con decorrenza dall’anno fiscale 2023.

    Il contribuente dichiarerà di possedere i requisiti richiesti barrando la casella in colonna 1 del rigo LM21.

    L’accesso e la permanenza nel regime forfetario è condizionato, inoltre, da cause ostative che ne precludono l’utilizzo: l’elenco analitico delle fattispecie è indicato all’articolo 1 comma 57 della Legge 190/2014. Il contribuente dovrà dichiarare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste barrando l’apposita casella in colonna 2 del rigo LM21.

    Per il periodo d’imposta in cui il contribuente ha iniziato l’attività, e per i quattro successivi, è prevista la possibilità di usufruire di una aliquota agevolata del 5%, a condizione che questi non abbia esercitato altra attività nei tre anni precedenti e che l’attività intrapresa non costituisca prosecuzione di altra attività precedentemente svolta.

    Per usufruire del beneficio il contribuente dovrà attestare l’esistenza delle condizioni che gli permettono d’accedere all’aliquota agevolata barrando la casella in colonna 3 del rigo LM21.

    Nel proseguo, si segnaleranno le questioni più rilevanti, da osservare, ai fini di una prudente compilazione della sezione.

    Il rigo LM22 (e i seguenti fino al rigo LM27) è dedicato alla determinazione del reddito: nel caso in cui il contribuente eserciti più di una attività dovrà indicarle distintamente e, per ognuna, esporre il codice attività ateco, il coefficiente di redditività, i ricavi e il reddito imponibile. Da segnalare la colonna 4 del rigo LM22, sulla quale saranno indicati i compensi percepiti in seguito a cessione di diritti d’autore o a utilizzo di opere dell’ingegno correlate all’attività svolta dagli esercenti arti e professioni, previamente abbattuti del 25% (o del 40% se il contribuente ha meno di 35 anni d’età) a titolo di deduzione forfetaria dei costi. Tale previsione, introdotta sul quadro LM per la prima volta per l’anno fiscale 2019, ha la caratteristica di portare a imposizione sostitutiva questa tipologia di redditi (generalmente, per i contribuenti non forfetari, confluenti tra i redditi diversi), per i quali non si dovranno trascurare le conseguenze di questa classificazione reddituale, specie in termini previdenziali.

    Il rigo LM34 è dedicato, nello specifico della colonna 3, all’esposizione del reddito lordo; ma il contribuente dovrà fare attenzione a indicare in colonna 1 il reddito forfetario afferente la Gestione previdenziale artigiani e commercianti e in colonna 2 l’ammontare soggetto a Gestione separata, che dovrà essere coerente con quanto dichiarato sul quadro RR del medesimo modello Redditi PF 2023.

    Si ricorda che i contribuenti forfetari, su istanza da presentare annualmente all’Inps, possono usufruire di una riduzione delle aliquote contribuite.

    Sul rigo LM35 saranno indicati in colonna 1 l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nell’anno fiscale 2020 e in colonna 2 l’importo dedotto dal reddito imponibile, fino alla sua totale capienza; l’eventuale eccedenza, da indicare sul rigo LM49, è deducibile dal reddito complessivo. Nel 2019, con risposta ad interpello, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli eventuali contributi previdenziali dedotti in anni precedenti e successivamente rimborsati dall’Inps sono assoggettati a imposta sostitutiva nell’anno in cui avviene la restituzione, concorrendo, con segno meno, alla determinazione dell’importo da indicare in colonna 1. Ancora oggi non è ancora chiaro, però, come compilare la colonna nel caso in cui l’importo rimborsato superi d’importo quello versato nel medesimo anno, determinando un saldo negativo del valore.

    La determinazione dell’imposta dovuta


    L’imposta sostitutiva, così determinata, potrà essere ridotta di eventuali crediti di imposta, da indicare analiticamente sul rigo LM40, suddiviso in 23 colonne specifiche per altrettanti crediti di imposta e una colonna, la 40, per quelli non precedentemente espressamente indicati; dal risultato saranno scomputati gli acconti versati, indicati sul rigo LM45, ed eventuali eccedenze di imposta risultanti dalla precedente dichiarazione, indicate sul rigo LM43, al fine di determinare l’effettiva imposta a debito (o a credito).

    Il Concordato preventivo biennale (CPB)

    Il Concordato preventivo biennale (CPB)

    Il quadro LM  termina con la Sezione VI dedicata al Concordato preventivo biennale, composta da 5 righi, più precisamente dal rigo LM60 al rigo LM64.

    Per accedere al Concordato preventivo biennale, che vincola i contribuenti in regime forfetario (a differenza dei soggetti ISA) per un solo anno fiscale, il contribuente deve elaborare la proposta del fisco, compilare la Sezione VI, qui esaminata, e accettare la proposta concordataria, entro il 15 ottobre 2024, apponendo la propria firma e trasmettendo la dichiarazione annuale dei redditi.

    L’elaborazione della proposta avviene attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate il 15 luglio 2024, che altro non è che l’applicativo “RedditiOnLine Pf 2024”, messo a disposizione dall’ente per la compilazione della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche.

    Va evidenziato che la normativa non prevede degli automatismi nelle attività di controllo nei confronti di coloro i quali non accettano la proposta di Concordato preventivo biennale.

    La casella contenuta nel rigo LM60 deve essere flaggata per dichiarare la “Presenza dei requisiti” di accesso al Concordato preventivo biennale da parte del contribuente.

    Possono accedere al concordato i contribuenti:

    • che nell’anno fiscale di riferimento non avevano debiti fiscali o contributivi di importo complessivamente superiore  a 5.000 euro;
    • che hanno estinto i debiti fiscali e contributivi, per gli importi superiori al limite di 5.000 euro, comprensivi di sanzioni e interessi, prima del termine per l’accettazione della proposta di concordato;
    • ammessi a provvedimenti di sospensione o rateizzazione di questi debiti.

    La casella  contenuta nel rigo LM61 deve essere flaggata per dichiarare la “Assenza di cause di esclusione” da parte del contribuente. Le cause di esclusione indicate sulle istruzioni del modello Redditi PF 2024 sono:

    • inizio attività nell’anno d’imposta 2023;
    • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
    • condanna per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio o autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato.

    La casella contenuta nel rigo LM62 deve essere eventualmente compilata per dichiarare la “Presenza di eventi straordinari”, che hanno comportato la sospensione dell’attività, e al ricorrere dei quali la proposta del fisco viene ridotta dal 10% al 30%, in base all’ampiezza temporale del periodo di interruzione dell’attività.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2024, precisano che “va indicato il codice corrispondente agli eventi straordinari, che si sono verificati nel periodo d’imposta 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato”.

    In particolare, deve essere indicato:

    §  il codice 1, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

    §  il codice 2, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

    §  il codice 3, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

    Gli “eventi straordinari” che, comportando la sospensione dell’attività, sono utili per l’abbattimento percentuale della proposta di concordato, sono stati individuati per decreto ministeriale ed espressamente elencati sulle istruzioni del modello Redditi PF 2024, quali:

    §  eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi degli articoli 7 e 24 del Decreto Legislativo 1/2018, il cosiddetto Codice della protezione civile;

    §  altri eventi straordinari di altra natura che hanno comportato:

    1.       “danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso”;

    2.       “danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo”;

    3.       “impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ricadenti in aree di divieto d’accesso”;

    4.       “sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detto evento, abbia interrotto l’attività”;

    §  sospensione dell’attività o della professione ai fini amministrativi, con comunicazione alla CCIAA competente, oppure all’ordine professionale di appartenenza.

    Sul rigo LM63 dovrà essere indicato il reddito proposto dal fisco ai fini del Concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024.

    Infine sul rigo LM64, in caso di accettazione della proposta, il contribuente dovrà apporre la propria firma.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2024: il quadro Nuovi Residenti (NR)

    L’articolo 1, comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha introdotto nel TUIR l’articolo 24-bis che prevede un regime fiscale speciale riservato alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. 

    Redditi PF 2024: il quadro NR Nuovi residenti

    Tali contribuenti possono optare per assoggettare ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero a condizione che:

    • non siano stati fiscalmente residenti in Italia, ai sensi del medesimo articolo 2, per un tempo almeno pari:
      • a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

    Per effetto dell’esercizio dell’opzione, relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, nella misura di 100.000 euro per ciascun periodo d’imposta in cui è valida l’opzione.

    Tale importo è ridotto a 25.000 euro per ciascun periodo d’imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell’art. 24-bis.
    L’imposta è versata in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

    L’accesso al regime è consentito “anche ai cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999, che si presumono, salvo prova contraria, fiscalmente residenti in Italia ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 2 del TUIR”.

    Opzione per l'imposta sostitutiva (ex art 24 bis TUIR) nel Quadro NR

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2017 sono state delineate le modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione nonché per il versamento dell’imposta sostitutiva.

    Sulla base del citato provvedimento il contribuente è tenuto a perfezionare l’opzione tramite la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta da cui si intendono far decorrere gli effetti, compilando il presente quadro; resta ferma la facoltà di presentare, in via preventiva, anche l’istanza di interpello probatorio (con allegata la relativa check list) prevista dal provvedimento stesso..

    Revoca dell'opzione per la sostitutiva nel Quadro NR

    L’opzione è liberamente revocabile anche prima della scadenza prevista dalla norma. 

    La revoca può essere effettuata sia dal contribuente principale, sia dal familiare a cui è stata estesa, con le stesse modalità previste per l’esercizio dell’opzione. 

    La revoca sarà efficace a partire dall’anno d’imposta in relazione al quale è stata effettuata in dichiarazione.
    Resta inteso che nel caso di revoca del contribuente principale gli effetti si produrranno anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi abbiano esercitato autonomamente la loro facoltà di revoca, salvo che il familiare, a sua volta, eserciti autonoma opzione in veste di “contribuente principale”, versando, in tal caso, l’imposta sostitutiva in misura di 100.000 euro.
    La revoca potrà essere esercitata anche se il contribuente abbia già versato l’imposta sostitutiva relativa al medesimo periodo d’imposta e l’imposta già versata ma non dovuta potrà essere utilizzata in compensazione o richiesta a rimborso.

    Attenzione, reestano, comunque, esclusi dall’assoggettamento a imposta sostitutiva e vengono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti, tutti i redditi prodotti in Italia. 

    Questi concorrono alla formazione del loro reddito complessivo e vengono tassati applicando le aliquote progressive proprie del contribuente ad una base imponibile che si compone esclusivamente:

    • 1) dei redditi prodotti in Italia; 
    • 2) dei redditi esteri non inclusi nell’opzione; 
    • 3) di eventuali plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione (di cui all’art. 67, comma 1, lettera c) TUIR).
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2024 presentato dagli eredi

    Il Modello REDDITI Persone Fisiche 2024 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Regole del tutto particolari valgono nel caso di dichiarazione presentata dagli eredi, vediamole.

    Modello Redditi PF 2024 presentata da parte dell'erede

    I soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello redditi 2024 indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
    Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalle istruzioni al modello. Per gli eredi il codice carica è il "7".

    In particolare chi presenta la dichiarazione per altri e nel caso dell'erede deve indicare:

    • il proprio codice fiscale, 
    • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
    • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede, 
    • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), 
    • il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

    I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore)

    Dichiarazione 2024 presentata da parte dell'erede: termini di presentazione

    Per le persone decedute nel 2023 o entro il mese di febbraio 2024 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
    Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

    Attenzione al fatto che in merito ai versamenti delle imposte:

    • per le persone decedute nel 2023 o entro il 28 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari;
    • per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rinegoziazione Mutuo: come indicarla nel Modello Redditi Pf 2024

    Nel Modello Rediti PF 2024 gli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto della abitazione principale, vanno indicati al rigo RP7.

    Vediamo cosa fare in caso di rinegoziazione del mutuo.

    Modello Redditi PF 2024: rinegoziazione del mutuo

    Al Rigo RP7 vanno indicati gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
    Si evidenzia che oltre agli interessi passivi, occorre indicare gli oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

    In dettaglio, nel rigo PR7 va indicato:

    • nella colonna 1 gli importi corrisposti nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021;
    • nella colonna 2 gli importi pagati nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo.

    Come specificato anche dalle istruzioni al Modello redditi PF 2024 in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. 

    In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. 

    Attenzione al fatto che, il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera). 

    Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Riduzione termini accertamento per operazioni tracciate: dichiarazione 2024

    La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

    Potrebbe interessarti anche: Riduzione termini accertamento con i pagamenti tracciabili: le condizioni.

    Riduzione termini accertamento e rinuncia uso contante: l’agevolazione

    L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 (come modificato nel tempo) prevede un interessante incentivo per tutte i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

    In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

    Riduzione termini accertamento: come usufruire dell’agevolazione

    Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500, ma non è sufficiente soltanto questo.

    Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

    Riduzione termini accertamento: la compilazione del modello Redditi 2024

    La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione, è piuttosto semplice nella pratica e si concretizza spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

    • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche),
    • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)

    • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali),
    • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Deduzioni autotrasportatori 2024: importi e istruzioni

    Il Ministero dell’economia e delle finanze in data 10 giugno comunica che d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono state definite, sulla base delle risorse disponibili, le agevolazioni fiscali per il 2024 in favore degli autotrasportatori relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate, come previsto dall’articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.

    Per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate per il periodo d’imposta 2023 nella misura di 48,00 euro.

    La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi. 

    L'agevolazione fiscale si ottiene anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale.

    Deduzioni autotrasportatori: come indicarle in dichiarazione dei redditi 2024

    Conseguentemente, le entrate con comunicato sempre di ieri 10 giugno hanno precisato le istruzioni per i modelli redditi 2024.

    In particolare, con specifico riferimento alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi, si precisa che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore (ai sensi dell’art. 66, comma 5, primo periodo, del Tuir) va riportata:

    • nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2024 PF e SP, 
    • utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

    I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito.