• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Professionisti: maxi deduzione nuove assunzioni sul modello Redditi PF 2025

    L’articolo 4 del Decreto Legislativo 2016/2023 ha introdotto una maxi deduzione del costo del personale dipendente per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali; più di recente la misura è stata prorogata dalla Legge di bilancio 2025 per gli anni 2025, 2026 e 2027.

    L’intervento agevolativo ha l’obiettivo di favorire l’incremento occupazionale, il quale si considera realizzato se il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al termine dell’esercizio è superiore a quello dell’anno fiscale passato; tenendo presente che anche il numero totale dei lavoratori dipendenti, compresi quelli assunti a tempo determinato, non deve essere inferiore a quello dell’esercizio precedente.

    Il beneficio fiscale si configura in una maxi deduzione, dal reddito fiscale conseguito dal contribuente, dei costi sostenuti per personale dipendente a tempo indeterminato di nuova assunzione, nella misura:

    • del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale;
    • del 30% del costo riferibile all’incremento occupazionale in relazione a lavoratori appartenenti a categorie meritevoli di maggior tutela.

    Per ulteriori informazioni sulla misura agevolativa è possibile leggere l’articolo: Maxi deduzione del costo del personale in caso di nuove assunzioni.

    Il modello Redditi PF 2025

    Come detto, la misura agevolativa interessa anche gli esercenti lavoro autonomo e i professionisti, i quali, per la dichiarazione dei propri redditi utilizzano il quadro RE del modello Redditi PF 2025.

    Con maggiore precisione, per l’esposizione del beneficio fiscale relativo all’incremento occupazionale, lavoratori autonomi e professionisti utilizzano il rigo RE11, a sua volta suddiviso in tre colonne, come da indicazioni delle istruzioni del modello Redditi PF 2025:

    • in colonna 1 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”;
    • in colonna 2 va indicato “l’ammontare della maggiorazione del 30 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di dipendenti ricompresi in ciascuna delle categorie meritevoli di maggiore tutela, individuate nell’Allegato 1 al Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, numero 216”;
    • in colonna 3 il costo complessivo sostenuto del lavoro dipendente, maggiorato degli importi già indicati in colonna 1 e in colonna 2.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che il costo totale del lavoro dipendente è costituito dalla somma di:

    • l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell’INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali”;
    • le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l’ammontare dei relativi acconti e anticipazioni”;
    • i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell’anno”.

    Si ricorda infine che per professionisti e lavoratori autonomi, eccezione fatta per le quote maturate del TFR (acronimo di “Trattamento di Fine Rapporto”), il costo deducile nell’esercizio va determinato applicando il criterio di cassa, allargata nel caso del costo per il lavoro dipendente.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2025: le novità del frontespizio

    Il frontespizio del modello Redditi PF 2025, la dichiarazione annuale dei redditi conseguiti nell’anno d’imposta 2025, presenta alcune interessanti novità.

    Proprio all’inizio della dichiarazione, nella sezione “Tipo di dichiarazione” sono state aggiunte due nuove caselle, relative a due diverse fattispecie:

    • Comunicazione CPB”;
    • Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”.

    Comunicazione CPB

    Le partite IVA, ditte individuali o lavoratori autonomi, esercenti personalmente le attività ma non aderenti al regime forfettario, come noto, possono accedere al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026.

    Quest’anno l’adesione al CPB sarà possibile contestualmente all’invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA del contribuente interessato, oppure separatamente, con modalità autonoma.

    La casella “Comunicazione CPB” va valorizzata dal contribuente in caso di invio autonomo della comunicazione di adesione al CPB; con maggiore precisione, qui andranno inseriti i numeri:

    1. in caso di Adesione al CPB;
    2. In caso di Revoca dell’adesione al CPB.

    Secondo quanto indicato sulle istruzioni del modello Redditi PF 2025, in caso di invio autonomo della dichiarazione di adesione o di revoca del CPB, dopo aver valorizzato la casella di cui sopra, sul frontespizio dovranno essere inseriti soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici del contribuente, al firmatario della dichiarazione e alla presentazione da parte del soggetto incaricato.

    La compilazione di ulteriori campi risulta priva di effetti.

    Va precisato che la comunicazione di adesione o di revoca dell’adesione al CPB va trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro i termini previsti per l’adesione al Concordato Preventivo Biennale. Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “eventuali comunicazioni trasmesse successivamente a tale termine non avranno alcun effetto”.

    Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025

    Come noto, il modello 730 del 2025 ha incorporato al suo interno la possibilità di utilizzare direttamente il modello dichiarativo semplificato per dichiarare quelle tipologie reddituali per le quali, fino all’anno prima, era necessario trasmettere i quadri mancanti tramite il modello Redditi PF.

    In conseguenza di questa novità, il modello Redditi PF 2025 prevede la nuova casella “Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025”, all’interno del frontespizio, da valorizzare nel caso in cui il contribuente si trovi a dover correggere la dichiarazione precedentemente trasmessa dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, con la quale erano stati compilati:

    • il rigo C16, del quadro C, relativo alla “Tassazione agevolata mance”;
    • il quadro WInvestimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale”;
    • il quadro M ““Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni”;
    • il quadro TPlusvalenze di natura finanziaria”.

    Nel caso in cui il contribuente voglia correggere quanto trasmesso precedente con il modello 730 del 2025, questi dovrà valorizzare la casella con uno dei seguenti codici numerici:

    1. “se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    2. “se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”;
    3. “se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele”.

    Si ricorda che i professioni abilitati e i CAF, incaricati della trasmissione del modello 730, hanno l’obbligo di verificare la correttezza delle informazioni inserite, in base ai documenti forniti dal contribuente, e apporre così il visto di conformità.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 precisano che “in caso di errata apposizione del visto di conformità nel modello 730, il CAF/professionista dovrà utilizzare il codice tributo 8925 per il versamento della somma dovuta”.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: il cartaceo entro il 30 giugno

    Entro il 31 ottobre è possibile inviare il Modello Redditi PF 2025 in modalità telematica, per il cartaceo l'arco temporale è dal 2 maggio al 30 giugno con presentazione presso gli uffici postali.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato le regole da seguire con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 con cui sono stati pubblicati anche Modello e relative istuzioni. 

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
    • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Attenzione al fatto che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).

    Invece quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione del-

    l’imposta che ne risulti dovuta.

    La dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2025 può essere presentata:

    • a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
    • b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
    • c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale.

    In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte

    dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

    Redditi PF 2025: soggetti obbligati

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

    • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2025), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
    • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
    • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025);
    • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
    • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
    • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
    • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
    • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2025;

    Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per

    far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spet-

    tante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da

    acconti versati nello stesso anno.

    Redditi PF 2025: come è composto

    Il Modello Redditi PF 2025 è composto da:

    FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:

    • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e la terza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
    • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione), la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due del mille dell'IRPEF.

    FASCICOLO 2 che contiene:

    • I quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
    • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;

    FASCICOLO 3 che contiene:

    • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rinegoziazione Mutuo: come indicarla nel Modello Redditi Pf 2025

    Nel Modello Rediti PF 2025 gli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto della abitazione principale, vanno indicati al rigo RP7.

    Vediamo cosa fare in caso di rinegoziazione del mutuo.

    Modello Redditi PF 2025: rinegoziazione del mutuo

    Al Rigo RP7 vanno indicati gli interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale.
    Si evidenzia che oltre agli interessi passivi, occorre indicare gli oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipotecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale.

    Nel rigo PR7 vanno indicati: gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati per mutui ipo tecari destinati all’acquisto dell’abitazione principale. 

    In particoalre: 

    • nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31/12/2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari in dicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 7;
    • nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2024 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione del mutuo. L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2024 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 48.

    Relativamente ai contratti rinegoziati è bene evidenziare che in caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l’acquisto di propria
    abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d’interesse. 

    In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all’estinzione anticipata della provvista in valuta estera). Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

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    Redditi PF 2025: la dichiarazione dei non residenti

    Il Modello redditi PF 2025 fascicolo II contiene le istruzioni per la Dichiarazione dei non residenti.

    La legislazione italiana prevede che chiunque possieda redditi prodotti in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararlial Fisco, salvo i casi di esonero previsti espressamente.

    I non residenti, utilizzano il Modello Redditi PF 2025 nella stessa versione disponibile per i soggetti residenti in Italia. 

    Modello Redditi PF 2025 non residenti: chi è esonerato

    Come prima cosa, occorre verificare se si è tenuti o meno a presentare la dichiarazione in Italia.

    Le istruzioni alla dichiarazione evidenziano che, vi sono alcuni casi particolari in cui i non residenti, proprio a causa di tale condizione, sono esonerati da quest’obbligo e in particolare, oltre ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione riportati nel FASCICOLO 1, capitolo 3, della PARTE I “Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione”, non sono in ogni caso da dichiarare, e, quindi, il loro possesso da parte di non residenti non implica in alcun modo un obbligo di dichiarazione verso l’amministrazione fiscale italiana:

    • redditi di capitale per i quali, nei confronti di non residenti, è prevista l’esenzione o l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
    • l’imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale o dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (ad es. dividendi e interessi);
    • i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale e scientifico sottoposti in Italia a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ai sensi della normativa nazionale o delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni

    Attenzione al fatto che nel caso in cui non si è tenuti alla dichiarazione è possibile presentarla per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2024 o da acconti versati nello stesso anno.

    Redditi PF 2025: compilazione della casella Residenti all’estero

    I soggetti non residenti devono compilare la parte del Modello denominata “Residente all’estero”.

    In particolare, tali soggetti devono compilare per esteso, in quest’ordine:

    • il codice fiscale attribuito dallo Stato estero di residenza o, nel caso in cui lo stesso non sia previsto dalla legislazione del Paese di residenza, un analogo codice identificativo (ad esempio codice di Sicurezza sociale, codice identificativo generale, ecc.). Se la legislazione dello Stato di residenza non prevede alcun codice identificativo lasciare la casella in bianco;
    • il nome dello Stato estero;
    • il codice dello Stato estero nel quale si ha la residenza reperibile consultando l’elenco nell’APPENDICE al FASCICOLO 1 del modello;
    • lo Stato federato, la Provincia, la Contea, il Distretto o similari, nel caso in cui lo Stato di residenza sia strutturato secondo suddivisioni geografiche. Nel caso di più suddivisioni territoriali va indicata solo la maggiore (ad esempio se un Paese è suddiviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in contee, indicare solo lo Stato federato);
    • la località di residenza e il proprio indirizzo completo;
    • barrare le caselle nell’ultimo settore “Nazionalità” secondo i seguenti criteri:
      1. la casella 1 se si possiede la nazionalità dello Stato di residenza, cioè se gode dei diritti di cittadinanza in base alla legge di quel Paese;
      2. la casella 2 se si possiede la nazionalità italiana;
      3. tutte e due le caselle se si ha la doppia nazionalità;
      4. non barrare le caselle se non si ha né la cittadinanza italiana né quella dello Stato di residenza.

    Nella sezione “Residenza anagrafica” del modello, i soggetti non residenti dovranno indicare il loro luogo di domicilio in Italia.
    Per i residenti all’estero la legge italiana fissa i criteri per la determinazione di un domicilio fiscale in Italia. In base a tali norme i contribuenti esteri hanno il domicilio fiscale nel comune nel quale il reddito italiano si è prodotto, o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato. I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonché quelli considerati residenti avendo trasferito formalmente la residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato indicati dal D.M. 4 maggio 1999 hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza in Italia.
    L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel caso in cui possedete un recapito nel comune ove è stato individuato il domicilio fiscale.
    Attenzione al fatto che per le specifiche modalità di compilazione delle sezioni relative alla “Residenza anagrafica”, al “Domicilio fiscale”, si rinvia alle istruzioni fornite nel FASCICOLO 1, PARTE II, capitolo 3.

    Modello redditi PF 2025: invio e pagamenti dei non residenti

    I contribuenti non residenti che al momento della presentazione della dichiarazione si trovano all’estero potranno avvalersi:

    • dell’invio entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione a mezzo raccomandata o mezzo equivalente secondo le procedure indicate nelle “Istruzioni generali per la dichiarazione”. La busta deve essere indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Venezia, Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE), Italia;
    • della trasmissione telematica entro il 30 novembre 2025 della dichiarazione tramite il canale Fisconline.
      Infatti, i cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web.
      I soggetti iscritti presso l’Anagrafe Consolare devono contestualmente inoltrare, anche tramite fax, copia della predetta richiesta al competente Consolato italiano all’estero, allegando la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.

    Relativamente ai pagamenti di quanto dovuto in Italia, oltre alle modalità di pagamento indicate per tutti i contribuenti, i contribuenti residenti fuori dal territorio nazionale possono effettuare il versamento tramite:

    • il servizio telematico Internet offerto dall’Agenzia delle Entrate, se sono in possesso della relativa abilitazione e sono titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate;
    •  bonifico bancario in euro, in favore dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, secondo lo standard SWIFT MT 103, indicando: 
      • codice BIC: BITAITRRENT
      •  causale del bonifico: codice fiscale del contribuente, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA)
      •  IBAN: il codice relativo all’imposta da versare.

    Attenzinoe al fatto che non è possibile effettuare i pagamenti tramite assegni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: il quadro CP per il concordato preventivo biennale

    Il Modello Redditi PF 2025 pubblicato in data 17 marzo dall'Agenzia delle Entrate, tra le principali novità reca l’inserimento di un quadro apposito per i contribuenti che hanno accettato la proposta di Concordato preventivo biennale, Quadro CP.

    Vediamo i dettagli sulla compilazione

    Redditi PF 2025: il quadro CP per il CPB

    Il quadro CP del modello redditi PF  2025 si compone di cinque sezioni: 

    • la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito

    • le sezioni II e III che riguardano la generalità dei contribuenti che hanno aderito alla proposta per apportare le rettifiche al reddito concordato. Dal reddito concordato sono escluse alcune componenti che devono essere sommate o sottratte al reddito concordato ai sensi degli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024. 
    • la sezione IV con il solo rigo CP10 è relativa al reddito effettivo che va comunque dichiarato. In questo rigo occorre indicare il reddito calcolato nei quadri ordinari, cioè RF, RG, RE ed RH:
    • la sezione V che va compilata per indicare eventuali cause di cessazione o decadenza, le quali comportano la perdita del regime di concordato. 

    Le istruzioni evidenziano che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. 

    L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

    Si precisa che qualora il contribuente, nell’anno d’imposta 2023, abbia adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del decreto CPB, produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro. 

    In tal caso, infatti, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario, ma non cessa dal CPB e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) mentre indica il reddito concordato nel presente quadro, applicando allo stesso le aliquote progressive IRPEF, (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nonché, in presenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, (compilando a tal fine la sezione I)

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità

    Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni

    Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. 

    Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

    Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello

    Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
    presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
      italiane S.p.a.;
    • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
    Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.

    Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
      conseguito alcun reddito.

    Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:

    • Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
    • Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
    • Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
    • Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
    • Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
    • Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
    • Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
    • Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.

    Redditi PF 2025: principali novità

    Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:

    Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025

    • Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.

    Aliquote IRPEF

    • Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.

    Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.

    • I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.

    Locazioni brevi

    • I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
    • L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.

    Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche

    • Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.

    Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)

    • Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.

    Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.

    Detrazione per lavoro dipendente

    • Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

    • Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.

    Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza

    • Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.

    Bonus tredicesima

    • Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.

    Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati

    • Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.

    Trattamento Integrativo

    • Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.

    Rimodulazione delle detrazioni per oneri

    • Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.

    Bonus mobili

    • Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.

    Superbonus

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.

    Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.

    Opzione Superbonus 2023

    • Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.

    IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)

    • L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
    • L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.

    Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.

    Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative

    • Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.

    Allegati: