• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Addizionali comunali: delibere da approvare entro il 15 aprile

    Entro il 15 aprile i Comuni, devono approvare le aliquote delle addizionali irpef.

    Ricordiamo che le aliquote e li scaglioni sono a regime su tre diversificazioni, mentre per le addizionali si dà ancora la possibilità di mantenere i quattro scaglioni. Vediamo cosa ha previsto la legge di bilancio 2025

    Addizionali comunali: vanno approvate entro il 15 aprile

    Entro il 15 aprile i Comuni devono approvare le aliquote per l’addizionale comunale all’Irpef. 

    Il sito del MEF con le approvazioni risulta aggiornato al mese di marzo e mancano diverse regioni che devono ancora provvedere entro la prossima scadenza.

    Dalla Legge di Bilancio 2025 i commi 750, 751 e 752 prevedono, in sintesi, quanto segue:

    • i Comuni per il 2025 possono modificare con delibera scaglioni e aliquote dell’addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l’Irpef nazionale;
    • si dà la possibilità, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, di determinare per i soli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate sulla base dei precedenti quattro scaglioni di reddito;
    • qualora i Comuni non adottino la delibera prevista secondo quanto detto sopra, oppure nel caso in cui non sia trasmessa nei termini, l’addizionale Irpef venga applicata sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.In questo modo quindi si permette ai Comuni di non deliberare, confermando tacitamente le misure previste nel 2024, anche nel caso in cui si fosse differenziato su quattro scaglioni.

    Ricordiamo che anche la delibera sull’addizionale è soggetta all’obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 8 del Dlgs 23/2011, le delibere di variazione dell’addizionale Irpef hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito del Mef, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera si riferisce. 

    Il Comune inoltre, può prevedere soglie di esenzione.

    Per accedere alla pagina dedicata del MEF clicca qui, dove sono presenti tutte le delibere approvate.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2025: il quadro CP per il concordato preventivo biennale

    Il Modello Redditi PF 2025 pubblicato in data 17 marzo dall'Agenzia delle Entrate, tra le principali novità reca l’inserimento di un quadro apposito per i contribuenti che hanno accettato la proposta di Concordato preventivo biennale, Quadro CP.

    Vediamo i dettagli sulla compilazione

    Redditi PF 2025: il quadro CP per il CPB

    Il quadro CP del modello redditi PF  2025 si compone di cinque sezioni: 

    • la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito

    • le sezioni II e III che riguardano la generalità dei contribuenti che hanno aderito alla proposta per apportare le rettifiche al reddito concordato. Dal reddito concordato sono escluse alcune componenti che devono essere sommate o sottratte al reddito concordato ai sensi degli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024. 
    • la sezione IV con il solo rigo CP10 è relativa al reddito effettivo che va comunque dichiarato. In questo rigo occorre indicare il reddito calcolato nei quadri ordinari, cioè RF, RG, RE ed RH:
    • la sezione V che va compilata per indicare eventuali cause di cessazione o decadenza, le quali comportano la perdita del regime di concordato. 

    Le istruzioni evidenziano che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. 

    L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.

    Si precisa che qualora il contribuente, nell’anno d’imposta 2023, abbia adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del decreto CPB, produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro. 

    In tal caso, infatti, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario, ma non cessa dal CPB e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) mentre indica il reddito concordato nel presente quadro, applicando allo stesso le aliquote progressive IRPEF, (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nonché, in presenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, (compilando a tal fine la sezione I)

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità

    Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni

    Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. 

    Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

    Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello

    Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
    presentato entro i termini seguenti:

    • dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
      italiane S.p.a.;
    • dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
    Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.

    Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
      conseguito alcun reddito.

    Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:

    • Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
    • Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
    • Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
    • Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
    • Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
    • Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
    • Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
    • Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.

    Redditi PF 2025: principali novità

    Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:

    Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025

    • Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.

    Aliquote IRPEF

    • Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.

    Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.

    • I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.

    Locazioni brevi

    • I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
    • L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.

    Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche

    • Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.

    Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)

    • Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.

    Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.

    Detrazione per lavoro dipendente

    • Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.

    Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico

    • Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.

    Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza

    • Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.

    Bonus tredicesima

    • Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.

    Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati

    • Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.

    Trattamento Integrativo

    • Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.

    Rimodulazione delle detrazioni per oneri

    • Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.

    Bonus mobili

    • Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.

    Superbonus

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.

    Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche

    • Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.

    Opzione Superbonus 2023

    • Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.

    IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)

    • L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
    • L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.

    Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera

    • I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.

    Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative

    • Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF

    Con il comunicato stampa del 6 marzo il MEF informa della 8° edizione della Relazione sul Benessere equo e sostenibile (BES) per il 2025 trasmess al Parlamento. 

    Il Ministro Giorgetti ha scritto: “Il quadro complessivo evidenzia l’impatto positivo delle politiche adottate per il 2025 e per gli anni a venire. Le misure previste dall’ultima legge di bilancio hanno consolidato gli interventi a favore dei redditi medio-bassi e rafforzato le politiche volte a contenere l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori,in continuità con le linee di azione perseguite dal Governo negli ultimi due anni, puntando a migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, a cominciare dal reddito disponibile”.

    Vediamo una sintesi di quanto diffuso dal Ministero e per il dettaglio, qui il documento integrale MEF.

    BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF

    Il rapporto in sintesi evidenzia la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, resa strutturale, e l’estensione a partire da quest’anno ai redditi fino a 40.000 euro, sono tra le misure previste dalla legge di bilancio 2025 che contribuiscono a migliorare gli indicatori BES relativi al "Benessere economico".

    Di rilievo secondo il rapporto, anche il contributo delle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e delle misure a favore delle persone con disabilità con effetti positivi anche sugli indicatori relativi alla “Salute”, nonché gli interventi per il pubblico impiego e le pensioni che incidono anche sugli indicatori “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”.

    Tra l’altro si evidenzia che nel 2023 il Reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale (RDLC) è aumentato del 4,7%, raggiungendo i 27.154 euro e confermando il trend di crescita intrapreso nel 2021 dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Risultano positivi anche i dati registrati nel mercato del lavoro, con il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) in calo, in particolare tra le donne, contribuendo così alla riduzione del gap di genere.

    Lo scenario previsionale per il 2024-2027 conferma una tendenza favorevole, afferma Giorgetti, in tutti gli indicatori per cui è possibile fare le previsioni, con un miglioramento sostanziale per alcuni di essi.

    In particolare, oltre all’evoluzione positiva del reddito disponibile aggiustato in termini nominali e, in misura minore, anche in termini reali, si prevede una sostanziale stabilizzazione della disuguaglianza e della povertà assoluta.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d’acconto

    Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.

    Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l’ADE

    Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti  in merito al trattamento tributario da applicare  alle somme da corrispondere  agli  aventi diritto a titolo di  premi per i  ritrovamenti, ai  sensi  degli  articoli  92  e  93  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

    Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista». 

    Le Entrate hanno evidenziato innanzitutto le fonti normative e in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir che include tra i redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.

    L’articolo 30, comma 1,del Dpr n. 600/1973 richiamato dall'istante dispone invece, in sintesi, che i premi derivanti da operazioni a premio o vincite assegnati a contribuenti per i quali tali somme assumono rilevanza reddituale ai sensi del Tuir e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, sono soggetti a ritenute alla fonte.

    Il successivo comma 2 specifica le diverse aliquote applicabili a seconda dei casi.

    L’Agenzia cita le disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che premiano chi mette a disposizione del patrimonio pubblico beni e reperti di rilevanza culturale rinvenuti. 

    Tra l’altro è previsto che la somma possa essere corrisposta in denaro o tramite il rilascio di parte dei beni ritrovati. 

    In alternativa, su richiesta del ritrovante si può convertire il premio in un credito di imposta di pari importo.

    Inoltre, la stessa agenzia ripercorre vari chiarimenti di prassi e di giurisprudenza, e tra questi, cita la risoluzione n. 1056/1974 che ha chiarito che il pagamento riconosciuto per il rinvenimento fortuito di reperti non rappresenta un indennizzo per danni, ma piuttosto un premio vero e proprio attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato.

    Poi conclude specificando che, tale ricompensa per il ritrovamento di reperti ai fini fiscali, rientra nell’ambito dei redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%, come stabilisce l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, che prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche per l'ampia categoria degli “altri premi comunque diversi da quelli su titoli”.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco

    Pubblicato in GU n 23 del 29 gennaio il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini  della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti  i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero  a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da  fonti  rinnovabili.

    Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco

    In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati  riguardanti  i  proventi  derivanti  dalla cessione dell'energia  prodotta  in  esubero  a  seguito  di  utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:

    • ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei  Servizi  energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle  entrate, entro  il  termine previsto per la comunicazione dei dati relativi  agli  oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30  dicembre 1991, n. 413:
      • a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW,  realizzato per  soddisfare  le  necessita'   dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
      • b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli  riconosciuti  per  il servizio di «Scambio sul posto» di cui  alla  lettera  a),  derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da  un  impianto  alimentato  da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.

    Le comunicazioni di cui al punto a) sono  effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e  a  partire  dai  dati  relativi all'anno  2025  nel  caso  in  cui  il  soggetto percettore  sia  un condominio.
    Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata

    Le Entrate con interpello n 14 del 28 gennaio rispondono ad un Ente pubblico che chiede di sapere se gli emolumenti arretrati erogati nel 2024, ma riferiti al 2023 in seguito a un accordo negoziale, debbano essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria o a quello della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.

    Il quesito viene sollevato in quanto un'Organizzazione Sindacale ha contestato l'applicazione della tassazione ordinaria, ritenendo che tali emolumenti rientrino nel regime di tassazione separata.

    Le Entrate danno ragione, nel caso di specie, all'ente istante che ha ben interpretato e applicato la norma.

    Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata

    L'Agenzia delle Entrate (ADE) replica che, nel caso in esame, gli emolumenti arretrati maturati nel 2023 ed erogati nel 2024 non possono essere considerati "arretrati" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e, pertanto, devono essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria.

    Nello specifico, l'Agenzia precisa che:

    • principio di cassa e tassazione separata: la tassazione separata è applicabile solo quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti dipende da cause giuridiche o da situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente previsti. Non si applica quando il ritardo è fisiologico e legato a tempi tecnici ordinari.
    • caso di specie: l'accordo negoziale per l'adeguamento degli stipendi, indennità e compensi speciali è stato concluso nel 2023, con efficacia nell'anno di riferimento, e i compensi sono stati erogati entro i termini tecnici previsti (il terzo mese successivo alla data di esecutività dell'accordo). 

    L'ade evidenzia che la corresponsione degli emolumenti nel 2024 è da considerarsi fisiologica e non sopravvenuta, pertanto, tali emolumenti maturati nel 2023, non rientrano nelle condizioni per la tassazione separata e devono essere tassati secondo il regime ordinario.

    Allegati: