• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

    In data 19 dicembre l'agenzia ha aggiornato i software di compilazione e controllo dei modelli Redditi e Irap online. 

    Le nuove versioni dei prodotti informatici sono: la 1.7.0, per le persone fisiche, la 1.3.0, per le società di capitali e gli enti non commerciali, e la 1.4.0 per le società di persone e l’Irap.

    Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

    Viene precitato che, l’aggiornamento si è reso necessario, in particolare, riguardo all’operazione di controllo:

    • relativa alle colonne 18, del rigo LM40, e 1, del rigo, RU501, di Redditi Pf, in presenza di determinati codici credito (quelli per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, per gli investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2021)
    • sui crediti d’imposta presenti nei quadri TN e PN, di Redditi Sc relativamente al codice credito 2H (investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020)
    • sui crediti d’imposta presenti nel quadro PN, di Redditi Enc, relativamente al codice credito 2H (investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato 2020)
    • relativa agli “Oneri detraibili” per campo 36 e 36A di Redditi Sp
    • sui codici catastali per la verifica dei comuni soppressi, del modello Irap.

    Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 23.10

    Precedentemente, in data 23 ottobre,  venivano apportate alcune modifiche sui modelli dei dichiarativi 2023, intervenuti a seguito di novità per i modelli Redditi SP, IRAP e Cnm 2023 da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi 2023 relative al periodo d’imposta 2022.

    Le motivazioni delle modifiche sono di sotto elencate:

    • compilazione e controllo modello Redditi SP 2023 Versione 1.3.0:
      • aggiornamento per recepire le modifiche inserite nelle Specifiche tecniche,
      • modifica controllo “credito imposta ceduto” per codici credito esenti alla verifica,
      • modifica controllo Zone economiche speciali,
    • compilazione e controllo modello Irap 2023 Versione 1.3.1:
      • aggiornamento controllo compilazione quadro IR in presenza di funzionario,
    • compilazione e controllo modello Cnm 2023 Versione 1.1.0:
      • aggiornato il controllo relativo al calcolo del “Importo Rata” dei righi CS20 e CS21.

    Ricordiamo che con sei distinti provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dichiarativi 2023 (anno di imposta 2022)

    In particolare, vengono approvati i seguenti Modelli Dichiarativi 2023:

    Scarica qui i modelli e le istruzioni

    Modello Redditi PF 2023

    Tra le novità di rilievo si segnalano:

    • i nuovi scaglioni di reddito;
    • l’introduzione dell’assegno unico universale per i figli a carico; 
    • la detrazione per i canoni di locazione a favore dei giovani; 
    • diversi i bonus di nuovo inserimento o prorogati (ad esempio la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche)
    • introdotta nel quadro RE con codice apposito la novità per i docenti e ricercatori relativa alla proroga dell'agevolazione fiscale loro riservata per il rientro in Italia per un ulteriore quinquennio

    Modello Redditi SC/2023

    Quadro RF vengono inserite variazioni in aumento e in diminuzione per le novità relative sulla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

    Quadro RQ  introdotta la nuova sezione XXIV dedicata ai contribuenti che assegnano o cedono ai soci beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell'impresa entro il 30 settembre 2023 e che applicano un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

    Quadro RS aggiornamento per le spese per l’efficientamento energetico in merito alla nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023.

    Quadro RU con i dati relativi ai nuovi crediti d’imposta introdotti nel 2022.

    Modello Redditi SP/2023

    Quadri RT (sezione VII) ed RM (sezione III) adeguati alle nuove disposizione relative alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023 tassate al 16% con l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

    Quadro RS modificato per abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

    Modello Redditi ENC/2023

    Tra le novità si segnalano: 

    • Rigo RS255 inserito il prospetto relativo al tax credit per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni Its Academy,
    • Rigo RS256 inserito il social bonus ossia, le donazioni in denaro a favore degli enti del Terzo settore,
    • Quadro RS è stato rivisto, con riferimento alle spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire, nel 2023, della detrazione del 90% (articolo 119, decreto “Rilancio”),
    • Quadro RU prevista l'indicazione dei dati relativi ai nuovi crediti d'imposta introdotti nel corso dell'anno 2022 e inseriti i campi per consentire ai beneficiari dei crediti formazione 4.0, ricerca, sviluppo e innovazione e investimenti in beni strumentali di fornire alcune informazioni relative a tali agevolazioni.

    Modello Consolidato nazionale e mondiale 2023

    Vengono aggiornati i prospetti relativi:

    • alle “Spese di riqualificazione energetica
    • alle “Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti” 
    • la “Detrazione per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, per le spese per l’efficientamento energetico per le quali è possibile usufruire della nuova percentuale di detrazione del 90% per l’anno 2023.

    Modello IRAP/2023

    Tra le novità di rilievo:

    • nella sezione “Dati del contribuente” del Frontespizio è stata eliminata la sezione “Persone fisiche”,
    • viene rimosso il Quadro IQ dedicato alla produzione netta dei soggetti passivi persone fisiche in quanto dal 2022 l’Irap non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali o arti e professioni che, pertanto, non dovranno presentare la dichiarazione relativa all’imposta regionale,
    • nella prima sezione del quadro IS sono stati eliminati i righi IS2, IS3 e IS6. La deduzione per tutti i dipendenti a tempo indeterminato «confluisce» nel nuovo rigo IS7.
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11

    Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.

    Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività; 

    Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.

    Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

    La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.

    L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.

    Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.

    L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.

    Per approfondimenti sulle novità sulle criptovalute ti consigliamo anche:

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Previdenza complementare: quando è imponibile per il lavoratore

    "La determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente " in quanto si tratta di fondi derivanti da accordi aziendali  che hanno natura  facoltativa. Restano invece  fiscalmente esenti i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge”.

    Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 19515 del 10 luglio 2023.  

    Imponibilità del Fondo  pensione aziendale

    Il caso riguardava la dipendente di un istituto bancario che aveva chiesto all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00  versati  al fondo aziendale di previdenza complementare e considerati non imponibili rispetto alla successiva prestazione erogata dal Fondo stesso 

    L'agenzia delle entrate proponeva ricorso contro la sentenza di appello affermando che  la natura facoltativa della previdenza  complementare rende applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, per il  quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di  lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non  concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base  a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile  senza alcuna detrazione.

    La Cassazione  conferma l'orientamento ormai consolidato per il quale , ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione  di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per  il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego, il  reddito' in capo al dipendente va accluso alla  categoria della «pensione integrativa» e assoggettato allo stesso regime fiscale. Va considerata quindi bella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera  somma versata dal fondo, senza defalcare i contributi versati.

    Si conclude che restano fiscalmente  esenti – a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali  obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».

    La cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della  contribuente che richiedeva il rimborso dei contributi versati 

    Contributi previdenza complementare: interpello 589 2021

    Giova ricordare anche che con la Risposta a interpello  n. 589 del 15 settembre 2021  l'Agenzia delle Entrate aveva  chiarito invece il tema della imponibilità in capo al lavoratore dei contributi di previdenza complementare  versati dal datore di lavoro.

    Il quesito veniva posto da un ente  che  chiedeva se fossero deducibili i contributi versati alle forme di previdenza complementare, entro il limite di euro 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li sostiene, oppure  fosse  deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore. 

    In  merito richiamava   l'apparente conflitto tra :

    • l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 , che  afferma la deducibilità   dei " contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57  " e 
    • l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir,  per il quale "sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari"

    L'agenzia ripercorre nella Risposta ,   il panorama normativo  sull'argomento e specifica in particolare che  la lettera e-bis), come modificata dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si limita a prevedere la deducibilità dei contributi senza indicarne i limiti  per semplice motivo che   questi sono espressi  direttamente nell'articolo 8 dello stesso decreto.

    Ricorda inoltre che con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E,  è stato chiarito che  l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, sopracitato ( «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e",  deve  essere intesa nel senso  che è ammessa la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente). 

    L'interpretazione conclusiva cui giunge l'Agenzia è dunque la seguente:

    " non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente:

     – deduce i contributi a carico del lavoratore;

     – non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro."

    Oltre tale soglia , che si raggiunge considerando i contributi versati da entrambi i soggetti, la restante contribuzione   concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Alluvione Emilia, Marche e Toscana: faq delle Entrate con chiarimenti

    Sul sito dell'agenzia delle entrate,  in data odierna 28 giugno, vengono pubblicate due faq relative alle sospensione dei termini tributari per le zone alluvonate.

    Si risponde a dubbi relativi a:

    • pagamenti delle tasse entro il 31 luglio
    • sospensione estiva dei termini tributari in relazione alla sospensione per le zone alluvionate

    Termini tributari zone alluvionate: nessuna maggiorazione per chi paga le tasse entro il 31.07

    Nel dattaglio, veniva chiesto se,  nel caso in cui un contribuente scelga di non avvalersi della sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista dall’articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, procedendo al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (IRPEF/IRES, IRAP e IVA) secondo le regole ordinarie:

    • il rinvio del carico fiscale al 31 luglio 2023, in applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, possa essere effettuato senza pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • i versamenti rateali originali possano essere mantenuti ed i pagamenti, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possano essere effettuati entro il 20 novembre 2023 senza applicazione degli interessi previsti dal medesimo articolo 20.

     Le entrate chiariscono che l’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 (c.d. “Decreto Alluvione”), ha disposto nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, la sospensione dei termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.

    Il successivo comma 7, primo periodo, del citato articolo 1 ha previsto, inoltre, che: “I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023”.

    In base a quanto disposto dal comma 7 si evince, dunque, che:

    • nulla osta al mantenimento, su base volontaria, dei versamenti rateali originali;
    • per tutte le somme in scadenza nel periodo di sospensione è consentito effettuare i pagamenti entro il 20 novembre 2023 senza alcun importo aggiuntivo a titolo di maggiorazione, interessi o sanzioni.

    Pertanto, qualora si intenda procedere al versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali entro il 31 luglio 2023, avvalendosi della facoltà introdotta dal comma 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 435 del 2001, non sarà dovuta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

    Inoltre, nel caso in cui il contribuente decida di mantenere i versamenti rateali ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:

    • se titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione (20 novembre 2023) e, pertanto, gli importi versati ratealmente non devono essere maggiorati degli interessi;
    • se non titolare di partita IVA, tutte le rate scadrebbero entro il termine per effettuare il versamento in unica soluzione, tranne quella in scadenza il 30 novembre 2023, e, pertanto, solo per quest’ultima, qualora non decida di pagarla anticipatamente entro il 20 novembre, dovranno essere versati gli interessi calcolati per un periodo di 10 giorni.

    Nei casi descritti è, comunque, opportuno dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

    Comunicazioni da controllo automatizzato: la sospensione estiva si somma a quella da Alluvione

    Il decreto-legge n. 61/2023 ha sospeso i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2023. 

    Cio premesso, veniva chiesto, per quanto riguarda le somme richieste con le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, quando devono essere effettuati i versamenti che ricadono nel periodo di sospensione?

    Le entrate hanno replicato che secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art 1 del DL n 61/2023 i termini di versamento relativi a

    • cartelle di pagamento, 
    • avvisi di accertamento ed “altri atti emessi dagli enti impositori”, sospesi ai sensi del comma 2,

    riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

    Tra gli “altri atti” genericamente richiamati dal comma 7 rientrano anche le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni, i cui termini sono interessati:

    • oltre che dalla sospensione in argomento, 
    • anche dalla sospensione “estiva” prevista dall’articolo 7-quater, comma 17, del decreto-legge n. 193 del 2016.

    In base a tale norma Sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata”

    Si precisa che la sospensione “estiva” si riferisce al pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute.

    Pertanto, ipotizzando una comunicazione d’irregolarità recapitata il 10 aprile 2023, considerando le due sospensioni sopra richiamate, il computo del termine di trenta giorni, entro cui provvedere al pagamento dell’intera somma dovuta o della prima rata, si interrompe il 1° maggio e riprende a decorrere dal 5 settembre 2023, per scadere il 14 settembre 2023.

    Relativamente alle rateazioni in corso alla data di inizio della sospensione, si fa presente che il pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra 1° maggio al 31 agosto 2023 deve essere effettuato entro il 1°settembre 2023.

    Resta fermo il termine di versamento previsto dall’originario piano di rateazione per le rate aventi scadenza al di fuori del periodo di sospensione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi 2023: tutto su detrazioni e deduzioni per caf e professionisti

    In data 26 giugno le Entrate hanno pubblicato la terza parte della guida ai dichiarativi 2023. 

    Si tratta della Circolare n 17 che segue quelle del 19 giugno:

    con i chiarimenti necessari alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

    Di rilievo la Circolare 17 riporta attesissimi chiarimenti sulla detrazione 75% per rimozione barriere architettoniche,

    Viene specificato che "in assenza di specifiche disposizioni, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese".

    Inoltre la circolare spiega che "possono ritenersi, altresì, agevolabili gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari anche non funzionalmente indipendenti (ad esempio interventi su un appartamento posto in condominio) nel limite massimo già previsto per le unità unifamiliari di 50mila euro"

    La stessa circolare elenca tra i lavori agevolabili, tra gli altri, la sostituzione di infissi e il rifacimento di servizi igienici, purché compatibili con il decreto del ministro dei Lavori pubblici 236/1989.

    Per ulteriori approfondimenti leggi: Bonus barriere architettoniche: elenco delle spese ammesse negli appartamenti

    Ricordiamo inoltre che i chiarimenti dell'Agenzia sono relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito e detrazioni dall'imposta utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi persone fisiche 2023 anno di imposta 2022 e per l'apposizione del visto di conformità aggiornando la precedente Circolare n  24/2022.

    Si specifica che nelle circolari non sono trattate, in quanto saranno oggetto di uno specifico documento di prassi, le detrazioni connesse agli interventi edilizi che beneficiano del 110%, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, al Sismabonus, al bonus verde e al bonus facciate, all’Ecobonus, agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, al bonus mobili, all’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

    Vediamo una breve panoramica di alcuni chiarimenti

    Dichiarazione Redditi 2023: acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti

    Vengono recepite le modifiche normative introdotte dall’articolo 6 del Dl n. 73/2022. 

    Con riferimento alla conservazione della documentazione, concernente gli oneri per i quali spetta una detrazione, nell’ipotesi di dichiarazione precompilata presentata senza modifiche, è previsto l’esonero dalla conservazione della documentazione degli oneri comunicati dai soggetti terzi. 

    In caso di modifica della dichiarazione precompilata è necessario, invece, conservare la documentazione per tutti gli oneri. 

    Per le spese sanitarie occorre tenere da parte i singoli documenti come scontrini, fatture e altri che non risultano indicati nella precompilata o il cui importo è stato modificato nonché il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema tessera sanitaria (Sts).
    Dichiarazione Redditi 2023:  credito di imposta per attività fisica adattata
    È riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne hanno fatto richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 97,5838% dell’importo indicato nell’istanza.
      Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute.

    Il beneficiario indica nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 l’importo del credito spettante. 

    Nel caso in cui il bonus indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2022 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo è riportato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2023.
    Dichiarazione Redditi 2023: credito d’imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni Its Academy
     Per le erogazioni liberali in denaro alle Its Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse, sempre che vengano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.
     L’importo sale al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni Its Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale.
     Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è effettuata l’elargizione ovvero in compensazione.
    Dichiarazione Redditi 2023:  detrazione per alloggi locati con contratti in regime convenzionale
     La novità introdotto dall’articolo 7 del Dl n. 73/2022, fa si che l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale per fruire delle agevolazioni fiscali, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino a che non intervengano eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’accordo territoriale del comune a cui essa si riferisce.
     Qualora non sia intervenuto un nuovo accordo territoriale, oppure non siano variate le caratteristiche dell’immobile locato la stipula di un nuovo contratto non richiede il rilascio di una nuova attestazione, visto che non sono considerate rilevanti le variazioni del conduttore o del canone di locazione, a patto che rimanga entro il limite stabilito dall’accordo territoriale indicato nell’attestazione stessa.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi 2023: detrazione spese per istruzione universitaria

    Tra i chiarimenti della circolare 14/2023 dell’Agenzia delle entrate, vi sono anche quelli relativi alle detrazioni delle spese universitarie che il contribuente può inserire in dichiarazione dei redditi.

    In linea generale, la detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, delle spese sostenute per la frequenza di corsi di:

    • laurea presso università statali e non statali,
    • perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,

    tenuti presso università o istituti universitari :

    • pubblici o privati,
    • italiani o stranieri.

    A seguire, i dettagli delle detrazioni delle spese universitarie.

    Detrazione spese universitarie 2023

    La detrazione spetta, in particolare, per le spese sostenute relative alla frequenza di:

    • corsi di istruzione universitaria;
    • corsi universitari di specializzazione. Per la frequenza di corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria la detrazione spetta se gli stessi sono effettuati presso centri accreditati presso il MUR;
    • corsi di perfezionamento tenuti presso l’università (Circolare 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.5);
    • master universitari. Si precisa che un master erogato da un consorzio al quale un’università statale partecipa con una quota non di maggioranza è equiparato a un master di università privata;
    • corsi di dottorato di ricerca. Ai sensi del decreto ministeriale 22.10.2004, n. 270, e della legge 3.07.1998, n. 210, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere l’attività di ricerca di alta qualificazione (Risoluzione 17.02.2010 n. 11/E);
    • istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV 13.06.2016, prot. n. 6578). Devono, quindi, ritenersi superati i chiarimenti resi con circolare del 24 aprile 2015, n. 17/E, risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
    • nuovi corsi istituiti ai sensi del citato DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili ai corsi di formazione scolastica secondaria, per i quali spetta la detrazione come spese di istruzione secondaria di secondo grado (rigo E8/E10, cod. 12,) (Circolare 13.05.2011 n. 20/E, risposta n. 5.3);
    • corsi statali di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (conservatori, istituti superiori di studi musicali, accademie di belle arti statali, accademia nazionale d’arte drammatica, accademia nazionale di danza, istituti superiori per le industrie artistiche – AFAM) (Parere MUR 10.02.2021 prot. n. 196).

    Spese universitarie ammesse in detrazione dichiarazione 2023

    La detrazione spetta per le spese sostenute per:

    • tasse di immatricolazione ed iscrizione (anche per gli studenti fuori corso);
    • le spese sostenute per la c.d. “ricognizione” (si tratta di un diritto fisso da corrispondere per anno accademico da coloro che non abbiano rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi, che consente di riattivare la carriera pagando e regolarizzando eventuali posizioni debitorie relative ad anni accademici precedenti al periodo di interruzione);
    • soprattasse per esami di profitto e laurea;
    • la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea, eventualmente previsti dalla facoltà, in quanto lo svolgimento della prova di preselezione costituisce una condizione indispensabile per l’accesso ai corsi di istruzione universitaria (Risoluzione 11.03.2008 n. 87/E);
    • la frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, presso le facoltà universitarie o le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
    • la frequenza di corsi di formazione universitari o accademici per il conseguimento dei CFU/CFA per l’accesso al ruolo di docente così come previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Parere MUR 10.02.2021, prot. n. 196). La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2022, anche se riferite a più anni.

    Spese universitarie escluse dalla detrazione in dichiarazione 2023

    La detrazione non spetta per: 

    • i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all’estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria” (Circolare 01.07.2010 n. 39/E, risposta 2.1);
    • le spese relative:
      • all’acquisto di libri scolastici,
      • strumenti musicali,
      • materiale di cancelleria,
      • viaggi ferroviari e di vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
    • le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza. Non trattandosi di una “università”, tali spese non rientrano tra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), del TUIR; conseguentemente, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l’alloggio ai sensi della successiva lett. i-sexies);
    • le somme versate ad un’associazione riconosciuta dal MUR per il supporto tecnico-logistico connesso all’acquisizione di crediti formativi necessari per l’accesso ad un concorso pubblico per docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. In questa ipotesi, il ruolo dell’associazione è solo quello di predisporre parte della logistica e di curare i contatti con i corsisti in base ad un accordo organizzativo, previsto nel bando, con la stessa Università, mentre i corsi sono esclusivamente erogati da quest’ultima che rilascia anche la relativa certificazione.

    Spese istruzione universitaria: limite di detraibilità 2023

    È necessario distinguere se l’università è statale o non statale.

    Se l’università è statale: la detrazione, nella misura del 19 per cento, è calcolata sull’intera spesa sostenuta.

    Se si tratta di università non statale: l’importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche e dell’area disciplinare del corso.

    A tal proposito si legga: IRPEF 2023: le detrazioni per spese universitarie non statali

    Distinguiamo poi, ai fini della detrazione, corsi universitari e corsi post laurea all’estero, nello specifico per le spese riguardanti la frequenza di:

    • corsi universitari all’estero, occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2);
    • corsi post laurea all’estero, occorre, invece, fare riferimento all’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

    Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare “Umanistico – sociale”; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.2).

    Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all’area tematica del corso e, per l’individuazione dell’area geografica, alla regione in cui ha sede legale l’università (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.3).

    Per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quella in cui l’università ha la sede legale, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all’area geografica in cui si svolge il corso. Nell’ipotesi in cui uno studente, nel medesimo periodo di imposta, a causa di un cambiamento di facoltà di studi o di corso di studio, si trovasse nella situazione di sostenere le spese presso università site in aree geografiche diverse o per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse, il limite di spesa detraibile sarà il più alto tra quelli applicabili previsti dal decreto.

    Nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti:

    • sia presso università statali 
    • sia università non statali, 

    la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull’intero importo mentre quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte nei limiti previsti dal decreto del MUR con le modalità sopra descritte.

    Da notare che, dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione universitaria spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari euro a 240.000;
    • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    In questo caso il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2023 (punti da 341 a 352) con il codice 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 13. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Detrazione spese universitarie: documentazione da controllare e conservare

    Tipologia Documenti
    Spese di istruzione sostenute per università statali

    – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

    – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese di istruzione sostenute per università non statali

    – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

    – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    N.B.: In questo caso la detrazione è calcolata su un importo non superiore a quello definito dal decreto del MUR

    Spese per corsi di specializzazione in psicoterapia

    – Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2022

    – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    – Attestazione della scuola da cui risulti l’accreditamento presso il MUR

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Eredi e Modello Redditi PF 2023: quando si presenta?

    Per le persone decedute la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi. 

    Sul frontespizio del Modello redditi PF 2023 devono essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali del contribuente deceduto. 

    Inoltre, deve essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella delle istruzuioni al modello, nel caso dell'erede il codice carica è il "7".
    Chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:

    • il proprio codice fiscale,
    • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
    • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
    • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

    In merito ai termini di presentazione essi variano a seconda della data di decesso del soggetto e delle modalità di presentazone del Modello redditi PF.

    Nel dettaglio:

    Per le persone decedute nel 2022 o entro il mese di febbraio 2023 la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi nei termini ordinari.
    Per le persone decedute successivamente, la dichiarazione deve essere presentata entro i termini indicati nella seguente tabella, distinti in relazione alla modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione: