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Criptovalute: nel 2024 la plusvalenza di 2 mila euro è franchigia (non soglia)
Il 2023 è stato il primo di applicazione della normativa italiana sulle cripto-attività, termine generico utilizzato per indicare gli asset legati alla blockchain, come le criptovalute.
La normativa fiscale si basa sull’articolo 67 comma 1 lettera c-sexies del TUIR, il quale qualifica come redditi diversi, sottoposti a imposta sostitutiva del 26%, “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta”.
Sul tema è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la circolare 30/E del 27 ottobre 2023, con la quale, a pagina 47 aveva precisato che “la disposizione prevede una soglia (franchigia) minima pari a euro 2.000, da calcolare complessivamente nel medesimo periodo d’imposta”.
La precisazione fornita dall’Agenzia, con l’utilizzo contemporaneo di entrambe le espressioni, soglia e franchigia, aveva creato qualche dubbio interpretativo.
La differenza non è di poco conto; infatti, se tale somma costituisce franchigia, sono assoggettate a imposta sostituta solo le eccedenze di plusvalenze che superano la somma di 2 mila euro; diversamente, se tale somma costituisce soglia, nel momento in cui è superata tutte le plusvalenze divengono reddito imponibile.
Va però precisato che la questione interpretativa si pone solo per gli anni fiscali 2023 e 2024, in quanto, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2025, la Legge di bilancio per l’anno 2025 (la Legge 207/2024) ai commi da 23 a 25 ha previsto l’eliminazione della suddetta soglia di non imponibilità (oltre all’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 26% al 33% a partire dal 2026).
Cosa è successo nel 2023
L’anno scorso, con la pubblicazione del modello Redditi PF 2024, l’Agenzia delle Entrate aveva assunto una più chiara posizione sul tema attraverso le istruzioni del quadro RT, il quadro della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche dedicato ai redditi di natura finanziaria sottoposti a imposta sostitutiva.
Le istruzioni della colonna 2 del rigo RT33, a cui è demandata la dichiarazione del totale delle plusvalenze imponibili derivanti da cripto-attività, precisava che l’importo imponibile da dichiarare sul rigo doveva “essere non inferiore a 2.000 euro”.
In aggiunta il software messo a disposizione dall’Agenzia per la compilazione del modello Redditi PF 2024, nel momento in cui sulla colonna 2 del rigo RT33 veniva esposta una cifra superiore a 2 mila euro, automaticamente calcolava l’imposta sostitutiva applicando l’aliquota del 26% all’intera somma, senza alcuna franchigia.
Per un approfondimento sulla questione è possibile leggere l’articolo “Criptovalute: la plusvalenza di 2 mila euro è soglia, non franchigia”.
In conseguenza di tutto ciò, l’anno scorso, in sede di dichiarazione annuale, sembrava chiarito che la somma di 2 mila euro costituisse una soglia superata la quale tutte le plusvalenze realizzate divenivano imponibili.
Le novità del modello Redditi PF 2025
Le istruzioni del modello Redditi PF 2025 registrano un sorprendete cambio di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A pagina 38 delle istruzioni, infatti, riguardo la sezione V-A del quadro RT, quella parte della dichiarazione annuale dedicata alle “Plusvalenze derivanti dalla cessione di cripto-attività 26%” è infatti precisato che la “sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, per la parte che eccede la soglia di euro 2.000 nel periodo d’imposta, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. c-sexies), del TUIR, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.
Quindi, l’Agenzia delle Entrate utilizza l’espressione “soglia” per descrivere una franchigia; in ogni caso risulta ormai chiarito che, almeno per l’anno 2025, la somma di 2 mila euro dovrebbe costituire appunto una franchigia: per cui divengono plusvalenze imponibili solo quella parte che eccede il suddetto limite.
Anche se l’interpretazione non sembra in linea con il tenore letterale della norma, è comunque coerente con quanto già precisato nel 2023 sulla Circolare 30/E; tuttavia, ciò che più sorprende è il cambio di interpretazione tra l’anno 2023 e il 2024, considerando che per questi due anni la normativa non ha subito alcuna modifica.
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Redditi PF 2025: il quadro CP per il concordato preventivo biennale
Il Modello Redditi PF 2025 pubblicato in data 17 marzo dall'Agenzia delle Entrate, tra le principali novità reca l’inserimento di un quadro apposito per i contribuenti che hanno accettato la proposta di Concordato preventivo biennale, Quadro CP.
Vediamo i dettagli sulla compilazione
Redditi PF 2025: il quadro CP per il CPB
Il quadro CP del modello redditi PF 2025 si compone di cinque sezioni:
- la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito

- le sezioni II e III che riguardano la generalità dei contribuenti che hanno aderito alla proposta per apportare le rettifiche al reddito concordato. Dal reddito concordato sono escluse alcune componenti che devono essere sommate o sottratte al reddito concordato ai sensi degli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024.
- la sezione IV con il solo rigo CP10 è relativa al reddito effettivo che va comunque dichiarato. In questo rigo occorre indicare il reddito calcolato nei quadri ordinari, cioè RF, RG, RE ed RH:

- la sezione V che va compilata per indicare eventuali cause di cessazione o decadenza, le quali comportano la perdita del regime di concordato.
Le istruzioni evidenziano che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
Si precisa che qualora il contribuente, nell’anno d’imposta 2023, abbia adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del decreto CPB, produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro.
In tal caso, infatti, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario, ma non cessa dal CPB e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) mentre indica il reddito concordato nel presente quadro, applicando allo stesso le aliquote progressive IRPEF, (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nonché, in presenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, (compilando a tal fine la sezione I)
- la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito
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Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità
Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello
Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
presentato entro i termini seguenti:- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
italiane S.p.a.; - dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
conseguito alcun reddito.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
- Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
- Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
- Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
- Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
- Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
- Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
- Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.
Redditi PF 2025: principali novità
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:
Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025
- Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.
Aliquote IRPEF
- Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.
Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.
- I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.
Locazioni brevi
- I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
- L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche
- Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.
Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)
- Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.
Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.
Detrazione per lavoro dipendente
- Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico
- Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.
Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza
- Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.
Bonus tredicesima
- Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.
Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati
- Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.
Trattamento Integrativo
- Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri
- Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.
Bonus mobili
- Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.
Superbonus
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.
Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.
Opzione Superbonus 2023
- Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.
IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)
- L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
- L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.
Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
- Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
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BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF
Con il comunicato stampa del 6 marzo il MEF informa della 8° edizione della Relazione sul Benessere equo e sostenibile (BES) per il 2025 trasmess al Parlamento.
Il Ministro Giorgetti ha scritto: “Il quadro complessivo evidenzia l’impatto positivo delle politiche adottate per il 2025 e per gli anni a venire. Le misure previste dall’ultima legge di bilancio hanno consolidato gli interventi a favore dei redditi medio-bassi e rafforzato le politiche volte a contenere l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori,in continuità con le linee di azione perseguite dal Governo negli ultimi due anni, puntando a migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, a cominciare dal reddito disponibile”.
Vediamo una sintesi di quanto diffuso dal Ministero e per il dettaglio, qui il documento integrale MEF.
BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF
Il rapporto in sintesi evidenzia la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, resa strutturale, e l’estensione a partire da quest’anno ai redditi fino a 40.000 euro, sono tra le misure previste dalla legge di bilancio 2025 che contribuiscono a migliorare gli indicatori BES relativi al "Benessere economico".
Di rilievo secondo il rapporto, anche il contributo delle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e delle misure a favore delle persone con disabilità con effetti positivi anche sugli indicatori relativi alla “Salute”, nonché gli interventi per il pubblico impiego e le pensioni che incidono anche sugli indicatori “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”.
Tra l’altro si evidenzia che nel 2023 il Reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale (RDLC) è aumentato del 4,7%, raggiungendo i 27.154 euro e confermando il trend di crescita intrapreso nel 2021 dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Risultano positivi anche i dati registrati nel mercato del lavoro, con il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) in calo, in particolare tra le donne, contribuendo così alla riduzione del gap di genere.
Lo scenario previsionale per il 2024-2027 conferma una tendenza favorevole, afferma Giorgetti, in tutti gli indicatori per cui è possibile fare le previsioni, con un miglioramento sostanziale per alcuni di essi.
In particolare, oltre all’evoluzione positiva del reddito disponibile aggiustato in termini nominali e, in misura minore, anche in termini reali, si prevede una sostanziale stabilizzazione della disuguaglianza e della povertà assoluta.
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Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco
Pubblicato in GU n 23 del 29 gennaio il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco
In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:
- ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
- a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
- b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
Le comunicazioni di cui al punto a) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
Allegati:
Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025. - ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
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Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata
Le Entrate con interpello n 14 del 28 gennaio rispondono ad un Ente pubblico che chiede di sapere se gli emolumenti arretrati erogati nel 2024, ma riferiti al 2023 in seguito a un accordo negoziale, debbano essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria o a quello della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR.
Il quesito viene sollevato in quanto un'Organizzazione Sindacale ha contestato l'applicazione della tassazione ordinaria, ritenendo che tali emolumenti rientrino nel regime di tassazione separata.
Le Entrate danno ragione, nel caso di specie, all'ente istante che ha ben interpretato e applicato la norma.
Emolumenti arretrati: quando sono soggetti a tassazione separata
L'Agenzia delle Entrate (ADE) replica che, nel caso in esame, gli emolumenti arretrati maturati nel 2023 ed erogati nel 2024 non possono essere considerati "arretrati" ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del TUIR e, pertanto, devono essere assoggettati al regime di tassazione ordinaria.
Nello specifico, l'Agenzia precisa che:
- principio di cassa e tassazione separata: la tassazione separata è applicabile solo quando il ritardo nella corresponsione degli emolumenti dipende da cause giuridiche o da situazioni oggettive di fatto, che impediscono il pagamento entro i tempi ordinariamente previsti. Non si applica quando il ritardo è fisiologico e legato a tempi tecnici ordinari.
- caso di specie: l'accordo negoziale per l'adeguamento degli stipendi, indennità e compensi speciali è stato concluso nel 2023, con efficacia nell'anno di riferimento, e i compensi sono stati erogati entro i termini tecnici previsti (il terzo mese successivo alla data di esecutività dell'accordo).
L'ade evidenzia che la corresponsione degli emolumenti nel 2024 è da considerarsi fisiologica e non sopravvenuta, pertanto, tali emolumenti maturati nel 2023, non rientrano nelle condizioni per la tassazione separata e devono essere tassati secondo il regime ordinario.
Allegati: -
Cassetto Fiscale: quali informazioni contiene
Dal Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate i contribuenti possono gestire direttamente online alcune comunicazioni dell’Agenzia, decidendo se chiedere assistenza oppure regolarizzare la propria posizione.
Il Cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata sul sito dell’Agenzia delle entrate, consente agli utenti di:
- consultare i propri dati fiscali, (ad esempio le dichiarazioni dei redditi)
- i dati relativi agli atti registrati, versamenti e rimborsi, e altro.
Ad oggi sono disponibili anche altri servizi, e in particolare, gli utenti possono adesso gestire alcune comunicazioni dell’Agenzia delle entrate, decidendo se chiedere chiarimenti e assistenza oppure regolarizzare la propria posizione con il versamento di quanto dovuto.
Vediamo come è composto il Cassetto Fiscale e come saperci "guardare dentro".
Cassetto Fiscale: come accedere
Il contribuente, una volta entrato nella propria area riservata con le credenziali:
- Spid,
- Carta identità elettronica,
- o Carta nazionale dei servizi,
può scegliere tra vari servizi.
Ad esempio, può consultare i dati catastali dei propri immobili, oppure, esclusivamente nel periodo della dichiarazione dei redditi, può inviare la propria precompilata.
All’interno della propria area riservata occorre cliccare su:
- Cassetto fiscale,
- poi una delle seguenti tre aree:
- Consultazioni;
- L’Agenzia scrive,
- Crediti e contributi.
Vediamo nel dettaglio cosa contengono.
Cassetto Fiscale: cosa consultare
Una volta cliccato sulla sezione "Consultazione" si apre una pagina con diverse aree disponibili nelle quali sono presenti numerose informazioni messe a disposizione del contribuente:
- Anagrafica: dati anagrafici delle persone fisiche e giuridiche (enti pubblici o privati, associazioni), luoghi di esercizio, attività esercitate, rappresentanti e soci, depositari,
- Dichiarazioni fiscali: dichiarazioni dei redditi presentate, certificazioni uniche e redditi percepiti,
- Isa/studi di settore: studi di settore sugli Isa (indici sintetici di affidabilità),
- Comunicazioni: informazioni relative ad alcune altre comunicazioni come condono, concordato preventivo biennale, dichiarazioni di intento, dichiarazioni leasing/acquisto nautica,
- Rimborsi: relative ai rimborsi Iva o imposte dirette, riconosciuti ed erogati,
- Versamenti: informazioni relative ai versamenti effettuati tramite i modelli di pagamento F23 e F24, nonché le ulteriori disposizioni di pagamento mediante addebito telematico,
- Dati del registro: atti registrati telematicamente, presso gli uffici e le informazioni relative alle denunce Siria e Iris.
Cassetto Fiscale: crediti e contributi
La sezione su Crediti e contributi è suddivisa in diverse aree disponibili che riepilogano la propria situazione fiscale. Sono le seguenti tre:
- Crediti Iva: crediti propri mensili, annuali e crediti maturati (consolidato fiscale e operazioni straordinarie),
- Crediti agevolativi,
- Richieste di contributo a fondo perduto,
Cassetto Fiscale: l’Agenzia scrive
La sezione l'Agenzia scrive è suddivisa in due sottosezioni:
- “Invito alla compliance”: ci si trovano le comunicazioni con le quali l’Agenzia segnala al contribuente le anomalie riscontrate nella sua posizione fiscale. L’area contiene i documenti prodotti dall’Agenzia e i documenti prodotti dal contribuente. All’interno di questa sezione il contribuente può monitorare i dati relativi a:
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- Lettere di compliance,
- Comunicazione banca dati Vies,
- Anomalie versamenti Iva (le lettere inviate per anomalie relative ai versamenti periodici).
- “Comunicazione di irregolarità”: da qui è possibile consultare le comunicazioni che l'Agenzia invia a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e delle liquidazioni periodiche Iva, e inoltre della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Entrando in quest’area, a partire dal mese di novembre, il contribuente può decidere se regolarizzare la sua posizione pagando in unica soluzione, mediante addebito sul conto corrente, l'importo eventualmente dovuto, oppure richiedere la rideterminazione dell'importo o l’annullamento della comunicazione, se ritiene che le informazioni in essa contenute non siano corrette.