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Redditi PF 2025: il quadro CP per il concordato preventivo biennale
Il Modello Redditi PF 2025 pubblicato in data 17 marzo dall'Agenzia delle Entrate, tra le principali novità reca l’inserimento di un quadro apposito per i contribuenti che hanno accettato la proposta di Concordato preventivo biennale, Quadro CP.
Vediamo i dettagli sulla compilazione
Redditi PF 2025: il quadro CP per il CPB
Il quadro CP del modello redditi PF 2025 si compone di cinque sezioni:
- la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito

- le sezioni II e III che riguardano la generalità dei contribuenti che hanno aderito alla proposta per apportare le rettifiche al reddito concordato. Dal reddito concordato sono escluse alcune componenti che devono essere sommate o sottratte al reddito concordato ai sensi degli articoli 15 e 16 del Dlgs 13/2024.
- la sezione IV con il solo rigo CP10 è relativa al reddito effettivo che va comunque dichiarato. In questo rigo occorre indicare il reddito calcolato nei quadri ordinari, cioè RF, RG, RE ed RH:

- la sezione V che va compilata per indicare eventuali cause di cessazione o decadenza, le quali comportano la perdita del regime di concordato.
Le istruzioni evidenziano che con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 e 116 del TUIR, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati.
Si precisa che qualora il contribuente, nell’anno d’imposta 2023, abbia adottato il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 75 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la proposta di reddito concordato dallo stesso accettata per l’anno d’imposta 2024, ai sensi dell’art. 23 e seguenti del decreto CPB, produce effetti anche nel caso in cui egli, in tale anno, dichiari un ammontare di ricavi o compensi effettivi superiore a 100.000 euro, purché esso non sia non superiore a 150.000 euro.
In tal caso, infatti, il contribuente fuoriesce dal regime forfetario, ma non cessa dal CPB e, pertanto, determina il reddito effettivo nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) mentre indica il reddito concordato nel presente quadro, applicando allo stesso le aliquote progressive IRPEF, (e compilando a tal fine la sezione II, senza effettuare le rettifiche di cui agli artt. 15 e 16) nonché, in presenza dei presupposti, l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del decreto CPB, (compilando a tal fine la sezione I)
- la sezione I che va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime previsto dall’articolo 20-bis del Dlgs 13/2024 e che verseranno a seconda del punteggio Isa ottenuto nel 2023, una certa imposta sostitutiva, sulla parte di reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato che eccede quello dichiarato nel periodo di imposta antecedente la proposta. Attenzione al fatto che il quadro va compilato anche dai contribuenti che non hanno aderito al CPB ma che partecipano a società trasparenti che hanno aderito
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BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF
Con il comunicato stampa del 6 marzo il MEF informa della 8° edizione della Relazione sul Benessere equo e sostenibile (BES) per il 2025 trasmess al Parlamento.
Il Ministro Giorgetti ha scritto: “Il quadro complessivo evidenzia l’impatto positivo delle politiche adottate per il 2025 e per gli anni a venire. Le misure previste dall’ultima legge di bilancio hanno consolidato gli interventi a favore dei redditi medio-bassi e rafforzato le politiche volte a contenere l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori,in continuità con le linee di azione perseguite dal Governo negli ultimi due anni, puntando a migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, a cominciare dal reddito disponibile”.
Vediamo una sintesi di quanto diffuso dal Ministero e per il dettaglio, qui il documento integrale MEF.
BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF
Il rapporto in sintesi evidenzia la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, resa strutturale, e l’estensione a partire da quest’anno ai redditi fino a 40.000 euro, sono tra le misure previste dalla legge di bilancio 2025 che contribuiscono a migliorare gli indicatori BES relativi al "Benessere economico".
Di rilievo secondo il rapporto, anche il contributo delle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e delle misure a favore delle persone con disabilità con effetti positivi anche sugli indicatori relativi alla “Salute”, nonché gli interventi per il pubblico impiego e le pensioni che incidono anche sugli indicatori “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”.
Tra l’altro si evidenzia che nel 2023 il Reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale (RDLC) è aumentato del 4,7%, raggiungendo i 27.154 euro e confermando il trend di crescita intrapreso nel 2021 dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Risultano positivi anche i dati registrati nel mercato del lavoro, con il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) in calo, in particolare tra le donne, contribuendo così alla riduzione del gap di genere.
Lo scenario previsionale per il 2024-2027 conferma una tendenza favorevole, afferma Giorgetti, in tutti gli indicatori per cui è possibile fare le previsioni, con un miglioramento sostanziale per alcuni di essi.
In particolare, oltre all’evoluzione positiva del reddito disponibile aggiustato in termini nominali e, in misura minore, anche in termini reali, si prevede una sostanziale stabilizzazione della disuguaglianza e della povertà assoluta.
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Premio per reperto archeologico: perché è soggetto a ritenuta d’acconto
Con la Risposta a interpello n 58 del 3 marzo le Entrate chiariscono che il premio corrisposto per il ritrovamento di beni culturali non è un indennizzo, ma una forma di remunerazione per l'attività collaborativa al servizio dell'interesse pubblico e rientra tra i redditi diversi, di conseguenza è soggetto a ritenuta alla fonte nella misura del 25 per cento.
Premio per reperto ritrovato: soggetto a ritenuta secondo l’ADE
Le Entrate replicano al Ministero che chiede chiarimenti in merito al trattamento tributario da applicare alle somme da corrispondere agli aventi diritto a titolo di premi per i ritrovamenti, ai sensi degli articoli 92 e 93 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Il quesito trae origine da una sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, del 30 gennaio 2024, n. 920, nella quale si afferma che «i premi per i ritrovamenti non rientrano tra le fattispecie contemplate dal DPR 600/73, art. 30 e sono pertanto esclusi dall'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta ivi prevista».
Le Entrate hanno evidenziato innanzitutto le fonti normative e in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera d) del Tuir che include tra i redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”.
L’articolo 30, comma 1,del Dpr n. 600/1973 richiamato dall'istante dispone invece, in sintesi, che i premi derivanti da operazioni a premio o vincite assegnati a contribuenti per i quali tali somme assumono rilevanza reddituale ai sensi del Tuir e gli altri premi comunque diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, sono soggetti a ritenute alla fonte.
Il successivo comma 2 specifica le diverse aliquote applicabili a seconda dei casi.
L’Agenzia cita le disposizioni del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, che premiano chi mette a disposizione del patrimonio pubblico beni e reperti di rilevanza culturale rinvenuti.
Tra l’altro è previsto che la somma possa essere corrisposta in denaro o tramite il rilascio di parte dei beni ritrovati.
In alternativa, su richiesta del ritrovante si può convertire il premio in un credito di imposta di pari importo.
Inoltre, la stessa agenzia ripercorre vari chiarimenti di prassi e di giurisprudenza, e tra questi, cita la risoluzione n. 1056/1974 che ha chiarito che il pagamento riconosciuto per il rinvenimento fortuito di reperti non rappresenta un indennizzo per danni, ma piuttosto un premio vero e proprio attribuito a titolo di ricompensa per il valore del bene procurato allo Stato.
Poi conclude specificando che, tale ricompensa per il ritrovamento di reperti ai fini fiscali, rientra nell’ambito dei redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettera d), del Tuir, soggetti a ritenuta alla fonte con aliquota del 25%, come stabilisce l’articolo 30 del Dpr n. 600/1973, che prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di imposta anche per l'ampia categoria degli “altri premi comunque diversi da quelli su titoli”.
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Chiarimenti CPB: accesso annuale e integrativa a sfavore
Inaugurato con la dichiarazione annuale dei redditi 2024 per l’anno fiscale 2023, il Concordato Preventivo Biennale, tra modifiche normative e innumerevoli chiarimenti operativi di prassi, non finisce mai di proporre novità e precisazioni.
Anche in questi ultimi mesi, con ormai chiusa la campagna dichiarativa 2024 e non ancora iniziata quella del 2025, non mancano di presentarsi spunti in tema di Concordato Preventivo Biennale.
Le novità derivano da ulteriori chiarimenti di prassi, con la pubblicazione di alcune FAQ da parte dell’Agenzia delle Entrate e delle risposte fornite sull’argomento dai responsabili dell’ente il 27 gennaio scorso in occasione del Videoforum organizzato da Italia Oggi.
L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ numero 9 del 25 ottobre 2024, precisa infatti che “i contribuenti che non aderiscono al CPB relativo ai periodi di imposta 2024 e 2025 potranno aderire al CPB relativo ai periodi d’imposta 2025 e 2026 in presenza dei requisiti di accesso”.
Ciò vuol dire che il CPB non si configura come una misura periodica a carattere biennale, ma come uno strumento presente a regime nell’ordinamento, al quale il contribuente può accedere un qualsiasi anno, avendone i requisiti per l’accesso, a prescinde dal fatto che lo abbia fatto o non lo abbia fatto nelle annualità precedenti.
In caso di dichiarazione integrativa a sfavore
In occasione del Videoforum del 27 gennaio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcune domande sul Concordato Preventivo Biennale, per lo più relative alle situazioni che possono portare alla decadenza dal nuovo istituto.
Tra le diverse situazioni viene presentata l’ipotesi in cui il contribuente, che ha precedentemente accettato il CPB, presenti una dichiarazione integrativa con valori reddituali diversi da quelli in precedenza dichiarati, in relazione ai quali era stata accettata la proposta di concordato.
L’Agenzia precisa che quando la dichiarazione integrativa modifica dati o tipologie reddituali che non influiscono sulla proposta di concordato, quindi i redditi diversi da quelli d’impresa e di lavoro autonomo, non rileva ai fini della decadenza dal CPB. Diversamente, quando sono oggetto di modifica i redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in una misura superiore al 30% rispetto a quelli che previsti dalla proposta di concordato, ciò determina la decadenza dall’istituto, in base all’articolo 22 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 13/2024 e alla Circolare Agenzia delle Entrate numero 18/2024.
Il punto è di notevole rilevanza, perché, da un punto di vista operativo, precisa l’Agenzia, il contribuente che trasmette una dichiarazione integrativa con maggiori redditi d’impresa o di lavoro autonomo, dovrà effettuare un ricalcolo della proposta con il solo fine di verificare se è stata superata, o meno, la soglia del 30% di discostamento. Se tale soglia è superata avverrà la decadenza, se non è superata la decadenza non avviene e il reddito concordato resterà quello accettato con la dichiarazione precedente.
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Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco
Pubblicato in GU n 23 del 29 gennaio il Decreto MEF del 21 gennaio con le regole per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.
Proventi cessione di energia: come il GSE comunica i dati al Fisco
In particolare con l'art 1 rubricato Trasmissione telematica dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili si prevede quanto segue:
- ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
- a) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, nell'ambito del servizio di «Scambio sul posto», derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati;
- b) l'ammontare dei proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio, diversi da quelli riconosciuti per il servizio di «Scambio sul posto» di cui alla lettera a), derivanti dalla cessione dell'energia prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza fino a 20 kW, realizzato per soddisfare le necessita' dell'abitazione o dell'edificio condominiale, risultata esuberante rispetto ai consumi privati.
Le comunicazioni di cui al punto a) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2024 nel caso in cui il soggetto percettore sia una persona fisica e a partire dai dati relativi all'anno 2025 nel caso in cui il soggetto percettore sia un condominio.
Allegati:
Le comunicazioni di cui al punto b) sono effettuate a partire dai dati relativi all'anno 2025. - ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, il Gestore dei Servizi energetici S.p.a. (GSE) comunica all'Agenzia delle entrate, entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
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Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo
Con Interpello n 224 del 19.11 l'Ade ha chiarito dubbi sulla tassazione del diritto di superficie nel caso in cui l'atto di costituzione sia stipulato nel 2023 e la percezione del corrispettivo pattuito nel 2024 alla luce delle novità in vigore dal 1° gennaio 2024 inserite dalla Legge di Bilancio scorsa.
Corrispettivo da cessione di diritto di superficie: quando è tassato
L' Istante fa presente:
- di essere proprietario di un terreno agricolo ricevuto per successione nell'anno 2002;
che, in data 13 ottobre 2023, ha stipulato con una società operante nel settore delle energie rinnovabili, un contratto sottoposto a condizioni sospensive per la costituzione su tale terreno del diritto di superficie; - che nel contratto è previsto che il corrispettivo da riconoscere all'Istante è stabilito al netto di quanto già erogato come anticipo e caparra confirmatoria in base a precedenti contratti preliminari;
- che le condizioni sospensive del contratto si sono avverate nell'anno 2024 e, quindi, entro il 31 dicembre di tale anno le parti dovranno dichiarare davanti al notaio l'avveramento delle condizioni poste;
- che l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha modificato, dal 1° gennaio 2024, l'articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».
Ciò premesso, egli chiede se il corrispettivo percepito nel 2024 per la costituzione del diritto di superficie debba essere assoggettato a tassazione in base alle nuove disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2024 o se rilevi la circostanza che l'atto sia stato stipulato nel 2023.
Le Entrate chiariscono che in base alla formulazione dell'art 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la cessione a titolo oneroso di un bene
immobile consistente in un terreno agricolo o in un fabbricato realizza plusvalenza tassabile tranne che nelle ipotesi espressamente indicate dalla norma e, in particolare, non costituisce plusvalenza la cessione a titolo oneroso di un bene immobile pervenuto per successione.
Ai sensi della successiva lettera h), sono, inoltre, redditi diversi «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi».
L'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di bilancio 2024, ha modificato, dal 1° gennaio 2024:- il citato articolo 67, comma 1, lett. h), del TUIR, includendo tra i redditi diversi anche quelli derivanti «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento».
Per effetto della modifica, tra i redditi diversi ivi disciplinati sono compresi non solo i redditi derivanti dalla costituzione di un diritto di usufrutto ma anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, incluso il diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile; l'articolo 9, comma 5 del medesimo TUIR, prevedendo che « Ai fini delle imposte sui redditi, laddove non è previsto diversamente, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società».
Per effetto di tale ultima disposizione, viene espressamente stabilito che la previsione generale secondo cui per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento si applicano le disposizioni in materia di cessione a titolo oneroso (di cui alla lett. b), del comma 1 dell'articolo 67 del TUIR), opera solo se norme specifiche non prevedono diversamente.In sostanza, in base alle disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2023, ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lett. b), la costituzione del diritto di superficie su un terreno agricolo:
- avrebbe generato una plusvalenza tassabile se il terreno fosse stato posseduto da meno di cinque anni, determinata ai sensi del successivo articolo 68;
- non avrebbe generato alcuna plusvalenza se il terreno fosse stato posseduto da più di cinque anni oppure, in ogni caso, se fosse stato acquisito per successione.
A seguito delle modifiche intervenute con la legge di bilancio 2024, invece, il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie di un terreno agricolo costituisce, in ogni caso, reddito ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. h) determinato, in base all'articolo 71, comma 2, del TUIR, dalla differenza «tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione».
In base al dato letterale della norma i redditi diversi in commento sono imputati al periodo d'imposta di effettiva percezione (principio di cassa); pertanto, i corrispettivi per la costituzione di un diritto reale di godimento assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui sono percepiti a nulla rilevando la data di stipula dell'atto.
Ciò anche nell'ipotesi in cui il contratto di costituzione del predetto diritto reale sia sottoposto a ''condizione sospensiva'' di cui all'articolo 1353 del codice civile ai sensi del quale «le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un avvenimento futuro ed incerto».
Tanto premesso, nell'ipotesi in esame, in cui i corrispettivi per la costituzione del diritto di superficie sul terreno agricolo sono stati percepiti in parte nel 2023 e, in parte, nel 2024 per effetto dell'avveramento della condizione sospensiva, l'Istante dovrà assoggettare a tassazione le somme ricevute nel 2024 quali redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lett. h) del TUIR determinati secondo i criteri di cui al successivo articolo 71, comma 2.
Ai corrispettivi percepiti nell'anno 2023, invece, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lett. b) del medesimo articolo 67 e, pertanto, non rilevano ai fini dell'emersione di eventuali plusvalenze tassabili in quanto, nel caso in esame, il terreno è pervenuto all'Istante per successione
Allegati: - di essere proprietario di un terreno agricolo ricevuto per successione nell'anno 2002;
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Concordato preventivo biennale: non è possibile l’adesione con la dichiarazione tardiva
Introdotto dal Decreto Legislativo 13/2024, il Concordato preventivo biennale è quello strumento, al suo primo anno di applicazione, che permette, ai soggetti ISA e ai contribuenti in regime forfetario, di fare un patto preventivo con il fisco con il quale si determina anticipatamente la base imponibile su cui calcolare imposte e contributi.
Una delle caratteristiche del funzionamento del CPB è che l’adesione avviene contestualmente all’invio della dichiarazione annuale dei redditi del contribuente, e che, per questa, in base all’articolo 35 comma 1 del Decreto Legislativo 13/2024, è esclusa la possibilità di accedere al concordato posteriormente attraverso la remissione in bonis.
La remissione in bonis, istituita dall’articolo 2 comma 1 del Decreto Legge 16/2012, è quell’istituto attraverso il quale i contribuenti possono sanare il tardivo o l’omesso invio di comunicazioni che danno accesso a benefici fiscali o a regimi opzionali, prima che la violazione sia stata contestata.
In conseguenza di ciò, risulta oggi fondamentale che l’adesione al CPB avvenga entro il termine di invio della dichiarazione annuale dei redditi, come del resto chiaramente precisato dal Decreto Legislativo 13/2024.
Ciò che invece ci si domanda è se il contribuente, che ha aderito o non aderito attraverso l’invio della dichiarazione annuale dei redditi, possa successivamente cambiare idea, cambiando la sua scelta attraverso l’invio di una dichiarazione correttiva nel termini, una dichiarazione tardiva o una dichiarazione integrativa.
Per rispondere a questa domanda viene in soccorso la Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 18/E, pubblicata il 17 settembre 2024.
leggi anche CPB: pubblicate le istruzioni ADE per aderire entro il 31 ottobre
La dichiarazione tardiva
La dichiarazione tardiva è quella dichiarazione inviata entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza della dichiarazione annuale dei redditi: questa dichiarazione, in base alle previsioni dell’articolo 2 comma 7 del DPR 322/1998, è considerata valida, anche se sono applicate sanzioni.
Premesso che il legislatore ha previsto come data per l’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale il 31 ottobre 2024 (per il primo anno di applicazione, mentre per i successivi la data sarà il 31 luglio), al punto 2.3 della Circolare 18/E/2024 l’Agenzia delle Entrate puntualizza che quanto segue: “deve ritenersi che il termine previsto per aderire al CPB sia perentorio, in quanto il legislatore, per il solo 2024, rinvia espressamente alla data del 31 ottobre, in deroga al termine ordinario del 31 luglio (v. articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del decreto CPB). Tale espressa formulazione avalla la conclusione che la data del 31 ottobre 2024 sia tassativa e, pertanto, ai fini dell’accettazione della proposta di CPB non trovi applicazione l’articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, numero 322 in base al quale sono valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine”.
Motivo per cui, in ragione di ciò, è da ritenersi che, il contribuente che abbia o non abbia aderito al Concordato preventivo biennale non possa modificare la sua scelta trasmettendo una dichiarazione integrativa.
La dichiarazione correttiva nei termini
Il legislatore però permette al contribuente, che ha già inviato la sua dichiarazione dei redditi, di inviare nuovamente, entro il termine previsto per l’invio della dichiarazione (per questo è definita nei termini), una dichiarazione che sostituisce completamente la precedente; a tale invio non si applica alcuna sanzione.
È lecito chiedersi se ai fini del Concordato preventivo biennale sia lecito modificare la propria adesione con una dichiarazione correttiva nei termini.
La Circolare 18/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate non prende esplicitamente in esame il caso il caso, ma logica vuole che, entro il limite del termine “perentorio” di scadenza della possibilità di accettare il Concordato preventivo biennale, il contribuente possa modificare la sua scelta attraverso l’invio di una dichiarazione correttiva nei termini. Fermo restando che la scelta effettuata si cristallizza nel momento in cui scade il termine perentorio del 31 ottobre 2024 (o del 31 luglio per gli anni successivi). Anche in ragione del fatto che, in questo caso, l’adesione sarebbe da considerarsi tempestiva, essendo avvenuto entro i termini prescritti.
La dichiarazione integrativa
Infine la dichiarazione integrativa è quella dichiarazione, trasmessa oltre i termini previsti per la trasmissione ma entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento dell’annualità fiscale in oggetto, che modifica la dichiarazione originariamente presentata.
Per questo tipo di dichiarazione, come è facile dedurre, alla luce della previsione legislativa che esclude la remissione in bonis per il CPB e delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate sulla Circolare 18/E2024, è da escludere che possa essere utilizzata per modificare la precedente adesione o mancata adesione al Concordato preventivo biennale.