• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Redditi PF 2024: quadro RQ e imposta riallineamento magazzino

    Con Provvedimento n 68687 del 28 febbraio le entrate hanno approvato il Modello redditi PF 2024 e le relative istruzioni.

    Tra le novità si segnala nel quadro RQ del Modello redditi PF 3 è stata inserita la sezione XXVII dedicata all’imposta sostitutiva sulle esistenze iniziali dei beni, che consente agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

    L’adeguamento è condizionato al pagamento di un’imposta sostitutiva sui redditi e dell’IRAP pari al 18 per cento e al pagamento dell’IVA (art. 1, commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).

    Redditi PF 2024: quadro RQ sezione XXVII

    Per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, gli esercenti attività d’impresa OIC adopter, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’art. 92 del TUIR (art. 1, commi da 78 a 84, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 Legge di Bilancio 2024.)

    L’adeguamento può essere effettuato mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonchè mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

    L’adeguamento comporta, in caso di eliminazione di valori o in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e dell’IRAP, inoltre, in caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto come determinati nella presente sezione.

    I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

    L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’IRAP.

    In caso di eliminazione di valori delle esistenze iniziali:

    • nel rigo RQ110, va indicato:
      • in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
      • in colonna 2, l’aliquota media dell’imposta sul valore aggiunto riferibile all’anno 2023; L’aliquota media, tenendo conto dell’esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’imposta relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
      • in colonna 3, l’imposta dovuta pari all’aliquota di colonna 2 applicata all’importo di colonna 1;
    • nel rigo RQ111, va indicato:
      • in colonna 1, l’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale;
      • in colonna 2, il valore eliminato delle esistenze iniziali;
      • in colonna 3, l’ammontare pari alla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2;
      • in colonna 4, l’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 3;

    In caso di iscrizione di valori delle esistenze iniziali, nel rigo RQ112, va indicato:

    • in colonna 1, il valore iscritto delle esistenze iniziali in precedenza omesse;
    • in colonna 2, l’importo dell’imposta dovuta, pari al 18 per cento applicato all’importo di colonna 1.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo, utilizzando l’apposito codice tributo.

    Sull'adeguamento delle rimanenze leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: le novità 2024

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi precompilata 2024 disponibile online dal 30 aprile

    Dal pormeriggio del 30 aprile 2024 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2024. Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 29 aprile 2024 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).

    Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2024, accedono ai seguenti documenti:

    • dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2023;
    • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

    A partire dal 20 maggio 2024 il contribuente potrà presentare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata entro:

    • il 30 settembre 2024 per quanto riguarda l'invio del 730/2024
    • il 15 ottobre 2024 per quanto riguarda l'invio del modello Redditi PF.

    Dati inseriti dall'Agenzia delle Entrate

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Allegati:
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    La flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024

    Una delle novità di maggior rilievo del Modello Redditi PF del 2024 è l’introduzione della nuova flat tax incrementale per l’anno d’imposta 2023.

    Alla flat tax incrementale è dedicata la sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024, con maggiore precisione i righi da LM12 a LM15.

    Il fatto di inserire la flat tax incrementale nel quadro LM del modello può sembrare curiosa alla luce del fatto che quello è il quadro della dichiarazione annuale dedicato ai contribuenti cosiddetti minimi e forfetari, i quali, per inciso, non possono accedere a questa imposta, essendone esplicitamente esclusi.

    La motivazione è da rintracciarsi nel fatto che anche la flat tax incrementale è a tutti gli effetti una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali (regionale e comunale), precisamente come le imposte a cui sono sottoposti i contribuenti in regime dei minimi e in regime forfetario.

    Il funzionamento della flat tax incrementale

    La flat tax incrementale è regolata dalla Legge 197/2022 e, allo stato attuale, opera esclusivamente per il periodo di imposta 2023.

    Essa interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale un’attività di impresa o un lavoro autonomo e si applica alla base imponibile costituita dal maggior reddito conseguito dal contribuente nell’anno fiscale 2023 rispetto al reddito più elevato, conseguito dallo stesso, in uno degli anni 2020, 2021 e 2022, maggiorato del 5%.

    Il reddito che può essere sottoposto a tassazione non progressiva è un ammontare massimo pari a 40.000 euro e a questo si applica una imposta sostitutiva del 15%. Eventuali redditi superiori a tale importo confluiscono nel reddito complessivo a cui si applicano gli ordinari scaglioni di reddito previsti per l’IRPEF.

    Non possono accedere al regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, in quanto è richiesto che nel triennio precedente sia stato conseguito reddito per almeno un anno intero (in modo che questo possa fare da confronto per il calcolo del reddito incrementale).

    Come anticipato, i contribuenti in regime forfetario non possono usufruire di questo regime, ma possono usufruirne coloro i quali nel 2023 non sono più stati contribuenti forfetari ma lo sono stati nel triennio precedente.

    Diversamente, possono invece accedere all’agevolazione i redditi conseguiti nel contesto di una impresa familiare.

    L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 18/E del 28 giugno 2023, ha precisato che ai fini dell’imposta sostitutiva non devono essere considerati:

    • i redditi delle società di persone attribuiti ai soci per trasparenza;
    • i redditi delle società di capitali attribuiti ai soci per trasparenza, in seguito all’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale;
    • i redditi professionali conseguiti in forma associata e imputati ai singoli soci.

    Nel caso in cui nel triennio di confronto è stata conseguita una perdita, questa non rileva ai fini del calcolo del reddito soggetto a flat tax incrementale: è come se negli anni precedenti il contribuente avesse conseguito un reddito pari a zero, per cui nel 2023 il reddito soggetto a imposizione sostitutiva sarebbe tutto quello conseguito dal contribuente nel limite dei 40.000 euro previsti.

    L’applicazione dell’imposta sostitutiva sulla porzione di reddito sottoposta a flat tax incrementale non rileva ai fini del calcolo degli acconti d’imposta per l’anno fiscale 2024: gli acconti devono essere calcolati utilizzando come ammontare dell’imposta di riferimento l’importo che sarebbe stata dovuta se nell’anno fiscale 2023 non fosse stata disponibile la flat tax incrementale.

    La sezione II del quadro LM del modello Redditi PF 2024

    L’applicazione della flat tax incrementale sul modello Redditi PF 2024 passa attraverso la compilazione della sezione II del quadro LM, a sua colta composta da quattro righi, da LM12 a LM15.

    Il rigo LM12 è dedicato all’esposizione del “Reddito d’impresa e di lavoro autonomo del triennio precedente”: sulle colonne da 1 a 3 vanno indicati, rispettivamente, i redditi conseguiti negli anni fiscali 2020, 2021 e 2022; nella colonna 4 va indicato il reddito maggiore, incrementato del 5%.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2024 precisano che ai predetti redditi debba concorrere integralmente “l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria”.

    Sul rigo LM13, denominato “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023”, va indicato, in colonna 1, l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023; tali importi sono quelli già indicati negli altri quadri della dichiarazione.

    Dato che le eventuali perdite non rilevano ai fini della flat tax incrementale, le colonne dei righi LM12 e LM13 non prevedono che possano essere inseriti importi con segno negativo.

    Le istruzioni del modello precisano che “nel caso di svolgimento di attività d‘impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa, sebbene ai fini della determinazione dell’incremento reddituale venga considerato, negli anni oggetto di raffronto, l’intero reddito dell’impresa; per cui nel campo 3 del rigo LM13 va inserito il reddito conseguito dall’intera impresa familiare e nel campo 2 la quota di possesso del contribuente”.

    Infine il rigo LM 14 è dedicato al calcolo e alla dichiarazione del “Reddito assoggettato ad imposta sostitutiva”: in colonna 1 va indicato l’incremento reddituale lordo, dato dalla differenza tra l’importo indicato sul rigo LM13 colonna 1 e quello esposto sul rigo LM12 colonna 4.

    In colonna 2 del rigo LM14 va indicato l’importo effettivamente agevolabile, che è tutto quello indicato in colonna 1, se questo è minore o uguale a 40.000 euro, oppure questa cifra se risulta essere maggiore.

    Infine sul rigo LM15 va esposto l’ammontare di imposta sostitutiva dovuta, calcolata applicando l’aliquota del 15% all’importo indicato sul rigo LM14 colonna 2. Tale cifra sarà poi riepilogata sul quadro RX.

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    Art Bonus: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, sentito il ministero della Cultura, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’agevolazione "Art Bonus", il tax credit del 65% spettante ai cittadini e alle imprese che effettuano donazioni in denaro per sostenere il patrimonio pubblico italiano, e fornisce alcuni chiarimenti interpretativi rispetto a quanto già esposto in precedenti documenti di prassi e risposte ad istanze di interpello, alla luce sia delle modifiche normative intervenute successivamente, che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti.

    L'Art Bonus è un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

    Il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi.

    Si tratta di un'agevolazione fiscale alternativa alle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali in denaro, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere h) e i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che restano, comunque, applicabili alle fattispecie non contemplate dal citato articolo 1 come, ad esempio, alle erogazioni per l’acquisto di beni culturali.

    Misura dell'Art bonus

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile 
    • ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, 

    nella misura del 65% ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

    Allegati:
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    Forfetari: obblighi informativi del quadro RS del modello Redditi PF

    Con il Provvedimento n. 325550/2023 le Entrate hanno dettato le regole per regolarizzare la compilazione da parte dei forfettari del quadro RS del modello redditi 2022 anno di imposta 2021.

    Tale provvedimento ha suscitato numerose proteste dei Commercialisti, trattandosi di un adempimento che non incide sul reddito imponibile, al punto che, il Governo ha previsto un rinvio tecnico dell'adempimento al 2024 con il decreto proroghe.

    Leggi anche: Forfettari: avvisi delle Entrate per regolarizzare il quadro RS per ulteriori apprfondimenti.

    Prima di vedere in cosa consiste la compilazione del quadro RS ricordiamo che, il quadro reddituale dedicato ai contribuenti in regime forfetario è il quadro LM del modello Redditi PF.

    Attraverso questo quadro il contribuente che opta per la determinazione non analitica del reddito determina il proprio reddito imponibile derivante da lavoro autonomo o dall’esercizio d’impresa commerciale.

    Tuttavia la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario non si esaurisce con la compilazione del solo quadro LM, in quanto, a seconda dei casi, ci sono altre sezioni del modello Redditi PF che dovranno essere compilate. 

    Un esempio molto comune può essere rappresentato dal quadro RR, in relazione alla posizione contributiva del contribuente.

    Forfettari: il quadro RS del modello Redditi PF

    Oggi affrontiamo la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2023, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario, denominata “Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”.

    Attraverso questa sezione, la cui compilazione è obbligatoria, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono comunque l’attenzione di colui che redige la dichiarazione.

    La sezione si può considerare divisa in tre sotto-sezioni:

    • una che riguarda tutti i contribuenti in regime forfetario;
    • una che riguarda solo coloro che esercitano attività d’impresa;
    • una che interessa solo i lavoratori autonomi.

    Le istruzioni del modello Redditi PF 2023 precisano che, in caso di svolgimento di più attività, i valori da indicare dovranno essere individuati cumulativamente

    La prima sezione, quella interessata dai righi RS371RS372RS373, è una sorta di obbligo informativo richiesto in conseguenza del fatto che i contribuenti forfetari non emettono la Certificazione Unica autonomi

    Attraverso questi righi il contribuente forfetario comunica le somme pagate ad altri professionisti (a cui non sono state applicate ritenute); nello specifico il contribuente forfetario dovrà indicare:

    • in colonna 1: il codice fiscale del professionista;
    • in colonna 2: l’importo corrisposto.

    Per un approfondimento sulla questione si può leggere l’articolo Il contribuente forfetario emette la Certificazione Unica autonomi?.

    La successiva sotto-sezione, denominata “Esercenti attività d’impresa”, è composta da quattro righi:

    • RS375: si dovrà indicare “il numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta”;
    • RS376: si dovrà indicare “il costo sostenuto per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa”;
    • RS377: si dovranno indicare “i costi sostenuti per il godimento di beni di terzi”, tra i quali rientrano i canoni di locazione finanziaria e operativa per beni mobili o immobili (comprese le concessioni), i canoni di noleggio, i canoni d’affitto d’azienda, o altro; “in questo rigo vanno indicati anche i costi sostenuti per il pagamento di royalties”;
    • RS378: si dovrà indicare “l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per gli acquisti di carburante”.

    L’ultima sotto-sezione, denominata “Esercenti attività di lavoro autonomo”, richiede la compilazione di un solo rigo, il rigo RS381 denominato “Consumi”, sul quale il contribuente dovrà indicare la somma complessiva delle spese sostenute per:

    • i servizi telefonici compresi quelli accessori”;
    • i consumi di energia elettrica”;
    • i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli”.

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    Imposta sostitutiva cripto-attività: prorogata al 15.11

    Con il Decreto proroghe pubblicato in GU n 228 del 29 settembre si proroga la scadenza per la sostitutiva sulle cripto-attività.

    Nel dettaglio, si proroga dal 30 settembre 2023 al 15 novembre 2023 il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14 %) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività; 

    Ricordiamo che si tratta della imposta per la rideterminazione del valore fiscale al 1° gennaio 2023 delle cripto-attività, prevista dal comma 133 della legge di Bilancio 2023.

    Inoltre ricordiaimo che con l’attuale formulazione dell’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, sono produttive di redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

    La legge di bilancio 2023 ha stabilito anche che il possesso di cripto-attività determina l’obbligo di compilazione del quadro RW.

    L’imposta sostitutiva del 14%, va sottolineato, può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla scadenza prevista dalla norma e naturalmente sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versare contestualmente a ciascuna rata.

    Al fine di perfezionare il regime agevolato, sarà necessario versare l'imposta entro il termine (in proroga) del 15 novembre per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate annuali di pari importo.

    L’Agenzia delle Entrate ha sottolienato che, coloro che abbiano effettuato il versamento dell’imposta dovuta ovvero di una o più rate della stessa, se in sede di determinazione delle plusvalenze con la cessione delle cripto-attività non tengono conto di tale valore, non avranno diritto al rimborso dell’imposta pagata.

    Per approfondimenti sulle novità sulle criptovalute ti consigliamo anche:

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2023: cartaceo tardivo entro il 28.09

    Entro il 28 settembre 2023 è possibile sanare l'omessa presentazione agli uffici postali del Modello redditi PF 2023 in forma cartacea.

    Questa scadenza riguarda nel dettaglio:

    • dipendenti, 
    • pensionati, 
    • persone fisiche non titolari di partita Iva, 
    • collaboratori coordinati e continuativi, 
    • lavoratori occasionali

    Modello Redditti PF 2023 cartaceo: quando si presenta

    Ricordiamo che, sono esclusi dall'obbligo di presentazione telematica, e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2023 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non possono presentare il Modello 730;
    • pur potendo presentare il Modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RW);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    Inoltre, ricordiamo che, in linea generale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Modello Redditti PF 2023: presentazione cartacea tardiva entro il 28.09

    I soggetti che non hanno provveduto a presentare il Modello cartaceo PF 2023 entro il 30 giugno scorso, per sanare la loro posizione, hanno tempo fino al 28 settembre prossimo.

    Oltre al formato cartaceo della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2023", ricordiamolo, i ritardatari devono presentare la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.

    Attenzione al fatto che. contesutalmente alla presentazione dei modelli su indicati, per sanare la propria posizone, occorre effettuare contestualmente il versamento della sanzione ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.lgs. n. 472/1997, utilizzando il codice Tributo: 8911 Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie per l'F24.

    Resta ferma l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.