• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Pignoramento: la ritenuta d’acconto sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione

    Con Risposta a interpello n 570 del 23 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratizio ­e applicabilità della ritenuta d'acconto di cui  all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    L'Istante, in qualità di sostituto di imposta, riveste la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex­ dipendente e deve quindi liquidare al creditore pignoratizio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.

    Il creditore pignoratizio svolge l'attività professionale di avvocato e, nel richiedere le predette somme, ha trasmesso un prospetto dal quale risulta, tra l'altro, che: 

    1.«sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione per un totale di euro (…), ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati, ha applicato l'IVA del 22%, ma non la ritenuta fiscale d'acconto del 20%»; 

    2.«sull'onorario dovuto per l'atto di intervento di euro (…) ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati,  ha applicato l'IVA del 22% e ha applicato anche la ritenuta fiscale d'acconto del 20%».

    Il creditore pignoratizio, anche a seguito di una espressa richiesta di chiarimenti da parte dell'Istante, non ha precisato il motivo per cui sulle somme assegnate a titolo di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione, ha applicato il contributo previdenziale alla Cassa avvocati e l'IVA, ma non la ritenuta d'acconto del 20 per cento, come fatto, invece, per l'onorario. 

    L'istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se la ritenuta d'acconto del 20% prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle ''spese di monitorio, precetto ed esecuzione'' dovute  al professionista

    Le Entrate chiariscono che nel caso in esame il creditore pignoratizio ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà  per comunicare  l'importo del credito da  non assoggettare a ritenuta in quanto riferibile a spese vive e per precisare che a tale credito si aggiungono «le somme assegnate a titolo di spese di recupero (comprese quelle di monitorio) e spese di esecuzione» alle quali, come risulta da prospetto di calcolo riportato nella stessa dichiarazione, è applicato il 15 per cento del rimborso forfettario sulle spese, il contributo del 4 per cento alla cassa avvocati e l'Iva al 22 per cento. 

    In particolare, il creditore pignoratizio, in una successiva dichiarazione sostitutiva  di notorietà, che annulla la precedente, afferma «che al credito si aggiungono le ulteriori somme come indicate nel conteggio soggette a ritenuta», senza però indicare la ritenuta d'acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione. 

    Dal descritto quadro degli eventi e dalla documentazione prodotta, nel caso di  specie, non appare  sussistere la  dichiarazione  del creditore pignoratizio,  resa ai  sensi  degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l'applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese  quelle di monitorio). 

    Pertanto, secondo quanto chiarito nella circolare n. 8/E del 2011, l'Istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all'articolo 21, comma 15,  della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti

    L'agenzia ricorda che l'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir), prevede che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel  periodo  di imposta,  anche  sotto forma  di  partecipazione  agli  utili, e  quello  delle  spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione». 

    Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'articolo 54 del Tuir rientrano anche  le  somme  che  il  lavoratore  autonomo  riaddebita  al committente  per  il  ristoro  delle  spese  sostenute  per  l'espletamento  dell'incarico,  con  la  conseguenza  che  anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui  all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600.           

    In tal senso, la circolare 15 dicembre 1973, n. 1, parte II, capitolo VII,  precisa che la base imponibile della ritenuta è costituita all'ammontare dei compensi  percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione  delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto  del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per  pagamenti  di tasse e imposte,  visure, ecc. a condizione comunque che tali  spese non  siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.            

    In relazione al caso di specie, si ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano  compenso  professionale  e  come tali assumano rilevanza ai  fini  Irpef per il reditore pignoratizio. 

    Lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione  il rimborso forfetario delle spese previsto nella misura del 15 per cento del compenso, il contributo  previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4 per cento sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l'IVA del 22 per cento che si applica su tutte le voci precedenti. 

    Le Entrate condividono la  soluzione  prospettata  dall'Istante di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del  1997

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Bonus guide turistiche e accompagnatori 2022: come richiederlo dal 18.11

    Con avviso del 15 novembre il Turismo informa del fatto che le istanze per il bonus guide turistiche e accompagnatori possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022 alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata, per cui sarà pubblicato un successivo avviso sul portale istituzionale del Ministero del Turismo con il link di accesso indicato dal Ministero.

    Ricordiamo che precedentemente il Turismo informava della pubblicazione dell'Avviso n. 14147 del 2 novembre con le modalità applicative per l’accesso alla piattaforma online per la concessione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, destinate al sostegno delle guide turistiche e accompagnatori turistici, titolari di partita iva”, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del Turismo n 12069 del 21 settembre

    Si specifica che l'avviso è rivolto alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, non risultati assegnatari dei contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n. sg/243 del 24 agosto 2021.

    Il contributo è riconosciuto fino ad un massimo di 7.500,00 euro per beneficiario e nei limiti delle risorse disponibili pari a 2.000.000,00 euro.

    Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: i beneficiari

    Sono beneficiari delle risorse le guide turistiche e accompagnatori turistici come di seguito individuati: 

    a) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che esercitano attività prevalente alla data di pubblicazione del decreto del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 settembre 2022, prot. n. 12069, identificata dal codice ATECO 79.90.20;

    b) le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A, ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R. n.633/72; 

    c) le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai codici alle lettere a) e b) del presente articolo 

    Bonus guide turistiche e accompagnatori turistici: presenta la domanda

    Le domande di agevolazione possono essere compilate e presentate dalle ore 12:00 del giorno 18 novembre (termine prorogato rispetto alla data inizialmente prevista del 16 novembre 2022) alle ore 12:00 del giorno 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata.

    Le domande di accesso sono presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta.

    La piattaforma consente di: 

    a) accedere al servizio mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); 

    b) presentare l’istanza mediante delega ad un soggetto terzo;

    c) rilasciare dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dell’articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

    d) caricare gli allegati alla domanda di contributo;

    e) inoltrare la domanda di contributo firmata digitalmente dal soggetto interessato con conseguente rilascio di una ricevuta di avvenuta ricezione da parte del sistema.

     Ai fini della richiesta del contributo, l’istante deve dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del Decreto del 21 settembre 2022, prot. n. 12069 e allegare alla domanda il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico. Alle istanze presentate dalle società di cui all’articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Avviso dovrà essere allegato il patentino di un socio.

    È possibile presentare una sola istanza per lo stesso patentino da allegare alla domanda o come persona fisica o come società.

    Le eventuali richieste di assistenza tecnica potranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail scrivendo all’indirizzo: [email protected].

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    IRPEF Navigator: chiarimenti sui rimborsi spese forfettari

    Con Risoluzione n 67 del 15 novembre si forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale ai fini IRPEF delle somme a titolo di rimborso forfettario delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico di Navigator. 

    I navigator hanno stipulato, con la Società Anpal Servizi S.p.A., un contratto di collaborazione, senza vincolo di subordinazione, che ha ad oggetto determinate attività, previste dal contratto, per l’assistenza tecnica alle Regioni, finalizzate alla valorizzazione delle politiche attive regionali ed al rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, che possono essere svolte anche in forma diretta, a seconda delle esigenze operative del territorio di riferimento coincidente con la Provincia indicata nel contratto. 

    Per l’incarico di collaborazione è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dello stesso, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.

    In relazione a detto “rimborso forfettario” viene chiesto se esso rientri tra le indennità percepite per le trasferte di cui all’articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir). 

    Con la Risoluzone di cu si tratta, viene sottolineato che, come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, le indennità di “trasferta” di cui al citato articolo 51, comma 5, del Tuir sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.

    Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate «attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza». 

    L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero territorio della Provincia indicata nel contratto, nel quale è previsto, altresì, che: «Per il raggiungimento degli obiettivi pattuiti e per il coordinamento delle proprie attività con quelle del Committente, le Parti convengono che potrà essere richiesta una disponibilità giornaliera e/o settimanale determinata anche presso il luogo di lavoro convenuto. Per l’espletamento della prestazione Ella potrà utilizzare i luoghi e gli strumenti tecnici che saranno messi a disposizione, così come previsto dall’articolo 12, comma 3, decreto-legge n. 4 del 2019». 

    In base alle predette clausole contrattuali, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa dei navigator è costituito dall’intero territorio della Provincia. 

    Ne consegue che, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro.

    Pertanto, non vi sono i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta a titolo di rimoborso spese come su indicato.

    Allegati:
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    Acconto IRPEF 2022: entro il 30.11 la seconda o unica rata

    L'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF è un'imposta progressiva, ossia essa aumenta più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito.

    Il contribuente verserà l'imposta in funzione degli scaglioni di reddito nei quali rientra, applicando le relative aliquote.

    Come specificato nelle istruzioni al Modello Redditi PF 2022 anno d'imposta 2021 le aliquote attualmente vigenti sono quelle riportate in tabellaDall'anno prossimo invece, le aliquote passeranno a 4 con  una riduzione dal 38% al 35% di quella del terzo scaglione: 

    Aliquote IRPEF anno d'imposta 2022 (Modello redditi PF 2023)

    Scaglioni IRPEF 2022

    Aliquota IRPEF 2022

    fino a 15.000 euro

    23%

    da 15.001 fino a 28.000 euro

    25%

    da 28.000 fino a 50.000 euro

    35%

    da 50.000 in poi

    43%

    Modello redditi PF 2022: entro il 30.11 il secondo acconto IRPEF

    Il contribuente versa l’IRPEF:

    • con un acconto
    • e un saldo.

    In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. 

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

    L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima rata è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente),
      • la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre. Attenzione va prestata al fatto che i soggetti che devono applicare gli ISA indici sintetici di affidabilità e i soggetti che rientrano nel regime forfettario pagano due rate uguali pari al 50% dell’importo dovuto.

    Va sottolineato che mentre la prima rata di acconto IRPEF e il saldo possono essere versati in rate mensili, la seconda rata dell’acconto deve essere pagata in un’unica soluzione.

    In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    Secondo rata IRPEF 2022: il codice tributo per l'F24

    Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24, nel caso del pagamento del secondo acconto IRPEF da versare entro il 30 novembre 2022 si userà il codice tributo 4034 denominato “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

    Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello REDDITI PF, devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta.

    Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. 

    Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Anomalie su Aiuti di Stato 2018: regole per adempimento spontaneo

    Con Provvedimento n 389471 del 18 ottobre le Entrate in attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 forniscono le regole delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2018 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    Ricordiamo innanzitutto che i registri di cui si tratta sono:

    • registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), 
    • SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), 
    • SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) 

    Le comunicazioni hanno lo scopo di consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare l’anomalia rilevata. 

    Nelle comunicazioni, inviate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, sono presenti i seguenti dati:

    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente; 

    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta; 

    c) data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al periodo d’imposta 2018;

    d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d’imposta 2018 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.

    Aiuti di stato periodo d'imposta 2018: come regolarizzare le anomalie

    Il provvedimento specifica che:

    • qualora la mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di compilazione dei campi:
      • “Codice attività ATECO”, 
      • “Settore”,
      • “Codice Regione”, 
      • “Codice Comune”, 
      • “Dimensione impresa” 
      • e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa recante i dati corretti. A seguito dell’avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati, 
    • qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione della sezione “aiuti di Stato” il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo integralmente l’aiuto di Stato e l’aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito, comprensivo di interessi. 

    Con riferimento alle violazioni suddette sono dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei suddetti adempimenti.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Tassazione agevolata docenti e ricercatori: l’opzione di proroga entro il 27.09

    Il prossimo 27 settembre scade il termine per prorogare il regime agevolato da parte dei docenti e ricercatori che, rientrati in Italia prima del 2020, abbiano concluso il primo periodo agevolato entro il 31 dicembre 2021. 

    In particolare, l’articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha inserito il comma 5-ter, all’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, per consentire 

    • ai docenti o ricercatori, 
    • che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero
    • o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, 
    • che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 
    • e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
    • di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44. ossia di richiedere pagando un una tantum il prolungamento della agevolazione.

    Si specifica che l'esercizio di tale opzione è subordinato al versamento di un importo del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione, secondo le condizioni specificate, rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del citato comma 5-ter. 

    Con Provvedimento del 31 marzo 2022 le Entrate hanno definito termini e modalità di esercizio della opzione, subordinando l'esercizio della stessa ad una richiesta scritta al datore di lavoro da effettuarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusone del primo periodo di agevolazione.

    Per coloro i quali il periodo si è concluso entro il 31 dicembre 2021 la presentazione va fatta entro il 27 settembre 2022. Entro la stessa data occorre anche versare l'importo dovuto per l'opzione.

    Tanto premesso, per consentire il versamento degli importi, tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), con Risoluzione n 24 del 31 maggio 2022 sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “1880” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (10 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. a), del DL n. 34 del 2019”; 
    • “1881” denominato “Docenti e ricercatori – importo dovuto (5 per cento) per l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 5, co. 5-ter, lett. b), del DL n. 34 del 2019”. 

    In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati: 

    • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; 
    • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
    • nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;  nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato; 
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dei benefici fiscali previsti dall’articolo 44, comma 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.

    Ti consigliamo anche Rientro cervelli: chiarimenti per i rientri precedenti al 2020

    Allegati:
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    Apertura PIVA: cosa indicare se non si è residenti

    Con Risposta a interpello n 429 del 16 agosto le Entrate forniscono chiarimenti per l'apertura della PIVA da parte di un soggetto non residente.

    In particolare, l'istante è cittadina italiana ed è residente nel Regno Unito. Ella riferisce:

    • di essere iscritta all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dal 2 agosto 2020, 
    • di non possedere un identificativo IVA estero,
    • di non svolgere alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese in cui risiede 
    • e di essere intenzionata a svolgere un'attività libero-professionale in Italia

    Con l'interpello chiede se all'apertura della Partita IVA sia possibile indicare quale domicilio fiscale la sede di svolgimento dell'attività professionale.

    Sinteticamente, le Entrate chiariscono che poiché l'istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.  

    Le Entrate innanzitutto ricordano che la normativa nazionale attribuisce la natura di soggetto passivo IVA a colui che, nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, ex articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettua le cessioni di beni o le prestazioni di servizi (ex articoli 2 e 3 del decreto IVA) rilevanti nel territorio dello Stato (ex articolo 7 del medesimo decreto). 

    Con particolare riferimento alle prestazioni di servizi l'articolo 7, comma 1, del decreto IVA, alla lettera d) prevede, ai fini IVA, che «per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva;». 

    In linea generale, dunque, chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se: 

    1) è domiciliato in Italia, anche se residente all'estero;

    2) è residente in Italia e non è domiciliato all'estero; 

    3) è domiciliato o residente all'estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia,

    con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia. 

    Ai fini dell'imposizione sul reddito, a sua volta, l'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), assimila ai cittadini residenti le persone fisiche che «[…] hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile», mentre, l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, prevede che le persone fisiche «[…] non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato ». 

    Ai fini della definizione dei concetti di residenza e domicilio è utile richiamare la circolare n. 304 del 2 dicembre 1997, con cui il Ministero delle Finanze ha chiarito che «[…] l'aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l'aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono condizioni sufficienti per l'integrazione della fattispecie di residenza fiscale, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente»

    Alla luce della circolare sopra citata risulta evidente che: 

    • è irrilevante l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta in Italia; 
    • la residenza è intesa quale res facti, poiché non può prescindere dall'insistere sul luogo, con relativa stabilità, del soggetto e l'elemento intenzionale assume rilevanza secondaria; 
    • il domicilio è, invece, definito res iuris in quanto situazione giuridica caratterizzata dalla volontà di stabilire e conservare in un determinato luogo la sede principale dei propri affari ed interessi (vedi in questo senso la sentenza della Corte di Cassazione del 21 marzo 1968, n. 884).

    Nel caso di specie, non v'è dubbio che l'intenzione dell'interpellante sia quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l'attività lavorativa. 

    Pertanto, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente.

    Peraltro, poiché l'istante non svolge, nel paese di residenza, così come rappresentato nella richiesta, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria. 

    Si osserva, infine, che i redditi riconducibili all'attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione ai sensi dell'articolo 14 della vigente Convenzione tra Italia e Regno Unito, approvata con legge 5 novembre 1990, n. 329.

    Essa prevede che, «I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili». 

    Allegati: