• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2024: rigo RC6 sul periodo di lavoro

    Entro il 15 ottobre va presentato in via telematica il Modello redditi PF 2024, e tal fine le entrate hanno pubblicato il Modello e le relative istruzioni, con apposito provvedimento.

    Nel Quadro RC vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023.

    Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest’ultimo.

    Nella Sezione del Quadro RC vanno indicati redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

    Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell’anno, ovvero a quello per il quale spetta la detrazione, e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro/pensione.

    Redditi PF 2024: il quadro RC rigo RC6

    Il rigo RC6 contiene i dati del periodo di lavoro.

     

    In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei righi da RC1 a RC3, in particolare:

    • nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

    Se si compilato un solo rigo perché si è avuto un unico rapporto di lavoro, occorre riportare la cifra indicata al punto 6 della Certificazione Unica 2024.

    Redditi PF 2024: il rigo RC14 trattamento integrativo

    Per consentire di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo RC14:In particolare, al Rigo RC14 noto come Riduzione pressione fiscale in Colonna 1:

    • Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2024. 

    Nella Certificazione Unica è riportato:

    • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2024);
    • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

    Ricordiamo che dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. 

    Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. 

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Ecobonus Taxi: il via da oggi 17 giugno

    Il MIMIT informa delle modalità e termini per presentare le domande per:

    • ecuobonus auto 2024 per i taxi,
    • l'installazione dei GPL.

    A proposito della prima misura è anche stata pubblicata la Circolare n 978 del 13 giugno cui si rimanda per approfondimento.

    Ricordiamo inoltre che i nuovi contributi sono disponibili a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2024 che ha dato il via alle prenotazioni per i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria:

    • M1 (autoveicoli), 
    • L1e – L7e (motocicli e ciclomotori), 
    • N1 e N2 (veicoli commerciali).

    Vediamo i dettagli su taxi, mentre per il GPL leggi anche Ecobonus Retrofit: dal 1 luglio le domande per il GPL      

    Ecobonus taxi: via alle domande dal 17 giugno

    I nuovi contributi sono disponibili a seguito dell’entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024 e relativamente ai taxi l'art 4 del decreto prevede che nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze, dall'11 agosto 2023 al 24 maggio 2024 (ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 e fino al giorno precedente l'entrata in vigore del presente decreto) è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli ecologici (previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022).
    Per la medesima tipologia di beneficiario, dalla data di entrata in vigore del presente decreto quindi dal 25 maggio e fino al 31 dicembre 2024, è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, ossia si applica il nuovo incentivo.
    Il contributo per l'acquisto di veicoli e' raddoppiato, secondo le modalita' indicate al comma 1, inoltre, per:

    • a) i titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
    • b) i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, (di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21) che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

    Con comunicato del 12 giugno il MIMIT informa che dalle ore 10.00 del 17 giugno 2024 sarà possibile prenotare i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 da adibire al servizio taxi o noleggio con conducente. 

    Leggi qui per tutti i dettagli dele novità: Incentivi auto 2024: bonus per acquisto di nuovo, usato e taxi.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Flat tax incrementale: quando si paga

    Le entrate con una FAQ del 14 giugno hanno chiarito che per il pagamento della flat tax incrementale valgono i termini ordinari.

    Prima dei dettagli sul quesito e sulla risposta dell'ADE ricordiamo che con il Provvedimento n 68687 sono state pubblicate le regole per versare le imposte con l Modello Redditi PF 2024.

    Tra le novità del Modello Redditi 2024 vi è quella nel Quadro LM per la flat tax incrementale.

    In dettaglio, nel quadro LM è inserita una nuova sezione, nella quale i soggetti che aderiscono al regime della tassa piatta incrementale, determinano il reddito incrementale, costituito dalla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare, sul quale è dovuta l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, in misura del 15 per cento (art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197).

    E' bene ricordare che sulla tassa piatta incrementale l'agenzia ha pubblicato anche la Circolare n 18/2023.

    Flat tax incrementale: come optare nel modello redditi 2024

    Nel quadro LM del Modello redditi PF 2024 fascicolo 3 vi è una nuova sezione nella quale i soggetti che aderiscono al regime della tassa piatta determinano il reddito incrementale.

    La presente sezione deve essere utilizzata dai contribuenti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che intendono aderire al regime della tassa piatta incrementale ai sensi dell’art. 1, commi da 55 a 57, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e non può essere compilata contestualmente alla sezione I e/o alla sezione III.

    Per ulteriori dettagli sulla flat tax leggi anche: Flat tax incrementale 2024: chi potrà beneficiarne

    Attenzione al fatto che non possono fruire del presente regime i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel 2023, ma è necessario che essi abbiano svolto l’attività e conseguito reddito per almeno un intero anno nell’ambito del triennio precedente.

    Inoltre il regime non può essere applicato dai contribuenti che nel presente anno aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, mentre può essere applicato da coloro che hanno fruito del predetto regime nel triennio precedente (Circolare 18/E del 28 giugno 2023).

    Ai fini della determinazione dell’incremento i redditi da confrontare sono quelli relativi alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo.

    Pertanto vanno considerati i soli redditi di lavoro autonomo e d’impresa indicati nei quadri RE, RF, RG, LM, nonché i redditi prodotti dagli imprenditori agricoli che fruiscono del regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti, indicati nel quadro RD, al netto delle perdite pregresse portate in diminuzione dei predetti redditi.

    Nel rigo LM12 “Maggior reddito d’impresa e di lavoro autonomo triennio precedente”, va indicato:

    • nelle colonne da 1 a 3, l’importo del reddito d’impresa e di lavoro autonomo conseguito nei rispettivi anni d’imposta 2020, 2021 e 2022, facendo concorre integralmente ai predetti redditi l’eventuale reddito derivante dall’impresa familiare o dall’azienda coniugale non gestita in forma societaria;
    • nella colonna 4, il maggiore tra gli importi indicati nelle colonne precedenti, incrementato della franchigia del 5 per cento;

    Nel rigo LM13, “Redditi d’impresa e di lavoro autonomo 2023” va indicato, in colonna 1, l’importo dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nell’anno d’imposta 2023 già indicati nei quadri RE, RF, RG e/o RD.

    Nel caso in cui il reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni sia negativo, ai fini del raffronto tra i redditi d’impresa e di lavoro autonomo conseguiti nei vari anni d’imposta e ai fini della determinazione dell’incremento di reddito da assoggettare alla “flat tax incrementale”, la perdita è da ritenersi irrilevante. Nell’ipotesi in cui il parametro di confronto rispetto al reddito del 2023 sia negativo, il reddito soggetto alla tassa piatta incrementale non può eccedere quello dell’anno 2023, sempre nei limiti di 40.000 euro. (Circolare 18/E del 28 giugno 2023). Pertanto nei predetti righi LM12 ed LM13 non possono essere indicati importi negativi.

    Nel caso di svolgimento di attività d‘impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria, l’agevolazione spetta esclusivamente sulla quota di reddito attribuita al titolare della stessa, sebbene ai fini della determinazione dell’incremento reddituale venga considerato, negli anni oggetto di raffronto, l’intero reddito dell’impresa (Circolare n. 18/E del 28 giugno 2023).

    Pertanto, se nel 2023 è stata svolta attività economica in forma d’impresa familiare (o di azienda coniugale) il titolare della stessa deve ricomprendere il reddito dell’intera impresa o azienda nel rigo LM13, colonna 1, indicando, nella successiva colonna 2, la quota percentuale dell’impresa o dell’azienda posseduta.

    Nel rigo LM14, colonna 1, va indicato l’incremento reddituale lordo, dato dalla seguente differenza, se positiva: (LM13 col.1 – LM12, col.4);

    Nel rigo LM14, colonna 2, viene indicato il reddito effettivamente agevolabile, pari all’importo di colonna 1, nel limite massimo di € 40.000.

    Qualora nel 2023 sia stato realizzato esclusivamente reddito derivante da impresa familiare, il reddito effettivamente agevolabile va determinato tenendo conto della sola quota di reddito posseduta del titolare e pertanto in tal caso l’importo di LM14 col. 2 è pari a: LM14 colonna 1 x LM13, colonna 2, sempre nei limiti dell’importo di 40.000 euro.

    Flat incrementale 2024: quando si paga?

    La legge istitutiva della flat tax incrementale non richiama espressamente le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, essa però è una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali che vanno liquidate nel Modello Redditi PF 2024.

    Con FAQ del 14 giugno le Entrate hanno replicato al seguente quesito: si chiede se sia possibile applicare alla flat tax incrementale di cui all’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197:

    • 1. l’istituto della rateazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    • 2. il differimento del versamento entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti (applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento), previsto dall’articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435
    • 3. il differimento del versamento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione), stabilito dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in favore dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione.

    Le entrate hanno replicato che si ritiene che gli istituti sopra menzionati possano essere applicati anche alla flat tax incrementale.

    Ciò in quanto, pur se la norma istitutiva della stessa non opera un rinvio espresso alle modalità e ai termini di versamento delle imposte sui redditi, detto rinvio è da ritenersi implicito, attese sia la natura intrinseca di imposta sui redditi della flat tax incrementale, sia la mancanza di una disciplina che ne regolamenti termini di versamento specifici.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Riduzione termini accertamento per operazioni tracciate: dichiarazione 2024

    La riduzione di due anni dei termini di accertamento, ai fini IVA e Redditi, è prevista per i contribuenti che tracciano i pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro e ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite il modello Redditi.

    Potrebbe interessarti anche: Riduzione termini accertamento con i pagamenti tracciabili: le condizioni.

    Riduzione termini accertamento e rinuncia uso contante: l’agevolazione

    L’articolo 3 del Decreto Legislativo n.127 del 05/08/2015 (come modificato nel tempo) prevede un interessante incentivo per tutte i contribuenti, soggetti IVA, obbligati all’emissione delle Fatture elettroniche.

    In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

    Riduzione termini accertamento: come usufruire dell’agevolazione

    Per usufruire di questa agevolazione, e poter beneficiare della riduzione dei due anni dei termini di decadenza, è necessario poter dimostrare l’avvenuto tracciamento di tutte le operazioni di importo superiore a euro 500, ma non è sufficiente soltanto questo.

    Per usufruire dell’agevolazione, in base all’articolo 4 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2016 “i contribuenti comunicano, con riguardo a ciascun periodo d’imposta, l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza […] nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi”, il che vuol dire che, per poter usufruire del beneficio, sarà necessario dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate di possedere i requisiti richiesti tramite il modello Redditi.

    Riduzione termini accertamento: la compilazione del modello Redditi 2024

    La compilazione del modello Redditi per la comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza, requisito fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione, è piuttosto semplice nella pratica e si concretizza spuntando una apposita casella del quadro RS del modello specifico per il contribuente; con precisione la casella si troverà al rigo:

    • RS136 del modello Redditi PF (per le persone fisiche),
    • RS136 del modello Reddito SP (per le società di persone)

    • RS269 del modello Redditi SC (per le società di capitali),
    • RS269 del modello Redditi ENC (per gli enti non commerciali)

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Credito d’imposta redditi esteri: istruzioni per la Dichiarazione 2024

    Istruzioni per la Dichiarazione dei Redditi 2024 relativamente al credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

    Vediamo dove indicarlo:

    per l'anno di imposta 2023.

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: quando spetta

    Il credito d’imposta in oggetto spetta ai contribuenti residenti in Italia che hanno percepito redditi (di lavoro dipendente, di pensione, utili e proventi, ecc.) in un Paese estero nel quale sono state pagate imposte divenute definitive a partire dal 2023 (se non sono state già indicate nella dichiarazione precedente) e fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 730/2024, indipendentemente dall’anno in cui tali redditi sono stati percepiti. 

    Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate (sono quindi escluse le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale). 

    Come evidenziato dalle Entrate, l’art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha generalizzato l’ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR che riguardavano esclusivamente i soggetti titolari di reddito d’impresa e che, attualmente, sono applicabili a tutte le categorie di contribuenti residenti, qualunque sia la tipologia di reddito estero prodotto.

    In particolare, il comma 5 consente di usufruire del credito d’imposta nel periodo in cui il reddito estero concorre alla formazione del reddito complessivo nazionale anche qualora, in tale periodo, non si sia ancora verificato il pagamento a titolo definitivo delle imposte estere, purché tale pagamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d’imposta successivo. 

    Il comma 6, invece, introduce il meccanismo del riporto all’indietro e in avanti (cc.dd. “carry back” e “carry forward”) delle eccedenze d’imposta italiana ed estera, consentendo di memorizzare per sedici esercizi complessivi il credito che, per incapienza dell’imposta italiana, non è detraibile nel periodo in cui il reddito estero è imponibile in Italia. 

    Vediamo le istruzioni come specificate anche dalla recente guida ADE sui crediti di imposta 2024 anno 2023.

    Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero: istruzioni 2024

    Nel modello 730/2024 è possibile fruire solo del credito d’imposta previsto dal comma 1 dell’art. 165 del TUIR compilando il rigo G4 come da istruzioni delle entrate.

    I contribuenti che invece intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR utilizzeranno il modello Redditi PF 2024 avendo cura di compilare il quadro CE presente nel Fascicolo 3 del predetto modello.

    Per far valere il credito d’imposta nel modello 730 è necessario:

    • che il reddito estero concorra o abbia concorso alla formazione del reddito complessivo del contribuente in Italia; 
    • che le imposte pagate all’estero abbiano natura di imposte sul reddito. Sono ammesse in detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e lo Stato estero in cui il reddito è prodotto, sia le altre imposte o tributi esteri sul reddito (art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 147 del 2015; Circolare 04.08.2016 n. 35/E, paragrafo 6.1);
    • che le imposte pagate all’estero siano “definitive”. In caso di applicazione della retribuzione convenzionale, ai fini del calcolo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero, l’imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente al rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente.

    Ai fini della verifica della detrazione spettante, il contribuente è tenuto a conservare i seguenti documenti:

    • un prospetto recante l’indicazione, separatamente Stato per Stato, dell’ammontare dei redditi prodotti all’estero, dell’ammontare delle imposte pagate in via definitiva in relazione ai medesimi, della misura del credito spettante, determinato sulla base della formula di cui al primo comma dell’art. 165 del TUIR (Reddito Estero/Reddito Complessivo Netto x Imposta Italiana);
    • la copia della dichiarazione dei redditi presentata nel Paese estero, qualora sia ivi previsto tale adempimento; 
    • la ricevuta di versamento delle imposte pagate nel Paese estero;
    • l’eventuale certificazione rilasciata dal soggetto che ha corrisposto i redditi di fonte estera; 
    • l’eventuale richiesta di rimborso, qualora non inserita nella dichiarazione (Circolare 05.03.2015 n. 9/E, paragrafo 2.4). 

    Se il contribuente non ha copia della dichiarazione dei redditi presentata all’estero in quanto non prevista dal Paese estero, può attestare con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2001, la circostanza di non essere tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi nello Stato estero. 

    Rimane fermo che, anche in tale caso, deve essere conservata la ricevuta del versamento delle imposte pagate nel Paese estero.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2024: la correttiva nei termini

    Entro il prossimo 15 ottobre occorre inviare la dichiarazione dei redditi telematica Modello Redditi PF 2024.

    Ricordiamo anche che, in casi espressamente previsti, il modello può anche essere consegnato in formato cartaceo entro il 30 giugno, presso un ufficio postale.

    Modello Redditi PF: correttiva nei termini e integrativa

    Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella "Correttiva nei termini" nel Modello Redditi PF 2024.

    Con la Dichiarazione correttiva nei termini il contribuente può esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

    I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.

    Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.

    Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito.

    Quando invece i termini di presentazione della dichiarazione sono scaduti, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria

    Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2024: redditi da usufrutto legale e redditi dei minori

    L'art. 4 lett. c) comma 1 del TUIR stabilisce che i redditi dei beni dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è un solo genitore o se l’usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati per l’intero ammontare”. 

    I genitori, quindi, devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l’usufrutto legale.

    Tuttavia, NON sono soggetti ad usufrutto legale: 

    • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; 
    • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; 
    • i beni lasciati o donati, con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (la condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); 
    • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a questi); 
    • e pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte. 

    I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

    Vediamo a tal proposito come si presenta la dichiarazione per conto dei figli.

    Modello Redditi PF 2024 gli esclusi da usufrutto legale

    Le istruzioni al Modello redditi PF 2024 specificano che in caso di dichiarazione presentata dall’erede per il defunto, dal rappresentante legale per la persona incapace o dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall’usufrutto legale, dal liquidatore di impresa individuale, dal curatore fallimentare /curatore della liquidazione giudiziale, dal curatore dell’eredità giacente, dall’amministratore dell’eredità devoluta sotto condizione sospensiva in favore di nascituro non ancora concepito, ci sono regole specifiche.

    In particolare, i soggetti che presentano la dichiarazione per conto di altri, devono compilare il Modello REDDITI indicando i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

    Deve inoltre essere compilato il riquadro “Riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri” per indicare le generalità del soggetto che presenta la dichiarazione, specificando nella casella “Codice carica” il codice corrispondente alla propria qualifica, ricavabile dalla tabella fornita dalle stesse istruzioni

    In particolare, chi presenta la dichiarazione per altri deve indicare:

    • il proprio codice fiscale, 
    • il “codice carica” che identifica il tipo di carica che ricopre, 
    • nel campo “data carica” la data (giorno, mese e anno) in cui è stato nominato o la data del decesso nel caso di dichiarazione presentata dall’erede,
    • il proprio cognome, nome e il proprio sesso, 
    • la propria data di nascita (il giorno, il mese e l’anno), 
    • il comune o lo Stato estero di nascita e la provincia relativa.

    I dati relativi alla residenza anagrafica o, se diverso, al domicilio fiscale, devono essere indicati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del contribuente sia residente all’estero (in tal caso barrare anche l’apposita casella) ovvero abbia indicato il codice di carica “11” (ad esempio sindaco che svolge attività tutoria di minore).