• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: come funziona

    Il rilascio al contribuente dell’impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi è obbligatorio, anche se non espressamente richiesto.

    Osserviamo come, nel Modello Redditi PF 2023, ma le regole valgono anche per gli altri modelli dichiarativi, vi è una sezione apposita denominata "Impegno alla presentazione telematica"  che va compilata nel caso in cui il contribuente invii la propria dichiarazione dei redditi tramite un intermediario abilitato.

    Un riepilogo delle regole.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: istruzioni

    Il riquadro "Impegno alla presentazione telematica" deve essere compilato e sottoscritto dall’incaricato che presenta la dichiarazione in via telematica. 

    L’incaricato deve: 

    • indicare il proprio codice fiscale; 
    • riportare nella casella “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”,
      • il codice “1” se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente 
      • o il codice “2” se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio; 
    • barrare la casella “Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire l’avviso relativo agli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione; 
    • barrare la casella Ricezione altre comunicazioni telematiche”, qualora accetti la scelta del contribuente di fargli pervenire ogni co­municazione riguardante possibili anomalie presenti nella dichiarazione e nei relativi allegati; 
    • riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione, ovvero dell’impegno cumulativo; 
    • apporre la firma. 

    Gli intermediari, individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a tra­smettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predi­sposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione dei redditi: i documenti

    Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, gli intermediari abilitati, devono: 

    • rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è stata con­segnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al di­chiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca espressa da parte del contribuente;
    • rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere con­servata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
    • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.

    Attenzione al fatto che, al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando even­tuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro inter­mediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

    Impegno a trasmettere la dichiarazione: violazioni e sanzioni

    La data da apporre sull’impegno alla trasmissione telematica segue delle regole precise, la cui violazione comporta sanzioni, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

    In particolare:

    • le dichiarazioni consegnate agli intermediari successivamente al termine previsto per la presentazione, in via telematica, devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla data contenuta nell’impegno alla trasmissione rilasciato al contribuente.
    • per gli impegni alla trasmissione telematica rilasciati antecedentemente al termine previsto per la presentazione telematica del modello dichiarativo, occorrerà trasmettere telematicamente il modello nel termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica.

    Esempio 1

    • Anno d’imposta 2020
    • Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 15 dicembre 2021 (successivamente al termine per la trasmissione)
    • Rilascio impegno impegno alla trasmissione in data 15 dicembre 2021
    • Trasmissione della dichiarazione entro i successivi 30 giorni.

    Esempio 2

    • Anno d’imposta 2020, 
    • Dichiarazione consegnata dal contribuente all’intermediario il 10 giugno 2021, 
    • Rilascio dell'impegno in data 10 giugno 2021 
    • Trasmissione dichiarazione entro il 30 novembre 2021.

    La sanzione edittale è di euro 516, tranne in caso di presentazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, nel cui caso viene ridotta della metà ossia euro 258.

    Leggi: Sanzioni intermediario in caso di omessa o tardiva dichiarazione.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Polizza vita residente estero: perimetro per l’imposta sostitutiva

    Con Risposta a interpello n. 246 dell'8 marzo l'Agenzia replica a dubbi in merito alla imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

    In particolare, viene chiarito sinteticamente che la sottoscrizione di polizza assicurativa sulla vita che non abbia carattere previdenziale è esclusa dal regime di favore (di cui all'articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917), vediamo il perchè.

    L'Istante, residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'articolo 24­ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti.

    Egli percepisce una rendita ''vitalizia'' da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. 

    Con la documentazione integrativa l'Istante precisa che tale rendita è erogata «a causa della sua disabilità. Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato»

    Ciò premesso, chiede se può accedere al regime di cui al citato articolo 24­ter  del TUIR  riservato alle  persone fisiche titolari di redditi da pensione di  fonte estera.

    Le Entrate specificano che, come chiarito con la circolare n.  21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24­ter del TUIR, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti  all'estero (secondo  i  criteri  di cui all'articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24­ ter.

    In sostanza, l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in  Italia possieda «redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

    In particolare, in base all'articolo  49, comma  2,  lett.  a) del  TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati»

    Al riguardo, con la circolare n. 21/E del 2020 è stato specificato che: ­    

    • il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia; 
    • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento  pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo); ­  
    • l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

    In applicazione dei predetti principi, con la risposta  ad  interpello  n.  462  pubblicata  il  7  luglio 2021 è  stato precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in  Italia, erogate da  un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte  in forma di capitale o rendita,  sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 

    Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e dalla documentazione allegata, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a  favore dell'Istante non  richiedono il raggiungimento di  alcun  requisito anagrafico  pensionistico.  

    In particolare,  come  chiarito  con  la  documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall'Istante a fronte di un contratto di  assicurazione sulla vita,  stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente. 

    La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l'Istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24­ter del TUIR 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi PF 2023: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2023 con relative istruzioni

    Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI(dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

    Termini e modalità di presentazione della dichiarazione 

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: 

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero; 
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

    • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
    • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
    • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
    • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
    • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
    • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
    • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
    • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Residente in Svizzera in smart working per società italiana: la tassazione

    Con Risposta a interpello n 55 del 17 gennaio 2023 si forniscono chiarimenti sul trattamento fiscale IRPEF di un soggetto residente in Svizzera che svolge  attività di  lavoro dipendente in modalità agile per una società italiana.  

    L'Istante dichiara di essere iscritto all'AIRE in  quanto  residente in  Svizzera, e di lavorare a Milano alle dipendenze di una ditta con sede legale in Italia. 

    Il contribuente fa presente che, a decorrere da febbraio 2020, causa emergenza Covid, l'attività lavorativa viene prevalentemente svolta in Svizzera presso la sua abitazione.

    Egli inoltre segnala che per l'annualità 2021 il datore di lavoro ha trattenuto l'imposta italiana alla fonte, ritenendo imponibili in italia gli emolumenti erogati al contribuente. 

    Ciò posto, l'Istante chiede di chiarire quale sia il corretto trattamento fiscale del reddito di  lavoro dipendente percepito nel 2021 alla luce della normativa contenuta nell'articolo 15, paragrafi 1 e  2, della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.

    Tassazione dei redditi di soggetti iscritti AIRE

    Le Entrate ricordano che con l'articolo  2, comma  2, del TUIR si considerano fiscalmente residenti  in Italia  le persone fisiche che, per la  maggior  parte del periodo d'imposta, cioè per almeno 183  giorni (o  184  giorni in  caso  di  anno  bisestile), sono iscritte  nelle  anagrafi  della  popolazione  residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la  residenza ai  sensi del codice civile. 

    Le condizioni sopra indicate sono tra loro alternative e la sussistenza anche di una  sola di esse per la maggior parte del periodo d'imposta è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia. 

    Ai sensi del comma 2­bis del citato articolo 2 del TUIR, si considerano comunque  residenti, salvo prova contraria, anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della  popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto Ministeriale 4 maggio 1999. 

    Come chiarito nel paragrafo 2 della Circolare del Ministero Finanze del 24 giugno 1999, n. 140, la residenza fiscale è ritenuta, in via presuntiva, sussistente per coloro che  siano anagraficamente emigrati in uno degli anzidetti Stati o territori senza dimostrare  l'effettività della nuova residenza 

    Pertanto, anche a seguito della  formale iscrizione all'AIRE,  nei confronti di cittadini italiani trasferiti in Svizzera continua a sussistere una presunzione (relativa) di  residenza fiscale in Italia, per effetto dell'articolo 2, comma 2­bis, in quanto la Svizzera  è inserita nella lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato di cui al  Decreto Ministeriale 4 maggio 1999. 

    Sul piano della normativa interna ciò comporta che il contribuente continui, salvo prova contraria, ad essere assoggettato a imposizione in Italia, ai sensi dell'articolo 3 del  TUIR. 

    L'agenzia sottolinea che le proprie valutazioni sono nel presupposto, non verificabile, di una effettiva residenza fiscale in Svizzera del contribuente nell'anno di riferimento, poiché questa è la fattispecie rappresentata dall'Istante. 

    Residente in Svizzera in smart working per società italiana: la tassazione

    Si ricorda che l'articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che ''l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato''. 

    Inoltre, ai  sensi  dell'articolo  23, comma  1, lettera c)  del TUIR,  si considerano  prodotti  nel  territorio  dello  Stato  italiano  i  redditi  da lavoro  dipendente  prestato  nel  territorio dello Stato. 

    Chiarito tutto ciò, della normativa italiana, occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall'Italia con gli  Stati esteri. 

    Nel caso in esame, si  fa specifico  riferimento alle disposizioni contenute nella  citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni in vigore con la Svizzera.

    In particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, del suddetto Trattato internazionale prevede la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro subordinato nello Stato di residenza  del Contribuente, a meno che tale attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato contraente la Convenzione;  ipotesi  in  cui  tali  redditi  devono  essere assoggettati  ad  imposizione concorrente in entrambi i Paesi. 

    In  particolare,  le  disposizioni  contenute  nel  paragrafo 1 del citato articolo stabiliscono, in primo luogo, la tassazione esclusiva dei redditi di lavoro dipendente nello Stato di residenza quando l'attività è ivi svolta.

    Nel caso in cui lo Stato di residenza e quello della fonte (ossia lo Stato in cui è  stata svolta l'attività lavorativa che ha prodotto il reddito) non coincidano, si applica un  regime di imposizione concorrente (cfr. articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione)

    Il reddito di lavoro dipendente in esame, relativo all'anno d'imposta 2021, ricade, pertanto nell'ambito  applicativo  dell'articolo  15,  paragrafo  1,  della  Convenzione, con  conseguente assoggettamento ad imposizione concorrente di  tali  emolumenti in Svizzera ed in quello della fonte del reddito, l'Italia,

    La  conseguente  doppia  imposizione dovrà essere eliminata  in Svizzera,  Stato  di  residenza  del  Contribuente,  mediante  l'applicazione delle  disposizioni  contenute  nell'articolo 24, paragrafo 3, del citato Trattato internazionale. 

    Per  completezza,  si  osserva  che nel  2021 era  in  vigore tra  Italia  e  Svizzera l'Accordo amichevole interpretativo della Convenzione riguardante il trattamento fiscale dei frontalieri durante l'emergenza Covid 19, firmato a Berna il 18 giugno 2020 e a Roma il 19 giugno 2020 Tale Accordo (il cui ambito applicativo non è limitato ai soli lavoratori frontalieri ma è esteso alla generalità dei lavoratori dipendenti) prevede, al paragrafo 1, che, ai fini  dell'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della Convenzione, in via eccezionale e  provvisoria, i giorni di lavoro svolti a domicilio nello Stato di residenza del Contribuente a causa delle misure adottate per impedire la diffusione del Covid, alle dipendenze di un  datore  di lavoro  situato  nell'altro Stato contraente la Convenzione,  devono  essere  considerati come giorni di lavoro svolti nello Stato in cui la persona avrebbe lavorato e  ricevuto in corrispettivo il reddito di lavoro dipendente in assenza di tali misure

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2023: le Entrate annunciano le bozze

    Con un comunicato stampa del 22 dicembre le Entrate annunciano la disponibilità delle bozze delle Dichiarazioni dei redditi 2023

    Nel dettaglio, sono online le seguenti bozze:

    • Modello 730, 
    • Modello 770, 
    • Modello Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), 
    • Modello Redditi società di capitali, 
    • Modello Redditi società di persone, 
    • Modello Redditi enti non commerciali, 
    • Consolidato nazionale e mondiale e 
    • Modello Irap. 

    Accedi qui all'area riservata dell'agenzia per le prime consultazioni.

    Modelli 730 e Redditi persone fisiche 2023: le anticipazioni

    Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”.

    Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

    Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

    Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

    Modelli 770/2023: le anticipazioni

    Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. 

    Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. 

    Nel quadro SO, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi. 

    Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, le novità 2023

    Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

    Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. 

    Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

    Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

    Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Acconto IRPEF 2022: entro il 30.11 la seconda o unica rata

    L'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF è un'imposta progressiva, ossia essa aumenta più che proporzionalmente rispetto all'incremento del reddito.

    Il contribuente verserà l'imposta in funzione degli scaglioni di reddito nei quali rientra, applicando le relative aliquote.

    Come specificato nelle istruzioni al Modello Redditi PF 2022 anno d'imposta 2021 le aliquote attualmente vigenti sono quelle riportate in tabellaDall'anno prossimo invece, le aliquote passeranno a 4 con  una riduzione dal 38% al 35% di quella del terzo scaglione: 

    Aliquote IRPEF anno d'imposta 2022 (Modello redditi PF 2023)

    Scaglioni IRPEF 2022

    Aliquota IRPEF 2022

    fino a 15.000 euro

    23%

    da 15.001 fino a 28.000 euro

    25%

    da 28.000 fino a 50.000 euro

    35%

    da 50.000 in poi

    43%

    Modello redditi PF 2022: entro il 30.11 il secondo acconto IRPEF

    Il contribuente versa l’IRPEF:

    • con un acconto
    • e un saldo.

    In particolare, ogni anno versa il saldo relativo all’anno precedente e un acconto relativo all’anno in corso.

    L’acconto Irpef è dovuto se l’imposta dichiarata nell’anno in corso (riferita, quindi, all’anno precedente) è superiore a 51,65 euro una volta sottratti le detrazioni, i crediti d’imposta, le ritenute e le eccedenze. 

    L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno oppure dell’imposta inferiore che il contribuente prevede di dover versare per l’anno successivo.

    L’acconto per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

    • unico versamento entro il 30 novembre se l’acconto è inferiore a 257,52 euro
    • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro:
      • la prima rata è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente),
      • la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre. Attenzione va prestata al fatto che i soggetti che devono applicare gli ISA indici sintetici di affidabilità e i soggetti che rientrano nel regime forfettario pagano due rate uguali pari al 50% dell’importo dovuto.

    Va sottolineato che mentre la prima rata di acconto IRPEF e il saldo possono essere versati in rate mensili, la seconda rata dell’acconto deve essere pagata in un’unica soluzione.

    In sintesi: salvo proroghe, il saldo e l’eventuale prima rata di acconto devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno in cui si presenta la dichiarazione, oppure entro i successivi 30 giorni pagando una maggiorazione dello 0,40%. La scadenza per l’eventuale seconda o unica rata di acconto è invece il 30 novembre.

    Secondo rata IRPEF 2022: il codice tributo per l'F24

    Tutti i contribuenti pagano le imposte tramite il modello F24, nel caso del pagamento del secondo acconto IRPEF da versare entro il 30 novembre 2022 si userà il codice tributo 4034 denominato “IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.

    Le stesse modalità di pagamento delle imposte previste per i contribuenti che utilizzano il modello REDDITI PF, devono essere utilizzate anche dai contribuenti che presentano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta.

    Non devono versare autonomamente le imposte, invece, i contribuenti che presentano il modello 730 e hanno un sostituto d’imposta. 

    Gli importi a debito o a credito risultanti dalla liquidazione della dichiarazione sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), a partire dal mese di luglio.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Criptovalute: la compilazione del quadro RW sul monitoraggio fiscale

    L’articolo 4 del DL 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici che detengono all’estero attività finanziarie, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, dovranno dichiararle nella dichiarazione dei redditi annuale: si tratta del cosiddetto monitoraggio fiscale e l’obbligo dichiarativo si estingue con la compilazione del quadro RW del modello Redditi di riferimento.

    Ampliando il perimetro d’applicazione dell’obbligo dichiarativo, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”.

    Anche le criptovalute si inseriscono in questo contesto normativo, in modo indiretto: in mancanza di una specifica norma che inquadri fiscalmente l’attività immateriale basata su blockchain, la prassi, in una certa misura supportata dalla giurisprudenza, nonostante le perplessità di parte della dottrina, ha deciso di assimilare le criptovalute alle valute estere. 

    Per un approfondimento della questione si veda l’articolo Criptovalute: tassazione e obblighi dichiarativi, come orientarsi.

    L’assimilazione ha come conseguenza il fatto che la detenzione di criptovalute, così come di valute estere, fuori dal circuito degli intermediari residenti, debba essere dichiarato sul quadro RW del modello Redditi PF, dedicato al monitoraggio fiscale.

    Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in occasione della recente risposta a Interpello 788/2021, con la quale si forniscono al contribuente alcune informazioni utili in relazione al monitoraggio fiscale e all’IVAFE, l’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, nel caso di detenzione di criptovalute; nello specifico l’Agenzia precisa che:

    • ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso di valuta virtuale vendute in corso”;
    • le valute virtuali non sono soggette all'Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancari”.

    Per quanto riguarda infine la compilazione del quadro RW, denominato “Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio IVIE / IVAFE”, del modello Redditi PF 2022, le istruzioni del modello e la citata risposta a Interpello 788/2021, precisano che, in caso di detenzione di criptovalute, oltre alle colonne che inquadrano la specifica posizione del contribuente in ragione del possesso e del valore delle criptovalute, saranno anche interessate:

    • la colonna 3Codice individuazione bene”: inserire il codice 14Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”;
    • la colonna 4Codice Stato estero”: non compilare, in quanto campo è definito “non obbligatorio” dalle istruzioni del modello, in caso di valute virtuali;
    • la colonna 20 Solo monitoraggio”: flaggare, in quanto la detenzione di criptovalute non rileva ai fini IVAFE.