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    Terzo settore: nuovo decreto con le plusvalenze figurative

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Come recita il comunicato stampa del Governo, in vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

    Di rilievo la norma che interviene in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali.

    Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

    Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

    Terzo settore: corrette le criticità della riforma

    L'articolo 79-bis Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata prevede quanto segue.

    In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito
    imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di
    finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

    L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
    La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

    • a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
    • b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

    Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

    Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.»

    E' utile evidenziare quanto ieri in conferenza stampa ha specificato il vice ministro Leo: le tematiche affrontate riguardano il passaggio dalle attività commerciali alle attività non commerciali delle aree del Terzo settore – mi riferisco in particolare alle associazioni e agli enti religiosi, alle associazioni sportive, agli enti non commerciali. Per evitare l’emersione di plusvalenze che potrebbero generarsi nel momento in cui si passa da una disciplina commerciale per entrare in una disciplina non commerciale, abbiamo previsto che questi eventuali plusvalori afferenti a tutti gli asset che vanno a finire nel compendio non commerciale restino in sospensione di imposta, fermo restando che nel momento in cui questi asset verranno dismessi, si genereranno plusvalenze tassabili. (…)"

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    Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e APS

    Il 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore.

    Ieri 22 luglio il Governo ha approvato un Decreto Legislativo in via preliminare che interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

    Vediamo l'articolo per il regime forfettario per ODV e APS

    Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e ASP

    Con l'articolo 2 del Dlgs rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale si prevede che all’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 6 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
    All’articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»

    Come specificato dallo stesso Leo in conferenza stampa: "altre semplificazioni le abbiamo introdotte per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, abbiamo elevato il tetto della esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA da 65 mila a 85 mila euro, oltre a semplificazioni per quanto attiene agli adempimenti, quindi la certificazione dei corrispettivi, la tenuta dei registratori di cassa: questi soggetti possono farne a meno”. Sono poi previste misure per gli enti sportivi e “si è dato un chiarimento per quanto attiene al tetto entro il quale si può fruire del meccanismo agevolativo della 398 del 91 a 400 mila euro”.

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    Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale

    Viene approvato un emendamento al DL fiscale  (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.

    In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.

    L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.

    Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale

    Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.

    Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.

    Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:

    • offrano gratuitamente i servizi,
    • oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
    • comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.

    La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.

    Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.

    Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.

    Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.

    In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:

    • con cadenza annuale,
    • consultando le rappresentanze sportive del territorio,
    • e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.

    Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021. 

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    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.

    Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente

    Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.

    Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.

    Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:

    • mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
    • assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
    • violazioni formali e sostanziali delle regole associative.

    L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.

    Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave: 

    • il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.

    La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.

    Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”

    Tra queste attività rientrano:

    • il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
    • l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
    • la tenuta regolare della contabilità,
    • la conservazione e messa a disposizione della documentazione

    In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.

    Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.

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    Oratori ETS: regole per richiedere i contributi

    Il dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 1° luglio un avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, finalizzato a sostenere progetti per la diffusione:

    • dello sport e della solidarietà,
    • la promozione sociale,
    • l’organizzazione di iniziative educative e culturali,
    • il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile. 

    Le risorse disponibili, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate alla valorizzazione o alla realizzazione di:

    • interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative;
    • ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
    • progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari.

    I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025, e conclusi entro il 30 giugno 2026.

    Attenzione al fatto che saranno prese in considerazione solo le prime 30 proposte progettuali pervenute per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma, aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

    Oratori ETS: beneficiari del contributo

    La richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso puòessere presentata da:

    • a) Parrocchie;
    • b) Associazioni del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Associazioni ONLUS, iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997che operano presso oratori parrocchiali;
    • c) Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
    • d) Enti di altre confessioni religiose con intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, co. 3, della Costituzione, di cui all’elenco pubblicato all’indirizzo https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html .

    Attenzione al fatto che in caso di partecipazione in forma associata, i soggetti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione e a individuare, già in sede di presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ricopre il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del contributo e responsabile dell’utilizzo del contributo per la realizzazione dell’evento sportivo.

    La costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) dovrà quindi essere formalizzata, qualora la richiesta di contributo sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, da caricare, a pena di irricevibilità, esclusivamente sulla specifica piattaforma telematica, di cui al par. 3.2 messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport e rinvenibile all’interno del seguente url: https://avvisibandi.sport.governo.it/.

    Nell’ambito del presente Avviso, i soggetti richiedenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un’istanza.

    Oratori ETS: requisiti di ammissibilità al contributo

    Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito sono elencati di seguito:

    • i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui al comma che precede;
    • in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore: 
      • 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 
      • 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’associazione del Terzo Settore presso l’oratorio parrocchiale;
    • in caso di proposta da parte di associazioni ONLUS: 
      • 1) iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997; 
      • 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’ONLUS presso l’oratorio parrocchiale;
    • in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l’ente abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
    • coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere dichiarato dal soggetto proponente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
    • il progetto deve attenere ad almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.

    Oratori ETS: progetti finanziabili

    Saranno finanziati progetti coerenti con una o più delle seguenti tipologie e destinati alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:

    • a. interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente paragrafo 5, comma 1;
    • b. ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
    • c. progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica

    Oratori ETS: presenta la domanda

    Per la presentazione delle domande è messa a disposizione apposita piattaforma all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/ .

    Al fine di consentire ai partecipanti la redazione dei documenti necessari al fine della presentazione della domanda, nonché per risolvere eventuali dubbi e richieste di assistenza, la predetta piattaforma sarà disponibile a decorrere dalle ore 12:00 di lunedì 14 luglio 2025 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2025.

    Gli oratori – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. Investire negli oratori vuol dire rafforzare una rete di prossimità che sostiene le famiglie, accompagna gli adolescenti nel loro percorso di crescita e contribuisce a unire le comunità, rafforzandone le difese immunitarie. Il nostro impegno è e sarà quello di restituire centralità a questi spazi, troppo a lungo trascurati, perché possano tornare a svolgere la loro funzione naturale, a offrire opportunità quotidiane di partecipazione e a generare nuova e indispensabile speranza”.

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    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    Viene pubblicata la Circolare n 5/2025 del Lavoro con diversi chiarimenti per i Comitati.

    In sintesi, questi "altri enti" possono acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, vediamo i dettagli.

    ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS

    La Circolare nel suo incipit ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore” o “CTS”. 

    Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
    produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .

    Sulla base di tale inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS. 

    L’ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.

    Guardando all’oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell’articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi. 

    Altrettanto indubbia è, da ultimo, l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato. 

    Infine, è incluso nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.

    È stata sottoposta all’attenzione del Ministero da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).

    Il Ministero ha replicato positiviamente specificando che i comitati possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli altri enti del Terzo settore, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all’art. 22 del DLgs. 117/2017, 

    Si ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore (n. 106/2016) volti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione. 

    Si evita così che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo

    Il ministero specifica che a tale tema è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
    Da ultimo, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.

    Allegati:
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    ODV e APS: l’agenzia chiarisce l’alternatività dei regimi opzionali di favore

    Il 5 febbraio si è tenuta la 34° edizione di Telefisco 2025 organizzato da IlSole24ore, durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, come di consueto, tanti punti oscuri della legislazione e della prassi.

    In dettaglio, l'ADE ha replicato ad un quesito sui regimi opzionali per gli enti del terzo settore, chiarendo il perimetro di fruibilità, vediamo il quesito e la risposta delle Entrate.

    ODV e APS: l’agenzia chiarisce l’alternatività dei regimi opzionali di favore

    Veniva domandato se per le Organizzazioni di volontariato Odv e la Associazioni di promozione sociale Aps ci sia la possibilità di combinare il regime forfettario dei contribuenti minori  previsto dalla Legge n 190/2014, esteso a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ai soli fini Iva, con i benefici Ires derivanti dall’adesione al regime speciale della Legge 398/1991. 

    L’agenzia delle Entrate ha chiarito che i due regimi sono alternativi tra loro e non cumulabili vista la differenza dei due relativamente ad adempimenti e condizioni di accesso.

    In particoalre, viene ricorato che il primo regime è ottenibile in via opzionale, e gli enti:

    • emettono fattura senza addebitare l'IVA in via di rivalsa e non detraggono l'IVA sugli acquisti; 
    • sono esonerati dagli obblighi di versamento dell'IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche; 
    • sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ossia in reverse charge,
    • sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
    • sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.

    Mentre per il secondo regime gli enti sono:

    • esonerati dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili,
    • esonerati dagli obblighi di fatturazione e registrazione e secondo l’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR n. 696 del 1996, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, sono esonerate dall’obbligo di certificare “le cessioni e le prestazioni poste in essere”, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo;
    • obbligate a versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto;
    • obbligate a numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633 del 1972;
    • obbligate ad annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui DM 11 febbraio 1997.

    Per le differenze elencate i regimi in oggetto non possano essere fruiti contemporaneamente.