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Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole
In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il decreto ha ad oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- b) la definizione delle modalita' di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'attivita' di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attivita' di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Sono altresi' fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
I controlli sugli ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'Ufficio del RUNTS competente puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, che ne facciano richiesta, all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalita' previste la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:
- in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- alle societa' di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
Controlli ETS: gli enti interessati
Secondo il decreto sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Controlli ETS: le tipologie
Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:
- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:
- sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
- sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Le risultanze delle attivita' di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1. -
Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative
Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.
Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:
- degli obiettivi generali,
- delle aree prioritarie di intervento
- e delle linee di attività finanziabili
attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.
Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:
- a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
- b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
- c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
- d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00
Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027
Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:
- 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
- 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice
In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti § 7 e § 8 dello stesso decreto.
Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:
- 30% assegnato a titolo di quota fissa;
- 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
- 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:
Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”
Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.
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Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Viene approvato un emendamento al DL fiscale (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.
In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.
L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.
Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale
Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.
Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.
Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:
- offrano gratuitamente i servizi,
- oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
- comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.
La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.
Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.
Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.
Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.
Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.
In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:
- con cadenza annuale,
- consultando le rappresentanze sportive del territorio,
- e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.
Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021.
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Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.
Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.
Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione
L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente.
Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.
Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:
- mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
- assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
- violazioni formali e sostanziali delle regole associative.
L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.
Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave:
- il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.
La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.
Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”
Tra queste attività rientrano:
- il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
- l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
- la tenuta regolare della contabilità,
- la conservazione e messa a disposizione della documentazione
In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.
Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.
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Oratori ETS: regole per richiedere i contributi
Il dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 1° luglio un avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, finalizzato a sostenere progetti per la diffusione:
- dello sport e della solidarietà,
- la promozione sociale,
- l’organizzazione di iniziative educative e culturali,
- il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile.
Le risorse disponibili, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate alla valorizzazione o alla realizzazione di:
- interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative;
- ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari.
I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025, e conclusi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che saranno prese in considerazione solo le prime 30 proposte progettuali pervenute per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma, aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.
Oratori ETS: beneficiari del contributo
La richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso puòessere presentata da:
- a) Parrocchie;
- b) Associazioni del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Associazioni ONLUS, iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997che operano presso oratori parrocchiali;
- c) Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
- d) Enti di altre confessioni religiose con intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, co. 3, della Costituzione, di cui all’elenco pubblicato all’indirizzo https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html .
Attenzione al fatto che in caso di partecipazione in forma associata, i soggetti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione e a individuare, già in sede di presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ricopre il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del contributo e responsabile dell’utilizzo del contributo per la realizzazione dell’evento sportivo.
La costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) dovrà quindi essere formalizzata, qualora la richiesta di contributo sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, da caricare, a pena di irricevibilità, esclusivamente sulla specifica piattaforma telematica, di cui al par. 3.2 messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport e rinvenibile all’interno del seguente url: https://avvisibandi.sport.governo.it/.
Nell’ambito del presente Avviso, i soggetti richiedenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un’istanza.
Oratori ETS: requisiti di ammissibilità al contributo
Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito sono elencati di seguito:
- i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui al comma che precede;
- in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore:
- 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
- 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’associazione del Terzo Settore presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di associazioni ONLUS:
- 1) iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997;
- 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’ONLUS presso l’oratorio parrocchiale;
- in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l’ente abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
- coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere dichiarato dal soggetto proponente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
- il progetto deve attenere ad almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.
Oratori ETS: progetti finanziabili
Saranno finanziati progetti coerenti con una o più delle seguenti tipologie e destinati alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:
- a. interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente paragrafo 5, comma 1;
- b. ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
- c. progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica
Oratori ETS: presenta la domanda
Per la presentazione delle domande è messa a disposizione apposita piattaforma all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/ .
Al fine di consentire ai partecipanti la redazione dei documenti necessari al fine della presentazione della domanda, nonché per risolvere eventuali dubbi e richieste di assistenza, la predetta piattaforma sarà disponibile a decorrere dalle ore 12:00 di lunedì 14 luglio 2025 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2025.
“Gli oratori – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. Investire negli oratori vuol dire rafforzare una rete di prossimità che sostiene le famiglie, accompagna gli adolescenti nel loro percorso di crescita e contribuisce a unire le comunità, rafforzandone le difese immunitarie. Il nostro impegno è e sarà quello di restituire centralità a questi spazi, troppo a lungo trascurati, perché possano tornare a svolgere la loro funzione naturale, a offrire opportunità quotidiane di partecipazione e a generare nuova e indispensabile speranza”.
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Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno
La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:
- sovvenzioni,
- sussidi,
- vantaggi,
- contributi o aiuti,
- in denaro o in natura,
non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione.
Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.
Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06
Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet
Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023.
Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:
- enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri
- imprese.
Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:
- nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.
Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.
Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:
- sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
- nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.
Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie
E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.
Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.
Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.
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Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06
Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.
Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che
entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024.
Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.
Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno
La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.
Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile.
Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.
Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.
Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.
Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".
In esso andrà inserito il valore presente:
- nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
- nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".
Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.
Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.
In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).
Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.
In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.
Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.
Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.