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IVA terzo settore: proroga al 2036
Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.
Tra le norme quella che disciplina la proroga dell'entrata in vigore del regime IVA per gli enti in oggetto, e quindi la proroga per 10 anni dell'esclusione Iva.
Vediamo maggiori dettagli.
IVA terzo settore: proroga al 2036
Il decreto legislativo, in attuazione della delega al Governo sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Attenzione al fatto che sul testo è stata acquisita l’intesa in Conferenza unificata, inoltre, sono state apportate modifiche che tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e delle interlocuzioni con la Commissione europea.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
Il Sottosegretatio Mantovano a margine del Cdm ha commentato che: "è un risultato positivo e concreto. Il confronto con la Commissione europea ha permesso di riconoscere la specificità delle prestazioni che gli enti benefici svolgono nei confronti dei propri associati. Questo rinvio assicura la necessaria continuità operativa e la semplificazione degli adempimenti burocratici per una vasta platea di associazioni, tutelando efficacemente la loro missione sociale. Si è raggiunta una soluzione che garantisce stabilità al Terzo Settore, preservando il suo ruolo essenziale nel tessuto sociale della Nazione"
Come evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, lo schema di norma in esame intende modificare l’articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (Legge di Bilancio 2022) per rinviare al 1° gennaio 2036 l’applicazione del nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, attualmente prevista per il 1° gennaio 2026.
La modifica del regime fiscale IVA di talune prestazioni rese da enti associativi è stata disposta al fine di superare la procedura d’infrazione 2008/2010, con la quale la disciplina nazionale era stata censurata per aver escluso dal campo di applicazione dell’IVA le operazioni effettuate dagli enti associativi aventi una specifica natura o qualifica (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona), dietro corrispettivo specifico o contributo supplementare e in ossequio ai fini istituzionali dell’ente.
In tale contesto, è stato quindi integrato l’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 per rendere esenti dall’imposta le operazioni appena citate e precedentemente escluse dal campo di applicazione dell’IVA, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza.
L’articolo 1, comma 683, della citata legge n. 234 del 2021 ha originariamente fissato la decorrenza del citato articolo 5, comma 15-quater al 1° gennaio 2024.
Con l’articolo 4, comma 2-bis, del DL n. 51 del 2023 il medesimo termine è stato posticipato al 1° luglio 2024; successivamente, l’articolo 3, comma 12-sexies, del DL n. 215 del 2023 ha previsto che l’articolo 5, comma 15-quater si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025; da ultimo, l’applicazione del citato articolo 5, comma 15-quater è stata prorogata al 1° gennaio 2026 con l’articolo 3, comma 10, del DL 27 dicembre 2024, n. 202.
La proroga è in linea con le osservazioni di cui alla lettera a) del parere della 6^ Commissione (Finanze) del Senato e di cui alla lettera b) del parere della VI Commissione (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati, con le quali è stato chiesto al Governo di valutare l’adozione di misure volte a mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali.
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Decreto Terzo settore: in vigore dal 13 dicembre
Pubblicato in GU n 288 del 12 dicembre il Dlgs n 186/2025 con Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
Il Decreto entra in vigore dal 13 dicembre.
In materia fiscale, fra le principali modifiche, è stata inserita una proroga al 2036 dell’entrata in vigore delle norme che avrebbero richiesto l’assoggettamento agli obblighi strumentali ai fini IVA, di tenuta della contabilità e fatturazione, per gli enti benefici che svolgono prestazioni nei confronti dei propri associati.
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Commercialità terzo settore: cosa contine il Decreto
Tra le novità di questo decreto, oltre alla auspicata proroga, già anticipata dal MEF e ora confermata, vi è anche l'introduzione del nuovo articolo 79 bis al CTS, Codice del Terzo settore che punta a risolvere gli effetti legati al passaggio dalle regole del Tuir a quelle del Cts.
In particolare, l’articolo 79 bis prevede che a fronte del mutamento di qualificazione fiscale delle attività svolte, da commerciale a non commerciale, le plusvalenze latenti sui beni strumentali non debbano essere tassate.
Ciò è previsto a condizione che l’ente eserciti l’opzione nella dichiarazione dei redditi e che i beni restino destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
Attenzione però al fatto che la plusvalenza subisce una sorta di congelamento, e infatti, nel caso in cui i beni vengano successivamente ceduti, destinati a usi diversi o perduti, il beneficio viene meno e la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito.
Il decreto, al verificarsi di tali condizioni, consente comunque la rateizzazione dell’imposta fino a quattro anni, purché i beni siano stati posseduti dall’ente per almeno tre esercizi.
Di seguito la norma in dettaglio.
In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:
a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.
La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.
Terzo settore e regime forfettario
L'articolo 2 rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale
del decreto approvato, in attuazione dei principi di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, al comma 1 modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.
La disposizione in commento prevede che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario prevista dall’articolo 5, comma 15-quinquies, del D.L. n. 146 del 2021.
La citata disposizione prevede che, nell’attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all' articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).
Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfetario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.
In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.
Allegati: -
Terzo Settore, Sport e IVA: tutte le novità del dlgs pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella GU n. 288 del 12.12.2025 il testo del decreto Correttivo del Terzo settore, decreto legislativo del 4 dicembre 2025 n. 186 che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto, con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la disciplina tributaria per:
- enti del Terzo settore
- procedure di crisi d’impresa
- enti e società dello sport dilettantistico
- alcuni istituti dell’IVA
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GU (quindi 13/12/2025).
Sport dilettantistico: più spazio al regime 398/1991
L’art. 7 estende l’applicazione del regime forfetario 398/1991 alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD) ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 36/2021 e innalza il plafond dei proventi commerciali a 400.000 euro annui (superando la precedente soglia di 250.000 euro), equiparando completamente ASD e SSD nell’accesso al regime agevolato.
IVA: semplificazioni e allineamento UE
Il decreto interviene sull’IVA con un pacchetto articolato di misure: da un lato introduce due novità di immediato impatto per il Terzo settore e l’economia sociale, la proroga dell’esclusione IVA per gli enti associativi (art. 6) e l’estensione dell’aliquota IVA del 5% alle imprese sociali (art. 4), dall’altro attua ulteriori interventi di semplificazione e allineamento al diritto UE, con disposizioni contenute negli articoli 9–13.
Razionalizzazione della rettifica della detrazione (art. 9)
È abrogato il comma 3 dell’art. 19-bis.2 del DPR 633/1972. La modifica non altera la disciplina sostanziale della rettifica, già compiutamente regolata nei commi precedenti, ma elimina una previsione ridondante e di difficile lettura, contribuendo a un testo normativo più lineare e più coerente con le regole unionali.
Ricordiamo che l’IVA è detraibile solo per i beni collegati ad attività economiche (commerciali), se cambia l’uso, anche la detrazione deve cambiare di conseguenza. Per i Beni e servizi “a consumo immediato” la rettifica vale solo per l’anno in cui cambiano le condizioni, mentre per i Beni ammortizzabili (mobili) la rettifica si spalma su 5 anni, e per gli Immobili la rettifica si spalma su 10 anni.
Nuova disciplina della detrazione per gli enti non commerciali (art. 10)
Il decreto sostituisce integralmente l’art. 19-ter, chiarendo – in conformità ai principi UE – che la detrazione dell’imposta è ammessa solo per la quota imputabile all’attività economica svolta dall’ente. Restano esclusi dal diritto alla detrazione gli acquisti riferibili all’attività istituzionale o non economica.
È confermato e rafforzato l’obbligo di contabilità separata tra attività soggette e attività non soggette a IVA, ovvero tra area istituzionale e commerciale.
Allineamento delle definizioni e delle operazioni non imponibili al diritto UE (artt. 11 e 12)
Il decreto interviene:
- sull’art. 40-bis, aggiornando le definizioni di prestatore di servizi di pagamento, servizio di pagamento e operazione di pagamento in coerenza con la direttiva (UE) 2020/284 e con il quadro europeo sui pagamenti elettronici;
- sull’art. 9 DPR 633/1972, chiarendo – alla luce della giurisprudenza Cartrans – che la non imponibilità dei servizi connessi alle esportazioni si applica anche quando le prestazioni sono rese da intermediari, superando dubbi interpretativi e riducendo rischi di contenzioso.
Eliminazione di un adempimento superato (art. 13)
È abrogato l’art. 1, comma 151, della legge 197/2022, che introduceva un obbligo comunicativo per gli operatori che facilitano vendite tramite piattaforme digitali. La norma risulta oggi superata dal quadro europeo (DAC7 e pacchetto ViDA), e la sua soppressione evita duplicazioni e oneri inutili per imprese e amministrazione finanziaria.
Proroga esclusione IVA enti associativi (art. 6)
L’art. 6 del D.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186 interviene sulla disciplina transitoria prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, prorogando di dieci anni il termine collegato al regime IVA degli enti associativi. In particolare, nel comma 683 dell’art. 1 della legge di bilancio 2022, il riferimento al “1° gennaio 2026” viene sostituito con “1° gennaio 2036”. Ne deriva lo slittamento al 2036 dell’orizzonte temporale richiamato dalla norma, con effetto di continuità (in chiave transitoria) del quadro applicativo collegato al regime degli enti associativi fino alla nuova data.
Aliquota IVA 5% estesa alle imprese sociali (art. 4)
Con l’art. 4, il decreto amplia l’ambito soggettivo dell’aliquota IVA del 5% prevista dalla Tabella A, parte II-bis, allegata al DPR 633/1972: dopo le parole riferite alle “cooperative sociali e loro consorzi”, vengono inserite anche le “imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile”. In sostanza, le operazioni già ricomprese nel numero 1 della Tabella A, parte II-bis, potranno beneficiare dell’aliquota del 5% anche quando rese dalle imprese sociali (nei limiti e alle condizioni oggettive già previste da quella voce di Tabella), realizzando un’estensione coerente con la finalità di sostegno agli operatori dell’economia sociale.
Terzo settore: nuovo art. 79-bis e soglie aggiornate
Il decreto introduce il nuovo art. 79-bis nel Codice del Terzo settore per evitare la tassazione delle cosiddette “plusvalenze figurative”.
Quando un bene passa dall’area commerciale a quella non commerciale per effetto della nuova qualificazione fiscale dell’attività, la plusvalenza non viene immediatamente tassata: l’imposta resta sospesa finché il bene è utilizzato per le finalità civiche, solidaristiche e sociali dell’ente. La tassazione scatterà solo se il bene viene ceduto, perde la destinazione statutaria o subisce un risarcimento.Sul fronte delle semplificazioni, il decreto aggiorna anche le soglie dei regimi forfetari applicabili agli enti del Terzo settore:
- per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale il limite dei ricavi ai fini del regime forfetario IVA e delle regole dell’art. 86 viene fissato a 85.000 euro;
- la stessa soglia di 85.000 euro diventa il nuovo riferimento unico per l’accesso al regime speciale ex art. 86 CTS, in coerenza con i parametri UE e con l’obiettivo di un quadro semplificato e uniforme per gli enti non profit.
Crisi d’impresa: tassazione neutra per la riduzione dei debiti
Il decreto introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 88, comma 4-ter, TUIR, chiarendo in modo definitivo quando la riduzione dei debiti non genera sopravvenienze attive tassabili. La non imposizione si applica non solo ai concordati fallimentari o preventivi liquidatori, ma anche a:
- concordato nella liquidazione giudiziale,
- concordato minore liquidatorio,
- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio,
- concordato minore in continuità aziendale,
- accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII),
- piani attestati ex art. 56 CCII,
- piani di ristrutturazione soggetti a omologazione,
- procedure estere equivalenti.
È confermato che l’irrilevanza fiscale opera nei limiti già previsti dal TUIR, senza diritto al rimborso delle imposte eventualmente versate in passato a seguito di interpretazioni difformi.
Allegati: -
Associazione no profit ed esonero dal collegamento Pos
Secondo le Entrate le attività di mostre, fiere ed esposizioni organizzate da un'associazione senza scopo di lucro, non rientrano nell’obbligo di collegamento tra Pos e registratore fiscale previsto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Dlgs n. 127/2015, in vigore dal 1° gennaio 2026.
Per tali contribuenti è valido il sistema di certificazione dei corrispettivi già in uso, senza necessità di integrare tecnicamente gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di registrazione fiscale.
Tutto ciò è stato chiarito con la Risposta a interpello n 298 del 27 novembre.
Associazione no prift ed esonero dal collegamento pos
Un’associazione senza scopo di lucro, che si occupa di promuovere attività a favore dei gatti e che, in particolare, organizza esposizioni e fiere feline, con un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro, ha chiesto se fosse obbligata a collegare il Pos al registratore telematico per gli incassi dei biglietti d’ingresso, come previsto dalla legge di bilancio 2025.
La risposta dell’Agenzia, basata su un quadro normativo preciso, evidenzia che le attività di mostre e fiere sono disciplinate dall’articolo 74-quater del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) e rientrano nella Tabella C allegata allo stesso decreto.
Per queste attività, la certificazione dei corrispettivi avviene tramite titoli di accesso emessi con misuratori fiscali o biglietterie automatizzate.
Nel caso, però, diei cosiddetti contribuenti minori cioè quelli che non superano i 50.000 euro di volume d’affari annuo è consentito l’uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi.
Inoltre, i dati relativi agli incassi vengono già trasmessi alla Siae, che li rende disponibili all’Agenzia delle entrate, garantendo così la tracciabilità delle operazioni.
La legge di bilancio 2025 ha introdotto la ovità di collegamento tecnico tra Pos e registratore telematico per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, con l’obiettivo di integrare i processi di certificazione fiscale e pagamento elettronico.
Ma l’Agenzia ribadisce che le attività elencate nella Tabella C, come quelle dell’associazione richiedente, sono escluse da tale obbligo, proprio perché già soggette a un sistema di controllo parallelo tramite Siae.
L'esonero per così dire riguarda quelle attività che già sono certificate.
Allegati: -
Dati ISEE disponibili sulla Piattaforma nazionale per gli enti
Con il Messaggio INPS n. 3269 del 30 ottobre 2025, l’Istituto comunica un ulteriore passo avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi pubblici con la pubblicazione dei dati ISEE nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).
L’iniziativa rientra nel progetto “Welfare as a Service” (WAAS), previsto dalla Missione 1 – Componente 1 del PNRR “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, e mira a favorire l’interoperabilità tra i sistemi informativi degli Enti locali e centrali.
Attraverso la PDND, gli Enti oali e non soo, possono ora accedere in modo rapido, sicuro e conforme alla normativa privacy ai dati relativi all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), migliorando i processi decisionali, la programmazione delle politiche sociali e la gestione dei benefici economici destinati ai cittadini.
Si ricorda che la Piattaforma Digitale Nazionale Dati è istituita dall’articolo 50-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) e gestita da PagoPA S.p.A. come soggetto gestore. L’INPS, quale soggetto attuatore , mette a disposizione i propri dati e servizi nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle competenze istituzionali degli Enti.
A oggi, l’Istituto rende disponibili oltre 130 servizi interoperabili sulla PDND, ognuno corredato da documentazione tecnica per l’integrazione nei sistemi locali.
Gli Enti autorizzati all’accesso ai servizi ISEE appartengono alle categorie individuate nel Catalogo IPA, tra cui:
- Comuni, Regioni e Province autonome e loro consorzi o associazioni;
- Aziende sanitarie locali (ASL);
- Università, Istituti AFAM e Enti per il diritto allo studio;
- Aziende e consorzi per l’edilizia residenziale pubblica.
L’autenticazione degli operatori avviene tramite SPID (livello 2) o CIE 3.0, garantendo la tracciabilità e la sicurezza delle operazioni.
i servizi disponibili
Il Messaggio n. 3269 introduce una semplificazione sostanziale per gli Enti abilitati, che possono ora scegliere tra otto servizi ISEE distinti, ciascuno calibrato su specifiche esigenze operative.
Tipologia di servizio Descrizione Disponibilità Enti abilitati Consultazione Indicatore/Attestazione ISEE Operatori Accesso ai dati ISEE da parte degli operatori autorizzati, previa autenticazione SPID/CIE. Da settembre 2025 Comuni, Regioni, ASL, Università, AFAM, Enti per diritto allo studio, edilizia residenziale Consultazione Indicatore/Attestazione Residenti ISEE Accesso ai dati dei cittadini residenti nel Comune. Da marzo 2025 Comuni (senza certificato client INPS) Consultazione Indicatore/Nucleo Riscontro ISEE Verifica dell’indicatore tramite protocollo DSU. Da febbraio 2025 Tutti gli Enti del Catalogo IPA (senza certificato client) Consultazione Indicatore/Attestazione ISEE (base) Servizi ISEE tradizionali con certificato digitale INPS. Dal 2022 Comuni capoluogo di provincia, altri Enti IPA abilitati Per utilizzare i servizi, gli Enti devono accreditarsi alla PDND mediante la sottoscrizione di un accordo di adesione con PagoPA. Inoltre, gli operatori devono ottenere le abilitazioni di consultazione della banca dati ISEE tramite il modulo INPS MV62, da presentare alla struttura territoriale competente. Questa nuova architettura digitale consente agli Enti di: ridurre gli oneri amministrativi, grazie all’interoperabilità dei sistemi; potenziare la precisione delle verifiche e dei controlli sui benefici economici; migliorare la programmazione sociale territoriale, con dati aggiornati e omogenei. L’integrazione dei dati ISEE nella PDND costituisce, dunque, una leva strategica per l’efficienza amministrativa e per una gestione più equa e mirata delle risorse destinate alle famiglie, in piena coerenza con gli obiettivi del PNRR e con la transizione digitale della Pubblica Amministrazione.
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Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole
In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del terzo settore.
Il decreto ha ad oggetto:
- a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e degli Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 2 del presente decreto;
- b) la definizione delle modalita' di raccordo con le altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
- c) la definizione dei criteri, requisiti e procedure per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo da parte delle reti associative nazionali, e degli enti accreditati come centri di servizio per il volontariato, delle forme di vigilanza da parte del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri per l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.
Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'attivita' di controllo di competenza di altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di controlli previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'amministrazione finanziaria trasmette al competente Ufficio del RUNTS gli elementi utili a valutare la cancellazione di un ETS dal RUNTS, risultanti dalle attivita' di controllo da essa svolte, secondo quanto disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Sono altresi' fatti salvi i controlli amministrativi e contabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali di qualsiasi genere agli ETS per lo svolgimento delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari a verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.
I controlli sugli ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti medesimi.
Se ne ricorrono i presupposti i competenti Uffici del RUNTS, all'esito dei controlli esperiti dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017, con particolare riferimento agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma 1.
Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017.
Le risultanze dei controlli sono acquisite ai fini della revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017.
L'Ufficio del RUNTS competente puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.
Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le RAN e i CSV, che ne facciano richiesta, all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.
Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS, con le modalita' previste la propria affiliazione ad un soggetto autorizzato.
Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:
- in possesso della qualifica di impresa sociale, che sono sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e relative disposizioni di attuazione;
- alle societa' di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione f) del RUNTS, che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.
Controlli ETS: gli enti interessati
Secondo il decreto sono sottoposti ai controlli esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario o in concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti a gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
Controlli ETS: le tipologie
Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:
- a) la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o di utilita' sociale;
- c) l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.
I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:
- sono «ordinari» i controlli programmati di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale su tutti gli ETS di cui al precedente articolo 2, secondo le disposizioni del presente decreto.
- sono «straordinari» i controlli disposti dal competente Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in qualsiasi momento esso lo ritenga opportuno in ragione di atti o fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia venuto a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.
Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva con apposito decreto i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Le risultanze delle attivita' di controllo devono essere riportate esclusivamente nel modello di verbale approvato con il decreto direttoriale di cui al comma 1. -
Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e APS
Il 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore.
Ieri 22 luglio il Governo ha approvato un Decreto Legislativo in via preliminare che interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.
Vediamo l'articolo per il regime forfettario per ODV e APS
Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e ASP
Con l'articolo 2 del Dlgs rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale si prevede che all’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 6 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
All’articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»Come specificato dallo stesso Leo in conferenza stampa: "altre semplificazioni le abbiamo introdotte per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, abbiamo elevato il tetto della esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA da 65 mila a 85 mila euro, oltre a semplificazioni per quanto attiene agli adempimenti, quindi la certificazione dei corrispettivi, la tenuta dei registratori di cassa: questi soggetti possono farne a meno”. Sono poi previste misure per gli enti sportivi e “si è dato un chiarimento per quanto attiene al tetto entro il quale si può fruire del meccanismo agevolativo della 398 del 91 a 400 mila euro”.