• Enti no-profit

    Contributo impianti natatori ADS e SSD: domande entro il 26 novembre

    Il Dipartimento per lo sport con un avviso del 16 ottobre informa del fatto che a  far data dalle ore 12 del 27 ottobre 2025 è possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori (articolo 3 del Decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2025)

    Vediamo tutti i dettagli.

    Contributo impianti natatori: via alle domande dal 27 ottobre

    Dal 27 ottobre 2025 è fino al 26 novembre sarà possibile presentare richieste di accesso al contributo a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti natatori.

    Attenzione al fatto che, i beneficiari doveono presentare le domande all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it/

    Le domande presentate saranno poi sottoposte all’istruttoria degli organismi sportivi affilianti e del Dipartimento.

    I criteri di determinazione del contributo e la documentazione da allegare alla domanda sono i medesimi indicati nel dpcm 10 giugno 2022, pubblicato sul sito del Dipartimento per lo Sport il 6 luglio 2022.

    Le ASD e SSD beneficiarie nel 2024 del contributo per la gestione di impianti natatori, determinato ai sensi del predetto DPCM 10 giugno 2022, alla data di pubblicazione della presente notizia, devono risultare in possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM. 

    Le sopra citate ASD e SSD devono comunque effettuare l’accesso sulla piattaforma; una volta accedute, avranno la possibilità di confermare i dati già in possesso dell’amministrazione, con conseguente erogazione dello stesso contributo già ricevuto nel corso dell’anno 2024, salvo rideterminazioni proporzionate a causa dell’eccesso di richieste rispetto al budget stanziato; potranno solamente modificare l’IBAN su cui ricevere il contributo. 

    Attenzione al fatto che, qualora anche solo uno degli elementi caratterizzanti la domanda sia mutato rispetto a quanto dichiarato nel 2024, ad eccezione dell’IBAN, andrà compilata una nuova domanda.

    Le ASD e SSD che non hanno beneficiato nelle annualità passate del contributo, dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli art. 2, 3 e 4 del predetto DPCM 10 giugno 2022 alla data del 6 maggio 2025. 

    Non verranno erogati contributi ad enti che risultino cessati al momento dell’apertura della piattaforma.

    Per info è possibile scrivere a:

  • Enti no-profit

    Volontariato: riconoscimento delle competenze

    Con il decreto del 31 luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Pubblica Amministrazione, ha definito i criteri per il riconoscimento delle competenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

    L’obiettivo è promuovere il volontariato, soprattutto tra i giovani, come esperienza di apprendimento non formale utile alla crescita personale e alla spendibilità delle competenze nei contesti formativi e lavorativi.

    Il provvedimento attua l’articolo 19 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) e si collega al quadro generale del Sistema nazionale di certificazione delle competenze (D.Lgs. 13/2013).

    Le norme

    Il decreto si inserisce in un articolato sistema normativo che include:

    • D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che definisce le norme generali per l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali;
    • Decreto interministeriale 5 gennaio 2021, relativo all’interoperatività tra enti pubblici titolari del sistema di certificazione;
    • Decreto ministeriale 9 luglio 2024, n. 115, che disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.

    Il riconoscimento delle esperienze di volontariato avviene, quindi, nell’ambito del repertorio nazionale delle qualificazioni e delle procedure previste dagli enti titolati del Terzo settore, in coerenza con gli standard di qualificazione stabiliti.

    Il decreto specifica che tali servizi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo svolti nell’ambito delle risorse già disponibili.

    I requisiti minimi e parametri

    Il volontariato è riconosciuto come contesto di apprendimento non formale che favorisce lo sviluppo di competenze sociali, civiche e trasversali. 

    Le competenze possono essere individuate e certificate su richiesta della persona o su iniziativa degli enti del Terzo settore titolati ai sensi del D.M. 9 luglio 2024. 

    Per l’attivazione del processo di riconoscimento, il decreto prevede alcuni parametri quantitativi e procedurali fondamentali:

    Parametro Requisito minimo
    Durata attività di volontariato Almeno 60 ore in 12 mesi
    Frequenza minima per attestazione 75% del percorso previsto
    Progetto personalizzato Obbligatorio e sottoscritto all’avvio
    Tutoraggio Figura dedicata per tutto il percorso
    Documento di trasparenza Rilasciato secondo modello allegato al D.I. 5/1/2021

    Gli enti del Terzo settore possono inoltre stipulare accordi di collaborazione con i Centri duali nazionali per lo sviluppo delle competenze professionali, al fine di ricevere supporto operativo nei processi di individuazione delle competenze.

     Il rilascio delle attestazioni avviene in conformità alle specifiche del decreto ministeriale del 9 luglio 2024 e garantisce la tracciabilità delle evidenze formative e delle ore svolte.

    Procedure per il riconoscimento – DM Luglio 2024

    Le competenze individuate dal decreto sono portabili e spendibili sia in ambito scolastico e universitario, sia nel mercato del lavoro.
    Gli enti pubblici titolari (scuole, università, regioni, pubbliche amministrazioni) valutano e riconoscono tali competenze su richiesta della persona, secondo le procedure interne di certificazione previste dal D.Lgs. 13/2013 e dal D.I. 5 gennaio 2021.

    Inoltre, le attestazioni rilasciate possono essere considerate titoli valutabili nei concorsi pubblici, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, D.M. 31 luglio 2025).

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è incaricato del monitoraggio e della valutazione dell’attuazione del decreto, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.M. 9 luglio 2024, al fine di assicurare omogeneità e qualità nell’applicazione dei servizi di riconoscimento.

    Ambito e riferimenti

    Standard e procedure

    • Standard di sistema e di processo: i servizi devono essere progettati con obiettivi di apprendimento/risultati attesi riferiti agli standard di qualificazione; sono previsti vigilanza e monitoraggio. 
    • Documentazione: rilascio del documento di trasparenza e delle attestazioni secondo i modelli previsti dalle Linee guida SNCC. :
    • Formato delle attestazioni: in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale, conservate dagli enti titolari/delegati e registrate nel sistema informativo unitario delle politiche attive del lavoro.

    Riferimenti ufficiali: G.U. – DM 9 luglio 2024Ministero del Lavoro – scheda decreto 

  • Enti no-profit

    Fondo progetti interesse generale ETS: atto di indirizzo

    Con il Decreto 7 agosto 2025 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro il 4 settembre si dettano le regole per le attività di interesse generale e locale degli enti del terzo settore.

    Si tratta di un atto di indirizzo recante, per l’anno 2025 l’individuazione:

    • degli obiettivi generali, 
    • delle aree prioritarie di intervento
    • e delle linee di attività finanziabili 

    attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice medesimo, e la programmazione per il triennio 2025 -2027 delle risorse.

    Le risorse finanziarie relative all’anno 2025, pari a complessivi € 44.259.634,71, sono, pertanto, così destinate:

    • a) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza nazionale: € 14.329.634,71, per il cui dettaglio si rimanda al successivo § 5;
    • b) sostegno alle attività di interesse generale di rilevanza locale: € 19.655.452,00
    • c) contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del d. lgs. n. 117 del 2017: € 7.350.000,00;
    • d) contributo annuo ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017: € 2.580.000,00, già parzialmente erogato in favore di due associazioni per un ammontare € 1.032.000,00

    Fondo progetti interesse generale ETS: regole attuative 2025-2027

    Con specifico riferimento alle risorse di cui all’articolo 73 del Codice, occorre sottolineare la presenza di disposizioni che prevedono forme di sostegno ad attività non aventi carattere progettuale:

    • 1) i contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali ai sensi dell’articolo 73, comma 2, lettera c), del Codice;
    • 2) la concessione, in favore degli specifici soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 19 novembre 1987, n. 476 (ANMIC, ANMIL, ENS, UICI, UNMS), di un contributo annuo nella misura di cui all’articolo 1, comma 2, della L. 15 dicembre 1998, n. 438, a valere sulle risorse a sostegno delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 75, comma 2, del Codice

    In particolare, il decreto prevede che le risorse del Fondo di cui all’articolo 72 e quelle di cui all’articolo 73 del Codice al netto di quelle aventi specifica destinazione, costituiscono, pertanto, l’importo destinato, per l’anno 2025, al finanziamento di iniziative e progetti sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività specificate indicate ai punti  § 7 e § 8 dello stesso decreto.

    Per l’annualità 2025 le risorse da destinare alle iniziative e ai progetti di rilevanza nazionale ammontano ad € 14.329.634,71.
    Il suddetto importo è comprensivo della somma di € 2.500.000,00, destinata dal § 7 del D.M. n. 122 del 19 luglio 2024, recante il corrispondente atto di indirizzo per l’anno 2024, alla linea “b” di finanziamento dei progetti riguardanti l’area prioritaria di intervento dell’intelligenza artificiale.

    Gli mporti assegnati a ciascuna Regione, (si veda la tabella nel decreto) per l’anno 2025 e per il triennio 2025 -2027, sono destinate in applicazione dei seguenti criteri:

    • 30% assegnato a titolo di quota fissa;
    • 20% sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2025, come da rilevazione ISTAT;
    • 50% sulla base del numero degli enti del Terzo settore, iscritti al RUNTS alla data del 1° gennaio 2025:

    Viene precisato che le attività svolte dagli enti del Terzo settore sono oggettivamente riconducibili agli obiettivi dell’Agenda 2030, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU a New York il 25 settembre 2015, con la risoluzione n. 70/1 intitolata “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

  • Enti no-profit

    Terzo settore: nuovo decreto con le plusvalenze figurative

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

    Come recita il comunicato stampa del Governo, in vista dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 2026, delle nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore, il provvedimento interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

    Di rilievo la norma che interviene in relazione alle attività attualmente inquadrate come commerciali e che potrebbero, in applicazione dell’art. 79 del Codice del terzo settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), essere qualificate come non commerciali.

    Tale passaggio potrebbe generare plusvalenze “figurative”: in questi casi, l’imposizione è sospesa e differita al momento della cessione del bene o di cambio di destinazione.

    Un ulteriore intervento riguarda l’estensione del regime agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) anche alle Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

    Terzo settore: corrette le criticità della riforma

    L'articolo 79-bis Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata prevede quanto segue.

    In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito
    imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di
    finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

    L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.
    La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

    • a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;
    • b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

    Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

    La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell’ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

    Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.»

    E' utile evidenziare quanto ieri in conferenza stampa ha specificato il vice ministro Leo: le tematiche affrontate riguardano il passaggio dalle attività commerciali alle attività non commerciali delle aree del Terzo settore – mi riferisco in particolare alle associazioni e agli enti religiosi, alle associazioni sportive, agli enti non commerciali. Per evitare l’emersione di plusvalenze che potrebbero generarsi nel momento in cui si passa da una disciplina commerciale per entrare in una disciplina non commerciale, abbiamo previsto che questi eventuali plusvalori afferenti a tutti gli asset che vanno a finire nel compendio non commerciale restino in sospensione di imposta, fermo restando che nel momento in cui questi asset verranno dismessi, si genereranno plusvalenze tassabili. (…)"

  • Enti no-profit

    Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e APS

    Il 1° gennaio 2026 entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali per gli enti del Terzo settore.

    Ieri 22 luglio il Governo ha approvato un Decreto Legislativo in via preliminare che interviene su alcune criticità segnalate dagli operatori, introducendo misure di semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo.

    Vediamo l'articolo per il regime forfettario per ODV e APS

    Regime forfettario: novità sulla soglia per le ODV e ASP

    Con l'articolo 2 del Dlgs rubricato Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale si prevede che all’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 6 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;
    All’articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»

    Come specificato dallo stesso Leo in conferenza stampa: "altre semplificazioni le abbiamo introdotte per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, abbiamo elevato il tetto della esclusione dall’ambito di applicazione dell’IVA da 65 mila a 85 mila euro, oltre a semplificazioni per quanto attiene agli adempimenti, quindi la certificazione dei corrispettivi, la tenuta dei registratori di cassa: questi soggetti possono farne a meno”. Sono poi previste misure per gli enti sportivi e “si è dato un chiarimento per quanto attiene al tetto entro il quale si può fruire del meccanismo agevolativo della 398 del 91 a 400 mila euro”.

  • Enti no-profit

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    La responsabilità fiscale del rappresentante legale delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD)viene trattata nuovamente dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 17576/2025.

    Il provvedimento offre indicazioni chiare sul perimetro della responsabilità solidale del legale rappresentante, anche in caso di successione nella carica e rispetto a periodi d’imposta precedenti al suo mandato.

    Responsabilità solidale rappresentanti ASD: principio della Cassazione

    L’articolo 38 c.c. stabilisce che le obbligazioni assunte da associazioni non riconosciute, tra cui rientrano anche le ASD, ricadono in solido su chi ha agito in nome e per conto dell’ente

    Questo principio è stato per anni interpretato in chiave restrittiva, limitando la responsabilità ai soggetti effettivamente coinvolti nella gestione dell’associazione.

    Tuttavia, la giurisprudenza più recente, incluso il caso oggetto della nuova ordinanza, amplia la portata della responsabilità, ponendo l’accento sull’adempimento degli obblighi tributari da parte del rappresentante legale, anche per annualità non direttamente gestite.

    Nel caso sottoposto al giudizio della Suprema Corte, il Fisco aveva notificato un avviso di accertamento per IVA e IRES a carico di una ASD aderente al regime fiscale agevolato ex L. 398/1991, ma che risultava inadempiente sotto diversi profili:

    • mancata tenuta delle scritture contabili previste dal regime opzionale,
    • assenza di rendiconto economico e verbali del consiglio direttivo,
    • violazioni formali e sostanziali delle regole associative.

    L’accertamento è stato esteso al rappresentante legale dell’ente, in carica successivamente al periodo d’imposta contestato, il quale ha eccepito la mancanza di ingerenza nella gestione per quell’annualità.

    Tuttavia, la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, richiamando un principio chiave: 

    • il rappresentante legale subentrante è tenuto a verificare e correggere eventuali omissioni pregresse, non potendosi limitare a invocare l’estraneità ai fatti.

    La Corte ribadisce che, in ambito fiscale, vige il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civilistico.

    Di conseguenza: "“Il rappresentante legale di un’associazione non riconosciuta risponde solidalmente anche per le violazioni fiscali pregresse, se non ha posto in essere le necessarie attività di verifica, rettifica e regolarizzazione.”

    Tra queste attività rientrano:

    • il controllo della correttezza delle dichiarazioni fiscali,
    • l’eventuale presentazione di dichiarazioni integrative,
    • la tenuta regolare della contabilità,
    • la conservazione e messa a disposizione della documentazione

    In assenza di tali azioni, il subentrante non può andare esente da responsabilità fiscale.

    Va ricordato che la responsabilità fiscale ha natura autonoma rispetto a quella civile,v mentre quest’ultima richiede la prova di atti compiuti per conto dell’associazione, la responsabilità tributaria può sorgere anche in assenza di una condotta attiva, se il soggetto non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme fiscali, tra cui la verifica e la correzione di eventuali errori dichiarativi.

  • Enti no-profit

    Oratori ETS: regole per richiedere i contributi

    Il dipartimento per lo sport ha pubblicato in data 1° luglio un avviso riguardante l’erogazione di contributi per il sostegno e la valorizzazione della funzione degli Oratori, finalizzato a sostenere progetti per la diffusione:

    • dello sport e della solidarietà,
    • la promozione sociale,
    • l’organizzazione di iniziative educative e culturali,
    • il contrasto all’emarginazione sociale, la discriminazione razziale, il disagio e la devianza in ambito minorile. 

    Le risorse disponibili, pari a complessivi € 500.000,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, sono destinate alla valorizzazione o alla realizzazione di:

    • interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali/educative;
    • ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative per migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
    • progetti educativi, anche interdiocesani, con finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari.

    I progetti dovranno essere avviati entro il 31 dicembre 2025, e conclusi entro il 30 giugno 2026.

    Attenzione al fatto che saranno prese in considerazione solo le prime 30 proposte progettuali pervenute per ciascuna Regione e/o Provincia autonoma, aventi i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti.

    Oratori ETS: beneficiari del contributo

    La richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso puòessere presentata da:

    • a) Parrocchie;
    • b) Associazioni del Terzo Settore, iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e Associazioni ONLUS, iscritte all’anagrafe di cui all’art. 11 del D.lgs. 460/1997che operano presso oratori parrocchiali;
    • c) Enti ecclesiastici della Chiesa cattolica;
    • d) Enti di altre confessioni religiose con intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, co. 3, della Costituzione, di cui all’elenco pubblicato all’indirizzo https://presidenza.governo.it/usri/confessioni/intese_indice.html .

    Attenzione al fatto che in caso di partecipazione in forma associata, i soggetti si impegnano a costituirsi in ATS (Associazione Temporanea di Scopo), antecedentemente alla sottoscrizione della Convenzione e a individuare, già in sede di presentazione della richiesta di contributo, il soggetto che ricopre il ruolo di capofila e che, in tale qualifica, sarà l’unico interlocutore del Dipartimento, nonché destinatario del contributo e responsabile dell’utilizzo del contributo per la realizzazione dell’evento sportivo.

    La costituzione dell’ATS (Associazione Temporanea di Scopo) dovrà quindi essere formalizzata, qualora la richiesta di contributo sia ammessa a finanziamento, mediante atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale, da caricare, a pena di irricevibilità, esclusivamente sulla specifica piattaforma telematica, di cui al par. 3.2 messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport e rinvenibile all’interno del seguente url: https://avvisibandi.sport.governo.it/.

    Nell’ambito del presente Avviso, i soggetti richiedenti, in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di un’istanza.

    Oratori ETS: requisiti di ammissibilità al contributo

    Requisiti minimi di ammissibilità, a pena di esclusione dalla valutazione di merito sono elencati di seguito:

    • i progetti devono essere presentati dai soggetti di cui al comma che precede;
    • in caso di proposta da parte di associazioni del Terzo Settore: 
      • 1) Iscrizione al Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) 
      • 2) Nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’associazione del Terzo Settore presso l’oratorio parrocchiale;
    • in caso di proposta da parte di associazioni ONLUS: 
      • 1) iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del d.lgs. 460/1997; 
      • 2) nulla osta da parte del Parroco o del responsabile dell’ente ecclesiastico, che attesti l’operatività dell’ONLUS presso l’oratorio parrocchiale;
    • in caso di proposta da parte di enti appartenenti a confessioni religiose diverse da quella cattolica, che l’ente abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
    • coinvolgimento di un bacino di utenza pari ad almeno 20.000 abitanti ovvero coinvolgimento di enti che operano, anche in forma congiunta, a livello almeno provinciale; il bacino di utenza dovrà essere dichiarato dal soggetto proponente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • richiesta di contributo non superiore ad € 23.809,52;
    • il progetto deve attenere ad almeno una delle attività sub a), b) e c) di cui all’articolo 6 del presente Avviso.

    Oratori ETS: progetti finanziabili

    Saranno finanziati progetti coerenti con una o più delle seguenti tipologie e destinati alla valorizzazione ovvero alla realizzazione di:

    • a. interventi di sostegno alla formazione degli operatori che svolgono funzioni sociali ed educative presso gli enti di cui al precedente paragrafo 5, comma 1;
    • b. ricerche e sperimentazioni su attività e metodologie innovative di intervento, finalizzate a migliorare l’efficacia delle azioni educative e sociali;
    • c. progetti educativi, anche interdiocesani, che perseguano in modo integrato finalità di istruzione, formazione e svolgimento di attività sportive, comprese le attività scolastiche curriculari di educazione civica

    Oratori ETS: presenta la domanda

    Per la presentazione delle domande è messa a disposizione apposita piattaforma all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/ .

    Al fine di consentire ai partecipanti la redazione dei documenti necessari al fine della presentazione della domanda, nonché per risolvere eventuali dubbi e richieste di assistenza, la predetta piattaforma sarà disponibile a decorrere dalle ore 12:00 di lunedì 14 luglio 2025 fino alle ore 12.00 del 5 settembre 2025.

    Gli oratori – ha dichiarato il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi – rappresentano un presidio sociale insostituibile, sono luoghi di vita, nei quali l’educazione, la solidarietà e l’inclusione si intrecciano e si consolidano ogni giorno. Investire negli oratori vuol dire rafforzare una rete di prossimità che sostiene le famiglie, accompagna gli adolescenti nel loro percorso di crescita e contribuisce a unire le comunità, rafforzandone le difese immunitarie. Il nostro impegno è e sarà quello di restituire centralità a questi spazi, troppo a lungo trascurati, perché possano tornare a svolgere la loro funzione naturale, a offrire opportunità quotidiane di partecipazione e a generare nuova e indispensabile speranza”.