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    Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

    Con Risposta a interpello n 2 dell'8 gennaio le Entrate hanno replicato ad una Associazione sportiva relativamente all'esenzione IVA per ''prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport'' (di cui all'articolo 36–bis del decreto–legge 22 giugno 2023,  n.  75,  convertito  con modificazioni  dalla legge  10  agosto  2023, n. 112).

    Si valuta l'inapplicabilità ad un accordo di concessione in uso e gestione di  un Palasport da parte di un Comune ad un'Associazione Sportiva Dilettantistica contenente una prestazione di servizi complessa. 

    In proposito leggi anche: Esenzione IVA per la gestione degli impianti sportivi: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

    Esenzione IVA prestazioni connesse pratica dello sport: quando spetta

    L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro e iscritta al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, ha stipulato un accordo con il Comune per l’uso e la gestione di un Palasport, che viene utilizzato per allenamenti e gare ufficiali del campionato nazionale di basket.

    Secondo l'accordo stipulato, il Comune concede il Palasport in uso e gestione all’ASD per un periodo di un anno, a fronte di un corrispettivo fatturato con aliquota IVA ordinaria del 22%.

    L’ASD si occupa di servizi accessori, quali: Custodia, Pulizia, Piccola manutenzione, il Comune rimane invece responsabile per le spese straordinarie quali:

    • Sorveglianza e controllo periodico dei dispositivi di sicurezza.
    • Sostituzione e reintegro dei dispositivi di emergenza.
    • Utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua corrente) e tributi.

    Nel caso di specie la ASD ha la possibilità di effettuare pubblicità commerciale all’interno del Palasport.

    A tal proposito domanda se i corrispettivi fatturati dal Comune possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del D.L. n. 75/2023, che esenta dall’imposta le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

    In caso di risposta affermativa, si chiede se il Comune possa emettere note di credito per rettificare le fatture già emesse con aliquota IVA al 22%.

    L’Agenzia delle Entrate analizza la richiesta dell’ASD valutando tanto la normativa interna che esenta dall’IVA le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, purché rese da organismi senza scopo di lucro nei confronti di persone che esercitano lo sport  (articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2023, n. 75); quanto quella comunitaria, che consente agli Stati membri di esentare alcune prestazioni strettamente connesse con la pratica dello sport, a condizione che siano rese da organismi senza scopo di lucro (articolo 132 della direttiva IVA 2006/112/CE) replica quanto segue.

    L’articolo 36-bis prevede un’esenzione IVA per servizi strettamente connessi alla pratica dello sport, ma si sottolinea che tale esenzione riguarda prestazioni rese direttamente nei confronti di persone che praticano lo sport.

    L’accordo stipulato tra l’ASD e il Comune disciplina una serie di prestazioni complesse, che includono:

    • la concessione in uso del Palasport.
    • la gestione di servizi accessori.
    • l’autorizzazione alla pubblicità commerciale da parte dell’ASD.

    Secondo l’Agenzia, queste prestazioni, nel loro complesso, non possano essere considerate strettamente connesse con la pratica dello sport, poiché includono elementi estranei alla semplice messa a disposizione di uno spazio per attività sportive (come la gestione di servizi e la pubblicità commerciale).

    Pertanto, si conclude che:

    • non è applicabile l’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis per i corrispettivi derivanti dall’accordo e non è possibile l’emissione di note di credito per rettificare le fatture già emesse dal Comune con aliquota IVA al 22%

    Ci si pone una domanda: qualora tra queste attività, non rientrasse anche la vendita di gadget, spetterebbe l'esenzione IVA di cui si discute?

    Allegati:
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    Erogazioni liberali in denaro Terzo Settore: codice tributo per F24

    Con Risoluzione n. 65 del 18 dicembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

    Erogazioni liberali in denaro Terzo Settore: codice tributo per il credito d’imposta

    In particolare, l’articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha istituito un credito d’imposta, alle condizioni ivi previste, per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con modalità non commerciali.
    Il comma 3, del medesimo articolo 81, ha previsto, tra l’altro, che per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta in argomento è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7037” denominato Credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore – Articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”

    Allegati:
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    5xmille ONLUS 2024: elenchi ammessi ed esclusi

    Le Entrate hanno pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata, gli elenchi permanenti 2024 delle ONLUS ammesse al 5xmille 2024

    In data 18 dicembre vengono inseriti anche gli elenchi degli esclusi, clicca qui per accedere.

    5xmille ONLUS: elenco 2024 ammessi ed esclusi

    Dal 18 dicembre 2024 sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse alla ripartizione del 5 per mille per l'anno finanziario 2024. 

    In particolare, negli elenchi sono comprese anche le organizzazioni che, pur non avendo assolto (in tutto o in parte) gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini previsti, hanno usufruito della rimessione in bonis, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. n. 16/2012. 

    Ogni ente è individuato con l'indicazione;

    • del codice fiscale, 
    • della denominazione, 
    • della Regione, 
    • dell'indirizzo, 
    • della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale. 

    Si segnala infine che, entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2024 (maggio 2025), l'Amministrazione finanziaria pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi di tutte le categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, nonché l'elenco completo degli enti ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.

    5xmille ONULS: tutte le regole

    In generale, si ricorda che l’articolo 17 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. 

    Per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

    In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. 

    Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

    Si evidenzia che le ONLUS che presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

    Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

    In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. 

    Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

    Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

    5x mille : elenco ammessi 2023

    Disponibili qui anche  gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023.

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    Personalità giuridica ETS: chiarimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Con Nota n. 15849/2024 con oggetto: Requisiti del patrimonio minimo degli Enti del Terzo settore ai fini del conseguimento della personalità giuridica. Patrimonio formato da "intangible assets". il ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla verifica dei requisiti da parte del Notaio.

    Personalità giuridica ETS: chirimenti del Ministero sul patrimonio sociale

    Il Minstero con la nota in oggetto replica ad un quesito su Enti che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica collegata all'iscrizione nel Runts, sulla base di documentazione contabile e peritale asseverata, accompagnano l'istanza "con la dichiarazione che il proprio patrimonio minimo consiste esclusivamente o prevalentemente in cd. ‘intangible assets' costituiti da proprietà intellettuale (a titolo di esempio in progetto/corso/percorso formativo)". 

    Viene richiesto un parere circa l'idoneità ai fini del conseguimento della personalità giuridica di un patrimonio consistente prevalentemente in un apporto in opere e servizi, come nell'esempio citato.

    La nota ricorda intanto che l'art. 22 comma 4 del CTS, oltre a far riferimento ad una "somma liquida e disponibile, non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni", prevede in alternativa anche la possibilità che tale patrimonio sia "costituito da beni diversi dal denaro".

    La formulazione adottata dal legislatore, secondo l'opinione riportata in vari studi, escluderebbe:

    • "la possibilità di dotare l'ente di un patrimonio costituito da prestazioni di opera o di servizi oppure da crediti" 
    •  "la possibilità di apportare al patrimonio degli ETS le prestazioni di opere e servizi in quanto esse non sarebbero facilmente monetizzabili
    • "la possibilità di procedere alla costituzione di un ETS con personalità giuridica mediante conferimento d'opera o di servizi, anche se garantiti da polizza assicurativa o fidejussione bancaria…così come il conferimento di crediti", considerato che proprio la definizione rinvenibile nell'art. 22 CTS rimanderebbe alla definizione dei beni quali "cose che possono formare oggetto di diritti" (art. 810 c.c.), comprensiva dei beni immateriali (brevetti, marchi, etc.) ma non dei diritti che hanno per oggetto un comportamento soggettivo"

    Tali posizioni, derivanti da un'attenta lettura delle norme alla luce del quadro giuridico generale, secondo la nota ministeriale appaiono condivisibili, anche in considerazione della peculiarità degli enti del Terzo settore, che, privi di scopo di lucro e volti al perseguimento non dell'interesse dei singoli soci, come nel caso dei soggetti aventi forma societaria, ma del cd. "bene comune" nelle sue molteplici declinazioni, necessitando quindi di particolari tutele anche sotto il profilo delle garanzie.

    Du qui, viene richiamata l'importanza della responsabilità del notaio che, prima di presentare l'istanza di iscrizione al Runts o quella volta a conseguire la personalità giuridica di un ente già iscritto, deve attentamente verificare in via preliminare la sussistenza dei requisiti di legge, compreso quello riguardante il patrimonio minimo, costituito nei modi di legge, potendo, ove accerti che gli stessi non sussistano, esimersi dal deposito dandone comunicazione motivata ai committenti. 

    Sotto questo profilo, l'ufficio che ha ricevuto l'istanza pur potendo attraverso interlocuzioni preliminari segnalare la questione al notaio, rimetterà in ultima analisi a questo la questione, rinviando eventualmente alla sede di controllo la verifica sulla regolarità del patrimonio minimo, procedendo eventualmente ad invitare l'ente alla ricostituzione dello stesso qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso si sia ridotto al di sotto della soglia di legge, richiedendo che gli incrementi siano effettuati in denaro o altri beni adeguatamente periziati, escludendo la possibilità di fare ricorso ad opere o servizi.

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    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: esaurimento risorse al 18 ottobre

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato il bando 2024 per i contributi per l'acquisto di ausili sportivi rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

    In data 18 ottobre con avviso viene comunicato che le richieste dei contributi destinati al finanziamento degli interventi previsti dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano e finalizzati alle iniziative volte alla promozione dell’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’utilizzo di ausili per lo sport, hanno coperto interamente il Fondo messo a disposizione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 aprile 2024.

    Di conseguenza, non è più consentito presentare richiesta tramite la piattaforma informatica.

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: i beneficiari

    La domanda di accesso al Fondo può essere presentata esclusivamente da una Associazione Sportiva Dilettantistica/Società Sportiva Dilettantistica, ASD/SSD, (soggetto richiedente) presso la quale il destinatario finale dell’ausilio sportivo (beneficiario) sia tesserato.
    L’ASD/SSD non potrà presentare domanda di accesso al Fondo per il beneficiario del contributo erogato con i precedenti avvisi, né per la stessa disciplina né per una diversa.
    Il soggetto richiedente, che presenta la domanda per conto del proprio tesserato, deve essere regolarmente affiliato a una Federazione Sportiva riconosciuta, ai fini sportivi, dal Comitato Italiano Paralimpico e iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche consultabile sul sito internet https://registro.sportesalute.eu/.
    Ogni soggetto richiedente può presentare richiesta di contributo per l’acquisto dell’ausilio sportivo per un massimo di n. 3 beneficiari nel caso di sport individuali e n. 5 beneficiari nel caso di sport di squadra. 

    Per le ASD/SSD polisportive i suddetti limiti si intendono cumulabili per ciascuna disciplina praticata.
    I beneficiari, destinatari finali dell’ausilio sportivo, sono persone fisiche:

    • a) residenti in Italia;
    • b) con una disabilità “eleggibile” in base alle determinazioni assunte dall’International Paralympic Committee;
    • c) tesserate per una ASD/SSD affiliata a una Federazione Sportiva Nazionale Paralimpica, Federazione Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Paralimpica, Disciplina Sportiva Associata Paralimpica, come indicato nell’allegato n. 2 del Regolamento, che non abbiano mai partecipato al Campionato Nazionale Assoluto della disciplina per la quale è richiesto l’ausilio
    • d) in possesso del “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico” rilasciato ai sensi del DM 24 aprile 2013 e in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

    Ciascun beneficiario, diverso da chi ha già beneficiato del contributo erogato con i precedenti avvisi, potrà richiedere l’ausilio sportivo tramite una sola ASD/SSD e relativamente a una sola disciplina sportiva

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: presenta la domanda

    La domanda di contributo dovrà essere inserita sulla piattaforma informatica raggiungibile all’indirizzo: 

    ATTENZIONE le risorse sono esaurite al 18 ottobre e pertanto è chiusa la piattaforma per le domande.

    La procedura di presentazione della domanda è interamente guidata ed è dettagliatamente descritta nel “Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s .m.i., al successivo D.P.C.M. 11 aprile 2024” e nel “Manuale utente”.

    La registrazione sulla piattaforma e l’invio della domanda attraverso la piattaforma sarà consentito a partire dalle ore 12.00 del giorno 27 settembre 2024.

    Il corretto inserimento dei dati è a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente.
    La presentazione del progetto deve essere formulata tramite la domanda presente sul portale dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo.

    Bando ausili sportivi disabili ASD/SSD: importo del contributo

    Per ciascun ausilio è necessario acquisire il relativo preventivo di spesa, da allegare alla richiesta, predisposto da parte dell’operatore economico autorizzato alla costruzione dell’ausilio sportivo o alla sua commercializzazione e intestato al soggetto richiedente. 

    Il preventivo deve necessariamente riportare il costo totale della fornitura (compresa IVA) che non deve essere superiore al prezzo massimo indicato nell’allegato n. 3 del “Regolamento per l’erogazione a titolo gratuito di ausili destinati all’avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità, di cui alla Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e s.m.i. e al successivo D.P.C.M. 11 aprile 2024”.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    ETS e Fondo progetti interesse generale: domande entro il 24 ottobre

    Il Ministero del lavoro con avviso n 2/2024 disciplina le regole per accedere al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per gli enti del terzo settore.

    Lart. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il  Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative lo svolgimento di attività di interesse generale ex articolo 5 del codice, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
    Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 122 del 29 luglio 2024,sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili, pari a complessivi € 22.770.000,00, di cui:

    • € 19.950.000,00 afferenti al fondo ex articolo 72 del D. Lgs. n. 117 del 2017
    • € 2.820.000,00 afferenti all’ articolo 73 del D. Lgs. n. 117 del 2017, da destinare alle ODV, APS e alle fondazioni
       del Terzo Settore.

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

    Come previsto dal DM n 122/2024 le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni ai fini della presente tipologia le province autonome di Trento e Bolzano). 

    Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considera la rilevanza nazionale dei progetti e l'oportunità di conseguire sinergie tra gli enti proponenti, non potrà essere inferiore a 250.000 euro nè superare l'importo di 600.000 euro.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: istruzioni

    I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, Modello-A-Domanda di ammissione al finanziamento.
    In caso di partenariato, l’istanza di ammissione al finanziamento deve essere compilata solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1_Dichiarazione di partecipazione al partenariato, attestante la volontà di partecipare al partenariato.
    Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite  econdo il Modello-A3-Dichiarazione di collaborazione.
    Nel caso di Reti, l’Ente proponente dovrà indicare gli associati/affiliati che partecipano alla realizzazione del progetto o iniziativa, compilando il Modello A2_Reti-associati-affiliati.
    La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello-B-Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 4452000 in caso di presenza di partner, contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., attestanti:

    • che il progetto/iniziativa presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
    • l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità;
    • l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
    • che l’Ente nel triennio 2021-2023 abbia maturato un’esperienza analoga, ovvero sia stato beneficiario di contributi per l’attuazione di interventi nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale come riportati nel Modello F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione, Foglio A1_Ente Capofila e Partner o Associazioni/affiliati nel quale saranno inserite le esperienze dell’Ente proponente/capofila e quelle, eventualmente, degli Enti Partner ed Enti Associati/affiliati.

    Tutti gli enti partecipanti dovranno, pena l’esclusione, produrre, se non presenti nel RUNTS, copia dello statuto aggiornato e dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito internet, fornendo l’URL di riferimento di entrambi.

    Per ogni proposta progettuale o iniziativa dovrà essere presentata, pena l’esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte, dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello-C-Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.

    Inoltre, l’Ente proponente dovrà compilare il Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione inserendo anche i dati dei Partner e/o associati laddove richiesti.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: domande dal 23 settembre

    Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica:

    • Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
    • Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
    • Modello A2 (Dichiarazione Rete sugli associati-affiliati);
    • Modello A3 (Dichiarazione di collaborazione);
    • Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
    • Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
    • Modello D (Scheda della proposta);
    • Modello E (Piano finanziario);
    • Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione.

    Tutta la documentazone è scaricabile qui

    La documentazione suindicata dovrà essere caricata, pena l’esclusione, sulla piattaforma accessibile al seguente indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/ a partire dal 23 settembre 2024 e sarà possibile accedervi esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID

    Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l’istanza disponibile sulla Piattaforma. 

    Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso al finanziamento pubblico, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. 

    La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12.00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20.00 del 22 ottobre 2024 utilizzando la Piattaforma.

    ATTENZIONE al fatto che il termine in scadenza il 22 ottobre è prorogato alle ore 20.00 del giorno 24 ottobre con Decreto n 253 del dipartimento delle politiche sociale del 17 ottobre. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    IVA al 5% per i corsi di sci, snowboard: per chi e da quando

    La legge di conversione del DL Omnibus pubblicata in GU dell'8 ottobre 2024, conferma la novità per l'IVA agevolata dei corsi tenuti da enti che operano nello sport, vediamo i dettagli.

    Iva corsi attività sportiva invernale: trattamento IVA

    L'articolo 5, commi da 1 a 3 con Modifiche alla disciplina in materia di IVA – erogazione di corsi di attività sportiva invernale prevede che, a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento in esame ossia dal 10 agosto 2024, l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5 per cento per l’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, in forma organizzata, al ricorrere di specifici requisiti soggettivi e oggettivi, e a condizione che tali attività non siano esenti da IVA.

    In particolare, le norme, aggiungendo un nuovo numero (1-septies) alla tabella II-bis del DPR n. 633 del 1972 (recante l’elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento), prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA del 5 per cento dell’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall’imposta sul valore aggiunto

    La norma chiarisce che fino al 1° gennaio 2025, data di applicazione del regime di esenzione IVA per le prestazioni in argomento, la disposizione in esame si applica alle suddette prestazioni, sempreché queste non rientrino tra quelle fuori campo IVA.

    La relazione al decreto evidenzia che l'applicazione dell'aliquota IVA al 5 per cento per i corsi di attività sportiva e fisica invernali, si applica qualora le stesse prestazioni non siano comprese in un regime di esenzione ovvero, fin quando applicabile, in un regime di esclusione dall'imposta (quale quello previsto fino al 31 dicembre 2024 per le prestazioni svolte dalle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, a favore di propri associati).

    la stessa relazione evidenzia anche che sotto il profilo soggettivo, i corsi devono essere impartiti dai soggetti iscritti in appositi albi nazionali e regionali disciplinati da apposite disposizioni.

    Il riferimento agli albi è stato utilizzato per meglio delimitare tale ambito soggettivo. 

    Sotto il profilo oggettivo, la norma individua l'attività sportiva invernale i cui corsi sono assoggettati all'aliquota del 5 per cento rinviando alle discipline gestite dalle Federazioni nazionali di sport invernali riconosciute dal Coni, quali lo sci, lo snowboard, lo slittino, ecc.

    Infine, si chiarisce che il riferimento alla forma "organizzata" va intesa come formula residuale nella quale sono inquadrabili anche i soggetti che operano in forma associata con scopo di lucro.

    In tal modo la norma che prevede l'imponibilità ad aliquota ridotta si applica sia agli individui sia ai soggetti, come associazioni e società, che operano con finalità lucrative.