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Adempimenti IVA per ODV e APS: quali sono
Le ODV e le APS che adottano il regime forfettario previsto dalla legge n 190/2014 hanno precisi adempimenti da rispettare ai fini IVA pur godendo di diversi esoneri.
Ricordando che dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario, a prescindere dal volume di affari, occorre precisare quali obblighi ricadano ai fini IVA su tali enti associativi, e a quali esoneri abbiano diritto.
Le ODV e le APS con ricavi commerciali annui non superiori a 65.000 euro, pur godendo di un regime semplificato, dovranno numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.
La certificazione dei corrispettivi specifici e l'emissione delle fature dovranno avvenire con modalità telematiche.
Ricordiamo che l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 5/2022 aveva gia chiarito nel dettaglio le regole da rispettare da ODV e APS a decorrera dal 1 gennaio 2024, vediamoli.
Adempimenti IVA per ODV e APS con rivaci commerciali < 65mila euro
Le Entrate, con Circolare ADE n 5/2022 ha chiarito che, qualora le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di:
- organizzazioni di volontariato (OdV),
- associazioni di promozione sociale (APS) ,
non avessero ancora trovato applicazione al 31 gennaio 2023, a partire dal 1 gennaio 2024, le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014.
Tali entri pertanto:
- emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
- saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
- nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.
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5xmille ONLUS: istruzioni del Ministero per l’accesso al beneficio
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un avviso rivolto alle ONLUS transitate nel RUNTS nel corso del 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo le regole generali.
Elenco 5xmille ONLUS 2023: le regole
L’articolo 9, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto che anche per l’anno finanziario 2023 le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Ai fini dell’accreditamento e della verifica dei requisiti di accesso al riparto del 5 per mille delle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, che provvede alla domanda di accreditamento, al controllo dei requisiti di accesso e alla pubblicazione dei relativi elenchi, secondo le modalità previste dal DPCM 23 luglio 2020, per gli enti del volontariato.
Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023, presentano l’istanza di accreditamento per l’anno 2023 all’Agenzia delle entrate.
Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2023, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Ciascuna amministrazione, in relazione alla categoria di enti di propria competenza, procede alla pubblicazione dell’elenco provvisorio e di quello definitivo, rispettivamente entro il 20 aprile e il 10 maggio, degli enti iscritti al contributo per ciascun esercizio finanziario e alla pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti entro il 31 marzo nonché degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L’Agenzia delle entrate, per le ONLUS, procede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi delle ONLUS iscritte al contributo, dell’elenco permanente delle ONLUS accreditate e degli elenchi delle ONLUS ammesse ed escluse dal contributo.
L’Agenzia delle entrate provvede, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, alla pubblicazione sul proprio sito di tutti gli elenchi, distinti per categoria, degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, trasmessi dalle competenti amministrazioni, con l’indicazione delle scelte attribuite a ciascun ente e dei corrispondenti importi spettanti, nonché alla pubblicazione dell’elenco complessivo contenente gli enti ammessi al contributo con le scelte totali ricevute e gli importi complessivi spettanti per ciascun esercizio finanziario nelle differenti categorie, al fine di rendere noto il contributo spettante anche in forma aggregata.
5xmille ONLUS 2023: istruzioni del Ministero per il beneficio
Nel dettaglio, l'avviso in oggetto, precisa che gli enti che siano stati iscritti all’anagrafe delle ONLUS, tenuta dall’Agenzia delle Entrate, per una parte dell’anno 2023 e che nel corso del medesimo anno si siano iscritti al RUNTS devono verificare la loro ammissione al beneficio del 5×1000 anno 2023 anche mediante consultazione dell’elenco delle Onlus ammesse formato dall’Agenzia delle Entrate e reperibile online sul sito dell'ADE.
Ciò poiché, per effetto dell’applicazione delle regole concernenti la formazione degli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio e dell’iscrizione in corso d’anno al RUNTS, tali enti potranno risultare nell’elenco degli enti esclusi dal beneficio anno 2023 pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma essere comunque ammessi al beneficio perché compresi nel predetto elenco delle Onlus ammesse pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che gli enti che versino in detta situazione verranno iscritti d’ufficio nell’elenco permanente 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito della loro cancellazione dall’Anagrafe delle ONLUS.
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Sviluppo intelligenza artificiale PMI: domande entro il 31 gennaio
Il Governo italiano con il “Programma strategico su Intelligenza Artificiale 2022-2024” individua le imprese come specifico target su cui concentrare l’azione di applicazione dell’AI, quale strumento di traino per il mercato italiano nel settore digitale e del sistema Paese nel suo complesso.
A tal proposito viene pubblicato il Bando Crescere AI con domande entro il 31 gennaio e a beneficio delle PMI.
Il bando è promosso da Fondo per la Repubblica Digitale ed è sostenuto da Google, vediamo come partecipare.
Bando crescere AI: che cos'è
Google.org, ente filantropico dell’omonima società, ha lanciato nel 2023 il Social Innovation Fund on AI, un nuovo Fondo che intende sostenere le organizzazioni non profit in Europa nello sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che abbiano un impatto positivo sull’ecosistema imprenditoriale.
Il Fondo ha l’obiettivo di rendere disponibili a tutti i vantaggi dell’IA.
Da ciò nasce il bando “crescerAI”, che invita soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore a presentare proposte progettuali per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale destinate alle PMI del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese che si muovono in settori e contesti svantaggiati del Paese.
Il nuovo bando mette a disposizione 2.200.000 € e mira a selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy.
Bando crescere AI: obiettivi
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali, funzionali allo sviluppo e all’implementazione di una soluzione basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale, la cui adozione dovrà interessare le PMI con un ruolo chiave nella promozione del “Made in Italy”, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese operanti in settori e contesti svantaggiati.
- Si prevede che i beneficiari finali dei progetti finanziati possano riscontrare vantaggi concreti quali, a titolo esemplificativo: abbattimento di tempi e costi di operazione nel proprio business,
- ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi,
- maggior resilienza finanziaria e minor impatto ambientale.
Bando crescere AI: chi può partecipare
Possono presentare i progetti, entro il 31 gennaio:
- soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, come per esempio università, istituti e centri di ricerca, e centri di trasferimento tecnologico,
- presentando proposte progettuali entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024 attraverso il portale Re@dy.
I progetti valutati idonei verranno sostenuti in tutte le fasi per creare, promuovere, applicare e scalare soluzioni innovative di AI: le proposte potranno includere fasi preliminari di ricerca e sviluppo, test e applicazione sperimentale, implementazione e scale-up della soluzione proposta, prevedendo anche il coinvolgimento di imprese per l’apporto di know how specifico nel campo dell’AI.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy
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Neo iscritti RUNTS: quando scatta l’obbligo di nomina dell’organo di controllo
Sono stati posti al Ministero del lavoro alcuni quesiti sulla tematica dell'attivazione degli obblighi di nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli enti iscritti al RUNTS.
Il Ministero con la nota n 14432 del 22.12.2023 ha fornito il seguente chiarimento:
- per gli enti neo iscritti nel Registro unico la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale scatta sin da subito in caso di superamento, nei due esercizi precedenti, dei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.
Obblighi di nomina organo di controllo ETS: quando scatta
I quesiti sono scaturiti in particolare dall’esame dei bilanci 2021 e 2022 di enti iscritti al RUNTS a seguito di trasmigrazione, dal quale è emerso, il superamento di almeno due dei limiti dimensionali per due anni consecutivi, di cui rispettivamente all’art. 30 e all’art. 31 del CTS, a seguito del quale sorge in capo agli ETS l’obbligo di nominare rispettivamente l’organo di controllo e il revisore legale (quest’ultimo nel caso in cui lo statuto non preveda direttamente la competenza dell’organo di controllo).
Con la nota n. 11560 del 2 novembre 2020, pubblicata nella sezione “orientamenti ministeriali” del sito istituzionale del Ministero, era stato già chiarito come per gli enti già iscritti nei registri pregressi, le norme in questione, in quanto attinenti all’organizzazione interna di soggetti considerati per legge ETS di diritto transitorio (articolo 101, comma 3 del Codice) fossero applicabili anche prima dell’attivazione del RUNTS, non essendo l’efficacia della norma condizionata dall’operatività del nuovo sistema di registrazione, facendosi conseguenzialmente partire il computo delle due annualità dal 2018 e considerando quindi le annualità 2018 e 2019 ai fini della verifica dell’integrazione dei presupposti dimensionali
E' evidente come in molti casi, solo in occasione dell’effettiva iscrizione nel RUNTS o successivamente, in occasione del completamento della documentazione richiesta o del deposito dei bilanci (che per molti enti sono quelli relativi agli anni 2021 e 2022) gli Uffici del RUNTS siano stati effettivamente messi in condizione di verificare il superamento, quantomeno con riferimento ai due anni consecutivi citati, dei limiti dimensionali dal quale scaturisce obbligo di legge.
In tali casi, si ritiene che gli Uffici del RUNTS debbano richiedere ai predetti enti, senza attendere la revisione triennale, di procedere senza indugio alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale e alla conseguente comunicazione delle generalità del soggetto o dei soggetti nominati.
L’organo di controllo e/o il revisore legale, se nominati in sede diversa dall’approvazione del bilancio antecedente all’affidamento dell’incarico, relazioneranno all’organo competente sulla bozza del primo bilancio d’esercizio (ed eventualmente di bilancio sociale) successiva all’accettazione dell’incarico effettuando verifiche e controlli che siano imputabili all’esercizio delle proprie funzioni dal momento in cui, accettando l’incarico, diventano parte integrante dell’organizzazione dell’ETS.
Il ministero con la nota in oggetto ha chiarito che:
- l’avvenuta nomina dell’organo di controllo/del revisore legale al momento in cui l’ufficio riscontri il superamento dei parametri,
- o la tempestiva nomina a seguito della richiesta da parte dell’ufficio,
saranno valutati positivamente, ai fini della permanenza nel RUNTS, anche qualora essi risultino comunque tardivi rispetto al verificarsi dell’evento da cui scaturisce l’obbligo.
Diversamente, il mancato adeguamento senza valida giustificazione, a fronte della richiesta dell’ufficio, che assegnerà a tal fine un congruo termine affinché l’ente regolarizzi la propria posizione, potrà essere considerato ai fini dell’adozione di un eventuale provvedimento di cancellazione.
Pertanto, nei confronti degli enti neo-iscritti e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, l’obbligo sorgerà, qualora nel biennio precedente i limiti dimensionali siano stati raggiunti, non appena iscritti al RUNTS e per effetto dell’iscrizione, fermo restando che potranno volontariamente costituire l’organo di controllo o incaricare i revisori legali anche prima del perfezionamento dell’iscrizione o individuare gli incaricati subordinando gli effetti della costituzione e dell’accettazione dell’incarico all’effettiva iscrizione, dato che solo in presenza dell’iscrizione combinata con il verificarsi del biennio dimensionale l’obbligo di legge potrà dispiegare i propri effetti, cui l’ente non potrà più sottrarsi.
Per quanto, poi, previsto in merito all’attività svolta dall’organo di controllo e/o dal revisore legale nominati in un momento successivo alla data di approvazione del bilancio vale quanto già detto con riferimento agli incarichi conferiti agli enti trasmigrati.
Allegati:
A seguito dell’iscrizione l’ufficio potrà quindi richiedere nei casi suddetti, all’ente che non abbia provveduto, di nominare l’organo di controllo o il revisore, assegnando a tal fine un congruo termine, nonché di integrare le informazioni sul RUNTS. Una eventuale persistente inerzia dell’ente nel provvedere all’adempimento di legge costituirà presupposto per l’avvio del procedimento di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell’articolo 50 del Codice e degli articoli 23, comma 1, lettera d) e
24 del D.M. n. 106/2020 -
Enti filantropici: chiarimenti ADE su esenzione IRES
Con Risoluzione n. 75 del 21 dicembre l'agenzia delle entrate, sinteticamente specifica che l'attività di filantropia realizzata mediante l'erogazione di denaro, beni e servizi di investimento, a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, è considerata non commerciale ai fini fiscali.
Inoltre, i redditi derivanti da immobili, che costituiscono sostentamento per l'Ente Filantropico sono esenti dall’imposta sul reddito delle società, a condizione che non siano inseriti in un contesto produttivo.
Vediamo il caso di specie a cui replica l'Agenzia.Un’Associazione che rappresenta gli interessi degli Enti filantropici, chiedeva:
- 1. se l'attività di filantropia realizzata attraverso l'''erogazione di denaro, beni e servizi di investimento'' (cd. ''filantropia strategia''), in quanto attività istituzionale ai sensi del predetto articolo 37 del CTS, si qualifichi quale attività non commerciale ai fini fiscali;
- 2. se l'articolo 84, comma 2bis, del CTS, si applichi anche ai redditi derivanti dalla gestione del patrimonio immobiliare con strutture dedicate, attraverso la quale l'Ente Filantropico si sostiene e si procura i proventi conseguiti da reinvestire
L’Agenzia ritiene che le attività descritte siano compatibili con il dettato normativo allorquando si configurino come prestiti infruttiferi, per loro natura gratuiti, che prevedono esclusivamente la restituzione della sorte capitale.
In tale categoria possono rientrare i “capitali di capacitazione”, erogati a persone appartenenti a categorie svantaggiate. Non vi rientra, però, l’attività di microcredito, non prevista dal Codice.
Inoltre, l’Agenzia, per qualificare l'attività svolta dall'ente come non commerciale, osserva che, ferma la competenza del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, essa appare sostanziarsi nell'attività di interesse generale (articolo 5, comma 1, lettera u) del Cts), più specificamente individuata, dall'articolo 37, nell'erogazione di “denaro, beni o servizi, anche di investimento” a sostegno di “categorie di persone svantaggiate” o di “di attività di interesse generale”.L'effettuazione di tale attività a titolo gratuito, ovvero in assenza di controprestazioni o corrispettivi a carico dei beneficiari, determina la non commercialità.
Allegati:
Ad analoghe conclusioni è pervenuta in relazione all'attività erogativa costituita dalla concessione, a vario titolo, di prestiti di denaro nei riguardi di beneficiari tenuti alla restituzione del solo capitale, qualora detta attività venga effettuata senza addebito di interessi, o di altri importi a titolo di commissioni comunque denominate, a carico dei beneficiari.
In merito alla gestione del patrimonio immobiliare, l'articolo 84 del Cts, così come modificato dall’articolo 26 del Dl Semplificazioni, al comma 2 prevede che “i redditi degli immobili, destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società”.
Tale disposizione, applicabile, in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea, in via transitoria fin dal 1° gennaio 2018 per le Organizzazioni di volontariato (Odv) migrate a partire dal 23 novembre 2021 nel Runts, nella sezione a loro dedicata, è stata estesa, anche agli Enti Filantropici (comma 2-bis).
Con l'articolo 26, comma 1, lettera i), del decreto Semplificazioni, inoltre, è stata prevista l’applicabilità in via transitoria delle norme del Cts di cui all'articolo 104, comma 1, oltre che alle Onlus, anche agli Ets iscritti al Runts, pertanto, per tali enti trovi piena applicazione, nel periodo transitorio, l'articolo 84, comma 2, del Cts.
L’Agenzia afferma che anche per gli Ets iscritti al Runts con la qualifica di Enti Filantropici possa trovare applicazione, nel periodo transitorio, l'esenzione disposta (art 84, comma 2).
Pertanto, rientrano nell'esenzione i redditi conseguiti dagli Enti Filantropici derivanti dalla gestione degli immobili, locazione inclusa, a condizione che non siano inseriti in un ''contesto produttivo'' ma siano posseduti al mero scopo di trarne redditi di natura fondiaria, destinati al sostegno delle finalità istituzionali proprie dell'Ente Filantropico e, non sia configurabile, nell'attività di gestione, un'attività organizzata in forma d'impresa. -
Bando marchi collettivi 2023: le domande dal 27 dicembre
Con avviso il MIMIT informa del fatto che si apre il Bando Marchi Collettivi 2023.
Nel dettaglio, dal 27 dicembre 2023 e fino al 23 gennaio 2024:
- le associazioni rappresentative delle categorie,
- i consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128,
- e altri organismi di tipo associativo o cooperativo,
potranno presentare, al soggetto gestore Unioncamere, le domande per l’accesso alle agevolazioni, previste nella misura massima di 150.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione da realizzare entro i 6 mesi successivi alla concessione del finanziamento.
I criteri e le modalità di applicazione sono riportati nel decreto direttoriale 13 novembre 2023 e la modulistica è scaricabile dal sito dedicato www.marchicollettivi2023.it
Bando Marchi collettivi 2023: i beneficiari
Il Bando si rivolge a:
- Associazioni rappresentative delle categorie produttive
- consorzi di tutela di cui all’art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.128
- altri organismi di tipo associativo o cooperativo.
Bando Marchi collettivi 2023: cosa finanzia
Le agevolazioni sono concesse a fronte di iniziative di promozione all’estero del marchio collettivo o di certificazione.
In particolare, devono riguardare la realizzazione di almeno due tra le seguenti attività:
- Fiere e saloni internazionali
- Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali
- Incontri bilaterali con associazioni estere
- Seminari in italia con operatori esteri e all’estero
- Azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso gdo e canali on-line
- Creazione di comunità virtuali a supporto del marchio.
L’agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. L’importo massimo dell’agevolazione in favore di ciascun soggetto beneficiario non può superare 150.000,00 euro, a fronte di una o più domande di agevolazione aventi ad oggetto marchi collettivi o di certificazione differenti.
E’ possibile presentare una sola domanda di agevolazione per ciascun marchio collettivo o di certificazione registrato.
Non è possibile presentare una domanda per un importo di agevolazione inferiore a 20.000,00 euro.
Fermo restando l’importo totale dell’agevolazione concessa, l’importo delle agevolazioni per tipologia di INIZIATIVA potrà variare in sede di rendicontazione finale nella misura massima del 20% rispetto agli importi approvati dal soggetto gestore.
In ogni caso, non sarà possibile rendicontare INIZIATIVE diverse da quelle per le quali è stata concessa l’agevolazione.
L’importo dell’agevolazione, calcolata in via provvisoria al momento della concessione, sarà rideterminato a conclusione del progetto, prima dell’erogazione, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute. L’ammontare dell’agevolazione, così definitivamente determinata, non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria.
In ogni caso, l’agevolazione non sarà erogata se il soggetto beneficiario non avrà sostenuto almeno il 30% delle spese valutate ammissibili in sede di concessione dell’agevolazione.Bando Marchi collettivi 2023: presenta la domanda
Le domande di agevolazione relative al bando di cui al decreto direttoriale 13 novembre 2023 relativo alle agevolazioni per la promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 27 dicembre 2023 e fino alle ore 18.00 del giorno 23 gennaio 2024.
Le domande devono essere trasmesse – a pena di inammissibilità – dall’indirizzo PEC del soggetto richiedente o dall’indirizzo PEC di un suo procuratore speciale al seguente indirizzo PEC: [email protected] indicando nell’oggetto “AGEVOLAZIONI PER MARCHI COLLETTIVI/CERTIFICAZIONE”, complete di tutta la documentazione prevista dal
citato decreto direttoriale 13 novembre 2023.
I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono, a pena di inammissibilità, essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
- a) avere sede legale in Italia;
- b) nel caso di associazioni riconosciute, essere iscritte al Registro delle Persone Giuridiche di cui al DPR 10 febbraio 2000 n. 361;
- c) non avere in corso procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
- d) non avere assunto delibere di scioglimento né di liquidazione ai sensi della disciplina vigente per ciascuna delle categorie di beneficiari di cui al comma 1;
- e) non essere destinatari di divieti, decadenze o sospensioni ai sensi dell’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.);
- f) non essere sottoposti a procedure concorsuali, ove applicabili;
- g) essere iscritti al Registro delle Imprese e attivi, ove applicabile; h) di aver ottemperato agli obblighi di prevenzione dell’antiriciclaggio di cui al D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231, ove applicabile.
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Registro unico nazionale terzo settore: consultabile da tutti dal 13.12
Con una nota pubblicata sul proprio sito il Lavoro informa del fatto che dal 13 dicembre 2023 il RUNTS è accessibile a tutti i cittadini.
Nel dettaglio, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è consultabile da parte di tutti i cittadini e alla pagina dedicata di Servizi Lavoro, attraverso la funzione “Ricerca enti” è possibile:
- visionare gratuitamente le informazioni (dati generali, composizione organi sociali, attività ecc.)
- scaricare i documenti (statuti, bilanci, rendiconti delle raccolte fondi, ecc.) riguardanti oltre 119mila enti iscritti al RUNTS, di cui più di 24mila entrati per la prima volta a far parte del Terzo Settore.
Ricordiamo che con Decreto Ministeriale n 106 del 15 settembre 2020, ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore si disciplina quanto segue:
- le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all’articolo 45 del predetto decreto legislativo, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, al fine di garantire l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
- le modalità di deposito degli atti di cui all’articolo 48 del citato decreto legislativo;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
- le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
RUNTS: che cos’è
Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore Dlgs 3 luglio 2017 n 117 per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.
L’iscrizione al RUNTS consente:
- di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS)
- o, a seconda dei casi, quelle specifiche di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa;
- di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica.
Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.
Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, istituiti rispettivamente presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, presso ciascuna Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il RUNTS è pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.
Con recente avviso il Ministero ha informato del fatto che dal 13.12.2023 tutti i cittadini possono accedervi gratuitamente.
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal DM n106/2020 e allegati.
RUNTS: chi può iscriversi
Possono iscriversi al RUNTS:
- le organizzazioni di volontariato (ODV),
- le associazioni di promozione sociale (APS),
- gli enti filantropici,
- le reti associative,
- le associazioni riconosciute o non riconosciute,
- le società di mutuo soccorso che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese,
- le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l’iscrizione al RUNTS e accedere ai relativi benefici adottando e depositando presso il Registro un regolamento che disciplini lo svolgimento delle attività di interesse generale secondo le previsioni del Codice del Terzo settore e del decreto ministeriale attuativo.
Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le società di mutuo soccorso che gestiscono fondi sanitari integrativi o superano i 50.000 euro annui di contributi associativi devono iscriversi nella sezione speciale del Registro imprese (RI); gli atti e le informazioni iscritti nel RI sono comunque consultabili attraverso il RUNTS.
Il Decreto ministeriale disciplina le modalità e condizioni secondo cui le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri di cui alle leggi 266/1991 e 383/2000 saranno iscritte nel RUNTS senza soluzione di continuità; ulteriori disposizioni sono previste per le Onlus iscritte nell’Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
RUNTS: esito della domanda
Ai sensi del comma 2 dell’art 47 del codice del terzo settore, che regolamenta l’iscrizione al registro, sarà poi l’ufficio del RUNTS competente della Regione o della Provincia Autonoma in cui l’ente ha sede, a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.
La procedura di verifica sulla piattaforma informatica del RUNTS serve a determinare la completezza e l’idoneità della documentazione e delle informazioni prodotte oltre che la sussistenza delle condizioni per l’iscrizione che qualora tutte in regola condurranno al provvedimento di iscrizione.
L’ufficio infatti, entro 60 giorni dalla domanda, presentata seguendo apposite modalità indicate nel decreto e nell’Allegato B, può:
- iscrivere l’ente,
- rigettare l’iscrizione con provvedimento motivato,
- invitare l’ente a completare, rettificare o integrare la domanda.
Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente allegati alla domanda sono redatti in conformità al modello standard tipizzato il termine di cui sopra di 60 giorni è ridotto a 30 giorni.
Allegati: