• Enti no-profit

    Eventi sportivi rilevanti: i fondi per le ASD e SSD

    Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'Avviso per la selezione rivolto a ASD e SSD con le regole per richedere contributi per eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale entro il 31 dicembre 2023.

    Eventi sportivi: presenta la domanda di contributo

    Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la nuova piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport resa disponibile a partire dalle ore 16.00 del 18 maggio 2023 al seguente link:

    L'accesso va effettuato tramite SPID del legale rappresentante. 

    Attenzione al fatto che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'evento e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

    Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.  

    Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:

    • pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
    • impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
    • coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, );
    • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
    • adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
    • capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.

    Eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale: i beneficiari

    Possono fare domanda di accesso al contributo:

    1. le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,  iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche, 
    2. i Comitati organizzatori regolarmente costituiti, le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche, le Discipline sportive associate e paralimpiche, gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.

    Gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.

    Le risorse per l’anno 2023 ammontano a € 5.700.000,00.

  • Enti no-profit

    Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso

    Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.

    Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.

    Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
    del contributo e le procedure di controllo 
    anche successive all’erogazione.

    In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto: 

    1. in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità
      • a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore
      • a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
      • a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe; 
      • a5) enti religiosi civilmente riconosciuti
    2. in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
      • b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore; 
      • b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione; 
      • b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 
      • b5) enti religiosi civilmente riconosciuti; 
      • b6) associazioni; 
      • b7) fondazioni; 
      • b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. 

    In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

    Modalità di accesso all'agevolazione

    Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso. 

    Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.

  • Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS Reti associative: termine ridotto con modelli standard di statuto

    Con Avviso n. 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, il Ministero si indirizza alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS.

    In particolaresi forniscono indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene precisato che, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e procede poi entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS. 

    Le istanze di approvazione dei modelli standard, compilate utilizzando l'apposita modulistica devono essere:

    • sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf),
    • trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected].

    I modelli di statuto standard approvati con Decreto direttoriale saranno pubblicati sulla pagina del ministero con l'indicazione della rete associativa proponente, e potranno essere utilizzati dagli aderenti alla rete ai fini dell'iscrizione al RUNTS o successivamente.

    Dettagliando, l'avviso ricorda che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    In tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata. 

    Alla luce della richiamata disposizione l'avviso destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale. 

  • Enti no-profit

    Vigilanza su imprese sociali: ecco i modelli di verbale

    Con Decreto del 14 febbraio 2023 del Ministero del lavoro pubblicato in GU n 76 del 30 marzo ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono stati  adottati, ai  fini  dei  controlli  sulle  imprese sociali, i modelli di verbale da utilizzare per i controlli  ordinari e le ispezioni straordinarie. I verbali sono contenuti negli allegati 1, 2, 3  e  4, che formano parte integrante e sostanziale del  decreto (allegati in fondo all'articolo) .

    Si tratta in particolare dei verbali per 

    1. controllo ordinario
    2. controllo straordinario
    3. diffida ad adempiere
    4. mancato controllo

    sulle attività delle imprese sociali.

     Il decreto modifica inoltre l'articolo 20 del   precedente decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro  e delle politiche sociali in tema di  contributo di vigilanza, come segue: 

    a) al comma 1 sono soppresse le parole «Entro  il  30  giugno  di ogni anno» (Data di scadenza del versamento del contributo di vigilanza);
    b) al comma 7 il primo periodo e' cosi' modificato:

    «In sede di prima applicazione, il contributo è dovuto  dalle imprese sociali che dall'anno 2022 hanno approvato  il  bilancio di esercizio relativo  all'anno  2021. Il  medesimo è versato  entro novanta giorni dalla  pubblicazione  del  provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i codici tributo  per  il versamento mediante il modello F24.». 

    La precedente versione prevedeva invece sulle modalità di versamento:

    " 7. In sede di prima applicazione, il contributo e' versato dalle  imprese sociali entro novanta giorni dalla pubblicazione del  provvedimento di cui al comma precedente. Successivamente, le imprese sociali versano il contributo entro trenta giorni dall'approvazione  del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente a quello in  cui il contributo e' dovuto. Gli enti che acquisiscono la qualifica  di impresa sociale versano il contributo entro novanta giorni dall'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese".

    Imprese sociali: le attività ispettive

    Ricordiamo  l'oggetto della la vigilanza sulle imprese sociali  attraverso i controlli ordinari e straordinari :

    Il controllo ordinario e' finalizzato ad accertare il rispetto da parte dell'impresa sociale :

    • delle disposizioni di cui al decreto  legislativo n. 112 del 2017, anche attraverso la verifica: della gestione amministrativo-contabile; dell'effettivo perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociali;
    • dell'effettivo svolgimento in via principale e in forma di impresa di  una o piu' attivita' di interesse generale del rispetto dei limiti e delle condizioni concernenti il principio   dell'assenza dello scopo di lucro;

    Il controllo straordinario  è  disposte dal Ministero qualora  si rendano necessari approfondimenti sugli esiti dei controlli  effettuati, al fine di effettuare verifiche a campione,oppure  a seguito di  esposti di soci o di soggetti privati, su segnalazione di pubbliche  amministrazioni e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi

    l'opportunita'.

     Le ispezioni interessano anche le imprese sociali aderenti alle  associazioni  e sono effettuate da due o piu'  funzionari dell'Ispettorato o delle amministrazioni della Regione Sicilia e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    Le ispezioni straordinarie sono volte, in particolare, a  verificare l'esatta osservanza delle norme legislative, regolamentari  e statutarie dell'impresa sociale, la sussistenza dei requisiti della  stessa, il regolare funzionamento dell'ente, il regolare svolgimento  delle attivita', la consistenza patrimoniale dell'impresa e delle

    relative attivita' e passivita'.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Terzo settore: per le convenzioni vale l’iscrizione ai registri previgenti

    Il Ministero del lavoro  ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore  sulla corretta interpretazione  dell’articolo 56 del d.lgs.  n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui  richiede  per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e  ODV e APS  ai fini dello svolgimento  di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito  dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  (RUNTS) di almeno 6 mesi. 

    Vediamo nello specifico.

    APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?

    La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da  amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.  

    Il FORUM evidenziava che  la giusta verifica  dovrebbe invece  considerare validi anche i mesi di anzianità  di iscrizione nei   registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema  di registrazione."

    Nella risposta  il Ministero chiarisce innanzitutto che  il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts  che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di   "assicurare in via generale ed astratta  la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure  comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".

    APS e ODV: L' interpretazione del Ministero 

    Il Ministero concorda poi  con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: 

    1. la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione  al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende  soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione  ai  registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000. 
    2. L’articolo 54, comma 4 del  Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti  ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in  virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

    Le disposizioni confermano quindi la continuità  tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione   dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni  – ODV e  APS-  e la logica inclusione  nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.

    Lo stesso principio è applicabile inoltre

    • nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il  procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
    •  nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.

    Viene invece  specificato che  non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.

  • Enti no-profit

    Concessioni impianti sportivi: proroga al 2024 per ASD e SSD

    Il Decreto Milleproroghe con l'art. 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia. 

    Concessioni impianti sportivi ASD SSD: proroga al 2024

    In dettaglio, si dispone che:

    1. le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
    2. degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, 
    3. che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022,
    4. sono prorogate al 31 dicembre 2024

    allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni. 

    Concessioni demaniali marittime: conferme nel Milleproroghe

    Si ricorda che, nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. 

    Il comma 4 dell'art 16 prevede, oltre a quanto su indicato, che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e in particolare le disposizioni che hanno previsto, tra l’altro: 

    • l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2); 
    • la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3); 
    • la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi. 
  • Enti no-profit

    5×1000 ONLUS 2022: pubblicati gli elenchi

    Con notizia del 19 dicembre le Entrate informano della disponibilità degli elenchi delle Onlus ammesse ed escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (periodo d’imposta 2021), secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Dpcm 23 luglio 2020.

    Accedi qui per ulteriori info all'area tematica delle Entrate

    5X1000 ONLUS 2022: modalità di iscrizione

    Ricordiamo che l’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), ossia dal 23 novembre 2021, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

    Nello specifico, in merito alle ONLUS l’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha, inoltre, previsto che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020.

    Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

    Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, hanno presentata istanza all’Agenzia delle entrate.

    5X1000 ONLUS 2022: come ottenere il pagamento

    Come specificato dal Ministero del lavoro la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 154 (Legge di Stabilità 2015) ha destinato le risorse complessive di 525 milioni di euro per l'erogazione del "cinque per mille dell'IRPEF" per l'anno 2022.

    Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. 

    In particolare, l'articolo 14 commi 1 e 3 del DPCM del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.

    Per comunicazione all'amministrazione erogatrice dei "dati necessari per il pagamento" si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente.

    Viene inoltre evidenziato che il cinque per mille dell'anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.

    Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d'istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.

    Accedi da qui al sito del Miistero del lavoro per info sulla modulistica e altro.

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