• Enti no-profit

    Società sportiva dilettantistica: tardiva presentazione del modello EAS

    L'agenzia delle Entrate tramite risposta del 14 dicembre, pubblicata sulla propria rivista online, replica ad una richiesta di chiarimenti di una società sportiva dilettantistica, sulla mancata presentazione del modello EAS nei termini.

    In particolare, la società sportiva chiedeva se non avendo presentato il modello EAS entro il 30 novembre 2022, termine per avvalersi della remissione in bonis, presentandolo a dicembre posso ugualmente continuare a beneficiare delle agevolazioni correlate all'invio del modello. 

    Ricordiamo che cosa è il modello EAS e leggiamo il chiarimento delle Entrate sulla omessa presentazione.

    Modello EAS: che cosa è?

    L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo[1]dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del TUIR  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che:

    • gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributa[1]ria 
    • e trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli op[1]portuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello 

    Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, esso deve esere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati. In questo caso la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
    Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

    Scarica qui il Modello EAS

    Scarica qui le istruzioni

    Modello EAS: omesso invio nei termini

    Le Entrate con risposta del 14 dicembre replicano che le conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione del modello EAS sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n 18/20218

    In particolare, viene precisato che, nel caso in cui il modello venga trasmesso,

    • oltre i termini ordinari,
    • oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissioneinbonis,

     l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.

    In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione. 

    Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.

  • Enti no-profit

    ETS: rendicontazione 5 x1000 anno 2021 con nuova modulistica

    Con nota del 13 dicembre il Ministero del lavoro informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille.

    Si sottolinea che il Decreto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.

    Sono pertanto messi a disposizione cliccando qui

    • Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
    • Manuale utente piattaforma informatica  relativo all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
    • Format esemplificativo lista giustificativi di spesa

    Attenzione al fatto che  la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida, a partire dall’anno finanziario 2021, per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.

    Rendicontazione 5×1000: ambito di applicazione e soggetti obbligati

    Sono tenuti al rispetto delle linee guida su indicate i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”. 

    In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle presenti linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. in parola: 

    • Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; 
    • Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
    • Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4 -novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 

     Viene specificato che, tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1). 

    Inoltre, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto. 

    Il predetto obbligo di conservazione si atteggia diversamente qualora l’organizzazione svolga le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi: in tal caso, ove prescritto dalle disposizioni del Paese terzo, l’obbligo in parola si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell’organizzazione presente nel Paese terzo.

  • Enti no-profit

    Crediti imposta energia e gas: la spettanza per le Onlus

    Con la Risposta a interpello n 586 del 14 dicembre le entrate replicano ad una ONLUS che necessita chiarimenti sulla spettanza dei crediti di imposta energia e gas per le imprese (articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina)

    La  Fondazione  istante è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che «svolge direttamente l'attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse all'attività istituzionale»  e  che,  nel  2021  e  2022,  avendo  subito  «un forte rincaro del costo dell'energia elettrica e del gas (sia teleriscaldamento che gas ad uso civile)», intende fruire del credito d'imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ''decreto Ucraina''). 

    A tal fine, specifica di svolgere una attività commerciale che risulta:

    • rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; ­      
    • «irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, in quanto ­ pur essendo un'attività commerciale a tutti gli effetti ­ il legislatore ha previsto a favore delle ONLUS una de commercializzazione ai fini fiscali», ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). 

    La onlus presenta la dichiarazione annuale IVA ed il «modello unico ENC nel quale non viene compilato il quadro RF dei redditi di impresa (essendo le attività de­commercializzate) ma solamente i quadri RB (redditi da fabbricati) e RL (redditi diversi). La Fondazione genera quindi un reddito imponibile ai fini IRES».

    Infine specifica di essere iscritto presso la Camera di commercio competente  in  base  alla  propria  sede  legale, nella  sola  sezione  REA  (Repertorio economico amministrativo). 

    Tanto premesso, chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle «imprese»  contenuto  nelle disposizioni  sopra  richiamate  consenta  di includere  anche l'ONLUS istante, quale soggetto che «svolge attività di impresa visto che pone in essere una serie coordinata di atti, caratterizzati da uno specifico scopo, ossia la produzione di servizi a favore di anziani non autosufficienti», tra i possibili beneficiari del credito d'imposta.

    L'agenzia delle entrate con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra citate, specifica che, possono fruire della misura agevolativa le ''imprese'': ­              

    • che  non  siano  qualificabili  come  «imprese a forte consumo di energia elettrica» ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. ''energivore''); ­       
    • che siano dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (pari o superiore a 4,5 kW con riferimento al quarto trimestre 2022); ­ 
    • i cui costi/prezzi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019; 
    • oppure, nel caso di credito connesso al consumo di gas, le imprese diverse da quelle «a forte consumo di gas naturale» ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. ''gasivore''); ­ 
    • i cui costi/prezzi medi del gas naturale per usi energetici riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.

    La circolare n 36/2022 tra l'altro ha precisato che, con riferimento agli enti non commerciali ed alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata.  

    A  tal  fine, nel caso  in cui l'ente non  sia  dotato  di  contatori  separati  per i locali  adibiti  all'esercizio dell'attività commerciale  rispetto  a  quelli  utilizzati  per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto «a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)».

    In  sostanza,  per  i  soggetti  diversi  dagli  ''enti  commerciali'',  la  possibilità  di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale. 

    Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 elenca i settori di attività nei quali possono operare [cfr. comma 1, lett. a)]; ­ stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente  finalità di solidarietà sociale [cfr. comma 1, lett. b)]: considera «direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura  e  dell'arte  e  tutela  dei  diritti  civili,  di  cui  ai  numeri  2),  4),  5),  9)  e  10)  del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse» (cfr. comma 5). 

    Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' indicate al comma 1,  lett.  a),  articolo  10  del  decreto  legislativo  n.  460  del  1997, intese  all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ''attività connesse''. 

    Le  attività  istituzionali  sono,  infatti,  del  tutto  escluse  dall'area  della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi. 

    A differenza delle ''attività istituzionali'', le ''attività  connesse'' mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998, pag. 5, primo paragrafo). 

    Pertanto, per le Entrate, la ONLUS istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento  alle  sole  ''attività  connesse''  aventi  natura  commerciale,  a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto legge n. 21 del 2022, non oggetto di esame nel presente interpello.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Enti trasmigrati al RUNTS con silenzio assenso: chiarimenti

    Con la Nota n 18665 del 2 dicembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla richiesta relativa ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi i termini procedimentali di 180 giorni (di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo) senza alcun provvedimento espresso o interlocuzione con il RUNTS. Il Ministero chiarisce che per tali enti trasmigrati vale il silenzio assenso. 

    Tuttavia, si conferma l'onere per gli enti di aggiornare le informazioni e depositare la documentazione necessaria, in mancanza, saranno soggetti a diffida ed eventuale cancellazione dal Runts. 

    Si precisa che spetta al notaio presentare al Runts i documenti, quali lo statuto adeguato al Codice del Terzo settore e l'attestazione notarile sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi. 

    La nota risponde ad una vicenda di enti trasmigrati, Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) provenienti dai previgenti elenchi territoriali e iscritte anche nei Registri persone giuridiche presso le Regioni/Prefetture ai sensi del Dpr 361/2000, per i quali siano decorsi i termini procedimentali previsti per l'accesso al Runts, senza che sia intervenuto un provvedimento espresso.

    Nella nota in oggetto il Ministero precisa che, in considerazione dell'elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l'operato degli uffici del RUNTS, ha concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l'adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso.

    Tale modalità comporta tuttavia l'adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts. 

    Una prima misura è data dall'onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell'istruttoria.

    A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell'istruttoria, ha raccomandato che quest'ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l'iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all'iscrizione, per completare dati e documenti mancanti. 

    Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di in ottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti. 

    Nel caso in cui enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso, come nel caso di specie, il Ministero specifica:

    1. da un lato la necessità che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione.
    2. dall'altro lato, che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio. 

    In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa. 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Società sportive e ASD: fac simile per richiedere fondi per spese sanitarie 2022

    Con avviso pubblicato sulla propria pagina internet, il Dipartimento per lo sport informa che il 4 novembre è stato registrato dalla Corte dei Conti con n. 2756, il Dpcm 3 ottobre 2022 relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro:

    • delle spese sanitarie,
    • di sanificazione e prevenzione 
    • e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19,

    in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del d.lgs 39/2021.

    SCARICA QUI:

    Attenzione al fatto che, dalla data di pubblicazione del DPCM sul sito del Dipartimento per lo sport, avvenuta il 7 novembre, decorrono i termini di 30 giorni entro i quali i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti:

    • Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche, 
    • Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per ASD e SSD

    A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante una procedura semplificata.
    E' bene sottolineare che anche i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del dpcm 16 settembre 2021 dovranno presentare una nuova istanza.

    Fondo perduto spese mediche società sportive: le spese ammissibili

     Ai sensi dell'art. 4 del DPCM sono oggetto del contributo le spese effettuate tra il 1 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.

    Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:

    1. la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;
    2.  la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
    3.  l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    4.  gli accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2
    5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, tennoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
    6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    7. la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui a.Il'articolo 2;
    8. i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
    9. i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2:
      • Visita medica;
      • Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport; Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione 02 a riposo, durante e dopo sforzo;
      • Ecocardiogramma color doppler; ECG a riposo;
      • ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo); Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
      • Esami ematochimici;
      • Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
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    Attività caritatevoli Terzo settore: il decreto in GU

    E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 8 novembre 2022 il decreto  171- 2022 del ministero del lavoro  con la definizione delle attività caritatevoli 

     ai fini dell' esclusione prevista dall'art  articolo 2, comma  2,  lettera  n)  del decreto legislativo n. 11 del 2010, dall'ambito di  applicazione  della  disciplina  relativa  alle operazioni  di  pagamento  elettronico su Internet (effettuate  da  un  fornitore di reti o servizi  di  comunicazione  elettronica  che consentono  a un utente  di  effettuare  operazioni  di  pagamento  addebitandole   alla   relativa   fattura   o   al   conto prealimentato  dell'utente  stesso  in  essere  presso  il   medesimo  fornitore  di  reti  o  servizi  di  comunicazione   elettronica).

    Sono  considerate  caritatevoli  le seguenti attivita' di interesse generale, di cui  all'articolo  5,  comma 1 del decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  erogate  a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore: 

        a)  formazione  extra-scolastica,  finalizzata  alla  prevenzione  della dispersione scolastica e al successo  scolastico  e  formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta' educativa,  

        b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi  della  legge  11  agosto  2014, n. 125

        c) alloggio sociale, ai sensi del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche' ogni  altra  attivita'  di  carattere  residenziale  temporaneo  diretta  a  soddisfare   bisogni  sociali, sanitari, culturali,  formativi  o  lavorativi,  di  cui  al  citato articolo 5, comma 1, lettera q); 

        d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale  dei  migranti,  di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r); 

        e)  beneficenza,  sostegno  a  distanza,  cessione  gratuita   di  alimenti o prodotti di cui alla legge  19  agosto  2016,  n.  166,  o  erogazione  di  denaro,  beni  o  servizi  a  sostegno   di   persone  svantaggiate o di attivita' di interesse generale,

        f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio  1992,  n.  225.

    Allegati:
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    Enti promozione sportiva: finanziamenti fino a 600mila euro per progetto

    Il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’Avviso che destina 5,4 milioni di euro agli Enti di Promozione Sportiva per la realizzazione di progetti che pongano l’accento sull’innovazione, sulla promozione dello sport in spazi urbani e sulla capacità di creare sinergie sul territorio, integrando sport, pianificazione e/o rigenerazione urbana e tecnologia applicata al benessere.
    È previsto il coinvolgimento anche delle ASD e SSD affiliate agli EPS che potranno fare rete e avanzare proposte al proprio organismo affiliante.

    Fondo promozione dello sport spazi urbani: presenta la domanda

    Le domande di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali possono essere presentate solo ed esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico, il cui riconoscimento dovrà perdurare per l’intero periodo di realizzazione del progetto.

    L'invio deve avvenire via pec all’indirizzo [email protected] entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2022.

    Si specifica che saranno ammessi alla valutazione, i progetti della durata massima di 12 mesi; non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nell’anno 2022, abbiano la durata massima di 12 mesi e il budget economico sia congruo rispetto alla durata indicata. 

    La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 600.000,00

    Scarica qu la modulistica necessaria alla richiesta di fondi

    Fondo promozione dello sport spazi urbani: le attività ammissibili

    L'avviso di cu si tratta ha per oggetto la selezione di progetti finalizzati all'esercizio della pratica sportiva connesso con l’ideazione di modelli sostenibili di sviluppo urbano, in grado di favorire la transizione e i processi di innovazione delle comunità territoriali, e la concessione di un contributo 

    Gli ambiti di intervento per i quali possono essere presentate le proposte progettuali devono mirare a: 

    a) Incrementare la diffusione della pratica sportiva rendendola anche strumento per l’innovazione delle comunità territoriali e degli spazi, in connessione con la promozione di modelli sostenibili e “intelligenti” di sviluppo urbano in grado di creare reti e partnership e di coinvolgere una pluralità di attori istituzionali e del mondo educativo; 

    b) incentivare la pratica sportiva in spazi urbani con specifico riguardo ad interventi che valorizzino ed integrino l’interconnessione digitale, l’innovazione degli spazi, la mobilità sostenibile e gli aspetti di rigenerazione e di integrazione del contesto urbano, in una prospettiva di integrazione dell’attività sportiva nell’ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo urbano; 

    c) favorire la rimodulazione di modelli scolastici o universitari, incentivando la pratica sportiva nelle scuole o nelle università, in connessione con l’educazione al benessere psico-fisico e all’introduzione di supporti tech, nell’ottica di incentivare la percezione dello sport maggiormente integrata con il contesto quotidiano e con la sfera delle attività legate alla crescita individuale; 

    d) promuovere l’apprendimento, la condivisione e la connessione dei diversi modelli e casi di successo sul territorio, con l’obiettivo di sviluppare una visione condivisa del valore sociale ed economico dello sport, in quanto fonte di ispirazione per l’innovazione e la ricerca interdisciplinare e in quanto strumento di dialogo e di crescita condivisa dei territori; 

    e) promuovere la realizzazione di spazi interamente dedicati all’innovazione in ambito sportivo, destinati a mettere in sinergia istituzioni, realtà associative del territorio e startup di matrice sportiva, al fine di favorire l’ideazione di acceleratori pubblici dedicati allo sport e favorire la diffusione di supporti tech nell’ambito della pratica sportiva; 

    f) implementare reti e partnership con istituzioni, realtà associative del territorio e centri educativi, inclusi poli scolastici, al fine di valorizzare e accrescere il livello di integrazione organica degli interventi e il ruolo dello sport come catalizzatore della transizione urbana e come strumento di orientamento delle scelte di sviluppo urbano e di nuove forme di socializzazione.