• Enti no-profit

    Iscrizione al RUNTS Reti associative: termine ridotto con modelli standard di statuto

    Con Avviso n. 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, il Ministero si indirizza alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS.

    In particolaresi forniscono indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene precisato che, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e procede poi entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS. 

    Le istanze di approvazione dei modelli standard, compilate utilizzando l'apposita modulistica devono essere:

    • sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf),
    • trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected].

    I modelli di statuto standard approvati con Decreto direttoriale saranno pubblicati sulla pagina del ministero con l'indicazione della rete associativa proponente, e potranno essere utilizzati dagli aderenti alla rete ai fini dell'iscrizione al RUNTS o successivamente.

    Dettagliando, l'avviso ricorda che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    In tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata. 

    Alla luce della richiamata disposizione l'avviso destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale. 

  • Enti no-profit

    ADV donatori sangue riparto risorse 2023

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023 il decreto del ministero della Salute con il riparto del contributo in favore delle associazioni di volontariato operanti nell'ambito dell'attivita' trasfusionale.

    Il decreto stabilisce i criteri e le modalita' di  riparto del contributo concesso ai sensi dell'art. 39-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni  dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pari a 2 milioni di euro per  l'anno 2022, in favore delle associazioni di volontariato operanti  nell'ambito dell'attivita' trasfusionale  in particolare per l'acquisto di materiali  connessi allo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, non  gia' rimborsati ai sensi della normativa vigente.

     Le risorse sono ripartite tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, come da  tabella 1, parte integrante del  decreto, secondo i criteri indicati nel decreto.

     Entro il 31 ottobre 2023,  le regioni e le Province autonome di  Trento e di Bolzano, trasmettono al Ministero della salute la  delibera in cui, acquisita la documentazione delle spese sostenute dalle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate  certificano l'ammontare totale della spesa riferita all'anno 2022 e al primo  semestre 2023.

     Entro trenta giorni il Ministero della salute, valutata la coerenza delle spese indicate nelle delibere ed eroga  il contributo di cui all'art. 1, a copertura  totale o parziale della spesa sostenuta, nel limite delle risorse  indicate.

     Le regioni e le province autonome ripartiscono  quindi  le risorse alle  associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue in modo  proporzionale alle spese sostenute 

  • Enti no-profit

    Terzo settore: per le convenzioni vale l’iscrizione ai registri previgenti

    Il Ministero del lavoro  ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore  sulla corretta interpretazione  dell’articolo 56 del d.lgs.  n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui  richiede  per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e  ODV e APS  ai fini dello svolgimento  di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito  dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  (RUNTS) di almeno 6 mesi. 

    Vediamo nello specifico.

    APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?

    La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da  amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.  

    Il FORUM evidenziava che  la giusta verifica  dovrebbe invece  considerare validi anche i mesi di anzianità  di iscrizione nei   registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema  di registrazione."

    Nella risposta  il Ministero chiarisce innanzitutto che  il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts  che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di   "assicurare in via generale ed astratta  la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure  comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".

    APS e ODV: L' interpretazione del Ministero 

    Il Ministero concorda poi  con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice: 

    1. la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione  al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende  soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione  ai  registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000. 
    2. L’articolo 54, comma 4 del  Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti  ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in  virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.

    Le disposizioni confermano quindi la continuità  tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione   dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni  – ODV e  APS-  e la logica inclusione  nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.

    Lo stesso principio è applicabile inoltre

    • nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il  procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
    •  nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.

    Viene invece  specificato che  non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.

  • Enti no-profit

    Concessioni impianti sportivi: proroga al 2024 per ASD e SSD

    Il Decreto Milleproroghe con l'art. 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia. 

    Concessioni impianti sportivi ASD SSD: proroga al 2024

    In dettaglio, si dispone che:

    1. le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
    2. degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, 
    3. che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022,
    4. sono prorogate al 31 dicembre 2024

    allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni. 

    Concessioni demaniali marittime: conferme nel Milleproroghe

    Si ricorda che, nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. 

    Il comma 4 dell'art 16 prevede, oltre a quanto su indicato, che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e in particolare le disposizioni che hanno previsto, tra l’altro: 

    • l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2); 
    • la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3); 
    • la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi. 
  • Enti no-profit

    Versamenti sospesi ASD e SSD: tempestivi se effettuati entro il 29.12

    Con Risoluzione n 80 del 27 dicembre 2022 le Entrate dettano le regole per la Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022.

    Viene specificato che il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvato dalla Camera dei Deputati il 24 dicembre 2022, e arrivato in Senato per la definitiva approvazione, contiene all’articolo 1, commi 160 e 161, disposizioni sulla rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022 (Leggi anche ASD ed enti sportivi: proroga versamenti contributi sospesi nel DL Aiuti Quater)

    Con la risoluzioni in oggetto si forniscono di seguito le istruzioni per la compilazione del modello F24:

    • i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell’imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022,
    • ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023,
    • in caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del 3% delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l’intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo “1668” e indicando l’anno di riferimento “2022"
  • Enti no-profit

    Corrispettivi di ASD per formazione sport bambini: trattamento IVA

    Con Cosulenza giuridica n 7 del 23 dicembre 2022 le Entrate chiariscono il trattamento IVA applicabile ai corrispettivi percepiti dalle Associazioni Sportive dilettantistiche per lo svolgimento dell'attività di formazione sportiva calcistica impartita ai bambini e ragazzi fino ai 12 anni. 

    Le entrate, dopo un riepilogo normativo, specificano che, con riferimento al caso di specie, fino alla data del 31 dicembre 2023, l'attività di formazione sportiva effettuata dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche è esclusa dall'IVA, se resa a fronte di corrispettivi specifici:

    • nei confronti degli associati ovvero di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
    • nei confronti di soggetti che, pur non rivestendo la qualifica di associati, ma unicamente quella di frequentatori e/o praticanti, risultino, come prescritto dalla norma, "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali", vale a dire, come precisato, tra l'altro, dalla circolare n. 18/E del 2018 con riferimento al predetto articolo 148, comma 3, del TUIR, che risultino tesserati:
      • della Federazione Sportiva Nazionale, 
      • dell'Ente di Promozione Sportiva 
      • o della Disciplina Sportiva Associata cui è affiliato l'ente sportivo dilettantistico non lucrativo. 

    L'attività di formazione sportiva risulta, invece, rilevante ai fini dell'IVA qualora venga effettuata nei confronti di soggetti che non hanno né la qualifica di associati né risultano "tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali" nel senso sopra precisato, anche se frequentatori e/o praticanti. Tali corrispettivi relativi all'attività di formazione sportiva sono da assoggettare ad IVA nella misura ordinaria. 

    Detta attività, infatti, come precisato dalla risposta pubblicata n. 393 del 27 luglio 2022, non costituisce attività di formazione riconducibile all'articolo 10, numero 20), del citato d.P.R. n. 633 del 1972. 

    Decommerciarlizzazione attività ASD: chiarimenti delle entrate

    Inoltre, ai fini dell'applicazione della agevolazione concernente la decommercializzazione, sia ai fini IRES sia fini IVA, delle attività rese da particolari categorie di enti non commerciali associativi, ivi comprese le Associazioni Sportive Dilettantistiche, è necessario che, oltre alla circostanza che dette attività siano rese in diretta attuazione delle finalità istituzionali in favore di determinati soggetti (soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali), che gli enti interessati conformino i loro statuti, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata alle clausole prescritte dal comma 8 del citato articolo 148 del TUIR, dirette a garantire la non lucratività dell'ente nonché l'effettività del rapporto associativo (cfr. circolare n. 18/E del 2018). 

    Infine, come, peraltro, chiarito dalla medesima circolare n. 18/E, si ribadisce che in capo agli enti che intendono avvalersi delle disposizioni di agevolazione sopra richiamate grava l'onere della comunicazione all'Agenzia delle entrate, mediante apposito modello (cd. Modello EAS), dei dati e delle notizie rilevanti agli effetti fiscali, introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

  • Enti no-profit

    5×1000 ONLUS 2022: pubblicati gli elenchi

    Con notizia del 19 dicembre le Entrate informano della disponibilità degli elenchi delle Onlus ammesse ed escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (periodo d’imposta 2021), secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Dpcm 23 luglio 2020.

    Accedi qui per ulteriori info all'area tematica delle Entrate

    5X1000 ONLUS 2022: modalità di iscrizione

    Ricordiamo che l’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), ossia dal 23 novembre 2021, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

    Nello specifico, in merito alle ONLUS l’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha, inoltre, previsto che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020.

    Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

    Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, hanno presentata istanza all’Agenzia delle entrate.

    5X1000 ONLUS 2022: come ottenere il pagamento

    Come specificato dal Ministero del lavoro la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 154 (Legge di Stabilità 2015) ha destinato le risorse complessive di 525 milioni di euro per l'erogazione del "cinque per mille dell'IRPEF" per l'anno 2022.

    Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille. 

    In particolare, l'articolo 14 commi 1 e 3 del DPCM del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.

    Per comunicazione all'amministrazione erogatrice dei "dati necessari per il pagamento" si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente.

    Viene inoltre evidenziato che il cinque per mille dell'anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.

    Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d'istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.

    Accedi da qui al sito del Miistero del lavoro per info sulla modulistica e altro.

    Potrebbe interessarti anche: 5 per mille ONLUS, ODV e APS: novità nel Milleproroghe 2022)