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    Società sportiva dilettantistica: tardiva presentazione del modello EAS

    L'agenzia delle Entrate tramite risposta del 14 dicembre, pubblicata sulla propria rivista online, replica ad una richiesta di chiarimenti di una società sportiva dilettantistica, sulla mancata presentazione del modello EAS nei termini.

    In particolare, la società sportiva chiedeva se non avendo presentato il modello EAS entro il 30 novembre 2022, termine per avvalersi della remissione in bonis, presentandolo a dicembre posso ugualmente continuare a beneficiare delle agevolazioni correlate all'invio del modello. 

    Ricordiamo che cosa è il modello EAS e leggiamo il chiarimento delle Entrate sulla omessa presentazione.

    Modello EAS: che cosa è?

    L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo[1]dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del TUIR  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che:

    • gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributa[1]ria 
    • e trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli op[1]portuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello 

    Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. 

    Inoltre, esso deve esere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati. In questo caso la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
    Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

    Scarica qui il Modello EAS

    Scarica qui le istruzioni

    Modello EAS: omesso invio nei termini

    Le Entrate con risposta del 14 dicembre replicano che le conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione del modello EAS sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n 18/20218

    In particolare, viene precisato che, nel caso in cui il modello venga trasmesso,

    • oltre i termini ordinari,
    • oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissioneinbonis,

     l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.

    In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione. 

    Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.

  • Enti no-profit

    ETS: rendicontazione 5 x1000 anno 2021 con nuova modulistica

    Con nota del 13 dicembre il Ministero del lavoro informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille.

    Si sottolinea che il Decreto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.

    Sono pertanto messi a disposizione cliccando qui

    • Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
    • Manuale utente piattaforma informatica  relativo all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
    • Format esemplificativo lista giustificativi di spesa

    Attenzione al fatto che  la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida, a partire dall’anno finanziario 2021, per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.

    Rendicontazione 5×1000: ambito di applicazione e soggetti obbligati

    Sono tenuti al rispetto delle linee guida su indicate i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”. 

    In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle presenti linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. in parola: 

    • Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; 
    • Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
    • Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4 -novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 

     Viene specificato che, tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1). 

    Inoltre, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto. 

    Il predetto obbligo di conservazione si atteggia diversamente qualora l’organizzazione svolga le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi: in tal caso, ove prescritto dalle disposizioni del Paese terzo, l’obbligo in parola si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell’organizzazione presente nel Paese terzo.

  • Enti no-profit

    RUNTS: pubblicato il primo elenco di ETS per decorrenza dei termini di trasmigrazione

    Con un avviso pubblicato in data 24 novembre 2022 il Ministero del Lavoro rende noto il primo elenco:

    • delle organizzazioni di volontariato (Odv)
    • e associazioni di promozione sociale (Aps) 

    iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”: CONSULTA QUI L'ELENCO

    In particolare, come specificato dal Ministero, a decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali non risulta avviato il procedimento di verifica circa il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.

    Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, si invita a consultare l'elenco di ODV/APS iscritte al RUNTS per silenzio-assenso. Successivi elenchi saranno pubblicati prossimamente.

    Il ministero specifica quanto segue.

    A seguito del processo di trasmigrazione (comunicazione dai precedenti registri al RUNTS degli elementi informativi e documentali riguardanti le ODV e le APS ivi iscritte) ha avuto inizio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente nel RUNTS (art. 54 Codice Terzo Settore, artt. 31-33 D.M. 106/2020).

    Tale procedimento ha una durata di 180 giorni al netto di eventuali sospensioni o interruzioni predisposte dagli uffici del RUNTS e della sospensione legislativa intervenuta ai sensi dell'art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21.06.2022, come convertito con L. n. 122 del 04.08.2022.

    L'inutile decorso del suddetto termine senza che l'ufficio del RUNTS abbia adottato un provvedimento espresso, determina in applicazione del principio generale del silenzio-assenso ex art. 20 della L. 241/1990 e s.m.i., e in analogia con quanto previsto a regime dagli artt. 47 comma 4 del Codice Terzo Settore, l'effetto dell'iscrizione dell'ente al RUNTS nella sezione ODV o APS e la conseguente attribuzione allo stesso della relativa qualifica, in continuità con quella posseduta per effetto dell'iscrizione nei pregressi registri di provenienza dei dati comunicati mediante trasmigrazione.

    Pertanto, a decorrere dal 7 novembre 2022 risultano iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore le ODV e le APS per le quali i competenti uffici del RUNTS non hanno avviato l'anzidetto procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro Unico.

    All'atto dell'iscrizione il sistema genera una comunicazione automatica che viene inviata all'indirizzo mail o pec risultante tra i dati trasferiti a sistema. Al fine di rendere conoscibile tale iscrizione, anche nel caso di enti per i quali l'indirizzo pec non fosse presente o aggiornato, in questa pagina viene pubblicato l'elenco degli enti iscritti per decorrenza termini che il gestore del sistema ha effettuato automaticamente con le modalità concordate con la Direzione Generale e le Regioni/Province Autonome o direttamente a cura di queste ultime. La pubblicazione, avente data successiva all'effettiva decorrenza dell'iscrizione, ha valore di notifica circa la conoscenza dell'avvenuta iscrizione al RUNTS. 

    Dalla data della pubblicazione decorreranno i 90 giorni a disposizione degli enti inclusi nell'elenco per integrare le informazioni sul RUNTS tramite l'utilizzo dell'apposito portale, secondo quanto previsto dalla circolare 9/2022.

    Leggi anche Raccolte fondi ETS e deposito bilancio al RUNTS: i rendiconti da includere

    Viene specificato che, ulteriori elenchi, formati attraverso la collaborazione degli uffici territoriali del RUNTS, detentori dei dati di ciascun ente, saranno pubblicati in tempi successivi, una volta ricevuti dall'amministrazione.

    Pertanto, la mancata inclusione nel primo elenco non è indice di mancata iscrizione per decorrenza termini.

    Per eventuali informazioni ciascun ente potrà contattare l'ufficio RUNTS istituito nella Regione/Provincia Autonoma in cui è sita la sede legale. 

    L'Ufficio statale del RUNTS istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese è competente esclusivamente per le reti associative ex art. 41 del Codice del Terzo Settore, non è pertanto a conoscenza dei procedimenti in carico agli altri uffici del RUNTS.

  • Enti no-profit

    5 per mille: entro il 30.09 possibile regolarizzare l’iscrizione degli enti

    Il 30 settembre scade il termine per regolarizzare la posizione degli:

    • enti del volontariato, 
    • associazioni sportive dilettantistiche,
    • enti della ricerca scientifica e dell’università,
    • enti della ricerca sanitaria,

    interessati a partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2022, che non hanno assolto in tutto o in parte entro i termini di scadenza gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo. Leggi anche: Onlus e ASD: scade oggi 11 aprile il termine per le iscrizioni per il 5 per mille.

    Gli enti del volontariato interessati che:

    • non hanno presentato la domanda di iscrizione entro l'11 aprile 2022 
    • ovvero che abbiano omesso di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore 
    • o abbiano omesso la trasmissione della documentazione integrativa, occorre:
      • presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato” esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia
      • trasmettere, tramite raccomandata A/R, o a mezzo Pec, alla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata copia del documento del sottoscrittore
      • pagare contestualmente una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo "8115".

    Le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro l'11 aprile 2022 ovvero che, pur avendola presentata entro il termine previsto, abbiano omesso di allegare copia del documento di identità del sottoscrittore o abbiano omesso la trasmissione della documentazione integrativa, occorre:

    • presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche” esclusivamente in via telematica direttamente o tramite intermediari abilitati utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia
    • trasmettere al Coni, tramite raccomandata A/R, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata copia del documento del sottoscrittore
    • pagare contestualmente una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide con indicazione del codice tributo 8115.

    Gli enti della ricerca scientifica e dell’università che non hanno assolto in tutto o in parte entro il termine di scadenza (30 aprile 2022) gli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115. Le modalità da seguire per la regolarizzazione sono illustrate sul sito web del Miur http://cinquepermille.mur.it
    Gli enti della ricerca sanitaria che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti prescritti per l’ammissione al contributo, possono partecipare al riparto integrando la documentazione prescritta, previo pagamento di una sanzione di 250 euro tramite il modello F24-Elide, con indicazione del codice tributo 8115. Per le modalità da seguire per la regolarizzazione occorre contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica.

  • Enti no-profit

    RUNTS: pubblicati elenchi degli enti ammessi e diniegati al 27.09

    Il comma 2 dell’articola 54 del CTS ha disposto che entro 180 giorni dalla conclusione del percorso di trasmigrazione ossia il 21 agosto 2022, gli uffici del RUNTS devono procedere alla verifica dei requisiti per l’iscrizione nel Registro delle ODV e APS interessate dalla trasmigrazione.

    Successivamente l’art. 25-bis del DL 73/2022 convertito in Legge 122/2022 ha previsto una sospensione del periodo dei 180 giorni a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 15 settembre 2022.

    In base alla sospensione il computo dei 180 giorni ricomincia a decorrere dal 16 settembre 2022 e terminerà il 7 novembre 2022.

    Oggi 27 settembre sul sito del Ministero del lavoro sono stati pubblicati gli elenchi RUNTS degli:

    1. enti iscritti con trasmigrazione (14.492 al 27/09/2022)
    2. enti diniegati in trasmigrazione (634 al 27/09/2022)
    3. enti in trasmigrazione che necessitano di integrazione (16.247 con richiesta pendente di integrazione/rettifica al 27/09/2022)
    4. enti iscritti senza provvedimento (6 al 27 settembre 2022)
    5. enti iscritti (45.333 al 27/09/2022)

    Accedi qui al RUNTS per scaricarli 

    Gli elenchi sono continuamente aggiornati.

    Ricordiamo che il DL Semplificazioni con l’articolo 26- bis ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l’adeguamento degli statuti alle norme del Codice del Terzo Settore  necessari alla iscrizione al RUNTS per:

    • Organizzazioni di Volontariato
    • Associazioni di Promozione Sociale
    • Onlus

    già iscritte nei rispettivi vecchi registri e anagrafi delle Odv, Aps, Onlus

    Le altre associazioni non in possesso di una delle tre qualifiche menzionate e quindi non iscritte nei relativi registri non hanno alcun termine per adeguare lo statuto alla Riforma e potranno decidere se e quando entrare nel "perimetro" del Terzo settore.

    Ricordiamo che Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

    L’iscrizione al RUNTS consente:

    • di acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) o, a seconda dei casi, quelle specifiche  di Organizzazione di Volontariato (ODV), Associazione di Promozione sociale (APS), Ente Filantropico, Rete Associativa; 
    • di beneficiare di agevolazioni, anche di natura fiscale, 
    • di accedere al 5 per mille e per specifiche tipologie di ETS a contributi pubblici o  di stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni; 
    • nei casi previsti di acquisire la personalità giuridica. 

    Non possono utilizzare la denominazione di Ente del Terzo settore o quelle specifiche gli enti non iscritti al RUNTS.

    Il Registro è gestito con modalità telematiche su base territoriale dall’Ufficio Statale, gli Uffici Regionali e gli Uffici Provinciali del RUNTS, è un registro pubblico, consultabile da tutti gli interessati e dalle Pubbliche Amministrazioni.

  • Enti no-profit

    ETS: via alla Lotteria filantropica

    Con determina dell'8 settembre 2022 la Direzione Giochi dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, autorizza la Lotteria filantropica Italia.

    In particolare, il Direttore della Direzione Giochi determina: “…di autorizzare la Fondazione Lotteria Filantropica Italia – Ente Filantropico di cui al codice fiscale nr. 97842500155, allo svolgimento della lotteria denominata “Lotteria Filantropica Italia”, di cui all’allegato Regolamento, con inizio il 1° febbraio 2023 e conclusione il 30 luglio 2023. 

    Attenzione al fatto che le operazioni di estrazione della lotteria si svolgeranno in data 9 novembre 2023 alle ore 10:30 in Roma. 

    Lotteria filantropica: che cosa è

    La Lotteria filantropica consiste in un gioco dove, acquistando il biglietto della fortuna, non si vince per sé ma si finanzia un montepremi interamente destinato al Terzo settore e in particolare a progetti che rispondono a bisogni sociali urgenti. 

    Il vincitore della lotteria filantropica dovrà:

    • scegliere a quale scopo, tra quelli valutati e preselezionati, destinare l’intero montepremi, 
    • associare il proprio nome alla futura realizzazione dell’opera finanziata tra quelle proposte da Fondazione Lotteria Filantropica Ente Filantropico 

    Dal 1° febbraio e fino al 30 luglio 2023 aziende e privati, acquistando un biglietto pari a 500 euro, deducibile come previsto dall’articolo 83 del Dlgs 117/2017 potranno partecipare alla Lotteria Filantropica.

    La Lotteria Filantropica Italia, progetto interamente digitale sviluppato in collaborazione con Igt Lottery spa, nasce su proposta di Fondazione Italia Sociale attraverso la legge 17 dicembre 2018, n. 136, che all’articolo 18, comma 2 bis stabilisce che «al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del Terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l’intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti». Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche, aggiunge la norma, «è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali».

  • Enti no-profit

    Contributo fondo perduto ETS settore sanitario: entro il 24 agosto invio delle domande

    Come stabilito del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro del  12 luglio 2022, in attuazione del decreto interministeriale del 10 gennaio 2022, è adottato l'allegato Avviso n. 2/2022, recante la fissazione dei termini e delle modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di cui all' dell'articolo 1 quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106.

    In particolare, dalle ore 10:00 del 18 luglio e fino alle ore 18:00 del 24 agosto 2022, le ENC e le ONLUS del settore socio-sanitario possono presentare domanda per il contributo a valere sul fondo straordinario, tramite la piattaforma web "Ristori ETS 20 MILIONI" disponibile sul Portale Servizi Lavoro

    Fondo straordinario ETS settore sanitario: i beneficiari

    Ricordiamo che l'art 1 quater del DL 73/2022 ha destinato una quota pari a 20 milioni di euro dello stanziamento di detto Fondo al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali di cui al Titolo II, Capo III, del TUIR, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle ONLUS iscritte nella relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici ai sensi dell’art 74 comma 2 lett. b) del TUIR.

    E in particolare possono beneficiare delle risorse i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

    • essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
    • avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19; 
    • essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.

    Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata "Ristori Enti Terzo Settore art. 1-quater del D.L. n. 73/2021" disponibile istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.

    È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo. 

    Per la presentazione delle istanze di contributo è possibile consultare il manuale utente allegato all' avviso (Allegato 2)

    Si precisa che scaduto il termine di presentazione delle istanze, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali invia entro il 26 agosto 2022 alle Regioni e Province autonome gli elenchi delle richieste pervenute sulla piattaforma ed esse avvieranno la fase di controllo a campione che sarà terminata entro il 26 settembre 2022. 

    Decorso il termine suindicato senza che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali abbia ricevuto integrale riscontro dalle Regioni e dalle Province Autonome, le istanze presentate si intendono accolte.

    Infine, entro il 20 ottobre 2022, il Ministero provvederà al caricamento nella piattaforma elettronica “Ristori Enti Terzo Settore" degli elenchi degli enti che hanno superato la fase di controllo e gli importi riconosciuti a ciascuno di essi. Seguirà quindi il trasferimento delle risorse a livello regionale/provinciale per l’effettiva erogazione delle somme.

    Allegati: