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Attività caritatevoli Terzo settore: il decreto in GU
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 8 novembre 2022 il decreto 171- 2022 del ministero del lavoro con la definizione delle attività caritatevoli
ai fini dell' esclusione prevista dall'art articolo 2, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 11 del 2010, dall'ambito di applicazione della disciplina relativa alle operazioni di pagamento elettronico su Internet (effettuate da un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o al conto prealimentato dell'utente stesso in essere presso il medesimo fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica).
Sono considerate caritatevoli le seguenti attivita' di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, erogate a titolo gratuito dagli enti del Terzo settore:
a) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto alla poverta' educativa,
b) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125
c) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera q);
d) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, di cui al citato articolo 5, comma 1, lettera r);
e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale,
f) protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Allegati: -
Enti promozione sportiva: finanziamenti fino a 600mila euro per progetto
Il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’Avviso che destina 5,4 milioni di euro agli Enti di Promozione Sportiva per la realizzazione di progetti che pongano l’accento sull’innovazione, sulla promozione dello sport in spazi urbani e sulla capacità di creare sinergie sul territorio, integrando sport, pianificazione e/o rigenerazione urbana e tecnologia applicata al benessere.
È previsto il coinvolgimento anche delle ASD e SSD affiliate agli EPS che potranno fare rete e avanzare proposte al proprio organismo affiliante.Fondo promozione dello sport spazi urbani: presenta la domanda
Le domande di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali possono essere presentate solo ed esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano Paralimpico, il cui riconoscimento dovrà perdurare per l’intero periodo di realizzazione del progetto.
L'invio deve avvenire via pec all’indirizzo [email protected] entro le ore 12:00 del 28 ottobre 2022.
Si specifica che saranno ammessi alla valutazione, i progetti della durata massima di 12 mesi; non è necessario indicare la data di inizio del progetto, purché le attività previste abbiano inizio nell’anno 2022, abbiano la durata massima di 12 mesi e il budget economico sia congruo rispetto alla durata indicata.
La richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere superiore a € 600.000,00
Scarica qu la modulistica necessaria alla richiesta di fondi
Fondo promozione dello sport spazi urbani: le attività ammissibili
L'avviso di cu si tratta ha per oggetto la selezione di progetti finalizzati all'esercizio della pratica sportiva connesso con l’ideazione di modelli sostenibili di sviluppo urbano, in grado di favorire la transizione e i processi di innovazione delle comunità territoriali, e la concessione di un contributo
Gli ambiti di intervento per i quali possono essere presentate le proposte progettuali devono mirare a:
a) Incrementare la diffusione della pratica sportiva rendendola anche strumento per l’innovazione delle comunità territoriali e degli spazi, in connessione con la promozione di modelli sostenibili e “intelligenti” di sviluppo urbano in grado di creare reti e partnership e di coinvolgere una pluralità di attori istituzionali e del mondo educativo;
b) incentivare la pratica sportiva in spazi urbani con specifico riguardo ad interventi che valorizzino ed integrino l’interconnessione digitale, l’innovazione degli spazi, la mobilità sostenibile e gli aspetti di rigenerazione e di integrazione del contesto urbano, in una prospettiva di integrazione dell’attività sportiva nell’ambito della pianificazione degli interventi di sviluppo urbano;
c) favorire la rimodulazione di modelli scolastici o universitari, incentivando la pratica sportiva nelle scuole o nelle università, in connessione con l’educazione al benessere psico-fisico e all’introduzione di supporti tech, nell’ottica di incentivare la percezione dello sport maggiormente integrata con il contesto quotidiano e con la sfera delle attività legate alla crescita individuale;
d) promuovere l’apprendimento, la condivisione e la connessione dei diversi modelli e casi di successo sul territorio, con l’obiettivo di sviluppare una visione condivisa del valore sociale ed economico dello sport, in quanto fonte di ispirazione per l’innovazione e la ricerca interdisciplinare e in quanto strumento di dialogo e di crescita condivisa dei territori;
e) promuovere la realizzazione di spazi interamente dedicati all’innovazione in ambito sportivo, destinati a mettere in sinergia istituzioni, realtà associative del territorio e startup di matrice sportiva, al fine di favorire l’ideazione di acceleratori pubblici dedicati allo sport e favorire la diffusione di supporti tech nell’ambito della pratica sportiva;
f) implementare reti e partnership con istituzioni, realtà associative del territorio e centri educativi, inclusi poli scolastici, al fine di valorizzare e accrescere il livello di integrazione organica degli interventi e il ruolo dello sport come catalizzatore della transizione urbana e come strumento di orientamento delle scelte di sviluppo urbano e di nuove forme di socializzazione.
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Enti cooperativi: incarichi per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro
Viena pubblicato in GU n 211 del 9 settembre il Decreto MISE recante criteri e procedure per la designazione dei commissari liquidatori, dei commissari governativi e dei liquidatori di enti cooperativi.
In particolare, la Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società implementa la banca dati dei professionisti e dei soggetti interessati all'attribuzione dell'incarico di:
- commissario liquidatore ai sensi degli articoli 2545-terdecies, 2545-septiesdecies secondo comma del codice civile,
- commissario governativo ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile
- liquidatore di enti cooperativi ai sensi dell'art 2545-octiesdecies del codice civile,
in modo da consentire la selezione automatizzata di professionisti sulla base dei criteri fissati e indicati di seguito.
Il funzionamento della banca dati nonché le modalità di tenuta e aggiornamento della stessa, sono disciplinate con provvedimento del direttore generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle società.
Alla banca dati possono iscriversi i seguenti soggetti:
- iscritti agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti in materia di lavoro, nonché nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39;
- esperti in materia di lavoro e cooperazione, anche con riferimento ai requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lettera c) del regio decreto 16 marzo 1042 n. 267,
- ovvero coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali.
Liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi: i requisiti per iscriversi alla banca dati
I professionisti e i soggetti interessati ad essere nominati commissari liquidatori, commissari governativi e liquidatori di enti cooperativi possono iscriversi ovvero permanere nella banca dati, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed in assenza delle seguenti condizioni:
- a. dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall'amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo; b. revoca di un precedente incarico, salvo che sia stata disposta per motivi non inerenti la responsabilità diretta, esclusiva e personale del soggetto revocato;
- c. preesistente o intervenuto status di interdetto o inabilitato o di soggetto sottoposto a misure di «protezione giudiziaria» ivi compresa l'amministrazione di sostegno ed ogni altra misura che comporti un effetto limitativo sulla capacità di agire del soggetto;
- d. applicazione di misure interdittive, seppure temporanee, disposte anche dall'ordine professionale di appartenenza;
- e. assoggettamento a procedura concorsuale;
- f. applicazione di misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- g. condanne penali, anche in primo grado, o pendenza di procedimenti penali per:
- I. i delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e, in quanto compatibili, con quelli dettati nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dalle successive modifiche ed integrazioni;
- II. i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria che comportino condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi;
- III. un qualunque delitto non colposo che comporti la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
- IV. i delitti che comportino, anche in primo grado, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione o la sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
La durata dell'incarico di commissario liquidatore, commissario governativo e liquidatore di enti cooperativi è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito.
Con provvedimento della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società saranno definite le modalità di valutazione annuale.
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Bonus atleti emergenza umanitaria: via alla rendicontazione delle spese
Con avviso di ieri 31 agosto con oggetto "Accoglienza atleti a seguito di crisi umanitaria – Rendicontazione delle attività e modulistica" il Dipartimento per lo sport informa del fatto che è stato registrato presso la Corte dei Conti il decreto di approvazione della graduatoria e contestuale impegno della spesa per le richieste ammesse a finanziamento relative all’avviso del 13 aprile 2022 destinato agli organismi sportivi per l’individuazione di interventi finalizzati al supporto degli atleti accolti temporaneamente in Italia a seguito di crisi umanitaria.
Ricordiamo che on data 19 luglio è stato pubblicato l’elenco degli Organismi Sportivi beneficiari delle risorse. Sono 26 gli Organismi Sportivi beneficiari a fronte di un importo ammesso a finanziamento pari a € 1.074.900,00.
Bonus atleti in emergenza umanitaria: modulistica per rendicontazione
In particolare, l'avviso di ieri specifica che gli organismi sportivi beneficiari delle risorse possono procedere alla rendicontazione per la liquidazione delle prime tranche di contributo, secondo le modalità previste dal bando, utilizzando il modulo disponibile nella sezione del sito: “Modulistica e indicazioni per la rendicontazione”.
La regole per il bonus atleti ucraina sono contenute nell'avviso del 13 aprile 2022
Bonus atleti in emergenza umanitaria: che cosa è
Negli ultimi mesi gli OO.SS. affilianti hanno accolto in Italia diversi atleti ed i loro team tecnici, provenienti prevalentemente dall’Ucraina, con l’obiettivo di consentire loro la prosecuzione, in un contesto di sicurezza, dell’attività sportiva e della preparazione atletica, anche in vista della partecipazione a competizioni olimpiche, europee, mondiali o internazionali.
Pertanto, si intende sostenere le iniziative di FSN, EPS e DSA affilianti in favore degli atleti con l’obiettivo sia di sopperire ad una situazione di emergenza che investe anche il mondo dello sport, sia di promuovere nei territori modelli sportivi ed esempi positivi che possano fungere da aggregatore per lo sviluppo e la crescita dello sport di base.
A tal fine è riconosciuto un bonus a titolo forfettario, di € 300,00 al mese per ogni atleta/componente del team tecnico (allenatori, medici sportivi, tecnici) a carico dell’O.S. ospitante.
Gli OO.SS. affilianti dovranno indicare, e certificare in sede di rendicontazione:
- il numero di atleti e dei componenti dei team tecnici da essi sostenuti,
- i mesi in cui sono ospitati dall’O.S.,
fornendo prova, anche mediante dichiarazione dell’O.S. ospitante, dell’affiliazione dell’atleta/tecnico ad un OO.SS. del paese di provenienza.
L'erogazione del bonus in favore di FSN, EPS e DSA è destinata a coprire parte delle spese connesse alla prosecuzione in sicurezza degli allenamenti e della preparazione atletica degli atleti e dei loro team tecnici, arrivati in Italia tramite l’O.S. affiliante a seguito di crisi umanitaria in Ucraina o in altri Paesi, purché giunti in Italia dopo il 1° agosto 2021.
Le risorse totali a disposizione ammontano a € 1.500.000.
Bonus atleti in emergenza umanitaria: la domanda
Le domande possono essere presentate solo ed esclusivamente:
- dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e le Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CIP o dal CONI,
- attraverso la modulistica allegata al presente avviso (scarica qui gli allegati A1, A2, B1),
Le istanze di contributo presentate dagli OO.SS. dovranno pervenire solo ed esclusivamente attraverso la posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2022.
Non saranno prese in considerazione quelle pervenute oltre il suddetto termine di scadenza o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Attenzione al fatto che la domanda deve necessariamente riportare la dicitura “Avviso pubblico destinato agli organismi sportivi per l’individuazione di interventi finalizzati al supporto degli atleti accolti temporaneamente in Italia a seguito di crisi umanitaria” ed avere come allegati i documenti indicati (i file dovranno essere obbligatoriamente salvati in formato pdf).
Ogni richiesta di chiarimento e supporto dovrà essere inviata all’indirizzo mail:
specificando nell’oggetto della email “Avviso pubblico OO.SS. supporto atleti” e riportando nel corpo del testo della email un contatto telefonico.
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Immobili di culto degli ETS e IRES: i chiarimenti delle Entrate
Per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti, gli immobili destinati all’esercizio di culto a prescindere dall’accatastamento non concorrono alla formazione del reddito.
Questo chiarimento è contenuto nella Risposta a interpello n 439 di ieri 29 agosto che l'agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito internet.
L'istante, una Fondazione Onlus ente patrimoniale della Chiesa Apostolica in Italia che persegue finalità di culto, specifica che è proprietaria di immobili, alcuni destinati alle attività di interesse generale del ramo Onlus e altri all’esercizio di attività di culto non accatastati nella categoria E7.
Inoltre, essa riferisce di essere titolare di un immobile per il quale è stato siglato apposito contratto di locazione con le Chiese cristiane evangeliche per l’uso dell’immobile a scopi di culto a fronte del quale percepisce un canone di locazione.
L'Istante essendo un soggetto passivo IRES di cui all'articolo 73, comma 2, lett. c) del TUIR, chiede se:
a) rientrano tra i redditi fondiari, le rendite catastali delle unità immobiliari e delle loro pertinenze destinate esclusivamente all'esercizio delle attività di culto, pur non avendo le suddette unità immobiliare la categoria catastale "E/7" attribuita agli edifici di culto;
b) per le attività istituzionali "di religione e di culto" dalla stessa svolte, sia prevista l'applicazione della riduzione dell'aliquota IRES, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 601;
c) per le attività del ramo ONLUS/Ets si applichi la medesima riduzione dell'aliquota IRES.
L’Amministrazione finanziaria rileva che, nel caso di specie, debba trovare applicazione il regime di favore dell’articolo 36, comma 3, del Tuir.
Tale disposizione, nell’escludere le rendite catastali dai redditi fondiari, non richiede un accatastamento specifico dell’immobile ma la sola necessità che questo sia destinato all’attività di religione e culto.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 2053/2016 si è anche espressa affermando che non sussiste alcuna relazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione riconosciuta a un edificio per la sua specifica destinazione d’uso.
Conseguentemente le rendite catastali di unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio di attività di culto, seppur non identificate nella categoria E7, potranno beneficiare del regime dell’articolo 36 citato.
In merito alla applicabilità dell'articolo 6 del DPR 601/1973 alle attività istituzionali degli enti religiosi, l’Amministrazione finanziaria si esprime in senso favorevole ritenendo che questi rientrino tra i soggetti beneficiari della "mini IRES" in quanto «enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o istruzione».
L’agevolazione che, consente di scontare un’aliquota IRES dimezzata potrà trovare la sua applicazione non solo con riferimento alla attività diretta all’attività di culto ma anche alle diverse, incluse quelle commerciali, purché siano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta.
Si potrà applicare l’articolo 6 ai redditi derivanti da locazioni di immobili purché i proventi siano reinvestiti nell’attività di culto.
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Iscrizione RUNTS: sospesi i termini di verifica requisiti per ODV e APS
Con Comunicato stampa del 22 agosto 2022 il Ministero del lavoro informa della sospensione dei termini dei procedimenti di verifica dei requisiti per l'inscrizione al RUNTS.
In particolate, si sottolinea come l'articolo 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 (pubblicata nella G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) ha stabilito:
- per il periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022
- la sospensione dei termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore.
Ricordiamo che tali procedimenti hanno avuto inizio il 22 febbraio 2022 e hanno una durata di 180 giorni, salve le sospensioni e interruzioni dei termini previste dal D.M. n.106/2022 nonché, da ultimo, dalla predetta novità legislativa.
Pertanto, viene specificato che:
- se alla data del 30 giugno il procedimento è pendente senza che sia stata formulata alcuna richiesta istruttoria da parte dell'ufficio del RUNTS, il computo dei termini si arresta al 30 giugno e riprenderà il 16 settembre;
- se alla data del 30 giugno 2022 risultano formulate richieste istruttorie da parte degli uffici del RUNTS, ugualmente per gli enti destinatari di tali richieste, i termini previsti dall'articolo 31 del D.M. n. 106/2022 entro cui fornire riscontro si sospendono per ricominciare a decorrere a partire dal 16 settembre 2022.
Relativamente alle richieste istruttorie formulate dagli uffici del RUNTS nel periodo 1° luglio 2022-15 settembre 2022, il computo del termine di riscontro da parte degli enti comincerà a decorrere dal 16 settembre 2022.
E' comunque fatta salva la facoltà per l'ente di fornire i riscontri o gli elementi richiesti durante il periodo di sospensione legislativa, senza effetti su quest'ultima.
Inoltre, il Ministero sottolinea che l'articolo 26-bis del medesimo D.L. n. 73/2022 ha posposto al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale le ODV, le APS e le ONLUS iscritte nei previgenti registri possono ricorrere alle modalità e alle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria per apportare ai propri statuti le modifiche necessarie ad adeguarli al Codice del Terzo settore.
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Rendiconto per cassa ETS: chiarimenti sulla compilazione
Con una nota del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 10358 del 14 luglio si risponde a un quesito pervenuto in data 8 luglio 2022 in ordine alla compilazione del Rendiconto per cassa secondo lo schema di cui al modello D del D.M. n. 39/2020 utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro.
In particolare, con riferimento al citato modello D – Rendiconto per cassa, si chiedono indicazioni sulla corretta modalità di inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione "Cassa e banca".
Il Ministero precisa come il saldo iniziale delle consistenze liquide dell'esercizio ( t ) coincida con il saldo finale dell'esercizio ( t-1), calcolato alla chiusura dell'annualità precedente: il valore di quest'ultimo, inserito nella sezione "Cassa e banca" alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell'esercizio corrente (t).
Nel corso della gestione dell'anno di riferimento, potrebbe generarsi nuova liquidità o, al contrario, assorbirsi quella esistente.
Pertanto, spiega il Ministero:- alla fine dell'esercizio corrente nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t – 1) +/- le risultanze dell'esercizio in corso.
Per facilitare la compilazione, si propone un esempio nello schema di cui all'allegato 1: SCARICA QUI LA NOTA CON ESEMPIO
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