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Terzo settore: per le convenzioni vale l’iscrizione ai registri previgenti
Il Ministero del lavoro ha risposto nella recente nota 2904 del 3 marzo 2023 ad un quesito posto dal Forum del terzo settore sulla corretta interpretazione dell’articolo 56 del d.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo settore) nella parte in cui richiede per le convenzioni tra Pubbliche amministrazioni e ODV e APS ai fini dello svolgimento di attività o di servizi sociali di interesse generali, la sussistenza del requisito dell’anzianità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di almeno 6 mesi.
Vediamo nello specifico.
APS e ODV: Anzianità RUNTS o registri previgenti per le convenzioni?
La richiesta evidenziava come in molti bandi emanati da amministrazioni locali il periodo di sussistenza del requisito verrebbe considerato con decorrenza dalla sola data di iscrizione al RUNTS senza tener conto di eventuali periodi maturati, in continuità, presso i registri previgenti.
Il FORUM evidenziava che la giusta verifica dovrebbe invece considerare validi anche i mesi di anzianità di iscrizione nei registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale , "in coerenza con il principio di continuità tra previgente ed attuale sistema di registrazione."
Nella risposta il Ministero chiarisce innanzitutto che il requisito dell'anzianità minima di iscrizione al Runts che si affianca a quello dell' iscrizione attiva al momento della convenzione si giustifica con la necessità di "assicurare in via generale ed astratta la stabilità e la conseguente potenziale affidabilità dell’ente, che intende partecipare alle procedure comparative poste in essere dalle amministrazioni competenti".
APS e ODV: L' interpretazione del Ministero
Il Ministero concorda poi con l'interpretazione prospettata dal Forum ovvero che la decorrenza del prescritto requisito di anzianità di iscrizione in una delle due citate sezioni del RUNTS deve essere correttamente considerata alla luce delle previsioni contenute negli articoli 101, comma 3 e 54, comma 4 del Codice:
- la prima disposizione stabilisce che il requisito dell’iscrizione al RUNTS, nelle more dell’istituzione del RUNTS medesimo, si intende soddisfatto da parte degli ETS attraverso la loro iscrizione ai registri del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituiti,rispettivamente, ai sensi delle leggi n.266/1991 e n. 383/2000.
- L’articolo 54, comma 4 del Codice, poi, dispone che fino al termine delle verifiche successive alla trasmigrazione, gli enti iscritti ai registri sopra ricordati continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalle rispettive qualifiche acquisite, in virtù della loro iscrizione ai registri medesimi.
Le disposizioni confermano quindi la continuità tra l’iscrizione ai preesistenti registri del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale e l’iscrizione dell’ente al RUNTS in una delle due sezioni – ODV e APS- e la logica inclusione nel computo dei sei mesi di iscrizione al RUNTS, prescritto dall’articolo 56 del Codice del Terzo settore, anche il periodo precedentemente maturato – in continuità di iscrizione – ad uno dei registri previsti dalle leggi citate.
Lo stesso principio è applicabile inoltre
- nei confronti delle ODV e delle APS per le quali sia ancora pendente, il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS medesimo,e
- nei confronti delle ODV con riferimento all’articolo 57 ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenze e urgenza.
Viene invece specificato che non può valere ai fini delle convenzioni l’iscrizione nell’Anagrafe delle Onlus.
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Concessioni impianti sportivi: proroga al 2024 per ASD e SSD
Il Decreto Milleproroghe con l'art. 16, comma 4, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia.
Concessioni impianti sportivi ASD SSD: proroga al 2024
In dettaglio, si dispone che:
- le concessioni alle società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro
- degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali,
- che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022,
- sono prorogate al 31 dicembre 2024,
allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.
Concessioni demaniali marittime: conferme nel Milleproroghe
Si ricorda che, nell’ambito delle norme di riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime operata dalla legge annuale per la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118), l’art. 3 aveva già prorogato l’efficacia delle concessioni in essere, fino al 31 dicembre 2023 – ovvero fino al termine di espletamento delle gare e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 – relative in particolare alle concessioni demaniali e ai rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive.
Il comma 4 dell'art 16 prevede, oltre a quanto su indicato, che resti fermo in ogni caso quanto previsto dagli articoli 3 e 4 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali e in particolare le disposizioni che hanno previsto, tra l’altro:
- l’affidamento e il rinnovo delle concessioni marittime lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive mediante procedure selettive con adeguate garanzie di imparzialità e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento (art. 3, co. 2);
- la non abusività dell’occupazione fino alla conclusione delle procedure di affidamento (art. 3, co. 3);
- la delega (art. 4) ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, definendone i principi e criteri direttivi.
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5×1000 ONLUS 2022: pubblicati gli elenchi
Con notizia del 19 dicembre le Entrate informano della disponibilità degli elenchi delle Onlus ammesse ed escluse dal contributo del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 (periodo d’imposta 2021), secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Dpcm 23 luglio 2020.
Accedi qui per ulteriori info all'area tematica delle Entrate
5X1000 ONLUS 2022: modalità di iscrizione
Ricordiamo che l’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), ossia dal 23 novembre 2021, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Nello specifico, in merito alle ONLUS l’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha, inoltre, previsto che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020.
Limitatamente alle ONLUS, pertanto, resta ferma la competenza dell’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
Pertanto, le ONLUS iscritte alla relativa Anagrafe, non presenti nell’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022, hanno presentata istanza all’Agenzia delle entrate.
5X1000 ONLUS 2022: come ottenere il pagamento
Come specificato dal Ministero del lavoro la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 comma 154 (Legge di Stabilità 2015) ha destinato le risorse complessive di 525 milioni di euro per l'erogazione del "cinque per mille dell'IRPEF" per l'anno 2022.
Il DPCM del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del cinque per mille.
In particolare, l'articolo 14 commi 1 e 3 del DPCM del 23 luglio 2020, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2025 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2022 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.
Per comunicazione all'amministrazione erogatrice dei "dati necessari per il pagamento" si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN ovvero delle modalità di pagamento diverse dall'accredito su conto corrente.
Viene inoltre evidenziato che il cinque per mille dell'anno 2022 sarà erogato nel corso del 2023, 2024 e del 2025 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate relativi ai soggetti che hanno comunicato le coordinate del conto corrente o postali (IBAN) nel RUNTS.
Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.; istituti di moneta elettronica e per alcune tipologie d'istituti di pagamento. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS.
Accedi da qui al sito del Miistero del lavoro per info sulla modulistica e altro.
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Società sportiva dilettantistica: tardiva presentazione del modello EAS
L'agenzia delle Entrate tramite risposta del 14 dicembre, pubblicata sulla propria rivista online, replica ad una richiesta di chiarimenti di una società sportiva dilettantistica, sulla mancata presentazione del modello EAS nei termini.
In particolare, la società sportiva chiedeva se non avendo presentato il modello EAS entro il 30 novembre 2022, termine per avvalersi della remissione in bonis, presentandolo a dicembre posso ugualmente continuare a beneficiare delle agevolazioni correlate all'invio del modello.
Ricordiamo che cosa è il modello EAS e leggiamo il chiarimento delle Entrate sulla omessa presentazione.
Modello EAS: che cosa è?
L'articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con mo[1]dificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che:
- gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributa[1]ria
- e trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli op[1]portuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello
Il modello per la trasmissione dei dati, denominato "modello Eas", deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.
Inoltre, esso deve esere nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati. In questo caso la scadenza è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.Modello EAS: omesso invio nei termini
Le Entrate con risposta del 14 dicembre replicano che le conseguenze derivanti dalla tardiva presentazione del modello EAS sono state illustrate dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n 18/20218
In particolare, viene precisato che, nel caso in cui il modello venga trasmesso,
- oltre i termini ordinari,
- oppure oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissioneinbonis,
l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.
In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.
Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.
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Crediti imposta energia e gas: la spettanza per le Onlus
Con la Risposta a interpello n 586 del 14 dicembre le entrate replicano ad una ONLUS che necessita chiarimenti sulla spettanza dei crediti di imposta energia e gas per le imprese (articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (decreto Ucraina)
La Fondazione istante è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che «svolge direttamente l'attività di residenza assistenziale per anziani, oltre ad altre attività connesse all'attività istituzionale» e che, nel 2021 e 2022, avendo subito «un forte rincaro del costo dell'energia elettrica e del gas (sia teleriscaldamento che gas ad uso civile)», intende fruire del credito d'imposta sulla fornitura di energia elettrica e gas di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. ''decreto Ucraina'').
A tal fine, specifica di svolgere una attività commerciale che risulta:
- rilevante ai fini IVA, sia pure in esenzione ex articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- «irrilevante ai fini delle imposte sui redditi, in quanto pur essendo un'attività commerciale a tutti gli effetti il legislatore ha previsto a favore delle ONLUS una de commercializzazione ai fini fiscali», ai sensi dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
La onlus presenta la dichiarazione annuale IVA ed il «modello unico ENC nel quale non viene compilato il quadro RF dei redditi di impresa (essendo le attività decommercializzate) ma solamente i quadri RB (redditi da fabbricati) e RL (redditi diversi). La Fondazione genera quindi un reddito imponibile ai fini IRES».
Infine specifica di essere iscritto presso la Camera di commercio competente in base alla propria sede legale, nella sola sezione REA (Repertorio economico amministrativo).
Tanto premesso, chiede se, dal punto di vista soggettivo, il riferimento alle «imprese» contenuto nelle disposizioni sopra richiamate consenta di includere anche l'ONLUS istante, quale soggetto che «svolge attività di impresa visto che pone in essere una serie coordinata di atti, caratterizzati da uno specifico scopo, ossia la produzione di servizi a favore di anziani non autosufficienti», tra i possibili beneficiari del credito d'imposta.
L'agenzia delle entrate con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione delle norme sopra citate, specifica che, possono fruire della misura agevolativa le ''imprese'':
- che non siano qualificabili come «imprese a forte consumo di energia elettrica» ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (c.d. ''energivore'');
- che siano dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (pari o superiore a 4,5 kW con riferimento al quarto trimestre 2022);
- i cui costi/prezzi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- oppure, nel caso di credito connesso al consumo di gas, le imprese diverse da quelle «a forte consumo di gas naturale» ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 1° marzo 2022 n. 17 (c.d. ''gasivore'');
- i cui costi/prezzi medi del gas naturale per usi energetici riferibili al primo trimestre 2022 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell'anno 2019.
La circolare n 36/2022 tra l'altro ha precisato che, con riferimento agli enti non commerciali ed alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio dell'attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto «a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati)».
In sostanza, per i soggetti diversi dagli ''enti commerciali'', la possibilità di applicare le misure di favore in argomento è subordinata, tra l'altro, alla circostanza che esercitino anche un'attività commerciale.
Con riferimento alle ONLUS, l'articolo 10, del decreto legislativo n. 460 del 1997 elenca i settori di attività nei quali possono operare [cfr. comma 1, lett. a)]; stabilisce che le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale [cfr. comma 1, lett. b)]: considera «direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse» (cfr. comma 5).
Con riferimento alle attività svolte dalle ONLUS, ai fini delle imposte sui redditi, il legislatore ha operato una netta distinzione tra ''attività istituzionali'' indicate al comma 1, lett. a), articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, intese all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e ''attività connesse''.
Le attività istituzionali sono, infatti, del tutto escluse dall'area della commercialità; conseguentemente tali attività sono completamente irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi.
A differenza delle ''attività istituzionali'', le ''attività connesse'' mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono, per espressa previsione contenuta nel comma 2 dell'articolo 150 del TUIR, alla formazione del reddito imponibile (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 168 del 26 giugno 1998, pag. 5, primo paragrafo).
Pertanto, per le Entrate, la ONLUS istante potrà fruire dei crediti in parola, relativamente ai costi per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas sostenuti con riferimento alle sole ''attività connesse'' aventi natura commerciale, a condizione che sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina sul credito di imposta di cui ai citati articoli 3 e 4 del decreto legge n. 21 del 2022, non oggetto di esame nel presente interpello.
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ETS: rendicontazione 5 x1000 anno 2021 con nuova modulistica
Con nota del 13 dicembre il Ministero del lavoro informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale n 396 del 13 dicembre 2022 di adozione, ai sensi dell’art. 16, comma 1 del DPCM 23 luglio 2020, della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille.
Si sottolinea che il Decreto costituisce un aggiornamento rispetto alla precedente modulistica (e relative linee guide) approvata con D.D. 488 del 22 settembre 2021, a seguito della messa a disposizione degli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000,00 euro di una piattaforma informatica dedicata per adempiere agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto.
Sono pertanto messi a disposizione cliccando qui:
- Linee guida per la rendicontazione (aggiornate alla piattaforma)
- Manuale utente piattaforma informatica relativo all’utilizzo della piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di somme pari o superiori ad euro 20.000,00 da utilizzare per la rendicontazione del contributo a partire dall’anno finanziario 2021.
- Format esemplificativo lista giustificativi di spesa
Attenzione al fatto che la modulistica (e relative linee guida) approvata con il precedente Decreto direttoriale n. 488/2021 resta valida, a partire dall’anno finanziario 2021, per la sola rendicontazione di contributi inferiori a euro 20.000,00.
Rendicontazione 5×1000: ambito di applicazione e soggetti obbligati
Sono tenuti al rispetto delle linee guida su indicate i soggetti beneficiari del contributo del cinque per mille come individuati dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020: “enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”.
In via transitoria, nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, i soggetti destinatari delle presenti linee guida continuano ad essere i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 2, del D.P.C.M. in parola:
- Enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all’art. 10, del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
- Associazioni di promozione sociale, iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Associazioni e Fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), del citato D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, indicati nell’art. 2, comma 4 -novies, lettera a), del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Viene specificato che, tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall’ammontare dell’importo percepito, hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1).
Inoltre, grava su tutti i soggetti beneficiari l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto.
Il predetto obbligo di conservazione si atteggia diversamente qualora l’organizzazione svolga le proprie attività al di fuori del territorio dello Stato italiano ed abbia sede anche in uno o più Paesi terzi: in tal caso, ove prescritto dalle disposizioni del Paese terzo, l’obbligo in parola si intenderà correttamente adempiuto attraverso la conservazione in originale dei documenti di spesa presso la sede dell’organizzazione presente nel Paese terzo.
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Enti trasmigrati al RUNTS con silenzio assenso: chiarimenti
Con la Nota n 18665 del 2 dicembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla richiesta relativa ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi i termini procedimentali di 180 giorni (di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo) senza alcun provvedimento espresso o interlocuzione con il RUNTS. Il Ministero chiarisce che per tali enti trasmigrati vale il silenzio assenso.
Tuttavia, si conferma l'onere per gli enti di aggiornare le informazioni e depositare la documentazione necessaria, in mancanza, saranno soggetti a diffida ed eventuale cancellazione dal Runts.
Si precisa che spetta al notaio presentare al Runts i documenti, quali lo statuto adeguato al Codice del Terzo settore e l'attestazione notarile sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi.
La nota risponde ad una vicenda di enti trasmigrati, Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) provenienti dai previgenti elenchi territoriali e iscritte anche nei Registri persone giuridiche presso le Regioni/Prefetture ai sensi del Dpr 361/2000, per i quali siano decorsi i termini procedimentali previsti per l'accesso al Runts, senza che sia intervenuto un provvedimento espresso.
Nella nota in oggetto il Ministero precisa che, in considerazione dell'elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l'operato degli uffici del RUNTS, ha concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l'adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso.
Tale modalità comporta tuttavia l'adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts.
Una prima misura è data dall'onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell'istruttoria.
A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell'istruttoria, ha raccomandato che quest'ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l'iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all'iscrizione, per completare dati e documenti mancanti.
Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di in ottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti.
Nel caso in cui enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso, come nel caso di specie, il Ministero specifica:
- da un lato la necessità che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione.
- dall'altro lato, che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio.
In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa.
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