• Fatturazione elettronica

    Fatture e corrispettivi Utilities: nuovo servizio per i codici identificativi

    Con Provvedimento n 278182 del 27 giugno le Entrate hanno modificato il precedente provvedimento sulla fatturazione elettronica n 433608 del 2022 prevedendo un nuovo servizio per le utilities ossia le compagnie che offrono servizi di pubblica utilità come gas, acqua ed elettricità.

    Per tali soggetti, da una data che l'Agenzia deve ancora comunicare, sarà più semplice il processo di trasmissione dei “codici identificativi univoci contrattuali”.

    A tal proposito infatti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web nella sezione “Fatturazione elettronica e Conservazione” dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dedicata all’invio dei suddetti codici che consentono la fatturazione nei casi in cui gli operatori non dispongano del codice fiscale del cliente trattandosi di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005. 

    Vediamo i dettagli

    Fatture e corrispettivi Utilities: nuovo servizio per i codici identificativi

    Il provvedimento di ieri, 27 giugno, ricorda che l’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, successivamente sostituito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 

    Sulla base delle suddette regole tecniche, le fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori finali diversi da soggetti passivi IVA sono scartate dal SdI nel caso in cui non riportino, nei dati identificativi del cessionario/committente, un codice fiscale esistente in Anagrafe Tributaria. 

    Il decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto, all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 6-quater, concernente specifiche disposizioni per consentire agli operatori che offrono servizi di pubblica utilità di poter emettere fatture elettroniche nei confronti dei consumatori finali con i quali siano stati stipulati contratti anteriormente al 1° gennaio 2005 e dei quali non sia stato possibile identificare il codice fiscale.

    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 527125 del 28 dicembre 2018 ha dato attuazione al citato comma 6-quater, prevedendo che gli operatori che erogano servizi di pubblica utilità comunicano all’Agenzia delle entrate i codici identificativi univoci contrattuali, che possono essere utilizzati – in luogo del codice fiscale – per compilare la fattura elettronica da trasmettere al Sistema di Interscambio. 

    Tale provvedimento stabilisce che la comunicazione dei codici identificativi univoci contrattuali, firmata digitalmente dal soggetto legittimato, è trasmessa mediante PEC almeno 20 giorni prima della data di trasmissione delle fatture elettroniche nelle quali sono riportati i predetti codici identificativi. 

    Il provvedimento di ieri stabilisce che, a decorrere dalla data che sarà resa nota sul sito dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione è effettuata esclusivamente mediante il nuovo servizio online disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con l’obiettivo di semplificare il processo di trasmissione per gli operatori che erogano i servizi di pubblica utilità ed al tempo stesso di ottimizzare l’acquisizione dei codici identificativi univoci contrattuali da parte dell’Agenzia delle entrate.

  • Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo e-fatture: codici tributo per recupero da controlli

    Con la Risoluzione n 28 del 31 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

    Controlli automatizzati su e-bolli: i codici tributo per F24

    Con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020: 

    • “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
    •  “A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”; 
    • “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.

  • Fatturazione elettronica

    Note di credito: altre precisazioni dell’Agenzia delle Entrate

    Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata della sua “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro, così giunta alla versione 1.9 del 5 marzo 2024.

    La guida rappresenta un compendio dedicato agli operatori economici obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.

    Nella guida aggiornata si trovano alcune precisazioni relative a specifici casi di emissione delle note di credito. Ovviamente le precisazioni fatte in questa sede dall’Agenzia non riguardano il merito del diritto all’emissione dei documenti rettificativi IVA, ma specificano il corretto comportamento formale da seguire in alcuni specifici casi.

    Da un punto formale, nel contesto del sistema della fattura elettronica, l’emissione di una cosiddetta nota di credito, ex articolo 26 del DPR 633/72, nella generalità dei casi si realizza con l’emissione di un documento in formato xml, similare a quello previsto per la fattura elettronica, avente il codice TD04, oppure il codice TD08 per il caso della nota di credito semplificata.

    Ma in questa sede analizziamo un caso diverso. Preventivamente va ricordato che quando il documento rettificativo IVA vuole appunto rettificare una fattura soggetta a inversione contabile per mancanza del requisito territoriale, il cessionario o committente deve integrare la fattura ricevuta, o emettere una autofattura (a seconda dei casi), e contestualmente rispondere alle richieste normative in tema di esterometro, emettendo un documento in formato xml con codice TD16, TD17, TD18 o TD19, a seconda della fattispecie; così, similmente, quando il cessionario o committente deve integrare o autofatturare una nota di credito ricevuta e soggetta a reverse charge per mancanza del requisito territoriale, questi non dovrà utilizzare il prima citato codice TD04 o TD08, ma utilizzerà i medesimi codici TD16, TD17, TD18, e TD19 previsti per le fatture, indicando gli importi con segno negativo.

    Le precisazioni contenute sulla guida dell’Agenzia

    A pagina 9 della versione aggiornata al 5 marzo 2024 della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, troviamo alcune precisazioni su alcuni specifici casi di emissione di una nota di credito in formato elettronico.

    L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che la sopra descritta modalità di rettifica ai fini IVA, consistente nell’emissione di un documento in formato xml con segno negativo, può essere adottata anche per le rettifiche in diminuzione delle fatture precedentemente emesse con i seguenti codici:

    • TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione fatture;
    • TD21: autofattura per splafonamento;
    • TD22: estrazione beni da deposito IVA;
    • TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
    • TD26: cessione beni ammortizzabili e passaggi interni;
    • TD 28: acquisti da San marino con fattura cartacea e comunicazione delle fattispecie.

    L’Agenzia delle Entrate precisa infatti che “nell’ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini IVA”.

    In conseguenza di questa precisazione, invece, in caso di fatture trasmesse utilizzando i seguenti codici:

    • TD24: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a) del DPR 633/72;
    • TD25: fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera b) del DPR 633/72;
    • TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.

    in queste situazioni, per l’emissione di una nota di credito dovrà essere utilizzato il codice TD04, o TD08 se si preferisce la forma semplificata.

  • Fatturazione elettronica

    Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione

    Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.

    Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.

    Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.

    Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C

    Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica. 

    Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.

    L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

    L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale. 

    Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 

    Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024

    Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. 

    Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento. 

    La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.

    Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega

    Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

    In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente

    Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe

    Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva. 

    Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
    Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. 

    L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare

    Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana  ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie

    In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […] 

    ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.

    Si riferisce che,  «dopo  aver  emesso con  tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d.  ''copia  di  cortesia'')  come  avviene  per  tutti  gli  altri  clienti  esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).» 

    Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere,  evidenziando  che  lo  stesso  avrebbe  comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.

    Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto  «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse»,  in pari  data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»   

    L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate

    Le Entrate ricordano che la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche può avvenire,  oltre che  direttamente tra  gli  operatori economici tramite il Sistema di Interscambio  (di  seguito,  anche  SdI) anche  attraverso  l'intermediazione di  soggetti abilitati. 

    Detti intermediari, possono:

    • emettere le fatture per conto degli operatori economici,
    • trasmetterle al SdI
    • offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture. 

    Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).

    Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. 

    Nel caso prospettato, i  file  duplicati a  seguito  dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari ­ non sono stati automaticamente scartati dal  SdI, poiché esso non ha  potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. 

    Nel presupposto che  la duplicazione  dei  documenti  riguardi  le medesime operazioni, ­l'errore commesso dall'istante  può essere  rimediato tramite la  registrazione,  nel  periodo  di  imposta corrente, di  tutti  i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA. 

    Al riguardo, si  rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto ­legge  25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182­bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7». 

    Con  riguardo  ad  una  fattispecie  similare,  con  la  risposta  ad  interpello  n.  395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».

    Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. 

    Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando  gli  estremi  di  ciascuna  fattura  duplicata  di  cui  si  vuole  stornare  l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

    Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.

    L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive

    Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.

    Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per e­mail la copia cd. cortesia:

    • i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
    • ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
    • iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]

    L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022». 

    A  seguito di  richiesta  di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di  ''messa  a  disposizione'' di  fatture  e  corrispettivi,  tempestivamente e  regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail. 

    Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».

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    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con  specifico  riferimento all'emissione  e  alla  ricezione  delle  fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,  n.  89757  è  stato  chiarito  che  «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi ­ per vie diverse dal SdI­ al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente». 

    Più  nello  specifico, si  legge  «per  il  cliente, ogni  qual  volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''». 

    In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che  in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 ­ unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione. 

    I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il  presupposto sostanziale dell'esigibilità e  quello  formale  del  possesso della  fattura  ­necessari per  salvaguardare il diritto di credito del  cessionario/committente in  buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore ­ vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante. 

    In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza: 

    • che il presupposto sostanziale ­ esigibilità dell'imposta ­ si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute; 
    • che  le  fatture  erano  state  emesse  ­  avendo  ricevuto  le  copie  di  cortesia (assimilabili  a  dei  documenti  equipollenti)  e  che, quindi,  era  possibile  perfezionare quanto prima anche il presupposto formale; 
    • che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.   

    Ciò  nonostante, l'istante,  pur essendo in  possesso  di  una copia  delle  fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione. 

    Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione. 

    Stante il comportamento omissivo  tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023). 

    D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute. 

    Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato. 

    Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di  facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture. 

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