• Fatturazione elettronica

    Fattura differita e fattura immediata: che differenza c’è?

    La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione. 

    Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.

    La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta. 

    Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.

    Fattura elettronica differita: gli adempimenti

    La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione

    Essa si distingue per fattura relativa a:

    • prestazione di beni,
    • prestazioni di servizi.

    Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:

    • Codice fattura differita,
    • Data di emissione,
    • DDT (Documento di Trasporto).

    Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione. 

    Fattura elettronica differita: i codici da usare

    Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:

    • TD24: per la cessione di prodotti, con allegato il DDT che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Può anche essere utilizzato per indicare l’esecuzione di una prestazione di servizi.
    • TD25: utilizzato esclusivamente per fatture elettroniche differite che prevedono cessioni di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario tramite un proprio fornitore.

    In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:

    • a. la data di una delle transazioni, preferibilmente l’ultima eseguita nel corso del mese,
    • b. l’ultimo giorno del mese.
    • c. la data in cui viene effettuato l’invio tramite il sistema SDI.

    Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.

    Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.

    Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.

    Fattura differita e immediata: che differenza c'é?

    Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01. 

    Il soggetto passivo potrà:

    • fatturare entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e quindi emettere fattura TD01), 
    • oppure se dovesse decidere di fatturare oltre i 12 giorni dal momento dell’operazione, emettere un’unica fattura per tutte le operazioni poste in essere nel mese di riferimento. In tal caso dovrà emettere fattura differita (TD24) al massimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura.. 

  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: il nuovo T28 dal 1 febbraio

    Durante il Convegno Telefisco 2024 tenutosi ieri 1 febbraio, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica e al campo TD28.

    Prima di dettagliare il chiarimento, ricordiamo che sempre dal 1 febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica usando l'applicativo dell'Agenzia.

    In linea generale, ricordiamo che, le e-fatture possono essere gestite:

    Su quest'ultimo metodo appuntonel mese di dicembre scorso, le Entrate hanno comunicato un aggiornamento del sistema in vigore dal 1 febbraio.

    Di seguito i dettagli.

    Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1 febbraio 2024

    Dal 1 febbraio è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture.

    Viene evidenziato che l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:

    • introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
    • introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;
    • integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
    • aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti. Prima questo tipo documento era usato solo per le operazioni con san Marino.

    Fatture elettroniche: chiarimenti ADE sul campo TD28

    Durante Telefisco 2024 del 1 febbraio l'agenzia ha chiarito che:

    • in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva,
    • da un soggetto non residente identificato in Italia, 
    • l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione,
    • ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.

    L'agenzia ha spiegato che per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997).

    L'operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.

    L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.

    Nel caso in cui erroneamente avvenga che il soggetto non residente emetta una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata.  

    Al fine di regolarizzarla le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28, codice che prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.

    L'agenzia delle Entrate in aggiunta ha chiarito che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al Fisco dei dati della specifica fattura.

    Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale deve provvedere ad effettuare un ravvedimento come su indicato.

    L’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28 come riportate nelle nuove specifiche tecniche.

    Compilazione del documento XML TD28 nell’ipotesi dell’art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia:

    • <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA
    • italiana).
    • <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
    • <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
    • <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
    • <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.
    • Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.

    Va ricordato infine che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, obbligatoria dal 1 gennaio 2024 a prescindere dal volume d'affari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti, in proposito leggi: Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024.

  • Fatturazione elettronica

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: cosa fare

    Con risposta a interpello n. 447 del 13 ottobre le Entrate chiariscono come emettere nota variazione per erronea duplicazione di fatture nello SdI nel caso di una società italiana  ALFA che svolge attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari che tra i clienti ha la società olandese BETA che si è avvalsa di intermediari per l'invio.

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: il caso di specie

    In data 21 giugno 2023, ALFA si è accorta che le fatture elettroniche emesse nei confronti di BETA (Olanda e stabili organizzazioni) nel 2022 e 2023 risultavano nel proprio cassetto fiscale duplicate […]. […] 

    ALFA dal 01 gennaio 2022 e al 20 giugno 2023 si è avvalsa per l'invio dei propri documenti contabili del canale telematico SdI del portale GAMMA.

    Si riferisce che,  «dopo  aver  emesso con  tale modalità una fattura nei confronti di BETA, invece di inviarle la copia cartacea (c.d.  ''copia  di  cortesia'')  come  avviene  per  tutti  gli  altri  clienti  esteri, inseriva tutti i dati della fattura sul portale DELTA, utilizzato da BETA per la propria contabilità. Questa procedura, consolidata da tempo, era stata richiesta espressamente dalla società olandese alla società istante e consentiva ad entrambi i soggetti di monitorare l'aggiornamento dello stato dei vari documenti contabili (fatture, note di credito).» 

    Nel mese di gennaio 2022, i gestori del DELTA inviavano alla società istante una mail informativa in merito alle modifiche relative alle comunicazioni per le operazioni transfrontaliere,  evidenziando  che  lo  stesso  avrebbe  comunicato automaticamente «all'SdI le sue transazioni transfrontaliere con gli acquirenti stranieri presenti nella [loro] rete prima del 1° luglio 2022», salva la disattivazione del servizio prima del 10 gennaio 2022.

    Per un disguido nel sistema di posta elettronica, fino al 21 giugno 2023 la società istante è rimasta inconsapevole della procedura di invio telematico attivata da DELTA e, resasi conto  «della duplicazione delle fatture elettroniche emesse»,  in pari  data «ha richiesto al Cliente di cessare ogni comunicazione automatica all'SdI». «Complessivamente gli invii che risultano duplicati sono […] (di cui […] fatture e […] note di credito) per un totale di € […].»   

    L'istante chiede quale sia la modalità di correzione degli errori sopra richiamati

    Erronea duplicazione fatture nello SdI: i chiarimenti delle Entrate

    Le Entrate ricordano che la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche può avvenire,  oltre che  direttamente tra  gli  operatori economici tramite il Sistema di Interscambio  (di  seguito,  anche  SdI) anche  attraverso  l'intermediazione di  soggetti abilitati. 

    Detti intermediari, possono:

    • emettere le fatture per conto degli operatori economici,
    • trasmetterle al SdI
    • offrire servizi di conservazione sostitutiva delle fatture. 

    Inoltre, il SdI, per ogni file correttamente ricevuto, effettua una serie di controlli propedeutici all'inoltro al soggetto destinatario e verifica, tra l'altro, la nomenclatura e l'unicità del file trasmesso, al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso (duplicato).

    Il mancato superamento di questi controlli genera lo scarto del file che, conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario. 

    Nel caso prospettato, i  file  duplicati a  seguito  dell'emissione di fatture attinenti le stesse operazioni per il tramite di due differenti intermediari ­ non sono stati automaticamente scartati dal  SdI, poiché esso non ha  potuto intercettare l'errore di duplicazione in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati. 

    Nel presupposto che  la duplicazione  dei  documenti  riguardi  le medesime operazioni, ­l'errore commesso dall'istante  può essere  rimediato tramite la  registrazione,  nel  periodo  di  imposta corrente, di  tutti  i duplicati emessi dall'intermediario della controparte e, contestualmente, lo storno dei medesimi mediante l'emissione di nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA. 

    Al riguardo, si  rammenta che le variazioni in diminuzione sono facoltative e limitate ad alcune fattispecie espressamente previste. 

    In particolare, il comma 2 dell'articolo 26, come da ultimo modificato dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto ­legge  25 maggio  2021,  n.  73,  convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 dispone che «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182­bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25». 

    Il successivo comma 3, dispone che «[l]a disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7». 

    Con  riguardo  ad  una  fattispecie  similare,  con  la  risposta  ad  interpello  n.  395 pubblicata sul sito internet della scrivente il 7 ottobre 2019, è stato precisato che l'errore di duplicazione delle fatture elettroniche emesse «può ricondursi alle figure ''simili'' alle cause di ''nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione''».

    Ciò posto, come già anticipato, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, l'istante ha facoltà di emettere e registrare le note di variazione per lo storno degli stessi. 

    Tali note di variazione possono, altresì, essere cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun soggetto acquirente (controparte olandese e stabili organizzazioni) indicando  gli  estremi  di  ciascuna  fattura  duplicata  di  cui  si  vuole  stornare  l'importo complessivo e, nel campo ''causale'', la dizione ''storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI''.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

    Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.

    L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive

    Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.

    Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per e­mail la copia cd. cortesia:

    • i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
    • ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
    • iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]

    L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022». 

    A  seguito di  richiesta  di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di  ''messa  a  disposizione'' di  fatture  e  corrispettivi,  tempestivamente e  regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail. 

    Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».

    Sulla fattura elettronica ti consigliamo di visitare la nostra sezione di prodotti specifici con software appositamente pensati per i forfettari.

    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con  specifico  riferimento all'emissione  e  alla  ricezione  delle  fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,  n.  89757  è  stato  chiarito  che  «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi ­ per vie diverse dal SdI­ al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente». 

    Più  nello  specifico, si  legge  «per  il  cliente, ogni  qual  volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''». 

    In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che  in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 ­ unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione. 

    I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il  presupposto sostanziale dell'esigibilità e  quello  formale  del  possesso della  fattura  ­necessari per  salvaguardare il diritto di credito del  cessionario/committente in  buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore ­ vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante. 

    In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza: 

    • che il presupposto sostanziale ­ esigibilità dell'imposta ­ si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute; 
    • che  le  fatture  erano  state  emesse  ­  avendo  ricevuto  le  copie  di  cortesia (assimilabili  a  dei  documenti  equipollenti)  e  che, quindi,  era  possibile  perfezionare quanto prima anche il presupposto formale; 
    • che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.   

    Ciò  nonostante, l'istante,  pur essendo in  possesso  di  una copia  delle  fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione. 

    Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione. 

    Stante il comportamento omissivo  tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023). 

    D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute. 

    Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato. 

    Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di  facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi

    Con il Provvedimento n. 15943 del 18.01 le Entrate hanno disciplinato le nuove regole per la lotteria degli scontrini.

    In particolare, al punto 1.3 si precisa che "Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. 

    In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni"

    Con il provvedimento è adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici perché i produttori possano dichiarare, fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli, già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea. 

    Inoltre sono appunto approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.

    Lotteria istantane scontrini: chi può partecipare

    Ricordiamo che possono partecipare alla lotteria istantane degli scontrini, le persone fisiche maggiorenni che:

    • risiedono nel territorio dello Stato;
    • pagano con strumenti elettronici;
    • acquistano beni e servizi, non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione;
    • acquistano i predetti beni e servizi presso esercenti che trasmettono i relativi corrispettivi telematicamente (Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);

    L’esercente invia all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.

    Bonus adeguamento registratori telematici: che cos'è

    Per l'adeguamento alle nuove regole dei registratori telematici è stato previsto un bonus. 

    Con il Provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere alla agevolazione pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.

    Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.

    Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, su indicato, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

    Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.

    Si sottolinea che il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).

    Infine si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.

    Bonus adeguamento registratori telematici: come si usa

    Con la Risoluzione n 35/2023 è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per adeguamento registratori telematici e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.

    Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti  utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

    Leggi anche Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda

    L’autofattura tecnicamente è una fattura emessa a stessi per liquidare l’IVA a debito.

    L’autofattura “vera e propria” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:

    1. l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
    2. cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (art. 2, comma 2, decreto IVA)

    Autofattura in cui l'emittente è il cessionario

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia:
      • gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
      • i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e 
      • la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
    • per le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti:
      • gli acquisti da soggetti extra-UE (articolo 17, comma 2, decreto IVA).

    Autofattura in cui cedente e cessionario coincidono

    Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:

    • l' “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
    • le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.

    Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI). 

    Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.

    Attenzione al fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011), e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro ed anche sotto tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2024.

    Autofattura elettronica

    Occorre sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il tipo documento da indicare per le autofatture era solo il TD01Fattura ed i Dati del cessionario/committente andavano inseriti nei “Dati del cedente/prestatore” e anche nei “Dati del cessionario/committente”. 

    Nel caso di autofattura denuncia il tipo documento da indicare è era TD20 – Autofattura denuncia e occorreva indicare nei dati del cessionario/committente i dati del cliente e nei dati del cedente/prestatore i dati del fornitore; inoltre occorreva indicare che il documento è stato emesso dal cessionario/committente con il codice CC.

    Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove voci di dettaglio per la fattura elettronica.

    Ai fini delle autofatture vengono introdotte importanti novità e insieme al codice TD01 sono stati introdotti nuovi codici Tipo documento per distinguere le varie ipotesi di autofatturazione elettronica.

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  • Fatturazione elettronica

    Registratori di cassa: proroga al 31.12.2024 per gli adeguamenti

    Con il provvedimento n 480030 del 28 dicembre le Entrate modficano il Provvedimento n 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia al suddetto Provvedimento e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:

    • a) al punto 1.4 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”.

    Nel dettaglio, viene prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti. 

    La proroga si rende necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili 

    Ricordiamo che con il Provvedimento del 2016, qui modificato, si dava seguito al Decreto Legislativo n 127/2015 del Governo emanato al fine di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamento.

    Allegati: