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Registratori di cassa: proroga al 31.12.2024 per gli adeguamenti
Con il provvedimento n 480030 del 28 dicembre le Entrate modficano il Provvedimento n 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia al suddetto Provvedimento e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:
- a) al punto 1.4 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”.
Nel dettaglio, viene prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.
La proroga si rende necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili
Ricordiamo che con il Provvedimento del 2016, qui modificato, si dava seguito al Decreto Legislativo n 127/2015 del Governo emanato al fine di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamento.
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Distributori automatici: rinviato obbligo adeguamento per invio telematico dati
Con Provvedimento n 446073 del 2 dicembre pubblicato il giorno 5, le Entrate apportano modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 – ha introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Leggi anche Distributori automatici: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
La disposizione ha precisato, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
A tal fine, sono stati emanati specifici provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno definito soluzioni tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In particolare, con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016 sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di:
- una o più “periferiche di pagamento”,
- un “sistema master”,
- un erogatore di prodotti e servizi
- una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”.
I medesimi atti regolamentari prevedono l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.
Allegati: -
Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione
Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.
Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione - con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati - con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
Allegati: - i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
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Comunicazione dati POS alle Entrate: prorogati i termini di invio
Con Provvedimento n 340401 del 2 settembre 2022 si apportano modifiche al precedente Provvedimento 253155 del 30 giugno con il quale le Entrate definivano termini, modalità e informazioni da trasmettere relativi:
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione
- e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.
Ricordiamo che si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che hanno introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento POS nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Con il provvedimento datato 2 settembre 2022 vengono prorogati i termini di trasmissione come segue:
- al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre
- al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime
Dati da trasmettere alle Entrate relativi ai pagamenti POS
I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Termini di trasmissione dei dati relativi ai pagamenti POS
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati suddetti da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui sopra.
La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo (termine ampliato a tre giorni) successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022 (termine prorogato al 15 ottobre).
Entro il 31 ottobre 2022 (termine prorogato al 30 novembre) i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
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Acquisti da soggetto estero con partita IVA italiana: come emettere la fattura elettronica
Già in relazione all’Esterometro trimestrale si era posto il problema di come trattare le fatture estere, emesse da fornitore UE o extra-UE, recante una partita IVA italiana.
La fattispecie in discussione è quella del soggetto estero identificato direttamente o tramite rappresentante fiscale in Italia: una situazione che potrebbe sembra residuale, se non fosse che, effettuando acquisti attraverso il più noto dei marketplace, l’imprenditore italiano si trova molto facilmente in relazione con fornitori esteri in questa situazione.
Tali soggetti assumono una posizione IVA cosiddetta leggera, al fine di assolvere direttamente l’imposta delle transazioni nei confronti dei consumatori; mentre, per quelle nei confronti dei soggetti IVA, mantenendo la loro qualifica di soggetti non residenti, non applicheranno l’imposta.
In termini pratici questi soggetti emettono una fattura UE o extra-UE, sulla quale non sarà evidenziata l’imposta, ma che presenterà la partita IVA italiana del soggetto emittente.
Al committente italiano l’obbligo di assolvere l’imposta in Italia, attraverso il meccanismo del reverse charge: con l’integrazione della fattura estera in caso di fornitore UE o l’autofatturazione in caso fornitore extra-UE.
Della questione si è occupata l’Agenzia delle Entrate in tempi non lontani con la Risposta a interpello numero 11 del 24 gennaio 2020.
Con la recente modifica alla normativa sull’Esterometro, l’adempimento da riepilogativo e trimestrale è divenuto puntuale, da effettuarsi per ogni singola transazione commerciale con l’estero, attraverso la trasmissione al Sistema di interscambio (Sdi) di una fattura elettronica emessa dal committente italiano. Ed è indubbio che anche queste operazioni ricadano nel perimetro dell’adempimento.
A seconda della situazione specifica, in questo caso il committente italiano dovrà emettere una fattura elettronica in formato xml utilizzando i medesimi codici previsti nelle più ordinarie operazioni con l’estero:
- TD17: per l’acquisto di servizi, da fornitore UE e extra-UE;
- TD18: per l’acquisto di beni, da fornitore UE (o extra-UE identificato in altro paese UE);
- TD19: per acquisto di beni, da fornitore extra-UE.
Il problema che si pone, nella specifica situazione in esame, è che i codici TD17, TD18 e TD19, essendo creati specificatamente per operazioni con l’estero, segnaleranno come errore l’inserimento del numero di partita IVA italiana per il relativo campo del fornitore.
La soluzione al problema è piuttosto semplice: sul campo destinato a ospitare l’identificativo fiscale del fornitore, al posto della partita IVA italiana, dovrà essere inserito il relativo codice attribuito dal paese d’origine, in mancanza del quale sarà possibile utilizzare un codice convenzionale, che può essere il codice 99999999999 (undici volte il numero nove).
In questo modo il Sistema di interscambio accetterà il codice identificativo fiscale e trasmetterà la fattura elettronica, che vale come Esterometro, senza segnalare errore.
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La fattura dell’avvocato: dettagli ed esempi
L’avvocato iscritto all’albo deve dotarsi di partita IVA per esercitare la sua professione in conseguenza della quale provvederà ad emettere fattura per le prestazioni erogate.
L’emissione della fattura o parcella da parte dell’avvocato è regolata dall’art. 6, comma 3, della L. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale le prestazioni di servizi, tra cui rientrano quelle professionali, si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo.
Nel caso in cui le fatture sono emesse a seguito di un contratto di durata, la fattura è emessa periodicamente, a fronte del pagamento del compenso.
Attenzione al fatto che la fatturazione varia a seconda del regime fiscale adottato dal professionista.
La fattura dell'avvocato in regime ordinario e in regime forfettario
L'avvocato in regime ordinario deve emettere la fattura applicando:
- l’IVA, in ragione del 22% (Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sul
- compenso professionale,
- sulle spese forfetarie del 15% (Art. 16, della L. 23 febbraio 1995, n. 41),
- sulle eventuali spese non documentate
- sul contributo alla Cassa forense;
- la ritenuta fiscale in misura del 20% (Art. 25, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) sul compenso professionale e sulle spese forfetarie del 15%.
L’adozione del regime forfetario semplifica lo schema della fatturazione (aderendo, ai sensi dell’art. 1, commi 54 – 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 al regime forfetario) in quanto:
- non si applica l’IVA;
- non si applica la ritenuta fiscale di cui al suddetto art. 25, del D.P.R. n. 600/1973
- il destinatario della fattura non deve perciò effettuare alcuna ritenuta fiscale
La fattura dell'avvocato: i rimborsi spese non soggetti a IVA
Sono escluse dalla base imponibile IVA (ai sensi dell’art. 15, del D.P.R. n. 633/1972) tra le altre:
- le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, si tratta di spese sostenute, anticipate per il cliente e documentate;
- le somme dovute a titolo di rivalsa dell’IVA
Fattura dell'avvocato in regime ordinario
FT n xxx…
Compenso (a) 1.000 Spese forfettarie 15% (a1) 150 Cassa forense (4% su a+a1) (b) 46 Imponibile totale ( a+a1+b) (c) 1.196 IVA (22% su c) (d) 263,12 Rimborso spese documentate (e) 100 Imposta di bollo (su e) (f) 2 Totale parcella (c+d+e+f) (g) 1.561,12 Ritenuta fiscale 20% (a+a1) (h) 230 Totale a debito (g-h) 1.331,12 Fattura in regime forfettario
Ft xxx…
Compenso (a) 1.000 Spese forfettarie 15% (a1) 150 Cassa forense (4% su a+a1) (b) 46 Rimborso spese documentate (c) 100 Imposta di bollo 8su c) (d) 2 Totale a debito (a.+a1+b+c+d) 1.298 - l’IVA, in ragione del 22% (Art. 16, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) sul
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Esterometro: adeguate le regole per l’entrata in vigore dal 1 luglio 2022
Con Provvedimento n 374343 del 23.12 le Entrate apportano modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 che aveva previsto le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Il provvedimento aveva stabilito due modalità alternative per la trasmissione dei dati e in particolare:
- la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento;
- la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).
L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni 3 transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive:
- per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.
Con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
Pertanto, il provvedimento ADE del 23 dicembre stabilisce che a decorrere dal 1° luglio 2022, è apportata modifica al punto 9 (del Provv. n. 89757 del 30 aprile 2018) che viene interamente sostituito dal seguente:
- con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento
- la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti,
- per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione.
Il provvedimento di cui si tratta inoltre abroga le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.
Allegati: