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Spese TAXI dipendenti: i giustificativi del costo
Nella Risposta a interpello n 142/2024 viene chiarito, tra l'altro, cosa occorre avere come giustificativo nelle spese di taxi di un dipendente. La ricevuta del POS non è sufficiente, specificano le Entrate.
Inoltre lo stesso interpello ha chiarito che i documenti devono rispettare caratteristiche di immodificabilità, integrità e autenticità. leggi anche Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE
Giustificativi di spesa TAXI: cosa occorre per la deduzione
Con l'interpello in questione viene chiarito cosa occorre per giustificare, ai fini della deduzione del costo, il trasporto con taxi dei dipendenti.
I servizi taxi sono soggetti all’obbligo di fatturazione su richiesta del committente, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, la fattura è emessa in duplice copia e può essere considerata documento non unico.
Ricordiamo che dal 1° gennaio 2024 è obbligatoria la fattura elettronica, da emettere tramite lo SdI.
La fattura del lavoratore che prende il taxi sarà un documento dematerializzato.
Nella Risposta n 142 di cui si tratta le entrate evidenziano che: “Laddove, invece, il committente non si premuri di chiedere la fattura, in assenza di un altro documento fiscale che giustifichi la prestazione di servizio, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non sembra sufficiente ad indentificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, tenuto conto della genericità dei dati ivi indicati.”
Se non è richiesta la fattura, è necessario un ulteriore giustificativo di spesa dal quale si possa individuare data; nome del prestatore; percorso e infine corrispettivo.
Le Entrate evidenziano che nei casi in cui «il giustificativo allegato alla nota spese non consenta di risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi, ed abbia pertanto natura di documento analogico originale unico, la relativa conservazione sostitutiva necessita dell'intervento del pubblico ufficiale prescritto dal già richiamato articolo 4, comma 2, del d.m. 17 giugno 2014» (cfr. la già citata risposta ad interpello n. 417 del 2019).
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Corrispettivi telematici: nuove sanzioni per omissioni
In data 24 maggio, il Governo ha approvato la versione definitiva del Dlgs Sanzioni, altro tassello della Riforma Fiscale, con molte novità in tema di omissioni.
Tra queste, si rinnova il sistema delle sanzioni relative agli scontrini o corrispettivi telematici, vediamone alcune, specificando che il testo è ancora in bozza e che le nuove regole sono attese in Gazzetta Ufficiale.
Corrispettivi telematici: nuove sanzioni per omissioni
Il decreto legislativo di riforma delle sanzioni tributarie approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2024 ha modificato, tra le altre, le regole riguardanti errori o omissioni nei corrispettivi telematici, agendo sui Dlgs n 127/2015 e n 471/97.
Sinteticamente, tra le novità si evidenzia che, la sanzione per invio omesso è stata ridotta dal 90% al 70% dell'imposta relativa all'importo irregolare.
Analogamente, vengono ridotte anche le sanzioni per:
- mancata emissione di scontrini, ricevute o documenti di trasporto,
- o per emissione con importi inferiori a quelli effettivi.
Inoltre, è stata introdotta una soglia massima per le sanzioni legate all'omessa, tardiva o errata trasmissione dello scontrino elettronico:
- per le violazioni che non influenzano la liquidazione dell'IVA, l'importo massimo per ciascun trimestre sarà di 1.000 euro.
Si rivedono le sanzioni per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, abbassando la sanzione dal 90% al 70% dell'imposta dovuta per corrispettivi non memorizzati o trasmessi erroneamente, con sanzione minima a 300 euro.
Per il malfunzionamento dei registratori di cassa telematici e per il mancato intervento di riparazione, purché i corrispettivi siano stati registrati nel registro d'emergenza, la sanzione per omessa verifica periodica rimane tra 250 e 2.000 euro.
La nuova normativa inoltre prevede un limite massimo per le sanzioni trimestrali relative allo scontrino elettronico.
La sanzione per omesso, tardivo o errato invio dei corrispettivi giornalieri che non influenzano la liquidazione dell'IVA è fissata a 100 euro per trasmissione, con un massimo di 1.000 euro per trimestre.
Si attende il testo definitivo del provvedimento.
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Imposta di bollo e-fatture: codici tributo per recupero da controlli
Con la Risoluzione n 28 del 31 maggio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Controlli automatizzati su e-bolli: i codici tributo per F24
Con la presente risoluzione sono istituiti i seguenti codici tributo per consentire il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020:
- “A400” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato”;
- “A401” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – sanzioni”;
- “A402” denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 – Controllo automatizzato – interessi”.
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Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT
Con la Risposta n 103 dell'Agenzia delle Entrate datata 13 maggio l'Agenzia afferma che “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini (…)”.
La data fattura di fine anno salva il superbonus
Nella risposta in oggetto, l'istante riferisce di aver «inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio, in sigla SDI, una fattura riferita a lavori svolti (già comunicati all'ENEA tramite l'Asseverazione Ecobonus ex. Art 47 dpr n 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) agevolati al ''Superbonus 110%'', applicando la formula del c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020»
Tuttavia, il «sistema di interscambio (SDI), causa alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, elementi meramente formali e non essenziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972, ha replicato con esito di scarto. L'impresa non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto, ai sensi della circolare 13/E/2018, a correggere gli elementi contestati (i sopracitati caratteri speciali) ed a inoltrare nuovamente la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il nuovo invio è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.».
L'istante chiede «chiarimenti in merito all'aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020 applicabile alla commessa, che la stessa rimanga invariata al 110% o sia necessario rimodularla al 70%, con ingenti danni a committente ed appaltatore.»
L'Agenzia ha replicato che «Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.» (cfr. la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022)
Ora nella risposta l'agenzia aggiunge che «2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse […] 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''DatiGenerali'' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.»
Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Concludendo ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%.
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Pagamenti a cavallo d’anno: cosa prevede la Riforma Fiscale
Il Governo il 30 aprile ha approvato in via provvisoria un Dlgs sulla riforma dell'irpef e dell'ires, testo in bozza che ora passe alle Commissioni competenti per eventuali osservazioni.
Dalla bozza dello schema si prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta "si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta".
In altre parole, il compenso ricevuto dal professionista fa reddito quando il pagamento esce dalla disponibilità economica dell’erogante.
Per i pagamenti a cavallo d’anno ci sarà sempre identità di trattamento fra costo e compenso.
Cambiano anche le regole che governano il trattamento fiscale delle spese sostenute dai lavoratori autonomi per l’esecuzione degli incarichi e addebitate analiticamente ai committenti.
Vediamo l'art 6 in bozza del Dlgs ires-irpef della Riforma Fiscale.
Regole per pagamenti a cavallo d’anno e rimborsi del professionista: le novità
Con l’articolo 6, ancora da confermare, si dà attuazione all’articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega che, nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, stabilisce i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo.
Il n. 2) della predetta lettera f) ha delineato i principi da porre a base per la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
In particolare, a tal fine con il decreto in oggetto si dovrebbe prevedere:
- il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo);
- l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell’esercente l’arte o la professione (n. 2.1), primo periodo);
- l’imputazione temporale dei compensi nello stesso periodo d’imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari (n. 2.1), secondo periodo)
Oggi, quando il pagamento avviene con assegno o bonifico bancario, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo il momento in cui si percepisce il compenso può essere diverso da quello in cui il committente esegue il versamento del dovuto.
La Circolare 38/E/2010 aveva specificato che il momento di imputazione a periodo d’imposta della somma ricevuta è quello in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme, che corrisponde a quello in cui riceve l’accredito sul proprio conto corrente.
Per il committente pagatore, ai fini dell’obbligo di effettuare la ritenuta, conta invece il momento in cui è stato eseguito il pagamento, cioè quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
La riforma farà coincidere il momento dell’incasso con quello del pagamento, di fatto anticipando il periodo d’imposta in cui il compenso fa reddito per il percipiente.
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Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.
Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,
Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.
credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.
In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”, in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22.
In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.
Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.
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Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione
Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.
Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.
Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.
Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C
Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.
Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.
L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024
Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.
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