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Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT
Con la Risposta n 103 dell'Agenzia delle Entrate datata 13 maggio l'Agenzia afferma che “ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini (…)”.
La data fattura di fine anno salva il superbonus
Nella risposta in oggetto, l'istante riferisce di aver «inviato in data 30/12/2023 al sistema di interscambio, in sigla SDI, una fattura riferita a lavori svolti (già comunicati all'ENEA tramite l'Asseverazione Ecobonus ex. Art 47 dpr n 445 del 28/12/2000 e s. m. e i.) agevolati al ''Superbonus 110%'', applicando la formula del c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020»
Tuttavia, il «sistema di interscambio (SDI), causa alcuni caratteri speciali contenuti nel corpo della fattura ritenuti non conformi, elementi meramente formali e non essenziali ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Dpr 633/1972, ha replicato con esito di scarto. L'impresa non appena ha avuto notizia dell'accaduto, ha provveduto, ai sensi della circolare 13/E/2018, a correggere gli elementi contestati (i sopracitati caratteri speciali) ed a inoltrare nuovamente la fattura mantenendo invariati data e numero di emissione. Il nuovo invio è avvenuto nei primi giorni di Gennaio 2024.».
L'istante chiede «chiarimenti in merito all'aliquota utilizzabile riguardo il c.d. ''sconto in fattura'' ex art. 121, comma 1, del Dl 34/2020 applicabile alla commessa, che la stessa rimanga invariata al 110% o sia necessario rimodularla al 70%, con ingenti danni a committente ed appaltatore.»
L'Agenzia ha replicato che «Si precisa che nella citata circolare n. 30/E del 2020 (risposta 5.1.1) sia pure con riferimento all'applicazione dei criteri di imputazione delle spese è stato chiarito che in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento in luogo della data dell'effettivo pagamento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Ciò comporta, pertanto, che alla data di emissione della fattura (che implica l'esercizio dell'opzione) deve ritenersi incassato il provento.» (cfr. la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022)
Ora nella risposta l'agenzia aggiunge che «2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata entro 5 giorni una ''ricevuta di scarto'' del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse […] 4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo ''Data'' della sezione ''DatiGenerali'' del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.»
Alla luce di quanto sopra, una fattura inviata allo SdI, ma dallo stesso scartata, non viene dunque a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
Va, tuttavia, aggiunto che lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso.
Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa.
Concludendo ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%.
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Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione
Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.
Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.
Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.
Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C
Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.
Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.
L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024
Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.
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Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?
Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.
Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?
In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro.Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita.
Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute.
La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).
Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..
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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
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Lettere di compliance su pagamenti POS: le Entrate chiariscono l’errore
Nei gironi scorsi alcuni operatori lamentavano la ricezione di lettere di compliance errate relative ad anomalie sui pagamenti POS.
Lettere di compliance su pagamenti POS: l'allarme di ANC
Ieri l'ANC Associazione nazionale commercialisti con un comunicato stampa firmato dal suo presidente Cuchel afferma che: “Anche alla nostra Associazione giungono numerose segnalazioni di commercialisti da ogni parte d’Italia sulle lettere che l’Agenzia sta inviando ai titolari di attività economiche per anomalie che si sostanziano in evidenti errori nella gestione dei dati telematici, con le stesse transazioni considerate due o anche tre volte, oppure con l’attribuzione di importi del tutto incomprensibili rispetto all’entità effettiva degli incassi.
Non sappiamo se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile, con contribuenti disorientati e preoccupati, e con i commercialisti chiamati a gestire le comunicazioni, sostenendo un aggravio di lavoro per ricostruire una mole di dati non indifferente, e sperare di riuscire presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria a risolvere la pratica”.
Lettere di compliance su pagamenti POS: la replica delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate nella giornata ha replicato alle lettere di compliance errate con un comunicato stampa datato sempre 11 ottobre.
Si sottolinea che, da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate.
L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.
L’Agenzia si è attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.
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Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario
Gli operatori economici possono decidere di delegare intermediari abilitati al fine di utiizzare i servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale Fatture e corrispettivi delle Entrate.
Fatturazione elettronica
Ricordiamo che Fatture e corrispettivi è un’apposita area del sito dell’Agenzia delle entrate, rivolta a:
- imprese,
- professionisti (soggetti titolari di partita IVA),
che offre servizi per:
- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche,
- consultare i dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “nuovo spesometro”),
- consultare i dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute (c.d. "esterometro") all'Agenzia delle Entrate,
- trasmettere e consultare i dati delle comunicazioni trimestrali di liquidazione periodica IVA,
- trasmettere e consultare i dati dei corrispettivi,
- visualizzare ed accedere alle funzionalità relative ai Documenti IVA precompilati.
L'impresa o il professionista possono decidere appunto di delegare un soggetto terzo all'utilizzo di tali servizi, vediamo come.
Fatturazione elettronica: come delegare un intermediario
Nel dettaglio è possibile conferire delega ad un intermediario:
- attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate o presentando l’apposito modulo (con relative istruzioni) in un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, eventualmente incaricando un altro soggetto mediante conferimento di apposita procura speciale,
- consegnando il modulo, compilato e sottoscritto, unitamente agli importi relativi al “volume d’affari” e “IVA a credito/debito” riportati nella dichiarazione IVA presentata nell’anno precedente, direttamente all’intermediario delegato che può richiedere l’attivazione della delega:
- utilizzando il servizio reso disponibile nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate,
- inviando una comunicazione predisposta in accordo specifiche tecniche – pdf,
- se per il delegante non è stata presentata la dichiarazione IVA nell’anno solare antecedente a quello di conferimento /revoca della delega, in alternativa alla modalità descritta al punto a., i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 600 del 1973, n. 600, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:
- la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta;
- la copia del documento di identità del delegante
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, con attestano di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l’impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione
Il file firmato digitalmente va inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dell’intermediario (vedi risoluzione 62/E del 2019).
Con le stesse modalità, a eccezione di quella indicata al punto b.ii, possono essere revocate deleghe già conferite.
Attenzione al fatto che la durata di ciascuna delega non può essere superiore a 2 anni e ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.
Fatturazione elettronica: quali servizi delegare
Le entrate specificano che, sono delegabili i seguenti servizi:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
I servizi 4 e 5 sono delegabili anche a favore di soggetti diversi dagli intermediari.
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Corrispettivi telematici tardivi: possibile rimediare entro il 31.03
Con Provvedimento n 61196 del 6 marzo le Entrate inviano le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.
In particolare, l'Agenzia mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA alcune informazioni relative a:
a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti con le seguenti informazioni (disponibili anche nel cassetto fiscale dello stesso contribuente):
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
- i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
- ii. Tipo fattura;
- iii. Tipo Documento;
- iv. Numero Fattura/Documento;
- v. Data Fattura/Documento;
- vi. Data di trasmissione;
- vii. Identificativo SDI file.
- l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
- i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
- ii. ID Invio;
- iii. Matricola dispositivo;
- iv. Data di rilevazione;
- v. Data di trasmissione.
I contribuenti che abbiano avuto tali comunicazioni possono, direttamente o per il tramite di intermediario autorizzato, richiedere informazioni o segnalare elementi all'agenzia e possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi:
- secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse (ravvedimento operoso)
- e con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni sanzionatorie previste dalla tregua fiscale (di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197) se regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.
- l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente contenente: