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Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.
Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,
Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.
Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.
credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati
Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.
In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”, in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22.
In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione.
Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.
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Fattura elettronica: dal 20.03 diventa libero il servizio di consultazione
Con il Provvedimento n. 105669 dell'8 marzo 2024 le Entrate vanno a modificare il precedente Provvedimento n 433608 del 24.11.2022 relativo alla fatturazione elettronica.
Si tratta in sintesi di applicare la norma introdotta dal Dl Anticipi o collegato fiscale relativamente alle cosiddette e-fatture col consumatore finale e alla relativa possibilità di consultazione delle stesse con il servizio dell'agenzia delle entrate.
Vediamo le novità decorrenti dal 20 marzo.
Fattura elettronica: diventa libero il servizio di consultazione per le B2C
Il provvedimento del 24 novembre 2022 disciplina, tra l’altro, i servizi che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari appositamente delegati, al fine di agevolarli nell’adempimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica.
Tra questi, è prevista una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, che consente agli operatori IVA – o ai loro intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 – nonché ai consumatori finali, la consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, previa adesione al servizio.
L’adesione espressa era necessaria in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 127 del 2015, che disponeva che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali fossero rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
L’articolo 4-quinquies, comma 4, del Collegato Fiscale ha modificato la disposizione, eliminando la necessità di una espressa richiesta di consultazione da parte del contribuente consumatore finale.
Venuto meno questo vincolo, e stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, con il presente provvedimento si dispone la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
Leggi anche E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024
Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.
Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario.
Infine, con il presente provvedimento, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, viene esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.
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Fattura riepilogativa servizi da UE: che caratteristiche deve avere?
Durante l'edizione 2024 di Tele fisco sono state fornite varie risposte a dubbi dei contribuenti in merito alla fatturazione elettronica tanto da parte degli esperti quanto dalla stessa Agenzia delle Entrate.
In particolare, con un quesito sulla fatturazione elettronica si chiedeva se, un'impresa italiana che riceve fatture da un fornitore di servizi UE di importi modici, pari a 7/10 euro per servizio: "possa emettere una fattura integrata riepilogativa che raggruppa tutta le fatture estere del fornitore UE ricevute nel mese. Se si, occorre elencare le singole fatture? " Vediamo le indicazioni utili.
Fattura riepilogativa servizi UE: che caratteristiche deve avere?
In base all’articolo 6, comma 6-bis, Dpr 695/1996, è prevista la facoltà di registrazione del documento riepilogativo per le autofatture emesse dal cessionario/committente, soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972.
La semplificazione presuppone che le operazioni siano di singolo importo inferiore a 300 euro.Con la Circolare n 1/E/2017 le Entrate hanno fornito indicazioni in riferimento al documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita.
Le Entrate ricordano che l’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/ 2015 e le regole tecniche definite con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 stabiliscono che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute.
La regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, DPR n 695/96).
Anche per tali tipologie di fatture, pertanto, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
Rispetto al caso di specie quindi si ritiene che sia possibile emettere una autofattura riepilogativa dei servizi ricevuti da un soggetto Ue in formato elettronico, con indicazione dei dati relativi ad ogni singola fattura..
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Fattura differita e fattura immediata: che differenza c’è?
La fattura differita, che costituisce di fatto un ripilogo di tutte le fatture emesse nei confronti di uno stesso soggetto, è un documento fiscale emesso in data diversa rispetto alla data della transazione.
Si tratta di una fattura che contiene tutte le operazioni eseguite nello stesso mese verso lo stesso clieto o fornitore.
La fattura immediata è il documento che si riferisce a una singola transazione, registrata al momento in cui è avvenuta.
Le due tipologie di fatture seguono anche una tempistica diversa di emissione, di seguito i dettagli.
Fattura elettronica differita: gli adempimenti
La fattura elettronica differita va emessa entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data della transazione.
Essa si distingue per fattura relativa a:
- prestazione di beni,
- prestazioni di servizi.
Nel primo caso, sono richieste le seguenti informazioni specifiche:
- Codice fattura differita,
- Data di emissione,
- DDT (Documento di Trasporto).
Nel secondo caso la fattura riepilogativa dei servizi, invece del DDT, sarà necessario allegare una serie di documenti che attestino l’esecuzione della prestazione.
Fattura elettronica differita: i codici da usare
Il sistema SDI dell’Agenzia delle Entrate dal 2021 ha introdotto un codice TD specifico:
- TD24: per la cessione di prodotti, con allegato il DDT che attesti l’invio della merce o documento equiparato. Può anche essere utilizzato per indicare l’esecuzione di una prestazione di servizi.
- TD25: utilizzato esclusivamente per fatture elettroniche differite che prevedono cessioni di beni a un soggetto terzo da parte del cessionario tramite un proprio fornitore.
In merito alla data operazione, secondo la circolare 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, che conferma le direttive del Decreto IVA 633/72, è possibile inserire:
- a. la data di una delle transazioni, preferibilmente l’ultima eseguita nel corso del mese,
- b. l’ultimo giorno del mese.
- c. la data in cui viene effettuato l’invio tramite il sistema SDI.
Infine per quanto riguarda il DDT (Documento di Trasporto) esso, ricordiamolo, attesta il trasferimento di un bene dal venditore all’acquirente.
Il DDT va allegato in copia alla fattura, e un'altra copia dovrà essere consegnata all’acquirente dal trasportatore o inviata direttamente tramite posta elettronica.
Nella fattura differita sarà quindi sarà necessario inserire i DDT relativi alle varie fatture riepilogate nella differita.
Fattura differita e immediata: che differenza c'é?
Ricordando che la fattura differita TD24 (ai sensi dell'art 21 comma 4 lettera a) del Dpr 633/72) è prevista come deroga al principio generale prescritto dal primo periodo del comma 4 dell’articolo, si specifica essa non è alternativa rispetto alla fattura immediata TD01.
Il soggetto passivo potrà:
- fatturare entro 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni e quindi emettere fattura TD01),
- oppure se dovesse decidere di fatturare oltre i 12 giorni dal momento dell’operazione, emettere un’unica fattura per tutte le operazioni poste in essere nel mese di riferimento. In tal caso dovrà emettere fattura differita (TD24) al massimo entro il giorno 15 del mese successivo a quello a cui si riferiscono le operazioni riportate in fattura..
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Fatture elettroniche: il nuovo T28 dal 1 febbraio
Durante il Convegno Telefisco 2024 tenutosi ieri 1 febbraio, le Entrate hanno fornito chiarimenti in merito alla fatturazione elettronica e al campo TD28.
Prima di dettagliare il chiarimento, ricordiamo che sempre dal 1 febbraio sono operative le nuove specifiche tecniche da utilizzare per la fatturazione elettronica usando l'applicativo dell'Agenzia.
In linea generale, ricordiamo che, le e-fatture possono essere gestite:
- affidandola ad un commercialista o altro intermediario abilitato (leggi anche Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega)
- abbonandosi al servizio di fatturazione di un operatore digitale,
- usando l’applicativo gratuito nell’area riservata sul sito delle Entrate.
Su quest'ultimo metodo appunto, nel mese di dicembre scorso, le Entrate hanno comunicato un aggiornamento del sistema in vigore dal 1 febbraio.
Di seguito i dettagli.
Fatture elettroniche: nuove specifiche tecniche dal 1 febbraio 2024
Dal 1 febbraio è operativa la versione 1.8 delle specifiche tecniche sui tracciati Xml delle e-fatture.
Viene evidenziato che l'aggiornamento dell'allegato A di cui si tratta è volto a:
- introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali” utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
- introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento invalidata;
- integrare la descrizione dell’IdPaese nei DatiAnagrafici del CedentePrestatore,
- aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia ma non stabiliti. Prima questo tipo documento era usato solo per le operazioni con san Marino.
Fatture elettroniche: chiarimenti ADE sul campo TD28
Durante Telefisco 2024 del 1 febbraio l'agenzia ha chiarito che:
- in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con Iva,
- da un soggetto non residente identificato in Italia,
- l’utilizzo del TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione,
- ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.
L'agenzia ha spiegato che per regolarizzare l’operazione occorre provvedere con ravvedimento operoso con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex articolo 6, comma 9-bis 1, del Dlgs 471/1997).
L'operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza Iva direttamente da parte del soggetto non residente senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.
L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.
Nel caso in cui erroneamente avvenga che il soggetto non residente emetta una fattura con Iva, l’operazione risulta irregolarmente certificata.
Al fine di regolarizzarla le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica prevedono l’utilizzo della tipologia di documento TD28, codice che prima veniva utilizzato solo per le operazioni con San Marino.
L'agenzia delle Entrate in aggiunta ha chiarito che l’utilizzo di tale documento non ha una funzione di regolarizzazione dell’operazione, ma solo di comunicazione al Fisco dei dati della specifica fattura.
Per regolarizzare l’operazione l’acquirente nazionale deve provvedere ad effettuare un ravvedimento come su indicato.
L’agenzia delle Entrate sottolinea le modalità di compilazione della fattura con utilizzo del TD28 come riportate nelle nuove specifiche tecniche.
Compilazione del documento XML TD28 nell’ipotesi dell’art. 6, comma 9-bis. 1, del d.lgs. n. 471/97 con fornitore non residente identificato in Italia:
- <CedentePrestatore>: dati identificativi del C/P estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia (i dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA
- italiana).
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C italiano.
- <Data> della sezione “Dati Generali”: la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal C/P non stabilito identificato in Italia.
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente.
- <DatiFattureCollegate>: numero e data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito identificato in Italia.
- Indicazione di imponibile e imposta, come indicato nella fattura cartacea ricevuta.
Va ricordato infine che, in ragione dell'obbligo diffuso di fatturazione elettronica per i forfettari, obbligatoria dal 1 gennaio 2024 a prescindere dal volume d'affari, si abbandonerà la Certificazione Unica per tali soggetti, in proposito leggi: Certificazione Unica Forfettari: addio dal 2024.
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E-fatture B2C: novità per la consultazione dal 2024
Pubblicata in GU n 293 del 16 dicembre la legge n 191 di conversione del DL n 145/2023 o DL Anticipi.
Tra le novità previste in sede di conversione del decreto vi è quella che riguarda un adempimento sulle fatture elettroniche B2C, vediamo i dettagli.
E-fatture consultabili nel cassetto fiscale senza consenso dal 2024
Con un emendamento approvato in sede di conversione del DL Anticipi, si prevede che il consumatore potrà accedere anche ai dati sui beni acquistati o le prestazioni ricevute, senza preventiva adesione al servizio per consultare le fatture elettroniche B2C nel proprio cassetto fiscale.
Le fatture B2C, ricordiamolo, sono quelle emesse nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore IVA verso un consumatore finale (appunto Business to Consumer).
Nel dettaglio con l'articolo 4-quinquies, si modifica la disciplina della fattura elettronica, prevista dall’articolo 1 del Dlgs 127/2015.
Fin ad ora, la messa a disposizione delle fatture B2C nel cassetto fiscale del consumatore poteva avvenire solo su richiesta.
Nelle prestazioni B2C tra soggetti italiani, qualora l’operatore non sia un dettagliante e, quindi, sia tenuto a emettere e-fattura, il documento inviato allo SDI non era automaticamente disponibile nel cassetto fiscale del destinatario.
La nuova norma imporrà che le Entrate rendano in ogni caso disponibili a ciascun consumatore, tramite i propri servizi telematici, tutte le sue fatture elettroniche.
In particolare, saranno messi a disposizione i dati completi della fattura, incluse informazioni di dettaglio sulla prestazione o l'acquisto.
Secondo l’Autorità per la privacy senza l’adesione dell’interessato, il trattamento dei dati da parte dell’Agenzia non sarebbe possibile, come richiesto dall’articolo 6 del Gdpr ed è per questo che la norma originaria ha previsto l’adesione del contribuente, ma anche che questi dovesse scegliere se aderire solo per il futuro o anche per la messa a disposizione di documenti pregressi.
La modifica ora approvata, consentirebbe ai cittadini di accedere più facilmente alle fatture ma per essere attuata dal 2024 si dovranno predisporre norme che tengano conto delle raccomandazioni del Garante privacy.
La norma consentirà, senza il consenso degli interessati, un trattamento massivo dei loro dati da parte dell’Agenzia, la quale non conserverà più sui propri sistemi solo i dati identificativi delle fatture (numero, data, emittente e importi totali) ma anche le informazioni di dettaglio su natura, quantità e qualità dei beni acquistati e delle prestazioni ricevute.
Secondo le regole vigenti, infine, i dati integrali di dettaglio, per chi ha aderito al servizio, restano disponibili solo fino al secondo anno successivo all’emissione della fattura e tale previsione non dovrebbe cambiare dal 2024.
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Fatturazione elettronica forfettari: aggiornate le regole di delega
Con il provvedimento direttoriale del 17 ottobre 2023, le entrate aggiornano le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.
In considerazione dell’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai soggetti che applicano il regime forfetario, disposta dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, si prevede la possibilità di utilizzare, in assenza della dichiarazione IVA, ulteriori elementi di riscontro desumibili dalla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente.
Sono di conseguenza aggiornate le specifiche tecniche per la comunicazione telematica contenente i dati essenziali per l’attivazione delle deleghe
Ricordiamo in generale che quando la delega è comunicata dall’intermediario in modalità telematica, a garanzia dell’effettivo conferimento della stessa da parte del contribuente, la sua attivazione è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro, contenuti nella dichiarazione Iva presentata dal delegante nell’anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega; se gli elementi di riscontro sono positivamente verificati, la delega è immediatamente attiva.
Dal 17 ottobre quindi, il riscontro per l’attivazione delle deleghe effettuate dai forfettari, che non presentano la dichiarazione Iva, potrà essere effettuato sui dati della dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo infine che la legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia.L’obbligo riguarda sia le operazioni tra soggetti Iva, sia le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate verso un consumatore finale.
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