• Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

    Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.

    L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive

    Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.

    Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per e­mail la copia cd. cortesia:

    • i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
    • ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
    • iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]

    L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022». 

    A  seguito di  richiesta  di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di  ''messa  a  disposizione'' di  fatture  e  corrispettivi,  tempestivamente e  regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail. 

    Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».

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    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con  specifico  riferimento all'emissione  e  alla  ricezione  delle  fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,  n.  89757  è  stato  chiarito  che  «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi ­ per vie diverse dal SdI­ al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente». 

    Più  nello  specifico, si  legge  «per  il  cliente, ogni  qual  volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''». 

    In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che  in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 ­ unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione. 

    I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il  presupposto sostanziale dell'esigibilità e  quello  formale  del  possesso della  fattura  ­necessari per  salvaguardare il diritto di credito del  cessionario/committente in  buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore ­ vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante. 

    In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza: 

    • che il presupposto sostanziale ­ esigibilità dell'imposta ­ si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute; 
    • che  le  fatture  erano  state  emesse  ­  avendo  ricevuto  le  copie  di  cortesia (assimilabili  a  dei  documenti  equipollenti)  e  che, quindi,  era  possibile  perfezionare quanto prima anche il presupposto formale; 
    • che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.   

    Ciò  nonostante, l'istante,  pur essendo in  possesso  di  una copia  delle  fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione. 

    Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione. 

    Stante il comportamento omissivo  tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023). 

    D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute. 

    Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato. 

    Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di  facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture. 

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Bollo digitale: nuovo modello per gli intermediari

    Dal 1 giugno è in vigore una nuova convenzione, valida fino al 31 maggio 2026 relativa alla imposta di bollo digitale, firmata tra l'agenzia delle entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo.

    In particolare, gli intermediari del servizio @e.bollo, hanno sottoscritto con le Entrate nuovi accordi per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.

    A tal fine è stato anche approvato un nuovo modello di adesione al servizio che potrà già essere utilizzato dagli intermediari:

    [email protected]: come aderire alla marca da bollo digitale

    Come specificato nella convezione, l’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione, con firma digitale, del Modulo su indicato, che trasmette all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
    Nel Modulo di adesione, oltre ad indicare i riferimenti completi, incluso il codice ABI/identificativo e i dati del legale rappresentante, l’Intermediario dichiara:

    • a) di essere già abilitato ad operare all’interno dei servizi telematici in area autenticata del sito  internet dell’Agenzia;
    • b) di essere già aderente al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA;
    • c) di aver preso visione della presente Convenzione e di volervi aderire senza alcuna riserva;
    • d) di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di  comportamento dell’Agenzia vigenti e pubblicati sul sito internet istituzionale, e di  impegnarsi a tenere un comportamento in linea con gli stessi.

    [email protected]: in cosa consiste il servizio delle Entrate

    L'@e.bollo è un servizio dell’Agenzia delle entrate reso in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), grazie al quale i cittadini possono pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici. 

    Il servizio consente a cittadini e imprese di acquistare la marca da bollo digitale, un documento informatico che associa:

    • l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd),
    • all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.

    A tal fine degli intermediari della riscossione (Prestatori di servizi di pagamento – Psp), quali:

    • Poste,
    • Banche 
    • e altri,

    devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio compilando il nuovo modello di adesione.

    La convenzione di cui si tratta detta le modalità di:

    • adesione e di gestione dell’utenza dei singoli Psp,
    • acquisizione e conservazione dei codici identificativi necessari alla predisposizione delle marche da bollo digitali,
    • rendicontazione e riversamento, nonché la misura del compenso per lo svolgimento del servizio.
  • Fatturazione elettronica

    Registratori di cassa: proroga al 31.12.2024 per gli adeguamenti

    Con il provvedimento n 480030 del 28 dicembre le Entrate modficano il Provvedimento n 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia al suddetto Provvedimento e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:

    • a) al punto 1.4 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”.

    Nel dettaglio, viene prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti. 

    La proroga si rende necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili 

    Ricordiamo che con il Provvedimento del 2016, qui modificato, si dava seguito al Decreto Legislativo n 127/2015 del Governo emanato al fine di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamento.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Come indicare il n. della dichiarazione d’intento nella fattura elettronica?

    Con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande, le Entrate

    aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.

    In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e  n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima  possibile".

    Nel dettaglio, la FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 22 dicembre 2022 risponde alla seguente domanda:

    "Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta".
    Le Entrate specificano che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019). 

    Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di  singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

    • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
    • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es.  08060120341234567-000001)
    • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

    Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:

    *Fonte immagine Agenzia Entrate

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12

    Le Entrate con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande 

    aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.

    In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e  n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima  possibile".

    In sintesi secondo le entrate sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.
    Invece, coloro che avessero oltrepassato tale soglia solo nel 2022 e non nel 2021, non saranno tenuti all’emissione delle e-fattura nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024. 

    Vediamo i dettagli

    Fatturazione elettronica forfettari e decorrenza dell'obbligo: chiarimenti

    Con la faq n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022 si fornisce un chiarimento sulla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.

    Veniva domandato "Se i contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?"
    Le Entrate specificano che la norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti." 

    Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica. 

    Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.

    Sul chiarimento di aggiornamento della faq n 49 leggi: Come indicare il n. della dichiarazione d'intento nella fattura elettronica?

  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione

    Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
    di servizi transfrontaliere
    e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.

    Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:

    • i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
      • dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

    e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
      file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
      di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
      esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
      penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
      l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
      accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
      parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
      entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
      svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
      fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
      anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
      confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
      operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
      ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
    • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
      nell’ambito del settore legale
      , data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
      fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
      fatture elettroniche
      , le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
      del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

    Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo. 

    Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole delle Entrate

    Con Provvedimento ADE del 24 novembre  vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire:

    • le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019,
    • le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.

    Clicca qui per gli allegati A, B, C

    Inoltre, con il provvedimento vengono previsti nuovi servizi ai contribuenti utili a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto.

    Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole

    Ricordiamo che:

    • con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
    • l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68; 
      • b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

    L'art 14 del DL 124/2019 ha richiesto che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione di misure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.

    Il Garante ha sottolineato più volte gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche data la presenza all’interno delle stesse di contenuti utili non soltanto ai fini fiscali, ma che ad esempio, i rapporti “fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”.

    Con il parere n. 454/2021 suddetto,  il Garante aveva condizionato ad alcune specifiche condizioni la propria approvazione .

    Ad esempio:

    • i campi delle fatture elettroniche riguardanti il settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei “dati fattura integrati”
    • i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste preliminarmente in essere nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.

    Pertanto al fine di recipere quanto specificatocon il presente provvedimento viene stabilito che: 

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione; 
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
    •  con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata. 

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