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Come indicare il n. della dichiarazione d’intento nella fattura elettronica?
Con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande, le Entrate
aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.
In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima possibile".
Nel dettaglio, la FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 22 dicembre 2022 risponde alla seguente domanda:
"Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta".
Le Entrate specificano che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019).Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:
*Fonte immagine Agenzia Entrate
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Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12
Le Entrate con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande
aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.
In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima possibile".
In sintesi secondo le entrate sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.
Invece, coloro che avessero oltrepassato tale soglia solo nel 2022 e non nel 2021, non saranno tenuti all’emissione delle e-fattura nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024.Vediamo i dettagli
Fatturazione elettronica forfettari e decorrenza dell'obbligo: chiarimenti
Con la faq n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022 si fornisce un chiarimento sulla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.
Veniva domandato "Se i contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?"
Le Entrate specificano che la norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti."Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica.
Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
Sul chiarimento di aggiornamento della faq n 49 leggi: Come indicare il n. della dichiarazione d'intento nella fattura elettronica?
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Distributori automatici: rinviato obbligo adeguamento per invio telematico dati
Con Provvedimento n 446073 del 2 dicembre pubblicato il giorno 5, le Entrate apportano modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 102807 del 30 giugno 2016 e n. 61936 del 30 marzo 2017, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici.
Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 – in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettera g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 – ha introdotto l’obbligo, dal 1° aprile 2017, della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.
Leggi anche Distributori automatici: memorizzazione elettronica e trasmissione telematica
La disposizione ha precisato, che l’obbligo della memorizzazione e trasmissione telematica in argomento venga assolto mediante soluzioni tecniche che, tenendo conto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo delle vending machine in essere alla data del 1 gennaio 2017, consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi, garantendo comunque livelli di sicurezza e inalterabilità dei dati dei corrispettivi.
A tal fine, sono stati emanati specifici provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno definito soluzioni tecniche per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In particolare, con il provvedimento n. 102807 del 30 giugno 2016 sono stati definite le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici con particolari caratteristiche tecniche, ossia dotati di:
- una o più “periferiche di pagamento”,
- un “sistema master”,
- un erogatore di prodotti e servizi
- una “porta di comunicazione” necessaria al fine di comunicare/trasferire digitalmente i dati, tra cui quelli di interesse fiscale, ad un dispositivo esterno atto a memorizzarli e trasmetterli al Sistema dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento n. 61936 del 30 marzo 2017, invece, definisce gli strumenti necessari per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori diversi da quelli contemplati nel precedente provvedimento, ossia non dotati della sopra citata “porta di comunicazione”.
I medesimi atti regolamentari prevedono l’emanazione di nuovi provvedimenti finalizzati ad evolvere le specifiche tecniche in argomento fissando il termine al 31 dicembre 2022 per il conseguente adeguamento tecnico dei distributori automatici.
In considerazione delle difficoltà conseguenti al lungo periodo di crisi economica determinato dall’epidemia di Covid-19 e alle misure restrittive subite anche dagli operatori economici che gestiscono distributori automatici, nonché dell’opportunità di non gravare gli stessi di ulteriori oneri per l’adeguamento dei predetti apparecchi, viene eliminato il limite temporale del 31 dicembre 2022 sopra citato, demandando a successivi provvedimenti non solo la definizione delle nuove specifiche tecniche ma anche la ripianificazione delle tempistiche di implementazione delle vending machine.
Allegati: -
Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione
Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.
Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione - con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati - con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
Allegati: - i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
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Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole delle Entrate
Con Provvedimento ADE del 24 novembre vengono modificate e integrate le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di recepire:
- le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019,
- le previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione dei dati personali.
Clicca qui per gli allegati A, B, C
Inoltre, con il provvedimento vengono previsti nuovi servizi ai contribuenti utili a evitare frodi ai loro danni, limitando il fenomeno delle false fatturazioni, e ad automatizzare, attraverso sistemi di cooperazione applicativa, i processi di controllo, compilazione e scambio dei dati relativi ai file delle fatture, dei corrispettivi nonché dell’elenco B per il calcolo del bollo dovuto.
Fatturazione elettronica integrale: tutte le regole
Ricordiamo che:
- con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́ per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
L'art 14 del DL 124/2019 ha richiesto che fosse sentito il Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell’adozione di misure in conformità con le disposizioni vigenti in tema di privacy.
Il Garante ha sottolineato più volte gli aspetti critici della memorizzazione integrale delle fatture elettroniche data la presenza all’interno delle stesse di contenuti utili non soltanto ai fini fiscali, ma che ad esempio, i rapporti “fra cedente e cessionario e altri soggetti, riferiti anche a sconti applicati, fidelizzazioni, abitudini di consumo”.
Con il parere n. 454/2021 suddetto, il Garante aveva condizionato ad alcune specifiche condizioni la propria approvazione .
Ad esempio:
- i campi delle fatture elettroniche riguardanti il settore legale, relativi alla descrizione delle prestazioni, avrebbero dovuto essere resi inintelligibili ed esclusi dalla memorizzazione nell’archivio dei “dati fattura integrati”,
- i controlli fiscali sui consumatori finali, basati sulle informazioni presenti nei file XML, avrebbero dovuto essere avviati “esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali”, poste preliminarmente in essere nei confronti dei soggetti passivi che hanno ceduto beni o servizi alle suddette persone fisiche.
Pertanto al fine di recipere quanto specificato, con il presente provvedimento viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio, accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;
- con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione, ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;
- con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
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Strumenti di trasmissione, memorizzazione corrispettivi: credito di imposta 2023
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 270 del 18 novembre 2022 il D.L. 176/2022 con diverse novità in materia fiscale e di sostengo per famiglie e imprese.
Tra le altre misure, vi è anche un incentivo per l'adeguamento degli strumenti di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.
In particolare, l'art 8 del DL Aiuti Quater prevede la concessione di un contributo per l’adeguamento degli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, da effettuarsi nell’anno 2023.
Credito di imposta registratori di cassa 2023
Il DL n 176 ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta:
- pari al 100% della spesa sostenuta
- entro il limite massimo di 50 euro per ciascuno strumento di memorizzazione e trasmissione
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione c.d. “orizzontale” senza applicazione dei limiti annuali:
- per le compensazioni di tributi e contributi
- per crediti d’imposta riportati nel quadro RU per 250.000 euro
La fruizione verrà consentita a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti è stata annotata nel registro degli acquisti.
Il pagamento del corrispettivo di tale fattura dovrà essere eseguito “con modalità tracciabile”.
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Comunicazione dati POS alle Entrate: prorogati i termini di invio
Con Provvedimento n 340401 del 2 settembre 2022 si apportano modifiche al precedente Provvedimento 253155 del 30 giugno con il quale le Entrate definivano termini, modalità e informazioni da trasmettere relativi:
- ai dati identificativi degli strumenti di pagamento messi a disposizione degli esercenti attività d’impresa, arte e professione
- e dell’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con i predetti strumenti.
Ricordiamo che si tratta delle disposizioni di attuazione dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 che hanno introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi dei predetti strumenti di pagamento POS nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Con il provvedimento datato 2 settembre 2022 vengono prorogati i termini di trasmissione come segue:
- al 15 ottobre p.v. per le operazioni contabilizzate dal 1° settembre
- al 30 novembre per la trasmissione delle informazioni relative alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
Inoltre, è stato ampliato di un giorno il termine di trasmissione a regime
Dati da trasmettere alle Entrate relativi ai pagamenti POS
I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
- il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell’esercente convenzionato e il codice univoco del contratto di convenzionamento con il prestatore di servizi di pagamento;
- il codice ABI ovvero il codice fiscale del prestatore di servizi di pagamento obbligato alla trasmissione;
- il codice identificativo univoco, assegnato da PagoPA, del soggetto che trasmette le informazioni;
- l’identificativo univoco dello strumento di pagamento, fisico o virtuale, attraverso cui l’esercente accetta la transazione elettronica;
- la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento;
- la data di trasmissione delle operazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento;
- la data contabile delle operazioni;
- l’importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente;
- il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall’esercente.
Termini di trasmissione dei dati relativi ai pagamenti POS
L’Agenzia delle entrate si avvale di PagoPA per l’acquisizione dei dati suddetti da parte di tutti i soggetti obbligati.
I prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA, direttamente o attraverso BANCOMAT S.p.A. in relazione ai pagamenti effettuati presso gli esercenti con carte a valere sui circuiti PagoBANCOMAT® e BANCOMAT Pay®, le informazioni di cui sopra.
La trasmissione è effettuata entro il secondo giorno lavorativo (termine ampliato a tre giorni) successivo alla data di contabilizzazione della transazione, sulla base delle specifiche tecniche e delle modalità telematiche definite con apposita convenzione sottoscritta con PagoPA.
PagoPA rende disponibile all’Agenzia delle entrate le informazioni ricevute dai prestatori di servizi di pagamento entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dei dati, secondo le modalità telematiche e le specifiche tecniche definite con apposito accordo tra i due enti.
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, è effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022 (termine prorogato al 15 ottobre).
Entro il 31 ottobre 2022 (termine prorogato al 30 novembre) i prestatori di servizi di pagamento trasmettono a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
Allegati: