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Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi
Con il Provvedimento n. 15943 del 18.01 le Entrate hanno disciplinato le nuove regole per la lotteria degli scontrini.
In particolare, al punto 1.3 si precisa che "Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni.
In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni"
Con il provvedimento è adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici perché i produttori possano dichiarare, fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli, già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.
Inoltre sono appunto approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.
Lotteria istantane scontrini: chi può partecipare
Ricordiamo che possono partecipare alla lotteria istantane degli scontrini, le persone fisiche maggiorenni che:
- risiedono nel territorio dello Stato;
- pagano con strumenti elettronici;
- acquistano beni e servizi, non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione;
- acquistano i predetti beni e servizi presso esercenti che trasmettono i relativi corrispettivi telematicamente (Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);
L’esercente invia all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.
Bonus adeguamento registratori telematici: che cos'è
Per l'adeguamento alle nuove regole dei registratori telematici è stato previsto un bonus.
Con il Provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere alla agevolazione pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.
Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, su indicato, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.
Si sottolinea che il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Infine si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus adeguamento registratori telematici: come si usa
Con la Risoluzione n 35/2023 è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per adeguamento registratori telematici e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.
Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.
Leggi anche Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24.
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Autofattura: che cos’è e quali operazioni riguarda
L’autofattura tecnicamente è una fattura emessa a stessi per liquidare l’IVA a debito.
L’autofattura “vera e propria” è quel documento, contenente i medesimi elementi di una “normale” fattura che se ne differenzia in quanto:
- l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio che assolve l’imposta (obbligato a liquidare l’IVA) in sostituzione del primo;
- cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito (art. 2, comma 2, decreto IVA)
Autofattura in cui l'emittente è il cessionario
Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:
- per le operazioni effettuate da soggetti stabiliti o residenti in Italia:
- gli acquisti da produttori agricoli ex articolo 34, comma 6, del decreto IVA,
- i compensi corrisposti agli intermediari per la vendita di documenti di viaggio da parte degli esercenti l’attività di trasporto (cfr. il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e
- la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione (articolo 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997);
- per le operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti:
- gli acquisti da soggetti extra-UE (articolo 17, comma 2, decreto IVA).
Autofattura in cui cedente e cessionario coincidono
Sono autofatture di questo tipo, ad esempio:
- l' “autoconsumo”, ossia la destinazione di beni o servizi al consumo personale o familiare dell’imprenditore ovvero ad altre finalità non imprenditoriali;
- le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa e di quelli che non vi rientrano se di costo unitario superiore ad euro cinquanta e per i quali sia stata operata, all’atto dell’acquisto o dell’importazione, la detrazione dell’imposta a norma dell’articolo 19 del decreto IVA.
Nelle ipotesi in esame, qualora vi sia l’obbligo di emettere autofattura, la stessa dovrà necessariamente essere elettronica via SdI (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra-UE, per le quali vale l’adempimento di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 salvo scelta per la fatturazione elettronica via SdI).
Resta ferma, laddove la controparte sia un soggetto escluso dagli obblighi dell’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015 e non intenda avvalersi della fatturazione elettronica via SdI, la necessità di consegnarle copia analogica (o informatica) del documento.
Attenzione al fatto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 anche i soggetti forfetari (articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014) oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011), e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico (articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022) se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro ed anche sotto tale limite a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Autofattura elettronica
Occorre sottolineare che fino al 31 dicembre 2020 il tipo documento da indicare per le autofatture era solo il TD01 – Fattura ed i Dati del cessionario/committente andavano inseriti nei “Dati del cedente/prestatore” e anche nei “Dati del cessionario/committente”.
Nel caso di autofattura denuncia il tipo documento da indicare
èera TD20 – Autofattura denuncia e occorreva indicare nei dati del cessionario/committente i dati del cliente e nei dati del cedente/prestatore i dati del fornitore; inoltre occorreva indicare che il documento è stato emesso dal cessionario/committente con il codice CC.Dal 1° gennaio 2021 sono entrate in vigore nuove voci di dettaglio per la fattura elettronica.
Ai fini delle autofatture vengono introdotte importanti novità e insieme al codice TD01 sono stati introdotti nuovi codici Tipo documento per distinguere le varie ipotesi di autofatturazione elettronica.
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Bollo digitale: nuovo modello per gli intermediari
Dal 1 giugno è in vigore una nuova convenzione, valida fino al 31 maggio 2026 relativa alla imposta di bollo digitale, firmata tra l'agenzia delle entrate e gli intermediari del servizio @e.bollo.
In particolare, gli intermediari del servizio @e.bollo, hanno sottoscritto con le Entrate nuovi accordi per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo “virtuale” reso a cittadini e imprese.
A tal fine è stato anche approvato un nuovo modello di adesione al servizio che potrà già essere utilizzato dagli intermediari:
[email protected]: come aderire alla marca da bollo digitale
Come specificato nella convezione, l’Intermediario avvia l’iter di adesione alla Convenzione con la sottoscrizione, con firma digitale, del Modulo su indicato, che trasmette all’Agenzia, direttamente o per il tramite dell’Associazione di categoria.
Nel Modulo di adesione, oltre ad indicare i riferimenti completi, incluso il codice ABI/identificativo e i dati del legale rappresentante, l’Intermediario dichiara:- a) di essere già abilitato ad operare all’interno dei servizi telematici in area autenticata del sito internet dell’Agenzia;
- b) di essere già aderente al Sistema dei pagamenti elettronici – pagoPA;
- c) di aver preso visione della presente Convenzione e di volervi aderire senza alcuna riserva;
- d) di aver preso visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento dell’Agenzia vigenti e pubblicati sul sito internet istituzionale, e di impegnarsi a tenere un comportamento in linea con gli stessi.
[email protected]: in cosa consiste il servizio delle Entrate
L'@e.bollo è un servizio dell’Agenzia delle entrate reso in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), grazie al quale i cittadini possono pagare online l’imposta di bollo dovuta sulle istanze trasmesse in via telematica alla Pubblica amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici.
Il servizio consente a cittadini e imprese di acquistare la marca da bollo digitale, un documento informatico che associa:
- l’Identificativo univoco bollo digitale (Iubd),
- all’impronta del documento (hash) da assoggettare a imposta.
A tal fine degli intermediari della riscossione (Prestatori di servizi di pagamento – Psp), quali:
- Poste,
- Banche
- e altri,
devono convenzionarsi con l’Agenzia delle entrate per lo svolgimento del servizio compilando il nuovo modello di adesione.
La convenzione di cui si tratta detta le modalità di:
- adesione e di gestione dell’utenza dei singoli Psp,
- acquisizione e conservazione dei codici identificativi necessari alla predisposizione delle marche da bollo digitali,
- rendicontazione e riversamento, nonché la misura del compenso per lo svolgimento del servizio.
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Registratori di cassa: proroga al 31.12.2024 per gli adeguamenti
Con il provvedimento n 480030 del 28 dicembre le Entrate modficano il Provvedimento n 182017 del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, ossia al suddetto Provvedimento e successive modificazioni e integrazioni, è apportata la seguente modifica:
- a) al punto 1.4 le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2024”.
Nel dettaglio, viene prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti.
La proroga si rende necessaria per consentire ai produttori di aggiornare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli, ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili
Ricordiamo che con il Provvedimento del 2016, qui modificato, si dava seguito al Decreto Legislativo n 127/2015 del Governo emanato al fine di incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamento.
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Come indicare il n. della dichiarazione d’intento nella fattura elettronica?
Con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande, le Entrate
aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.
In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima possibile".
Nel dettaglio, la FAQ n. 49 pubblicata il 21 dicembre 2018 e aggiornata il 22 dicembre 2022 risponde alla seguente domanda:
"Siamo una società di capitali, fornitrice di un esportatore abituale. Vorremmo sapere come indicare sulla fatturazione elettronica il numero e la data della dichiarazione d’intento ricevuta".
Le Entrate specificano che la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale, da trasmettere al sistema SDI utilizzando nel campo Natura il codice specifico N3.5 “Non imponibile a seguito di dichiarazioni d'intento”, deve contenere, ai fini IVA, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale (il comma 1, lettera c, dell’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17 è stato modificato dall’articolo 12 septies del d.l. n. 34/2019 convertito con la legge n. 58 del 28/06/2019).Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021, l’informazione deve essere inserita utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, a livello di singola linea di fattura, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, il blocco “Altri dati gestionali” è selezionabile (e quindi valorizzabile) nella sezione “Beni e servizi” come riportato nell’immagine seguente:
*Fonte immagine Agenzia Entrate
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Fatturazione elettronica Forfettari: chiarimenti delle Entrate al 22.12
Le Entrate con un comunicato del 22.12 pubblicato nella sezione FAQ – Risposte alle domande più frequenti – Tutte le domande
aggiornano due risposte precedenti relative alla fatturazone elettronica.
In particolare nel comunicato viene specificato che "gli aggiornamenti/integrazioni si riferiscono esclusivamente alle FAQ n. 49 e n.150, l’Agenzia provvederà ad aggiornare l’intera sezione dedicata alle FAQ il prima possibile".
In sintesi secondo le entrate sono obbligati ad emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio, dal 1° luglio 2022, i soli soggetti in regime di franchigia che abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nel 2021.
Invece, coloro che avessero oltrepassato tale soglia solo nel 2022 e non nel 2021, non saranno tenuti all’emissione delle e-fattura nel 2023, ma dal 1° gennaio 2024.Vediamo i dettagli
Fatturazione elettronica forfettari e decorrenza dell'obbligo: chiarimenti
Con la faq n.150 pubblicata il 22 dicembre 2022 si fornisce un chiarimento sulla decorrenza dell’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti forfettari.
Veniva domandato "Se i contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi/compensi, ragguagliati ad anno previsto dall'art 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi/compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024?"
Le Entrate specificano che la norma citata prevede che l'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi "si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti."Pertanto, come precisato anche dalla circolare 26/E del 2022, solo per i contribuenti che nell'anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l'obbligo di fatturazione elettronica.
Per tutti gli altri soggetti forfettari l'obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti nel 2022.
Sul chiarimento di aggiornamento della faq n 49 leggi: Come indicare il n. della dichiarazione d'intento nella fattura elettronica?
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Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione
Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.
Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione - con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati - con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
Allegati: - i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: