• Fatturazione elettronica

    Fattura elettronica forfettari: dal 1 ottobre termini ordinari di emissione

    Da domani 1° ottobre 2022 anche i soggetti forfettari saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari.

    Infatti, dal 1 ottobre termina l'agevolazione introdotta dall'art 18 comma 3 del DL n 36/2022 secondo la quale per il terzo trimestre 2022 non si applicano le sanzioni per ritardi nella fatturazione a patto che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello in cui è effettuata l'operazione.

    Ricordiamo che l’articolo 18, comma 2 del Dl 36/2022 ha esteso l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari che nel 2021 hanno conseguito compensi/ricavi ragguagliati ad anno maggiori di 25.000 euro. 

    Il nuovo obbligo, come noto, decorre con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con la previsione di un periodo transitorio rispetto alle sanzioni per chi non adempie, periodo che scade domani per le fatture emesse dal 1 ottobre

    Fatturazione elettronica forfettari: sanzioni per chi non adempie

    Ricordiamo che la regola generale dispone l’emissione della fattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (articolo 21 del Dpr 633/1972). 

    Il momento di effettuazione dell’operazione coincide con la consegna o spedizione del bene o con l’incasso del corrispettivo nel caso l’operazione consista in una prestazione di servizi.

    Con riferimento alle operazioni effettuate nel terzo trimestre 2022 per i forfettari non si applicano le sanzioni a condizione che fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

    Sinteticamente:

    • per le operazioni effettuate nel mese di luglio, il termine ultimo per l’emissione della fattura senza incorrere in sanzioni è il 31 agosto;
    • per le operazioni effettuate nel mese di agosto, il termine ultimo per l’emissione della fattura è fissato al 30 settembre;
    • per le operazioni effettuare nel mese di settembre il termine ultimo per l'emissione della fattura è fissato al 31 ottobre.

    Attenzione quindi al fatto che, per le operazioni a decorrere dal 1° ottobre 2022, non sarà più prevista la moratoria e quindi per l’emissione della fattura elettronica si dovrà rispettare il termine dei 12 giorni, pena l’applicazione delle sanzioni compresa tra il 5 e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. 

    Se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da 250 euro a 2mila euro (articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997).

    Leggi anche Fattura elettronica forfettari: il via da oggi 1 luglio. Vantaggi sull'accertamento

  • Fatturazione elettronica

    Detrazione IVA: possibile se la fattura arriva i primi giorni del mese dopo

    I tempi per la detrazione IVA urgono chiarimenti ufficiali, in particolare dopo il collegato fiscale alla Legge di bilancio 2019 (DL 119/2018) che ne ha modificato la disciplina.

    Con un recente comunicato stampa congiunto l'ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) e Confimiindustria (Confederazione dell'Industria Manufatturiera italiana e dell'impresa privata) hanno resa nota l'indicazione arrivata dall'Unione Europea

    In particolare, "I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione  dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori – richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria".

    Il comunicato prosegue ricordando che, "fermo restando come sia chiaro che il diritto alla detrazione sorge alla data in cui l’imposta diviene esigibile, ma sia esercitabile solo nel rispetto anche del requisito del possesso della fattura, si è chiesto in sostanza:

    • se sia sufficiente che il presupposto formale del possesso (arrivo) della fattura si perfezioni entro il termine per l’autoliquidazione dell’Iva come dice il dPR. n.100, oppure
    • se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione come, secondo alcuni, parrebbe sottendere il fatto che nella circolare n. 1/E l’Agenzia delle entrate abbia “fatto salvi” i comportamenti di chi, entro il 16 gennaio 2018, in aderenza al dettato letterale dell’articolo 19, ha retro imputato a dicembre le fatture 2017 arrivate nei primi giorni del 2018.

    Si è evidenziato, altresì, come la seconda ipotesi metterebbe a rischio il rispetto del principio di neutralità in regime di fatturazione elettronica considerato altresì che il recapito dipende dal sistema di interscambio (si pensi ad una fattura emessa e trasmessa in prossimità delle ore 24 di fine mese e recapitata il giorno successivo dal SdI)."

    In base a quanto scritto nel testo “la risposta della Commissione permette infatti di concludere:

    • che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119);
    • che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”. 

    In allegato il comunicato stampa. 

    ATTENZIONE novità in arrivo con la Riforma fiscale 2023/2024 in proposito leggi: Riforma fiscale: la nuova detrazione dell’IVA delle fatture a cavallo d’anno

    Allegati: