• Adempimenti Iva

    Regime speciale franchigia IVA: le regole operative per i controlli

    Pubblicato il Provvedimento n 530656 del 10 dicembre con le regole per i controlli sugli adempimenti per chi si avvale del regime speciale di franchigia IVA.

    Viene in pratica stabilito come saranno effettuati tutti i controlli, vediamo maggiori dettagli.

    Leggi anche Regime franchigia IVA: regole per la comunicazione alle Entrate.

    In dettaglio

    Il provvedimento stabilisce le specifiche modalità dei controlli legati al nuovo regime di franchigia Iva transfrontaliero. Vediamo le varie fasi:           

    1. Controlli sulla comunicazione preventiva.
    2. Verifica delle soglie di fatturato.
    3. Assegnazione del suffisso “EX”.
    4. Controlli sulla comunicazione trimestrale.
    5. Cessazione del regime.
    6. Obbligo di identificazione in Italia per i soggetti non stabiliti.

    Per la comunicazione preventiva che le imprese stabilite in Italia devono trasmettere per accedere al regime, dopo il perido di invio, i dati vengono sottoposti a verifiche di conformità incrociando le informazioni con quelle già disponibili all’Agenzia.

    Si valuta la congruenza del volume d’affari rispetto a:

    • fatture elettroniche emesse per operazioni interne e verso la Pubblica amministrazion
    • operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia                   
    • corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente
    • dichiarazioni annuali Iva
    • comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

    Il sistema genera un messaggio di scarto in caso di incongruenza ma l’impresa può ripresentare la comunicazione già dal giorno successivo.
    Vengono controllate le soglie di volume d’affari fissate dalla normativa:           

    • 100mila euro annui a livello Ue nell’anno precedente (se superata, l’accesso al regime è possibile solo dall’anno successivo
    • 100mila euro annui a livello Ue nell’anno in corso (se superata, la nuova richiesta potrà essere presentata dal secondo anno successivo)
    • soglia nazionale di esenzione prevista dallo Stato membro interessato (se superata, il contribuente riceve un messaggio di scarto e potrà ripresentare la comunicazione nei termini stabiliti da quello Stato).

    Per l’attribuzione del suffisso EX al numero di partita Iva:              

    • l’Agenzia lo assegna quando riceve risposta positiva dagli Stati di esenzione che ammettono il soggetto al regim                     
    • se entro 35 giorni lavorativi uno o più Stati non rispondono, l’Agenzia assegna comunque il suffisso, salvo proroghe richieste per ulteriori verifiche antielusione.

     Per tutti gli altri si rimanda al Provvedimento ADE del 10 dicembre.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Silenzio-assenso permessi a costruire: da quando

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche in ambito edilizia.

    Vediamo tutti i dettagli.

    Silenzio-assenso permessi a costruire: da quando

    L’articolo 40 introduce il meccanismo del silenzio-assenso per i permessi di costruire riguardanti immobili sottoposti a vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali siano ottenuti e validi i relativi provvedimenti di autorizzazione, nulla osta o assensi comunque denominati.
    L’articolo 40 modifica l’articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di seguito TU Edilizia) che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
    L’articolo 20 TU Edilizia prevede che il procedimento, a istanza di parte, si concluda con una proposta di provvedimento finale entro 60 giorni dalla
    presentazione della domanda allo sportello unico. 

    Entro i successivi 30 giorni, il responsabile dell’adozione del provvedimento finale adotta il provvedimento. Il procedimento può essere interrotto una sola volta e si applica, quando prevista, la disciplina sulla conferenza dei servizi.
    Il comma 8 previgente alla novella dispone che, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile
    dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano
    vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni sulla conferenza dei servizi.
    In particolare, la lettera a) sopprime la parte del medesimo comma 8, primo periodo, che impedisce la formazione del silenzio-assenso in caso di sussistenza di vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e assoggetta la domanda, in presenza di tali vincoli, alla conferenza dei servizi.
    La lettera b) integra invece il medesimo comma 8, primo periodo, assoggettando la domanda di permesso di costruire per cui sussistano vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali alle disposizioni sulla conferenza dei servizi previste agli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990, facendo tuttavia salva la formazione del silenzio- assenso sulla domanda stessa nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali di autorizzazione, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta alla cura dei predetti interessi sugli elaborati progettuali oggetto della domanda di permesso di costruire.

  • Attualità

    Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica

    La Legge n 182/2025 di conversione del DDL Semplificazioncontiene una norma sulle perizie giurate.

    Vediamo come cambiano

    Traduzioni giurate: possibili anche in via telematica

    Le perizie stragiudiziali sono dei documenti contenenti la descrizione/valutazione di questioni tecniche redatti da professionisti in possesso di determinate cognizioni tecnico-scientifiche. 

    Affinché acquistino valore legale tali documenti sono sottoposti ad una procedura di asseverazione che consiste nella prestazione di un giuramento davanti ad un notaio o al cancelliere di un qualsiasi tribunale o ufficio del giudice di pace situato sul territorio nazionale (senza riguardo alla residenza del tecnico o al luogo della perizia o all’eventuale albo di iscrizione). 

    La falsa attestazione giurata dei fatti riportati in perizia costituisce reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p., punito con la reclusione fino a due anni.

    L’articolo 39 della in commento interviene sull’articolo 5 del regio decreto n. 1366 del 1922 recante “Semplificazione di taluni servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie”, sostituendolo integralmente, mantenendo tuttavia ferma la previsione originaria del primo periodo dell’articolo 5 medesimo ai sensi della quale gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali sono ricevuti dal cancelliere.

    Si modifica le disposizioni vigenti in materia di deposito presso il tribunale di perizie stragiudiziali (con particolare riguardo alle traduzioni giurate), stabilendo che queste possano essere formate, sottoscritte e trasmesse in via telematica e che, in tal caso, debbano contenere anche la formula di giuramento.

    Più in dettaglio, le modifiche alla disciplina vigente sono contenute nei due periodi aggiunti al citato articolo 5 i quali, rispettivamente, prevedono che:

    1. è consentita la formazione, la sottoscrizione e la trasmissione digitali delle perizie stragiudiziali, comprese le traduzioni giurate, secondo le norme, anche di natura regolamentare, che regolano la materia nell’ambito del processo civile telematico;
    2. l’atto formato, sottoscritto e trasmesso digitalmente deve includere la formula del giuramento con cui si attesta di avere bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidate allo scopo di far conoscere la verità nonché, nel caso di traduzione giurata, l’attestazione di conformità del testo tradotto al testo originale.

  • Adempimenti Iva

    Schermatura protettiva da radiazioni: quali aliquota IVA

    L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 306/2025, ha escluso la possibilità di applicare l’aliquota IVA ridotta del 5% a un sistema di schermatura protettiva contro le radiazioni utilizzato in ambito medico. 

    Nonostante il parere tecnico favorevole dell’Agenzia delle Dogane, il prodotto non rientra tra quelli tassativamente indicati dalla normativa emergenziale COVID-19. 

    Vediamo i dettagli

    Schermatura protettiva da radiozioni: quali aliquota IVA

    La società ALFA aveva importato dagli Stati Uniti un sistema di protezione composto da pannelli in acrilico equivalenti a 1 mm di piombo, capaci di abbattere oltre il 98% delle radiazioni diffuse durante esami radiologici e interventi invasivi (es. impianto di stent)

    Il dispositivoclassificato come accessorio medico alla voce doganale NC 9022 90, era stato inizialmente assoggettato all’IVA ordinaria del 22%.

    ALFA ha chiesto chiarimenti per sapere se, in virtù della classificazione doganale, potesse applicare l’aliquota IVA ridotta del 5%, prevista dalla Tabella A, Parte II-bis, del DPR 633/1972, per i dispositivi utili al contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

    L’Agenzia ha ricordato che la normativa introdotta dall’art. 124 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) prevede una lista tassativa di beni per i quali è ammessa l’IVA al 5%. Tra questi, figura – ad esempio – il tomografo computerizzato, classificato con il codice TARIC ex 902212, ma non il dispositivo oggetto dell’interpello.

    Nonostante il prodotto sia classificabile come “apparecchio basato su radiazioni ionizzanti” (voce doganale NC 9022 90), non rientra tra quelli elencati nell’Allegato 1 della circolare ADM n. 5/D del 2023.

    Essendo l’elenco chiuso e non ampliabile per analogia, non è possibile applicare l’aliquota agevolata nemmeno per beni simili per funzione o destinazione.

    L’Agenzia delle Entrate ha quindi stabilito che il dispositivo in oggetto non beneficia dell’aliquota ridotta del 5%. Le sue cessioni devono essere assoggettate all’IVA ordinaria del 22%, in quanto non è possibile estendere l’agevolazione prevista per i tomografi o altri dispositivi specificamente citati nella normativa emergenziale.

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Autotutela PA: ridotti i termini per procedere

    La Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" continene una norma con la riduzione dei termini di autotutela per gli atti della PA, vediamo i dettagli.

    Ridotto i termini dell’autotutela nella Legge sulle semplificazioni

    L’articolo 1 riduce da dodici a sei mesi il termine entro il quale lepubbliche amministrazioni possano procedere all’annullamento di ufficio
    dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

    A tal fine, la disposizione modifica l’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina in via generale, nell’ambito dei procedimenti di autotutela della pubblica amministrazione, l’annullamento d’ufficio, con il quale l’amministrazione rimuove il provvedimento di primo grado.

    L’annullamento può essere disposto dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento o da altro organo previsto dalla legge.
    Come evidenzia il dossier alla legge, secondo la giurisprudenza consolidata, che è stata recepita nella legge n. 241/1990 con la riforma del 2005, i presupposti dell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, che ha effetti ex tunc, sono:

    •  l’illegittimità originaria del provvedimento, ex art. 21-octies comma 1 della legge 241/1990, ossia nei casi classici di provvedimento illegittimo per violazione di legge, eccesso di potere e incompetenza;
    • l’interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
    • l’assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari. 

    Ne risulta che l’annullamento è provvedimento discrezionale, chiamato a ponderare l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.
    L’esercizio di questo potere discrezionale non esime l’amministrazione dal dare conto della sussistenza dei menzionati presupposti. Ai sensi dell’art. 21 nonies, co. 1, della L. 241 del 1990 l’annullamento d’ufficio va adottato «entro un termine ragionevole», decorso il quale
    l’amministrazione decade dal potere. Ciò a garanzia della certezza del diritto e della tutela dell’affidamento legittimo di coloro ai quali ilmprovvedimento di primo grado da eliminare abbia recato vantaggio.
    Per eliminare incertezze nei rapporti giuridici rispetto alla valutazione discrezionale della ragionevolezza del termine, la legge n. 124 del 2015 (art. 6) aveva specificato che tale termine non fosse comunque superiore a diciotto mesi dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado per i casi di annullamento d’ufficio dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, anche ove si tratti di provvedimenti formatisi a seguito di silenzio-assenso.
    Il legislatore è nuovamente intervenuto in materia con il D.L. n. 77 del 2021 (art. 63, co. 1) disponendo una riduzione del termine da diciotto a dodici mesi, al fine di “consentire un più efficace bilanciamento tra la tutela del legittimo affidamento del privato interessato e l’interesse pubblico”.
    Con la disposizione in esame, il limite temporale massimo per procedere all’annullamento d’ufficio viene ulteriormente ridotto a sei mesi.
    In base alla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge l’ulteriore riduzione risponde all’esigenza di salvaguardare il legittimo affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento.
    Conseguentemente, per ragioni di coerenza interna del testo normativo, si modifica il riferimento al termine, da dodici a sei mesi, anche al comma 2-bis dell’articolo 21-nonies della L. 241/1990 il quale dispone che l’esercizio del potere di autotutela potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l’adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato.

  • Successioni

    Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambiano

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese" con anche modifiche ai termini per richiedere l'assenza e la morte presunta, vediamo i dettagli.

    Dichiarazione di assenza e morte presunta: come cambia

    Con l'articolo 38 rubricato Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta si riduce da:

    • due ad un anno dalla scomparsa il termine per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza,
    • dieci a cinque anni il termine per la dichiarazione di morte presunta da parte del Tribunale.

    La disposizione reca modifiche agli articoli 49 e 58 del codice civile in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta.

    L’ordinamento giuridico italiano prevede due istituti, disciplinati nel Titolo IV del Libro I del codice civile, riguardanti:

    • l’ipotesi di scomparsa di una persona, 
    • ovvero l’assenza e la morte presunta,

     finalizzati a consentire la regolazione dei rapporti giuridici che fanno capo alla persona scomparsa e che, in difetto di un pronunciamento da parte dell’autorità giudiziaria, si troverebbero in una condizione di sospensione e, conseguentemente, di incertezza. 

    Entrambi gli istituti prevedono l’accertamento da parte del tribunale di una situazione di fatto, la scomparsa di un individuo, che si concretizza nella mancanza di notizie riguardanti la persona per un lasso temporale di due anni, per quanto concerne l’assenza, o di dieci anni, per quanto concerne la morte presunta. 

    Da tale accertamento derivano una serie di effetti giuridici riguardanti il possesso ed il godimento dei beni dello scomparso. 

    La dichiarazione d’assenza non è tuttavia propedeutica alla dichiarazione di morte presunta, che può essere in ogni caso richiesta dai soggetti legittimati, qualora ne ricorrano i presupposti, a prescindere dal fatto che sia stata o meno dichiarata l’assenza.
    La lett. a) del comma 1 modifica l’articolo 49 del codice civile riducendo il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di assenza della persona medesima.
    Attualmente la normativa richiede che siano trascorsi 2 anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia riguardante la persona scomparsa, l’articolo abbrevia ad un anno tale termine

    L’assenza è una situazione di diritto perché unisce al sostrato materiale della mancanza di notizie oltre il biennio l’elemento formale della sentenza che la
    dichiara. 

    Con essa si cerca di attuare un equo contemperamento tra l’interesse dell’assente alla conservazione del patrimonio e l’interesse dei presunti successibili e dei terzi titolari di posizioni dipendenti dalla morte dello stesso ad ottenere immediatamente l’esercizio provvisorio dei diritti loro spettanti.
    Se tra i presupposti per la sua dichiarazione rientra la giustificata incertezza sull’esistenza in vita dello scomparso non è invece richiesto che sia preceduta
    dalla nomina del curatore di quest’ultimo
    Tra i soggetti che ragionevolmente ritengano di avere diritti sul patrimonio dello scomparso, la dottrina comprende i presunti eredi testamentari, coloro che
    sarebbero liberati dalle obbligazioni in dipendenza della morte dello scomparso, il nudo proprietario che si avvantaggerebbe della consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà, il donante con patto di reversibilità, il co-usufruttuario, il titolare di un usufrutto congiuntivo o di diritto di accrescimento. Sono invece esclusi i
    creditori dei presunti eredi, i creditori dell’assente e il P.M..
    Il procedimento per la dichiarazione di assenza e di morte presunta è attualmente disciplinato dagli articoli 473-bis.59 e ss della sezione IV, del Titolo IV-bis del Libro II del Codice di procedura civile. 

    Tali disposizioni – introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) riproducono, in larga parte, il testo dei previgenti artt. 726 e ss. contestualmente abrogati dalla riforma.

    La nuova disciplina si applica (ex art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022) ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023: ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
    Relativamente agli effetti occorre rammentare che la dichiarazione di assenza costituisce il presupposto necessario per chiedere i provvedimenti di cui agli
    articoli 50-55 ed in particolare l’immissione nel possesso dei beni che non può pertanto ritenersi effetto automatico. Costituiscono tuttavia effetti immediati lo
    scioglimento della comunione legale o convenzionale dei beni dei coniugi (art. 191) e la non impugnabilità del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente (art.
    117). 

    Nessuna conseguenza la sentenza produce sullo stato e sulla capacità personale dell’assente, né sul suo patrimonio, pertanto egli è pienamente capace di disporre dei propri beni
    La lett. b) del comma 1 dell’articolo 38 modifica invece l’articolo 58 del codice civile (Dichiarazione di morte presunta dell’assente), dimezzando (da dieci a cinque anni) il periodo temporale intercorrente tra la scomparsa di una persona e la possibilità di presentare istanza al tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di morte presunta della persona medesima.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre

    Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
    un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.

    In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, In attesa delle istruzioni tecniche, riepiloghiamo la misura agevolativa.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli

    Con il Bando si pubblicano le regole generali per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

    Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.

    Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire:

    • dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.

    Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.

    Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.

    Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse

    Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.

    Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:

    • a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
    • b) l’acquisto di libri;
    • c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
    • d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria  dell’istituzione scolastica;
    • e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.

    Allegati: