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Verifica 730/2025 INPS: le istruzioni su conguagli e rimborsi
Con il <a href='http://
Codice Significato CP Conguaglio non possibile parziale CT Conguaglio non possibile totale ES Diniego per soggetti residenti all’estero ‘>messaggio INPS 2070 / 2025 anche quest'anno vengono chiarite le modalità di gestione delle operazioni fiscali derivanti dal modello 730, se indicata come sostituto d’imposta dal contribuente. Ciò significa che i lavoratori e i pensionati che percepiscono una prestazione imponibile IRPEF (come pensioni ordinarie o NASpI) vedranno applicati automaticamente i conguagli, a debito o a credito, direttamente sulle somme erogate mensilmente.
Attenzione però: l’INPS non può gestire i modelli 730/4 se il contribuente:
- percepisce solo prestazioni esenti (es. assegno sociale, invalidità civile, assegno unico);
- ha cessato la prestazione imponibile prima del 1° aprile 2025;
- è residente all’estero (in questi casi va presentato il modello “Redditi Persone Fisiche”).
.Verifica dei conguagli fiscali: chi è coinvolto e quando scattano
Accedendo al sito INPS con SPID, CIE, CNS o eIDAS, è possibile consultare il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, dove si trovano:
- ricevuta del modello 730/4 e conferma di abbinamento alla prestazione;
- importi delle trattenute mensili e/o dei rimborsi IRPEF;
- eventuale diniego con i motivi;
- possibilità di chiedere online l’annullamento o modifica della seconda/unica rata di acconto IRPEF o cedolare secca (entro il 10 ottobre 2025);
- funzione per richiedere il diniego se si è indicato l’INPS per errore come sostituto.
Nel caso di dichiarazione congiunta, gli importi a debito o a credito comprendono anche quelli del coniuge (o parte dell’unione civile).
Il servizio è accessibile anche tramite app “INPS mobile”.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate invia i dati dei 730/4 all’INPS, che li applica alle prestazioni mensili. Se non può gestirli, invia un diniego con i seguenti codici:
Codice Significato CP Conguaglio non possibile parziale CT Conguaglio non possibile totale ES Diniego per soggetti residenti all’estero Variazioni acconti IRPEF: casi particolari, scadenze, rate
Le richieste di variazione della rata di acconto IRPEF/cedolare secca devono arrivare in tempo utile per essere elaborate nel pagamento di novembre 2025. In caso contrario, l'importo sarà trattenuto e poi rimborsato con la mensilità di dicembre.
Se il dichiarante muore o la prestazione termina prima della conclusione dei conguagli, l’INPS invierà comunicazione all’interessato o agli eredi, che dovranno regolarizzare la posizione con l’Agenzia delle Entrate. In caso di credito non rimborsato, questo potrà essere inserito nella dichiarazione dei redditi 2026 oppure chiesto direttamente all’Agenzia.
Per la gestione delle rate, è bene sapere che:
- la dichiarazione 730/4 può essere presentata entro il 30 settembre 2025;
- il numero di rate per i debiti IRPEF dipende dal mese in cui l’INPS riceve i dati; se ricevuti dopo giugno, le rate saranno suddivise nei mesi che restano fino a novembre. Per esempio, se il 730/4 arriva a settembre, il debito sarà suddiviso su 3 mensilità (settembre, ottobre, novembre).
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730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Con il Provvedimento n 277593 del 1° luglio le Entrate fissano le regole per i controlli sul 730 a rimborso.
In particolare, sono approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli preventivi dei modelli 730/2025 con esito a rimborso.
730/2025: regole per i controlli preventivi con modello a rimborso
Innanzitutto si ricorda che l'art 5 comma 3 bis del Dlgs n 175/2014 prevede che l’Agenzia della Entrate può effettuare controlli preventivi nel caso di presentazione del modello 730 direttamente da parte del contribuente, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che:
- presentano elementi di incoerenza rispetto a particolari criteri, determinati con provvedimento della stessa Agenzia;
- ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
In proposito con il Provvedimento in oggetto si individuano gli elementi di incoerenza, quali:
- lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle Certificazioni Uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
- la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche.
Inoltre è considerata come elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.
L’Agenzia può effettuare l’attività di controllo in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Il rimborso, se risulta spettante al termine del controllo preventivo, è erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.
Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.Attenzione al fatto che i controlli preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati, a prescindere che si tratti di una dichiarazione precompilata (modificata o meno) o di una dichiarazione presentata secondo le modalità ordinarie.
Allegati: -
Bonus edilizi scaduti: in arrivo istruzioni per utilizzarli
Con Risposta alla Interrogazione parlamentare n 5-04143 rubricata Iniziative volte a garantire la piena fruizione delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi ammessi al cosiddetto Super- bonus 110% si fornisce un importante chiarimento, vediamolo.
Bonus edilizi scaduti per contenzioso: in arrivo istruzioni per utilizzarli
I crediti d'imposta per interventi edilizi ammessi al superbonus 110 per cento maturati entro il 31 dicembre 2023 debbano essere utilizzati in quattro annualità, senza la possibilità di riportare all'anno successivo la quota di credito non compensata.
In relazione agli stessi, gli Interroganti segnalano come siano state riscontrate difficoltà applicative relativamente al caso in cui i contribuenti, in caso di crediti d'imposta contestati dall'Agenzia delle entrate e successivamente riconosciuti spettanti all'esito del contenzioso, non riescono a usufruire del credito, in quanto la relativa quota risulterebbe « scaduta » e non più utilizzabile negli anni successivi a quello di competenza.
Considerato che non è prevista una procedura informatica che consenta di acquisire e riabilitare i crediti scaduti, gli stessi chiedono di sapere se le criticità esposte siano note e « quali soluzioni (si) intenda(no) adottare per consentire la piena fruizione dei crediti, considerando anche la possibile sopravvenuta incapienza del contribuente».Si ricorda che l'art 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che i titolari delle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi (Superbonus e altri interventi) possano optare per la fruizione dell'agevolazione come sconto in fattura praticato dal fornitore che ha eseguito gli interventi, oppure possano cedere ad altri soggetti il credito corrispondente alla detrazione.
L'opzione deve essere comunicata telematicamente all'Agenzia delle entrate; nel caso in cui la comunicazione sia stata validamente effettuata, la detrazione si trasforma in credito d'imposta, che viene trasferito in capo al fornitore (in caso di sconto in fattura) o al primo cessionario; il credito d'imposta può essere ulteriormente ceduto, alle condizioni stabilite dal comma 1 del richiamato articolo 121.
Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con la stessa ripartizione in rate annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione; la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Gli Onorevoli interroganti segnalano che alcuni soggetti che hanno acquistato i crediti d'imposta in questione non sono in grado di utilizzarli integralmente, in quanto una o più rate sono state rese disponibili oltre il termine annuale di scadenza, a seguito di contenzioso con l'Amministrazione finanziaria che, a distanza di molto tempo dall'invio della comunicazione dell'opzione, si è risolto in senso favorevole al contribuente.
L'Agenzia riferisce che la comunicazione di esercizio dell'opzione da cui deriva il credito può essere scartata e poi eventualmente riattivata a seguito di autotutela o in esito a contenzioso favorevole al contribuente.
Se nelle more della conclusione del giudizio o della procedura di autotutela alcune rate annuali del credito risultino scadute, al titolare viene consentito comunque di fruirne.
Ad esempio, nel caso in cui le rate siano scadute per effetto dell'applicazione della citata procedura di controllo preventivo il provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2021 (punto 3.4) ha disposto che il termine finale di utilizzo del credito sia prorogato per un lasso di tempo pari al periodo di sospensione della comunicazione dell'opzione da cui deriva il credito.
Analogamente, sono prorogati i termini di utilizzo delle rate annuali dei crediti derivanti da comunicazioni che sono state oggetto di contenzioso, con esito definitivo favorevole al contribuente.
Per consentire al contribuente di fruire del credito ordinariamente scaduto, viene posticipata la data di fine validità di ciascuna rata annuale, per tener conto del periodo in cui è stata inutilizzabile.
Tale attività, tuttavia, non può essere svolta in via automatizzata in quanto necessita di una valutazione caso per caso delle singole fattispecie che possono incorrere nella problematica sopra descritta e, dunque necessita di interventi puntuali, da effettuare in base alle segnalazioni di volta in volta pervenute.
Sarà cura dell'Agenzia fornire istruzioni alle strutture coinvolte in dette attività, per assicurare una gestione ancora più efficace delle fattispecie segnalate. -
INPS artigiani, commercianti e Gestione separata: guida al Quadro RR 2025
Con la circolare INPS n. 105 del 27 giugno 2025, l’Istituto fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF” da parte di artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. La guida operativa interessa in particolare il calcolo dei contributi a saldo 2024 e acconto 2025, le modalità di compilazione del modello e i termini di versamento, con novità legate all’adozione del concordato preventivo biennale.
Di seguito sono riportate le principali aliquote contributive e i massimali annui.
Compilazione Quadro RR per artigiani e commercianti
I titolari di imprese artigiane e commerciali, compresi i soci con posizione previdenziale personale, devono compilare la Sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2025-PF”, per determinare i contributi INPS dovuti a saldo 2024 e acconto 2025.
Anche in caso di reddito inferiore al minimale, è obbligatoria l’indicazione del reddito nella colonna 3 del rigo RR2 per la corretta valorizzazione dell’estratto conto.
Calcolo della base imponibile:
Il reddito da assoggettare a contribuzione è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2024 (al netto delle perdite pregresse) e comprende:- Redditi dichiarati nei quadri RF (ordinaria), RG (semplificata), RH (partecipazioni) e CP (concordato).
- Quota parte del reddito da S.r.l. solo se vi è prestazione lavorativa.
Per chi aderisce al concordato preventivo biennale (CPB), si utilizza il reddito concordato, ma è ammessa l’opzione di calcolo sul reddito effettivo, barrando le colonne specifiche (es. colonna 3d di RR2).
Redditi soggetti speciali:
Nel regime forfettario e di vantaggio, la base imponibile si determina usando i dati dei quadri LM.Anche i soci di cooperative artigiane in posizione autonoma devono considerare le CU 2025, sez. “Dati fiscali”, punti 1 o 2.
Professionisti iscritti alla Gestione separata: cosa fare
I liberi professionisti non iscritti a Casse private devono compilare la Sezione II del Quadro RR. Il reddito imponibile su cui calcolare i contributi è dato dai redditi da lavoro autonomo, compresi:
- Redditi individuali (Quadro RE);
- Quote da società semplici o associazioni (Quadro RH);
- Redditi in regime forfettario o di vantaggio (Quadro LM);
- Indennità giudici di pace e VPO.
Chi ha aderito al CPB deve indicare se versa sul reddito concordato o effettivo, barrando la colonna 19 del rigo RR5 e compilando la colonna 21 o 20.
I contribuenti che producono redditi misti o con obblighi previdenziali parziali devono suddividere correttamente le quote e utilizzare i codici appropriati nella colonna 1 di RR5 (es. 1 per reddito ordinario, 5a-5d per quote soggette ad altre Casse).
Aliquote 2024 per la Gestione separata:
Tipologia contribuente Aliquota Libero professionista senza altra copertura 26,07% Professionista con altra forma previdenziale o pensionato 24% Magistrati onorari (post D.Lgs 116/2017) 25,72% Scadenze, acconti, rateazioni e compensazioni
I contributi vanno versati entro le scadenze fiscali previste per le imposte sui redditi. Per il 2025:
- 30 giugno 2025: saldo 2024 + 1° acconto 2025
- 30 luglio 2025: termine posticipato con maggiorazione 0,40%
- 1° dicembre 2025: 2° acconto 2025
- 16 dicembre 2025: termine ultimo in caso di rateazione
Rateizzazione:
Solo il contributo eccedente il minimale può essere rateizzato. Le rate successive alla prima scadono il giorno 16 di ogni mese, e l’interesse va indicato con causali dedicate (“API”, “CPI” o “DPPI”).
Compensazioni:
Per artigiani/commercianti, le eccedenze vanno riportate nella sezione I e possono essere compensate via F24, indicando l’anno di riferimento.
I professionisti possono utilizzare le eccedenze della sezione IV per compensare contributi 2025 o richiederle a rimborso tramite il portale INPS.
Massimali reddituali 2024 e 2025:
- 2024 €119.650
- 2025 €120.607
ATTENZIONE Se si raggiunge tale soglia con altri redditi soggetti alla Gestione separata (es. Co.co.co.), i contributi aggiuntivi non sono dovuti, ma il Quadro RR va comunque compilato.
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Acconto Irpef: scadenza ordinaria al 30 giugno per il 730
Il DL fiscale in vigore dal 18 giugno prevede tra l'altro, lo slittamento del pagamento delle tasse di giugno per le PIVA.
Leggi anche: Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo. Vediamo invece per chi la scadenza resta invariata.
Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno
Con il DL n 55/2025 convertito in legge sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025.
Leggi anche: Acconto IRPEF 2025: confermata la norma di salvaguardia per i contribuenti
Da ciò discende che chi presenta il 730 senza sostituto deve versare entro il 30 giugno l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non a quelli 2023.
Identicamente vale per che presenta il Modello Redditi PF e non è soggetto a Isa.
Relativamente alla Dichiarazione Precompilata gli acconti sono già calcolati correttamente.
La legge di Bilancio 2025 ha introdotto definitivamente la nuova tabella di aliquote e scaglioni dell' Irpef a tre aliquote.
L’acconto maggiorato pertanto risultava sproporzionato rispetto al reale, perché l’anticipo avrebbe superato l’imposta dovuta per l’anno corrente.
Il comunicato stampa del Mef n 32 dello scorso 25 marzo aveva già chiarito che il problema non riguardava solo chi aveva un saldo da versare superiore a 51,65 euro annunciando un provvedimento in merito.
A tal fine, il Governo è intervenuto d’urgenza con il Dl n 55/2025, entrato in vigore il 24 aprile scorso, sopprimendo la maggiorazione dell’acconto 2025 e ripristinando le regole ordinarie di calcolo, basate:
- sull’imposta dovuta per l’anno precedente ossia metodo storico,
- su quella prevista per l’anno in corso ossia metodo previsionale.
Con la conversione in legge del DL n 55 viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore e di ciò terrà conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30 giugno, che riguarda tutti soggetti che non applicano gli Isa.
Chi non ha partita Iva può presentare il 730 oridnario o precompilato, inserendovi tutti i redditi posseduti, anche se non ha redditi di lavoro o di pensione e anche se non ha un sostituto d’imposta.
I soggetti senza sostituto, devono versare autonomamente con F24, saldo e primo acconto Irpef entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).
In alternativa è possibile utilizzare il Modello Redditi precompilato.
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Le multinazionali USA esentate dalla global minimum tax
Era il 2021 quando l’OCSE ha avanzato un progetto di riforma della tassazione globale delle multinazionali, concordato da oltre 140 paesi, che si basava su due linee di intervento, i cosiddetti pilastri della riforma:
- la rilocalizzazione della tassazione nel luogo in cui i ricavi sono effettivamente conseguiti;
- l’introduzione di una imposta minima globale del 15%.
Nel 2021 il contesto internazionale era maturo per un intervento di questo tipo; e, nonostante non tutti i paesi partecipanti avessero la medesima urgenza di percorrere questa strada, questa appariva comunque segnata; così l’accordo OCSE è stato firmato dall’amministrazione Biden (anche se il congresso USA non ha mai approvato il trattato), e nel 2024 l’Unione Europea ha introdotto una prima versione della global minimum tax.
Dal 2021 sono passati pochi anni, soltanto quattro, ma, dal punto di vista geopolitico, la situazione globale è radicalmente cambiata; non è un caso che oggi il sistema di tassazione delle imprese multinazionali pensato dall’OCSE si stia sgretolando.
L’accordo del G7
Il 16 e il 17 giugno 2025 in Canada si è svolto l’ultimo G7; chi lo ha seguito ricorderà che è stato caratterizzato dalla postura muscolare della nuova amministrazione americana.
È notizia degli ultimi giorni che Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato (o probabilmente dovuto accettare) l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dal secondo pilastro del sistema di tassazione globale, che altro non sarebbe che la global minimum tax.
Ufficialmente l’esenzione è stata motivata “in virtù delle regole di tassazione minima esistenti negli USA a cui sono soggetti” i gruppi di società multinazionali, come comunicato dalla presidenza di turno canadese.
Con ogni probabilità si fa riferimento al sistema di tassazione GILTI, acronimo di Global Intangible Low-Taxed Income, introdotto nel 2017 dalla prima presidenza Trump, che prevede la tassazione dei profitti esteri superiori a una determinata soglia di rendimento; finora questa imposta, caratterizzata da un’aliquota abbastanza ridotta, non era stata considerata dagli altri paesi equivalente alla global minimum tax, per cui si prevedeva l’applicazione di questa anche alle multinazionali americane. Oggi, nel mutato contesto internazionale, evidentemente la medesima aliquota è divenuta sufficiente per legittimare l’esenzione per le imprese americane.
Va da sé che questo tassello deve essere inserito nel più complesso progetto (voluto dall’amministrazione americana, ma da vedere quanto effettivamente realizzabile) di ribilanciamento della bilancia commerciale degli USA, che finora si è concretizzato nella partita dei dazi unilaterali.
L’accordo così raggiunto costituisce una vittoria diplomatica per l’amministrazione Trump, e una conferma di debolezza delle controparti interessate. Va infatti puntualizzato che il sistema di tassazione globale delle multinazionali, nel momento in cui vengono esentate le imprese americane, non ha più senso di esistere, per sopraggiunta residualità, dato che le principali multinazionali esistenti hanno sede negli Stati Uniti.
A rischio anche la web tax
Molti paesi, tra cui anche l’Italia, in attesa di una definizione a livello internazionale del primo pilastro sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, hanno introdotto delle web tax nazionali, con l’obiettivo di tassare le grandi multinazionali del web.
Ebbene, nel mutato contesto internazionale, specialmente per i paesi che al G7 hanno firmato l’accordo di esenzione delle multinazionali americane dalla global minimun tax, il futuro mantenimento delle web tax nazionali appare oltre che difficile anche improbabile.
Infatti l’accordo figlio del G7 mina alle fondamenta il secondo pilastro del sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, per cui la possibilità che in qualche modo in un futuro prossimo possano concretizzarsi le previsioni del primo pilastro appaiono oggi oltremodo recondite.
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Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica
Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d
- adeguata verifica della clientela e
- conservazione dei dati
per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante).
Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.
L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:
- Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
- Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
- Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).
Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.
Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione
Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:
- Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
- Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
- Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.
In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:
- Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
- Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
- Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.
Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:
- Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
- Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
- Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.
Ecco una tabella di sintesi
Tipologia Requisiti Obblighi Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante
Giova ricordare forse che a norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 i gestori del contante sono
- le banche e,
- nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A.,
- gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
- gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;
((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.
Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)
La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.
Fascicolo cliente e conservazione dei dati
Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:
- Dati identificativi e documentazione.
- Valutazioni sul profilo di rischio.
- Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
- Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.
Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.
Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.